Gazzetta n. 96 del 26 aprile 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
DECRETO 15 aprile 2016
Disciplina della procedura di selezione pubblica per l'assunzione di 500 funzionari, ai sensi dell'articolo 1, comma 328 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.


IL MINISTRO DEI BENI
E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE
E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visti gli articoli 51 e 97 della Costituzione della Repubblica italiana sull'accesso alle pubbliche amministrazioni tramite concorso pubblico;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, e, in particolare, l'art. 1, comma 328, ai sensi del quale: «e' autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato presso il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo di 500 funzionari da inquadrare, nel rispetto della dotazione organica di cui alla tabella B allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, nella III area del personale non dirigenziale, posizione economica F1, nei profili professionali di antropologo, archeologo, architetto, archivista, bibliotecario, demoetnoantropologo, promozione e comunicazione, restauratore e storico dell'arte»;
Visto il comma 329 della citata legge n. 208 del 2015, secondo cui l'assunzione del personale e' autorizzata in deroga all'art. 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni, all'art. 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, nonche' ai limiti di cui all'art. 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, ivi incluse le procedure di mobilita' ivi previste;
Visto il medesimo comma 329 della legge n. 208 del 2015, ai sensi del quale il personale viene assunto a seguito di procedure di selezione pubblica disciplinate con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, recante «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, e successive modificazioni, recante «Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 26 maggio 1970, n. 381;
Vista la legge 23 novembre 1998, n. 407;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e successive modificazioni, recante «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 8 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Vista la normativa in materia di equipollenze ed equiparazioni dei titoli di studio per l'ammissione ai concorsi pubblici;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;
Visto l'accordo tra l'Amministrazione e le organizzazioni sindacali concernente l'individuazione dei profili professionali del Ministero per beni e le attivita' culturali, sottoscritto in data 20 dicembre 2010 e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 24 giugno 2013, n. 71, e, in particolare, i commi da 2 a 10 dell'art. 1;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2015, n. 83, convertito, con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art. 16, comma 4 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»;
Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo 6 agosto 2015, recante «Ripartizione delle dotazioni organiche del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo»;
Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo 23 gennaio 2016, recante «Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo ai sensi dell'art. 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208»;
Visto il decreto interministeriale del 25 luglio 1994, di istituzione della Commissione interministeriale per l'attuazione del Progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM), composta dai rappresentanti del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, e del Ministro dell'interno;
Visto l'art. 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, relativo alla riserva di posti per i volontari delle FF.AA.;
Considerato che, ai sensi del comma 329 della citata legge n. 208 del 2015, l'emanazione dei bandi di concorso «resta comunque subordinata, ove necessario per escludere situazioni di eccedenza nell'ambito di ciascuno dei profili professionali di cui al comma 328 in relazione alle assunzioni da effettuare, alla rimodulazione della ripartizione per profili della dotazione organica dell'area III di cui al decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo 6 agosto 2015»;
Rilevata la necessita' di definire una procedura di selezione che garantisca il reclutamento di unita' di personale qualificate, valorizzando altresi' i percorsi formativi specifici nelle diverse discipline attinenti il patrimonio culturale;
Considerato che, ai sensi del comma 330 della citata legge n. 208 del 2015, «Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 328 e 329 e' autorizzata la spesa nel limite di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2017. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le assunzioni effettuate ai sensi dei commi 328 e 329 e i relativi oneri»;
Sentite le organizzazioni sindacali in data 24 marzo 2016;

Decreta:

Art. 1

Posti a concorso

1. Il presente decreto disciplina la procedura di selezione pubblica per titoli ed esami per il reclutamento complessivo di n. 500 unita' di personale di ruolo da inquadrare nella III area del personale non dirigenziale, posizione economica F1, del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo (di seguito «Ministero»), ai sensi dell'art. 1, comma 328 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
2. I profili professionali interessati dalla procedura di selezione di cui al precedente comma sono: funzionario antropologo, funzionario archeologo, funzionario architetto, funzionario archivista, funzionario bibliotecario, funzionario demoetnoantropologo, funzionario per la promozione e comunicazione, funzionario restauratore, funzionario storico dell'arte.
3. Per ciascuno dei profili professionali di cui al precedente comma sara' pubblicato entro il 10 maggio 2016, sul sito istituzionale del Ministero, il bando di concorso contenente l'indicazione del numero di posti a concorso e la loro distribuzione per regioni. Di tale pubblicazione sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
4. Per lo svolgimento della procedura, ciascun bando di concorso fissa, ai sensi dell'art. 4, comma 3-septies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 2013, n. 125, un contributo di ammissione per ciascun candidato in misura non superiore a 10 euro, da corrispondere, a pena di esclusione, prima della presentazione della domanda.
5. L'Amministrazione puo' avvalersi, per la procedura selettiva pubblica, della Commissione per l'attuazione del progetto RIPAM di cui alle premesse, fatte comunque salve le competenze delle Commissioni esaminatrici di cui al successivo art. 5. A tal fine, la Commissione RIPAM si avvale di personale messo a disposizione da Formez PA.
6. La procedura si conclude entro il 31 dicembre 2016. Ciascuna commissione puo' chiedere all'Amministrazione, ove risultasse necessario per motivate ed imprescindibili esigenze legate ai propri lavori, una proroga di detto termine per un periodo non superiore a 60 giorni.
 
Art. 2

Requisiti per l'ammissione

1. Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti, che, fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 5 del presente decreto, devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione:
a) cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell'Unione europea ovvero altra cittadinanza secondo quanto previsto dall'art. 38 del decreto legislativo n. 165 del 2001;
b) eta' non inferiore a 18 anni;
c) laurea specialistica o laurea magistrale o diplomi di laurea rilasciati ai sensi della legge n. 341 del 1990 o titoli equipollenti nelle discipline indicate, con le relative classi di laurea e/o i relativi settori disciplinari, nei bandi con riferimento a ciascun concorso;
d) fatta eccezione per il profilo di restauratore, diploma di specializzazione, o dottorato di ricerca, o master universitario di secondo livello di durata biennale, nelle materie elencate nei bandi di concorso ovvero eventuali ulteriori diplomi rilasciati dalle Scuole di alta formazione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo secondo quanto stabilito dai medesimi bandi; ovvero, in alternativa, limitatamente al profilo di promozione e comunicazione, esperienza professionale nel medesimo profilo per una durata complessiva di almeno 36 mesi, dimostrabile mediante apposita documentazione;
e) limitatamente al profilo di architetto, abilitazione all'esercizio della professione;
f) idoneita' fisica allo svolgimento delle funzioni cui il concorso si riferisce;
g) godimento dei diritti politici.
2. I titoli di studio di cui al comma 1, lettera c), indicati nei bandi con riferimento a ciascun concorso, attengono esclusivamente alle Lauree Specialistiche (LS) o Lauree Magistrali (LM) o a titoli equipollenti, escludendo le lauree triennali o di I livello. Possono presentare domanda anche i candidati in possesso di altro titolo di studio equipollente o equiparato ex lege in base all'ordinamento previgente rispetto al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 3 novembre 1999, n. 509, nonche' in base al decreto Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro per la per la pubblica amministrazione e l'innovazione 9 luglio 2009.
3. Possono presentare domanda anche i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero, purche' il titolo sia stato riconosciuto equiparato ad uno dei titoli sopra indicati nei modi previsti dalla legge o sia stato riconosciuto equiparato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il candidato sara' ammesso con riserva alle prove di concorso qualora tale decreto non sia stato ancora emanato, purche' sia stata attivata la procedura per tale emanazione. Dopo l'emanazione del provvedimento sara' cura del candidato indicarne gli estremi.
4. Non possono accedere al concorso coloro i quali siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo, nonche' coloro i quali siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione oppure interdetti dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato.
5. Non possono essere ammessi al concorso coloro i quali abbiano precedenti penali incompatibili con l'esercizio delle funzioni da svolgere nell'ambito dei compiti istituzionali del Ministero.
 
