Gazzetta n. 98 del 28 aprile 2016 (vai al sommario) |
COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI STATUTI E PER LA TRASPARENZA E IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI PARTITI POLITICI |
COMUNICATO |
Statuti di partiti politici iscritti alla data del 31 marzo 2016 nel Registro nazionale di cui all'art. 4, comma 5, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2014, n. 13. |
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STATUTO DEL PARTITO DIE FREIHEITLICHEN
Deliberato dall'assemblea costitutiva del 7 dicembre 1992 con successive modifiche approvate dal quinto congresso straordinario il 24 ottobre 2015, come integrato in data 19 gennaio 2016. § 1 Denominazione, simbolo, sede e ambito di attivita' (1) Il partito e' denominato "Die Freiheitlichen" con l'aggiunta "L'Alleanza liberal-democratica". (2) Il simbolo del partito e' rotondo e si compone di una F bianca su sfondo blu-giallo. Il simbolo del partito e' allegato al presente statuto. (3) La sua attivita' si estende a tutta la provincia di Bolzano e al territorio dell'UE. La sede fiscale e' sita presso il rispettivo presidente del partito o in un'altra sede definita dal direttivo provinciale del partito. (4) La sede legale del partito si trova nel Comune di Terlano, Via Chiesa 62. (5) Il partito punta ad allestire a livello comprensoriale e locale e in altri settori proprie strutture partitiche senza un'autonoma personalita' giuridica. (6) Die Freiheitlichen sono un partito di minoranza a salvaguardia dei gruppi etnici tedesco e ladino in Sudtirolo e rivendicano il diritto all'autodeterminazione dei popoli ai sensi dell'art. 1 del Patto Internazionale sui diritti economici, sociali e culturali delle Nazioni Unite. § 2 Scopo (1) Die Freiheitlichen sono un partito politico avente lo scopo di raggruppare persone con uno stesso orientamento ideologico sotto una direzione autoeletta per attuare una politica libertaria, cristiana, sociale, federalista ed europea sulla base delle vigenti disposizioni di legge. Per l'attivita' del partito risultano determinanti il programma partitico deliberato dal congresso provinciale del partito, le linee guida e le risoluzioni. (2) Per il raggiungimento di questo obiettivo si ricorre in particolare: a) alla pubblicita' sugli obiettivi del partito mediante assemblee, conferenze, incontri informali e altre manifestazioni; b) alla partecipazione con una propria lista di candidati alle elezioni degli organi legislativi, nonche' di altri organi di rappresentanza e enti di diritto pubblico secondo il relativo ordinamento elettorale; c) alla pubblicazione di stampati di ogni tipo; d) alla realizzazione di centri di consulenza per gli iscritti, nonche' all'organizzazione di conferenze, corsi ecc. per l'informazione degli iscritti. § 3 Reperimento delle risorse finanziarie (1) Il reperimento delle risorse finanziarie avviene tramite a) quote associative, donazioni ed altre elargizioni; b) ricavi di manifestazioni organizzate dal partito nonche' di attivita' di promozione e del patrimonio del partito; c) contributi degli eletti, appartenenti al partito. (2) Le risorse vengono impiegate per la copertura dei costi connessi al perseguimento degli obiettivi del partito e dello scopo del partito. (3) L'importo minimo delle quote associative e dei contributi degli eletti vengono stabiliti dal direttivo provinciale del partito. § 4 Membri (1) Il partito e' composto di membri ordinari e membri sostenitori, nonche' di membri onorari. (2) Possono divenire membri ordinari persone che abbiano compiuto il sedicesimo anno di eta' e che aderiscano ai principi del partito. (3) Possono divenire membri sostenitori persone fisiche che sostengano gli obiettivi del partito con denaro e prestazioni in natura, oppure in altro modo. (4) Sono membri onorari le persone che abbiano acquisito particolari meriti nel partito. § 5 Acquisizione della qualita' di membro (1) La qualita' di membro si acquisisce mediante l'ammissione in base ad una richiesta di adesione (dichiarazione di adesione). Sull'ammissione decide il direttivo del partito. (2) I membri onorari vengono nominati dal direttivo provinciale del partito. (3) L'ammissione puo' essere respinta senza indicazione dei motivi. § 6 Fine della qualita' di membro (1) La qualita' di membro viene meno in seguito a: a) morte b) recesso volontario c) esclusione d) in caso di mancato pagamento per due anni successivi della quota associativa annuale. (2) La facolta' di recedere dal partito sussiste in qualsiasi momento. Deve essere comunicata per iscritto al partito. (3) Nel caso di esclusione ovvero di recesso volontario il membro non puo' vantare pretese sul patrimonio o su altri diritti di credito del partito. (4) L'esclusione di un membro puo' essere disposta, qualora il membro appartenga ad un altro partito politico, oppure qualora il suo comportamento sia idoneo a, a) danneggiare la reputazione del partito b) compromettere la coesione del partito c) nuocere agli scopi del partito. (5) L'esclusione puo' essere analogamente disposta, qualora il membro commetta gravi o reiterate violazioni dei propri obblighi o se, in caso di controversie connesse ai suoi rapporti con il partito, non si assoggetti al lodo del collegio arbitrale. (6) L'esclusione viene pronunciata dal direttivo provinciale del partito. In caso di pericolo di danno da ritardo, dal presidente provinciale del partito che dovra' richiedere un'immediata ratifica da parte del successivo direttivo provinciale del partito. Ai fini della delibera di esclusione e' necessaria una maggioranza di due terzi alla presenza di due terzi dei membri. (7) Contro l'esclusione puo' essere adito entro il termine di 30 giorni il competente collegio arbitrale del partito. Il membro escluso ha diritto di essere sentito di persona dal collegio arbitrale. Il collegio arbitrale del partito decide nel termine di due mesi. (8) La decisione in merito all'esclusione deve essere comunicata per iscritto all'interessato. § 7 Diritti dei membri del partito (1) I membri ordinari sono autorizzati, ai sensi del presente statuto, a partecipare di persona ai convegni del partito, a prendere la parola in tali occasioni, a presentare mozioni e a partecipare con il loro voto all'adozione delle delibere e alle elezioni. Possono votare agli incontri dei gruppi locali, comprensoriali e ai congressi provinciali del partito sostanzialmente tutti i membri ordinari che abbiano comprovatamente versato entro la data di questi congressi la loro quota annuale per l'anno in corso. (2) I membri ordinari possono essere eletti o inviati come delegati negli organi del partito. (3) Tutti i membri del partito possono beneficiare del sostegno del partito in conformita' con i suoi obiettivi e partecipare alle manifestazioni generali del partito. Sono autorizzati a portare il simbolo del partito. (4) Gli eletti, i funzionari e gli addetti permanenti del partito devono essere membri ordinari. Le eccezioni devono essere approvate dal direttivo del partito. (5) I membri godono di trattamento uguale indipendentemente dal loro sesso. Il partito promuove la parita' di donne e uomini, anche tramite specifiche azioni per garantire la rappresentanza di entrambi i sessi negli organi del partito. La composizione delle liste di candidati in occasione di elezioni avviene nel rispetto di questi principi. (6) La composizione delle liste di candidati in occasione di elezioni avviene nel rispetto di questi principi. I dati personali e le dichiarazioni dei membri nonche' quelli delle persone richiedenti l'adesione sono trattati in modo riservato nel rispetto delle normative vigenti in materia e non vengono comunicati a terzi. Si rispetta la vita privata dei membri. § 8 Obblighi dei membri del partito (1) Le quote associative devono essere corrisposte secondo le linee guida del direttivo provinciale del partito. (2) Tutti i membri sono tenuti a sostenere gli obiettivi e i principi del partito, a tenera alta sotto ogni profilo la reputazione del partito e a collaborare al raggiungimento degli obiettivi del partito. Sono anche tenuti ad attenersi allo statuto e alle altre disposizioni a disciplina dell'attivita' del partito, nonche' alle delibere regolarmente adottate dagli organi del partito. § 9 Organi del partito Sono organi del partito: (1) il congresso provinciale del partito (2) il direttivo provinciale del partito (3) l'ufficio di presidenza (4) il presidente provinciale del partito (5) il segretario generale (6) l'addetto alle finanze (7) il collegio arbitrale del partito (8) i revisori dei conti (9) i gruppi comprensoriali e le altre sottosezioni del partito § 10 Il congresso provinciale del partito (1) Il congresso provinciale del partito si compone di tutti i membri ordinari. (2) Il congresso ordinario provinciale del partito deve essere convocato dal presidente provinciale del partito almeno una volta ogni tre anni; la convocazione deve essere comunicata agli aventi diritto a partecipare con almeno cinque settimane di anticipo con indicazione dell'ordine del giorno, pubblicato a mezzo stampa o mediante un invito scritto. Ora, sede e ordine del giorno vengono decisi dal direttivo provinciale del partito. (3) Un congresso straordinario del partito puo' essere convocato dal presidente provinciale in qualsiasi momento per una ragione particolare con l'osservanza di un termine di preavviso di una settimana. Deve essere convocato e tenuto entro un termine di quattro settimane, qualora lo deliberi il direttivo provinciale del partito, oppure qualora venga richiesto da almeno un terzo dei membri su determinati punti da trattare. (4) Il congresso del partito e' validamente costituito in prima convocazione alla presenza di meta' dei membri + 1. In seconda convocazione - da effettuare almeno mezz'ora dopo - il numero legale si considera comunque raggiunto a prescindere dal numero dei membri presenti. (5) Le candidature per la carica di presidente provinciale del partito e di presidente comprensoriale del partito devono essere presentate almeno 10 giorni prima del congresso provinciale del partito o del congresso comprensoriale del partito al segretario generale del partito. Dopo la scadenza di questo termine non e' consentita alcuna candidatura. Ogni candidato che abbia tempestivamente presentato la propria candidatura ha il diritto di presentarsi al congresso provinciale del partito o al congresso comprensoriale del partito. (6) Le mozioni, escluse le candidature per il congresso provinciale del partito, devono essere presentate per iscritto almeno quattro settimane prima della tenuta del direttivo provinciale del partito. Tutte le mozioni al direttivo provinciale del partito devono essere visionabili non oltre quattordici giorni prima della data del congresso provinciale del partito nella segreteria del partito. Possono essere trattate solo le mozioni tempestivamente presentate e i temi posti all'ordine del giorno. § 11 Compiti del congresso provinciale del partito Compete al congresso provinciale del partito: (1) Con cadenza triennale: a) l'esame della relazione di attivita' del direttivo provinciale del partito o dei dirigenti del partito; b) l'elezione del presidente provinciale del partito, del/della suo/sua vice-presidente/ssa, degli altri membri del direttivo provinciale del partito, del collegio arbitrale del partito, nonche' dei revisori dei conti e dei loro supplenti; c) la definizione della linea politica di massima. (2) eventualmente: a) la deliberazione su istanze del direttivo provinciale del partito e degli organi che vi fanno capo; b) l'effettuazione di elezioni sostitutive; c) la modifica dello statuto del partito, ivi compresa la modifica della del simbolo e della denominazione del partito; d) la delibera sullo scioglimento del partito; e) la conferma del regolamento interno proposto dal direttivo provinciale del partito; f) il conferimento e la revoca della qualifica di membro onorario. § 12 Il direttivo provinciale del partito (1) Appartengono al direttivo provinciale del partito: a) il presidente provinciale; b) due vice-presidenti; c) il segretario generale; d) fino a tre ulteriori membri; e) i presidenti comprensoriali; f) l'addetto alle finanze; g) il presidente del partito dei Freiheitlichen del Land Tirolo; h) il presidente dei Freiheitlichen, sezione giovani; i) rispettivamente un rappresentante eletto a livello comunale, provinciale, statale e comunitario; j) un rappresentante dei ladini. (2) I membri menzionati alle lettere a), b) e d) del direttivo provinciale del partito vengono eletti dal congresso provinciale del partito per la durata di tre anni e comunque fino all'elezione successiva. (3) I rappresentanti degli eletti a livello comunale, provinciale, statale e dell'Unione Europea nominano rispettivamente un rappresentante. (4) Il direttivo provinciale del partito deve essere convocato dal presidente provinciale del partito in caso di necessita', almeno pero' ogni tre mesi con l'indicazione dell'ordine del giorno. Deve essere inoltre immediatamente convocato, qualora lo richieda almeno un terzo dei suoi membri. (5) Il direttivo provinciale del partito e' validamente costituito, se tutti i membri sono stati tempestivamente e regolarmente invitati con comunicazione dell'ordine del giorno e almeno la meta' di loro risulta presente. Adotta le proprie delibere con la maggioranza semplice dei voti, ad eccezione dei casi espressamente previsti dal presente statuto. In caso di parita' dei voti prevale il voto del presidente. § 13 Compiti del direttivo provinciale del partito (1) Rientrano tra i compiti del direttivo provinciale del partito: a) la definizione delle direttive per l'attivita' del partito nel periodo intercorrente tra due congressi del partito; b) la preparazione e lo svolgimento del congresso provinciale del partito, nonche' l'attuazione delle sue delibere; c) l'elezione e la revoca di un segretario generale su proposta del presidente provinciale del partito; d) l'elezione e la revoca dell'addetto per le finanze su proposta del presidente provinciale del partito; e) l'elezione e la revoca del direttore su proposta del presidente provinciale del partito; f) la gestione del patrimonio del partito, l'approvazione del rendiconto annuale e l'approvazione della gestione dell'addetto alle finanze; g) la vigilanza sull'attivita' dei titolari delle cariche di partito di livello inferiore e degli organi di partito; h) la fissazione dell'importo della quota associativa, delle quote di adesione, ecc.; i) la sospensione dei titolari di cariche; j) lo scioglimento degli organi di partito di livello inferiore; k) l'istituzione di uffici, comunita' di lavoro, comitati tecnici e altre sottosezioni tecniche e territoriali; l) l'interpretazione dello statuto del partito; m) l'istituzione di una commissione fiduciaria in caso di scioglimento volontario del partito; n) la definizione del raggio di azione territoriale dei gruppi comprensoriali; o) l'elezione e la revoca dei portavoce di area; p) l'elaborazione di un regolamento interno che disciplini l'organizzazione delle elezioni, delle votazioni e le questioni organizzative del partito. Il regolamento interno e le sue modifiche devono essere confermati dal congresso del partito a maggioranza assoluta; q) la determinazione delle modalita' e dei termini di selezione delle candidature per le elezioni dei membri del parlamento europeo, del parlamento italiano, del consiglio della provincia autonoma di Bolzano nonche' dei sindaci e dei consigli comunali. Nella composizione delle liste di candidati per le consultazioni elettorali entrambi i sessi sono rappresentati e in ogni caso si osservano le disposizioni delle specifiche normative elettorali. Rientra nella facolta' di ogni membro regolarmente iscritto avanzare proposte di persone per la formazione delle candidature; r) la determinazione delle risorse annuali da attribuire ai gruppi comprensoriali e alle sottosezioni del partito. Nell'attribuzione si tiene conto del numero degli iscritti, delle quote versate e delle attivita' prescelte; s) la deliberazione sulle procedure per lo scioglimento, la chiusura, la sospensione e il commissariamento dei gruppi comprensoriali e delle sottosezioni del partito ai sensi del § 20 del presente statuto. (2) Il direttivo provinciale del partito puo' rimettere determinate questioni agli altri organi del partito, perche' vengano deliberate ed evase, o anche incaricare singoli suoi membri o altri titolari di cariche del partito. (3) Il direttivo provinciale del partito e' autorizzato, qualora siano presenti almeno due terzi dei suoi membri, ad esonerare con una maggioranza di due terzi i titolari di cariche del partito con effetto immediato dalle loro funzioni, qualora la loro attivita' o il loro comportamento siano manifestamente idonee a ledere gli interessi del partito e si riscontri un pericolo di danno da ritardo. Il direttivo provinciale del partito decide, inoltre, in merito ad accuse (denunce) sporte contro i membri del direttivo provinciale del partito, contro organi subordinati del partito o contro membri del partito, primariamente per le seguenti ragioni: a) perche' il comportamento dell'accusato e' idoneo a danneggiare la reputazione del partito, a minacciare la coesione del partito e a compromettere gli obiettivi del partito; b) perche' l'accusato contravviene ai principi programmatici del partito e alle regole del buon costume; c) perche' l'accusato contravviene ai propri doveri di titolare di una carica in un organo di partito; d) perche' l'accusato viola in modo grave e reiterato i propri obblighi di membro del partito o perche' l'accusato non si assoggetta nelle controversie nascenti dal rapporto con il partito al lodo del collegio arbitrale del partito; e) perche' l'accusato ha aderito ad un altro partito politico; f) perche' l'accusato e' candidato in occasioni di elezioni su un'altra lista concorrente senza l'assenso del direttivo provinciale. Il direttivo provinciale del partito comunica in ogni caso immediatamente all'interessato la decisione presa. (4) In caso di esclusione o di sospensione del titolare di una carica o di scioglimento di un organo del partito di livello inferiore, il direttivo provinciale del partito deve designare gli organi reggenti, incaricati di svolgere l'attivita', fino alle elezioni successive. (5) Il membro escluso, sospeso o ammonito, nonche' l'organo del partito sciolto dalla carica, possono ricorrere entro 30 giorni dalla notifica della delibera di esclusione, sospensione, ammonimento o scioglimento al collegio arbitrale del partito, il quale deve garantire ai ricorrenti come organo terzo e di riesame un procedimento giusto ed equo, ivi compreso il diritto fondamentale al contraddittorio e alla difesa. Il collegio arbitrale adotta le proprie decisioni entro 60 giorni. Le decisioni sono redatte per iscritto, sono motivate e inoppugnabili. (6) Il direttivo provinciale del partito puo' avvalersi di portavoce di area e addetti tecnici per la trattazione delle questioni sul tappeto. Questi dispongono unicamente di un voto consultivo. (7) Spettano al direttivo provinciale del partito tutti i compiti non attribuiti ai sensi dello statuto ad altri organi del partito. § 14 L'ufficio di presidenza L'ufficio di presidenza si compone del presidente provinciale del partito, dei suoi due vice-presidenti, del segretario generale e del portavoce del gruppo consiliare. L'ufficio di presidenza viene convocato secondo le esigenze del presidente provinciale del partito, allo scopo di adottare misure urgenti per lo svolgimento dell'attivita' politica e per l'attuazione delle delibere del direttivo. L'ufficio di presidenza decide le misure urgenti, che trovino copertura nelle delibere del direttivo provinciale del partito e nello statuto del partito. Su di esse fa rapporto al direttivo provinciale del partito in occasione della seduta successiva. Le decisioni di piu' ampia portata devono essere comunque deliberate dal direttivo provinciale del partito. Competono all'ufficio di presidenza le questioni di ordinaria amministrazione (finanze, personale, organizzazione), la decisione delle questioni che gli vengono espressamente attribuite dal direttivo provinciale del partito e la decisione di questioni improrogabili, qualora non sia possibile investirne tempestivamente il direttivo provinciale del partito. Un ulteriore compito dell'ufficio di presidenza provinciale del partito consiste nell'elaborazione e nell'attuazione degli obiettivi politici attuali del partito sulla base del vigente programma del partito e delle direttive vigenti. Le questioni burocratiche ed operative possono essere attribuite dall'ufficio di presidenza provinciale del partito a singoli membri del direttivo provinciale del partito o al segretario generale. In caso di scioglimento di un organo di partito di livello inferiore, l'ufficio di presidenza o il direttivo provinciale del partito possono impiegare funzionari in servizio o organi del partito, che opereranno nell'organo interessato fino all'elezione successiva. § 15 Il presidente provinciale del partito (1) Il presidente provinciale del partito presiede il congresso provinciale del partito, il direttivo provinciale e l'ufficio di presidenza. Spetta a lui il compito di convocare le sedute di questi organi partitici, ad eccezione del collegio arbitrale, e di parteciparvi. (2) Competono al presidente provinciale del partito la preparazione delle riunioni del direttivo provinciale del partito e dell'ufficio di presidenza, nonche' l'attuazione delle loro delibere. Gli compete inoltre la vigilanza sull'intera attivita' del partito. Puo' quindi, nell'ambito delle delibere del direttivo provinciale del partito e dell'ufficio di presidenza, dare istruzioni a tutti i membri e titolari di cariche, come anche ai dipendenti del partito, e in caso di danno da ritardo adottare le misure provvisorie che richiedono una convalida immediata da parte del direttivo provinciale del partito. (3) Il presidente provinciale del partito rappresenta il partito verso l'esterno, come anche in tutte le questioni. E' il rappresentante legale del partito. (4) Il presidente provinciale del partito puo' proporre al direttivo provinciale del partito l'elezione di un segretario generale, di un addetto alle finanze, nonche' di un direttore. Egli assume i dipendenti del partito in sintonia con quest'ultimi. Qualora non sia stato eletto alcun segretario generale, questi compiti vengono attribuiti al direttore. (5) In caso di impedimento o di dimissioni i poteri del presidente provinciale del partito sono attribuiti ai suoi vice-presidenti nell'ordine in cui sono chiamati a sostituirlo, o in mancanza di questo in base all'eta', qualora il presidente provinciale del partito non abbia affidato l'incarico ad uno dei propri sostituti. Qualora anche questi avessero un impedimento o avessero rinunciato all'incarico, fino all'insediamento di un presidente provinciale del partito reggente da parte del direttivo provinciale del partito, il suo membro piu' anziano esercita provvisoriamente i poteri del presidente provinciale del partito. (6) In casi particolari il congresso provinciale del partito puo' eleggere un presidente provinciale uscente come presidente onorario. Il presidente onorario e' membro del direttivo provinciale del partito con voto consultivo, qualora non sia stato eletto in questo organo come membro ordinario. A) Il segretario generale Il segretario generale e' responsabile dell'organizzazione del partito e delle sue strutture, dell'organizzazione delle elezioni e dell'immagine pubblica del partito. Il presidente provinciale del partito lo puo' incaricare dello svolgimento di specifici compiti. Il segretario generale coordina gli ambiti di attivita' del personale dipendente. Assieme al presidente provinciale del partito redige l'ordine del giorno delle riunioni del direttivo provinciale del partito e dell'ufficio di presidenza. Redige il verbale delle sedute e delle delibere di questi tre organi, nonche' del congresso provinciale del partito. Il segretario generale coordina, secondo le istruzioni e sotto la vigilanza del presidente provinciale del partito, la cooperazione all'intero del partito e con i rappresentanti eletti a livello provinciale, comunale e comprensoriale. B) L'addetto alle finanze Spetta all'addetto alle finanze la gestione finanziaria del partito sotto la responsabilita' del presidente provinciale del partito. Egli ha il compito di presentare