Gazzetta n. 121 del 25 maggio 2016 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 19 maggio 2016, n. 81
Attuazione della direttiva 2014/28/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2014/28/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile, con la quale si e' proceduto alla rifusione della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, relativa all'armonizzazione delle disposizioni relative all'immissione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile;
Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, Allegato B, n.15, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014;
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, recante recepimento della direttiva 93/15/CEE relativa all'armonizzazione delle disposizioni in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile, come modificato dall'articolo 8 del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, ed il relativo regolamento di esecuzione, adottato con decreto del Ministro dell'interno 19 settembre 2002, n. 272;
Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che reca norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
Vista la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;
Vista la decisione 2004/388/CE, della Commissione delle Comunita' europee, del 15 aprile 2004, relativa alla documentazione sul trasferimento intracomunitario di esplosivi, come modificata dall'articolo 1 della decisione 2010/347/UE, della Commissione europea, del 19 giugno 2010;
Viste le raccomandazioni delle Nazioni Unite relative al trasporto delle merci pericolose;
Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e il relativo regolamento per l'esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni;
Vista la legge 2 ottobre 1967, n. 895, recante disposizioni per il controllo delle armi;
Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni, attuativa delle direttive 98/34/CE e 98/48/CE, concernente gli obblighi di preventiva informazione in ambito comunitario, che concernono le «regole tecniche»;
Vista la direttiva 2003/105/CE del Parlamento e del Consiglio, del 16 dicembre 2003, che modifica la direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose;
Visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonche' la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE;
Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (Testo rilevante ai fini del SEE);
Visto l'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia, con il quale si e' data attuazione al Capo II del citato regolamento (CE) n. 765/2008, ed i relativi provvedimenti di attuazione;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, recante attuazione della direttiva 2008/43/CE, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE, di un sistema di identificazione e tracciabilita' degli esplosivi per uso civile, e successive modificazioni;
Visto il regolamento (CE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla normazione europea, del 25 ottobre 2012, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonche' le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE);
Visto l'articolo 8 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;
Visto l'articolo 3 del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonche' proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43;
Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 9 settembre 2015, n. 2015/1535 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 19 febbraio 2016;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 2016;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'interno, del Ministro della difesa e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto-legislativo:

Art. 1
Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica agli esplosivi per uso civile.
2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto:
a) gli esplosivi, ivi comprese le munizioni, destinati a essere usati, conformemente alla vigente normativa, dalle Forze armate e di polizia;
b) gli articoli pirotecnici che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123;
c) le munizioni, fatto salvo quanto previsto agli articoli 12, 13, 14 e 15;
d) le campionature di esplosivi nuovi destinate ad essere movimentate o trasferite in ambito UE per la sottoposizione a prova degli organismi notificati, a condizione che sugli stessi sia indicata la non conformita' e la non disponibilita' alla vendita e previa autorizzazione del prefetto competente per territorio prima della loro fabbricazione, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 16.
3. All'Allegato I figura un elenco non esaustivo degli articoli pirotecnici e delle munizioni di cui, rispettivamente, al comma 2, lettera b), e all'articolo 2, comma 1, lettera b), identificati in base alle raccomandazioni delle Nazioni Unite sul trasporto di merci pericolose.
4. Le disposizioni del presente decreto non ostano all'applicazione delle convenzioni internazionali in materia, ratificate e rese esecutive in Italia, e all'adozione di misure idonee a rafforzare la prevenzione e la repressione del traffico illecito e dell'impiego di esplosivi per la commissione di reati, nonche' alla classificazione di talune sostanze non contemplate dal presente decreto come esplosivi in virtu' di leggi o regolamenti nazionali.
 
Allegato I

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato II

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato III

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato IV

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato V

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) esplosivi: le materie e gli articoli considerati esplosivi nelle raccomandazioni delle Nazioni Unite relative al trasporto delle merci pericolose e figuranti nella classe 1 di tali raccomandazioni;
b) munizioni: i proiettili e le cariche propulsive nonche' le munizioni a salve utilizzati in armi portatili, altre armi da fuoco e pezzi d'artiglieria;
c) sicurezza: la prevenzione degli incidenti, o, ove non sia possibile, la limitazione dei loro effetti;
d) sicurezza pubblica: la prevenzione di qualsiasi utilizzazione a fini contrari all'ordine pubblico;
e) licenza di trasferimento: la decisione presa nei confronti dei trasferimenti previsti di esplosivi all'interno dell'Unione europea;
f) trasferimento: qualsiasi spostamento fisico di esplosivi all'interno dell'Unione europea, eccettuati gli spostamenti realizzati in un medesimo sito;
g) messa a disposizione sul mercato: la fornitura di un esplosivo per la distribuzione o l'uso nel mercato dell'Unione europea nel corso di un'attivita' commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
h) immissione sul mercato: la prima messa a disposizione sul mercato dell'Unione europea di un esplosivo;
i) fabbricante: la persona fisica o giuridica che fabbrica un esplosivo o che lo fa progettare o fabbricare, e commercializza tale esplosivo con il proprio nome o marchio commerciale o lo utilizza per i propri scopi;
l) rappresentante autorizzato: una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione europea che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire a suo nome in relazione a determinati compiti;
m) importatore: la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione europea che immette sul mercato dell'Unione un esplosivo originario di un paese terzo;
n) distributore: la persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante e dall'importatore, che mette a disposizione un esplosivo sul mercato;
o) operatori economici: il fabbricante, il suo rappresentante autorizzato, l'importatore, il distributore e qualsiasi persona giuridica o fisica impegnata nell'immagazzinamento, nell'utilizzazione, nei trasferimenti, nell'importazione, nell'esportazione o nel commercio degli esplosivi;
p) armaiolo: la persona fisica o giuridica la cui attivita' professionale consiste in tutto o in parte nella fabbricazione, commercio, scambio, assemblaggio, riparazione, trasformazione, disattivazione o locazione di armi da fuoco e di munizioni;
q) specifica tecnica: un documento che prescrive i requisiti tecnici che un esplosivo deve soddisfare;
r) norma armonizzata: la norma armonizzata di cui all'articolo 2, punto 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012;
s) accreditamento: l'attestazione dell'organismo nazionale di accreditamento che certifica che un determinato organismo di valutazione della conformita' soddisfa i criteri stabiliti dal presente decreto per svolgere una specifica attivita' di valutazione della conformita';
t) organismo nazionale di accreditamento: l'organismo nazionale autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento in conformita' al regolamento (CE) n. 765/2008, nonche' di vigilanza del mercato, individuato in base alla normativa vigente;
u) valutazione della conformita': il processo atto a dimostrare il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza del presente decreto relativi agli esplosivi;
v) organismo di valutazione della conformita': l'organismo che svolge attivita' di valutazione della conformita', fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni;
z) richiamo: qualsiasi misura volta a ottenere la restituzione di un esplosivo gia' messo a disposizione dell'utilizzatore finale;
aa) ritiro: qualsiasi misura volta a impedire la messa a disposizione sul mercato di un esplosivo presente nella catena di fornitura;
bb) normativa di armonizzazione dell'Unione: la normativa dell'Unione europea che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti;
cc) marcatura CE: la marcatura mediante la quale il fabbricante indica che l'esplosivo e' conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa di armonizzazione dell'Unione che ne prevede l'apposizione, secondo le modalita' stabilite nell'Allegato V.
 
