Gazzetta n. 119 del 23 maggio 2016 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
CIRCOLARE 6 maggio 2016, n. 3689/C |
Istruzioni per la compilazione della modulistica per l'iscrizione e il deposito nel registro delle imprese e per la denuncia al repertorio economico ed amministrativo realizzata secondo le specifiche tecniche approvate con decreto del Ministero dello sviluppo economico. |
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Alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura - Loro sedi (Via PEC) All'Unioncamere - Roma - (unioncamere@cert.legalmail.it)
e, per conoscenza:
Alla Direzione generale per la politica industriale, la competitivita' e le piccole e medie imprese - (dgpicpmi.dg@pec.mise.gov.it) All'Istituto Guglielmo Tagliacarne - Roma - (tagliacarne@legalmail.it) Con la presente circolare si segnala la disponibilita' delle istruzioni per l'utilizzo della modulistica relativa al registro delle imprese e al repertorio economico ed amministrativo, come aggiornata a seguito dell'emanazione dei decreti ministeriali 22 giugno 2015 e 11 aprile 2016 (entrambi disponibili sul sito web di questa amministrazione). Le nuove istruzioni tengono conto delle novita' normative richiamate sinteticamente nelle premesse ai decreti ministeriali in ultimo citati e contengono tra l'altro, pertanto, indicazioni in materia di: alternanza scuola-lavoro (art. 1, commi da 41 a 43 della legge n. 107/2015); societa' benefit (art. 1, comma 376 e seguenti della legge n. 208/2015); PMI innovative (art. 4 del decreto-legge n. 3/2015). Le nuove istruzioni forniscono indicazioni, inoltre, per lo svolgimento degli adempimenti pubblicitari nei casi di decesso, recesso ed esclusione di socio di societa' di persone, alla luce degli orientamenti interpretativi contenuti nella direttiva ex art. 8, comma 2, della legge n. 580/1993 del 13 luglio 2015 (ugualmente disponibile sul sito web della scrivente). In diversi punti le istruzioni sono state, altresi', modificate alla luce dei processi di accorpamento in corso nell'ambito del sistema delle camere di commercio; accorpamenti che determinano la possibilita' per cui la circoscrizione di competenza di una camera di commercio possa oggi comprendere piu' province. Le modifiche apportate rispetto alle precedenti istruzioni (di cui alla circolare n. 3668/C del 2 febbraio 2014) sono, per comodita' di consultazione, evidenziate in una copia delle istruzioni stesse (denominata «Istruzioni - Versione con modifiche evidenziate») resa disponibile, insieme alla versione «normale» sul sito web di questa Amministrazione. La presente circolare e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e resa immediatamente disponibile sul sito web della scrivente. Roma, 6 maggio 2016
Il direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica Vecchio |
| ISTRUZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE E LA PRESENTAZIONE DEI MODULI
Le presenti istruzioni guidano alla compilazione delle informazioni relative alle specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla presentazione delle domande di iscrizione/deposito e delle denunce da presentare rispettivamente al Registro delle Imprese (d'ora innanzi denominato R.I.) ed al Repertorio Economico Amministrativo (d'ora innanzi denominato R.E.A.) per via telematica o su supporto informatico. Si precisa inoltre che: a) per qualsiasi domanda di iscrizione e deposito al R.I. e denuncia al R.E.A., effettuata per via telematica o su supporto informatico, devono essere utilizzati esclusivamente appositi software realizzati sulla base delle specifiche tecniche previste; b) i moduli informatici realizzati sulla base delle predette specifiche tecniche potranno essere utilizzati, ai fini degli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge, dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle specifiche stesse; c) le specifiche tecniche dei moduli informatici sono disponibili in formato elettronico e possono essere prelevate dal sito internet del Ministero dello sviluppo economico www.sviluppoeconomico.gov.it, a cui dovranno risultare conformi eventuali versioni del programma riprodotte da soggetti privati. Si precisa che con l'entrata in vigore dei decreti attuativi del decreto-legge n. 7/2007 convertito con legge n. 40/2007, l'obbligo della modulistica informatica sara' esteso a tutte le domande e denunce da presentare rispettivamente al R.I. ed al R.E.A. 1. FORMALITA' a) I dati vanno riportati senza alcuna abbreviazione (es. GIAN PAOLO o GIAMPAOLO e non G. PAOLO). I cognomi ed i nomi vanno indicati senza titoli onorifici o di altra natura; le donne coniugate indicano soltanto il cognome da nubile. b) Per gli indirizzi, nelle indicazioni relative al nome delle strade e' necessario indicare il nome per esteso (SANTA MARIA CAPUA VETERE e non S. MARIA C.V.), o come riportato nei viari di comune utilizzo. Il codice di avviamento postale va riportato obbligatoriamente per le localita' in Italia, senza utilizzare i valori generici ormai in disuso. L'indicazione del numero civico e' obbligatoria; in caso di assenza di attribuzione inserire il valore SNC (senza numero civico). c) le parole contenenti i caratteri speciali (caratteri «diacritici») di cui al decreto del Ministro per la pubblica istruzione e l'innovazione del 2 febbraio 2009 (ad esempio, vocali con dieresi; consonanti con cediglia; ecc.) debbono essere trascritte nella modulistica elettronica secondo le regole di traslitterazione previste dal decreto medesimo. Si ritiene opportuno, per comodita' di consultazione, richiamare qui di seguito anche le indicazioni contenute, a tale proposito, nelle attuali specifiche tecniche (sezione: Specifiche per la preparazione del «file-Pratica»): «I caratteri utilizzabili per i DATI sono i seguenti: da esadecimale 20 a esadecimale 5A compresi. Esclusivamente per i campi riportanti Internet Message Format (sito internet, nome e sito email e Pec), si adotta la specifica RFC 5322 e quindi si accettano anche caratteri contenuti nel range da esadecimale 5E a 7E compresi, ad esclusione comunque del carattere esadecimale 7C (utilizzato come carattere di controllo del file)». d) In caso di discordanza formale tra i dati contenuti nell'atto e i dati contenuti nel modulo, come precisato dalla circolare MICA n. 3407/C del 9 gennaio 1997, prevale il dato contenuto nell'atto e si procedera' al caricamento informatico di questo. Nel caso in cui il dato non sia stato indicato nel modulo, si dovra' presentare una nuova domanda indicando gli estremi dell'atto gia' depositato in quanto trattasi di omessa domanda/denuncia. e) Tutti i campi previsti nella modulistica, anche quando non definiti come obbligatori nelle specifiche tecniche, devono essere valorizzati quando sussiste la relativa informazione. Sono ammesse eccezioni solo quando analoga o corrispondente informazione e' desumibile da altro dato gia' indicato: ad esempio e' opzionale la compilazione del dato del telefono, fax ed email in presenza di indirizzo email certificata (PEC). Analogamente per le voci delle tabelle di codifica, devono essere riportati tutti i codici quando presenti nella lista di codifica della tabella. Sono ammesse eccezioni solo quando l'informazione o l'utilizzo che se ne fa e' ricompreso in altro codice gia' presente: ad esempio il codice AMM (amministratore) della tabella ORG puo' essere omesso quando la persona e' gia' presente nell'impresa con codice PCA (presidente del consiglio di amministrazione). f) La domanda per l'iscrizione e/o deposito al R.I. (moduli S1, S2, S3, S, TA, B), indipendentemente da chi sia sottoscritta (notaio, soci, amministratori, ecc.), e', in ogni caso, soggetta all'imposta di bollo prevista dalla normativa vigente in materia, salve le esenzioni previste dalla legge. E' esente da imposta di bollo la denuncia di dati REA (moduli S5, UL e R). Il modulo UL e' soggetto ad imposta di bollo nel solo caso sia presentato al fine di iscrivere, variare o cessare una sede secondaria dell'impresa. Il modulo S5 e' soggetto ad imposta di bollo nel solo caso sia presentato al fine di iscrivere o cancellare la societa' dalla sezione speciale in qualita' di imprenditore agricolo o dall'apposita sezione delle imprese sociali. I moduli I1 ed I2 sono assoggettati all'imposta di bollo fatte salve le esenzioni previste dalla legge. Se la domanda e' composta di piu' moduli - ove previsto - l'imposta di bollo viene assolta una sola volta. Nel caso in cui l'atto da iscrivere sia esente da imposta di bollo, anche il modulo con il quale si richiede l'iscrizione e' esente. g) Le domande e le denunce sono soggette al pagamento dei diritti di segreteria dovuti alla Camera di commercio nella misura stabilita con apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico. h) Al fine di facilitare i contatti tra utenza e ufficio camerale si raccomanda di indicare nei parametri di configurazione del programma il numero di telefono dello studio, associazione, ecc. che invia telematicamente la domanda/denuncia o presenta i moduli allo sportello, nonche' l'eventuale indirizzo e- mail e posta elettronica certificata. i) Nel caso in cui la pratica sia composta, oltre che dal modulo base, anche da moduli allegati, sia per il modulo base, che per gli allegati, valgono le relative istruzioni. j) I riferimenti normativi richiamati nelle presenti istruzioni, ed in ogni modulo, sono quelli in vigore alla data di pubblicazione delle istruzioni medesime. 2. MODALITA' PER LA SOTTOSCRIZIONE DEI MODULI La parte del modulo informatico in cui deve essere indicato il soggetto obbligato (notaio, amministratore, socio, rappresentante legale, ecc.) alla domanda/denuncia, ovvero il soggetto incaricato della presentazione della stessa ai sensi dell'art. 31, comma 2-quater, legge n. 340/2000, ed alla quale va apposta la firma digitale di tale soggetto e' la «distinta». Nel caso di societa' semplice costituita con contratto verbale la distinta deve essere sottoscritta da tutti i soci o dal liquidatore. Nella trasmissione telematica la distinta va sottoscritta digitalmente dall'intermediario, qualora questi sia un soggetto diverso dall'obbligato, al fine dell'accettazione della dichiarazione di domiciliazione. Non deve obbligatoriamente sottoscrivere la distinta il soggetto che utilizza il canale comunicativo telematico per l'esclusiva trasmissione della pratica ed addebito degli importi. L'eventuale intermediario per la trasmissione telematica deve fornire un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al quale l'Ufficio potra' inoltrare le comunicazioni riguardanti la pratica. I soggetti non tenuti all'iscrizione dell'indirizzo PEC al registro delle imprese, e che non si avvalessero di un intermediario per la presentazione della pratica, possono comunque fornire un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al quale l'Ufficio potra' inoltrare le comunicazioni riguardanti la pratica. I suddetti indirizzi di PEC vanno apposti sul modulo utilizzato per la Comunicazione Unica, o sulla distinta se il modulo non fosse presente. 3. UFFICIO COMPETENTE ALLA RICEZIONE DEI MODULI E' l'ufficio della sede legale o principale del soggetto obbligato all'iscrizione, con alcune eccezioni: a) la domanda di iscrizione al R.I. di sede secondaria e delle relative modifiche e' sempre unica e dovra' essere presentata all'ufficio del luogo competente territorialmente; b) le attivita' non agricole svolte in province diverse da quella della sede legale o principale devono essere denunciate solo all'ufficio del R.I. della provincia di esercizio poiche' questo comporta l'apertura di una unita' locale; c) le attivita' agricole svolte in province diverse da quella della sede legale o principale, qualora non comportino l'apertura di una unita' locale agricola, sono denunciate solo presso l'ufficio R.I. ove e' ubicata la sede legale o principale; d) la societa' che apre una unita' locale agricola (cosiddetta unita' aziendale) in una provincia diversa da quella della sede legale e' tenuta a presentare il modulo S5 presso l'ufficio del R.I. ove e' ubicata la sede legale, al fine dell'iscrizione nella sezione speciale quale imprenditore agricolo ed il modulo UL presso l'ufficio del R.I. ove e' operante l'unita' aziendale; e) la societa' che apre una unita' locale agricola (cosiddetta unita' aziendale) nella stessa provincia della sede legale ma ad un indirizzo diverso da quello della stessa e' tenuta a presentare sia il modulo S5 al fine dell'iscrizione nella sezione speciale degli imprenditori agricoli che il modulo UL per l'apertura dell'unita' aziendale; f) la domanda di iscrizione nel R.I. dell'atto di trasferimento della proprieta' o del godimento dell'azienda deve essere presentata dal notaio all'Ufficio del R.I. presso il quale e' iscritto l'imprenditore cedente. Nel caso in cui solo il cessionario sia un imprenditore soggetto a registrazione, l'atto deve essere presentato all'ufficio del R.I. presso il quale e' iscritto l'imprenditore cessionario. Nel caso in cui ne' il cedente ne' il cessionario siano iscritti nel R.I. l'atto va depositato presso l'ufficio del R.I. della residenza o sede del cedente; g) i soggetti collettivi iscritti esclusivamente al R.E.A., presentano la domanda di iscrizione con il modulo R presso l'ufficio del R.I. della sede principale anche se svolgono attivita' economica solo in una provincia diversa, dove comunque denunciano l'unita' locale utilizzando il modulo UL. h) i soggetti esteri, analogamente a quelli italiani, hanno un'unica sede principale di riferimento (normalmente quella ove presente una sede secondaria) ed eventuali altre localizzazioni devono far riferimento alla principale. Si vedano, al riguardo, anche le indicazioni riportate nelle istruzioni relative al modulo B e al modulo UL. 4. TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEI MODULI Le domande di iscrizione o di deposito al R.I. devono essere presentate nei termini previsti dal codice civile, da leggi speciali o dal decreto del Presidente della Repubblica n. 581/1995. Le denunce al R.E.A. devono essere presentate entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento di cui e' obbligatoria la denuncia e nel rispetto del decreto-legge n. 7/2007 convertito con legge n. 40/2007. 5. ATTI E DOCUMENTI ALLEGATI Alle domande/denunce al R.I. o R.E.A. devono essere allegati gli atti soggetti per legge a iscrizione o al deposito. Tali documenti nella pratica telematica vanno allegati nel formato pdf/A e sottoscritti digitalmente, ove non diversamente specificato (ad esempio formato xbrl per il bilancio, formato xml per attivita' di agenti di commercio, mediatori, spedizionieri). L'utente puo' richiedere, successivamente all'iscrizione dell'atto, «copie integrali o parziali degli atti» inseriti nell'archivio ai sensi dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 581/1995. Devono essere altresi' allegati, con l'osservanza delle forme previste dalla legge, gli atti di natura privata che comprovano l'attivita' svolta (ad es. copia della lettera d'incarico di agente di commercio). Non e' necessario allegare atti provenienti da pubbliche amministrazioni (licenze, autorizzazioni, ecc.) i cui estremi vanno obbligatoriamente dichiarati sui moduli. Per i soggetti collettivi e le imprese estere che si iscrivono esclusivamente al R.E.A., nel caso in cui le vicende costitutive, modificative ed estintive siano documentate da atto scritto (atto pubblico, scrittura privata) va allegata una fotocopia dell'atto stesso a fini istruttori. Documenti allegati soggetti a privacy di cui al decreto legislativo n. 196/2003 Nel caso in cui sia previsto dalla normativa vigente che alla pratica vengano allegati documenti soggetti alla tutela della privacy di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni (ad es.: copie di documenti d'identita', dichiarazioni del datore di lavoro, copie del libretto di lavoro, buste paga, libri matricola, ecc.), tali documenti devono essere allegati, in un file separato identificato dallo specifico «codice tipo documento» indicato nelle specifiche tecniche del software di compilazione della domanda, utilizzando esclusivamente uno dei due codici E20 e/o 98, al fine di garantire la riservatezza dei dati personali in esso contenuti. 6. MODULO INTERCALARE AA Eventuali indicazioni circa l'utilizzo del modulo per comunicare dati all'Albo provinciale delle imprese artigiane o agli enti previdenziali ed assicurativi, saranno fornite dalle Camere di commercio o dai loro enti rappresentativi, previo accordo con le Regioni o con gli enti da queste dipendenti, ovvero con gli enti previdenziali ed assicurativi, ai sensi della normativa vigente. Il modulo va utilizzato per comunicare le domande/denunce agli enti previdenziali ed assicurativi, eventualmente integrandone le informazioni con i dati sui collaboratori artigiani del titolare o del socio previsti sui moduli I1, I2, Intercalare P. Il modulo prevede un riquadro di generalita' per l'impresa e l'indicazione della sede dell'attivita' artigiana. Per le ulteriori informazioni, in assenza di specifica normativa, vale quanto detto al primo capoverso. 7. MODULO XX - NOTE Tutti i dati e le notizie da comunicare all'ufficio R.I. che non trovano giusta collocazione all'interno dei vari moduli, possono essere comunicati utilizzando l'apposito modulo XX - NOTE, che puo' essere allegato a qualsiasi altro modulo. L'Ufficio valutera' se sussistano i presupposti di legge per inserire i dati comunicati con il presente modulo tra i dati certificabili dell'impresa. 8. MODULO RP - RIEPILOGO Mediante tale modulo possono essere allegati tutti i documenti necessari al fine della presentazione della relativa domanda/denuncia. In tale modulo vanno indicati i nomi degli eventuali documenti informatici da allegare alla pratica, specificando per ognuno di essi: il nome del file allegato; il codice (tipo) documento; la data di riferimento del documento; l'indicazione di prospetto (codice "P") nel caso in cui il documento informatico contenga diversi codici documento; il codice atto; il numero di pagine (iniziale e finale per ogni codice documento). Il modulo RP - RIEPILOGO deve obbligatoriamente essere presente nella pratica relativa. 9. REGOLARIZZAZIONE DELLE DOMANDE Le domande o le denunce incomplete, mancanti delle firme digitali previste, e quelle prive, del tutto o in parte, della documentazione eventualmente prescritta, e qualora quest'ultima sia illeggibile, sono considerate irregolari. L'ufficio del R.I., prima dell'iscrizione, puo' invitare il richiedente a completare o rettificare la domanda, ovvero ad integrare la documentazione assegnando un congruo termine, trascorso il quale, con provvedimento motivato, rifiuta l'iscrizione (art. 11, comma 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 581/1995). L'ufficio del R.I. puo' richiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee e incomplete e puo' esperire accertamenti tecnici e ispezioni ed ordinare esibizioni documentali (art. 6, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 581/1995). E' ammessa la correzione delle domande viziate da errori formali mediante le apposite modalita' previste dal sistema telematico. 10. CODICE FISCALE DEI SOGGETTI ESTERI NON RESIDENTI Per le persone fisiche, anche non residenti, che a qualsiasi titolo vanno iscritte nel R.I. o nel REA, e' sempre obbligatoriamente richiesto il codice fiscale italiano. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche vanno indicati il codice fiscale (se esistente), la denominazione, la ragione sociale, lo stato di costituzione (sede), il domicilio fiscale in Italia o il domicilio della sede legale all'estero. Per le societa', associazioni o altre organizzazioni senza personalita' giuridica, deve essere inoltre indicata almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza. 11. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' Nei riquadri relativi alla descrizione delle attivita' non agricole, devono essere indicate solo le attivita' economiche con rilievo verso terzi: non vanno quindi indicate le attivita' accessorie e intermedie, ad uso interno, che servono all'impresa solo per poter realizzare i beni ed i servizi effettivamente destinati al mercato. Ad esempio, non devono essere dichiarati: lo stoccaggio delle materie prime destinate successivamente alla propria lavorazione o dei propri prodotti finiti in attesa di essere venduti perche' e' un'attivita' ad uso interno; viceversa, il servizio di stoccaggio delle merci di terzi (definito deposito c/t) deve essere dichiarato perche' e' un'attivita' che produce reddito per l'impresa; le attivita' amministrative finalizzate esclusivamente al funzionamento della propria impresa (tenuta libri contabili, amministrazione del personale, ecc.); le attivita' di studio analisi e progettazione finalizzate esclusivamente alla realizzazione dei propri prodotti. La descrizione dell'attivita', per essere completa, deve comprendere il tipo di attivita' (ad esempio produzione, manutenzione, riparazione, installazione, noleggio, commercio al minuto, commercio all'ingrosso, ecc.) e le categorie dei prodotti e dei servizi trattati (alimentari, mobili, ecc.). In caso di somministrazione di alimenti e/o bevande si deve indicare la tipologia di esercizio: bar, ristorante, enoteca, ecc. Non sono ammesse espressioni generiche (ad esempio se un soggetto denuncia l'inizio attivita' di «commercio al dettaglio di abbigliamento» non dovra' denunciare «commercio al dettaglio di generi non alimentari», ma «commercio al dettaglio di abbigliamento»). Vanno indicate le attivita' effettivamente esercitate (es. produzione di ......, commercio al dettaglio di ........., installazione di ......... ). Se l'attivita' da denunciare e' soggetta a preventiva iscrizione in ruoli, albi, e simili si compila anche il corrispondente riquadro del modulo. Se l'attivita' da denunciare e' soggetta a preventiva autorizzazione, licenza ovvero denuncia o comunicazione ad altra autorita' occorre compilare i corrispondenti riquadri del modulo. In caso si eserciti il commercio al dettaglio in sede fissa va sempre compilato il corrispondente riquadro del modulo. Qualora si esercitino piu' attivita' va indicata come primaria unicamente la principale attivita' tenendo conto del criterio del volume d'affari generato dalle attivita' svolte presso la sede legale e/o presso le localizzazioni (unita' locali/sedi secondarie). Le eventuali altre attivita', tenendo conto del criterio del volume di affari, dovranno essere dichiarate nella descrizione delle attivita' secondarie. Qualora l'inizio/variazione/cessazione di attivita' esercitata nella localizzazione (unita' locale/sede secondaria) comporti l'inizio/variazione/cessazione dell'attivita' prevalente dell'impresa, presso il R.I. competente per la sede legale, va presentato il modulo S5 (per le societa'/soggetti collettivi) e I2 (per le imprese individuali), con l'aggiornamento della descrizione dell'attivita' prevalente dell'impresa. Ogni impresa che eserciti un'attivita' sul territorio nazionale deve sempre dichiarare la propria attivita' prevalente d'impresa; per le imprese artigiane questa attivita' prevalente deve essere quella artigiana esercitata dall'impresa. Per ogni descrizione di attivita' va indicata la data di riferimento (nello specifico campo, o di seguito alla relativa descrizione), ovvero di effettivo inizio/modifica/cessazione; si precisa che in ogni caso non puo' essere indicata una data successiva a quella di presentazione della domanda. Eventuali variazioni dell'attivita' prevalente dell'impresa nel suo complesso ovvero delle sue localizzazioni singolarmente considerate, non connesse alla denuncia di inizio, variazione o cessazione di attivita' esercitate presso la sede dell'impresa o presso le sue localizzazioni, ma a mutamenti nella distribuzione percentuale del volume di affari tra le varie attivita' esercitate, vanno denunciate, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio, mediante il modulo S5 o UL, nel caso dei soggetti tenuti al deposito dello stesso nel R.I., ed entro trenta giorni dalla presentazione della denuncia dei redditi, mediante i moduli I2, S5 o UL a seconda della tipologia di soggetto, nel caso dei soggetti non tenuti al deposito del bilancio. La data della variazione da indicare nei moduli e', nel caso in questione, quella di presentazione della denuncia. Precisazioni per le attivita' agricole Nei riquadri relativi alla descrizione delle attivita' agricole, vanno indicate solamente le attivita' agricole svolte, specificando per ognuna di esse la data di inizio, nonche' il tipo e specie delle attivita' agricole (coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali) e delle eventuali attivita' connesse: manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del proprio fondo o del proprio bosco o dal proprio allevamento, quali ad esempio: produzione di vino da uve prevalentemente di produzione propria; macerazione di piante che producono fibre tessili vegetali. Va precisato il tipo di attivita' agricola elencando le specializzazioni trattate: es. coltivazioni foraggiere, coltivazione della vite, dell'olivo, di agrumi, allevamento di bovini da latte, ecc. Qualora si esercitino piu' attivita' agricole va indicata come primaria la principale attivita' tenendo conto del criterio del volume d'affari generato dalle sole attivita' agricole svolte dall'impresa. Tale attivita' deve essere la prima riportata nel testo descrittivo. Nel caso in cui sia denunciata l'inizio/variazione/cessazione di un'attivita' agricola, va presentato presso il R.I. della provincia in cui e' situata la sede dell'impresa, il modulo S5/I2 ai fini dell'iscrizione/cessazione nell'apposita sezione speciale, nel caso non fosse gia' avvenuta, e/o per aggiornare eventualmente la descrizione dell'attivita' agricola dell'impresa. 12. TESTI DESCRITTIVI Nei riquadri che prevedono l'inserimento di testi liberi descrittivi dell'informazione, si devono rispettare le limitazioni sul numero di righe utilizzabili riportate nelle specifiche tecniche. Tali limitazioni valgono non solo per i dati inseriti per la prima volta, ad esempio in prima iscrizione dell'impresa, ma anche per i testi riportati in modifica di descrizioni preesistenti nelle informazioni dell'impresa. Infatti, in particolare per la modifica dei poteri delle persone in carica, per il testo descrittivo proposto e' data facolta' di indicarlo come in aggiunta di quello gia' esistente sulla persona (piuttosto che in sostituzione). Non e' possibile inserire una quantita' di righe tali che la somma delle nuove dichiarate in aggiunta e le preesistenti, superino il limite indicato nelle specifiche tecniche. I testi descrittivi inseriti vengo riportati di norma su visure e certificati: su questi documenti e' opportuno considerare di non eccedere i limiti convenzionali che insieme all'efficacia della pubblicita' consentano anche un'adeguata lettura relativamente alle dimensioni fisiche della singola informazione e del documento globale. Spesso si verifica una ridondanza e duplicazione di informazione tra le diverse persone relativamente ai poteri attribuiti, che portano ad avere una eccessiva voluminosita' del documento globale prodotto, con relativo dispendio di carta. Si ricorda che l'interesse peculiare dell'informazione puo' essere soddisfatto al meglio attingendo il dato direttamente dall'atto disponibile in archiviazione ottica del registro imprese. Inoltre, ad esempio, piuttosto che riportare un lungo testo descrittivo dei poteri tutti identici tra loro, su una molteplicita' di persone, puo' essere opportuno associare il testo una tantum alla carica nel riquadro dei poteri degli organi in carica, e riportare una brevissima riga di richiamo nel riquadro dei poteri della persona. |
| MODULO S1 Iscrizione di societa', consorzio, G.E.I.E., ente pubblico economico nel R.I. AVVERTENZE GENERALI Il modulo e' soggetto ad imposta di bollo, fatte salve le esclusioni previste dalla legge. Soggetti utilizzatori del modulo Societa' semplice Societa' in nome collettivo Societa' in accomandita semplice Societa' a responsabilita' limitata Societa' per azioni Societa' in accomandita per azioni Societa' cooperativa Consorzio con attivita' esterna Societa' consortile Societa' tra avvocati ai sensi del decreto legislativo n. 96/2001 Ente pubblico economico G.E.I.E. - Gruppo europeo di interesse economico Societa' estera, esclusivamente nel caso di apertura della prima sede secondaria o di svolgimento dell'attivita' principale in Italia (in tal caso va sempre allegato anche il modulo UL). La societa' estera che invece apre la prima unita' locale in Italia presenta il modulo R a cui va allegato il modulo UL. Per le successive aperture di localizzazioni andra' utilizzato il solo modulo UL Associazione ed altro ente od organismo che esercitano in via esclusiva o principale attivita' economica in forma d'impresa Azienda speciale e consorzio fra gli enti locali, previsti dal decreto legislativo n. 267/2000 Societa' Europea Societa' Cooperativa Europea Impresa sociale disciplinata dal decreto legislativo n. 155/06 Societa' tra professionisti ai sensi del decreto ministeriale n. 34/2013 Societa' di mutuo soccorso del decreto ministeriale 6 marzo 2013 Contratto di rete dotato di soggettivita' giuridica Qualora non sia necessario precisare il tipo di soggetto giuridico, nelle istruzioni si utilizzera' il termine impresa o societa' per indicare una qualsiasi delle tipologie sopraindicate. Finalita' del modulo Il modulo va utilizzato per l'iscrizione nel R.I. dei seguenti atti: atto costitutivo di societa' semplice, s.n.c., s.a.s., s.r.l., s.a.p.a., s.p.a., societa' cooperative, societa' consortili, societa' tra avvocati; atto o contratto costitutivo di consorzio con attivita' esterna; contratto costitutivo di G.E.I.E.; atto costitutivo di ente pubblico che abbia per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciale, salvo il caso in cui l'ente pubblico sia costituito con atto avente forza di legge o con altro atto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale o nei Bollettini regionali: in tal caso nel riquadro note del modulo XX vanno indicati gli estremi della Gazzetta o del Bollettino; atto di societa' estera che in Italia istituisca o una sede secondaria o avvii l'oggetto principale dell'attivita'; atto costitutivo di azienda speciale e di consorzio fra enti locali, previsti dal decreto legislativo n. 267/2000; iscrizione all'Albo nazionale cooperative; iscrizione all'apposita sezione per start-up innovative, incubatori certificati. Le societa' semplici utilizzano il modulo S1 per richiedere l'iscrizione: 1. del contratto costitutivo, redatto in forma scritta nella sezione speciale del R.I.; 2. della costituzione della societa' in forma verbale: al modulo non viene allegato alcun atto. Ai sensi della disciplina di settore (art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 155/2006) le imprese sociali ottengono l'iscrizione nella apposita sezione del R.I. a seguito del deposito del proprio atto costitutivo (nel caso degli enti di cui all'art. 1, comma 3, del medesimo decreto, mediante deposito del regolamento ivi previsto). Se ne deduce che e' possibile l'iscrizione nella sezione in questione anche di soggetti ancora inattivi, che cioe' non denunciano, contestualmente, l'avvio della propria attivita' al R.E.A. Ufficio competente alla ricezione della domanda E' quello della sede legale dell'impresa. Nel caso in cui si tratti di una societa' estera, l'ufficio competente e' quello dove e' ubicata la sede secondaria «di riferimento» in Italia, della societa' in questione. Si vedano, al riguardo, anche le indicazioni contenute nelle istruzioni relative al modulo B. Persone obbligate alla presentazione del modulo A seconda dei casi previsti dal codice civile o da leggi speciali, il notaio, gli amministratori, i soci, ecc. Avvertenze per i singoli riquadri B/ESTREMI DELL'ATTO Vanno indicati: il codice della forma dell'atto e quello relativo all'atto (come da tabella corrispondente); la data dell'atto; il numero di repertorio assegnato all'atto (il notaio rogante/autenticante, il relativo codice fiscale e la sede notarile verranno desunti dal certificato di firma digitale); la data ed il numero di registrazione e l'indicazione dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate (come da tabella corrispondente); la presenza di statuto o di patti sociali integrali in allegato alla pratica. 1/CODICE FISCALE Va indicato il numero del codice fiscale dell'impresa, tranne i casi in cui l'assegnazione e' richiesta direttamente all'ufficio R.I. 2/PARTITA IVA Va indicata anche se coincidente con il codice fiscale. 3/DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE Va indicata la denominazione o ragione sociale dell'impresa, cosi' come risulta dall'atto costitutivo, dallo statuto, dal contratto consortile, dai patti sociali. Ove presente, la sigla della denominazione va indicata esclusivamente nell'apposito campo. Per sigla si intende una stringa di pochi caratteri che in modo conciso e condensato identifichi comunemente l'impresa (come ad esempio le sigle automobilistiche delle province), e non un'estesa abbreviazione della denominazione. 4/FORMA GIURIDICA Va indicato il codice relativo alla forma giuridica dell'impresa (come da tabella corrispondente). Le societa' tra professionisti possono richiedere l'iscrizione nella relativa sezione. 5/INDIRIZZO DELLA SEDE LEGALE Va indicato l'indirizzo della sede legale dell'impresa, comprensivo della via e del numero civico. Per le societa' aventi sede legale all'estero, deve essere indicato l'indirizzo estero della sede legale completo di tutte le informazioni necessarie per la sua individuazione. Nel campo «presso od altre indicazioni» deve essere specificato, ad esempio, lo studio notarile, commerciale, ecc., presso cui e' eventualmente ubicata la sede, o eventuali altri elementi di individuazione che si ritenga opportuno segnalare (eventuale dettaglio del numero civico, ad es. interno 5, scala A, palazzina F, ecc.). Se presso la sede legale non sono ubicati anche gli uffici direttivi, amministrativi e gestionali dell'impresa (sede amministrativa dell'impresa), si deve compilare anche il modulo UL, per denunciare al R.E.A. l'ubicazione della sede amministrativa, se ubicata nella stessa provincia. Nel caso in cui la sede amministrativa sia ubicata in una provincia diversa da quella della sede legale, la denuncia relativa all'unita' locale deve essere presentata solo in quella provincia, previa iscrizione dell'impresa nel R.I. della sede legale. Va indicato l'eventuale sito internet dell'impresa e l'indirizzo di posta elettronica. Deve essere inoltre indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'impresa, da utilizzarsi come indirizzo pubblico di domiciliazione elettronica dell'impresa medesima. Tale indicazione e' obbligatoria per le societa' (art. 16, comma 6, decreto-legge n. 185/2008, convertito, con modificazioni, con legge n. 2/2009). 6/DURATA Va indicata la data prevista nell'atto costitutivo quale scadenza della societa', dell'ente o del consorzio. Se la durata e' indeterminata (ammissibile ora anche per le societa' di capitali) va vistata l'apposita casella. Se la durata e' soggetta a proroga tacita, va specificato se la proroga e' indeterminata, altrimenti va indicato il numero degli anni per i quali e' consentita la proroga tacita. 7/SCADENZA DEGLI ESERCIZI Va indicata la data prevista nell'atto costitutivo quale scadenza del primo esercizio sociale. Se lo statuto prevede la proroga dei termini relativi all'approvazione del bilancio di esercizio, deve essere indicato il numero dei giorni di proroga previsti. 8/CAPITALE SOCIALE Va indicato l'ammontare del capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato dalla societa'. Il valore deve essere indicato in euro, oppure se e' espresso in valuta estera, va precisato anche il relativo tipo di valuta. Nel campo «Conferimenti crediti e benefici» va inserita una breve menzione delle relative informazioni, nel caso non siano gia' descritte nello statuto/atto costitutivo. In questo riquadro per le sole s.p.a. e s.a.p.a. va indicato il numero e l'eventuale valore nominale delle azioni. 9/AMMONTARE DEI CONFERIMENTI Il riquadro va compilato solo per s.n.c., s.a.s e societa' semplici e deve riportare l'ammontare complessivo delle quote conferite da tutti i soci (le quote conferite da ciascun socio devono essere specificate nel riquadro 6 del modulo Intercalare P). Il valore deve essere indicato in euro. 10/OGGETTO SOCIALE In tale riquadro deve essere trascritto integralmente l'oggetto sociale. L'effettivo esercizio dell'attivita' dell'impresa deve essere comunicato compilando l'apposita modulistica S5 e/o UL (si vedano le relative istruzioni). 13/ORGANI SOCIALI IN CARICA Va indicato il codice corrispondente agli organi sociali nominati nell'atto costitutivo (ad esempio CA =consiglio di amministrazione, AU = amministratore unico). Va indicato il numero dei componenti in carica, stabilito da statuto o da atto costitutivo. I dati relativi al collegio sindacale vanno indicati solamente se quest'ultimo e' stato nominato. Va indicato, ove esercitato, il tipo di soggetto (di cui va allegato apposito intercalare P) che effettua il controllo contabile. 15/POTERI ORGANI SOCIALI IN CARICA I poteri degli organi in carica devono essere trascritti integralmente. 16/IMPRESA/E A CUI LA SOCIETA' SUCCEDE Il riquadro deve essere compilato solo nel caso in cui una nuova societa' subentri, per fusione o scissione ad una o piu' societa' gia' iscritte nel R.I. Per ogni societa' devono essere specificati il codice fiscale, la denominazione ed il codice relativo al titolo del subentro. Qualora la societa' subentrante continui l'attivita' della societa' cui succede, deve essere compilato anche il modulo S5 e/o UL (si vedano le relative istruzioni) a seconda del luogo ove e' svolta l'attivita'. 17/LIMITAZIONI RESPONSABILITA' SOCI Va indicato, barrando l'apposita casella, se nello statuto/patti sociali sono previste limitazioni o esclusioni di responsabilita'. Nel caso di costituzione della societa' semplice con contratto verbale eventuali limitazioni o esclusioni devono essere trascritte integralmente in questo riquadro. 18/RIPARTIZIONE UTILI E PERDITE SOCI Va indicato, barrando l'apposita casella, se nello statuto/patti sociali sono presenti le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti, indicando anche l'eventuale incidenza delle perdite sulle diverse categorie di azioni. Nel caso di costituzione della societa' semplice con contratto verbale le ripartizioni devono essere trascritte integralmente in questo riquadro. 24/STRUMENTI FINANZIARI Vanno indicati gli strumenti finanziari previsti dall'atto costitutivo o dallo statuto, utilizzando i relativi codici come da tabella corrispondente (ad esempio azioni ordinarie, obbligazioni convertibili, titoli di debito). Per ogni strumento finanziario vanno indicati gli articoli dell'atto costitutivo o dello statuto relativi alla loro descrizione (ad esempio quelli che disciplinano le caratteristiche, le modalita' di emissione e circolazione delle azioni o concernenti le condizioni di emissione e le modalita' di rimborso dei titoli di debito). 