IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione»; Visto l'art. 1, comma 1, della citata legge n. 42 del 2009, secondo il quale la predetta legge reca, tra le altre, disposizioni volte a disciplinare l'istituzione e il funzionamento del Fondo perequativo per i territori con minore capacita' fiscale per abitante; Visto l'art. 2, comma 2, della legge n. 42 del 2009, che prevede, alla lettera m), n. 2, il superamento graduale, per tutti i livelli istituzionali, del criterio della spesa storica a favore della perequazione della capacita' fiscale per le funzioni diverse da quelle di cui all'art. 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione; Visto l'art. 11, comma 1, lettera c), della menzionata legge n. 42 del 2009, recante i principi e criteri direttivi concernenti il finanziamento delle funzioni di comuni, province e citta' metropolitane, che prevede che le spese per le funzioni di comuni, province e citta' metropolitane relative alle funzioni diverse da quelle di cui all'art. 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, siano finanziate, tra l'altro, con il fondo perequativo basato sulla capacita' fiscale per abitante; Visto l'art. 13, comma 1, della legge n. 42 del 2009 il quale prevede, alla lettera e), che, ai fini dell'entita' e del riparto dei fondi perequativi per gli enti locali, per la standardizzazione delle entrate devono essere presi in considerazione i tributi propri valutati ad aliquota standard; Visto l'art. 13, comma 1, lettera f), della legge n. 42 del 2009, che, nel dettare i principi e i criteri direttivi concernenti l'entita' e il riparto dei fondi perequativi per gli enti locali, stabilisce che, per le spese relative all'esercizio delle funzioni diverse da quelle fondamentali, il fondo perequativo per i comuni e quello per le province e le citta' metropolitane sono diretti a ridurre le differenze tra le capacita' fiscali; Visto l'art. 17, comma 1, lettera a), della medesima legge n. 42 del 2009, che prevede, con riguardo al coordinamento e alla disciplina fiscale dei diversi livelli di governo, che sia garantita la trasparenza delle diverse capacita' fiscali e delle risorse complessive per abitante prima e dopo la perequazione, in modo da salvaguardare il principio dell'ordine della graduatoria delle capacita' fiscali e la sua eventuale modifica a seguito dell'evoluzione del quadro economico territoriale; Visto l'art. 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il Fondo di solidarieta' comunale; Visto l'art. 1, comma 380-ter, lettera b), della citata legge n. 228 del 2012, che prevede che i criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarieta' comunale siano stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile per l'anno 2016 ed entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni 2017 e successivi, tenendo anche conto, per i singoli comuni, dei criteri di cui alla medesima lettera b); Visto l'art. 1, comma 380-quater, della legge n. 228 del 2012, il quale dispone che, con riferimento ai comuni delle regioni a statuto ordinario, il 20 per cento per l'anno 2015, il 30 per cento per l'anno 2016, il 40 per cento per l'anno 2017 e il 55 per cento per l'anno 2018 dell'importo attribuito a titolo di Fondo di solidarieta' comunale di cui al comma 380-ter e' accantonato per essere redistribuito, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla lettera b) del medesimo comma 380-ter, tra i comuni sulla base della differenza tra le capacita' fiscali e i fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Per l'anno 2016, sono assunti a riferimento i fabbisogni standard approvati dalla predetta Commissione entro il 31 marzo 2016; Visto lo stesso art. 1, comma 380-quater, della legge n. 228 del 2012, in virtu' del quale per la quota del Fondo di solidarieta' comunale attribuita sulla base della differenza tra le capacita' fiscali e i fabbisogni standard non operano i criteri di cui alla lettera b) del predetto comma 380-ter; Visto il medesimo art. 1, comma 380-quater, della legge n. 228 del 2012, il quale stabilisce che per gli anni 2015 e 2016, l'ammontare complessivo della capacita' fiscale dei comuni delle regioni a statuto ordinario e' determinata in misura pari all'ammontare complessivo delle risorse nette spettanti ai predetti comuni a titolo di imposta municipale propria e di tributo per i servizi indivisibili, ad aliquota standard, nonche' a titolo di Fondo di solidarieta' comunale netto per gli anni 2015 e 2016, ed e' pari al 45,8 per cento dell'ammontare complessivo della capacita' fiscale; Visto l'art. 43, comma 5-quater, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il quale dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, sono adottate, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e