Art. 3
Libera circolazione - Messa a disposizione sul mercato

1. E' vietato, fabbricare, detenere, utilizzare, porre in vendita o cedere a qualsiasi titolo, trasportare, importare, esportare, trasferire o comunque mettere a disposizione sul mercato esplosivi per uso civile che non soddisfino i requisiti contenuti nel presente decreto.
 
Art. 4
Obblighi dei fabbricanti

1. All'atto dell'immissione dei loro esplosivi sul mercato o del loro utilizzo per i propri scopi, i fabbricanti assicurano che siano stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'Allegato II.
2. I fabbricanti preparano la documentazione tecnica di cui all'Allegato III e fanno eseguire la procedura di valutazione della conformita' di cui all'articolo 19. Qualora la conformita' di un esplosivo alle prescrizioni applicabili sia stata dimostrata da tale procedura, i fabbricanti redigono una dichiarazione di conformita' UE e appongono la marcatura CE.
3. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformita' UE per un periodo di dieci anni dalla data in cui l'esplosivo e' stato immesso sul mercato.
4. I fabbricanti garantiscono che siano predisposte le procedure necessarie affinche' la produzione in serie continui a essere conforme al presente decreto. Si tiene debitamente conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche dell'esplosivo, nonche' delle modifiche delle norme armonizzate o delle altre specifiche tecniche con riferimento alle quali e' dichiarata la conformita' dell'esplosivo.
5. I fabbricanti garantiscono che gli esplosivi che hanno immesso sul mercato rechino l'identificazione univoca a norma del sistema di identificazione e di tracciabilita' degli esplosivi di cui all'articolo 16.
6. Per gli esplosivi che non rientrano nel sistema di cui al comma 5, i fabbricanti:
a) garantiscono che gli esplosivi che hanno immesso sul mercato rechino un numero di tipo, di lotto o di serie o un altro elemento che ne consenta l'identificazione oppure, quando la dimensione ridotta, la forma o la progettazione dell'esplosivo non lo consentono, che le informazioni richieste siano apposte sull'imballaggio o su un documento di accompagnamento dell'esplosivo;
b) indicano sull'esplosivo il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo postale al quale possono essere contattati oppure, ove cio' non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento dell'esplosivo. L'indirizzo indica un unico punto in cui il fabbricante puo' essere contattato. Le informazioni relative al contatto sono in lingua italiana.
7. I fabbricanti garantiscono che l'esplosivo che hanno immesso sul mercato sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in lingua italiana. Tali istruzioni e informazioni sulla sicurezza, al pari di qualunque etichettatura, devono essere chiare, comprensibili e intelligibili.
8. I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di ritenere che un esplosivo da essi immesso sul mercato non sia conforme al presente decreto prendono immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale esplosivo, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora l'esplosivo presenti un rischio, i fabbricanti ne informano immediatamente i Ministeri dell'interno e dello sviluppo economico, nonche' le autorita' nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione sul mercato l'esplosivo, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformita' e qualsiasi misura correttiva presa.
9. I fabbricanti, a seguito di ordine di esibizione degli organi di polizia incaricati dall'autorita' di sorveglianza del mercato, forniscono in lingua italiana tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare la conformita' dell'esplosivo al presente decreto. I fabbricanti cooperano con tali organi o autorita', su loro ordine, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dagli esplosivi da essi immessi sul mercato.
 
Art. 5
Rappresentanti autorizzati

1. Il fabbricante puo' nominare, mediante mandato scritto, un rappresentante autorizzato. Gli obblighi di cui all'articolo 4, comma 1, e l'obbligo di stesura della documentazione tecnica di cui all'articolo 4, comma 2, non rientrano nel mandato del rappresentante autorizzato.
2. Il rappresentante autorizzato esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante. Il mandato consente al rappresentante autorizzato di eseguire almeno i seguenti compiti:
a) mantenere a disposizione delle autorita' nazionali di vigilanza del mercato la dichiarazione di conformita' UE e la documentazione tecnica per un periodo di dieci anni dalla data in cui l'esplosivo e' stato immesso sul mercato;
b) a seguito di richiesta motivata degli organi di polizia o delle autorita' di sorveglianza del mercato, fornire tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformita' di un esplosivo;
c) cooperare con tali organi o autorita', su loro richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dagli esplosivi che rientrano nel mandato del rappresentante autorizzato.
 
Art. 6
Obblighi degli importatori

1. Gli importatori immettono sul mercato solo esplosivi conformi.
2. Prima di immettere un esplosivo sul mercato, gli importatori assicurano che il fabbricante abbia eseguito l'appropriata procedura di valutazione della conformita' di cui all'articolo 19. Essi assicurano che il fabbricante abbia preparato la documentazione tecnica, che la marcatura CE sia apposta sull'esplosivo, che quest'ultimo sia accompagnato dai documenti prescritti, e che il fabbricante abbia rispettato le prescrizioni di cui all'articolo 4, commi 5 e 6. L'importatore, se ritiene o ha motivo di ritenere che un esplosivo non sia conforme ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'Allegato II, non immette l'esplosivo sul mercato fino a quando non sia stato reso conforme. Inoltre, quando l'esplosivo presenta un rischio, l'importatore ne informa il fabbricante e le autorita' di sorveglianza del mercato.
3. Gli importatori indicano sull'esplosivo, in lingua italiana, il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo postale al quale possono essere contattati oppure, ove cio' non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento dell'esplosivo. Le informazioni relative al contatto sono in lingua italiana.
4. Gli importatori garantiscono che l'esplosivo sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in lingua italiana.
5. Gli importatori garantiscono che, mentre l'esplosivo e' sotto la loro responsabilita', le condizioni di immagazzinamento o di trasporto di quest'ultimo non mettano a rischio la sua conformita' ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'Allegato II.
6. Gli importatori che ritengono o hanno motivo di ritenere che un esplosivo da essi immesso sul mercato non sia conforme al presente decreto prendono immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale esplosivo, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora l'esplosivo presenti un rischio, gli importatori ne informano immediatamente i Ministeri dell'interno e dello sviluppo economico, nonche' le autorita' nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione sul mercato l'esplosivo, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformita' e qualsiasi misura correttiva presa.
7. Per un periodo di dieci anni dalla data in cui l'esplosivo e' stato immesso sul mercato, gli importatori mantengono la dichiarazione di conformita' UE a disposizione degli organi di polizia o delle autorita' di sorveglianza del mercato; garantiscono inoltre che, su richiesta, la documentazione tecnica sara' messa a disposizione di tali organi o autorita'.
8. Gli importatori, a seguito di ordine di esibizione degli organi di polizia incaricati dall'autorita' di sorveglianza del mercato, forniscono in lingua italiana tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare la conformita' dell'esplosivo al presente decreto. Gli importatori cooperano con tali organi o autorita', su loro richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dagli esplosivi da essi immessi sul mercato.
 
