Gazzetta n. 97 del 27 aprile 2016 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 dicembre 2015
Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2012, concernente contributi per la messa in sicurezza dei capannoni e degli impianti industriali danneggiati a seguito degli eventi sismici che hanno colpito le Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto nel 2012.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, che disciplina l'attivita' di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n, 303 e successive modificazioni, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997. n. 59»;
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni che disciplina lo stato d'emergenza e il potere di ordinanza;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attivita' di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri 22 maggio 2012, con la quale e' stato dichiarato fino al 21 luglio 2012 lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova, il giorno 20 maggio 2012;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 30 maggio 2012, con la quale e' stato dichiarato fino al 29 luglio 2012 lo stato d'emergenza in ordine ai ripetuti eventi sismici di forte intensita' verificatisi nel mese di maggio 2012, e in particolare al terremoto del 29 maggio 2012, che ha colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova e Rovigo;
Visto il decreto-legge del 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, n 122, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova e Rovigo», ed in particolare l'art. 1, comma 3, che ha prorogato fino al 31 maggio 2013 lo stato di emergenza, e l'art. 11, che prevede il sostegno delle imprese danneggiate dagli eventi sismici del maggio 2012 attraverso interventi di agevolazione nella forma del contributo in conto interessi;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 luglio 2012, di attuazione dell'art. 2, comma 2, del citato decreto-legge n. 74 del 2012;
Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, contenente «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ed in particolare l'art. 10, recante «Ulteriori misure per la ricostruzione e la ripresa economica nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2012, che disciplina il riparto dei finanziamenti previsti dal citato decreto-legge n. 83 del 2012 tra le regioni interessate, nonche' i criteri generali per il loro utilizzo ai fini degli interventi di messa in sicurezza, anche attraverso la loro ricostruzione, dei capannoni e degli impianti industriali danneggiati a Seguito degli eventi sismici che hanno colpito le regioni Emilia Romagna, la Lombardia e il Veneto nel corso del 2012;
Vista l'ordinanza del Commissario delegato per la Regione Emilia Romagna 22 febbraio 2013 n. 23, recante «Modalita' e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in legge con modificazioni nella legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all'art. 10, comma 13 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla legge del 7 agosto 2012 n. 134 - Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attivita' per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012».
Vista l'ordinanza del Commissario delegato per la Regione Lombardia 30 luglio 2013, n. 28, recante «Modalita' e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell'art. 3 del decreto legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in legge con modificazioni nella legge I agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all'art. 10, comma 13 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134 - Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attivita', per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012»;
Vista l'ordinanza del Commissario delegato per la Regione Veneto 9 maggio 2013, n. 6 recante - Criteri di ammissibilita' e modalita' di assegnazione e concessione di contributi per la riparazione, il rafforzamento e il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo in relazione agli eventi sismici del mese di' maggio 2012»:
Considerata l'esigenza di incentivare l'impiego delle risorse individuate dal menzionato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2012, in larga parte ancora inutilizzate alla data di approvazione del presente provvedimento, ampliando la platea dei possibili beneficiari dei contributi ivi previsti ed innalzando i limiti stabiliti per le spese rimborsabili;
Vista la proposta avanzata dalle Regioni Emilia Romagna Lombardia e Veneto in esito alla riunione di coordinamento tenutasi presso la Presidenza del Consiglio dei ministri in data 17 novembre 2015;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere ad integrare le disposizioni contenute nel sopra richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2012;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2015, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, prof. Claudio De Vincenti e' stata delegata, la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;
Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Decreta:

Art. 1

1. L'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2012 e' sostituito dal seguente:
«1. L'agevolazione, nella forma del contributo in conto capitale, ai sensi del citato articolo 10, comma 13, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, e' erogata a favore delle imprese di tutti i settori produttivi, ad eccezione dell'agricoltura.
2. L'agevolazione di cui al comma 1 del presente articolo e' concessa nel rispetto dei requisiti di ammissibilita' delle imprese:
a) avere la sede e/o l'unita' locale nei territori interessati dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 cosi' come individuati dall'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012, e dall'art. 67-septies del citato decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83;
b) essere regolarmente costituite ed iscritte al registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio;
c) essere attive e non essere sottoposte a procedure di liquidazione (anche volontaria), fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o altre procedure concorsuali in corso o nel quinquennio antecedente la data di presentazione della domanda;
d) non presentare le caratteristiche di impresa in difficolta' ai sensi del punto 10 della Comunicazione della Commissione «Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficolta' (2004/C 244/02)»;
e) possedere una situazione di regolarita' contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL;
f) rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro dei contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela dell'ambiente;
g) non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono stati individuati dalla Commissione europea quali illegali o incompatibili (c.d. clausola «DEGGENDORF»)
3. Le spese ammissibili ai fini della ripresa dell'attivita' produttiva ai sensi dell'art. 3, commi da 7 a 10 del citato decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, riguardano le seguenti tipologie di intervento:
a) beni immobili (rimozione delle carenze strutturali, adeguamento e miglioramento sismico);
b) impianti, macchinari e attrezzature (messa in sicurezza e adeguamenti);
c) spese tecniche nella Misura massima del 10% delle spese ammesse a contributo.
Sono ammesse tutte le spese afferenti le tipologie di intervento richiamate nei punti a), b) e c) nonche' le eventuali spese accessorie e strumentali funzionali alla realizzazione dell'investimento ed indispensabili per la sua completezza.
4. I costi indicati nell'intervento ed ammissibili al contributo si intendono al netto di IVA, bolli, spese bancarie, interessi e ogni altra imposta e/o onere accessorio (spese di spedizione, trasporto/viaggio, vitto, alloggio, ecc.). Sono escluse le spese amministrative e di gestione nonche' le spese per pubblicita'.
5. Ai fini del riconoscimento della loro ammissibilita', le spese potranno essere sostenute a partire dalle date individuate dalle deliberazioni del Consiglio dei ministri del 22 e 30 Maggio 2012.
6. Gli interventi oggetto di agevolazione dovranno concludersi entro il termine perentorio di 24 mesi decorrenti dalla data di esecutivita' dell'atto di concessione del contributo (termine finale di ammissibilita').
7. L'agevolazione prevista consiste in un contributo in conto capitale, fino ad una misura massima corrispondente al 100 % della spesa ritenuta ammissibile.
8. Il contributo massimo erogabile e' pari a euro 500.000,00.
9. La procedura di selezione dei progetti proposti sara' di tipo valutativo sulla -base delle caratteristiche tecnico-finanziarie dei progetti e dei livelli di miglioramento/adeguamento sismico e di sicurezza raggiunti.
10. Per i danni coperti da indennizzo assicurativo o da altri contributi pubblici, ivi compresi quelli di cui all'art. 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012, la quota complessiva del rimborso assicurativo e dei contributi pubblici non puo' superare il 100% dell'ammontare dei danni riconosciuti.
11. Con provvedimenti dei Presidenti della Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, Commissari delegati ai sensi del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, sono disciplinate le modalita' operative per la presentazione delle domande e per la concessione, vengono quantificati l'ammontare massimo e l'intensita' delle agevolazioni erogate, la liquidazione e la revoca totale o parziale dei contributi, e sono definite idonee modalita' di rendicontazione, monitoraggio e controllo sull'utilizzo delle risorse.
12. La concessione del contributo sara' effettuata in regime «de minimis» o in regime di notificazione sulla base dell'art. 107 2/b del Trattato istitutivo della Comunita' europea.»
 
Art. 2

1. Prima di procedere all'erogazione di nuovi contributi, i Commissari delegati provvederanno ad. integrare le valutazioni delle richieste gia' approvate alla data di sottoscrizione del presente provvedimento sulla base dei criteri indicati al precedente articolo
 
Art. 3

1. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto sara' inviato ai competenti organi per il controllo.
Roma, 30 dicembre 2015

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato
De Vincenti

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Padoan

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Poletti
Registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 2016 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 186
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone