Gazzetta n. 108 del 10 maggio 2016 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 13 aprile 2016 |
Riparto dell'anticipazione del 60 per cento del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per l'anno 2016. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013)»; Visto, in particolare, l'art. 1, comma 301, che ha modificato l'art. 16-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario»; Visto il comma 1 del predetto art. 16-bis che stabilisce che a decorrere dall'anno 2013 e' istituito il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, alimentato da una compartecipazione al gettito derivante dalle accise sul gasolio per autotrazione e sulla benzina; Visto il successivo comma 3 che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, entro il 31 gennaio 2013, sono definiti i criteri e le modalita' con cui ripartire e trasferire alle regioni a statuto ordinario le risorse del fondo di cui al comma 1; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2013, n. 148, che prevede, in particolare, all'art. 2 la ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario per il 90 per cento sulla base delle percentuali riportate nella tabella 1 allegata al medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; Visto il successivo comma 5 dell'art. 16-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, che prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, sentita la Conferenza unificata, entro il 30 giugno di ciascun anno, sono ripartite le risorse del Fondo di cui al comma 1, previo espletamento delle verifiche effettuate sugli effetti prodotti dal piano di riprogrammazione dei servizi predisposto dalle regioni a statuto ordinario; Visto il successivo comma 6, che dispone che, nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 5, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata, e' ripartito, a titolo di anticipazione tra le regioni a statuto ordinario, il 60 per cento dello stanziamento del fondo di cui al comma 1. Le risorse ripartite sono oggetto di integrazione, di saldo o di compensazione con gli anni successivi a seguito dei risultati delle verifiche di cui al comma 3, lettera e), effettuate attraverso gli strumenti di monitoraggio. La relativa erogazione a favore delle regioni a statuto ordinario e' disposta con cadenza mensile; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 agosto 2013, n. 195, che prevede che la misura della compartecipazione al gettito derivante dall'accisa sulla benzina, sulla benzina con piombo e sul gasolio, impiegati come carburanti per autotrazione, per le regioni a statuto ordinario a decorrere dall'anno 2015 sia pari al 19,4 per cento e che tale misura deve essere applicata alla previsione annuale del predetto gettito; Considerato che lo stanziamento per l'anno 2016 del fondo di cui al comma 1 a valere sul capitolo 1315 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base di quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2013, e' attualmente pari a € 4.850.776.000,00; Considerato che, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, la Conferenza Unificata, nella seduta del 5 agosto 2014, ha sancito l'intesa sulla tabella che adegua le percentuali di riparto riportate nella tabella 1 dello stesso DPCM; Considerato che l'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013 prevede che lo 0,025 per cento dello stanziamento del fondo di cui al comma 1 per un ammontare complessivo pari a euro 1.212.694,00 e' destinato alla creazione e al mantenimento della banca dati e del sistema informativo pubblico necessari al funzionamento dell'Osservatorio di cui all'art. 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 387 del 20 novembre 2015, come modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 85 del 14 marzo 2016, che ha stabilito il riparto del Fondo di cui al comma 1 per l'anno 2015 e ha quantificato le decurtazioni delle risorse finanziarie da effettuare a carico delle regioni a statuto ordinario a seguito della verifica del raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione e di efficientamento previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 dicembre 2015, che ha modificato l'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013 e ha stabilito che le decurtazioni delle risorse finanziarie da effettuare a carico delle regioni a statuto ordinario a seguito della verifica del raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione e di efficientamento sono effettuate a valere sull'anticipazione, prevista dall'art. 16-bis, comma 6, del decreto-legge n. 95 del 2012, relativa all'anno successivo a quello in cui e' effettuata la citata verifica, anche con riferimento alle risorse relative all'anno 2015; Ritenuto necessario procedere celermente alla erogazione dell'anticipazione del 60 per cento dello stanziamento del fondo di cui al comma 1 per l'anno 2016, con le modalita' di cui al predetto comma 6, applicando le percentuali di riparto stabilite dalla Conferenza unificata nella seduta del 5 agosto 2014, al netto delle decurtazioni quantificate secondo quanto indicato nelle precedenti premesse; Acquisito il parere della Conferenza Unificata nella seduta del 24 marzo 2016;
Decreta:
Articolo unico
Erogazione dell'anticipazione per l'anno 2016
1. In attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, di cui all'art. 16-bis, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, nelle more dell'emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, da adottare, ai sensi dell'art. 16-bis, comma 5, del richiamato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, entro il 30 giugno di ciascun anno, per l'anno 2016 e' concessa alle regioni a statuto ordinario un'anticipazione del 60 per cento del fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, di cui al comma 1 del predetto art. 16-bis, che, al netto delle decurtazioni quantificate sulla base dei criteri indicati nelle premesse del presente decreto, e' complessivamente pari a € 2.834.260.285,04. 2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera' all'erogazione dell'anticipazione di cui al comma 1 in favore delle regioni a statuto ordinario secondo gli importi di cui alla Tabella 1, che costituisce parte integrante del presente provvedimento. La relativa erogazione a favore delle regioni a statuto ordinario e' disposta con cadenza mensile, dal 20 aprile 2016 al 20 agosto 2016, fino alla concorrenza dell'importo di € 2.834.260.285,04. 3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 aprile 2016
Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Delrio
Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 2016 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 1029 |
| Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico |
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