Art. 7
Obblighi dei distributori

1. Quando mettono un esplosivo a disposizione sul mercato, i distributori applicano con la dovuta diligenza le prescrizioni del presente decreto.
2. Prima di mettere un esplosivo a disposizione sul mercato i distributori verificano che esso rechi la marcatura CE, sia accompagnato dalla documentazione necessaria nonche' dalle istruzioni e dalle informazioni sulla sicurezza in una lingua facilmente compresa dagli utilizzatori finali nello Stato membro in cui l'esplosivo deve essere messo a disposizione sul mercato e che il fabbricante e l'importatore si siano conformati alle prescrizioni di cui rispettivamente all'articolo 4, commi 5 e 6, e all'articolo 6, comma 3. Il distributore, se ritiene o ha motivo di ritenere che un esplosivo non sia conforme alle prescrizioni di cui all'Allegato II, non mette l'esplosivo a disposizione sul mercato fino a quando esso non sia stato reso conforme. Inoltre, se l'esplosivo presenta un rischio, il distributore ne informa il fabbricante o l'importatore e le autorita' di sorveglianza del mercato.
3. I distributori garantiscono che, mentre l'esplosivo e' sotto la loro responsabilita', le condizioni di immagazzinamento o di trasporto di quest'ultimo non mettano a rischio la sua conformita' ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'Allegato II.
4. I distributori che ritengono o hanno motivo di ritenere che un esplosivo da essi messo a disposizione sul mercato non sia conforme al presente decreto si assicurano che siano prese le misure correttive necessarie per rendere conforme tale esplosivo, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora l'esplosivo presenti un rischio, i distributori ne informano immediatamente i Ministeri dell'interno e dello sviluppo economico, nonche' le autorita' nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione sul mercato l'esplosivo, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformita' e qualsiasi misura correttiva presa.
5. I distributori, a seguito di ordine di esibizione degli organi di polizia incaricati dall'autorita' di sorveglianza del mercato, forniscono tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare la conformita' dell'esplosivo. I distributori cooperano con tali organi o autorita', su loro richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dagli esplosivi da essi messi a disposizione sul mercato.
 
Art. 8
Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano
agli importatori e ai distributori

1. Un importatore o distributore e' ritenuto un fabbricante ai fini del presente decreto ed e' soggetto agli obblighi del fabbricante di cui all'articolo 4 quando immette sul mercato un esplosivo con il proprio nome o marchio commerciale o modifica un esplosivo gia' immesso sul mercato in modo tale da poterne condizionare la conformita' alle prescrizioni del presente decreto.
 
Art. 9
Identificazione degli operatori economici

1. Per gli esplosivi non inclusi nel sistema di cui all'articolo 16, gli operatori economici indicano alle autorita' di sorveglianza che ne facciano richiesta:
a) qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro esplosivi;
b) qualsiasi operatore economico cui abbiano fornito esplosivi.
2. Gli operatori economici devono essere in grado di presentare le informazioni di cui al comma 1 per dieci anni dal momento in cui siano stati loro forniti esplosivi e per un periodo di dieci anni dal momento in cui essi abbiano fornito esplosivi.
 
Art. 10
Trasferimenti di esplosivi

1. In conformita' alla decisione n. 2004/388/CE della Commissione europea, del 15 aprile 2004, chi intende introdurre nel territorio nazionale esplosivi per uso civile provenienti da uno Stato membro dell'Unione europea deve munirsi dell'autorizzazione rilasciata dal prefetto territorialmente competente per il luogo di destinazione. Ai fini dell'introduzione e' necessaria, altresi', l'autorizzazione della competente autorita' dello Stato membro di origine nonche' delle autorita' degli Stati membri interessati dall'eventuale transito.
2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, il prefetto verifica che il destinatario sia provvisto delle autorizzazioni per l'acquisto ed il deposito degli esplosivi previste dalla normativa vigente.
3. Qualora sussistano motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione medesima, il prefetto trasmette le relative informazioni al Ministero dell'interno, anche ai fini della comunicazione alla Commissione dell'Unione europea.
4. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 contiene:
a) le generalita' e la residenza o sede del destinatario e della persona o ente che fornisce gli esplosivi;
b) l'indirizzo del luogo di destinazione degli esplosivi;
c) una descrizione completa degli esplosivi che formano oggetto del trasferimento, compresi la quantita' e il numero di identificazione delle Nazioni unite;
d) le indicazioni relative all'attestato di esame «UE del tipo» e alle valutazioni di conformita' riguardanti gli esplosivi oggetto del trasferimento;
e) le modalita' del trasferimento e l'itinerario;
f) le date previste di partenza e di arrivo degli esplosivi;
g) il punto di entrata nello Stato e, ove si tratti di mero transito, quello di uscita;
h) gli estremi dei titoli abilitanti l'acquisto e il deposito degli esplosivi.
5. Entro i due giorni lavorativi successivi alla data dell'arrivo degli esplosivi, il titolare dell'autorizzazione o un suo rappresentante ne da' comunicazione all'ufficio di pubblica sicurezza del luogo di destinazione e, su richiesta di quest'ultimo, esibisce l'autorizzazione medesima.
6. In conformita' alla decisione n. 2004/388/CE della Commissione europea, del 15 aprile 2004, il trasferimento di esplosivi per uso civile dal territorio nazionale verso uno Stato membro dell'Unione europea e' consentito previa autorizzazione rilasciata dalla competente autorita' dello Stato membro di destinazione. Ai fini del trasferimento sono necessarie, altresi', l'autorizzazione del prefetto territorialmente competente per il luogo di partenza, rilasciata in presenza dei requisiti previsti per il rilascio della licenza di trasporto di cui all'articolo 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonche' l'autorizzazione dell'autorita' degli Stati membri interessati dall'eventuale transito.
7. Le autorizzazioni di cui al presente articolo accompagnano gli esplosivi durante il trasporto nel territorio nazionale e sono esibite ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.
 
Art. 11
Transito di esplosivi

1. In conformita' alla decisione n. 2004/388/CE della Commissione dell'Unione europea, del 15 aprile 2004, il transito di esplosivi sul territorio nazionale deve essere autorizzato dal prefetto territorialmente competente per il luogo di ingresso.
2. Il titolare dell'autorizzazione di cui al comma 1 o un suo rappresentante comunica l'avvenuto transito alla stessa prefettura che ha rilasciato l'autorizzazione entro cinque giorni dalla data del transito medesimo.
 
Art. 12
Trasferimenti di munizioni da uno Stato membro

1. Chi intende introdurre nel territorio nazionale munizioni per uso civile provenienti da uno Stato membro dell'Unione europea deve munirsi dell'autorizzazione rilasciata dalle competenti autorita' dello Stato di origine, previo apposito nulla-osta rilasciato dal prefetto territorialmente competente per il luogo di destinazione.
2. La domanda per il rilascio del nulla osta di cui al comma 1 deve contenere:
a) le generalita' e la residenza o sede del venditore o cedente e dell'acquirente o cessionario oppure, eventualmente, del proprietario;
b) l'indirizzo del luogo di partenza e di quello in cui verranno spedite o trasportate le munizioni;
c) la specie e la quantita' di munizioni che fanno parte della spedizione o del trasporto;
d) i dati che consentono l'identificazione delle munizioni nonche' l'indicazione che esse hanno formato oggetto di controllo in base alle disposizioni della convenzione 1° luglio 1969 relativa al reciproco riconoscimento delle punzonature di prova delle armi da fuoco portatili;
e) l'indicazione del mezzo di trasferimento;
f) la data di partenza e la data prevista per l'arrivo delle munizioni.
3. Al piu' tardi al momento del trasferimento, l'interessato e' tenuto a comunicare, altresi', eventuali Stati membri di transito.
4. In caso di trasferimento tra armaioli le informazioni relative al mezzo di trasferimento, alla data di partenza e alla data prevista per l'arrivo delle munizioni non sono richieste.
5. Il nulla-osta di cui al comma 1 e' rilasciato in presenza delle condizioni e dei requisiti soggettivi richiesti per il rilascio della licenza di cui all'articolo 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
6. L'autorizzazione ed il nulla-osta di cui al comma 1 devono accompagnare le munizioni fino al luogo di destinazione e devono essere esibite ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.
 
