Gazzetta n. 114 del 17 maggio 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 15 aprile 2016, n. 68
Regolamento di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di misure compensative per l'esercizio della professione di Perito industriale e Perito industriale laureato.


IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, attuativo della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania, in particolare gli articoli 5 e 24 secondo i quali sono definite, mediante decreto del Ministro della giustizia, con riferimento alle singole professioni, le eventuali ulteriori procedure necessarie per assicurare lo svolgimento, la conclusione, l'esecuzione e la valutazione delle misure compensative, l'articolo 11 che, in regime di libera prestazione di servizi, in caso di differenze sostanziali tra le qualifiche professionali del prestatore e la formazione richiesta dalle norme nazionali, nella misura in cui tale differenza sia tale da nuocere alla pubblica sicurezza o alla sanita' pubblica, prevede che il prestatore possa colmare tali differenze attraverso il superamento di una specifica prova attitudinale, l'articolo 22 come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, che, in regime di stabilimento, in presenza di determinate condizioni, subordina il riconoscimento dei titoli al superamento di una prova attitudinale o al compimento di un tirocinio di adattamento a scelta del richiedente;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 dicembre 2015;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 del 15 gennaio 2016;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a. «decreto legislativo», il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;
b. «decreto di riconoscimento», il decreto di riconoscimento adottato dal Direttore generale della giustizia civile presso il Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;
c. «richiedente», il professionista che domanda, ai fini dell'esercizio della professione di Perito industriale e Perito industriale laureato in Italia, il riconoscimento del titolo rilasciato dal Paese di appartenenza attestante una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'esercizio o l'accesso alla professione ovvero il prestatore di servizi temporaneo e occasionale nella ipotesi di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;
d. «Consiglio nazionale», il Consiglio nazionale dei Periti industriali e dei Periti industriali laureati.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
(Omissis).».
- Si riporta il testo degli articoli 5 e 24 del decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della
direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle
qualifiche professionali, nonche' della direttiva
2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera
circolazione delle persone a seguito dell'adesione di
Bulgaria e Romania):
«Art. 5 (Autorita' competente). - 1. Ai fini del
riconoscimento di cui al titolo II e al titolo III, capi II
e IV, sono competenti a ricevere le domande, a ricevere le
dichiarazioni e a prendere le decisioni:
a) la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo
sport, per tutte le attivita' che riguardano il settore
sportivo e per quelle esercitate con la qualifica di
professionista sportivo, ad accezione di quelle di cui alla
lettera l-septies);
b);
c) il Ministero titolare della vigilanza per le
professioni che necessitano, per il loro esercizio,
dell'iscrizione in Ordini, Collegi, albi, registri o
elenchi, fatto salvo quanto previsto alle lettere f) e
l-sexies);
d) la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, per le professioni
svolte in regime di lavoro subordinato presso la pubblica
amministrazione, salvo quanto previsto alle lettere e), f)
e g);
e) il Ministero della salute, per le professioni
sanitarie;
f) il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, per i docenti di scuole dell'infanzia,
primaria, secondaria di primo grado e secondaria superiore
e per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario
della scuola nonche' per il personale ricercatore e per le
professioni di architetto, pianificatore territoriale,
paesaggista, conservatore dei beni architettonici ed
ambientali, architetto junior e pianificatore junior;
g);
h) il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca per ogni altro caso relativamente a
professioni che possono essere esercitate solo da chi e' in
possesso di qualifiche professionali di cui all'art. 19,
comma 1, lettere d) ed e), salvo quanto previsto alla
lettera c);
i) il Ministero dei beni e delle attivita' culturali
e del turismo per le attivita' afferenti al settore del
restauro e della manutenzione dei beni culturali, secondo
quanto previsto dai commi 7, 8 e 9 dell'art. 29 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive
modificazioni nonche' per le attivita' che riguardano il
settore turistico;
l) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
per ogni altro caso relativamente a professioni che possono
essere esercitate solo da chi e' in possesso di qualifiche
professionali di cui all'art. 19, comma 1, lettere a), b) e
c) nonche' per la professione di consulente del lavoro, per
le professioni afferenti alla conduzione di impianti
termici e di generatori di vapore;
l-bis) il Ministero dello sviluppo economico, per la
professione di consulente in proprieta' industriale e per
quella di agente immobiliare;
l-ter) il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali per le professioni di allenatore,
fantino e guidatore di cavalli da corsa, classificatore di
carcasse suine e classificatore di carcasse bovine;
l-quater) il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, per le professioni di insegnante, istruttore di
autoscuola e assistente bagnante;
l-quinquies) il Ministero dell'interno, per le
professioni afferenti all'area dei servizi di controllo e
della sicurezza, nonche' per le professioni di
investigatore privato, titolare di istituto di
investigazioni private, addetto ai servizi di accoglienza
in ambito sportivo;
l-sexies) l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, per
la professione di spedizioniere doganale/doganalista;
l-septies) il Comitato olimpico nazionale italiano,
per le professioni di maestro di scherma, allenatore,
preparatore atletico, direttore tecnico sportivo, dirigente
sportivo e ufficiale di gara;
m) le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e di Bolzano per le professioni per le
quali sussiste competenza esclusiva, ai sensi dei
rispettivi statuti.
2. Per le attivita' di cui al titolo III, capo III, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
individuano l'autorita' competente a pronunciarsi sulle
domande di riconoscimento presentate dai beneficiari.
2-bis. Le autorita' competenti di cui ai commi 1 e 2,
ciascuna per le professioni di propria competenza, sono
altresi' autorita' competenti responsabili della gestione
delle domande di tessera professionale europea di cui agli
articoli 5-ter e seguenti. Per la professione di guida
alpina, il Dipartimento per gli affari regionali, le
autonomie e lo sport e', inoltre, autorita' competente
incaricata dell'assegnazione delle domande di tessera
professionale europea qualora vi siano piu' autorita'
regionali competenti, cosi' come previsto dall'art. 2 del