la stima delle capacita' fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, di cui all'art. 1, comma 380-quater, della legge n. 228 del 2012; Visto il medesimo art. 43, comma 5-quater, del predetto decreto-legge n. 133 del 2014, in base al quale, dopo la conclusione dell'intesa in Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, lo schema di decreto per l'adozione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e la stima delle capacita' fiscali e' trasmesso alle Camere affinche' sullo stesso sia espresso il parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, di cui all'art. 3 della legge n. 42 del 2009 e delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso inutilmente il quale, il decreto puo' comunque essere adottato, e che il Ministro, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette alle Camere una relazione con cui indica le ragioni per le quali non si e' conformato ai citati pareri; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 marzo 2015 recante l'«Adozione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e della stima delle capacita' fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario» pubblicato nel supplemento ordinario n. 13 della Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 68 del 23 marzo 2015; Ritenuto di dover procedere all'integrazione della nota metodologica e all'aggiornamento della stima delle capacita' fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario mediante l'adozione di un nuovo decreto ministeriale ai sensi del citato art. 43, comma 5-quater, del decreto-legge n. 133 del 2014, al fine di considerare, come previsto dall'art. 1, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 marzo 2015, i mutamenti normativi intervenuti in materia di imposta municipale propria e di tributo per i servizi indivisibili ad opera dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, della variazione dei dati di riferimento nonche' di correttivi metodologici alla procedura di stima relativa alla sola capacita' fiscale residuale; Acquisita l'intesa in Conferenza Stato-citta' e autonomie locali ai sensi dell'art. 43, comma 5-quater, del decreto-legge n. 133 del 2014, nella seduta del 18 febbraio 2016; Considerato che lo schema di decreto e' stato trasmesso alle Camere e assegnato in data 8 marzo 2016, in sede consultiva (atto n. 284), alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, alla V Commissione bilancio, tesoro e programmazione della Camera e alla 5ª Commissione bilancio del Senato in data 27 aprile 2016; Considerato che in data 7 aprile 2016 la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale ha reso parere favorevole condizionato e con osservazioni; Considerato che in data 20 aprile 2016 la V Commissione bilancio, tesoro e programmazione della Camera ha espresso parere favorevole con osservazione; Considerato che in data 27 aprile 2016 la 5ª Commissione bilancio del Senato espresso parere di nulla osta, con richiamo alle condizioni poste dalla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale; Vista la relazione trasmessa alle Camere nella quale sono state espresse, ai sensi del comma 5-quater dell'art. 43 del D. L. n. 133 del 2014 le ragioni per le quali il Ministro dell'economia e delle finanze ha inteso conformarsi solo in parte ai pareri parlamentari; Considerato che a norma del comma 5-quater, dell'art. 43 del decreto-legge n. 133 del 2014, il decreto puo' essere comunque emanato;
Decreta:
Art. 1 Integrazione del decreto 11 marzo 2015 e della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e aggiornamento della stima delle capacita' fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario
1. Il presente decreto integra il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 marzo 2015. Con l'allegato A al presente decreto e' integrata la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo adottata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 marzo 2015. 2. Con l'Allegato B al presente decreto e' adottato l'aggiornamento della stima delle capacita' fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario di cui all'art. 1, comma 380-quater, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. 3. La nota metodologica integrativa di cui all'Allegato A e la stima delle capacita' fiscali per singolo comune di cui all'Allegato B tengono conto dei mutamenti normativi intervenuti in materia di imposta municipale propria e di tributo per i servizi indivisibili ad opera dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, della variazione dei dati di riferimento nonche' di correttivi metodologici nella procedura di stima relativa alla sola capacita' fiscale residuale. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 maggio 2016
Il Ministro: Padoan |