Art. 13
Trasferimenti di munizioni verso uno Stato membro

1. Chi intende trasferire verso uno Stato membro della Unione europea munizioni per uso civile deve munirsi di autorizzazione rilasciata dal prefetto territorialmente competente per il luogo di partenza.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata in presenza dei presupposti, delle condizioni e dei requisiti previsti per il rilascio della licenza di trasporto, di cui all'articolo 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e previa acquisizione dell'autorizzazione della competente autorita' nazionale dello Stato di destinazione, ove prevista.
3. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 contiene le indicazioni previste dall'articolo 12, comma 2, del presente decreto.
4. In caso di trasferimento tra armaioli le informazioni relative al mezzo di trasferimento, alla data di partenza e alla data prevista per l'arrivo delle munizioni non sono richieste.
5. L'autorizzazione deve accompagnare le munizioni fino a destinazione e deve essere esibita ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.
 
Art. 14
Deroghe per ragioni di sicurezza pubblica

1. Fermo quanto stabilito dagli articoli 39 e 40 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per motivi di ordine e di sicurezza pubblica, il prefetto competente per territorio puo', con ordinanza motivata, sospendere i trasferimenti di esplosivi o di munizioni disciplinati dal presente decreto, od imporre particolari prescrizioni per prevenire la detenzione o l'uso illecito di detto materiale.
2. Il prefetto comunica senza indugio le misure adottate al Ministero dell'interno, per le conseguenti comunicazioni alla Commissione dell'Unione europea.
3. Il Ministro dell'interno puo' in qualsiasi momento disporre la sospensione della fabbricazione, il divieto di vendita o cessione a qualsiasi titolo, nonche' la consegna per essere custoditi in depositi, a cura dell'autorita' di pubblica sicurezza o militare, degli esplosivi per uso civile che, pur muniti della marcatura CE di conformita' ed impiegati conformemente alla loro destinazione, risultino pericolosi per la sicurezza o l'incolumita' pubblica. Del provvedimento e' data comunicazione alla Commissione dell'Unione europea.
 
Art. 15
Scambio di informazioni

1. Il prefetto competente all'espletamento delle formalita' di cui agli articoli 10, 11, 12 e 13 provvede allo scambio delle relative informazioni con le autorita' degli altri stati membri.
2. Ogni altra informazione, relativa ai medesimi articoli, e' messa a disposizione della Commissione e degli altri Stati membri dal Ministero dell'interno, unitamente alle informazioni aggiornate relative agli operatori economici in possesso di una licenza o di un'autorizzazione di cui all'articolo 17.
 
Art. 16
Identificazione e tracciabilita' degli esplosivi

1. L'identificazione univoca e la tracciabilita' degli esplosivi per uso civile e' disciplinata dalle disposizioni del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, recante attuazione della direttiva 2008/43/CE, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE, di un sistema di identificazione e tracciabilita' degli esplosivi per uso civile, e successive modificazioni.
2. Il sistema di identificazione e tracciabilita' degli esplosivi per uso civile contiene anche i dati che si riferiscono al all'identificazione univoca dell'esplosivo, ivi comprese l'ubicazione durante il periodo in cui l'esplosivo e' in possesso degli operatori economici e l'identita' di questi ultimi.
3. I dati relativi all'identificazione univoca sono periodicamente testati e protetti dal danneggiamento o dalla distruzione accidentali o dolosi. Tali dati sono conservati per dieci anni a decorrere dalla data in cui ha avuto luogo l'operazione o, se gli esplosivi sono stati utilizzati o smaltiti, per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data in cui sono stati utilizzati o smaltiti, anche se l'operatore economico ha cessato la propria attivita'. Essi sono prontamente messi a disposizione su richiesta delle autorita' competenti.
4. All'articolo 55, terzo comma, secondo periodo del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, le parole: "50 anni" sono sostituite dalle seguenti: "10 anni".
 
Art. 17
Licenza o autorizzazione

1. Per poter fabbricare, immagazzinare, utilizzare, importare, esportare, trasferire o commerciare esplosivi, gli operatori economici devono essere muniti di apposita licenza o di autorizzazione, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di pubblica sicurezza.
2. Fermo quanto previsto dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302, le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai dipendenti di un operatore economico in possesso di una licenza o di un'autorizzazione.
 
Art. 18
Presunzione di conformita' degli esplosivi

1. Gli esplosivi che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea sono considerati conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di tali norme o parti di esse di cui all' Allegato II.
 
Art. 19
Procedure di valutazione della conformita'

1. Gli esplosivi per uso civile devono soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza di cui all'Allegato II.
2. Ai fini della verifica di conformita' degli esplosivi per uso civile il fabbricante applica una delle seguenti procedure di cui all'Allegato III:

a) per gli esplosivi prodotti in serie:
1) esame UE del tipo (modulo B) e, a scelta del fabbricante, una delle seguenti procedure:
1.1) conformita' al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove ufficiali del prodotto sotto controllo effettuate a intervalli casuali (modulo C2);
1.2) conformita' al tipo basata sulla garanzia della qualita' del processo di produzione (modulo D);
1.3) conformita' al tipo basata sulla garanzia di qualita' del prodotto (modulo E);
1.4) conformita' al tipo basata sulla verifica del prodotto (modulo F);

b) per gli esplosivi da realizzare in produzione unica, conformita' basata sulla verifica dell'esemplare unico (modulo G).
3. L'attestato di esame "UE del tipo" e la valutazione della conformita' di cui all'Allegato III sostituiscono per gli esplosivi per uso civile il riconoscimento di cui all'articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
 
Art. 20
Dichiarazione di conformita' UE

1. La dichiarazione di conformita' UE attesta il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza di cui all'Allegato II.
2. La dichiarazione di conformita' UE ha la struttura tipo di cui all'Allegato IV , contiene gli elementi specificati nei pertinenti moduli di cui all'Allegato III ed e' continuamente aggiornata. Essa e' tradotta nella lingua italiana.
3. Se all'esplosivo si applicano piu' atti dell'Unione europea che prescrivono una dichiarazione di conformita' UE, viene compilata un'unica dichiarazione di conformita' UE in rapporto a tutti questi atti dell'Unione. La dichiarazione contiene gli estremi degli atti dell'Unione, compresi i riferimenti della loro pubblicazione.
4. Con la dichiarazione di conformita' UE il fabbricante si assume la responsabilita' della conformita' dell'esplosivo ai requisiti stabiliti dal presente decreto.
 
Art. 21
Principi generali della marcatura CE

1. La marcatura CE e' soggetta ai principi generali di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008 e corrisponde al modello previsto dall'Allegato V.
 
Art. 22
Regole e condizioni per l'apposizione
della marcatura CE

1. La marcatura CE e' apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sugli esplosivi. Qualora non sia possibile o la natura dell'esplosivo non lo consenta, essa e' apposta sul suo imballaggio e sui documenti di accompagnamento.
2. La marcatura CE e' apposta sull'esplosivo prima della sua immissione sul mercato.
3. La marcatura CE e' seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato, qualora tale organismo intervenga nella fase di controllo della produzione. Il numero di identificazione dell'organismo notificato e' apposto dall'organismo stesso o, in base alle sue istruzioni, dal fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato.
4. La marcatura CE e, se del caso, il numero di identificazione dell'organismo notificato possono essere seguiti da qualsiasi altro marchio che indichi un rischio o un impiego particolare.
5. In caso di esplosivi fabbricati per uso proprio e utilizzati direttamente dal fabbricante o da un suo dipendente sul luogo dell'esplosione, la marcatura CE e' apposta sui documenti di accompagnamento.
6. E' vietato apporre sugli esplosivi marchi o iscrizioni ingannevoli o comunque tali da ridurre la visibilita', la riconoscibilita' o la leggibilita' della marcatura CE di conformita' e del numero di identificazione dell'organismo notificato.
 