25/PATRIMONIO O FINANZIAMENTO DESTINATO A SPECIFICO AFFARE Va indicata la costituzione da parte della societa' di un patrimonio o finanziamento destinato in via esclusiva ad uno specifico affare (utilizzando il codice come da tabella corrispondente), e va descritto il patrimonio stesso. In questo riquadro deve essere indicato, inoltre, l'eventuale costituzione di un finanziamento destinato all'affare (anche in tal caso, si deve inserire il corrispondente codice). Va sempre indicata la data di costituzione del patrimonio o finanziamento. 26/PATTI PARASOCIALI Si tenga presente che sono soggetti a deposito nel R.I. solo i patti parasociali delle societa' che ricorrono al capitale di rischio. Va indicata la tipologia dei patti parasociali (inserendo i codici come da tabella corrispondente). Ad esempio occorre specificare se si tratta di patti parasociali relativi all'esercizio del diritto di voto nelle societa' per azioni o nelle societa' che le controllano, o se gli stessi patti pongono dei limiti al trasferimento delle azioni o delle partecipazioni anche delle controllanti, o se sono stati stipulati per l'esercizio di un'influenza dominante. Non sono da considerarsi patti parasociali, e pertanto non sono soggetti al suddetto deposito, i patti strumentali agli accordi di collaborazione produttiva e relativi a societa' interamente possedute dai partecipanti agli accordi, in quanto non finalizzati alla stabilizzazione degli assetti proprietari o del governo della societa', come richiesto dall'art. 2341-bis del codice civile. 28/CLAUSOLE Va indicato, per ciascuna tipologia di clausola riportata dalla relativa tabella (esempio: gradimento, prelazione, esclusione dei soci, compromissoria), se la stessa e' presente o meno nell'atto costitutivo/statuto. 31/ISCRIZIONE COOPERATIVE Il riquadro va obbligatoriamente utilizzato solo dalle societa' cooperative e societa' di mutuo soccorso che hanno l'obbligo di iscrizione anche all'Albo cooperative contestualmente all'iscrizione al R.I. Il numero di iscrizione all'Albo sara' attribuito contestualmente all'iscrizione al R.I. e non si deve piu' compilare ed allegare il modulo C17 che viene sostituito dalle presenti informazioni. Va indicato il codice di tipo sezione dell'Albo, ovvero se la societa' e' a mutualita' prevalente o meno. Per ogni sezione va indicata la categoria nella quale si inquadra l'attivita' della cooperativa e le specifiche informazioni richieste per le cooperative sociali ed edilizie. Va indicato se la societa' e' un consorzio di cooperative. In questo riquadro va anche indicata la forma di amministrazione utilizzata dalla societa', se di tipo srl o spa ed il numero dei soci iniziali. 32/START-UP ED INCUBATORI Il riquadro va compilato per le societa' start-up innovative ed incubatori certificati che richiedono l'iscrizione nella sezione speciale del R.I. Per ogni tipologia di codice, ed in funzione del tipo di societa', va descritta l'informazione corrispondente. Ad esempio per le start-up: la richiesta di iscrizione nella sezione speciale; le attivita' e le spese in ricerca e sviluppo; l'eventuale elenco delle societa' partecipate; i titoli di studio e le esperienze professionali dei soci e del personale lavorante (esclusi eventuali dati sensibili); le relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori, investitori istituzionali e professionali, universita' e centri di ricerca; l'elenco dei diritti di privativa su proprieta' industriale ed intellettuale; l'autocertificazione di veridicita' relativa all'elenco dei soci con trasparenza rispetto a fiduciarie ed holding, ove non iscritte nel R.I. italiano; ovvero tutto quanto previsto dalla legislazione in vigore ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale. Nell'autocertificazione di veridicita' vanno dichiarati i fiducianti («soci effettivi») delle eventuali fiduciarie («soci formali») presenti nell'elenco soci del modulo S ed i titolari delle partecipazioni nelle holding (per le holding presenti nel modulo S, socie della start-up), se si tratta di holding non iscritte nel R.I. italiano. Le start-up a vocazione sociale indicheranno i settori di attivita' esclusiva, come da decreto legislativo n. 155/2006, nei quali operano. Il possesso dei requisiti per l'identificazione di start-up innovativa, ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale del R.I., e' attestato mediante apposita autocertificazione prodotta dal legale rappresentante e depositata presso l'ufficio del R.I. Per procedere al suddetto deposito si selezionera', nel presente riquadro, il codice relativo a tale adempimento (tabella SUI, codice 035), inserendo nello spazio compilativo la seguente frase standard: «Dichiarazione possesso requisiti di start-up innovativa prodotta in data gg/mm/aaaa» (in cui la data e' quella in cui si procede al deposito). Si rammenta, altresi', che, coerentemente con quanto dichiarato nell'autocertificazione, dovra' essere selezionato anche almeno uno dei codici (tabella SUI, codici 066, 067 e 068) corrispondenti agli ulteriori requisiti di cui all'art. 25, comma 2, lettera «h», del decreto-legge n. 179/2012. Sotto gli altri codici si riporteranno le informazioni rispettivamente previste. La compilazione delle informazioni relative ai codici riservati agli incubatori certificati e' analoga a quanto sopra riportato per le start-up. Per gli incubatori, pero', va allegata alla pratica l'apposita dichiarazione del possesso dei requisiti prevista dalle norme. Sia per le start-up che per gli incubatori vanno utilizzati gli appositi codici previsti per le dichiarazioni, quando queste sono allegate alla pratica tramite documento in pdf/A con sottoscrizione digitale. FIRMA Il modulo va sottoscritto dal soggetto obbligato alla sua presentazione (notaio, amministratore, socio, rappresentante legale). Si veda anche il punto 2 delle ISTRUZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DEI MODULI. |
| MODULO S2 Modifica di societa', consorzio, G.E.I.E., ente pubblico economico AVVERTENZE GENERALI Soggetti utilizzatori del modulo Societa' semplice; Societa' in nome collettivo; Societa' in accomandita semplice; Societa' a responsabilita' limitata; Societa' per azioni; Societa' in accomandita per azioni; Societa' cooperativa; Consorzio con attivita' esterna; Societa' consortile; Societa' tra avvocati ai sensi del decreto legislativo n. 96/2001; Ente pubblico economico; G.E.I.E. - Gruppo europeo di interesse economico; Societa' estera esclusivamente nei casi in cui abbia sede amministrativa o secondaria o attivita' principale in Italia, per la sola iscrizione dei dati relativi alla sede legale estera. Se la societa' estera opera in Italia solo con semplici unita' locali le modifiche dell'impresa si denunciano con il modulo R; Associazione ed altro ente od organismo che esercitano in via esclusiva o principale attivita' economica in forma d'impresa; Azienda speciale e consorzio previsti dal testo unico n. 267/2000; Societa' Europea; Societa' Cooperativa Europea; Impresa sociale disciplinata dal decreto legislativo n. 155/06; Societa' tra professionisti ai sensi del decreto ministeriale n. 34/2013; Societa' di mutuo soccorso del decreto ministeriale 6 marzo 2013; Contratto di rete dotato di soggettivita' giuridica; Qualora non sia necessario precisare il tipo di soggetto giuridico, nelle istruzioni si utilizzera' il termine impresa o societa' per indicare una qualsiasi delle tipologie sopraindicate. Finalita' del modulo Il modulo va utilizzato, per i soggetti di cui sopra, per l'iscrizione nel R.I. delle modifiche dei dati preesistenti, come ad esempio: modifica dei patti sociali delle societa' di persone; modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto delle societa' di capitali; trasferimento di sede legale nell'ambito della stessa provincia; atto di trasferimento della sede legale da altra provincia. In tal caso non occorre presentare l'istanza di cancellazione all'ufficio del R.I. di provenienza; progetto, delibera e atto di fusione o di scissione; comunicazione di sottoscrizione/versamento del capitale sociale; verbale di assemblea straordinaria di trasformazione della societa'; verbale di nomina dell'organo amministrativo; comunicazione di dimissione di amministratori per qualsiasi causa; comunicazione di nomina o cessazione dei sindaci; nomina di institori, procuratori e direttori di societa' di capitali; delibera di emissione di obbligazioni da parte di s.p.a.; verbale di assemblea degli obbligazionisti recante la nomina del rappresentante comune; offerta di azioni in opzione, ecc.; emissione di titoli di debito delle s.r.l.; modificazioni dei dati essenziali di societa' estera con sede amministrativa o sede secondaria o attivita' principale in Italia; se la societa' ha solo unita' locali, si utilizza invece il modulo R; modifica dei dati essenziali di aziende speciali e consorzi di cui al decreto legislativo n. 267/2000; modifica di dati essenziali di enti pubblici economici; costituzione/modifica/cessazione di patrimoni destinati; stipula/modifica/estinzione del contratto per uno specifico affare; stipula/modifica/estinzione di un contratto di rete di imprese; iscrizione/modifica per l'Albo nazionale cooperative; iscrizione alla apposita sezione e modifica per start-up, incubatori, PMI innovative. Ai sensi della disciplina di settore (art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 155/2006) le imprese sociali ottengono l'iscrizione nella apposita sezione del R.I. a seguito del deposito del proprio atto costitutivo (nel caso degli enti di cui all'art. 1, comma 3, del medesimo decreto, mediante deposito del regolamento ivi previsto). Se ne deduce che e' possibile l'iscrizione nella sezione in questione anche di soggetti ancora inattivi, che cioe' non denunciano, contestualmente, l'avvio della propria attivita' al R.E.A. Ufficio del R.I. competente alla ricezione del modulo E' quello della provincia ove e' ubicata la sede legale dell'impresa. Nel caso di trasferimento sede in altra provincia, l'ufficio R.I. competente e' quello della provincia di destinazione. Le societa' estere presentano il presente modulo presso l'ufficio di riferimento, come definito nelle istruzioni relative al modulo B. Persone obbligate alla presentazione del modulo L'obbligo ricade, a seconda dei casi previsti dal codice civile o dalle leggi speciali, sul notaio, sugli amministratori, soci, commissari giudiziali ed altri organi preposti dall'Autorita' giudiziaria o governativa, etc. Nel caso di societa' semplice costituita con contratto verbale il modulo va sottoscritto da tutti i soci. Avvertenze per i singoli riquadri A/ ESTREMI ISCRIZIONE DELLA DOMANDA Vanno indicati il numero R.E.A., quando presente, e la sigla provincia della posizione. B/ ESTREMI DELL'ATTO Vanno indicati: il codice della forma dell'atto e quello relativo all'atto (come da tabella corrispondente); la data dell'atto; il numero di repertorio assegnato all'atto (il notaio rogante/autenticante, il relativo codice fiscale e la sede notarile verranno desunti dal certificato di firma digitale); la data ed il numero di registrazione e l'indicazione dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate (come da tabella corrispondente); la presenza di statuto o di patti sociali integrali in allegato alla pratica. 1/ DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE Va indicata la nuova denominazione o la nuova ragione sociale della societa', cosi' come risulta dal nuovo statuto o dai nuovi patti sociali. Per le societa' in liquidazione, la denominazione sociale deve contenere l'indicazione che trattasi di societa' in liquidazione. Ove presente, la sigla della denominazione va indicata esclusivamente nell'apposito campo. Per sigla si intende una stringa di pochi caratteri che in modo conciso e condensato identifichi comunemente l'impresa (come ad esempio le sigle automobilistiche delle province), e non un'estesa abbreviazione della denominazione. 2/ FORMA GIURIDICA Va indicata, utilizzando i relativi codici (es. SR-Societa' a responsabilita' limitata, SN-Societa' in nome collettivo, ecc) la nuova forma giuridica assunta dall'impresa a seguito della trasformazione. Le societa' tra professionisti possono richiedere l'iscrizione nella relativa sezione. In tal caso non va reinserito il codice di F.G. gia' esistente per l'impresa. 3/ CODICE FISCALE Va indicato il nuovo codice fiscale assunto dall'impresa (in caso di rettifica). 4/ PARTITA IVA Va indicata la nuova partita IVA assunta dall'impresa. 5/ INDIRIZZO DELLA SEDE LEGALE Va indicato il nuovo indirizzo della sede legale dell'impresa completo di tutti gli elementi essenziali per la sua individuazione. Nel campo «Presso od altre indicazioni» deve essere specificato, ad esempio, lo studio notarile, commerciale, ecc., presso cui e' eventualmente ubicata la sede, o eventuali altri elementi di individuazione che si ritenga opportuno segnalare (eventuale dettaglio del numero civico, ad es. interno 5, scala A, palazzina F, ecc.). Se presso il nuovo indirizzo non sono ubicati anche gli uffici direttivi, amministrativi e gestionali dell'impresa (sede amministrativa dell'impresa), al modulo S2 deve essere allegato un modulo UL per denunciare al R.E.A. la nuova ubicazione della sede amministrativa, se ubicata nella stessa provincia. Nel caso in cui la sede amministrativa sia ubicata in una provincia diversa da quella della sede legale, il modulo UL va presentato solo in quella provincia. Nel caso di trasferimento di sede legale nell'ambito della stessa provincia si possono verificare due ipotesi: 1) presso il nuovo indirizzo della sede legale era gia' ubicata una localizzazione (sede secondaria/unita' locale) della stessa impresa: in tal caso va allegato un modulo UL di cessazione della localizzazione, (cancellazione di sede secondaria/cessazione di unita' locale), imputando eventualmente i dati economici sulla nuova sede legale; 2) presso il precedente indirizzo della sede legale l'attivita' economica viene proseguita tramite un'unita' locale: si allega un modulo UL di iscrizione. Va indicato l'eventuale sito internet dell'impresa e l'indirizzo di posta elettronica. Per le societa' va indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'impresa, da utilizzarsi come indirizzo pubblico di domiciliazione elettronica dell'impresa stessa. Per le societa' l'indicazione della PEC e' obbligatoria (art. 16, comma 6, decreto-legge n. 185/2008, convertito, con modificazioni, con legge n. 2/2009) . Il riquadro puo' essere valorizzato esclusivamente con l'indirizzo PEC al fine di comunicarne l'attribuzione o la variazione. Nel caso di iscrizione dell'atto di trasferimento della sede legale da un'altra provincia deve essere compilato anche il riquadro 29. 6/ DURATA Va indicata la nuova data prevista quale scadenza della societa'. Se la durata e' specificata, questa va indicata nel campo «Data termine» precisando la data (es. 31/12/2020); se e' indeterminata (ammissibile ora anche per le societa' di capitali) va vistata l'apposita casella. Se la variazione riguarda la modalita' di proroga va specificato se la stessa e' indeterminata oppure va indicato il numero degli anni per i quali e' consentita la proroga tacita. 7/ SCADENZA DEGLI ESERCIZI Vanno riportati il giorno ed il mese di chiusura degli esercizi sociali, cosi' come fissato dall'atto modificativo. Se l'atto modificativo prevede la proroga dei termini di approvazione del bilancio, va indicato il numero di giorni di proroga previsti (l'eventuale anticipazione o posticipazione della data di chiusura dell'esercizio in corso, nel caso di fusioni o scissioni, va segnalata utilizzando il modulo XX - NOTE). 8/ VARIAZIONI DEL CAPITALE SOCIALE (Societa' di capitali) Il riquadro 8 e' diviso in tre sezioni: 1. La prima sezione va compilata per i seguenti casi: a) delibera di variazione: S.P.A. - Aumento articoli 2438, 2442, 2443 del codice civile - Diminuzione articoli 2445, 2446, 2447 del codice civile; S.R.L. - Aumento articoli 2481, 2481-bis, 2481-ter del codice civile - Diminuzione articoli 2482, 2482-bis, 2482-ter, 2482-quater del codice civile; S.A.P.A. - Vale quanto precisato per le S.P.A.; b) riduzione per perdite e successiva ricostituzione del capitale sociale (articoli 2446 e 2447 del codice civile); c) sottoscrizione del capitale sociale nelle fasi successive a quella della costituzione e all'aumento a seguito di variazione (articoli 2439, 2444 del codice civile). In tal caso va allegato il modulo S al fine di aggiornare la configurazione della compagine sociale; d) versamento del capitale sociale nelle fasi successive a quella della costituzione; e) riduzione del capitale per esubero ai sensi dell'art. 2445 del codice civile. Decorso il termine previsto da detto articolo, va comunicato, compilando tale riquadro, l'ammontare reale del capitale «sottoscritto e versato» a seguito dell'operazione di riduzione; f) conferimenti e benefici: per le S.r.l.: indicare la valutazione dei conferimenti in prestazioni di servizi (art. 2464 del codice civile), specificando nell'apposito campo le tipologie degli stessi; altre societa': indicare i benefici riconosciuti ai soci, ai promotori ed ai fondatori. Va inserita una breve menzione delle relative informazioni, nel caso non siano gia' descritte nello statuto/atto costitutivo. 2. La seconda sezione va utilizzata per indicare la variazione nel numero e nel valore nominale di azioni, e il tipo di valuta. 3. La terza sezione va utilizzata per indicare la precisa configurazione del capitale sociale a seguito delle operazioni su descritte: va indicato il capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato dopo le operazioni di cui alle lettere a, b, c, d ed e. In caso di trasformazione da societa' di persone in societa' di capitali vanno compilati i punti c) e d), nonche' la terza sezione del riquadro. 10/ AMMONTARE DEI CONFERIMENTI Tale riquadro va compilato solamente per le societa' di persone. In tale riquadro deve essere riportato il nuovo ammontare complessivo delle quote conferite da tutti i soci. 11/ FUSIONE Gli eventi riguardanti la fusione di cui agli artt. 2501 c.c. e seguenti vanno depositati presso tutti gli uffici R.I. ove sono iscritte le societa' interessate alla fusione. Nel riquadro sono indicate le fasi del procedimento di fusione, sia per incorporazione che per costituzione di nuova societa', secondo l'ordine previsto dal codice civile: Progetto di Fusione Fusione per incorporazione Societa' incorporante: Selezionare le seguenti opzioni:
1 - e' stato redatto il progetto di fusione
Incorporazione della/e societa' Nei campi sottostanti inserire i dati identificativi richiesti della/e societa' incorporata/e. Societa' incorporata: Selezionare le seguenti opzioni:
1 - e' stato redatto il progetto di fusione
Incorporazione nella societa' Nei campi sottostanti inserire i dati identificativi richiesti della societa' incorporante. Fusione con costituzione di nuova societa': Selezionare le seguenti opzioni:
1 - e' stato redatto il progetto di fusione
Costituzione della nuova societa' Nei campi sottostanti inserire i dati identificativi della societa' risultante dalla fusione. Delibera/Decisione di Fusione Fusione per incorporazione Societa' incorporante: Selezionare le seguenti opzioni:
2 - e' stata deliberata/decisa la fusione mediante
Incorporazione della/e societa' Nei campi sottostanti si inseriscono i dati identificativi richiesti della/e societa' incorporata/e. Societa' incorporata: Selezionare le seguenti opzioni:
2 - e' stata deliberata/decisa la fusione mediante
Incorporazione nella societa' Nei campi sottostanti inserire i dati identificativi richiesti della societa' incorporante. Fusione con costituzione di nuova societa': Selezionare le seguenti opzioni:
2 - e' stata deliberata/decisa la fusione mediante
Costituzione della nuova societa' Nei campi sottostanti inserire i dati identificativi richiesti della societa' risultante dalla fusione. Se per la societa' incorporante vengono deliberate, contestualmente alla fusione, delle modifiche statutarie con: efficacia immediata, compilare i riquadri corrispondenti alle modifiche ed il riquadro 20. Nei rispettivi campi inserire la data del verbale con cui viene deliberata/decisa la fusione; efficacia differita (ad es. con effetto dall'esecuzione della fusione), nel riquadro 20 occorre indicare il numero degli articoli statutari soggetti a modifica e la data di efficacia della modifica. Atto di fusione Fusione per incorporazione Societa' incorporante Selezionare la seguente opzione: 4 - e' incorporata la societa' in esecuzione della delibera/decisione del inserendo nella stessa riga la data della precedente delibera/decisione e quella dell'atto. Nei campi sottostanti inserire i dati identificativi richiesti della/e societa' incorporata/e. Efficacia differita dell'atto di fusione: La fusione ha effetto, ai fini civilistici, quando e' stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 del codice civile. Tuttavia, nella fusione mediante incorporazione, puo' essere stabilita una data successiva; in tal caso: se la data e' determinata, aggiungere nel riquadro 20 la precisazione in merito all'effetto posticipato; se la data non e' determinata (e quindi l'effetto e' dall'ultima delle iscrizioni previste dal codice civile), o se la data posticipata e' gia' trascorsa, indicare come data effetto quella dell'atto e specificare nel riquadro 20 il momento in cui diviene efficace la fusione. Nel riquadro 20 non devono essere indicate eventuali date di effetti contabili o fiscali. Contestuali modifiche statutarie: se la delibera di fusione portava modifiche statutarie aventi efficacia contestualmente all'esecuzione della fusione, compilare anche i relativi riquadri; se la modifica deliberata non trova corrispondenza in alcun riquadro del modulo riportare nel riquadro 20 il numero dell'articolo statutario modificato. Societa' incorporata Il deposito dell'atto di fusione relativo alla societa' incorporata, comportando l'estinzione di questa, deve essere effettuato allegando al modulo S2 compilato con i dati dell'esecuzione, anche il modulo S3 per la cancellazione. Fusione con costituzione di nuova societa': Societa' estinta Per la societa' estinta il deposito deve essere effettuato allegando al modulo S2 compilato con i dati dell'esecuzione, anche il modulo S3 per la cancellazione. Societa' costituenda Per la societa' costituenda l'atto di fusione deve essere depositato con il modulo S1. Revoca della delibera/Decisione di fusione Selezionare la seguente opzione: e' stata revocata la delibera/decisione del (data della delibera/decisione di fusione) 12/ SCISSIONE Gli eventi riguardanti la scissione di cui agli artt. 2506 c.c. e seguenti vanno depositati presso tutti gli uffici R.I. ove sono iscritte le societa' interessate dalla scissione. Nel riquadro sono indicate le fasi del procedimento di scissione, mediante assegnazione, parziale o totale, del patrimonio in societa' gia' esistenti o di nuova costituzione, secondo l'ordine previsto dal codice civile: Progetto di Scissione Societa' scissa per trasferimento del patrimonio Selezionare le seguenti opzioni:
1 - e' stato redatto il progetto di scissione
Di trasferimento del patrimonio nella/e societa' Nei campi sottostanti inserire i dati identificativi richiesti della/e societa' beneficiaria/e. Societa' beneficiaria Selezionare le seguenti opzioni:
1 - e' stato redatto il progetto di scissione
Di trasferimento del patrimonio dalla/e societa' Nei campi sottostanti inserire i dati identificativi richiesti della societa' scissa/e. Scissione con costituzione di nuova societa': Selezionare le seguenti opzioni:
1 - e' stato redatto il progetto di scissione
Mediante costituzione della/e nuova societa' Nei campi sottostanti inserire i dati identificativi della societa' risultante dalla scissione. Delibera/Decisione di scissione Societa' scissa per trasferimento del patrimonio Selezionare le seguenti opzioni:
2 - e' stata deliberata/decisa la scissione
Di trasferimento del patrimonio nella /e societa' Nei campi sottostanti si inseriscono i dati identificativi richiesti della/e societa' beneficiaria/e. Societa' beneficiaria Selezionare le seguenti opzioni:
2 - e' stata deliberata/decisa la scissione mediante
Di trasferimento del patrimonio dalla/e societa' Nei campi sottostanti inserire i dati identificativi richiesti della/e societa' scissa/e. Scissione con costituzione di nuova societa': Selezionare le seguenti opzioni:
2 - e' stata deliberata/decisa la scissione
Mediante costituzione della/e nuova societa' Nei campi sottostanti inserire i dati identificativi richiesti della/e societa' costituenda/e (quelli gia' noti). Se per la societa' scissa vengono deliberate, contestualmente alla scissione, delle modifiche statutarie con: efficacia immediata, compilare i riquadri corrispondenti. Riportare nel riquadro 20 il numero dell'articolo statutario modificato. efficacia differita (ad es. con effetto dall'esecuzione della scissione) nel riquadro 20 occorre indicare il numero degli articoli statutari soggetti a modifica e la data di efficacia della modifica Atto di scissione Societa' soggetta a scissione parziale Selezionare la seguente opzione 4 - e' soggetta a scissione parziale in esecuzione della delibera/decisione del inserendo nella stessa riga la data della precedente delibera/decisione e quella dell'atto. Nei campi sottostanti inserire i dati identificativi richiesti della/e societa' beneficiaria/e gia' esistenti o quelli gia' noti della/e societa' costituenda/e a seguito della scissione. Efficacia differita dell'atto di scissione: La scissione ha effetto, ai fini civilistici, quando e' stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2506-quater c.c. Tuttavia, tranne che nel caso di scissione mediante costituzione di societa' nuove, puo' essere stabilita una data successiva; in tal caso: se la data e' determinata, aggiungere nel riquadro 20 la precisazione in merito all'effetto posticipato; se la data non e' determinata (e quindi l'effetto e' dall'ultima delle iscrizioni previste dal codice civile), o se la data posticipata e' gia' trascorsa, indicare come data effetto quella dell'atto e specificare nel riquadro 20 il momento in cui diviene efficace la scissione. Nel riquadro 20 non devono essere indicate eventuali date di effetti contabili o fiscali. Contestuali modifiche statutarie: se la delibera di scissione portava modifiche statutarie aventi efficacia contestualmente all'esecuzione della scissione, compilare anche i relativi riquadri del modulo S2; se la modifica deliberata non trova corrispondenza in alcun riquadro del modulo riportare nel riquadro 20 il numero dell'articolo statutario modificato. Societa' beneficiaria gia' esistente Selezionare la seguente opzione: 5 - e' beneficiaria di scissione in esecuzione della delibera/decisione del Nei campi sottostanti inserire i dati identificativi richiesti della/e societa' scissa/e. Societa' soggetta a scissione totale Il deposito dell'atto di scissione relativo alla/e societa' scissa/e che si estingue per trasferimento dell'intero patrimonio in altra societa' deve essere effettuato allegando al modulo S2 compilato con i dati dell'esecuzione, anche il modulo S3 per la cancellazione. Societa' beneficiaria neo-costituita Per la societa' costituenda l'atto di scissione deve essere depositato con il modulo S1. Revoca della delibera/Decisione di scissione Selezionare la seguente opzione: e' stata revocata la delibera/decisione del (data della delibera/decisione di scissione) 13/ORGANI SOCIALI IN CARICA La prima sezione del riquadro 13 deve essere utilizzata solo nel caso in cui varino la natura o la configurazione degli organi sociali attualmente in carica (es. da un consiglio di amministrazione si passa ad un amministratore unico, oppure viene modificato il numero dei membri del consiglio di amministrazione). Va indicato il codice del nuovo organo sociale ed il numero dei componenti in carica. Sistema di amministrazione adottato Occorre indicare il nuovo sistema di amministrazione adottato. Sindaci Nel caso venga variato il numero dei sindaci effettivi, o dei sindaci supplenti e quindi il numero dei componenti il collegio sindacale, deve essere indicato il nuovo numero. Controllo contabile Nel caso venga variata la tipologia di soggetto preposto al controllo contabile, va indicato il nuovo tipo adottato, selezionandolo dall'apposita tabella. 14/POTERI ORGANI SOCIALI IN CARICA Questo riquadro va compilato sia dalle societa' di persone sia dalle societa' di capitali quando vengono modificati i poteri statutari degli organi effettivamente in carica. Puo' essere altresi' compilato quando in sede di variazione dell'organo, se ne dichiarino i relativi poteri. Deve essere indicato il codice dell'organo in carica e devono essere trascritti integralmente i nuovi poteri (se vengono modificati) o i poteri del nuovo organo sociale (se viene cambiato l'organo amministrativo). 18/OGGETTO SOCIALE Nel caso di variazione dell'oggetto sociale, questo va trascritto integralmente. In caso di inizio, modifica o cessazione dell'effettiva attivita' economica esercitata a seguito della modifica dell'oggetto sociale, si ricorda che per la relativa denuncia al R.E.A. vanno utilizzati, a seconda dei casi, i moduli S5 ed UL. 20/ALTRI ATTI E FATTI SOGGETTI A ISCRIZIONE E A DEPOSITO Il riquadro prevede una tabella di tipologie di atti e fatti soggetti a iscrizione e a deposito. La selezione di una determinata tipologia di atto o fatto (campo «Tipo atto/fatto») richiede l'immissione dei relativi dati in forma descrittiva (campo «Descrizione tipo atto/fatto»). Per tipologie non espressamente codificate e' possibile utilizzare il codice 001=Altri atti e fatti. Il riquadro va utilizzato quando l'atto comporta modifiche dello statuto o dell'atto costitutivo che non sono comprese fra quelle gia' previste nel modulo e per il deposito e/o iscrizione di atti e dati non previsti nei riquadri precedenti. In particolare questo riquadro deve essere utilizzato per la comunicazione al R.I. da parte delle societa' che sono soggette alla altrui attivita' di direzione e coordinamento, prevista dall'art. 2497-bis c.c. In questo caso occorre sempre obbligatoriamente compilare il modulo S, riquadro «gruppi societari», nel quale devono essere indicati i dati identificativi del soggetto o dei soggetti che esercitano l'attivita' di direzione e coordinamento. Il presente riquadro serve inoltre per depositare al R.I. la domanda di arbitrato di cui all'art. 35, comma 1, del decreto legislativo n. 5/2003. Va inoltre utilizzato da parte di S.p.A e S.A.p.A per la presentazione dei seguenti atti: avviso di offerta di azioni in opzione, avviso di anticipata conversione. Per altre casistiche si veda la tabella ATF. Nel caso di delibere societarie (o comunque di soggetti collettivi) non immediatamente efficaci, in quanto sospensivamente condizionate al verificarsi di un determinato evento (si citano, a mero titolo esemplificativo, i casi delle trasformazioni eterogenee, delle scissioni, delle fusioni) il complessivo adempimento pubblicitario avviene in due fasi: a) una prima fase, in cui si provvede (entro trenta giorni dall'evento) al deposito per l'iscrizione, mediante il presente modulo, dell'atto sospensivamente condizionato, con evidenziazione, nel riquadro 20/ALTRI ATTI E FATTI SOGGETTI A DEPOSITO, tabella ATF, codice 21 (condizioni sospensive), delle parti dello stesso la cui efficacia e' ricollegata al verificarsi di un determinato evento; b) una seconda fase in cui, una volta avveratasi la condizione sospensiva, si provvede (non e' previsto un termine, al riguardo), mediante compilazione degli appositi campi del modulo S2, ad evidenziare le modificazioni divenute efficaci. Dovra', inoltre, attraverso il modulo Note, essere allegata una dichiarazione dell'amministratore, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 (Testo unico in materia di documentazione amministrativa), o una dichiarazione del notaio che attesti, facendo riferimento al deposito «originario», l'avveramento della condizione. Gli adempimenti di cui alla prima fase, aventi natura autonoma, scontano gli ordinari diritti di segreteria per le iscrizioni nel R.I.; gli adempimenti di cui alla seconda fase, aventi natura meramente accessoria dei primi, scontano il diritto di segreteria ridotto previsto per «altre tipologie di domande». N.B.: il procedimento di iscrizione descritto al presente paragrafo ha carattere generale. Per alcune tipologie di adempimento, che ugualmente prevedono condizioni sospensive, sono tuttavia previste, nelle presenti iscrizioni, procedure piu' specifiche (si veda, ad esempio, il caso della revoca della liquidazione, istruzioni al modulo S3, riquadro 19) cui si raccomanda di attenersi. Il presente riquadro consente, tra l'altro, l'indicazione della qualifica di «societa' benefit» di cui all'art. 1, comma 376 e seguenti della legge n. 208/2015 (legge di stabilita' 2016). In questo riquadro sono anche disponibili le informazioni per gli adempimenti relativi all'alternanza scuola-lavoro, di cui alla legge n. 107/2015, art. 1, commi da 41 a 43. Sono previsti appositi codici per la richiesta di iscrizione nella sezione speciale alternanza scuola-lavoro, per dichiarare il numero di studenti ammissibili, i periodi nei quali svolgere l'attivita' di alternanza, i rapporti con altri operatori nell'ambito dei percorsi di alternanza. 22/ LIMITAZIONE RESPONSABILITA' SOCI Va compilato nel caso di variazione delle limitazioni od esclusioni di responsabilita' dei soci. Nel caso di variazione deliberata dalla societa' semplice in forma verbale, il contenuto delle nuove limitazioni va trascritto per intero. 23/ RIPARTIZIONE UTILI E PERDITE SOCI Va compilato nel caso di variazione della ripartizione degli utili e delle perdite tra i soci. Nel caso di societa' semplice con contratto verbale le ripartizioni dovranno essere trascritte integralmente. 24/ STRUMENTI FINANZIARI Questo riquadro va compilato dalle societa' di capitali che devono comunicare al R.I. l'emissione di uno o piu' strumenti finanziari. Nel campo relativo al «tipo strumento», deve essere obbligatoriamente indicato il codice relativo al tipo di strumento finanziario previsto: vedi Tabella TSF. Nel campo relativo a «descrizione strumento» devono essere indicati gli articoli dell'atto costitutivo o dello statuto relativi alla descrizione dello strumento finanziario adottato, specificandone le caratteristiche (modalita' di emissione e circolazione delle azioni, le condizioni di emissione e le modalita' di rimborso dei titoli di debito). Emissione di obbligazioni e titoli di debito: per le S.r.l. il riquadro permette di gestire i titoli di debito (art. 2483 c.c.). Per le S.P.A. e S.A.P.A. questo riquadro permette di indicare la deliberazione relativa all'emissione di obbligazioni o di obbligazioni convertibili. 25/PATRIMONIO O FINANZIAMENTO DESTINATO A SPECIFICO AFFARE Questo riquadro va compilato dalle societa' di capitali che devono comunicare al R. I. la costituzione di uno o piu' patrimoni e/o stipula di contratti relativi al finanziamento di uno specifico affare. Nel campo relativo alla data deve essere obbligatoriamente indicata la data della relativa deliberazione. Nel campo relativo al «tipo patrimonio», deve essere obbligatoriamente indicato il codice relativo al tipo di patrimonio previsto: vedi Tabella TAF. Nel campo relativo a «descrizione patrimonio» deve essere obbligatoriamente descritto il contenuto richiesto dagli artt. 2447-ter e 2447-decies c.c. (affare al quale e' destinato il patrimonio, beni e rapporti giuridici compresi nel patrimonio, piano economico finanziario, eventuali apporti di terzi ecc.) Quando contestualmente alla costituzione del patrimonio destinato, si rende necessaria la nomina di una societa' di revisione per il controllo contabile sull'andamento dell'affare, occorre compilare il relativo campo presente nel riquadro 13/ORGANI SOCIALI ed il relativo Intercalare P. 26/PATTI PARASOCIALI Questo riquadro va compilato solo dalle societa' per azioni quotate (art. 122 decreto legislativo n. 58/98 TUF) e da quelle che, pur non essendo quotate, fanno ricorso al mercato del capitale di rischio (art. 2341-ter). Nel campo relativo al «tipo patto», deve essere obbligatoriamente indicato il codice relativo al tipo di patto parasociale: vedi Tabella TPT. Il campo relativo a «descrizione patto» deve essere utilizzato per l'eventuale descrizione del contenuto del patto parasociale depositato, indicandone anche la data di adozione o la data dell'assemblea nella quale e' stata trascritta la dichiarazione relativa al patto. 28/CLAUSOLE Va indicato, per ciascuna tipologia di clausola riportata dalla relativa tabella (esempio: gradimento, prelazione, esclusione dei soci, compromissoria), se la stessa e' presente o meno nello statuto/atto costitutivo. 29/TRASFERIMENTO DELLA SEDE LEGALE Va indicata la sigla provincia di provenienza ed il relativo numero R.E.A. Nel caso di trasferimento di sede legale da altra provincia, si possono verificare le seguenti ipotesi: 1. nella provincia della precedente sede legale cessa ogni attivita' esercitata anche presso eventuali unita' locali: in questo caso deve essere selezionata la casella «Cessazione totale di attivita'»; 2. la precedente sede legale viene trasformata in una localizzazione dell'impresa: non deve essere selezionata la casella «Cessazione totale di attivita'», e deve essere presentato, separatamente, il modulo U.L. (vedi relative istruzioni anche relativamente all'eventuale necessita di allegare Intercalare P), presso la Camera di Commercio di provenienza; 3. qualunque variazione relativa ad altre localizzazioni presenti nella provincia di provenienza, andra' comunicata con il relativo modulo U.L. alla Camera di Commercio di provenienza; 4. nella provincia di destinazione sono gia' presenti una o piu' localizzazioni: in questo caso se la sede dell'impresa si trasferisce presso una localizzazione gia' dichiarata, questa dovra' essere cessata allegando un modulo U.L. Il trasferimento della sede legale puo' comportare: a) l'esclusiva modifica dell'indirizzo della sede legale, riportato nel riquadro 5 del presente modulo; b) la contestuale modifica di altri dati dell'impresa, per i quali andranno compilati gli appositi riquadri del presente modulo e/o su eventuali moduli allegati. Non vanno allegati moduli UL relativi a localizzazioni ovunque preesistenti che non subiscano alcuna modifica. Non vanno allegati Intercalari P relativi a persone che non subiscono alcuna modifica. Per la denuncia di inizio attivita' presso la nuova sede legale va comunque presentato un modulo S5 (vedi relative istruzioni ) altrimenti l'impresa risultera' inattiva ed assoggettabile ad eventuali sanzioni. 