puntualmente ogni anno al direttivo provinciale del partito un bilancio di previsione, in modo che il direttivo provinciale del partito lo possa esaminare e deliberare all'inizio dell'esercizio. Deve analogamente presentare al direttivo provinciale del partito entro marzo dell'anno successivo un rendiconto annuale. Ha inoltre accesso in qualsiasi momento alla gestione finanziaria dei gruppi comprensoriali e locali, svolgendo a tale scopo la funzione di un revisore dei conti. C) Il direttore Per la mera attivita' amministrativa e per l'ordinaria amministrazione del partito il direttivo provinciale del partito puo', su proposta del presidente provinciale del partito, nominare un direttore. Questo e' sottoposto nella propria attivita' al presidente provinciale del partito e al segretario generale. Supporta in particolare anche l'addetto alle finanze nel reperimento delle risorse necessarie al buon funzionamento del partito e alle elezioni. § 16 Il collegio arbitrale del partito (1) Il collegio arbitrale viene eletto dal congresso provinciale del partito e si compone di un presidente, di un vice-presidente e di un membro a latere. Un membro del collegio arbitrale del partito non puo' essere membro del direttivo provinciale del partito. E' l'organo di riesame delle decisioni prese da altri organi del partito. (2) Ogni membro ordinario e ogni organo partitico sono autorizzati, nell'ambito delle loro competenze, ad adire tramite ricorso il collegio arbitrale del partito. A tal fine e' necessaria a pena d'inammissibilita' la forma scritta. Il ricorso va presentato direttamente al collegio arbitrale. (3) Il collegio arbitrale del partito adotta, dopo una fase istruttoria, le proprie decisioni entro il termine di 60 giorni dalla presentazione del ricorso a maggioranza semplice. Non e' ammessa l'astensione. Il collegio arbitrale del partito decide anche in merito ad impugnazioni di delibere degli organi del partito apparentemente contrarie allo statuto. (4) Il procedimento avanti il collegio arbitrale si svolge secondo il principio del giusto processo, garantendo alle parti il rispetto del principio del contradditorio e del diritto alla difesa. Il collegio arbitrale del partito non e' vincolato alle istruzioni di altri organi del partito. Emette le proprie decisioni in piena indipendenza e a titolo definitivo. Le sue decisioni sono redatte per iscritto, sono motivate e sono inoppugnabili. (5) Il collegio arbitrale del partito pronuncia un lodo di colpevolezza o di assoluzione. In caso di assoluzione anche l'eventuale esclusione o sospensione di cui al § 13, c. (3) o di cui al § 18, c. 5.3 deve essere revocata. (6) Nel caso di un lodo di colpevolezza il collegio arbitrale del partito irroga le sanzioni derivanti dalle violazioni allo statuto in misura proporzionale al danno recato al partito, le quali possono essere: a) espulsione; b) rimozione dalla funzione e fissazione di un termine entro il quale al membro non puo' essere affidata alcuna funzione o non possono essere affidate determinate funzioni; c) ammonimento. (7) Il collegio arbitrale del partito redige dopo la propria elezione il regolamento di procedura che deve essere approvato dal successivo congresso provinciale del partito. Fino ad allora esso viene temporaneamente approvato dal direttivo provinciale del partito. Il regolamento garantisce ad ogni accusato il diritto fondamentale di un giusto procedimento, il diritto alla difesa e il rispetto del principio del contraddittorio. § 17 I revisori dei conti (1) Il congresso provinciale del partito elegge per la durata di un mandato (tre anni) due revisori dei conti. Questi non possono appartenere al direttivo provinciale del partito. (2) I revisori dei conti si riuniscono in caso di necessita' e comunque per esaminare il rendiconto annuale. Compete loro il controllo corrente della gestione finanziaria del partito e di tutti i suoi organi e sottosezioni. A tale scopo possono richiedere ad ogni organo del partito, ai titolari di cariche ed ai membri del partito, tutte le informazioni necessarie. (3) I revisori devono immediatamente riferire al direttivo provinciale del partito le carenze riscontrate e i risultati della loro verifica corrente. Su richiesta del presidente provinciale del partito o del direttivo provinciale del partito, i revisori dei conti devono svolgere anche particolari verifiche della gestione delle sottosezioni e riferire in merito al risultato della verifica. § 18 Il gruppo comprensoriale (1) Sono organi del gruppo comprensoriale: a) il congresso comprensoriale del partito; b) il direttivo comprensoriale del partito; c) il presidente comprensoriale e il vice-presidente; (2) Il congresso comprensoriale del partito: a) Il congresso comprensoriale del partito si compone di tutti i membri ordinari del comprensorio. b) Il congresso ordinario comprensoriale del partito deve essere convocato dal presidente comprensoriale almeno ogni tre anni; la sua convocazione deve essere comunicata agli aventi diritto a partecipare con almeno cinque settimane di anticipo con l'indicazione dell'ordine del giorno a mezzo stampa o con invito scritto. Ora, luogo e ordine del giorno sono decisi dal direttivo comprensoriale. c) Un congresso straordinario comprensoriale del partito puo' essere convocato in qualsiasi momento dal presidente comprensoriale in particolari circostanze nel rispetto di un termine di una settimana. Deve essere convocato e tenuto entro quattro settimane, se lo delibera il direttivo comprensoriale o se viene richiesto da almeno un terzo dei membri su determinati temi da trattare. Deve essere analogamente convocato un congresso straordinario comprensoriale del partito, se oltre un terzo dei membri del direttivo comprensoriale e' venuto a mancare. d) Il congresso comprensoriale del partito e' in grado di deliberare in prima convocazione alla presenza della meta' dei membri + 1. In seconda convocazione - che deve avere luogo almeno mezz'ora dopo - il numero legale s'intende comunque raggiunto a prescindere dal numero dei membri presenti. e) Le mozioni, escluse le proposte di voto per il congresso comprensoriale del partito, devono pervenire al direttivo comprensoriale per iscritto almeno quattro settimane prima della sua tenuta. Tutte le mozioni al direttivo comprensoriale devono poter essere visionate non oltre quattordici giorni prima della tenuta del congresso comprensoriale del partito, presso il presidente comprensoriale in carica oppure nella sede provinciale del partito. Solo le mozioni tempestivamente presentate e i punti posti all'ordine del giorno possono rientrare tra i temi oggetto di trattazione. (3) Compiti del congresso comprensoriale del partito Competono al congresso comprensoriale del partito in particolare: 3.1. Ogni tre anni: a) la presa in consegna della relazione di attivita' del direttivo comprensoriale o dei titolari delle cariche direttive; b) l'elezione del presidente comprensoriale, del vice-presidente, degli altri membri del direttivo comprensoriale; 3.2. eventualmente: a) la deliberazione di mozioni del direttivo comprensoriale e degli organi che vi fanno capo; b) l'effettuazione di elezioni sostitutive. (4) Il direttivo comprensoriale: 4.1. Appartengono al direttivo comprensoriale: a) il presidente comprensoriale; b) un vice-presidente; c) da tre fino a cinque ulteriori membri; d) il cassiere comprensoriale. 4.2. I membri del direttivo comprensoriale di cui alle lettere a), b) e c) vengono eletti per la durata di tre anni, comunque fino all'elezione successiva, dal congresso comprensoriale del partito. 4.3. Il direttivo comprensoriale deve essere convocato dal presidente comprensoriale in caso di necessita', almeno pero' quattro volte l'anno, con la comunicazione dell'ordine del giorno. Deve essere inoltre immediatamente convocato se almeno un terzo dei suoi membri lo richiede. 4.4. Il direttivo comprensoriale e' in grado di deliberare, se tutti i membri sono stati tempestivamente e regolarmente convocati con la comunicazione dell'ordine del giorno e almeno la meta' di loro e' presente. Adotta le proprie delibere a maggioranza semplice dei voti, esclusi i casi espressamente indicati dallo statuto. In caso di parita' di voti decide il voto del presidente. (5) Compiti del direttivo comprensoriale: 5.1. Competono al direttivo comprensoriale: a) la fissazione di direttive per l'attivita' del comprensorio nel periodo intercorrente tra i congressi comprensoriali del partito; b) la preparazione e lo svolgimento del congresso comprensoriale del partito e l'attuazione delle sue delibere; c) l'elezione e la revoca di un cassiere comprensoriale su proposta del presidente comprensoriale; d) la gestione del patrimonio comprensoriale, l'approvazione del rendiconto annuale e l'approvazione della gestione del cassiere comprensoriale; e) l'osservazione dell'attivita' dei titolari di cariche dei livelli inferiori e degli organi comprensoriali; f) la sospensione dei titolari di cariche a livello comprensoriale; g) l'istituzione di uffici, comunita' di lavoro, commissioni tecniche e altre sottosezioni a livello tecnico e territoriale; h) la definizione degli ambiti di attivita' territoriali dei gruppi locali; la' ove non ci siano gruppi locali, il direttivo provinciale puo' nominare su proposta del presidente comprensoriale una persona di fiducia tra i delegati del gruppo locale. La persona di fiducia deve essere membro del partito dei Freiheitlichen e ha diritto ad un seggio e ad un voto al congresso comprensoriale del partito; i) le proposte di candidature per le elezioni a tutte le funzioni partitiche a livello provinciale, per le elezioni al Parlamento italiano ed europeo, nonche' per le elezioni al Consiglio provinciale. 5.2. Il direttivo comprensoriale puo' deferire determinate questioni ad altri organi partitici perche' vengano deliberate ed evase, oppure incaricare singoli suoi membri o altri titolari di cariche. 5.3. Il direttivo comprensoriale e' autorizzato, alla presenza di almeno due terzi dei suoi membri, a esonerare dalle loro funzioni con una maggioranza di due terzi i titolari di cariche del comprensorio con effetto immediato, qualora la loro attivita' o il loro comportamento siano manifestamente idonei a ledere gli interessi del partito e si riscontri un pericolo di danno da ritardo. In tale caso il direttivo comprensoriale del partito comunica immediatamente all'interessato la decisione presa. 5.4. In caso di esclusione o di sospensione del titolare di una carica o di scioglimento di un organo del partito di livello inferiore del comprensorio, il direttivo del partito deve designare l'organo reggente che svolge l'attivita' fino alle elezioni successive. 5.5. Il membro escluso, sospeso o ammonito, nonche' l'organo del partito sciolto dalla carica, possono ricorrere entro 30 giorni dalla notifica della delibera di esclusione, sospensione, ammonimento o scioglimento al collegio arbitrale del partito, il quale deve garantire ai ricorrenti come organo terzo e di riesame un procedimento giusto ed equo, ivi compreso il diritto fondamentale al contraddittorio e alla difesa. Il collegio arbitrale adotta le proprie decisioni entro 60 giorni. Le decisioni sono redatte per iscritto, sono motivate e inoppugnabili. 5.6. Il direttivo comprensoriale puo' consultare anche altri titolari di cariche, soprattutto gli addetti tecnici per l'esame delle questioni da trattare. Questi hanno un voto meramente consultivo. (6) Il presidente comprensoriale 6.1. Il presidente comprensoriale presiede il congresso comprensoriale del partito e il direttivo comprensoriale del partito. Ha il compito di convocare le riunioni di questi organi. 6.2. Competono al presidente comprensoriale la preparazione delle sedute del direttivo comprensoriale e l'attuazione delle sue delibere. Gli compete inoltre la vigilanza sull'intera attivita' comprensoriale. Puo' quindi nell'ambito delle delibere del direttivo comprensoriale dare istruzioni a tutti i membri e titolari di cariche del comprensorio, come anche ai dipendenti del partito, adottando in caso di possibile danno da ritardo i provvedimenti provvisori, richiedenti l'immediata ratifica da parte del direttivo comprensoriale. 6.3. Il presidente comprensoriale rappresenta il partito nel relativo comprensorio verso l'esterno, come anche in tutte le questioni riguardanti il comprensorio. 6.4. In caso d'impedimento o di dimissioni i poteri del presidente comprensoriale si trasferiscono al vice-presidente. Qualora anche questi fosse impedito o avesse lasciato la carica, fino all'insediamento di un presidente comprensoriale reggente il membro piu' anziano del direttivo comprensoriale svolge temporaneamente i compiti del presidente comprensoriale. 6.5. In casi particolari il congresso comprensoriale del partito puo' eleggere il presidente comprensoriale uscente alla carica di presidente comprensoriale onorario. Il presidente comprensoriale onorario e' membro del direttivo comprensoriale con voto consultivo, qualora non sia stato eletto in questo organo come membro ordinario. (7) Il cassiere comprensoriale Compete al cassiere comprensoriale la gestione finanziaria del gruppo comprensoriale sotto la responsabilita' del presidente comprensoriale, nonche' dell'addetto finanziario del partito. Egli deve presentare al direttivo comprensoriale puntualmente ogni anno un bilancio di previsione, in modo che il direttivo comprensoriale lo possa esaminare e deliberarlo all'inizio dell'esercizio. Deve analogamente presentare al direttivo comprensoriale entro marzo dell'anno successivo un rendiconto annuale. (8) Elezioni e votazioni 8.1. Il diritto di voto negli organi comprensoriali puo' essere esercitato solo a titolo personale. Non e' ammessa la sostituzione. Ogni avente diritto di voto dispone di un unico voto - anche qualora rivesta piu' cariche. 8.2. In caso di mozioni di sfiducia gli interessati e i membri dell'organo comprensoriale interessato devono astenersi dal voto. 8.3. Le votazioni si svolgono generalmente in forma palese. Su richiesta di almeno un terzo degli aventi diritto la votazione puo' essere effettuata in segreto mediante scheda, oppure nominativamente o in un altro modo particolare. 8.4. Le elezioni di persone devono essere effettuate singolarmente e in segreto con una scheda elettorale. Su richiesta, qualora non vengano sollevate eccezioni, i candidati possono essere eletti anche per alzata di mano. 8.5. Risulta eletto chi in una tornata elettorale ottenga la maggioranza dei voti. In caso di parita' di voti viene svolta una seconda votazione. Se anche in tale caso si ottiene la parita' dei voti, si decide mediante sorteggio. Il sorteggio e' effettuato dal presidente. 8.6. Qualora non venga stabilito diversamente, e' sufficiente per le delibere la maggioranza semplice dei voti espressi. In caso di parita' dei voti decide il voto del presidente. 8.7. Le sedute dell'organo comprensoriale vengono messe a verbale, che deve contenere tutte le indicazioni rilevanti, allo scopo di consentire una verifica della validita' statutaria delle delibere adottate. § 19 Sottosezioni (1) Le disposizioni del presente statuto si applicano alle possibili sottosezioni. (2) Gli statuti delle sottosezioni possono essere provvisoriamente approvati dal direttivo provinciale del partito fino alla loro approvazione definitiva da parte del successivo congresso provinciale del partito. § 20 Scioglimento, chiusura, sospensione e commissariamento degli organi dei gruppi comprensoriali e delle sottosezioni del partito (1) Quando gli organi dei gruppi comprensoriali o delle sottosezioni del partito non si riuniscono da oltre un anno e rimangono inattivi, il direttivo provinciale provvede all'audizione dei relativi componenti. (2) Qualora gli organi continuino a non riunirsi dopo l'audizione e l'inattivita' permanga, il direttivo provinciale delibera la chiusura o la sospensione. In presenza di motivi gravi e' deliberato lo scioglimento. (3) Il direttivo provinciale provvede alla notifica delle delibere di chiusura, sospensione e di scioglimento. (4) Nel caso di chiusura, sospensione e di scioglimento dell'organo, il direttivo provinciale incarica un commissario con il compito dell'amministrazione straordinaria. I membri degli organi sciolti sono responsabili di eventuali debiti e perdite. (5) In beni patrimoniali facenti parte dei relativi organi sciolti passano al direttivo provinciale del partito. § 21 Elezioni e votazioni (1) Il diritto di voto negli organi del partito puo' essere esercitato solo a titolo personale. Non e' ammessa alcuna sostituzione. Ogni avente diritto di voto dispone di un unico voto - anche qualora ricopra piu' funzioni. (2) In caso di mozioni di sfiducia gli interessati o i membri dell'organo di partito interessato devono astenersi dal voto. (3) Le votazioni si svolgono di regola in forma palese. Su richiesta di almeno un terzo degli aventi diritto la votazione deve avvenire segretamente con una scheda oppure nominativamente o in altra forma secondo particolari modalita'. (4) Le elezioni di persone devono avvenire singolarmente e in segreto con una scheda. Su richiesta, qualora non venga formulata alcuna riserva, i candidati possono anche essere eletti per alzata di mano. (5) Viene eletto chi in uno scrutinio ottiene la maggioranza dei voti. In caso di parita' dei voti si effettua un secondo scrutinio. Qualora anche in questo caso si ottenga la parita' dei voti, si decide mediante sorteggio. Il sorteggio e' effettuato dal presidente. (6) Qualora non diversamente disposto, e' sufficiente per le delibere la maggioranza semplice dei voti espressi. In caso di parita' prevale il voto del presidente. (7) Le riunioni di ogni organo di partito devono essere messe a verbale, che deve contenere tutte le indicazioni rilevanti, allo scopo di consentire una verifica della validita' statutaria delle delibere adottate. (8) Per la ratifica del regolamento interno proposto dal direttivo provinciale del partito e' sufficiente la maggioranza semplice dei voti. § 22 Titolarita' di cariche del partito (1) I titolari delle cariche del partito, qualora non diversamente disposto, vengono eletti dagli organi del partito per la durata di tre anni fino alla nomina successiva. (2) Qualora il titolare di una carica lasci un organo del partito durante la decorrenza del proprio mandato, il direttivo provinciale puo' nominare mediante cooptazione un altro membro del partito in sostituzione di quello dimissionario. Non e' pero' consentita la sostituzione mediante cooptazione in caso di dimissioni di piu' della meta' dei titolari delle cariche originariamente eletti. § 23 Rappresentanza del partito verso l'esterno (1) Il partito e' rappresentato all'esterno dal presidente provinciale. (2) Le dichiarazioni vincolanti, le comunicazioni e le copie devono, per avere effetto vincolante, essere previamente sottoscritte da parte del presidente provinciale del partito assieme al competente segretario generale. Nel caso in cui non sia stato eletto alcun segretario generale, ne assume le funzioni il direttore. In caso d'impedimento del presidente provinciale del partito la firma potra' essere apposta in sua vece da uno dei suoi sostituti. § 24 L'esercizio L'esercizio coincide con l'anno solare. Il rendiconto annuale e' visionabile da ogni membro. § 25 Scioglimento del partito In caso di volontario scioglimento del partito il suo patrimonio viene gestito dal giorno dello scioglimento da una commissione fiduciaria composta di tre persone, ex membri del direttivo provinciale del partito. Qualora il congresso provinciale del partito che ha deliberato lo scioglimento, non abbia adottato alcuna disposizione sul patrimonio del partito, la commissione fiduciaria decide in merito all'utilizzo del patrimonio del partito, in conformita' con lo scopo del partito. In caso di scioglimento disposto dall'autorita' le presenti disposizioni si applicano per analogia. § 26 Lingua dello statuto Lo statuto e' redatto sia in lingua tedesca che italiana. Non si e' tenuto conto di formulazioni divise per sesso. Allegato: Simbolo del partito Die Freiheitlichen
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato/Anhang Parte di provvedimento in formato grafico
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STATUTO DEL PARTITO POSSIBILE Art. 1. Sede e simbolo
1. E' costituita l'associazione POSSIBILE, partito politico che intende realizzare, con metodo democratico, la partecipazione dei cittadini alla determinazione della politica nazionale. 2. Possibile ha sede legale in Torino, via Giambattista Balbis, 13. Il Comitato organizzativo puo' deliberare il trasferimento della sede legale e l'apertura di sedi nazionali ulteriori rispetto alla sede legale. 3. L'Associazione e' titolare del nome e del simbolo di Possibile, regolarmente depositato, e ne amministra l'utilizzo a norma del presente Statuto. 4. Il simbolo di Possibile e' rappresentato dal simbolo matematico dell'uguale (=), composto da due bande parallele di colore bianco, inserito in un cerchio di colore lampone nella parte inferiore del quale reca in carattere maiuscolo la parola "POSSIBILE".
Art. 2. Principi fondamentali
1. Possibile e' una libera associazione di persone per concorrere alla determinazione della politica nazionale secondo quanto previsto all'art. 49 della Costituzione. 2. I principi fondanti di Possibile sono quelli della Costituzione repubblicana e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Nel rispetto e per la promozione di tali principi Possibile si riconosce nel Patto Repubblicano come carta fondamentale sottoscritta da tutti i suoi appartenenti al momento dell'iscrizione. 3. In particolare l'Associazione promuove i valori della democrazia e dell'antifascismo, della partecipazione, dell'uguaglianza e della concorrenza, della laicita' e dello svolgimento delle funzioni pubbliche nell'esclusivo interesse dei cittadini, rispettando e promuovendo i principi e le regole dell'etica pubblica. 4. Possibile riconosce e promuove il pluralismo ideologico, come base del principio democratico che si realizza nel confronto e nel conflitto tra diverse opzioni politiche. Rivendica l'impegno nel consentire agli elettori la scelta tra posizioni alternative e ripudia una concezione della politica come gestione di scelte necessitate. 5. Possibile si impegna nel riconoscimento, l'affermazione, la promozione e la tutela dei doveri, dei diritti e delle liberta' delle persone, sia come singoli sia nelle formazioni sociali, secondo valori progressisti. Ritiene che i pubblici poteri debbano agire sempre nei limiti imposti dalla progressiva espansione e tutela dei diritti e delle liberta' individuali. Rifiuta modelli organizzativi fondati sulla delega senza adeguati controlli e sulla negazione o riduzione dei principi di collegialita' e partecipazione. 6. Possibile ritiene che la partecipazione delle persone sia tanto piu' libera e autentica quanto piu' e' informata e consapevole, e pertanto si impegna con tutti gli strumenti a promuovere un'adeguata formazione e informazione.
Art. 3. Iscrizione
1. Chiunque condivida i principi e gli obiettivi di Possibile puo' iscriversi tramite form appositi presenti sul sito stesso dell'Associazione, www.possibile.com, versando la quota indicata. 2. L'iscrizione puo' essere perfezionata individualmente o attraverso il comitato al quale chi si iscrive decide contestualmente di aderire. 3. L'iscrizione e' oggetto di una valutazione di non manifesta inammissibilita' per palese conflitto con i principi fondamentali del partito da parte del Comitato organizzativo, che a tal fine puo' domandare chiarimenti all'interessato ed eventualmente chiedere un parere preventivo al Comitato di garanzia. Il parere negativo, approvato in ogni caso a maggioranza assoluta dei componenti, deve essere motivato in modo circostanziato. 4. In ogni caso, ove l'iscrizione sia rifiutata, l'interessato puo' ricorrere, entro quaranta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto diniego, al Comitato di garanzia. Quest'ultimo decide, sentito l'interessato e un rappresentante del Comitato organizzativo, nei successivi sessanta giorni, secondo le norme contenute in un apposito regolamento. 5. L'iscritto gode dei diritti ed e' tenuto all'adempimento dei doveri previsti dal presente Statuto e dai regolamenti che disciplinano la vita del partito. Avverso la ritenuta violazione dei propri diritti o per contestare l'adempimento dei propri doveri ciascun iscritto puo' presentare ricorso al Comitato di garanzia.