Art. 3

Presentazione delle domande - Termini e modalita'

1. Il candidato invia domanda di ammissione al concorso per via telematica, compilando il modulo riferito al concorso di interesse disponibile sul sito internet del Ministero. La compilazione e l'invio on-line della domanda devono essere completati entro le ore 24 (ora italiana) del trentesimo giorno, compresi i giorni festivi, decorrenti dal giorno successivo a quello dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana di pubblicazione del bando. La data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso e' certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la sua presentazione non consente piu' l'accesso e l'invio del modulo elettronico ed e' comprovata da apposita ricevuta elettronica rilasciata dal sistema. Ove in possesso dei requisiti prescritti, ciascun candidato puo' presentare domanda per piu' concorsi.
2. Nella domanda il candidato dichiara, sotto la propria responsabilita' e ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale;
b) di essere cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea ovvero di appartenere alle categorie di cui all'art. 38, commi 1 e 3-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001;
c) il luogo di residenza (indirizzo, comune, codice di avviamento postale, stato);
d) l'indirizzo al quale recapitare eventuali comunicazioni (con esatta indicazione del codice di avviamento postale), un recapito telefonico e un indirizzo di posta elettronica, con l'impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali successive variazioni di tali recapiti;
e) il possesso dei titoli di studio tra quelli previsti all'art. 2 del presente decreto, specificando presso quale universita' o istituto sono stati conseguiti e precisando la data del conseguimento e la votazione riportata;
f) il possesso dell'esperienza professionale, nei casi previsti dall'art. 2, comma 1, lettera d), del presente decreto;
g) il possesso di eventuali ulteriori titoli di studio, aggiuntivi oltre a quelli richiesti per l'ammissione al concorso ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, nonche' di titoli di servizio, valutabili ai sensi dell'art. 10 del presente decreto;
h) l'idoneita' fisica all'impiego;
i) di non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo, nonche' di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione oppure interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
j) le eventuali condanne penali riportate, in Italia o all'estero e i procedimenti penali pendenti, in Italia o all'estero; tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa;
l) il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza alla nomina previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nonche' l'eventuale appartenenza a una delle categorie protette di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
m) di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dal decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci.
3. Alla domanda di partecipazione il candidato allega altresi' il proprio curriculum vitae, in formato europeo, datato e sottoscritto, come file pdf.
4. I candidati stranieri, cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, devono inoltre dichiarare di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174.
5. I titoli dichiarati ai sensi del comma 2 del presente articolo devono essere posseduti al termine di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. I titoli non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione non sono presi in considerazione. L'Amministrazione si riserva di accertarne la sussistenza. Con riguardo al dottorato di ricerca, il titolo puo' essere conseguito entro il 31 luglio 2016.
6. Il candidato esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai fini dello svolgimento delle procedure concorsuali e secondo quanto previsto nell'art. 15 del presente decreto.
7. Il candidato portatore di handicap indica la propria condizione e specifica l'ausilio e i tempi aggiuntivi eventualmente necessari per lo svolgimento delle prove di cui agli articoli 6, 8 e 9 del presente decreto.
8. Non sono valide le domande di partecipazione presentate con modalita' diverse da quelle di cui al comma 1 del presente articolo.
 
Art. 4

Esclusione dal concorso

1. I candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione e di verifica della completezza e correttezza della documentazione presentata.
2. L'Amministrazione puo' disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento, anche successivamente all'espletamento delle prove, cui i candidati vengono ammessi con riserva, l'esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti requisiti ovvero per la mancata o incompleta presentazione della documentazione prevista.
 
Art. 5

Commissioni esaminatrici

1. Per ciascun concorso e' nominata con decreto del Segretario generale del Ministero, una apposita Commissione esaminatrice, composta da 5 membri, di cui:
a) 1 dirigente del Ministero, anche in quiescenza da non oltre un triennio dalla data di pubblicazione del relativo bando ai sensi dell'art. 9, comma d del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, con funzioni di presidente;
b) 2 professori universitari appartenenti ai settori relativi ai profili professionali oggetto della selezione;
c) 2 consiglieri di Stato o magistrati o avvocati dello Stato ovvero esperti di chiara fama nei settori relativi ai profili professionali oggetto della selezione.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 5, del presente decreto, le funzioni di segreteria di ciascuna Commissione sono assicurate dalla Direzione generale organizzazione del Ministero.
 
Art. 6

Preselezione

1. E' previsto lo svolgimento di una prova di preselezione per determinare l'ammissione dei candidati alle successive prove scritte, in numero pari a 5 volte il numero dei posti messi a concorso per ciascun profilo professionale, fatto salvo quanto eventualmente previsto nei bandi di cui all'art. 1, comma 3, del presente decreto.
2. La prova di preselezione consiste in domande a risposta multipla nelle seguenti materie: elementi di diritto pubblico e amministrativo; elementi di diritto del patrimonio culturale; nozioni generali sul patrimonio culturale italiano. Fino a un massimo del 10 per cento delle domande e' volto ad accertare la conoscenza della lingua inglese da parte dei candidati.
3. La prova di preselezione si svolge entro il 29 luglio 2016.
4. La prova preselettiva e' corretta in forma anonima. I criteri di attribuzione del punteggio per ciascuna risposta esatta, omessa o errata vengono comunicati prima dell'inizio della prova.
5. Sono ammessi alle prove scritte i candidati che, in base al punteggio riportato nella preselezione, siano collocati in graduatoria entro il numero di cui al comma 1, nonche' coloro che si siano classificati ex aequo all'ultimo posto valido delle rispettive graduatorie. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla determinazione della votazione finale.
6. Gli elenchi alfabetici dei candidati ammessi alle prove scritte sono pubblicati sul sito internet del Ministero. Di tale pubblicazione, che avra' valore di notifica, e' data notizia mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
Art. 7

Prove d'esame

1. Le prove d'esame consistono in due diverse prove scritte e in una prova orale; le materie oggetto d'esame saranno indicate nel bando relativo a ciascun concorso.
2. Il punteggio massimo per ciascuna delle prove d'esame e' 100. Le prove si intendono superate con un punteggio di almeno 70.
3. Il calendario e le sedi di svolgimento delle prove d'esame sono pubblicati sul sito internet del Ministero. Di tale pubblicazione e' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, pubblicato almeno 20 giorni prima della data di inizio delle prove scritte e con valore di notifica a tutti gli effetti.
4. I candidati devono presentarsi puntualmente nel giorno, ora e sede stabiliti per ciascuna prova, con un valido documento di riconoscimento e la stampa della ricevuta rilasciata dal sistema informatico al momento della compilazione della domanda sulla piattaforma on-line. La mancata presentazione, comunque giustificata e a qualsiasi causa dovuta, nel giorno, ora e sede stabiliti per ciascuna prova, comporta l'esclusione dal concorso.
 
Art. 8

Prove scritte

1. Le prove d'esame scritte consistono in una prova teorica e in una prova pratica nelle materie previste nel bando di ciascun concorso. Le prove includono altresi', ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni e integrazioni, quesiti volti all'accertamento della conoscenza delle tecnologie informatiche con particolare riferimento alla loro applicazione nella pubblica amministrazione e quesiti volti ad accertare la conoscenza della lingua inglese.
2. La durata di ciascuna prova e' stabilita da ciascuna Commissione esaminatrice.
3. Le prove scritte sono corrette in forma anonima. La Commissione non procede alla valutazione delle prove dei candidati che non abbiano svolto entrambe le prove scritte.
4. Le commissioni esaminatrici, anche d'intesa con la Commissione interministeriale RIPAM ove coinvolta ai sensi dell'art. 1, comma 5, del presente decreto, possono ricorrere all'uso di sistemi informatizzati per la costruzione e/o il sorteggio e/o la correzione delle prove
5. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 70.
6. Gli elenchi alfabetici dei candidati ammessi alle prove orali sono pubblicati sul sito internet del Ministero. Di tale pubblicazione, che avra' valore di notifica, e' data notizia mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
Art. 9

Prova orale

1. La prova orale, di competenza delle singole Commissioni esaminatrici, consiste in un colloquio sulle materie indicate nel bando relativo a ciascun concorso, con l'aggiunta di una conversazione in lingua inglese.
2. La prova orale si intendera' superata con un punteggio di almeno 70.
3. Le commissioni esaminatrici, anche d'intesa con la Commissione interministeriale RIPAM ove coinvolta ai sensi dell'art. 1, comma 5, del presente decreto, possono ricorrere all'uso di sistemi informatizzati per la costruzione e/o il sorteggio delle prove.
 