regolamento di esecuzione (UE) n. 983/2015 della
Commissione del 24 giugno 2015.
3. Fino all'individuazione di cui al comma 2, sulle
domande di riconoscimento provvedono:
a) la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo
sport, per le attivita' di cui all'allegato IV, Lista III,
punto 4), limitatamente alle attivita' afferenti al settore
sportivo;
b);
c) il Ministero dello sviluppo economico per le
attivita' di cui all'allegato IV, Lista I, Lista II e Lista
III e non comprese nelle lettere d), e) ed f);
d) il Ministero dei beni e delle attivita' culturali
e del turismo, per le attivita' di cui all'allegato IV,
Lista II e III, non comprese nelle lettere c), d), e) ed
f);
e) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
per le attivita' di cui all'allegato IV, Lista III, punto
4), classe ex 851 e 855;
f) il Ministero dei trasporti per le attivita' di cui
all'allegato IV, Lista II e Lista III, nelle parti
afferenti ad attivita' di trasporto.».
«Art. 24 (Esecuzione delle misure compensative). - 1.
Con riferimento all'art. 5, comma 1, con provvedimento
dell'Autorita' competente, sono definite, con riferimento
alle singole professioni, le procedure necessarie per
assicurare lo svolgimento, la conclusione, l'esecuzione e
la valutazione delle misure di cui agli articoli 23 e 11.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 22 del citato
decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206:
«Art. 22 (Misure compensative). - 1. Il riconoscimento
di cui al presente capo puo' essere subordinato al
compimento di un tirocinio di adattamento non superiore a
tre anni o di una prova attitudinale, a scelta del
richiedente, in uno dei seguenti casi:
a);
b) se la formazione ricevuta riguarda materie
sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di
formazione richiesto in Italia;
c) se la professione regolamentata include una o piu'
attivita' professionali regolamentate, mancanti nella
corrispondente professione dello Stato membro d'origine del
richiedente, e se la formazione richiesta dalla normativa
nazionale riguarda materie sostanzialmente diverse da
quelle dell'attestato di competenza o del titolo di
formazione in possesso del richiedente.
2. Nei casi di cui al comma 1 per l'accesso alle
professioni di avvocato, dott. commercialista, ragioniere e
perito commerciale, consulente per la proprieta'
industriale, consulente del lavoro, attuario e revisore
contabile, nonche' per l'accesso alle professioni di
maestro di sci e di guida alpina, il riconoscimento e'
subordinato al superamento di una prova attitudinale.
3. Con provvedimento dell'autorita' competente di cui
all'art. 5, sentita la Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento per le politiche europee, sono
individuate altre professioni per le quali la prestazione
di consulenza o assistenza in materia di diritto nazionale
costituisce un elemento essenziale e costante
dell'attivita'.
4. Nei casi di cui al comma 1 il riconoscimento e'
subordinato al superamento di una prova attitudinale se:
a) riguarda casi nei quali si applica l'art. 18,
lettere b) e c), l'art. 18, comma 1, lettera d), per quanto
riguarda i medici e gli odontoiatri, l'art. 18, comma 1,
lettera f), qualora il migrante chieda il riconoscimento
per attivita' professionali esercitate da infermieri
professionali e per gli infermieri specializzati in
possesso di titoli di formazione specialistica, che seguono
la formazione che porta al possesso dei titoli elencati
all'allegato V, punto 5.2.2 e l'art. 18, comma 1, lettera
g);
b) riguarda casi di cui all'art. 18, comma 1, lettera
a), per quanto riguarda attivita' esercitate a titolo
autonomo o con funzioni direttive in una societa' per le
quali la normativa vigente richieda la conoscenza e
l'applicazione di specifiche disposizioni nazionali.
4-bis. In deroga al principio enunciato al comma 1, che
lascia al richiedente il diritto di scelta, le autorita'
competenti di cui all'art. 5 possono richiedere un
tirocinio di adattamento o una prova attitudinale nei
confronti di:
a) un titolare di una qualifica professionale di cui
all'art. 19, comma 1, lettera a), che abbia presentato
domanda di riconoscimento delle proprie qualifiche
professionali, se la qualifica professionale nazionale
richiesta e' classificata a norma dell'art. 19, comma 1,
lettera c);
b) un titolare di una delle qualifiche professionali
di cui all'art. 19, comma 1, lettera b), che abbia
presentato domanda di riconoscimento delle proprie
qualifiche professionali, se la qualifica professionale
nazionale richiesta e' classificata a norma dell'art. 19,
comma 1, lettere d) od e).
4-ter. Nel caso del titolare di una qualifica
professionale di cui all'art. 19, comma 1, lettera a), che
abbia presentato domanda di riconoscimento delle proprie
qualifiche professionali, se la qualifica professionale
nazionale richiesta e' classificata a norma dell'art. 19,
comma 1, lettera d), l'autorita' competente di cui all'art.
5 puo' imporre un tirocinio di adattamento unitamente a una
prova attitudinale.
5. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettere b) e
c), per «materie sostanzialmente diverse» si intendono
materie la cui conoscenza e' essenziale all'esercizio della
professione regolamentata e che in termini di durata o
contenuto sono molto diverse rispetto alla formazione
ricevuta dal migrante.
6. L'applicazione del comma 1 comporta una successiva
verifica sull'eventuale esperienza professionale attestata
dal richiedente al fine di stabilire se le conoscenze, le
abilita' e le competenze formalmente convalidate a tal fine
da un organismo competente dello Stato membro di
provenienza, acquisite nel corso di detta esperienza
professionale ovvero mediante apprendimento permanente in
uno Stato membro o in un Paese terzo possano colmare la
differenza sostanziale di cui al comma 3, o parte di essa.
7. Con provvedimento dell'autorita' competente
interessata, sentiti il Ministro per le politiche europee e
i Ministri competenti per materia, osservata la procedura
comunitaria di preventiva comunicazione agli altri Stati
membri e alla Commissione contenente adeguata
giustificazione della deroga, possono essere individuati
altri casi per i quali in applicazione del comma 1 e'
richiesta la prova attitudinale.
8. Il provvedimento di cui al comma 7 e' efficace tre
mesi dopo la sua comunicazione alla Commissione europea, se
la stessa nel detto termine non chiede di astenersi
dall'adottare la deroga.
8-bis. La decisione di imporre un tirocinio di
adattamento o una prova attitudinale e' debitamente
motivata. In particolare al richiedente sono comunicate le
seguenti informazioni:
a) il livello di qualifica professionale richiesto
dalla normativa nazionale e il livello di qualifica
professionale detenuto dal richiedente secondo la
classificazione stabilita dall'art. 19;
b) le differenze sostanziali di cui al comma 5 e le
ragioni per cui tali differenze non possono essere
compensate dalle conoscenze, dalle abilita' e dalle
competenze acquisite nel corso dell'esperienza
professionale ovvero mediante apprendimento permanente
formalmente convalidate a tal fine da un organismo
competente.
8-ter. Al richiedente dovra' essere data la
possibilita' di svolgere la prova attitudinale di cui al
comma 1 entro sei mesi dalla decisione iniziale di imporre
tale prova al richiedente.».

