Gazzetta n. 91 del 19 aprile 2016 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50
Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
VISTO l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
VISTA la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione;
VISTA la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE;
VISTA la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE;
VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
VISTA la legge 28 gennaio 2016, n.11, recante: "Deleghe al Governo per l'attuazione per Pattuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante: "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.207 recante regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n, 163, recante: "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
CONSIDERATO che la citata legge delega n.11 del 2016 statuisce che il decreto di recepimento, oltre a disporre l'abrogazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, del regolamento di attuazione n. 207 del 2010 e di altre disposizioni incompatibili, preveda opportune disposizioni di coordinamento, transitorie e finali per assicurare, in ogni caso, l'ordinata transizione tra la previgente disciplina e la nuova, al fine di evitare incertezze interpretative ed applicative;
CONSIDERATO, altresi', che la citata legge delega ha dato al Governo la possibilita' di scegliere se adottare entro il 18 aprile 2016 il decreto legislativo per il recepimento delle predette direttive e entro il 31 luglio 2016 il decreto legislativo per il riordino complessivo della disciplina vigente, oppure di adottare, entro il medesimo termine del 18 aprile 2016, un unico decreto;
VALUTATA l'opportunita' di procedere all'adozione di un unico decreto che assicuri il corretto recepimento delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e, contestualmente, introduca immediatamente nell'ordinamento un sistema di regolazione nella materia degli appalti di lavori, forniture e servizi, coerente, semplificato, unitario, trasparente ed armonizzato alla disciplina europea;
RITENUTO, pertanto, di procedere alla emanazione di un unico decreto legislativo che sostituisce ed abroga le disposizioni di cui al citato decreto legislativo n.163 del 2006 nonche' quelle di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n.207 del 2010; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 5 aprile 2016, con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, dott. Matteo Renzi, e' stato incaricato di reggere, ad interim, il Ministero dello sviluppo economico;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 marzo 2016;
ACQUISITO il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281;
UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza della Commissione speciale del 21 marzo 2016;
ACQUISITI i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 aprile 2016;
SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze e della difesa;

EMANA

il seguente decreto legislativo:
Art. 1
(Oggetto e ambito di applicazione)

1. Il presente codice disciplina i contratti di appalto e di concessione delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonche' i concorsi pubblici di progettazione.
2. Le disposizioni del presente codice si applicano, altresi', all'aggiudicazione dei seguenti contratti:
a) appalti di lavori, di importo superiore ad 1 milione di euro, sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 per cento da amministrazioni aggiudicatrici, nel caso in cui tali appalti comportino una delle seguenti attivita':
1) lavori di genio civile di cui all' allegato I;
2) lavori di edilizia relativi a ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari e edifici destinati a funzioni pubbliche;
b) appalti di servizi di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 35 sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 per cento da amministrazioni aggiudicatrici, allorche' tali appalti siano connessi a un appalto di lavori di cui alla lettera a).
c) lavori pubblici affidati dai concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici;
d) lavori pubblici affidati dai concessionari di servizi, quando essi sono strettamente strumentali alla gestione del servizio e le opere pubbliche diventano di proprieta' dell'amministrazione aggiudicatrice;
e)lavori pubblici da realizzarsi da parte di soggetti privati, titolari di permesso di costruire o di un altro titolo abilitativo, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dell'articolo 28, comma 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero eseguono le relative opere in regime di convenzione. L'amministrazione che rilascia il permesso di costruire o altro titolo abilitativo, puo' prevedere che, in relazione alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, l'avente diritto a richiedere il titolo presenti all'amministrazione stessa, in sede di richiesta del suddetto titolo, un progetto di fattibilita' tecnica ed economica delle opere da eseguire, con l'indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate, allegando lo schema del relativo contratto di appalto. L'amministrazione, sulla base del progetto di fattibilita' tecnica ed economica, indice una gara con le modalita' previste dall'articolo 60 o 61. Oggetto del contratto, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, sono la progettazione esecutiva e le esecuzioni di lavori. L'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione esecutiva, per l'esecuzione dei lavori e per i costi della sicurezza.
3. Ai soggetti di cui al comma 2, lettere a), b), d) ed e), non si applicano gli articoli 21 relativamente alla programmazione dei lavori pubblici, 70e113. In relazione alla fase di esecuzione del contratto si applicano esclusivamente le norme che disciplinano il collaudo. Alle societa' con capitale pubblico anche non maggioritario, che non sono organismi di diritto pubblico, che hanno ad oggetto della loro attivita' la realizzazione di lavori o opere, ovvero la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza, si applica la disciplina prevista dai Testi unici sui servizi pubblici locali di interesse economico generale e in materia di societa' a partecipazione pubblica. Alle medesime societa' e agli enti aggiudicatori che affidino lavori, servizi, forniture, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), numero 1), qualora ai sensi dell'articolo 28 debbano trovare applicazione le disposizioni della parte II ad eccezione di quelle relative al titolo VI, capo I, non si applicano gli articoli21relativamente alla programmazione dei lavori pubblici, 70 e 113; in relazione alla fase di esecuzione del contratto si applicano solo le norme che disciplinano il collaudo.
4.Le amministrazioni aggiudicatrici che concedono le sovvenzioni di cui al comma 2, lettere a) e b), assicurano il rispetto delle disposizioni del presente codice qualora non aggiudichino esse stesse gli appalti sovvenzionati o quando esse aggiudichino tali appalti in nome e per conto di altri enti.
5.Il provvedimento che concede il contributo di cui al comma 2, lettere a) e b), deve porre come condizione il rispetto, da parte del soggetto beneficiario, delle disposizioni del presente codice. Fatto salvo quanto previsto dalle eventuali leggi che prevedono le sovvenzioni, il 50 per cento delle stesse puo' essere erogato solo dopo l'avvenuto affidamento dell'appalto, previa verifica, da parte del sovvenzionatore, che la procedura di affidamento si e' svolta nel rispetto del presente codice. Il mancato rispetto del presente codice costituisce causa di decadenza dal contributo.
6. Il presente codice si applica ai contratti pubblici aggiudicati nei settori della difesa e della sicurezza, ad eccezione dei contratti:
a) che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208;
b) ai quali il decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, non si applica in virtu' dell'articolo 6 del medesimo decreto.
7. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale adotta, previo accordo con l'ANAC, direttive generali per disciplinare le procedure di scelta del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi all'estero, tenuto conto dei principi fondamentali del presente codice e delle procedure applicate dall'Unione europea e dalle organizzazioni internazionali di cui l'Italia e' parte. Resta ferma l'applicazione del presente codice alle procedure di affidamento svolte in Italia. Fino all'adozione delle direttive generali di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 28.
8.I riferimenti a nomenclature nel contesto degli appalti pubblici e nel contesto dell'aggiudicazione di concessioni sono effettuati utilizzando il «Vocabolario comune per gli appalti pubblici» (CPV) adottato dal regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio.

 
Allegato I

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Allegato II

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Allegato III

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Allegato IV

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Allegato V

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Allegato VI

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Allegato VII

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Allegato VIII

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Allegato IX

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Allegato X

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Allegato XI

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Allegato XII

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Allegato XIII

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Allegato XIV

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Allegato XV

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Allegato XVI

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Allegato XVII

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Allegato XVIII

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Allegato XX

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Allegato XIX

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Allegato XXI

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Allegato XXII

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Allegato XXIII

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Allegato XXIV

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Allegato XXV

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Art.2

(Competenze legislative di Stato, regioni e province autonome)

1. Le disposizioni contenute nel presente codice sono adottate nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, ordinamento civile, nonche' nelle altre materie cui e' riconducibile lo specifico contratto.
2. Le Regioni a statuto ordinario esercitano le proprie funzioni nelle materie di competenza ragionale ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.
3. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione secondo le disposizioni contenute negli statuti e nelle relative norme di attuazione.

 

Art. 3
(Definizioni)

1. Ai fini del presente codice si intende per:
a) «amministrazioni aggiudicatrici», le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti;
b) «autorita' governative centrali», le amministrazioni aggiudicatrici che figurano nell'allegato III e i soggetti giuridici loro succeduti;
c) «amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali», tutte le amministrazioni aggiudicatrici che non sono autorita' governative centrali;
d) «organismi di diritto pubblico», qualsiasi organismo, anche in forma societaria, il cui elenco non tassativo e' contenuto nell'allegato IV:
1) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
2) dotato di personalita' giuridica;
3) la cui attivita' sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali piu' della meta' e' designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.
e) «enti aggiudicatori», ai fini della disciplina di cui alla:
1) parte II del presente codice, gli enti che:
1.1. sono amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche che svolgono una delle attivita' di cui agli articoli da 115 a 121;
1.2. pur non essendo amministrazioni aggiudicatrici ne' imprese pubbliche, esercitano una o piu' attivita' tra quelle di cui agli articoli da 115 a 121 e operano in virtu' di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall'autorita' competente;
2) parte III del presente codice, gli enti che svolgono una delle attivita' di cui all'allegato II ed aggiudicano una concessione per lo svolgimento di una ditali attivita', quali:
2.1 le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali, gli organismi di diritto pubblico o le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da uno o piu' di tali soggetti;
2.2le imprese pubbliche di cui alla lettera t) del presente comma;
2.3 gli enti diversi da quelli indicati nei punti 2.1 e 2.2, ma operanti sulla base di diritti speciali o esclusivi ai fini dell'esercizio di una o piu' delle attivita' di cui all'allegato II. Gli enti cui sono stati conferiti diritti speciali o esclusivi mediante una procedura in cui sia stata assicurata adeguata pubblicita' e in cui il conferimento di tali diritti si basi su criteri obiettivi non costituiscono «enti aggiudicatori» ai sensi del presente punto 2.3;
f) «soggetti aggiudicatori», ai soli fini della parte IV, le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a), gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e) nonche' i diversi soggetti pubblici o privati assegnatari dei fondi, di cui alla citata parte IV;
g) «altri soggetti aggiudicatori», i soggetti privati tenuti all'osservanza delle disposizioni del presente codice;
h) «joint venture», l'associazione tra due o piu' enti, finalizzata all'attuazione di un progetto o di una serie di progetti o di determinate intese di natura commerciale o finanziaria;
i) «centrale di committenza», un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore che forniscono attivita' di centralizzazione delle committenze e, se del caso, attivita' di committenza ausiliarie;
l) «attivita' di centralizzazione delle committenze», le attivita' svolte su base permanente riguardanti:
1) l'acquisizione di forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti;
2) l'aggiudicazione di appalti o la conclusione di accordi quadro per lavori, forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti;
m) «attivita' di committenza ausiliarie», le attivita' che consistono nella prestazione di supporto alle attivita' di committenza, in particolare nelle forme seguenti:
1) infrastrutture tecniche che consentano alle stazioni appaltanti di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi;
2) consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto;
3) preparazione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;
4)gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;
n) «soggetto aggregatore», le centrali di committenza iscritte nell'elenco istituito ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
o) «stazione appaltante», le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla lettera g);
p) «operatore economico», una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalita' giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi;
q) «concessionario», un operatore economico cui e' stata affidata o aggiudicata una concessione;
r) «promotore», un operatore economico che partecipa ad un partenariato pubblico privato;
s)«prestatore di servizi in materia di appalti», un organismo pubblico o privato che offre servizi di supporto sul mercato finalizzati a garantire lo svolgimento delle attivita' di committenza da parte dei soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e);
t) «imprese pubbliche», le imprese sulle quali le amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante o perche' ne sono proprietarie, o perche' vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtu' delle norme che disciplinano dette imprese. L'influenza dominante e' presunta quando le amministrazioni aggiudicatrici, direttamente o indirettamente, riguardo all'impresa, alternativamente o cumulativamente:
1) detengono la maggioranza del capitale sottoscritto;
2) controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall'impresa;
3) possono designare piu' della meta' dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa;
u) «raggruppamento temporaneo», un insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi, costituito, anche mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico, mediante presentazione di una unica offerta;
v) «consorzio», i consorzi previsti dall'ordinamento, con o senza personalita' giuridica;
z) «impresa collegata», qualsiasi impresa i cui conti annuali siano consolidati con quelli dell'ente aggiudicatore a norma degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, e successive modificazioni. Nel caso di enti cui non si applica il predetto decreto legislativo, per «impresa collegata» si intende, anche alternativamente, qualsiasi impresa:
1) su cui l'ente aggiudicatore possa esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante; oppure che possa esercitare un'influenza dominante sull'ente aggiudicatore;
2) che, come l'ente aggiudicatore, sia soggetta all'influenza dominante di un'altra impresa in virtu' di rapporti di proprieta', di partecipazione finanziaria ovvero di norme interne;
aa) «microimprese, piccole e medie imprese», le imprese come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003. In particolare, sono medie imprese le imprese che hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro; sono piccole imprese le imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; sono micro imprese le imprese che hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;
bb) «candidato», un operatore economico che ha sollecitato un invito o e' stato invitato a partecipare a una procedura ristretta, a una procedura competitiva con negoziazione, a una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, a un dialogo competitivo o a un partenariato per l'innovazione o ad una procedura per l'aggiudicazione di una concessione;
cc) «offerente», l'operatore economico che ha presentato un'offerta;
dd) «contratti» o «contratti pubblici», i contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l'acquisizione di servizi o di forniture, ovvero l'esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle stazioni appaltanti;
ee) «contratti di rilevanza europea», i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto e' pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 e che non rientrino tra i contratti esclusi;
ff) «contratti sotto soglia», i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto e' inferiore alle soglie di cui all'articolo 35;
gg) «settori ordinari»,i settori dei contratti pubblici, diversi da quelli relativi a gas, energia termica, elettricita', acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica, come disciplinati dalla parte II del presente codice, in cui operano le stazioni appaltanti;
hh) «settori speciali» i settori dei contratti pubblici relativi a gas, energia termica, elettricita', acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica, come disciplinati dalla parte II del presente codice;
ii) «appalti pubblici», i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una o piu' stazioni appaltanti e uno o piu' operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi;
ll) «appalti pubblici di lavori», i contratti stipulati per iscritto tra una o piu' stazioni appaltanti e uno o piu' operatori economici aventi per oggetto:
1) l'esecuzione di lavori relativi a una delle attivita' di cui all'allegato I;
2) l'esecuzione, oppure la progettazione esecutiva e l'esecuzione di un'opera;
3) la realizzazione, con qualsiasi mezzo, di un'opera corrispondente alle esigenze specificate dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore che esercita un'influenza determinante sul tipo o sulla progettazione dell'opera;
mm) «scritto o per iscritto», un insieme di parole o cifre che puo' essere letto, riprodotto e poi comunicato, comprese le informazioni trasmesse e archiviate con mezzi elettronici;
nn) «lavori» di cui all'allegato I, le attivita' di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
oo) «lavori complessi», i lavori che superano la soglia di 15 milioni di euro e sono caratterizzati da particolare complessita' in relazione alla tipologia delle opere, all'utilizzo di materiali e componenti innovativi, alla esecuzione in luoghi che presentano difficolta' logistiche o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali;
pp) «opera», il risultato di un insieme di lavori, che di per se' esplichi una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di difesa e di presidio ambientale, di presidio agronomico e forestale, paesaggistica e di ingegneria naturalistica;
qq) «lotto funzionale», uno specifico oggetto di appalto da aggiudicare anche con separata ed autonoma procedura, ovvero parti di un lavoro o servizio generale la cui progettazione e realizzazione sia tale da assicurarne funzionalita', fruibilita' e fattibilita' indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti;
rr) «opere pubbliche incompiute», opere pubbliche incompiute di cui all'articolo 44-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonche' di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2013, n. 42;
ss) «appalti pubblici di servizi», i contratti tra una o piu' stazioni appaltanti e uno o piu' soggetti economici, aventi per oggetto la prestazione di servizi diversi da quelli di cui alla lettera ll);
tt) «appalti pubblici di forniture», i contratti tra una o piu' stazioni appaltanti e uno o piu' soggetti economici aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti. Un appalto di forniture puo' includere, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione;
uu) «concessione di lavori», un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtu' del quale una o piu' stazioni appaltanti affidano l'esecuzione di lavori ad uno o piu' operatori economici riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire le opere oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione delle opere;
vv) «concessione di servizi», un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtu' del quale una o piu' stazioni appaltanti affidano a uno o piu' operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori di cui alla lettera ll) riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi;
zz) «rischio operativo», il rischio legato alla gestione dei lavori o dei servizi sul lato della domanda o sul lato dell'offerta o di entrambi, trasferito al concessionario. Si considera che il concessionario assuma il rischio operativo nel caso in cui, in condizioni operative normali, non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione. La parte del rischio trasferita al concessionario deve comportare una reale esposizione alle fluttuazioni del mercato tale per cui ogni potenziale perdita stimata subita dal concessionario non sia puramente nominale o trascurabile;
aaa) «rischio di costruzione», il rischio legato al ritardo nei tempi di consegna, al non rispetto degli standard di progetto, all'aumento dei costi, a inconvenienti di tipo tecnico nell'opera e al mancato completamento dell'opera;
bbb) «rischio di disponibilita'», il rischio legato alla capacita', da parte del concessionario, di erogare le prestazioni contrattuali pattuite, sia per volume che per standard di qualita' previsti;
ccc) «rischio di domanda», il rischio legato ai diversi volumi di domanda del servizio che il concessionario deve soddisfare, ovvero il rischio legato alla mancanza di utenza e quindi di flussi di cassa;
ddd) «concorsi di progettazione», le procedure intese a fornire alle stazioni appaltanti, nel settore dell'architettura, dell'ingegneria, del restauro e della tutela dei beni culturali e archeologici, della pianificazione urbanistica e territoriale, paesaggistica, naturalistica, geologica, del verde urbano e del paesaggio forestale agronomico, nonche' nel settore della messa in sicurezza e della mitigazione degli impatti idrogeologici ed idraulici e dell'elaborazione di dati, un piano o un progetto, selezionato da una commissione giudicatrice in base a una gara, con o senza assegnazione di premi;
eee) «contratto di partenariato pubblico privato», il contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto con il quale una o piu' stazioni appaltanti conferiscono a uno o piu' operatori economici per un periodo determinato in funzione della durata dell'ammortamento dell'investimento o delle modalita' di finanziamento fissate, un complesso di attivita' consistenti nella realizzazione, trasformazione, manutenzione e gestione operativa di un'opera in cambio della sua disponibilita', o del suo sfruttamento economico, o della fornitura di un servizio connesso all'utilizzo dell'opera stessa, con assunzione di rischio secondo modalita' individuate nel contratto, da parte dell'operatore. Fatti salvi gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 44, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, si applicano i contenuti delle decisioni Eurostat;
fff) «equilibrio economico e finanziario», la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economico e sostenibilita' finanziaria. Per convenienza economica si intende la capacita' del progetto di creare valore nell'arco dell'efficacia del contratto e di generare un livello di redditivita' adeguato per il capitale investito; per sostenibilita' finanziaria si intende la capacita' del progetto di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso del finanziamento;
ggg) «locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilita'», il contratto avente ad oggetto la prestazione di servizi finanziari e l'esecuzione di lavori;
hhh) «contratto di disponibilita'», il contratto mediante il quale sono affidate, a rischio e a spese dell'affidatario, la costruzione e la messa a disposizione a favore dell'amministrazione aggiudicatrice di un'opera di proprieta' privata destinata all'esercizio di un pubblico servizio, a fronte di un corrispettivo. Si intende per messa a disposizione l'onere assunto a proprio rischio dall'affidatario di assicurare all'amministrazione aggiudicatrice la costante fruibilita' dell'opera, nel rispetto dei parametri di funzionalita' previsti dal contratto, garantendo allo scopo la perfetta manutenzione e la risoluzione di tutti gli eventuali vizi, anche sopravvenuti;
iii) «accordo quadro», l'accordo concluso tra una o piu' stazioni appaltanti e uno o piu' operatori economici, il cui scopo e' quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantita' previste;
lll) «diritto esclusivo», il diritto concesso da un'autorita' competente mediante una disposizione legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa pubblicata compatibile con i Trattati, avente l'effetto di riservare a un unico operatore economico l'esercizio di un'attivita' e di incidere sostanzialmente sulla capacita' di altri operatori economici di esercitare tale attivita';
mmm) «diritto speciale», il diritto concesso da un'autorita' competente mediante una disposizione legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa pubblicata compatibile con i trattati avente l'effetto di riservare a due o piu' operatori economici l'esercizio di un'attivita' e di incidere sostanzialmente sulla capacita' di altri operatori economici di esercitare tale attivita';
nnn) «profilo di committente», il sito informatico di una stazione appaltante, su cui sono pubblicati gli atti e le informazioni previsti dal presente codice, nonche' dall'allegato V;
ooo) «documento di gara», qualsiasi documento prodotto dalle stazioni appaltanti o al quale le stazioni appaltanti fanno riferimento per descrivere o determinare elementi dell'appalto o della procedura, compresi il bando di gara, l'avviso di preinformazione, nel caso in cui sia utilizzato come mezzo di indizione di gara, l'avviso periodico indicativo o gli avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione, le specifiche tecniche, il documento descrittivo, le condizioni contrattuali proposte, i modelli per la presentazione di documenti da parte di candidati e offerenti, le informazioni sugli obblighi generalmente applicabili e gli eventuali documenti complementari;
ppp) «documento di concessione», qualsiasi documento prodotto dalle stazioni appaltanti o al quale la stazione appaltante fa riferimento per descrivere o determinare gli elementi della concessione o della procedura, compresi il bando di concessione, i requisiti tecnici e funzionali, le condizioni proposte per la concessione, i formati per la presentazione di documenti da parte di candidati e offerenti, le informazioni sugli obblighi generalmente applicabili e gli eventuali documenti complementari;
qqq) «clausole sociali», disposizioni che impongono a un datore di lavoro il rispetto di determinati standard di protezione sociale e del lavoro come condizione per svolgere attivita' economiche in appalto o in concessione o per accedere a benefici di legge e agevolazioni finanziarie;
rrr) «procedure di affidamento» e «affidamento», l'affidamento di lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione mediante appalto; l'affidamento di lavori o servizi mediante concessione; l'affidamento di concorsi di progettazione e di concorsi di idee;
sss) «procedure aperte», le procedure di affidamento in cui ogni operatore economico interessato puo' presentare un'offerta;
ttt) «procedure ristrette», le procedure di affidamento alle quali ogni operatore economico puo' chiedere di partecipare e in cui possono presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti, con le modalita' stabilite dal presente codice;
uuu) «procedure negoziate», le procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o piu' di essi le condizioni dell'appalto;
vvv) «dialogo competitivo», una procedura di affidamento nella quale la stazione appaltante avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura, al fine di elaborare una o piu' soluzioni atte a soddisfare le sue necessita' e sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati sono invitati a presentare le offerte; qualsiasi operatore economico puo' chiedere di partecipare a tale procedura;
zzz) «sistema telematico», un sistema costituito da soluzioni informatiche e di telecomunicazione che consentono lo svolgimento delle procedure di cui al presente codice;
aaaa) «sistema dinamico di acquisizione», un processo di acquisizione interamente elettronico, per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche generalmente disponibili sul mercato soddisfano le esigenze di una stazione appaltante, aperto per tutta la sua durata a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i criteri di selezione;
bbbb) «mercato elettronico», uno strumento di acquisto e di negoziazione che consente acquisti telematici per importi inferiori alla soglia di rilievo europeo basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via telematica;
cccc) «strumenti di acquisto», strumenti di acquisizione che non richiedono apertura del confronto competitivo. Rientrano tra gli strumenti di acquisto:
1) le convenzioni quadro di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate, ai sensi della normativa vigente, da CONSIP S.p.A. e dai soggetti aggregatori;
2) gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza quando gli appalti specifici vengono aggiudicati senza riapertura del confronto competitivo;
3) il mercato elettronico realizzato da centrale di committenza nel caso di acquisti effettuati a catalogo;
dddd) «strumenti di negoziazione», strumenti di acquisizione che richiedono apertura del confronto competitivo. Rientrano tra gli strumenti di negoziazione:
1) gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza nel caso in cui gli appalti specifici vengono aggiudicati con riapertura del confronto competitivo;
2) il sistema dinamico di acquisizione realizzato da centrali di committenza;
3) il mercato elettronico realizzato da centrali di committenza nel caso di acquisti effettuati attraverso confronto concorrenziale;
4) i sistemi realizzati da centrali di committenza che comunque consentono lo svolgimento delle procedure ai sensi del presente codice;
eeee) «strumenti telematici di acquisto» e «strumenti telematici di negoziazione», strumenti di acquisto e di negoziazione gestiti mediante un sistema telematico;
ffff) «asta elettronica», un processo per fasi successive basato su un dispositivo elettronico di presentazione di nuovi prezzi modificati al ribasso o di nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte, che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte permettendo che la loro classificazione possa essere effettuata sulla base di un trattamento automatico;
gggg) «amministrazione diretta», le acquisizioni effettuate dalle stazioni appaltanti con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento;
hhhh)«ciclo di vita», tutte le fasi consecutive o interconnesse, compresi la ricerca e lo sviluppo da realizzare, la produzione, gli scambi e le relative condizioni, il trasporto, l'utilizzazione e la manutenzione,della vita del prodotto o del lavoro o della prestazione del servizio, dall'acquisizione della materia prima o dalla generazione delle risorse fino allo smaltimento, allo smantellamento e alla fine del servizio o all'utilizzazione;
iiii) «etichettatura», qualsiasi documento, certificato o attestato con cui si conferma che i lavori, i prodotti, i servizi, i processi o le procedure in questione soddisfano determinati requisiti;
llll) «requisiti per l'etichettatura», i requisiti che devono essere soddisfatti dai lavori, prodotti, servizi, processi o procedure allo scopo di ottenere la pertinente etichettatura;
mmmm) «fornitore di servizi di media», la persona fisica o giuridica che assume la responsabilita' editoriale della scelta del contenuto audiovisivo del servizio di media audiovisivo e ne determina le modalita' di organizzazione;
nnnn) «innovazione», l'attuazione di un prodotto, servizio o processo nuovo o che ha subito significativi miglioramenti tra cui quelli relativi ai processi di produzione, di edificazione o di costruzione o quelli che riguardano un nuovo metodo di commercializzazione o organizzativo nelle prassi commerciali, nell'organizzazione del posto di lavoro o nelle relazioni esterne;
oooo) «programma», una serie di immagini animate, sonore o non, che costituiscono un singolo elemento nell'ambito di un palinsesto o di un catalogo stabilito da un fornitore di servizi di media la cui forma e il cui contenuto sono comparabili alla forma e al contenuto della radiodiffusione televisiva. Sono compresi i programmi radiofonici e i materiali ad essi associati. Non si considerano programmi le trasmissioni meramente ripetitive o consistenti in immagini fisse;
pppp) «mezzo elettronico», un mezzo che utilizza apparecchiature elettroniche di elaborazione, compresa la compressione numerica, e di archiviazione dei dati e che utilizza la diffusione, la trasmissione e la ricezione via filo, via radio, attraverso mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;
qqqq) «rete pubblica di comunicazioni», una rete di comunicazione elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico che supporta il trasferimento di informazioni tra i punti terminali di reti;
rrrr) «servizio di comunicazione elettronica», i servizi forniti, di norma a pagamento, consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, ad esclusione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti; sono inoltre esclusi i servizi della societa' dell'informazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 aprile 2003, n.70, non consistenti interamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica;
ssss) «AAP», l'accordo sugli appalti pubblici stipulato nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round;
tttt) «Vocabolario comune per gli appalti pubblici», CPV (Common Procurement Vocabulary), la nomenclatura di riferimento per gli appalti pubblici adottata dal regolamento (CE) n. 2195/2002, assicurando nel contempo la corrispondenza con le altre nomenclature esistenti;
uuuu) «codice» , il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
vvvv)«servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici», i servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2005/36/CE.
zzzz) «categorie di opere generali» le opere e i lavori caratterizzati da una pluralita' di lavorazioni indispensabili per consegnare l'opera o il lavoro finito in ogni sua parte;
aaaaa) «categorie di opere specializzate» le lavorazioni che, nell'ambito del processo realizzativo dell'opera o lavoro necessitano di una particolare specializzazione e professionalita';
bbbbb) «opere e lavori puntuali» quelli che interessano una limitata area di territorio;
ccccc) «opere e lavori a rete» quelli che, destinati al movimento di persone e beni materiali e immateriali, presentano prevalente sviluppo unidimensionale e interessano vaste estensioni di territorio;
ddddd) «appalto a corpo» qualora il corrispettivo contrattuale si riferisce alla prestazione complessiva come eseguita e come dedotta dal contratto;
eeeee) «appalto a misura» qualora il corrispettivo contrattuale viene determinato applicando alle unita' di misura delle singole parti del lavoro eseguito i prezzi unitari dedotti in contratto;
fffff) «aggregazione», accordo fra due o piu' amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori per la gestione comune di alcune o di tutte le attivita' di programmazione, di progettazione, di affidamento, di esecuzione e di controllo per l'acquisizione di beni, servizi o lavori;
ggggg) «lotto prestazionale», uno specifico oggetto di appalto da aggiudicare anche con separata ed autonoma procedura, definito su base qualitativa, in conformita' alle varie categorie e specializzazioni presenti o in conformita' alle diverse fasi successive del progetto.

 

Art. 4
(Principi relativi all'affidamento di contratti pubblici esclusi)

1.L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicita', efficacia, imparzialita', parita' di trattamento, trasparenza, proporzionalita' , pubblicita', tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.

 

Art. 5

(Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici
nell'ambito del settore pubblico)

1. Una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato, non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
b) oltre l'80 per cento delle attivita' della persona giuridica controllata e' effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;
c) nella persona giuridica controllata non vi e' alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformita' dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.
2. Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi del comma 1, lettera a), qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. Tale controllo puo' anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore.
3. Il presente codice non si applica anche quando una persona giuridica controllata che e' un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore, aggiudica un appalto o una concessione alla propria amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore controllante o ad un altro soggetto giuridico controllato dalla stessa amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore, a condizione che nella persona giuridica alla quale viene aggiudicato l'appalto pubblico non vi sia alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto prescritte dalla legislazione nazionale, in conformita' dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.
4. Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore puo' aggiudicare un appalto pubblico o una concessione senza applicare il presente codice qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 1, anche in caso di controllo congiunto.
5. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti;
b) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica;
c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti.
6. Un accordo concluso esclusivamente tra due o piu' amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
b) l'attuazione di tale cooperazione e' retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;
c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attivita' interessate dalla cooperazione.
7. Per determinare la percentuale delle attivita' di cui al comma 1, lettera b), e al comma 6, lettera c), si prende in considerazione il fatturato totale medio, o una idonea misura alternativa basata sull'attivita', quale i costi sostenuti dalla persona giuridica o amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore nei settori dei servizi, delle forniture e dei lavori per i tre anni precedenti l'aggiudicazione dell'appalto o della concessione.
8. Se, a causa della data di costituzione o di inizio dell'attivita' della persona giuridica o amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore, ovvero a causa della riorganizzazione delle sue attivita', il fatturato o la misura alternativa basata sull'attivita', quali i costi, non e' disponibile per i tre anni precedenti o non e' piu' pertinente, e' sufficiente dimostrare, segnatamente in base a proiezioni dell'attivita', che la misura dell'attivita' e' credibile.
9. Nei casi in cui le norme vigenti consentono la costituzione di societa' miste per la realizzazione e gestione di un'opera pubblica o per l'organizzazione e la gestione di un servizio di interesse generale, la scelta del socio privato avviene con procedure di evidenza pubblica.

 

Art. 6

(Appalti nei settori speciali e concessioni aggiudicati ad una joint- venture o ad un ente aggiudicatore facente parte di una joint
venture)

1. In deroga all'articolo 5, a condizione che la joint venture sia stata costituita per le attivita' oggetto dell'appalto o della concessione per un periodo di almeno tre anni e che l'atto costitutivo preveda che gli enti aggiudicatori che la compongono ne faranno parte almeno per un periodo di pari durata, il codice non si applica agli appalti nei settori speciali e alle concessioni aggiudicate da:
a) una joint venture, ovvero una associazione o consorzio o una impresa comune aventi personalita' giuridica composti esclusivamente da piu' enti aggiudicatori, per svolgere un'attivita' ai sensi degli articoli da 115 a 121 di cui all'allegato II con un'impresa collegata a uno di tali enti aggiudicatori
b) un ente aggiudicatore alla joint venture di cui fa parte.
2. Gli enti aggiudicatori notificano alla Commissione europea, su richiesta, le seguenti informazioni relative alle imprese di cui all'articolo 3 comma 1, lettera z), secondo periodo:
a) i nomi delle imprese o delle joint venture interessate;
b) la natura e il valore degli appalti e delle concessioni considerati;
c) 3. Gli elementi che la Commissione europea richiede per provare che le relazioni tra l'ente aggiudicatore e l'impresa o la joint venture cui gli appalti o le concessioni sono aggiudicati, soddisfano i requisiti di cui al presente articolo e all'articolo 7.

 

Art. 7
(Appalti e concessioni aggiudicati ad un'impresa collegata)

1. In deroga all'articolo 5 e ove siano rispettate le condizioni di cui al comma 2, il presente codice non si applica alle concessioni e agli appalti nei settori speciali aggiudicati da un ente aggiudicatore a un'impresa collegata o da una joint venture, composta esclusivamente da piu' enti aggiudicatori per svolgere attivita' descritte agli articoli da 115a 121 e di cui all'allegato II a un'impresa collegata a uno di tali enti aggiudicatori.
2. Il comma 1 si applica agli appalti e alle concessioni di servizi e di lavori nonche' agli appalti di forniture, purche' almeno l'80 per cento del fatturato totale realizzato in media dall'impresa collegata negli ultimi tre anni, tenendo conto di tutti i servizi, lavori e forniture prestati da tale impresa, provenga dalle prestazioni rese all'ente aggiudicatore o alle altre imprese cui e' collegata.
3. Se, a causa della data della costituzione o di inizio dell'attivita' dell'impresa collegata, il fatturato degli ultimi tre anni non e' disponibile, l'impresa ha l'onere di dimostrare, in base a proiezioni dell'attivita', che probabilmente realizzera' il fatturato di cui al comma 2.
4. Se piu' imprese collegate all'ente aggiudicatore con il quale formano un gruppo economico forniscono gli stessi o simili servizi, forniture o lavori, le percentuali sono calcolate tenendo conto del fatturato totale derivante dalla prestazione dei servizi o l'esecuzione dei lavori, per ciascuna di tali imprese collegate.

 

Art. 8
(Esclusione di attivita' direttamente esposte alla concorrenza)

1. Gli appalti destinati a permettere lo svolgimento di un'attivita' di cui agli articoli da 115 a 121, i concorsi di progettazione organizzati per il perseguimento di tale attivita', nonche' le concessioni aggiudicate da enti aggiudicatori, non sono soggetti al presente codice se l'attivita' e' direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili. L'attivita' puo' costituire parte di un settore piu' ampio o essere esercitata unicamente in determinate parti del territorio nazionale. La valutazione dell'esposizione alla concorrenza ai fini del presente codice viene effettuata dalla Commissione europea, tenendo conto del mercato delle attivita' in questione e del mercato geografico di riferimento, ai sensi dei commi 2 e 3. Essa lascia impregiudicata l'applicazione della normativa in materia di concorrenza.
2. Ai fini del comma 1, per determinare se un'attivita' e' direttamente esposta alla concorrenza, si tiene conto di criteri conformi alle disposizioni del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in materia di concorrenza, tra i quali possono figurare le caratteristiche dei prodotti o servizi interessati, l'esistenza di prodotti o servizi alternativi considerati sostituibili sul versante della domanda o dell'offerta, i prezzi e la presenza, effettiva o potenziale, di piu' fornitori dei prodotti o servizi in questione.
3. Il mercato geografico di riferimento, sulla cui base viene valutata l'esposizione alla concorrenza, e' costituito dal territorio dove le imprese interessate intervengono nell'offerta e nella domanda di prodotti e di servizi, nel quale le condizioni di concorrenza sono sufficientemente omogenee e che puo' essere distinto dai territori vicini, in particolare per condizioni di concorrenza sensibilmente diverse da quelle che prevalgono in quei territori. Questa valutazione tiene conto in particolare della natura e delle caratteristiche dei prodotti o servizi in questione, dell'esistenza di ostacoli all'entrata o di preferenze dei consumatori, nonche' dell'esistenza, tra il territorio in oggetto e quelli vicini, di differenze notevoli sotto il profilo delle quote di mercato delle imprese o di differenze sostanziali a livello di prezzi.
4. Ai fini del comma 1, sono mercati liberamente accessibili quelli indicati nell'allegato VI per i quali sono stati adottati i provvedimenti attuativi. Se non e' possibile presumere il libero accesso a un mercato in base al precedente periodo, si deve dimostrare che l'accesso al mercato in questione e' libero di fatto e di diritto.
5. Quando sulla base delle condizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si ritiene che una determinata attivita' sia direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili, il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro competente per settore, puo' richiedere alla Commissione europea di stabilire che le disposizioni del presente codice non si applichino all'aggiudicazione di appalti o all'organizzazione di concorsi di progettazione per il perseguimento dell'attivita' in questione, nonche' alle concessioni aggiudicate da enti aggiudicatori, informando la Commissione di tutte le circostanze pertinenti, in particolare delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative o degli accordi in relazione al rispetto delle condizioni di cui al comma 1, nonche' delle eventuali determinazioni assunte al riguardo dalle Autorita' indipendenti competenti. La richiesta puo' riguardare attivita' che fanno parte di un settore piu' ampio o che sono esercitate unicamente in determinate parti del territorio nazionale, se del caso allegando la posizione adottata dalla competente Autorita' indipendente.
6. Gli enti aggiudicatori possono chiedere alla Commissione europea di stabilire l'applicabilita' del comma 1 ad una determinata attivita'. Salvo chela richiesta sia corredata da una posizione motivata e giustificata, adottata dalla Autorita' indipendente competente , che illustri in modo approfondito le condizioni per l'eventuale applicabilita' del citato comma 1, a seguito dell'informazione data dalla Commissione in ordine alla richiesta, l'Autorita' di cui al comma 5 comunica alla Commissione le circostanze indicate nel predetto comma.
7. Gli appalti destinati a permettere lo svolgimento dell'attivita' di cui al comma 1 e i concorsi di progettazione organizzati per il perseguimento di tale attivita' e le concessioni aggiudicate da enti aggiudicatori non sono piu' soggetti al presente codice se la Commissione europea:
a) ha adottato un atto di esecuzione che stabilisce l'applicabilita' del comma 1, in conformita' al comma medesimo entro il termine previsto dall'allegato VII;
b)non ha adottato l'atto di esecuzione entro il termine previsto dall'allegato di cui alla lettera a) del presente comma.
8. La richiesta presentata a norma dei commi 5 e 6 puo' essere modificata, con il consenso della Commissione europea, in particolare per quanto riguarda le attivita' o l'area geografica interessate. In tal caso, per l'adozione dell'atto di esecuzione di cui al comma 7, si applica un nuovo termine, calcolato ai sensi del paragrafo 1 dell'allegato VII, salvo che la Commissione europea concordi un termine piu' breve con l'Autorita' o l'ente aggiudicatore che ha presentato la richiesta.
9. Se un'attivita' e' gia' oggetto di una procedura ai sensi dei commi 5, 6 e 8, le ulteriori richieste riguardanti la stessa attivita', pervenute alla Commissione europea prima della scadenza del termine previsto per la prima domanda, non sono considerate come nuove procedure e sono esaminate nel quadro della prima richiesta.

 

Art. 9
(Contratti di servizi aggiudicati in base ad un diritto esclusivo)

1. Le disposizioni del presente codice relative ai settori ordinari e ai settori speciali non si applicano agli appalti pubblici di servizi aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice, a un'altra amministrazione aggiudicatrice, a un ente che sia amministrazione aggiudicatrice o a un'associazione di amministrazioni aggiudicatrici in base a un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtu' di disposizioni legislative o regolamentari o di disposizioni amministrative pubblicate che siano compatibili con il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
2. Il presente codice non si applica alle concessioni di servizi aggiudicate a un'amministrazione aggiudicatrice o a un ente aggiudicatore di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), numero 1), punto1.1 o a un'associazione dei medesimi in base a un diritto esclusivo. Il presente codice non si applica alle concessioni di servizi aggiudicate a un operatore economico sulla base di un diritto esclusivo che e' stato concesso ai sensi del TFUE, di atti giuridici dell'Unione europea e della normativa nazionale recanti norme comuni in materia di accesso al mercato applicabili alle attivita' di cui all'allegato II.
3. In deroga al comma 2, secondo periodo, qualora la legislazione settoriale ivi richiamata non preveda specifici obblighi di trasparenza, si applicano le disposizioni dell'articolo 29. Qualora, ai sensi del comma 2, sia concesso un diritto esclusivo a un operatore economico per l'esercizio di una delle attivita' di cui all'allegato II, la cabina di regia di cui all'articolo212informa in merito la Commissione europea entro il mese successivo alla concessione di detto diritto esclusivo.

 

Art. 10

(Contratti nel settore dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali)

1. Le disposizioni del presente codice relative ai settori ordinari non si applicano agli appalti pubblici e ai concorsi di progettazione nei settori speciali che sono aggiudicati o organizzati dalle amministrazioni aggiudicatrici che esercitano una o piu' delle attivita' di cui agli articoli da 115 a121 e sono aggiudicati per l'esercizio di tali attivita', ne' agli appalti pubblici esclusi dall'ambito di applicazione delle disposizioni relative ai settori speciali, in forza degli articoli 8,13 e 15,ne' agli appalti aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice che fornisce servizi postali, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, lettera b), per il perseguimento delle seguenti attivita':
a) servizi speciali connessi a strumenti elettronici ed effettuati interamente per via elettronica, compresa la trasmissione sicura per via elettronica di documenti codificati, servizi di gestione degli indirizzi e la trasmissione della posta elettronica registrata;
b) servizi finanziari identificati con i codici del CPV da 66100000-1 a 66720000-3 e rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 17,comma 1, lettera e), compresi in particolare i vaglia postali e i trasferimenti da conti correnti postali;
c) servizi di filatelia;
d) servizi logistici, ossia i servizi che associano la consegna fisica o il deposito di merci ad altre funzioni non connesse ai servizi postali.

