Gazzetta n. 105 del 6 maggio 2016 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 marzo 2016
Definizione dei rapporti tra l'Agenzia per la coesione territoriale e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
di concerto con
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante «Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42», e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante «Misure urgenti per il potenziamento delle politiche di coesione», che, nell'ambito di specifiche disposizioni per il rafforzamento delle azioni di programmazione, coordinamento, sorveglianza e sostegno della politica di coesione, ha previsto l'istituzione dell'Agenzia per la coesione territoriale, di seguito Agenzia, e ripartito le funzioni relative alla politica di coesione tra quest'ultima e la Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto l'art. 10, comma 3, lettere a) e b) del citato decreto-legge n. 101 del 2013, che attribuisce all'Agenzia il compito di effettuare un monitoraggio sistematico e continuo dei programmi operativi, di realizzare attivita' di sostegno e di assistenza tecnica alle amministrazioni che gestiscono programmi europei o nazionali con l'obiettivo di rafforzamento della coesione territoriale, sia attraverso apposite attivita' di formazione del personale delle amministrazioni interessate, sia mediante l'intervento di qualificati soggetti pubblici di settore, per l'accelerazione e la realizzazione dei programmi, anche con riferimento alle procedure relative alla stesura e gestione di bandi pubblici, vigilando, altresi', sull'attuazione dei programmi e sulla realizzazione dei progetti, e promuovendo il miglioramento della qualita', della tempestivita', dell'efficacia e della trasparenza delle attivita' di programmazione e attuazione degli interventi;
Visto l'art. 10, comma 3, lettere c) e d) del citato decreto-legge n. 101 del 2013, che stabilisce che l'Agenzia possa assumere le funzioni dirette di autorita' di gestione per la conduzione di specifici progetti a carattere sperimentale, nonche' per dare esecuzione alle determinazioni assunte ai sensi degli articoli 3 e 6, comma 6 del decreto legislativo n. 88 del 2011;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2014, recante l'approvazione dello statuto dell'Agenzia, con il quale ne sono state disciplinate l'articolazione, la composizione e le competenze;
Visto il decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni, che ha disposto la costituzione dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A., di seguito Invitalia, interamente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze, avente lo scopo, con particolare riferimento alle aree sottoutilizzate del Paese, di promuovere attivita' produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialita', sviluppare la domanda di innovazione e i sistemi locali d'impresa, dare supporto alle amministrazioni pubbliche centrali e locali per la programmazione finanziaria, la progettualita' dello sviluppo e la consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari;
Visto l'art. 55-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modifiche e integrazioni, che consente alle amministrazioni centrali di avvalersi di Invitalia, mediante apposite convenzioni, per tutte le attivita' economiche, finanziarie e tecniche, comprese quelle di progettazione in materia di lavori pubblici, al fine di rafforzare e accelerare l'attuazione degli interventi di rilevanza strategica per la coesione territoriale e la crescita economica, con particolare riferimento a quelli riguardanti le aree sottoutilizzate del Paese, finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e del Fondo per lo sviluppo e la coesione;
Visti gli articoli 9 «Accelerazione nell'utilizzazione dei fondi strutturali» e 9-bis «Attuazione rafforzata degli interventi per lo sviluppo della coesione territoriale» del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che hanno previsto specifiche disposizioni per accelerare l'attuazione degli interventi strategici e novellato la disciplina dei contratti istituzionali di sviluppo di cui all'art. 6 del sopra citato decreto legislativo n. 88 del 2011, qualificando Invitalia come possibile soggetto responsabile per l'attuazione degli interventi ricompresi nell'ambito di tali strumenti contrattuali e prevedendo, inoltre, che gli stessi siano stipulati dalle amministrazioni responsabili per la realizzazione di nuovi progetti strategici finanziati con le risorse nazionali e dell'Unione europea;
Visto l'art. 10, comma 2, lettera f-bis, del citato decreto-legge n. 101 del 2013, in base al quale la Presidenza del Consiglio del ministri puo' avvalersi di Invitalia per rafforzare l'attuazione della politica di coesione ed assicurare il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 3, comma 3 del menzionato decreto legislativo n. 88 del 2011, anche attraverso le misure di cui all'art. 55-bis del citato decreto-legge n. 1 del 24 gennaio 2012;
Visto, altresi', il comma 14-bis del medesimo art. 10 del decreto-legge n. 101 del 2013, che stabilisce che Invitalia possa assumere, in casi eccezionali, le funzioni dirette di autorita' di gestione e di soggetto responsabile per l'attuazione di programmi ed interventi speciali;
Ritenuto che i menzionati casi eccezionali siano identificati con decisione dell'autorita' politica competente per la politica di coesione;
Visto l'art. 33, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, come modificato dall'art. 11, comma 16-quater, lettera b), del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, che qualifica Invitalia quale societa' in house dello Stato;
Visto, inoltre, l'art. 10, comma 14-ter, del citato decreto-legge n. 101 del 2013, che dispone che i rapporti tra Agenzia e Invitalia siano definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delegato per la politica di coesione territoriale ed il Ministro dello sviluppo economico, anche al fine di individuare le piu' idonee forme di collaborazione per l'esercizio delle rispettive competenze e prerogative di legge;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2014, con cui, ai sensi dell'art. 10, comma 5, del citato decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, e' stato istituito il Dipartimento per le politiche di coesione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di seguito Dipartimento, e ne sono stati precisati i compiti e le attivita' quale struttura di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri, funzionale al coordinamento, alla programmazione e all'attuazione delle politiche di coesione e sviluppo territoriale;
Ritenuto opportuno, a completamento del processo di riordino e potenziamento delle funzioni in materia di politiche di coesione, regolare i rapporti intercorrenti tra la Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Agenzia e Invitalia, al fine di promuovere le piu' adeguate misure di coordinamento e collaborazione istituzionale tra di loro;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2015, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, prof. Claudio De Vincenti, e' stata delegata la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri,