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 11, comma 4, e 16,
comma 6, del citato decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
206:
«Art. 11 (Verifica preliminare). - (Omissis).
4. In caso di differenze sostanziali tra le qualifiche
professionali del prestatore e la formazione richiesta
dalle norme nazionali, nella misura in cui tale differenza
sia tale da nuocere alla pubblica sicurezza o alla sanita'
pubblica e non possa essere compensata dall'esperienza
professionale del prestatore o da conoscenze, abilita' e
competenze acquisite attraverso l'apprendimento permanente,
formalmente convalidate a tal fine da un organismo
competente, il prestatore puo' colmare tali differenze
attraverso il superamento di una specifica prova
attitudinale, con oneri a carico dell'interessato secondo
quanto previsto dall'art. 25. La prestazione di servizi
deve poter essere effettuata entro il mese successivo alla
decisione adottata in applicazione del comma 3.
5. (Omissis).»
«Art. 16 (Procedura di riconoscimento in regime di
stabilimento). - (Omissis).
6. Sul riconoscimento provvede l'autorita' competente
con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre
mesi dalla presentazione della documentazione completa da
parte dell'interessato. Il provvedimento e' pubblicato nel
sito istituzionale di ciascuna amministrazione competente.
Per le professioni di cui al capo II e al capo III del
presente titolo il termine e' di quattro mesi.
(Omissis).».
 