 

Art. 11

( Appalti aggiudicati da particolari enti aggiudicatori per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili
destinati alla produzione di energia)

1. Le disposizioni del presente codice non si applicano:
a) agli appalti per l'acquisto di acqua, se aggiudicati da enti aggiudicatori che esercitano una o entrambe le attivita' relative all'acqua potabile di cui all'articolo 117, comma 1;
b) agli appalti aggiudicati da enti aggiudicatori che sono essi stessi attivi nel settore dell'energia in quanto esercitano un'attivita' di cui agli articoli 115, comma 1, 116 e121 per la fornitura di:
1) energia;
2) combustibili destinati alla produzione di energia.

 
Art.12

(Esclusioni specifiche per le concessioni nel settore idrico)

1. Le disposizioni del presente codice non si applicano alle concessioni aggiudicate per:
a) fornire o gestire reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di acqua potabile;
b) alimentare tali reti con acqua potabile.
2. Le disposizioni del presente codice non si applicano alle concessioni riguardanti uno o entrambi dei seguenti aspetti quando sono collegate a un'attivita' di cui al comma 1:
a) progetti di ingegneria idraulica, irrigazione, drenaggio, in cui il volume d'acqua destinato all'approvvigionamento d'acqua potabile rappresenti piu' del 20 per cento del volume totale d'acqua reso disponibile da tali progetti o impianti di irrigazione o drenaggio;
b) smaltimento o trattamento delle acque reflue.

 

Art. 13

(Appalti nei settori speciali aggiudicati a scopo di rivendita o di
locazione a terzi)

Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti aggiudicati nei settori speciali a scopo di rivendita o di locazione a terzi, quando l'ente aggiudicatore non gode di alcun diritto speciale o esclusivo per la vendita o la locazione dell'oggetto di tali appalti e quando altri enti possono liberamente venderlo o darlo in locazione alle stesse condizioni dell'ente aggiudicatore.
Gli enti aggiudicatori comunicano alla Commissione europea, su richiesta, tutte le categorie di prodotti o di attivita' che considerano escluse in virtu' del comma 1, nei termini da essa indicati, evidenziando nella comunicazione quali informazioni hanno carattere commerciale sensibile.
Le disposizioni del presente codice relative ai settori speciali non si applicano comunque alle categorie di prodotti o attivita' oggetto degli appalti di cui al comma 1 considerati esclusi dalla Commissione europea con atto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

 

Art. 14

(Appalti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati per fini diversi dal perseguimento di un'attivita' interessata o per
l'esercizio di un'attivita' in un Paese terzo)

1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti aggiudicati dagli enti aggiudicatori per scopi diversi dal perseguimento delle attivita' di cui agli articoli da 115 a 121, o per l'esercizio di tali attivita' in un Paese terzo, in circostanze che non comportino lo sfruttamento materiale di una rete o di un'area geografica all'interno dell'Unione europea, e ai concorsi di progettazione organizzati a tali fini.
2. Gli enti aggiudicatori comunicano alla Commissione europea, su richiesta, tutte le categorie di attivita' che considerano escluse in virtu' del comma1, nei termini da essa indicati, evidenziando nella comunicazione quali informazioni hanno carattere commerciale sensibile.
3. Le disposizioni del presente codice non si applicano comunque alle categorie di attivita' oggetto degli appalti di cui al comma 1 considerati esclusi dalla Commissione europea in elenchi pubblicati periodicamente nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea

 

Art. 15
( Esclusioni nel settore delle comunicazioni elettroniche)

1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti pubblici e ai concorsi di progettazione nei settori ordinari e alle concessioni principalmente finalizzati a permettere alle amministrazioni aggiudicatrici la messa a disposizione o la gestione di reti pubbliche di telecomunicazioni o la prestazione al pubblico di uno o piu' servizi di comunicazioni elettroniche. Ai fini del presente articolo, si applicano le definizioni di «rete pubblica di comunicazioni» e «servizio di comunicazione elettronica» contenute nell'articolo 1 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni.

 

Art. 16

(Contratti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati in
base a norme internazionali)

1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti pubblici, ai concorsi di progettazione e alle concessioni che le stazioni appaltanti e' tenuto ad aggiudicare o ad organizzare nel rispetto di procedure diverse da quelle previste dal presente codice e stabilite da:
a) uno strumento giuridico che crea obblighi internazionali, quali un accordo internazionale, concluso in conformita' dei trattati dell'Unione europea, tra lo Stato e uno o piu' Paesi terzi o relative articolazioni e riguardanti lavori, forniture o servizi destinati alla realizzazione congiunta o alla gestione congiunta di un progetto da parte dei soggetti firmatari;
b) un'organizzazione internazionale.
2. Il presente codice non si applica agli appalti pubblici, ai concorsi di progettazione e alle concessioni che le stazioni appaltanti aggiudica in base a norme previste da un'organizzazione internazionale o da un'istituzione finanziaria internazionale, quando gli appalti, i concorsi di progettazione o le concessioni sono interamente finanziati dalla stessa organizzazione o istituzione; nel caso di appalti pubblici, concorsi di progettazione o concessioni cofinanziati prevalentemente da un'organizzazione internazionale o da un'istituzione finanziaria internazionale, le parti si accordano sulle procedure di aggiudicazione applicabili.
3. Fermo restando quanto previsto all'articolo161, i commi 1 e 2 non si applicano agli appalti, ai concorsi di progettazione e alle concessioni in materia di difesa e di sicurezza di cui al decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208.
4. La Cabina di regia di cui all'articolo 212, comunica alla Commissione europea gli strumenti giuridici indicati al comma 1, lettera a).

 

Art. 17

( Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di
servizi)

1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi:
a) aventi ad oggetto l'acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalita' finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni;
b) aventi ad oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi destinati ai servizi di media audiovisivi o radiofonici che sono aggiudicati da fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici, ovvero gli appalti, anche nei settori speciali, e le concessioni concernenti il tempo di trasmissione o la fornitura di programmi aggiudicati ai fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici. Ai fini della presente disposizione il termine «materiale associato ai programmi» ha lo stesso significato di «programma»;
c) concernenti i servizi d'arbitrato e di conciliazione;
d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:
1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni:
1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;
1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorita' pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;
2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1.1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilita' elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni;
3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;
4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;
5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri;
e) concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, servizi forniti da banche centrali e operazioni concluse con il Fondo europeo di stabilita' finanziaria e il meccanismo europeo di stabilita';
f) concernenti i prestiti, a prescindere dal fatto che siano correlati all'emissione, alla vendita, all'acquisto o al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;
g) concernenti i contratti di lavoro;
h) concernenti servizi di difesa civile, di protezione civile e di prevenzione contro i pericoli forniti da organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro identificati con i codici CPV 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110- 4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8; 98113100-9 e 85143000-3 ad eccezione dei servizi di trasporto dei pazienti in ambulanza;
i) concernenti i servizi di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia o metropolitana;
l) concernenti servizi connessi a campagne politiche, identificati con i codici CPV 79341400-0, 92111230-3 e 92111240-6, se aggiudicati da un partito politico nel contesto di una campagna elettorale per gli appalti relativi ai settori ordinari e alle concessioni.

 

Art. 18
(Esclusioni specifiche per contratti di concessioni )

1. Le disposizioni del presente codice non si applicano:
a) alle concessioni di servizi di trasporto aereo sulla base di una licenza di gestione a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio o alle concessioni di servizi di trasporto pubblico di passeggeri ai sensi del regolamento (CE) n. 1370/2007;
b) alle concessioni di servizi di lotterie identificati con il codice CPV 92351100-7 aggiudicate a un operatore economico sulla base di un diritto esclusivo. Ai fini della presente lettera il concetto di diritto esclusivo non include i diritti esclusivi. La concessione di tale diritto esclusivo e' soggetta alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea;
c) alle concessioni aggiudicate dagli enti aggiudicatori per l'esercizio delle loro attivita' in un Paese terzo, in circostanze che non comportino lo sfruttamento materiale di una rete o di un'area geografica all'interno dell'Unione europea.

 

Art. 19
(Contratti di sponsorizzazione)

1. L'affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a quarantamila euro, mediante dazione di danaro o accollo del debito, o altre modalita' di assunzione del pagamento dei corrispettivi dovuti, e' soggetto esclusivamente alla previa pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante, per almeno trenta giorni, di apposito avviso, con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto. Trascorso il periodo di pubblicazione dell'avviso, il contratto puo' essere liberamente negoziato, purche' nel rispetto dei principi di imparzialita' e di parita' di trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse, fermo restando il rispetto dell'articolo 80.
2. Nel caso in cui lo sponsor intenda realizzare i lavori, prestare i servizi ole forniture direttamente a sua cura e spese, resta ferma la necessita' di verificare il possesso dei requisiti degli esecutori, nel rispetto dei principi e dei limiti europei in materia e non trovano applicazione le disposizioni nazionali e regionali in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ad eccezione di quelle sulla qualificazione dei progettisti e degli esecutori. La stazione appaltante impartisce opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, all'esecuzione delle opere o forniture e alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi.

 

Art. 20
(Opera pubblica realizzata a spese del privato)

1. Il presente codice non si applica al caso in cui un'amministrazione pubblica stipuli una convenzione con la quale un soggetto pubblico o privato si impegni alla realizzazione, a sua totale cura e spesa e previo ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni, di un'opera pubblica o di un suo lotto funzionale o di parte dell'opera prevista nell'ambito di strumenti o programmi urbanistici, fermo restando il rispetto dell'articolo 80.
2. L'amministrazione, prima della stipula della convenzione, valuta che il progetto di fattibilita' delle opere da eseguire con l'indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate e lo schema dei relativi contratti di appalto presentati dalla controparte siano rispondenti alla realizzazione delle opere pubbliche di cui al comma 1.
3. La convenzione disciplina anche le conseguenze in caso di inadempimento comprese anche eventuali penali e poteri sostitutivi.

 

Art. 21
(Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti)

1. Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonche' i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio.
2. Le opere pubbliche incompiute sono inserite nella programmazione triennale di cui al comma 1, ai fini del loro completamento ovvero per l'individuazione di soluzioni alternative quali il riutilizzo, anche ridimensionato, la cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica, la vendita o la demolizione.
3. Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all'articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualita', per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilita' tecnica ed economica.
4. Nell'ambito del programma di cui al comma 3, le amministrazioni aggiudicatrici individuano anche i lavori complessi e gli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato.
5. Nell'elencazione delle fonti di finanziamento sono indicati anche i beni immobili disponibili che possono essere oggetto di cessione. Sono, altresi', indicati i beni immobili nella propria disponibilita' concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione.
6. Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attivita' ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettivita' le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
7. Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonche' i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all'articolo 29,comma 4.
8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere del CIPE, sentita la Conferenza unificata sono definiti:
a) le modalita' di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;
b) i criteri per la definizione degli ordini di priorita', per l'eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonche' per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale;
c) i criteri e le modalita' per favorire il completamento delle opere incompiute;
d) i criteri per l'inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto per tipologia e classe di importo;
e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuandole anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicita' relativi ai contratti;
f) le modalita' di raccordo con la pianificazione dell'attivita' dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento.
9. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 8, si applica l'articolo 216, comma 3.

 

Art. 22

(Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e
dibattito pubblico)

1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori pubblicano, nel proprio profilo del committente, i progetti di fattibilita' relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle citta' e sull'assetto del territorio, nonche' gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse. I contributi e i resoconti sono pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti predisposti dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro per i beni e le attivita' culturali, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, in relazione ai nuovi interventi avviati dopo la data di entrata in vigore del presente codice, sono fissati i criteri per l'individuazione delle opere di cui al comma 1, distinte per tipologia e soglie dimensionali, per le quali e' obbligatorio il ricorso alla procedura di dibattito pubblico, e sono altresi' definiti le modalita' di svolgimento e il termine di conclusione della medesima procedura.
3. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore proponente l'opera soggetta a dibattito pubblico indice e cura lo svolgimento della procedura esclusivamente sulla base delle modalita' individuate dal decreto di cui al comma 2.
4. Gli esiti del dibattito pubblico e le osservazioni raccolte sono valutate in sede di predisposizione del progetto definitivo e sono discusse in sede di conferenza di servizi relativa all'opera sottoposta al dibattito pubblico.

 

Art. 23

(Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di
lavori nonche' per i servizi)

1. La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilita' tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo ed e' intesa ad assicurare:
a) il soddisfacimento dei fabbisogni della collettivita';
b) la qualita' architettonica e tecnico funzionale e di relazione nel contesto dell'opera;
c) la conformita' alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonche' il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza;
d) un limitato consumo del suolo;
e) il rispetto dei vincoli idrogeologici, sismici e forestali nonche' degli altri vincoli esistenti;
f) il risparmio e l'efficientamento energetico, nonche' la valutazione del ciclo di vita e della manutenibilita' delle opere;
g) la compatibilita' con le preesistenze archeologiche;
h) la razionalizzazione delle attivita' di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture;
i) la compatibilita' geologica, geomorfologica, idrogeologica dell'opera;
l) accessibilita' e adattabilita' secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche;
2. Per la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonche' tecnologico, le stazioni appaltanti ricorrono alle professionalita' interne, purche' in possesso di idonea competenza nelle materie oggetto del progetto o utilizzano la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee di cui agli articoli152, 153, 154, 155, 156 e 157. Per le altre tipologie di lavori, si applica quanto previsto dall'articolo 24.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo sono definiti i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma 4.
4. La stazione appaltante, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento, indica le caratteristiche, i requisitigli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della progettazione. E' consentita, altresi', l'omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purche' il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualita' della progettazione.
5. Il progetto di fattibilita' tecnica ed economica individua, tra piu' soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettivita', in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. Il progetto di fattibilita' comprende tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1, nonche' schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali. Il progetto di fattibilita' deve consentire, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa.
6.Il progetto di fattibilita' e' redatto sulla base dell'avvenuto svolgimento di indagini geologiche e geognostiche, di verifiche preventive dell'interesse archeologico, di studi preliminari sull'impatto ambientale e evidenzia, con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia; indica, inoltre, le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali, le esigenze di compensazioni e di mitigazione dell'impatto ambientale, nonche' i limiti di spesa dell'infrastruttura da realizzare ad un livello tale da consentire, gia' in sede di approvazione del progetto medesimo, salvo circostanze imprevedibili, l'individuazione della localizzazione o del tracciato dell'infrastruttura nonche' delle opere compensative o di mitigazione dell'impatto ambientale e sociale necessarie.
7. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e, ove presente, dal progetto di fattibilita'; il progetto definitivo contiene, altresi', tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonche' la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del relativo cronoprogramma, attraverso l'utilizzo, ove esistenti, dei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
8. Il progetto esecutivo, redatto in conformita' al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo, e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualita', dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo deve essere, altresi', corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita.
9. In relazione alle caratteristiche e all'importanza dell'opera, il responsabile unico del procedimento, secondo quanto previsto dall'articolo 26, stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica tecnica dei vari livelli di progettazione.
10. L'accesso ad aree interessate ad indagini e ricerche necessarie all'attivita' di progettazione e' soggetto all'autorizzazione di cui all'articolo15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. La medesima autorizzazione si estende alle ricerche archeologiche, alla bonifica di ordigni bellici e alla bonifica dei siti inquinati. Le ricerche archeologiche sono compiute sotto la vigilanza delle competenti soprintendenze.
11. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza, ai collaudi, agli studi e alle ricerche connessi, alla redazione dei piani di sicurezza e di coordinamento, quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche, necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, possono essere fatti gravare sulle disponibilita' finanziarie della stazione appaltante cui accede la progettazione medesima.
12. Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono, preferibilmente, svolte dal medesimo soggetto, onde garantire omogeneita' e coerenza al procedimento. In caso di motivate ragioni di affidamento disgiunto, il nuovo progettista deve accettare l'attivita' progettuale svolta in precedenza. In caso di affidamento esterno della progettazione, che ricomprenda, entrambi livelli di progettazione, l'avvio della progettazione esecutiva e' condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti sulla progettazione definitiva. In sede di verifica della coerenza tra le varie fasi della progettazione, si applica quanto previsto dall'articolo 26, comma 3.
13. Le stazioni appaltanti possono richiedere per le nuove opere nonche' per interventi di recupero, riqualificazione o varianti, prioritariamente per i lavori complessi, l'uso dei metodi e strumenti elettronici specifici di cui al comma 1, lettera h).Tali strumenti utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il coinvolgimento di specifiche progettualita' tra i progettisti. L'uso dei metodi e strumenti elettronici puo' essere richiesto soltanto dalle stazioni appaltanti dotate di personale adeguatamente formato. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 31 luglio 2016, anche avvalendosi di una Commissione appositamente istituita presso il medesimo Ministero, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica sono definiti le modalita' e i tempi di progressiva introduzione dell'obbligatorieta' dei suddetti metodi presso le stazioni appaltanti, le amministrazioni concedenti e gli operatori economici, valutata in relazione alla tipologia delle opere da affidare e della strategia di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche e del settore delle costruzioni. L'utilizzo di tali metodologie costituisce parametro di valutazione dei requisiti premianti di cui all'articolo 38.
14. La progettazione di servizi e forniture e' articolata, di regola, in un unico livello ed e' predisposta dalle stazioni appaltanti, di regola, mediante propri dipendenti in servizio. In caso di concorso di progettazione relativa agli appalti, la stazione appaltante puo' prevedere che la progettazione sia suddivisa in uno o piu' livelli di approfondimento di cui la stessa stazione appaltante individua requisiti e caratteristiche.
15. Per quanto attiene agli appalti di servizi, il progetto deve contenere: la relazione tecnico - illustrativa del contesto in cui e' inserito il servizio; le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008; il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi; il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa e conseguentemente, i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara, l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validita', fermo restando il divieto di modifica sostanziale. Per i servizi di gestione dei patrimoni immobiliari, ivi inclusi quelli di gestione della manutenzione e della sostenibilita' energetica, i progetti devono riferirsi anche a quanto previsto dalle pertinenti norme tecniche.
16.Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro e' determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro e' determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico piu' vicino a quello preso in considerazione. Fino all'adozione delle tabelle di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 4.

 

Art. 24

(Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici
in materia di lavori pubblici)

1. Le prestazioni relative alla progettazione di fattibilita' tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, nonche' alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attivita' del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici sono espletate:
a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunita' montane, le aziende sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire;
c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge;
d) dai soggetti di cui all'articolo 46.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentita l'ANAC, sono definiti i requisiti che devono possedere i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma 5.
3. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione. I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, se non conseguenti ai rapporti d'impiego.
4. Sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, le polizze sono a carico dei soggetti stessi.
5. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario l'incarico e' espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati gia' in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. E', inoltre, indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. Il decreto di cui al comma 2 individua anche i criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, di cui le stazioni appaltanti tengono conto ai fini dell' aggiudicazione. All'atto dell'affidamento dell'incarico, i soggetti incaricati devono dimostrare di non trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 80nonche' il possesso dei requisiti e delle capacita' di cui all'articolo 83, comma 1.
6. Ove un servizio complesso sia costituito dalla somma di diversi servizi, di cui alcuni riservati ad iscritti ad albi di ordini e collegi, il bando di gara o l'invito richiede esplicitamente che sia indicato il responsabile di quella parte del servizio. Tale soggetto deve possedere i requisiti previsti nel caso in cui il servizio sia messo in gara separatamente.
7. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono essere affidatari degli appalti o delle concessioni di lavori pubblici, nonche' degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attivita' di progettazione. Ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non puo' partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonche' agli affidatari di attivita' di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non e' tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.
8. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva, con proprio decreto, da emanare entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attivita' di cui al presente articolo e all'articolo 31, comma 8. I predetti corrispettivi possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo dell'affidamento. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 6.

 
Art.25

(Verifica preventiva dell'interesse archeologico)

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per le opere sottoposte all'applicazione delle disposizioni del presente codice, le stazioni appaltanti trasmettono al soprintendente territorialmente competente, prima dell'approvazione, copia del progetto di fattibilita' dell'intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici, ivi compresi gli esiti delle indaginigeologicheearcheologichepreliminari,conparticolareattenzionea idatidi archivio e bibliografici reperibili, all'esito delle ricognizioni volte all'osservazione dei terreni, alla lettura della geomorfologia del territorio, nonche', per le opere a rete, alle fotointerpretazioni. Le stazioni appaltanti raccolgono ed elaborano tale documentazione mediante i dipartimenti archeologici delle universita', ovvero mediante i soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia. La trasmissione della documentazione suindicata non e' richiesta per gli interventi che non comportino nuova edificazione o scavi a quote diverse da quelle gia' impegnate dai manufatti esistenti.
2. Presso il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e' istituito un apposito elenco, reso accessibile a tutti gli interessati, degli istituti archeologici universitari e dei soggetti in possesso della necessaria qualificazione. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, sentita una rappresentanza dei dipartimenti archeologici universitari, si provvede a disciplinare i criteri per la tenuta di detto elenco, comunque prevedendo modalita' di partecipazione di tutti i soggetti interessati. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma 7.
3. Il soprintendente, qualora sulla base degli elementi trasmessi e delle ulteriori informazioni disponibili, ravvisi l'esistenza di un interesse archeologico nelle aree oggetto di progettazione, puo' richiedere motivatamente, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento del progetto di fattibilita' ovvero dello stralcio di cui al comma 1, la sottoposizione dell'intervento alla procedura prevista dai commi 8 e seguenti. Per i progetti di grandi opere infrastrutturali o a rete il termine della richiesta per la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico e' stabilito in sessanta giorni.
4. In caso di incompletezza della documentazione trasmessa o di esigenza di approfondimenti istruttori, il soprintendente, con modalita' anche informatiche, richiede integrazioni documentali o convoca il responsabile unico del procedimento per acquisire le necessarie informazioni integrative. La richiesta di integrazioni e informazioni sospende il termine di cui al comma 3, fino alla presentazione delle stesse.
5. Avverso la richiesta di cui al comma 3 e' esperibile il ricorso amministrativo di cui all'articolo 16 del codice dei beni culturali e del paesaggio.
6. Ove il soprintendente non richieda l'attivazione della procedura di cui ai commi 8 e seguenti nel termine di cui al comma 3,ovverotale procedura si concluda con esito negativo, l'esecuzione di saggi archeologici e' possibile solo in caso di successiva acquisizione di nuove informazioni o di emersione, nel corso dei lavori, di nuovi elementi archeologicamente rilevanti, che inducano a ritenere probabile la sussistenza in sito dire periti archeologici. In tale evenienza il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo procede, contestualmente, alla richiesta di saggi preventivi, alla comunicazione di avvio del procedimento di verifica o di dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi degli articoli12e13 del codice dei beni culturali e del paesaggio.
7. I commi da 1 a 6 non si applicano alle aree archeologiche e ai parchi archeologici di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, per i quali restano fermi i poteri autorizzatori e cautelari ivi previsti ,compresa la facolta' di prescrivere l'esecuzione, a spese del committente dell'opera pubblica, di saggi archeologici. Restano altresi' fermi i poteri previsti dall'articolo28, comma 2, del codice dei beni culturali e del paesaggio, nonche' i poteri autorizzatori e cautelari previsti per le zone di interesse archeologico, di cui all'articolo142,comma1,letteram),del medesimo codice.
8. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico si articola in due fasi costituenti livelli progressivi di approfondimento dell'indagine archeologica. L'esecuzione della fase successiva dell'indagine e' subordinata all'emersione di elementi archeologicamente significativi all'esito della fase precedente. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico consiste nel compimento delle seguenti indagini e nella redazione dei documenti integrativi del progetto di fattibilita':
a) esecuzione di carotaggi;
b) prospezioni geofisiche e geochimiche;
c) saggi archeologici e, ove necessario, esecuzione di sondaggi e di scavi, anche in estensione tali da assicurare una sufficiente campionatura dell'area interessata dai lavori.
9. La procedura si conclude in un termine predeterminato dal soprintendente in relazione all'estensione dell'area interessata, con la redazione della relazione archeologica definitiva, approvata dal soprintendente di settore territorialmente competente. La relazione contiene una descrizione analitica delle indagini eseguite, con i relativi esiti di seguito elencati, e detta le conseguenti prescrizioni:
a) contesti in cui lo scavo stratigrafico esaurisce direttamente l'esigenza di tutela;
b) contesti che non evidenziano reperti leggibili come complesso strutturale unitario, con scarso livello di conservazione per i quali sono possibili interventi di reinterro, smontaggio, rimontaggio e musealizzazione, in altra sede rispetto a quella di rinvenimento;
c) complessi la cui conservazione non puo' essere altrimenti assicurata che in forma contestualizzata mediante l'integrale mantenimento in sito.
10. Per l'esecuzione dei saggi e degli scavi archeologici nell'ambito della procedura di cui al presente articolo, il responsabile unico del procedimento puo' motivatamente ridurre, previo accordo con la soprintendenza archeologica territorialmente competente, i livelli di progettazione, nonche' i contenuti della progettazione, in particolare in relazione ai dati, agli elaborati e ai documenti progettuali gia' comunque acquisiti agli atti del procedimento.
11. Nelle ipotesi di cui al comma 9,lettera a), la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico si considera chiusa con esito negativo e accertata l'insussistenza dell'interesse archeologico nell'area interessata dai lavori. Nelle ipotesi di cui al comma 9, lettera b), la soprintendenza determina le misure necessarie ad assicurare la conoscenza, la conservazione e la protezione dei rinvenimenti archeologicamente rilevanti, salve le misure di tutela eventualmente da adottare ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, relativamente a singoli rinvenimenti o al loro contesto. Nel caso di cui al comma 9, lettera c),le prescrizioni sono incluse nei provvedimenti di assoggettamento a tutela dell'area interessata dai rinvenimenti e il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo avvia il procedimento di dichiarazione di cui agli articoli 12 e 13 del predetto codice dei beni culturali e del paesaggio.
12. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico e' condotta sotto la direzione della soprintendenza archeologica territorialmente competente. Gli oneri sono a carico della stazione appaltante.
13. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono individuati procedimenti semplificati, con termini certi che garantiscano la tutela del patrimonio archeologico tenendo conto dell'interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell'opera.
14. Per gli interventi soggetti alla procedura di cui al presente articolo, il soprintendente, entro trenta giorni dalla richiesta di cui al comma 3,stipula un apposito accordo con la stazione appaltante per disciplinare le forme di coordinamento e di collaborazione con il responsabile del procedimento e con gli uffici della stazione appaltante. Nell'accordo le amministrazioni possono graduare la complessita' della procedura di cui al presente articolo, in ragione della tipologia e dell'entita' dei lavori da eseguire, anche riducendole fasi e i contenuti del procedimento. L'accordo disciplina, altresi', le forme di documentazione e di divulgazione dei risultati dell'indagine, mediante l'informatizzazione dei dati raccolti, la produzione di edizioni scientifiche e didattiche, eventuali ricostruzioni virtuali volte alla comprensione funzionale dei complessi antichi, eventuali mostre ed esposizioni finalizzate alla diffusione e alla pubblicizzazione delle indagini svolte.
15. Le stazioni appaltanti possono ricorrere alla procedura di cui al regolamento di attuazione dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in caso di ritenuta eccessiva durata del procedimento di cui ai commi 8 e seguenti.
16.Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano disciplinano la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico per le opere di loro competenza sulla base di quanto disposto dal presente articolo.

 
Art.26

(Verifica preventiva della progettazione)

1. La stazione appaltante, nei contratti relativi a lavori, verifica la conformita' degli elaborati e la loro conformita' alla normativa vigente.
2. La verifica di cui al comma 1 ha luogo prima dell'inizio delle procedure di affidamento.
3. Al fine di accertare l'unita' progettuale, i soggetti di cui al comma 6, prima dell'approvazione e in contraddittorio con il progettista, verificano la conformita' del progetto esecutivo o definitivo rispettivamente, al progetto definitivo o allo progetto di fattibilita'. Al contraddittorio partecipa anche il progettista autore del progetto posto a base della gara, che si esprime in ordine a tale conformita'.
4. La verifica accerta in particolare:
a) la completezza della progettazione;
b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
c) l'appaltabilita' della soluzione progettuale prescelta;
d) presupposti per la durabilita' dell'opera nel tempo;
e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
f) la possibilita' di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
h) l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
i) la manutenibilita' delle opere, ove richiesta.
5. Gli oneri derivanti dall'accertamento della rispondenza agli elaborati progettuali sono ricompresi nelle risorse stanziate per la realizzazione delle opere.
6. L'attivita' di verifica e' effettuata dai seguenti soggetti:
a) per i lavori di importo pari o superiore a venti milioni di euro, da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;
b) per i lavori di importo inferiore a venti milioni di euro e fino alla soglia di cui all'articolo 35, dai soggetti di cui alla lettera a) e di cui all'articolo 24, comma 1, lettere d), e), f), g), h) ed i), che dispongano di un sistema interno di controllo di qualita';
c) per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 e fino a un milione di euro, la verifica puo' essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualita' ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni;
d) per i lavori di importo inferiore a un milione di euro, la verifica e' effettuata dal responsabile unico del procedimento, anche avvalendosi della struttura di cui all'articolo 31, comma 9.
7. Lo svolgimento dell'attivita' di verifica e' incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell'attivita' di progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo.
8. La validazione del progetto posto a base di gara e' l'atto formale che riporta gli esiti della verifica. La validazione e' sottoscritta dal responsabile del procedimento e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica ed alle eventuali controdeduzioni del progettista.

 
Art.27

(Procedure di approvazione dei progetti relativi ai lavori)

1. L'approvazione dei progetti da parte delle amministrazioni viene effettuata in conformita' alle norme dettate dalla legge 7 agosto1990, n. 241, e successive modificazioni, e alle disposizioni statali e regionali che regolano la materia. Si applicano le disposizioni in materia di conferenza di servizi dettate dagli articoli 14-bis e seguenti della citata legge n. 241 del1990.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono sottoporre al procedimento di approvazione dei progetti un livello progettuale di maggior dettaglio, al fine di ottenere anche le approvazioni proprie delle precedenti fasi progettuali eventualmente non effettuate. La dichiarazione di pubblica utilita' di cui agli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327, e successive modificazioni, puo' essere disposta anche quando l'autorita' espropriante approva a tal fine il progetto esecutivo dell'opera pubblica o di pubblica utilita'.
3. In sede di conferenza dei servizi di cui all'articolo 14-bis della legge n.241 del 1990 sul progetto di fattibilita', con esclusione dei lavori di manutenzione ordinaria, tutte le amministrazioni e i soggetti invitati, ivi compresi gli enti gestori di servizi pubblici a rete per i quali possono riscontrarsi interferenze con il progetto, sono obbligati a pronunciarsi sulla localizzazione e il sul tracciato dell'opera, anche presentando proposte modificative, nonche' a comunicare l'eventuale necessita' di opere mitigatrici e compensative dell'impatto. Salvo circostanze imprevedibili, le conclusioni adottate dalla conferenza in merito alla localizzazione o al tracciato e alle opere mitigatrici e compensative, ferma restando la procedura per il dissenso di cui all'articolo 14-bis, comma 3-bis e all'articolo 14-quater, comma 3 della predetta legge n.241 del 1990, non possono essere modificate in sede di approvazione dei successivi livelli progettuali, a meno del ritiro e della ripresentazione di un nuovo progetto di fattibilita'.
4. In relazione al procedimento di approvazione del progetto di fattibilita' di cui al comma 3,gli enti gestori delle interferenze gia' note o prevedibili hanno l'obbligo di verificare e segnalare al soggetto aggiudicatore la sussistenza di interferenze non rilevate con il sedime della infrastruttura o dell'insediamento produttivo, di collaborare con il soggetto aggiudicatore per lo sviluppo del progetto delle opere pertinenti le interferenze rilevate e di dare corso, a spese del soggetto aggiudicatore ,alle attivita' progettuali di propria competenza. La violazione dell'obbligo di collaborazione che sia stata causa di ritardato avvio o anomalo andamento dei lavori comporta per l'ente gestore responsabilita' patrimoniale per i danni subiti dal soggetto aggiudicatore.
5. Il progetto definitivo e' corredato dalla indicazione delle interferenze, rilevate dal soggetto aggiudicatore e, in mancanza, indicate dagli enti gestori nel termine di sessanta giorni dal ricevimento del progetto, nonche' dal programma degli spostamenti e attraversamenti e di quant'altro necessario alla risoluzione delle interferenze.
6. Gli enti gestori di reti o opere destinate al pubblico servizio devono rispettare il programma di risoluzione delle interferenze di cui al comma 5 approvato unitamente al progetto definitivo, anche indipendentemente dalla stipula di eventuali convenzioni regolanti la risoluzione delle interferenze, sempre che il soggetto aggiudicatore si impegni a mettere a disposizione in via anticipata le risorse occorrenti.
7. Restano ferme le disposizioni vigenti che stabiliscono gli effetti dell'approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed espropriativi, nonche' l'applicazione della vigente disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale.

 

Art. 28
(Contratti misti di appalto)

1. I contratti, nei settori ordinari o nei settori speciali, o le concessioni, che hanno in ciascun rispettivo ambito, ad oggetto due o piu' tipi di prestazioni, sono aggiudicati secondo le disposizioni applicabili al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto in questione. Nel caso di contratti misti. che consistono in parte in servizi ai sensi della parte II, titolo VI, capo II, e in parte in altri servizi. oppure in contratti misti comprendenti in parte servizi e in parte forniture, l'oggetto principale e' determinato in base al valore stimato piu' elevato tra quelli dei rispettivi servizi o forniture . L'operatore economico che concorre alla procedura di affidamento di un contratto misto deve possedere i requisiti di qualificazione e capacita' prescritti dal presente codice per ciascuna prestazione di lavori, servizi, forniture prevista dal contratto.
2. Ai contratti misti, nei settori ordinari e nei settori speciali, aventi per oggetto gli appalti contemplati nel presente codice e in altri regimi giuridici, si applicano i commi da 3 a 7.
3. Se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente separabili, si applicano i commi 5, 6 e 7. Se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente non separabili, si applica il comma 9.
4. Se una parte di un determinato contratto e' disciplinata dall'articolo 346 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o dal decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, si applica l'articolo 160.
5. Nel caso di contratti aventi ad oggetto appalti disciplinati dal presente codice nonche' appalti che non rientrano nell'ambito di applicazione del presente decreto, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono scegliere di aggiudicare appalti distinti per le parti distinte o di aggiudicare un appalto unico. Se le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori scelgono di aggiudicare appalti distinti per le parti distinte, la decisione che determina quale regime giuridico si applica a ciascuno di tali appalti distinti e' adottata in base alle caratteristiche della parte distinta di cui trattasi.
6. Se le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori scelgono di aggiudicare un appalto unico, il presente decreto si applica, salvo quanto previsto all'articolo 160, all'appalto misto che ne deriva, a prescindere dal valore delle parti cui si applicherebbe un diverso regime giuridico e dal regime giuridico cui tali parti sarebbero state altrimenti soggette.
7. Nel caso di contratti misti che contengono elementi di appalti di forniture, lavori e servizi e di concessioni, il contratto misto e' aggiudicato in conformita' con le disposizioni del presente codice che disciplinano gli appalti nei settori ordinari, purche' il valore stimato della parte del contratto che costituisce un appalto disciplinato da tali disposizioni, calcolato secondo l'articolo 167, sia pari o superiore alla soglia pertinente di cui all'articolo 35.
8. Nel caso di contratti aventi per oggetto sia appalti nei settori ordinari, sia appalti nei settori speciali, le norme applicabili sono determinate, fatti salvo i commi 5, 6 e 7, a norma dei commi da 1 a 12.
9. Se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente non separabili, il regime giuridico applicabile e' determinato in base all'oggetto principale del contratto in questione.
10. Nei settori speciali, nel caso di contratti destinati a contemplare piu' attivita', gli enti aggiudicatori possono scegliere di aggiudicare appalti distinti per ogni attivita' distinta o di aggiudicare un appalto unico. Se gli enti aggiudicatori scelgono di aggiudicare appalti distinti, la decisione che determina il regime giuridico applicabile a ciascuno di tali appalti distinti e' adottata in base alle caratteristiche dell'attivita' distinta di cui trattasi. In deroga ai commi da 1 a 9, per gli appalti nei settori speciali, se gli enti aggiudicatori decidono di aggiudicare un appalto unico, si applicano i commi 11 e 12. Tuttavia, quando una delle attivita' interessate e' disciplinata dall'articolo 346 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o dal decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, si applica l'articolo 160. La decisione di aggiudicare un unico appalto e di aggiudicare piu' appalti distinti non puo' essere adottata, tuttavia, allo scopo di escludere l'appalto o gli appalti dall'ambito di applicazione del presente codice.
11. A un appalto destinato all'esercizio di piu' attivita' nei settori speciali si applicano le disposizioni relative alla principale attivita' cui e' destinato.
12. Nel caso degli appalti nei settori speciali per cui e' oggettivamente impossibile stabilire a quale attivita' siano principalmente destinati, le disposizioni applicabili sono determinate come segue:
a) l'appalto e' aggiudicato secondo le disposizioni del presente codice che disciplinano gli appalti nei settori ordinari se una delle attivita' cui e' destinato l'appalto e' disciplinata dalle disposizioni relative all'aggiudicazione degli appalti nei settori ordinari e l'altra dalle disposizioni relative all'aggiudicazione degli appalti nei settori speciali;
b) l'appalto e' aggiudicato secondo le disposizioni del presente codice che disciplinano gli appalti nei settori speciali se una delle attivita' cui e' destinato l'appalto e' disciplinata dalle disposizioni relative all'aggiudicazione degli appalti nei settori speciali e l'altra dalle disposizioni relative all'aggiudicazione delle concessioni;
c) l'appalto e' aggiudicato secondo il presente codice se una delle attivita' cui e' destinato l'appalto e' disciplinata dalle disposizioni relative all'aggiudicazione degli appalti nei settori speciali e l'altra non e' soggetta ne' a tali disposizioni, ne' a quelle relative all'aggiudicazione degli appalti nei settori ordinari o alle disposizioni relative all'aggiudicazione delle concessioni.
13. Le stazioni appaltanti ricorrono alle procedure di cui al presente articolo solo nei casi in cui l'elemento tecnologico ed innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori, prevedendo la messa a gara del progetto esecutivo.

 

Art. 29
(Principi in materia di trasparenza)

1. Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonche' alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 112 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell' articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono altresi' pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali. E' inoltre pubblicata la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.
2. Gli atti di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53,sono, altresi', pubblicati sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso l'ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali, di cui al comma 4, e le piattaforme regionali di e-procurement interconnesse tramite cooperazione applicativa.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano collaborano con gli organi dello Stato alla tutela della trasparenza e della legalita' nel settore dei contratti pubblici. In particolare, operano in ambito territoriale a supporto delle stazioni appaltanti nell'attuazione del presente codice ed nel monitoraggio delle fasi di programmazione, affidamento ed esecuzione dei contratti.
4. Per i contratti e gli investimenti pubblici di competenza regionale o di enti territoriali, le stazioni appaltanti provvedono all'assolvimento degli obblighi informativi e di pubblicita' disposti dal presente codice, tramite i sistemi informatizzati regionali, che devono comunque garantire l'interscambio delle informazioni e l'interoperabilita', tramite cooperazione applicativa, dei rispettivi sistemi e delle piattaforme telematiche con le banche dati dell'ANAC e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 

Art. 30

(Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e
concessioni)

1. L'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni, ai sensi del presente codice garantisce la qualita' delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicita', efficacia, tempestivita' e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresi', i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalita', nonche' di pubblicita' con le modalita' indicate nel presente codice. Il principio di economicita' puo' essere subordinato, nei limiti in cui e' espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonche' alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico.
2.Le stazioni appaltanti non possono limitare in alcun modo artificiosamente la concorrenza allo scopo di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici o, nelle procedure di aggiudicazione delle concessioni, compresa la stima del valore, taluni lavori, forniture o servizi.
3.Nell'esecuzione di appalti pubblici e di concessioni, gli operatori economici rispettano gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X.
4.Al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni e' applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attivita' oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.
5. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarita' contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni e' operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformita', previo rilascio del documento unico di regolarita' contributiva.
6. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105.
7. I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le microimprese, le piccole e le medie imprese.
8. Per quanto non espressamente previsto nel presente codice e negli atti attuativi, alle procedure di affidamento e alle altre attivita' amministrative in materia di contratti pubblici si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile.