Decreta:

Art. 1
Finalita'

1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 10, comma 14-ter , del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, definisce e regola i rapporti tra l'Agenzia per la coesione territoriale, di seguito Agenzia, e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A, di seguito Invitalia, al fine di individuare le piu' idonee forme di collaborazione per l'esercizio delle rispettive competenze e prerogative di legge all'esito del processo di riordino e ripartizione delle funzioni relative alla politica di coesione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione, di seguito Dipartimento - e l'Agenzia.
 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Modalita' di attuazione

1. Per assicurare il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, in attuazione degli indirizzi espressi dall'autorita' competente per le politiche di coesione, anche al fine di accelerare la realizzazione degli interventi finanziati in tale ambito, il Dipartimento promuove modalita' di collaborazione tra l'Agenzia e Invitalia, anche attraverso l'istituzione di gruppi di lavoro e tavoli di coordinamento finalizzati alla formulazione di proposte condivise per la soluzione delle problematiche connesse alla mancata attuazione degli interventi previsti nell'ambito del ciclo di programmazione comunitaria e per la successiva attuazione, sulla base delle proprie determinazioni, di adeguate iniziative di supporto alle amministrazioni competenti.
2. Nello svolgimento delle funzioni di sostegno e assistenza tecnica alle amministrazioni che gestiscono programmi europei o nazionali con obiettivi di rafforzamento della coesione territoriale, l'Agenzia e Invitalia possono stipulare convenzioni a titolo oneroso e accordi di cooperazione, nel rispetto della pertinente normativa comunitaria e nazionale, anche per il tramite di appositi gruppi di lavoro, analisi e studio:
a) per accelerare la realizzazione delle iniziative previste con riferimento alle attivita' relative alla stesura e alla gestione di bandi pubblici;
b) per la realizzazione, da parte di Invitalia, delle attivita' di progettazione, supporto tecnico e svolgimento dei compiti di soggetto responsabile nell'ambito della conduzione di specifici programmi, anche a carattere sperimentale, ove previsto dalla normativa comunitaria e nazionale di settore;
c) per il supporto all'acquisizione di tutte le informazioni e dei dati necessari al miglioramento della qualita', della tempestivita', dell'efficacia e della trasparenza delle attivita' di attuazione degli interventi programmati, nel rispetto delle competenze delle amministrazioni pubbliche interessate.
3. Nell'ambito delle attivita' destinate all'accelerazione degli interventi di supporto all'attuazione delle politiche di coesione e dei contratti istituzionali di sviluppo, Invitalia rende disponibili al Dipartimento e all'Agenzia, per quanto di relativa competenza, tutte le informazioni e i dati in suo possesso.
4. L'Agenzia e Invitalia, anche congiuntamente e sulla base delle risultanze delle attivita' di monitoraggio e verifica dello stato di avanzamento delle iniziative di promozione delle politiche di coesione avviate, di competenza dell'Agenzia, possono proporre al Dipartimento l'attivazione di nuovi programmi a carattere complementare al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dall'ordinamento dell'Unione europea per i casi di mancata attuazione dei programmi e dei progetti cofinanziati dai fondi strutturali, ovvero in caso di inerzia o inadempimento delle amministrazioni responsabili della realizzazione di interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, fermo restando il principio di territorialita'.
5. L'Agenzia e Invitalia possono inoltre proporre al Dipartimento, anche congiuntamente e in raccordo con le altre amministrazioni interessate, nuovi progetti strategici, anche a carattere sperimentale, al fine di migliorare la qualita' e accelerare la realizzazione di interventi di attuazione delle politiche di coesione, nonche' per razionalizzare e rendere piu' efficienti le procedure di impiego delle risorse finanziarie.
6. Nel caso in cui si verifichino le circostanze eccezionali di cui al comma 14-bis dell'art. 10 del decreto-legge n. 101 del 2013, con decisione dell'autorita' politica, su proposta del Dipartimento per le politiche di coesione, anche su segnalazione dell'Agenzia, possono essere affidate a Invitalia le funzioni dirette di autorita' di gestione e di soggetto responsabile per l'attuazione di programmi ed interventi speciali.
 
Art. 3
Disposizioni finali e transitorie

1. I rapporti giuridici, i contratti, le convenzioni e le obbligazioni gia' in corso tra l'ex Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico e Invitalia, ad eccezione di quelli afferenti alla Direzione generale per gli incentivi alle imprese, sono trasferiti, con le relative risorse finanziarie, al Dipartimento e all'Agenzia, secondo quanto previsto nella tabella 1 allegata al presente decreto.
2. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Roma, 17 marzo 2016

p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato
De Vincenti
Il Ministro dello sviluppo economico
Guidi

Registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 2016 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, Reg.ne - Prev. n. 1021
 
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