Art. 23
Organismi di valutazione della conformita'.
Domanda e procedura di notifica

1. Per lo svolgimento delle procedure di valutazione della conformita' degli esplosivi di cui al presente decreto, e' richiesta un'autorizzazione rilasciata con decreto del Capo della polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Commissione consultiva centrale per le funzioni consultive in materia di sostanze esplodenti. Tale provvedimento e' definitivo. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti previste per il rilascio della licenza per la fabbricazione o il deposito di esplosivi di cui agli articoli 46 e 47 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e di cui al Titolo II, Paragrafo 11, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 e' rilasciato, entro 180 giorni decorrenti dalla data in cui e' completa la documentazione di cui al comma 3, a centri e laboratori appartenenti ad amministrazioni dello Stato, ad istituti universitari o di ricerca o a privati, che rispettano le prescrizioni di cui all'articolo 25, ed autorizza ciascun organismo al rilascio dell'attestato di esame "UE del Tipo" e all'espletamento di tutte o di alcune delle procedure di valutazione di cui all'allegato III, moduli B), C2, D, E, F e G. Il richiedente l'autorizzazione deve essere, altresi', in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 9 della legge 18 aprile 1975, n. 1103. L'istanza intesa ad ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1 e' presentata al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, accompagnata da una descrizione delle attivita' di valutazione della conformita', del modulo o dei moduli di valutazione della conformita' e dell'esplosivo o degli esplosivi per i quali l'organismo richiedente dichiara di essere competente, nonche' dal certificato di accreditamento di cui al comma 4, se gia' disponibile.
4. Il certificato di accreditamento rilasciato dall'organismo nazionale di accreditamento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t), attesta che l'organismo di valutazione della conformita' e' conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 25.
5. Il Ministero dello sviluppo economico, quale autorita' nazionale di notifica, a seguito del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, e del certificato di accreditamento rilasciato dall'organismo nazionale di accreditamento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t), provvede alla notifica alla Commissione dell'Unione europea e alle autorita' competenti degli altri Stati membri, degli organismi autorizzati ad espletare le procedure di valutazione della conformita' di cui al presente decreto, di seguito denominati "organismi notificati" nonche' dei compiti specifici per i quali ciascuno di essi e' autorizzato. La notifica e' effettuata utilizzando lo strumento elettronico di notifica elaborato e gestito dalla Commissione dell'Unione europea, ed include tutti i dettagli riguardanti le attivita' di valutazione della conformita', il modulo o i moduli di valutazione della conformita' e l'esplosivo o gli esplosivi interessati, nonche' la relativa attestazione di competenza.
6. L'organismo interessato puo' eseguire le attivita' di organismo notificato solo se non sono sollevate obiezioni da parte della Commissione dell'Unione europea o degli altri Stati membri entro due settimane dalla notifica. Solo tale organismo e' considerato un organismo notificato ai fini del presente decreto.
7. Il Ministero dello sviluppo economico informa la Commissione dell'Unione europea e gli altri Stati membri di eventuali modifiche di rilievo apportate successivamente alla notifica.
 
Art. 24
Modifica delle notifiche

1. Qualora il Ministero dello sviluppo economico sia informato che un organismo notificato non e' piu' conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 25 o non adempie ai suoi obblighi, limita, sospende o ritira la notifica, a seconda dei casi, in funzione della gravita' del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi, dandone immediata informazione alla Commissione dell'Unione europea e agli Stati membri. Nei casi di limitazione, sospensione o ritiro della notifica, oppure di cessazione dell'attivita' dell'organismo notificato, il Ministero dello sviluppo economico adotta misure volte a garantire che le pratiche di tale organismo siano evase da un altro organismo notificato.
2. Il Ministero dello sviluppo economico informa la Commissione dell'Unione europea delle procedure adottate per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformita' e per il controllo degli organismi notificati, nonche' di qualsiasi modifica delle stesse e fornisce, inoltre, alla Commissione medesima, su richiesta, tutte le informazioni relative alla base della notifica o del mantenimento della competenza di un organismo notificato.
 
Art. 25
Prescrizioni relative agli organismi notificati

1. Ai fini del conseguimento dell'autorizzazione di cui all'articolo 23, comma 1, e della successiva notifica da parte del Ministero dello sviluppo economico, l'organismo di valutazione della conformita' rispetta le prescrizioni di cui al presente articolo.
2. L'organismo di valutazione della conformita' e' un organismo terzo indipendente dall'organizzazione o dall'esplosivo che valuta ed e' dotato di personalita' giuridica.
3. L'organismo di valutazione della conformita', i suoi alti dirigenti e il personale addetto alla valutazione della conformita' non sono ne' il progettista, ne' il fabbricante, ne' il fornitore, ne' l'installatore, ne' l'acquirente, ne' il proprietario, ne' l'utilizzatore o il responsabile della manutenzione degli esplosivi, ne' il rappresentante di uno di questi soggetti. Cio' non preclude l'uso degli esplosivi che sono necessari per il funzionamento dell'organismo di valutazione della conformita' o l'uso di esplosivi per scopi privati. L'organismo di valutazione della conformita', i suoi alti dirigenti e il personale addetto alla valutazione della conformita' non intervengono direttamente nella progettazione, fabbricazione o nella costruzione, nella commercializzazione, nell'installazione, nell'utilizzo o nella manutenzione degli esplosivi, ne' rappresentano i soggetti impegnati in tali attivita'. Non intraprendono alcuna attivita' che possa essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio o la loro integrita' per quanto riguarda le attivita' di valutazione della conformita' per cui sono notificati. Cio' vale in particolare per i servizi di consulenza. Gli organismi di valutazione della conformita' garantiscono che le attivita' delle loro affiliate o dei loro subappaltatori non si ripercuotano sulla riservatezza, sull'obiettivita' o sull'imparzialita' delle loro attivita' di valutazione della conformita'.
4. Gli organismi di valutazione della conformita' e il loro personale eseguono le operazioni di valutazione della conformita' con il massimo dell'integrita' professionale e della competenza tecnica e sono liberi da qualsivoglia pressione e incentivo, soprattutto di ordine finanziario, che possa influenzare il loro giudizio o i risultati delle loro attivita' di valutazione, in particolare da persone o gruppi di persone interessati ai risultati di tali attivita'.
5. L'organismo di valutazione della conformita' e' in grado di eseguire tutti i compiti di valutazione della conformita' assegnatigli in base all'allegato III e per cui e' stato notificato, indipendentemente dal fatto che siano eseguiti dall'organismo stesso o per suo conto e sotto la sua responsabilita'. In ogni momento, per ogni procedura di valutazione della conformita' e per ogni tipo o categoria di esplosivi per i quali e' stato notificato, l'organismo di valutazione della conformita' ha a sua disposizione:
a) personale con conoscenze tecniche ed esperienza sufficiente e appropriata per eseguire i compiti di valutazione della conformita';
b) le necessarie descrizioni delle procedure in conformita' delle quali avviene la valutazione della conformita', garantendo la trasparenza e la capacita' di riproduzione di tali procedure; una politica e procedure appropriate che distinguano i compiti che svolge in qualita' di organismo notificato dalle altre attivita';
c) le procedure per svolgere le attivita' che tengono debitamente conto delle dimensioni di un'impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessita' della tecnologia del prodotto in questione e della natura di massa o seriale del processo produttivo.
6. L'organismo di valutazione della conformita' dispone dei mezzi necessari per eseguire in modo appropriato i compiti tecnici e amministrativi connessi alle attivita' di valutazione della conformita' e ha accesso a tutti gli strumenti o impianti occorrenti.
7. Il personale responsabile dell'esecuzione dei compiti di valutazione della conformita' dispone dei seguenti requisiti:
a) una formazione tecnica e professionale solida che includa tutte le attivita' di valutazione della conformita' in relazione a cui l'organismo di valutazione della conformita' e' stato notificato;
b) soddisfacenti conoscenze delle prescrizioni relative alle valutazioni che esegue e un'adeguata autorita' per eseguire tali valutazioni;
c) una conoscenza e una comprensione adeguate dei requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II, delle norme armonizzate applicabili e delle disposizioni pertinenti della normativa armonizzata dell'Unione europea e delle normative nazionali;
d) la capacita' di elaborare certificati, registri e rapporti atti a dimostrare che le valutazioni sono state eseguite.
8. E' garantita l'imparzialita' degli organismi di valutazione della conformita', dei loro alti dirigenti e del personale addetto alla valutazione della conformita'. La remunerazione degli alti dirigenti e del personale addetto alla valutazione della conformita' di un organismo di valutazione della conformita' non dipende dal numero di valutazioni eseguite o dai risultati di tali valutazioni.
9. Gli organismi di valutazione della conformita' sottoscrivono un contratto di assicurazione per la responsabilita' civile.
10. Il personale di un organismo di valutazione della conformita' e' tenuto al segreto professionale per tutto cio' di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni. L'obbligo del segreto non puo' essere fatto valere nei confronti delle autorita' competenti in materia.
11. Gli organismi di valutazione della conformita' partecipano alle attivita' di normalizzazione pertinenti e alle attivita' del gruppo di coordinamento degli organismi notificati, istituito a norma della pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione, o garantiscono che il loro personale addetto alla valutazione della conformita' ne sia informato, e applicano come guida generale le decisioni ed i documenti amministrativi prodotti da tale gruppo.
 