Allegato A

(articolo 2, comma 3 e articolo 7, comma 1)
1. Argomenti di carattere generale comuni a tutte le
specializzazioni:
- regolamento per la libera professione del perito industriale e leggi collegate; aspetti deontologici della libera professione;
- elementi di diritto pubblico e privato attinenti all'esercizio della libera professione;
- elementi di economia ed organizzazione aziendali attinenti all'esercizio della libera professione;
- progetti, direzione dei lavori, contabilita': procedure tecniche ed amministrative;
- la funzione peritale nell'ambito professionale e giudiziario. Impostazione della perizia tecnica;
- la ricostruzione delle dinamiche di eventi accidentali, partendo dagli effetti prodotti, ai fini della individuazione delle cause e della relativa stima economica;
- problematiche di base concernenti la salvaguardia dell'ambiente ed i consumi energetici;
- prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro secondo la normativa vigente;
- l'informatica nella progettazione e nella produzione industriale. 2. Argomenti specifici per settori di specializzazione
1. Perito industriale laureato in costruzione, ambiente e territorio
Alla professione di perito industriale e di perito industriale laureato dell'area civile, specialita' costruzione, ambiente e territorio sono riservate per legge le attivita' di progettazione, direzione, esecuzione, verifica, collaudo e stima, anche relativamente alla prestazione temporanea, prevista all'articolo 7.4 della direttiva 2005/36. Questa figura professionale, spaziando dalla progettazione architettonica sino a quella esecutiva, ha le capacita' di coordinare e di dialogare con le diverse specializzazioni tecnico-progettuali, di tradurre il progetto esecutivo nelle sue varie fasi realizzative dell'opera e programmare la manutenzione della stessa, di controllare le varie fasi esecutive, la qualita' e il prezzo, di conoscere le procedure amministrative di affidamento dei lavori sia pubblici che privati, di valutare economicamente i processi di gestione durante il ciclo lavorativo e di assumere quindi anche le funzioni di "responsabile del procedimento" nell'ambito dei lavori pubblici.
Materie d'esame: a) Disegno tecnico - b) progettazione di costruzioni edili, stradali e idrauliche - c) Disegno di costruzioni - d) Topografia e disegno - e) Meccanica - f) Elementi di macchine - g) Tecnologia dei materiali, delle costruzioni, laboratorio, impianto e organizzazione del cantiere - h) Estimo - i) Calcoli statici.
2. Perito industriale laureato in meccanica ed efficienza energetica
Alla professione di perito industriale e di perito industriale laureato dell'area tecnologica nella specialita' meccanica e efficienza energetica sono riservate per legge le attivita' di progettazione, direzione, esecuzione, verifica, collaudo e stima, anche relativamente alla prestazione temporanea, prevista all'articolo 7.4 della direttiva 2005/36. Questa figura professionale, dapprima vincolata a una serie limitata di compiti e funzioni si e' evoluta verso attivita' polifunzionali sempre piu' contrassegnate da autonomia, intercambiabilita' dei ruoli e dalla conoscenza complessiva del processo produttivo che conduce all'individuazione di alcuni peculiari ruoli professionali all'interno del processo produttivo e del settore meccanico che possono essere considerati strategici per la realizzazione del prodotto o dell'impianto o per la messa in opera di nuove tecniche di produzione.
Materie d'esame: a) Disegno tecnico - b) Tecnologia meccanica - c) Impianti termotecnici e disegno - d) Meccanica - e) Termotecnica, macchine a fluido e laboratorio - f) Disegno, progettazione e organizzazione industriale.
3. Perito industriale laureato in impiantistica elettrica e automazione
Alla professione di perito industriale e di perito industriale laureato dell'area tecnologica nella specialita' impiantistica elettrica e automazione sono riservate per legge le attivita' di progettazione, direzione, esecuzione, verifica, collaudo e stima, anche relativamente alla prestazione temporanea, prevista all'articolo 7.4 della direttiva 2005/36. Questa figura professionale svolge le attivita' pertinenti al campo di azione nell'elettrotecnica e nell'automazione, nell'elettronica e nelle telecomunicazioni. Altre attivita' di pertinenza di questa professione riguardano l'elettronica, l'antintrusione, la diffusione sonora e l'acustica, le telecomunicazioni e la realizzazione di sistemi ed impianti elettronici, elettrici e di telecomunicazione.
Materie d'esame: a) Elettrotecnica - b) Elettronica - c) Sistemi elettrici automatici - d) Impianti elettrici - e) Tecnologie, disegno e progettazioni elettriche ed elettroniche.
4. Perito industriale laureato in chimica
Alla professione di perito industriale e di perito industriale laureato dell'area tecnologica nella specialita' chimica sono riservate per legge le attivita' di progettazione, direzione, esecuzione, verifica, collaudo e stima, anche relativamente alla prestazione temporanea, prevista all'articolo 7.4 della direttiva 2005/36. La complessita' e la varieta' di sostanze, strumenti, tecnologie e attrezzature utilizzati nel campo dell'industria e della impiantistica chimica e nel campo dell'industria alimentaristica e della relativa impiantistica comportano che, per tale tipo di professionalita', convivano ambiti specifici di intervento e notevoli distinzioni nei livelli di competenza. Dunque, una figura professionale come quella in argomento nel settore agroalimentare e forestale possiede competenze diversificate che spaziano da quelle tecnico-ingegneristiche, a quelle analitiche e nutrizionali, fino a quelle igienistiche o di carattere economico, tali da permettere lo svolgimento di qualunque ruolo tecnico e gestionale attinente la produzione, commercializzazione, ricerca, innovazione e controllo degli alimenti.
Materie d'esame: a) Macchine - b) Elettrotecnica e laboratorio - c) Complementi di chimica ed elettrochimica, laboratorio - d) Analisi chimica generale e tecnica, laboratorio - e) Chimica industriale - f) Impianti chimici e disegno - g) Economica industriale con elementi di diritto - h) Chimica fisica e laboratorio - i) Chimica organica, bio-organica, delle fermentazioni e laboratorio - l) Analisi chimica, elaborazione dati e laboratorio - m) Tecnologie chimica industriali, principi di automazione e di organizzazione industriale.
5. Perito industriale laureato in prevenzione e igiene ambientale
Alla professione di perito industriale e di perito industriale laureato dell'area tecnologica nella specialita' prevenzione e igiene ambientale sono riservate per legge le attivita' di progettazione, direzione, esecuzione, verifica, collaudo e stima, anche relativamente alla prestazione temporanea, prevista all'articolo 7.4 della direttiva 2005/36. Le principali attivita' che investono la sfera professionale di questo tecnico dell'area prevenzione e igiene ambientale possono essere collocate soprattutto nell'ambito della salvaguardia fisica e ambientale, in quello elettronico-nucleare e per la prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro. In questo contesto si inserisce questo professionista orientato in modo specifico alle tematiche ambientali, che si occupa soprattutto della ricerca, della progettazione e della sperimentazione di metodi finalizzati alla protezione dagli agenti fisici e chimici, collaborando al risanamento di situazioni di degrado ambientale e intervenendo in favore della tutela della salute e del miglioramento della qualita' dell'ambiente.
Materie d'esame: a) Fisica applicata e laboratorio - b) Meccanica, macchine e laboratorio - c) Elettrotecnica e laboratorio - d) Chimica fisica ed elettrochimica - e) Impianti industriali e disegno - f) Analisi chimica generale e tecnica e laboratorio - g) Prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro.
6. Perito industriale laureato in informatica
Alla professione di perito industriale e di perito industriale laureato dell'area informazione nella specialita' informatica sono riservate per legge le attivita' di progettazione, direzione, esecuzione, verifica, collaudo e stima, anche relativamente alla prestazione temporanea, prevista all'articolo 7.4 della direttiva 2005/36. Le principali attivita' che investono questa sfera professionale coprono aree molto estese e complementari all'interno delle quali puo' rivestire diversi ruoli come libero professionista con attivita' di consulenza in vari settori.
Materie d'esame: a) Matematica generale, applicata e laboratorio - b) Calcolo delle probabilita', statistica, ricerca operativa e laboratorio - c) Elettronica e laboratorio - d) Informatica generale, applicazioni tecnico - scientifiche e laboratorio - e) Sistemi, automazione e laboratorio.
7. Perito industriale laureato in design
Alla professione di perito industriale e di perito industriale laureato dell'area informazione nella specialita' grafica sono riservate per legge le attivita' di progettazione, direzione, esecuzione, verifica, collaudo e stima, anche relativamente alla prestazione temporanea, prevista all'articolo 7.4 della direttiva 2005/36. La figura di questo professionista si declina principalmente nel campo di tecnico dei sistemi informatici di rappresentazione digitale del prodotto nel campo illuminotecnico nel campo tecnico dei sistemi di produzione dell'artefatto grafico tradizionale nel campo tecnico dei sistemi di produzione dell'artefatto grafico multimediale nel campo tecnico della qualificazione dei materiali tessili e dei trattamenti di nobilitazione.
Materie d'esame: a) Meccanica e macchine - b) Disegno applicato all'arte grafica - c) Tecnologia grafica - d) Merceologia grafica - e) Economia aziendale - f) Impianti grafici e disegno - g) Storia dell'arte - h) Materiali e tecnologie - i) Atelier di design - l) Rappresentazione tridimensionale - m) Tecnologie e progettazione.
 