30/RETI DI IMPRESE Nel caso di iscrizione dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata previsti dall'art. 3, comma 4-ter del decreto-legge n.5/2009, come modificato dalla legge di conversione n. 33/2009, e' obbligatorio indicare nel riquadro «B/ESTREMI DELL'ATTO» il numero di registrazione ed il numero di repertorio. Si deve utilizzare il codice atto A27= CONTRATTO DI RETE. Nel caso in cui il contratto sia trasmesso al R.I. attraverso il modello standard tipizzato firmato digitalmente, in luogo del numero di repertorio si utilizzera' la sigla provincia e il numero rea dell'impresa di riferimento del contratto. I numeri di registrazione e di repertorio dell'ultimo atto iscritto (precedente) per lo specifico contratto in oggetto, vanno dichiarati nel presente riquadro in caso di presentazione di eventi modificativi o integrativi o di cessazione. Infatti l'informazione dell'ultimo numero di registrazione e di repertorio e' essenziale per l'identificazione del contratto di rete al quale si richiede di apportare l'aggiornamento delle informazioni. Quando presenti vanno sempre indicati anche il nome ed il codice fiscale del contratto. Va indicato il tipo di adempimento presentato, come codificato nella relativa tabella CRI: ad esempio per iscrizione di un nuovo contratto di rete, i codici A o B; per modifica di contratto di rete preesistente, il codice D (solo l'impresa di riferimento presenta le modifiche al contratto) ; per altre comunicazioni il codice H; per cessazione per scadenza del contratto il codice G (solo l'impresa di riferimento presenta la cessazione del contratto per scadenza). Al fine di evitare duplicazioni di adempimenti in capo a tutte le imprese partecipanti al contratto di rete, si richiede di identificare un'unica «impresa di riferimento» per ogni contratto per semplificare la predisposizione e presentazione delle pratiche al R.I. L'«impresa di riferimento» non deve necessariamente coincidere con l'eventuale impresa mandataria o capogruppo: e' esclusivamente una identificazione al fine della presentazione dei dati da iscrivere. La qualifica di impresa di riferimento, adottata anche allo scopo di evitare duplicazioni di informazioni, puo' essere riattribuita senza alcun vincolo ad altro soggetto partecipante al contratto di rete, previa comunicazione all'ufficio. La dichiarazione completa di tutti i dati richiesti e delle indicazioni di tutte le imprese partecipanti va presentata esclusivamente dall'impresa di riferimento (la prima volta e ad ogni variazione successiva, ad esempio per imprese nuove aderenti o che recedano dal contratto). Le altre imprese sono tenute esclusivamente ad iscrivere, ciascuna sulla propria posizione, il contratto e a compilare la modulistica nei soli campi sotto indicati. L'impresa di riferimento utilizzera' il codice A della tabella CRI, per l'iscrizione di un nuovo contratto di rete ed il codice D per la relativa modifica; le altre imprese aderenti utilizzeranno il codice B della medesima tabella per l'iscrizione di un nuovo contratto. Pertanto i dati concernenti scadenza, obiettivi, programma, durata, organo comune, fondo patrimoniale, modalita' di assunzione delle decisioni, asseverazione e l'indicazione completa di tutti i partecipanti vanno compilati solo per l'adempimento relativo all'impresa di riferimento. Tutte le altre imprese compileranno esclusivamente il codice della tipologia di adempimento, gli eventuali estremi di riferimento del contratto (numero di repertorio e di registrazione precedente, nome e codice fiscale del contratto di rete) e gli estremi identificativi dell'impresa di riferimento. Nel caso fosse necessario, per un'impresa aderente al contratto, dichiarare specifiche informazioni, queste vanno riportate nel riquadro «Altri atti e fatti soggetti a iscrizione e a deposito» con il codice 025=CONTRATTI DI RETE. Il nome del contratto di rete va sempre indicato; nel caso non sia stato definito, inserire la dicitura «assente». Nel caso il contratto preveda una data certa di scadenza, va compilato il relativo campo; anche le informazioni relative all'organo comune e al fondo patrimoniale vanno compilate, se presenti nell'atto, solo da parte dell'impresa di riferimento. Per tutti i testi descrittivi si richiede di riportare le informazioni rilevanti, anche se sinteticamente. Le informazioni circa l'asseverazione e l'eventuale attribuzione del codice fiscale dovranno essere comunicate, solo da parte dell'impresa di riferimento, appena disponibili. Solo l'impresa di riferimento deve fornire, per ognuna delle imprese partecipanti al contratto di rete, il codice fiscale, la denominazione e l'indicazione se trattasi o meno del soggetto mandatario o di riferimento. Tali informazioni vanno fornite al momento della prima iscrizione del contratto di rete (codice A) e ripresentate solo in occasione di eventuali aggiornamenti per nuove adesioni o recessi o modifiche del contratto sottoscritto (codice D). Le altre imprese compileranno esclusivamente i dati relativi all'impresa di riferimento. In ogni caso alla scadenza del contratto (codice G), o quando intervenga il recesso di una impresa dal contratto (codice D), deve essere presentata all'ufficio la relativa pratica solo da parte dell'impresa di riferimento. Nel caso variasse l'impresa di riferimento, l'impresa subentrante come riferimento presentera' un adempimento di modifica completo di tutti i dati del contratto, utilizzando il codice D=Modifica contratto impresa di riferimento. Ai fini del R.I., ed in particolare per il deposito, ove previsto, della situazione patrimoniale, si intende per sede del contratto quella dell'impresa di riferimento. Quindi solo quest'impresa effettuera' l'eventuale deposito della situazione patrimoniale tramite il modulo B. Nel caso il contratto venisse trasformato in contratto con soggettivita' giuridica, iscrivendo la posizione con codice di F.G. RC=Contratto di rete dotato di soggettivita' giuridica, l'impresa di riferimento individuata dall'ultima iscrizione del contratto nella forma standard, deve presentare una pratica di chiusura di contratto (codice G). 31/ISCRIZIONE-MODIFICA COOPERATIVE Il riquadro va obbligatoriamente utilizzato solo dalle societa' cooperative e societa' di mutuo soccorso che hanno l'obbligo di iscrizione anche all'Albo Cooperative contestualmente all'iscrizione al R.I. Il numero di iscrizione all'Albo sara' attribuito contestualmente all'iscrizione al R.I. e non si deve piu' compilare ed allegare il modulo C17 che viene sostituito dalle presenti informazioni. Va indicato il codice di tipo sezione dell'Albo, ovvero se la societa' e' a mutualita' prevalente o meno. Per ogni sezione va indicata la categoria nella quale si inquadra l'attivita' della cooperativa e le specifiche informazioni richieste per le cooperative sociali ed edilizie. Va indicato se la societa' e' un consorzio di cooperative. In questo riquadro va anche indicata la forma di amministrazione utilizzata dalla societa', se di tipo srl o spa, ed il numero dei soci iniziali. Il riquadro va utilizzato anche dalla societa' gia' iscritta all'Albo e che a seguito di eventi modificativi deve aggiornare le informazioni in oggetto, ad esclusione della semplice variazione del numero dei soci, che viene indicata sul relativo riquadro del modulo B. La societa' dichiarera' il proprio numero di iscrizione all'Albo e l'eventuale data di modifica dello statuto. 32/START-UP, INCUBATORI, PMI INNOVATIVE Il riquadro va compilato per le societa' start-up innovative, per gli incubatori certificati e per le pmi innovative che richiedono l'iscrizione nella sezione speciale del R.I., o per il periodico aggiornamento delle informazioni gia' iscritte. Per ogni tipologia di codice, ed in funzione del tipo di societa', va descritta l'informazione corrispondente. Ad esempio per le start-up: la richiesta di iscrizione nella sezione speciale; le attivita' e le spese in ricerca e sviluppo; l'eventuale elenco delle societa' partecipate; i titoli di studio e le esperienze professionali dei soci e del personale lavorante (esclusi eventuali dati sensibili); le relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori, investitori istituzionali e professionali, universita' e centri di ricerca; l'elenco dei diritti di privativa su proprieta' industriale ed intellettuale; l'autocertificazione di veridicita' relativa all'elenco dei soci con trasparenza rispetto a fiduciarie ed holding, ove non iscritte nel R.I. italiano; ovvero tutto quanto previsto dalla legislazione in vigore ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale. Nell'autocertificazione di veridicita' vanno dichiarati i fiducianti («soci effettivi») delle eventuali fiduciarie («soci formali») presenti nell'elenco soci del modulo S ed i titolari delle partecipazioni nelle holding (per le holding presenti nel modulo S, socie della start-up), se si tratta di holding non iscritte nel R.I. italiano. Le start-up a vocazione sociale indicheranno i settori di attivita' esclusiva, come da decreto legislativo n. 155/2006, nei quali operano. Il possesso dei requisiti per l'identificazione di start-up innovativa, come per quella di pmi innovativa, ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale del R.I., e' attestato mediante apposita autocertificazione prodotta dal legale rappresentante e depositata presso l'ufficio del R.I. A tal riguardo in questo riquadro si valorizzera' il codice relativo a tale adempimento con una breve indicazione riportante la data della dichiarazione e le informazioni ad essa relative. Le informazioni comunicate ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale del R.I. devono essere aggiornate con cadenza periodica come previsto dalla legislazione vigente. Il testo da inserire nell'apposito codice riguardante l'autocertificazione riportera' la frase standard: «Aggiornamento in data ...gg/mm/aaaa... delle informazioni di start-up innovativa», al cui interno la data va valorizzata con la data di deposito dell'adempimento al R.I. Sotto gli altri codici si riporteranno le informazioni aggiornate, tra quelle previste. Analogamente per la pmi innovativa. In alternativa, se si dovessero confermare tutte le informazioni gia' comunicate ed iscritte, nel testo della dichiarazione da compilare in corrispondenza dell'apposito codice, alla frase standard sopra riportata vanno aggiunte le parole: «Si confermano le notizie gia' comunicate ed iscritte». La dichiarazione annuale correlata alla chiusura dell'esercizio, che attesta il mantenimento del possesso dei requisiti, va allegata alla pratica: anche per questo adempimento va compilato il testo previsto dall'apposito codice, riportando la frase standard: «Conferma in data ...gg/mm/aaaa... del possesso dei requisiti di start-up innovativa» (o di pmi innovativa), al cui interno la data va valorizzata con la data di deposito dell'adempimento al R.I. E' obbligatorio valorizzare il codice corrispondente al requisito posseduto e dichiarato con il documento allegato. Si ricorda che per le pmi innovative i requisiti posseduti debbono comprendere anche almeno due di quelli indicati all'art. 4, comma 1, lett. «e», del decreto-legge n. 3/2015. L'iscrizione nella sezione delle pmi innovative e' alternativa a quella della sezione start-up, ma e' consentito il passaggio dalla sezione star-up innovative a quella delle pmi innovative senza soluzione di continuita', cancellandosi dalla sezione start-up e richiedendo l'iscrizione alla sezione pmi con l'apposito codice 070, nel rispetto dei requisiti e condizioni previsti dalla legge. La compilazione delle informazioni relative ai codici riservati agli incubatori certificati e' analoga a quanto sopra riportato per le start-up. Per gli incubatori va allegata alla pratica l'apposita dichiarazione del possesso dei requisiti prevista dalle norme. Sia per le start-up che per gli incubatori e per le pmi vanno utilizzati gli appositi codici previsti per le dichiarazioni, quando queste sono allegate alla pratica tramite documento in pdf/A con sottoscrizione digitale. FIRMA Il modulo va sottoscritto dal soggetto obbligato alla sua presentazione (notaio, amministratore, socio, rappresentante legale). Si veda anche il punto 2 delle ISTRUZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DEI MODULI. |
| MODULO S3 Scioglimento, liquidazione, cancellazione dal R.I. AVVERTENZE GENERALI Soggetti utilizzatori del modulo Societa' semplice Societa' in nome collettivo Societa' in accomandita semplice Societa' a responsabilita' limitata Societa' per azioni Societa' in accomandita per azioni Societa' cooperativa Consorzio con attivita' esterna Societa' consortile Ente pubblico economico G.E.I.E. - Gruppo Europeo di Interesse Economico Societa' estera esclusivamente nei casi in cui abbia sede amministrativa o secondaria o attivita' principale in Italia, per la sola iscrizione dei dati relativi alla sede legale estera. Se la societa' estera opera in Italia solo con semplici unita' locali le modifiche dell'impresa si denunciano con il modulo R. La cancellazione di una singola sede secondaria in Italia va richiesta solo con il modulo UL se residuano altre localizzazioni attive in Italia. Se invece si richiede la cancellazione di tutte le localizzazioni operanti in Italia, e' sufficiente la presentazione del solo modulo S3 (o rispettivamente del solo modulo R se trattavasi di semplici unita' locali. Associazione ed altro ente od organismo che esercitano in via esclusiva o principale attivita' economica in forma d'impresa. Azienda speciale e consorzio previsti dal testo unico n. 267/2000 Societa' Europea Societa' Cooperativa Europea Impresa sociale disciplinata dal decreto legislativo n. 155/2006 Societa' tra avvocati ai sensi del decreto legislativo n. 96/2001 Societa' tra professionisti ai sensi del decreto ministeriale n. 34/2013 Societa' di mutuo soccorso del decreto ministeriale 6 marzo 2013 Contratto di rete dotato di soggettivita' giuridica Qualora non sia necessario precisare il tipo di soggetto giuridico, nelle istruzioni si utilizzera' il termine impresa o societa' per indicare una qualsiasi delle tipologie sopraindicate. Finalita' del modulo Il modulo va utilizzato per l'iscrizione nel R.I. dei seguenti atti: scioglimento e liquidazione di societa' ed altri enti collettivi iscritti nella Sezione ordinaria e nella Sezione speciale (societa' semplici e societa' tra professionisti); bilancio finale di liquidazione (solo per s.p.a., s.a.p.a., s.r.l., societa' consortili e cooperative); cariche relative alla liquidazione; istanza di cancellazione di societa' ed altri enti collettivi iscritti nella Sezione ordinaria e nella Sezione speciale (societa' semplici e societa' tra professionisti); sentenza dichiarativa di nullita' della societa' (art. 2332 del codice civile); comunicazione del curatore (art. 29 decreto-legge n. 78/2010). Si tenga presente che, se contestualmente all'atto di scioglimento/liquidazione, vengano apportate altre modifiche statutarie, quali ad esempio il trasferimento della sede legale dell'impresa, il modulo S3 deve essere allegato al modulo S2, compilato nei relativi riquadri. Ufficio del R.I. competente alla ricezione del modulo E' quello della provincia ove e' ubicata la sede legale dell'impresa. Le societa' estere presentano il presente modulo presso l'ufficio di riferimento, come definito nelle istruzioni relative al modulo B. Persone obbligate alla presentazione del modulo L'obbligo ricade, a seconda dei casi previsti dal codice civile o dalle leggi speciali, sul notaio, gli amministratori, i soci, i liquidatori, i commissari giudiziali e gli altri organi preposti dall'Autorita' giudiziaria o governativa, etc. Nel caso di societa' semplice costituita con contratto verbale, il modulo va sottoscritto da tutti i soci (o dal liquidatore). I soggetti che trasferiscono la propria sede legale in altra provincia presentano esclusivamente la relativa domanda all'ufficio del R.I. della Camera di commercio della circoscrizione ove si trasferiscono, tramite compilazione del modulo S2. Solo in caso di mantenimento dell'attivita' nella provincia della vecchia sede legale, allo stesso o ad altro indirizzo, va ivi presentato il relativo modulo UL di apertura di nuova localizzazione. Estinzione a seguito di fusione o scissione Il deposito degli atti di fusione per le societa' fuse o incorporate o dell'atto di scissione totale per la societa' scissa, comportando l'estinzione di queste, va effettuato presentando il modulo S3 all'ufficio del R.I. competente in base alla sede di dette societa'. In caso di effetti differiti dell'atto di fusione o di scissione, e' opportuno iscrivere nei termini l'atto con il solo modulo S2 e successivamente presentare, in data prossima a quella di effetto, l'adempimento di cancellazione tramite il modulo S3. Cariche relative alla liquidazione Si tenga presente che, contestualmente alla messa in liquidazione dell'impresa, per ogni soggetto che viene nominato alla carica di liquidatore, e per quelli che cessano da una carica precedentemente rivestita, occorre compilare il modulo Intercalare P. Avvertenze per i singoli riquadri A/ESTREMI ISCRIZIONE DELLA DOMANDA Vanno indicati: la sigla provincia della posizione ed il relativo numero R.E.A. B/ESTREMI DELL'ATTO Vanno indicati: il codice della forma dell'atto e quello relativo all'atto (come da tabella corrispondente); la data dell'atto; il numero di repertorio assegnato all'atto (il notaio rogante/autenticante, il relativo codice fiscale e la sede notarile verranno desunti dal certificato di firma digitale); la data ed il numero di registrazione e l'indicazione dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate (come da tabella corrispondente); la presenza di statuto o di patti sociali integrali in allegato alla pratica. 1/SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE In caso di dichiarazione del verificarsi di una causa di scioglimento riscontrata dall'organo amministrativo occorre compilare il campo A. In caso di scioglimento e messa in liquidazione occorre compilare il campo B1. In caso di scioglimento senza apertura della fase di liquidazione (per le societa' di persone) occorre compilare il campo B2. In tutti questi predetti casi, occorre specificare una soltanto tra le cause di scioglimento previste, vistando il campo relativo. In caso di scioglimento e messa in liquidazione a seguito di provvedimento dell'assemblea occorre compilare il campo C. In caso di scioglimento per impossibilita' di funzionamento occorre compilare il campo D. In caso di scioglimento per provvedimento dell'autorita' governativa occorre compilare il campo E. In caso di scioglimento del contratto di consorzio con provvedimento dell'autorita' governativa, o della cooperativa con provvedimento dell'autorita' di vigilanza, occorre compilare il campo F. Occorre altresi' indicare: il codice relativo al tipo di liquidazione (obbligatorio): vedi tabella LIQ. Per le societa' in liquidazione, la denominazione sociale deve contenere l'indicazione che trattasi di societa' in liquidazione. In tal caso, come per eventuali altri contestuali adempimenti, il modulo S3 va allegato al modulo S2. Nota bene relativo alla cessazione dell'attivita'. In ogni caso se, contestualmente alla data dello scioglimento, la societa' cessa lo svolgimento dell'attivita' economica, dovranno essere eseguiti i seguenti adempimenti: va sempre depositato il modulo S5 presso la provincia della sede legale al fine di dichiarare la cessazione dell'attivita' economica dell'impresa, ed inoltre: attivita' esercitata presso la provincia della sede legale: deposito del suddetto modulo S5, nel caso di cessazione dell'attivita' esercitata presso la sede legale, e/o deposito di tanti moduli UL per quante sono le localizzazioni in provincia, al fine di comunicare l'eventuale loro cessazione o modifica del tipo di localizzazione (ossia da unita' produttiva quali laboratorio, stabilimento, ecc., a ufficio, sede amministrativa, ecc.); attivita' esercitata in province diverse: i moduli UL di cui sopra, vanno presentati presso i competenti uffici del R.I. di ogni provincia interessata. A seguito di cancellazione dell'impresa, con il riquadro 6/A, per le eventuali altre localizzazioni presenti in altre province non e' necessario presentare pratiche di cancellazione, in quanto provvede a cio' l'ufficio che riceve la cancellazione dell'impresa. 2/BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE (solo per S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., Societa' consortili e cooperative) Nel campo relativo a «Bilancio finale di liquidazione al» va obbligatoriamente indicata la data alla quale e' riferito il bilancio finale di liquidazione (che corrisponde alla data di chiusura della liquidazione stessa). Nel successivo campo «Tipo liquidazione» deve essere obbligatoriamente inserito il codice relativo al tipo di liquidazione. 19/REVOCA DELLA LIQUIDAZIONE 1) Procedura relativa alla revoca per S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., Societa' consortili e Cooperative Nella compilazione di questo riquadro occorre rispettare il disposto dell'art. 2487-ter del codice civile: a) Se la delibera di revoca assunta dall'assemblea straordinaria ha efficacia immediatamente esecutiva (nel caso in cui consti il consenso dei creditori della societa' ovvero il pagamento di quelli che non hanno dato il consenso), occorre compilare: il primo campo con l'indicazione della data della deliberazione con cui era stata disposta originariamente la liquidazione; il campo relativo all'effetto esecutivo; nel campo «Tipo liquidazione» deve essere inserito il codice relativo al tipo di liquidazione. Sempre in questa ipotesi dovranno essere compilati: i moduli Intercalari P sia per la cessazione delle persone dei liquidatori e sia per la nomina delle persone che vanno a comporre il nuovo organo amministrativo; il modulo S2 per l'iscrizione di tutti i dati che devono essere variati a seguito della revoca della liquidazione (in questo caso il modulo S3 sara' un allegato del modulo S2); il modulo S5 e/o UL rispettivamente richiesti ove si debba contestualmente dichiarare l'inizio di attivita' presso la sede legale e/o presso altre localizzazioni. Nel caso in cui l'unita' locale/sede secondaria sia situata in provincia diversa da quella ove e' ubicata la sede legale, il modulo UL va presentato al R.I. di quella provincia. b) Se la delibera di revoca non ha effetto immediatamente esecutivo (quando non consti il consenso dei creditori sociali), la revoca ha effetto soltanto dopo che sono trascorsi sessanta giorni dalla data dell'iscrizione della deliberazione di revoca nel R.I. In questa ipotesi occorre compilare una prima volta, contestualmente alla presentazione della delibera di revoca: il primo campo con indicazione della data della deliberazione con cui era stata disposta originariamente la liquidazione; nel campo «tipo liquidazione» deve essere inserito il codice relativo al tipo di liquidazione. Successivamente, una volta che sono trascorsi sessanta giorni dalla data di iscrizione della delibera di revoca nel R.I., dovra' essere nuovamente presentato un modulo S3 compilato: il primo campo con l'indicazione della data della deliberazione con cui era stata disposta originariamente la liquidazione; il campo relativo all'effetto esecutivo; nel campo «Tipo liquidazione» deve essere inserito il codice relativo al tipo di liquidazione. Contemporaneamente dovranno essere compilati ed allegati al modulo S3: i moduli Intercalari P sia per la cessazione delle persone dei liquidatori e sia per la nomina delle persone che vanno a comporre il nuovo organo amministrativo. Nella compilazione dell'Intercalare P occorre ricordare che la data effetto della cessazione e la data effetto della nomina deve essere coincidente con la data di efficacia della delibera di revoca; il modulo S2 per l'iscrizione di tutti i dati che devono essere variati a seguito della revoca della liquidazione (in questo caso il modulo S3 sara' un allegato del modulo S2); il modulo S5 e/o UL rispettivamente richiesti ove si debba contestualmente dichiarare l'inizio di attivita' presso la sede legale e/o presso altre localizzazioni. Nel caso in cui l'unita' locale/sede secondaria sia situata in provincia diversa da quella ove e' ubicata la sede legale, il modulo UL va presentato al R.I. di quella provincia. 2) Procedura relativa alla revoca di liquidazione per societa' di persone e consorzi Questo riquadro va compilato nel caso in cui sia intervenuto un atto modificativo dei patti sociali che determina la revoca della liquidazione precedentemente disposta. In tal caso l'atto di revoca ha efficacia immediatamente esecutiva, per cui va compilato il campo relativo all'effetto esecutivo. Contemporaneamente dovranno essere compilati ed allegati al modulo S3: i moduli Intercalari P sia per la cessazione delle persone dei liquidatori sia per l'iscrizione dei nuovi soci nelle societa' di persone o delle persone che vanno a comporre il nuovo organo amministrativo nei consorzi; il modulo S2 per l'iscrizione di tutti i dati che devono essere variati a seguito della revoca della liquidazione (in questo caso il modulo S3 sara' un allegato del modulo S2); il modulo S5 e/o UL rispettivamente richiesti ove si debba contestualmente dichiarare l'inizio di attivita' presso la sede legale e/o presso altre localizzazioni. Nel caso in cui l'unita' locale/sede secondaria sia situata in provincia diversa da quella ove e' ubicata la sede legale, il modulo UL va presentato al R.I. di quella provincia. 6/A ISTANZA DI CANCELLAZIONE DAL R.I. Occorre obbligatoriamente compilare, a seconda delle differenti fattispecie, uno soltanto dei seguenti campi: approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori di societa' di persone ai sensi dell'art. 2312 del codice civile chiedono la cancellazione della societa' dal R.I. In tal caso si deve indicare, nel campo successivo, la data in cui il bilancio e il piano di riparto sono stati comunicati ai soci; approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori di societa' di capitali ai sensi dell'art. 2495 del codice civile chiedono la cancellazione della societa' dal R.I. In tal caso si deve indicare, nel campo successivo, la data in cui il bilancio e' stato approvato nei termini previsti dall'art. 2493 del codice civile; lo scioglimento ha luogo senza che sia stata successivamente aperta la fase di liquidazione e l'atto relativo reca anche l'istanza di cancellazione dal R.I.; la societa' si estingue per effetto di un atto di fusione con il quale essa viene incorporata da altro soggetto; la societa' si estingue per effetto di un atto di scissione totale con il quale essa trasferisce l'intero patrimonio nelle societa' derivate o beneficiarie. Negli ultimi due casi citati i dati identificativi della/e societa' subentrante/i vanno indicati nel riquadro 8/IMPRESE SUBENTRANTI ALLA SOCIETA'. Viene depositato il dispositivo della sentenza che dichiara la nullita' della costituzione di una societa' di capitali (art. 2332 del codice civile): in questo caso per la societa' puo' non essere immediatamente richiesta la cancellazione, quando nella sentenza vengono nominati uno o piu' liquidatori. Bisogna inoltre compilare ed allegare al modulo S3 i moduli Intercalare P necessari per la nomina dei liquidatori e per la cessazione degli amministratori; indicazione di un motivo di cancellazione dell'impresa non previsto nei punti precedenti. In caso di cancellazione per trasferimento all'estero dell'impresa, va riportato lo stato estero in cui l'impresa si trasferisce, l'indirizzo completo della nuova sede e tutte le informazioni utili a documentare il trasferimento. Nel modulo XX - Note, al momento della cancellazione, le societa' di capitali sono tenute a dichiarare, ai sensi dell'art. 2496 del codice civile, gli estremi del deposito dei libri sociali presso l'ufficio del registro delle imprese, ovvero l'intenzione di procedere con separato adempimento al suddetto deposito. L'ufficio del registro delle imprese indica le modalita' pratiche per l'effettuazione del deposito dei libri in parola. 8/IMPRESE SUBENTRANTI ALLA SOCIETA' Questo riquadro e' collegato al precedente riquadro 6/A. Vi vanno indicati i seguenti estremi delle societa' in cui e' stata incorporata o in cui e' stato trasferito il patrimonio di societa' per la quale si e' presentato il modello S3: denominazione o ragione sociale e codice fiscale (obbligatorio); titolo subentro. 10/COMUNICAZIONE CURATORE (ART. 29 DECRETO-LEGGE N. 78/2010) Il riquadro va compilato dal curatore che abbia gia' iscritto l'accettazione della carica o che la effettui contestualmente al presente adempimento, allegando alla pratica apposito INT P. Vanno indicati gli estremi del provvedimento, il Tribunale ed il giudice delegato, la data termine per la domanda di ammissione al passivo, luogo e data dell'udienza per lo stato passivo, eventuali ulteriori informazioni di utilita'. L'informazione viene trasferita agli altri Enti nell'ambito della Comunicazione Unica, fermo restando la necessita' di compilazione degli adempimenti allo stato previsti da ogni singolo Ente. FIRMA
Il modulo va sottoscritto dal soggetto obbligato alla sua presentazione (notaio, liquidatore, socio, rappresentante legale di ente o di societa' estera). Si veda anche il punto 2 delle ISTRUZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DEI MODULI. |
| MODULO B Deposito di bilanci di esercizio e situazioni patrimoniali. AVVERTENZE GENERALI Soggetti utilizzatori del modulo Societa' per azioni Societa' a responsabilita' limitata Societa' in accomandita per azioni Societa' cooperative Societa' consortili per azioni o a responsabilita' limitata Societa' estera avente sede secondaria in Italia Societa' in nome collettivo Societa' in accomandita semplice Consorzio con attivita' esterna Gruppo europeo di interesse economico Enti operanti nel settore musicale trasformati in fondazioni di diritto privato di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 367/1996 Associazioni iscritte nel R.I. Societa' Europea Societa' Cooperativa Europea Impresa sociale disciplinata dal decreto legislativo n. 155/2006 Societa' tra professionisti ai sensi del decreto ministeriale n. 34/2013 Societa' di mutuo soccorso del decreto ministeriale 6 marzo 2013 Contratto di rete dotato di soggettivita' giuridica Finalita' del modulo Il deposito presso l'ufficio del R.I.: del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato delle s.r.l., s.p.a., s.a.p.a. e societa' cooperative; del bilancio consolidato delle s.n.c. e delle s.a.s. (di cui all'art. 11-duodecies disposizioni di attuazione del codice civile); del bilancio di societa' estera avente sede secondaria in Italia; del bilancio degli enti operanti nel settore musicale (es. istituzioni teatrali, concertistiche e della danza) trasformati in fondazioni di diritto privato; della situazione patrimoniale dei consorzi con attivita' esterna; dello stato patrimoniale e il conto economico dei G.E.I.E.; del bilancio sociale e del bilancio sociale consolidato delle imprese sociali; della situazione patrimoniale ed economica dell'impresa sociale; della situazione patrimoniale ed economica consolidata dell'impresa sociale; del bilancio delle aziende speciali e le istituzioni sottoposte al patto di stabilita' interno in virtu' dell'art. 25 decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; della situazione patrimoniale dei contratti di rete (art. 45 decreto-legge n. 83/2012 convertito con legge n. 134/2012). Ufficio competente alla ricezione del modulo E' quello della sede legale della societa' o quello dove e' ubicata la sede principale di riferimento, nel caso di societa' estera. Persone obbligate alla presentazione del modulo L'obbligo ricade sugli amministratori di societa' o sui legali rappresentanti degli enti. A/ESTREMI ISCRIZIONE DELLA DOMANDA Deve essere indicata la sigla provincia della posizione ed il numero R.E.A. dell'impresa, nonche' la forma giuridica dell'impresa stessa. DEPOSITO BILANCIO E SITUAZIONE PATRIMONIALE A) Bilancio d'esercizio Per tutte le societa' deve essere indicato il tipo di bilancio da depositarsi, es. ordinario, abbreviato, situazione patrimoniale, ecc. e la data di chiusura dello stesso. Per il bilancio consolidato si veda l'indicazione piu' sotto riportata. Entro trenta giorni dalla sua approvazione una copia del bilancio di esercizio, corredata dal verbale di approvazione dell'assemblea dei soci o del consiglio di sorveglianza, deve essere depositata presso l'ufficio del R.I. dove e' situata la sede legale della societa'. Il bilancio dovra' altresi' essere corredato, nei casi previsti dalla legge, da: relazione sulla gestione; relazione del collegio sindacale; relazione del soggetto incaricato del controllo contabile (nel caso non coincida con il collegio sindacale); relazione di certificazione del bilancio, per le sole societa' quotate in borsa. Societa' di persone Le societa' in nome collettivo e le societa' in accomandita semplice devono redigere e pubblicare il bilancio consolidato come disciplinato dall'art. 26 del decreto legislativo n. 127/1991 in presenza dei presupposti ivi previsti (art. 111-duodecies disposizioni di attuazione del codice civile). Societa' estere Le societa' estere aventi sede secondaria in Italia non depositano il bilancio della sede secondaria, bensi' quello della societa' straniera. Enti operanti nel settore musicale Il bilancio degli Enti operanti nel settore musicale, redatto secondo quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, e' approvato, sempre nei termini previsti per le societa' per azioni, dal consiglio di amministrazione e non dall'assemblea dei soci. Entro trenta giorni dalla sua approvazione, una copia del bilancio deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l'ufficio del R.I. dove ha sede l'ente (una copia deve essere trasmessa anche al Ministero del tesoro). Consorzi con attivita' esterna La situazione patrimoniale relativa ai consorzi con attivita' esterna va depositata entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio. Non e' prevista l'allegazione del verbale di approvazione della situazione patrimoniale. Confidi Ai sensi dell'art. 13, comma 35, della legge n. 326/2003 gli amministratori dei consorzi con attivita' esterna che svolgono l'attivita' di garanzia collettiva dei fidi devono redigere il bilancio di esercizio con l'osservanza delle disposizioni relative al bilancio delle societa' per azioni. L'assemblea approva il bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio ed entro trenta giorni dall'approvazione una copia del bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale, se costituito, e dal verbale di approvazione dell'assemblea deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l'ufficio del R.I. G.E.I.E. - Gruppo economico di interesse europeo Lo stato patrimoniale e il conto economico dei G.E.I.E. devono essere depositati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. B) Bilancio consolidato L'art. 25 del decreto legislativo n. 127/1991 prevede le tipologie di imprese obbligate alla redazione del bilancio consolidato. L'art. 42 di detto decreto legislativo prevede il deposito di tale bilancio, da effettuarsi ai sensi del secondo comma dell'art. 2435 del codice civile. Il bilancio consolidato, che non e' soggetto ad approvazione, dovra' essere corredato da: relazione sulla gestione; relazione degli stessi organi o soggetti a cui e' demandato il controllo sul bilancio d'esercizio dell'impresa controllante. L'art. 42 cit. del decreto legislativo n. 127/1991 prevede che il bilancio consolidato sia depositato «con il bilancio d'esercizio»; per esigenze informatiche, tuttavia, il deposito di tali due bilanci non e' possibile mediante un'unica pratica. Di conseguenza, dopo avere provveduto (mediante presentazione di un modulo B) al deposito del bilancio d'esercizio, le imprese tenute all'adempimento di cui al presente paragrafo presenteranno per il deposito il bilancio consolidato mediante un ulteriore modulo B con allegato un modulo Note recante gli estremi relativi al modulo B del bilancio ordinario. Cio' evidenziera' il «collegamento» tra i due adempimenti al fine dell'applicazione del corretto diritto di segreteria e della corretta imposta di bollo. C) Bilancio sociale Il decreto ministeriale emanato in attuazione dell'art. 5, comma 5 del decreto legislativo n. 155/2006, ha previsto che tra i documenti che l'ente impresa sociale deve depositare presso il R.I. vi siano: (omissis); b) un documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale ed economica dell'impresa; c) il bilancio sociale, di cui all'art. 10, comma 2, del citato decreto legislativo n. 155 del 2006, redatto secondo le linee guida emanate con apposito decreto del Ministro della solidarieta' sociale, sentita l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale; d) per i gruppi di imprese sociali, i documenti in forma consolidata, di cui alle lettere b) e c), oltre all'accordo di partecipazione e ogni sua modificazione; (omissis). Riguardo al computo della soglia minima del 70 per cento nel rapporto tra ricavi prodotti da attivita' di utilita' sociale e ricavi complessivi dell'organizzazione, di cui all'art. 2, comma 3, del citato decreto legislativo n. 155 del 2006, in caso di mancato rispetto del limite minimo del 70 per cento, l'impresa sociale effettua apposita segnalazione al Ministero della solidarieta' sociale nei termini di trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio da parte degli organi societari. Ai fini del deposito dei documenti di cui alle sopra richiamate lettere b), c) e d) si ritengono utilizzabili le modalita' gia' indicate nel precedente paragrafo B) Bilancio consolidato, al fine di evidenziare il «collegamento» degli adempimenti in questione e, quindi, dell'applicazione del corretto diritto di segreteria e della corretta imposta di bollo. CASI PARTICOLARI a) Le societa' in liquidazione non sono tenute alla presentazione del bilancio iniziale di liquidazione, ma unicamente del bilancio annuale per il periodo corrispondente al normale esercizio della societa' secondo quanto stabilito dall'art. 2490 del codice civile. Al primo bilancio d'esercizio successivo alla messa in liquidazione, dovranno essere allegati i documenti previsti dal combinato disposto degli articoli 2490, quarto comma, e 2487-bis, terzo comma, del codice civile. b) Le societa' di capitali che iscrivono l'atto di trasformazione in societa' di persone prima dell'approvazione del bilancio non sono tenute al deposito dello stesso, in quanto manca l'organo necessario per l'approvazione del bilancio. c) Le societa' di persone trasformate in societa' di capitali che hanno iscritto nel R.I. l'atto di trasformazione devono effettuare il deposito del bilancio d'esercizio a seconda della data di chiusura del primo esercizio prevista nell'atto di trasformazione. d) Le societa' che hanno trasferito la sede legale in altra provincia depositano il bilancio di esercizio presso l'ufficio del R.I. dove sono iscritte al momento del deposito. e) Le societa' di capitali che cessano per fusione o per scissione totale prima dell'approvazione del bilancio non sono tenute al deposito