Gazzetta n. 92 del 20 aprile 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 31 marzo 2016
Determinazione del compenso da corrispondere agli esperti di incarichi ispettivi presso le societa' fiduciarie e di revisione.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, concernente la disciplina delle societa' fiduciarie e di revisione;
Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme di attuazione della citata legge;
Visto l'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, che consente di disporre ispezioni periodiche o straordinarie, avvalendosi, ove occorra, dell'opera di esperti con onere a carico delle societa', anche al fine di controllare che siano rimosse situazioni di irregolarita';
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto ministeriale del 18 giugno 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 luglio 1993, n. 158, concernente l'istituzione di un elenco di esperti per affidamento di incarichi ispettivi presso societa' fiduciarie e di revisione;
Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2005 il quale, nell'abrogare l'art. 6 del decreto ministeriale 18 giugno 1993, ha rideterminato il compenso da corrispondere agli esperti con onere a carico delle societa' fiduciarie e di revisione ispezionate, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto 22 aprile 1940, n. 53, prevedendo, tra l'altro, che:
il compenso da corrispondere agli esperti con onere a carico delle societa' fiduciarie e di revisione ispezionate, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, viene determinato in considerazione della durata desunta dai verbali di accesso, con un massimale di duemilacinquecento euro;
tale importo potra' essere aumentato fino ad un massimo del doppio tenuto conto dell'opera prestata, della complessita' dell'ispezione, nonche' della sollecitudine con la quale sono state condotte le relative operazioni";
il compenso di cui al comma precedente potra' essere ulteriormente incrementato sino all'80% se la societa' ispezionata amministra una massa fiduciaria uguale o maggiore di duecento cinquanta milioni di euro";
annualmente con provvedimento del Direttore generale per il commercio, le assicurazioni e i servizi, il massimale, di cui al comma 1, sara' incrementato dell'aumento registrato, rispetto al valore medio dell'anno precedente, degli indici dei prezzi al consumo calcolati dall'ISTAT";
Considerato che l'esperienza fin qui maturata ha evidenziato l'esigenza di rivedere detta metodica, anche mediante l'introduzione di automatismi, in modo da ridurre al massimo la discrezionalita' complessiva, oltre che la necessita' di reintrodurre l'istituto del rimborso spese inizialmente prevista dal decreto ministeriale del 18 giugno 1993;
Ritenuto di determinare il compenso da corrispondere agli esperti di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, in funzione della massa fiduciaria, della durata desunta dai verbali, nonche' dall'attivita' svolta;

Decreta:

Art. 1
Oggetto

1. Il presente provvedimento disciplina i criteri ai quali deve attenersi l'unita' organizzativa competente per la determinazione dei compensi spettanti agli esperti ispettori di societa' fiduciarie e di revisione, individuati all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430.
2. Ai fini del presente, provvedimento per «Ministro» e «Ministero» si intendono il Ministro ed il Ministero dello sviluppo economico.
 
Art. 2
Determinazione del compenso spettante
agli esperti ispettori di societa' fiduciarie

1. Il compenso da corrispondere agli esperti ispettori - con onere esclusivamente a carico delle societa' fiduciarie e di revisione ispezionate, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531 - viene determinato - successivamente alla trasmissione al Ministero dei verbali ispettivi giornalieri redatti in contraddittorio con la societa' ispezionata a conclusione dell'ispezione - con decreto del Direttore generale competente, come segue:
a) in € 2.500,00 per le societa' che autorizzate allo svolgimento della sola attivita' di revisione ovvero di quelle che, pure se autorizzate a svolgere attivita' fiduciaria, non svolgono detta attivita' ne' amministrano in alcun modo beni di terzi;
b) per le societa' che, autorizzate a svolgere attivita' fiduciaria, amministrano massa fiduciaria e/o beni di terzi, all'importo base di € 2.500,00 sara' aggiunta una somma determinata sulla base delle seguenti aliquote percentuali:

===================================================================== | | |  Importo massimo | |  Massa fiduciaria |  % | dello scaglione | +===============================+===============+===================+ |  € 0 ovvero societa' di | | | | revisione |  0 % |  € 2.500,00 | +-------------------------------+---------------+-------------------+ |  da € 1 a € 50.000.000,00 |  0.005 % |  max € 2.500,00 | +-------------------------------+---------------+-------------------+ |  da € 50.000.0001,00 a € | | | | 250.0000.000,00 |  0,0025 % |  max € 5.000,00 | +-------------------------------+---------------+-------------------+ |  da € 250.000.001,00 a € | | | | 500.000.000,00 |  0,0015 % |  max € 3.750,00 | +-------------------------------+---------------+-------------------+ |  oltre € 500.000.000,00 |  0 % |  € 0,00 | +-------------------------------+---------------+-------------------+

c) in considerazione della durata desunta dai verbali di accesso, con un compenso giornaliero di 100,00 euro per i primi 15 giorni e di 75,00 euro per i successivi ulteriori 15 giorni.
d) un ulteriore importo fino ad un massimo di € 3.000,00 euro tenuto conto dell'opera prestata, della complessita' dell'ispezione, nonche' della sollecitudine con la quale sono state condotte le relative operazioni.
 
Art. 3
Determinazione del compenso spettante agli
esperti ispettori permanenti di societa' fiduciarie

1. Il compenso da corrispondere agli esperti commissari permanenti, con onere esclusivamente a carico delle societa' fiduciarie e di revisione sottoposte a vigilanza permanente, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, viene determinato su base mensile - successivamente al conferimento dell'incarico sulla base delle prime due relazioni periodiche corredate dei verbali giornalieri redatti in contraddittorio con la societa' sottoposta a vigilanza permanente - con decreto del Direttore generale competente, come segue:
a. in € 1.000,00 per le societa' che esercitano la sola attivita' di revisione ovvero le fiduciarie che non amministrano massa fiduciaria;
b. in € 1.500,00 per le societa' che amministrano massa fiduciaria fino a € 50.000.000,00;
c. in € 2.000,00 per le societa' che amministrano massa fiduciaria fino da € 50.000.001,00 a € 250.000.000,00;
d. in € 2.500,00 per le societa' che amministrano massa fiduciaria a partire da € 250.000.001,00.
2. Al compenso come sopra determinato potra' essere aggiunto un ulteriore importo fino ad un massimo di € 500,00 ad personam nei casi di particolare complessita' e gravita', anche in ragione della maggiore frequenza degli accessi e delle relazioni da trasmettere all'Autorita' di vigilanza, cosi' come determinate nell'atto di nomina.
3. Il compenso predetto potra' essere modificato, nel corso dello svolgimento dell'incarico, al variare delle modalita' di svolgimento dello stesso, di volta in volta stabilite con decreto del direttore generale, sulla base delle esigenze riscontrate di maggiore o minore frequenza delle verifiche richieste e delle connesse relazioni.
 
Art. 4
Rimborso spese

Agli esperti ispettori e/o commissari permanenti viene riconosciuto, al termine dell'incarico, con decreto del Direttore generale competente, con onere esclusivamente a carico delle societa' vigilate, oltre al compenso, il rimborso delle spese effettivamente e legittimamente sostenute e documentate, escluso qualsiasi altro compenso od indennita', secondo i criteri vigenti stabiliti per gli impiegati civili dello Stato con qualifica di dirigente, compresa l'indennita' di missione nel caso di trasferimento fuori della propria residenza, secondo le modalita' che potranno essere ulteriormente disciplinate con successivo decreto del Direttore generale.
 
Art. 5
Disposizioni transitorie e finali

1. Tutti i compensi ed i rimborsi spese predetti sono posti esclusivamente a carico della societa' oggetto dell'ispezione o dell'incarico di vigilanza permanente. Nulla potra' essere, comunque, preteso anche quando la ispezione non potesse essere effettuata per cause di forza maggiore o la societa' risultasse incapiente.
2. Nel caso in cui venga nominato un collegio di ispettori o di commissari permanenti, il compenso dovuto a ciascuno di essi non e' inferiore al minimo della tariffa spettante all'ispettore/commissario unico.
3. Per le ispezioni in corso e fino al loro termine continuera' a trovare applicazione la disciplina vigente al momento del conferimento dell'incarico e/o gia' determinato con apposito provvedimento a seguito del conferimento dell'incarico medesimo.
4. E' abrogato il decreto ministeriale 8 luglio 2005.
Roma, 31 marzo 2016

Il Ministro: Guidi
 
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