 

Art. 31

(Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e
nelle concessioni)

1. Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. Le stazioni appaltanti che ricorrono ai sistemi di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza nominano, per ciascuno dei detti acquisti, un responsabile del procedimento che assume specificamente, in ordine al singolo acquisto, il ruolo e le funzioni di cui al presente articolo. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUP e' nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unita' organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unita' medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui e' nominato. Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unita' organizzativa, il RUP e' nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile unico del procedimento e' obbligatorio e non puo' essere rifiutato.
2. Il nominativo del RUP e' indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara per l'affidamento del contratto di lavori, servizi, forniture, ovvero, nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso con cui si indice la gara, nell'invito a presentare un'offerta.
3. IlRUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.
4. Oltre ai compiti specificatamente previsti da altre disposizioni del codice, in particolare, il RUP:
a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali, nonche' al fine della predisposizione di ogni altro atto di programmazione di contratti pubblici di servizi e di forniture e della predisposizione dell'avviso di preinformazione;
b) cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualita' e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi;
c) cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure;
d) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione degli interventi;
e) accerta la libera disponibilita' di aree e immobili necessari;
f) fornisce all'amministrazione aggiudicatrice i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento dell'attuazione dell'intervento, necessari per l'attivita' di coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza e sorveglia la efficiente gestione economica dell'intervento;
g) propone all'amministrazione aggiudicatrice la conclusione di un accordo di programma, ai sensi delle norme vigenti, quando si rende necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni;
h) propone l'indizione o, ove competente, indice la conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, quando sia necessario o utile per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati;
i) verifica e vigila sul rispetto delle prescrizioni contrattuali nelle concessioni.
5. L'ANAC con proprio atto, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente codice, definisce una disciplina di maggiore dettaglio sui compiti specifici del RUP, nonche' sugli ulteriori requisiti di professionalita' rispetto a quanto disposto dal presente codice, in relazione alla complessita' dei lavori. Determina, altresi', l'importo massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il RUP puo' coincidere con il progettista o con il direttore dell'esecuzione del contratto. Fino all'adozione di detto atto si applica l'articolo 216, comma 8.
6. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura il RUP deve essere un tecnico; ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare.
7. Nel caso di appalti di particolare complessita' in relazione all'opera da realizzare ovvero alla specificita' della fornitura o del servizio, che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche, il responsabile unico del procedimento propone alla stazione appaltante di conferire appositi incarichi a supporto dell'intera procedura o di parte di essa, da individuare sin dai primi atti di gara.
8. Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonche' gli in carichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attivita' del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo pari o inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta. L'affidatario non puo' avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonche' per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilita' esclusiva del progettista.
9. La stazione appaltante, allo scopo di migliorare la qualita' della progettazione e della programmazione complessiva, puo', nell'ambito della propria autonomia organizzativa e nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa, istituire una struttura stabile a supporto dei RUP, anche alle dirette dipendenze del vertice della pubblica amministrazione di riferimento. Con la medesima finalita', nell'ambito della formazione obbligatoria, organizza attivita' formativa specifica per tutti i dipendenti che hanno i requisiti di inquadramento idonei al conferimento dell'incarico di RUP, anche in materia di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture.
10. Le stazioni appaltanti che non sono pubbliche amministrazioni o enti pubblici individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o piu' soggetti cui affidare i compiti propri del responsabile del procedimento, limitatamente al rispetto delle norme del presente decreto alla cui osservanza sono tenuti.
11. Nel caso in cui l'organico della stazione appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalita' necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del RUP, secondo quanto attestato dal dirigente competente, i compiti di supporto all'attivita' del RUP possono essere affidati, con le procedure previste dal presente codice, ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, dotati di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali come previsto dall'articolo 24, comma 4, assicurando comunque il rispetto dei principi di pubblicita' e di trasparenza. Resta fermo il divieto di frazionamento artificioso delle prestazioni allo scopo di sottrarle alle disposizioni del presente codice. Agli affidatari dei servizi di supporto di cui al presente comma si applicano le disposizioni di incompatibilita' di cui all'articolo 24, comma 7, comprensive di eventuali incarichi di progettazione.
12. Il soggetto responsabile dell'unita' organizzativa competente in relazione all'intervento, individua preventivamente le modalita' organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, programmando accessi diretti del RUP o del direttore dei lavori sul luogo dell'esecuzione stessa, nonche' verifiche, anche a sorpresa, sull'effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti. Il documento di programmazione, corredato dalla successiva relazione su quanto effettivamente effettuato, costituisce obiettivo strategico nell'ambito del piano della performance organizzativa dei soggetti interessati e conseguentemente se ne tiene conto in sede di valutazione dell'indennita' di risultato. La valutazione di suddetta attivita' di controllo da parte dei competenti organismi di valutazione incide anche sulla corresponsione degli incentivi di cui all'articolo 113.
13. E' vietata, negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale e nelle altre formule di partenariato pubblico-privato, l'attribuzione dei compiti di responsabile unico del procedimento, responsabile dei lavori, direttore dei lavori, di collaudatore allo stesso contraente generale o soggetto aggiudicatario dei contratti di partenariato pubblico-privato o soggetti ad essi collegati.
14. Le centrali di committenza e le aggregazioni di stazioni appaltanti designano un RUP per le attivita' di propria competenza con i compiti e le funzioni determinate dalla specificita' e complessita' dei processi di acquisizione gestiti direttamente.

 
Art.32

(Fasi delle procedure di affidamento)

1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle stazioni appaltanti previsti dal presente codice o dalle norme vigenti.
2. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformita' ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
3. La selezione dei partecipanti e delle offerte avviene mediante uno dei sistemi e secondo i criteri previsti dal presente codice.
4. Ciascun concorrente non puo' presentare piu' di un'offerta. L'offerta e' vincolante per il periodo indicato nel bando o nell'invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante puo' chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.
5. La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33, comma 1, provvede all'aggiudicazione.
6. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario e' irrevocabile fino al termine stabilito nel comma 8.
7. L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.
8. Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario puo', mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso di lavori, se e' intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza e nel caso di servizi e forniture, se si e' dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisionali. Nel caso di servizi e forniture, se si e' dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione. L'esecuzione d'urgenza di cui al presente comma e' ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che e' destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.
9. Il contratto non puo' comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
10. Il termine dilatorio di cui al comma 9 non si applica nei seguenti casi:
a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o dell'inoltro degli inviti nel rispetto del presente codice, e' stata presentata o e' stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano gia' respinte con decisione definitiva;
b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all'articolo 54,nel caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 55,nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico e nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettere a) e b).
11. Se e' proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non puo' essere stipulato, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi venti giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all'udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva. L'effetto sospensivo sulla stipula del contratto cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice del processo amministrativo di cui all'Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza concedere misure cautelari o rinvia al giudizio di merito l'esame della domanda cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare.
12. Il contratto e' sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti.
13. L'esecuzione del contratto puo' avere inizio solo dopo che lo stesso e' divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste al comma 8.
14. Il contratto e' stipulato, a pena di nullita', con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalita' elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.

 

Art. 33
(Controlli sugli atti delle procedure di affidamento)

1. La proposta di aggiudicazione e' soggetta ad approvazione dell'organo competente secondo l'ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso previsti, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell'organo competente. In mancanza, il termine e' pari a trenta giorni. Il termine e' interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorsi tali termini, la proposta di aggiudicazione si intende approvata.
2. L'eventuale approvazione del contratto stipulato avviene nel rispetto dei termini e secondo procedure analoghe a quelle di cui al comma 1. L'approvazione del contratto e' sottoposta ai controlli previsti dai rispettivi ordinamenti delle stazioni appaltanti.

 

Art. 34
(Criteri di sostenibilita' energetica e ambientale)

1. Le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, a quanto specificamente previsto all' articolo 144.
2. I criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma 1 sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 6. Nel caso dei contratti relativi ai servizi di ristorazione ospedaliera, assistenziale, scolastica e sociale di cui all'articolo 95, comma 3, lettera a), e dei contratti relativi ai servizi di ristorazione di cui all'articolo 144, il suddetto decreto puo' stabilire che l'obbligo di cui al comma 1 si applichi anche per una quota inferiore al 50 per cento del valore a base d'asta. Negli altri casi il medesimo obbligo si applica per gli affidamenti di qualunque importo, per almeno il 50 per cento del valore a base d'asta, relativamente alle categorie di forniture e affidamenti non connesse agli usi finali di energia e oggetto dei criteri ambientali minimi, mentre si applica per l'intero valore delle gare, relativamente alle categorie di appalto con le quali si puo' conseguire l'efficienza energetica negli usi finali quali:
a) acquisto di lampade a scarica ad alta intensita', di alimentatori elettronici e di moduli a LED per illuminazione pubblica, acquisto di apparecchi di illuminazione per illuminazione pubblica e affidamento del servizio di progettazione di impianti di illuminazione pubblica;
b) attrezzature elettriche ed elettroniche d'ufficio, quali personal computer, stampanti, apparecchi multifunzione e fotocopiatrici;
c) servizi energetici per gli edifici, servizio di illuminazione e forza motrice, servizio di riscaldamento/raffrescamento di edifici;
d) affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare puo' essere previsto, altresi', l'aumento progressivo della percentuale del 50 per cento del valore a base d'asta indicato al comma 2.

 

Art. 35

(Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore
stimato degli appalti)

1. Le disposizioni del presente codice si applicano ai contratti pubblici il cui importo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, e' pari o superiore alle soglie seguenti:
a) euro 5.225.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
b) euro 135.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorita' governative centrali indicate nell'allegato III; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell'allegato VIII;
c) euro 209.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorita' governative centrali che operano nel settore della difesa, allorche' tali appalti concernono prodotti non menzionati nell'allegato VIII;
d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all'allegato IX.
2. Il presente codice si applica anche ai contratti pubblici nei settori speciali il cui valore, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, e' pari o superiore alle soglie seguenti:
a) euro 5.225.000 per gli appalti di lavori;
b) euro 418. 000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;
c) euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati all'allegato IX.
3. Le soglie di cui al presente articolo sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea, che trova diretta applicazione alla data di entrata in vigore a seguito della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
4. Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture e' basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore prevedono premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tengono conto nel calcolo del valore stimato dell'appalto.
5. Se un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore sono composti da unita' operative distinte, il calcolo del valore stimato di un appalto tiene conto del valore totale stimato per tutte le singole unita' operative. Se un'unita' operativa distinta e' responsabile in modo indipendente del proprio appalto o di determinate categorie di esso, il valore dell'appalto puo' essere stimato con riferimento al valore attribuito dall'unita' operativa distinta.
6. La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto o concessione non puo' essere fatta con l'intenzione di escluderlo dall'ambito di applicazione delle disposizioni del presente codice relative alle soglie europee. Un appalto non puo' essere frazionato allo scopo di evitare l'applicazione delle norme del presente codice tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino.
7. Il valore stimato dell'appalto e' quantificato al momento dell'invio dell'avviso di indizione di gara o del bando di gara o, nei casi in cui non sia prevista un'indizione di gara, al momento in cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore avvia la procedura di affidamento del contratto.
8. Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario puo', mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso di lavori, se e' intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza e nel caso di servizi e forniture, se si e' dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisionali. Nel caso di servizi e forniture, se si e' dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione. L'esecuzione d'urgenza di cui al presente comma e' ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che e' destinata a soddisfare , ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.
9. Per i contratti relativi a lavori e servizi:
a) quando un'opera prevista o una prestazione di servizi puo' dare luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti, e' computato il valore complessivo stimato della totalita' di tali lotti;
b) quando il valore cumulato dei lotti e' pari o superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le disposizioni del presente codice si applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto.
10. Per gli appalti di forniture:
a) quando un progetto volto ad ottenere forniture omogenee puo' dare luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti, nell'applicazione delle soglie di cui ai commi 1 e 2e' computato il valore complessivo stimato della totalita' di tali lotti;
b) quando il valore cumulato dei lotti e' pari o superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le disposizioni del presente codice si applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto.
11. In deroga a quanto previsto dai commi 8, 9 e 10, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono aggiudicare l'appalto per singoli lotti senza applicare le disposizioni del presente codice, quando il valore stimato al netto dell'IVA del lotto sia inferiore a euro 80.000 per le forniture o i servizi oppure a euro 1.000.000 per i lavori, purche' il valore cumulato dei lotti aggiudicati non superi il 20 per cento del valore complessivo di tutti i lotti in cui sono stati frazionati l'opera prevista, il progetto di acquisizione delle forniture omogenee, o il progetto di prestazione servizi.
12. Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi presentano caratteri di regolarita' o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo, e' posto come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto:
a) il valore reale complessivo dei contratti analoghi successivi conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti o dell'esercizio precedente, rettificato, ove possibile, al fine di tenere conto dei cambiamenti in termini di quantita' o di valore che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale;
b) il valore stimato complessivo dei contratti successivi aggiudicati nel corso dei dodici mesi successivi alla prima consegna o nel corso dell'esercizio, se questo e' superiore ai dodici mesi.
13. Per gli appalti pubblici di forniture aventi per oggetto la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto di prodotti, il valore da assumere come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto e' il seguente:
a)per gli appalti pubblici di durata determinata pari o inferiore a dodici mesi, il valore stimato complessivo per la durata dell'appalto o, se la durata supera i dodici mesi, il valore complessivo, ivi compreso il valore stimato dell'importo residuo;
b) per gli appalti pubblici di durata indeterminata o che non puo' essere definita, il valore mensile moltiplicato per quarantotto.
14. Per gli appalti pubblici di servizi, il valore da porre come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto, a seconda del tipo di servizio, e' il seguente:
a) per i servizi assicurativi: il premio da pagare e altre forme di remunerazione;
b) per i servizi bancari e altri servizi finanziari: gli onorari, le commissioni da pagare, gli interessi e altre forme di remunerazione;
c) per gli appalti riguardanti la progettazione: gli onorari, le commissioni da pagare e altre forme di remunerazione;
d) per gli appalti pubblici di servizi che non fissano un prezzo complessivo:
1) in caso di appalti di durata determinata pari o inferiore a quarantotto mesi, il valore complessivo stimato per l'intera loro durata;
2) in caso di appalti di durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi, il valore mensile moltiplicato per quarantotto.
15. Il calcolo del valore stimato di un appalto misto di servizi e forniture si fonda sul valore totale dei servizi e delle forniture, prescindendo dalle rispettive quote. Tale calcolo comprende il valore delle operazioni di posa e di installazione.
16. Per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici di acquisizione, il valore da prendere in considerazione e' il valore massimo stimato al netto dell'IVA del complesso dei contratti previsti durante l'intera durata degli accordi quadro o del sistema dinamico di acquisizione.
17. Nel caso di partenariati per l'innovazione, il valore da prendere in considerazione e' il valore massimo stimato, al netto dell'IVA, delle attivita' di ricerca e sviluppo che si svolgeranno per tutte le fasi del previsto partenariato, nonche' delle forniture, dei servizi o dei lavori da mettere a punto e fornire alla fine del partenariato.
18. Sul valore stimato dell'appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione e' subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia e' rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilita' previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attivita'. La garanzia puo' essere, altresi', rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

 

Art. 36
(Contratti sotto soglia)

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonche' nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilita' di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilita' di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalita':
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;
b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;
c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 con consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;
d) per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alle procedure ordinarie.
3. Per l'affidamento dei lavori pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), del presente codice, relativi alle opere di urbanizzazione a scomputo di importo inferiore alla soglia comunitaria, si fa ricorso alla procedura ordinaria con pubblicazione di avviso o bando di gara.
4. Nel caso di opere di urbanizzazione primaria di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, si applica l'articolo 16, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
5. Ai fini dell'aggiudicazione, nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b), le stazioni appaltanti verificano esclusivamente i requisiti di carattere generale mediante consultazione della Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'articolo 81. Le stazioni appaltanti devono verificare il possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali richiesti nella lettera di invito o nel bando di gara.
6. Nel caso in cui la stazione appaltante abbia fatto ricorso alle procedure negoziate, la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto avviene esclusivamente sull'aggiudicatario. La stazione appaltante puo' comunque estendere le verifiche agli altri partecipanti. Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni.
7. L'ANAC con proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, stabilisce le modalita' di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualita' delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonche' per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Fino all'adozione di dette linee guida, si applica l'articolo 216, comma 9.
8. Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali ed esclusivi per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti nell'ambito definito dagli articoli da 115 a 121, applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale, comunque, deve essere conforme ai principi dettati dal trattato UE a tutela della concorrenza.
9. In caso di ricorso alle procedure ordinarie, nel rispetto dei principi previsti dall'articolo 79, i termini minimi stabiliti negli articoli da 60 a 63 possono essere ridotti fino alla meta'. I bandi e gli avvisi sono pubblicati sul profilo del committente della stazione appaltante e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC di cui all'articolo 73, comma 4, con gli effetti previsti dal comma 3, primo periodo, del citato articolo. Fino alla data di cui all'articolo 73, comma 4, per gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione, gli avvisi e i bandi peri contratti relativi a lavori di importo pari o superiore a cinquecentomila euro e per i contratti relativi a forniture e servizi sono pubblicati anche sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici; per i medesimi effetti, gli avvisi e i bandi peri contratti relativi a lavori di importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori.

 

Art. 37
(Aggregazioni e centralizzazione delle committenze )

1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonche' attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.
2. Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonche' per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilita' di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedura ordinaria ai sensi del presente codice.
3. Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o piu' stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica.
4. Se la stazione appaltante e' un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalita':
a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento.
c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, garantendo la tutela dei diritti delle minoranze linguistiche, sono individuati gli ambiti territoriali di riferimento in applicazione dei principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza, e stabiliti i criteri e le modalita' per la costituzione delle centrali di committenza in forma di aggregazione di comuni non capoluogo di provincia. In caso di concessione di servizi pubblici locali di interesse economico generale di rete, l'ambito di competenza della centrale di committenza coincide con l'ambito territoriale di riferimento (ATO), individuato ai sensi della normativa di settore. Sono fatte salve in ogni caso le attribuzioni degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo si applica l'articolo 216, comma 10.
6. Fermo restando quanto previsto dai commi da 1 a 5, le stazioni appaltanti possono acquisire lavori, forniture o servizi mediante impiego di una centrale di committenza qualificata ai sensi dell'articolo 38.
7. Le centrali di committenza possono:
a) aggiudicare appalti, stipulare ed eseguire i contratti per conto delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori;
b) stipulare accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate possono ricorrere per l'aggiudicazione dei propri appalti;
c) gestire sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici.
8. Le centrali di committenza qualificate possono svolgere attivita' di committenza ausiliarie in favore di altre centrali di committenza o per una o piu' stazioni appaltanti in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti e agli ambiti territoriali di riferimento individuati dal decreto di cui al comma 5.
9. La stazione appaltante, nell'ambito delle procedure gestite dalla centrale di committenza di cui fa parte, e' responsabile del rispetto del presente codice per le attivita' ad essa direttamente imputabili. La centrale di committenza che svolge esclusivamente attivita' di centralizzazione delle procedure di affidamento per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori e' tenuta al rispetto delle disposizioni di cui al presente codice e ne e' direttamente responsabile.
10. Due o piu' stazioni appaltanti che decidono di eseguire congiuntamente appalti e concessioni specifici e che sono in possesso, anche cumulativamente, delle necessarie qualificazioni in rapporto al valore dell'appalto o della concessione, sono responsabili in solido dell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente codice. Le stazioni appaltanti provvedono altresi' ad individuare un unico responsabile del procedimento in comune tra le stesse, per ciascuna procedura, nell'atto con il quale hanno convenuto la forma di aggregazione in centrale di committenza di cui al comma 4 o il ricorso alla centrale di committenza. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 31.
11. Se la procedura di aggiudicazione non e' effettuata congiuntamente in tutti i suoi elementi a nome e per conto delle stazioni appaltanti interessate, esse sono congiuntamente responsabili solo per le parti effettuate congiuntamente. Ciascuna stazione appaltante e' responsabile dell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente codice unicamente per quanto riguarda le parti da essa svolte a proprio nome e per proprio conto.
12. Fermi restando gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, nell'individuazione della centrale di committenza, anche ubicata in altro Stato membro dell'Unione europea, le stazioni appaltanti procedono sulla base del principio di buon andamento dell'azione amministrativa, dandone adeguata motivazione.
13. Le stazioni appaltanti possono ricorrere ad una centrale di committenza ubicata in altro Stato membro dell'Unione europea solo per le attivita' di centralizzazione delle committenze svolte nella forma di acquisizione centralizzata di forniture e/o servizi a stazioni appaltanti; la fornitura di attivita' di centralizzazione delle committenze da parte di una centrale di committenza ubicata in altro Stato membro e' effettuata conformemente alle disposizioni nazionali dello Stato membro in cui e' ubicata la centrale di committenza.
14. Dall'applicazione del presente articolo sono esclusi gli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici quando svolgono una delle attivita' previste dagli articoli da 115 a 121.

 
Art.38
(Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza)

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 37 in materia di aggregazione e centralizzazione degli appalti, e' istituito presso l'ANAC, che ne assicura la pubblicita', un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le centrali di committenza. La qualificazione e' conseguita in rapporto agli ambiti di attivita', ai bacini territoriali, alla tipologia e complessita' del contratto e per fasce d'importo. Sono iscritti di diritto nell'elenco di cui al primo periodo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ivi compresi i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, CONSIP S.p.a., INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., nonche' i soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e le citta' metropolitane.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la semplificazione della pubblica amministrazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentite l'ANAC e la Conferenza Unificata, sono definiti i requisiti tecnico organizzativi per l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1, in applicazione dei criteri di qualita', efficienza e professionalizzazione, tra cui, per le centrali di committenza, il carattere di stabilita' delle attivita' e il relativo ambito territoriale. Il decreto definisce, inoltre, le modalita' attuative del sistema delle attestazioni di qualificazione e di eventuale aggiornamento e revoca, nonche' la data a decorrere dalla quale entra in vigore il nuovo sistema di qualificazione.
3. La qualificazione ha ad oggetto il complesso delle attivita' che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro in relazione ai seguenti ambiti:
a) capacita' di programmazione e progettazione;
b) capacita' di affidamento;
c) capacita' di verifica sull'esecuzione e controllo dell'intera procedura, ivi incluso il collaudo e la messa in opera.
4. I requisiti di cui al comma 3 sono individuati sulla base dei seguenti parametri:
a) requisiti di base, quali:
1) strutture organizzative stabili deputate agli ambiti di cui al comma 3;
2) presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze in rapporto alle attivita' di cui al comma 3;
3) sistema di formazione ed aggiornamento del personale;
4) numero di gare svolte nel triennio con indicazione di tipologia, importo e complessita', numero di varianti approvate, verifica sullo scostamento tra gli importi posti a base di gara e consuntivo delle spese sostenute, rispetto dei tempi di esecuzione delle procedure di affidamento, di aggiudicazione e di collaudo;
5) rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori come stabilito dalla vigente normativa ovvero rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori, secondo gli indici di tempestivita' indicati dal decreto adottato in attuazione dell'articolo 33 del decreto legislativo14 marzo 2013, n. 33;
b) requisiti premianti, quali:
1) valutazione positiva dell'ANAC in ordine all'attuazione di misure di prevenzione dei rischi di corruzione e promozione della legalita';
2) presenza di sistemi di gestione della qualita' conformi alla norma UNI EN ISO 9001 degli uffici e dei procedimenti di gara, certificati da organismi accreditati per lo specifico scopo ai sensi del regolamento CE 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
3) disponibilita' di tecnologie telematiche nella gestione di procedure di gara;
4) livello di soccombenza nel contenzioso;
5) applicazione di criteri di sostenibilita' ambientale e sociale nell'attivita' di progettazione e affidamento.
5. La qualificazione conseguita opera per la durata di cinque anni e puo' essere rivista a seguito di verifica, anche a campione, da parte di ANAC o su richiesta della stazione appaltante.
6. L'ANAC stabilisce le modalita' attuative del sistema di qualificazione, sulla base di quanto previsto dai commi da 1 a 5, ed assegna alle stazioni appaltanti e alle centrali di committenza, anche per le attivita' ausiliarie, un termine congruo al fine di dotarsi dei requisiti necessari alla qualificazione. Stabilisce, altresi', modalita' diversificate che tengano conto delle peculiarita' dei soggetti privati che richiedono la qualificazione.
7. Con il provvedimento di cui al comma 6, l'ANAC stabilisce altresi' i casi in cui puo' essere disposta la qualificazione con riserva, finalizzata a consentire alla stazione appaltante e alla centrale di committenza, anche per le attivita' ausiliarie, di acquisire la capacita' tecnica ed organizzativa richiesta. La qualificazione con riserva ha una durata massima non superiore al termine stabilito per dotarsi dei requisiti necessari alla qualificazione.
8. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, l'ANAC non rilascia il codice identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti che procedono all'acquisizione di beni, servizi o lavori non rientranti nella qualificazione conseguita. Fino alla predetta data, si applica l'articolo 216, comma 10.
9. Una quota parte delle risorse del fondo di cui all'articolo 213, comma 14, attribuite alla stazione appaltante con il decreto di cui al citato comma e' destinata dall'amministrazione di appartenenza della stazione appaltante premiata al fondo per la remunerazione del risultato dei dirigenti e dei dipendenti appartenenti alle unita' organizzative competenti per i procedimenti di cui al presente codice. La valutazione positiva della stazione appaltante viene comunicata dall'ANAC all'amministrazione di appartenenza della stazione appaltante perche' ne tenga comunque conto ai fini della valutazione della performance organizzativa e gestionale dei dipendenti interessati.
10. Dall'applicazione del presente articolo sono esclusi gli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici.

 

Art. 39
(Attivita' di committenza ausiliarie)

1. Le attivita' di committenza ausiliarie di cui all'articolo 3, comma 1, lettera m), possono essere affidate a centrali di committenza di cui all'articolo38.
2. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, le stazioni appaltanti possono ricorrere, per lo svolgimento di attivita' delle committenza ausiliarie, ad esclusione delle attivita' di cui all'articolo 3, comma 1, lettera m), punto 4, a prestatori di servizi individuati mediante svolgimento delle procedure di cui al presente codice.

 

Art. 40

(Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello
svolgimento di procedure di aggiudicazione)

1. Le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte da centrali di committenza sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale.
2. A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

 

Art. 41

(Misure di semplificazione delle procedure di gara svolte da centrali
di committenza)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, previa consultazione di CONSIP S.p.A. e dei soggetti aggregatori, sono individuate le misure di revisione ed efficientamento delle procedure di appalto, degli accordi quadro, delle convenzioni e in genere delle procedure utilizzabili da CONSIP, dai soggetti aggregatori e dalle centrali di committenza, finalizzate a migliorare la qualita' degli approvvigionamenti e ridurre i costi e i tempi di espletamento delle gare, promuovendo anche un sistema di reti di committenza volto a determinare un piu' ampio ricorso alle gare e agli affidamenti di tipo telematico e l'effettiva partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente codice e dalla normativa dell'Unione europea.
2. L'individuazione delle misure di cui al comma 1e' effettuata, tenendo conto delle finalita' di razionalizzazione della spesa pubblica perseguite attraverso l'attivita' di CONSIP e dei soggetti aggregatori, sulla base dei seguenti criteri: standardizzazione di soluzioni di acquisto in forma aggregata in grado di rispondere all'esigenza pubblica nella misura piu' ampia possibile, lasciando a soluzioni specifiche il soddisfacimento di esigenze peculiari non standardizzabili; aumento progressivo del ricorso agli strumenti telematici, anche attraverso forme di collaborazione tra soggetti aggregatori; monitoraggio dell'effettivo avanzamento delle fasi delle procedure, anche in relazione a forme di coordinamento della programmazione tra soggetti aggregatori; riduzione dei costi di partecipazione degli operatori economici alle procedure.
3. Entro 30 giorni dall'adozione dei provvedimenti di revisione, i soggetti di cui al comma 1 trasmettono alla Cabina di regia di cui all'articolo 212 e all'ANAC una relazione sull'attivita' di revisione svolta evidenziando, anche in termini percentuali, l'incremento del ricorso alle gare e agli affidamenti di tipo telematico, nonche' gli accorgimenti adottati per garantire l'effettiva partecipazione delle micro imprese, piccole e medie imprese.

 

Art. 42
(Conflitto di interesse)

1. Le stazioni appaltanti prevedono misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonche' per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parita' di trattamento di tutti gli operatori economici.
2. Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o puo' influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che puo' essere percepito come una minaccia alla sua imparzialita' e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, 62.
3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 e' tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilita' amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce comunque fonte di responsabilita' disciplinare a carico del dipendente pubblico.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e3 valgono anche per la fase di esecuzione dei contratti pubblici.
5. La stazione appaltante vigila affinche' gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 siano rispettati.

 
Art.43
(Appalti che coinvolgono amministrazioni aggiudicatrici e enti
aggiudicatori di Stati membri diversi)

1. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono ricorrere a centrali di committenza ubicate in un altro Stato membro dell'Unione europea che svolgono la propria attivita' in conformita' alle disposizioni nazionali dello Stato membro in cui e' ubicata, nei limiti previsti dall'articolo 37, comma 13.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono aggiudicare un appalto pubblico, concludere un accordo quadro o gestire un sistema dinamico di acquisizione congiuntamente con le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori di diversi Stati membri concludendo un accordo che determina:
a) le responsabilita' delle parti e le disposizioni nazionali applicabili;
b) la gestione della procedura di aggiudicazione, la distribuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi oggetto dell'appalto e i termini di conclusione dei contratti. L'assegnazione delle responsabilita' e il diritto nazionale applicabile sono indicati nei documenti di gara degli appalti pubblici aggiudicati congiuntamente.
3. Se una o piu' amministrazioni aggiudicatrici o uno o piu' enti aggiudicatori nazionali hanno costituito con amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori di diversi Stati membri un soggetto congiunto con i gruppi europei di cooperazione territoriale di cui al regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, o con altri soggetti istituiti in base al diritto dell'Unione europea, con apposito accordo stabiliscono le norme nazionali applicabili alle procedure d'appalto di uno dei seguenti Stati membri:
a) Stato membro nel quale il soggetto congiunto ha la sua sede sociale;
b) Stato membro in cui il soggetto congiunto esercita le sue attivita'.
4. L'accordo ai sensi del presente articolo e' applicabile per un periodo indeterminato, quando e' fissato nell'atto costitutivo del soggetto congiunto ovvero puo' essere limitato a un periodo determinato, ad alcuni tipi di appalti o a singoli appalti.

 

Art. 44
(Digitalizzazione delle procedure)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) nonche' dell'Autorita' garante della privacy per i profili di competenza, sono definite le modalita' di digitalizzazione delle procedure di tutti i contratti pubblici, anche attraverso l'interconnessione per interoperabilita' dei dati delle pubbliche amministrazioni. Sono, altresi', definite le migliori pratiche riguardanti metodologie organizzative e di lavoro, metodologie di programmazione e pianificazione, riferite anche all'individuazione dei dati rilevanti, alla loro raccolta, gestione ed elaborazione, soluzioni informatiche, telematiche e tecnologiche di supporto.

 

Art. 45
(Operatori economici)

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p) nonche' gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del presente codice.
2. Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti:
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le societa', anche cooperative;
b) i consorzi fra societa' cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di societa' consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, societa' commerciali, societa' cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di societa' ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;
3. Le stazioni appaltanti possono imporre ai raggruppamenti di operatori economici di assumere una forma giuridica specifica dopo l'aggiudicazione del contratto, nel caso in cui tale trasformazione sia necessaria per la buona esecuzione del contratto.
4. Le stazioni appaltanti possono imporre alle persone giuridiche di indicare, nell'offerta o nella domanda di partecipazione a procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e di lavori, nonche' di forniture che comportano anche servizi o lavori di posa in opera e di installazione e di concessioni, il nome e le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate di fornire la prestazione relativa allo specifico contratto.
5. Le stazioni appaltanti possono richiedere ai raggruppamenti di operatori economici condizioni per l'esecuzione di un appalto o di una concessione diverse da quelle imposte ai singoli partecipanti, purche' siano proporzionate e giustificate da ragioni oggettive.

 
Art.46
(Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e
ingegneria)

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria :
a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le societa' tra professionisti di cui alla lettera b), le societa' di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonche' attivita' tecnico-amministrative e studi di fattibilita' economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;
b) le societa' di professionisti: le societa' costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle societa' di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di societa' cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilita', ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruita' tecnico economica o studi di impatto ambientale;
c) societa' di ingegneria: le societa' di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di societa' cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle societa' tra professionisti, che eseguono studi di fattibilita', ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruita' tecnico-economica o studi di impatto, nonche' eventuali attivita' di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;
d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d);
f) i consorzi stabili di societa' di professionisti e di societa' di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegnera e architettura.
2. Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di cui al comma 1, le societa', per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle societa', qualora costituite nella forma di societa' di persone o di societa' cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della societa' con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di societa' di capitali.

 

Art. 47
(Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare)

1. I requisiti di idoneita' tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c),devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalita' previste dal presente codice, salvo che per quelli relativi alla disponibilita' delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonche' all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorche' posseduti dalle singole imprese consorziate.
2. Per i primi cinque anni dalla costituzione, ai fini della partecipazione dei consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), alle gare, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla normativa vigente posseduti dalle singole imprese consorziate esecutrici, vengono sommati in capo al consorzio.

 

Art. 48

(Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori
economici)

1. Nel caso di lavori, per raggruppamento temporaneo di tipo verticale si intende una riunione di operatori economici nell'ambito della quale uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente; per lavori scorporabili si intendono lavori non appartenenti alla categoria prevalente e cosi' definiti nel bando di gara, assumibili da uno dei mandanti; per raggruppamento di tipo orizzontale si intende una riunione di operatori economici finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria.
2. Nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di operatori economici in cui il mandatario esegue le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione; le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara la prestazione principale e quelle secondarie.
3. Nel caso di lavori, i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi se gli imprenditori partecipanti al raggruppamento, ovvero gli imprenditori consorziati, abbiano i requisiti di cui all'articolo 84.
4. Nel caso di forniture o servizi nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
5. L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilita' solidale nei confronti della stazione appaltante, nonche' nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilita' e' limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilita' solidale del mandatario.
6. Nel caso di lavori, per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale, i requisiti di cui all'articolo 84, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo. I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale.
7. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in piu' di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi e' fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
8. E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulera' il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
9. E' vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19, e' vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.
10. L'inosservanza dei divieti di cui al comma 9 comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullita' del contratto, nonche' l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.
11. In caso di procedure ristrette o negoziate, ovvero di dialogo competitivo, l'operatore economico invitato individualmente, o il candidato ammesso individualmente nella procedura di dialogo competitivo, ha la facolta' di presentare offerta o di trattare per se' o quale mandatario di operatori riuniti.
12. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.
13. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura e' conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato e' gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di inadempimento dell'impresa mandataria, e' ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo speciale di cui al comma 12 al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento.
14. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'articolo 45, comma 2, lettera f); queste ultime, nel caso in cui abbiano tutti i requisiti del consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), sono ad esso equiparate ai fini della qualificazione SOA.
15. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, puo' far valere direttamente le responsabilita' facenti capo ai mandanti.
16. Il rapporto di mandato non determina di per se' organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.
17. Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante puo' proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purche' abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante puo' recedere dal contratto.
18. . Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneita', e' tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purche' questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.
19. E' ammesso il recesso di una o piu' imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo non e' ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

 

Art. 49
(Condizioni relative all'AAP e ad altri accordi internazionali)

1. Nella misura in cui sono contemplati dagli allegati 1, 2, 4 e 5 e dalle note generali dell'appendice 1 dell'Unione europea dell'AAP e dagli altri accordi internazionali a cui l'Unione e' vincolata, le amministrazioni aggiudicatrici applicano ai lavori, alle forniture, ai servizi e agli operatori economici dei Paesi terzi, firmatari di tali accordi, un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai sensi del presente codice.

 

Art. 50
(Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi)

1. Per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensita' di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti possono inserire, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilita' occupazionale del personale impiegato, prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I servizi ad alta intensita' di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera e' pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto.

 

Art. 51
(Suddivisione in lotti)

1. Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, sia nei settori ordinari che nei settori speciali, al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera qq), ovvero in lotti prestazionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ggggg), in conformita' alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture. Le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell'appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito e nella relazione unica di cui agli articoli 99 e 139. Nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l'effettiva possibilita' di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese. E' fatto divieto alle stazioni appaltanti di suddividere in lotti al solo fine di eludere l'applicazione delle disposizioni del presente codice, nonche' di aggiudicare tramite l'aggregazione artificiosa degli appalti.
2. Le stazioni appaltanti indicano, altresi', nel bando di gara o nella lettera di invito, se le offerte possono essere presentate per un solo lotto, per alcuni lotti o per tutti.
3. Le stazioni appaltanti possono, anche ove esista la facolta' di presentare offerte per alcuni o per tutti i lotti, limitare il numero di lotti che possono essere aggiudicati a un solo offerente, a condizione che il numero massimo di lotti per offerente sia indicato nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse, a presentare offerte o a negoziare. Nei medesimi documenti di gara indicano, altresi', le regole o i criteri oggettivi e non discriminatori che intendono applicare per determinare quali lotti saranno aggiudicati, qualora l'applicazione dei criteri di aggiudicazione comporti l'aggiudicazione ad un solo offerente di un numero di lotti superiore al numero massimo.
4. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare appalti che associano alcuni o tutti i lotti al medesimo offerente, qualora abbiano specificato, nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse, che si riservano tale possibilita' e indichino i lotti o gruppi di lotti che possono essere associati, nonche' le modalita' mediante cui effettuare la valutazione comparativa tra le offerte sui singoli lotti e le offerte sulle associazioni di lotti.

 

Art. 52
(Regole applicabili alle comunicazioni)

1. Nei settori ordinari e nei settori speciali, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al presente codice sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici in conformita' con quanto disposto dal presente comma e dai commi da 2 a 9, nonche' dal Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Gli strumenti e i dispositivi da utilizzare per comunicare per via elettronica, nonche' le relative caratteristiche tecniche, hanno carattere non discriminatorio, sono comunemente disponibili e compatibili con i prodotti TIC generalmente in uso e non limitano l'accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione. In deroga al primo e secondo periodo, le stazioni appaltanti non sono obbligate a richiedere mezzi di comunicazione elettronici nella procedura di presentazione dell'offerta esclusivamente nelle seguenti ipotesi:
a) a causa della natura specialistica dell'appalto, l'uso di mezzi di comunicazione elettronici richiederebbe specifici strumenti, dispositivi o formati di file che non sono in genere disponibili o non sono gestiti dai programmi comunemente disponibili;
b) i programmi in grado di gestire i formati di file, adatti a descrivere l'offerta, utilizzano formati che non possono essere gestiti mediante altri programmi aperti o generalmente disponibili ovvero sono protetti da licenza di proprieta' esclusiva e non possono essere messi a disposizione per essere scaricati o per farne un uso remoto da parte della stazione appaltante;
c) l'utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici richiede attrezzature specializzate per ufficio non comunemente disponibili alle stazioni appaltanti;
d) i documenti di gara richiedono la presentazione di un modello fisico o in scala ridotta che non puo' essere trasmesso per mezzo di strumenti elettronici;
e) l'uso di mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici e' necessario a causa di una violazione della sicurezza dei mezzi di comunicazione elettronici ovvero per la protezione di informazioni di natura particolarmente sensibile che richiedono un livello talmente elevato di protezione da non poter essere adeguatamente garantito mediante l'uso degli strumenti e dispositivi elettronici che sono generalmente a disposizione degli operatori economici o che possono essere messi loro a disposizione mediante modalita' alternative di accesso ai sensi del comma 7.
2. Nei casi in cui non sono utilizzati mezzi di comunicazione elettronici ai sensi del terzo periodo del comma 1, la comunicazione avviene per posta o altro idoneo supporto ovvero mediante una loro combinazione.
3. Le stazioni appaltanti indicano nella relazione unica i motivi per cui l'uso di mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici e' stato ritenuto necessario in applicazione del comma 1, terzo periodo.
4. In deroga ai commi da 1 a 3, la comunicazione orale puo' essere utilizzata in relazione a comunicazioni diverse da quelle relative agli elementi essenziali della procedura di appalto, purche' il contenuto della comunicazione orale sia sufficientemente documentato. A tal fine, gli elementi essenziali della procedura di appalto includono i documenti di gara, le richieste di partecipazione, le conferme di interesse e le offerte. In particolare, le comunicazioni orali con offerenti che potrebbero incidere significativamente sul contenuto e la valutazione delle offerte sono documentate in misura sufficiente e con mezzi adeguati.
5. In tutte le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione di informazioni, le stazioni appaltanti garantiscono che l'integrita' dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione siano mantenute. Essi esaminano il contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione soltanto dopo la scadenza del termine stabilito per la loro presentazione.
6. Le stazioni appaltanti possono, se necessario, richiedere l'uso di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili, ma, in tale caso, offrono modalita' alternative di accesso. Sono adeguate modalita' alternative di accesso quelle che:
a)  offrono gratuitamente un accesso completo, illimitato e diretto per via elettronica a tali strumenti e dispositivi a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso, conformemente all'allegato V o dalla data di invio dell'invito a confermare interesse. Il testo dell'avviso o dell'invito a confermare interesse indica l'indirizzo Internet presso il quale tali strumenti e dispositivi sono accessibili;
b)  assicurano che gli offerenti, che non hanno accesso agli strumenti e ai dispositivi in questione o non hanno la possibilita' di ottenerli entro i termini pertinenti, a condizione che la responsabilita' del mancato accesso non sia attribuibile all'offerente interessato, possano accedere alla procedura di appalto utilizzando credenziali temporanee elettroniche per un'autenticazione provvisoria fornite gratuitamente online;
c) offrono un canale alternativo per la presentazione elettronica delle offerte.
7. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono imporre agli operatori economici condizioni intese a proteggere il carattere di riservatezza delle informazioni che i predetti soggetti rendono disponibili durante tutta la procedura di appalto.
8. Oltre ai requisiti di cui all'allegato XI, agli strumenti e ai dispositivi di trasmissione e di ricezione elettronica delle offerte e di ricezione elettronica delle domande di partecipazione si applicano le seguenti regole:
a) le stazioni appaltanti mettono a disposizione dei soggetti interessati le informazioni sulle specifiche per la presentazione di offerte e domande di partecipazione per via elettronica, compresa la cifratura e la datazione;
b)  le stazioni appaltanti specificano il livello di sicurezza richiesto per i mezzi di comunicazione elettronici da utilizzare per le varie fasi della procedura d'aggiudicazione degli appalti. Il livello e' proporzionato ai rischi connessi;
c) qualora ritengano che il livello dei rischi, valutato ai sensi della lettera b), sia tale che sono necessarie firme elettroniche avanzate, come definite nel Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le stazioni appaltanti accettano le firme elettroniche avanzate basate su un certificato qualificato, considerando se tali certificati siano forniti da un prestatore di servizi di certificazione presente in un elenco di fiducia di cui alla decisione della Commissione 2009/767/CE, create con o senza dispositivo per la creazione di una firma sicura alle seguenti condizioni:
1) le stazioni appaltanti stabiliscono il formato della firma elettronica avanzata sulla base dei formati stabiliti nelle regole tecniche adottate in attuazione del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e attuano le misure necessarie per poterli elaborare; qualora sia utilizzato un diverso formato di firma elettronica, la firma elettronica o il supporto del documento elettronico contiene informazioni sulle possibilita' di convalida esistenti. Le possibilita' di convalida consentono alla stazione appaltante di convalidare on line, gratuitamente e in modo comprensibile per i non madrelingua, le firme elettroniche ricevute come firme elettroniche avanzate basate su un certificato qualificato. Le stazioni appaltanti, tramite il coordinamento della Cabina di regia, comunicano le informazioni relative al fornitore di servizi di convalida alla Commissione europea che le pubblica su internet;
2) in caso di offerte firmate con il sostegno di un certificato qualificato in un elenco di fiducia, le stazioni appaltanti non applicano ulteriori requisiti che potrebbero ostacolare l'uso di tali firme da parte degli offerenti.
9. Riguardo ai documenti utilizzati nel contesto di una procedura di appalto che sono firmati dall'autorita' competente o da un altro ente responsabile del rilascio, l'autorita' o l'ente competente di rilascio puo' stabilire il formato della firma elettronica avanzata in conformita' ai requisiti previsti dalle regole tecniche adottate in attuazione del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Essi si dotano delle misure necessarie per trattare tecnicamente tale formato includendo le informazioni necessarie ai fini del trattamento della firma nei documenti in questione. Tali documenti contengono nella firma elettronica o nel supporto del documento elettronico possibilita' di convalida esistenti che consentono di convalidare le firme elettroniche ricevute on line, gratuitamente e in modo comprensibile per i non madre lingua.
10. Per le concessioni, fatti salvi i casi in cui l'uso dei mezzi elettronici e' obbligatorio ai sensi del presente codice, le stazioni appaltanti possono scegliere uno o piu' dei seguenti mezzi di comunicazione per tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni:
a)  mezzi elettronici;
b)  posta;
c)  comunicazione orale, anche telefonica, per comunicazioni diverse da quelle aventi ad oggetto gli elementi essenziali di una procedura di aggiudicazione di una concessione e purche' il contenuto della comunicazione orale sia sufficientemente documentato su un supporto durevole;
d)  la consegna a mano comprovata da un avviso di ricevimento.
11. Nei casi di cui al comma 10, il mezzo di comunicazione scelto deve essere comunemente disponibile e non discriminatorio e non deve limitare l'accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione della concessione. Gli strumenti e i dispositivi da utilizzare per comunicare per via elettronica, nonche' le relative caratteristiche tecniche, devono essere interoperabili con i prodotti della tecnologia dell'informazione e della comunicazione comunemente in uso.
12. Alle concessioni si applica il comma 5.