Art. 26
Controllo degli organismi notificati

1. L'organismo nazionale di accreditamento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t), provvede al controllo degli organismi notificati.
2. Il controllo sugli organismi notificati e' esercitato secondo modalita' da definirsi in un'apposita convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'interno e l'organismo di cui al comma 1.
 
Art. 27
Presunzione di conformita' degli organismi notificati

1. Si presume conforme l'organismo notificato che dimostri la propria conformita' ai criteri stabiliti dal presente decreto, nonche' ai criteri stabiliti nelle pertinenti norme armonizzate o in parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.
 
Art. 28
Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati

1. Un organismo notificato, qualora subappalti compiti specifici connessi alla valutazione della conformita' oppure ricorra a un'affiliata, garantisce che il subappaltatore o l'affiliata, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 23, rispettino le prescrizioni di cui all'articolo 25 e connesse norme di attuazione e ne informa di conseguenza il Ministero dello sviluppo economico.
2. Gli organismi notificati si assumono la completa responsabilita' delle mansioni eseguite da subappaltatori o affiliate, ovunque questi siano stabiliti.
3. Le attivita' possono essere subappaltate o eseguite da un'affiliata solo con il consenso del cliente.
4. Gli organismi notificati mantengono a disposizione del Ministero dello sviluppo economico i documenti pertinenti riguardanti la valutazione delle qualifiche del subappaltatore o dell'affiliata e del lavoro eseguito da questi ultimi a norma dell'allegato III.
 
Art. 29
Obblighi operativi degli organismi notificati

1. Gli organismi notificati eseguono le valutazioni della conformita' conformemente alle procedure di valutazione della conformita' di cui all'Allegato III.
2. Le valutazioni della conformita' sono eseguite in modo proporzionato, evitando oneri superflui per gli operatori economici. Gli organismi di valutazione della conformita' svolgono le loro attivita' tenendo debitamente conto delle dimensioni di un'impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessita' della tecnologia del prodotto in questione e della natura seriale o di massa del processo di produzione, rispettando, tuttavia il grado di rigore e il livello di protezione necessari per la conformita' dell'esplosivo alle disposizioni del presente decreto.
3. Qualora un organismo notificato riscontri che i requisiti essenziali di sicurezza di cui all'Allegato II, le norme armonizzate corrispondenti o altre specifiche tecniche non siano stati rispettati da un fabbricante, chiede a tale fabbricante di prendere le misure correttive appropriate e non rilascia il certificato di conformita'.
4. Un organismo notificato che nel corso del monitoraggio della conformita' successivo al rilascio di un certificato riscontri che un esplosivo non e' piu' conforme chiede al fabbricante di prendere le misure correttive opportune e all'occorrenza sospende o ritira il certificato.
5. Qualora non siano prese misure correttive o non producano il risultato richiesto, l'organismo notificato limita, sospende o ritira i certificati, a seconda dei casi.
 
Art. 30
Obbligo di informazione a carico
degli organismi notificati

1. Gli organismi notificati informano il Ministero dello sviluppo economico:
a) di qualunque rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro di un certificato;
b) di qualunque circostanza che possa influire sull'ambito e sulle condizioni della notifica;
c) di eventuali richieste di informazioni che abbiano ricevuto dalle autorita' di sorveglianza del mercato in relazione alle attivita' di valutazione della conformita';
d) su richiesta, delle attivita' di valutazione della conformita' eseguite nell'ambito della loro notifica e di qualsiasi altra attivita', incluse quelle transfrontaliere e di subappalto.
2. Gli organismi notificati forniscono agli altri organismi notificati a norma del presente decreto, le cui attivita' di valutazione della conformita' sono simili e coprono gli stessi esplosivi, informazioni pertinenti sulle questioni relative ai risultati negativi e, su richiesta, positivi delle valutazioni della conformita'.
 
Art. 31
Coordinamento degli organismi notificati

1. Il Ministero dello sviluppo economico garantisce che gli organismi notificati, direttamente o tramite rappresentanti designati, partecipino ai lavori del gruppo settoriale di organismi notificati nell'ambito del sistema di cooperazione coordinato dalla Commissione dell'Unione europea.
 