dello stesso, in quanto manca l'organo necessario per l'approvazione del bilancio. f) Alcuni uffici del R.I. accettano il deposito del bilancio non approvato su direttiva del Giudice del Registro (in presenza di tale caso si invita a contattare l'ufficio competente). In ogni caso il deposito del bilancio non approvato va effettuato con il modulo S2, con l'indicazione nel modulo XX-Note che trattasi di deposito di bilancio non approvato. g) Il deposito di un bilancio a rettifica implica che venga presentato nuovamente il bilancio, completo di tutta la documentazione presentata precedentemente, con l'indicazione nel modulo XX-Note che trattasi di deposito a rettifica nonche' del numero di protocollo assegnato al primo deposito. h) Le societa' che costituiscono uno o piu' patrimoni destinati ad uno specifico affare (di cui all'art. 2447-bis del codice civile) devono redigere, per ciascun patrimonio, un rendiconto separato alla data di chiusura dell'esercizio, allegato al bilancio indicandone la relativa data, secondo quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile. i) Le societa' soggette all'altrui attivita' di direzione e coordinamento (di cui all'art. 2497 del codice civile) devono esporre, in apposita sezione della nota integrativa, un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio della societa' o dell'ente che esercitano su di esse l'attivita' di direzione e coordinamento, indicando come data quella della chiusura dell'esercizio. Deposito del bilancio consolidato della societa' controllante (B) a sua volta controllata da (A): secondo l'art. 27, comma 3, decreto legislativo n. 127/1991, la societa' controllata (B) puo' avvalersi dell'esonero dalla redazione di un proprio bilancio consolidato. In tale ipotesi, essa e' tenuta a depositare il bilancio consolidato della sua controllante (A), indicando nella nota integrativa del proprio bilancio di esercizio le ragioni dell'esonero, la denominazione e la sede della societa' controllante (A). In alternativa, la societa' (B) potra' depositare, in luogo del bilancio consolidato della controllante (A), la dichiarazione di un proprio legale rappresentante attestante l'avvenuto deposito presso il R.I. di quel bilancio, precisando gli estremi del deposito stesso (ufficio del R.I., numero di protocollo, data di deposito). Tale dichiarazione deve essere resa nel modulo Note aggiunto al modulo B oppure su di un documento allegato firmato digitalmente. j) Qualora con la medesima delibera che approva il bilancio si provveda anche al rinnovo o alla riconferma delle cariche sociali, sara' necessario effettuare un duplice deposito con due distinte modalita': uno con modulo B che riguarda il bilancio e uno con modulo S2 che riguarda il rinnovo delle cariche. k) Le societa' costituite all'estero le quali hanno nel territorio dello Stato una o piu' sedi secondarie con rappresentanza stabile, sono soggette, per ciascuna sede, alle disposizioni della legge italiana sulla pubblicita' degli atti sociali (art. 2508, primo comma del codice civile). Cosi' pure le societa' costituite all'estero che sono di tipo diverso da quelli regolati dal codice civile, sono soggette, per cio' che riguarda gli obblighi relativi all'iscrizione degli atti nel R.I., alle norme della societa' per azioni (art. 2509 del codice civile). Le stesse sono, pertanto, tenute al deposito del bilancio riferito alla societa' estera (casa madre), unitamente alla relazione sulla gestione (se prevista) alla relazione del collegio sindacale (se previsto), alla relazione del revisore o della societa' di revisione (se esistente). Se redatti in lingua straniera occorre allegare alla domanda di deposito copia della traduzione asseverata di tutti i documenti, eseguita da un traduttore ufficiale. Occorre altresi' allegare copia della dichiarazione resa dal rappresentante in Italia o da un amministratore, attestante l'avvenuta pubblicita' del bilancio (se prevista) nello Stato in cui ha sede la societa' estera, o ricevuta dell'avvenuto deposito, ovvero dichiarare l'insussistenza dell'obbligo nel modulo note. l) Le societa' soggette alla legislazione di un altro Stato, le quali stabiliscano nel territorio dello Stato una o piu' sedi secondarie con rappresentanza stabile, devono attuare il deposito del bilancio esclusivamente nell'ufficio del R.I. individuato come ufficio di riferimento in Italia, competente per i dati globali dell'impresa, nel cui territorio sia localizzata almeno una delle sedi secondarie. Per «ufficio di riferimento» deve intendersi l'ufficio del R.I. in cui e' iscritta almeno una sede secondaria dell'impresa soggetta alla legislazione di un altro Stato e che detta impresa elegge come ufficio presso il quale svolgere tutti gli adempimenti pubblicitari relativi al R.I. che la riguardano (deposito dello statuto societario; deposito, come detto, del bilancio; ecc.). La sede secondaria iscritta nell'ufficio di riferimento rappresenta la «sede principale di riferimento» in Italia delle imprese in questione. L'ufficio di riferimento e' elettivo e puo' essere, in ogni momento, individuato dall'impresa interessata presso un'altra Camera nella cui circoscrizione sussista un'altra sede secondaria e nella cui circoscrizione sia trasferita l'unica sede secondaria presente in Italia, mediante la semplice presentazione del modulo S2. Restano, ovviamente, soggette ad autonomi adempimenti presso le camere territorialmente competenti, le iscrizioni e le denunce concernenti le sedi secondarie e le eventuali unita' locali. L'ufficio di riferimento sara', pertanto, destinatario, oltre che degli adempimenti relativi all'impresa nella sua globalita', anche degli adempimenti relativi alla specifica sede (ad esempio, denuncia della specifica attivita' ivi esercitata). m) Le societa' estere che hanno aperto in Italia un semplice ufficio di rappresentanza, non devono presentare alcun bilancio. n) Il deposito della situazione patrimoniale del contratto di rete va effettuato solo dall'impresa di riferimento (anche se trattasi di impresa individuale), presso l'Ufficio del R.I. ove questa ha la sede. o) Il deposito del bilancio delle aziende speciali e delle istituzioni e' consentito anche per i soggetti iscritti unicamente al R.E.A. DEPOSITO PER L'ALBO COOPERATIVE Il riquadro va obbligatoriamente utilizzato solo dalle societa' cooperative e societa' di mutuo soccorso che hanno l'obbligo di iscrizione all'Albo cooperative. Il riquadro va compilato in occasione del deposito del bilancio di esercizio, ordinario o abbreviato, con lo stesso modulo. Non si deve piu' compilare ed allegare il modulo C17 che viene sostituito dalle presenti informazioni. Vanno effettuate alcune dichiarazioni tramite la spunta delle informazioni riportate. Va sempre effettuata la dichiarazione di permanenza o meno delle condizioni di mutualita' prevalente. In caso di dichiarazione di permanenza della mutualita' prevalente, questa va documentata riportando ulteriori informazioni, non altrimenti desumibili. Altre informazioni verranno invece recepite automaticamente dai documenti di bilancio allegati alla pratica. Va sempre aggiornato il numero dei soci ed indicata l'eventuale adesione ad associazioni di rappresentanza. Va sempre valorizzato l'imponibile per il calcolo della quota sugli utili. FIRMA Il modulo va sottoscritto a cura di un amministratore o di un liquidatore. Si veda anche il punto 2 delle ISTRUZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DEI MODULI. |
| MODULO S5 Inizio, modifica, cessazione di attivita' nella sede legale di societa', ente pubblico economico, consorzio, G.E.I.E., ed altri soggetti giuridici; attivita' dell'impresa AVVERTENZE GENERALI Soggetti utilizzatori del modulo Societa' semplice Societa' in nome collettivo Societa' in accomandita semplice Societa' a responsabilita' limitata Societa' per azioni Societa' in accomandita per azioni Societa' cooperativa Consorzio con attivita' esterna Societa' consortile Societa' tra avvocati ai sensi del decreto legislativo n. 96/2001 Ente pubblico economico G.E.I.E. - Gruppo europeo di interesse economico Societa' estera con sede amministrativa o oggetto principale dell'attivita' in Italia Associazione ed altro ente od organismo che esercita in via prevalente attivita' economica in forma d'impresa: in tal caso il modulo S5 va allegato al modulo S1 perche' l'esercizio dell'attivita' economica costituisce presupposto per l'iscrizione nel R.I. Azienda speciale e consorzio previsti dal decreto legislativo n. 267/2000 Societa' Europea Societa' Cooperativa Europea Impresa sociale disciplinata dal decreto legislativo n. 155/06 Societa' tra professionisti ai sensi del decreto ministeriale n. 34/2013 Societa' di mutuo soccorso del decreto ministeriale 6 marzo 2013 Contratto di rete dotato di soggettivita' giuridica Soggetti collettivi che si iscrivono solo al R.E.A.: in tal caso il modulo S5 va allegato al modulo R Qualora non sia necessario precisare il tipo di soggetto giuridico, nelle istruzioni si utilizzera' il termine impresa o societa' per indicare una qualsiasi delle tipologie sopraindicate. Finalita' del modulo Il modulo S5 va utilizzato per la denuncia al R.E.A. dell'inizio, della modificazione e della cessazione dell'attivita' (agricola e non agricola) esercitata nella sede legale dell'impresa. Il modulo va utilizzato anche per la denuncia al R.E.A. dell'inizio, della modificazione e della cessazione dell'attivita' prevalente dell'impresa, tenendo conto dell'attivita' esercitata nella sede legale ed in tutte le localizzazioni (sedi secondarie/unita' locali) dell'impresa, sia nella provincia della sede legale che nelle altre province. Il modulo va utilizzato anche al fine di richiedere l'iscrizione (o la cancellazione) della societa' nella sezione speciale del R.I. quale imprenditore agricolo, che coincide con l'avvio o la cessazione dell'attivita' agricola. Il modulo va utilizzato anche al fine di richiedere l'iscrizione (o la cancellazione) dell'organizzazione con la qualifica di impresa sociale nell'apposita sezione del R.I. Il modulo S5 va analogamente utilizzato per la denuncia al R.E.A. dell'inizio, della modificazione e della cessazione dell'attivita' di soggetti che utilizzano il modulo R. Il modulo S5 va analogamente utilizzato per la denuncia della nomina, modifica e cessazione di persone aventi altre cariche e qualifiche R.E.A. allegando il modulo Intercalare P compilato al riquadro 7: cio' vale nel caso in cui la pratica non preveda la compilazione di altri moduli cui allegare l'Intercalare P. Ufficio competente alla ricezione del modulo E' quello della sede legale dell'impresa. Le societa' estere presentano il presente modulo presso l'ufficio di riferimento, come definito nelle istruzioni relative al modulo B. Persone obbligate alla presentazione del modulo L'obbligo ricade sugli amministratori, sui liquidatori, sui soci, ecc. Questo modulo, qualora sia utilizzato al fine di richiedere l'iscrizione o la cancellazione quale imprenditore agricolo, o nell'apposita sezione delle imprese sociali, e' soggetto ad imposta di bollo, salvo che non sia allegato ad altro modulo (es. al modulo S1 in fase di iscrizione a seguito di costituzione della societa') che gia' sconta l'imposta di bollo. Avvertenze per i singoli riquadri A/ESTREMI DELLA DOMANDA/DENUNCIA Solo per le societa' gia' iscritte vanno indicati la sigla provincia della posizione ed il relativo numero R.E.A. TIPO DI DOMANDA/DENUNCIA Va barrata la casella relativa al tipo di domanda o di denuncia che s'intende effettuare e va indicato se riguarda: l'inizio della prima attivita' esercitata nella sede e/o la denuncia di inizio dell'attivita' prevalente dell'impresa (si veda il riquadro D1/ ATTIVITA' PREVALENTE DELL'IMPRESA); la modifica dell'attivita' esercitata nella sede e/o la denuncia di modifica dell'attivita' prevalente dell'impresa (si veda il riquadro BC/ ATTIVITA' PREVALENTE DELL'IMPRESA); la cessazione di ogni attivita' esercitata nella sede e/o la denuncia di cessazione totale dell'attivita' dell'impresa. La cessazione dell'attivita' esercitata presso eventuali localizzazioni va denunciata con il modulo UL presentato agli uffici R.I. territorialmente competenti. Sono previste due sezioni: Sezione A Tale sezione serve per la denuncia di inizio dell'attivita' nella sede legale, per la denuncia di inizio dell'attivita' prevalente dell'impresa, per la domanda di iscrizione nella sezione speciale con la qualifica di imprenditore agricolo e per la domanda di iscrizione nell'apposita sezione delle imprese sociali; Sezione B Tale sezione serve per la denuncia di modificazione dell'attivita' svolta nella sede legale, per la denuncia di modificazione dell'attivita' prevalente svolta dall'impresa, per la denuncia di modificazione dell'attivita' agricola svolta dall'impresa, nonche' per la denuncia di cessazione di tutta l'attivita' svolta nella sede e/o dall'impresa, per la domanda di iscrizione o di cancellazione dalla sezione speciale con la qualifica di imprenditore agricolo e per la domanda di iscrizione o di cancellazione nell'apposita sezione delle imprese sociali. SEZIONE A: INIZIO DELL'ATTIVITA' A1/INSEGNA DELLA SEDE Va indicata l'insegna della sede solo se identificativa del locale e significativa, cioe' diversa dalla denominazione o dalla ragione sociale dell'impresa e non generica (come, ad esempio, «bar», «supermercato», «ristorante», «pensione», ecc.). In caso contrario il riquadro non va compilato. A2/ATTIVITA' ESERCITATE NELLA SEDE Va indicato: la data di inizio attivita' presso la sede; la descrizione dell'attivita' primaria; l'eventuale descrizione dell'attivita' secondaria. Va indicata l'attivita' effettivamente esercitata, non quella che la societa' intende iniziare o l'attivita' che costituisce l'oggetto sociale. Si vedano anche le indicazioni riportate nelle ISTRUZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DEI MODULI al paragrafo 11. Nel caso in cui l'attivita' esercitata nella sede sia la prima attivita' denunciata dall'impresa, si compili anche il riquadro D1/ATTIVITA' PREVALENTE DELL'IMPRESA ed il riquadro DATA INIZIO ATTIVITA' IMPRESA. In ogni caso va dichiarata l'attivita' prevalente dell'impresa, quando questa varia a seguito dell'attivita' esercitata nella sede. AA/ATTIVITA' AGRICOLA DELL'IMPRESA Si vedano anche le indicazioni riportate nelle ISTRUZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DEI MODULI al paragrafo 11. Vanno indicate le province ove viene effettivamente svolta l'attivita' agricola che fa capo all'impresa. Se l'attivita' agricola viene svolta in localita' diverse da quelle della sede, ma non sono presenti strutture tali da individuare un'azienda agricola a se' stante (esempio magazzini, stalle, silos, ecc.) non deve essere aperta un'unita' locale, ma l'attivita' va indicata esclusivamente nel presente riquadro. Per la richiesta di iscrizione nella sezione speciale, con la qualifica di imprenditore agricolo, nonche' nel caso in cui l'attivita' agricola venga svolta come imprenditore agricolo professionale va compilato il riquadro AB/ DICHIARAZIONE DI IMPRENDITORE AGRICOLO. D1/ATTIVITA' PREVALENTE DELL'IMPRESA Deve essere indicata l'attivita' economica esclusiva ovvero, nel caso in cui si svolgano due o piu' attivita', quella ritenuta prevalente tra tutte le attivita' effettivamente iniziate sia presso la sede che presso eventuali localizzazioni, specificando la data di inizio di detta attivita'. Per l'individuazione dell'attivita' prevalente si avra' riguardo al criterio del volume d'affari. Si vedano anche le indicazioni riportate nelle ISTRUZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DEI MODULI al paragrafo 11. E' possibile dichiarare le categorie di opere generali e specializzate rientranti tra le attivita', prodotti e servizi dell'impresa, cosi' come classificate per l'esecuzione di lavori pubblici. AB/DICHIARAZIONE DI IMPRENDITORE AGRICOLO Nel caso di semplice richiesta di iscrizione nella sezione speciale con la qualifica di Imprenditore agricolo, si deve esclusivamente spuntare il campo relativo. In questo caso specifico l'istanza e' soggetta all'imposta di bollo, salvo che il presente modulo non sia allegato ad altro modulo (ad es. al modulo S1, in fase di iscrizione conseguente alla costituzione della societa') che gia' sconta l'imposta di bollo. Solo nel caso di dichiarazione di «Imprenditore agricolo professionale» (I.A.P.) deve essere compilato anche il campo «data dichiarazione». Tale dichiarazione va compilata solo dall'impresa agricola che ha i requisiti previsti dall'art. 1 del decreto legislativo n. 99/2004, in base al quale si considera «Imprenditore agricolo professionale (I.A.P.)» colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del 17 maggio 1999, del Consiglio, dedichi alle attivita' agricole di cui all'art. 2135 del codice civile, direttamente o in qualita' di socio di societa', almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attivita' medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennita' e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro. Nel caso delle societa' di persone e cooperative, ivi incluse le cooperative di lavoro, l'attivita' svolta dai soci nella societa', in presenza dei requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito di cui al primo periodo, e' idonea a far acquisire ai medesimi la qualifica di imprenditore agricolo professionale e al riconoscimento dei requisiti per i soci lavoratori. Nel caso di societa' di capitali, l'attivita' svolta dagli amministratori nella societa', in presenza dei predetti requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito, e' idonea a far acquisire ai medesimi amministratori la qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per l'imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui all'art. 17 del citato regolamento (CE) n. 1257/1999, i requisiti di cui al presente comma sono ridotti al venticinque per cento. Ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 99/2004, le societa' di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attivita' agricole di cui all'art. 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti: a) nel caso di societa' di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le societa' in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari; b) nel caso di societa' di capitali o cooperative, quando almeno un amministratore che sia anche socio per le societa' cooperative sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. La qualifica di imprenditore agricolo professionale puo' essere apportata da parte dell'amministratore ad una sola societa'. Qualunque riferimento nella legislazione vigente all'imprenditore agricolo a titolo principale si intende riferito all'imprenditore agricolo professionale. La ragione sociale o la denominazione sociale delle societa' che hanno quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attivita' di cui all'art. 2135 del codice civile deve contenere l'indicazione di societa' agricola. Le societa' costituite alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 99/2004, che abbiano i requisiti dell'art. 2 dello stesso decreto legislativo, devono inserire nella ragione sociale o nella denominazione sociale l'indicazione di «societa' agricola» ed adeguare lo statuto, ove redatto. Le predette societa' sono esentate dal pagamento di tributi e diritti dovuti per l'aggiornamento della ragione sociale o denominazione sociale negli atti catastali e nei pubblici registri immobiliari e per ogni altro adempimento a tal fine necessario. AD/LAVORO PRESTATO DA TERZI E FAMILIARI PARTECIPI ALL'ATTIVITA' DELL'IMPRESA Il riquadro deve essere compilato solo nel caso di impresa agricola. Deve essere indicato l'eventuale numero di lavoratori impiegati a tempo indeterminato, nonche' il numero di giornate lavorative prestate da parte di lavoratori a tempo determinato. FAMILIARI PARTECIPI ALL'ATTIVITA' DELL'IMPRESA Per quanto riguarda i familiari che partecipano direttamente e abitualmente all'attivita' dell'impresa (in base ad uno specifico rapporto di parentela o di affinita' previsto dalla normativa vigente) devono essere indicati i nominativi con il rispettivo codice fiscale. Per ciascun nominativo deve essere altresi' specificato se si tratta o meno di coltivatore diretto. DATA INIZIO ATTIVITA' IMPRESA Riportare la data di inizio della prima attivita' in assoluto per l'impresa, indipendentemente da dove sia esercitata, ovvero se presso la sede o presso una diversa localizzazione. A4/NUMERO DI ADDETTI DELL'IMPRESA Va indicato il numero delle persone che prestano lavoro complessivamente per tutte le localizzazioni dell'impresa, compresa la sede, distinguendo i lavoratori «dipendenti» (operai, apprendisti, impiegati, dirigenti, ecc.) e «indipendenti» (soci, amministratori, ecc.). Se si esercita un'attivita' di tipo stagionale, si fa riferimento alla media stagionale del numero di addetti. A5/ISCRIZIONI IN ALBI, RUOLI, ELENCHI, REGISTRI ED ISCRIZIONI ABILITANTI Vanno indicati gli estremi delle iscrizioni dell'impresa in albi, ruoli, elenchi, registri, ecc., e le iscrizioni abilitanti (es.: impiantisti, autoriparatori, mediatori, agenti, spedizionieri, imprese di pulizia), alle quali e' eventualmente subordinato l'esercizio delle attivita' denunciate nei riquadri A2 e AA. Vanno compilati i campi interessati riportando l'ente o l'autorita' che ha rilasciato l'iscrizione, scegliendolo tra quelli indicati nella «TABELLA ALBI» (ALB), la denominazione dell'albo o ruolo o attivita' scegliendola tra quelle indicate nella «TABELLA ALBI E RUOLI» (RAL), la data, il numero del provvedimento quando previsto, e la sigla della provincia dell'ente o autorita' che lo ha rilasciato. Per le imprese che esercitano attivita' di impiantistica, autoriparazione, pulizia, va indicata la lettera della specifica abilitazione posseduta. Vanno indicate eventuali altre informazioni sull'attivita', come ad esempio limitazioni sulle lettere degli impiantisti e, per l'attivita' di autoriparazione, le eventuali limitazioni dell'abilitazione connesse al periodo transitorio previsto dalla legge n. 224/2012 e dalla correlata circolare ministeriale n. 3659/C dell'11 marzo 2013. IMPRESE DI PULIZIA E DI FACCHINAGGIO I campi «fascia di classificazione» e «data denuncia» sono riservati alle sole imprese di pulizia che hanno presentato istanza di iscrizione nelle fasce di classificazione per volume di affari previste dall'art. 3 del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274 tramite l'apposito modulo di dichiarazione di cui all'Allegato A al predetto decreto, nonche' alle sole imprese di facchinaggio che hanno presentato istanza di iscrizione nelle fasce di classificazione per volume d'affari secondo le prescrizioni dell'art. 8 del decreto interministeriale 30 giugno 2003, n. 221. Per la compilazione dei suddetti campi si utilizzano i codici presenti nella specifica tabella. Per le imprese esercenti attivita' di mediazione, agente e rappresentante di commercio, spedizioniere, mediazione marittima, va compilato il campo «lettera» con il codice relativo alla specifica abilitazione posseduta. I prodotti e servizi trattati vanno riportati nel riquadro dell'attivita' prevalente esercitata dall'impresa ed eventualmente nell'attivita' esercitata nella sede. Si ricorda che per gli adempimenti relativi alle suddette attivita' va compilata anche l'apposita modulistica (moduli da C32 a C39 della tabella DOC) da allegare, con lo specifico formato, alla pratica di Comunicazione Unica. A6/LICENZE O AUTORIZZAZIONI Vanno indicati gli estremi delle licenze o autorizzazioni rilasciate all'impresa, alle quali e' subordinato l'esercizio delle attivita' denunciate nei riquadri A2 e AA. Vanno compilati i campi interessati riportando l'ente o l'autorita' che ha rilasciato la licenza o autorizzazione (es. Comune) scegliendolo tra quelli indicati nella «TABELLA ENTI LICENZA» (LIC), la denominazione scegliendola tra quelle indicate nella «TABELLA DENOMINAZIONI LICENZA» (LDN), la data ed il numero del provvedimento. A7/SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' Il presente riquadro va compilato nei casi previsti dall'art. 19 legge n. 241/1990. Va indicata la data di presentazione della segnalazione di cui al comma 1 del citato art. 19. Va indicata, inoltre, l'amministrazione cui e' stata presentata la predetta segnalazione, scegliendola tra quelle indicate nella «TABELLA ENTI LICENZA» (LIC). AC/COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA (DECRETO LEGISLATIVO N. 114/1998) Nel primo campo va indicata la data di presentazione della dichiarazione di apertura dell'esercizio commerciale. Vanno inoltre indicati i metri quadrati costituenti la superficie di vendita e la sigla corrispondente al settore merceologico trattato, da scegliere tra quelle riportate nella tabella (A = alimentare; N = non alimentare; T = alimentare/non alimentare). AL/IMPRESA SOCIALE (DECRETO LEGISLATIVO N. 155/2006) Il riquadro va utilizzato per richiedere l'iscrizione con la qualifica di impresa sociale nell'apposita sezione del R.I. Oltre alla data vanno indicati i beni e servizi di utilita' sociale prodotti o scambiati nei settori previsti. In aggiunta o in alternativa all'esercizio dell'attivita' d'impresa nei settori di cui sopra, al fine di acquisire la qualifica di impresa sociale per l'inserimento lavorativo dei soggetti che siano lavoratori svantaggiati, e/o lavoratori disabili, vanno indicate le relative numerosita' (in misura non inferiore al trenta per cento dei lavoratori impiegati a qualunque titolo nell'impresa). Vanno inoltre indicati i codici di attivita' economiche secondo la classificazione ICNPO, raccordata con la classificazione NACE-Ateco. SEZIONE B: MODIFICA DELL'ATTIVITA' B1/VARIAZIONE DI INSEGNA DELLA SEDE Va indicata la data in cui la variazione e' avvenuta. Va barrata la casella relativa per indicare se presso la sede e' stata eliminata ogni insegna precedentemente denunciata o se e' stata assunta una nuova od una prima insegna. In questo secondo caso, la nuova o prima insegna va indicata solo se identificativa del locale e significativa, cioe' diversa dalla denominazione o dalla ragione sociale dell'impresa e non generica (come, ad esempio, «supermercato», «ristorante», «sede centrale», ecc.) B2/VARIAZIONI DI ATTIVITA' NELLA SEDE Per ogni variazione, nel primo campo va indicata la data in cui la modifica si e' verificata. Qualora intervenga una modifica dell'attivita' esercitata (inizio di una nuova attivita', sospensione totale o parziale di attivita' precedentemente denunciata, ripresa totale o parziale di attivita' precedentemente denunciata, cessazione parziale di attivita' precedentemente denunciata), dovra' essere integralmente riportata l'attivita' oggetto della variazione. A seguito delle suddette modifiche, va riportata integralmente la descrizione dell'attivita' risultante. Nella denuncia dell'attivita' svolta vanno rispettati i criteri gia' indicati al riquadro A2. Si vedano anche le indicazioni riportate nelle ISTRUZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DEI MODULI al paragrafo 11. Il riquadro B2 puo' essere compilato anche in piu' di una delle sue parti, denunciando contestualmente, per esempio, l'inizio di un'attivita' non agricola nella sede e la cessazione di parte dell'attivita' gia' esercitata nella sede. Per gli enti pubblici economici e per le associazioni esercenti attivita' economica in via prevalente la cessazione di ogni attivita' comporta, oltre alla cancellazione dell'attivita' dal R.E.A., anche la cancellazione dal R.I., che va richiesta con il modulo S3. BA/ATTIVITA' AGRICOLA DELL'IMPRESA Va indicata la data in cui la variazione e' avvenuta. Va riportata la descrizione integrale risultante dell'attivita' agricola dell'impresa a seguito delle modifiche intervenute. Nella denuncia dell'attivita' svolta vanno rispettati i criteri gia' indicati al riquadro AA. Si vedano anche le indicazioni riportate nelle ISTRUZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DEI MODULI al paragrafo 11. BC/ATTIVITA' PREVALENTE DELL'IMPRESA Questo riquadro va compilato se, a seguito delle variazioni indicate nei quadri B2 o BA di questo modulo S5 oppure di quelle indicate ai quadri A4 o C4 del modulo UL, e' variata l'attivita' prevalente esercitata dalla societa' o altro soggetto, sia presso la sede che presso eventuali localizzazioni, rispetto a quella precedentemente denunciata. Per l'individuazione dell'attivita' prevalente si avra' riguardo in via generale al criterio del volume d'affari. Deve essere indicata la nuova attivita' attualmente prevalente (e una soltanto) fra tutte quelle effettivamente esercitate dall'impresa, nonche' la data in cui la variazione e' avvenuta. Si vedano anche le indicazioni riportate nelle ISTRUZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DEI MODULI al paragrafo 11. E' possibile dichiarare le categorie di opere generali e specializzate rientranti tra le attivita', prodotti e servizi dell'impresa, cosi' come classificate per l'esecuzione di lavori pubblici. BB/DICHIARAZIONE DI IMPRENDITORE AGRICOLO Nel caso di semplice richiesta di iscrizione nella sezione speciale con la qualifica di Imprenditore agricolo, si deve esclusivamente spuntare il campo relativo. In questo caso specifico l'istanza e' soggetta all'imposta di bollo, salvo che il presente modulo non sia allegato ad altro modulo che gia' sconta l'imposta di bollo. Solo nel caso di dichiarazione di «Imprenditore agricolo professionale» (I.A.P.) deve essere compilato anche il campo «data dichiarazione». Si vedano le indicazioni riportate al riquadro AB. BD/VARIAZIONI DI LAVORO PRESTATO DA TERZI E FAMILIARI PARTECIPI ALL'ATTIVITA' DELL'IMPRESA Il riquadro deve essere compilato solo nel caso di impresa agricola, se vi sono state variazioni relative al numero dei lavoratori impiegati a tempo indeterminato oppure nel numero di giornate lavorative prestate da parte di lavoratori a tempo determinato o per quanto concerne i familiari partecipi all'attivita' dell'impresa. FAMILIARI PARTECIPI ALL'ATTIVITA' DELL'IMPRESA Per quanto riguarda i familiari che partecipano direttamente e abitualmente all'attivita' dell'impresa (in base ad uno specifico rapporto di parentela o di affinita' previsto dalla normativa vigente) devono essere indicati i nominativi con il rispettivo codice fiscale. Per ciascun nominativo deve essere altresi' specificato se si tratta o meno di coltivatore diretto. B10/NUMERO DI ADDETTI DELL'IMPRESA Va indicato il numero delle persone che prestano lavoro complessivamente per tutte le localizzazioni dell'impresa, compresa la sede legale, distinguendo i lavoratori «dipendenti» (operai, apprendisti, impiegati, dirigenti, ecc.) e «indipendenti» (soci, amministratori, ecc.), ove detto numero risulti variato rispetto a precedenti denunce. Se si esercita un'attivita' di tipo stagionale, si fa riferimento alla media stagionale del numero di addetti. L'ufficio R.I. acquisisce periodicamente dall'INPS tali informazioni, tuttavia l'impresa puo' aggiornarle direttamente tramite il presente riquadro, indicando la data alla quale si riferiscono. In tal caso non trova applicazione la corrente normativa R.E.A. e le connesse, eventuali sanzioni, ad esempio per ritardo nella comunicazione rispetto alla data dell'evento. B4/ISCRIZIONI IN ALBI, RUOLI, ELENCHI, REGISTRI ED ISCRIZIONI ABILITANTI Va indicata la data in cui la variazione e' avvenuta. Vanno indicati gli estremi delle iscrizioni dell'impresa in albi, ruoli, elenchi, registri, ecc., e le iscrizioni abilitanti (es.: impiantisti, autoriparatori, mediatori, agenti, spedizionieri, imprese di pulizia), alle quali e' eventualmente subordinato l'esercizio delle attivita' denunciate nei riquadri B2 e BA. Vanno compilati i campi interessati riportando l'ente o l'autorita' che ha rilasciato l'iscrizione, scegliendolo tra quelli indicati nella «TABELLA ALBI» (ALB), la denominazione dell'albo o ruolo o attivita' scegliendola tra quelle indicate nella «TABELLA ALBI E RUOLI» (RAL), la data, il numero del provvedimento quando previsto, e la sigla della provincia dell'ente o autorita' che lo ha rilasciato. Per le imprese che esercitano attivita' di impiantistica, autoriparazione, pulizia, va indicata la lettera della specifica abilitazione posseduta. Vanno indicate eventuali altre informazioni sull'attivita', come ad esempio limitazioni sulle lettere degli impiantisti e, per l'attivita' di autoriparazione, le eventuali limitazioni dell'abilitazione connesse al periodo transitorio previsto dalla legge n. 224/2012 e dalla correlata circolare ministeriale n. 3659/C dell'11 marzo 2013. IMPRESE DI PULIZIA E FACCHINAGGIO Si vedano le indicazioni riportate al riquadro A5. Per le imprese esercenti attivita' di mediazione, agente e rappresentante di commercio, spedizioniere, mediazione marittima, va compilato il campo «lettera» con il codice relativo alla specifica abilitazione posseduta. I prodotti e servizi trattati vanno riportati nel riquadro dell'attivita' prevalente esercitata dall'impresa ed eventualmente nell'attivita' esercitata nella sede. Si ricorda che per gli adempimenti relativi alle suddette attivita' va compilata anche l'apposita modulistica (moduli da C32 a C39 della tabella DOC) da allegare, con lo specifico formato, alla pratica di Comunicazione Unica. B5/LICENZE O AUTORIZZAZIONI Va indicata la data in cui la variazione e' avvenuta. Vanno indicati gli estremi delle licenze o autorizzazioni rilasciate all'impresa, alle quali e' subordinato l'esercizio delle attivita' denunciate nei quadri B2 e BA. Vanno compilati i campi interessati, riportando l'ente o l'autorita' che ha rilasciato la licenza o autorizzazione (es. Comune) scegliendolo tra quelli indicati nella «TABELLA ENTI LICENZA» (LIC), la denominazione scegliendola tra quelle indicate nella «TABELLA DENOMINAZIONI LICENZA» (LDN), la data ed il numero del provvedimento. B6/SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' Il presente riquadro va compilato nei casi previsti dall'art. 19 legge n. 241/1990. Va indicata la data di presentazione della segnalazione di cui al comma 1 del citato art. 19. Va indicata, inoltre, l'amministrazione cui e' stata presentata la predetta segnalazione, scegliendola tra quelle indicate nella «TABELLA ENTI LICENZA» (LIC). B9/COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA (DECRETO LEGISLATIVO N. 114/1998) Deve essere indicata la data di presentazione della dichiarazione di apertura dell'esercizio commerciale. Vanno inoltre indicati i metri quadrati costituenti la superficie di vendita e la sigla corrispondente al settore merceologico trattato, da scegliere tra quelle riportate nella tabella (A = alimentare; N = non alimentare; T = alimentare/non alimentare). BL/IMPRESA SOCIALE (DECRETO LEGISLATIVO N. 155/2006) Il riquadro va utilizzato per richiedere l'iscrizione o la cancellazione con la qualifica di impresa sociale nell'apposita sezione del R.I., o per la modifica dei dati gia' dichiarati. Al fine della richiesta di iscrizione, oltre alla data vanno indicati i beni e servizi di utilita' sociale prodotti o scambiati nei settori previsti. In aggiunta o in alternativa all'esercizio dell'attivita' d'impresa nei settori di cui sopra, al fine di acquisire la qualifica di impresa sociale per l'inserimento lavorativo dei soggetti che siano lavoratori svantaggiati, e/o lavoratori disabili, vanno indicate le relative numerosita' (in misura non inferiore al trenta per cento dei lavoratori impiegati a qualunque titolo nell'impresa). Vanno inoltre indicati i codici di attivita' economiche secondo la classificazione ICNPO, raccordata con la classificazione NACE-Ateco. C3/CANCELLAZIONE DALLA SEZIONE SPECIALE QUALIFICA IMPRENDITORI AGRICOLI Il riquadro va compilato dalle societa' o altri soggetti che intendono cancellarsi quali imprenditori agricoli dalla sezione speciale in quanto hanno cessato o ceduto tutta l'attivita' agricola. La prima casella va barrata se il motivo della cancellazione e' la cessazione di ogni attivita' agricola. La seconda casella va barrata se il motivo della cancellazione e' invece costituito dalla cessione dell'intero complesso aziendale ad altro soggetto (a seguito di vendita, affitto, ecc.). La terza casella va barrata se il motivo della cancellazione e' dovuto ad una causa diversa da quelle sopra indicate. In tutti i casi va indicata la data in cui la variazione e' avvenuta e specificata la «causale cessazione» scegliendola tra quelle indicate nella «TABELLA CAUSALI DI CESSAZIONE» (CRD). FIRMA Il modulo va sottoscritto dal soggetto obbligato alla sua presentazione (amministratore, socio, rappresentante legale, institore, ecc.). Si veda anche il punto 2 delle ISTRUZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DEI MODULI. |