Allegato B

(articolo 5, comma 1)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato C

(articolo 11, comma 1)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Contenuto della prova attitudinale

1. La prova attitudinale prevista dagli articoli 11, comma 4, e 23 del decreto legislativo ha luogo presso il Consiglio nazionale almeno due volte l'anno con un intervallo di almeno sei mesi. L'esame, da svolgersi in lingua italiana, si articola nella prova scritta o pratica e nella prova orale, ovvero nella sola prova orale, come stabilito nel decreto di riconoscimento.
2. Nella prima riunione di ciascun anno la Commissione di cui all'articolo 3 stabilisce i giorni in cui avranno inizio le sessioni d'esame e la sede in cui tali sessioni si svolgeranno.
3. L'esame si svolge nel rispetto delle condizioni stabilite nel decreto di riconoscimento che individua le prove e le materie di esame tra quelle elencate nell'allegato A), che costituisce parte integrante al presente regolamento, secondo quanto previsto dall'articolo 23, comma 3 del decreto legislativo, in corrispondenza con la specializzazione cui il richiedente ha chiesto di iscriversi.
4. La prova scritta, che avra' luogo in una o piu' giornate consecutive, della durata massima giornaliera di sette ore per ciascuna prova, consiste nello svolgimento di uno o piu' elaborati scritti o scritto-grafici vertenti sulle materie indicate nel decreto di riconoscimento, quali materie su cui svolgere la prova scritta, attinenti ad attivita' tecnico-professionali richieste al perito industriale, nei limiti delle competenze definite dalle norme vigenti per ciascuna specializzazione di cui all'allegato A. L'eventuale prova pratica ha la durata massima di sette ore e consiste nello svolgimento di una prestazione o operazione tipiche della attivita' professionale, secondo quanto previsto nel decreto di riconoscimento.
5. La prova orale verte sulle materie indicate nel decreto di riconoscimento quali materie su cui svolgere la prova orale, oltre che su ordinamento e deontologia professionale.
6. Il Consiglio nazionale predispone un programma relativo alle materie d'esame indicate nell'allegato A) sia per gli argomenti di carattere generale che per gli argomenti specifici per ciascuna specializzazione, da consegnare ai candidati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno sessanta giorni prima della prova.

Note all'art. 2:
- Per l'art. 11, comma 4, del citato decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206, si veda nelle note
all'art. 1 del presente decreto.
- Si riporta il testo dell'art. 23 del citato decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206:
«Art. 23 (Tirocinio di adattamento e prova
attitudinale). - 1. Nei casi di cui all'art. 22, la durata
e le materie oggetto del tirocinio di adattamento e della
prova attitudinale sono stabilite dall'Autorita' competente
a seguito della Conferenza di servizi di cui all'art. 16,
se convocata. In caso di valutazione finale sfavorevole il
tirocinio puo' essere ripetuto. Gli obblighi, i diritti e i
benefici sociali di cui gode il tirocinante sono stabiliti
dalla normativa vigente, conformemente al diritto
comunitario applicabile.
2. La prova attitudinale si articola in una prova
scritta o pratica e orale o in una prova orale sulla base
dei contenuti delle materie stabilite ai sensi del comma 1.
In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione
dell'interessato senza valida giustificazione, la prova
attitudinale non puo' essere ripetuta prima di sei mesi.
2-bis. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 le autorita'
competenti di cui all'art. 5 possono stabilire il numero di
ripetizioni cui ha diritto il richiedente, tenendo conto
della prassi seguita per ciascuna professione a livello
nazionale e nel rispetto del principio di non
discriminazione.
3. Ai fini della prova attitudinale le autorita'
competenti di cui all'art. 5 predispongono un elenco delle
materie che, in base ad un confronto tra la formazione
richiesta sul territorio nazionale e quella posseduta dal
richiedente, non sono contemplate dai titoli di formazione
del richiedente. La prova verte su materie da scegliere tra
quelle che figurano nell'elenco e la cui conoscenza e' una
condizione essenziale per poter esercitare la professione
sul territorio dello Stato. Lo status del richiedente che
desidera prepararsi per sostenere la prova attitudinale e'
stabilito dalla normativa vigente.».
 
Art. 3
Commissione d'esame

1. Presso il Consiglio nazionale e' istituita una commissione d'esame per lo svolgimento della prova attitudinale, composta da dieci membri effettivi e da dieci membri supplenti, cinque dei quali professionisti, quattro scelti tra professori o dirigenti scolastici ed uno magistrato.
2. La nomina dei cinque membri effettivi e membri supplenti e' effettuata tra professionisti designati dal Consiglio nazionale ed iscritti all'albo dei Periti industriali e dei Periti industriali laureati, con almeno otto anni di anzianita'. La nomina dei quattro membri effettivi e membri supplenti e' effettuata tra professori di prima o di seconda fascia nelle materie elencate nell'allegato A) che costituisce parte integrante del presente regolamento ovvero dirigenti scolastici, a tempo indeterminato, di istituto tecnico nonche' professori, laureati e con contratto di lavoro a tempo indeterminato, delle scuole secondarie superiori, docenti di specifiche discipline corrispondenti alle tipologie di specializzazione di cui all'allegato A). La nomina di un membro effettivo e di un membro supplente e' effettuata tra i magistrati in servizio presso la Suprema Corte di cassazione o presso la Corte d'appello di Roma o collocati fuori ruolo presso amministrazioni o organi centrali dello Stato, che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalita'. I professionisti ed i professori o dirigenti scolastici sono scelti in maniera tale da garantire la presenza di componenti esperti in ciascuno dei sette settori di cui all'allegato A), in cui sono raggruppate le specializzazioni relative alla professione di perito industriale e di perito industriale laureato, ovvero competenti nelle specifiche discipline corrispondenti alle indicate tipologie di specializzazione. I professionisti e i professori o dirigenti scolastici cosi' nominati interverranno in funzione della specializzazione cui il richiedente intende iscriversi; ai fini della operativita' della Commissione devono essere presenti almeno cinque membri di cui almeno un professionista ed un professore o dirigente scolastico per ogni settore in cui si svolgeranno le prove e, complessivamente, con almeno due professori o dirigenti scolastici ed un magistrato.
3. La commissione e' costituita con decreto del Ministro della giustizia e dura in carica cinque anni. La commissione, presieduta dal componente designato dal Consiglio nazionale, con maggiore anzianita' di iscrizione all'albo professionale, giudica e delibera con la presenza del Presidente e dei componenti effettivi o supplenti in corrispondenza con la specializzazione cui il richiedente ha chiesto di iscriversi con un minimo di cinque componenti per la validita' della seduta. In caso di assenza o impedimento dei componenti effettivi, subentrano i corrispondenti componenti supplenti in ordine di anzianita'. In caso di assenza o impedimento del presidente, la commissione e' presieduta dal componente, effettivo o supplente, con maggiore anzianita' di iscrizione all'albo professionale. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente, designato dal Consiglio nazionale, avente minore anzianita' di iscrizione all'albo professionale. Le deliberazioni e le valutazioni diverse da quelle disciplinate dall'articolo 6 sono adottate a maggioranza.
4. Il rimborso delle spese sostenute dai componenti della commissione nonche' i compensi determinati dal Consiglio nazionale e' a carico del predetto Consiglio.
 
Art. 4
Vigilanza sugli esami

1. Il Ministero della giustizia esercita l'alta sorveglianza sugli esami e sulla commissione prevista all'articolo 3 in conformita' alle disposizioni contenute nella legge 24 giugno 1923, n. 1395, e successive integrazioni e del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275, e successive modifiche.

Note all'art. 4:
- La legge 24 giugno 1923, n. 1395 (Tutela del titolo e
dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli
architetti), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17
luglio 1923, n. 167.
- Il regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275
(Regolamento per la professione di perito industriale), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 marzo 1929, n. 65.
 
Art. 5
Svolgimento dell'esame

1. Il richiedente presenta al Consiglio nazionale domanda di ammissione all'esame redatta secondo lo schema (allegato B ) al presente regolamento, unitamente a copia del decreto di riconoscimento, ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 2011, n. 183, ed a copia di un documento di identita'.
2. Entro il termine massimo di sessanta giorni dal ricevimento della domanda, la Commissione si riunisce su convocazione del presidente per la fissazione del calendario delle prove di esame. Le prove scritte si svolgono in giorni consecutivi. Tra la data fissata per lo svolgimento della prova scritta o pratica e quella della prova orale non puo' intercorrere un intervallo inferiore a trenta e superiore a sessanta giorni. Della convocazione della commissione e del calendario delle prove e' data immediata comunicazione all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda, ed al Ministero della giustizia, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno sessanta giorni prima della prova.

Note all'art. 5:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa - Testo A), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.
- La legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato. legge di stabilita' 2012), e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 14 novembre 2011, n. 265, S.O.
 