Art. 10

Titoli

1. La valutazione degli eventuali titoli dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione, ivi inclusi i requisiti di ammissione di cui all'art. 2, comma 1, lettere c) e d), del presente decreto, e' effettuata, dopo lo svolgimento delle prove scritte e prima della correzione degli elaborati, da ciascuna Commissione esaminatrice, sulla base della documentazione presentata dal candidato.
2. La Commissione puo' assegnare complessivamente fino a un massimo di 80 punti secondo i seguenti criteri di calcolo:
a) per i titoli di studio, fino ad un massimo di 45 punti, secondo i criteri seguenti:
fino a n. 10 punti per ogni punto di voto di laurea superiore a 100/110 o equivalente;
fino a n. 20 punti per il dottorato di ricerca, con riguardo all'attinenza al profilo professionale per il quale si concorre;
fino a n. 15 punti per il diploma di specializzazione, con riguardo all'attinenza al profilo professionale per il quale si concorre;
fino a n. 10 punti per il master universitario di secondo livello di durata biennale, con riguardo all'attinenza al profilo professionale per il quale si concorre;
fino a n. 8 punti, per l'eventuale seconda laurea (LS, LM, DL esclusa quindi quella triennale) o per master universitario di secondo livello;
b) titoli di servizio, fino ad un massimo di 30 punti, in base all'esperienza professionale maturata alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione, secondo i criteri seguenti:
fino a n. 20 punti per l'esperienza professionale maturata in attivita' lavorative specificamente riferite al profilo professionale per cui si concorre (fino ad un massimo di n. 2 punti per ogni anno di esperienza professionale);
fino a n. 10 punti, e fino ad un massimo di 5 punti per ogni semestre di esperienza professionale, acquisita mediante attivita' di tirocinio presso il Ministero, nell'ambito dei programmi previsti ai sensi del art. 2, comma 5-bis, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99 e dell'art. 2 del 2 decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112.
Nel caso di periodi inferiori all'anno, il punteggio, per ciascuna delle suddette tipologie di titoli di servizio, sara' attributo proporzionalmente (quindi per dodicesimi) considerando come mese intero frazioni di mese superiori a 15 giorni e non conteggiando quelle inferiori. Dai periodi di servizio devono essere detratti quelli trascorsi in aspettativa per motivi di famiglia ed i periodi di sospensione dal servizio;
c) per altri titoli, quali pubblicazioni o riconoscimenti scientifici, fino ad un massimo di 5 punti, da evidenza da curriculum vitae.
 
Art. 11
Voto finale delle prove d'esame e formazione, approvazione e
pubblicazione delle graduatorie di merito

1. La votazione complessiva delle prove d'esame e' determinata dalla somma dei voti conseguiti nelle prove scritte di cui all'art. 8, del punteggio attribuito alla valutazione dei titoli di cui all'art. 10 e della votazione ottenuta nella prova orale di cui all'art. 9 del presente decreto.
2. La graduatoria di merito per ciascun concorso e' formata dalla rispettiva Commissione esaminatrice secondo l'ordine derivante dalla votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.
3. Sono dichiarati vincitori, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente decreto, i candidati utilmente collocati in graduatoria nel limite dei posti messi a concorso per ciascun concorso, come previsto nei rispettivi bandi. In caso di candidati collocatisi ex aequo all'ultimo posto utile per l'assegnazione del posto, si osservano le preferenze stabilite dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e, in caso di ulteriore ex aequo viene data preferenza al piu' giovane di eta'.
4. Le graduatorie di merito sono approvate con decreto del Direttore generale organizzazione del Ministero, riconosciuta la regolarita' del procedimento del concorso, e successivamente pubblicate sul sito internet del Ministero. Di tale pubblicazione e' data notizia mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e dalla data di pubblicazione di tale avviso decorre il termine per eventuali impugnazioni.
 