| MODULO S Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali - Pubblicita' delle societa' soggette all'altrui attivita' di direzione e coordinamento Atto di trasferimento di quote sociali di s.r.l. (art. 2470 del codice civile) AVVERTENZE GENERALI Quando presentato da solo il modulo e' assoggettato ad imposta di bollo, fatte salve le esenzioni previste dalla legge. Soggetti utilizzatori del modulo Societa' a responsabilita' limitata, anche unipersonali Societa' consortili Societa' per azioni e in accomandita per azioni, non quotate in mercati regolamentati, anche s.p.a. unipersonali Consorzi con attivita' esterna Gruppi cooperativi paritetici Societa' soggette all'altrui attivita' di direzione e coordinamento Contratto di rete dotato di soggettivita' giuridica Cooperative start-up o PMI innovative N.B. Nel caso di societa' con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante, per le quali non e' sempre semplice determinare chi siano esattamente gli azionisti nel momento del deposito dell'elenco soci, se il totale delle quote possedute dagli azionisti non corrisponde al totale del capitale, dovra' essere compilato il campo NOTE indicando che tale eventualita' e' dovuta alla notevole fluttuazione delle quote sociali o ad altri motivi che dovranno essere espressamente indicati. La quadratura dei valori tra quote e capitale potra' ottenersi iscrivendo formalmente la differenza come una unica quota a carico dell'impresa stessa, evidenziando nel sopra citato campo NOTE che l'attribuzione in questione ha carattere meramente formale (che non si tratta, cioe', di azioni realmente possedute dalla societa' stessa). Elenchi soci numerosi. Nel caso in cui il numero dei soci sia particolarmente elevato (oltre mille), con soggetti che posseggono quote di valore irrilevante rispetto all'ammontare del capitale, in proporzioni di millesimi o meno del capitale stesso, e che comunque non partecipino ad eventuali patti sociali, e' consentita la presentazione dell'elenco relativo a tali soggetti (quindi, dal 1001esimo in poi) in modalita' pdf/A con un file allegato alla pratica. Di conseguenza, le prime mille quote per ordine di valore del nominale, vanno dettagliate nei campi previsti dalla modulistica; le successive, di importo nominale inferiore alle prime mille, vanno indicate, pur con i dettagli previsti, nel suddetto file pdf/A allegato alla pratica. Il testo di tale ultimo file dovra' comunque essere in chiaro e comprensivo dei dati previsti come necessari per l'identificazione del socio e della relativa quota. Nel file alfanumerico della pratica, riportante, come da specifiche tecniche, i soci di rilevanza principale, la quadratura dei valori tra quote e capitale potra' ottenersi iscrivendo formalmente la differenza come una unica quota a carico dell'impresa stessa. Nel campo vincoli di tale quota si riportera' una breve descrizione che illustri la semplificazione e la disponibilita' dei dettagli tramite il file allegato. Finalita' del modulo Il modulo, che puo' essere utilizzato da solo o allegato ai moduli S1, S2 o B, va utilizzato: A) dalle s.r.l, s.p.a. e s.a.p.a., (anche se costituite sotto forma di societa' consortile) non quotate in mercati regolamentati, nei seguenti casi: A.1) per riportare, allegandolo al modulo S1, i dati essenziali dei soci al momento della costituzione della societa' e, allegandolo al modulo S2, i dati medesimi in caso di trasformazione in s.p.a., s.a.p.a. o s.r.l.. Nel caso della s.a.p.a. in calce a ogni socio va precisato se trattasi di socio accomandatario o di socio accomandante. La qualifica di socio accomandatario verra' comunque iscritta sulla posizione di amministratore della societa' con un modulo intercalare P. In caso di trasferimento della societa' da altra provincia l'ufficio di destinazione provvede ad acquisire i dati dall'ufficio di provenienza, salvo che con l'atto di trasferimento siano state effettuate modifiche della compagine sociale (es. aumenti di capitale): in tal caso va compilato il modulo S e allegato al modulo S2. Nel caso di riduzione del capitale per perdite va allegato il modulo S al fine di aggiornare la composizione del capitale sociale. Nel caso di sottoscrizione del capitale (articoli 2444, 2420-bis) e/o di aumento a titolo gratuito dello stesso va allegato il modulo S al fine di aggiornare la composizione del capitale sociale. A.2) per depositare, anche non allegato al modulo B, l'elenco dei soci riferito alla data di approvazione del bilancio, con l'indicazione delle azioni possedute da ciascuno di essi nonche' dei soggetti diversi dai soci che sono titolari di diritti o beneficiari di vincoli sulle partecipazioni medesime, limitatamente alle societa' per azioni, in accomandita per azioni e consortili per azioni. L'obbligo di depositare l'elenco soci non riguarda le s.r.l. (art. 16, comma 12-VIII, decreto-legge n. 185/2008). A.3) per indicare analiticamente, anche non allegato al modulo B, le annotazioni effettuate nel libro dei soci nel periodo che intercorre tra la data di approvazione del bilancio appena chiuso e quella di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente, limitatamente alle societa' per azioni, in accomandita per azioni e consortili per azioni. Non va depositato l'elenco soci delle societa' cooperative in quanto per queste ultime tale onere non e' prescritto da alcuna norma. Tuttavia va depositato, in allegato ad S1 ed S2, l'elenco soci di cooperative START-UP o PMI innovative con trasparenza rispetto a fiduciarie ed holding. Per l'autocertificazione di veridicita' si vedano le istruzioni per i moduli S1 ed S2, riquadro 32/START-UP, INCUBATORI, PMI INNOVATIVE. B) dai consorzi con attivita' esterna nei seguenti casi: B.1) per riportare, allegandolo al modulo S1, i dati essenziali dei consorziati al momento della costituzione del consorzio; B.2) per riportare, allegandolo al modello S2, le variazioni dei consorziati ai sensi dell'art. 2612 del codice civile. B.3) per riportare (anche non allegato al modulo B), nel caso in cui svolgono attivita' di garanzia collettiva dei fidi, l'elenco dei consorziati alla data di approvazione del bilancio di esercizio ai sensi dell'art. 13 comma 34 del decreto-legge 20 settembre 2003 n. 269 convertito con legge 24 novembre 2003 n. 326. In tale caso si potra' non indicare il valore della quota di ciascun consorziato in quanto non prevista ai fini dell'iscrizione nel R.I. (art. 2612, comma 2 del codice civile); C) dagli amministratori di qualsiasi tipo di societa' soggetta all'altrui attivita' di direzione e coordinamento esercitata da altre societa' o enti per l'esecuzione della pubblicita' prevista dall'art. 2497-bis del codice civile nell'apposita sezione del R.I. Nella sezione sono indicati i soggetti che esercitano attivita' di direzione e coordinamento e le societa' che vi sono soggette; D) per l'iscrizione nel R.I. degli atti di (a titolo esemplificativo): trasferimento della proprieta' di quota di s.r.l. (atto tra vivi o mortis causa); costituzione, modificazione, estinzione del diritto di usufrutto (e correlativamente della nuda proprieta') di quota di s.r.l.; costituzione, modificazione, estinzione del diritto di pegno di quota di s.r.l.; intestazione fiduciaria ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966; l'iscrizione del pignoramento (e degli eventuali atti consequenziali) di quota di s.r.l.; l'iscrizione del sequestro (e degli eventuali atti consequenziali) di quota di s.r.l.; l'iscrizione del trasferimento della quota al trustee per conto del trust (e degli eventuali atti consequenziali). E) dai contratti di rete dotati di soggettivita' giuridica nei seguenti casi: E.1) per riportare, allegandolo al modulo S1, i dati essenziali dei partecipanti al contratto al momento della costituzione del contratto di rete; E.2) per riportare, allegandolo al modello S2, le variazioni dei partecipanti al contratto di rete. In tali casi si potra' non indicare il valore della quota di ciascun partecipante al contratto, se non espressamente attribuita per il fondo patrimoniale del contratto di rete dotato di soggettivita' giuridica. Se il trasferimento di quote e' consequenziale ad un atto societario depositato con altri moduli (es. fusione che comporti il trasferimento all'incorporante di quote possedute dalla societa' incorporata), il deposito del modulo S costituisce adempimento separato dall'iscrizione della fusione. Se per effetto dell'atto di trasferimento di quote, la s.r.l. diventa unipersonale o da unipersonale diventa pluripersonale, deve essere depositata, a cura degli amministratori, la dichiarazione di cui all'art. 2470 quarto comma del codice civile tramite modulo S2 entro 30 giorni dalla variazione della compagine sociale. In tal caso al modulo S2 puo' essere allegato il modulo S e l'intercalare P. Nel caso in cui la presentazione di un adempimento relativo ai dati dei riquadri del modulo S si riferisca ad eventi precedenti alla situazione attuale e la pubblicita' di quest'ultima ne risultasse alterata nella sequenza temporale, e' necessario presentare anche un ulteriore adempimento che ripristini la situazione aggiornata alla data attuale eventualmente ricoperta dal primo adempimento. Caratteristiche della quota Ai sensi degli articoli 2463 e 2464, ciascun socio e' titolare di una unica quota che deve essere espressa indicando il valore nominale. A differenza delle azioni, le quote possono essere di diverso ammontare tra i soci. La quota va indicata - per ciascun socio - al valore nominale (ad es. il socio A e' titolare di una quota di Euro 5.166,00, il socio B di una quota di Euro 3.620,00, il socio C di una quota di Euro 1.550,00). Non e' ammessa, salvo il caso della contitolarita', l'indicazione delle quote con una frazione sul capitale sociale. Nel caso in cui siano conferiti beni o servizi o prestazioni d'opera deve essere indicata la tipologia del conferimento nonche' il valore dello stesso. Ufficio competente alla ricezione del modulo E' quello della sede legale. Persone obbligate alla presentazione del modulo: a) il notaio rogante o autenticante nell'ipotesi di trasferimento per atto tra vivi; b) il professionista incaricato per gli atti di cessione di quote; c) l'amministratore legale rappresentante dell'impresa per gli atti e comunicazioni dell'impresa; d) gli eredi o i legatari nell'ipotesi di trasferimento mortis causa; e) nell'ipotesi di iscrizione di altri atti e/o provvedimenti (pignoramenti, sequestri, ecc.), il creditore pignoratizio, il sequestrante, ecc. Avvertenze per i singoli riquadri A/ESTREMI ISCRIZIONE DELLA DOMANDA Vanno indicati: la sigla provincia in cui l'impresa ha sede, il relativo numero R.E.A. e la forma giuridica. GENERALITA' Va indicato il valore del capitale sociale. Nel campo «Risulta cosi' sottoscritto al ...» si deve indicare la data dell'ultima sottoscrizione del capitale sociale. B/ESTREMI DELL'ATTO Vanno indicati: il codice della forma dell'atto e quello relativo all'atto (A18 per i trasferimenti di quote sociali di s.r.l. come da tabella corrispondente); la data dell'atto (es. la data di stipulazione o di autentica delle sottoscrizioni, o dell'ultima sottoscrizione in ordine cronologico); il numero di repertorio assegnato all'atto (il notaio rogante/autenticante, il relativo codice fiscale e la sede notarile verranno desunti dal certificato di firma digitale); la data ed il numero di registrazione e l'indicazione dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate (come da tabella corrispondente); la presenza di statuto o di patti sociali integrali in allegato alla pratica. Nei casi di trasferimento della quota mortis causa, va indicata, nel campo «Data Atto», la data del decesso. ELENCO SOCI Questo riquadro serve per indicare l'elenco dei soci e di altri titolari di diritti su azioni o quote sociali, ed e' utilizzabile per effettuare: A) La comunicazione dei soci iniziali che risultano nell'atto costitutivo di societa' per azioni, a responsabilita' limitata e in accomandita per azioni, anche in forma consortile, cooperative start-up o pmi innovative. In tale caso il modulo S e' sempre allegato al modulo S1. Vanno compilate tante occorrenze e dati relativi a persone fisiche/giuridiche quanti sono i soci della societa'; B) La comunicazione dei soci iniziali che risultano nell'atto di trasformazione di una societa' in una nuova s.p.a., s.r.l. o s.a.p.a. In tale caso il modulo S e' allegato al modulo S2; C) La comunicazione annuale ai sensi dell'art. 2435 del codice civile, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio, dell'elenco dei soci e degli altri soggetti titolari di diritti o beneficiari di vincoli sulle partecipazioni delle societa' per azioni e in accomandita per azioni non quotate in mercati regolamentati. Tale elenco va riferito alla data di approvazione del bilancio e non e' necessariamente allegato al modulo B. Qualora tale elenco non sia variato rispetto a quello gia' iscritto nel R.I. e riferito alla data di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente, non va compilato il riquadro Elenco soci, ma (anche anche nel caso delle S.A.P.A.) sul riquadro Generalita' va barrata la casella «508 - Conferma elenco soci SPA precedente». La qualita' di socio accomandante o socio accomandatario di societa' in accomandita per azioni va indicata mediante apposita annotazione («socio accomandante», «socio accomandatario») nel campo «note» in calce al pacchetto azionario corrispondente. Si vedano, al riguardo, anche le istruzioni relative al modulo Intercalare P, riquadro 3. D) La comunicazione: D1) dei componenti iniziali che risultano dal contratto di consorzio con attivita' esterna. In tale caso il modulo S e' allegato al modulo S1; D2) dell'elenco dei consorziati, nel caso di consorzi che svolgono attivita' di garanzia collettiva dei fidi, alla data di approvazione del bilancio annuale. In tal caso il modulo S non e' necessariamente allegato al modulo B; D3) dei partecipanti iniziali al contratto di rete dotato di soggettivita' giuridica. In tale caso il modulo S e' allegato al modulo S1; E) la comunicazione periodica dei soci di cooperative start-up o pmi innovative quando vi siano variazioni rispetto all'ultimo elenco presentato, utilizzando il codice atto 508. In tale caso il modulo S e' allegato al modulo S2. Per le societa' a responsabilita' limitata fatti modificativi degli assetti proprietari che non coinvolgano la totalita' dei soci (ad esempio aumenti di capitale) vanno presentati mediante la compilazione del solo riquadro delle indicazioni analitiche di variazioni quote, senza la ripresentazione dell'intero elenco soci. Infatti, salvo casi di forza maggiore, l'elenco rigenerato in automatico dal sistema consente di non introdurre ingiustificate discontinuita' negli assetti. Nelle ipotesi A), B) e C), per ciascun socio vanno comunicati: 1) per le s.r.l., il valore nominale, espresso in Euro, il valore versato della quota di spettanza ad uno o piu' titolari, il domicilio, eventuali vincoli gravanti sulla quota; 2) per le s.p.a. e le s.a.p.a. il numero delle azioni ed il loro valore nominale complessivo espresso in Euro. Va altresi' indicato, indicando il relativo codice nel campo «Tipo azioni» se trattasi ad es. di 01 - Azioni ordinarie, o di 02 - Azioni privilegiate o di altro tipo. Nel caso in cui un medesimo soggetto sia titolare/contitolare di diverse tipologie di azioni (ad. esempio azioni ordinarie e azioni privilegiate) vanno compilate due o piu' occorrenze diverse, con ulteriore indicazione dei dati anagrafici, del tipo e del numero di azioni e del titolo; 3) il cognome e nome/ragione o denominazione e il codice fiscale e cittadinanza di ciascun titolare/contitolare. Nel caso in cui la titolarita' della quota sia di spettanza di piu' soggetti pro indiviso, va indicato, per ciascun contitolare, la frazione rappresentativa delle quota ideale, compilando il campo «In ragione di: Num./Denom.», appositamente dimensionato rispetto al valore del capitale (es. la quota di Euro 5.166 e' in comproprieta' tra il socio A per 1/3 al socio B per 1/3 e al socio C per 1/3). Nel caso di s.r.l. per ogni quota va indicato il domicilio del titolare o rappresentante comune dei contitolari. Nel caso in cui il rappresentante della quota sia soggetto diverso dai contitolari (senza, quindi, alcun titolo di possesso sulla quota), le relative informazioni saranno inserite nella medesima occorrenza come ulteriore persona codificata con il codice tipo diritto 99=ALTRO ove ad «ALTRO» si sostituira' una breve descrizione, come ad esempio «RAPPRESENTANTE QUOTA»; 4) il titolo rappresentativo del diritto (campo «Tipo diritto») spettante al titolare o ai contitolari (es. 01=Proprieta', 03=Pegno, 09=Intestazione fiduciaria, ecc.). Nell'ipotesi di usufrutto/nuda proprieta' vanno nel contempo indicati i soggetti titolari della nuda proprieta' e dell'usufrutto. Analogamente si procede in caso di pegno, di pignoramento o di altro vincolo sulle partecipazioni. Nel caso in cui la quota sociale appartenga a piu' soggetti pro indiviso (specie a seguito di successione mortis causa) vanno compilati i campi «In ragione di: Num.» e «Denomin.». Inoltre, va sempre indicata la frazione della quota ideale di spettanza di ciascun soggetto (ad es. una quota di Euro 5.166,00 e' in contitolarita' tra Caio per 4/9, Tizio per 2/9, Sempronio per 3/9). Nel caso in cui il diritto parziario spetti ad un unico soggetto tale frazione non va indicata. Attenzione: per ogni occorrenza la somma dei valori delle frazioni «in ragione di: Num.» e «Denomin.» relativamente al tipo diritto «nuda proprieta'», «piena proprieta'», deve essere pari all'unita'. Si intende che la somma di nuda proprieta' ed usufrutto ricostituisca il diritto di piena proprieta'. Ad esempio per una quota indivisa di 2323 Euro detenuta da Tizio in piena proprieta' per 1549 Euro ed in nuda proprieta' per 774 Euro, e da Caio in usufrutto per 774 Euro, si indichera' per la quota il valore nominale di 2323 Euro e si indicheranno tre ricorrenze anagrafiche: a) Tizio in piena proprieta' in ragione di 1549/2323; b) Tizio in nuda proprieta' in ragione di 774/2323; c) Caio in usufrutto in ragione di 774/2323. Nell'ipotesi D) vanno compilati i soli dati delle persone fisiche/giuridiche, indicando il cognome e nome/ragione o denominazione sociale e il codice fiscale, data di nascita e sesso (ai fini del controllo del codice fiscale) e cittadinanza dei consorziati o dei partecipanti al contratto di rete dotato di soggettivita' giuridica. INDICAZIONE ANALITICA VARIAZIONI QUOTE, AZIONI, SOCI CONSORZI Questo riquadro del modulo S e' destinato a contenere: A) l'indicazione analitica delle annotazioni effettuate nel libro dei soci delle societa' per azioni e in accomandita per azioni non quotate in mercati regolamentati, nel periodo intercorrente fra la data di approvazione del bilancio appena chiuso e quella di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente. Va compilata una occorrenza per ogni trasferimento di azioni avvenuto nel periodo. Di ogni trasferimento vanno indicati: 1) nel campo «in data ...» la data di iscrizione del trasferimento nel libro dei soci; 2) nel campo «Tipo variazione» il codice relativo (es. 01=Atto tra vivi, 02=Successione); 3) per le s.p.a. e s.a.p.a. il numero delle azioni ed il correlativo valore nominale complessivo; 4) nel campo «Tipo diritto» il titolo rappresentativo del diritto spettante al titolare o ai contitolari (es. 01=Proprieta', 03=Pegno, ecc.). Nell'ipotesi di usufrutto/nuda proprieta' vanno nel contempo indicati i soggetti titolari della nuda proprieta' e dell'usufrutto. Analogamente si procede in caso di pegno, di pignoramento o di altro vincolo sulle partecipazioni. Qualora tali diritti spettino a piu' contitolari va altresi' indicata la frazione rappresentativa delle singole quote ideali compilando il campo «In ragione di: Num./Denom.» appositamente dimensionato rispetto al valore del capitale. Nel caso in cui il diritto parziario spetti ad un unico soggetto tale frazione non va indicata; 5) Nel campo «Tipo ruolo» vanno indicati i codici relativi al ruolo rivestito nel trasferimento, e precisamente: DA=DANTE CAUSA per ogni soggetto cedente e AV= AVENTE CAUSA per ogni soggetto che subentra. B) nel caso dei consorzi con attivita' esterna e dei contratti di rete dotati di soggettivita' giuridica, i soci entrati ed i soci usciti. Nel campo «Tipo variazione» va utilizzato il codice 08=SOCI CONSORZIO. Per ciascun consorziato/partecipante al contratto di rete vanno comunicati: il cognome e nome/ragione o denominazione e il codice fiscale, data di nascita e sesso (ai fini del controllo del codice fiscale) e cittadinanza dei consorziati, la data di ingresso/uscita dal consorzio/contratto di rete ed il tipo ruolo (indicando l'apposito codice EN=SOCIO ENTRATO o US=SOCIO USCITO). Nel campo «note» vanno riportate, ad esempio, la variazione della ragione sociale o della denominazione di una societa' socia, o eventuali elementi di precisazione oltre a quelli gia' contenuti negli altri campi del riquadro. C) trasferimento quote sociali di s.r.l.. Nel caso in cui con lo stesso atto siano trasferite piu' quote, per indicarne i relativi dati deve essere utilizzata una singola «Nuova occorrenza». In ogni riquadro vanno indicate le vicende relative alle singole quote sociali. In particolare vanno indicati (compilando gli appositi campi): 1. il codice relativo al «Tipo variazione», da selezionarsi nell'apposita tabella (es. 01=ATTO TRA VIVI o 02=SUCCESSIONE per successione mortis causa); 2. il valore nominale della quota trasferita ed eventuali vincoli esistenti; 3. il codice relativo al titolo del trasferimento («tipo diritto»), da selezionarsi nell'apposita tabella, avvertendo che: 3.1 Per proprieta' si intende la piena proprieta' della quota; 3.2 Nell'ipotesi di costituzione di diritti reali parziali (usufrutto e pegno), pur non configurandosi tale fattispecie quale vicenda traslativa, bensi' in termini di costituzione di un nuovo diritto, occorre tuttavia utilizzare lo schema tipico degli atti traslativi (cedente o dante causa e cessionario o avente causa). Riguardo ai diritti parziali si precisa che: a) nel caso di pegno (art. 2784 e seguenti del codice civile) l'iscrizione riguarda la costituzione/modificazione/estinzione di tale diritto. Nell'ipotesi di costituzione/modificazione del pegno, il dante causa e' rappresentato dal proprietario (o dall'usufruttuario o dal nudo proprietario) della quota, e l'avente causa e' rappresentato dal creditore pignoratizio. Nell'ipotesi di estinzione del pegno il dante causa e' rappresentato dal creditore pignoratizio e l'avente causa e' rappresentato dal proprietario (o dall'usufruttuario o dal nudo proprietario) della quota; b) nel caso di usufrutto l'iscrizione riguarda la costituzione/modificazione/estinzione di tale diritto. Nel caso di costituzione/modificazione di usufrutto il dante causa e' rappresentato dal proprietario della quota e l'avente causa e' rappresentato dall'usufruttuario. L'usufrutto puo' essere ceduto se non e' vietato dal titolo costitutivo (art. 980 del codice civile); in tal caso il dante causa e' il cedente dell'usufrutto e l'avente causa e' il cessionario dello stesso diritto (nuovo usufruttuario). Nel caso di estinzione il dante causa e' rappresentato dall'usufruttuario e l'avente causa dal nudo proprietario che ritorna ad essere titolare della piena proprieta' sulla quota. Nell'ipotesi in cui il titolo del «trasferimento» consista nell'usufrutto o nella nuda proprieta' occorrera' indicare anche gli estremi (cognome e nome, codice fiscale, data di nascita e sesso ai fini del controllo del codice fiscale, cittadinanza e, solo nell'ipotesi di contitolarita' nel diritto, anche la frazione della quota indivisa, ad esempio ½ ecc.) del nudo proprietario o dell'usufruttuario, dettagliando tutte le informazioni per ogni soggetto. 3.3 Per intestazione fiduciaria si intende l'intestazione di quote a favore di una societa' fiduciaria disciplinata dalla legge 23 novembre 1939 n. 1966. Nel caso di reintestazione della quota dalla societa' fiduciaria al titolare avente causa, nel campo «Tipo diritto» va indicato il codice «01=PROPRIETA'» ai sensi della legge n. 1966/1939. Per effetto di tale legge, infatti, la fiduciaria opera mediante il mandato senza rappresentanza, quindi in nome e per conto del cliente. La fiduciaria deve utilizzare il codice 09=INTESTAZIONE FIDUCIARIA quando opera in nome e per conto del cliente (in questo caso la partecipazione nel bilancio della fiduciaria non entra a far parte del patrimonio, ma viene indicata nei conti d'ordine in un'unica voce globale per tipologia omogenea di beni). Quando invece sta operando a titolo «proprio», con il proprio patrimonio sociale (questo implica che la partecipazione, nel bilancio della fiduciaria, deve apparire fra le immobilizzazioni finanziarie cioe' fa parte del patrimonio sociale), deve utilizzare il codice 01=PROPRIETA' (o omogenei). 3.4 Il campo «Altro diritto (descrizione)» va compilato indicando un eventuale titolo di trasferimento o altro vincolo diverso da quelli gia' indicati. Tale campo si attiva esclusivamente indicando il codice generico 99 nel campo «Tipo diritto». 3.5 Il trust si sostanzia in un negozio giuridico fiduciario tra disponente (settlor - proprietario dei beni) e gestore (trustee). Il disponente si spossessa dei beni e li attribuisce al trustee che li amministra secondo quanto previsto nell'atto istitutivo del trust nell'interesse dei beneficiari, individuati in sede di costituzione o in un momento successivo. Acclarato che il trustee e' il soggetto giuridico al quale viene attribuita l'amministrazione e gestione dei beni (partecipazioni sociali di s.r.l.), fino all'estremo potere di disposizione, deve ritenersi rispondente alle funzioni pubblicitarie del registro procedere all'iscrizione del trustee, e non il trust, quale «titolare» della partecipazione, anche al fine di rendere univocamente individuabile il soggetto giuridico legittimato all'esercizio dei diritti sociali. Quindi ai fini dell'iscrizione dell'atto di cessione di quote di s.r.l. da una persona fisica ad un trustee (acquisto della quota nelle attivita' di gestione del trust) o da un disponente al trustee di un trust (atto dispositivo del disponente al trustee), si deve iscrivere quale avente causa/cessionario il trustee, cioe' la persona fisica o societa' alla quale la quota viene ceduta (codice tipo diritto 22=TRUSTEE). Contitolarita' della quota Nel caso in cui la quota sociale appartenga a piu' soggetti pro indiviso (specie a seguito di successione mortis causa) vanno compilati i campi «In ragione di: Num.» e «Denomin.» appositamente dimensionati rispetto al valore del capitale (sia nell'ipotesi che tale contitolarita' riguardi il cedente o il cessionario, ovvero entrambi). Inoltre, va sempre indicata la frazione della quota ideale di spettanza di ciascun soggetto (ad es. una quota di Euro 5.166,00 e' in contitolarita' tra Caio per 4/9, Tizio per 2/9, Sempronio per 3/9). Attenzione: per ogni occorrenza la somma dei valori delle frazioni «in ragione di: Num.» e «Denomin.» relativamente al tipo diritto «nuda proprieta'», «piena proprieta'», deve essere pari all'unita' sia per i dante causa che per gli avente causa. Si intende che la somma di nuda proprieta' ed usufrutto ricostituisca il diritto di piena proprieta'. 3.5 Per ogni quota va indicato il domicilio del titolare o del rappresentante comune dei contitolari. 3.6 Si seguano le indicazioni riportate al successivo punto D). Esempio di trasferimento di una quota di 1.000,00 (Euro) originariamente indivisa tra Rossi e Bianchi, che con lo stesso atto viene separata e Bianchi ne vende la propria titolarita' a Verdi. Il riquadro sara' costituito da tre occorrenze, come di seguito: Prima occorrenza 500 DA Rossi ½ e Bianchi ½ AV Rossi (1/1) Seconda occorrenza 500 DA Rossi ½ e Bianchi ½ AV Bianchi (1/1) Terza occorrenza 500 DA Bianchi AV Verdi D) comunicazioni di variazioni sui dati dei soci di s.r.l.. Nel campo «Tipo variazione» va indicato il codice 07=VARIAZIONE DOMICILIO ED ALTRE INFORMAZIONI QUOTA. Una quota viene individuata dall'insieme di valore nominale ed anagrafiche dei comproprietari, ciascuno con percentuale e tipo diritto: questi dati devono sempre essere riportati. In particolare per le quote di s.r.l. vanno sempre indicati tutti i soggetti che a qualsiasi titolo detengono un tipo di diritto sulla quota con la loro percentuale di possesso (in ragione di) ed un unico titolare o rappresentante comune per la domiciliazione. In caso di trasferimento o di variazione di informazioni sulla singola quota oggetto dell'atto, va indicata la situazione completa precedente della singola quota (codice tipo ruolo SP=SITUAZIONE PRECEDENTE) e la situazione completa aggiornata della singola quota (codice tipo ruolo SA=SITUAZIONE AGGIORNATA) in quanto va individuata la singola quota come preesistente nell'elenco presente nel R.I., per poterla modificare con i dati della situazione aggiornata. Per un trasferimento di tipo diritto redatto ad esempio con atto notarile o scrittura privata (ad esempio tipo variazione 03=COMPRAVENDITA) in cui un comproprietario dante causa cede il proprio diritto ad un avente causa, i due soggetti andranno indicati rispettivamente con i codici di tipo ruolo DA ed AV, ma tutti gli altri comproprietari che non partecipano al contratto dovranno essere riportati sia con il codice tipo ruolo SP, che anche con il codice tipo ruolo SA, in modo che la singola quota sia compiutamente descritta sia prima che dopo il trasferimento, compresa l'indicazione del titolare o rappresentante comune e relativo domicilio per la situazione aggiornata (non necessari nella situazione precedente). Naturalmente per la singola quota va sempre compilato il versato aggiornato e gli eventuali vincoli. Per una comunicazione di variazione del versato o dei vincoli (in via eccezionale, ove non vi fossero obblighi di ulteriori adempimenti per il R.I.), o piu' in generale per variazione del rappresentante comune, o del domicilio di questi o del titolare, e' necessario riportare le informazioni aggiornate (del versato, vincoli, titolare o rappresentante e relativo domicilio) mantenendo invariati i soggetti che presentano diritti sulla quota, ciascuno con la propria percentuale di possesso, come da dati presenti nel R.I. Per ogni soggetto, riportato una sola volta, come tipo ruolo si utilizzi il codice SA=SITUAZIONE AGGIORNATA. Esempio di trasferimento di una quota di 1000 (Euro) originariamente indivisa tra Rossi, Bianchi e Verdi con cui Rossi vende a Verdi il 50% della propria titolarita', fermo restando che l'intera quota resta indivisa. Il riquadro di variazione sara' valorizzato da una occorrenza, come di seguito: Unica occorrenza 1000 DA Rossi 1/3 SP Bianchi 1/3 SP Verdi 1/3 SA Rossi 1/6 AV Verdi 3/6 SA Bianchi 1/3 Esempio di trasferimento di una quota di 1000 (Euro) originariamente indivisa tra Rossi, Gialli e Verdi in nuda proprieta' e Bianchi e Grigi in usufrutto, con cui Rossi vende a Bianchi il 50% della propria titolarita', Gialli vende a Verdi il 30% della propria titolarita' e Grigi vende a Rossi il 10% della propria titolarita', fermo restando che l'intera quota resta indivisa. Il riquadro di variazione potrebbe essere costituito da una occorrenza, come di seguito: Unica occorrenza 1000 DA Rossi 1/3 05(Nuda proprieta') DA Gialli 1/3 05(Nuda proprieta') SP Verdi 1/3 05(Nuda proprieta') SP Bianchi 1/2 02(Usufrutto) DA Grigi 1/2 02(Usufrutto) SA Rossi 7/60 05(Nuda proprieta') AV Rossi 3/60 01(Proprieta') SA Gialli 14/60 05(Nuda proprieta') AV Verdi 26/60 05(Nuda proprieta') SA Bianchi 20/60 02(Usufrutto) AV Bianchi 10/60 01(Proprieta') AV Grigi 27/60 02(Usufrutto) Tuttavia, per maggior chiarezza e semplicita', si richiede di valorizzare piu' occorrenze, una per ogni singola transazione: Prima occorrenza (Rossi vende a Bianchi il 50% della propria titolarita') 1000 DA Rossi 1/3 05(Nuda proprieta') SP Gialli 1/3 05(Nuda proprieta') SP Verdi 1/3 05(Nuda proprieta') SP Bianchi 1/2 02(Usufrutto) SP Grigi 1/2 02(Usufrutto) SA Rossi (1/3-1/3x1/2=)1/6 05(Nuda proprieta') SA Gialli 1/3 05(Nuda proprieta') SA Verdi 1/3 05(Nuda proprieta') SA Bianchi (1/2-1/3x1/2=)2/6 02(Usufrutto) AV Bianchi (1/3x1/2=)1/6 01(Proprieta') SA Grigi 1/2 02(Usufrutto) Seconda occorrenza (Gialli vende a Verdi il 30% della propria originale titolarita') 1000 SP Rossi 1/6 05(Nuda proprieta') DA Gialli 1/3 05(Nuda proprieta') SP Verdi 1/3 05(Nuda proprieta') SP Bianchi 2/6 02(Usufrutto) SP Bianchi 1/6 01(Proprieta') SP Grigi 1/2 02(Usufrutto) SA Rossi 1/6 05(Nuda proprieta') SA Gialli (1/3-1/3x3/10=)7/30 05(Nuda proprieta') AV Verdi (1/3+1/3x3/10=)13/30 05(Nuda proprieta') SA Bianchi 2/6 02(Usufrutto) SA Bianchi 1/6 01(Proprieta') SA Grigi 1/2 02(Usufrutto) Terza occorrenza (Grigi vende a Rossi il 10% della propria originale titolarita') 1000 SP Rossi 1/6 05(Nuda proprieta') SP Gialli 7/30 05(Nuda proprieta') SP Verdi 13/30 05(Nuda proprieta') SP Bianchi 2/6 02(Usufrutto) SP Bianchi 1/6 01(Proprieta') DA Grigi 1/2 02(Usufrutto) SA Rossi (1/6-1/2x1/10=)7/60 05(Nuda proprieta') AV Rossi (1/2x1/10=1/20)3/60 01(Proprieta') SA Gialli 14/60 05(Nuda proprieta') SA Verdi 26/60 05(Nuda proprieta') SA Bianchi 20/60 02(Usufrutto) SA Bianchi 10/60 01(Proprieta') SA Grigi (1/2-1/2x1/10= 9/20)27/60 02(Usufrutto) GRUPPI SOCIETARI - SOCIETA' SOGGETTE ALL'ALTRUI ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO Questo riquadro viene utilizzato per l'esecuzione della pubblicita' prevista dall'art. 2497-bis del codice civile relativa all'iscrizione nell'apposita sezione del R.I. delle societa' soggette all'altrui direzione e coordinamento e delle societa' e degli enti che esercitano tale attivita'. L'esecuzione di tale adempimento pubblicitario non e' soggetta ad alcun termine ne' ad alcuna sanzione amministrativa, ferma restando la responsabilita' di carattere risarcitorio prevista dal terzo comma del precitato articolo. In particolare viene richiesta la compilazione dei seguenti campi: Dati relativi alla societa' soggetta all'attivita' di direzione e coordinamento «Data dichiarazione»: va indicata la data della dichiarazione compiuta dall'amministratore in merito alla sussistenza della soggezione all'altrui attivita' di direzione e coordinamento. «Tipo elenco» - Va indicata scegliendo dall'apposita tabella la situazione correlata alla domanda di iscrizione (es. «Inizio controllo» o «Cessazione totale controllo»). «Richiesta di iscrizione»/«Richiesta di cancellazione dalla sezione» - Va barrata la casella di riferimento solo nell'ipotesi di inserimento o di uscita dalla «sezione». «Descrizione-note» - In questo campo vanno indicati eventuali ulteriori elementi di riferimento necessari ai fini della pubblicita' prevista dalla legge che non trovano specifico riscontro in altri campi. Dati relativi alla societa' o ente che esercita l'attivita' di direzione e coordinamento Possono essere compilate piu' occorrenze nel caso di soggezione plurima all'altrui attivita' di direzione e coordinamento (ad esempio nel caso di controllo c.d. interno ai sensi dell'art. 2359 numeri 1 e 2; in tal caso la societa' controllata C potra' dichiarare di essere soggetta all'altrui attivita' di direzione e coordinamento sia nei confronti della controllante diretta B che della controllante indiretta A o entrambe). Vanno compilati i seguenti campi: «Denominazione» - Va indicata la denominazione della societa' o Ente esercitante l'attivita' di direzione e coordinamento; «Codice fiscale» - Va indicato il codice fiscale (obbligatorio per i soggetti con «Stato Sede» in Italia); «Stato controllo» - Per ogni soggetto dichiarato va indicato se trattasi di prima dichiarazione di quel soggetto nel presente deposito di dichiarazione («inizio controllo»), modifica di tipologia di controllo per un soggetto gia' dichiarato nella precedente dichiarazione depositata («modifica controllo»), riconferma dei dati dichiarati per lo stesso soggetto nella precedente dichiarazione depositata («riconferma controllo»), termine del controllo esercitato dal soggetto, dichiarato come controllante nella precedente dichiarazione depositata («cessazione totale controllo»). Ovvero nel caso di deposito di domande successive alla prima (ipotesi di «modifica controllo») il dichiarante dovra' evidenziare le modificazioni dei soggetti precedentemente dichiarati ed i nuovi soggetti (ad esempio nel caso in cui la societa' A sia controllata da B e successivamente il controllo passi a C, l'interessato dovra' dichiarare la «modifica del controllo» con l'indicazione delle cessazione di B e l'inizio del controllo di C). Nel caso di soggetto estero che eserciti l'attivita' di direzione e coordinamento, sprovvisto di codice fiscale, che abbia effettuato una variazione di denominazione, va presentata una pratica di «modifica controllo» riportante la denominazione aggiornata del soggetto estero. «Stato Sede» - Va obbligatoriamente indicato dall'apposita tabella lo Stato in cui e' stabilita' la sede della societa' o dell'ente che esercita l'attivita' di direzione e coordinamento. «Provincia e numero R.E.A. sede» - Vanno indicati i riferimenti della provincia in cui e' stabilita la sede legale (e il relativo numero R.E.A.) della societa' o dell'ente che esercita l'attivita' di direzione e coordinamento, se e' iscritto nel R.I.; altrimenti i campi non vanno compilati. «Data riferimento controllo» - Va indicata la data in cui la societa' soggetta ad altrui attivita' di direzione e coordinamento viene a conoscenza di tale soggezione. «Tipo controllo» - Va indicato dall'apposita tabella il tipo di attivita' di direzione e coordinamento esercitata (ad esempio «Maggioranza voti esercitabili» nel caso di cui all'art. 2359 n. 1 del codice civile o «Vincoli contrattuali» sia nel caso di controllo «esterno» ex art. 2359 n. 3, che nel caso di altri vincoli contrattuali - art. 2497-sexies e 2497-septies). «Descrizione controllo» - Va eventualmente specificato in forma sintetica la tipologia e le modalita' esplicative dell'attivita' di direzione e coordinamento anche se gia' indicata nei campi precedenti (ad esempio in questo campo vanno altresi' indicati i riferimenti delle eventuali clausole statutarie sulla base delle quali viene esercitata l'attivita' di direzione e coordinamento art. 2497-sexies e 2497-septies). DOCUMENTI ALLEGATI Utilizzando il modulo RP (RIEPILOGO), vanno allegati al modulo tutti i documenti relativi. In particolare va allegato il titolo notarile, in caso di trasferimento tra vivi, ovvero la documentazione prevista dall'art. 7 del regio decreto 29 marzo 1942 n. 239 per i trasferimenti mortis causa, tranne l'atto di notorieta', sostituito - ex art. 30, comma secondo, legge n. 241/90 - dalla sottoscrizione congiunta del modulo da parte degli eredi e/o dei legatari che costituisce dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. In caso di deposito da parte del professionista incaricato, alla pratica va allegata la ricevuta di registrazione con firma digitale e marcatura temporale rilasciata dall'Agenzia delle entrate contenente al suo interno l'atto di trasferimento sottoscritto digitalmente dalle parti e dal professionista e marcato temporalmente, cioe' il file in formato .rel.p7m rilasciato dall'Agenzia delle entrate. FIRMA Il modulo va firmato: se e' depositato un atto tra vivi, dal notaio o dal professionista incaricato; se e' attomortis causa da almeno uno degli eredi o dei legatari; se comunicazione di variazioni di informazioni sulla quota o dichiarazione di soggezione ad altrui attivita' di direzione e coordinamento, dall'amministratore. Si veda anche il punto 2 delle ISTRUZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DEI MODULI. |
