Gazzetta n. 96 del 26 aprile 2016 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 30 marzo 2016 |
Revoca del consiglio di amministrazione della «Societa' cooperativa sociale Onlus Assistenza Reale», in Ferrara e nomina del commissario governativo. |
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IL DIRETTORE GENERALE per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali
Visto l'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazione ed integrazioni; Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, comma 2; Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013 «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»; Viste le risultanze del verbale di revisione ordinaria del 22 gennaio 2015 e del successivo accertamento ispettivo concluso in data 15 ottobre 2015, con la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale cui all'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; Considerato che dall'esame delle citate risultanze ispettive e' emerso che la cooperativa era stata diffidata a sanare - nel termine di novanta giorni - le irregolarita' riscontrate e che in sede di accertamento ha dimostrato di aver sanato solo alcune delle criticita' evidenziate nel verbale di revisione; Tenuto conto che il revisore nelle sue conclusioni evidenzia forti perplessita' sulla natura mutualistica dell'ente e sulle sue reali possibilita' di raggiungere il proprio scopo mutualistico avendo riscontrato una scarsa partecipazione dei soci alla vita sociale e allo scambio mutualistico in quanto gli stessi sembrano non avere la consapevolezza del rapporto societario instaurato con la cooperativa; il revisore rileva, inoltre, che i soci non vengono messi nelle condizioni di partecipare all'attivita' sociale mediante regolari informative ed evidenzia, altresi', che non risulta una corretta applicazione dei principi di democrazia interna in quanto la compagine sociale pare occuparsi essenzialmente dell'attivita' lavorativa prevista dallo statuto senza tuttavia partecipare attivamente al processo decisionale e gestionale dell'ente; Tenuto conto, altresi', che, dalla risultanze ispettive si rileva che nelle scritture contabili e nella redazione del bilancio non vengono distinti i ricavi delle varie attivita' svolte dalla societa' cooperativa, nella nota integrativa non vengono riportati i dati utili al calcolo della prevalenza; Preso atto che il revisore evidenzia che i documenti contabili visionati non consentono di distinguere lo scambio mutualistico dell'ente con i soci rispetto ai dati relativi all'attivita' con i terzi; Preso atto, inoltre, che al momento della redazione del verbale ispettivo il consulente del lavoro dichiarava che non vi erano soci volontari mentre in sede di accertamento, il Presidente ha consegnato l'elenco dei soci volontari, risultanti n. 7, per i quali la cooperativa non ha fornito alcuna documentazione relativamente all'assicurazione obbligatoria degli stessi contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; Preso atto, infine, che dalle citate risultanze ispettive risulta che l'ente non ha versato il 3% ai fondi mutualistici, secondo le previsioni della legge n. 59/1992 degli utili conseguiti nell'esercizio 2012; Vista la nota ministeriale n. 0225891 inviata via PEC in data 6 novembre 2015 con la quale, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' stato comunicato alla cooperativa l'avvio del procedimento amministrativo per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 2545-sexiesdecies del codice civile, risultata non consegnata nella casella di posta certificata della cooperativa, come risultante da visura effettuata presso il registro delle imprese, in quanto risultata non attiva; VIsta la nota n. 0227149 inviata con raccomandata R/R in data 9 novembre 2015 presso la sede legale della cooperativa con la quale e' stato comunicato alla cooperativa, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; Considerato che non sono pervenute controdeduzioni a seguito della sopracitata comunicazione di avvio di procedimento, che e' risultata regolarmente consegnata e sottoscritta dal destinatario; Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 24 febbraio 2016; Considerati gli specifici requisiti professionali come risultanti dal curriculum vitae dell'avv. Gianluca Giorgi;
Decreta:
Art. 1
Il consiglio di amministrazione della societa' cooperativa «Societa' cooperativa sociale ONLUS Assistenza Reale», con sede in Ferrara (codice fiscale n. 03318320367), costituita in data 8 febbraio 2010, e' revocato. |
| Art. 2
L'avv. Gianluca Giorgi, nato a Bologna il 9 agosto 1970 (codice fiscale GRGGLC70M09A944T), ivi domiciliato, via Rolandino n. 2, e' nominato commissario governativo della suddetta cooperativa per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data del presente decreto. |
| Art. 3
Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovra' provvedere alla regolarizzazione dell'Ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia. |
| Art. 4
Il compenso spettante al commissario governativo sara' determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente provvedimento potra' essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo regionale. Roma, 30 marzo 2016
Il direttore generale: Moleti |
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