Art. 6
Valutazione della prova attitudinale

1. Per la valutazione di ciascuna prova ogni componente della commissione dispone di dieci punti di merito. Alla prova orale sono ammessi coloro che abbiano riportato in ogni prova scritta una votazione minima complessiva pari a trenta in caso di cinque componenti presenti o maggiorato di sei unita' per ogni esaminatore aggiuntivo. Si considera superato l'esame da parte dei candidati che abbiano conseguito, anche in ciascuna materia della prova orale, un punteggio complessivo non inferiore a trenta in caso di cinque componenti presenti o maggiorato di sei unita' per ogni esaminatore aggiuntivo.
2. Allo svolgimento della prova scritta presenziano almeno due componenti della commissione.
3. Dell'avvenuto superamento dell'esame la commissione rilascia certificazione all'interessato ai fini dell'iscrizione all'albo.
4. In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell'interessato senza valida giustificazione, la prova attitudinale non puo' essere ripetuta prima di sei mesi dalla conclusione dell'esame.
5. Il Consiglio nazionale da' immediata comunicazione al Ministero della giustizia dell'esito della prova attitudinale, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
 
Art. 7
Oggetto e svolgimento del tirocinio

1. Il tirocinio di adattamento, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo, ha una durata massima di diciotto mesi. Esso ha per oggetto il complesso delle attivita' professionali afferenti le materie tra quelle di cui all'allegato A) che sono state indicate nel decreto di riconoscimento come necessitanti di misure compensative, scelte in relazione alla loro valenza ai fini dell'esercizio della professione.
2. Il tirocinio e' svolto presso il luogo di esercizio dell'attivita' professionale di un libero professionista, con anzianita' di iscrizione all'albo non inferiore a otto anni e competente nella specializzazione cui il richiedente intende iscriversi, secondo quanto previsto nel decreto di riconoscimento.
3. La scelta del professionista e' effettuata dal richiedente nell'ambito dell'elenco di cui al successivo articolo 8 ed e' incompatibile con un rapporto di lavoro subordinato con il professionista scelto.
4. Il professionista, a conclusione del tirocinio di adattamento, predispone una relazione motivata contenente la valutazione, favorevole o sfavorevole, dell'attivita' complessivamente svolta dal tirocinante e ne rilascia copia all'interessato.

Note all'art. 7:
- Per l'art. 23 del citato decreto legislativo 9
novembre 2007, n. 206, si veda nelle note all'art. 2 del
presente decreto.
 
Art. 8
Elenco dei professionisti

1. Presso il Consiglio nazionale e' istituito un elenco dei professionisti presso i quali svolgere il tirocinio di adattamento; in tale elenco e' indicata la specializzazione alla quale costoro sono iscritti.
2. Tale elenco e' aggiornato annualmente su designazione dei Consigli dei collegi provinciali, previa dichiarazione di disponibilita' dei professionisti.
3. Per ogni Consiglio provinciale, l'elenco deve comprendere un numero di professionisti sufficiente a coprire le specializzazioni in cui l'albo e' stato ripartito.
4. Copia dell'elenco e' trasmessa ad ogni Consiglio del collegio provinciale.
5. Al Consiglio nazionale spetta la vigilanza sugli iscritti in tale elenco ai fini dell'adempimento dei doveri relativi allo svolgimento del tirocinio, tramite il presidente del Consiglio del collegio provinciale cui e' iscritto il professionista di cui al comma 1.
 
Art. 9
Obblighi del tirocinante

1. Il tirocinante esegue diligentemente le disposizioni del professionista, garantendo la massima riservatezza sulle notizie comunque acquisite, ed e' tenuto all'osservanza, in quanto compatibile, del Codice deontologico dei Periti industriali e dei Periti industriali laureati.
 
Art. 10
Registro dei tirocinanti

1. Coloro che, muniti del decreto di riconoscimento, intendono svolgere come misura compensativa il tirocinio di adattamento sono iscritti nel registro dei tirocinanti istituito e tenuto dal Consiglio nazionale.
2. Nel registro dei tirocinanti sono riportati:
a. il numero d'ordine attribuito al tirocinante, il suo cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, titolo di studio e numero di codice fiscale;
b. il settore e la specializzazione alla quale il tirocinante ha presentato istanza di iscrizione;
c. gli estremi del decreto di riconoscimento;
d. la data di decorrenza dell'iscrizione;
e. il cognome e nome del professionista presso il quale si svolge il tirocinio, la specializzazione di appartenenza, il numero di iscrizione, il numero di codice fiscale, l'indirizzo del luogo di lavoro e il numero di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 8;
f. gli eventuali provvedimenti di sospensione del tirocinio;
g. la data di compimento del periodo di effettivo tirocinio;
h. la data del rilascio del certificato di compiuto tirocinio;
i. la data della cancellazione con relativa motivazione.
 