Art. 12

Validita' delle graduatorie e scorrimento

1. I candidati dichiarati vincitori per ciascun concorso sono invitati, a partire dal candidato che ha conseguito il punteggio piu' elevato e secondo l'ordine della graduatoria di merito, a scegliere, tra quelle disponibili, una sede di assegnazione. Eventuali rinunce devono essere comunicate all'Amministrazione entro 7 giorni dalla pubblicazione della graduatoria. In caso di rinuncia all'assunzione da parte dei vincitori o di dichiarazione di decadenza dei medesimi, subentrano i primi idonei in graduatoria.
2. Ciascuna graduatoria degli idonei e' valida per un numero di posizioni pari al 100% dei posti messi a concorso per il rispettivo profilo professionale.
3. La validita' delle graduatorie si esaurisce entro tre anni dalla data di pubblicazione di ognuna.
 
Art. 13

Costituzione del rapporto di lavoro e presentazione
dei documenti da parte dei vincitori

1. I candidati vincitori sono invitati a stipulare un contratto individuale di lavoro, secondo le modalita' previste dalla normativa vigente, per l'assunzione nella III area del personale non dirigenziale, posizione economica F1, del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, nei profilo professionale per il quale sono risultati vincitori.
2. Ai sensi dell'art. 15, comma 2-ter del decreto-legge 31 maggio 2015, n. 83, convertito, con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, la durata temporale dell'obbligo di permanenza nella sede di prima destinazione, di cui all'art. 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' di tre anni.
3. Ai fini dell'assunzione i vincitori devono autocertificare il possesso dei requisiti di partecipazione al concorso secondo le modalita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'Amministrazione procede a controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni rese.
4. Al momento dell'assunzione, il vincitore presenta inoltre una dichiarazione circa l'insussistenza di situazioni di incompatibilita' richiamate dall'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
5. L'Amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica i vincitori del concorso per accertarne l'idoneita' fisica all'impiego.
6. Se il vincitore, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito, decade dall'assunzione.
 
Art. 14

Accesso agli atti del concorso

1. I candidati al concorso possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, fermo restando che l'esercizio del diritto di accesso agli atti del concorso puo' essere differito fino alla conclusione della procedura, per esigenze organizzative, di ordine e speditezza della procedura stessa.
 
Art. 15

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 2003, i dati personali forniti dai candidati nelle domande di ammissione al concorso sono raccolti presso il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e sono trattati per le finalita' di gestione del concorso medesimo. Il trattamento degli stessi, per coloro che saranno assunti, prosegue anche successivamente all'instaurazione del rapporto di lavoro per finalita' inerenti la gestione del rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati e' necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso dei titoli e la loro mancata indicazione puo' precludere tale valutazione.
2. Il trattamento e' effettuato dal personale preposto al procedimento concorsuale, anche con l'utilizzo di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalita', anche in caso di eventuale comunicazione a terzi.
3. Responsabile del trattamento e' il direttore generale organizzazione del Ministero.
4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti previsti dall'art. 7 del decreto legislativo n. 196 del 2003.
 
Art. 16

Responsabile del procedimento

1. L'Ufficio responsabile del procedimento e' la direzione generale organizzazione del Ministero. Il responsabile del procedimento e' indicato, per ciascun profilo professionale a concorso, nel rispettivo bando.
 
Art. 17

Norma di salvaguardia

1. Per quanto non previsto dal presente decreto si osservano le disposizioni del bando di concorso, nonche', in quanto compatibili, le disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia di reclutamento del personale, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 aprile 2016

Il Ministro dei beni e delle attivita' culturali
e del turismo
Franceschini
Il Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione
Madia
 
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