 

Art. 53
(Accesso agli atti e riservatezza)

1. Salvo quanto espressamente previsto nel presente codice, il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, e' disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il diritto di accesso agli atti del processo di asta elettronica puo' essere esercitato mediante l'interrogazione delle registrazioni di sistema informatico che contengono la documentazione in formato elettronico dei detti atti ovvero tramite l'invio ovvero la messa a disposizione di copia autentica degli atti.
2. Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice per gli appalti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, il diritto di accesso e' differito:
a) nelle procedure aperte, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
b) nelle procedure ristrette e negoziate e nelle gare informali, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, e' consentito l'accesso all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti, dei nominativi dei candidati da invitare;
c) in relazione alle offerte, fino all'aggiudicazione;
d) in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione.
3. Gli atti di cui al comma 2, fino alla scadenza dei termini ivi previsti, non possono essere comunicati a terzi o resi in qualsiasi altro modo noti.
4. L'inosservanza dei commi 2 e 3 per i pubblici ufficiali o per gli incaricati di pubblici servizi rileva ai fini dell'articolo 326 del codice penale.
5. Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice, per gli appalti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione:
a) alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali;
b) ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all'applicazione del presente codice, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;
c) alle relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto;
d) alle soluzioni tecniche e ai programmi per elaboratore utilizzati dalla stazione appaltante o dal gestore del sistema informatico per le aste elettroniche, ove coperti da diritti di privativa intellettuale.
6. In relazione all'ipotesi di cui al comma 5, lettere a), e' consentito l'accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto.
7. Le stazioni appaltanti possono imporre agli operatori economici condizioni intese a proteggere il carattere di riservatezza delle informazioni che le amministrazioni aggiudicatrici rendono disponibili durante tutta la procedura di appalto.

 

Art. 54
(Accordi quadro)

1. Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro nel rispetto delle procedure di cui al presente codice. La durata di un accordo quadro non supera i quattro anni per gli appalti nei settori ordinari e gli otto anni per gli appalti nei settori speciali, salvo in casi eccezionali, debitamente motivati in relazione, in particolare, all'oggetto dell'accordo quadro.
2. Nei settori ordinari, gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati secondo le procedure previste dal presente comma e dai commi 3 e 4. Tali procedure sono applicabili solo tra le amministrazioni aggiudicatrici, individuate nell'avviso di indizione di gara o nell'invito a confermare interesse, e gli operatori economici parti dell'accordo quadro concluso. Gli appalti basati su un accordo quadro non comportano in nessun caso modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell'accordo quadro in particolare nel caso di cui al comma 3.
3. Nell'ambito di un accordo quadro concluso con un solo operatore economico, gli appalti sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro stesso. L'amministrazione aggiudicatrice puo' consultare per iscritto l'operatore economico parte dell'accordo quadro, chiedendogli di completare, se necessario, la sua offerta.
4.  L'accordo quadro concluso con piu' operatori economici e' eseguito secondo una delle seguenti modalita':
secondo i termini e le condizioni dell'accordo quadro, senza riaprire il confronto competitivo, se l'accordo quadro contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture, nonche' le condizioni oggettive per determinare quale degli operatori economici parti dell'accordo quadro effettuera' la prestazione. Tali condizioni sono indicate nei documenti di gara per l'accordo quadro. L'individuazione dell'operatore economico parte dell'accordo quadro che effettuera' la prestazione avviene sulla base di decisione motivata in relazione alle specifiche esigenze dell'amministrazione;
b) se l'accordo quadro contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture, in parte senza la riapertura del confronto competitivo conformemente alla lettera a) e, in parte, con la riapertura del confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell'accordo quadro conformemente alla lettera c), qualora tale possibilita' sia stata stabilita dall'amministrazione aggiudicatrice nei documenti di gara per l'accordo quadro. La scelta se alcuni specifici lavori, forniture o servizi debbano essere acquisiti a seguito della riapertura del confronto competitivo o direttamente alle condizioni di cui all'accordo quadro avviene in base a criteri oggettivi, che sono indicati nei documenti di gara per l'accordo quadro. Tali documenti di gara precisano anche quali condizioni possono essere soggette alla riapertura del confronto competitivo. Le disposizioni previste dalla presente lettera, primo periodo, si applicano anche a ogni lotto di un accordo quadro per il quale tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture in questione, sono definiti nell'accordo quadro, anche se sono stati stabiliti tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture per altri lotti;
c) riaprendo il confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell'accordo quadro, se l'accordo quadro non contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture.
5. I confronti competitivi di cui al comma 4, lettere b) e c), si basano sulle stesse condizioni applicate all'aggiudicazione dell'accordo quadro, se necessario precisandole, e su altre condizioni indicate nei documenti di gara per l'accordo quadro, secondo la seguente procedura:
a)  per ogni appalto da aggiudicare l'amministrazione aggiudicatrice consulta per iscritto gli operatori economici che sono in grado di eseguire l'oggetto dell'appalto;
b)  l'amministrazione aggiudicatrice fissa un termine sufficiente per presentare le offerte relative a ciascun appalto specifico, tenendo conto di elementi quali la complessita' dell'oggetto dell'appalto e il tempo necessario per la trasmissione delle offerte;
c)  le offerte sono presentate per iscritto e il loro contenuto non viene reso pubblico fino alla scadenza del termine previsto per la loro presentazione;
d) l'amministrazione aggiudicatrice aggiudica l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nei documenti di gara per l'accordo quadro.
6.  Nei settori speciali, gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati in base a regole e criteri oggettivi che possono prevedere la riapertura del confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell'accordo quadro concluso. Tali regole e criteri sono indicati nei documenti di gara per l'accordo quadro e garantiscono parita' di trattamento tra gli operatori economici parti dell'accordo. Ove sia prevista la riapertura del confronto competitivo, l'ente aggiudicatore fissa un termine sufficiente per consentire di presentare offerte relative a ciascun appalto specifico e aggiudicano ciascun appalto all'offerente che ha presentato la migliore offerta in base ai criteri di aggiudicazione stabiliti nel capitolato d'oneri dell'accordo quadro. L'ente aggiudicatore non puo' ricorrere agli accordi quadro in modo da eludere l'applicazione del presente decreto o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.

 

Art. 55
(Sistemi dinamici di acquisizione)

1. Per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche, cosi' come generalmente disponibili sul mercato, soddisfano le esigenze delle stazioni appaltanti, e' possibile avvalersi di un sistema dinamico di acquisizione. Il sistema dinamico di acquisizione e' un procedimento interamente elettronico ed e' aperto per tutto il periodo di efficacia a qualsiasi operatore economico che soddisfi i criteri di selezione. Puo' essere diviso in categorie definite di prodotti, lavori o servizi sulla base delle caratteristiche dell'appalto da eseguire. Tali caratteristiche possono comprendere un riferimento al quantitativo massimo ammissibile degli appalti specifici successivi o a un'area geografica specifica in cui gli appalti saranno eseguiti.
2.  Per l'aggiudicazione nell'ambito di un sistema dinamico di acquisizione, le stazioni appaltanti seguono le norme previste per la procedura ristretta di cui all'articolo 61.Tutti i candidati che soddisfano i criteri di selezione sono ammessi al sistema; il numero dei candidati ammessi non deve essere limitato ai sensi degli articoli 91 e135, comma 3.Le stazioni appaltanti che hanno diviso il sistema in categorie di prodotti, lavori o servizi conformemente al comma 1, precisano i criteri di selezioni applicabili per ciascuna categoria.
3. Nei settori ordinari, fermo restando quanto previsto dall'articolo 61, si applicano i seguenti termini:
a) il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione e' di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se un avviso di preinformazione e' utilizzato come mezzo di indizione di una gara, dalla data d'invio dell'invito a confermare interesse. Non sono applicabili ulteriori termini per la ricezione delle domande di partecipazione una volta che l'invito a presentare offerte per il primo appalto specifico nel sistema dinamico di acquisizione e' stato inviato;
b) il termine minimo per la ricezione delle offerte e' di almeno dieci giorni dalla data di trasmissione dell'invito a presentare offerte. Se del caso si applica l'articolo 62, comma 5.
4. Nei settori speciali, si applicano i seguenti termini:
a) il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione e' fissato in non meno di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se come mezzo di indizione di gara e' usato un avviso periodico indicativo, dell'invito a confermare interesse. Non sono applicabili ulteriori termini per la ricezione delle domande di partecipazione dopo l'invio dell''invito a presentare offerte per il primo appalto specifico;
b)  il termine minimo per la ricezione delle offerte e' di almeno dieci giorni dalla data di trasmissione dell'invito a presentare offerte. Si applica all'articolo 61, comma 5.
5.Tutte le comunicazioni nel quadro di un sistema dinamico di acquisizione sono effettuate esclusivamente con mezzi elettronici conformemente all'articolo 52, commi 1, 2, 3, 5, 6, 8 e 9.
6.  Per aggiudicare appalti nel quadro di un sistema dinamico di acquisizione, le stazioni appaltanti:
a)  pubblicano un avviso di indizione di gara precisando che si tratta di un sistema dinamico di acquisizione;
b) nei documenti di gara precisano almeno la natura e la quantita' stimata degli acquisti previsti, nonche' tutte le informazioni necessarie riguardanti il sistema dinamico d'acquisizione, comprese le modalita' di funzionamento del sistema, il dispositivo elettronico utilizzato nonche' le modalita' e le specifiche tecniche di collegamento;
c)  indicano un'eventuale divisione in categorie di prodotti, lavori o servizi e le caratteristiche che definiscono le categorie;
d)  offrono accesso libero, diretto e completo, ai documenti di gara a norma dell'articolo 74.
7. Le stazioni appaltanti concedono a tutti gli operatori economici, per il periodo di validita' del sistema dinamico di acquisizione, la possibilita' di chiedere di essere ammessi al sistema alle condizioni di cui ai commi da 2 a 4. Le stazioni appaltanti valutano tali domande in base ai criteri di selezione entro dieci giorni lavorativi dal loro ricevimento. Il termine puo' essere prorogato fino a quindici giorni lavorativi in singoli casi motivati, in particolare per la necessita' di esaminare documentazione aggiuntiva o di verificare in altro modo se i criteri di selezione siano stati soddisfatti. In deroga al primo, secondo e terzo periodo, a condizione che l'invito a presentare offerte per il primo appalto specifico nel sistema dinamico di acquisizione non sia stato inviato, le stazioni appaltanti possono prorogare il periodo di valutazione, purche' durante il periodo di valutazione prorogato non sia emesso alcun invito a presentare offerte. Le stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara la durata massima del periodo prorogato che intendono applicare. Le stazioni appaltanti comunicano al piu' presto all'operatore economico interessato se e' stato ammesso o meno al sistema dinamico di acquisizione.
8. Le stazioni appaltanti invitano tutti i partecipanti ammessi a presentare un'offerta per ogni specifico appalto nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione, conformemente all'articolo 75 e all'articolo 153.Se il sistema dinamico di acquisizione e' stato suddiviso in categorie di prodotti, lavori o servizi, stazioni appaltanti invitano tutti i partecipanti ammessi alla categoria che corrisponde allo specifico appalto a presentare un'offerta. Esse aggiudicano l'appalto:
a) nei settori ordinari, all'offerente che ha presentato la migliore offerta sulla base dei criteri di aggiudicazione enunciati nel bando di gara per l'istituzione del sistema dinamico di acquisizione o, se un avviso di preinformazione e' utilizzato come mezzo di indizione di una gara, nell'invito a confermare interesse;
b) nei settori speciali, all'offerente che ha presentato la migliore offerta sulla base dei criteri di aggiudicazione enunciati nel bando di gara per l'istituzione del sistema dinamico di acquisizione, nell'invito a confermare interesse, o, quando come mezzo di indizione di gara si usa un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, nell'invito a presentare un'offerta.
9. I criteri di cui al comma 8, lettere a) e b), possono, all'occorrenza, essere precisati nell'invito a presentare offerte.
10. Nei settori ordinari, le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere, in qualsiasi momento nel periodo di validita' del sistema dinamico di acquisizione, che i partecipanti ammessi innovino o aggiornino il documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85,entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui e' trasmessa tale richiesta. L'articolo 85, commi da 5 a 7, si applica per tutto il periodo di validita' del sistema dinamico di acquisizione.
11. Nei settori speciali, gli enti aggiudicatori che, ai sensi dell'articolo136,applicano motivi di esclusione e criteri di selezione previsti dagli articoli 80e 83, possono esigere, in qualsiasi momento nel periodo di validita' del sistema dinamico di acquisizione, che i partecipanti ammessi innovino o aggiornino il documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85,entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui e' trasmessa tale richiesta. L'articolo 85, commi da 5 a 7, si applica per tutto il periodo di validita' del sistema dinamico di acquisizione.
12 Le stazioni appaltanti indicano nell'avviso di indizione di gara il periodo di validita' del sistema dinamico di acquisizione. Esse informano la Commissione di qualsiasi variazione di tale periodo di validita' utilizzando i seguenti modelli di formulari:
a) se il periodo di validita' e' modificato senza porre fine al sistema, il modello utilizzato inizialmente per l'avviso di indizione di gara per il sistema dinamico di acquisizione;
b) se e' posto termine al sistema, un avviso di aggiudicazione di cui agli articoli 98 e 129, comma 2.
13. Non possono essere posti a carico degli operatori economici interessati o partecipanti al sistema dinamico di acquisizione i contributi di carattere amministrativo prima o nel corso del periodo di validita' del sistema dinamico di acquisizione.
14. Il Ministero dell'economia e delle finanze, anche avvalendosi di CONSIP S.p.A., puo' provvedere alla realizzazione e gestione di un sistema dinamico di acquisizione per conto delle stazioni appaltanti, predisponendo gli strumenti organizzativi ed amministrativi, elettronici e telematici e curando l'esecuzione di tutti i servizi informatici, telematici e di consulenza necessari.

 

Art. 56
(Aste elettroniche)

1. Le stazioni appaltanti possono ricorrere ad aste elettroniche nelle quali vengono presentati nuovi prezzi, modificati al ribasso o nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte. A tal fine, le stazioni appaltanti strutturano l'asta come un processo elettronico per fasi successive, che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte e consente di classificarle sulla base di un trattamento automatico. Gli appalti di servizi e di lavori che hanno per oggetto prestazioni intellettuali, come la progettazione di lavori, che non possono essere classificati in base ad un trattamento automatico, non sono oggetto di aste elettroniche.
2.  Nelle procedure aperte, ristrette o competitive con negoziazione o nelle procedure negoziate precedute da un'indizione di gara, le stazioni appaltanti possono stabilire che l'aggiudicazione di un appalto sia preceduta da un'asta elettronica quando il contenuto dei documenti di gara, in particolare le specifiche tecniche, puo' essere fissato in maniera precisa. Alle stesse condizioni, esse possono ricorrere all'asta elettronica in occasione della riapertura del confronto competitivo fra le parti di un accordo quadro di cui all'articolo 54, comma 4, lettere b) e c),e comma 6, e dell'indizione di gare per appalti da aggiudicare nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo55.
3. L'asta elettronica e' aggiudicata sulla base di uno dei seguenti elementi contenuti nell'offerta:
a) esclusivamente i prezzi, quando l'appalto viene aggiudicato sulla sola base del prezzo;
b) il prezzo o i nuovi valori degli elementi dell'offerta indicati nei documenti di gara, quando l'appalto e' aggiudicato sulla base del miglior rapporto qualita'/prezzo o costo/efficacia.
4. Le stazioni appaltanti indicano il ricorso ad un'asta elettronica nel bando di gara o nell'invito a confermare l'interesse, nonche', per i settori speciali, nell'invito a presentare offerte quando per l'indizione di gara si usa un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione. I documenti di gara comprendono almeno le informazioni di cui all'allegato XII.
5.  Prima di procedere all'asta elettronica, le stazioni appaltanti effettuano valutazione completa delle offerte conformemente al criterio o ai criteri di aggiudicazione stabiliti e alla relativa ponderazione.
6. Nei settori ordinari, un'offerta e' considerata ammissibile se e' stata presentata da un offerente che non e' stato escluso ai sensi dell'articolo 80, che soddisfa i criteri di selezione di cui all'articolo 83 e la cui offerta e' conforme alle specifiche tecniche senza essere irregolare o inaccettabile ovvero inadeguata, ai sensi dei commi 8, 9 e 10.
7. Nei settori speciali, un'offerta e' considerata ammissibile se e' stata presentata da un offerente che non e' stato escluso ai sensi dell'articolo 135 o dell'articolo 136,che soddisfa i criteri di selezione di cui al medesimo articolo 136 e la cui offerta e' conforme alle specifiche tecniche senza essere irregolare o inaccettabile ovvero inadeguata, ai sensi dei commi 8, 9 e 10.
8. Sono considerate irregolari le offerte che non rispettano i documenti di gara, che sono state ricevute in ritardo, in relazione alle quali vi sono prove di corruzione, concussione o abuso di ufficio o accordo tra operatori economici finalizzato a turbare l'asta, o che la stazione appaltante ha giudicato anormalmente basse.
9. Sono considerate inaccettabili le offerte presentate da offerenti che non possiedono la qualificazione necessaria e le offerte il cui prezzo supera l'importo posto dalle stazioni appaltanti a base di gara stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto.
10. Un'offerta e' ritenuta inadeguata se non presenta alcuna pertinenza con l'appalto ed e' quindi manifestamente incongruente, fatte salve le modifiche sostanziali idonee a rispondere alle esigenze della stazione appaltante e ai requisiti specificati nei documenti di gara. Una domanda di partecipazione non e' ritenuta adeguata se l'operatore economico interessato deve o puo' essere escluso ai sensi dell'articolo80, o dell'articolo 135, o dell'articolo 136,o non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 83 o dall'ente aggiudicatore ai sensi degli articoli135 o 136.
11. Tutti gli offerenti che hanno presentato offerte ammissibili sono invitati simultaneamente, per via elettronica, a partecipare all'asta elettronica utilizzando, a decorrere dalla data e dall'ora previste, le modalita' di connessione conformi alle istruzioni contenute nell'invito. L'asta elettronica puo' svolgersi in piu' fasi successive e non ha inizio prima di due giorni lavorativi successivi alla data di invio degli inviti.
12. L'invito e' corredato del risultato della valutazione completa dell'offerta, effettuata conformemente alla ponderazione di cui all'articolo 95, commi 7 e 8. L'invito precisa, altresi', la formula matematica che determina, durante l'asta elettronica, le riclassificazioni automatiche in funzione dei nuovi prezzi e/o dei nuovi valori presentati. Salvo il caso in cui l'offerta economicamente piu' vantaggiosa sia individuata sulla base del solo prezzo, tale formula integra la ponderazione di tutti i criteri stabiliti per determinare l'offerta economicamente piu' vantaggiosa, quale indicata nel bando di gara o in altri documenti di gara. A tal fine, le eventuali forcelle devono essere precedentemente espresse con un valore determinato. Qualora siano autorizzate varianti, per ciascuna variante deve essere fornita una formula separata.
13. Nel corso di ogni fase dell'asta elettronica, le stazioni appaltanti comunicano in tempo reale a tutti gli offerenti almeno le informazioni che consentono loro di conoscere in ogni momento la rispettiva classificazione. Le stazioni appaltanti possono, purche' previsto nei documenti di gara, comunicare altre informazioni riguardanti altri prezzi o valori presentati. Possono, inoltre, rendere noto in qualsiasi momento il numero di partecipanti alla fase specifica dell'asta. In nessun caso, possono rendere nota l'identita' degli offerenti durante lo svolgimento delle fasi dell'asta elettronica.
14. Le stazioni appaltanti dichiarano conclusa l'asta elettronica secondo una o piu' delle seguenti modalita':
a) alla data e all'ora preventivamente indicate;
b) quando non ricevono piu' nuovi prezzi o nuovi valori che rispondono alle esigenze degli scarti minimi, a condizione che abbiano preventivamente indicato il termine che rispetteranno a partire dalla ricezione dell'ultima presentazione prima di dichiarare conclusa l'asta elettronica;
c) quando il numero di fasi dell'asta preventivamente indicato e' stato raggiunto.
15. Se le stazioni appaltanti intendono dichiarare conclusa l'asta elettronica ai sensi del comma 14, lettera c), eventualmente in combinazione con le modalita' di cui alla lettera b) del medesimo comma, l'invito a partecipare all'asta indica il calendario di ogni fase dell'asta.
16.Dopo aver dichiarata conclusa l'asta elettronica, le stazioni appaltanti aggiudicano l'appalto in funzione dei risultati dell'asta elettronica.

 

Art. 57
(Cataloghi elettronici)

Nel caso in cui sia richiesto l'uso di mezzi di comunicazione elettronici, le stazioni appaltanti possono chiedere che le offerte siano presentate sotto forma di catalogo elettronico o che includano un catalogo elettronico. Le offerte presentate sotto forma di catalogo elettronico possono essere corredate di altri documenti, a completamento dell'offerta.
2. I cataloghi elettronici sono predisposti dai candidati o dagli offerenti per la partecipazione a una determinata procedura di appalto in conformita' alle specifiche tecniche e al formato stabiliti dalle stazioni appaltanti. I cataloghi elettronici, inoltre, soddisfano i requisiti previsti per gli strumenti di comunicazione elettronica nonche' gli eventuali requisiti supplementari stabiliti dalle stazioni appaltanti conformemente all'articolo 52.
3. Quando la presentazione delle offerte sotto forma di cataloghi elettronici e' accettata o richiesta, le stazioni appaltanti:
a) nei settori ordinari, lo indicano nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse, quando il mezzo di indizione di gara e' un avviso di preinformazione; nei settori speciali, lo indicano nel bando di gara, nell'invito a confermare interesse, o, quando il mezzo di indizione di gara e' un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, nell'invito a presentare offerte o a negoziare;
b) indicano nei documenti di gara tutte le informazioni necessarie ai sensi dell'articolo 52,commi 8 e 9, relative al formato, al dispositivo elettronico utilizzato nonche' alle modalita' e alle specifiche tecniche per il catalogo.
4.Quando un accordo quadro e' concluso con piu' operatori economici dopo la presentazione delle offerte sotto forma di cataloghi elettronici, le stazioni appaltanti possono prevedere che la riapertura del confronto competitivo per i contratti specifici avvenga sulla base di cataloghi aggiornati. In tal caso, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori utilizzano, alternativamente, uno dei seguenti metodi:
a)  invitano gli offerenti a ripresentare i loro cataloghi elettronici, adattati alle esigenze del contratto in questione;
b) comunicano agli offerenti che intendono avvalersi delle informazioni raccolte dai cataloghi elettronici gia' presentati per costituire offerte adeguate ai requisiti del contratto in questione, a condizione che il ricorso a questa possibilita' sia stato previsto nei documenti di gara relativi all'accordo quadro.
5. Le stazioni appaltanti, in caso di riapertura del confronto competitivo per i contratti specifici in conformita' al comma 4, lettera b), indicano agli offerenti la data e l'ora in cui intendono procedere alla raccolta delle informazioni necessarie per costituire offerte adattate ai requisiti del contratto specifico e danno agli offerenti la possibilita' di rifiutare tale raccolta di informazioni. Le stazioni appaltanti prevedono un adeguato periodo di tempo tra la notifica e l'effettiva raccolta di informazioni. Prima dell'aggiudicazione dell'appalto, le stazioni appaltanti presentano le informazioni raccolte all'offerente interessato, in modo da offrire la possibilita' di contestare o confermare che l'offerta cosi' costituita non contiene errori materiali.
6. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare appalti basati su un sistema dinamico di acquisizione richiedendo che le offerte per un appalto specifico siano presentate sotto forma di catalogo elettronico. Le stazioni appaltanti possono, inoltre, aggiudicare appalti basati su un sistema dinamico di acquisizione conformemente al comma 4, lettera b), e al comma 5, a condizione che la domanda di partecipazione al sistema dinamico di acquisizione sia accompagnata da un catalogo elettronico in conformita' con le specifiche tecniche e il formato stabilito dalla stazione appaltante. Tale catalogo e' completato dai candidati, qualora sia stata comunicata l'intenzione della stazione appaltante di costituire offerte attraverso la procedura di cui al comma 4, lettera b).

 

Art. 58

(Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione)

Ai sensi della normativa vigente in materia di documento informatico e di firma digitale, nel rispetto dell'articolo 52e dei principi di trasparenza, semplificazione ed efficacia delle procedure, le stazioni appaltanti ricorrono a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici nel rispetto delle disposizioni di cui al presente codice. L'utilizzo dei sistemi telematici non deve alterare la parita' di accesso agli operatori o impedire, limitare o distorcere la concorrenza o modificare l'oggetto dell'appalto, come definito dai documenti di gara.
2. Le stazioni appaltanti possono stabilire che l'aggiudicazione di una procedura interamente gestita con sistemi telematici avvenga con la presentazione di un'unica offerta ovvero attraverso un'asta elettronica alle condizioni e secondo le modalita' di cui all'articolo 56.
3. Ai fini del controllo sul possesso dei requisiti di capacita' economico-finanziaria e tecnico-professionale, il dispositivo elettronico delle stazioni appaltanti provvede, mediante un meccanismo casuale automatico, ad effettuare un sorteggio di cui viene data immediata evidenza per via telematica a tutti gli offerenti, nel rispetto del principio di riservatezza dell'elenco dei soggetti che partecipano alla procedura di gara.
4. Il sistema telematico crea ed attribuisce in via automatica a ciascun operatore economico che partecipa alla procedura un codice identificativo personale attraverso l'attribuzione di userID e password e di eventuali altri codici individuali necessari per operare all'interno del sistema.
5. Al momento della ricezione delle offerte, la stazione appaltante trasmette in via elettronica a ciascun concorrente la notifica del corretto recepimento dell'offerta stessa.
6. La stazione appaltante, scaduto il termine di ricezione delle offerte, esamina dapprima le dichiarazioni e la documentazione attestante il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura e, all'esito di detta attivita', l'eventuale offerta tecnica e successivamente quella economica.
7. Conclusa la procedura di cui al comma 6, il sistema telematico produce in automatico la graduatoria.
8. Le procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici possono essere adottate anche ai fini della stipula delle convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
9. Le tecnologie sono scelte in modo tale da assicurare l'accessibilita' delle persone con disabilita', conformemente agli standard europei.
10. L'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) emana, entro il 31 luglio 2016, regole tecniche aggiuntive per garantire il colloquio e la condivisione dei dati tra i sistemi telematici di acquisito e di negoziazione.

 
Art.59

(Scelta delle procedure)

1. Nell'aggiudicazione di appalti pubblici, le stazioni appaltanti utilizzano le procedure aperte o ristrette, previa pubblicazione di un bando o avviso di indizione di gara. Esse possono altresi' utilizzare il partenariato per l'innovazione quando sussistono i presupposti previsti dall'articolo 65, la procedura competitiva con negoziazione e il dialogo competitivo quando sussistono i presupposti previsti dal comma 2 e la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara quando sussistono i presupposti previsti dall'articolo 63. Gli appalti relativi ai lavori sono affidati, ponendo a base di gara il progetto esecutivo, il cui contenuto, come definito dall'articolo 23, comma 8, garantisce la rispondenza dell'opera ai requisiti di qualita' predeterminati e il rispetto dei tempi e dei costi previsti. E' vietato il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori ad esclusione dei casi di affidamento a contraente generale, finanza di progetto, affidamento in concessione, partenariato pubblico privato, contratto di disponibilita'.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici utilizzano la procedura competitiva con negoziazione o il dialogo competitivo nelle seguenti ipotesi:
a) per l'aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi in presenza di una o piu' delle seguenti condizioni:
1) le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice perseguite con l'appalto non possono essere soddisfatte senza adottare soluzioni immediatamente disponibili;
2) implicano progettazione o soluzioni innovative;
3) l'appalto non puo' essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di circostanze particolari in relazione alla natura, complessita' o impostazione finanziaria e giuridica dell'oggetto dell'appalto o a causa dei rischi a esso connessi;
4) le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione dall'amministrazione aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei punti da 2 a 5 dell'allegato XIII;
b) per l'aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto offerte irregolari o inammissibili ai sensi rispettivamente dei commi 3 e 4. In tali situazioni, le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a pubblicare un bando di gara se includono nella ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli dal 80 al 90 che, nella procedura aperta o ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di appalto.
3. Sono considerate irregolari le offerte non conformi a quanto prescritto nei documenti di gara.
4. Sono considerate inammissibili le offerte:
a) che sono state presentate in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell'avviso con cui si indice la gara;
b) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;
c) che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse;
d) che non hanno la qualificazione necessaria;
e) il cui prezzo supera l'importo posto dall'amministrazione aggiudicatrice a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto.
5. La gara e' indetta mediante un bando di gara redatto a norma dell'articolo 71. Nel caso in cui l'appalto sia aggiudicato mediante procedura ristretta o procedura competitiva con negoziazione, le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), possono, in deroga al primo periodo del presente comma, utilizzare un avviso di preinformazione secondo quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 70.Se la gara e' indetta mediante un avviso di preinformazione, gli operatori economici che hanno manifestato interesse in seguito alla pubblicazione dell'avviso stesso, sono successivamente invitati a confermarlo per iscritto, mediante un invito a confermare interesse, secondo quanto previsto dall'articolo 75.

 

Art. 60
(Procedura aperta)

1. Nelle procedure aperte, qualsiasi operatore economico interessato puo' presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione di gara. Il termine minimo per la ricezione delle offerte e' di trentacinque giorni dalla data di trasmissione del bando di gara. Le offerte sono accompagnate dalle informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice per la selezione qualitativa.
2. Nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici abbiano pubblicato un avviso di preinformazione che non sia stato usato come mezzo di indizione di una gara, il termine minimo per la ricezione delle offerte, come stabilito al comma 1, puo' essere ridotto a quindici giorni purche' siano rispettate tutte le seguenti condizioni:
a) l'avviso di preinformazione contiene tutte le informazioni richieste per il bando di gara di cui all'allegato XIV, parte I, lettera B, sezione B1, sempreche' queste siano disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso di preinformazione;
b) l'avviso di preinformazione e' stato inviato alla pubblicazione da non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima della data di trasmissione del bando di gara.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici possono fissare un termine non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara se, per ragioni di urgenza debitamente motivate dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini minimi stabiliti al comma 1 non possono essere rispettati.

 

Art. 61
(Procedura ristretta)

1. Nelle procedure ristrette qualsiasi operatore economico puo' presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara contenente i dati di cui all'allegato XIV, parte I, lettera B o C a seconda del caso, fornendo le informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice ai fini della selezione qualitativa.
2. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione e' di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se e' utilizzato un avviso di preinformazione come mezzo di indizione di una gara, dalla data d'invio dell'invito a confermare interesse.
3. A seguito della valutazione da parte delle amministrazioni aggiudicatrici delle informazioni fornite, soltanto gli operatori economici invitati possono presentare un'offerta. Le amministrazioni aggiudicatrici possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura in conformita' all'articolo 91. Il termine minimo per la ricezione delle offerte e' di trenta giorni dalla data di trasmissione dell'invito a presentare offerte.
4. Nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici hanno pubblicato un avviso di preinformazione non utilizzato per l'indizione di una gara, il termine minimo per la presentazione delle offerte puo' essere ridotto a dieci giorni purche' siano rispettate tutte le seguenti condizioni:
a) l'avviso di preinformazione contiene tutte le informazioni richieste nel citato allegato XIV, parte I, lettera B sezione B1, purche' dette informazioni siano disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso di preinformazione;
b) l'avviso di preinformazione e' stato inviato alla pubblicazione da non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima della data di trasmissione del bando di gara.
5. Le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), possono fissare il termine per la ricezione delle offerte di concerto con i candidati selezionati, purche' questi ultimi dispongano di un termine identico per redigere e presentare le loro offerte. In assenza di un accordo sul termine per la presentazione delle offerte, il termine non puo' essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell'invito a presentare offerte.
6. Quando, per motivi di urgenza debitamente motivati e' impossibile rispettare i termini minimi previsti al presente articolo, l'amministrazione aggiudicatrice puo' fissare:
a) per la ricezione delle domande di partecipazione, un termine non inferiore a quindici giorni dalla data di trasmissione del bando di gara;
b) un termine di ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni a decorrere dalla data di invio dell'invito a presentare offerte.

 

Art. 62
(Procedura competitiva con negoziazione)

1. Nelle procedure competitive con negoziazione qualsiasi operatore economico puo' presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara contenente le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettere B e C, fornendo le informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice per la selezione qualitativa.
2. Nei documenti di gara le amministrazioni aggiudicatrici individuano l'oggetto dell'appalto fornendo una descrizione delle loro esigenze, illustrando le caratteristiche richieste per le forniture, i lavori o i servizi da appaltare, specificando i criteri per l'aggiudicazione dell'appalto e indicano altresi' quali elementi della descrizione definiscono i requisiti minimi che tutti gli offerenti devono soddisfare.
3. Le informazioni fornite devono essere sufficientemente precise per permettere agli operatori economici di individuare la natura e l'ambito dell'appalto e decidere se partecipare alla procedura.
4. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione e' di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se e' utilizzato come mezzo di indizione di una gara un avviso di preinformazione, dalla data d'invio dell'invito a confermare interesse.
5. Il termine minimo per la ricezione delle offerte iniziali e' di trenta giorni dalla data di trasmissione dell'invito. I termini sono ridotti nei casi previsti dall'articolo 61, commi 5 e 6.
6. Solo gli operatori economici invitati dall'amministrazione aggiudicatrice, in seguito alla valutazione delle informazioni fornite, possono presentare un'offerta iniziale che costituisce la base per la successiva negoziazione. Le amministrazioni aggiudicatrici possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura, ai sensi dell'articolo 91.
7. Salvo quanto previsto dal comma 8, le amministrazioni aggiudicatrici negoziano con gli operatori economici le loro offerte iniziali e tutte le successive da essi presentate, tranne le offerte finali di cui al comma 12, per migliorarne il contenuto. I requisiti minimi e i criteri di aggiudicazione non sono soggetti a negoziazione.
8. Le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti sulla base delle offerte iniziali senza negoziazione se previsto nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse.
9. Nel corso delle negoziazioni le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono la parita' di trattamento fra tutti gli offerenti. A tal fine, non forniscono informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri. Esse informano per iscritto tutti gli offerenti le cui offerte non sono state escluse ai sensi del comma 11, delle modifiche alle specifiche tecniche o ad altri documenti di gara diversi da quelli che stabiliscono i requisiti minimi. A seguito di tali modifiche le amministrazioni aggiudicatrici concedono agli offerenti un tempo sufficiente per modificare e ripresentare, ove opportuno, le offerte modificate.
10. Le amministrazioni aggiudicatrici, nei limiti di quanto disposto dall'articolo 53, non possono rivelare agli altri partecipanti informazioni riservate comunicate dal candidato o da un offerente che partecipa alle negoziazioni senza l'accordo di questi ultimi. Tale accordo non assume la forma di una deroga generale, ma si considera riferito alla comunicazione di informazioni specifiche espressamente indicate.
11. Le procedure competitive con negoziazione possono svolgersi in fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare applicando i criteri di aggiudicazione specificati nel bando di gara, nell'invito a confermare interesse o in altro documento di gara. Nel bando di gara, nell'invito a confermare interesse o in altro documento di gara, l'amministrazione aggiudicatrice indica se si avvale di tale facolta'.
12. Quando le amministrazioni aggiudicatrici intendono concludere le negoziazioni, esse informano gli altri offerenti e stabiliscono un termine entro il quale possono essere presentate offerte nuove o modificate. Esse verificano che le offerte finali siano conformi ai requisiti minimi prescritti e all'articolo 94, valutano le offerte finali in base ai criteri di aggiudicazione e aggiudicano l'appalto ai sensi degli articoli 95, 96 e 97.

 

Art. 63

(Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando
di gara)

1. Nei casi e nelle circostanze indicati nei seguenti commi, le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dando conto con adeguata motivazione, nel primo atto della procedura, della sussistenza dei relativi presupposti.
2. Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione puo' essere utilizzata:
a) qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, ne' alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purche' le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purche' sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su sua richiesta. Un'offerta non e' ritenuta appropriata se non presenta alcuna pertinenza con l'appalto ed e', quindi, manifestamente inadeguata, salvo modifiche sostanziali, a rispondere alle esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice e ai requisiti specificati nei documenti di gara. Una domanda di partecipazione non e' ritenuta appropriata se l'operatore economico interessato deve o puo' essere escluso ai sensi dell'articolo 80 o non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 83;
b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:
1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica;
2) la concorrenza e' assente per motivi tecnici;
3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprieta' intellettuale.
Le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non e' il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto;
c) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente articolo non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici.
3. Nel caso di appalti pubblici di forniture, la procedura di cui al presente articolo e', inoltre, consentita nei casi seguenti:
a) qualora i prodotti oggetto dell'appalto siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo, salvo che si tratti di produzione in quantita' volta ad accertare la redditivita' commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo;
b) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilita' o difficolta' tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non puo' comunque di regola superare i tre anni;
c) per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime;
d) per l'acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attivita' commerciale oppure dagli organi delle procedure concorsuali.
4. La procedura prevista dal presente articolo e', altresi', consentita negli appalti pubblici relativi ai servizi qualora l'appalto faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori del concorso. In quest'ultimo caso, tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati.
5. La presente procedura puo' essere utilizzata per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, gia' affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'articolo 59, comma 1. Il progetto a base di gara indica l'entita' di eventuali lavori o servizi complementari e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati. La possibilita' di avvalersi della procedura prevista dal presente articolo e' indicata sin dall'avvio del confronto competitivo nella prima operazione e l'importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi e' computato per la determinazione del valore globale dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle soglie di cui all'articolo 35, comma 1. Il ricorso a questa procedura e' limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto dell'appalto iniziale.
6. Le amministrazioni aggiudicatrici individuano gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e selezionano almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. L'amministrazione aggiudicatrice sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni piu' vantaggiose, ai sensi dell'articolo 95, previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione.