Art. 11
Iscrizione

1. L'iscrizione nel registro dei tirocinanti si ottiene a seguito di istanza al Consiglio nazionale, redatta secondo lo schema allegato C) che costituisce parte integrante del presente regolamento.
2. Nella domanda il richiedente dichiara il proprio impegno ad effettuare il tirocinio di adattamento e la non sussistenza della incompatibilita' prevista dall'articolo 7, comma 3 del presente regolamento.
3. La domanda e' corredata dai seguenti documenti:
a. copia di un documento di identita';
b. copia del decreto di riconoscimento ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 2011, n. 183;
c. attestazione di disponibilita' del professionista ad ammettere il richiedente a svolgere il tirocinio presso il proprio luogo di svolgimento dell'attivita' professionale;
d. n. 2 fotografie.
4. Nella domanda, sottoscritta dal richiedente, sono elencati i documenti allegati; vi e' anche espresso l'impegno a dare comunicazione delle eventuali sopravvenute variazioni entro trenta giorni dal verificarsi delle stesse.
5. La domanda di iscrizione e' inviata al Consiglio nazionale a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure puo' essere presentata direttamente presso gli uffici dello stesso Consiglio. Nel caso di consegna diretta presso gli uffici, sulla domanda vengono apposti il timbro del Consiglio nazionale e la data di ricevimento e viene rilasciata apposita ricevuta al tirocinante o a persona da lui delegata.
6. Non e' accolta la domanda incompleta o difforme dalle previsioni del presente articolo, quando non ne sia possibile la regolarizzazione.

Note all'art. 11:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 e per la legge 12 novembre 2011, n.
183, si veda nelle note all'art. 5 del presente decreto.
 
Art. 12
Delibera di iscrizione

1. Il Presidente del Consiglio nazionale provvede alla iscrizione nel registro dei tirocinanti entro quindici giorni dalla data di presentazione della domanda.
2. L'iscrizione decorre dalla data della delibera del Consiglio nazionale.
3. Il mancato accoglimento della domanda di iscrizione deve essere motivato.
4. La segreteria del Consiglio provvede entro dieci giorni a dare comunicazione della delibera adottata all'interessato, al professionista ed al Consiglio del collegio provinciale presso di cui questo e' iscritto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
 
Art. 13
Modalita' di svolgimento e valutazione del tirocinio

1. Ogni sei mesi il professionista presso cui si svolge il tirocinio compila una sezione dell'apposito libretto di tirocinio, fornitogli dal Consiglio nazionale, ove dichiara le attivita' svolte dal tirocinante. La sezione relativa ad ogni semestre viene controfirmata dal tirocinante e presentata al Presidente del Consiglio del collegio provinciale che vi appone il visto.
2. Al compimento del tirocinio, entro il termine massimo di quindici giorni, il professionista trasmette al Consiglio nazionale, e per conoscenza al Consiglio del collegio provinciale, il libretto di tirocinio ed apposita relazione sullo svolgimento del tirocinio da cui risulti espressamente la propria valutazione favorevole o sfavorevole.
3. In caso di valutazione favorevole, il Presidente del Consiglio nazionale rilascia un certificato di compiuto tirocinio entro il termine massimo di quindici giorni dal ricevimento della relazione.
4. In caso di valutazione sfavorevole, il Consiglio nazionale provvede all'audizione del tirocinante. Qualora ritenga di confermare la valutazione del professionista, emette provvedimento motivato di diniego di certificato di compiuto tirocinio; qualora ritenga, al contrario, di disattendere la valutazione sfavorevole del professionista, emette provvedimento motivato sul punto e rilascia certificato di compiuto tirocinio nei termini di cui al comma 3.
5. In caso di valutazione finale sfavorevole, il tirocinio puo' essere immediatamente ripetuto.
 
Art. 14
Sospensione e interruzione del tirocinio

1. Il tirocinio e' sospeso in ragione del verificarsi di ogni evento che ne impedisca l'effettivo svolgimento per una durata superiore a un sesto e inferiore alla meta' della sua durata complessiva.
2. Il tirocinio e' interrotto da tutti gli eventi che ne impediscono l'effettivo svolgimento per una durata superiore alla meta' della sua durata complessiva.
3. Il professionista presso cui si svolge il tirocinio informa il Consiglio nazionale della causa di sospensione di cui al comma 1 e della causa di interruzione di cui al comma 2, nonche' della ripresa del tirocinio nel caso di cui al comma 1.
4. Il Consiglio nazionale delibera la sospensione per un periodo comunque non superiore ad un anno.
5. La sospensione e l'interruzione del tirocinio sono dichiarate dal Consiglio nazionale con provvedimento comunicato all'interessato e al professionista presso cui si svolge il tirocinio entro quindici giorni con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
 
Art. 15
Cancellazione dal registro dei tirocinanti

1. Il Consiglio nazionale delibera la cancellazione dal registro dei tirocinanti nei seguenti casi:
a. rinuncia all'iscrizione;
b. dichiarazione di interruzione del tirocinio;
c. condanna definitiva per delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, oppure per ogni altro delitto non colposo, per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo di due anni o nel massimo a cinque anni.
d. rilascio del certificato di compiuto tirocinio.
2. Nei casi previsti al comma 1, lettere a), b), c) del presente articolo, la delibera del Consiglio nazionale di cancellazione dell'iscrizione nel registro dei tirocinanti e' comunicata all'interessato e al professionista presso cui e' stato svolto il tirocinio entro quindici giorni con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, salvo che la delibera di cancellazione sia stata comunicata contestualmente a quella di interruzione del tirocinio.
 
Art. 16
Sospensione dal registro dei tirocinanti

1. In caso di condanna, anche in primo grado, per uno dei delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c), il Consiglio nazionale delibera la sospensione dell'iscrizione dal registro dei tirocinanti.
2. La delibera del Consiglio nazionale di sospensione dell'iscrizione nel registro dei tirocinanti e' comunicata all'interessato e al professionista presso cui e' stato svolto il tirocinio entro quindici giorni con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 15 aprile 2016

Il Ministro: Orlando

Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2016 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 1125
 
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