Gazzetta n. 96 del 26 aprile 2016 (vai al sommario) |
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |
DETERMINA 25 marzo 2016 |
Conferma della decadenza dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Litio Carbonato». (Determina n. 450/2016). |
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IL DIRETTORE GENERALE
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"; Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco; Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: "Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326", cosi' come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: "Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111"; Visto il Regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal Consiglio di amministrazione dell'Agenzia con delibera del 6 novembre 2014, n. 41, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale e' stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 22 del 28 gennaio 2015; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.; Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante "Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato"; Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro "Visti semplici", foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011; Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante "Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonche' della direttiva 2003/94/CE" e s.m.i, ed in particolare l'art. 38, commi 5-8; Vista la nota Prot. n. AIFA/AIC/95527 del 25 settembre 2009, relativa all'esito negativo alla richiesta di esenzione per mancata commercializzazione del medicinale LITIO CARBONATO, codice AIC n. 029924; Vista la nota AIFA Prot. n. 7855 del 22 gennaio 2010, con la quale e' stata rigettata la richiesta della societa' AF UNITED S.p.A. di rendere nuovamente efficace la AIC del medicinale LITIO CARBONATO, codice AIC n. 029924; Vista la determinazione AIFA n. 767 del 16 maggio 2011, relativa all'annullamento della determinazione n. 52 del 7 gennaio 2010, concernente il trasferimento di titolarita' dell'AIC del medicinale LITIO CARBONATO dalla societa' AFOM MEDICAL S.P.A. alla societa' AF UNITED S.P.A., la cui domanda e' stata presentata il 14 ottobre 2009, Prot. AIFA/104480 del 20 ottobre 2009; Visto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto da AF UNITED S.P.A. c/Agenzia italiana del farmaco per l'annullamento, previa sospensione cautelare, della nota Prot. n. AIFA/AIC/95527 del 25 settembre 2009 ed altri atti del procedimento innanzi citati, relativi al medicinale LITIO CARBONATO, codice AIC n. 029924; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 maggio 2015, su proposta del Ministero della salute, previo parere conforme n. 630/2015 del 3 marzo 2015, espresso nell'adunanza del 28 gennaio 2015 dal Consiglio di Stato, Sez. II, con il quale sono stati annullati: la Nota Prot. n. AIFA/AIC/95527 del 25 settembre 2009, la Nota AIFA Prot. n. 7855 del 22 gennaio 2010, la determinazione AIFA n. 767 del 16 maggio 2011 su richiamate, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione atti ad integrare la motivazione relativa all'esito negativo alla richiesta di esenzione per mancata commercializzazione del medicinale LITIO CARBONATO, codice AIC n. 029924 e, quanto alla determinazione AIFA n. 767 del 16 maggio 2011, a rendere la propria azione coerente con le nuove determinazioni; Considerato che in ottemperanza al decreto suddetto il medicinale LITIO CARBONATO, codice AIC n. 029924 e' stato riportato in Banca dati allo stato di "autorizzato"; Ritenuto opportuno rivalutare la questione relativa alla richiesta di esenzione dalla decadenza sulla base di quanto disposto nel parere del Consiglio di Stato, Sez. II, n. 630/2015 succitato; Vista la nota Prot. n. AIFA/V&A/120514 del 26 novembre 2015, con la quale e' stata data comunicazione dell'avvio del procedimento di riesame dei provvedimenti AIFA, invitando la Societa' AF UNITED S.P.A. a presentare eventuali controdeduzioni; Considerato che la Societa' AF UNITED S.P.A. non ha presentato le controdeduzioni alla nota suddetta; Visto, in particolare, l'art. 38, comma 8 del decreto legislativo n. 219/2006 e s.m.i., secondo cui l'AIFA in casi eccezionali o per ragioni di salute pubblica, puo' esentare, anche d'ufficio, il medicinale dalla decadenza con provvedimento motivato; Viste le Linee guida "Sunset Clause" del 2009 atte ad esplicitare i criteri che definiscono i casi eccezionali e di salute pubblica, necessari al riscontro della sussistenza delle condizioni di esenzione dalla decadenza, al fine di evitare carenze di medicinali da cui possano derivare problemi di salute pubblica; Considerato che le due condizioni dell'eccezionalita' del caso e della sussistenza di ragioni di salute pubblica atte a giustificare la concessione dell'esenzione dalla decadenza, non si sono verificate nel caso del medicinale LITIO CARBONATO, codice AIC n. 029924, in quanto e' stato accertato che l'assenza dal mercato di esso non arreca nocumento alla salute pubblica, essendo autorizzati e commercializzati altri medicinali a base di litio carbonato; Considerato che i procedimenti di esenzione dalla decadenza e di rinnovo, seppure connessi in quanto aventi per oggetto lo stesso medicinale, sono autonomi l'uno dall'altro; Considerato che la procedura di rinnovo del medicinale non costituisce una variazione c.d. "critica", ai sensi delle Linee guida "Sunset Clause" succitate, in quanto non impedisce la produzione ne' la commercializzazione dello stesso; Considerato, quanto alle motivazioni sopra riportate, di non poter esentare dalla decadenza il medicinale LITIO CARBONATO, codice AIC n. 029924, non essendo stato commercializzato per tre anni consecutivi alla data di prima applicazione dell'art. 38, commi 5-7 del decreto legislativo n. 219/2006 e s.m.i.; Preso atto del trasferimento di titolarita' da AFOM Medical S.P.A. a AF UNITED S.P.A., formalizzato con la determinazione n. 52 del 7 gennaio 2010, sulla base di una fusione per incorporazione tra FRAV Alta Alimentazione S.P.A. e AFOM Medical;
Determina:
Art. 1
Conferma della decadenza del medicinale LITIO CARBONATO
E' confermata la decadenza dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale LITIO CARBONATO, codice AIC n. 029924. Titolare AIC: AF UNITED S.r.l. in liquidazione, Via Amundsen Roald Eingelbert, 6, 20148 - Milano (MI), Codice Fiscale 01866180134. |
| Art. 2
Disposizioni finali
La presente determinazione sara' pubblicata sul sito istituzionale dell'AIFA e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 marzo 2016
p. Il direttore generale: Di Giorgio |
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