 

Art. 64
(Dialogo competitivo)

1. Il provvedimento con cui le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), decidono di ricorrere al dialogo competitivo deve contenere specifica motivazione, i cui contenuti sono richiamati nella relazione unica di cui agli articoli 99 e 139 sulla sussistenza dei presupposti previsti per il ricorso allo stesso. L'appalto e' aggiudicato unicamente sulla base del criterio dell'offerta con il miglior rapporto qualita'/prezzo conformemente all'articolo 95, comma 6.
2. Nel dialogo competitivo qualsiasi operatore economico puo' chiedere di partecipare in risposta a un bando di gara, o ad un avviso di indizione di gara, fornendo le informazioni richieste dalla stazione appaltante, per la selezione qualitativa.
3. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione e' di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se come mezzo di indizione di gara e' usato un avviso di preinformazione o periodico indicativo, dell'invito a confermare interesse. Soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti in seguito alla valutazione delle informazioni fornite possono partecipare al dialogo. Le stazioni appaltanti possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura in conformita' all'articolo 91.
4. Le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara o nell'avviso di indizione di gara le loro esigenze e i requisiti richiesti e li definiscono nel bando stesso, nell'avviso di indizione o in un documento descrittivo.
5. Le stazioni appaltanti avviano con i partecipanti selezionati un dialogo finalizzato all'individuazione e alla definizione dei mezzi piu' idonei a soddisfare le proprie necessita'. Nella fase del dialogo possono discutere con i partecipanti selezionati tutti gli aspetti dell'appalto.
6. Durante il dialogo le stazioni appaltanti garantiscono la parita' di trattamento di tutti i partecipanti. A tal fine, non forniscono informazioni che possano avvantaggiare determinati partecipanti rispetto ad altri.
7. Conformemente all'articolo 53 le stazioni appaltanti non possono rivelare agli altri partecipanti le soluzioni proposte o altre informazioni riservate comunicate da un candidato o da un offerente partecipante al dialogo, senza l'accordo di quest'ultimo. Tale accordo non assume la forma di una deroga generale ma si considera riferito alla comunicazione di informazioni specifiche espressamente indicate.
8. I dialoghi competitivi possono svolgersi in fasi successive in modo da ridurre il numero di soluzioni da discutere durante la fase del dialogo applicando i criteri di aggiudicazione stabiliti nel bando di gara, nell'avviso di indizione di gara o nel documento descrittivo. Nel bando di gara o nell'avviso di indizione di gara o nel documento descrittivo le stazioni appaltanti indicano se sceglieranno tale opzione.
9. La stazione appaltante prosegue il dialogo finche' non e' in grado di individuare la soluzione o le soluzioni che possano soddisfare le sue necessitaa'.
10. Dopo aver dichiarato concluso il dialogo e averne informato i partecipanti rimanenti, le stazioni appaltanti invitano ciascuno a presentare le loro offerte finali in base alla soluzione o alle soluzioni presentate e specificate nella fase del dialogo. Tali offerte contengono tutti gli elementi richiesti e necessari per l'esecuzione del progetto. Su richiesta della stazione appaltante le offerte possono essere chiarite, precisate e perfezionate. Tuttavia le precisazioni, i chiarimenti, i perfezionamenti o i complementi delle informazioni non possono avere l'effetto di modificare gli aspetti essenziali dell'offerta o dell'appalto, compresi i requisiti e le esigenze indicati nel bando di gara, nell'avviso di indizione di gara o nel documento descrittivo, qualora le variazioni rischino di falsare la concorrenza o di avere un effetto discriminatorio.
11. Le stazioni appaltanti valutano le offerte ricevute sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel bando di gara, nell'avviso di indizione di gara o nel documento descrittivo e applicano, altresi', le seguenti disposizioni:
a) i documenti alla base delle offerte ricevute possono essere integrati da quanto emerso nel dialogo competitivo;
b) su richiesta della stazione appaltante possono essere condotte negoziazioni con l'offerente che risulta aver presentato l'offerta con il miglior rapporto qualita'/prezzo al fine di confermare gli impegni finanziari o altri termini contenuti nell'offerta attraverso il completamento dei termini del contratto.
12. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 11 si applicano qualora da cio' non consegua la modifica sostanziale di elementi fondamentali dell'offerta o dell'appalto, comprese le esigenze e i requisiti definiti nel bando di gara, nell'avviso di indizione di gara o nel documento descrittivo, ovvero che non si rischi di falsare la concorrenza o creare discriminazioni.
13. Le stazioni appaltanti possono prevedere premi o pagamenti per i partecipanti al dialogo.

 

Art. 65
(Partenariato per l'innovazione)

1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono ricorrere ai partenariati per l'innovazione nelle ipotesi in cui l'esigenza di sviluppare prodotti, servizi o lavori innovativi e di acquistare successivamente le forniture, i servizi o i lavori che ne risultano non puo', in base a una motivata determinazione, essere soddisfatta ricorrendo a soluzioni gia' disponibili sul mercato, a condizione che le forniture, servizi o lavori che ne risultano, corrispondano ai livelli di prestazioni e ai costi massimi concordati tra le stazioni appaltanti e i partecipanti.
2. Nei documenti di gara le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori fissano i requisiti minimi che tutti gli offerenti devono soddisfare, in modo sufficientemente preciso da permettere agli operatori economici di individuare la natura e l'ambito della soluzione richiesta e decidere se partecipare alla procedura.
3. Nel partenariato per l'innovazione qualsiasi operatore economico puo' formulare una domanda di partecipazione in risposta a un bando di gara o ad un avviso di indizione di gara, presentando le informazioni richieste dalla stazione appaltante per la selezione qualitativa.
4. L'amministrazione aggiudicatrice e l'ente aggiudicatore possono decidere di instaurare il partenariato per l'innovazione con uno o piu' operatori economici che conducono attivita' di ricerca e sviluppo separate. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione e' di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara. Soltanto gli operatori economici invitati dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori in seguito alla valutazione delle informazioni fornite possono partecipare alla procedura. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono limitare il numero di candidati idonei da invitare alla procedura in conformita' all'articolo 91. Gli appalti sono aggiudicati unicamente sulla base del miglior rapporto qualita'/prezzo conformemente all'articolo 95.
5. Il partenariato per l'innovazione e' strutturato in fasi successive secondo la sequenza delle fasi del processo di ricerca e di innovazione, che puo' comprendere la fabbricazione dei prodotti o la prestazione dei servizi o la realizzazione dei lavori. Il partenariato per l'innovazione fissa obiettivi intermedi che le parti devono raggiungere e prevede il pagamento della remunerazione mediante congrue rate. In base a questi obiettivi, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore puo' decidere, dopo ogni fase, di risolvere il partenariato per l'innovazione o, nel caso di un partenariato con piu' operatori, di ridurre il numero degli operatori risolvendo singoli contratti, a condizione che essa abbia indicato nei documenti di gara tali possibilita' e le condizioni per avvalersene.
6. Salvo che non sia diversamente disposto dal presente articolo, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori negoziano le offerte iniziali e tutte le offerte successive presentate dagli operatori interessati, tranne le offerte finali, per migliorarne il contenuto. I requisiti minimi e i criteri di aggiudicazione non sono soggetti a negoziazioni.
7. Nel corso delle negoziazioni le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori garantiscono la parita' di trattamento fra tutti gli offerenti. A tal fine, non forniscono in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri. Essi informano per iscritto tutti gli offerenti le cui offerte non sono state escluse ai sensi del comma 8, delle modifiche alle specifiche tecniche o ad altri documenti di gara diversi da quelli che stabiliscono i requisiti minimi. A seguito di tali modifiche, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori concedono agli offerenti un tempo sufficiente per modificare e ripresentare, ove opportuno, le offerte modificate. Nel rispetto dell'articolo 53, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori non rivelano agli altri partecipanti informazioni riservate comunicate da un candidato o da un offerente che partecipa alle negoziazioni senza l'accordo di quest'ultimo. Tale accordo non assume la forma di una deroga generale ma si considera riferito alla comunicazione di informazioni specifiche espressamente indicate.
8. Le negoziazioni nel corso delle procedure di partenariato per l'innovazione possono svolgersi in fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare applicando i criteri di aggiudicazione specificati nel bando di gara, nell'invito a confermare interesse o nei documenti di gara. Nel bando di gara, nell'invito a confermare interesse o nei documenti di gara, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore indica se si avvarra' di tale opzione.
9. Nel selezionare i candidati, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori applicano in particolare i criteri relativi alle capacita' dei candidati nel settore della ricerca e dello sviluppo e nella messa a punto e attuazione di soluzioni innovative. Soltanto gli operatori economici invitati dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori in seguito alla valutazione delle informazioni richieste potranno presentare progetti di ricerca e di innovazione. Nei documenti di gara l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore definisce il regime applicabile ai diritti di proprieta' intellettuale. Nel caso di un partenariato per l'innovazione con piu' operatori, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore non rivela agli altri operatori, nel rispetto dell'articolo 53, le soluzioni proposte o altre informazioni riservate comunicate da un operatore nel quadro del partenariato, senza l'accordo dello stesso. Tale accordo non assume la forma di una deroga generale ma si considera riferito alla prevista comunicazione di informazioni specifiche.
10. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore assicura che la struttura del partenariato e, in particolare, la durata e il valore delle varie fasi, riflettano il grado di innovazione della soluzione proposta e la sequenza di attivita' di ricerca e di innovazione necessarie per lo sviluppo di una soluzione innovativa non ancora disponibile sul mercato. Il valore stimato delle forniture, dei servizi o dei lavori non deve essere sproporzionato rispetto all'investimento richiesto per il loro sviluppo.

 

Art. 66
(Consultazioni preliminari di mercato)

1. Prima dell'avvio di una procedura di appalto, le amministrazioni aggiudicatrici possono svolgere consultazioni di mercato per la preparazione dell'appalto e per lo svolgimento della relativa procedura e per informare gli operatori economici degli appalti da essi programmati e dei requisiti relativi a questi ultimi.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici possono acquisire consulenze, relazioni o altra documentazione tecnica da parte di esperti, di partecipanti al mercato nel rispetto delle disposizioni stabilite nel presente codice, o da parte di autorita' indipendenti. Tale documentazione puo' essere utilizzata nella pianificazione e nello svolgimento della procedura di appalto, a condizione che non abbia l'effetto di falsare la concorrenza e non comporti una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza.

 

Art. 67
(Partecipazione precedente di candidati o offerenti)

1. Qualora un candidato o un offerente o un'impresa collegata a un candidato o a un offerente abbia fornito la documentazione di cui all'articolo 66, comma 2,o abbia altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto, l'amministrazione aggiudicatrice adotta misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione del candidato o dell'offerente stesso. La comunicazione agli altri candidati e offerenti di informazioni pertinenti scambiate nel quadro della partecipazione del candidato o dell'offerente alla preparazione della procedura o ottenute a seguito di tale partecipazione, nonche' la fissazione di termini adeguati per la ricezione delle offerte costituisce minima misura adeguata.
2. Qualora non sia in alcun modo possibile garantire il rispetto del principio della parita' di trattamento, il candidato o l'offerente interessato e' escluso dalla procedura. In ogni caso, prima di provvedere allaloro esclusione, la amministrazione aggiudicatrice invita i candidati e gli offerenti, entro un termine comunque non superiore a dieci giorni, a provare che la loro partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto non costituisce causa di alterazione della concorrenza.
3. Le misure adottate dall'amministrazione aggiudicatrice sono indicate nella relazione unica prevista dall'articolo 99 del presente codice.

 

Art. 68
(Specifiche tecniche)

1. Le specifiche tecniche indicate al punto 1 dell'allegato XIII sono inserite nei documenti di gara e definiscono le caratteristiche previste per lavori, servizi o forniture. Tali caratteristiche possono inoltre riferirsi allo specifico processo o metodo di produzione o prestazione dei lavori, delle forniture o dei servizi richiesti, o a uno specifico processo per un'altra fase del loro ciclo di vita anche se questi fattori non sono parte del loro contenuto sostanziale, purche' siano collegati all'oggetto dell'appalto e proporzionati al suo valore e ai suoi obiettivi.
2. Le specifiche tecniche possono, altresi', indicare se e' richiesto il trasferimento dei diritti di proprieta' intellettuale.
3. Per tutti gli appalti destinati all'uso da parte di persone fisiche, sia che si tratti del pubblico che del personale di un'amministrazione aggiudicatrice, e' necessario che le specifiche tecniche, salvo in casi debitamente giustificati, siano elaborate in modo da tenere conto dei criteri di accessibilita' per le persone con disabilita' o di progettazione adeguata per tutti gli utenti. Qualora i requisiti di accessibilita' obbligatori siano adottati con un atto giuridico dell'Unione europea, le specifiche tecniche devono essere definite mediante riferimento a esse per quanto riguarda i criteri di accessibilita' per le persone con disabilita' o di progettazione adeguata per tutti gli utenti.
4. Le specifiche tecniche consentono pari accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione e non devono comportare direttamente o indirettamente ostacoli ingiustificati all'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza.
5. Fatte salve le regole tecniche nazionali obbligatorie, le specifiche tecniche sono formulate secondo una delle modalita' seguenti:
a) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, comprese le caratteristiche ambientali, a condizione che i parametri siano sufficientemente precisi da consentire agli offerenti di determinare l'oggetto dell'appalto e alle amministrazioni aggiudicatrici di aggiudicare l'appalto;
b) mediante riferimento a specifiche tecniche e, in ordine di preferenza, alle norme che recepiscono norme europee, alle valutazioni tecniche europee, alle specifiche tecniche comuni, alle norme internazionali, ad altri sistemi tecnici di riferimento adottati dagli organismi europei di normalizzazione o in mancanza, alle norme, omologazioni tecniche o specifiche tecniche, nazionali, in materia di progettazione, calcolo e realizzazione delle opere e uso delle forniture. Ciascun riferimento contiene l'espressione «o equivalente»;
c) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali di cui alla lettera a), con riferimento alle specifiche citate nella lettera b) quale mezzo per presumere la conformita' con tali prestazioni o requisiti funzionali;
d) mediante riferimento alle specifiche tecniche di cui alla lettera b) per talune caratteristiche e alle prestazioni o ai requisiti funzionali di cui alla lettera a) per le altre caratteristiche.
6. Salvo che siano giustificate dall'oggetto dell'appalto, le specifiche tecniche non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare caratteristico dei prodotti o dei servizi forniti da un operatore economico specifico, ne' far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale menzione o riferimento sono tuttavia consentiti, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto dell'appalto non sia possibile applicando il comma 5. In tal caso la menzione o il riferimento sono accompagnati dall'espressione «o equivalente».
7. Quando si avvalgono della possibilita' di fare riferimento alle specifiche tecniche di cui al comma 5, lettera b), le amministrazioni aggiudicatrici non possono dichiarare inammissibile o escludere un'offerta per il motivo che i lavori, le forniture o i servizi offerti non sono conformi alle specifiche tecniche alle quali hanno fatto riferimento, se nella propria offerta l'offerente dimostra, con qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all'articolo 86, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.
8. Quando si avvalgono della facolta', prevista al comma 5, lettera a), di definire le specifiche tecniche in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, le amministrazioni aggiudicatrici non possono dichiarare inammissibile o escludere un'offerta di lavori, di forniture o di servizi conformi a una norma che recepisce una norma europea, a una omologazione tecnica europea, a una specifica tecnica comune, a una norma internazionale o a un sistema tecnico di riferimento adottato da un organismo europeo di normalizzazione se tali specifiche contemplano le prestazioni o i requisiti funzionali da esse prescritti. Nella propria offerta, l'offerente e' tenuto a dimostrare con qualunque mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all'articolo 86, che i lavori, le forniture o i servizi conformi alla norma ottemperino alle prestazioni e ai requisiti funzionali dell'amministrazione aggiudicatrice.

 

Art. 69
(Etichettature)

1. Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono acquistare lavori, forniture o servizi con specifiche caratteristiche ambientali, sociali o di altro tipo, possono imporre nelle specifiche tecniche, nei criteri di aggiudicazione o nelle condizioni relative all'esecuzione dell'appalto, un'etichettatura specifica come mezzo di prova che i lavori, le forniture o i servizi corrispondono alle caratteristiche richieste, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) i requisiti per l'etichettatura sono idonei a definire le caratteristiche dei lavori, delle forniture e dei servizi oggetto dell'appalto e riguardano soltanto i criteri ad esso connessi;
b) i requisiti per l'etichettatura sono basati su criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori;
c) le etichettature sono stabilite nell'ambito di un apposito procedimento aperto e trasparente al quale possano partecipare tutte le parti interessate, compresi gli enti pubblici, i consumatori, le parti sociali, i produttori, i distributori e le organizzazioni non governative;
d) le etichettature sono accessibili a tutte le parti interessate;
e) i requisiti per l'etichettatura sono stabiliti da terzi sui quali l'operatore economico che richiede l'etichettatura non puo' esercitare un'influenza determinante.
2. Se le amministrazioni aggiudicatrici non richiedono che i lavori, le forniture o i servizi soddisfino tutti i requisiti per l'etichettatura, indicano a quali requisiti per l'etichettatura fanno riferimento. Le amministrazioni aggiudicatrici che esigono un'etichettatura specifica accettano tutte le etichettature che confermano che i lavori, le forniture o i servizi soddisfano i requisiti equivalenti.
3. Se un operatore economico dimostra di non avere la possibilita' di ottenere l'etichettatura specifica indicata dall'amministrazione aggiudicatrice o un'etichettatura equivalente entro i termini richiesti, per motivi ad esso non imputabili, l'amministrazione aggiudicatrice accetta altri mezzi di prova, ivi compresa una documentazione tecnica del fabbricante, idonei a dimostrare che i lavori, le forniture o i servizi che l'operatore economico interessato deve prestare soddisfano i requisiti dell'etichettatura specifica o i requisiti specifici indicati dall'amministrazione aggiudicatrice.
4. Quando un'etichettatura soddisfa le condizioni indicate nel comma 1, lettere b), c), d) ed e), ma stabilisce requisiti non collegati all'oggetto dell'appalto, le amministrazioni aggiudicatrici non possono esigere l'etichettatura in quanto tale, ma possono definire le specifiche tecniche con riferimento alle specifiche dettagliate di tale etichettatura, o, all'occorrenza, a parti di queste, connesse all'oggetto dell'appalto e idonee a definirne le caratteristiche.

 

Art. 70
(Avvisi di preinformazione)

1. Le stazioni appaltanti rendono nota entro il 31 dicembre di ogni anno, l'intenzione di bandire per l'anno successivo appalti, pubblicando un avviso di preinformazione. L'avviso, recante le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera B, sezione B.1, e' pubblicato dalla stazione appaltante sul proprio profilo di committente. Per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 36, l'avviso di preinformazione e' pubblicato dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea o dalla stazione appaltante sul proprio profilo di committente. In quest'ultimo caso le stazioni appaltanti inviano al suddetto Ufficio un avviso della pubblicazione sul proprio profilo di committente, come indicato nel citato allegato. L'avviso contiene le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera A.
2. Per le procedure ristrette e le procedure competitive con negoziazione, le amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), possono utilizzare un avviso di preinformazione come indizione di gara a norma dell'articolo 59, comma 5, purche' l'avviso soddisfi tutte le seguenti condizioni:
a) si riferisce specificatamente alle forniture, ai lavori o ai servizi che saranno oggetto dell'appalto da aggiudicare;
b) indica che l'appalto sara' aggiudicato mediante una procedura ristretta o una procedura competitiva con negoziazione senza ulteriore pubblicazione di un avviso di indizione di gara e invita gli operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse;
c) contiene, oltre alle informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera B, sezione B.1, le informazioni di cui al medesimo allegato, sezione B.2;
d) e' stato inviato alla pubblicazione non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima della data di invio dell'invito a confermare interesse di cui all'articolo 75, comma 1.
3. L'avviso di cui al comma 2 puo' essere pubblicato sul profilo di committente quale pubblicazione supplementare a livello nazionale a norma dell'articolo 73. Il periodo coperto dall'avviso di preinformazione puo' durare al massimo dodici mesi dalla data di trasmissione dell'avviso per la pubblicazione. Tuttavia, nel caso di appalti pubblici per servizi sociali e altri servizi specifici, l'avviso di preinformazione di cui all'articolo 59, comma 5, puo' coprire un periodo piu' lungo di dodici mesi.

 

Art. 71
(Bandi di gara)

Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 59, comma 5, secondo periodo, e 63, tutte le procedure di scelta del contraente sono indette mediante bandi di gara. Al fine di agevolare l'attivita' delle stazioni appaltanti omogeneizzandone le condotte, successivamente alla adozione da parte dell'ANAC di bandi tipo, i bandi di gara sono redatti in conformita' agli stessi. Essi contengono le informazioni di cui all'allegato XIV, Parte I, lettera C, e sono pubblicati conformemente all'articolo72.Contengono altresi' i criteri ambientali minimi di cui all'articolo 34. Le stazioni appaltanti nella delibera a contrarre motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando-tipo.

 

Art. 72
(Redazione e modalita' di pubblicazione dei bandi e degli avvisi)

1. Gli avvisi e i bandi di cui agli articoli 70, 71 e 98, contenenti le informazioni indicate nell'allegato XII, nel formato di modelli di formulari, compresi i modelli di formulari per le rettifiche, sono redatti e trasmessi all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea per via elettronica e pubblicati conformemente all'allegato V.
2. Gli avvisi e i bandi di cui al comma 1 sono pubblicati entro cinque giorni dalla loro trasmissione, salve le disposizioni sulla loro pubblicazione da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea.
3. Gli avvisi e i bandi sono pubblicati per esteso in una o piu' delle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione scelte dalle stazioni appaltanti; il testo pubblicato in tali lingue e' l'unico facente fede. Le stazioni appaltanti italiane scelgono la lingua italiana, fatte salve le norme vigenti nella Provincia autonoma di Bolzano in materia di bilinguismo. Una sintesi degli elementi importanti di ciascun avviso o bando, indicati dalle stazioni appaltanti nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione, e' pubblicata nelle altre lingue ufficiali.
4. L'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea garantisce che il testo integrale e la sintesi degli avvisi di preinformazione di cui all'articolo 70, commi 2 e 3, e degli avvisi di indizione di gara che istituiscono un sistema dinamico di acquisizione, di cui all'articolo 55, comma 6, lettera a) continuino ad essere pubblicati:
a) nel caso di avvisi di preinformazione, per dodici mesi o fino al ricevimento di un avviso di aggiudicazione di cui all'articolo 129 che indichi che nei dodici mesi coperti dall'avviso di indizione di gara non sara' aggiudicato nessun altro appalto. Tuttavia, nel caso di appalti pubblici per servizi sociali e altri servizi specifici, l'avviso di preinformazione di cui all'articolo 142,comma 1, lettera b), continua a essere pubblicato fino alla scadenza del periodo di validita' indicato inizialmente o fino alla ricezione di un avviso di aggiudicazione come previsto dall'articolo 98, indicante che non saranno aggiudicati ulteriori appalti nel periodo coperto dall'indizione di gara;
b) nel caso di avvisi di indizione di gara che istituiscono un sistema dinamico di acquisizione, per il periodo di validita' del sistema dinamico di acquisizione.
5. La conferma della ricezione dell'avviso e della pubblicazione dell'informazione trasmessa, con menzione della data della pubblicazione rilasciata alla stazione appaltante dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea vale come prova della pubblicazione.
6. Le amministrazioni aggiudicatrici possono pubblicare avvisi relativi ad appalti pubblici che non sono soggetti all'obbligo di pubblicazione previsto dal presente codice, a condizione che essi siano trasmessi all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea per via elettronica secondo il modello e le modalita' di trasmissione precisate al comma 1.

 

Art. 73
(Pubblicazione a livello nazionale)

1. Gli avvisi e i bandi di cui agli articoli 70, 71 e 98 non sono pubblicati in ambito nazionale prima della pubblicazione a norma dell'articolo 72. Tuttavia la pubblicazione puo' comunque avere luogo a livello nazionale qualora la stessa non sia stata notificata alle amministrazioni aggiudicatrici entro quarantotto ore dalla conferma della ricezione dell'avviso conformemente all'articolo 72.
2. Gli avvisi e i bandi pubblicati a livello nazionale non contengono informazioni diverse da quelle contenute negli avvisi o bandi trasmessi all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea o pubblicate sul profilo di committente, ma menzionano la data della trasmissione dell'avviso o bando all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea o della pubblicazione sul profilo di committente.
3. Gli avvisi di preinformazione non sono pubblicati sul profilo di committente prima della trasmissione all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea dell'avviso che ne annuncia la pubblicazione sotto tale forma. Gli avvisi indicano la data di tale trasmissione.
4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 72, gli avvisi e i bandi sono, altresi', pubblicati senza oneri sul profilo del committente della stazione appaltante e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC, in cooperazione applicativa con i sistemi informatizzati delle regioni e le piattaforme regionali di e-procurement. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con l'ANAC, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono definiti gli indirizzi generali di pubblicazione al fine di garantire la certezza della data di pubblicazione e adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilita', anche con l'utilizzo della stampa quotidiana maggiormente diffusa nell'area interessata. Il predetto decreto individua la data fino alla quale gli avvisi e i bandi devono anche essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato. La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate nel presente codice, avviene esclusivamente in via telematica e non comporta oneri finanziari a carico delle stazioni appaltanti. Fino alla data indicata nel decreto di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 11.
5. Gli effetti giuridici che l'ordinamento connette alla pubblicita' in ambito nazionale decorrono dalla data di pubblicazione sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC.

 

Art. 74
(Disponibilita' elettronica dei documenti di gara)

1. Le stazioni appaltanti offrono un accesso gratuito, illimitato e diretto, per via elettronica, ai documenti di gara a decorrere dalla data di pubblicazione di un avviso conformemente agli articoli 70e 72 o dalla data di invio di un invito a confermare interesse. Il testo dell'avviso o dell'invito a confermare interesse indica l'indirizzo Internet presso il quale i documenti di gara sono accessibili.
2. Se non e' possibile offrire accesso gratuito, illimitato e diretto per via elettronica a determinati documenti di gara per uno dei motivi di cui all'articolo 52, comma 1, terzo periodo, le amministrazioni aggiudicatrici possono indicare nell'avviso o nell'invito a confermare interesse che i medesimi documenti saranno trasmessi per posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri ovvero, in caso di impossibilita', per vie diverse da quella elettronica secondo quanto previsto al comma 4. In tal caso, il termine per la presentazione delle offerte e' prorogato di cinque giorni, tranne nei casi di urgenza debitamente dimostrati di cui agli articoli60, comma 3, 61 comma 6 e62, comma 5.
3. Qualora non sia possibile offrire accesso gratuito, illimitato e diretto per via elettronica a determinati documenti di gara perche' le amministrazioni aggiudicatrici intendono applicare l'articolo 52, comma 2, del presente codice, esse indicano nell'avviso o nell'invito a confermare interesse quali misure richiedono al fine di proteggere la natura riservata delle informazioni e in che modo e' possibile ottenere accesso ai documenti in questione. In tal caso, il termine per la presentazione delle offerte e' prorogato di cinque giorni, tranne nei casi di urgenza debitamente dimostrati di cui agli articoli 60, comma 3, 61, comma 6 e62, comma 5.
4. Sempre che siano state richieste in tempo utile, le ulteriori informazioni sul capitolato d'oneri e sui documenti complementari sono comunicate dalle stazioni appaltanti a tutti gli offerenti che partecipano alla procedura d'appalto almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. In caso di procedura accelerata, ai sensi degli articoli 60, comma 3 e61, comma 6, il termine e' di quattro giorni.

 

Art. 75
(Inviti ai candidati)

1. Nelle procedure ristrette, nel dialogo competitivo, nei partenariati per l'innovazione, nelle procedure competitive con negoziazione, le stazioni appaltanti invitano simultaneamente e per iscritto, di norma con procedure telematiche, i candidati selezionati a presentare le rispettive offerte o a negoziare o, nel caso di dialogo competitivo, a partecipare al dialogo. Con le stesse modalita' le stazioni appaltanti invitano, nel caso di indizione di gara tramite un avviso di preinformazione, gli operatori economici che gia' hanno espresso interesse, a confermare nuovamente interesse.
2. Gli inviti di cui al comma 1 menzionano l'indirizzo elettronico al quale sono stati resi direttamente disponibili per via elettronica i documenti di gara e comprendono le informazioni indicate nell'allegato XV. Se tali documenti non sono stati oggetto di accesso gratuito, illimitato e diretto ai sensi dell'articolo 74 e non sono stati resi disponibili con altri mezzi, gli inviti sono corredati dei documenti di gara, in formato digitale ovvero, quando cio' non e' possibile, in formato cartaceo.
3. Nelle procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, gli operatori economici selezionati vengono invitati di norma a mezzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati membri ovvero, quando cio' non e' possibile, con lettera. Gli inviti contengono gli elementi della prestazione richiesta.

 

Art. 76
(Informazione dei candidati e degli offerenti)

1. Le stazioni appaltanti, nel rispetto delle specifiche modalita' di pubblicazione stabilite dal presente codice, informano tempestivamente ciascun candidato e ciascun offerente delle decisioni adottate riguardo alla conclusione di un accordo quadro, all'aggiudicazione di un appalto o all'ammissione ad un sistema dinamico di acquisizione, ivi compresi i motivi dell'eventuale decisione di non concludere un accordo quadro o di non aggiudicare un appalto per il quale e' stata indetta una gara o di riavviare la procedura o di non attuare un sistema dinamico di acquisizione.
2. Su richiesta scritta dell'offerente interessato, l'amministrazione aggiudicatrice comunica immediatamente e comunque entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta:
a) ad ogni offerente escluso, i motivi del rigetto della sua offerta, inclusi, per i casi di cui all'articolo 68, commi 7 e 8, i motivi della decisione di non equivalenza o della decisione secondo cui i lavori, le forniture o i servizi non sono conformi alle prestazioni o ai requisiti funzionali;
b) ad ogni offerente che abbia presentato un'offerta ammessa in gara e valutata, le caratteristiche e i vantaggi dell'offerta selezionata e il nome dell'offerente cui e' stato aggiudicato l'appalto o delle parti dell'accordo quadro;
c) ad ogni offerente che abbia presentato un'offerta ammessa in gara e valutata, lo svolgimento e l'andamento delle negoziazioni e del dialogo con gli offerenti.
3. Fermo quanto previsto nell'articolo 29, comma 1, secondo e terzo periodo, contestualmente alla pubblicazione ivi prevista e' dato avviso ai concorrenti, mediante PECo strumento analogo negli altri Stati membri, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti.
4. Le amministrazioni aggiudicatrici non divulgano le informazioni relative all'aggiudicazione degli appalti, alla conclusione di accordi quadro o all'ammissione ad un sistema dinamico di acquisizione, di cui ai commi 1 e 2, se la loro diffusione ostacola l'applicazione della legge o e' contraria all'interesse pubblico, o pregiudica i legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati o dell'operatore economico selezionato, oppure possa recare pregiudizio alla leale concorrenza tra questi.
5. Le stazioni appaltanti comunicano d'ufficio immediatamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni:
a) l'aggiudicazione, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare impugnazione, nonche' a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;
b) l'esclusione agli offerenti esclusi;
c) la decisione di non aggiudicare un appalto ovvero di non concludere un accordo quadro,a tutti i candidati;
d) la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, ai soggetti di cui alla lettera a) del presente comma.
6. Le comunicazioni di cui al comma 4 sono fatte mediante posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati membri. Le comunicazioni di cui al comma 5, lettere a) e b), indicano la data di scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto.

 

Art. 77
(Commissione di aggiudicazione)

1. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualita'/prezzo la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico e' affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.
2. La commissione e' costituta da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante e puo' lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.
3. I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'articolo 78 e, nel caso di procedure di aggiudicazione svolte da CONSIP S.p.a, INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. e dai soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, tra gli esperti iscritti nell'apposita sezione speciale dell'Albo, non appartenenti alla stessa stazione appaltante e, solo se non disponibili in numero sufficiente, anche tra gli esperti della sezione speciale che prestano servizio presso la stessa stazione appaltante ovvero, se il numero risulti ancora insufficiente, ricorrendo anche agli altri esperti iscritti all'Albo al di fuori della sezione speciale. Essi sono individuati dalle stazioni appaltanti mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati costituita da un numero di nominativi almeno doppio rispetto a quello dei componenti da nominare e comunque nel rispetto del principio di rotazione. Tale lista e' comunicata dall'ANAC alla stazione appaltante, entro cinque giorni dalla richiesta della stazione appaltante. La stazione appaltante puo', in caso di affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 o per quelli che non presentano particolare complessita', nominare componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione. Sono considerate di non particolare complessita' le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell'articolo 58.
4. I commissari non devono aver svolto ne' possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.
5. Coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto.
6. Si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,l'articolo 51 del codice di procedura civile, nonche' l'articolo 42 del presente codice. Sono altresi' esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.
7. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
8. Il Presidente della commissione giudicatrice e' individuato dalla stazione appaltante tra i commissari sorteggiati.
9. Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilita' e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6.
10. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico dell'intervento tra le somme a disposizione della stazione appaltante. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANAC, e' stabilita la tariffa di iscrizione all'albo e il compenso massimo per i commissari i dipendenti pubblici sono gratuitamente iscritti all'Albo e ad essi non spetta alcun compenso, se appartenenti alla stazione appaltante.
11. In caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, e' riconvocata la medesima commissione, fatto salvo il caso in cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione.
12. Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.
13. Il presente articolo non si applica alle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto o concessioni effettuate dagli enti aggiudicatori che non siano amministrazioni aggiudicatrici quando svolgono una delle attivita' previste dagli articoli da 115 a 121.

 

Art. 78
(Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici)

1. E' istituito presso l'ANAC, che lo gestisce e lo aggiorna secondo criteri individuati con apposite determinazioni, l'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici. Ai fini dell'iscrizione nel suddetto albo, i soggetti interessati devono essere in possesso di requisiti di compatibilita' e moralita', nonche' di comprovata competenza e professionalita' nello specifico settore a cui si riferisce il contratto, secondo i criteri e le modalita' che l'Autorita' definisce in un apposito atto, valutando la possibilita' di articolare l'Albo per aree tematiche omogenee, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice. Fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo, si applica l'articolo 216, comma 12.

 

Art. 79
(Fissazione di termini)

1. Nel fissare i termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto in particolare della complessita' dell'appalto e del tempo necessario per preparare le offerte, fatti salvi i termini minimi stabiliti negli articoli da 60 a 63.
2. Quando le offerte possono essere formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi o dopo consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati, i termini per la ricezione delle offerte, comunque superiori ai termini minimi stabiliti negli articoli da 60 a 63, sono stabiliti in modo che gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie per presentare le offerte.
3. Le stazioni appaltanti prorogano i termini per la ricezione delle offerte in modo che gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte nei casi seguenti:
a) se, per qualunque motivo, le informazioni supplementari significative ai fini della preparazione di offerte adeguate, seppur richieste in tempo utile dall'operatore economico, non sono fornite al piu' tardi sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte. In caso di procedura accelerata ai sensi degli articoli 60, comma 3, e 61, comma 6, il termine e' di quattro giorni;
b) se sono effettuate modifiche significative ai documenti di gara.
4. La durata della proroga di cui al comma 3 e' proporzionale all'importanza delle informazioni o delle modifiche.
5. Se le informazioni supplementari non sono state richieste in tempo utile o la loro importanza ai fini della preparazione di offerte adeguate e' insignificante, le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a prorogare le scadenze.

 

Art. 80
(Motivi di esclusione)

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonche' per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonche' all'articolo 2635 del codice civile;
c)frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunita' europee;
d)delitti, consumati o tentati, commessi con finalita' di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attivita' terroristiche;
e)delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attivita' criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f)sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g)ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione;
2. Costituisce altresi' motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
3. L'esclusione di cui al comma 1 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di societa' in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di societa' in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di societa' con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di societa' o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato e' stato depenalizzato ovvero quando e' intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato e' stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
4. Un operatore economico e' escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non piu' soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarita' contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purche' il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.
5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora:
a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonche' agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuita' aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;
c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si e' reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrita' o affidabilita'. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo67non possa essere risolta con misure meno intrusive;
f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non e' stata rimossa;
i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorita' giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalita' del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5.
7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, e' ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non e' escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.
9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non puo' avvalersi della possibilita' prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata e' pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso e' pari alla durata della pena principale.
11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o societa' sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356odegli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n .159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.
12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne da' segnalazione all'Autorita' che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravita' dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione e' cancellata e perde comunque efficacia.
13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, puo' precisare, al fine di garantire omogeneita' di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un procedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).
14 . Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

 

Art. 81
(Documentazione di gara)

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 85 e 88, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente codice e' acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC e l'AGID, sono indicati i dati concernenti la partecipazione alle gare e il loro esito, in relazione ai quali e' obbligatoria l'inclusione della documentazione nella Banca dati, i documenti diversi da quelli per i quali e' prevista l'inclusione e le modalita' di presentazione, i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei predetti dati. Con il medesimo decreto si provvede alla definizione delle modalita' relative alla progressiva informatizzazione dei documenti necessari a comprovare i requisiti di partecipazione e l'assenza di cause di esclusione, nonche' alla definizione dei criteri e delle modalita' relative all'accesso e al funzionamento nonche' all'interoperabilita' tra le diverse banche dati coinvolte nel procedimento. A tal fine entro il 31 dicembre 2016, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in accordo con ANAC, definisce le modalita' di subentro nelle convenzioni stipulate dall'ANAC, tali da non rendere pregiudizio all'attivita' di gestione dati attribuite all'ANAC dal presente codice. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 13.
3. Costituisce oggetto di valutazione della performance il rifiuto, ovvero l'omessa effettuazione di quanto necessario a garantire l'interoperabilita' delle banche dati, secondo le modalita' individuate con il decreto di cui al comma 2,da parte del soggetto responsabile delle stesse all'interno dell'amministrazione o organismo pubblico coinvolti nel procedimento. A tal fine, l'ANAC, debitamente informata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua le dovute segnalazioni all'organo di vertice dell'amministrazione o organismo pubblico.
4. Gli esiti dell'accertamento dei requisiti generali di qualificazione, costantemente aggiornati, con riferimento al medesimo partecipante nei termini di efficacia di ciascun documento, possono essere utilizzati anche per gare diverse.

 

Art. 82
(Rapporti di prova, certificazione e altri mezzi di prova)

1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere che gli operatori economici presentino, come mezzi di prova di conformita' ai requisiti o ai criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, ai criteri di aggiudicazione o alle condizioni relative all'esecuzione dell'appalto, una relazione di prova o un certificato rilasciati da un organismo di valutazione della conformita'. Le amministrazioni aggiudicatrici che richiedono la presentazione di certificati rilasciati da uno specifico organismo di valutazione della conformita' accettano anche i certificati rilasciati da organismi di valutazione della conformita' equivalenti. Ai fini del presente comma, per «organismo di valutazione della conformita'» si intende un organismo che effettua attivita' di valutazione della conformita', comprese taratura, prove, ispezione e certificazione, accreditato a norma del regolamento (UE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici accettano altri mezzi di prova appropriati, diversi da quelli di cui al comma 1, ivi compresa una documentazione tecnica del fabbricante, se l'operatore economico interessato non aveva accesso ai certificati o alle relazioni di prova di cui al comma 1, o non poteva ottenerli entro i termini richiesti, purche' il mancato accesso non sia imputabile all'operatore economico interessato e purche' questi dimostri che i lavori, le forniture o i servizi prestati soddisfano i requisiti o i criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, i criteri di aggiudicazione o le condizioni relative all'esecuzione dell'appalto.
3. Le informazioni relative alle prove e ai documenti presentati a norma del presente articolo e degli articoli 68, comma 8, e 69 sono messe a disposizione degli altri Stati membri, su richiesta, dalla Cabina di regia. Lo scambio delle informazioni e' finalizzato a un'efficace cooperazione reciproca, ed avviene nel rispetto delle regole europee e nazionali in materia di protezione dei dati personali.

 

Art. 83
(Criteri di selezione e soccorso istruttorio)

1. I criteri di selezione riguardano esclusivamente:
a) i requisiti di idoneita' professionale;
b) la capacita' economica e finanziaria;
c) le capacita' tecniche e professionali.
2. I requisiti e le capacita' di cui al comma 1 sono attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il piu' ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione. Per i lavori, con linee guida dell'ANAC adottate entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinati, nel rispetto dei principi di cui al presente articolo e anche al fine di favorire l'accesso da parte delle microimprese e delle piccole e medie imprese, il sistema di qualificazione, i casi e le modalita' di avvalimento, i requisiti e le capacita' che devono essere posseduti dal concorrente, anche in riferimento ai consorzi di cui all'articolo 45, lettere b) e c)e la documentazione richiesta ai fini della dimostrazione del loro possesso di cui all'allegato XVII. Fino all'adozione di dette linee guida, si applica l'articolo 216, comma 14.
3. Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, lettera a), i concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali. Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, e' richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalita' vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalita' vigenti nello Stato membro nel quale e' stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilita', che il certificato prodotto e' stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui e' residenti. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, se i candidati o gli offerenti devono essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero appartenere a una particolare organizzazione per poter prestare nel proprio Paese d'origine i servizi in questione, la stazione appaltante puo' chiedere loro di provare il possesso di tale autorizzazione ovvero l'appartenenza all'organizzazione.
4. Per gli appalti di servizi e forniture, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera b),le stazioni appaltanti, nel bando di gara, possono richiedere:
a) che gli operatori economici abbiano un fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo nel settore di attivita' oggetto dell'appalto;
b) che gli operatori economici forniscano informazioni riguardo ai loro conti annuali che evidenzino in particolare i rapporti tra attivita' e passivita';
c)un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali.
5. Il fatturato minimo annuo richiesto ai sensi del comma 4, lettera a) non puo' comunque superare il doppio del valore stimato dell'appalto, salvo in circostanze adeguatamente motivate relative ai rischi specifici connessi alla natura dei lavori, servizi e forniture, oggetto di affidamento. La stazione appaltante, ove richieda un fatturato minimo annuo, ne indica le ragioni nei documenti di gara. Per gli appalti divisi in lotti, il presente comma si applica per ogni singolo lotto. Tuttavia, le stazioni appaltanti possono fissare il fatturato minimo annuo che gli operatori economici devono avere con riferimento a gruppi di lotti nel caso in cui all'aggiudicatario siano aggiudicati piu' lotti da eseguirsi contemporaneamente. Se gli appalti basati su un accordo quadro devono essere aggiudicati in seguito alla riapertura della gara, il requisito del fatturato annuo massimo di cui al primo periodo del presente comma e' calcolato sulla base del valore massimo atteso dei contratti specifici che saranno eseguiti contemporaneamente, se conosciuto, altrimenti sulla base del valore stimato dell'accordo quadro. Nel caso di sistemi dinamici di acquisizione, il requisito del fatturato annuo massimo e' calcolato sulla base del valore massimo atteso degli appalti specifici da aggiudicare nell'ambito di tale sistema.
6. Per gli appalti di servizi e forniture ,per i criteri di selezione di cui al comma 1, lettera c), le stazioni appaltanti possono richiedere requisiti per garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualita'. Nelle procedure d'appalto per forniture che necessitano di lavori di posa in opera o di installazione, servizi o lavori, la capacita' professionale degli operatori economici di fornire tali servizi o di eseguire l'installazione o i lavori e' valutata con riferimento alla loro competenza, efficienza, esperienza e affidabilita'. Le informazioni richieste non possono eccedere l'oggetto dell'appalto; l'amministrazione deve, comunque, tener conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali.
7. Fermo restando il sistema di qualificazione di cui all'articolo 84nonche' quanto previsto in materia di prova documentale preliminare dall'articolo 85, la dimostrazione dei requisiti di cui al comma 1, lettere b) e c) e' fornita, a seconda della natura, della quantita' o dell'importanza e dell'uso delle forniture o dei servizi, utilizzando i mezzi di prova di cui all'articolo86, commi 4 e 5.
8. Le stazioni appaltanti indicano le condizioni di partecipazione richieste, che possono essere espresse come livelli minimi di capacita', congiuntamente agli idonei mezzi di prova, nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse ed effettuano la verifica formale e sostanziale delle capacita' realizzative, delle competenze tecniche e professionali, ivi comprese le risorse umane, organiche all'impresa, nonche' delle attivita' effettivamente eseguite. I bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione rispetto a quelle previste dal presente codice e da altre disposizioni di legge vigenti. Dette prescrizioni sono comunque nulle.
9. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarita' essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 5.000 euro. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perche' siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione e' dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarita' formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente e' escluso dalla gara. Costituiscono irregolarita' essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
10. E' istituito presso l'ANAC, che ne cura la gestione, il sistema del rating di impresa e delle relative penalita' e premialita', da applicarsi ai soli fini della qualificazione delle imprese, per il quale l'Autorita' rilascia apposita certificazione. Il suddetto sistema e' connesso a requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonche' sulla base di accertamenti definitivi che esprimono la capacita' strutturale e di affidabilita' dell'impresa. L'ANAC definisce i requisiti reputazionali e i criteri di valutazione degli stessi, nonche' le modalita' di rilascio della relativa certificazione, mediante linee guida adottate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice. Rientra nell'ambito dell'attivita' di gestione del suddetto sistema la determinazione da parte di ANAC di misure sanzionatorie amministrative nei casi di omessa o tardiva denuncia obbligatoria delle richieste estorsive e corruttive da parte delle imprese titolari di contratti pubblici, comprese le imprese subappaltatrici e le imprese fornitrici di materiali, opere e servizi. I requisiti reputazionali alla base del rating di impresa di cui al presente comma tengono conto, in particolare, del rating di legalita' rilevato dall'ANAC in collaborazione con l'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi dell'articolo 213, comma 7, nonche' dei precedenti comportamentali dell'impresa, con riferimento al rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione dei contratti, all'incidenza del contenzioso sia in sede di partecipazione alle procedure di gara che in fase di esecuzione del contratto. Tengono conto altresi' della regolarita' contributiva, ivi compresi i versamenti alle Casse edili, valutata con riferimento ai tre anni precedenti.

