Gazzetta n. 99 del 29 aprile 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 16 febbraio 2016
Determinazione dei diritti da corrispondere per l'ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172;
Visto in particolare l'articolo 64, comma 1, che prevede il subordinato pagamento di diritti di ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche commisurati al costo sostenuto dall'amministrazione per la gestione delle relative procedure;
Visto l'articolo 64, comma 2, che prevede un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per stabilire annualmente l'ammontare dei predetti diritti;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 marzo 2012;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 settembre 2014;
Vista la nota della Direzione generale per la vigilanza sulle autorita' portuali, le infrastrutture portuali e il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne 22 gennaio 2016, n. 2054;
Considerato che non sono stati rilevati dall'amministrazione costi aggiuntivi per la gestione delle procedure relative agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche;
Ritenuto pertanto di non dover variare l'ammontare dei predetti diritti di ammissione;

Decreta:

Art. 1

Determinazione delle tariffe

1. L'ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche e' subordinata al pagamento di un diritto di ammissione pari a euro 20,00 per le categorie A e C, al pagamento di un diritto pari a euro 60,00 per la categoria B.
 
Art. 2

Modalita' di pagamento

1. Il pagamento degli importi di cui all'art. 1 si effettua mediante versamento sul conto corrente postale della Tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio.
2. Nella causale occorre specificare: «Capo XV - Capitolo 3570 - Art. 4 - Diritti di ammissione agli esami per il conseguimento della patente nautica, art. 64 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171».
 
Art. 3

Utilizzo dei proventi

1. I proventi derivanti dalle tariffe di cui all'art. 1 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.
 
Art. 4

Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente decreto trovano applicazione decorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 febbraio 2016

Il Ministro: Delrio

Registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 2016 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 791
 
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