Gazzetta n. 108 del 10 maggio 2016 (vai al sommario)
COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE
DELIBERA 7 aprile 2016
Determinazione della misura, dei termini e delle modalita' di versamento del contributo dovuto alla COVIP da parte delle forme pensionistiche complementari nell'anno 2016, ai sensi dell'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.


LA COMMISSIONE
DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

Visto l'art. 18, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: decreto n. 252 del 2005) che dispone che la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (di seguito: COVIP) e' istituita con lo scopo di perseguire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari, avendo riguardo alla tutela degli iscritti e dei beneficiari e al buon funzionamento del sistema di previdenza complementare;
Visto l'art. 16, comma 2, lett. b), del decreto n. 252 del 2005 e l'art. 59, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativi al finanziamento della COVIP, mediante parziale utilizzo del gettito derivante dal contributo di solidarieta' di cui all'art. 16, comma 1, del decreto n. 252 del 2005;
Vista la legge 23 dicembre 2005 n. 266 (di seguito: legge n. 266 del 2005) e, in particolare, l'art. 1, comma 65, che prevede che a decorrere dall'anno 2007, le spese di funzionamento della COVIP sono finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato, e che l'entita' della contribuzione, i termini e le modalita' di versamento sono determinate dalla COVIP con propria deliberazione, sottoposta al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'approvazione con proprio decreto;
Visto l'art. 13, comma 3, della legge 8 agosto 1995 n. 335 (di seguito: legge n. 335 del 1995), come modificato dall'art. 1, comma 68, della legge n. 266 del 2005, secondo il quale il finanziamento della COVIP puo' essere integrato mediante il versamento annuale da parte dei fondi pensione di una quota non superiore allo 0,5 per mille dei flussi annuali dei contributi incassati;
Visto l'art. 13, comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha stabilito l'abrogazione, a far data dal 1° gennaio 2013, dell'art. 13, comma 2, della legge n 335 del 1995 che prevedeva un finanziamento per il funzionamento della COVIP a carico del bilancio dello Stato;
Ritenuto che, in relazione al proprio fabbisogno finanziario per il 2016, all'ammontare del finanziamento previsto a valere sul contributo di solidarieta', alla stima dell'importo delle contribuzioni incassate dai fondi pensione nell'anno 2015, il versamento a carico delle forme pensionistiche complementari debba essere fissato nella misura dello 0,5 per mille dei flussi annuali dei contributi incassati a qualunque titolo dalle forme pensionistiche complementari stesse;
Ritenuto che il contributo annuale dovuto per il 2016 debba essere calcolato in base ai contributi incassati dalle forme pensionistiche complementari nell'anno 2015;

Delibera
di approvare le seguenti disposizioni in materia di misura, termini e modalita' di versamento del contributo dovuto alla COVIP da parte delle forme pensionistiche complementari nell'anno 2016.
Art. 1

Contributo di vigilanza

1. Ad integrazione del finanziamento della COVIP e' dovuto per l'anno 2016, dai soggetti di cui al successivo art. 2, il versamento di un contributo nella misura dello 0,5 per mille dell'ammontare complessivo dei contributi incassati a qualsiasi titolo dalle forme pensionistiche complementari nell'anno 2015.
2. Dalla base di calcolo di cui al comma 1 vanno esclusi i flussi in entrata derivanti dal trasferimento di posizioni maturate presso altre forme pensionistiche complementari, nonche' i contributi non finalizzati alla costituzione delle posizioni pensionistiche, ma relativi a prestazioni accessorie quali premi di assicurazione per invalidita' o premorienza.
3. Per le forme pensionistiche complementari costituite all'interno di societa' o enti, qualora il fondo o singole sezioni dello stesso si configuri quale mera posta contabile nel bilancio della societa' o ente, la base di calcolo ai sensi del comma 1 dovra' tenere anche conto degli accantonamenti effettuati nell'anno al fine di assicurare la copertura della riserva matematica rappresentativa delle obbligazioni previdenziali.
 
Art. 2

Destinatari

1. Il versamento del contributo di cui all'art. 1 e' effettuato da ciascuna forma pensionistica complementare che al 31 dicembre 2015 risulti iscritta all'albo di cui all'art. 19, comma 1, del decreto n. 252 del 2005.
2. Per le forme pensionistiche complementari costituite all'interno di societa' o enti, il versamento del contributo di cui all'art. 1 e' effettuato dalla societa' o dall'ente stesso.
 
Art. 3

Termini e modalita' di versamento

1. Il contributo di cui all'art. 1 deve essere versato entro il 31 maggio 2016.
2. Nel caso di cancellazione dall'albo della forma pensionistica complementare prima della scadenza di cui al comma 1, il versamento del contributo e' effettuato prima della cancellazione stessa nella misura stabilita dall'art. 1.
3. Il contributo dovra' essere versato sul conto corrente bancario n. IT85B0569603211000006150X43 intestato alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione presso la Banca Popolare di Sondrio, sede di Roma. La causale da indicare per il versamento e' la seguente: "Fondo pensione n. (numero di iscrizione all'albo dei fondi pensione) - Versamento contributo di vigilanza anno 2016".
4. A pagamento avvenuto, e comunque entro il 21 giugno 2016, tutti soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti a trasmettere alla COVIP i dati relativi al contributo in parola compilando le pagine appositamente dedicate e messe a disposizione in sezioni riservate presenti sul sito Internet (www.covip.it).
 
Art. 4

Riscossione coattiva

1. Il mancato pagamento della contribuzione da parte dei soggetti di cui all'art. 2 secondo le modalita' previste dalla presente deliberazione, comporta l'avvio della procedura di riscossione coattiva, mediante ruolo, delle somme non versate, oltre interessi e spese di esecuzione.
 
Art. 5

Disposizioni finali

1. La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 65, della legge n. 266 del 2005, e' sottoposta, per l'approvazione, al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e successivamente pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino della COVIP e sul sito Internet della stessa.
Roma, 7 aprile 2016

Il Presidente f.f.: Massicci
 
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