 
Art.84
(Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici)

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 11 e dall'articolo 90, comma 8, i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro, provano il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 83, mediante attestazione da parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC.
2. L'ANAC, con le linee guida di cui all'articolo 83, comma 2,individua, altresi', livelli standard di qualita' dei controlli che le societa' organismi di attestazione (SOA) devono effettuare, con particolare riferimento a quelli di natura non meramente documentale. L'attivita' di monitoraggio e controllo di rispondenza ai suddetti livelli standard di qualita' comporta l'esercizio di poteri di diffida, ovvero, nei casi piu' gravi, la sospensione o la decadenza dall'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' da parte dell'ANAC.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, l'ANAC effettua una ricognizione straordinaria circa il possesso dei requisiti di esercizio dell'attivita' da parte dei soggetti attualmente operanti in materia di attestazione, e le modalita' di svolgimento della stessa, provvedendo all'esito mediante diffida, sospensione, ovvero decadenza dall'autorizzazione nei casi di mancanza del possesso dei requisito o di esercizio ritenuto non virtuoso. L'ANAC relaziona sugli esiti di detta ricognizione straordinaria al Governo e alle Camere, allo scopo di fornire elementi di valutazione circa la rispondenza del sistema attuale di qualificazione unica a requisiti di concorrenza e trasparenza, anche in termini di quantita' degli organismi esistenti ovvero di necessita' di individuazione di forme di partecipazione pubblica agli stessi e alla relativa attivita' di attestazione.
4. Gli organismi di cui al comma 1 attestano:
a) l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80;
b) il possesso dei requisiti di capacita' economica e finanziaria e tecniche e professionali indicati all'articolo 83; tra i requisiti tecnico-organizzativi rientrano i certificati rilasciati alle imprese esecutrici da parte delle stazioni appaltanti. Gli organismi di attestazione acquisiscono detti certificati unicamente dall'Osservatorio, cui sono trasmessi in copia, dalle stazioni appaltanti;
c) il possesso di certificazioni di sistemi di qualita' conformi alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciate da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;
d) il possesso di certificazione del rating di impresa, rilasciata dall'ANAC ai sensi dell'articolo 83, comma 10.
5. Il sistema unico di qualificazione degli esecutori di contratti pubblici e' articolato in rapporto alle tipologie e all'importo dei lavori.
6. L'ANAC vigila sul sistema di qualificazione e, a tal fine, effettua ispezioni, anche senza preavviso, o richiede qualsiasi documento ritenuto necessario. I poteri di vigilanza e di controllo sono esercitati anche su motivata e documentata istanza di una impresa ovvero di una SOA o di una stazione appaltante. Le stazioni appaltanti hanno l'obbligo di effettuare controlli, almeno a campione, secondo modalita' predeterminate, sulla sussistenza dei requisiti oggetto dell'attestazione, segnalando immediatamente le eventuali irregolarita' riscontrate all'ANAC, che dispone la sospensione cautelare dell'efficacia dell'attestazione dei requisiti entro dieci giorni dalla ricezione dell'istanza medesima. Sull'istanza di verifica l'ANAC provvede entro sessanta giorni, secondo modalita' stabilite nelle linee guida. I controlli effettuati dalle stazioni appaltanti costituiscono elemento positivo di valutazione ai fini dell'attribuzione della premialita' di cui all'articolo38.
7. Per gli appalti di lavori di importo pari o superiore ai 20 milioni di euro, oltre alla presentazione dell'attestazione dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 83, la stazione appaltante puo' richiedere requisiti aggiuntivi finalizzati:
a) alla verifica della capacita' economico-finanziaria. In tal caso il concorrente fornisce i parametri economico-finanziari significativi richiesti, certificati da societa' di revisione ovvero altri soggetti preposti che si affianchino alle valutazioni tecniche proprie dell'organismo di certificazione, da cui emerga in modo inequivoco la esposizione finanziaria dell'impresa concorrente all'epoca in cui partecipa ad una gara di appalto; in alternativa a tale requisito, la stazione appaltante puo' richiedere una cifra d'affari in lavori pari a 2 volte l'importo a base di gara, che l'impresa deve aver realizzato nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando.;
b) alla verifica della capacita' professionale per gli appalti per i quali viene richiesta la classifica illimitata. In tal caso il concorrente fornisce evidenza di aver eseguito lavori per entita' e tipologia compresi nella categoria individuata come prevalente a quelli posti in appalto opportunamente certificati dalle rispettive stazioni appaltanti, tramite presentazione del certificato di esecuzione lavori; tale requisito si applica solo agli appalti di lavori di importo superiore a 100 milioni di euro.
8. Le linee guida di cui al presente articolo disciplinano i casi e le modalita' di sospensione o di annullamento delle attestazioni, nonche' di decadenza delle autorizzazioni degli organismi di certificazione. Le linee guida disciplinano, altresi', i criteri per la determinazione dei corrispettivi dell'attivita' di qualificazione, in rapporto all'importo complessivo ed al numero delle categorie generali o specializzate cui si richiede di essere qualificati, avendo riguardo anche alla necessaria riduzione degli stessi in caso di consorzi stabili nonche' per le microimprese e le piccole e medie imprese.
9. Al fine di garantire l'effettivita' e la trasparenza dei controlli sull'attivita' di attestazione posta in essere dalle SOA, l'ANAC predetermina e rende pubblico sul proprio sito il criterio e il numero di controlli a campione da effettuare annualmente sulle attestazioni rilasciate dalle SOA.
10. La violazione delle disposizioni delle linee guida e' punita con le sanzione previste dall'articolo 213, comma 13. Per le violazioni di cui al periodo precedente, non e' ammesso il pagamento in misura ridotta. L'importo della sanzione e' determinato dall'ANAC con ordinanza-ingiunzione sulla base dei criteri generali di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, con particolare riferimento ai criteri di proporzionalita' e adeguatezza alla gravita' della fattispecie. Nei casi piu' gravi, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione accessoria della sospensione dell'attivita' di impresa per un periodo da un mese a due anni, avvero della decadenza dell'autorizzazione. La decadenza dell'autorizzazione si applica sempre in caso di reiterazione della violazione che abbia comportato la sanzione accessoria della sospensione dell'attivita', ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.
11. La qualificazione della SOA ha durata di cinque anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei requisiti di ordine generale nonche' dei requisiti di capacita' strutturale indicati nelle linee guida.
12. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'ANAC, sentite le competenti Commissioni parlamentari, vengono individuate modalita' di qualificazione, anche alternative o sperimentali da parte di stazioni appaltanti ritenute particolarmente qualificate ai sensi dell'articolo 38, per migliorare l'effettivita' delle verifiche e conseguentemente la qualita' e la moralita' delle prestazioni degli operatori economici, se del caso attraverso un graduale superamento del sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici.

 

Art. 85
(Documento di gara unico europeo)

1.Al momento della presentazione delle domande di partecipazione o delle offerte, le stazioni appaltanti accettano il documento di gara unico europeo (DGUE), redatto in conformita' al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione europea Il DGUE e' fornito esclusivamente in forma elettronica a partire dal18 aprile 2018, e consiste in un'autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorita' pubbliche o terzi in cui si conferma che l'operatore economico soddisfa le seguenti condizioni:
a) non si trova in una delle situazioni di cui all'articolo 80;
b) soddisfa i criteri di selezione definiti a norma dell'articolo83;
c) soddisfa gli eventuali criteri oggettivi fissati a norma dell'articolo91.
2. Il DGUE fornisce, inoltre, le informazioni rilevanti richieste dalla stazione appaltante e le informazioni di cui al comma 1 relative agli eventuali soggetti di cui l'operatore economico si avvale ai sensi dell'articolo 89, indica l'autorita' pubblica o il terzo responsabile del rilascio dei documenti complementari e include una dichiarazione formale secondo cui l'operatore economico e' in grado, su richiesta e senza indugio, di fornire tali documenti.
3. Se la stazione appaltante puo' ottenere i documenti complementari direttamente accedendo alla banca dati di cui all'articolo 81, il DGUE riporta altresi' le informazioni richieste a tale scopo, i dati di individuazione e, se del caso, la necessaria dichiarazione di consenso.
4. Gli operatori economici possono riutilizzare il DGUE utilizzato in una procedura d'appalto precedente purche' confermino che le informazione ivi contenute sono ancore valide.
5.La stazione appaltante puo', altresi', chiedere agli offerenti e ai candidati, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. Prima dell'aggiudicazione dell'appalto, la stazione appaltante richiede all'offerente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto, nonche' all'impresa che la segue in graduatoria, tranne nel caso di appalti basati su accordi quadro se conclusi ai sensi dell'articolo 53, comma 3 o comma 4, lettera a), di presentare documenti complementari aggiornati conformemente all'articolo 86 e, se del caso, all'articolo 87. La stazione appaltante puo' invitare gli operatori economici a integrare i certificati richiesti ai sensi degli articoli 86e 87.6. In deroga al comma 5, agli operatori economici non e' richiesto di presentare documenti complementari o altre prove documentali qualora questi siano presenti nella banca dati di cui all'articolo 81 o qualora la stazione appaltante, avendo aggiudicato l'appalto o concluso l'accordo quadro, possieda gia' tali documenti.
7. Ai fini del comma 5, le banche dati contenente informazioni pertinenti sugli operatori economici, possono essere consultate, alle medesime condizioni, dalle amministrazioni aggiudicatrici di altri Stati membri, con le modalita' individuate con il decreto di cui all'articolo 81, comma 2.
8.Per il tramite della cabina di regia e' messo a disposizione e aggiornato su e-Certis un elenco completo di banche dati contenenti informazioni pertinenti sugli operatori economici che possono essere consultate dalle stazioni appaltanti di altri Stati membri e sono comunicate, su richiesta, agli altri Stati membri le informazioni relative alle banche dati di cui al presente articolo.

 
Art.86

(Mezzi di prova)

1.Le stazioni appaltanti possono chiedere i certificati, le dichiarazioni e gli altri mezzi di prova di cui al presente articolo e all'allegato XVII, come prova dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'articolo 83. Le stazioni appaltanti non esigono mezzi di prova diversi da quelli di cui al presente articolo, all'allegato XVII e all'articolo 110. Gli operatori economici possono avvalersi di qualsiasi mezzo idoneo documentale per provare che essi disporranno delle risorse necessarie.
2.Le stazioni appaltanti accettano i seguenti documenti come prova sufficiente della non applicabilita' all'operatore economico dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80:
a) per quanto riguarda i commi 1 , 2 e 3 di detto articolo, il certificato del casellario giudiziario o in sua mancanza, un documento equivalente rilasciato dalla competente autorita' giudiziaria o amministrativa dello Stato membro o del Paese d'origine o di provenienza da cui risulta il soddisfacimento dei requisiti previsti;
b) per quanto riguarda il comma 4 di detto articolo, tramite apposita certificazione rilasciata dalla amministrazione fiscale competente e, con riferimento ai contributi previdenziali e assistenziali, tramite il Documento Unico della Regolarita' Contributiva rilasciato dagli Istituti previdenziali ai sensi della normativa vigente ovvero tramite analoga certificazione rilasciata dalle autorita' competenti di altri Stati.
3. Se del caso, uno Stato membro fornisce una dichiarazione ufficiale in cui si attesta che i documenti o i certificati di cui al comma 2 non sono rilasciati o che questi non menzionano tutti i casi previsti, tali dichiarazioni ufficiali sono messe a disposizione mediante il registro online dei certificati (e-Certis).
4.Di norma, la prova della capacita' economica e finanziaria dell'operatore economico puo' essere fornita mediante uno o piu' mezzi di prova indicati nell'allegato XVII, parte I. L'operatore economico, che per fondati motivi non e' in grado di presentare le referenze chieste dall'amministrazione aggiudicatrice, puo' provare la propria capacita' economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.
5. Le capacita' tecniche degli operatori economici possono essere dimostrate con uno o piu' mezzi di prova di cui all'allegato XVII, parte II, in funzione della natura, della quantita' o dell'importanza e dell'uso dei lavori, delle forniture o dei servizi.
6.Per il tramite della cabina di regia sono messe a disposizione degli altri Stati membri, su richiesta, le informazioni riguardanti i motivi di esclusione elencati all'articolo 80, l'idoneita' all'esercizio dell'attivita' professionale, la capacita' finanziaria e tecnica degli offerenti di cui all'articolo 83, nonche' eventuali informazioni relative ai mezzi di prova di cui al presente articolo.

 

Art. 87
(Certificazione delle qualita')

1. Qualora richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che l'operatore economico soddisfa determinate norme di garanzia della qualita', compresa l'accessibilita' per le persone con disabilita', le stazioni appaltantisi riferiscono ai sistemi di garanzia della qualita' basati sulle serie di norme europee in materia, certificati da organismi accreditati. Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse ammettono parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualita', qualora gli operatori economici interessati non avessero la possibilita' di ottenere tali certificati entro i termini richiesti per motivi non imputabili agli stessi operatori economici, a condizione che gli operatori economici dimostrino che le misure di garanzia della qualita' proposte soddisfano le norme di garanzia della qualita' richieste.
2. Le stazioni appaltanti, quando richiedono la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare il rispetto da parte dell'operatore economico di determinati sistemi o di norme di gestione ambientale, fanno riferimento al sistema dell'Unione di ecogestione e audit (EMAS) o a altri sistemi di gestione ambientale nella misura in cui sono conformi all'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1221/2009 o ancora ad altre norme di gestione ambientale fondate su norme europee o internazionali in materia, certificate da organismi accreditati per lo specifico scopo, ai sensi del regolamento (CE) n.765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Qualora gli operatori economici abbiano dimostrato di non avere accesso a tali certificati o di non avere la possibilita' di ottenerli entro i termini richiesti per motivi loro non imputabili, la stazione appaltante accetta anche altre prove documentali delle misure di gestione ambientale, purche' gli operatori economici dimostrino che tali misure sono equivalenti a quelle richieste nel quadro del sistema o della norma di gestione ambientale applicabile.
3. Le stazioni appaltanti , qualora richiedano agli operatori economici la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare la conformita' ai criteri di cui al comma 2 dell'articolo 34, fanno riferimento a organismi di valutazione della conformita' accreditati ai sensi del regolamento (CE) n.765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, in conformita' alle norme UNI CEI EN ISO/IEC della serie 17000.
4. Le informazioni relative ai documenti presentati come prova del rispetto delle norme ambientali e di qualita' sono messe a disposizione degli altri Stati membri, su richiesta dalla Cabina di regia.

 

Art. 88
(Registro on line dei certificati (e-Certis)

1. Al fine di facilitare la presentazione di offerte transfrontaliere, le informazioni concernenti i certificati e altre forme di prove documentali introdotte in e-Certis e stabilite dalla Commissione europea sono costantemente aggiornate per il tramite della cabina di regia di cui all'articolo 213.
2. Le stazioni appaltanti utilizzano e-Certis e richiedono in primo luogo i tipi di certificati o le forme di prove documentali che sono contemplati da e-Certis.

 

Art. 89
(Avvalimento)

1. L'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45, per un determinato appalto, puo' soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, nonche' il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84, avvalendosi delle capacita' di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII, parte II, lettera f), o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacita' di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacita' sono richieste. L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacita' di altri soggetti allega, oltre all'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80, nonche' il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporra' dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui e' carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Il concorrente allega, altresi', alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtu' del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.
2. Nei settori speciali, se le norme e i criteri oggettivi per l'esclusione e la selezione degli operatori economici che richiedono di essere qualificati in un sistema di qualificazione comportano requisiti relativi alle capacita' economiche e finanziarie dell'operatore economico o alle sue capacita' tecniche e professionali, questi puo' avvalersi, se necessario, della capacita' di altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei legami con essi. Resta fermo quanto previsto dal comma 1, periodi secondo e terzo, da intendersi quest'ultimo riferito all'abito temporale di validita' del sistema di qualificazione.
3. La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88, se i soggetti della cui capacita' l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. Nel bando di gara possono essere altresi' indicati i casi in cui l'operatore economico deve sostituire un soggetto per il quale sussistono motivi non obbligatori di esclusione, purche' si tratti di requisiti tecnici.
4. Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali siano direttamente svolti dall'offerente o, nel caso di un'offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici, da un partecipante al raggruppamento.
5. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
6. E' ammesso l'avvalimento di piu' imprese ausiliarie. L'ausiliario non puo' avvalersi a sua volta di altro soggetto.
7. In relazione a ciascuna gara non e' consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga piu' di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
8. Il contratto e' in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale e' rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria puo' assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
9. In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonche' l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 52 e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori. La stazione appaltante trasmette all'Autorita' tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresi' l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicita'.
10. L'avvalimento non e' ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
11.Non e' ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessita' tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. E' considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo, che il valore dell' opere superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, e' definito l'elenco delle opere di cui al presente comma, nonche' i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, che possono essere periodicamente revisionati. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma 15.

 

Art. 90

(Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e
certificazioni)

1. Gli operatori economici iscritti in elenchi ufficiali di imprenditori, fornitori o prestatori di servizi o che siano in possesso di una certificazione rilasciata da organismi accreditati per tali certificazioni ai sensi del regolamento (CE) n.765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio di cui all'allegato XIII possono presentare alla stazione appaltante, per ogni appalto, un certificato d'iscrizione o il certificato rilasciato dall'organismo di certificazione competente. Tali certificati indicano le referenze che consentono l'iscrizione negli elenchi o di ottenere il rilascio della certificazione nonche' la relativa classificazione.
2. Le amministrazioni o gli enti che gestiscono gli elenchi e gli organismi di certificazione di cui al comma 1, presso cui le domande vanno presentate, comunicano alla Cabina di regia di cui all'articolo212 i propri dati entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente codice ovvero dall'istituzione di nuovi elenchi o albi o di nuovi organismi di certificazione e provvedono altresi' all'aggiornamento dei dati comunicati. Nei trenta giorni successivi al loro ricevimento la Cabina di regia cura la trasmissione di tali dati alla Commissione europea e agli altri Stati membri.
3. Per gli operatori economici facenti parte di un raggruppamento che dispongono di mezzi forniti da altre societa' del raggruppamento, l'iscrizione negli elenchi o il certificato indicano specificamente i mezzi di cui si avvalgono, chi ne sia proprietario e le relative condizioni contrattuali.
4. L'iscrizione di un operatore economico in un elenco ufficiale o il possesso del certificato rilasciato dal competente organismo di certificazione costituisce presunzione d'idoneita' ai fini dei requisiti di selezione qualitativa previsti dall'elenco o dal certificato.
5. I dati risultanti dall'iscrizione negli elenchi ufficiali o dalla certificazione, per i quali opera la presunzione di idoneita' di cui al comma 4, possono essere contestati con qualsiasi mezzo di prova in sede di verifica dei requisiti degli operatori economici da parte di chi vi abbia interesse. Per quanto riguarda il pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali e il pagamento delle imposte e tasse, per ogni appalto, puo' essere richiesta un'attestazione supplementare ad ogni operatore economico.
6. Le stazioni appaltanti applicano i commi 1 e 5 del presente articolo solo agli operatori economici stabiliti sul territorio nazionale.
7. I requisiti della prova per i criteri di selezione qualitativa previsti dall'elenco ufficiale o dalla certificazione devono risultare all'articolo 86 e, ove applicabile, all'articolo 87. Gli operatori economici possono chiedere in qualsiasi momento l'iscrizione in un elenco ufficiale o il rilascio del certificato. Essi sono informati entro un termine ragionevole, fissato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, della decisione dell'amministrazione o ente che redige l'elenco o dell'organismo di certificazione competente.
8. L'iscrizione in elenchi ufficiali o la certificazione non possono essere imposte agli operatori economici degli altri Stati membri in vista della partecipazione ad un pubblico appalto. Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti di organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse accettano altresi' altri mezzi di prova equivalenti.
9. Sono messe a disposizione degli altri Stati membri che ne facciano richiesta le informazioni relative ai documenti presentati dagli operatori economici per provare il possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione negli elenchi ufficiali di cui al comma 1 ovvero, per gli operatori di altri Stati membri, il possesso di una certificazione equivalente.
10. Gli elenchi sono soggetti a pubblicazione sul profilo di committente e sul casellario informatico dell'ANAC.

 

Art. 91

(Riduzione del numero di candidati altrimenti qualificati da invitare
a partecipare)

1. Nelle procedure ristrette, nelle procedure competitive con negoziazione, nelle procedure di dialogo competitivo e di partenariato per l'innovazione, le stazioni appaltanti, quando lo richieda la difficolta' o la complessita' dell'opera, della fornitura o del servizio, possono limitare il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione e che possono essere invitati a presentare un'offerta, a negoziare o a partecipare al dialogo, purche' sia assicurato il numero minimo, di cui al comma 2, di candidati qualificati.
2. Quando si avvalgono di tale facolta', le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse i criteri oggettivi e non discriminatori, secondo il principio di proporzionalita' che intendono applicare, il numero minimo dei candidati che intendono invitare, e, ove lo ritengano opportuno per motivate esigenze di buon andamento, il numero massimo. Nelle procedure ristrette il numero minimo di candidati non puo' essere inferiore a cinque. Nella procedura competitiva con negoziazione, nella procedura di dialogo competitivo e nel partenariato per l'innovazione il numero minimo di candidati non puo' essere inferiore a tre. In ogni caso il numero di candidati invitati deve essere sufficiente ad assicurare un'effettiva concorrenza. Le stazioni appaltanti invitano un numero di candidati pari almeno al numero minimo. Tuttavia, se il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione e i livelli minimi di capacita' di cui all'articolo 83e' inferiore al numero minimo, la stazione appaltante puo' proseguire la procedura invitando i candidati in possesso delle capacita' richieste. La stazione appaltante non puo' includere nella stessa procedura altri operatori economici che non abbiano chiesto di partecipare o candidati che non abbiano le capacita' richieste.

 

Art. 92
(Riduzione del numero di offerte e soluzioni)

1. Le stazioni appaltanti, quando ricorrono alla facolta' di ridurre il numero di offerte da negoziare di cui all'articolo 62, comma 11, o di soluzioni da discutere di cui all'articolo 63, comma 9, effettuano tale riduzione applicando i criteri di aggiudicazione indicati nei documenti di gara. Nella fase finale tale numero deve consentire di garantire una concorrenza effettiva, purche' vi sia un numero sufficiente di offerte, soluzioni o candidati qualificati.

 
Art.93

(Garanzie per la partecipazione alla procedura)

1. L'offerta e' corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al2percento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere l'importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante puo' motivatamente ridurre l'importo della cauzione sino all'1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia e' fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.
2. La cauzione puo' essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.
3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore puo' essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilita' previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attivita' o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita' di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una societa' di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilita' richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
4.Lagaranziadeveprevedereespressamentelarinunciaal beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonche' l'operativita' della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
5. La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validita' maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresi' prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura , per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.
6. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed e' svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
7. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, e' ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualita' conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000.Neicontrattirelativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo e' ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit(EMAS),ai sensi del regolamento(CE)n.1221/2009del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009,odel20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001.Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo e' ridotto del 20 percento ,anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualita' ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento(CE)n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo e' ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1oun'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo e' ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalita' o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operativita' in qualita' di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.
8. L'offerta e' altresi' corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 105,qualora l'offerente risultasse affidatario.
9. La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma1, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.
10. Il presente articolo non si applica agli appalti di servizi aventi a oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento e ai compiti di supporto alle attivita' del responsabile unico del procedimento.

 

Art. 94
(Principi generali in materia di selezione)

1. Gli appalti sono aggiudicati sulla base di criteri stabiliti conformemente agli articoli da 95 a 97, previa verifica, in applicazione degli articoli da 80 a 83, della sussistenza dei seguenti presupposti:
a) l'offerta e' conforme ai requisiti, alle condizioni e ai criteri indicati nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse nonche' nei documenti di gara, tenuto conto, se del caso, dell'articolo 95, comma 14;
b) l'offerta proviene da un offerente che non e' escluso ai sensi dell'articolo 80 e che soddisfa i criteri di selezione fissati dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 83 e, se del caso, le norme e i criteri non discriminatori di cui all'articolo 91.
2. La stazione appaltante puo' decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente piu' vantaggiosa, se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3.numar+

 
Art.95

(Criteri di aggiudicazione dell'appalto)

1. I criteri di aggiudicazione non conferiscono alla stazione appaltante un potere di scelta illimitata dell'offerta. Essi garantiscono la possibilita' di una concorrenza effettiva e sono accompagnati da specifiche che consentono l'efficace verifica delle informazioni fornite dagli offerenti al fine di valutare il grado di soddisfacimento dei criteri di aggiudicazione delle offerte. Le stazioni appaltanti verificano l'accuratezza delle informazioni e delle prove fornite dagli offerenti.
2. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici, le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parita' di trattamento, procedono all'aggiudicazione degli appalti e all'affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee, sulla base del criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualita'/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente all'articolo 96.
3. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualita'/prezzo:
a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonche' ai servizi ad alta intensita' di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 2;
b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo superiore a 40.000 euro;
4. Puo' essere utilizzato il criterio del minor prezzo:
a) per i lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro, tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualita' e' garantita dall'obbligo che la procedura di gara avvenga sulla base del progetto esecutivo;
b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;
c) per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, caratterizzati da elevata ripetitivita', fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.
5. Le stazioni appaltanti che dispongono l'aggiudicazione ai sensi del comma4 ne danno adeguata motivazione e indicano nel bando di gara il criterio applicato per selezionare la migliore offerta.
6. I documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto. In particolare, l'offerta economicamente piu' vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualita'/prezzo, e' valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto. Nell'ambito di tali criteri possono rientrare:
a) la qualita', che comprende pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilita' per le persone con disabilita', progettazione adeguata per tutti gli utenti, certificazioni e attestazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, quali OSHAS 18001, caratteristiche sociali, ambientali, contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del prodotto, caratteristiche innovative, commercializzazione e relative condizioni;
b) il possesso di un marchio di qualita' ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore al 30 per cento del valore delle forniture o prestazioni oggetto del contratto stesso;
c) il costo di utilizzazione e manutenzione avuto anche riguardo ai consumi di energia e delle risorse naturali, alle emissioni inquinanti e ai costi complessivi, inclusi quelli esterni e di mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici, riferiti all'intero ciclo di vita dell'opera, bene o servizio, con l'obiettivo strategico di un uso piu' efficiente delle risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e occupazione
d) la compensazione delle emissioni di gas ad effetto serra associate alle attivita' dell'azienda calcolate secondo i metodi stabiliti in base alla raccomandazione n. 2013/179/UE della Commissione del 9 aprile 2013, relativa all'uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni
e) l'organizzazione, le qualifiche e l'esperienza del personale effettivamente utilizzato nell'appalto, qualora la qualita' del personale incaricato possa avere un'influenza significativa sul livello dell'esecuzione dell'appalto;
f) il servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;
g) le condizioni di consegna quali la data di consegna, il processo di consegna e il termine di consegna o di esecuzione.
7. L'elemento relativo al costo, anche nei casi di cui alle disposizioni richiamate al comma 2, puo' assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi.
8. I documenti di gara ovvero, in caso di dialogo competitivo, il bando o il documento descrittivo elencano i criteri di valutazione e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato. Per ciascun criterio di valutazione prescelto possono essere previsti, ove necessario, sub-criteri e sub- pesi o sub-punteggi.
9. Le stazioni appaltanti, quando ritengono la ponderazione di cui al comma 7 non possibile per ragioni oggettive, indicano nel bando di gara e nel capitolato d'oneri o, in caso di dialogo competitivo, nel bando o nel documento descrittivo, l'ordine decrescente di importanza dei criteri. Per attuare la ponderazione o comunque attribuire il punteggio a ciascun elemento dell'offerta, le amministrazioni aggiudicatrici utilizzano metodologie tali da consentire di individuare con un unico parametro numerico finale l'offerta piu' vantaggiosa.
10. Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
11. I criteri di aggiudicazione sono considerati connessi all'oggetto dell'appalto ove riguardino lavori, forniture o servizi da fornire nell'ambito di tale appalto sotto qualsiasi aspetto e in qualsiasi fase del loro ciclo di vita, compresi fattori coinvolti nel processo specifico di produzione, fornitura o scambio di questi lavori, forniture o servizi o in un processo specifico per una fase successiva del loro ciclo di vita, anche se questi fattori non sono parte del loro contenuto sostanziale.
12. Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Tale facolta' e' indicata espressamente nel bando di gara o nella lettera di invito.
13. Compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i principi di parita' di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalita', le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito, i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell'offerta in relazione al maggior rating di legalita' dell'offerente, nonche' per agevolare la partecipazione alle procedure di affidamento per le microimprese, piccole e medie imprese, per i giovani professionisti e per le imprese di nuova costituzione. Indicano altresi' il maggior punteggio relativo all'offerta concernente beni, lavori o servizi che presentano un minore impatto sulla salute e sull'ambiente.
14. Per quanto concerne i criteri di aggiudicazione, nei casi di adozione del miglior rapporto qualita' prezzo, si applicano altresi' le seguenti disposizioni:
a) le stazioni appaltanti possono autorizzare o esigere la presentazione di varianti da parte degli offerenti. Esse indicano nel bando di gara ovvero, se un avviso di preinformazione e' utilizzato come mezzo di indizione di una gara, nell'invito a confermare interesse se autorizzano o richiedono le varianti ; in mancanza di questa indicazione, le varianti non sono autorizzate e sono collegate all'oggetto dell'appalto;
b) le stazioni appaltanti che autorizzano o richiedono le varianti menzionano nei documenti di gara i requisiti minimi che le varianti devono rispettare, nonche' le modalita' specifiche per la loro presentazione, in particolare se le varianti possono essere presentate solo ove sia stata presentata anche un'offerta, che e' diversa da una variante. Esse garantiscono anche che i criteri di aggiudicazione scelti possano essere applicati alle varianti che rispettano tali requisiti minimi e alle offerte conformi che non sono varianti
c) solo le varianti che rispondono ai requisiti minimi prescritti dalle amministrazioni aggiudicatrici sono prese in considerazione;
d) nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture o di servizi, le amministrazioni aggiudicatrici che abbiano autorizzato o richiesto varianti non possono escludere una variante per il solo fatto che, se accolta, configurerebbe, rispettivamente, o un appalto di servizi anziche' un appalto pubblico di forniture o un appalto di forniture anziche' un appalto pubblico di servizi.
15. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, ne' per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

 

Art. 96
(Costi del ciclo di vita)

1. I costi del ciclo di vita comprendono, in quanto pertinenti, tutti i seguenti costi, o parti di essi, legati al ciclo di vita di un prodotto, di un servizio o di un lavoro:
a)costi sostenuti dall'amministrazione aggiudicatrice o da altri utenti, quali:
1) costi relativi all'acquisizione;
2) costi connessi all'utilizzo, quali consumo di energia e altre risorse;
3) costi di manutenzione;
4) costi relativi al fine vita, come i costi di raccolta, di smaltimento e di riciclaggio;
b)costi imputati a esternalita' ambientali legate ai prodotti, servizi o lavori nel corso del ciclo di vita, purche' il loro valore monetario possa essere determinato e verificato. Tali costi possono includere i costi delle emissioni di gas a effetto serra e di altre sostanze inquinanti, nonche' altri costi legati all'attenuazione dei cambiamenti climatici.
2. Quando valutano i costi utilizzando un sistema di costi del ciclo di vita, le stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara i dati che gli offerenti devono fornire e il metodo che la stazione appaltante impieghera' al fine di determinare i costi del ciclo di vita sulla base di tali dati. Per la valutazione dei costi imputati alle esternalita' ambientali, il metodo deve soddisfare tutte le seguenti condizioni:
a)essere basato su criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori. Se il metodo non e' stato previsto per un'applicazione ripetuta o continua, lo stesso non deve favorire ne' svantaggiare indebitamente taluni operatori economici;
b)essere accessibile a tutte le parti interessate;
c)i dati richiesti devono poter essere forniti con ragionevole sforzo da operatori economici normalmente diligenti, compresi gli operatori economici di altri Stati membri, di paesi terzi parti dell'AAP o di altri accordi internazionali che l'Unione e' tenuta a rispettare o ratificati dall'Italia.
3. L'allegato XVIII al presente decreto contiene l'elenco degli atti legislativi dell'Unione e, ove necessario, degli atti delegati attuativi che approvano metodi comuni per la valutazione del costo del ciclo di vita.

 
Art.97

(Offerte anormalmente basse)

1. Gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruita', serieta', sostenibilita' e realizzabilita' dell'offerta.
2. Quando il criterio di aggiudicazione e' quello del prezzo piu' basso la congruita' delle offerte e' valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata, al fine di non rendere predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per il calcolo della soglia, procedendo al sorteggio, in sede di gara, di uno dei seguenti metodi:
a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unita' superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media;
b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi e' pari ovvero uguale a zero la media resta invariata; qualora invece la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi e' dispari, la media viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra;
c) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del 20 per cento;
d) media aritmetica dei ribassi in termini assoluti di tutte le offerte ammesse, decurtata del 20 per cento;
e) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unita' superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media, moltiplicato per un coefficiente sorteggiato dalla commissione giudicatrice all'atto del suo insediamento tra i seguenti valori: 0,6; 0,8; 1; 1,2; 1,4;
3. Quando il criterio di aggiudicazione e' quello dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa la congruita' delle offerte e' valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.
4. Le spiegazioni di cui al comma 1 possono, in particolare, riferirsi a:
a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
c) l'originalita' dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente;
5. La stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Essa esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 2 o se ha accertato, con le modalita' di cui al primo periodo, che l'offerta e' anormalmente bassa in quanto:
a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3.
b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105;
c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 9 i rispetto all'entita' e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;
d) il costo del personale e' inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 14.
6. Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono, altresi', ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La stazione appaltante in ogni caso puo' valutare la congruita' di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa,
7. La stazione appaltante qualora accerti che un'offerta e' anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato puo' escludere tale offerta unicamente per questo motivo, soltanto dopo aver consultato l'offerente e se quest'ultimo non e' in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dalla stazione appaltante, che l'aiuto era compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 TFUE. La stazione appaltante esclude un'offerta in tali circostanze e informa la Commissione europea.
8. Per lavori, servizi e forniture, quando il criterio di aggiudicazione e' quello del prezzo piu' basso e comunque per importi inferiori alle soglie di cui all'articolo 35, la stazione appaltante puo' prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2. In tal caso non si applicano i commi 4, 5 e 6. Comunque la facolta' di esclusione automatica non e' esercitabile quando il numero delle offerte ammesse e' inferiore a dieci.
9. La Cabina di regia di cui all'articolo 212, su richiesta, mette a disposizione degli altri Stati membri, a titolo di collaborazione amministrativa, tutte le informazioni a disposizione, quali leggi, regolamenti, contratti collettivi applicabili o norme tecniche nazionali, relative alle prove e ai documenti prodotti in relazione ai dettagli di cui ai commi 4 e 5».

 

Art. 98
(Avvisi relativi agli appalti aggiudicati)

1. Le stazioni appaltanti che hanno aggiudicato un contratto pubblico o concluso un accordo quadro inviano un avviso secondo le modalita' di pubblicazione di cui all'articolo 72, conforme all'allegato XIV, Parte I, lettera D, relativo ai risultati della procedura di aggiudicazione, entro trenta giorni dall'aggiudicazione dell'appalto o dalla conclusione dell'accordo quadro.
2. Se la gara e' stata indetta mediante un avviso di preinformazione e se l'amministrazione aggiudicatrice ha deciso che non aggiudichera' ulteriori appalti nel periodo coperto dall'avviso di preinformazione, l'avviso di aggiudicazione contiene un'indicazione specifica al riguardo.
3. Nel caso di accordi quadro conclusi ai sensi dell'articolo 54, le stazioni appaltanti sono esentate dall'obbligo di inviare un avviso sui risultati della procedura di aggiudicazione di ciascun appalto basato su tale accordo e raggruppano gli avvisi sui risultati della procedura d'appalto per gli appalti fondati sull'accordo quadro su base trimestrale. In tal caso, esse inviano gli avvisi raggruppati entro trenta giorni dalla fine di ogni trimestre.
4. Le stazioni appaltanti inviano all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, conformemente a quanto previsto dall'articolo 72, un avviso di aggiudicazione di appalto entro trenta giorni dall'aggiudicazione di ogni appalto basata su un sistema dinamico di acquisizione. Esse possono tuttavia raggruppare gli avvisi su base trimestrale. In tal caso, inviano gli avvisi raggruppati al piu' tardi trenta giorni dopo la fine di ogni trimestre.
5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 53, talune informazioni relative all'aggiudicazione dell'appalto o alla conclusione dell'accordo quadro possono non essere pubblicate qualora la loro divulgazione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di un particolare operatore economico, pubblico o privato, oppure possa arrecare pregiudizio alla concorrenza leale tra operatori economici.

 

Art. 99
(Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti)

1. Per ogni appalto od ogni accordo quadro di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 e ogniqualvolta sia istituito un sistema dinamico di acquisizione, la stazione appaltante redige una relazione contenente almeno le seguenti informazioni:
a) il nome e l'indirizzo della stazione appaltante, l'oggetto e il valore dell'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione;
b) se del caso, i risultati della selezione qualitativa e/o della riduzione dei numeri a norma degli articoli 91 e 92, ossia:
1) i nomi dei candidati o degli offerenti selezionati e i motivi della selezione;
2) i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi dell'esclusione;
c) i motivi del rigetto delle offerte giudicate anormalmente basse;
d) il nome dell'aggiudicatario e le ragioni della scelta della sua offerta, nonche', se e' nota, la parte dell'appalto o dell'accordo quadro che l'aggiudicatario intende subappaltare a terzi; e, se noti al momento della redazione, i nomi degli eventuali subappaltatori del contraente principale;
e) per le procedure competitive con negoziazione e i dialoghi competitivi, le circostanze di cui all'articolo 59 che giustificano l'utilizzazione di tali procedure;
f) per quanto riguarda le procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, le circostanze di cui all'articolo 63 che giustificano l'utilizzazione di tali procedure;
g) eventualmente, le ragioni per le quali l'amministrazione aggiudicatrice ha deciso di non aggiudicare un appalto, concludere un accordo quadro o istituire un sistema dinamico di acquisizione;
h) eventualmente, le ragioni per le quali per la presentazione delle offerte sono stati usati mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici;
i) eventualmente, i conflitti di interesse individuati e le misure successivamente adottate.
2. La relazione di cui al comma 1 non e' richiesta per gli appalti basati su accordi quadro conclusi con un solo operatore economico e aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro, o se l'accordo quadro contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture in questione nonche' le condizioni oggettive per determinare quale degli operatori economici parti dell'accordo quadro effettuera' tale prestazione.
3. Qualora l'avviso di aggiudicazione dell'appalto stilato a norma dell'articolo 98 o dell'articolo 142,comma 3, contiene le informazioni richieste al comma 1, le stazioni appaltanti possono fare riferimento a tale avviso.
4. Le stazioni appaltanti documentano lo svolgimento di tutte le procedure di aggiudicazione, indipendentemente dal fatto che esse siano condotte con mezzi elettronici o meno. Garantiscono la conservazione di una documentazione sufficiente a giustificare decisioni adottate in tutte le fasi della procedura di appalto, quali la documentazione relativa alle comunicazioni con gli operatori economici e le deliberazioni interne, la preparazione dei documenti di gara, il dialogo o la negoziazione se previsti, la selezione e l'aggiudicazione dell'appalto. La documentazione e' conservata per almeno cinque anni a partire dalla data di aggiudicazione dell'appalto, ovvero, in caso di pendenza di una controversia, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza.
5. La relazione o i suoi principali elementi sono comunicati alla Cabina di regia di cui all'articolo 212 per la successiva comunicazione alla Commissione europea o, quando ne facciano richiesta, alle autorita', agli organismi o alle strutture competenti.