| MODULO I1 Iscrizione di imprenditore individuale nel R.I. o di persona fisica nell'apposita sezione R.E.A. AVVERTENZE GENERALI Il modulo e' assoggettato ad imposta di bollo, fatte salve le esenzioni previste dalla legge. Soggetti utilizzatori del modulo Le persone fisiche che esercitano una attivita' economica con le caratteristiche di: Imprenditore commerciale individuale (non piccolo) esercente un'attivita' ricompresa fra quelle indicate dall' art. 2195 del codice civile; Piccolo imprenditore commerciale di cui all' art. 2083 del codice civile; Coltivatore diretto di cui all'art. 2083 del codice civile; Imprenditore agricolo (non coltivatore diretto) di cui all'art. 2135 del codice civile. E' «piccolo imprenditore commerciale» ai sensi dell'art. 2083 del codice civile chi svolge attivita' di produzione di beni o servizi di intermediazione, ecc.: con carattere di continuita'; con l'apporto del lavoro proprio e dei familiari; eventualmente con l'utilizzo di dipendenti, ma comunque con prevalenza del lavoro proprio e dei familiari rispetto sia al lavoro dei dipendenti, sia del capitale investito nell'impresa. E' «coltivatore diretto» chi svolge un'attivita' agricola con le caratteristiche del piccolo imprenditore sopradescritto. E' «imprenditore agricolo» chi esercita un'attivita' agricola senza possedere una o piu' delle caratteristiche del coltivatore diretto sopracitate. Oppure: Persona fisica richiedente l'iscrizione nell'apposita sezione R.E.A. di cui agli articoli da 73 a 76 del decreto legislativo n. 59/2010. Finalita' del modulo Il modulo I1 va utilizzato per: 1. richiedere l'iscrizione nel R.I. - sezione ordinaria - di persona fisica esercente un'attivita' di produzione o intermediazione di beni o servizi con le caratteristiche dell'imprenditore commerciale (art. 2195 del codice civile); 2. richiedere l'iscrizione nel R.I. - sezione speciale - di persona fisica esercente un'attivita' di produzione o intermediazione di beni o servizi, organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia (art. 2083 del codice civile); 3. richiedere l'iscrizione nel R.I. - sezione speciale - di persona fisica esercente attivita' agricola o con le caratteristiche del coltivatore diretto (art. 2083 del codice civile) o privo di queste caratteristiche (imprenditore agricolo ex art. 2135 del codice civile). Si rammenta che a norma dell'art. 2135 del codice civile sono attivita' agricole: la coltivazione del fondo cioe' l'attivita' diretta ad ottenere i prodotti della terra; la silvicoltura cioe' l'attivita' di coltivazione del bosco diretta alla produzione del legname; l'allevamento del bestiame cioe' l'allevamento degli animali da carne, da lavoro, da latte, da lana ed in generale l'allevamento di animali per i quali vi sia un'attivita' diretta al loro incremento qualitativo e quantitativo e sussista, inoltre, un collegamento «funzionale» (diretto o indiretto, parziale o totale, ma comunque determinante) con il fondo agricolo; le attivita' connesse cioe' le attivita' dirette alla trasformazione e alienazione (vendita) dei prodotti agricoli o zootecnici, a condizione che rientrino nell'esercizio normale (e quindi tradizionale, storico, ambientale) dell'agricoltura. Sono altresi' agricole: la coltivazione dei funghi (legge 5 aprile 1985, n. 126); le attivita' agrituristiche (legge 5 dicembre 1985, n. 730); l'attivita' di acquacoltura (legge 5 febbraio 1992, n. 102); l'attivita' cinotecnica svolta da chi alleva un numero pari o superiore a cinque fattrici e che annualmente producono un numero di cuccioli pari o superiore alle trenta unita' (legge 23 agosto 1993, n. 349, come integrata dal decreto ministeriale 28 gennaio 1994); 4. richiedere l'iscrizione nell'apposita sezione R.E.A. per i mediatori occasionali, per le persone fisiche abilitate all'attivita' di mediazione, agente e rappresentante di commercio, mediatore marittimo che non svolgano attivita' d'impresa. Ufficio competente alla ricezione del modulo E' quello della sede principale dell'imprenditore o di residenza della persona fisica. Persone obbligate alla presentazione del modulo L'obbligo ricade sul titolare dell'impresa o eventualmente sul suo procuratore, o sulla persona fisica richiedente l'iscrizione nell'apposita sezione del R.E.A. di cui agli articoli da 73 a 76 del decreto legislativo n. 59/2010. I termini «titolare» ed «impresa» (ed analoghi) nel seguito hanno la valenza anche di «persona fisica», ove ne ricorrano i presupposti, per le informazioni dell'apposita sezione R.E.A. Avvertenze per i singoli quadri TIPO DOMANDA Va indicata, oltre alla data di costituzione dell'impresa, la qualifica giuridica dell'imprenditore che puo' essere una o piu' delle quattro sottoindicate: A - imprenditore commerciale non piccolo; B - piccolo imprenditore commerciale; C - coltivatore diretto; D - imprenditore agricolo «non coltivatore diretto». In tal caso come tipologia va indicato DI=DITTA INDIVIDUALE. Per le persone fisiche da iscrivere nell'apposita sezione del R.E.A. nel campo «data costituzione dell'impresa» va indicata la data dalla quale si possiedono i requisiti abilitativi necessari all'iscrizione nell'apposita sezione. Come tipologia va indicato PF=PERSONA FISICA. 1/DATI ANAGRAFICI Vanno indicati tutti i dati anagrafici dell'imprenditore anche se trattasi di minore, inabilitato o interdetto. Va indicato il codice fiscale ed il numero di partita I.V.A. 2/RESIDENZA ANAGRAFICA Va indicata la residenza anagrafica del titolare dell'impresa completa di tutti gli elementi essenziali per la sua individuazione. 3/LIMITAZIONE ALLA CAPACITA' DI AGIRE Va compilato solo se l'imprenditore e' persona giuridicamente incapace. Va indicato lo stato giuridico dell'imprenditore corrispondente al tipo di limitazione della capacita' d'agire (minore, minore emancipato, inabilitato, interdetto), riportando anche il cognome e nome del rappresentante dell'incapace, per il quale va allegato l'Intercalare P riportante i dati di quest'ultimo. 4/DITTA La ditta e' costituita, o semplicemente dal cognome e nome del titolare, o da un nome di fantasia seguito almeno dal cognome o dalle iniziali del titolare. Ove presente, la sigla della denominazione va indicata esclusivamente nell'apposito campo. Per sigla si intende una stringa di pochi caratteri che in modo conciso e condensato identifichi comunemente l'impresa (come ad esempio le sigle automobilistiche delle province), e non un'estesa abbreviazione della denominazione. 5/SEDE DELL'IMPRESA Va indicato l'indirizzo della sede principale dell'impresa completo di tutti gli elementi essenziali per la sua individuazione. Nella riga «presso o altre indicazioni» deve essere indicato un eventuale dettaglio del numero civico (es. int. 5, scala A, palazzina F, ecc.) ovvero il «terzo» presso cui e' eventualmente ubicata la sede (studio, ecc.). Per gli imprenditori che esercitano una attivita' non agricola, in generale, la sede principale coincide con il luogo ove e' effettivamente svolta l'attivita'. Per l'individuazione della sede principale dell'esercente attivita' agricola si fara' riferimento a quanto indicato nella «Dichiarazione di inizio attivita'» all'ufficio I.V.A. competente. Qualora l'attivita' agricola sia svolta anche presso una o piu' unita' aziendali, intese come insediamenti (es. caseificio, oleificio, ecc.) funzionalmente autonomi e fisicamente distinti dalla sede d'impresa, va compilato il modulo UL. Nel caso di attivita' non agricola svolta in ubicazioni differenti da quella della sede, il modulo UL va presentato al competente ufficio. Si raccomanda di indicare il numero di telefono, di telefax, l'eventuale sito internet e l'indirizzo di posta elettronica dell'impresa. Va indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'impresa, come previsto dalla vigente normativa. 8/ATTIVITA' ESERCITATE NELLA SEDE Va indicato: la data di inizio attivita' esercitata presso la sede; la descrizione dell'attivita' primaria; l'eventuale descrizione dell'attivita' secondaria. Vanno indicati i tipi di attivita' non agricole effettivamente esercitati presso la sede (commercio al dettaglio di ..., produzione di ..., noleggio di ..., agente di commercio per ..., ecc.). Si vedano anche le indicazioni riportate nelle ISTRUZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DEI MODULI al paragrafo 11. Vanno anche compilati il riquadro 10/ATTIVITA' PREVALENTE DELL'IMPRESA ed il riquadro DATA INIZIO ATTIVITA' IMPRESA. 9/ATTIVITA' AGRICOLA DELL'IMPRESA Si vedano anche le indicazioni riportate nelle ISTRUZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DEI MODULI al paragrafo 11. Vanno indicate le province ove viene effettivamente svolta l'attivita' agricola che fa capo all'impresa. Se l'attivita' agricola viene svolta in localita' diverse da quelle della sede, ma non sono presenti strutture tali da individuare un'azienda agricola a se' stante (esempio magazzini, stalle, silos, ecc.) non deve essere aperta un'unita' locale, ma l'attivita' va indicata esclusivamente nel presente riquadro. Per la richiesta di iscrizione quale imprenditore agricolo professionale va compilato il riquadro 11/DICHIARAZIONE DI IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE. 10/ATTIVITA' PREVALENTE DELL'IMPRESA Deve essere indicata l'attivita' economica esclusiva ovvero, nel caso in cui si svolgano due o piu' attivita', quella ritenuta prevalente tra tutte le attivita' effettivamente iniziate sia presso la sede che presso eventuali localizzazioni, specificando la data di inizio di detta attivita'. Per l'individuazione dell'attivita' prevalente si avra' riguardo al criterio del volume d'affari. Si vedano anche le indicazioni riportate nelle ISTRUZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DEI MODULI al paragrafo 11 11/DICHIARAZIONE DI IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE Solo nel caso di dichiarazione di «IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE» (I.A.P.) deve essere compilato il campo «data dichiarazione». Tale dichiarazione va compilata solo dall'imprenditore agricolo che ha i requisiti previsti dall'art. 1 del decreto legislativo n. 99/2004, in base al quale si considera «imprenditore agricolo professionale (I.A.P.)» colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del 17 maggio 1999, del Consiglio, dedichi alle attivita' agricole di cui all' art. 2135 del codice civile, direttamente o in qualita' di socio di societa', almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attivita' medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennita' e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro. Nel caso delle societa' di persone e cooperative, ivi incluse le cooperative di lavoro, l'attivita' svolta dai soci nella societa', in presenza dei requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito di cui al primo periodo, e' idonea a far acquisire ai medesimi la qualifica di imprenditore agricolo professionale e al riconoscimento dei requisiti per i soci lavoratori. Nel caso di societa' di capitali, l'attivita' svolta dagli amministratori nella societa', in presenza dei predetti requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito, e' idonea a far acquisire ai medesimi amministratori la qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per l'imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui all'art. 17 del citato regolamento (CE) n. 1257/1999, i requisiti di cui al presente comma sono ridotti al venticinque per cento. Qualunque riferimento nella legislazione vigente all'imprenditore agricolo a titolo principale si intende riferito all'imprenditore agricolo professionale. 12/AMMONTARE DEL CAPITALE INVESTITO Va indicato l'ammontare del capitale fisso (immobili, attrezzature, ecc.) e circolante (materie prime, merci, crediti, ecc.) di cui e' dotata l'impresa per il suo avvio. 13/NUMERI DI ADDETTI DELL'IMPRESA Va indicato il numero delle persone che prestano lavoro complessivamente per tutte le localizzazioni dell'impresa, compresa la sede, distinguendo tra i lavoratori «dipendenti» (operai, apprendisti, impiegati, ecc.) e i «collaboratori familiari». Se si esercita un'attivita' di tipo stagionale, si fa riferimento alla media stagionale del numero di addetti. DATA INIZIO ATTIVITA' IMPRESA Riportare la data di inizio della prima attivita' in assoluto per l'impresa, indipendentemente da dove sia esercitata, ovvero se presso la sede o presso una diversa localizzazione. 14/INSEGNA DELLA SEDE Va indicata l'insegna della sede solo se la stessa e' identificativa del locale ed e' significativa, cioe' diversa dal nome della ditta e non generica (sono considerate generiche le insegne tipo: bar, trattoria, ristorante, supermercato, ecc.). In caso contrario il riquadro non va compilato. 15/ISCRIZIONI IN ALBI, RUOLI, ELENCHI, REGISTRI ED ISCRIZIONI ABILITANTI Vanno indicati gli estremi delle iscrizioni dell'imprenditore in albi, ruoli, elenchi, registri, ecc., e le iscrizioni abilitanti (es: impiantisti, autoriparatori, mediatori, agenti, spedizionieri, imprese di pulizia), alle quali e' eventualmente subordinato l'esercizio delle attivita' denunciate nei riquadri 8 e 9. Vanno compilati i campi interessati riportando l'ente o l'autorita' che ha rilasciato l'iscrizione, scegliendolo tra quelli indicati nella «TABELLA ALBI» (ALB), la denominazione dell'albo o ruolo o attivita' scegliendola tra quelle indicate nella «TABELLA ALBI E RUOLI» (RAL), la data, il numero del provvedimento quando previsto, e la sigla della provincia dell'ente o autorita' che lo ha rilasciato. Per le imprese che esercitano attivita' di impiantistica, autoriparazione, pulizia, va indicata la lettera della specifica abilitazione posseduta. Vanno indicate eventuali altre informazioni sull'attivita', come ad esempio limitazioni sulle lettere degli impiantisti e, per l'attivita' di autoriparazione, le eventuali limitazioni dell'abilitazione connesse al periodo transitorio previsto dalla legge n. 224/2012 e dalla correlata circolare ministeriale n. 3659/C dell'11 marzo 2013. IMPRESE DI PULIZIA E DI FACCHINAGGIO I campi «fascia di classificazione» e «data denuncia» sono riservati alle sole imprese di pulizia che hanno presentato istanza di iscrizione nelle fasce di classificazione per volume di affari previste dall'art. 3 del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274 tramite l'apposito modulo di dichiarazione di cui all'allegato A al predetto decreto, nonche' alle sole imprese di facchinaggio che hanno presentato istanza di iscrizione nelle fasce di classificazione per volume d'affari secondo le prescrizioni dell'art. 8 del decreto interministeriale 30 giugno 2003, n. 221. Per la compilazione dei suddetti campi si utilizzano i codici presenti nella specifica tabella. Per le imprese esercenti attivita' di mediazione, agente e rappresentante di commercio, spedizioniere, mediazione marittima, per le persone fisiche abilitate per tali attivita' e per i mediatori occasionali, va compilato il campo «lettera» con il codice relativo alla specifica abilitazione posseduta. I prodotti e servizi trattati vanno riportati nel riquadro dell'attivita' prevalente esercitata dall'impresa ed eventualmente nell'attivita' esercitata nella sede. I mediatori occasionali devono inserire la data di cessazione dell'attivita' occasionale nel riquadro dell'attivita' prevalente. Si ricorda che per gli adempimenti relativi alle suddette attivita' va compilata anche l'apposita modulistica (moduli da C32 a C39 della tabella DOC) da allegare, con lo specifico formato, alla pratica di comunicazione unica. 16/LICENZE O AUTORIZZAZIONI Vanno indicati gli estremi delle licenze o autorizzazioni rilasciate all'impresa, alle quali e' eventualmente subordinato l'esercizio delle attivita' denunciate nei riquadri 8 e 9. Vanno compilati i campi interessati riportando l'ente o l'autorita' che ha rilasciato la licenza o autorizzazione (es. Comune) scegliendolo tra quelli indicati nella «TABELLA ENTI LICENZA» (LIC), la denominazione scegliendola tra quelle indicate nella «TABELLA DENOMINAZIONI LICENZA» (LDN), la data ed il numero del provvedimento. 17/SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' Il presente riquadro va compilato nei casi previsti dall'art. 19 legge n. 241/1990. Va indicata la data di presentazione della segnalazione di cui al comma 1 del citato art. 19. Va indicata, inoltre, l'amministrazione cui e' stata presentata la predetta segnalazione, scegliendola tra quelle indicate nella «TABELLA ENTI LICENZA» (LIC). 18/COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA (DECRETO LEGISLATIVO N. 114/98) Nel primo campo va indicata la data di presentazione della dichiarazione di apertura dell'esercizio commerciale. Vanno inoltre indicati i metri quadrati costituenti la superficie di vendita e la sigla corrispondente al settore merceologico trattato, da scegliere tra quelle riportate nella tabella (A = alimentare; N = non alimentare; T = alimentare/non alimentare). 20/LAVORO PRESTATO DA TERZI E FAMILIARI PARTECIPI ALL'ATTIVITA' DELL'IMPRESA Il riquadro deve essere compilato solo nel caso di impresa agricola. Deve essere indicato l'eventuale numero di lavoratori impiegati a tempo indeterminato, nonche' il numero di giornate lavorative prestate da parte di lavoratori a tempo determinato. o per quanto concerne i familiari partecipi all'attivita' dell'impresa. FAMILIARI PARTECIPI ALL'ATTIVITA' DELL'IMPRESA Per quanto riguarda i familiari che partecipano direttamente e abitualmente all'attivita' dell'impresa (in base ad uno specifico rapporto di parentela o di affinita' previsto dalla normativa vigente) devono essere indicati i nominativi con il rispettivo codice fiscale. Per ciascun nominativo deve essere altresi' specificato se si tratta o meno di coltivatore diretto. 21/ABILITAZIONI PROFESSIONALI Questo riquadro va compilato per descrivere le specifiche abilitazioni professionali conseguite al fine dell'esercizio delle attivita' dell'impresa. Si evidenzia che questo riquadro non va utilizzato per indicare le abilitazioni professionali relative alle attivita' di cui alla tabella LET (mediatori marittimi, impiantisti, agenti di affari in mediazione, agenti e rappresentanti di commercio, spedizionieri, autoriparatori, disinfestatori, derattizzatori, sanificatori), per le quali va invece utilizzato il riquadro 15/ISCRIZIONI IN ALBI, RUOLI, ELENCHI, REGISTRI ED ISCRIZIONI ABILITANTI. AA/DATI ARTIGIANI Le istruzioni che seguono sono state redatte a cura del sistema camerale e dell'INPS. Il riquadro va utilizzato dal titolare dell'impresa per l'iscrizione alla gestione esercenti attivita' artigiane istituita presso l'INPS. Si veda anche il punto 6 delle ISTRUZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DEI MODULI. Collaboratori Queste informazioni riguardano i parenti o affini entro il terzo grado che svolgono la propria attivita' lavorativa con i requisiti di abitualita' e prevalenza nella azienda del titolare. Il dichiarante deve indicare, per ogni coadiutore i dati anagrafici e la data di inizio attivita' dello stesso. Tale dichiarazione dara' origine all'iscrizione dell'interessato nella gestione degli esercenti attivita' artigiane a partire dalla data indicata. AC/INPS-ASSICURAZIONE PREVIDENZIALE COMMERCIO Le istruzioni che seguono sono state redatte a cura del sistema camerale e dell'INPS. Il riquadro va utilizzato dal titolare dell'impresa per l'iscrizione alla gestione esercenti attivita' commerciali istituita presso l'INPS. Il presente riquadro deve essere utilizzato per richiedere la prima iscrizione del titolare e/o di un coadiutore (familiare o affine entro il terzo grado che svolge la propria attivita' lavorativa con i requisiti di abitualita' e prevalenza) nella gestione degli esercenti attivita' commerciali. La compilazione del riquadro fornisce all'INPS le informazioni necessarie per l'accertamento dei requisiti in possesso del dichiarante che determinano l'obbligo di iscrizione ai sensi della legge n. 662/1996. L'iscrizione dara' origine all'assoggettamento alle assicurazioni previdenziali ed alla contribuzione prevista per la categoria. Iscrizione Il dichiarante compilando il campo afferma di svolgere la propria attivita' con abitualita' e prevalenza e di possedere pertanto i requisiti previsti per l'assoggettamento obbligatorio alle assicurazioni previdenziali dei commercianti ex lege n. 662/1996. Viene quindi iscritto nella gestione ed assicurato ai fini pensionistici a partire dalla data di inizio attivita' indicata nell'apposito campo. Non iscrizione Il dichiarante deve compilare questo campo specificando l'ipotesi che non comporta l'iscrizione alla gestione commercianti: svolge una attivita' di lavoro dipendente a tempo pieno. In tale caso e' tenuto ad indicare l'azienda presso la quale presta la propria attivita' lavorativa; e' esclusivamente socio di capitale e non presta alcuna attivita' lavorativa; e' iscritto ad altra forma obbligatoria di previdenza ente o cassa di ordine professionale; e' gia' iscritto alla gestione artigiani e/o commercianti. In tale caso e' tenuto ad indicare il codice azienda INPS. Collaboratori Queste informazioni riguardano i parenti o affini entro il terzo grado che svolgono la propria attivita' lavorativa con i requisiti di abitualita' e prevalenza nella azienda del titolare. Il dichiarante deve indicare, per ogni coadiutore i dati anagrafici e la data di inizio attivita' dello stesso. Tale dichiarazione dara' origine all'iscrizione dell'interessato a partire dalla data indicata. FIRMA Il modulo va firmato dal titolare. Si veda anche il punto 2 delle ISTRUZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DEI MODULI. |
| MODULO I2 Modifica e cancellazione di imprenditore individuale dal R.I. o di persona fisica dall'apposita sezione R.E.A. AVVERTENZE GENERALI Il modulo e' assoggettato ad imposta di bollo, fate salve le esenzioni previste dalla legge. Soggetti utilizzatori del modulo Le persone fisiche che esercitano un'attivita' economica con caratteristiche di: Imprenditore commerciale individuale (non piccolo) esercente un'attivita' ricompresa fra quelle indicate dall'art. 2195 del codice civile; Piccolo imprenditore commerciale di cui all'art. 2083 del codice civile; Coltivatore diretto di cui all'art. 2083 del codice civile. Imprenditore agricolo (non coltivatore diretto) di cui all'art. 2135 del codice civile. Oppure: Persona fisica richiedente modifiche o la cancellazione dall'apposita sezione R.E.A. di cui agli articoli da 73 a 76 del decreto legislativo n. 59/2010. Per le relative definizioni si vedano le istruzioni al modulo I1. Finalita' del modulo Il modulo I2 va utilizzato per: 1. richiedere l'iscrizione nel R.I. (sezione ordinaria o sezione speciale) delle modificazioni relative ai dati generali dell'impresa individuale; 2. richiedere una modifica nell'inquadramento delle imprese individuali nelle diverse sezioni del R.I.; 3. richiedere la cancellazione dell'impresa individuale dal R.I.; 4. denunciare al R.E.A. la modifica dei dati economici ed amministrativi; 5. richiedere l'iscrizione nel R.I. a seguito del trasferimento da altra provincia della sede d'impresa. In tal caso non occorre presentare l'istanza di cancellazione all'ufficio del R.I. di provenienza; 6. richiedere l'iscrizione, modifica o cancellazione alla gestione esercenti attivita' artigiane o commerciali istituita presso l'INPS; 7. comunicazione del curatore (art. 29 decreto-legge n. 78/2010); 8. stipula/modifica/estinzione di un contratto di rete di imprese; 9. passaggio dalle sezioni del R.I. all'apposita sezione R.E.A. per i soggetti che cessano l'attivita' di mediazione, di agente e rappresentante di commercio, spedizioniere, mediatore marittimo; e viceversa per coloro che, in possesso dei requisiti abilitanti, inizino un'attivita' d'impresa. Ufficio competente alla ricezione del modulo E' quello della sede principale dell'imprenditore o di residenza della persona fisica. Persone obbligate alla presentazione del modulo L'obbligo ricade sul titolare dell'impresa o eventualmente sul suo procuratore, o sulla persona fisica richiedente le modifiche o la cancellazione dall'apposita sezione R.E.A. I termini «titolare» ed «impresa» (ed analoghi) nel seguito hanno la valenza anche di «persona fisica», ove ne ricorrano i presupposti, per le informazioni dell'apposita sezione del R.E.A. Avvertenze per i singoli riquadri A/ESTREMI ISCRIZIONE DELLA DOMANDA Vanno indicati il numero R.E.A. e la provincia preso la quale l'imprenditore e' iscritto. B/ESTREMI DELL'ATTO Il presente riquadro va utilizzato per indicare gli estremi del contratto di rete cui l'impresa eventualmente partecipi, nonche' per indicare gli estremi di altre tipologie di atti rispetto ai quali siano previsti dalla legge adempimenti pubblicitari nei confronti del registro delle imprese. Vanno indicati: il codice della forma dell'atto e quello relativo all'atto (come da tabella corrispondente); la data dell'atto; il numero di repertorio assegnato all'atto (il notaio rogante/autenticante, il relativo codice fiscale e la sede notarile verranno desunti dal certificato di firma digitale); la data ed il numero di registrazione e l'indicazione dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate (come da tabella corrispondente); la presenza di statuto o di patti sociali integrali in allegato alla pratica. 16/VARIAZIONE SEZIONI/QUALIFICHE REGISTRO IMPRESE Il riquadro va compilato: a) nel caso di semplice trasferimento di sezione (ad esempio, un soggetto gia' piccolo imprenditore commerciale che si qualifica imprenditore commerciale): in tal caso va indicata la data dell'evento richiedendo l'iscrizione nella nuova sezione e la cancellazione dalla precedente sezione; b) quando, a seguito delle modifiche relative all'attivita', un soggetto iscritto nella sezione speciale acquisisce un'ulteriore qualifica della medesima sezione (ad esempio, un piccolo imprenditore commerciale che inizi anche un'attivita' agricola e che, conseguentemente, chiede di essere iscritto quale imprenditore agricolo); in tal caso va indicata la data di decorrenza dell'evento e le ulteriori qualificazioni per le quali l'imprenditore chiede di essere iscritto a seguito delle modifiche (nell'esempio, l'imprenditore barrera' la casella «quale imprenditore agricolo»); c) quando, a seguito delle modifiche relative all'attivita', un soggetto deve essere cancellato per una determinata qualifica dalla sezione speciale (ad esempio, una persona che e' piccolo imprenditore commerciale ed imprenditore agricolo e cessi l'attivita' agricola e quindi chiede di essere cancellato quale imprenditore agricolo): in tal caso va indicata la data di decorrenza dell'evento e la qualifica con riferimento alla quale l'imprenditore chiede di essere cancellato dalla sezione a seguito delle modifiche (nell'esempio, l'imprenditore barrera' soltanto la casella «quale imprenditore agricolo»). d) quando un soggetto iscritto nell'apposita sezione del R.E.A. inizi un'attivita' d'impresa, o viceversa quando cessando l'attivita' d'impresa chieda l'iscrizione nell'apposita sezione del R.E.A. Va indicata la tipologia DI=DITTA INDIVIDUALE, oppure PF=PERSONA FISICA per i soli soggetti iscritti nell'apposita sezione del R.E.A. 1/NUOVO C.F. - DATI ANAGRAFICI Vanno indicate eventuali rettifiche dei dati anagrafici dell'imprenditore, del codice fiscale e partita I.V.A. 2/RESIDENZA ANAGRAFICA Va indicata la data in cui la modificazione si e' verificata e la nuova residenza del titolare, completa di tutti gli elementi essenziali per la sua individuazione. 3/LIMITAZIONE ALLA CAPACITA' DI AGIRE Va compilato solo se viene modificata la capacita' giuridica dell'imprenditore. Vanno indicati la data in cui e' avvenuta la modifica dello stato giuridico (attribuzione o cessazione) e il tipo di stato giuridico tra quelli previsti. Nel caso di attribuzione di un determinato stato giuridico va indicato il cognome e il nome del rappresentante d'incapace (es. tutore dell'interdetto, curatore dell'inabilitato, ecc.) allegando l'Intercalare P, con tutti i dati relativi al rappresentante. 4/NUOVA DITTA Va indicata la data in cui l'imprenditore ha deciso la modifica, nonche' la nuova denominazione assunta dall'impresa individuale. La ditta e' costituita o semplicemente dal cognome e nome del titolare, o da un nome di fantasia, seguito almeno dal cognome o dalle iniziali del titolare. Ove presente, la sigla della denominazione va indicata esclusivamente nell'apposito campo. Per sigla si intende una stringa di pochi caratteri che in modo conciso e condensato identifichi comunemente l'impresa (come ad esempio le sigle automobilistiche delle province), e non un'estesa abbreviazione della denominazione. 5/INDIRIZZO DELLA SEDE Vanno indicati la data in cui e' avvenuto il trasferimento ed il nuovo indirizzo della sede dell'impresa, completo di tutti gli elementi essenziali per la sua individuazione. Qualora la sede precedente sia divenuta una unita' locale, tale modificazione va denunciata compilando un allegato modulo UL. Se presso il nuovo indirizzo della sede era gia' ubicata un'unita' locale della stessa impresa, le modificazioni vanno denunciate compilando un allegato modulo UL. Nel caso di impresa esercente in tutto o in parte attivita' agricola, per l'individuazione della sede principale dell'impresa si dovra' far riferimento in generale a quanto indicato nella «denuncia di variazione dati» presso l'ufficio I.V.A. competente. Nel caso di impresa esercente attivita' non agricola si dovra' invece far riferimento, per l'individuazione della sede principale in generale al luogo dove viene effettivamente svolta l'attivita'. Si raccomanda di indicare il numero di telefono, di telefax, l'eventuale sito internet e l'indirizzo di posta elettronica dell'impresa. Va indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'impresa, come previsto dalla vigente normativa. In caso di trasferimento della sede da altra provincia si deve compilare anche il riquadro 29. 6/VARIAZIONE DI INSEGNA DELLA SEDE Va indicata la data in cui la variazione e' avvenuta. Va specificato se e' stata eliminata ogni insegna precedentemente denunciata o se e' stata adottata una nuova od una prima insegna. In questo secondo caso, la nuova o prima insegna deve essere indicata solo se identificativa del locale, e quindi diversa dalla ditta e non generica (come, ad esempio, «supermercato», «ristorante», «pensione», ecc.). 7/VARIAZIONI DI ATTIVITA' NELLA SEDE Per ogni variazione, nel primo campo va indicata la data in cui la modifica si e' verificata. Qualora intervenga una modifica dell'attivita' esercitata (inizio di una nuova attivita', sospensione totale o parziale di attivita' precedentemente denunciata, ripresa totale o parziale di attivita' precedentemente denunciata, cessazione parziale di attivita' precedentemente denunciata), dovra' essere integralmente riportata l'attivita' oggetto della variazione. A seguito delle suddette modifiche, va riportata integralmente la descrizione dell'attivita' risultante. Si vedano anche le indicazioni riportate nelle ISTRUZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DEI MODULI al paragrafo 11. In ogni caso va dichiarata l'attivita' prevalente dell'impresa, quando questa varia a seguito dell'attivita' esercitata nella sede. 7B/ATTIVITA' AGRICOLA DELL'IMPRESA Va indicata la data in cui la variazione e' avvenuta. Vanno indicate le province ove viene effettivamente svolta l'attivita' agricola che fa capo all'impresa. Se l'attivita' agricola viene svolta in localita' diverse da quelle della sede, ma non sono presenti strutture tali da individuare un'azienda agricola a se' stante (esempio magazzini, stalle, silos, ecc.) non deve essere aperta un'unita' locale, ma l'attivita' va indicata esclusivamente nel presente riquadro. Per la richiesta di iscrizione nella sezione speciale, con la qualifica di imprenditore agricolo va compilato il riquadro 16; nel caso in cui l'attivita' agricola venga svolta come imprenditore agricolo professionale va anche compilato il riquadro 9B/DICHIARAZIONE DI IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE. Se trattasi di cessazione di una delle attivita' agricole, va indicata l'attivita' che e' cessata. Se e' cessata tutta l'attivita' agricola precedentemente esercitata, e questa era l'unica attivita', non si compila questo riquadro, ma il successivo riquadro 15. Nel caso in cui l'impresa agricola eserciti anche una attivita' non agricola, e cessi soltanto quella agricola, oltre al presente riquadro va compilato il riquadro 16 per la cancellazione dalla sezione speciale e non il riquadro 15. Va riportata la descrizione integrale risultante dell'attivita' agricola dell'impresa a seguito delle modifiche intervenute. Si vedano anche le indicazioni riportate nelle ISTRUZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DEI MODULI al paragrafo 11. 9/ATTIVITA' PREVALENTE DELL'IMPRESA Questo riquadro va compilato se, a seguito delle variazioni indicate nei riquadri 7 o 7B di questo modulo I2, oppure di quelle indicate ai quadri A4 o C4 del modulo UL, e' variata l'attivita' prevalente esercitata dall'impresa, sia presso la sede che presso eventuali localizzazioni, rispetto a quella precedentemente denunciata. Per l'individuazione dell'attivita' prevalente si avra' riguardo in via generale al criterio del volume d'affari. Deve essere indicata la nuova attivita' attualmente prevalente (e una soltanto) fra tutte quelle effettivamente esercitate dall'impresa, nonche' la data in cui la variazione e' avvenuta. Si vedano anche le indicazioni riportate nelle ISTRUZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DEI MODULI al paragrafo 11. E' possibile dichiarare le categorie di opere generali e specializzate rientranti tra le attivita', prodotti e servizi dell'impresa, cosi' come classificate per l'esecuzione di lavori pubblici. 9B/DICHIARAZIONE DI IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE Solo nel caso di dichiarazione di «Imprenditore agricolo professionale» (I.A.P.) deve essere compilato il campo «data dichiarazione». Tale dichiarazione va compilata solo dall'imprenditore agricolo che, a decorrere da una certa data, ha i requisiti previsti dall'art. 1 del decreto legislativo n. 99/2004, in base al quale si considera «Imprenditore agricolo professionale (I.A.P.)» colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del 17 maggio 1999, del Consiglio, dedichi alle attivita' agricole di cui all' art. 2135 del codice civile, direttamente o in qualita' di socio di societa', almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attivita' medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennita' e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro Nel caso delle societa' di persone e cooperative, ivi incluse le cooperative di lavoro, l'attivita' svolta dai soci nella societa', in presenza dei requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito di cui al primo periodo, e' idonea a far acquisire ai medesimi la qualifica di imprenditore agricolo professionale e al riconoscimento dei requisiti per i soci lavoratori. Nel caso di societa' di capitali, l'attivita' svolta dagli amministratori nella societa', in presenza dei predetti requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito, e' idonea a far acquisire ai medesimi amministratori la qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per l'imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui all'art. 17 del citato regolamento (CE) n. 1257/1999, i requisiti di cui al presente comma sono ridotti al venticinque per cento. Qualunque riferimento nella legislazione vigente all'imprenditore agricolo a titolo principale si intende riferito all'imprenditore agricolo professionale. 11/ISCRIZIONI IN ALBI, RUOLI, ELENCHI, REGISTRI ED ISCRIZIONI ABILITANTI Va indicata la data in cui la variazione e' avvenuta. Vanno indicati gli estremi delle iscrizioni dell'imprenditore in albi, ruoli, elenchi, registri, ecc., e le iscrizioni abilitanti (es.: impiantisti, autoriparatori, mediatori, agenti, spedizionieri, imprese di pulizia), alle quali e' eventualmente subordinato l'esercizio delle attivita' denunciate nei riquadri 7 e 7B. Vanno compilati i campi interessati riportando l'ente o l'autorita' che ha rilasciato l'iscrizione, scegliendolo tra quelli indicati nella «TABELLA ALBI» (ALB), la denominazione dell'albo o ruolo o attivita' scegliendola tra quelle indicate nella «TABELLA ALBI E RUOLI» (RAL), la data, il numero del provvedimento quando previsto, e la sigla della provincia dell'ente o autorita' che lo ha rilasciato. Per le imprese che esercitano attivita' di impiantistica, autoriparazione, pulizia, va indicata la lettera della specifica abilitazione posseduta. Vanno indicate eventuali altre informazioni sull'attivita', come ad esempio limitazioni sulle lettere degli impiantisti e, per l'attivita' di autoriparazione, le eventuali limitazioni dell'abilitazione connesse al periodo transitorio previsto dalla legge n. 224/2012 e dalla correlata circolare ministeriale n. 3659/C dell'11 marzo 2013. IMPRESE DI PULIZIA E FACCHINAGGIO I campi «fascia di classificazione» e «data denuncia» sono riservati alle sole imprese di pulizia che hanno presentato istanza di iscrizione nelle fasce di classificazione per volume di affari previste dall'art. 3 del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274 tramite l'apposito modulo di dichiarazione di cui all'Allegato A al predetto decreto, nonche' alle sole imprese di facchinaggio che hanno presentato istanza di iscrizione nelle fasce di classificazione per volume d'affari secondo le prescrizioni dell'art. 8 del decreto interministeriale 30 giugno 2003, n. 221. Per la compilazione dei suddetti campi si utilizzano i codici presenti nella specifica tabella. Per le imprese esercenti attivita' di mediazione, agente e rappresentante di commercio, spedizioniere, mediazione marittima, va compilato il campo «lettera» con il codice relativo alla specifica abilitazione posseduta. I prodotti e servizi trattati vanno riportati nel riquadro dell'attivita' prevalente esercitata dall'impresa ed eventualmente nell'attivita' esercitata nella sede. I mediatori occasionali devono inserire la data di cessazione dell'attivita' occasionale nel riquadro dell'attivita' prevalente. Si ricorda che per gli adempimenti relativi alle suddette attivita' va compilata anche l'apposita modulistica (moduli da C32 a C39 della tabella DOC) da allegare, con lo specifico formato, alla pratica di Comunicazione Unica. 12/LICENZE O AUTORIZZAZIONI Va indicata la data in cui la variazione e' avvenuta. Vanno indicati gli estremi delle licenze o autorizzazioni rilasciate all'impresa, alle quali e' subordinato l'esercizio delle attivita' denunciate nei quadri 7 e 7B. Vanno compilati i campi interessati, riportando l'ente o l'autorita' che ha rilasciato la licenza o autorizzazione (es. Comune) scegliendolo tra quelli indicati nella «TABELLA ENTI LICENZA» (LIC), la denominazione scegliendola tra quelle indicate nella «TABELLA DENOMINAZIONI LICENZA» (LDN), la data ed il numero del provvedimento. 13/SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' Il presente riquadro va compilato nei casi previsti dall'art. 19 legge n. 241/1990. Va indicata la data di presentazione della segnalazione di cui al comma 1 del citato art. 19. Va indicata, inoltre, l'amministrazione cui e' stata presentata la predetta segnalazione, scegliendola tra quelle indicate nella «TABELLA ENTI LICENZA» (LIC). 19/COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA (DECRETO LEGISLATIVO N. 114/98) Deve essere indicata la data di presentazione della dichiarazione di apertura dell'esercizio commerciale. Vanno inoltre indicati i metri quadrati costituenti la superficie di vendita e la sigla corrispondente al settore merceologico trattato, da scegliere tra quelle riportate nella tabella (A = alimentare; N = non alimentare; T = alimentare/non alimentare). 20/VARIAZIONI DI LAVORO PRESTATO DA TERZI E FAMILIARI PARTECIPI ALL'ATTIVITA' DELL'IMPRESA Il riquadro deve essere compilato solo nel caso di impresa agricola, se vi sono state variazioni relative al numero dei lavoratori impiegati a tempo indeterminato oppure nel numero di giornate lavorative prestate da parte di lavoratori a tempo determinato o per quanto concerne i familiari partecipi all'attivita' dell'impresa. FAMILIARI PARTECIPI ALL'ATTIVITA' DELL'IMPRESA Per quanto riguarda i familiari che partecipano direttamente e abitualmente all'attivita' dell'impresa (in base ad uno specifico rapporto di parentela o di affinita' previsto dalla normativa vigente) devono essere indicati i nominativi con il rispettivo codice fiscale. Per ciascun nominativo deve essere altresi' specificato se si tratta o meno di coltivatore diretto. 