Art. 4. Comitati
1. Possibile ha una struttura federale basata sui Comitati. 2. Ciascun iscritto afferisce a un Comitato e a non piu' di uno. La scelta del Comitato al quale afferire e' rimessa all'iscritto, che la compie con l'atto stesso dell'iscrizione. 3. L'iscrizione puo' avvenire anche congiuntamente da parte di almeno dieci persone che possono in tal caso dare luogo, contestualmente alla loro iscrizione, alla creazione di un comitato, scegliendone il nome. 4. Ciascun comitato e' composto da un numero di iscritti compreso tra dieci e cinquanta. Il Comitato organizzativo puo' autorizzare, in via transitoria, la presenza di un numero di componenti del comitato inferiore a dieci o superiore a cinquanta, purche' siano in ogni caso salvaguardate le esigenze di collegialita' e di funzionalita'. 5. I Comitati si costituiscono su base territoriale. In ogni caso, e' ammessa la presenza di piu' comitati che fanno riferimento, in tutto o in parte, al medesimo territorio, nel rispetto dei limiti di cui al comma 3. 6. Il nome potra' essere successivamente modificato a seguito di votazione da parte del comitato stesso. 7. Successivamente all'avvenuta iscrizione, il Comitato elegge un portavoce, o due portavoce purche' di genere diverso, fissando la durata del loro mandato che non puo' essere in ogni caso inferiore a sei mesi e superiore a diciotto. I portavoce sono rieleggibili una sola volta consecutiva e non possono in ogni caso ricoprire la carica per piu' di ventiquattro mesi consecutivi. In ogni caso, nella successione nella funzione di portavoce ciascun Comitato promuove l'equilibrio di genere. 8. Il nome del portavoce o dei portavoce e' comunicato al Comitato organizzativo immediatamente dopo l'avvenuta elezione. 9. I portavoce coordinano l'attivita' del Comitato e svolgono le funzioni di collegamento con l'organizzazione nazionale. Non puo' assumere la funzione di portavoce di un Comitato ne' il Segretario ne' un componente del Comitato scientifico o del Comitato organizzativo o del Comitato di garanzia. 10. I Comitati che insistono in una stessa comunita', o in un'area definita, sono tenuti a coordinarsi con le modalita' che riterranno piu' democratiche ed efficienti. Ciascun portavoce puo' chiedere anche la collaborazione del Comitato organizzativo per favorire il suddetto coordinamento. 11. I portavoce possono delegare le proprie funzioni ad altri componenti del Comitato. Quando la delega determina l'esercizio di diritti previsti dal presente Statuto essa deve essere approvata dal Comitato ed essere comunicata al Comitato organizzativo.
Art. 5. Diritti e doveri degli iscritti
1. Chiunque si iscriva a Possibile sottoscrive con lo stesso atto il Patto repubblicano, impegnandosi a rispettare e promuovere i principi ivi stabiliti, nonche' a rispettare le norme del presente Statuto e dei regolamenti che gli organi competenti approveranno per regolare la vita associativa e la partecipazione alla discussione e ai procedimenti decisionali. 2. L'iscritto promuove le adesioni a Possibile, sostiene le sue campagne e partecipa attivamente alle sue iniziative. 3. L'iscritto partecipa a tutti i procedimenti decisionali, individualmente o attraverso il Comitato. La partecipazione e' favorita anche attraverso l'utilizzo della piattaforma deliberativa online. La piattaforma puo' essere aperta anche alla partecipazione dei non iscritti secondo le condizioni stabilite nel regolamento di funzionamento della stessa. 4. La partecipazione e' valorizzata e garantita anche attraverso il ricorso a referendum interni, tra gli iscritti, con eventuale estensione anche ai non iscritti, secondo le norme che saranno stabilite in apposito Regolamento, che potra' prevedere ulteriori forme di partecipazione conformi ai principi di cui al presente Statuto. 5. Non e' consentita l'iscrizione contemporanea ad altri partiti politici. 6. L'Associazione, attraverso i propri organi nazionali, i Comitati e gli iscritti, promuove l'adesione alla propria rete di associazioni, reti civiche e altri soggetti gia' esistenti, le cui finalita' siano compatibili con i valori fondativi di Possibile, i quali mantengono la propria autonomia ma sottoscrivono il Patto Repubblicano e si dichiarano interessati a promuovere iniziative e campagne comuni. 7. Il rispetto dei diritti e dei doveri degli iscritti e' garantito dal Comitato di garanzia che giudica sulle eventuali contestazioni in merito.
Art. 6. Organi nazionali
1. Gli organi nazionali di Possibile sono: a. gli Stati generali; b. il Segretario; c. il Comitato scientifico; d. il Comitato organizzativo; e. il Comitato di garanzia.
Art. 7. Gli Stati generali
1. Gli Stati generali determinano, con il Segretario, l'indirizzo politico di Possibile. Essi sono composti da tutti gli iscritti o da loro delegati secondo quanto stabilito nel suo Regolamento, approvato mediante procedura telematica da tutti gli iscritti. La composizione per delegati prevede l'elezione di questi ultimi nell'ambito di ciascun comitato, che li elegge in proporzione alla propria consistenza, in ogni caso in numero non inferiore a tre, in modo che siano rappresentate le minoranze, ove presenti. 2. Il medesimo Regolamento disciplina le forme di elezione del suo Presidente e l'organizzazione e il funzionamento degli Stati generali stessi. Essi deliberano in ogni caso a maggioranza dei votanti, salvo che lo Statuto o il loro Regolamento stabiliscano diversamente. 3. Gli Stati generali eleggono il Segretario e gli altri organi nazionali dell'Associazione secondo quanto previsto dal presente Statuto. 4. Gli Stati generali esprimono l'indirizzo politico del partito attraverso il lavoro dei Comitati, discutendo e votando mozioni, ordini del giorno, risoluzioni, secondo le modalita' previste dal Regolamento adottato dagli stessi. 5. Gli Stati generali sono convocati dal suo Presidente almeno due volte ogni semestre, anche mediante riunione telematica attraverso la piattaforma deliberativa on line. In ogni caso a tutti gli iscritti, individualmente o attraverso il Comitato del quale fanno parte, e' assicurata la piu' ampia partecipazione a tutti i procedimenti decisionali. 6. Gli Stati generali sono altresi' convocati su richiesta del Segretario, anche su impulso del Comitato scientifico o del Comitato organizzativo, nonche' su richiesta presentata da almeno il 6% dei Comitati che rappresentino almeno il 3% degli iscritti.
Art. 8. Il Segretario
1. Il Segretario e' eletto per un periodo di tre anni dagli Stati Generali, con voto personale, uguale, libero e segreto espresso da parte di ciascun iscritto. Puo' essere rieletto per una sola volta consecutiva. 2. Puo' candidarsi a Segretario qualunque iscritto a Possibile eleggibile alla Camera dei deputati. La candidatura deve essere presentata con il sostegno di almeno il 6% dei comitati che rappresentino almeno il 3% degli iscritti. 3. Il Segretario e' il legale rappresentante dell'Associazione e in quanto tale titolare del simbolo di cui all'art. 1. 4. Il Segretario esprime al massimo livello l'indirizzo politico dell'Associazione, sulla base delle indicazioni degli Stati generali, espresse anche in forma telematica sulla base dell'attivita' dei Comitati, e del lavoro di supporto del Comitato scientifico e/o del Comitato organizzativo. 5. Il Segretario decide dell'utilizzo del simbolo nelle competizioni elettorali. 6. Il Segretario puo' presentare le proprie dimissioni agli Stati generali, che deliberano entro i successivi sette giorni. Nel caso in cui esse siano respinte dalla maggioranza dei votanti, il Segretario puo' ripresentarle nei successivi sette giorni e le stesse sono cosi' da considerare come definitive e irrevocabili. 7. Nel caso in cui la carica di Segretario si renda vacante, il Comitato organizzativo indice senza indugio il Congresso che deve concludersi in ogni caso entro e non oltre i successivi settanta giorni. Fino alla conclusione del Congresso con la proclamazione dei risultati relativi alla elezione del nuovo Segretario e degli organi a questo collegati, il coordinatore del Comitato organizzativo e' il legale rappresentante di Possibile, mentre il Comitato scientifico e il Comitato organizzativo rimangono in carica per l'espletamento delle funzioni necessarie e la eventuale conclusione delle questioni avviate.
Art. 9. Il Comitato scientifico
1. Il Comitato scientifico e' organo esecutivo e di consulenza tecnica, composto da un numero di persone non inferiore a nove e non superiore a dodici. 2. I componenti del Comitato scientifico sono eletti dagli Stati generali, secondo le norme fissate nel relativo regolamento, sulla base di una lista collegata a un candidato alla carica di Segretario. La durata della loro carica e' la stessa di quella del Segretario. 3. Sono eleggibili come membri del Comitato scientifico tutti gli iscritti che abbiano conseguito una rilevante specializzazione in un settore scientifico, comprovabile attraverso titoli accademici o comunque attraverso una documentata e continuativa attivita' professionale che ha portato a pubblici riconoscimenti e a un notorio apprezzamento o attraverso una rilevante e continuativa attivita' pubblicistica nel settore o attraverso rilevanti esperienze di consulenza tecnica presso istituzioni o organismi pubblici. 4. Fermo restando quanto stabilito al comma 3, e' assicurato l'equilibrio di genere. 5. Il Comitato scientifico assiste gli Stati generali e il Segretario nell'elaborazione e nell'approfondimento della proposta politica di Possibile, su cui sono costruite le diverse iniziative e campagne, procedendo attraverso la discussione sui temi, la raccolta di contributi e la promozione di consultazioni specifiche, facendo emergere tutte le competenze necessarie e realizzando la necessaria sintesi. 6. A tal fine il Comitato scientifico si coordina con i rappresentanti istituzionali di Possibile, a partire dai parlamentari che possono essere invitati a partecipare ai suoi lavori. 7. Quando sia necessario per assicurare il coordinamento con aspetti organizzativi, il Comitato scientifico puo' altresi' invitare a partecipare ai propri lavori uno o piu' componenti del Comitato organizzativo. 8. Il Comitato scientifico delibera a maggioranza dei presenti e organizza i propri lavori secondo modalita' dallo stesso stabilite eventualmente anche in forma di regolamento, assicurando una piena collegialita'. Elegge un coordinatore scientifico e/o un segretario. 9. Sussiste incompatibilita' tra l'appartenenza al Comitato scientifico e al Comitato organizzativo. Del Comitato scientifico non possono altresi' fare parte il convivente, il coniuge o un parente o un affine fino al secondo grado del Segretario o dei componenti del Comitato organizzativo. Tra i membri del Comitato scientifico non possono sussistere legami di coniugio o convivenza o di parentela o affinita' fino al secondo grado.
Art. 10. Il Comitato organizzativo
1. Il Comitato organizzativo e' organo esecutivo, composto da un numero di persone non inferiore a nove e non superiore a dodici. 2. I componenti del Comitato organizzativo sono eletti dagli Stati Generali, secondo le norme fissate nel relativo regolamento, sulla base di una lista collegata a un candidato alla carica di Segretario. La durata della loro carica e' la stessa di quella del Segretario. 3. E' assicurato l'equilibrio tra i generi. 4. Il Comitato organizzativo assiste il Segretario nella gestione del partito e in particolare si occupa di: a. gestire il tesseramento, approvare l'iscrizione dei singoli, la creazione dei comitati e l'assegnazione degli iscritti agli stessi; b. approvare l'utilizzo del nome e del simbolo di Possibile per iniziative o su strumenti di comunicazione di carattere locale o nazionale; c. amministrare il database, il sito, e gli strumenti tecnici dell'Associazione; d. promuovere e coordinare, sulla base delle indicazioni del Comitato scientifico, le campagne dell'Associazione e procedere al successivo coordinamento delle stesse; e. gestire la comunicazione, creando contenuti ad hoc, amministrando i canali web, stimolando e sollecitando la partecipazione della comunita' dei tesserati e degli iscritti al database; f. organizzare gli eventi nazionali; g. curare la raccolta fondi e la tesoreria, e presentare un rendiconto trasparente della situazione finanziaria; h. gestire gli adempimenti amministrativi. 5. Il comitato organizzativo, compiuti tutti gli accertamenti necessari, puo' disporre, con votazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti, le seguenti misure nei confronti dei comitati: a. scioglimento: quando sia riscontrata una grave o reiterata violazione dei principi del Patto repubblicano o dei principi fondamentali di cui al presente Statuto o sia accertata la mancata ottemperanza, entro il termine previsto, alla espressa diffida, da parte dello stesso Comitato organizzativo, a porre fine a una grave violazione di altre norme statutarie; b. sospensione: nel caso in cui sia riscontrata una violazione dei principi del Patto repubblicano o delle norme del presente Statuto; c. commissariamento: nel caso in cui sia stata deliberata la sospensione o comunque in caso di gravi contrasti interni che impediscono la operativita' del comitato stesso. Avverso tali misure il Comitato, in presenza della maggioranza degli iscritti, puo' deliberare, a maggioranza dei presenti, di proporre ricorso al Comitato di garanzia entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. La decisione di scioglimento diviene in ogni caso definitiva soltanto se, alla scadenza del termine di sessanta giorni, non e' stato presentato ricorso. Se e' stato presentato ricorso, lo scioglimento diverra' definitivo soltanto a seguito dell'eventuale rigetto dello stesso da parte del Comitato di garanzia. In attesa che la decisione di scioglimento diventi eventualmente definitiva l'attivita' del comitato e' sospesa e puo' dare luogo alla nomina di un commissario ai sensi della lettera c. 6. Il comitato organizzativo, compiuti tutti gli accertamenti necessari, puo' disporre, con votazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti, le seguenti misure nei confronti dell'iscritto: a. espulsione: - nei casi di grave o reiterata violazione del Patto Repubblicano e dei principi fondamentali di cui al presente Statuto; - nel caso in cui l'iscritto a Possibile sia riscontrato appartenere anche ad altro partito o movimento politico e, nonostante l'invito a optare, non vi abbia proceduto nei successivi trenta giorni; - nei casi individuati dal Codice etico; b. sospensione: - nei casi in cui, essendo in corso un procedimento che potrebbe portare all'espulsione, risultino comunque chiari elementi in base ai quali e' presumibile che la violazione vi sia stata; - nei casi di violazione del Patto Repubblicano o dei principi fondamentali di cui al presente Statuto che non assumano una gravita' tale da dare luogo all'espulsione; - nei casi individuati dal Codice etico; c. censura: - nei casi di prolungata e ingiustificata inattivita' rispetto alle campagne e iniziative del partito; - nei casi individuati dal Codice etico. Avverso tali misure l'interessato puo' proporre ricorso al Comitato di garanzia, entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. La decisione di espulsione diviene in ogni caso definitiva soltanto se, alla scadenza del termine di sessanta giorni, non e' stato presentato ricorso. Se e' stato presentato ricorso, l'espulsione diverra' definitiva soltanto a seguito dell'eventuale rigetto dello stesso da parte del Comitato di garanzia. 7. Il Comitato organizzativo, accertato, anche a seguito degli opportuni contatti con l'iscritto, il mancato rinnovo dell'iscrizione nei quattro mesi successivi alla scadenza prevista, nonostante almeno una comunicazione di messa in mora, ne dispone la decadenza, con il conseguente definitivo venire meno della sua appartenenza all'associazione e al necessario adempimento dei doveri ed esercizio dei diritti derivanti dall'iscrizione. In ogni caso, alla scadenza del termine previsto per il mancato rinnovo dell'iscrizione, ove l'iscritto non vi abbia provveduto, il suo diritto di voto nel Comitato e negli Stati generali, anche convocati su piattaforma, e' immediatamente sospeso. 8. Quando lo ritenga utile in ragione delle questioni da affrontare, il Comitato organizzativo puo' invitare a partecipare ai propri lavori uno o piu' componenti del Comitato scientifico. 9. Il Comitato organizzativo delibera a maggioranza dei presenti e svolge i propri lavori secondo modalita' dallo stesso stabilite eventualmente anche in forma di regolamento, assicurando una piena collegialita'. Elegge un coordinatore e/o un segretario. 10. Tra i componenti del Comitato organizzativo il Segretario nomina un tesoriere. Questi dura in carica un anno e puo' essere rinnovato per due successive volte, fino alla scadenza del mandato del Comitato. 11. Sussiste incompatibilita' tra l'appartenenza al Comitato scientifico e al Comitato organizzativo. Del Comitato organizzativo non possono altresi' fare parte il convivente, il coniuge o un parente o un affine fino al secondo grado del Segretario o dei componenti del Comitato scientifico. Tra i membri del Comitato organizzativo non possono sussistere legami di coniugio o convivenza o di parentela o affinita' fino al secondo grado.
Art. 11. Il Comitato di garanzia
1. Il Comitato di garanzia e' composto da cinque persone, di cui almeno due di diverso genere. 2. Tre componenti del Comitato di garanzia sono eletti dagli Stati generali, secondo le norme stabilite nel relativo regolamento, per un periodo di quattro anni. Alla scadenza del mandato i componenti del Comitato di garanzia non sono immediatamente rieleggibili. Ogni iscritto ha a disposizione due voti e risultano eletti i tre piu' votati, purche' almeno uno sia di genere diverso. Se i tre piu' votati sono tutti dello stesso genere, dopo i primi due e' proclamato eletto chi, tra le persone di genere diverso dai primi due, ha riportato il maggior numero di preferenze. A parita' di voti e' proclamato eletto il piu' anziano per eta'. 3. Sono eleggibili avvocati con almeno tre anni di iscrizione all'albo, professori o ricercatori universitari in materie giuridiche anche a riposo, magistrati di ruolo o onorari anche a riposo, notai. L'appartenenza al Comitato di garanzia e' incompatibile con la carica di Segretario e con l'appartenenza al Comitato scientifico o al Comitato organizzativo. Non possono altresi' essere eletti a far parte del Comitato di garanzia il coniuge o il convivente o parenti o affini fino al quarto grado del Segretario o dei componenti del Comitato scientifico o del Comitato organizzativo. Tra i membri del Comitato di garanzia non possono sussistere legami di coniugio o convivenza o di parentela o affinita' fino al quarto grado. 4. La candidatura e' presentata a titolo individuale e deve essere supportata da almeno tre comitati che rappresentino almeno cinquanta iscritti. 5. Gli altri due componenti sono sorteggiati tra tutti gli iscritti a Possibile che abbiano compiuto il diciottesimo anno d'eta' e non siano parenti o affini entro il quarto grado o coniugi o conviventi, del Segretario o di componenti del Comitato scientifico o del Comitato organizzativo o dei componenti eletti del Comitato di garanzia o tra loro stessi. Il secondo componente scelto attraverso il sorteggio deve essere di genere diverso dal primo. Il mandato dei due componenti sorteggiati ha la stessa durata di quattro anni di quello dei componenti eletti. 6. I tre componenti eletti del Comitato di garanzia possono non essere iscritti a Possibile ma non possono essere iscritti ad altri partiti o movimenti politici. 7. Il Comitato di garanzia elegge, tra i componenti eletti ai sensi del comma 2, un Presidente secondo le norme stabilite nel proprio Regolamento che ne fissa la durata in carica. Il medesimo Regolamento puo' altresi' prevedere l'elezione o la nomina di un Vicepresidente. Fino all'elezione del Presidente o nel caso in cui la carica si renda vacante, le sue funzioni sono svolte dal componente elettivo piu' anziano per eta'. 8. Il Comitato di garanzia opera, per quanto non direttamente stabilito nel presente Statuto, in base a un proprio Regolamento, approvato all'unanimita' dei componenti del Comitato stesso. Le altre decisioni del Comitato sono in ogni caso assunte a maggioranza dei votanti. 9. Il Comitato di garanzia vigila sul rispetto dei diritti e dei doveri degli iscritti e decide sui ricorsi proposti avverso i provvedimenti del Comitato organizzativo di cui all'art. 10 commi 5 e 6. 10. Il giudizio si svolge nel rispetto delle regole della trasparenza, del diritto di azione e di difesa e del principio del contraddittorio. 11. Entro quarantacinque giorni dal suo insediamento il Comitato di garanzia, avvalendosi eventualmente della consulenza di esperti in materia, elabora una proposta di Codice etico che sara' sottoposta alla approvazione degli Stati generali che deliberano in via definitiva a maggioranza dei presenti entro i successivi trenta giorni. Il Codice potra' essere successivamente modificato, in tutto o in parte, con le stesse modalita'.
Art. 12. Norme finanziarie
1. Il finanziamento dell'Associazione e' rappresentato dalle quote di iscrizione. 2. Ulteriori risorse per finanziare l'attivita' dell'Associazione sono costituite da erogazioni liberali e da qualunque forma di donazione, anche on line, dai contributi degli eletti, dalle raccolte a progetto, dalla vendita di libri e oggettistica, secondo le modalita' stabilite dalla legge. 3. A ciascun comitato e' destinato il 5% della quota di iscrizione di ciascun iscritto, a partire dal tesseramento per l'anno 2016. Nei limiti della disponibilita' di bilancio, ai comitati potranno essere destinate risorse ulteriori per portare avanti progetti relativi alle campagne nazionali e locali, a seguito della presentazione di un preventivo dei costi. In ogni caso i comitati trattengono i fondi raccolti direttamente a norma di legge. 4. I comitati raccolgono e amministrano le risorse secondo le disposizioni del presente articolo e del Regolamento finanziario dell'Associazione, oltre che eventualmente dei propri, adottati in conformita' del presente Statuto, redigendo, a seguito del trasferimento delle risorse di cui al precedente comma, un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo. In assenza della nomina di un tesoriere le funzioni di amministrazione delle risorse sono svolte dal portavoce o, in presenza di due portavoce, dal piu' giovane per eta', purche' maggiorenne. 5. Il tesoriere e' il responsabile della gestione economico-finanziaria e patrimoniale, svolge tutte le operazioni necessarie a tal fine, redige il bilancio consuntivo di esercizio dell'Associazione in conformita' della normativa sui partiti politici, corredato da una relazione sulla gestione. Il bilancio consuntivo e il bilancio consolidato sono approvati dagli Stati generali entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello al quale il consuntivo si riferisce. 6. Entro il 30 novembre di ogni anno il tesoriere sottopone al Segretario e al Comitato organizzativo il bilancio preventivo per l'anno successivo. Esso e' quindi approvato dagli Stati generali entro il 31 dicembre. 7. Il bilancio consuntivo di esercizio e' pubblicato sul sito web dell'Associazione entro quindici giorni dall'approvazione. 8. Ulteriori norme sono stabilite nel Regolamento finanziario immediatamente operativo a seguito dell'approvazione da parte del Comitato organizzativo che lo pubblichera' immediatamente dopo sul sito web dell'Associazione e che dovra' in ogni caso essere riapprovato entro i successivi sessanta giorni dagli Stati generali. Il Regolamento potra' essere successivamente modificato, in tutto o in parte, con le stesse modalita'. 9. Dopo il primo anno, i bilanci dell'Associazione sono certificati da una societa' di revisione, iscritta nell'albo speciale di cui all'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza), individuata dal Comitato organizzativo che pubblica sul sito web dell'Associazione le motivazioni della propria scelta. Essa verifica in particolare la regolare tenuta della contabilita' sociale, la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, la corrispondenza del bilancio di esercizio corrisponda alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e la conformita' alle norme che li disciplinano.
Art. 13. Selezione delle candidature
1. La selezione dei candidati alle elezioni alle cariche monocratiche e nelle assemblee legislative avviene a seguito di elezioni primarie, aperte agli elettori o riservate agli iscritti, secondo le norme stabilite con regolamento adottato dal Comitato organizzativo entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto. 2. Le candidature per le altre assemblee elette a suffragio universale diretto o per quelle elette da parte di componenti di altre assemblee sono deliberate dal comitato o dai comitati che insistono nel territorio interessato.
Art. 14. Trasparenza e tutela della riservatezza
1. Possibile svolge la propria attivita' politica nel pieno rispetto e valorizzazione del principio di trasparenza e partecipazione anche amministrativa. 2. Tutti gli atti e le decisioni degli organi nazionali sono pubblici. Delle loro adunanze e' data piena pubblicita' sul sito web dell'Associazione, attraverso la pubblicazione dei relativi verbali. 3. In ogni caso gli iscritti possono rivolgere al Comitato di garanzia, al Comitato scientifico o al Comitato organizzativo richieste di informazioni che devono essere evase entro i successivi trenta giorni. 4. I Comitati sono tenuti a svolgere tutta la propria attivita' secondo i medesimi principi e a tenere un verbale delle decisioni assunte. 5. Il Comitato di garanzia vigila sul pieno rispetto del principio di trasparenza. 6. Deve in ogni caso essere assicurato il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari poste a tutela della riservatezza e in particolare del rispetto della vita privata e della protezione dei dati personali.