 
Art.100

(Requisiti per l'esecuzione dell'appalto)

1. Le stazioni appaltanti possono richiedere requisiti particolari per l'esecuzione del contratto, purche' siano compatibili con il diritto europeo e con i principi di parita' di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalita', innovazione e siano precisate nel bando di gara, o nell'invito in caso di procedure senza bando o nel capitolato d'oneri. Dette condizioni possono attenere, in particolare, a esigenze sociali e ambientali. 2. In sede di offerta gli operatori economici dichiarano di accettare i requisiti particolari nell'ipotesi in cui risulteranno aggiudicatari.

 

Art. 101
(Soggetti delle stazioni appaltanti)

1. La esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, e' diretta dal responsabile unico del procedimento, che controllai livelli di qualita' delle prestazioni. Il responsabile unico del procedimento, nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008,n. 81, nonche' del collaudatore ovvero della commissione di collaudo, del verificatore della conformita' e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.
2. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, le stazioni appaltanti individuano, prima dell'avvio delle procedure per l'affidamento, su proposta del responsabile unico del procedimento, un direttore dei lavori che puo' essere coadiuvato, in relazione alla complessita' dell'intervento, da uno o piu' direttori operativi e da ispettori di cantiere.
3. Il direttore dei lavori, con l'ufficio di direzione lavori, ove costituito, e' preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinche' i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformita' al progetto e al contratto. Il direttore dei lavori ha la responsabilita' del coordinamento e della supervisione dell'attivita' di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilita' dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attivita' ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal codice nonche':
a) verificare periodicamente il possesso e la regolarita' da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
b) curare la costante verifica di validita' del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;
c) provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, dell'articolo 105;
d) svolge, qualora sia in possesso dei requisiti previsti, le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza. Nel caso in cui il direttore dei lavori non svolga tali funzioni le stazioni appaltanti prevedono la presenza di almeno un direttore operativo, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, a cui affidarle.
4. Gli assistenti con funzioni di direttori operativi collaborano con il direttore dei lavori nel verificare chele lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali. Essi rispondono della loro attivita' direttamente al direttore dei lavori. Ai direttori operativi possono essere affidati dal direttore dei lavori, fra gli altri, i seguenti compiti:
a)verificare che l'esecutore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture;
b)programmare e coordinare le attivita' dell'ispettore dei lavori;
c)curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori e segnalare tempestivamente al direttore dei lavori le eventuali difformita' rispetto alle previsioni contrattuali proponendo i necessari interventi correttivi;
d)assistere il direttore dei lavori nell'identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti progettuali o esecutivi;
e)individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualita' dei lavori e proponendo al direttore dei lavori le adeguate azioni correttive;
f)assistere i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;
g)esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;
h)direzione di lavorazioni specialistiche.
5. Gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere collaborano con il direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori in conformita' delle prescrizioni stabilite nel capitolato speciale di appalto. La posizione di ispettore e' ricoperta da una sola persona che esercita la sua attivita' in un turno di lavoro. Essi sono presenti a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonche' durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni. Essi rispondono della loro attivita' direttamente al direttore dei lavori. Agli ispettori possono essere affidati fra gli altri i seguenti compiti:
a)la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo in qualita' del fornitore;
b)la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualita' o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;
c)il controllo sulla attivita' dei subappaltatori;
d)il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche contrattuali;
e)l'assistenza alle prove di laboratorio;
f)l'assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti;
g)la predisposizione degli atti contabili e l'esecuzione delle misurazioni quando siano stati incaricati dal direttore dei lavori;
h)l'assistenza al coordinatore per l'esecuzione.
6. Per le funzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori si applica l'articolo 92 comma 1 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

 

Art. 102
(Collaudo)

1. Il responsabile unico del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto.
2. I contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformita' per i servizi e per le forniture, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento. Per i contratti pubblici di importo inferiore alla soglia europea di cui all'articolo 35il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformita', nei casi espressamente individuati dal decreto di cui al comma 8, possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e dal responsabile unico del procedimento per i servizi e le forniture su richiesta del direttore dell'esecuzione, se nominato.
3. Il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi, individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 8,di particolare complessita' dell'opera da collaudare, per i quali il termine puo' essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorche' l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
4. All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformita' il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. Il certificato di pagamento e' rilasciato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
5. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformita' e i vizi dell'opera, ancorche' riconoscibili, purche' denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
6. Per effettuare le attivita' di controllo sull'esecuzione dei contratti pubblici di cui al comma 1, le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, il cui compenso e' contenuto nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 113. Per i lavori, il dipendente nominato collaudatore ovvero tra i dipendenti nominati collaudatori, e' individuato il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell'organico della stazione appaltante ovvero di altre amministrazioni pubbliche, le stazioni appaltanti individuano i componenti con le procedure di cui all'articolo 31, comma 8.
7. Non possono essere affidati incarichi di collaudo e di verifica di conformita':
a) ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato, in attivita' di servizio e, per appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 a quelli in quiescenza nella regione/regioni ove e' stata svolta l'attivita' di servizio;
b) ai dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione in trattamento di quiescenza per appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 ubicati nella regione/regioni ove e' stata svolta l'attivita' di servizio;
c) a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con gli operatori economici a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione del contratto;
d) a coloro che hanno, comunque, svolto o svolgono attivita' di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul contratto da collaudare.
8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita l'ANAC, sono disciplinate e definite le modalita' tecniche di svolgimento del collaudo, nonche' i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformita' possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione rilasciato ai sensi del comma 2. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma 16.
9. Al termine del lavoro sono redatti:
a) per i beni del patrimonio culturale un consuntivo scientifico predisposto dal direttore dei lavori o , nel caso di interventi su beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e a materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico, da restauratori di beni culturali, ai sensi dalla normativa vigente, quale ultima fase del processo della conoscenza e del restauro e quale premessa per il futuro programma di intervento sul bene; i costi per la elaborazione del consuntivo scientifico sono previsti nel quadro economico dell'intervento;
b) l'aggiornamento del piano di manutenzione;
c) una relazione tecnico-scientifica redatta dai professionisti afferenti alle rispettive competenze, con l'esplicitazione dei risultati culturali e scientifici raggiunti.

 

Art. 103
(Garanzie definitive)

1. L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalita' di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione e' indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia e' indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire e' aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento e' di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione e' prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonche' a garanzia del rimborso delle somme pagate in piu' all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita' del maggior dannoverso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante puo' richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria;
2. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
3. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
4. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore puo' essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonche' l'operativita' della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
5. La garanzia di cui al comma 1 e' progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo e' automatico, senza necessita' di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia e' prestata.
6. Il pagamento della rata di saldo e' subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformita' nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitivita' dei medesimi.
7. L'esecutore dei lavori e' obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento e' stabilito l'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilita' civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale e' pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa e' sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.
8. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all'articolo 35, il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo e' obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilita' e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalita' avuto riguardo alla natura dell'opera. L'esecutore dei lavori e' altresi' obbligato a stipulare, per i lavori di cui al presente comma una polizza di assicurazione della responsabilita' civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.
9. Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
10. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilita' solidale tra le imprese".
11. E' facolta' dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidita' nonche' per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed e' subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

 
Art.104

(Garanzie per l'esecuzione di lavori di particolare valore)

1. Per gli affidamenti a contraente generale di qualunque ammontare, e, ove prevista dal bando o dall'avviso di gara, per gli appalti di sola esecuzione di ammontare a base d'asta superiore a 100 milioni di euro, il soggetto aggiudicatario presenta sotto forma di cauzione o di fideiussione rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93 comma 3, in luogo della garanzia definitiva di cui all'articolo 103, una garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, denominata "garanzia di buon adempimento" e una garanzia di conclusione dell'opera nei casi di risoluzione del contrato previsti dal codice civile e dal presente codice, denominata "garanzia per la risoluzione".
2. Nel caso di affidamento dei lavori ad un nuovo soggetto, anche quest'ultimo presenta le garanzie previste al comma 1.
3. La garanzia di buon adempimento e' costituita con le modalita' di cui all'articolo 103 commi 1 e 2, ed e' pari al cinque per cento fisso dell'importo contrattuale come risultante dall'aggiudicazione senza applicazione degli incrementi per ribassi di cui all'articolo 103 comma 1e permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
4. La garanzia fideiussoria" per la risoluzione" di natura accessoria, opera nei casi di risoluzione del contratto previsti dal codice civile e dal presente codice ed e' di importo pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, fermo restando che, qualora l'importo in valore assoluto fosse superiore a 100 milioni di euro, la garanzia si intende comunque limitata a 100 milioni di euro.
5. La garanzia "per la risoluzione" copre, nei limiti dei danni effettivamente subiti, i costi per le procedure di riaffidamento da parte della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore e l'eventuale maggior costo tra l'importo contrattuale risultante dall'aggiudicazione originaria dei lavori e l'importo contrattuale del riaffidamento dei lavori stessi, a cui sono sommati gli importi dei pagamenti gia' effettuati o da effettuare in base agli stati d'avanzamento dei lavori
6. La garanzia "per la risoluzione" e' efficace a partire dal perfezionamento del contratto e fino alla data di emissione del certificato di ultimazione dei lavori, allorche' cessa automaticamente. La garanzia "per la risoluzione" cessa si estingue automaticamente oltre che per la sua escussione ai sensi del comma 1, anche decorsi tre mesi dalla data del riaffidamento dei lavori.
7. La garanzia per la risoluzione prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957,secondo comma del codice civile.
8. Nel caso di escussione il pagamento e' effettuato entro trenta giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore recante l'indicazione del titolo per cui la stazione appaltante o il soggetto aggiudicatore richiede l'escussione.
9 Gli schemi di polizza-tipo concernenti le garanzie fideiussorie di cui al comma 1, sono adottati con le modalita' di cui all'articolo 103, comma 9.
10. Le garanzie di cui al presente articolo e agli articoli 93 e 103 prevedono la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante o il soggetto aggiudicatore per l'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da piu' garanti senza determinare tra essi vincoli di solidarieta' nei confronti della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore, i quali in caso di escussione dovranno procedere pro-quota nei confronti dei singoli garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la stazione appaltante o il soggetto aggiudicatore.

 
Art.105

(Subappalto)

1. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice di norma eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. Il contratto non puo' essere ceduto a pena di nullita'. E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Il subappalto e' il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita' del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, l'eventuale subappalto non puo' superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Gli appalti di lavori non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresi', comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresi' fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonche' siano variati i requisiti di cui al comma 7.
3. Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificita', non si configurano come attivita' affidate in subappalto:
a) l'affidamento di attivita' specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;
b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;
c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro annui a imprenditori agricoli nel comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonche' nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448.
4. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purche' :
a) tale facolta' sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali e' ammesso il subappalto. Tutte le prestazioni nonche' le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili;
b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
c) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.
5. Per le opere di cui all'articolo 89, comma 11, e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non puo' superare il trenta per cento dell'importo delle opere e non puo' essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.
6. E' obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori, qualora gli appalti di lavori, servizi o forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35e per i quali non sia necessaria una particolare specializzazione. In tal caso il bando o avviso con cui si indice la gara prevedono tale obbligo. Nel bando o nell'avviso la stazione appaltante puo' prevedere ulteriori casi in cui e' obbligatoria l'indicazione della terna anche sotto le soglie di cui all'articolo 35.
7. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresi' la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
8. Il contraente principale e' responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario e' responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13,lettere a) e c), l'appaltatore e' liberato dalla responsabilita' solidale di cui al primo periodo.
9. L'affidatario e' tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresi', responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonche' copia del piano di cui al comma 16 17. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarita' contributiva in corso di validita' relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.
10. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonche' in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarita' contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6.
11. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il responsabile del procedimento inoltra le richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
12. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo80.
13. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista e' una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente;
14. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario e' solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
15. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.
16. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarita' contributiva e' comprensivo della verifica della congruita' della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruita', per i lavori edili e' verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente piu' rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili e' verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.
17. I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 sono messi a disposizione delle autorita' competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario e' tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere e' responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
18. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, societa' o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine puo' essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della meta'.
19. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non puo' formare oggetto di ulteriore subappalto.
20. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle societa' anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonche' alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto; si applicano altresi' agli affidamenti con procedura negoziata.
21. E' fatta salva la facolta' per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano, sulla base dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione e nel rispetto della normativa comunitaria vigente e dei principi dell'ordinamento comunitario, di disciplinare ulteriori casi di pagamento di retto dei subappaltatori.
22. Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione di cui all'articolo 83, comma 1, e all'articolo 84, comma 4, lettera d), all'appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite.

 

Art. 106
(Modifica di contratti durante il periodo di efficacia)

1. Le modifiche, nonche' le varianti, dei contratti di appalto in corso di validita' devono essere autorizzate dal RUP con le modalita' previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:
a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonche' le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazione dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla meta'. Per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
b) per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari:
1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilita' o interoperabilita' tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;
2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;
c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:
1) la necessita' di modifica e' determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze puo' rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorita' od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
2) la modifica non altera la natura generale del contratto;
d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze:
1) una clausola di revisione inequivocabile in conformita' alle disposizioni di cui alla lettera a);
2) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purche' cio' non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del presente codice;
3) nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori;
e) se le modifiche non sono sostanziali ai sensi del comma 4. Le stazioni appaltanti possono stabilire nei documenti di gara soglie di importi per consentire le modifiche.
2. Ferma restando la responsabilita' dei progettisti esterni, i contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, senza necessita' di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica e' al di sotto di entrambi i seguenti valori :
a) le soglie fissate all'articolo 35;
b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizio e fornitura sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non puo' alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di piu' modifiche successive, il valore e' accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.
3. Ai fini del calcolo del prezzo di cui ai commi 1, lettere b) e c), 2 e 7, il prezzo aggiornato e' il valore di riferimento quando il contratto prevede una clausola di indicizzazione.
4. Una modifica di un contratto o di un accordo quadro durante il periodo della sua efficacia e' considerata sostanziale ai sensi del comma 1, lettera e), quando altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti. In ogni caso, fatti salvi i commi 1 e 2, una modifica e' considerata sostanziale se una o piu' delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;
c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;
d) se un nuovo contraente sostituisce quello cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti al comma 1, lettera d).
5. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori che hanno modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), pubblicano un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tale avviso contiene le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera E, ed e' pubblicato conformemente all'articolo72 per i settori ordinari e all'articolo 130 per i settori speciali.
6. Una nuova procedura d'appalto in conformita' al presente codice e' richiesta per modifiche delle disposizioni di un contratto pubblico di un accordo quadro durante il periodo della sua efficacia diverse da quelle previste ai commi 1 e 2.
7. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), per i settori ordinari il contratto puo' essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di piu' modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare il presente codice.
8. La stazione appaltante comunica all'ANAC le modificazioni al contratto di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2, entro trenta giorni dal loro perfezionamento. In caso di mancata o tardiva comunicazione l'Autorita' irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo. L'Autorita' pubblica sulla sezione del sito Amministrazione trasparente l'elenco delle modificazioni contrattuali comunicate, indicando l'opera, l'amministrazione o l'ente aggiudicatore, l'aggiudicatario, il progettista, il valore della modifica.
9. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di cui al comma 2. Nel caso di appalti aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori, l'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessita' di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo.
10. Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle regole di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
11. La durata del contratto puo' essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se e' prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga e' limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente e' tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o piu' favorevoli per la stazione appaltante.
12. La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario una aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, puo' imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non puo' far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
13. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilita' alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilita', le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui e' stata notificata la cessione puo' opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.
14. Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'articolo 213, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza. Per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di importo eccedente il dieci per cento dell'importo originario del contratto, incluse le varianti in corso d'opera riferite alle infrastrutture strategiche, sono trasmesse dal RUP all'ANAC, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad una apposita relazione del responsabile unico del procedimento, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante. Nel caso in cui l'ANAC accerti l'illegittimita' della variante in corso d'opera approvata, essa esercita i poteri di cui all'articolo 213. In caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione e trasmissione delle varianti in corso d'opera previsti, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 213, comma 12.

 
Art.107

(Sospensione)

1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori puo' disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonche' dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinche' alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale e' inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.
2. La sospensione puo', altresi', essere disposta dal RUP per ragioni di necessita' o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore puo' chiedere la risoluzione del contratto senza indennita'; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo e' dovuto all'esecutore negli altri casi.
3. La sospensione e' disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale
4. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore e' tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali e' sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilita'. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento da' avviso all'ANAC. In caso di mancata o tardiva comunicazione l'ANAC irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo.
5. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato puo' richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilita' della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, e' comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto ne' ad alcuna indennita' qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
6. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4, l'esecutore puo' chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai contratti relativi a servizi e forniture.

 
Art.108

(Risoluzione)

1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una o piu' delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106;
b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
c) l'aggiudicatario si e' trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, per quanto riguarda i settori ordinari ovvero di cui all'articolo 170, comma 3, per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1, secondo e terzo periodo;
d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice.
2. Le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:
a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o piu' misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.
3. Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo puo' essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresi', la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.
4. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non puo' essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
5. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
6. Il responsabile unico del procedimento nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori gia' eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.
7. Qualora sia stato nominato, l'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalita' di cui al presente codice. Con il verbale e' accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilita' e quanto previsto nel progetto approvato nonche' nelle eventuali perizie di variante; e' altresi' accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonche' nelle eventuali perizie di variante.
8. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore e' determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facolta' prevista dall'articolo 110, comma 1.
9. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri gia' allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. La stazione appaltante, in alternati va all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, puo' depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalita' di cui all'articolo 93, pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

 
Art.109

(Recesso)

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante puo' recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonche' del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite
2. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite e' calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori, servizi o forniture eseguiti.
3. L'esercizio del diritto di recesso e' preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarita' dei servizi e delle forniture.
4. I materiali, il cui valore e' riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del comma 1, sono soltanto quelli gia' accettati dal direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione del contratto , se nominato, o del RUP in sua assenza, prima della comunicazione del preavviso di cui al comma 3.
5. La stazione appaltante puo' trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.
6. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i magazzini e i cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero e' effettuato d'ufficio e a sue spese.

 

Art. 110

(Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di
risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione).

1. Le stazioni appaltanti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011,n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori.
2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni gia' proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
3. Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuita' aziendale, su autorizzazione del giudice delegato, sentita l'ANAC, possono:
a) partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi ovvero essere affidatario di subappalto;
b) eseguire i contratti gia' stipulati dall'impresa fallita o ammessa al concordato con continuita' aziendale.
4. L'impresa ammessa al concordato con continuita' aziendale non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto. L'impresa ammessa al concordato con cessione di beni o che ha presentato domanda di concordato a norma dell'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, puo' eseguire i contratti gia' stipulati, su autorizzazione del giudice delegato, sentita l'ANAC.
5. L'ANAC, sentito il giudice delegato, puo' subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessita' che il curatore o l'impresa in concordato si avvalgano di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacita' finanziaria, tecnica, economica, nonche' di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione piu' in grado di dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione, nei seguenti casi:
a) se l'impresa non e' in regola con i pagamenti delle retribuzioni dei dipendenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali;
b) se l'impresa non e' in possesso dei requisiti aggiuntivi che l'ANAC individua con apposite linee guida.
6. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 32 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di misure straordinarie di gestione di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione.

 
Art.111

(Controllo tecnico, contabile e amministrativo)

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, su proposta dell'ANAC, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, sono approvate le linee guida che individuano le modalita' e, se del caso, la tipologia di atti, attraverso i quali il direttore dei lavori effettua l'attivita' di cui all'articolo 101, comma 3, in maniera da garantirne trasparenza, semplificazione, efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche anche per i controlli di contabilita'.
2. Il direttore dell'esecuzione del contratto di servizi o di forniture e', di norma, il responsabile unico del procedimento e provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformita' ai documenti contrattuali. Con il medesimo decreto, di cui al comma 1, sono altresi' approvate linee guida che individuano compiutamente le modalita' di effettuazione dell'attivita' di controllo di cui al periodo precedente, secondo criteri di trasparenza e semplificazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, si applica l'articolo 216, comma 17.

 

Art. 112
(Appalti e concessioni riservati)

1.Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di cooperative sociali e di imprese sociali, le stazioni appaltanti possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e a quelle di concessione o possono riservarne l'esecuzione adoperatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilita' o svantaggiate o possono riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il 30 per cento dei lavoratori dei suddetti operatori economici sia composto da lavoratori con disabilita' o da lavoratori svantaggiati.
2. Ai sensi del presente articolo si considerano soggetti con disabilita' quelli di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le persone svantaggiate, quelle previste dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in eta' lavorativa in situazioni di difficolta' familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni.
3. Il bando di gara o l'avviso di preinformazione danno espressamente atto che si tratta di appalto o concessione riservata.

 

Art. 113
(Incentivi per funzioni tecniche)

1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformita', al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.
2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1 le amministrazioni pubbliche destinano a un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attivita' di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformita', di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2e' ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalita' e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 1 nonche' tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalita' per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo e' disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attivita' svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale
4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata e' destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacita' di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse puo' essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Universita' e gli istituti scolastici superiori.
5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, puo' essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.

 
Art.114

(Norme applicabili e ambito soggettivo)

1. Ai contratti pubblici di cui al presente Capo si applicano le norme che seguono e, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 58, ad esclusione delle disposizioni relative alle concessioni. L'articolo 49 si applica con riferimento agliallegati3, 4 e 5 e alle note generali dell'Appendice 1 dell'Unione europea della AAP e agli altri accordi internazionali a cui l'Unione europea e' vincolata.
2. Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano, altresi', agli enti aggiudicatori che sono amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche che svolgono una delle attivita' previste dagli articoli da 115 a 121; si applicano altresi' ai tutti i soggetti che pur non essendo amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche, annoverano tra le loro attivita' una o piu' attivita' tra quelle previste dagli articoli da 115 a 121 ed operano in virtu' di diritti speciali o esclusivi.
3. Ai fini del presente articolo, per diritti speciali o esclusivi si intendono i diritti concessi dallo Stato o dagli enti locali mediante disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa avente l'effetto di riservare a uno o piu' enti l'esercizio delle attivita' previste dagli articoli da 115 a 121 e di incidere sostanzialmente sulla capacita' di altri enti di esercitare tale attivita'.
4. Non costituiscono diritti speciali o esclusivi, ai sensi del comma 3, i diritti concessi in virtu' di una procedura ad evidenza pubblica basata su criteri oggettivi. A tali fini, oltre alle procedura di cui al presente codice, costituiscono procedure idonee ad escludere la sussistenza di diritti speciali o esclusivi tutte le procedure di cui all'allegato II della direttiva 2014/25/UE del Parlamento e del Consiglio in grado di garantire un'adeguata trasparenza.
5. Qualora la Commissione europea ne faccia richiesta, gli enti aggiudicatori notificano le seguenti informazioni relative alle deroghe di cui all'articolo 6 in materia di joint venture:
a) i nomi delle imprese o delle joint venture interessate;
b) la natura e il valore degli appalti considerati;
c) gli ulteriori elementi che la Commissione europea ritenga necessari per provare che le relazioni tra l'ente aggiudicatore e l'impresa o la jointventure, cui gli appalti sono aggiudicati, rispondono alle condizioni previste dal regime di deroga.
6. Per i servizi di ricerca e sviluppo trova applicazione quanto previsto dall'articolo 159;
7. Ai fini degli articoli 115, 116 e 117 il termine «alimentazione» comprende la generazione, produzione nonche' la vendita all'ingrosso e al dettaglio. Tuttavia, la produzione di gas sotto forma di estrazione rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 121.
8. All'esecuzione dei contratti di appalto nei settori speciali si applicano le norme di cui agli articoli 100, 105, 106 e 108.

 

Art. 115
(Gas ed energia termica )

1.Per quanto riguarda il gas e l'energia termica, il presente capo si applica alle seguenti attivita':
a)la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di gas o di energia termica;
b)l'alimentazione di tali reti con gas o energia termica.
2.L'alimentazione con gas o energia termica di reti fisse che forniscono un servizio al pubblico da parte di un ente aggiudicatore che non e' un'amministrazione aggiudicatrice non e' considerata un'attivita' di cui al comma 1, se ricorrono tutte le seguenti condizioni:
a)la produzione di gas o di energia termica da parte di tale ente aggiudicatore e' l'inevitabile risultato dell'esercizio di un'attivita' non prevista dal comma 1 del presente articolo o dagli articoli da 116 a 118;
b)l'alimentazione della rete pubblica mira solo a sfruttare economicamente tale produzione e corrisponde al massimo al 20 per cento del fatturato dell'ente aggiudicatore, considerando la media dell'ultimo triennio, compreso l'anno in corso.

 

Art. 116
(Elettricita')

1.Per quanto riguarda l'elettricita', il presente capo si applica alle seguenti attivita':
a)la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di elettricita';
b)l'alimentazione di tali reti con l'elettricita'.
2.L'alimentazione con elettricita' di reti fisse che forniscono un servizio al pubblico da parte di un ente aggiudicatore che non e' un un'amministrazione aggiudicatrice non e' considerata un'attivita' di cui al comma 1, se ricorrono le seguenti condizioni:
a)la produzione di elettricita' da parte di tale ente aggiudicatore avviene perche' il suo consumo e' necessario all'esercizio di un'attivita' non prevista dal comma 1 del presente articolo o dagli articoli 115, 117 e 118;
b) l'alimentazione della rete pubblica dipende solo dal consumo proprio di tale ente aggiudicatore e non supera il 30 per cento della produzione totale di energia di tale ente, considerando la media dell'ultimo triennio, compreso l'anno in corso.

 

Art. 117
(Acqua)

1.Ferme restando le esclusioni specifiche relative alle concessioni previste all'articolo 12, per quanto riguarda l'acqua, il presente capo si applica alle seguenti attivita':
a)la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di acqua potabile;
b)l'alimentazione di tali reti con acqua potabile.
2.Il presente capo si applica anche agli appalti o ai concorsi di progettazione attribuiti od organizzati dagli enti aggiudicatori che esercitano un'attivita' di cui al comma 1 e che riguardino una delle seguenti attivita':
a)progetti di ingegneria idraulica, irrigazione o drenaggio, in cui il volume d'acqua destinato all'alimentazione con acqua potabile rappresenti piu' del 20 per cento del volume totale d'acqua reso disponibile da tali progetti o impianti di irrigazione o di drenaggio;
b)smaltimento o trattamento delle acque reflue.
3.L'alimentazione con acqua potabile di reti fisse che forniscono un servizio al pubblico da parte di un ente aggiudicatore che non e' un'amministrazione aggiudicatrice non e' considerata un'attivita' di cui al comma 1 se ricorrono tutte le seguenti condizioni:
a)la produzione di acqua potabile da parte di tale ente aggiudicatore avviene perche' il suo consumo e' necessario all'esercizio di un'attivita' non prevista dagli articoli da 115 a 118;
b)l'alimentazione della rete pubblica dipende solo dal consumo proprio di tale ente aggiudicatore e non supera il 30 per cento della produzione totale di acqua potabile di tale ente, considerando la media dell'ultimo triennio, compreso l'anno in corso.

 

Art. 118

(Servizi di trasporto)
1. Ferme restando le esclusioni di cui all'articolo 17, comma 1, lettera i), le disposizioni del presente capo si applicano alle attivita' relative alla messa a disposizione o alla gestione di reti destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo del trasporto ferroviario, tranviario, filoviario, ovvero mediante autobus, sistemi automatici o cavo.
2. Nei servizi di trasporto, si considera che una rete esiste se il servizio viene fornito secondo le prescrizioni operative stabilite dalle competenti autorita' pubbliche, quali quelle relative alle tratte da servire, alla capacita' di trasporto disponibile o alla frequenza del servizio.

 

Art. 119
(Porti e aeroporti)

1. Le norme del presente capo si applicano alle attivita' relative allo sfruttamento di un'area geografica per la messa a disposizione di aeroporti, porti marittimi o interni e di altri terminali di trasporto ai vettori aerei, marittimi e fluviali.

 

Art. 120
(Servizi postali)

1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle attivita' relative alla prestazione di:
a) servizi postali;
b) altri servizi diversi da quelli postali, a condizione che tali servizi siano prestati da un ente che fornisce anche servizi postali ai sensi del comma 2, lettera b), del presente articolo e che le condizioni di cui all'articolo 8 non siano soddisfatte per quanto riguarda i servizi previsti dal comma 2, lettera b), del presente articolo.
2. Ai fini del presente codice e fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, si intende per:
a) «invio postale»: un invio indirizzato nella forma definitiva al momento in cui viene preso in consegna, indipendentemente dal suo peso. Oltre agli invii di corrispondenza, si tratta di libri, cataloghi, giornali, periodici e pacchi postali contenenti merci con o senza valore commerciale, indipendentemente dal loro peso;
b) «servizi postali»: servizi consistenti in raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione di invii postali. Includono sia i servizi che rientrano nell'ambito di applicazione del servizio universale istituito ai sensi della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sia quelli che ne sono esclusi;
c) «altri servizi diversi dai servizi postali»: servizi forniti nei seguenti ambiti:
1) servizi di gestione di servizi postali, ossia servizi precedenti l'invio e servizi successivi all'invio, compresi i servizi di smistamento della posta;
2) servizi di spedizione diversi da quelli di cui alla lettera a) quali la spedizione di invii pubblicitari, privi di indirizzo.

 

Art. 121

(Estrazione di gas e prospezione o estrazione di carbone o di altri
combustibili solidi)

1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle attivita' relative allo sfruttamento di un'area geografica, ai seguenti fini:
a) estrazione di gas o di petrolio;
b) prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi.
2. Rimangono escluse le attivita' relative allo sfruttamento di un'area geografica, ai fini di prospezione di petrolio e gas naturale, nonche' di produzione di petrolio, in quanto attivita' direttamente esposte alla concorrenza su mercati liberamente accessibili

 

Art. 122
(Norme applicabili)

1. Con riferimento alle procedure di scelta del contraente, gli enti aggiudicatori nei settori speciali applicano, per quanto compatibili con le norme di cui alla presente Sezione, i seguenti articoli della Parte II, Titolo III, Capi II e III: 60, salvo che la disposizione sull'avviso di preinformazione si intende riferita all'avviso periodico indicativo; 61, commi 1 e 2, con la precisazione che il termine di 30 giorni ivi previsto puo' essere ridotto fino a quindici giorni, nonche' commi 3 e 5; 64 con la precisazione che il termine di trenta giorni per la ricezione delle domande di partecipazione di cui al comma 3, puo' essere ridotto fino a quindici giorni, qualora sia stato pubblicato un avviso periodico indicativo e sia stato trasmesso un invito a confermare interesse; 65; 66; 67; 68; 69, 73 e 74. Si applicano altresi' le disposizioni di cui agli articoli da 123 a 132.

 

Art. 123
(Scelta delle procedure)

1. Nell'aggiudicazione di appalti di forniture, di lavori o di servizi, gli enti aggiudicatori utilizzano procedure di affidamento aperte, ristrette o negoziate precedute da indizione di gara in conformita' alle disposizioni di cui alla presente sezione. Gli enti aggiudicatori possono altresi' ricorrere a dialoghi competitivi e partenariati per l'innovazione in conformita' alle disposizioni di cui alla presente sezione.
2. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 122, le procedure di affidamento di cui al presente Titolo, sono precedute dalla pubblicazione di un avviso di indizione di gara con le modalita' e nel rispetto dei termini stabiliti dal presente codice.
3. La gara puo' essere indetta con una delle seguenti modalita':
a) un avviso periodico indicativo a norma dell'articolo 127 se il contratto e' aggiudicato mediante procedura ristretta o negoziata;
b) un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione a norma dell'articolo 134 se il contratto e' aggiudicato mediante procedura ristretta o negoziata o tramite un dialogo competitivo o un partenariato per l'innovazione;
c) mediante un bando di gara a norma dell'articolo 129.
4. Nel caso di cui al comma 3, lettera a), gli operatori economici che hanno manifestato interesse in seguito alla pubblicazione dell'avviso periodico indicativo sono successivamente invitati a confermare il proprio interesse per iscritto, conformemente all'articolo 131.
5. Gli enti aggiudicatori possono ricorrere a una procedura negoziata senza previa indizione di gara, di cui all'articolo 63, esclusivamente nei casi e nelle circostanze espressamente previsti all'articolo 125.

 
Art.124

( Procedura negoziata con previa indizione di gara)

1. Nelle procedure negoziate con previa indizione di gara, qualsiasi operatore economico puo' presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara, fornendo le informazioni richieste dall'ente aggiudicatore per la selezione qualitativa.
2. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione e' fissato, in linea di massima, in non meno di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se come mezzo di indizione di gara e' usato un avviso periodico indicativo, dalla data dell'invito a confermare interesse e non e' in alcun caso inferiore a quindici giorni.
3. Soltanto gli operatori economici invitati dall'ente aggiudicatore in seguito alla valutazione delle informazioni fornite possono partecipare alle negoziazioni. Gli enti aggiudicatori possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura secondo quanto previsto dall'articolo 91.
4. Il termine per la ricezione delle offerte puo' essere fissato d'accordo tra l'ente aggiudicatore e i candidati selezionati, purche' questi ultimi dispongano di un termine identico per redigere e presentare le loro offerte. In assenza di un accordo sul termine per la ricezione delle offerte, il termine non puo' essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell'invito a presentare offerte.

 

Art. 125
(Uso della procedura negoziata senza previa indizione di gara)

1. Gli enti aggiudicatori possono ricorrere a una procedura negoziata senza previa indizione di gara nei seguenti casi:
a) quando, in risposta a una procedura con previa indizione di gara, non sia pervenuta alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, ne' alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, purche' le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate. Un'offerta non e' ritenuta appropriata se non presenta alcuna pertinenza con l'appalto ed e' quindi manifestamente inadeguata, salvo modifiche sostanziali, a rispondere alle esigenze dell'ente aggiudicatore e ai requisiti specificati nei documenti di gara. Una domanda di partecipazione non e' ritenuta appropriata se l'operatore economico interessato deve o puo' essere escluso o non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall'ente aggiudicatore a norma degli articoli 80, 135, 136;
b) quando un appalto e' destinato solo a scopi di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo e non per rendere redditizie o recuperare spese di ricerca e di sviluppo, purche' l'aggiudicazione dell'appalto non pregiudichi l'indizione di gare per appalti successivi che perseguano, segnatamente, questi scopi;
c) quando i lavori, servizi e forniture possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:
i.
ii. 1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte odi una rappresentazione artistica unica;
iii.
iv. 2) la concorrenza e' assente per motivi tecnici. L'eccezione di cui al presente punto si applica solo quando non esistono sostituti o alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non e' il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto;
v.
vi. 3) tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprieta' intellettuale. L'eccezione di cui al presente punto si applica solo quando non esistono sostituti o alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non e' il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto.
d) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevisti e imprevedibili dall'ente aggiudicatore, ivi compresi comunque i casi di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e di pericolo concreto e attuale di danni irreparabili a beni culturali, i termini stabiliti per le procedure aperte, per le procedure ristrette o per le procedure negoziate precedute da indizione di gara non possono essere rispettati. Le circostanze invocate per giustificare l'estrema urgenza non devono essere in alcun caso imputabili all'ente aggiudicatore;
e) nel caso di appalti di forniture per consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligasse l'ente aggiudicatore ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilita' o difficolta' tecniche sproporzionate;
f) per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi assegnati all'imprenditore al quale gli stessi enti aggiudicatori hanno assegnato un appalto precedente, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi a un progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'articolo 123. Il progetto di base indica l'entita' di eventuali lavori o servizi complementari e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati. La possibilita' di ricorrere a tale procedura e' indicata gia' al momento dell'indizione della gara per il primo progetto e gli enti aggiudicatori, quando applicano l'articolo 35 tengono conto del costo complessivo stimato per i lavori o i servizi successivi;
g) per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime;
h) per gli acquisti d'opportunita', quando e' possibile, in presenza di un'occasione particolarmente vantaggiosa ma di breve durata, acquistare forniture il cui prezzo e' sensibilmente inferiore ai prezzi normalmente praticati sul mercato:
1) per l'acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose presso un fornitore che cessi definitivamente l'attivita' commerciale o presso il liquidatore in caso di procedura di insolvenza, di un accordo con i creditori o di procedure analoghe;
2) quando l'appalto di servizi consegue a un concorso di progettazione organizzato secondo le disposizioni del presente codice ed e' destinato, in base alle norme previste nel concorso di progettazione, a essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori di tale concorso; in tal caso, tutti i vincitori del concorso di progettazione sono invitati a partecipare alle negoziazioni.

 

Art. 126
(Comunicazione delle specifiche tecniche)

1. Su richiesta degli operatori economici interessati alla concessione di un appalto, gli enti aggiudicatori mettono a disposizione le specifiche tecniche regolarmente previste nei loro appalti di forniture, di lavori o di servizi, o le specifiche tecniche alle quali intendono riferirsi per gli appalti oggetto di avvisi periodici indicativi. Tali specifiche sono rese disponibili per via elettronica in maniera gratuita, illimitata e diretta.
2. Le specifiche tecniche sono trasmesse per via diversa da quella elettronica qualora non sia possibile offrire accesso gratuito, illimitato e diretto per via elettronica a determinati documenti di gara per uno dei motivi di cui all'articolo 52, commi 1, 2 e 3 , o qualora gli enti aggiudicatori abbiano imposto requisiti per tutelare la riservatezza delle informazioni che trasmettono ai sensi dell'articolo 53, comma 7.
3.Quando le specifiche tecniche sono basate su documenti ai quali gli operatori economici interessati hanno accesso gratuito, illimitato e diretto, per via elettronica, si considera sufficiente l'indicazione del riferimento a tali documenti.
4. Per il tramite della Cabina di regia sono messe a disposizione degli altri Stati membri, su richiesta, le informazioni relative alle prove e ai documenti presentati conformemente agli articoli 68, comma 8, 69 e 82, commi 1 e 2.

 

Art. 127
(Pubblicita' e avviso periodico indicativo)

1. Alla pubblicita' degli atti delle procedure di scelta del contraente dei settori speciali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 73 e 74 e quelle degli articoli di cui alla presente sezione.
2. Gli enti aggiudicatori possono rendere nota l'intenzione di programmare appalti pubblicando un avviso periodico indicativo possibilmente entro il 31 dicembre di ogni anno Tali avvisi, che contengono le informazioni di cui all'allegato XIV, parte II, sezione A sono pubblicati dall'ente aggiudicatore sul proprio profilo di committente. Per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35, gli avvisi sono pubblicati anche dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea. A tal fine gli enti aggiudicatori inviano all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea una comunicazione che annuncia la pubblicazione dell'avviso periodico indicativo sul loro profilo di committente, come indicato nell'allegato V, punto 2, lettere b), e punto 3. Tali avvisi contengono le informazioni di cui all'allegato XIV, parte II, sezione C.
3. Quando una gara e' indetta per mezzo di un avviso periodico indicativo per procedure ristrette e procedure negoziate precedute da indizione di gara, l'avviso soddisfa tutte le seguenti condizioni:
a) si riferisce specificatamente alle forniture, ai lavori o ai servizi che saranno oggetto dell'appalto da aggiudicare;
b) indica che l'appalto sara' aggiudicato mediante una procedura ristretta o negoziata senza ulteriore pubblicazione di un avviso di indizione di gara e invita gli operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse;
c) contiene, oltre alle informazioni di cui all'allegato XIV, parte II, sezione A, le informazioni di cui all'allegato XIV, parte II, sezione B;
d) e' stato inviato alla pubblicazione tra trentacinque giorni e dodici mesi prima della data di invio dell'invito a confermare interesse.
4. Gli avvisi di cui al comma 2 possono essere pubblicati sul profilo di committente quale pubblicazione supplementare a livello nazionale. Il periodo coperto dall'avviso puo' durare al massimo dodici mesi dalla data di trasmissione dell'avviso per la pubblicazione. Tuttavia, nel caso di appalti pubblici per servizi sociali e altri servizi specifici di cui all'allegato IX, l'avviso di cui all'articolo 142, comma 1, lettera b)puo' coprire un periodo di due anni.

 
Art.128

(Avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione)

1. Gli enti aggiudicatori possono istituire e gestire un proprio sistema di qualificazione degli operatori economici . Tale sistema va reso pubblico con un avviso di cui all'allegato XIV, parte II, lettera H, indicando le finalita' del sistema di qualificazione e le modalita' per conoscere le norme relative al suo funzionamento.
2.Se viene indetta una gara con un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, gli offerenti, in una procedura ristretta, o i partecipanti, in una procedura negoziata, sono selezionati tra i candidati qualificati con tale sistema.
3. Gli enti aggiudicatori indicano nell'avviso sull'esistenza del sistema il periodo di validita' del sistema di qualificazione. Per gli appalti di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35, essi informano l'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea di qualsiasi cambiamento di tale periodo di efficacia utilizzando i seguenti modelli di formulari:
a) se il periodo di efficacia viene modificato senza porre fine al sistema, il modello utilizzato inizialmente per gli avvisi sull'esistenza dei sistemi di qualificazione;
b) se viene posto termine al sistema, un avviso di aggiudicazione di cui all'articolo 129.