21/ABILITAZIONI PROFESSIONALI Questo riquadro va compilato per descrivere le specifiche abilitazioni professionali conseguite al fine dell'esercizio delle attivita' dell'impresa. Si evidenzia che questo riquadro non va utilizzato per indicare le abilitazioni professionali relative alle attivita' di cui alla tabella LET (mediatori marittimi, impiantisti, agenti di affari in mediazione, agenti e rappresentanti di commercio, spedizionieri, autoriparatori, disinfestatori, derattizzatori, sanificatori), per le quali va invece utilizzato il riquadro 11/ISCRIZIONI IN ALBI, RUOLI, ELENCHI, REGISTRI ED ISCRIZIONI ABILITANTI. 15/CANCELLAZIONE Vanno indicati la data di effettiva cessazione di ogni attivita' e il motivo della cancellazione. Qualora la cancellazione venga richiesta per un motivo non previsto dal riquadro, si compila il campo «Altro motivo». Nel caso in cui la cancellazione sia richiesta a seguito di cessazione di ogni attivita' nella provincia e contestuale cessione dell'unica azienda, va compilato anche il successivo riquadro 17. Non si devono presentare adempimenti di cancellazione delle localizzazioni fuori provincia in quanto provvede a cio' l'ufficio che riceve la cancellazione dell'impresa. 17/SOGGETTO SUBENTRANTE Il riquadro va compilato quando vi e' stata la cessione di tutta l'attivita' d'impresa ed e' chiesta la contestuale cancellazione dal R.I.. Del soggetto subentrante vanno indicati: la denominazione, il codice fiscale, ed il titolo del subentro (es. vendita, affitto, donazione, successione ereditaria, ecc.). 29/TRASFERIMENTO DA ALTRA PROVINCIA Va indicata la sigla provincia di provenienza ed il relativo numero R.E.A. Nel caso di trasferimento di sede da altra provincia, si possono verificare le seguenti ipotesi: 1. nella provincia della precedente sede cessa ogni attivita' esercitata anche presso eventuali unita' locali: in questo caso deve essere selezionata la casella «Cessazione totale di attivita'»; 2. la precedente sede viene trasformata in una localizzazione dell'impresa: non deve essere selezionata la casella «Cessazione totale di attivita'», e deve essere presentato, separatamente, il modulo U.L. (vedi relative istruzioni anche relativamente all'eventuale necessita' di allegare Intercalare P), presso la Camera di commercio di provenienza. 3. qualunque variazione relativa ad altre localizzazioni presenti nella provincia di provenienza, andra' comunicata con il relativo modulo U.L. alla Camera di commercio di provenienza; 4. nella provincia di destinazione sono gia' presenti una o piu' localizzazioni: in questo caso se la sede dell'impresa si trasferisce presso una localizzazione gia' dichiarata, questa dovra' essere cessata allegando un modulo U.L. Il trasferimento della sede puo' comportare: a) l'esclusiva modifica dell'indirizzo della sede, riportato nel riquadro 5 del presente modulo; b) la contestuale modifica di altri dati dell'impresa, per i quali andranno compilati gli appositi riquadri del presente modulo e/o su eventuali moduli allegati. Non vanno allegati moduli UL relativi a localizzazioni ovunque preesistenti che non subiscano alcuna modifica. Non vanno allegati Intercalari P relativi a persone che non subiscono alcuna modifica. Per la denuncia di inizio attivita' presso la nuova sede vanno comunque compilati gli appositi riquadri (vedi relative istruzioni). Si ricorda che sia le attivita' libere che quelle soggette a SCIA o autorizzazione, vanno denunciate presso la nuova sede. 30/NUMERO DI ADDETTI DELL'IMPRESA Va indicato il numero delle persone che prestano lavoro complessivamente per tutte le localizzazioni dell'impresa, compresa la sede, distinguendo i lavoratori «dipendenti» (operai, apprendisti, impiegati, ecc.) e i «collaboratori familiari», nel caso in cui tale numero sia variato rispetto a precedenti denunce. Se si esercita un'attivita' di tipo stagionale, si fa riferimento alla media stagionale del numero di addetti. L'ufficio R.I. acquisisce periodicamente dall'INPS tali informazioni, tuttavia l'impresa puo' aggiornarle direttamente tramite il presente riquadro, indicando la data alla quale si riferiscono. In tal caso non trova applicazione la corrente normativa R.E.A. e le connesse, eventuali sanzioni, ad esempio per ritardo nella comunicazione rispetto alla data dell'evento. 31/ALTRI ATTI E FATTI SOGGETTI A DEPOSITO Il riquadro prevede una tabella di tipologie di atti e fatti soggetti a iscrizione e a deposito non previsti nei riquadri precedenti. La selezione di un tipo di informazione richiede l'immissione dei relativi dati descrittivi. Per casistiche non espressamente codificate e' possibile utilizzare il codice 001=Altri atti e fatti. Per le casistiche si veda la tabella ATF. In questo riquadro sono anche disponibili le informazioni per gli adempimenti relativi all'alternanza scuola-lavoro (di cui alla legge n. 107/2015, art. 1, commi da 41 a 43). Sono previsti appositi codici per la richiesta di iscrizione nella sezione speciale alternanza scuola-lavoro, per dichiarare il numero di studenti ammissibili, i periodi nei quali svolgere l'attivita' di alternanza, i rapporti con altri operatori nell'ambito dei percorsi di alternanza. 10/COMUNICAZIONE CURATORE (ART. 29 DECRETO-LEGGE N. 78/2010) Il riquadro va compilato dal curatore che abbia gia' iscritto l'accettazione della carica o che la effettui contestualmente al presente adempimento, allegando alla pratica apposito INT P. Vanno indicati gli estremi del provvedimento, il tribunale ed il giudice delegato, la data termine per la domanda di ammissione al passivo, luogo e data dell'udienza per lo stato passivo, eventuali ulteriori informazioni di utilita'. L'informazione viene trasferita agli altri enti nell'ambito della Comunicazione Unica, fermo restando la necessita' di compilazione degli adempimenti allo stato previsti da ogni singolo ente. 32/RETI DI IMPRESE Nel caso di iscrizione dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata previsti dall'art. 3, comma 4-ter del decreto-legge n. 5/2009, come modificato dalla legge di conversione n. 33/2009, e' obbligatorio indicare nel riquadro «B/ESTREMI DELL'ATTO» il numero di registrazione ed il numero di repertorio. Si deve utilizzare il codice atto A27= CONTRATTO DI RETE. Nel caso in cui il contratto sia trasmesso al R.I. attraverso il modello standard tipizzato firmato digitalmente, in luogo del numero di repertorio si utilizzera' la sigla provincia e il numero R.E.A. dell'impresa di riferimento del contratto. I numeri di registrazione e di repertorio dell'ultimo atto iscritto (precedente) per lo specifico contratto in oggetto, vanno dichiarati nel presente riquadro in caso di presentazione di eventi modificativi o integrativi o di cessazione. Infatti l'informazione dell'ultimo numero di registrazione e di repertorio e' essenziale per l'identificazione del contratto di rete al quale si richiede di apportare l'aggiornamento delle informazioni. Quando presenti vanno sempre indicati anche il nome ed il codice fiscale del contratto. Va indicato il tipo di adempimento presentato, come codificato nella relativa tabella CRI: ad esempio, per iscrizione di un nuovo contratto di rete i codici A o B; per modifica di contratto di rete preesistente, il codice D (solo l'impresa di riferimento presenta le modifiche al contratto); per altre comunicazioni il codice H; per cessazione per scadenza del contratto il codice G (solo l'impresa di riferimento presenta la cessazione del contratto per scadenza). Al fine di evitare duplicazioni di adempimenti in capo a tutte le imprese partecipanti al contratto di rete, si richiede di identificare un'unica «impresa di riferimento» per ogni contratto per semplificare la predisposizione e presentazione delle pratiche al R.I. L'«impresa di riferimento» non deve necessariamente coincidere con l'eventuale impresa mandataria o capogruppo: e' esclusivamente una identificazione al fine della presentazione dei dati da iscrivere. La qualifica di impresa di riferimento, adottata anche allo scopo di evitare duplicazioni di informazioni, puo' essere riattribuita senza alcun vincolo ad altro soggetto partecipante al contratto di rete, previa comunicazione all'ufficio. La dichiarazione completa di tutti i dati richiesti e delle indicazioni di tutte le imprese partecipanti va presentata esclusivamente dall'impresa di riferimento (la prima volta e ad ogni variazione successiva, ad esempio per imprese nuove aderenti o che recedano dal contratto). Le altre imprese sono tenute esclusivamente ad iscrivere, ciascuna sulla propria posizione, il contratto e a compilare la modulistica nei soli campi sotto indicati. L'impresa di riferimento utilizzera' il codice A della tabella CRI, per l'iscrizione di un nuovo contratto di rete ed il codice D per la relativa modifica; le altre imprese aderenti utilizzeranno il codice B della medesima tabella per l'iscrizione di un nuovo contratto. Pertanto, i dati concernenti scadenza, obiettivi, programma, durata, organo comune, fondo patrimoniale, modalita' di assunzione delle decisioni, asseverazione e l'indicazione completa di tutti i partecipanti vanno compilati solo per l'adempimento relativo all'impresa di riferimento. Tutte le altre imprese compileranno esclusivamente il codice della tipologia di adempimento, gli eventuali estremi di riferimento del contratto (numero di repertorio e di registrazione precedente, nome e codice fiscale del contratto di rete) e gli estremi identificativi dell'impresa di riferimento. Nel caso fosse necessario, per un'impresa aderente al contratto, dichiarare specifiche informazioni, queste vanno riportate nel riquadro «Altri atti e fatti soggetti a iscrizione e a deposito» con il codice 025=CONTRATTI DI RETE. Il nome del contratto di rete va sempre indicato; nel caso non sia stato definito, inserire la dicitura «assente». Nel caso il contratto preveda una data certa di scadenza, va compilato il relativo campo; anche le informazioni relative all'organo comune e al fondo patrimoniale vanno compilate, se presenti nell'atto, solo da parte dell'impresa di riferimento. Per tutti i testi descrittivi si richiede di riportare le informazioni rilevanti, anche se sinteticamente. Le informazioni circa l'asseverazione e l'eventuale attribuzione del codice fiscale dovranno essere comunicate, solo da parte dell'impresa di riferimento, appena disponibili. Solo l'impresa di riferimento deve fornire, per ognuna delle imprese partecipanti al contratto di rete, il codice fiscale, la denominazione e l'indicazione se trattasi o meno del soggetto mandatario o di riferimento. Tali informazioni vanno fornite al momento della prima iscrizione del contratto di rete (codice A) e ripresentate solo in occasione di eventuali aggiornamenti per nuove adesioni o recessi o modifiche del contratto sottoscritto (codice D). Le altre imprese compileranno esclusivamente i dati relativi all'impresa di riferimento. In ogni caso alla scadenza del contratto (codice G), o quando intervenga il recesso di una impresa dal contratto (codice D), deve essere presentata all'ufficio la relativa pratica solo da parte dell'impresa di riferimento. Nel caso variasse l'impresa di riferimento, l'impresa subentrante come riferimento presentera' un adempimento di modifica completo di tutti i dati del contratto, utilizzando il codice D=Modifica contratto impresa di riferimento. Ai fini del R.I., ed in particolare per il deposito, ove previsto, della situazione patrimoniale, si intende per sede del contratto quella dell'impresa di riferimento. Quindi solo quest'impresa effettuera' l'eventuale deposito della situazione patrimoniale tramite il modulo B. Nel caso in cui il contratto venisse trasformato in contratto con soggettivita' giuridica, iscrivendo la posizione con codice di F.G. RC=Contratto di rete dotato di soggettivita' giuridica, l'impresa di riferimento individuata dall'ultima iscrizione del contratto nella forma standard, deve presentare una pratica di chiusura del precedente contratto (codice G). AB/DATI ARTIGIANI Le istruzioni che seguono sono state redatte a cura del sistema camerale e dell'INPS. Il riquadro va utilizzato dal titolare dell'impresa per l'iscrizione alla gestione esercenti attivita' artigiane istituita presso l'INPS. Si veda anche il punto 6 delle ISTRUZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DEI MODULI. Collaboratori Queste informazioni riguardano i parenti o affini entro il terzo grado che svolgono la propria attivita' lavorativa con i requisiti di abitualita' e prevalenza nella azienda del titolare. Il dichiarante deve indicare, per ogni coadiutore i dati anagrafici e la data di inizio attivita' dello stesso. Tale dichiarazione dara' origine all'iscrizione dell'interessato nella gestione degli esercenti attivita' artigiane a partire dalla data indicata. La compilazione e' necessaria per richiedere l'iscrizione o la cancellazione dei coadiutori, o la modifica dei dati anagrafici ad essi relativi. AC/INPS-ASSICURAZIONE PREVIDENZIALE COMMERCIO Le istruzioni che seguono sono state redatte a cura del sistema camerale e dell'INPS. Il presente riquadro deve essere utilizzato per richiedere la prima iscrizione del titolare e/o di un coadiutore (familiare o affine entro il terzo grado che svolge la propria attivita' lavorativa con i requisiti di abitualita' e prevalenza) nella gestione degli esercenti attivita' commerciali. Deve anche essere utilizzato per richiedere la cancellazione o per modificare la posizione gia' esistente presso l'INPS al fine di un corretto aggiornamento della posizione contributiva. In tal caso devono essere indicati il codice azienda INPS su cui opera la variazione e la data di decorrenza della variazione stessa. La compilazione del riquadro fornisce all'INPS le informazioni necessarie per l'accertamento dei requisiti in possesso del dichiarante che determinano l'obbligo di iscrizione ai sensi della legge n. 662/96. L'iscrizione dara' origine all'assoggettamento alle assicurazioni previdenziali ed alla contribuzione prevista per la categoria. Iscrizione Il dichiarante compilando il campo afferma di svolgere la propria attivita' con abitualita' e prevalenza e di possedere pertanto i requisiti previsti per l'assoggettamento obbligatorio alle assicurazioni previdenziali dei commercianti ex lege n. 662/96. Viene quindi iscritto nella gestione ed assicurato ai fini pensionistici a partire dalla data di inizio attivita' indicata nell'apposito campo. Non iscrizione Il dichiarante deve compilare questo campo specificando l'ipotesi che non comporta l'iscrizione alla gestione commercianti: 1. svolge una attivita' di lavoro dipendente a tempo pieno. In tale caso e' tenuto ad indicare l'azienda presso la quale presta la propria attivita' lavorativa; 2. e' esclusivamente socio di capitale e non presta alcuna attivita' lavorativa; 3. e' iscritto ad altra forma obbligatoria di previdenza Ente o Cassa di ordine professionale; 4. e' gia' iscritto alla gestione artigiani e/o commercianti. In tale caso e' tenuto ad indicare il codice azienda INPS. Cancellazione Il campo dovra' essere compilato in caso di cancellazione dell'impresa per cessazione di attivita' o qualora non sussistano piu' i requisiti previsti dalla legge n. 662/96. Il dichiarante si trova quindi nelle seguenti condizioni: cessa di svolgere qualsiasi attivita' lavorativa; cambia attivita' e la nuova attivita' non rientra nel settore terziario, commercio e turismo e non e' pertanto assicurabile nella gestione commercianti; non svolge piu' con carattere di abitualita' e prevalenza l'attivita' che ha dato luogo all'iscrizione. Prosecuzione Qualora il titolare prosegua, senza soluzione di continuita', un'attivita' lavorativa presso un'altra azienda per la quale permane l'obbligo di versamento dei contributi alla gestione previdenziale, dovra' essere compilato il campo relativo alla prosecuzione d'attivita'. Qualora l'attivita' del titolare prosegua in un'azienda operante in una provincia diversa da quella dell'azienda per la quale e' stata presentata la cessazione, sara' attribuito un nuovo codice azienda INPS. Collaboratori Queste informazioni riguardano i parenti o affini entro il terzo grado che svolgono la propria attivita' lavorativa con i requisiti di abitualita' e prevalenza nella azienda del titolare. Il dichiarante deve indicare, per ogni coadiutore i dati anagrafici e la data di inizio attivita' dello stesso. Tale dichiarazione dara' origine all'iscrizione dell'interessato a partire dalla data indicata. La compilazione e' necessaria per richiedere l'iscrizione o la cancellazione dei coadiutori, o la modifica dei dati anagrafici ad essi relativi. FIRMA Il modulo va firmato dal titolare, o dal procuratore, se previsto. Si veda anche il punto 2 delle ISTRUZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DEI MODULI. |
| MODULO INTERCALARE P Atti o fatti relativi a socio o titolare di carica. AVVERTENZE GENERALI Soggetti utilizzatori del modulo Tutti i soggetti obbligati all'iscrizione nel R.I. o alla denuncia al R.E.A., per indicare i dati anagrafici, le cariche e i poteri (sono esclusi i titolari di imprese individuali). Nelle indicazioni riportate nel presente modulo, dove si parla genericamente di «persona» deve intendersi persona fisica o giuridica. Finalita' del modulo Il modulo va utilizzato, di regola, quale allegato dei moduli S1, S2, S3, S5, UL, R, I1 e I2, per l'iscrizione dei seguenti fatti: 1. per la richiesta d'iscrizione al R.I. della nuova nomina o nomina per conferma (con variazione di poteri e/o altri dati) di amministratore, sindaco, revisore e liquidatore per le imprese ove tali cariche siano previste, con indicazione dei dati richiesti dai singoli quadri; 2. per l'indicazione dei dati e dei fatti relativi ai soci delle societa' di persone (es. variazione di quote sociali, variazione di qualifiche ecc.) e del socio unico di s.r.l. unipersonali e di s.p.a. unipersonali; 3. per il deposito al R.I. dell'iscrizione di nomina del procuratore e dell'institore di un'impresa commerciale ai sensi dell'art. 2196 del codice civile; 4. per la comunicazione al R.E.A. di dati sulla persona fisica titolare di carica non soggetta ad iscrizione nel R.I., per la quale sussiste un obbligo di denuncia ai fini R.E.A., quali ad esempio il responsabile tecnico per le attivita' di cui alle leggi D.M. n. 37/2008 (impiantistica), n. 122/1992 (autoriparazione), n. 82/1994 (disinfestazione, derattizzazione e sanificazione); 5. per la comunicazione al R.I. e al R.E.A. delle variazioni di dati o cessazione di persona gia' iscritta; 6. per richiedere l'iscrizione, modifica o cancellazione alla gestione esercenti attivita' artigiane o commerciali istituita presso l'INPS. L'Intercalare P riguarda, in ogni caso, una sola persona e va di norma utilizzato come allegato dei moduli sopraindicati, di cui costituisce parte integrante. Va utilizzato da solo nei seguenti casi: a) per la comunicazione della variazione dei dati anagrafici e della residenza anagrafica o del domicilio di persona gia' iscritta; b) per la richiesta di iscrizione della propria nomina ad amministratore o liquidatore di societa' di capitali, presentata in data successiva alla richiesta di iscrizione del relativo atto di nomina, che si riferisce a piu' persone; c) per richiedere l'iscrizione, modifica o cancellazione alla gestione esercenti attivita' artigiane o commerciali istituita presso l'INPS. Ufficio competente alla ricezione del modulo A seconda dei casi, e' quello della sede o della localizzazione dell'impresa in cui e' presente il soggetto. Amministratori di s.p.a (art. 2383 del codice civile) di s.a.p.a. (articoli 2454 e 2383 del codice civile) di s.r.l. (art. 2475 e 2383 del codice civile), cooperative (articoli 2521 e 2383 del codice civile) consorzi con attivita' esterna (art. 2612 del codice civile). Vanno iscritti i seguenti soggetti: 1a) Amministratore nominato nell'atto costitutivo A norma dell'art. 2383, comma 4, del codice civile l'amministratore deve chiedere l'iscrizione della propria nomina entro trenta giorni da quando ne ha avuta notizia. Pertanto la richiesta di iscrizione della nomina dell'amministratore puo' essere contestuale o successiva alla richiesta di iscrizione dell'atto costitutivo (che contiene la nomina). 1b) Amministratore nominato o confermato dall'assemblea dei soci. Le considerazioni esposte al punto 1a) valgono anche in questo caso, con le seguenti precisazioni: la nomina dell'amministratore e' contenuta in un verbale di assemblea ordinaria dei soci, che di per se' non e' espressamente assoggettato dal codice civile alla iscrizione nel R.I.; tuttavia una interpretazione coordinata e sistematica degli articoli 2383 e 2475 consente di affermare che la «nomina» di cui all'art. 2383 va rappresentata - sotto il profilo documentale - dalla deliberazione di nomina opportunamente verbalizzata; tale verbale deve comunque accompagnare la richiesta di iscrizione della nomina, quanto meno per dimostrare la «veridicita'» della nomina stessa; in caso di piu' nomine con lo stesso verbale, e' sufficiente che quest'ultimo accompagni la prima richiesta di iscrizione di nomina. 1c) Amministratore cooptato ai sensi dell'art. 2386 del codice civile. 1d) Amministratore e sindaco nominato dallo Stato o da enti pubblici (articoli 2449 e 2450 del codice civile). Avvertenze per i singoli riquadri Il modulo informatico e' suddiviso in tre sezioni principali: NUOVA PERSONA, MODIFICA PERSONA E CESSAZIONE PERSONA. Ogni sezione individua automaticamente i riquadri che devono essere obbligatoriamente compilati. 1/DATI ANAGRAFICI Va indicato, barrando l'apposita casella, se il modulo riporta dati di una persona fisica o di un soggetto diverso (societa', associazione, fondazione, consorzio, ecc.) con indicazione, in ogni caso, del codice fiscale. In questo riquadro vanno indicati i dati anagrafici completi del soggetto. Solo se il riquadro viene compilato per comunicare la variazione di dati anagrafici precedentemente denunciati, va indicata, nell'apposito campo, la data dell'avvenuta variazione. Deve obbligatoriamente essere indicato se il soggetto sia rappresentante o meno dell'impresa, valorizzando l'apposito campo. In particolare si richiama l'obbligo per le societa' di capitale di indicare quali tra gli amministratori abbiano la rappresentanza dell'impresa, informazione di particolare rilevanza da esporre sui documenti rilasciati dall'ufficio del R. I. Tuttavia anche per le altre forme giuridiche collettive e' obbligatorio indicare almeno un soggetto che abbia la rappresentanza dell'impresa al fine di maggior chiarezza e trasparenza della pubblicita' fornita dall'ufficio del R.I. Nel caso di imprese estere i cui soci/amministratori siano a loro volta tutte persone giuridiche (ovvero non persone fisiche), deve essere inserita nell'impresa la/le persona/e fisica/che legale/i rappresentante/i dell'impresa a sua volta legale rappresentante di quella in oggetto, specificando la condizione con una breve descrizione da inserire nel riquadro 5 dei poteri di rappresentanza. L'ufficio provvedera' a rifiutare pratiche di imprese che non abbiano ancora presentato/aggiornato l'informazione del legale rappresentante, come sopra esposto. 2/DOMICILIO DELLA PERSONA (o eventuale indirizzo della sede della societa' socia) Va indicato il domicilio della persona fisica, completo di tutti gli elementi essenziali per la sua individuazione, ovvero l'indirizzo completo della sede legale, nel caso si tratti di societa'. Se il riquadro viene compilato per comunicare il nuovo domicilio, ovvero la nuova sede societaria, va indicata, nell'apposita riga, la data della variazione. Si raccomanda di indicare il numero di telefono e di telefax. Va indicato l'eventuale indirizzo di posta elettronica certificata, per gli usi consentiti dalla vigente normativa. I curatori fallimentari indicano la sede della curatela. 3/CARICHE O QUALIFICHE Questo riquadro non riguarda le cariche rilevanti solo ai fini R.E.A., ma i soggetti cui vengono attribuite cariche o qualifiche ai fini dell'iscrizione nel R.I. Vanno indicati i dati del soggetto titolare di una carica o qualifica per la quale e' prevista l'iscrizione nel R.I. (amministratore, liquidatore, sindaco, institore, procuratore, socio di societa' di persone, di societa' semplici, soci di s.r.l. e s.p.a. unipersonali, ecc.). Vanno indicate : la data della nomina, della conferma o della modifica della carica o qualifica ricoperta, e la relativa tipologia; la durata dell'incarico che puo' essere espressa o con una data termine (es. fino al: GG/MM/AAAA), o con un codice (es. NA-NUMERO DI ANNI o RE-FINO ALLA REVOCA), o indicando nel campo «Approvazione bilancio al» la data di esercizio relativo; solo nel caso di iscrizione della propria nomina deve essere indicata anche la data in cui la persona ha avuto notizia della nomina stessa ai sensi dell'art. 2383, quarto comma, del codice civile; qualora siano attribuiti poteri di rappresentanza non compresi tra quelli inseriti nell'atto costitutivo/statuto gli stessi vanno indicati nel riquadro 5/POTERI DI RAPPRESENTANZA; qualora i poteri di rappresentanza attribuiti siano tali per cui un medesimo soggetto possa agire da solo per determinati atti e in via congiunta per altri, si dovranno barrare entrambe le caselle («da sola» e «congiuntamente» indicando i nominativi dei soggetti contitolari in via congiunta dei poteri di rappresentanza nel riquadro 5). Il presente riquadro permette la gestione contestuale di piu' cariche o qualifiche. Qualora, con lo stesso atto, ad un soggetto vengano attribuite contestualmente piu' cariche (ad esempio consigliere e presidente del c.d.a.), queste andranno tutte riportate. Si evidenzia che il codice SLA, per un socio, puo' essere omesso quando la persona e' gia' presente nell'impresa con codice COM, SOA, SOP ed analoghi; altrimenti va espressamente specificato. La qualita' di socio accomandante (solo per le societa' in accomandita semplice) e quella di socio accomandatario (sia per le s.a.s. che per le s.a.p.a.) rivestita da un socio di societa' in accomandita va indicata selezionando al riquadro 3, tabella CAM, l'apposito codice SOC (=socio accomandante), oppure SOR (=socio accomandatario). Si vedano, al riguardo, per le s.a.p.a., anche le istruzioni relative al modulo S, riquadro ELENCO SOCI. 5/POTERI DI RAPPRESENTANZA Il riquadro serve per indicare i poteri non previsti dall'atto costitutivo o dallo statuto. Un soggetto puo' avere contemporaneamente poteri previsti nell'atto costitutivo/statuto e/o poteri attribuiti con altri atti. In questo riquadro vanno indicati: il codice relativo alla carica alla quale i poteri sono associati (es. AMD - Amministratore Delegato, PC - Procuratore ecc.); la descrizione dei poteri attribuiti; la data di attribuzione dei poteri (solo nel caso di successiva modifica o conferma degli stessi); In caso di modifica del testo descrittivo dei poteri, va indicato se il nuovo testo sia integrativo o sostitutivo del preesistente. In particolare si vedano le indicazioni del punto 12 delle ISTRUZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DEI MODULI. 6/CONFERIMENTI, PRESTAZIONI, QUOTE Questo riquadro va compilato solo per i soci di s.n.c., s.a.s. e societa' semplice. Per tali soggetti va indicato il valore nominale della quota di partecipazione, espressa in Euro (non e' ammessa l'indicazione in percentuale o tramite una frazione), quale risulta dall'atto costitutivo o dalle successive modifiche, ed il tipo diritto. Nel caso in cui la titolarita' della quota sia di spettanza di piu' soggetti pro indiviso, va indicato, per ciascun contitolare, la frazione rappresentativa delle quota ideale, compilando il campo «In ragione di: Num./Denom» (es. la quota di Euro 5.166,00 e' in comproprieta' tra il socio A per 1/3 al socio B per 1/3 e al socio C per 1/3). Nel caso in cui il diritto parziario spetti ad un unico soggetto tale frazione non va indicata. Per ogni soggetto contitolare, vanno indicati i dati anagrafici ed il codice fiscale. Per ogni soggetto va indicato il titolo rappresentativo del diritto (campo «Tipo diritto») spettante al titolare o ai contitolari (es. 01-Proprieta' , 05-Nuda Proprieta', 02-Usufrutto). Nell'ipotesi di usufrutto/nuda proprieta' vanno nel contempo indicati i soggetti titolari della nuda proprieta' e dell'usufrutto. Ad esempio per una quota di 2.323,00 Euro detenuta da Tizio in piena proprieta' per 1.549,00 Euro ed in nuda proprieta' per 774,00 Euro, e da Caio in usufrutto per 774,00 Euro, si indicheranno tre ricorrenze anagrafiche: a) quota di 2.323,00 Euro su Tizio in piena proprieta' in ragione di 1.549/2.323; b) quota di 2.323,00 Euro su Tizio in nuda proprieta' in ragione di 774/2.323; c) quota di 2.323,00 Euro su Caio in usufrutto in ragione di 774/2.323. Qualora l'ufficio del R.I. ritenga ammissibile l'iscrizione di ulteriori vincoli sulla quota di societa' di persone quali ad esempio il pegno, il pignoramento o il sequestro, si procede analogamente, indicando i dati anagrafici ed il codice fiscale del creditore pignoratizio, del sequestrante, o comunque del soggetto beneficiario del vincolo. E' disponibile un apposito campo dedicato ad informazioni sulla persona. Con tale campo va iscritto: il decesso del socio di societa' di persone (l'adempimento va svolto entro trenta giorni dalla data del decesso, a cura di uno degli amministratori); il recesso del socio di societa' di persone, adempimento che va eseguito entro trenta giorni dal momento in cui la comunicazione di recesso e' divenuta efficace (la notizia del recesso va iscritta a cura di uno degli amministratori e non e' legittimato allo svolgimento dell'adempimento pubblicitario il socio receduto); l'esclusione del socio di societa' di persone. Il termine di trenta giorni per l'effettuazione di tale ultimo adempimento pubblicitario decorre dall'acquisizione di efficacia della decisione di esclusione; l'obbligato alla presentazione dell'istanza di iscrizione nel registro delle imprese e' uno dei soci amministratori. 7/ALTRE CARICHE O QUALIFICHE (REA) Questo riquadro va compilato solo se la persona riveste, in aggiunta o meno alle cariche o qualifiche di cui al riquadro 3, particolari qualifiche o responsabilita' tecniche previste da leggi speciali di cui sia disposta la comunicazione alla camera di commercio. Per le attivita' che prevedono specifici requisiti abilitanti per i soggetti che le esercitano, quali ad esempio i mediatori, per coloro che le svolgono per conto dell'impresa, e che non siano gia' iscritti con altra carica, si provvedera' all'iscrizione con la qualifica di DIP=DIPENDENTE. Oltre alla data della nomina o della modifica, va indicata, ove prevista, la durata dell'incarico. 8/LIMITAZIONE ALLA CAPACITA' DI AGIRE Va indicato lo stato giuridico della persona barrando la casella corrispondente (attribuzione o cessazione), precisando nel campo «Cod. limitazione» il tipo di limitazione della capacita' d'agire (es. MI - MINORE, IN - INABILITATO); per il rappresentante dell'incapace va allegato l'Intercalare P riportante i dati di questi. 9/ISCRIZIONI IN ALBI, RUOLI, ELENCHI, REGISTRI ED ISCRIZIONI ABILITANTI Vanno indicati gli estremi delle iscrizioni in albi, ruoli, elenchi, registri, ecc., e le iscrizioni abilitanti (es: impiantisti, autoriparatori, mediatori, agenti, spedizionieri, imprese di pulizia) alle quali e' subordinato l'esercizio dell'attivita' economica esercitata. Vanno compilati i campi interessati riportando l'ente o l'autorita' che ha rilasciato l'iscrizione, scegliendolo tra quelli indicati nella «TABELLA ALBI» (ALB), la denominazione dell'albo o ruolo o attivita' scegliendola tra quelle indicate nella «TABELLA ALBI E RUOLI» (RAL), la data, il numero del provvedimento quando previsto, e la sigla della provincia dell'ente o autorita' che lo ha rilasciato. Per i responsabili tecnici di imprese esercenti l'attivita' di impiantistica, di autoriparazione, nonche' di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, va indicata la lettera della specifica abilitazione. Per i mediatori, agenti e rappresentanti di commercio, spedizionieri, mediatori marittimi, va compilato il campo «lettera» con il codice relativo alla specifica abilitazione posseduta. Per i revisori contabili va indicata la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto con cui e' stato disposto l'inserimento nell'apposito albo. Vanno indicate eventuali altre informazioni sull'attivita', come ad esempio limitazioni sulle lettere degli impiantisti e, per l'attivita' di autoriparazione, le eventuali limitazioni dell'abilitazione connesse al periodo transitorio previsto dalla legge n. 224/2012 e dalla correlata circolare ministeriale n. 3659/C dell'11 marzo 2013. 10/ABILITAZIONI PROFESSIONALI Questo riquadro va compilato solo per i responsabili tecnici descrivendo le specifiche abilitazioni professionali conseguite al fine dell'esercizio delle attivita' dell'impresa. Si evidenzia che questo riquadro non va utilizzato per indicare le abilitazioni professionali relative alle attivita' di cui alla tabella LET (mediatori marittimi, impiantisti, agenti di affari in mediazione, agenti e rappresentanti di commercio, spedizionieri, autoriparatori, disinfestatori, derattizzatori, sanificatori), per le quali va invece utilizzato il riquadro 9/ISCRIZIONI IN ALBI, RUOLI, ELENCHI, REGISTRI ED ISCRIZIONI ABILITANTI. AA-AB/ DATI ARTIGIANI Le istruzioni che seguono sono state redatte a cura del sistema camerale e dell'INPS. Si veda anche il punto 6 delle ISTRUZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DEI MODULI. Si deve indicare la partecipazione al lavoro del socio e l'eventuale assunzione della gestione. Collaboratori Queste informazioni riguardano i parenti o affini entro il terzo grado che svolgono la propria attivita' lavorativa con i requisiti di abitualita' e prevalenza nella azienda del socio. Il dichiarante deve indicare, per ogni coadiutore, i dati anagrafici e la data di inizio attivita' dello stesso. Tale dichiarazione dara' origine all'iscrizione dell'interessato nella gestione degli esercenti attivita' artigiane a partire dalla data indicata. La compilazione e' necessaria per richiedere l'iscrizione o la cancellazione dei coadiutori, o la modifica dei dati anagrafici ad essi relativi. AC/INPS-ASSICURAZIONE PREVIDENZIALE COMMERCIO Le istruzioni che seguono sono state redatte a cura del sistema camerale e dell'INPS. Il riquadro va utilizzato da tutti i soci dell'impresa per l'iscrizione, modifica o cancellazione alla gestione esercenti attivita' commerciali istituita presso l'INPS. Per i soci di societa' semplici sussiste l'obbligo di iscrizione qualora l'attivita' esercitata travalichi i limiti del mero godimento degli immobili e si configuri quale piu' ampia attivita' (ad esempio prestazione di servizi a terzi), organizzata in forma di impresa. Il presente riquadro deve essere utilizzato per richiedere la prima iscrizione di un socio e/o di un coadiutore (familiare o affine entro il terzo grado che svolge la propria attivita' lavorativa con i requisiti di abitualita' e prevalenza) nella gestione degli esercenti attivita' commerciali. Deve anche essere utilizzato per richiedere la cancellazione del socio, o per modificare la posizione gia' esistente presso l'INPS al fine di un corretto aggiornamento della posizione contributiva. In tal caso devono essere indicati il codice azienda INPS su cui opera la variazione e la data di decorrenza della variazione stessa. La compilazione del riquadro fornisce all'INPS le informazioni necessarie per l'accertamento dei requisiti in possesso del dichiarante che determinano l'obbligo di iscrizione ai sensi della legge n. 662/1996. L'iscrizione dara' origine all'assoggettamento alle assicurazioni previdenziali ed alla contribuzione prevista per la categoria. Iscrizione Il dichiarante compilando il campo afferma di svolgere la propria attivita' con abitualita' e prevalenza e di possedere pertanto i requisiti previsti per l'assoggettamento obbligatorio alle assicurazioni previdenziali dei commercianti ex lege n. 662/1996. Viene quindi iscritto nella gestione ed assicurato ai fini pensionistici a partire dalla data di inizio attivita' indicata nell'apposito campo. Non iscrizione Il dichiarante deve compilare questo campo specificando l'ipotesi che non comporta l'iscrizione alla gestione commercianti perche': 1. svolge una attivita' di lavoro dipendente a tempo pieno. In tale caso e' tenuto ad indicare l'azienda presso la quale presta la propria attivita' lavorativa; 2. e' esclusivamente socio di capitale e non presta alcuna attivita' lavorativa; 3. e' iscritto ad altra forma obbligatoria di previdenza ente o cassa di ordine professionale; 4. e' gia' iscritto alla gestione artigiani e/o commercianti. In tale caso e' tenuto ad indicare il codice azienda INPS. Cancellazione Il campo dovra' essere compilato in caso di cancellazione dell'impresa per cessazione di attivita' o qualora non sussistano piu' i requisiti previsti dalla legge n. 662/1996. Il dichiarante si trova quindi nelle seguenti condizioni: cessa di svolgere qualsiasi attivita' lavorativa (rientrano in questo caso anche i soci lavoratori che cessano di prestare la propria opera lavorativa pur continuando a far parte della compagine societaria con il solo conferimento di capitale); cambia attivita' e la nuova attivita' non rientra nel settore terziario, commercio e turismo e non e' pertanto assicurabile nella gestione commercianti; non svolge piu' con carattere di abitualita' e prevalenza l'attivita' che ha dato luogo all'iscrizione. Prosecuzione Qualora il socio prosegua, senza soluzione di continuita', un'attivita' lavorativa presso un'altra azienda per la quale permane l'obbligo di versamento dei contributi alla gestione previdenziale, dovra' essere compilato il campo relativo alla prosecuzione d'attivita'. Qualora l'attivita' del socio prosegua in un'azienda operante in una provincia diversa da quella dell'azienda per la quale e' stata presentata la cessazione, sara' attribuito un nuovo codice azienda INPS. Collaboratori Queste informazioni riguardano i parenti o affini entro il terzo grado che svolgono la propria attivita' lavorativa con i requisiti di abitualita' e prevalenza nella azienda del socio. Il dichiarante deve indicare, per ogni coadiutore i dati anagrafici e la data di inizio attivita' dello stesso. Tale dichiarazione dara' origine all'iscrizione dell'interessato a partire dalla data indicata. La compilazione e' necessaria per richiedere l'iscrizione o la cancellazione dei coadiutori, o la modifica dei dati anagrafici ad essi relativi. FIRMA Il modulo, quando presentato da solo, va sottoscritto dal soggetto obbligato alla sua presentazione. Si veda anche il punto 2 delle ISTRUZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DEI MODULI. |