Art. 32
Sorveglianza del mercato

1. Agli esplosivi si applicano gli articoli da 16 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008.

2. Il prefetto, quale autorita' di sorveglianza del mercato territorialmente competente, di seguito cosi' denominata, controlla che gli esplosivi per uso civile siano immessi sul mercato soltanto se adeguatamente immagazzinati e usati ai fini cui sono destinati, non presentino un rischio per la salute o la sicurezza delle persone, dei beni o dell'ambiente.
3. L'autorita' di sorveglianza del mercato, avvalendosi della collaborazione della Commissione tecnica territoriale in materia di sostanze esplodenti, dei competenti uffici doganali e dei comandi della Guardia di Finanza, nonche' della collaborazione, che non puo' essere rifiutata, di altre istituzioni, enti e strutture pubbliche, attua la sorveglianza del mercato mediante la predisposizione di un piano contenente le misure tese a:
a) effettuare periodiche ispezioni all'ingresso del territorio nazionale, nonche' nei luoghi di fabbricazione, di deposito e di vendita;
b) prelevare, se del caso, campioni di esplosivi per sottoporli a prove ed analisi volte ad accertare la sicurezza, redigendone processo verbale di cui deve essere rilasciata copia agli interessati;
c) conseguentemente, ritirare dal mercato, in esito agli accertamenti disposti, gli esplosivi che, pur recando la marcatura CE, corredati della dichiarazione di conformita' CE, e usati conformemente allo scopo cui sono destinati, presentino un rischio per la salute o la sicurezza delle persone, dei beni o dell'ambiente;
d) ordinare e coordinare o, se del caso, organizzare con i fabbricanti, gli importatori o i distributori, il richiamo dal mercato degli esplosivi che presentino un rischio per la salute o la sicurezza delle persone, dei beni o dell'ambiente e la loro distruzione in condizioni di sicurezza.
4. I costi relativi alle operazioni di cui al comma 3, lettera b), sono posti a carico dei fabbricanti, degli importatori o dei distributori solo in caso di accertata non conformita' del prodotto.
5. Le misure di cui alle lettere a) e b) del comma 3 sono eseguite dagli organi della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza su disposizione del prefetto. Le misure di cui alle lettere c) e d) del comma 3 sono adottate dal prefetto sulla base dell'esito dei controlli esperiti dagli organi di cui al periodo precedente.
6. Il Ministero dell'interno predispone, annualmente, un programma settoriale di sorveglianza del mercato degli esplosivi a livello nazionale. Tale programma, unitamente alla raccolta e all'aggiornamento periodico dei dati sugli incidenti connessi all'uso di esplosivi, sono inviati annualmente al Ministero dello sviluppo economico per il successivo inoltro alla Commissione dell'Unione europea. Il programma settoriale e la raccolta dei dati rimangono a disposizione di chiunque ne abbia interesse.
 
Art. 33
Disposizioni procedurali per gli esplosivi
che presentano rischi

1. Qualora l'autorita' di sorveglianza del mercato abbia motivi sufficienti per ritenere che un esplosivo presenti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone, dei beni o dell'ambiente di cui al presente decreto, essa effettua una valutazione dell'esplosivo interessato che investa tutte le prescrizioni pertinenti di cui al presente decreto. A tal fine, gli operatori economici interessati cooperano, ove necessario, con l'autorita' medesima. Se nel corso della valutazione l'autorita' conclude che l'esplosivo non rispetta le prescrizioni di cui al presente decreto, ordina tempestivamente all'operatore economico interessato di adottare tutte le misure correttive del caso al fine di rendere l'esplosivo conforme alle prescrizioni medesime oppure di ritirarlo o di richiamarlo dal mercato entro un termine ragionevole e proporzionato alla natura del rischio, a seconda dei casi. L'autorita' di sorveglianza del mercato informa il Ministero dell'interno e l'organismo notificato competente delle misure adottate.
2. Alle misure di cui al comma 1 si applica l'articolo 21 del regolamento (CE) n.765/2008.
3. Il Ministero dell'interno, informato dall'autorita' di sorveglianza del mercato, ai sensi del comma 1, qualora ritenga che l'inadempienza non sia ristretta al territorio nazionale, informa la Commissione dell'Unione europea e gli altri Stati membri dei risultati della valutazione e dei provvedimenti che ha chiesto all'operatore economico di assumere.
4. L'operatore economico adotta tutte le opportune misure correttive nei confronti di tutti gli esplosivi interessati che ha messo a disposizione sull'intero mercato dell'Unione europea.
5. Qualora l'operatore economico interessato non adotti le misure correttive adeguate entro il termine di cui al comma 1 fissato dall'autorita' di sorveglianza del mercato, l'autorita' medesima adotta tutte le opportune misure provvisorie per proibire o limitare la messa a disposizione dell'esplosivo sul mercato nazionale, per ritirarlo dal mercato medesimo o per richiamarlo. Delle misure adottate e' data immediata informazione nei termini di cui ai commi 1, ultimo periodo, e 3, che include tutti i particolari disponibili, soprattutto i dati necessari all'identificazione dell'esplosivo non conforme, la sua origine, la natura della presunta non conformita' e dei rischi connessi, la natura e la durata delle misure nazionali adottate, nonche' gli argomenti espressi dall'operatore economico interessato. In particolare, l'autorita' di sorveglianza del mercato indica se l'inadempienza sia dovuta:
a) alla non conformita' dell'esplosivo alle prescrizioni relative alla salute o all'incolumita' delle persone o alla protezione dei beni materiali o dell'ambiente; oppure
b) alle carenze nelle norme armonizzate di cui all'articolo 18, che conferiscono la presunzione di conformita'.
6. Il Ministero dell'interno, qualora un altro Stato membro abbia avviato la procedura a norma del presente articolo, informa senza indugio la Commissione e gli altri Stati membri di tutti i provvedimenti adottati, di tutte le altre informazioni a disposizione sulla non conformita' dell'esplosivo interessato e, in caso di disaccordo con la misura adottata, delle proprie obiezioni.
7. Qualora, entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al comma 5, uno Stato membro o la Commissione dell'Unione europea non sollevino obiezioni contro la misura provvisoria adottata, tale misura e' ritenuta giustificata e l'esplosivo e' immediatamente ritirato dal mercato. Se sono sollevate obiezioni e, all'esito delle consultazioni da essa avviate, la Commissione decide, con proprio atto di esecuzione, comunicato agli operatori economici interessati, che la misura provvisoria e' ingiustificata, la misura medesima e' revocata. L'autorita' di sorveglianza assume, inoltre, i provvedimenti necessari per conformarsi alle decisioni con le quali la Commissione ritiene legittime le misure adottate da altri Stati membri e ne informa la Commissione. I provvedimenti sono emanati all'atto del ricevimento della decisione della Commissione dell'Unione europea.
8. Il provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 32 che limita l'immissione sul mercato di un prodotto o ne dispone il ritiro o il richiamo deve essere notificato entro sette giorni dall'adozione. Il provvedimento e' definitivo.
9. I costi relativi alle misure di cui al presente articolo sono posti a carico dell'operatore economico interessato
 
Art. 34
Procedura di salvaguardia

1.Il Ministero dell'interno comunica gli atti di esecuzione adottati dalla Commissione europea al Ministero dello sviluppo economico per le informazioni di competenza al mercato nazionale.
 
Art. 35
Esplosivi conformi che presentano un rischio

1. Se l'autorita' di sorveglianza del mercato, dopo aver effettuato una valutazione ai sensi dell'articolo 33, comma 1, ritiene che un esplosivo, pur conforme al presente decreto, presenti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone, dei beni o dell'ambiente o per altri aspetti della protezione del pubblico interesse, ordina all'operatore economico interessato, che se ne assume i relativi oneri, di far si' che tale esplosivo, all'atto della sua immissione sul mercato, non presenti piu' tale rischio o che l'esplosivo sia, a seconda dei casi, ritirato dal mercato o richiamato entro un periodo di tempo ragionevole, proporzionato alla natura del rischio.
2. L'operatore economico adotta le misure correttive nei confronti di tutti gli esplosivi interessati da esso messi a disposizione sull'intero mercato dell'Unione europea.
3. Delle misure di cui al comma 1 e' data informazione nei termini di cui all'articolo 33, commi 1, ultimo periodo, e 3. Tali informazioni includono tutti i particolari disponibili, in particolare i dati necessari all'identificazione dell'esplosivo interessato, la sua origine e la catena di fornitura dell'esplosivo, la natura dei rischi connessi, nonche' la natura e la durata delle misure nazionali adottate.
4. Qualora, all'esito delle consultazioni avviate dalla Commissione dell'Unione europea, la Commissione medesima decida, mediante propri atti di esecuzione, comunicati agli operatori economici interessati, che le misure adottate dall'autorita' di sorveglianza del mercato non siano giustificate, quest'ultima adotta tutti i provvedimenti necessari per conformarsi a tale decisione. L'autorita' di sorveglianza assume, inoltre, i provvedimenti necessari per conformarsi alle decisioni con le quali la Commissione ritiene legittime le misure adottate da altri Stati membri e ne informa la Commissione. I provvedimenti sono emanati all'atto del ricevimento della decisione della Commissione dell'Unione europea.
 