Art. 15. Norme transitorie e finali
1. Immediatamente dopo l'approvazione del presente Statuto, gli Stati generali provvedono all'elezione del Comitato di cui all'art. 6 lettera e), secondo quanto previsto all'art. 11. 2. Contestualmente e' avviato il percorso che portera' all'elezione degli organi di cui all'art. 6, lett. b), c) e d), secondo quanto previsto agli articoli 8, 9 e 10. Fino al termine delle procedure elettorali, che dovra' avvenire entro la conclusione dei lavori del primo congresso nazionale, al fine di assicurare la continuita' dell'attivita' dell'Associazione Possibile, sono prorogati il Comitato scientifico e il Comitato organizzativo di cui al Regolamento provvisorio pubblicato sul sito www.possibile.com nella composizione ivi specificata. Il Comitato organizzativo elegge, immediatamente dopo la approvazione del presente Statuto, un coordinatore che assume pro- tempore, fino all'elezione del Segretario, la rappresentanza legale dell'Associazione. 3. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le norme del codice civile e le altre norme di legge vigenti in materia di regolamentazione dei partiti politici. 4. Con l'approvazione del presente Statuto, gli Stati generali autorizzano il Comitato organizzativo ad apportare esclusivamente le ulteriori modifiche che la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei partiti politici indichera' eventualmente come necessarie al fine di rispettare le condizioni richieste dal decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni in legge 21 febbraio 2014, n. 13.
Art. 16. Revisione
1. Il presente Statuto e' modificato con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli iscritti convocati negli Stati generali. Ove questa non sia raggiunta e' possibile procedere a una seconda votazione degli iscritti convocati negli Stati generali nella quale la modifica e' approvata con il voto favorevole dei tre quinti dei votanti. 2. La maggioranza assoluta degli iscritti convocati negli Stati generali e' in ogni caso necessaria per la modifica del simbolo. 3. Le modificazioni non possono essere in ogni caso relative ai principi fondamentali contenuti all'art. 2 o porsi comunque in contrasto con il Patto repubblicano.
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STATUTO DEL PARTITO LA PUGLIA PRIMA DI TUTTO Art. 1. Definizione e scopi
E' costituita, ai sensi dell'art. 36 e segg. del Codice Civile e nel rispetto della normative prevista dal D.L. 28.12.2013 n. 149 e successive modifiche ed integrazioni, l'associazione senza fini di lucro denominata "la PUGLIA prima di tutto". Lo scopo di detta associazione, che si ispira ad una visione liberal democratica della societa', ed ai principi del cattolicesimo sociale, e' il compimento di attivita', studi e ricerche finalizzate a favorire una sempre maggiore integrazione ed un crescente collegamento tra i cittadini pugliesi residenti sul territorio della Repubblica, quelli residenti all'estero ed i cittadini di origine e cultura italiana. L'Associazione supportera' l'azione di coloro che, eletti dal Popolo nel Parlamento Europeo, nel Parlamento Italiano, nei consigli regionali, provinciali e comunali sostengano con la loro azione politica i principi liberal democratici e cristiani, quelli del buon governo e di sviluppo del processo di integrazione, ai quali si ispira l'Associazione. L'Associazione potra' partecipare con proprie liste alle competizioni elettorali ad ogni livello. In particolare l'Associazione promuove e diffonde nel mondo la tradizione, la cultura, la lingua, l'immagine ed ogni attivita' economica e produttiva italiana. Per conseguire i propri scopi l'Associazione predispone programmi di azione e cura la raccolta, l'elaborazione e la diffusione di documenti e/o pubblicazioni sotto qualsiasi forma; organizza incontri o dibattiti; gestisce corsi di informazione e di formazione; svolge manifestazioni periodiche e promuove incontri. Inoltre l'associazione ha come fine la promozione dello sviluppo in Italia, in Europa e nel mondo dell'immagine della Puglia, delle sue attivita' sociali, culturali ed economiche, nonche' della solidarieta' sociale anche tramite iniziative politiche, formative della personalita' individuale, della collaborazione tra individui e gruppi, tese a favorire la partecipazione collettiva ed individuale allo svolgimento dei processi partecipativi e decisionali di organi privati o pubblici, finalizzandone l'azione alla crescita della Puglia nell'Italia, nell'Europa e nel mondo, nei principi di liberta' e di democrazia. Specificatamente l'Associazione si propone di sviluppare l'integrazione della Puglia nell'Italia e nell'Unione Europea e di aiutare i cittadini pugliesi e di origine pugliesi residenti nel resto dell'Italia ed all'estero, in quanto individui ed in quanto associati in forma diversa, a meglio conoscere e comprendere il processo di integrazione, al fine di esserne maggiormente partecipi e per una sempre maggiore loro promozione sociale. L'Associazione non ha scopo di lucro e non svolgera' attivita' commerciali. Le attivita' statutarie dell'associazione sono quelle rientranti nelle categorie di associazione politica, culturale, di promozione sociale, e di organizzazione non lucrativa di utilita' sociale. Il simbolo e' rappresentato da un cerchio blu diviso in due da una striscia blu, nella parte di sopra di colore bianco appare la scritta in blu " la Puglia " nella parte sottostante, di colore arancione, la scritta in bianco " prima di tutto" La Direzione Nazionale puo' modificare la denominazione ed il simbolo a maggioranza assoluta.
Parte di provvedimento in formato grafico Art. 2. Partecipazione
Possono essere soci del Movimento le cittadine ed i cittadini italiani e stranieri che ne facciano domanda ed abbiano compiuto i 16 anni di eta'. L'adesione, libera e volontaria, comporta la condivisione dei principi e dei programmi del Movimento e del presente Statuto, e l'impegno a collaborare alla realizzazione delle finalita'. Il numero dei soci e' illimitato. La richiesta di adesione va integralmente compilata e sottoscritta e comporta il versamento della quota annuale stabilita. Le modalita' e le procedure per l'adesione, il rinnovo, il versamento delle quote annuali sono disciplinate da apposito Regolamento, che disciplinera' pure le procedure di adesione per via internet o telematica: l'ammontare della prima quota e' fissata in € 15,00.- Ogni socio ha diritto a partecipare al dibattito ed alla formazione delle proposte politiche del Movimento; ad ogni socio, secondo le disposizioni del Regolamento, deve essere garantita la possibilita' di avanzare la propria candidatura per accedere agli Organi interni del Movimento o per l'elezione agli organi istituzionali di ogni livello. Ogni organo deliberativo assume decisioni, qualunque sia il quorum costitutivo, quando una proposta sia approvata da almeno la maggioranza dei presenti.
Art. 3. Diritti e doveri dei soci
Ogni iscritto e' tenuto all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti, dei deliberati degli Organi statutari, e deve concorrere alla realizzazione dell'oggetto e delle finalita' del Movimento, in particolare: - partecipando attivamente alla vita del Movimento - svolgendo con diligenza gli incarichi affidatigli - concorrendo con i propri mezzi, culturali ed economici, a sostenere l'attivita' del Movimento - tenendo nei confronti degli altri soci un comportamento leale e corretto con il massimo rispetto della dignita' e della personalita' di ciascun socio - i soci, a seguito dell'accoglimento della loro richiesta da parte della Direzione Nazionale, oltre a partecipare liberamente a tutte le attivita' del Movimento e ad esercitare i diritti di elettorato attivo e passivo previsti dallo Statuto, sono i soli a poter esercitare - se in regola con il versamento delle quote deliberate - il diritto di elettorato passivo per le cariche interne, secondo le norme dello Statuto e le disposizioni regolamentari che, in ogni caso, devono garantire la presenza delle minoranze e favoriscono la parita' di genere. La qualita' di socio si perde, con effetto immediato: - per dimissioni volontarie, presentate per iscritto; - per decadenza, a seguito di mancato pagamento delle quote associative nei termini previsti dall'apposito Regolamento; - per espulsione, inflitta a seguito di provvedimento disciplinare.
Art. 4. Sede
La sede legale del Movimento e' a Maglie alla Via Cesare Battisti, 29 e comunque nell'ambito del territorio nazionale, e viene stabilita dal Rappresentante Legale.
Art. 5. Circoli
Il circolo e' l'unita' organizzativa fondamentale del Movimento, ed e' una struttura aggregativa di soci a carattere territoriale o tematico. Il circolo territoriale e' costituito da almeno 10 soci che risiedono nel territorio di competenza od operano in quell'ambito per comprovate ragioni di lavoro o di studio. Il circolo tematico e' costituito da almeno 10 soci che ivi intendano sviluppare il loro impegno, all'interno del Movimento, con particolare riguardo a specifici argomenti di carattere professionale, culturale, associativo ecc. Il circolo on line e' costituito da almeno 10 soci che intendano attivarsi in rete; La costituzione del circolo si formalizza con la ratifica del Coordinamento Regionale di competenza, a seguito di presentazione dell'elenco dei soci ed indicazione del Presidente; nel caso del circolo on line, la ratifica e' affidata al dipartimento nazionale organizzazione. In prima applicazione l'assemblea, successivamente il Regolamento congressuale determinera' la modalita' di elezione del Presidente del circolo da parte dell'Assemblea degli iscritti, cosi' come le modalita' di partecipazione dei Presidenti dei circoli alle attivita' del Movimento nell'ambito provinciale, nonche' la eventuale denominazione In ogni caso, il Presidente dura in carica tre anni.
Titolo II GLI ORGANI NAZIONALI Art. 6. Organi nazionali
Sono Organi Nazionali della PUGLIA PRIMA DI TUTTO: - l'Assemblea Nazionale - Il Presidente Nazionale - l'Ufficio di Presidenza - La Direzione Nazionale - Il Collegio dei Probiviri - Il Tesoriere - il Revisore dei conti. Tutte le cariche sociali sono elettive, gratuite e hanno una durata di tre anni.
Art. 7. L'Assemblea Nazionale
L'Assemblea Nazionale dei soci e' il massimo organo deliberativo del Movimento e decide, con metodo democratico, su ogni questione istituzionale e normativa, inerente alla vita dell'Associazione. E' compito dell'Assemblea esprimere e indicare le linee guida dell'indirizzo politico, al quale dovranno conformarsi gli Organi del Movimento. All'Assemblea hanno diritto di partecipare gli associati in regola con il pagamento delle quote associative per l'anno in corso, in base a quanto previsto dal regolamento che sara' redatto dall'Ufficio di Presidenza ed approvato dalla Direzione Nazionale a maggioranza assoluta dei suoi membri. L'Assemblea elegge il Presidente Nazionale e la Direzione Nazionale secondo le modalita' previste in prima applicazione dell'Assemblea e successivamente dall'apposito Regolamento Congressuale che deve essere approvato dalla Direzione Nazionale almeno 60 giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea successiva alla prima, tenuto conto dei principi inderogabili contenuti nel presente statuto. Il regolamento, anche quello previsto la prima volta dall'Assemblea, dovra' tener conto che un terzo dei componenti della direzione dovra' essere riservato alle minoranze, sicche' ogni elettore potra' votare al massimo un numero di candidati inferiori ai due terzi dei componenti della Direzione Nazionale: inoltre ogni elettore dovra' riservare la meta' delle proprie preferenze ad uno dei due generi. L'Assemblea modifica direttamente, ed a maggioranza assoluta, lo Statuto o delega espressamente a cio' la Direzione Nazionale, che deliberera' validamente solo a maggioranza assoluta. L'Assemblea e' convocata in via ordinaria ogni 3 anni dal Presidente Nazionale su delibera della Direzione Nazionale, per il rinnovo delle cariche. L'Assemblea e' altresi' convocata senza indugio quando ne faccia richiesta alla Direzione Nazionale almeno il 40% dei componenti della stessa Tutte le delibere dell'Assemblea devono essere approvate a maggioranza dei presenti.
Art. 8. Il Presidente Nazionale
Il Presidente Nazionale e' eletto dall'Assemblea Nazionale, tra i suoi membri, secondo le modalita' previste dal Regolamento. Egli ha la rappresentanza politica del Movimento, ne dirige l'organizzazione, e puo' deferire per motivi disciplinari ogni associato, adottando anche provvedimenti urgenti ed immediati in attesa delle decisioni del Collegio dei probiviri, ai sensi dell'art. 11. Il Presidente ha, tra l'altro, le seguenti funzioni: - dirige e coordina, in generale, tutta l'attivita' del Movimento; - ha la rappresentanza legale e processuale del Movimento; - convoca e presiede l'Ufficio di Presidenza e la direzione nazionale; - Presenta, personalmente o per procura per mezzo del Tesoriere o di altri procuratori speciali, le liste ed i contrassegni elettorali per le elezioni ed autorizza l'uso dell'emblema del Movimento. - Partecipa a tutti gli Organi Nazionali del partito, ad eccezione di quelli disciplinari. Il Presidente e' il esponsabile del trattamento dei dati personali ai sensi degli art. 28-29 del D.Lgs. n. 196/2003 In caso di dimissioni o di sopravvenuta impossibilita' da parte del Presidente in carica, il componente piu' anziano per eta' della Direzione Nazionale, che assume la guida del Movimento per l'ordinaria amministrazione, convoca entro 60 giorni l'Assemblea Nazionale per eleggere il nuovo presidente. Ogni associato puo' presentare la propria candidatura a Presidente nazionale. Le modalita' di elezione del Presidente Nazionale sono disciplinate dall'Assemblea in sede di prima elezione e successivamente dal Regolamento Congressuale per quanto non disciplinato dal presente Statuto.
Art. 9. L'Ufficio di Presidenza
E' l'organo politico che coadiuva il Presidente Nazionale nella conduzione e nella rappresentanza politica del movimento. E' composto dal Presidente Nazionale, da 5 persone indicate fiduciariamente dal Presidente Nazionale, e da 15 membri eletti dalla Direzione Nazionale nella prima riunione successiva alla celebrazione della Assemblea Nazionale. Un terzo della direzione e' riservato alle minoranze, ed un terzo deve essere rappresentato da uno dei due generi La sua durata e' contestuale a quella del Presidente Nazionale. In caso in cui, per qualsiasi motivo, uno dei componenti cessi dalla carica, viene sostituito con delibera di chi ha indicato il componente cessato dalla carica, nei 60 giorni successivi. E' convocato ogni qual volta lo decida il Presidente nazionale o nel caso in cui ne faccia richiesta il 40% dei suoi componenti. Partecipano ai lavori, i Responsabili dei Dipartimenti che gia' non facciano parte dell'Ufficio di Presidenza. Prepara la proposta di liste elettorali per le elezioni nazionali ed europee da sottoporre alla Direzione Nazionale, vagliando le candidature attraverso lo svolgimento di primarie tra tutti gli iscritti
Art. 10. La Direzione Nazionale
La Direzione Nazionale e' l'organo esecutivo degli indirizzi dell'Assemblea Nazionale in materia di attivita' politica ed organizzativa. E' composta dal Presidente Nazionale del Movimento e da almeno 20 membri, eletti dall'Assemblea Nazionale, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento: un terzo dei componenti dovra' essere riservato alle minoranze ed un terzo ai rappresentanti di uno dei due generi. Ne fanno comunque parte, il Presidente del Collegio dei Probiviri, i componenti dell'Ufficio di Presidenza, il Tesoriere. La Direzione e' presieduta dal presidente nazionale ed elegge al proprio interno il Coordinatore della Direzione Nazionale, che provvede al regolare svolgimento dei lavori, in accordo con il Presidente Nazionale. La Direzione e' convocata almeno una volta ogni 6 mesi o se lo richiede un terzo dei suoi componenti. Determina le linee politiche delle attivita' dei gruppi parlamentari nazionali ed europeo, approva le liste dei candidati alle elezioni nazionali ed europee, nonche' le liste per l'elezione dei presidenti regionali, e dei candidati ai consigli regionali, nonche' i candidati sindaco nei comuni capoluogo di provincia: la scelta dei candidati, di ogni ordine e grado, dovra' avvenire mediante ricorso all'istituto delle primarie Approva il regolamento di disciplina e di garanzia, che tenga conto di quanto previsto nel successivo art. 11. Approva il regolamento del Congresso Nazionale. Approva il rendiconto di esercizio annuale del Movimento. Elegge, anche tra soci estranei alla sua composizione, 15 membri dell'Ufficio di Presidenza, secondo criteri stabiliti dal regolamento che tengano conto della rappresentativita' delle minoranze. Su proposta del Presidente Nazionale, nel caso ricorrano gravi motivi, puo' commissariare i coordinamenti regionali, provinciali o i circoli, nominando a tal fine un commissario, ed indicando il tempo di vigenza; il commissario provvedera' a redigere, entro il termine di vigenza, una dettagliata relazione alla Direzione Nazionale, che decidera', sulla scorta delle motivazioni ivi contenute, se ricostituire le organizzazioni territoriali, ovvero se prorogare il commissariamento o disporrne, in base alla gravita', lo scioglimento. Il provvedimento di scioglimento e' quello piu' grave, e viene deliberato solo quando viene accertata la impossibilita' di proseguire la normale vita associativa territoriale; le funzioni dell'organismo territoriale sciolto vengono trasferite all'organo territoriale superiore, il quale individuera' le modalita' per ricostituire l'organo disciolto, quando si accertera' che sono venute meno le cause impeditive. Avverso il solo provvedimento di scioglimento, e' ammesso ricorso, anche a mezzo fax o pec, da parte di chiunque ne abbia interesse entro il termine di 45 giorni innanzi al Collegio dei Probiviri: ove l'organo di garanzia non decida, ascoltati gli interessati, entro i successivi trenta giorni, il provvedimento di scioglimento s'intendera' revocato. Avverso il provvedimento di conferma dello scioglimento, il ricorrente in primo grado, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento da parte del Collegio dei probiviri, l'interessato puo' proporre, ricorso anche per fax o pec, alla Direzione, la quale dovra' decidere nei successivi sessanta giorni, all'esito della convocazione del ricorrente, il quale nell'audizione potra' farsi assistere da altro tesserato. All'esito della discussione, la Direzione Nazionale emettera' il dispositivo, di cui si dara' lettura, e nei successivi sessanta giorni provvedera' a depositare la sentenza. La proposizione del ricorso non sospende l'esecutivita' dell'atto impugnato fino all'esaurimento del giudizio, salva diversa esplicita decisione "ad hoc" da parte della Direzione Nazionale.
Art. 11. Il Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri, composto da cinque membri eletti dall'Assemblea Nazionale e' l'Organo cui e' affidato il compito di valutare, con decisioni di carattere stragiudiziale, i casi di presunta violazione delle norme da parte degli iscritti al Movimento, ovvero sull'eventuale contenzioso derivante dall'applicazione delle norme statutarie. Sino all'approvazione del regolamento previsto dall'art. 10, il giudizio sara' direttamente regolato dalle seguenti norme: L'azione disciplinare prende l'avvio unicamente su denuncia o segnalazione da parte del Presidente Nazionale. I singoli soci, ove le loro istanze non siano avanzate dagli Organi locali o nazionali di diretto riferimento, possono fare istanza al Presidente Nazionale il quale decide in maniera inappellabile se investire il Collegio del compito di istruire l'azione disciplinare. I ricorsi e le contestazioni disciplinari devono essere presentati per iscritto. Entro 10 giorni dalla ricezione della contestazione disciplinare, viene data notizia all'interessato tramite raccomandata o posta telematica certificata. L'interessato, nell'ulteriore termine di 10 giorni, ha facolta' di inviare memorie difensive o chiedere di essere ascoltato. Il giudizio non puo' durare oltre 50 giorni dall'atto di presentazione. Se entro il termine previsto il Collegio non si esprime, il procedimento a carico dell'iscritto decade. Il componente piu' anziano provvede alla prima convocazione dell'Organo che procedera', come primo atto, all'elezione al suo interno di un Presidente. Il Presidente dell'Organo convochera' il Collegio in ogni caso di necessita' e comunque in presenza di reclami sul suo operato. Il Collegio delibera a maggioranza assoluta dei componenti e i suoi provvedimenti hanno carattere vincolante per i soci. In relazione alle circostanze oggettive e soggettive, il Collegio, ove non ritenga di procedere all'archiviazione, adotta le seguenti sanzioni: -- il richiamo; -- la sospensione dalla qualita' di socio, per un tempo non superiore a tre mesi; -- la dichiarazione di cessazione dell'appartenenza al Movimento; -- l'espulsione, nei casi di indegnita' o di danno grave al prestigio del Movimento; -- l'annullamento degli atti eventualmente posti in essere. Entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento disciplinare, l'interessato puo' proporre ricorso anche per fax o pec, alla Direzione, la quale dovra' decidere nei successivi sessanta giorni, all'esito della convocazione del ricorrente, il quale nell'audizione potra' farsi assistere da altro tesserato. All'esito della discussione, la Direzione Nazionale emettera' il dispositivo, di cui si dara' lettura, e nei successivi sessanta giorni provvedera' a depositare la sentenza. La proposizione del ricorso non sospende l'esecutivita' dell'atto impugnato fino all'esaurimento del giudizio, salva diversa esplicita decisione "ad hoc" da parte della Direzione Nazionale. La stessa procedura sara' applicata per i ricorsi ai probiviri da parte di singoli iscritti, in caso di violazione di norme del presente statuto, che potranno avvenire anche per fax o pec.
Art. 12. Il Tesoriere ed il bilancio
Il Tesoriere viene eletto dalla Direzione Nazionale con il voto della maggioranza assoluta dei suoi componenti su proposta del Presidente Nazionale. Dura in carica per 3 anni e puo' essere rieletto soltanto per un altro mandato. Nel caso in cui, per qualsiasi causa, il Tesoriere cessi dalla carica prima del termine, il Presidente Nazionale nomina un nuovo Tesoriere che resta in carica sino alla successiva convocazione della Direzione Nazionale. Il Tesoriere cura l'organizzazione amministrativa, contabile e patrimoniale del Movimento; e' preposto allo svolgimento di tutte le attivita' di rilevanza economica, patrimoniale e finanziaria e svolge tale funzione nel rispetto del principio di economicita' della gestione, assicurandone l'equilibrio finanziario. Il Tesoriere, solo su delega o per impedimento del Presidente, ha la rappresentanza legale del partito ed ha comunque i poteri di firma solo per tutti gli atti inerenti le proprie funzioni. A tal fine, compie gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, ivi compresa la prestazione di fideiussioni, avalli e/o altre garanzie nell'interesse del Movimento. Svolge l'attivita' negoziale necessaria per il raggiungimento dei fini associativi. Svolge e coordina le attivita' necessarie per la corretta gestione amministrativa del Movimento. Esegue le delibere dell'Ufficio di Presidenza; dispone le operazioni bancarie, la nomina di procuratori, l'accensione di mutui, la richiesta di affidamenti, i pagamenti, l'incasso dei crediti; puo' rinunciare a diritti e sottoscrivere transazioni; provvede alla riscossione di eventuali contributi; Su procura del Presidente Nazionale, presenta le candidature ed i contrassegni elettorali. Presenta al Parlamento la richiesta di poter usufruire di rimborsi o contributi eventualmente dovuti per legge ed effettua la riscossione dei medesimi. Al termine di ciascun anno, sottopone alla Direzione Nazionale il rendiconto economico dell'esercizio per l'approvazione, che deve avvenire nei termini previsti dalla normativa vigente. Coordina l'attivita' contabile occupandosi della corretta tenuta delle scritture e dei libri sociali. Informa periodicamente l'Ufficio di Presidenza sulla situazione economico finanziaria. Entro il 30 novembre di ogni anno, il Tesoriere sottopone all'Ufficio di Presidenza il bilancio preventivo per l'anno successivo. Tale bilancio preventivo, e' sottoposto all'approvazione della Direzione Nazionale entro il successivo 31 dicembre. Il Tesoriere predispone il piano generale di distribuzione delle risorse secondo i criteri determinati dall'Ufficio di Presidenza e dalle norme regolamentari. Gestisce i fondi destinati alle campagne elettorali e predispone i rendiconti richiesti dalla legge; predispone le procedure per la redazione dei conti, per la raccolta dei fondi, e per tutto cio' che ritenga opportuno per la corretta gestione amministrativa del Movimento. Ogni organo periferico, benche' dotato di autonomia amministrativa e negoziale, e' tenuto ad uniformarsi alle indicazioni del Tesoriere ed alle norme presenti nel Regolamento di Amministrazione; il mancato rispetto delle sue disposizioni e' motivo di azione disciplinare nei confronti dei singoli e puo' comportare, nei casi piu' gravi, il commissariamento dell'Organo. Il Tesoriere partecipa ai lavori degli Organi Nazionali del Movimento.