| MODULO UL Denuncia al R.E.A. di apertura - modifica - cessazione di unita' locale Domanda al R.I. di istituzione - modifica - cancellazione di sede secondaria Denuncia di dati economici relativi alla localizzazione AVVERTENZE GENERALI Soggetti utilizzatori del modulo Tutti i soggetti iscritti nel R.I. e nel R.E.A. Finalita' del modulo Il modulo deve essere utilizzato: per denunciare al R.E.A. l'apertura, modifica o cessazione di unita' locale, inclusa la denuncia dell'attivita' ivi esercitata; per richiedere al R.I. l'iscrizione, la modifica o la cancellazione della sede secondaria; per denunciare al R.E.A. l'inizio, la modifica o la cessazione dell'attivita' economica svolta presso la sede secondaria. Nel caso si tratti di apertura in Italia di prima localizzazione di impresa estera, il modulo UL andra' allegato al modulo: S1 nel caso di apertura di sede secondaria; R nel caso di apertura di unita' locale. Le aperture di localizzazioni successive alla prima vanno presentate con le stesse modalita' delle imprese con sede in Italia. Per localizzazione si intende la sede secondaria o l'unita' locale. Per unita' locale si intende l'impianto operativo (es. laboratorio, officina, stabilimento, negozio, ecc.) o amministrativo/gestionale (es. ufficio, magazzino, deposito, ecc.), ubicato in luogo diverso da quello della sede legale, nel quale l'impresa esercita stabilmente una o piu' attivita' economiche. La diversificazione dell'ubicazione puo' essere determinata anche dalla sola variazione del numero civico o dell'interno nell'ambito dello stesso fabbricato. Per unita' locale di impresa agricola (c.d. unita' aziendale) si intende l'impianto (fattoria, caseificio, silos, oleificio, ecc.), funzionalmente autonomo e fisicamente distinto dalla sede d'impresa, dove si esercitano attivita' relative o connesse a quella esercitata dall'impresa. Nel caso si eserciti un'attivita' agricola, ma non si possa individuare un'unita' aziendale, le attivita' agricole vanno dichiarate esclusivamente, tramite il modulo S5 (per le societa'/soggetti collettivi) e I2 (per le imprese individuali), al R.I. della provincia in cui e' situata la sede dell'impresa. Per l'iscrizione di sede secondaria, sede diversa dalla legale e con rappresentanza stabile (art. 2197 del codice civile), e' obbligatoria la nomina del rappresentante preposto alla stessa, pertanto al modulo UL va allegato il modulo Int. P. Analogamente deve essere compilato il modulo Int. P sia per l'attribuzione di qualifiche di cui disposizioni di legge o regolamentari impongano la denuncia al R.E.A. o, piu' genericamente, alla Camera di commercio, per l'esercizio di determinate attivita', sia per il conferimento delle cariche di procuratore e/o altre previste dal codice civile. Anche per le modifiche, dovra' essere compilato per ogni persona coinvolta il modulo Int. P. Il modulo e' suddiviso in tre sezioni. A - per l'apertura di una localizzazione; B - per la cessazione di una localizzazione e conseguente chiusura della stessa; C - per la modifica di una localizzazione. Sezione A Tale sezione deve essere compilata: per la denuncia di apertura di un'unita' locale; per la domanda di iscrizione della sede secondaria nel R.I.; per denunciare al R.E.A. l'inizio della prima attivita' economica esercitata nella localizzazione. Sezione B Tale sezione deve essere compilata: per la denuncia di cessazione di un'unita' locale; per la domanda di cancellazione della sede secondaria nel R.I. Sezione C Tale sezione deve essere compilata: per la denuncia di modifica di un'unita' locale e dell'attivita' economica ivi svolta; per la domanda di modifica della sede secondaria nel R.I.; per la denuncia al R.E.A. della modifica/cessazione totale dell'attivita' economica svolta presso la sede secondaria, senza che ne consegua la cancellazione della stessa dal R.I. Ufficio competente alla ricezione del modulo Il modulo UL deve essere presentato unicamente all'ufficio del R.I. territorialmente competente, che e' quello della provincia in cui e' posta la localizzazione (sia nel caso si tratti di sede secondaria che di unita' locale). La localizzazione che l'impresa intenda aprire/modificare/cessare all'estero, deve essere denunciata all'ufficio del R.I. dove e' iscritta la sede legale dell'impresa. Qualora si richieda la cancellazione dell'impresa, mediante presentazione dell'apposito modulo all'ufficio competente per la sede, non risulta necessario richiedere la cancellazione delle localizzazioni fuori provincia. Provvedera' a quest'ultima, infatti, l'ufficio che riceve la domanda di cancellazione dell'impresa. Soggetti obbligati alla presentazione della denuncia I legali rappresentanti dell'impresa, il titolare, gli amministratori, i liquidatori, gli institori, il notaio, ecc. Avvertenze per i singoli riquadri A/ESTREMI DELLA DOMANDA/DENUNCIA In tale riquadro va indicata: la sigla della provincia ove e' ubicata la sede legale dell'impresa e, nel caso di impresa con sede all'estero, va indicata la sigla della provincia ove presente la localizzazione convenzionalmente identificata come sede principale in Italia. Se gia' assegnato, va indicato anche il relativo numero R.E.A.; la sigla della provincia ove e' ubicata la localizzazione, e, se gia' assegnato, il relativo numero R.E.A. TIPO DI DOMANDA/DENUNCIA E' obbligatorio effettuare una sola scelta fra i tre campi di «apertura», «cessazione» e «modifica» di localizzazione. Nei soli casi di modifica e di cessazione della localizzazione vanno compilati i campi relativi all'ubicazione della stessa. Va indicato l'indirizzo della localizzazione precedentemente dichiarato, completo di tutti gli elementi essenziali per la sua individuazione. B/ESTREMI DELL'ATTO Tale riquadro deve essere compilato solo nel caso in cui l'istanza abbia per oggetto l'iscrizione di un atto (es. istituzione di sede secondaria). Vanno indicati: il codice della forma dell'atto e quello relativo all'atto (come da tabella corrispondente); la data dell'atto; il numero di repertorio assegnato all'atto (il notaio rogante/autenticante, il relativo codice fiscale e la sede notarile verranno desunti dal certificato di firma digitale); la data ed il numero di registrazione e l'indicazione dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate (come da tabella corrispondente); la presenza di statuto o di patti sociali integrali in allegato alla pratica. SEZIONE A: APERTURA DI NUOVA LOCALIZZAZIONE A1/TIPO DI LOCALIZZAZIONE Va indicato il codice corrispondente alla tipologia della localizzazione (es. laboratorio, officina, stabilimento, magazzino, deposito, ufficio, ecc.). Se trattasi di istituzione di sede secondaria, va utilizzato esclusivamente il codice SS =Sede Secondaria. A2/INDIRIZZO DELLA LOCALIZZAZIONE Va indicato: la data di apertura della localizzazione; l'indirizzo della localizzazione completo di tutti gli elementi essenziali per la sua individuazione topografica. Per le localizzazioni ubicate all'estero, deve essere indicato l'indirizzo estero completo di tutte le informazioni necessarie per l'individuazione, secondo le modalita' localmente in uso. Nel campo denominato «presso od altre indicazioni» vanno indicati eventuali altri elementi che si ritenga opportuno segnalare per una piu' precisa individuazione della localizzazione (eventuale dettaglio del numero civico, ad es. interno 5, scala A, palazzina F, ecc.). A3/INSEGNA DELLA LOCALIZZAZIONE Va indicata l'insegna della localizzazione solo se identificativa dell'esercizio o del locale e significativa, cioe' diversa dalla denominazione e ragione sociale dell'impresa e non generica (come, ad esempio, «supermercato», «ristorante», «pensione», ecc.). A4/ATTIVITA' ESERCITATE NELLA LOCALIZZAZIONE Va indicato: la data di inizio attivita'; la descrizione dell'attivita' primaria; l'eventuale descrizione dell'attivita' secondaria. Avvertenze per la corretta denuncia delle attivita' esercitate Per le societa' ed altri soggetti collettivi Nel caso l'impresa sia inattiva, ed inizi a svolgere l'attivita' presso una nuova localizzazione, la relativa denuncia dovra' essere effettuata con una delle seguenti modalita': apertura localizzazione nella stessa provincia della sede legale dell'impresa: in tale caso dovra' essere predisposto, come modulo principale, il modulo S5 (vedi relative istruzioni), compilando il riquadro ATTIVITA' PREVALENTE DELL'IMPRESA, ed eventualmente la DATA INIZIO ATTIVITA' IMPRESA, riportando nella descrizione quanto inserito nel presente riquadro del modulo UL. Al modulo S5 dovra' essere allegato il modulo UL, compilato come indicato nelle presenti istruzioni; apertura localizzazione in provincia diversa da quella della sede legale: oltre al modulo UL, compilato come indicato nelle presenti istruzioni, ed inviato al R.I. territorialmente competente, andra' predisposto un modulo S5 (vedi relative istruzioni), compilando il riquadro BC/ATTIVITA' PREVALENTE DELL'IMPRESA, riportando nella descrizione quanto inserito nel presente riquadro del modulo UL; il modulo S5 dovra' essere inviato al R.I. dove e' iscritta la sede legale dell'impresa. Quanto descritto si applica anche nel caso in cui la denuncia di attivita' esercitata presso la nuova localizzazione, comporti una variazione nell'attivita' prevalente dell'impresa. Per le imprese individuali apertura localizzazione nella stessa provincia della sede dell'impresa, contestualmente all'iscrizione: in tale caso dovra' essere predisposto come modulo principale il modulo I1, tenendo conto nella compilazione del riquadro 10/ ATTIVITA' PREVALENTE DELL'IMPRESA, anche dell'attivita' esercitata presso la localizzazione. Al modulo I1 dovra' essere allegato il modulo UL, compilato come indicato nelle presenti istruzioni; apertura localizzazione nella stessa provincia della sede dell'impresa, successivamente all'iscrizione: solo nel caso in cui l'attivita' che sara' esercitata presso la nuova localizzazione, comporti una modifica dell'attivita' prevalente dell'impresa, dovra' essere predisposto come modulo principale il modulo I2, compilando il riquadro 9/ ATTIVITA' PREVALENTE DELL'IMPRESA, riportando la descrizione aggiornata dell'attivita' prevalente dell'impresa. Al modulo I2 dovra' essere allegato il modulo UL, compilato come indicato nelle presenti istruzioni; apertura localizzazione in provincia diversa da quella della sede dell'impresa: solo nel caso in cui l'attivita' che sara' esercitata presso la nuova localizzazione comporti una modifica dell'attivita' prevalente dell'impresa, oltre al modulo UL, compilato come indicato nelle presenti istruzioni, ed inviato al R.I. territorialmente competente, dovra' essere predisposto un modulo I2, compilando il riquadro 9/ ATTIVITA' PREVALENTE DELL'IMPRESA, riportando la descrizione aggiornata dell'attivita' prevalente dell'impresa. Il modulo I2 dovra' essere inviato al R.I. dove e' iscritta la sede dell'impresa. Si vedano anche le indicazioni riportate nelle ISTRUZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DEI MODULI al paragrafo 11. A7/ISCRIZIONI IN ALBI, RUOLI, ELENCHI, REGISTRI ED ISCRIZIONI ABILITANTI Vanno indicati gli estremi delle iscrizioni della localizzazione in albi, ruoli, elenchi, registri, ecc., e le iscrizioni abilitanti (es: impiantisti, autoriparatori, mediatori, agenti, spedizionieri, imprese di pulizia), alle quali e' eventualmente subordinato l'esercizio delle attivita' denunciate nel riquadro A4. Vanno compilati i campi interessati riportando l'Ente o l'Autorita' che ha rilasciato l'iscrizione, scegliendolo tra quelli indicati nella «TABELLA ALBI» (ALB), la denominazione dell'albo o ruolo o attivita' scegliendola tra quelle indicate nella «TABELLA ALBI E RUOLI» (RAL), la data, il numero del provvedimento quando previsto, e la sigla della provincia dell'Ente o Autorita' che lo ha rilasciato. Per le imprese che esercitano attivita' di impiantistica, autoriparazione, pulizia, va indicata la lettera della specifica abilitazione posseduta. Vanno indicate eventuali altre informazioni sull'attivita', come ad esempio limitazioni sulle lettere degli impiantisti e, per l'attivita' di autoriparazione, le eventuali limitazioni dell'abilitazione connesse al periodo transitorio previsto dalla legge n. 224/2012 e dalla correlata circolare ministeriale n. 3659/C dell'11 marzo 2013. Per le imprese esercenti nella localizzazione attivita' di mediazione, agente e rappresentante di commercio, spedizioniere, mediazione marittima, va compilato il campo «lettera» con il codice relativo alla specifica abilitazione posseduta. I prodotti e servizi trattati vanno riportati nel riquadro dell'attivita' esercitata nella localizzazione Si ricorda che per gli adempimenti relativi alle suddette attivita' va compilata anche l'apposita modulistica (moduli da C32 a C39 della tabella DOC) da allegare, con lo specifico formato, alla pratica di Comunicazione Unica. A8/LICENZE O AUTORIZZAZIONI Vanno indicati gli estremi delle licenze o autorizzazioni rilasciate all'impresa alle quali e' subordinato l'esercizio delle attivita' denunciate nel riquadro A4. Vanno compilati i campi interessati, indicando l'Ente o l'Autorita' che ha rilasciato la licenza o autorizzazione (es. Comune) scegliendolo tra quelli indicati nella «TABELLA ENTI LICENZA» (LIC), la denominazione scegliendola tra quelle indicate nella «TABELLA DENOMINAZIONI LICENZA» (LDN), la data ed il numero del provvedimento. A9/SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' Il presente riquadro va compilato nei casi previsti dall'art. 19 legge n. 241/1990. Va indicata la data di presentazione della segnalazione di cui al comma 1 del citato art. 19. Va indicata, inoltre, l'amministrazione cui e' stata presentata la predetta segnalazione, scegliendola tra quelle indicate nella «TABELLA ENTI LICENZA» (LIC). A10/COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA (DECRETO LEGISLATIVO N. 114/98) Nel primo campo va indicata la data di presentazione della dichiarazione di apertura dell'esercizio commerciale. Vanno inoltre indicati i metri quadrati costituenti la superficie di vendita e la sigla corrispondente al settore merceologico trattato, da scegliere tra quelle riportate nella tabella (A = alimentare; N = non alimentare; T = alimentare/non alimentare). SEZIONE B: CESSAZIONE DI LOCALIZZAZIONE B1/CESSAZIONE DELLA LOCALIZZAZIONE In questo riquadro va indicata la data di cessazione della localizzazione ed il codice corrispondente alla causale della cessazione, da scegliere tra quelli riportati nella tabella. B2/SOGGETTO SUBENTRANTE Il riquadro va compilato nel caso in cui la cessazione della localizzazione sia dovuta al conferimento o alla cessione dell'esercizio ad altro soggetto. Vanno indicati la denominazione ed il codice fiscale del soggetto subentrante. Va inoltre specificato il codice relativo al titolo del subentro da scegliere tra quelli riportati nella tabella. SEZIONE C: MODIFICA DI LOCALIZZAZIONE C1/TIPO DI LOCALIZZAZIONE Nel primo campo va indicata la data in cui la modifica si e' verificata. Nel campo successivo va riportato il codice corrispondente alla nuova tipologia della localizzazione (es. laboratorio, officina, stabilimento, magazzino, deposito, ufficio, ecc.). Qualora, successivamente alla modifica, venga mantenuta la precedente tipologia, andra' riportato anche il relativo codice (es. «laboratorio» a cui si aggiunge la tipologia «deposito», andranno indicati, nell'ordine, i codici LB e DEP). Possono essere inseriti fino a tre codici scegliendoli fra quelli indicati nella relativa tabella. Il presente riquadro non e' utilizzabile per denunciare trasformazioni da sede secondaria ad unita' locale e viceversa; in tal caso andra' predisposto un modulo UL per comunicare la chiusura della prima tipologia, ed un secondo modulo UL di apertura della nuova tipologia. Si fa presente che per le sedi secondarie va utilizzato esclusivamente il codice SS =Sede Secondaria. C2/INDIRIZZO DELLA LOCALIZZAZIONE Nel primo campo va indicata la data in cui e' avvenuto il trasferimento nell'ambito della stessa provincia. Va poi indicato il nuovo indirizzo della localizzazione, completo di tutti gli elementi essenziali per la sua individuazione. Per le localizzazioni ubicate all'estero, deve essere indicato l'indirizzo estero completo di tutte le informazioni necessarie per l'individuazione, secondo le modalita' localmente in uso. Nel campo denominato «presso od altre indicazioni» vanno indicati eventuali altri elementi che si ritenga opportuno segnalare per una piu' precisa individuazione della localizzazione (eventuale dettaglio del numero civico, ad es. interno 5, scala A, palazzina F, ecc.). Questo riquadro non va compilato se il nuovo indirizzo della localizzazione verra' a coincidere esattamente con quello della sede dell'impresa o di altra localizzazione preesistente. In tal caso va compilato il riquadro «B1/Cessazione della localizzazione». C3/VARIAZIONE DI INSEGNA DELLA LOCALIZZAZIONE Nel primo campo va indicata la data in cui la modifica si e' verificata. Va barrata la prima casella per indicare se e' stata eliminata ogni insegna precedentemente denunciata. Va barrata la seconda casella se ne e' stata assunta una nuova o se si dichiara per la prima volta. In questo secondo caso l'insegna deve essere indicata solo se identificativa del locale, cioe' diversa dalla denominazione e ragione sociale dell'impresa e non generica (come, ad esempio, «supermercato», «ristorante», «pensione», ecc.). C4/VARIAZIONI DI ATTIVITA' NELLA LOCALIZZAZIONE Per ogni variazione, nel primo campo va indicata la data in cui la modifica si e' verificata. Qualora intervenga una modifica dell'attivita' esercitata (inizio di una nuova attivita', sospensione totale o parziale di attivita' precedentemente denunciata, ripresa totale o parziale di attivita' precedentemente denunciata, cessazione parziale di attivita' precedentemente denunciata), dovra' essere integralmente riportata l'attivita' oggetto della variazione. A seguito delle suddette modifiche, va riportata integralmente la descrizione dell'attivita' risultante. Nella denuncia dell'attivita' svolta vanno rispettati i criteri gia' indicati al riquadro A4. Si vedano anche le indicazioni riportate nelle ISTRUZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DEI MODULI al paragrafo 11. C6/ISCRIZIONI IN ALBI, RUOLI, ELENCHI, REGISTRI ED ISCRIZIONI ABILITANTI Va indicata la data in cui la variazione e' avvenuta. Vanno indicati gli estremi delle iscrizioni dell'impresa in albi, ruoli, elenchi, registri, ecc., e le iscrizioni abilitanti (es: impiantisti, autoriparatori, mediatori, agenti, spedizionieri, imprese di pulizia), alle quali e' eventualmente subordinato l'esercizio delle attivita' denunciate nel riquadro C4. Vanno compilati i campi interessati riportando l'Ente o l'Autorita' che ha rilasciato l'iscrizione, scegliendolo tra quelli indicati nella «TABELLA ALBI» (ALB), la denominazione dell'albo o ruolo o attivita' scegliendola tra quelle indicate nella «TABELLA ALBI E RUOLI» (RAL), la data, il numero del provvedimento quando previsto, e la sigla della provincia dell'Ente o Autorita' che lo ha rilasciato. Per le imprese che esercitano attivita' di impiantistica, autoriparazione, pulizia, va indicata la lettera della specifica abilitazione posseduta. Vanno indicate eventuali altre informazioni sull'attivita', come ad esempio limitazioni sulle lettere degli impiantisti e, per l'attivita' di autoriparazione, le eventuali limitazioni dell'abilitazione connesse al periodo transitorio previsto dalla legge n. 224/2012 e dalla correlata circolare ministeriale n. 3659/C dell'11 marzo 2013. Per le imprese esercenti nella localizzazione attivita' di mediazione, agente e rappresentante di commercio, spedizioniere, mediazione marittima, va compilato il campo «lettera» con il codice relativo alla specifica abilitazione posseduta. I prodotti e servizi trattati vanno riportati nel riquadro dell'attivita' esercitata nella localizzazione. Si ricorda che per gli adempimenti relativi alle suddette attivita' va compilata anche l'apposita modulistica (moduli da C32 a C39 della tabella DOC) da allegare, con lo specifico formato, alla pratica di Comunicazione Unica. C7/LICENZE O AUTORIZZAZIONI Va indicata la data in cui la variazione e' avvenuta. Devono essere indicati gli estremi delle licenze o autorizzazioni rilasciate all'impresa alle quali e' subordinato l'esercizio delle attivita' denunciate nel riquadro C4. Vanno compilati i campi interessati, riportando l'Ente o l'Autorita' che ha rilasciato la licenza o autorizzazione (es. Comune) scegliendolo tra quelli indicati nella «TABELLA ENTI LICENZA» (LIC), la denominazione scegliendola tra quelle indicate nella «TABELLA DENOMINAZIONI LICENZA» (LDN), la data ed il numero del provvedimento. C8/SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' Il presente riquadro va compilato nei casi previsti dall'art. 19 legge n. 241/1990. Va indicata la data di presentazione della segnalazione di cui al comma 1 del citato art. 19. Va indicata, inoltre, l'amministrazione cui e' stata presentata la predetta segnalazione, scegliendola tra quelle indicate nella «TABELLA ENTI LICENZA» (LIC). C10/COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA (DECRETO LEGISLATIVO N. 114/98) Deve essere indicata la data di presentazione della dichiarazione di apertura dell'esercizio commerciale. Vanno inoltre indicati i metri quadrati costituenti la superficie di vendita e la sigla corrispondente al settore merceologico trattato, da scegliere tra quelle riportate nella tabella (A = alimentare; N = non alimentare; T = alimentare/non alimentare). FIRMA Il modulo va sottoscritto dal soggetto obbligato alla sua presentazione (legale rappresentante, titolare, socio, amministratore, liquidatore, notaio, ecc.). Si veda anche il punto 2 delle ISTRUZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DEI MODULI. |
| MODULO TA Atto di trasferimento proprieta' o godimento di azienda (Legge n. 310/1993) AVVERTENZE GENERALI Soggetti utilizzatori del modulo Il notaio rogante o autenticante di atti di trasferimento della proprieta' o del godimento di aziende relative ad imprese soggette a registrazione ai sensi dell'art. 2556 del codice civile. Finalita' del modulo Il modulo va utilizzato per depositare, per l'iscrizione nel R.I., i contratti di cui all'art. 2556 del codice civile che hanno per oggetto il trasferimento della proprieta' o il godimento di azienda. Il modulo non va utilizzato per trasferimenti di aziende verificatisi in conseguenza di fusioni o scissioni di societa'. Nel caso di conferimento di azienda in societa', va presentato il modulo TA, ma l'allegazione di copia dell'atto e' solo facoltativa qualora il medesimo sia stato gia' presentato allo stesso ufficio del R.I. al momento della costituzione o modificazione della societa': e' sufficiente indicare, utilizzando l'apposito modulo «XX - NOTE», gli estremi della pratica nella quale l'atto e' contenuto. Nel caso debba essere comunicata una risoluzione del contratto di affitto d'azienda, il modulo TA deve essere compilato indicando ancora come cedente il soggetto originariamente titolare del contratto d'affitto. Ufficio competente alla ricezione del modulo Possono presentarsi tre casi: a) e' iscritto nel R.I. almeno il cedente: il modulo va presentato presso l'ufficio R.I. ove e' iscritto il cedente, nella posizione R.E.A. del cedente medesimo; b) e' iscritto solo il cessionario: il modulo va presentato presso l'ufficio R.I. ove e' iscritto il cessionario, nella posizione R.E.A. del cessionario medesimo; c) entrambi i soggetti non sono iscritti al R.I.: il mod. TA va comunque presentato, in quanto trattasi di contratto avente per oggetto un'azienda facente capo ad una impresa soggetta a registrazione. In tale ipotesi il modulo va depositato presso l'ufficio R.I. nella cui circoscrizione e' ubicata la residenza o la sede del cedente. Persone obbligate alla presentazione del modulo Il notaio rogante o autenticante. Avvertenze per i singoli riquadri A/ESTREMI ISCRIZIONE DELLA DOMANDA Il presente riquadro del modulo TA deve essere compilato a seconda del soggetto a cui verra' intestato, secondo quanto indicato nei casi a), b) e c) di cui sopra. a) Cedente iscritto al R.I. Il modulo deve essere intestato al cedente, indicando la sigla della provincia ed il relativo numero R.E.A. ove e' iscritto; vanno altresi' indicati i dati del cessionario, omettendo la sigla provincia ed il numero R.E.A. nel caso quest'ultimo non sia iscritto al R.I. b) Cedente non iscritto al R.I. e cessionario iscritto al R.I. Il modulo deve essere intestato al cessionario, indicando la sigla della provincia ed il relativo numero R.E.A. ove e' iscritto. Nei campi relativi al cedente vanno altresi' indicati i dati di quest'ultimo, omettendo la sigla provincia ed il numero R.E.A. c) Cedente e cessionario non iscritti al R.I. Il modulo deve essere intestato al cedente, indicando la sola provincia ove e' ubicata la sua residenza o sede, omettendo l'indicazione del numero R.E.A. Analogo criterio dovra' essere adottato nell'indicazione dei dati del cessionario. B/ESTREMI DELL'ATTO Vanno indicati: il codice della forma dell'atto (P - atto pubblico o A - scrittura privata autenticata) e quello relativo all'atto (sempre A20, come da tabella corrispondente); la data dell'atto; il numero di repertorio assegnato all'atto (il notaio rogante/autenticante, il relativo codice fiscale e la sede notarile verranno desunti dal certificato di firma digitale); la data ed il numero di registrazione e l'indicazione dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate (come da tabella corrispondente); la presenza di statuto o di patti sociali integrali in allegato alla pratica. 1/OGGETTO DELL' ATTO Va compilato il campo corrispondente al tipo di trasferimento; per i casi non previsti dalla tabella, va utilizzato il codice generico «99 - ALTRO» specificando la natura del trasferimento. 2/CEDENTE E CESSIONARIO Il riquadro va utilizzato sia nell'ipotesi in cui il titolare dell'azienda sia un unico soggetto ovvero - in alternativa - nell'ipotesi in cui piu' soggetti ne siano contitolari pro quota. Unico titolare Vanno indicati i dati di individuazione del soggetto cedente: cognome e nome, se persona fisica, ovvero denominazione o ragione sociale, se societa' o altro soggetto giuridico nonche' il codice fiscale. Nel campo «Tipo ruolo» indicare sempre il codice «CD - CEDENTE». Contitolari Se la parte cedente e' rappresentata da piu' soggetti contitolari pro quota della proprieta' o di altro diritto di godimento sull'azienda (ad esempio nell'ipotesi di comunione ereditaria), per ciascun contitolare vanno indicati: il cognome e nome se persona fisica ovvero denominazione o ragione sociale se soggetto diverso, il codice fiscale, la frazione rappresentativa della quota ideale di ciascun contitolare (ad es. 1/2, 1/3). Compilati i dati del primo contitolare, utilizzare una «NUOVA OCCORRENZA» per indicare i dati degli altri soggetti. Per ogni soggetto deve essere compilato il campo «Tipo diritto», indicando il tipo di proprieta' (vedi apposita tabella). Per il soggetto cessionario vale quanto detto per il cedente. Nel campo «Tipo ruolo» indicare sempre il codice «CS - CESSIONARIO». FIRMA Il modulo va firmato dal notaio rogante o autenticante. Si veda anche il punto 2 delle ISTRUZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DEI MODULI. |
| MODULO R Denuncia al R.E.A. di associazione, ente, impresa estera AVVERTENZE GENERALI Soggetti utilizzatori del modulo Associazioni o altri enti non societari Imprese estere sia individuali che societarie Finalita' del modulo Il modulo consente la denuncia al R.E.A. dei soggetti tenuti a tale obbligo per i quali non sussistono i presupposti per l'iscrizione nel R.I. Tali soggetti sono: Le associazioni, le fondazioni, i comitati e gli altri enti non societari, che pur esercitando un'attivita' economica commerciale e/o agricola, non abbiano tuttavia per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'impresa (art. 9, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 581/1995 e circolare MICA 9 gennaio 1997, n. 3407/C.; Nel caso in cui il soggetto collettivo abbia per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'impresa dovra' procedere alle iscrizioni nel R.I. tramite i moduli S1, S2, ecc.; Imprese, sia individuali che societarie, con sede principale all'estero che istituiscono, modificano o cessano un'unita' locale in Italia. Le societa' estere che aprono una sede secondaria o svolgono l'attivita' principale in Italia devono utilizzare i moduli S1, S2, UL ecc. Ufficio competente alla ricezione del modulo E' l'ufficio della provincia in cui e' ubicata: la sede del soggetto collettivo quale luogo in cui si esplica l'attivita' amministrativa e direzionale che, frequentemente, coincide con la sede di esercizio dell'attivita' economica. Il modulo R va presentato presso l'ufficio competente per la sede anche nel caso in cui l'esercizio di attivita' economica sia svolta esclusivamente in una provincia diversa rispetto a quella della sede principale. Infatti la sede statutaria costituisce comunque il centro direzionale, gestionale ed amministrativo del soggetto collettivo. Nell'ipotesi su indicata al modulo R va allegato il modulo S5, ed il modulo UL sara' presentato presso la Camera di commercio territorialmente competente per l'attivita' economica dell'unita' locale; l'unita' locale dell'impresa con sede principale all'estero. La denuncia dell'unita' locale mediante il presente modulo, accompagnato dal modulo UL, individua l'ufficio ricevente come «ufficio di riferimento» in Italia dell'impresa in questione ai fini degli adempimenti connessi al registro delle imprese/REA. L'«ufficio di riferimento» e' elettivo e puo' essere spostato presso qualsiasi altra camera di commercio (nella cui circoscrizione insista un'altra unita' locale dell'impresa con sede principale all'estero) mediante presentazione del medesimo modulo R. Costituisce l'ufficio di riferimento per gli adempimenti «globali» relativi all'impresa estera (ad esempio, per comunicare il mutamento della sede legale) presente in Italia solo attraverso unita' locali. Si tenga presente che l'apertura di altre unita' locali in Italia (ulteriori rispetto a quella denunciata mediante il presente modulo) va denunciata mediante la presentazione del solo modulo UL presso ciascuna camera nella cui circoscrizione insistono le unita' locali in questione. Persone obbligate alla presentazione del modulo L'obbligo ricade sul rappresentante legale del soggetto collettivo o dell'impresa estera. Avvertenze per i singoli riquadri A/ESTREMI DELLA DENUNCIA Va indicata la sigla della provincia in cui ha sede il soggetto collettivo o l'unita' locale dell'impresa estera. Deve essere indicato il numero R.E.A. quando gia' assegnato dall'ufficio, se viene compilata la sezione B o C. TIPO DENUNCIA Il modulo e' suddiviso in tre sezioni: A - per la denuncia di prima iscrizione del soggetto, a seguito dell'inizio dell'attivita' economica; B - per la denuncia di modificazione dell'attivita' economica o degli elementi identificativi del soggetto; C - per la denuncia di cessazione di tutta l'attivita' economica che comporta la cancellazione dal R.E.A. SEZIONE A 1/CODICE FISCALE Va indicato il numero di codice fiscale del soggetto collettivo, tranne i casi in cui l'assegnazione e' richiesta direttamente all'ufficio R.I. 2/PARTITA I.V.A. Va indicat.a anche se coincidente con il codice fiscale. 3/DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE Va indicata la denominazione del soggetto collettivo o dell'impresa estera (se l'impresa estera e' individuale si indicano i dati anagrafici del titolare e l'eventuale ditta sotto cui l'impresa e' esercitata). Ove presente, la sigla della denominazione va indicata esclusivamente nell'apposito campo. Per sigla si intende una stringa di pochi caratteri che in modo conciso e condensato identifichi comunemente l'impresa (come ad esempio le sigle automobilistiche delle province), e non un'estesa abbreviazione della denominazione. 3B/FORMA GIURIDICA Va indicata la forma giuridica (associazione riconosciuta, associazione non riconosciuta, fondazione, ecc. come da tabella). 4/SEDE Va indicato l'indirizzo della sede (cosi' come individuata nell'atto costitutivo/statuto) del soggetto collettivo completo di tutti gli elementi essenziali per la sua individuazione. Nel caso di impresa estera, si indica l'indirizzo della sede all'estero. Nella riga «Presso (o altre indicazioni)» va specificato il «terzo» presso cui e' eventualmente ubicata la sede (notaio, studio professionale, ecc.) o altri elementi di individuazione che si ritenga opportuno segnalare (eventuale dettaglio del numero civico, ad esempio: interno 5, scala A, palazzina F, ecc.). Va indicato l'eventuale indirizzo di posta elettronica certificata dell'impresa, per gli usi consentiti dalla vigente normativa. 6/SCOPO E OGGETTO Va trascritto il testo relativo allo scopo (nonche' all'oggetto qualora sia individuato nell'atto costitutivo) del soggetto collettivo e l'oggetto dell'impresa estera. Questo dato non va indicato nel caso di impresa individuale estera che apre un'unita' locale in Italia. 9/POTERI DI AMMINISTRAZIONE E DI RAPPRESENTANZA Vanno trascritti i poteri di amministrazione e di rappresentanza previsti dall'atto costitutivo/statuto dell'ente collettivo. ATTIVITA' ESERCITATA Questo riquadro e' assente perche' per la denuncia di tutti i dati riguardanti l'attivita' si utilizza la sezione A del modulo S5 e il modulo UL, che costituiranno quindi un eventuale allegato del modulo R). L'impresa estera denuncia l'attivita' svolta nelle singole unita' locali presenti in Italia, compresa quella «di riferimento», allegando per ciascuna un modulo UL. SEZIONE B Soggetti collettivi Questa sezione va compilata per le modifiche dei dati fondamentali ed identificativi (denominazione, sede , ecc.). Imprese estere Questa sezione va compilata solo nel caso di modifica dei dati identificativi (denominazione, sede, forma giuridica, ecc.) dell'impresa presso la sede estera. Le modifiche dell'attivita' svolta in Italia vanno denunciate compilando il modulo UL ed ove previsto l'S5. PARTITA I.V.A. Va indicato eventualmente il nuovo numero di Partita I.V.A. 3/DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE Va indicata la nuova denominazione del soggetto collettivo o dell'impresa estera. Ove presente, la sigla della denominazione va indicata esclusivamente nell'apposito campo. Per sigla si intende una stringa di pochi caratteri che in modo conciso e condensato identifichi comunemente l'impresa (come ad esempio le sigle automobilistiche delle province), e non un'estesa abbreviazione della denominazione. 4/INDIRIZZO DELLA SEDE Va indicato il nuovo indirizzo della sede principale (cosi' come individuato nell'atto costitutivo/statuto) del soggetto collettivo o dell'impresa estera, completo di tutti gli elementi essenziali per la sua individuazione. Nella riga «Presso (o altre indicazioni)» deve essere specificato il terzo presso cui e' eventualmente ubicata la sede (notaio, studio professionale, ecc,) o altri elementi di individuazione che si ritenga opportuno segnalare (eventuale dettaglio del numero civico, ad es.: interno 5, scala A, palazzina F, ecc.). Va indicato l'eventuale indirizzo di posta elettronica certificata dell'impresa, per gli usi consentiti dalla vigente normativa. Questo riquadro va compilato in caso di qualsiasi trasferimento della sede dell'impresa estera. 6/SCOPO ED OGGETTO Va trascritto il testo relativo al nuovo scopo (nonche' al nuovo oggetto qualora sia individuato nell'atto costitutivo) del soggetto collettivo e l'oggetto dell'impresa estera. 9/POTERI DI AMMINISTRAZIONE E DI RAPPRESENTANZA Va trascritta integralmente la nuova formulazione dei poteri di amministrazione e di rappresentanza previsti dall'atto costitutivo/statuto dell'ente collettivo. 29/TRASFERIMENTO DA ALTRA PROVINCIA Va indicata la sigla della provincia di provenienza ed il relativo numero R.E.A. Nel caso di trasferimento di sede da altra provincia, si possono verificare le seguenti ipotesi: 1. nella provincia della precedente sede cessa ogni attivita' esercitata anche presso eventuali unita' locali: in questo caso deve essere selezionata la casella «Cessazione totale di attivita'»; 2. la precedente sede viene trasformata in una localizzazione dell'impresa: non deve essere selezionata la casella «Cessazione totale di attivita'», e deve essere presentato, separatamente, il modulo U.L. (vedi relative istruzioni anche relativamente all'eventuale necessita' di allegare Intercalare P), presso la Camera di commercio di provenienza. 3. qualunque variazione relativa ad altre localizzazioni presenti nella provincia di provenienza, andra' comunicata con il relativo modulo U.L. alla Camera di commercio di provenienza; 4. nella provincia di destinazione sono gia' presenti una o piu' localizzazioni: in questo caso se la sede dell'impresa si trasferisce presso una localizzazione gia' dichiarata, questa dovra' essere cessata allegando un modulo U.L. Il trasferimento della sede puo' comportare: a) l'esclusiva modifica dell'indirizzo della sede, riportato nel riquadro 4 del presente modulo; b) la contestuale modifica di altri dati dell'impresa, per i quali andranno compilati gli appositi riquadri del presente modulo e/o su eventuali moduli allegati. Non vanno allegati moduli UL relativi a localizzazioni ovunque preesistenti che non subiscano alcuna modifica. Non vanno allegati Intercalari P relativi a persone che non subiscono alcuna modifica. Per la denuncia di inizio attivita' presso la nuova sede va comunque presentato un modulo S5 (vedi relative istruzioni) altrimenti l'impresa risultera' inattiva ed assoggettabile ad eventuali sanzioni. VARIAZIONI DI ATTIVITA' ESERCITATE Questo riquadro e' assente perche' per la denuncia di tutti i dati riguardanti l'attivita' occorre utilizzare la sezione B del modulo S5 e/o il modulo UL (che costituira' quindi un allegato del modulo R). Se e' cessata tutta l'attivita' precedentemente esercitata - e questa e' l'unica attivita' del soggetto collettivo - occorre invece compilare il successivo riquadro 22 per la cancellazione dal R.E.A. SEZIONE C CANCELLAZIONE Il riquadro va compilato a seguito di cessazione totale di ogni attivita' economica. Nel caso in cui questa sia esercitata esclusivamente presso un'unita' locale in altra provincia (ad es: sede nella provincia X e unita' locale nella provincia Y) si dovra' depositare esclusivamente il modulo R sez. C presso l'ufficio della provincia ove e' ubicata la sede che provvedera' a comunicare la cessazione all'ufficio della provincia ove e' ubicata l'unita' locale. La denuncia ha effetto anche ai fini della cancellazione del soggetto collettivo dal R.E.A. 22/ISTANZA DI CANCELLAZIONE Va indicata la causale della cancellazione dal R.E.A. e la data dell'evento. /SOGGETTO SUBENTRANTE Il riquadro va compilato quando vi e' stata la cessione di tutta l'attivita'. Vanno indicate la denominazione, il codice fiscale del soggetto subentrante ed il titolo del subentro (es.: vendita, affitto, donazione, successione ereditaria, ecc.). FIRMA
Il modulo e' sottoscritto dal legale rappresentante dell'ente, associazione, impresa estera, ecc. Si veda anche il punto 2 delle ISTRUZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DEI MODULI. |
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