Gazzetta n. 114 del 17 maggio 2016 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 9 maggio 2016
Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Puglia nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita' nel settore della tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della medesima regione. (Ordinanza n. 343).


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;
Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del citato decreto-legge n. 59/2012, dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, trova applicazione l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n. 225/1992;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3077 del 4 agosto 2000 e successive modifiche ed integrazioni, recante: «Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza in materia di gestione dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, nonche' in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della Regione Puglia»;
Visto l'art. 10, comma 3-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, che ha disposto la proroga, fino al 31 dicembre 2014, del regime derogatorio nel settore della tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della Regione Puglia;
Ravvisata la necessita' di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al superamento del contesto di criticita' in rassegna, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumita';
Vista la nota del 9 dicembre 2014, con cui il Capo del Dipartimento della protezione civile, ha chiesto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le determinazioni che si intendevano assumere in ordine al contesto emergenziale di che trattasi, posto che l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater, impone l'adozione di una specifica ordinanza di protezione civile finalizzata a favorire e regolare il subentro dell'Amministrazione pubblica competente in via ordinaria al coordinamento degli interventi conseguenti all'evento;
Considerato che la predetta nota del 9 dicembre 2014 e' rimasta priva di riscontro;
Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile ai sensi dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge n. 59/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento delle situazioni di criticita' in atto;
Viste le note del Commissario delegato del 17 febbraio e 23 marzo 2015;
Viste le note del prefetto di Bari del 30 marzo, 29 aprile e 2 settembre 2015;
Viste le note della regione Puglia del 17 febbraio, 23 marzo e 28 dicembre 2015;
Acquisita l'intesa della Regione Puglia;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1

1. La Regione Puglia e' individuata quale Amministrazione competente al coordinamento delle attivita' necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticita' nel settore della tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della medesima regione.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, il dirigente della Sezione risorse idriche della Regione Puglia e' individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al subentro della medesima regione nel coordinamento degli interventi.
3. Il presidente della Regione Puglia, commissario delegato pro-tempore per la situazione di criticita' in rassegna, provvede entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale, a trasferire al dirigente del Servizio risorse idriche della medesima regione tutta la documentazione amministrativa e contabile inerente alla gestione commissariale e ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attivita' svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attivita' ancora in corso con relativo quadro economico.
4. Il dirigente della Sezione risorse idriche della Regione Puglia e' autorizzato a porre in essere le attivita' occorrenti per il proseguimento, in regime ordinario, delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna secondo le modalita' specificate in premessa, e provvede alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alla regione Puglia, unitamente ai beni ed alle attrezzature utilizzate.
5. Il dirigente della Sezione risorse idriche della Regione Puglia, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui al comma 2 puo' avvalersi delle strutture organizzative della medesima regione, nonche' della collaborazione degli enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse gia' disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
6. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, il dirigente della Sezione risorse idriche della Regione Puglia provvede, fino al completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, con le risorse disponibili sulla contabilita' speciale n. 2701, che viene allo stesso intestata fino al 31 luglio 2017, salvo proroga da disporsi con successivo provvedimento previa relazione che motivi adeguatamente la necessita' del perdurare della contabilita' medesima in relazione con il cronoprogramma approvato e con lo stato di avanzamento degli interventi. Il dirigente della Sezione risorse idriche della Regione Puglia provvede ad inviare al Dipartimento della protezione civile una dettagliata relazione semestrale sullo stato di avanzamento delle attivita' condotte per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, con relativo quadro economico.
7. Il dirigente della Sezione risorse idriche della Regione Puglia e' altresi' autorizzato all'espletamento delle iniziative di carattere solutorio ancora in corso di definizione, relative al settore dei rifiuti urbani e della bonifica dei siti di interesse nazionale di cui all'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3568 del 5 marzo 2007, a valere sulle pertinenti risorse presenti sulla contabilita' speciale di cui al comma 6.
8. Il prefetto di Bari, commissario delegato ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3077/2000 e' autorizzato all'espletamento, entro e non oltre il 31 luglio 2017, delle iniziative di carattere solutorio con le risorse ancora disponibili sulla contabilita' speciale n. 1683 al medesimo intestata. A conclusione delle predette attivita' il prefetto di Bari provvede alla chiusura della predetta contabilita' speciale ed al versamento delle eventuali somme residue all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza.
9. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui al comma 6 residuino delle risorse sulla contabilita' speciale, il dirigente della Sezione risorse idriche della Regione Puglia puo' predisporre un Piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticita', da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa ed a valere su eventuali fondi statali residui, di cui al secondo periodo del comma 4-quater dell'art. 5 della legge n. 225/1992. Tale Piano sara' oggetto di un Accordo di programma da stipulare, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modifiche ed integrazioni, tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Puglia.
10. A seguito della avvenuta stipula dell'Accordo di cui al comma 9, le risorse residue relative al predetto Piano giacenti sulla contabilita' speciale, sono trasferite al bilancio della Regione Puglia ovvero, ove si tratti di altra Amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione.
11. Il dirigente della Sezione risorse idriche della Regione Puglia provvede a trasmettere al Dipartimento della protezione civile una relazione semestrale sullo stato di attuazione del Piano di cui al comma 9.
12. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 10 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nel Piano di cui al comma 9.
13. All'esito delle attivita' realizzate ai sensi del presente articolo, le eventuali somme residue sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza.
14. Il dirigente della Sezione risorse idriche della Regione Puglia ed il prefetto di Bari, a seguito della chiusura delle contabilita' speciali di cui ai commi 6 ed 8, provvedono, altresi', ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo alle attivita' poste in essere per il supermento del contesto critico in rassegna.
15. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 9 maggio 2016

Il Capo del Dipartimento: Curcio
 
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