Art. 13. Il Revisore dei Conti
Il controllo sulla gestione amministrativa e' esercitato da un Revisore dei Conti interno al Movimento, eletto dalla Direzione Nazionale tra gli iscritti dotati di adeguati requisiti morali e professionali, che svolge anche funzioni ispettive sulla gestione finanziaria e contabile, e redige la Relazione sulla regolarita' contabile da allegare al Rendiconto annuale. Puo' essere chiamato a rendere pareri ogni qual volta il Tesoriere lo renda opportuno, o quando il Presidente nazionale del Movimento ne faccia esplicita richiesta. Il Revisore dei Conti dura in carica per tre anni e puo' essere rinominato per un solo altro mandato.
Art. 14. I Dipartimenti
Il Presidente Nazionale nomina, sentito l'Ufficio di Presidenza, i responsabili dei dipartimenti. Sono costituiti obbligatoriamente almeno i seguenti dipartimenti: - Organizzazione - Enti Locali - Comunicazione - Adesioni e Congressi - Internet - Giovani ed Universita' - Mondo produttivo ed impresa
Titolo III GLI ORGANI TERRITORIALI Art. 15. Il Coordinatore ed il Coordinamento Regionale
Il Coordinatore Regionale e' eletto, di norma, con le stesse scadenze e modalita' del Presidente Nazionale, e cioe' ogni tre anni, dall'Assemblea di tutti gli iscritti residenti in ogni singola regione. Il Coordinatore regionale nomina e revoca il Tesoriere Regionale ed i responsabili dei dipartimenti. Ogni associato puo' presentare la propria candidatura a Coordinatore regionale. Il Regolamento disciplina l'elezione da parte dell'Assemblea Regionale, dei due terzi del coordinamento regionale, avendo cura di garantire la rappresentativita' delle minoranze. Il Coordinatore nomina la parte restante del Coordinamento. Il regolamento puo' essere approvato dalla stessa assemblea, prima di procedere alla elezione delle cariche, tenendo conto dei principi stabiliti dal presente statuto. Il Coordinamento regionale e' composto da un minimo di 15 ad un massimo di 30 componenti, secondo la decisione dell'Ufficio di Presidenza, con le stesse riserve quantitative previste per la direzione nazionale a favore delle minoranze ed ai rappresentanti di uno dei due generi. Determina, in coerenza con le direttive nazionali, l'azione politica sul territorio del Movimento. Approva i bilanci consuntivi e preventivi redatti ed illustrati dal Tesoriere Regionale. Partecipano di diritto, se iscritti al Movimento, i Consiglieri e gli assessori regionali, i parlamentari nazionali ed europei iscritti nella regione, i Coordinatori Provinciali del Movimento, i membri della Direzione Nazionale iscritti nella regione. Il coordinamento regionale propone all'Ufficio di Presidenza i programmi e le liste per l'elezione del presidente della regione e del consiglio regionale, nonche' i candidati a sindaco del capoluogo di Provincia. Ratifica le proposte del coordinamento provinciale per l'elezione dei comuni capoluogo di provincia. Le candidature saranno scelte attraverso primarie, che si svolgeranno secondo le modalita' previste dal regolamento
Art. 16. Il Coordinatore ed il Coordinamento Provinciale
Il Coordinatore Provinciale e' eletto, di norma, con le stesse scadenze e modalita' del Presidente Nazionale, e cioe' ogni tre anni, dall'Assemblea di tutti gli iscritti residenti in ogni singola provincia. Il Coordinatore Provinciale nomina e revoca il Tesoriere Provinciale ed i responsabili dei dipartimenti. Ogni associato puo' presentare la propria candidatura a Coordinatore Provinciale. Il Regolamento disciplina l'elezione, da parte dell'Assemblea provinciale, dei due terzi del coordinamento provinciale, avendo cura di garantire la rappresentativita' delle minoranze e di entrambi i generi. Il Coordinatore nomina la parte restante del Coordinamento. Il regolamento puo' essere approvato dalla stessa assemblea, prima di procedere alla elezione delle cariche, tenendo conto dei principi stabiliti dal presente statuto. Il Coordinamento provinciale e' composto da un minimo di 8 ad un massimo di 15 componenti, secondo la decisione dell'Ufficio di Presidenza. Determina, in coerenza con le direttive nazionali, l'azione politica sul territorio del Movimento. Approva i bilanci consuntivi e preventivi redatti ed illustrati dal Tesoriere Provinciale. Partecipano di diritto, se iscritti al Movimento, i Consiglieri e gli assessori regionali, i parlamentari nazionali ed europei ed i membri della Direzione Nazionale iscritti nella regione. Il coordinamento provinciale propone al Coordinamento regionale le liste per l'elezione dei comuni capoluogo, ed approva i programmi elettorali e le liste per l'elezione nei comuni del territorio di competenza, sempre attraverso il ricorso alle primarie.
Titolo IV LA STRUTTURA AMMINISTRATIVA Art. 17. Controllo contabile
Una societa' di revisione, iscritta all'Albo speciale di cui all'art. 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza) verifica, nel corso dell'esercizio: la regolare tenuta della contabilita'; la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili; che il bilancio di esercizio corrisponda alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e che sia conforme alle norme che li disciplinano. La societa' di revisione, in particolare, esprime un giudizio sul bilancio di esercizio secondo quanto previsto dalla normativa in materia. La societa' di revisione viene nominata dall'Ufficio di Presidenza.
Art. 18. Patrimonio e proventi
La PUGLIA PRIMA DI TUTTO non ha fine di lucro e dispone di un patrimonio da cui si attinge per le spese connesse al suo funzionamento. Il patrimonio del Movimento e' illimitato ed e' costituito: - dai beni immobili di proprieta' e comunque acquistati o provenienti da lasciti e donazioni; - dall'introito delle quote sociali; - da contributi, lasciti ed erogazioni in denaro da parte di enti, persone fisiche o giuridiche, rappresentanti del Movimento eletti nelle istituzioni, o da altre associazioni; - da redditi patrimoniali; - dalle sottoscrizioni promosse dal Movimento; - dai contributi di legge; - da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; - da ogni altro provento ordinario e straordinario derivante da alienazione di beni mobili, beni mobili registrati e beni immobili e da ogni tipo di raccolta ammessa dalla legge. Il bilancio consuntivo di esercizio viene pubblicato sul sito internet del Movimento, entro venti giorni dalla sua approvazione da parte della Direzione Nazionale, unitamente al giudizio sul bilancio espresso dalla societa' di revisione. La gestione amministrativa e finanziaria si conforma alla normativa vigente sul funzionamento ed il finanziamento dei partiti politici; ogni intervenuta modifica legislativa che dovessi confliggere con lo Statuto si intende automaticamente recepita nello stesso, in attesa di adeguarlo formalmente.
Art. 19. Autonomia patrimoniale e gestionale delle strutture territoriali
La struttura organizzativa nazionale e tutte le articolazioni territoriali previste dallo Statuto hanno una propria autonomia patrimoniale. Ciascuna struttura organizzativa risponde esclusivamente degli atti e dei rapporti giuridici da essa posti in essere e non e' responsabile per gli atti compiuti dalle altre articolazioni. Gli organi nazionali non rispondono dell'attivita' negoziale svolta in ambito locale e delle relative obbligazioni. Le risorse delle strutture territoriali sono formate dal contributi degli eletti, da una parte dei proventi delle iscrizioni e da ogni altra risorsa di autofinanziamento; le strutture territoriali devono prevedere l'apertura di posizioni di codice fiscale e di conti correnti bancari e postali intestati alle strutture territoriali; un regolamento di contabilita' disporra' su ogni altra procedura amministrativa, finanziaria, patrimoniale e contabile non espressamente disciplinata dallo Statuto. La Direzione Nazionale riconoscera' alle strutture territoriali - un contributo pari al quindici per cento di quanto ricevuto dal tesseramento, e riferibile ad associati residenti nelle singole articolazioni territoriali comunali ( circoli); - un contributo pari al dieci per cento sempre di quanto ricevuto dal tesseramento, e riferibile ad associati residenti nelle singole articolazioni territoriali provinciali; - un contributo pari al cinque per cento di quanto ricevuto dal tesseramento, e riferibile ad associati residenti nelle singole articolazioni territoriali comunali (circoli) E' in ogni caso preclusa agli Organi territoriali la facolta' di stipulare atti e contratti sulle seguenti materie: - Compravendita di beni immobili; - Compravendita di titoli azionari e finanziari di ogni genere; - Costituzione di societa'; - Acquisto di partecipazioni di societa' esistenti; - Accensione e concessione di finanziamenti; - Stipula di contratti di mutuo; - Rimesse di denaro da e/o verso l'Estero; - Apertura di conti correnti all'estero e valutari; - Acquisto di valuta; - Richiesta e concessione di fideiussioni o di altra forma di garanzia. E' inoltre sempre esclusa dai poteri dei rappresentanti locali la presentazione delle candidature e dei contrassegni elettorali, a meno che tale potere non venga delegato dal Rappresentante Legale. Il rendiconto o i rendiconti delle strutture decentrate sono allegati al rendiconto nazionale del Movimento.
Titolo V ITALIANI ALL'ESTERO Art. 20. Organizzazione italiani all'estero
L'organizzazione degli italiani all'estero sara' strutturata secondo o schema territoriale delle ripartizioni elettorali. Gli iscritti di ogni ripartizione eleggono il Proprio Presidente ed una Direzione Territoriale di almeno 10 membri I Presidenti partecipano ai lavori della Direzione Nazionale I componenti delle direzioni territoriali costituiscono l'Assemblea Generale degli italiani all'estero, e partecipano all'Assemblea Nazionale. L'Assemblea generale degli italiani all'estero si riunisce almeno una volta all'anno con compiti di coordinamento ed iniziativa politica.
Titolo VI INCANDIDABILITA' ED INCOMPATIBILITA' Art. 21. Incandidabilita'
Sono incandidabili nelle liste del Movimento a qualunque competizione elettorale coloro che, alla data di presentazione delle liste, si trovino nelle condizioni previste dal D.Lgs. N. 235/2012.
Art. 22. Incompatibilita'
Sono incompatibili con ogni altro incarico nel Movimento e con incarichi istituzionali i membri del Collegio dei Probiviri.
Titolo VII IL MOVIMENTO IN RETE Art. 23. Il movimento in rete
Il Movimento e' presente, ed esercita la propria attivita' politica anche a mezzo della rete. Sul sito Internet della PUGLIA PRIMA DI TUTTO sono pubblicate le deliberazioni e tutte le notizie sulle attivita' del Movimento, le iniziative dei propri rappresentanti nelle istituzioni, i programmi e le modalita' di partecipazione interattiva per i soci e per i simpatizzanti. Il Regolamento definisce le modalita' di iscrizione tramite la rete; sono inoltre previste consultazioni e iniziative di democrazia diretta, con il coinvolgimento anche dei non associati su temi di rilievo per l'attivita' del Movimento. Con apposito regolamento sono determinate modalita' e procedure per la gestione del sito, per l'utilizzo da parte del Movimento dei social network e di altre forme di aggregazione in rete, per la partecipazione di associati e cittadini". Il Regolamento indichera' le modalita' per cui le convocazioni degli Organi potranno essere trasmesse anche per via telematica, o a mezzo pubblicazione sul sito ufficiale del Movimento.
Titolo VIII NORME DI TRASPARENZA Art. 24. Tenuta dei dati sensibili
L'elenco dei soci e' pubblico. Il Presidente Nazionale e' responsabile di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali. Il registro degli associato e' aggiornato a cura del Presidente Nazionale, che trasmette lo stralcio di esso alle competenti articolazioni territoriali. Il responsabile dei dati garantisce il rispetto della vita privata e della tutela dei dati personali dei singoli associati: in nessun caso potra' essere effettuata discriminazione per ragioni attinenti la sfera personale dei singoli. Il Presidente garantisce la privacy degli iscritti, istituendo modalita' di accesso a dati personali sensibili, non utili per l'espletamento dell'attivita' politica, quali utenze telefoniche ed indirizzi privati. I soli elenchi degli iscritti possono essere messi a disposizione delle articolazioni territoriali, per la diffusione di opuscoli o giornali; i singoli associati possono comunque negare il consenso alla diffusione dei propri dati, anche a questi limitati fini.
Titolo IX NORME FINALI Art. 24. Tenuta dei dati sensibili Art. 25. Norme finali
Per quanto non previsto dal presente Statuto viene disciplinato dalle norme di legge applicabili. |
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NUOVO STATUTO DEL PARTITO FEDERAZIONE DEI VERDI TITOLO I PRINCIPI Art. 1. Dichiarazione sui principi ispiratori
1. L'ambiente e' il mondo vitale del nostro pianeta, il sistema di relazioni fisiche e sociali che lega tra loro gli umani; le altre specie animali, la natura, le cose. 2. Verde e' chi assume la tutela dell'ecosistema come ragione della propria identita', fondamentale del proprio programma e della propria elaborazione culturale, e ispira la propria azione anche istituzionale ai principi dell'ecologia della politica, della trasparenza e della legalita'. 3. Verde e' chi vede nella crescita economica, imperniata sullo sfruttamento piu' intenso ed esteso della natura e del lavoro umano, la causa originaria dello stato di degrado del nostro pianeta, della condizione alienata ed inquinata in cui versano i paesi industrializzati e i loro abitanti, del sottosviluppo crudele e desolante in cui si trovano i tre quarti dell'umanita'. Questa crescita cieca, squilibrata ed iniqua e' la radice dell'oppressione sociale di milioni di persone, spossessate del controllo sul proprio lavoro e sul proprio destino, ed e' uno dei fondamenti della subordinazione di chi e' piu' debole, del diverso, dello straniero. 4. Verde e' chi ritiene che le grandi migrazioni e il riprodursi di conflitti locali e di guerre regionali abbiano la loro radice nel crescente divario tra Nord sviluppato e Sud depresso, tra aree ricche e aree povere, tra mondi dell'opulenza e mondi della miseria. 5. Verde e' chi rifiuta ogni forma di razzismo e discriminazione. La complessita', il pluralismo, la differenza - non meno che la relazione, l'unita', la solidarieta' tra specie e le persone - sono la fonte della ricchezza e dell'evoluzione naturali e sociali, cioe' della vita stessa. 6. Verde e' chi ispira l'azione politica a questi principi e l'affida a forme organizzative che valorizzino la cooperazione e la mutua solidarieta', l'impegno ad operare a favore del rafforzamento dell'ONU e la scelta della nonviolenza, la critica della gerarchia e della divisione burocratica dei ruoli, la piena coerenza tra i mezzi e i metodi utilizzati e le finalita' e gli obiettivi perseguiti; verde e' chi rifiuta la guerra e la sua preparazione come scelta strategica, morale e politica. 7. Verde e' chi valorizza questa ricchezza animata da un insopprimibile bisogno di liberta' e di giustizia e crede nei principi fondamentali della democrazia e di tutte le liberta' civili, politiche e religiose. 8. Verde e' chi si adopera per la salvaguardia e in difesa dei diritti degli altri animali e fa propria la dichiarazione universale dei diritti degli animali approvata dall'UNESCO il 15 ottobre 1978. 9. Verde e' chi riconosce il valore e la ricchezza di genere e promuove l'effettiva rappresentanza di donne e uomini ad ogni livello organizzativo ed elettivo, riconoscendo il valore e la ricchezza della differenza di orientamento sessuale e di identita' di genere all'interno della Federazione come nella societa', e ritenendo cardine dello sviluppo di una piena coscienza ecologista la valorizzazione della differenza in ogni sede di elaborazione e decisione. 10. Verde e' chi si impegna per l'unita' politica dell'Europa sulla base del federalismo democratico e del principio di sussidiarieta'.
Art. 2. Adesione ai Verdi
1. L'adesione a "I Verdi" e' individuale e libera. 2. Essa viene manifestata da donne e uomini, di qualunque cittadinanza e credo religioso; e' documentata attraverso una tessera unica nazionale legata alla carta di adesione. 3. L'iscrizione implica la piena accettazione dello Statuto e dei regolamenti. 4. L'iscritto ha diritto di partecipare all'attivita' dei Verdi manifestando liberamente la propria opinione e la propria critica sugli argomenti in discussione ad ogni livello. Ha altresi' il diritto di voto, nelle sedi e secondo le modalita' previste dallo statuto e dai regolamenti per determinare la linea politica e per le elezioni degli organi. Il dovere dell'iscritto e' il rispetto dei principi ispiratori dei Verdi. 5. Il Consiglio Federale nazionale stabilisce modalita' e criteri per il procedimento di iscrizione e la verifica delle adesioni. 6. La quota associativa e' intrasmissibile e non da' luogo ad alcuna rivalutazione. 7. La Federazione dei Verdi riconosce a chiunque entri in relazione con essa il diritto al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali che lo riguardano in conformita' ai principi del codice della privacy, come previsto e disciplinato dal d.lgs. 196/2003 e successive modifiche, alle norme ad esso collegate nonche' ai provvedimenti dell'autorita' garante.
Art. 3. Forum
1. Gli iscritti possono costituire Forum tematici, finalizzati all'elaborazione e alla proposta programmatica e aperti alla partecipazione degli esterni. Il Consiglio Federale nazionale riconosce i Forum tematici nazionali fissandone le modalita' per la costituzione, il funzionamento, il finanziamento, la consultazione e la verifica delle attivita', sulla base di criteri che assicurino un'ampia e qualificata rappresentativita' sociale e culturale.
Art. 4. Denominazione, simbolo e sede
1. La Federazione dei Verdi, detta anche "I Verdi" ha come simbolo il Sole che ride con la dicitura VERDI con la seguente descrizione "Un cerchio che racchiude un Sole che Ride giallo su fondo verde tagliato da una striscia bianca con la scritta VERDI in verde", la cui rappresentazione grafica e' allegata al presente statuto. 2. Il simbolo puo' essere modificato o utilizzato solo in parte quale contrassegno elettorale. 3. La Federazione dei Verdi ha la sede legale in Roma, in Via Antonio Salandra n. 6. La sede legale potra' essere trasferita con delibera dell'Esecutivo nazionale in deroga alla procedura di modifica statutaria di cui all'art. 23 del presente Statuto.
TITOLO II ARTICOLAZIONE DELLE STRUTTURE Art. 5. Organizzazione territoriale
1. I Verdi si articolano in: Federazioni regionali, Federazioni provinciali ed eventualmente in Federazioni di comune metropolitano. 2. Gli/Le iscritti/e possono organizzarsi in Associazioni comunali, Associazioni intercomunali, Circoli locali (territoriali o tematici). 3. Le Federazioni regionali, Federazioni provinciali e le Federazioni di comune metropolitano vengono riconosciute dalla Federazione nazionale, secondo le regole decise dal Consiglio Federale nazionale sulla base di un numero minimo di iscritti in rapporto alla popolazione e sulla base del consenso elettorale ottenuto. 4. Il Consiglio Federale nazionale fissa i criteri per la costituzione, il riconoscimento e le garanzie democratiche di funzionamento delle Associazioni comunali e delle Associazioni intercomunali. 5. Le Associazioni comunali e intercomunali hanno la rappresentanza politica dei Verdi al corrispondente livello territoriale. Nel caso in cui a livello comunale o intercomunale siano presenti piu' circoli locali (territoriali o tematici) la rappresentanza politica dei Verdi al corrispondente livello territoriale e' attribuita alle Associazioni comunali o intercomunali. 6. I Circoli locali (territoriali o tematici) per essere riconosciuti nell'ambito del movimento devono costituirsi secondo le regole decise dal Consiglio Federale nazionale.
Art. 6. Federazioni regionali
1. Le Federazioni regionali sono costituite da tutti gli iscritti Verdi residenti, ovvero stabilmente dimoranti per motivi di studio e lavoro documentabili solo su richiesta scritta anticipata, nel territorio della regione. Per tutte le norme statutarie, le federazioni del Trentino e del Sudtirolo corrispondono alla realta' della dimensione regionale. 2. La Federazione regionale e' responsabile delle scelte politiche a livello regionale. E' riconosciuta dalla Federazione nazionale in relazione al numero di iscritti, al consenso elettorale ottenuto e al numero di Federazioni provinciali riconosciute aderenti. Qualora uno dei predetti requisiti venisse meno e/o non sussistesse, la Federazione nazionale interviene per favorire il ripristino delle condizioni di riconoscibilita'. 3. La Federazione regionale e' impegnata a favorire la costituzione delle Federazioni provinciali, non ancora costituite, e a favorire l'insediamento dei Verdi nella realta' della regione. 4. La Federazione regionale riconosce le Associazioni comunali e le Associazioni intercomunali esistenti sul proprio territorio sulla base dei criteri fissati dal Consiglio Federale nazionale.
Art. 7. Federazioni provinciali
1. Le Federazioni provinciali sono costituite da tutti gli iscritti Verdi residenti, ovvero stabilmente dimoranti per motivi di studio e lavoro documentabili solo su richiesta scritta anticipata, nel territorio della provincia. Le Federazioni provinciali sono responsabili delle scelte politiche a livello provinciale e concorrono alla formazione di quelle regionali. 2. La Federazione provinciale e' riconosciuta dalla Federazione nazionale sulla base di un numero di iscritti in rapporto alla popolazione e sulla base del consenso elettorale conseguito.
Art. 8. Federazioni di comune metropolitano
1. Le eventuali Federazioni di comune metropolitano sono costituite da tutti gli iscritti Verdi residenti, ovvero stabilmente dimoranti per motivi di studio e lavoro documentabili solo su richiesta scritta anticipata, nel territorio del comune metropolitano e sono responsabili delle scelte politiche nel proprio ambito istituzionale. 2. La Federazione di comune metropolitano e' riconosciuta dalla Federazione nazionale sulla base di un numero di iscritti in rapporto alla popolazione e sulla base del consenso elettorale conseguito. 3. La Federazione nazionale definisce i rapporti con le altre articolazioni territoriali.