Art. 36
Non conformita' formale

1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 33, se l'autorita' di sorveglianza del mercato giunge a una delle seguenti conclusioni, ordina all'operatore economico interessato di porre fine allo stato di non conformita' in questione:
a) la marcatura CE e' stata apposta in violazione dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008, dell'articolo 22 o dell'Allegato V del presente decreto;
b) la marcatura CE non e' stata apposta;
c) il numero di identificazione dell'organismo notificato, qualora tale organismo intervenga nella fase di controllo della produzione, e' stato apposto in violazione dell'articolo 22 o non e' stato apposto;
d) non e' stata compilata la dichiarazione di conformita' UE;
e) non e' stata compilata correttamente la dichiarazione di conformita' UE;
f) la documentazione tecnica non e' disponibile o e' incompleta;
g) le informazioni di cui all'articolo 4, commi 5 e 6, o all'articolo 6, comma 3, sono assenti, false o incomplete;
h) qualsiasi altra prescrizione amministrativa di cui all'articolo 4 o all'articolo 6 non e' rispettata.
2. Se la non conformita' di cui al comma 1 permane, l'autorita' di sorveglianza del mercato interessata limita o proibisce la messa a disposizione sul mercato dell'esplosivo o dispone che sia richiamato o ritirato dal mercato, a spese dell'operatore economico interessato.
 
Art. 37
Disciplina sanzionatoria

1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, la violazione dell'obbligo di conservazione dei dati di cui agli articoli 4, comma 3, 6, comma 7, 9, comma 2, e 16, comma 3, e' punita con l'arresto da venti giorni a tre mesi e con l'ammenda fino a euro 103.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione dell'obbligo di informazione di cui agli articoli 4, comma 8, 6, commi 2 e 6, 7, commi 2 e 4, e' soggetta alla sanzione amministrativa da 1.000 euro a 5.000 euro.
3. All'articolo 4, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, dopo le parole: "sistema informatico dell'impresa" sono aggiunte le seguenti: "nonche' mancata adozione delle misure volte ad evitare il danneggiamento o la distruzione accidentale o dolosa dei dati relativi all'identificazione univoca degli esplosivi per uso civile".
4. Le licenze di polizia per la produzione, commercio, importazione ed esportazione degli esplosivi di cui al presente decreto, nonche' l'autorizzazione per lo svolgimento delle procedure di valutazione della conformita' degli esplosivi di cui all'articolo 23, comma 1, non possono essere concesse, o se concesse, non possono essere rinnovate, al soggetto privo dei requisiti di cui all'articolo 43 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
5. Per le violazioni di cui al presente articolo, nei confronti dei titolari delle licenze di polizia di cui al comma 4, nonche' dei titolari delle licenze di polizia per il trasporto, deposito, detenzione, impiego e smaltimento degli esplosivi di cui al presente decreto, puo' essere disposta la sospensione dell'autorizzazione di polizia, ai sensi dell'articolo 10 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Nelle ipotesi piu' gravi o in caso di recidiva, puo' essere, altresi', disposto il provvedimento di revoca.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, i provvedimenti di cui al comma 5 si applicano anche nei confronti di chiunque detiene, per la sua immissione sul mercato, un esplosivo, ovvero, se previsto, la sua confezione minima di vendita, che non recano comunque :
a) la marcatura «CE del tipo» ovvero gli estremi del riconoscimento ai sensi dell'articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
b) gli estremi del provvedimento di classificazione del Ministero dell'interno, ove previsto;
c) le complete istruzioni per l'uso, le avvertenze e le indicazioni per il trasporto in sicurezza, nonche' la data di scadenza, se prevista, e l'anno di produzione, scritte in italiano, con caratteri chiari e facilmente leggibili;
d) le precise ed univoche indicazioni su elementi essenziali per l'individuazione del fabbricante, dell'importatore, del distributore e per tracciare l'esplosivo.
7. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, La violazione dei divieti di cui al comma 6 dell'articolo 22 equivale alla mancata apposizione dei marchi o delle iscrizioni ed e' punita con l'arresto da venti giorni a tre mesi e con l'ammenda da 20.000 euro a 200.000 euro.
8. Salvo quanto previsto dal presente decreto e dalle relative disposizioni di attuazione restano ferme le vigenti disposizioni penali e di pubblica sicurezza.
9. La violazione delle disposizioni del presente decreto, da parte degli operatori economici, per le quali non e' stabilita una pena o una sanzione amministrativa e' punita con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 206 euro.
 
Art. 38
Disposizioni transitorie e finali

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, e' emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, della difesa, dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un regolamento con il quale sono rideterminate le abilitazioni di cui all'articolo 102 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni, nonche' quelle relative al rilascio della licenza di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302.
2. Con uno o piu' decreti del Presidente della Repubblica, sono emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa, dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i regolamenti con i quali sono adeguate, anche ai fini della detenzione e del deposito, le disposizioni regolamentari vigenti alle classi di rischio degli esplosivi previste dalle raccomandazioni delle Nazioni Unite, nonche' alle disposizioni del presente decreto, con le conseguenti modifiche e abrogazioni al regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui al presente comma, continuano ad applicarsi l'articolo 8, comma 7, le disposizioni del Capo III e l'Allegato A del decreto del Ministro dell'interno 19 settembre 2002, n. 272.
3. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia, anche ai fini del rilascio delle previste autorizzazioni.
4. Possono essere messi a disposizione sul mercato esplosivi conformi al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, e immessi sul mercato entro il 20 aprile 2016.
5. I certificati rilasciati in attuazione della direttiva 93/15/CEE sono validi a norma del presente decreto.
6. I richiami al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, ove contenuti in altre disposizioni di legge, si intendono riferiti al presente decreto.
7. Nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore, i riferimenti alla direttiva 93/15/CEE, abrogata dalla direttiva 2014/28/UE, si intendono fatti a quest'ultima e sono letti secondo la tavola di concordanza di cui all'Allegato VI della stessa direttiva 2014/28/UE.
 
Art. 39
Disposizioni tariffarie

1. Alle attivita' di autorizzazione e di valutazione della conformita' di cui all'articolo 23, il Ministero dell'interno provvede mediante tariffe predeterminate, sulla base del costo effettivo del servizio reso, da porre a carico degli operatori economici.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le tariffe di cui al comma 1 e le relative modalita' di versamento.
3. Le tariffe di cui al comma 1 sono aggiornate almeno ogni due anni.
4. I proventi derivanti dalle tariffe di cui al comma 1 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero dell'interno, sugli appositi capitoli di bilancio.
5. Alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, e' abrogato il decreto del Ministro dell'interno 1° luglio 2003 sulla determinazione delle tariffe per i servizi resi ai sensi del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio 2003.
 
Art. 40
Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'applicazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 41
Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, e il decreto del Ministro dell'interno 19 settembre 2002, n. 272, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 38, comma 2, ultimo periodo .
 
Art. 42
Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 19 maggio 2016

MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Alfano, Ministro dell'interno

Pinotti, Ministro della difesa

Calenda, Ministro dello sviluppo economico
Gentiloni Silveri, Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale

Orlando, Ministro della giustizia

Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando

NOTE

Parte di provvedimento in formato grafico
 
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