Art. 9.
Organi delle Federazioni regionali, provinciali e di comune metropolitano
1. Sono organi delle Federazioni regionali, provinciali e di comune metropolitano: - l'Assemblea; - due Portavoce di genere diverso; - il/la Tesoriere; - l'Esecutivo; - il Consiglio Federale (obbligatorio per le Federazioni regionali e facoltativo per le federazioni provinciali). 2. Le Assemblee provinciali e comunali sono sempre convocate per iscritti. Quelle regionali possono essere convocate per delegati/e su modifiche regolamentari, su decisioni politico programmatiche e, nel caso superino i 500 iscritti, per l'elezione degli organi: in tal caso i delegati/e sono eletti/e da assemblee provinciali per iscritti/e. Il numero dei delegati/e e' definito sulla base degli iscritti/e e del consenso elettorale ottenuto. 3. Le attribuzioni, le modalita' di elezione e ogni altra regola o procedura che riguardano i suddetti organi sono stabilite dal Consiglio Federale nazionale. Il Consiglio Federale nazionale e' tenuto ad adottare i relativi regolamenti rispettando il principio di sussidiarieta'.
Art. 10. Organi della Federazione nazionale
Sono organi di direzione politica e decisione dei Verdi: - l'Assemblea; - due Portavoce di genere diverso; - l'Esecutivo; - il Consiglio Federale nazionale.
Art. 11. Assemblea nazionale
1. L'Assemblea nazionale e' di norma convocata per delegati: in tal caso i delegati sono eletti da assemblee provinciali per iscritti. Il numero dei delegati che spettano a ciascuna provincia e' definito sulla base degli iscritti e del consenso elettorale ottenuto. L'Assemblea nazionale e' convocata per iscritti nel caso in cui il numero totale degli iscritti risulti uguale o inferiore a 1000. 2. L'Assemblea nazionale si riunisce almeno ogni due anni se richiesto dal Consiglio Federale nazionale e deve essere finalizzata alla discussione politico programmatica. 3. L'Assemblea nazionale elegge i due Portavoce, l'Esecutivo e la meta' dei Consiglieri Federali nazionali. 4. La mozione politica approvata e' vincolante per gli organi della Federazione e deve essere collegata a due candidati, di genere diverso, alla carica di Portavoce, nel caso di loro elezione. 5. Quando l'Assemblea nazionale e' convocata per delegati e' composta da un massimo di 1000 delegati eletti dalle Assemblee provinciali. 6. L'Assemblea nazionale e' convocata in via ordinaria e straordinaria dall'Esecutivo; in via solo straordinaria dai 2/3 del Consiglio Federale nazionale o da almeno i 2/3 delle Federazioni regionali riconosciute. 7. L'Assemblea si costituisce validamente con la presenza di almeno 1/3 degli aventi diritto al voto. 8. Le sue deliberazioni sono adottate a maggioranza dei votanti.
Art. 12. I due Portavoce
1. I due Portavoce hanno competenza generale di iniziativa, rappresentano le decisioni dell'Esecutivo e del Consiglio Federale nazionale in materia di politica interna ed esterna; il/la portavoce piu' anziano/a di eta' conferisce, ai fini elettorali, le autorizzazioni necessarie alla nomina dei presentatori del contrassegno, ovvero alla nomina diretta del presentatore secondo la normativa vigente. 2. I due Portavoce possono nominare responsabili dei settori di iniziativa, di gruppi di lavoro. 3. I due Portavoce sono eletti dall'Assemblea nazionale. 4. Le candidature a Portavoce devono essere proposte da un numero di iscritti pari ad almeno 1/30 del numero totale degli iscritti o 20 Consiglieri Federali nazionali. La Federazione nazionale deve comunicare il numero esatto a tutti gli iscritti almeno 30 giorni prima del termine fissato per la presentazione delle candidature. Ogni iscritto puo' firmare soltanto una coppia di candidature di genere diverso. 5. Qualora non siano avanzate candidature ai sensi del precedente comma il Consiglio Federale nazionale, a maggioranza dei presenti, individuera' almeno due coppie di candidati/e alla carica di Portavoce. 6. I candidati devono presentare gli elementi essenziali della proposta di programma che intendono realizzare. E' proclamata eletta la coppia di candidati che ottiene il 50% piu' 1 dei voti validi espressi. Qualora nessuno ottenga questo quorum, le due coppie di candidati piu' votati andranno in ballottaggio in una seconda votazione. Risultera' eletto chi in questa votazione otterra' il maggior numero di voti. In caso di parita' si provvedera' ad una nuova votazione. 7. Ai due Portavoce puo' essere tolta la fiducia dai 2/3 del Consiglio Federale nazionale. In tal caso, come in quello di dimissioni, le loro funzioni sono provvisoriamente assunte dall'Esecutivo che avvia immediatamente il procedimento di elezione dei nuovi organismi. Tale procedimento dovra' concludersi nel termine massimo di 60 giorni dal giorno in cui i due Portavoce hanno cessato dalla carica. 8. I Portavoce non possono ricoprire questo incarico per piu' di due mandati.
Art. 13. Esecutivo
1. L'Esecutivo e' l'organo di attuazione della linea politica ed e' responsabile dell'organizzazione politica e amministrativa della Federazione nazionale. L'Esecutivo e' altresi' l'organo responsabile della gestione economico finanziaria e patrimoniale e della fissazione dei relativi criteri la cui attuazione spetta al Tesoriere. 2. E' titolare del simbolo identificativo dei Verdi ed ha il potere di autorizzare l'utilizzo del simbolo secondo i criteri fissati dal Consiglio Federale nazionale. Puo' delegare uno o piu' dei suoi membri ad esercitare ogni attivita' relativa all'utilizzo e alla cessione del simbolo. Il simbolo e' un diritto delle Associazioni e delle Federazioni, nel proprio ambito istituzionale qualora esse rispettino le regole democratiche e i principi statutari. 3. Le persone componenti dell'Esecutivo sono titolari di specifici ambiti di responsabilita' politico - organizzativa. 4. L'Esecutivo e' composto dai due Portavoce e da 12 componenti eletti dall'Assemblea nazionale. 5. E' convocato e presieduto dai due Portavoce. Ne fanno parte senza diritto di voto i/le Presidenti dei gruppi verdi al Parlamento italiano, un/una rappresentante dei Verdi al Parlamento europeo, ed un /a rappresentante dei Verdi al governo. 6. In tutte le decisioni ove non si raggiunga una maggioranza prevale il voto dei due Portavoce.
Art. 14. Consiglio Federale nazionale
1. Il Consiglio Federale nazionale definisce la linea politica dei Verdi, stabilisce le regole democratiche di base e ha le altre competenze previste dallo statuto. Propone le modifiche statutarie. 2. E' composto da un massimo di 100 persone elette, di cui la meta' eletti/e su base regionale dalle realta' federate riconosciute, (in proporzione agli iscritti/e e ai voti ottenuti) e l'altra meta' dall'Assemblea nazionale. 3. Il Consiglio Federale nazionale si riunisce almeno tre volte all'anno ed e' convocato e presieduto dai due Portavoce. Fanno parte del Consiglio Federale nazionale, senza diritto di voto, i/le parlamentari. 4. I due Portavoce e l'Esecutivo ne fanno parte di diritto. 5. Il Consiglio Federale nazionale nomina su proposta dell'Esecutivo un organo di garanzia a cui poter ricorrere per l'osservanza delle norme statutarie. 6. Prende atto, in caso di dimissioni o di cessazione, per qualsiasi motivo, di uno dei propri membri dalla carica, del subentro del primo dei non eletti della lista votata. 7. Il Consiglio Federale approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo che vengono predisposti annualmente dal Tesoriere. 8. Stabilisce le regole per il riconoscimento delle strutture territoriali e le modalita' di elezione degli organi a tutti i livelli, nonche' le attribuzioni e ogni altra regola e procedura che riguardano gli organi delle Federazioni regionali, delle Federazioni provinciali, delle Federazioni di comune metropolitano e delle realta' locali costituite in Associazioni comunali o intercomunali, nonche' dei Circoli locali (territoriali o tematici). 9. Fissa la quota annuale di adesione ai Verdi e stabilisce le modalita' e i criteri per il procedimento di iscrizione e la verifica delle adesioni. 10. Fissa la quota delle risorse economiche da attribuire alle articolazioni territoriali. 11. Stabilisce i criteri delle candidature dei Verdi nelle liste del Sole che ride o nelle coalizioni di cui i Verdi fanno parte. 12. Fissa le modalita' per la costituzione, il funzionamento e la consultazione dei Forum nazionali tematici. 13. Fissa i criteri per l'utilizzo del simbolo.
Art. 15. Tesoriere
1. Il/la Tesoriere/a e' nominato/a dai due Portavoce che lo/la individuano tra i componenti dell'Esecutivo. Il/la Tesoriere/a ha la rappresentanza legale del partito ed i poteri di firma per tutti gli atti inerenti alle proprie funzioni di cui puo' delegare l'esercizio. 2. Il tesoriere svolge e coordina le attivita' necessarie per la corretta gestione amministrativa dei Verdi, che in tutte le sue articolazioni, e' tenuta a prevedere per ogni spesa i relativi mezzi di finanziamento. Il tesoriere e' il responsabile delle attivita' finanziarie, patrimoniali, immobiliari ed amministrative dei Verdi, utilizza e gestisce le entrate e predispone annualmente il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo che sono approvati dal Consiglio Federale nazionale. 3. Il tesoriere assicura la regolarita' contabile e l'attinenza delle decisioni di spesa degli organi con le effettive disponibilita' e le voci di bilancio. Il tesoriere ove ritenga la spesa non coperta o comunque incompatibile con le previsioni del bilancio puo' bloccare ogni decisione di spesa che non risponda a detti requisiti e chiedere il riesame della spesa stessa. 4. Il tesoriere puo' compiere tutte le operazioni bancarie, compresa la nomina di procuratori, effettua pagamenti ed incassa crediti, puo' rinunciare a diritti e sottoscrivere transazioni. Il tesoriere puo' affidare procure e deleghe, e' abilitato a riscuotere i rimborsi elettorali, i contributi dello Stato o comunque dovuti per legge ai Verdi. Al tesoriere vengono affidati dall'Esecutivo anche i poteri straordinari di amministrazione. Il Tesoriere puo' inoltre accendere mutui, contrarre fideiussioni, effettuare richieste di affidamento, chiedere, perfezionare ed utilizzare fidi bancari e stipulare contratti di qualsiasi natura, previa delibera dettagliata dell'Esecutivo nazionale degli impegni economici che saranno assunti a nome della Federazione dei Verdi. 5. Delle obbligazioni assunte dal tesoriere in adempimento di deliberazioni degli organi statutari risponde la Federazione dei Verdi.
Art. 16. Disposizioni comuni
1. L'elezione degli organi delle Federazioni regionali, provinciali e comunali avviene a suffragio universale degli iscritti. Nel caso in cui la Federazione regionale superi i 500 iscritti, l'elezione degli organi puo' avvenire attraverso i delegati. 2. Gli eletti nelle istituzioni (consigli comunali, provinciali, regionali, parlamento nazionale ed europeo) ed i componenti dei governi locali e nazionale fanno parte senza diritto di voto degli organismi di partito di livello territoriale corrispondente di piu' ampia composizione. 3. Gli organi nazionali hanno una durata di tre anni. La durata degli organi delle federazioni regionali, provinciali, e delle specifiche realta' locali e' fissata dai relativi regolamenti, fino ad un massimo di tre anni. 4. Ogni organo deve essere convocato nel caso in cui almeno un quinto dei componenti con diritto di voto ne faccia richiesta. 5. Al fine di raggiungere un equilibrio di genere, nessuna lista di candidati puo' essere composta per piu' del 50% da persone dello stesso genere. 6. Nella elezione di organismi rappresentativi, che richiedano preferenze plurime, il voto e' espresso in modo paritario per genere. Il Consiglio Federale nazionale decide le modalita' di attuazione di questo principio. Nella elezione degli organi collegiali, ove prevista la preferenza, il voto e' espresso con la doppia preferenza di genere. 7. Le assemblee e gli organi assumono le decisioni a maggioranza dei votanti, salvo che per le deliberazioni per le quali e' prevista una maggioranza diversa. 8. Per l'elezione degli organi e dei delegati, ove si proceda a votazioni tra proposte concorrenti, si adotta il criterio proporzionale al fine di assicurare la rappresentanza delle minoranze. 9. Le assemblee per iscritti/e devono essere convocate nel caso in cui almeno un decimo degli/delle iscritti/e ne faccia richiesta. 10. Al fine di favorire maggiore efficacia e il rinnovamento nelle cariche istituzionali, le proposte di candidatura alle elezioni amministrative, regionali, politiche e del parlamento europeo, sono sottoposte a valutazione e approvazione degli organismi di partito di livello territoriale corrispondente, coerentemente con i principi statutari e sulla base di un apposito Regolamento del Consiglio Federale nazionale che dovra' valorizzare il principio federalista nella definizione delle candidature per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, del Parlamento nazionale, dei consigli delle regioni e delle province autonome e dei consigli comunali, nonche' per le cariche di sindaco e di presidente di Regione e di provincia autonoma, ed esplicitare i criteri e i limiti, a partire dal limite massimo di due mandati consecutivi e dal divieto di cumulo delle cariche. Il Regolamento indichera' anche gli impegni che i candidati dovranno sottoscrivere. 11. Le decisioni dei Verdi si ispirano al principio di sussidiarieta'. 12. La Federazione riconosce a tutti i livelli le minoranze, ne garantisce l'attivita' e l'espressione delle idee e il diritto di avanzare proposte. 13. L'Esecutivo nazionale puo' intervenire nei confronti delle Federazioni regionali, provinciali e comunali, adottando tutte le iniziative necessarie, compresa la sospensione/revoca del riconoscimento e/o l'eventuale nomina di uno o piu' commissari, allorquando sussista una giusta causa o un giustificato motivo anche ai sensi dell'apposito regolamento approvato dal Consiglio Federale nazionale.
TITOLO III FINANZIAMENTO Art. 17. Finanziamento della Federazione dei Verdi. Ripartizione. Quote
1. Ogni Organizzazione territoriale individua i criteri di coinvolgimento degli aderenti nell'autofinanziamento. 2. Eventuali erogazioni di finanziamento pubblico e altre contribuzioni istituzionali a qualsiasi titolo trasferite ai Verdi sono distribuite per una quota fissata con apposito regolamento dal Consiglio Federale nazionale, proporzionalmente ai voti ottenuti alle ultime consultazioni politiche o europee, alle Federazioni regionali e provinciali riconosciute. L'Esecutivo stabilisce l'entita' e le forme di finanziamento destinate alle Federazioni regionali non riconosciute. 3. Le Organizzazioni territoriali hanno l'obbligo di preparare e far approvare annualmente bilanci consuntivi e preventivi predisposti con criteri di trasparenza, controllabilita' e pubblicita'. Le Federazioni regionali e provinciali sono tenute a trasmettere annualmente all'Esecutivo il proprio bilancio preventivo e consuntivo pena la sospensione dell'erogazione dei trasferimenti economici da parte della Federazione nazionale.
Art. 17-bis. Patrimonio, utili di gestione
1. In conformita' alle normative vigenti per le attivita' degli enti non commerciali viene espressamente stabilito che: 2. La Federazione dei Verdi ed ogni altra articolazione territoriale eventualmente costituita, non possono distribuire agli iscritti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, risorse o capitale, per tutta la durata della Associazione, salvo diverse disposizione di legge. 3. In caso di scioglimento della Federazione dei Verdi, l'eventuale patrimonio e/o avanzo sara' devoluto ad altri Enti o Associazioni con finalita' analoghe. In caso di scioglimento di una articolazione territoriale eventualmente costituita il patrimonio e/o l'avanzo sara' devoluto alla Federazione dei Verdi e nel caso di contestuale scioglimento di questa ad altri Enti o Associazioni con finalita' analoghe.
Art. 18. Sostenitori
1. E' prevista la figura del Sostenitore, che pur non aderendo ai Verdi intenda cooperare alle sue iniziative, pagando una quota ed eventualmente partecipando a specifiche iniziative. 2. I rapporti con i Sostenitori sono tenuti sia a livello nazionale, per l'invio di materiale di informazione, sia a livello locale, per il coinvolgimento nelle iniziative. 3. Tali rapporti devono avvenire attraverso l'assoluta trasparenza e pubblicita' sia dell'operato che dell'iniziativa sostenuta.
Art. 19. Collegio dei revisori
1. I tre Revisori Contabili sono nominati dall'Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma su richiesta del Tesoriere e vengono rinnovati ogni tre anni. 2. Ad essi e' affidato il compito di controllo stabilito dalle leggi in materia di bilancio dei Partiti.
TITOLO IV DISCIPLINA DEGLI ISCRITTI E NORME DI GARANZIA Art. 20. Doveri degli iscritti e norme di garanzia
1. L'iscritto che, in violazione degli obblighi assunti con l'accettazione dello Statuto e della carta di adesione, venga meno ai principi ispiratori dei verdi, puo' essere sottoposto, nel rispetto del principio del contraddittorio, a procedimento disciplinare. Ciascun iscritto/a puo' presentare ricorso al Giuri' nazionale avverso le sanzioni ricevute. 2. Le sanzioni applicabili, a seconda della gravita' del caso sono nell'ordine: a) richiamo; b) sospensione dall'esercizio dei diritti riconosciuti all'iscritto; c) rimozione dagli incarichi interni ai Verdi ed invito a dimettersi dalle cariche ricoperte su designazione dei Verdi; d) espulsione. 3. Le cause di espulsione possono essere unicamente le seguenti: - a) Propaganda e/o candidatura in liste concorrenti ai Verdi ovvero alla coalizione alla quale I Verdi hanno aderito; - b) Condanna con sentenza definitiva per gravi reati contro la persona, per reati contro l'ambiente e la pubblica amministrazione, per reati di associazione di stampo mafioso, concussione e corruzione e per reati aggravati da finalita' di discriminazione; - c) Grave e reiterata inosservanza dei principi ispiratori per cui l'iscritto abbia gia' subito una delle sanzioni disciplinari sopra indicate.
Art. 21. Procedimento disciplinare
Il Consiglio Federale nazionale adotta a maggioranza dei 2/3 dei votanti un regolamento con cui si regola il procedimento disciplinare, si individuano gli organi competenti a comminare la sanzione e sono stabilite le modalita' per la loro deliberazione che devono assicurare il diritto alla difesa, nel rispetto del principio del contraddittorio e il diritto ad essere informato delle contestazioni mosse.
Art. 22. Clausola compromissoria. Giuri'
1. La tutela dei diritti inerenti allo status di iscritto ai Verdi e tutte le controversie ad oggetto l'applicazione o la violazione delle norme statutarie o regolamentari sono devolute al Giuri' Nazionale che, attenendosi a dette norme, decide come arbitro irrituale, secondo la procedura decisa dal Consiglio Federale nazionale a maggioranza dei votanti. 2. Il Giuri' e' composto da 5 giuristi, scelti tra avvocati con almeno 5 anni di anzianita', magistrati, docenti universitari. 3. E' eletto su proposta dell'Esecutivo nazionale contenente l'indicazione del suo Presidente, dal Consiglio Federale nazionale a maggioranza dei 2/3 dei votanti. Nel caso in cui non si raggiungano i 2/3 per tre votazioni consecutive, si procede all'elezione del Giuri' a maggioranza dei votanti. 4. Il Giuri' rimane in carica 3 anni e comunque esercita le proprie funzioni sino alle elezioni dei nuovi membri. 5. In caso di dimissioni o impedimento di un membro, sino alla sua sostituzione da effettuarsi al primo Consiglio Federale nazionale utile, secondo le norme di cui al terzo comma, le decisioni del Giuri' vengono adottate dai restanti membri ed il voto del Presidente, in caso di parita' dei voti, determina la maggioranza. Nel caso in cui si verifichino le dimissioni del 50% piu' uno dei membri si dovra' provvedere a nuova elezione. 6. Non possono essere eletti coloro i quali hanno ricoperto nell'ultimo anno incarichi interni ai Verdi o cariche, anche elettive, su designazione dei Verdi.
Art. 23. Modifiche statutarie
1. Le modifiche statutarie possono essere proposte dal Consiglio Federale nazionale, da 10 Federazioni Provinciali riconosciute, da 3 Federazioni regionali o da 1/20 degli iscritti/e. Sono approvate secondo le modalita' fissate dal Consiglio Federale nazionale o per referendum tra tutti gli iscritti o per Assemblea per delegati. 2. L'assemblea deve approvare le modifiche statutarie a maggioranza dei due terzi dei votanti. 3. L'Esecutivo nazionale e' autorizzato ad apportare i necessari adeguamenti che dovessero essere richiesti o derivanti da disposizioni di legge.
NORMA TRANSITORIA
1. L'organo statutario denominato "I due Portavoce" e' transitoriamente sospeso e i poteri attribuiti ad esso dallo statuto all'art. 12 sono trasferiti all'Esecutivo nazionale il quale lo sostituisce in tutte le sue funzioni previste in tutti gli articoli in cui e' citato. Pertanto l'Assemblea Nazionale del 14 e 15 novembre 2015 non procede alla sua elezione. Rimane l'obbligo per le federazioni regionali e locali di eleggere due portavoce con parita' di genere. 2. E' prevista la carica di Portavoce che ha il compito di rappresentare e promuovere all'esterno il messaggio ecologista e verde. Il/La Portavoce e' eletto/a dall'Assemblea nazionale ed e' invitato/a permanente alle riunioni dell'Esecutivo nazionale e del Consiglio Federale nazionale. 3. L'Esecutivo nazionale e' composto da 16 membri eletti dall'Assemblea nazionale con parita' di genere. L'utilizzo e la cessione del simbolo, la titolarita' di responsabilita' specifiche e organizzative, la potesta' di convocare e presiedere l'organo stesso, sono attribuite dall'Esecutivo a persone scelte al proprio interno, con rispetto della parita' di genere. Nelle riunioni dell'Esecutivo nazionale sono computate valide ai fini del raggiungimento del numero legale le presenze dei membri dell'esecutivo che utilizzano un collegamento audio e video via web e sono altresi' considerati validi i voti espressi in questa modalita'.. 4. I rappresentanti Verdi presso il Parlamento italiano, uno per Camera e Senato, sono invitati permanenti dell'Esecutivo nazionale, dando priorita' al genere femminile. 5. La presente norma transitoria ha valore fino alla successiva Assemblea nazionale, che si dovra' svolgere entro tre anni dalla sua approvazione.. Firmato in calce e nel margine dei fogli intermedi: Ripamonti Natale Fulvio Mecenate (sigillo) Parte di provvedimento in formato grafico |
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NUOVO STATUTO DEL PARTITO UNIONE PER IL TRENTINO INDICE
Art. 1 DENOMINAZIONE, SIMBOLO E SEDE LEGALE Art. 2 FINALITA' E OBIETTIVI Art. 3 VALORI E PRINCIPI Art. 4 ADERENTI Art. 5 SIMPATIZZANTI Art. 6 ORGANI Art. 7 REGOLE PROCEDURALI Art. 8 ASSEMBLEA PROVINCIALE DEGLI ADERENTI Art. 9 SEGRETARIO PROVINCIALE E COMITATO DI SEGRETERIA Art. 10 PARLAMENTINO DEI TERRITORI Art. 11 PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE Art. 12 COORDINAMENTO PROVINCIALE Art. 13 TESORIERE Art. 14 ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE Art. 14.1 COORDINATORI DI VALLE O DI CITTA' Art. 14.2 ASSEMBLEE E COORDINAMENTI Dl VALLE O Dl CITTA' Art. 14.3 COORDINAMENTI COMUNALI Art. 15 FORUM DEI GIOVANI Art. 16 FORUM PARITA' Art. 17 INCOMPATIBILITA' E NON CUMULABILITA' DELLE CARICHE Art. 18 NON CANDIDABILITA' E SOSPENSIONE Art. 19 DEMOCRAZIA E INFORMAZIONE Art. 20 RAPPORTO CON GLI ELETTI Art. 21 COMITATO DEI GARANTI Art. 22 INFRAZIONI DISCIPLINARI - MISURE DISCIPLINARI Art. 22.1 IL RICHIAMO Art. 22.2 LA SOSPENSIONE Art. 22.3 ESPULSIONE Art. 22.4 DOMANDA DI RIAMMISSIONE AL PARTITO Art. 23 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE Art. 23.1 PROMOZIONE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARI E GRADI DI GIURISDIZIONE Art. 23.2 GARANZIE PER LA DIFESA DELL'ADERENTE - CONTESTAZIONE ADDEBITI - NOTIFICA Art. 23.3 TERMINI PER LE DECISIONI DEGLI ORGANI DISCIPLINARI Art. 23.4 TERMINI PER L'IMPUGNAZIONE Art. 24 NORME COMUNI AGLI ORGANI DISCIPLINARI E DI GARANZIA STATUTARIA Art. 24.1 QUORUM PER LA VALIDITA' DELLE DECISIONI DEL COLLEGIO GARANTI E DEL COORDINAMENTO PROVINCIALE Art. 24.2 SOSPENSIONE DEI TERMINI PER L'IMPUGNAZIONE NORMA DI RINVIO ALLEGATO 1 - Forma grafica del simbolo "UPT - Unione per il Trentino"
Art. 1. Denominazione, simbolo e sede legale
L'Unione per il Trentino (UPT) e' un partito e movimento politico contraddistinto dal contrassegno costituito da: un cerchio avente la scritta centrale in corsivo "Unione" di colore bianco con sfondo nella parte superiore azzurro che sfuma verso l'alto, sulla parte centrale in alto una margherita con n. 12 petali bianchi e il centro di colore giallo arancione, nella parte inferiore di colore verde che sfuma verso il basso linea rossa ondulata che attraversa il simbolo, nella parte inferiore scritta di colore bianco in stampatello minuscolo "per il" e in stampatello maiuscolo "Trentino" (allegato 1). La sede legale e' stabilita a Trento in via Lunelli n. 64.
Art. 2. Finalita' e obiettivi
L'Unione per il Trentino si propone di essere strumento efficace di partecipazione dei cittadini alla vita della comunita'. E' aperta percio' al contributo di quanti, aderenti ed elettori, vogliono condividere con impegno solidale comuni ideali di crescita civile. In questa ottica si propone di promuovere opportunita' di coinvolgimento dei giovani, delle donne, dell'anzianita' attiva e delle molteplici espressioni dell'associazionismo. L'Unione intende concretizzare un nuovo modello politico territoriale, popolare, innovativo e riformatore, con un significativo riferimento ai valori, impegnato sui contenuti, aperto al dialogo delle diverse sensibilita' e che si pone con spirito costruttivo a servizio della comunita'. Essa vuole esprimere una esperienza politica innovativa che si qualifica per il senso di appartenenza alla comunita', per una cultura della partecipazione e della responsabilita', per l'apertura alla dimensione europea. L'Unione per il Trentino si richiama alle grandi tradizioni politiche e in particolare a quella del popolarismo trentino nella linea degasperiana e si propone di costituire rete tra sensibilita' di impegno cattolico democratico e ideali del mondo laico e riformista per contribuire a promuovere una nuova stagione di impegno civile e di coinvolgimento popolare per la crescita della comunita' trentina. Essa intende promuovere una nuova concezione dell'autonomia intesa come servizio alla comunita' per valorizzare la dimensione solidale, per tradurre economia e tecnologia, per produrre innovazione; sostiene un disegno di pieno compimento dell'autonomia mediante la costituzione della Comunita' autonoma del Trentino. In questa prospettiva l'Unione per il Trentino si propone di promuovere l'unione dei trentini, di allargare la base politica dell'autonomia, di valorizzare il ruolo del Trentino nell'area alpina e europea e di qualificare il suo contributo alla modernizzazione del Paese; a tal fine promuove accordi e intese con altre forze politiche che condividono queste finalita'. E' obiettivo dell'Unione promuovere la Regione Europea Trento-Bolzano-Innsbruck, intesa sia come area strategica di comunicazione e spazio di valorizzazione socioeconomica e culturale, sia come strumento essenziale per consentire alla nostra realta' di incidere nelle scelte strategiche dell'area alpina e mitteleuropea e di salvaguardare le proprie esigenze e peculiarita' nei centri decisionali comunitari.
Art. 3. Valori e principi
L'Unione per il Trentino ritiene importante orientare il proprio impegno secondo valori e principi che hanno una funzione essenziale per favorire una armonica e produttiva convivenza civile. Essi fanno parte del suo patrimonio ideale e politico e sono cosi' riassumibili: - il primato della persona e la dignita' di ogni essere umano, il diritto alla vita, la liberta', la centralita' della famiglia, le pari opportunita' e l'equilibrio di rappresentanza tra uomo e donna, lo spirito di iniziativa, il ruolo sociale dell'impresa e del lavoro, una visione di sviluppo sostenibile e salvaguardia dell'ambiente, il ruolo essenziale della comunita', il valore dell'autonomia e dell'autogoverno, una cultura della solidarieta' e un' etica della responsabilita'; - una concezione dello Stato e della politica che si richiama ai principi della Costituzione e propugna democrazia e stato di diritto, liberta' e giustizia; attuazione del principio di sussidiarieta', valorizzazione delle autonomie e del federalismo, partecipazione e vicinanza delle istituzioni al cittadino, pratica della moderazione; - una visione dei rapporti economici fondata sull'economia sociale di mercato nella quale la liberta' di iniziativa e la crescita educativa e culturale sono motore di sviluppo e le istituzioni pubbliche assicurano regole al mercato e promuovono misure e interventi per garantire le fasce piu' deboli; - una concezione della societa' fondata su valori comunitari, che riconosce l'importanza della coesione sociale, che promuove una comunita' accogliente, un territorio vivibile, un potere pubblico affidabile e la sicurezza dei cittadini; - una prospettiva di Europa che si ispira all'idea federale e che riconosce le autonomie regionali e locali; una concezione della politica internazionale fondata sulla solidarieta', la difesa dei diritti umani, la convivenza pacifica tra i popoli e la cooperazione fra gli Stati, e che promuova il rafforzamento dell'ONU e la soluzione pacifica delle controversie nell'ottica del multilateralismo. Accanto ai valori e ai principi qui delineati che costituiscono imprescindibile quadro di riferimento dell'azione politica dell'Unione, essa intende orientare il proprio impegno anche agli specifici valori e al peculiare patrimonio di cultura della comunita' trentina. In questo spirito essa promuove la solidarieta' e la mutualita' quali dimensioni qualificanti del tessuto sociale della nostra comunita', e si propone di sostenere e di essere coerente con i valori che distinguono il Trentino: laboriosita' e iniziativa, sobrieta' e generosita', dialogo e onesta', umilta' e responsabilita'.
Art. 4. Aderenti
Sono associati e quindi aderenti all'Unione per il Trentino tutti i residenti in Trentino o che dimorano ed operano in Trentino per motivi di lavoro o di studio o interesse culturale, che liberamente sottoscrivono il Manifesto di Adesione all'Unione, versando la quota stabilita dal Parlamentino dei Territori. Per tutti coloro che hanno meno di 25 anni di eta' l'adesione e' gratuita. L'eta' minima di adesione e' di 16 anni. Gli aderenti hanno diritto di elettorato attivo e passivo. Con l'iscrizione all'Unione, l'aderente si impegna a partecipare attivamente agli organismi del partito, sia a livello locale che provinciale, e a concorrere alla crescita culturale, politica e sociale del Trentino, in base alle proprie capacita' ed inclinazioni. Le campagne di adesione sono annuali (anno solare) secondo i termini stabiliti dal Parlamentino dei Territori. E' possibile aderire anche al di fuori dei termini delle campagne di adesione, fermo restando che ai fini della partecipazione con diritto di voto all'Assemblea provinciale degli aderenti per l'elezione del Segretario provinciale, l'adesione deve essere effettuata o rinnovata entro il termine stabilito dal Parlamentino dei Territori. Si puntualizza che l'adesione si perfeziona mediante deposito della relativa documentazione e sottoscrizione presso la sede provinciale di Trento entro la data stabilita. Nei casi di rinnovo delle cariche elettive locali l'esercizio del diritto di elettorato attivo e passivo, all'interno degli organismi di partito, puo' essere esercitato solo da coloro che sono in regola con il tesseramento secondo quanto stabilito dal Parlamentino dei Territori e fatto salvo quanto previsto dall'art. 14.1 per l'elezione del Coordinatore di valle o citta'. Il criterio per stabilire l'ambito territoriale locale per lo svolgimento dell'attivita' politica interna al partito e' quello della residenza. Tuttavia, all'atto dell'iscrizione, l'aderente ha la facolta' di comunicare alla Segreteria organizzativa dove esso ha stabilito e svolge in maniera preponderante il centro dichiarato della propria attivita', se diverso dal luogo di residenza. Nel caso in cui un iscritto - in occasione di elezioni comunali, delle Comunita' di valle e provinciali - candidi in liste diverse da quelle dell'Unione per il Trentino o - dove il partito non si presenti con liste proprie - in liste che non facciano riferimento all'Unione per il Trentino e che si pongano in contrasto con la sua linea politica, la Segreteria, sentito il Comitato dei Garanti, ne prende atto, comunicando alla persona interessata la cancellazione unilaterale dell'iscrizione del candidato.
Art. 5. Simpatizzanti
Al fine di allargare il piu' possibile la partecipazione alla vita del partito, e' altresi' prevista la possibilita' di una adesione in qualita' di "simpatizzante". Sono simpatizzanti coloro - persone fisiche, giuridiche, ENTI, associazioni e/o movimenti politici - che sottoscrivono un'apposita dichiarazione di sostegno e interesse per l'attivita' dell'Unione e richiedono contestualmente di essere informati sulle sue iniziative. L'eta' minima, per le persone fisiche, e' di 16 anni, mentre, per gli altri soggetti giuridici, il legale rappresentante maggiorenne, dovra' consegnare, contestualmente alla presentazione della domanda, copia della visura camerale o dello Statuto del proprio ente/societa' ed eventuali atti autorizzativi necessari per completare l'atto. I simpatizzanti vengono inseriti nell'apposito Albo dei simpatizzanti. Essi hanno diritto di partecipare alle attivita' e agli incontri del partito. Hanno solo diritto di voto attivo per: - l'elezione del coordinatore di valle o di citta' di cui all'art. 14.1; - l'individuazione dei candidati alla carica di Segretario provinciale di cui all'art. 9. Il Segretario provinciale, sentito il Parlamentino provinciale, ha altresi' la possibilita' di aprire anche ai simpatizzanti momenti consultivi su tematiche di ordine socio-economico, culturale, etc. Il Parlamentino puo' eventualmente stabilire la corresponsione di una quota minima a titolo di contributo spese. In prima applicazione si considerano simpatizzanti coloro che manifestano il proprio interesse e sostegno per le attivita' dell'Unione e sottoscrivono l'apposita dichiarazione prima di esercitare il proprio diritto di voto attivo.
Art. 6. Organi
L'Unione ha i seguenti organi che durano in carica tre anni e comunque fino alla nuova Assemblea provinciale degli aderenti in cui viene eletto il Segretario provinciale: - Assemblea provinciale degli aderenti; - Segretario provinciale; - Parlamentino dei Territori; - Presidente e Vicepresidente; - Coordinamento provinciale; - Assemblee, Coordinatori e Coordinamenti di valle, Coordinatori, Coordinamenti e Parlamentini delle citta' di Trento e Rovereto; - Coordinatori e Coordinamenti comunali; - Comitato dei Garanti. In caso di dimissioni esse diventano effettive dal momento della presa d'atto delle stesse da parte della Segreteria provinciale. In caso di decadenza dalla carica - se non diversamente stabilito dal presente Statuto - si procedera' alle nuove nomine secondo quanto previsto dallo stesso. La durata delle integrazioni degli organi sara' comunque omogenea con la scadenza naturale del mandato (complessivamente tre anni). Gli organi interni del partito, con l'elezione del Segretario provinciale, restano in carica per l'attivita' ordinaria fino alla nuova nomina.
Art. 7. Regole procedurali
Le riunioni dell'Assemblea provinciale degli aderenti, sia a carattere ordinario che straordinario, sono valide in prima convocazione quando sia presente almeno la maggioranza degli aderenti, in seconda convocazione con qualsiasi numero degli aderenti. Stesse disposizioni di carattere generale valgono anche per il Parlamentino dei Territori. Le riunioni del Coordinamento provinciale sono valide se sono presenti almeno il 30% degli aventi diritto. Le deliberazioni dei vari organi, di norma, richiedono la maggioranza semplice. Le votazioni di norma avvengono a scrutinio segreto, con la possibilita' di esprimere un'unica preferenza. A parita' di voti, prevale il piu' giovane di eta'. Tuttavia, al fine di dare concreta attuazione al principio di parita' di genere contenuto nell'art. 51 della Costituzione, nelle votazioni all'interno degli organi collegiali, ogni avente diritto al voto puo' esprimere sino a due preferenze, in tal caso la seconda deve essere di genere diverso. Inoltre, per consentire l'articolazione democratica, il pluralismo e la crescita dialettica all'interno del Partito, ai raggruppamenti di minoranza, ove presenti e qualora superino la quota del 15% degli aderenti, viene garantita la rappresentanza, negli organi collegiali non esecutivi, nella quota di 1/3 degli eletti. In attuazione dell'art. 51 della costituzione nel comitato di segreteria politica, nel comitato di segreteria organizzativa, nel forum giovani, nel forum parita', nel collegio dei revisori e nel comitato dei garanti dovra' essere rispettata la previsione che 1/3 dei membri deve appartenere al genere meno rappresentato. Le stesse modalita' dovranno essere rispettate per le nomine dei coordinamenti locali e di citta', delle commissioni elettorali provinciali e locali, delle commissioni programma provinciali e locali. Nelle liste elettorali dovra' essere rispettato il criterio per il quale almeno 1/3 dei candidati deve appartenere al genere meno rappresentato fino a tendere alla parita', nel rispetto delle leggi elettorali vigenti. Ai sensi delle normative in vigore una quota dei rimborsi elettorali e delle somme spettanti all'Unione per il Trentino, deve essere destinata ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica. Le iniziative verranno deliberate dal forum parita' in accordo alla segreteria politica. Qualora la natura o l'organizzazione dell'elezione lo consentano ed il numero delle candidature presentate sia pari a quello delle cariche da ricoprire, potra' farsi luogo alla nomina per acclamazione - previa verifica della qualifica di aderenti - ma solo se l'assemblea e' unanimemente d'accordo sul metodo alternativo all'elezione mediante votazione segreta. Tutte le cariche all'interno dei vari organi ed organismi sono prestate a titolo volontaristico e, solo in casi stabiliti dal Coordinamento provinciale, sara' possibile contemplare eventuali rimborsi spese per essi. Per le elezioni dei membri del parlamento europeo spettanti all'Italia, del parlamento nazionale, dei consigli delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dei consigli comunali, nonche' per le cariche di sindaco e di presidente di regione e di provincia autonoma vanno nominate commissioni elettorali provinciali specifiche composte da tre a sette membri da nominare a cura del coordinamento provinciale su proposta della segreteria politica secondo quanto sopra previsto in ordine alla rappresentanza delle minoranze di genere e che non siano portatori di interessi in conflitto. La selezione proposta dalla commissione elettorale provinciale dovra' essere condivisa dalla segreteria politica ed approvata dal coordinamento provinciale.
Art. 8. Assemblea provinciale degli aderenti
L'insieme degli associati sottoscrittori costituisce l'Assemblea provinciale degli aderenti, cui tutti costoro hanno diritto di partecipare esercitando il proprio diritto di voto, sempre se hanno aderito o rinnovato l'adesione entro il termine di cui all'art. 4, stabilito dal Parlamentino dei Territori. L'Assemblea viene di norma convocata ogni tre anni. Essa e' organo deliberante in materia di indirizzi di politica generale ed e' inoltre competente a nominare e deliberare relativamente ad ogni altro argomento ad essa demandato per Statuto. L'Assemblea provinciale degli aderenti e' l'organo preposto a deliberare, su proposta del Segretario, in merito ad eventuali cambiamenti sostanziali che riguardano la denominazione ed il simbolo del partito. Viene convocata con un preavviso scritto (e-mail e/o sms) di almeno 15 giorni, riducibili a 7 in caso di comprovata urgenza, in via ordinaria dal Parlamentino dei Territori, ed in via straordinaria, quando lo richieda in forma scritta almeno il 30% degli aderenti. Nello specifico ha competenza in materia di: - approvazione dello Statuto e modifiche e/o integrazioni dello stesso che comunque non possono andare a modificare gli scopi dell'Unione, di cui ai precedenti articoli 2 e 3; - elezione dei 20 membri del Parlamentino dei Territori; - elezione del Segretario provinciale. In caso di approvazione dello Statuto o di modifica e/o integrazione dello stesso, e' possibile far luogo al voto palese per alzata di mano, sempre che la maggioranza degli aderenti sia d'accordo. Gli aderenti si impegnano ad osservare il presente Statuto, impegnandosi inoltre a dare la loro collaborazione per la realizzazione dei fini istituzionali dell'Unione. L'Assemblea, all'inizio della riunione, individua tra gli aderenti presenti un Segretario il quale provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'Assemblea. Per attendere a questa operazione puo' valersi anche di registrazione su supporto magnetico, che verra' opportunamente archiviata. Ad ogni aderente e' concessa la possibilita' di recedere in ogni momento con nota scritta, la stessa avra' efficacia dal mese successivo e non dara' diritto al rimborso delle quote corrisposte.
Art. 9. Segretario provinciale e comitato di segreteria
Il Segretario provinciale e' eletto dall'Assemblea provinciale degli aderenti. Nell'eventualita' che le candidature per la carica di Segretario provinciale siano superiori a due, durante le assemblee territoriali che precedono l'assemblea provinciale degli aderenti con all'ordine del giorno l'elezione del Segretario, gli aderenti iscritti entro la data stabilita dal Parlamentino dei Territori ed i simpatizzanti di cui all'art. 5, votano uno tra i candidati. I due candidati piu' votati accederanno alla votazione dell'Assemblea provinciale che elegge il Segretario provinciale. E' rappresentante politico dell'Unione. E' legale rappresentante della medesima in tutti i casi disciplinati dalla normativa civile e penale vigente. Ha il compito di dare esecuzione alle decisioni dell'Assemblea provinciale e del Parlamentino dei Territori, nonche' di dare attuazione agli indirizzi programmatici che tali organi hanno espresso. Deve operare comunque per il perseguimento degli scopi sociali. E' responsabile della gestione del partito compresa l'ordinaria e la straordinaria amministrazione. Dispone dell'uso del simbolo dell'Unione (anche in tutte le varianti parziali del contrassegno o con l'aggiunta di altre denominazioni) e del suo deposito in occasione di tutte le elezioni dove l'Unione intenda partecipare, sia a livello provinciale che locale. Nomina nel Coordinamento provinciale cinque rappresentanti individuati tra gli aderenti, i quali costituiscono un Comitato di Segreteria che coadiuva il Segretario provinciale nello svolgimento delle attivita' e nell'attuazione delle iniziative promosse dal partito secondo gli indirizzi del Parlamentino dei territori e del Coordinamento provinciale, con specifiche funzioni affidate dal Segretario. In particolare il Comitato di Segreteria da' esecuzione alle decisioni e agli indirizzi programmatici che tali organi hanno espresso. Fa parte di diritto del Comitato di Segreteria, senza diritto di voto, il capogruppo in Consiglio Regionale TAA - Südtirol. Nomina il tesoriere e il responsabile organizzativo scegliendoli tra gli aderenti. Il Responsabile organizzativo, che coadiuva e garantisce l'organizzazione (eventi, dibattiti e campagna elettorale) sul territorio, fa parte di diritto del Comitato di Segreteria, senza diritto di voto. Il Responsabile organizzativo viene coadiuvato nell'attivita' organizzativa da un comitato di segreteria organizzativa composto da 4 persone, nominate dalla segreteria politica. Tali figure restano in carica per il mandato del Segretario provinciale. Nomina all'interno del Parlamentino dei territori tre rappresentanti delle minoranze linguistiche scelti tra gli aderenti. Il Segretario dura in carica tre anni, e comunque fino alla nuova Assemblea provinciale degli aderenti in cui avviene l'elezione del Segretario provinciale, e puo' essere rieletto solo una volta. In caso di dimissioni del Segretario le sue funzioni sono assunte, in via temporanea, dal Presidente del Parlamentino dei territori. Il Parlamentino fissa la data dell'Assemblea provinciale degli aderenti per la nomina del nuovo Segretario provinciale non oltre tre mesi dalle dimissioni e fissa contestualmente il termine entro il quale devono essere ritenute valide le nuove adesioni ai fini di avere diritto di voto.
Art. 10. Parlamentino dei territori
Il Parlamentino dei Territori e' organo composto da 100 membri, oltre a quelli di diritto, ossia: - il Segretario provinciale; - gli Assessori e i Consiglieri provinciali (se aderenti); - i Presidenti o vicepresidenti delle Comunita' di Valle (se aderenti); - i parlamentari e gli ex parlamentari (se aderenti); - il sindaco o vicesindaco di Trento (se aderenti); - i candidati alla carica di Segretario provinciale; - gli ex segretari provinciali (se aderenti); - i Coordinatori di valle e delle citta' di Trento e Rovereto; - i cinque rappresentanti nominati dal Segretario provinciale tra gli aderenti; - tre rappresentanti delle minoranze linguistiche nominati dal Segretario provinciale tra gli aderenti; - il tesoriere; - il responsabile organizzativo; - il Presidente o il vicepresidente del Consiglio delle Autonomie (se aderente); - il Coordinatore provinciale del Forum Giovani e due rappresentanti territoriali nominati tra i membri del Forum Giovani. Il numero dei 100 membri e' cosi' ripartito: - 70 rappresentanti di zona eletti dalle Assemblee degli aderenti di valle e della citta' di Trento; - 20 rappresentanti eletti dall'Assemblea provinciale; - 10 rappresentanti indicati dal Coordinamento anche tra gli aderenti impegnati nell'associazionismo sociale, economico, sportivo, culturale e del volontariato. Il Parlamentino ha competenza in materia di definizione delle linee politiche dell'Unione, favorendo la partecipazione di tutti gli aderenti, mediante il coinvolgimento diretto, l'ascolto e la partecipazione di questi ultimi ad apposite Commissioni tematiche. Il Parlamentino, su proposta del Segretario provinciale, adotta gli atti che impegnano il partito, a maggioranza dei presenti. Nomina al proprio interno il Presidente ed il Vicepresidente dell'Unione per il Trentino. Nomina, su proposta del Segretario provinciale, un collegio di tre revisori dei conti per il controllo e l'adozione del bilancio annuale economico e contabile (tali figure restano in carica fino all'Assemblea provinciale degli aderenti che elegge il Segretario provinciale), nonche' il Comitato dei Garanti. Prende visione del bilancio annuale del quale relaziona il tesoriere. Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto, con due preferenze di voto purche' di genere diverso. Il Parlamentino si riunisce di norma una volta al mese con iniziativa del Presidente. Le assemblee del Parlamentino dei territori devono essere convocate con idonea comunicazione almeno 5 giorni prima della data delle riunioni, riducibili in caso di comprovata necessita' ed urgenza. Qualora almeno un terzo dei componenti del Parlamentino lo richieda in forma scritta, il Parlamentino va convocato entro 20 giorni. Al Parlamentino possono essere sottoposte questioni in forma scritta, purche' siano sottoscritte da almeno 25 membri dello stesso, ed il Segretario provinciale e' tenuto a fornire risposta entro 30 giorni.
Art. 11. Presidente e vicepresidente
Il Presidente e' organo eletto dal Parlamentino dei Territori nel proprio ambito, durante la prima riunione di insediamento: a. convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea provinciale e del Parlamentino dei Territori; b. sostituisce il Segretario provinciale in caso di assenza e/o impedimento del medesimo; c. dura in carica tre anni e puo' essere rieletto solo una volta. Il Presidente, che coadiuva e garantisce la diffusione delle linee politiche nelle articolazioni territoriali del partito, fa parte di diritto del Comitato di Segreteria, senza diritto di voto. Il Vicepresidente e' organo eletto dal Parlamentino dei Territori nel proprio ambito, durante la prima riunione di insediamento: - sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento delle stesso.
Art. 12. Coordinamento provinciale
Il Coordinamento provinciale predispone le proposte da discutere ed approfondire al Parlamentino dei Territori e da' espressione all'indirizzo politico del medesimo. Si riunisce di norma almeno una volta al mese a norma dell'art. 7 del Statuto. Il Coordinamento provinciale e' composto da: - Segretario provinciale; - Presidente; - Vicepresidente; - il Presidente della Provincia Autonoma di Trento se aderente; - rappresentanti politici (consiglieri e assessori provinciali, parlamentari) se aderenti; - dai Coordinatori delle Comunita' di valle e della citta' di Trento e Rovereto, i quali - per necessita' organizzative o in caso di impedimento - possono farsi rappresentare da un componente del proprio Coordinamento; - responsabile organizzativo; - tesoriere; - cinque rappresentanti nominati dal Segretario provinciale tra gli aderenti. Dura in carica tre anni e comunque fino alla nuova Assemblea provinciale degli aderenti in cui viene eletto il Segretario provinciale. Le riunioni del Coordinamento provinciale devono essere convocate con idonea comunicazione di norma almeno 5 giorni prima della data delle riunioni, riducibili in caso di urgenza. Per favorire un costante raccordo tra organi provinciali e locali, i coordinatori impossibilitati a partecipare hanno facolta' di farsi sostituire da un membro del proprio coordinamento di valle o di citta' comunicandolo alla segreteria. I membri del Coordinamento provinciale dopo tre assenze continuative non giustificate, decadono con comunicazione del Segretario. Il Coordinamento provinciale approva il bilancio di esercizio illustrato dal Tesoriere provinciale. Il Coordinamento provinciale ha il compito di decidere, quale giudice di secondo grado, sui provvedimenti disciplinari di cui agli articoli 22 e seguenti del presente Statuto.
Art. 13. Tesoriere
Il Tesoriere e' scelto dal Segretario provinciale fra gli aderenti e dura in carica per il mandato dello stesso. E' responsabile della politica finanziaria dell'Associazione, di cui redige entro il trentuno marzo di ciascun anno il bilancio dell'esercizio solare precedente. Il bilancio annuale sara' sottoposto a verifica ed approvazione da parte del collegio dei revisori dei conti come previsto dalla normativa vigente elettorale nazionale. Al Tesoriere e' conferito altresi' il potere di riscuotere eventuali contributi finanziari dovuti a titolo di concorso alle spese elettorali, ai sensi delle leggi vigenti e di rilasciarne quietanza nelle forme richieste, con esonero di responsabilita' dell'ente pagatore.
Art. 14. Organizzazione territoriale
Per rappresentare e favorire la partecipazione democratica delle Comunita' territoriali locali, l'Unione promuove in tutte le realta' territoriali l'organizzazione di Assemblee e organismi di zona (Assemblee, Coordinatori e Coordinamenti di Valle e di citta', Parlamentini delle citta' di Trento e Rovereto, Coordinatori e Coordinamenti comunali). Le Comunita' di Valle rappresentano l'entita' di riferimento territoriale dell'organizzazione a livello locale. La citta' di Trento e' equiparata alle Comunita' di valle. Fermi restando i principi e le norme stabilite dallo Statuto dell'Unione per il Trentino quale base per una regolamentazione dell'istituzione di organismi locali, alle Assemblee e ai Coordinamenti di valle e di citta' viene riconosciuta piena autonomia nell'organizzazione dell'attivita' politica a livello locale. I principi sono la liberta' di cultura, la liberta' di espressione di ogni aderente e la liberta' di organizzazione democratica dei movimenti di base. Con l'espressione "autonomia organizzativa e politica" si intende riconoscere piena capacita' operativa alle singole zone territoriali, dando effettiva concretezza al principio di sussidiarieta', in sostanza riconoscendo ai territori la capacita' di dotarsi degli strumenti migliori e maggiormente idonei alle caratteristiche locali. Cio', comunque, nell'ambito e con il pieno rispetto delle disposizioni statutarie. Il che significa che l'autonomia riconosciuta ai vari organismi locali non puo' porsi in conflitto con il significato e l'impianto organizzativo sancito dallo Statuto, nel quale dovra' riconoscersi pienamente; ne consegue che le disposizioni statutarie potranno essere implementate, ma non ignorate o modificate, per i profili sopra indicati. Qualora a livello locale gli organismi decidano di stringere alleanze politiche diverse da quelle espresse a livello provinciale, pur nella piena autonomia delle scelte che rispettino la specificita' del territorio, tali scelte sono vincolate al preventivo parere conforme del Coordinamento provinciale al fine di concertare eventuali alleanze con altri soggetti politici e scelte programmatiche che tengano conto di specifiche problematiche. Il Coordinamento provinciale ha altresi' la facolta' di valutare ed adottare provvedimenti atti a sospendere o commissariare eventuali organismi locali che si pongano in contrasto con la linea politica del partito. Ai coordinamenti di valle e di citta' il partito garantira' il 10% delle somme versate dai rispettivi aderenti, simpatizzanti e amministratori. Ai coordinamenti di valle e di citta' verra' inoltre destinata una quota non superiore al 20% rispetto ai contributi volontari incassati dal partito, nella misura e secondo le indicazioni del sovventore medesimo. Le modalita' comuni di costituzione degli organismi territoriali sono le seguenti:
Art. 14.1. Coordinatori di valle o di citta'
Il Coordinatore di valle o di citta' viene eletto dall'assemblea degli aderenti (di cui all'art. 4) del rispettivo ambito territoriale e dai simpatizzanti (di cui all'art. 5) che contestualmente (prima dell'apertura dei seggi) sottoscrivono un'apposita dichiarazione di sostegno e interesse per l'attivita' dell'Unione con richiesta di esserne informati. Il Coordinatore di valle e di citta' e' il punto di riferimento organizzativo del partito sul territorio nonche' raccordo col livello provinciale per la linea politica e la promozione delle attivita' sul territorio. Dura in carica tre anni.
Art. 14.2. Assemblee e coordinamenti di valle o di citta'
Le Assemblee e i Coordinamenti di valle o di citta' hanno come obiettivi l'organizzazione della presenza ed il coordinamento dell'attivita' del movimento territoriale dell'Unione per sviluppare la crescita economica, sociale e culturale delle vallate del Trentino favorendo la partecipazione diretta e attiva dei territori. Delle Assemblee di valle o di citta' fanno parte tutti gli aderenti della rispettiva area territoriale. Le Assemblee di valle o di citta' eleggono al proprio interno il Coordinamento locale e sono organo deliberante in materia di indirizzi di politica generale che attengono alla realta' territoriale di competenza, in coerenza agli indirizzi politici dell'Unione. Fermi restando i principi stabiliti dallo Statuto provinciale dell'Unione, alle Assemblee e ai rispettivi Coordinamenti locali viene riconosciuta piena autonomia organizzativa e statutaria. Sono membri di diritto del Coordinamento di valle e di citta' rispettivamente i Coordinatori comunali e circoscrizionali. I Coordinatori di valle e quelli di Trento e Rovereto hanno la facolta' di nominare 2 componenti del Coordinamento da loro scelti tra gli aderenti della propria valle o della propria citta'. Per le citta' di Trento e Rovereto vengono nominati dei Coordinamenti cittadini con le stesse modalita' dei Coordinamenti di Valle, ma le relative assemblee degli aderenti eleggono anche un Presidente ed un Parlamentino della citta'. Sia i Parlamentini che i Coordinamenti di valle o di citta' durano in carica tre anni. Per qualsiasi votazione si rinvia a quanto disposto all'art. 7. Il numero dei componenti del Coordinamento di valle e di citta' e' proporzionale al numero di aderenti, ossia: - 3 rappresentanti se gli aderenti sono inferiori a 50; - 5 rappresentanti se gli aderenti sono da 51 a 100; - 7 rappresentanti se gli aderenti sono da 101 a 200; - 9 rappresentanti se gli aderenti sono piu' di 200.
Art. 14.3. Coordinamenti comunali
E' possibile costituire un Coordinamento comunale laddove vi sia il numero minimo di 20 aderenti all'Unione. Al fine di far luogo all'elezione dei Coordinamenti comunali, le assemblee comunali vengono convocate di norma dal Segretario provinciale e dal Coordinatore di valle o su richiesta di almeno un terzo degli aderenti. L'Assemblea degli aderenti del comune provvede alla nomina di un Coordinatore e un Coordinamento comunale, i quali durano in carica tre anni. Fermi restando i principi stabiliti dallo Statuto provinciale dell'Unione e dallo Statuto di valle, alle assemblee e ai rispettivi coordinamenti comunali viene riconosciuta piena autonomia organizzativa e politica. Il numero dei componenti del Coordinamento e' proporzionale al numero di aderenti, ossia: - 3 rappresentanti se gli aderenti sono inferiori a 50; - 5 rappresentanti se gli aderenti sono da 51 a 100; - 7 rappresentanti se gli aderenti sono da 101 a 200; - 9 rappresentanti se gli aderenti sono piu' di 200.
Art. 15. Forum dei giovani
Al fine di valorizzare l'impegno, le energie e l'interesse dei giovani per il bene della propria Comunita', l'Unione per il Trentino promuove un forum dei giovani col quale offrire strumenti e spazi per rafforzare il loro contributo all'interno della vita del partito. Il forum nasce come momento di partecipazione attiva, formazione, elaborazione di idee, confronto, approfondimento e discussione su tematiche ritenute di particolare rilevanza o interesse (valori di riferimento, storia dell'Autonomia, economia, societa', lavoro, impresa, etc.) in un'ottica di responsabilizzazione. • Il Forum Giovani e' un organismo con autonomia organizzativa e puo' istituire gruppi tematici di lavoro, promuovere iniziative e seminari; • Il Forum Giovani agisce in collaborazione e nel rispetto della linea politica dettata dalla Segreteria politica del partito; • Il Forum Giovani e' aperto agli aderenti ed ai simpatizzanti fino ai 35 anni compiuti e i membri del Forum nomineranno al loro interno un rappresentante per ogni ambito territoriale (CdV). • I rappresentanti di ambito territoriale nomineranno, tra i propri aderenti, il Coordinatore del Forum Giovani provinciale; • Il Coordinatore del Forum Giovani ed i rappresentanti territoriali stabiliscono i tempi ed i modi attraverso i quali gestire il Forum stesso; • Il Coordinatore provinciale del Forum Giovani e due rappresentanti territoriali sono membri di diritto del Parlamentino dei territori; • La durata in carica dei rappresentanti del Forum Giovani coincide con quella del Segretario provinciale.
Art. 16. Forum parita'
Al fine di valorizzare il ruolo di ambi sessi nella moderna societa', l'Unione per il Trentino promuove un forum parita' col quale offrire strumenti e spazi per rafforzare il contributo delle minoranze di genere all'interno della vita del partito. Il forum nasce come momento di partecipazione attiva, formazione, elaborazione di idee, confronto, approfondimento e discussione su tematiche ritenute di particolare rilevanza o interesse in un'ottica di valorizzazione di genere. Il forum agisce in stretto dialogo ed in collaborazione con la Segreteria politica. Ha autonomia organizzativa e puo' istituire gruppi tematici di lavoro. E' aperto sia agli aderenti che ai simpatizzanti di ciascuno dei due sessi. E' coordinato da un gruppo guida, composto dal coordinatore e 4 persone nominate dalla segreteria politica. Tali figure restano in carica per il mandato del Segretario provinciale. Promuove iniziative e seminari e propone alla segreteria politica iniziative specifiche finanziate con la quota delle somme spettanti all'Unione per il Trentino che deve essere destinata, in base alla normativa in vigore, ad accrescere la partecipazione attiva delle minoranze di genere alla politica.
Art. 17. Incompatibilita' e non cumulabilita' delle cariche
Tutti gli aderenti hanno uguale diritto di accedere democraticamente alle cariche del Partito, fatti salvi i casi di non candidabilita' e sospensione previsti dall'art. 18. L'incarico di Segretario provinciale e' incompatibile con quello di analogo livello di un altro movimento o partito politico.
Art. 18. Non candidabilita' e sospensione
Si definiscono come cause ostative alla candidatura nelle liste dell'Unione, le condanne, in via definitiva, per i reati dolosi contro la persona, contro il patrimonio, contro la pubblica Amministrazione, contro la personalita' dello Stato e contro l'amministrazione della giustizia. Alla luce dei valori che informano l'Unione per il Trentino sara' considerato automaticamente sospeso dal partito, in via cautelativa, chi viene rinviato a giudizio per i reati gia' enunciati. Contro tale sospensione l'interessato puo' far ricorso al Comitato dei garanti che dovra' pronunciarsi entro 30 giorni. Della posizione delle persone raggiunte da "Avviso di garanzia" si rimette ogni valutazione al Comitato dei Garanti che e' chiamato ad esprimersi entro 10 giorni.
Art. 19. Democrazia e informazione
L'Unione e' un movimento politico organizzato secondo i principi di democrazia interna e di trasparenza, con particolare riferimento alla gestione economico-finanziaria, promuovendo, anche per il tramite dei propri regolamenti interni, il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali. A tale proposito la funzione di coordinamento e vigilanza sul rispetto di tali principi viene demandata al Coordinamento provinciale. Fornisce ai propri aderenti e all'opinione pubblica costanti informazioni circa i suoi programmi, le sue strutture, le sue iniziative interne ed esterne e le sue azioni politiche. Al fine del rispetto di quanto sopra: - il bilancio annuale e le informazioni economico finanziarie devono essere pubblicate sul sito dell'Unione per il Trentino e devono essere a chiunque liberamente accessibili; - i dati personali dovranno essere trattati nel rispetto della privacy, archiviati in armadi chiusi per il cartaceo e in software protetti quelli informatici; - dovra' inoltre essere acquisita liberatoria scritta per l'utilizzo dei dati personali per fini propagandistici; - i dati privati e personali degli aderenti e dei simpatizzanti non potranno essere diffusi, se non previa specifica liberatoria scritta dell'interessato.
Art. 20. Rapporto con gli eletti
L'Unione favorisce la partecipazione attiva dei cittadini alla vita democratica e l'inserimento nella direzione della cosa pubblica di persone capaci ed oneste. Le liste elettorali dell'Unione sono quindi aperte alla disponibilita' di tutti, aderenti e non, che possano provare un loro fattivo contributo alla crescita del Trentino e del Paese. Gli eletti nei vari livelli istituzionali si impegnano a promuovere e sostenere i valori ideali del Manifesto dell'Unione ed i principi ispiratori dello stesso. Inoltre essi si impegnano a contribuire al sostegno economico dell'attivita' continuativa dell'Unione nella misura stabilita dal Parlamentino dei Territori, al fine di garantirne liberta' ed indipendenza. Nell'assicurare efficaci forme di partecipazione e di coinvolgimento dei cittadini nella definizione delle proprie politiche, l'Unione e' un soggetto politico che ha il dovere ed il potere, ai vari livelli istituzionali, di indirizzare l'attivita' degli eletti. L'Unione si impegna inoltre a valorizzare a pieno il contributo di tutti coloro che ai vari livelli danno la propria disponibilita' alla candidatura nelle proprie liste.
Art. 21. Comitato dei garanti
Il Parlamentino dei Territori procede alla nomina di un Comitato di Garanti dell'Unione composto da tre persone di particolare esperienza sul piano dell'impegno politico e nelle conoscenze giuridiche con il compito di: - garantire il libero accesso al progetto dell'Unione ed il suo funzionamento democratico; - dirimere, sentite le parti, eventuali controversie che potranno sorgere fra i suoi aderenti e gli organi sociali; - esaminare i casi d'incompatibilita' morali o politici di adesione al progetto politico dell'Unione su richiesta motivata di almeno dieci aderenti; - dare parere consultivo sulle modifiche statuarie e sull'evoluzione del progetto politico territoriale del partito; - irrogare sanzioni disciplinari agli aderenti, cosi' come previste negli articoli 22 e seguenti del presente Statuto. I garanti possono essere invitati alle riunioni del Parlamentino dei Territori e del Coordinamento provinciale. Essi, purche' non lo abbiano per altro titolo, non hanno diritto di voto. In deroga a quanto stabilito dall'ultimo comma dell'art. 6, il Comitato dei Garanti rimane in carica, a pieno titolo, fino alla nuova nomina.
Art. 22. Infrazioni disciplinari - Misure disciplinari
Le misure disciplinari sono: a) il richiamo; b) la sospensione; c) l'espulsione. Le misure disciplinari sono comminate dagli organi disciplinari (Comitato dei garanti).
Art. 22.1. Il richiamo
Il richiamo e' una dichiarazione scritta e motivata di deplorazione e di biasimo ed e' inflitta per lievi trasgressioni ai doveri morali e politici.
Art. 22.2. La sospensione
La sospensione e' inflitta per trasgressioni ai doveri morali e politici che l'appartenenza al Partito comporta. Essa non puo' superare la durata di dodici mesi. La sospensione superiore a tre mesi adottata con decisione definitiva dal Coordinamento provinciale, organo di seconda istanza, comporta la decadenza dalle cariche di Partito.
Art. 22.3. Espulsione
L'Espulsione e' inflitta per gravi violazioni dei doveri morali e politici che arrechino grave pregiudizio al Partito. L'espulsione adottata con decisione definitiva dal Coordinamento provinciale, organo di seconda istanza, comporta la decadenza dalle cariche di Partito. L'espulsione puo' essere resa pubblica con decisione dell'organo giudicante.
Art. 22.4. Domanda di riammissione al partito
Le domande di riammissione al Partito degli aderenti espulsi non possono essere presentate prima di un anno dall'espulsione. Sulle domande devono esprimere un parere gli organi che hanno comminato l'espulsione. L'aderente riammesso non potra' ricoprire cariche nel partito se non dopo 12 mesi dalla riammissione.
Art. 23. Procedimento disciplinare Art. 23.1. Promozione del procedimento disciplinare e gradi di giurisdizione
Il Comitato dei Garanti, organo di prima istanza, puo' procedere d'ufficio ovvero su istanza scritta di almeno 10 aderenti o degli organi esecutivi del partito. Contro la decisione del Comitato dei Garanti, organo di prima istanza, e' ammesso il ricorso al Coordinamento provinciale, organo di seconda istanza, che decide in via definitiva. Il Comitato dei garanti, organo di prima istanza, per gravi e motivate ragioni, puo' dichiarare la provvisoria esecuzione della decisione. Il Coordinamento provinciale, organo di seconda istanza puo', su ricorso, sospendere l'esecuzione.
Art. 23.2. Garanzie per la difesa dell'aderente Contestazione addebiti - Notifica
E' garantita la difesa dell'aderente sulla base del principio della contestazione degli addebiti e del contraddittorio. Il Presidente del Comitato dei Garanti contesta agli aderenti interessati, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con posta certificata gli addebiti, comunicando anche il contenuto della denuncia o del ricorso eventuali. Entro il termine di 20 giorni dal ricevimento della contestazione, l'aderente puo' presentare, tramite raccomandata a/r, posta certificata o depositare nella segreteria del partito, una memoria scritta e/o chiedere di essere sentito personalmente dal Comitato dei Garanti.
Art. 23.3. Termini per le decisioni degli organi disciplinari
Il Comitato dei Garanti emette la decisione entro il termine di trenta giorni dalla scadenza dei 20 giorni di cui all'art. 23.2 o, nel caso l'aderente si difenda, dal ricevimento della memoria difensiva e/o dall'audizione dell'interessato. Qualora il Comitato dei Garanti, organo di prima istanza, per gravi motivi, ritenga necessaria una proroga al termine per la decisione, deve disporla con ordinanza motivata e notificata, con raccomandata a/r o posta certificata, agli interessati e al Coordinamento provinciale, organo di seconda istanza. La durata di tale proroga non puo' eccedere i trenta giorni. In caso di mancata decisione entro i termini previsti dai precedenti comma, la competenza a decidere e' devoluta al Coordinamento Provinciale, organo di seconda istanza. Sono prive di qualsiasi effetto le decisioni prese dai due organi dopo il decorso dei termini previsti dai primi due comma del presente articolo. Qualora il Coordinamento provinciale, organo di seconda istanza, non emetta la decisione entro i centoventi giorni dal ricevimento della denuncia, la stessa si intende definitivamente archiviata.
Art. 23.4. Termini per l'impugnazione
L'impugnazione delle decisioni del Comitato dei Garanti di prima istanza va proposta al Coordinamento Provinciale, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione di prime cure, tramite raccomandata a/r o posta certificata. Il Coordinamento Provinciale decide entro 60 giorni dal ricevimento dell'impugnazione. Il mancato ricorso, contro la decisione del Collegio dei Garanti di prima istanza, rende esecutiva la decisione.
Art. 24. Norme comuni agli organi disciplinari e di garanzia statutaria Art. 24.1. Quorum per la validita' delle decisioni del collegio garanti e del coordinamento provinciale
Per la validita' delle decisioni del Comitato dei garanti e del Coordinamento provinciale e' necessaria la maggioranza relativa dei componenti di ogni organo giudicante.
Art. 24.2. Sospensione dei termini per le impugnazioni
Tutti i termini per l'inoltro e l'esame dei ricorsi e per la impugnazione delle decisioni degli organi di garanzia statutaria (Comitato dei garanti, Coordinamento provinciale) sono sospesi dal 15 luglio al 15 settembre, dal 22 dicembre al 6 gennaio e per trenta giorni in occasione delle elezioni amministrative, regionali/provinciali, politiche ed europee, nonche' dei congressi del Partito.
NORMA DI RINVIO
Per quanto qui non espressamente disciplinato, si fa il rinvio alle norme di diritto comune.
ALLEGATO 1 - Forma grafica del simbolo "UPT - Unione per il Trentino
Parte di provvedimento in formato grafico |
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