 
Art.129

(Bandi di gara e avvisi relativi agli appalti aggiudicati)

1. I bandi di gara possono essere utilizzati come mezzo di indizione di gara per tutte le procedure. Essi contengono le informazioni di cui alla parte pertinente dell'allegato XIV, parte II e sono pubblicati conformemente all'articolo 130.
2. Entro trenta giorni dalla conclusione di un contratto o di un accordo quadro che faccia seguito alla relativa decisione di aggiudicazione o di conclusione, gli enti aggiudicatori inviano un avviso di aggiudicazione che riporta i risultati della procedura di appalto. Tale avviso contiene le informazioni di cui all'allegato XIV, parte II, lettera G ed e' pubblicato conformemente all'articolo 130. Si applicano altresi' le disposizioni di cui all'articolo 98, commi 2, 3, 4 e 5.
3. Nel caso di contratti per servizi di ricerca e sviluppo («servizi R&S»), le informazioni riguardanti la natura e la quantita' dei servizi possono limitarsi:
a) all'indicazione «servizi R&S» se il contratto e' stato aggiudicato mediante procedura negoziata senza indizione di gara conformemente all'articolo 125;
b) a informazioni che siano almeno tanto dettagliate quanto specificato nell'avviso utilizzato come mezzo di indizione della gara.
4. Le informazioni fornite ai sensi dell'allegato XIV, parte II, lettera G e non destinate alla pubblicazione sono pubblicate solo in forma semplificata e per motivi statistici.

 

Art. 130
(Redazione e modalita' di pubblicazione dei bandi e degli avvisi)

1. I bandi e gli avvisi di cui agli articoli da 127 a 129 contenenti le informazioni indicate nell'allegato XIV, parte II, lettere A, B, D, G e H e nel formato di modelli di formulari, compresi modelli di formulari per le rettifiche sono redatti conformemente a quelli redatti dalla Commissione e trasmessi all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea per via elettronica e pubblicati conformemente all'allegato V.
2. Gli avvisi e i bandi redatti e trasmessi con le modalita' di cui al comma 1 sono pubblicati entro cinque giorni dalla loro trasmissione, salve le disposizioni sulla loro pubblicazione da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea.
3. I bandi e gli avvisi sono pubblicati per esteso in una delle lingue ufficiali della Comunita' scelta dalle stazioni appaltanti; il testo pubblicato in tale lingua originale e' l'unico facente fede. Le stazioni appaltanti italiane scelgono la lingua italiana, fatte salve le norme vigenti nella Provincia autonoma di Bolzano in materia di bilinguismo. Una sintesi degli elementi importanti di ciascun bando, indicati dalle stazioni appaltanti nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione, e' pubblicata nelle altre lingue ufficiali.
4. L'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea garantisce che il testo integrale e la sintesi degli avvisi periodici indicativi di cui all'articolo 127, degli avvisi di indizione di gara che istituiscono un sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 55, nonche' degli avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione usati come mezzo di indizione di gara di cui all'articolo 125, continuino a essere pubblicati:
a) nel caso di avvisi periodici indicativi: per dodici mesi o fino al ricevimento di un avviso di aggiudicazione di cui all'articolo 129, che indichi che nei dodici mesi coperti dall'avviso di indizione di gara non sara' aggiudicato nessun altro appalto. Tuttavia, nel caso di appalti per servizi sociali e altri servizi specifici di cui all'allegato IX, l'avviso periodico indicativo di cui all'articolo 127, continua a essere pubblicato fino alla scadenza del periodo di validita' indicato inizialmente o fino alla ricezione di un avviso di aggiudicazione come previsto all'articolo 129, indicante che non saranno aggiudicati ulteriori appalti nel periodo coperto dall'indizione di gara;
b) nel caso di avvisi di indizione di gara che istituiscono un sistema dinamico di acquisizione: per il periodo di validita' del sistema dinamico di acquisizione;
c) nel caso di avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione: per il periodo di validita'.
5. La conferma della ricezione dell'avviso e della pubblicazione dell'informazione trasmessa, con menzione della data della pubblicazione rilasciata agli enti aggiudicatori dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea vale come prova della pubblicazione.
6. Gli enti aggiudicatori possono pubblicare avvisi relativi ad appalti pubblici che non sono soggetti all'obbligo di pubblicazione previsto dal presente decreto, a condizione che essi siano trasmessi all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea per via elettronica secondo il formato e le modalita' di trasmissione precisate nell'allegato V.
7. Per la pubblicazione a livello nazionale si applica l'articolo 73.

 
Art.131

(Inviti ai candidati)

1. Nelle procedure ristrette, nei dialoghi competitivi, nei partenariati per l'innovazione, nelle procedure negoziate con previa indizione di gara, e nella procedura negoziata senza previa indizione di gara gli enti aggiudicatori invitano simultaneamente e per iscritto i candidati selezionati a presentare le rispettive offerte, a partecipare al dialogo o a negoziare. Con le stesse modalita' gli enti aggiudicatori invitano, nel caso di indizione di gara tramite un avviso periodico indicativo, gli operatori economici che gia' hanno espresso interesse a confermare nuovamente interesse.
2. Nelle procedure ristrette, nel dialogo competitivo, nei partenariati per l'innovazione e nelle procedure competitive con negoziazione, gli inviti menzionano l'indirizzo elettronico al quale sono stati resi direttamente disponibili per via elettronica i documenti di gara e comprendono le informazioni indicate nell'allegato XV, parte II. Se tali documenti non sono stati oggetto di accesso gratuito, illimitato e diretto, di cui all'articolo 74 e non sono stati resi disponibili con altri mezzi, gli inviti sono corredati dei documenti di gara, in formato digitale ovvero, quando cio' non sia possibile, in formato cartaceo .
3. Nelle procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, gli operatori economici selezionati vengono invitati a mezzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati membri ovvero, quando cio' non sia possibile, con lettera. Gli inviti contengono gli elementi essenziali della prestazione richiesta.

 
Art.132
(Informazioni a coloro che hanno chiesto una qualificazione, ai
candidati e agli offerenti)

1. Per quanto riguarda le informazioni a coloro che hanno chiesto una qualificazione, ai candidati e agli offerenti, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 76 e ai seguenti commi
2. Gli enti aggiudicatori che istituiscono o gestiscono un sistema di qualificazione informano i richiedenti della loro decisione sulla qualificazione entro sei mesi dalla presentazione della domanda. Se la decisione sulla qualificazione richiede piu' di quattro mesi, entro due mesi dalla presentazione della domanda, l'ente aggiudicatore comunica al richiedente le ragioni della proroga del termine e indica la data entro cui interverra' la decisione.
3. I richiedenti la cui qualificazione e' respinta sono informati della decisione e delle relative motivazioni entro quindici giorni dalla data della decisione di diniego. Le motivazioni si fondano sui criteri di qualificazione di cui all'articolo 134 e 136.
4. Gli enti aggiudicatori che istituiscono e gestiscono un sistema di qualificazione possono porre fine alla qualificazione di un operatore economico solo per ragioni fondate sui criteri di qualificazione di cui all'articolo 134 e 136. L'intenzione di porre fine alla qualificazione e' preventivamente notificata per iscritto all'operatore economico, almeno quindici giorni prima della data prevista per porre fine alla qualificazione, con indicazione della ragione o delle ragioni che giustificano l'azione proposta.

 

Art. 133
(Principi generali per la selezione dei partecipanti)

1.Per la selezione dei partecipanti e delle offerte nelle procedure di scelta del contraente nei settori speciali si applicano, per quanto compatibili con le norme di cui alla presente sezione, le disposizioni di cui ai seguenti articoli: 74, 77, 78,79, 80, 81, 82, 83; 84,85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 95, 96 e 97.
2. Ai fini della selezione dei partecipanti alle procedure di aggiudicazione, si applicano tutte le seguenti regole:
a) gli enti aggiudicatori che hanno stabilito norme e criteri di esclusione degli offerenti o dei candidati ai sensi dell'articolo 135 o dell'articolo 136, escludono gli operatori economici individuati in base a dette norme e che soddisfano tali criteri;
b) essi selezionano gli offerenti e i candidati secondo le norme e i criteri oggettivi stabiliti in base agli articoli 135 e 136 ;
c) nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate con indizione di gara, nei dialoghi competitivi e nei partenariati per l'innovazione, essi riducono, se del caso e applicando le disposizioni dell'articolo 135il numero dei candidati selezionati in conformita' delle lettere a) e b).
3. Quando viene indetta una gara con un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione e al fine di selezionare i partecipanti alle procedure di aggiudicazione degli appalti specifici oggetto della gara, gli enti aggiudicatori:
a) qualificano gli operatori economici conformemente all'articolo 134;
b) applicano a tali operatori economici qualificati le disposizioni del comma 1 che sono pertinenti in caso di procedure ristrette o negoziate, di dialoghi competitivi oppure di partenariati per l'innovazione.
4. Quando selezionano i partecipanti a una procedura ristretta o negoziata, a un dialogo competitivo o per un partenariato per l'innovazione, quando decidono sulla qualificazione o quando aggiornano i criteri e le norme, gli enti aggiudicatori:
a) non impongono condizioni amministrative, tecniche o finanziarie a taluni operatori economici senza imporle ad altri;
b) non esigono prove o giustificativi gia' presenti nella documentazione valida gia' disponibile.
5. Al fine di acquisire informazioni e documentazioni dagli operatori economici candidati, gli enti aggiudicatori utilizzano la banca dati di cui all'articolo 81, ovvero accettano autocertificazioni e richiedono le integrazioni con le modalita' di cui all'articolo 85, comma5.
6. Gli enti aggiudicatori verificano la conformita' delle offerte presentate dagli offerenti cosi' selezionati alle norme e ai requisiti applicabili alle stesse e aggiudicano l'appalto secondo i criteri di cui agli articoli 95 e 97.
7. Gli enti aggiudicatori possono decidere di non aggiudicare un appalto all'offerente che presenta l'offerta migliore, se hanno accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi applicabili di cui all'articolo 30.
8. Nelle procedure aperte, gli enti aggiudicatori possono decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneita' degli offerenti. Se si avvalgono di tale possibilita', le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono che la verifica dell'assenza di motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente, in modo che nessun appalto sia aggiudicato a un offerente che avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 80 o che non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice.

 
Art.134

(Sistemi di qualificazione)

1. Gli enti aggiudicatori possono istituire e gestire un sistema di qualificazione degli operatori economici. In tal caso gli enti provvedono affinche' gli operatori economici possano chiedere in qualsiasi momento di essere qualificati.
2. Il sistema di cui al comma 1 puo' comprendere vari stadi di qualificazione. Gli enti aggiudicatori stabiliscono norme e criteri oggettivi per l'esclusione e la selezione degli operatori economici che richiedono di essere qualificati, nonche' norme e criteri oggettivi per il funzionamento del sistema di qualificazione, disciplinando le modalita' di iscrizione al sistema, l'eventuale aggiornamento periodico delle qualifiche e la durata del sistema. Quando tali criteri e norme comportano specifiche tecniche, si applicano gli articoli68, 69 e 82. Tali criteri e norme possono all'occorrenza essere aggiornati.
3. I criteri e le norme di cui al comma 2 sono resi disponibili, a richiesta, e comunicati agli operatori economici interessati. Un ente aggiudicatore puo' utilizzare il sistema di qualificazione istituito da un altro ente aggiudicatore o di altro organismo terzo, dandone idonea comunicazione agli operatori economici interessati.
4. Gli enti aggiudicatori istituiscono e aggiornano un elenco degli operatori economici, che puo' essere diviso in categorie in base al tipo di appalti per i quali la qualificazione e' valida.
5. I criteri e le norme di cui al comma 3 includono i criteri di esclusione di cui all'articolo 136.
6. In caso di istituzione e gestione di un sistema di qualificazione di cui al comma 1, gli enti aggiudicatori osservano:
a) l'articolo 128, quanto all'avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione;
b) l'articolo 132, quanto alle informazioni a coloro che hanno chiesto una qualificazione.
7. L'ente aggiudicatore che istituisce e gestisce il sistema di qualificazione stabilisce i documenti, i certificati e le dichiarazioni sostitutive che devono corredare la domanda di iscrizione, e non puo' chiedere certificati o documenti che riproducono documenti validi gia' nella disponibilita' dell'ente aggiudicatore. I documenti, i certificati e le dichiarazioni sostitutive, se redatti in una lingua diversa dall'italiano, sono accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorita' diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.
8. Quando viene indetta una gara con un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, i contratti specifici per i lavori, le forniture o i servizi contemplati dal sistema di qualificazione sono aggiudicati con procedure ristrette o procedure negoziate, nelle quali tutti gli offerenti ed i partecipanti sono scelti tra i candidati gia' qualificati con tale sistema.
9. Tutte le spese fatturate in relazione alle domande di qualificazione o all'aggiornamento o alla conservazione di una qualificazione gia' ottenuta in base al sistema sono proporzionali ai costi generati.

 

Art. 135
(Criteri di selezione qualitativa e avvalimento)

1. Gli enti aggiudicatori possono stabilire norme e criteri oggettivi per l'esclusione e la selezione degli offerenti o dei candidati. Tali norme e criteri sono accessibili agli operatori economici interessati.
2. Qualora gli enti aggiudicatori si trovino nella necessita' di garantire un equilibrio adeguato tra le caratteristiche specifiche della procedura di appalto e i mezzi necessari alla sua realizzazione, possono, nelle procedure ristrette o negoziate, nei dialoghi competitivi oppure nei partenariati per l'innovazione, definire norme e criteri oggettivi che rispecchino tale necessita' e consentano all'ente aggiudicatore di ridurre il numero di candidati che saranno invitati a presentare un'offerta. Il numero dei candidati prescelti tiene conto tuttavia dell'esigenza di garantire un'adeguata concorrenza.
3 Quando il concorrente intende avvalersi dei requisiti di capacita' economico finanziaria o tecnico professionale di altri soggetti, si applica l'articolo 89.

 

Art. 136

( Applicabilita' dei motivi di esclusione e dei criteri di selezione
dei settori ordinari ai sistemi di qualificazione)

1. Le norme e i criteri oggettivi per l'esclusione e la selezione degli operatori economici che richiedono di essere qualificati in un sistema di qualificazione e le norme e i criteri oggettivi per l'esclusione e la selezione dei candidati e degli offerenti nelle procedure aperte, ristrette o negoziate, nei dialoghi competitivi oppure nei partenariati per l'innovazione possono includere i motivi di esclusione di cui all'articolo 80 alle condizioni stabilite in detto articolo. Se l'ente aggiudicatore e' un'amministrazione aggiudicatrice, tali criteri e norme comprendono i criteri di esclusione di cui all'articolo 80 alle condizioni stabilite in detto articolo.
2. I criteri e le norme di cui al comma 1 possono comprendere i criteri di selezione di cui all'articolo 83 alle condizioni stabilite in detto articolo, in particolare per quanto riguarda il massimale relativo ai requisiti sul fatturato annuale, come previsto dal comma 5 di detto articolo.
3. Per le finalita' dei commi 1 e 2, si applicano gli articoli 85, 86 e 88.

 

Art. 137
(Offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi)

1. Fatti salvi gli obblighi assunti nei confronti dei Paesi terzi, il presente articolo si applica a offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi con cui l'Unione Europea non ha concluso, in un contesto multilaterale o bilaterale, un accordo che garantisca un accesso comparabile ed effettivo delle imprese dell'Unione ai mercati di tali paesi terzi.
2. Qualsiasi offerta presentata per l'aggiudicazione di un appalto di forniture puo' essere respinta se la parte dei prodotti originari di Paesi terzi, ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, supera il 50 per cento del valore totale dei prodotti che compongono l'offerta. Ai fini del presente articolo, i software impiegati negli impianti delle reti di telecomunicazione sono considerati prodotti.
3. Salvo il disposto del presente comma, terzo periodo, se due o piu' offerte si equivalgono in base ai criteri di aggiudicazione di cui all'articolo 95 , viene preferita l'offerta che non puo' essere respinta a norma del comma 2 del presente articolo. Il valore delle offerte e' considerato equivalente, ai fini del presente articolo, se la differenza di prezzo non supera il 3 per cento. Tuttavia, un'offerta non e' preferita ad un'altra in virtu' del presente comma, se l'ente aggiudicatore, accettandola, e' tenuto ad acquistare materiale con caratteristiche tecniche diverse da quelle del materiale gia' esistente, con conseguente incompatibilita' o difficolta' tecniche di uso o di manutenzione o costi sproporzionati.
4. Ai fini del presente articolo, per determinare la parte dei prodotti originari dei Paesi terzi di cui al comma 2, sono esclusi i Paesi terzi ai quali, con decisione del Consiglio dell'Unione europea ai sensi del comma 1, e' stato esteso il beneficio del presente codice.

 

Art. 138

(Relazioni con Paesi terzi in materia di lavori, servizi e forniture)

1. La Cabina di regia di cui all'articolo 212 informa, su segnalazione da parte del Ministero dello sviluppo economico o del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la Commissione europea di ogni difficolta' d'ordine generale, di fatto o di diritto, incontrata dalle imprese italiane nell'ottenere l'aggiudicazione di appalti di servizi in Paesi terzi e da esse riferita con particolare riferimento all'inosservanza delle disposizioni internazionali di diritto del lavoro elencate nell'allegato X .
2. Sono fatti salvi gli impegni assunti nei confronti dei Paesi terzi derivanti da accordi internazionali in materia di appalti pubblici, in particolare nel quadro dell'OMC.

 

Art. 139
(Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti)

1. Gli enti aggiudicatori conservano le informazioni appropriate relative a ogni appalto o accordo quadro disciplinato dal presente codice e ogniqualvolta sia istituito un sistema dinamico di acquisizione. Tali informazioni sono sufficienti a consentire loro, in una fase successiva, di giustificare le decisioni riguardanti:
a) la qualificazione e la selezione degli operatori economici e l'aggiudicazione degli appalti;
b) l'utilizzazione di procedure negoziate non precedute da una gara a norma dell'articolo 125;
c) la mancata applicazione delle disposizioni sulle tecniche e strumenti per gli appalti e strumenti elettronici e aggregati e delle disposizioni sullo svolgimento delle procedure di scelta del contraente del presente codice in virtu' delle deroghe ivi previste;
d) se del caso, le ragioni per le quali per la trasmissione in via elettronica sono stati usati mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici.
2. Nella misura in cui l'avviso di aggiudicazione dell'appalto stilato a norma dell'articolo 129 o dell'articolo 140, comma 3, contiene le informazioni richieste al presente comma, gli enti aggiudicatori possono fare riferimento a tale avviso.
3. Gli enti aggiudicatori documentano lo svolgimento di tutte le procedure di aggiudicazione, indipendentemente dal fatto che esse siano condotte con mezzi elettronici o meno. A tale scopo, garantiscono la conservazione di una documentazione sufficiente a giustificare decisioni adottate in tutte le fasi della procedura di appalto, quali la documentazione relativa alle comunicazioni con gli operatori economici e le deliberazioni interne, la preparazione dei documenti di gara, il dialogo o la negoziazione se previsti, la selezione e l'aggiudicazione dell'appalto. La documentazione e' conservata per almeno cinque anni a partire dalla data di aggiudicazione dell'appalto, ovvero, in caso di pendenza di una controversia, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza.
4. Le informazioni o la documentazione o i principali elementi sono comunicati alla Cabina di regia di cui all'articolo 212, per l'eventuale successiva comunicazione alla Commissione o alle autorita', agli organismi o alle strutture competenti .

 

Art. 140
(Norme applicabili ai servizi sociali dei settori speciali)

1. Gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici di cui all'allegato IX sono aggiudicati in applicazione degli articoli 142, 143, 144, salvo quanto disposto nel presente articolo. Per quanto riguarda la disciplina della pubblicazione degli avvisi e dei bandi, gli enti aggiudicatori che intendono procedere all'aggiudicazione di un appalto per i servizi di cui al presente comma rendono nota tale intenzione con una delle seguenti modalita':
a) mediante un avviso di gara;
b) mediante un avviso periodico indicativo, che viene pubblicato in maniera continuativa. L'avviso periodico indicativo si riferisce specificamente ai tipi di servizi che saranno oggetto degli appalti da aggiudicare. Esso indica che gli appalti saranno aggiudicati senza successiva pubblicazione e invita gli operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse per iscritto;
c) mediante un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione che viene pubblicato in maniera continuativa.
2. Il comma 1 non si applica allorche' una procedura negoziata senza previo avviso di gara sia stata utilizzata, conformemente all'articolo 63, per l'aggiudicazione di appalti pubblici di servizi.
3. Gli enti aggiudicatori che hanno aggiudicato un appalto per i servizi di cui al presente articolo ne rendono noto il risultato mediante un avviso di aggiudicazione. Essi possono tuttavia raggruppare detti avvisi su base trimestrale. In tal caso essi inviano gli avvisi raggruppati al piu' tardi trenta giorni dopo la fine di ogni trimestre
4. I bandi e gli avvisi di gara di cui al presente articolo contengono le informazioni di cui all'allegato XIV, parte III, conformemente ai modelli di formulari stabiliti dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Gli avvisi di cui al presente articolo sono pubblicati conformemente all'articolo 130.

 

Art. 141

(Norme applicabili ai concorsi di progettazione nei settori speciali)

1. Ai concorsi di progettazione nei settori speciali si applicano le disposizioni di cui agli articoli152, commi 1, 2, 5, secondo, terzo e quarto periodo, 153, comma 1, 154, commi 1, e 2, 155 e 156.
2. Gli enti aggiudicatori che hanno indetto un concorso di progettazione inviano un avviso sui risultati del concorso.
3. Il bando di concorso contiene le informazioni indicate nell'allegato XIX e l'avviso sui risultati di un concorso contiene le informazioni indicate nell'allegato XX nel formato stabilito per i modelli di formulari. Tali modelli di formulari sono stabiliti dalla Commissione mediante atti di esecuzione.
4. L'avviso sui risultati di un concorso di progettazione e' trasmesso all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea entro trenta giorni dalla chiusura del medesimo. Si applica l'articolo 153, comma 2, secondo periodo.
5. L'articolo 130, commi da 2 a 6 si applica anche agli avvisi relativi ai concorsi di progettazione

 

Art. 142
(Pubblicazione degli avvisi e dei bandi)

1. Le stazioni appaltanti che intendono procedere all'aggiudicazione di un appalto pubblico per i servizi di cui al presente Capo rendono nota tale intenzione con una delle seguenti modalita':
a) mediante un bando di gara, che comprende le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera F, conformemente ai modelli di formulari di cui all'articolo 72;
b) mediante un avviso di preinformazione, che viene pubblicato in maniera continua e contiene le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I. L'avviso di preinformazione si riferisce specificamente ai tipi di servizi che saranno oggetto degli appalti da aggiudicare. Esso indica che gli appalti saranno aggiudicati senza successiva pubblicazione e invita gli operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse per iscritto.
2. Il comma 1 non si applica, allorche' sia utilizzata per l'aggiudicazione di appalti pubblici di servizi una procedura negoziata senza previa pubblicazione in presenza dei presupposti previsti dall'articolo 63.
3. Le stazioni appaltanti che hanno aggiudicato un appalto pubblico per i servizi di cui all'articolo 119 rendono noto il risultato della procedura d'appalto mediante un avviso di aggiudicazione, che contiene le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera H, conformemente ai modelli di formulari di cui all'articolo 72. Esse possono tuttavia raggruppare detti avvisi su base trimestrale. In tal caso, esse inviano gli avvisi raggruppati al piu' tardi trenta giorni dopo la fine di ogni trimestre.
4. Per gli appalti pari o superiori alle soglie di cui all'articolo 35, i modelli di formulari di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo sono stabiliti dalla Commissione europea mediante atti di esecuzione.
5. Gli avvisi di cui al presente articolo sono pubblicati conformemente all'articolo 72.

 

Art. 143
(Appalti riservati per determinati servizi)

1. Le stazioni appaltanti possono riservare alle organizzazioni di cui al comma 2 il diritto di partecipare alle procedure per l'aggiudicazione di appalti pubblici esclusivamente per i servizi sanitari, sociali e culturali di cui all'allegato XIV, identificati con i codici CPV 75121000-0, 75122000-7, 75123000-4, 79622000-0, 79624000-4, 79625000-1, 80110000-8, 80300000-7, 80420000-4, 80430000-7, 80511000-9, 80520000-5, 80590000-6, da 85000000-9 a 85323000-9, 92500000-6, 92600000-7, 98133000-4, 98133110-8.
2. Gli affidamenti di cui al comma 1 devono soddisfare tutte le seguenti condizioni:
a) a) l'organizzazione ha come obiettivo statutario il perseguimento di una missione di servizio pubblico legata alla prestazione dei servizi di cui al comma 1;
b) i profitti dell'organizzazione sono reinvestiti al fine di conseguire l'obiettivo dell'organizzazione. Se i profitti sono distribuiti o redistribuiti, cio' dovrebbe basarsi su considerazioni partecipative;
c) le strutture di gestione o proprieta' dell'organizzazione che esegue l'appalto sono basate su principi di azionariato dei dipendenti o partecipativi, ovvero richiedono la partecipazione attiva di dipendenti, utenti o soggetti interessati;
d) l'amministrazione aggiudicatrice interessata non ha aggiudicato all'organizzazione un appalto per i servizi in questione a norma del presente articolo negli ultimi tre anni.
3.La durata massima del contratto non supera i tre anni.
4. Il bando e' predisposto nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo.

 

Art. 144
(Servizi di ristorazione)

1. I servizi di ristorazione indicati nell'allegato IX sono aggiudicati secondo quanto disposto dall'articolo 95, comma 3. La valutazione dell'offerta tecnica tiene conto, in particolare, degli aspetti relativi a fattori quali la qualita' dei generi alimentari con particolare riferimento a quella di prodotti biologici, tipici e tradizionali, di quelli a denominazione protetta, nonche' di quelli provenienti da sistemi di filiera corta e da operatori dell'agricoltura sociale, il rispetto delle diposizioni ambientali in materia di green economy, dei criteri ambientali minimi pertinenti di cui all'articolo 34 del presente codice e della qualita' della formazione degli operatori. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 5-quater del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 nonche' di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 18 agosto 2015, n.141.
2. Con decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono definite e aggiornate le linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica. Fino all'adozione di dette linee di indirizzo, si applica l'articolo 216, comma 18.
3. L'attivita' di emissione di buoni pasto, consistente nell'attivita' finalizzata a rendere per il tramite di esercizi convenzionati il servizio sostitutivo di mensa aziendale, e' svolta esclusivamente da societa' di capitali con capitale sociale versato non inferiore a settecentocinquantamila euro che hanno come oggetto sociale l'esercizio dell'attivita' finalizzata a rendere il servizio sostitutivo di mensa, a mezzo di buoni pasto e di altri titoli di legittimazione rappresentativi di servizi. Il bilancio delle societa' di cui al presente comma deve essere corredato dalla relazione redatta da una societa' di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 2409-bis del codice civile.
4. Gli operatori economici attivi nel settore dell'emissione di buoni pasto aventi sede in altri Paesi dell'Unione europea possono esercitare l'attivita' di cui al comma 3 se a cio' autorizzati in base alle norme del Paese di appartenenza. Le societa' di cui al comma 3 possono svolgere l'attivita' di emissione dei buoni pasto previa segnalazione certificata di inizio attivita' dei rappresentanti legali comprovante il possesso dei requisiti richiesti di cui al comma 3 e trasmessa ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al Ministero dello sviluppo economico.
5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC, sono individuati gli esercizi presso i quali puo' essere erogato il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto, le caratteristiche dei buoni pasto e il contenuto degli accordi stipulati tra le societa' di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili.
6. L'affidamento dei servizi sostitutivi di mensa avviene esclusivamente con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualita'/prezzo. Il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dell'offerta pertinenti, tra i quali:
a) il ribasso sul valore nominale del buono pasto;
b) la rete degli esercizi da convenzionare;
c) lo sconto incondizionato verso gli esercenti;
d) i termini di pagamento agli esercizi convenzionati;
e) il progetto tecnico.
7. Ai fini del possesso della rete di esercizi attraverso cui si espleta il servizio sostitutivo di mensa eventualmente richiesto come criterio di partecipazione o di aggiudicazione e' sufficiente l'assunzione, da parte del concorrente, dell'impegno all'attivazione della rete stessa entro un congruo termine dal momento dell'aggiudicazione fissato in sede di bando. La mancata attivazione della rete richiesta entro il termine indicato comporta la decadenza dell'aggiudicazione.
8. Le stazioni appaltanti che acquistano i buoni pasto, le societa' di emissione e gli esercizi convenzionati consentono, ciascuno nell'esercizio della rispettiva attivita' contrattuale e delle obbligazioni di propria pertinenza, la utilizzabilita' del buono pasto per l'intero valore facciale.

 
Art.145
(Disciplina comune applicabile ai contratti nel settore dei beni
culturali )

1. Le disposizioni del presente capo dettano la disciplina relativa a contratti pubblici concernenti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio.
2. Le disposizioni del presente capo si applicano, altresi', all'esecuzione di scavi archeologici, anche subacquei.
3. Per quanto non diversamente disposto nel presente capo, trovano applicazione le pertinenti disposizioni del presente codice.

 

Art. 146
(Qualificazione)

1. In conformita' a quanto disposto dagli articoli 9-bis e 29 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per i lavori di cui al presente capo e' richiesto il possesso di requisiti di qualificazione specifici e adeguati ad assicurare la tutela del bene oggetto di intervento.
2. I lavori di cui al presente capo sono utilizzati, per la qualificazione, unicamente dall'operatore che li ha effettivamente eseguiti. Il loro utilizzo, quale requisito tecnico, non e' condizionato da criteri di validita' temporale.
3. Per i contratti di cui al presente capo, considerata la specificita' del settore ai sensi dell'articolo 36 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, non trova applicazione l'istituto dell'avvalimento, di cui all'articolo 89 del presente codice.
4. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono stabiliti i requisiti di qualificazione dei direttori tecnici e degli esecutori dei lavori e le modalita' di verifica ai fini dell'attestazione. Il direttore tecnico dell'operatore economico incaricato degli interventi di cui all'articolo 147, comma 2, secondo periodo, deve comunque possedere la qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della normativa vigente. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 19.

 
Art.147

(Livelli e contenuti della progettazione)

1. Con il decreto di cui all'articolo 146, comma 4, sono altresi' stabiliti i livelli e i contenuti della progettazione di lavori concernenti i beni culturali di cui al presente capo, ivi inclusi gli scavi archeologici, nonche' i ruoli e le competenze dei soggetti incaricati delle attivita' di progettazione, direzione dei lavori e collaudo in relazione alle specifiche caratteristiche del bene su cui si interviene, nonche' i principi di organizzazione degli uffici di direzione lavori.
2. Per i lavori aventi ad oggetto beni culturali e' richiesta, in sede di progetto di fattibilita', la redazione di una scheda tecnica finalizzata all'individuazione delle caratteristiche del bene oggetto di intervento, redatta da professionisti in possesso di specifica competenza tecnica in relazione all'oggetto dell'intervento. Con il decreto di cui all'articolo 146, comma 4, sono definiti gli interventi relativi a beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico, per i quali la scheda deve essere redatta da restauratori di beni culturali, qualificati ai sensi dalla normativa vigente.
3. Per i lavori di monitoraggio, manutenzione o restauro di beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico, il progetto di fattibilita' comprende oltre alla scheda tecnica di cui al comma 2, le ricerche preliminari, le relazioni illustrative e il calcolo sommario di spesa. Il progetto definitivo approfondisce gli studi condotti con il progetto di fattibilita', individuando, anche attraverso indagini diagnostiche e conoscitive multidisciplinari, i fattori di degrado e i metodi di intervento. Il progetto esecutivo indica, nel dettaglio, le esatte metodologie operative, i materiali da utilizzare e le modalita' tecnico-esecutive degli interventi ed e' elaborato sulla base di indagini dirette ed adeguate campionature di intervento, giustificate dall'unicita' dell'intervento conservativo. Il progetto esecutivo contiene anche un Piano di monitoraggio e manutenzione.
4. I lavori di cui al comma 3 e quelli di scavo archeologico, anche subacqueo, nonche' quelli relativi al verde storico di cui all'articolo 10, comma 4, lettera f) del codice dei beni culturali e del paesaggio sono appaltati sulla base di un progetto esecutivo.
5. Qualora il responsabile unico del procedimento accerti che la natura e le caratteristiche del bene, ovvero il suo stato di conservazione, sono tali da non consentire l'esecuzione di analisi e rilievi esaustivi o comunque presentino soluzioni determinabili solo in corso d'opera, puo' prevedere l'integrazione della progettazione in corso d'opera, il cui eventuale costo deve trovare corrispondente copertura nel quadro economico.
6. La direzione dei lavori, il supporto tecnico alle attivita' del responsabile unico del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale, nonche' l'organo di collaudo, comprendono un restauratore di beni culturali qualificato ai sensi della normativa vigente, ovvero, secondo la tipologia dei lavori, altri professionisti di cui all'articolo 9-bis del codice dei beni culturali e del paesaggio con esperienza almeno quinquennale in possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento.

 
Art.148

(Affidamento dei contratti)

1. I lavori concernenti beni mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico, gli scavi archeologici, anche subacquei, nonche' quelli relativi a ville, parchi e giardini di cui all'articolo 10, comma 4, lettera f) del codice dei beni culturali e del paesaggio, non sono affidati congiuntamente a lavori afferenti ad altre categorie di opere generali e speciali, salvo che motivate ed eccezionali esigenze di coordinamento dei lavori, accertate dal responsabile del procedimento e comunque non attinenti la sicurezza dei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, non rendano necessario l'affidamento congiunto. E' fatto salvo quanto previsto all'articolo 146 sul possesso dei requisiti di qualificazione stabiliti nel presente capo.
2. In nessun caso le lavorazioni specialistiche di cui al comma 1 possono essere assorbite in altra categoria o essere omesse nell'indicazione delle lavorazioni di cui si compone l'intervento, indipendentemente dall'incidenza percentuale che il valore degli interventi di tipo specialistico assume rispetto all'importo complessivo. A tal fine la stazione appaltante indica separatamente, nei documenti di gara, le attivita' riguardanti il monitoraggio, la manutenzione, il restauro dei beni di cui al comma 1, rispetto a quelle di carattere strutturale, impiantistico, nonche' di adeguamento funzionale inerenti i beni immobili tutelati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio.
3. Per gli appalti aventi ad oggetto gli allestimenti di istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101del codice dei beni culturali e del paesaggio, e per la manutenzione e il restauro di ville, parchi e giardini di cui all'articolo 10, comma 4, lettera f) del codice dei beni culturali e del paesaggio la stazione appaltante, previo provvedimento motivato del responsabile del procedimento, puo' applicare la disciplina relativa ai servizi o alle forniture, laddove i servizi o le forniture assumano rilevanza qualitativamente preponderante ai fini dell'oggetto del contratto, indipendentemente dall'importo dei lavori.
4. I soggetti esecutori dei lavori di cui al comma 1 devono in ogni caso essere in possesso dei requisiti di qualificazione stabiliti dal presente capo.
5. Per quanto non diversamente disciplinato dai commi 1, 2 e 3, si applica l'articolo 28.
6. I lavori di cui al comma 1 sono appaltati di norma a misura, indipendentemente dal relativo importo.
7. L'esecuzione dei lavori di cui al presente capo e' consentita nei casi di somma urgenza, nei quali ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumita' o alla tutela del bene, fino all'importo di trecentomila euro, secondo le modalita' di cui all'articolo 163 del presente codice. Entro i medesimi limiti di importo, l'esecuzione dei lavori di somma urgenza e' altresi' consentita in relazione a particolari tipi di intervento individuati con il decreto di cui all'articolo 146, comma 4.

 
Art.149

(Varianti)

1. Non sono considerati varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del dieci per cento dell'importo complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilita' finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante.
2. Sono ammesse, nel limite del venti per cento in piu' dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificita' dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare l'impostazione progettuale qualora cio' sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento, nonche' le varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro.

 

Art. 150
(Collaudo)

1. Per i lavori relativi ai beni di cui al presente capo e' obbligatorio il collaudo in corso d'opera, sempre che non sussistano le condizioni per il rilascio del certificato di regolare esecuzione.
2. Con il decreto di cui all'articolo 146, comma 4, sono stabilite specifiche disposizioni concernenti il collaudo di interventi sui beni culturali in relazione alle loro caratteristiche

 
Art.151

(Sponsorizzazioni e forme speciali di partenariato)

1. La disciplina di cui all'articolo 19 del presente codice si applica ai contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture relativi a beni culturali di cui al presente capo, nonche' ai contratti di sponsorizzazione finalizzati al sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura, di cui all'articolo 101 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione.
2. L'amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali impartisce opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, all'esecuzione delle opere e/o forniture e alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi.
3. Per assicurare la fruizione del patrimonio culturale della Nazione e favorire altresi' la ricerca scientifica applicata alla tutela, il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo puo' attivare forme speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati, dirette a consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali immobili, attraverso procedure semplificate di individuazione del partner privato analoghe o ulteriori rispetto a quelle previste dal comma 1.

 

Art. 152
(Ambito di applicazione)

1. Il presente capo si applica:
a) ai concorsi di progettazione organizzati nel contesto di una procedura di aggiudicazione di appalti pubblici di servizi;
b) ai concorsi di progettazione che prevedono premi di partecipazione o versamenti a favore dei partecipanti.
2. Nel caso di cui al comma 1,lettera a), la soglia di cui all'articolo 35 e' pari al valore stimato al netto dell'IVA dell'appalto pubblico di servizi, compresi gli eventuali premi di partecipazione o versamenti ai partecipanti. Nel caso di cui alla lettera b), la soglia di cui all'articolo 35 e' pari al valore complessivo dei premi e pagamenti, compreso il valore stimato al netto dell'IVA dell'appalto pubblico di servizi che potrebbe essere successivamente aggiudicato ai sensi dell'articolo 63, comma 4, qualora la stazione appaltante non escluda tale aggiudicazione nel bando di concorso.
3. Il presente capo non si applica:
a) ai concorsi di progettazione affidati ai sensi degli articoli 14, 15, 16 e 161; b) ai concorsi indetti per esercitare un'attivita' in merito alla quale l'applicabilita' dell'articolo 9 sia stata stabilita da una decisione della Commissione, o il suddetto articolo sia considerato applicabile conformemente alle disposizioni di cui al Capo III.
4. Nel concorso di progettazione relativo al settore dei lavori pubblici sono richiesti esclusivamente progetti o piani con livello di approfondimento pari a quello di un progetto di fattibilita' tecnica ed economica, salvo nei casi di concorsi in due gradi di cui all'articolo 156, commi 4 e 5. Qualora il concorso di progettazione riguardi un intervento da affidare in concessione, la proposta ideativa contiene anche la redazione di uno studio economico finanziario per la sua costruzione e gestione.
5. Con il pagamento del premio le stazioni appaltanti acquistano la proprieta' del progetto vincitore. Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti previsti dal bando, possono essere comunque affidati con procedura negoziata senza bando i successivi livelli di progettazione. Tale possibilita' e il relativo corrispettivo devono essere stabiliti nel bando. Al fine di dimostrare i requisiti previsti per l'affidamento della progettazione esecutiva, il vincitore del concorso puo' costituire un raggruppamento temporaneo tra i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 24, indicando le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli soggetti riuniti.

 

Art. 153
(Bandi e avvisi)

1. Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono indire un concorso di progettazione rendono nota tale intenzione mediante un bando di concorso. Se intendono aggiudicare un appalto relativo a servizi successivi ai sensi dell'articolo63, comma 4,lo indicano nell'avviso o nel bando di concorso.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno indetto un concorso di progettazione inviano un avviso sui risultati del concorso conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 98 e devono essere in grado di comprovare la data di invio. Le informazioni relative all'aggiudicazione di concorsi di progettazione possono non essere pubblicate qualora la loro divulgazione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di una particolare impresa, pubblica o privata, oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra i prestatori di servizi.
3. I bandi e gli avvisi di cui al presente articolo contengono le informazioni indicate negli allegati XIX e XX, conformemente ai modelli di formulari stabiliti dalla Commissione europea in atti di esecuzione, e sono pubblicati secondo quanto previsto dagli articoli 71 e 72.

 
Art.154
(Organizzazione dei concorsi di progettazione e selezione dei
partecipanti)

1. Per organizzare i concorsi di progettazione, le stazioni appaltanti applicano procedure conformi alle disposizioni dei titoli I, II, III e IV della Parte II e del presente capo.
2. L'ammissione alla partecipazione ai concorsi di progettazione non puo' essere limitata:
a) al territorio della Repubblica o a una parte di esso;
b) dal fatto che i partecipanti debbono essere persone fisiche o persone giuridiche.
3. Sono ammessi a partecipare ai concorsi di progettazione, per i lavori, i soggetti in possesso dei requisiti stabiliti con il decreto di cui all'articolo 24, comma 5. I requisiti di qualificazione devono comunque consentire condizioni di accesso e partecipazione per i piccoli e medi operatori economici dell'area tecnica e per i giovani professionisti.
4.In caso di intervento di particolare rilevanza e complessita', la stazione appaltante puo' procedere all'esperimento di un concorso di progettazione articolato in due gradi. La seconda fase, avente ad oggetto la presentazione del progetto di fattibilita', si svolge tra i soggetti individuati attraverso la valutazione di proposte di idee presentate nella prima fase e selezionate senza formazione di graduatorie di merito e assegnazione di premi. Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti previsti, puo' essere affidato l'incarico della progettazione definitiva ed esecutiva a condizione che detta possibilita' e il relativo corrispettivo siano previsti nel bando.
5.Le stazioni appaltanti, previa adeguata motivazione, possono procedere all'esperimento di un concorso in due fasi, la prima avente ad oggetto la presentazione di un progetto di fattibilita' e la seconda avente ad oggetto la presentazione di un progetto definitivo a livello architettonico e a livello di progetto di fattibilita' per la parte strutturale ed impiantistica.
Il bando puo' altresi' prevedere l'affidamento diretto dell'incarico relativo alla progettazione esecutiva al soggetto che abbia presentato il migliore progetto definitivo.

 

Art. 155
(Commissione giudicatrice per i concorsi di progettazione)

1. La commissione giudicatrice e' composta unicamente di persone fisiche, alle quali si applicano le disposizioni in materia di incompatibilita' e astensione di cui all'articolo 77, comma 6, nonche' l'articolo 78.
2. Qualora ai partecipanti a un concorso di progettazione e' richiesta una particolare qualifica professionale, almeno un terzo dei membri della commissione giudicatrice possiede tale qualifica o una qualifica equivalente.
3. La commissione giudicatrice e' autonoma nelle sue decisioni e nei suoi pareri.
4. I membri della commissione giudicatrice esaminano i piani e i progetti presentati dai candidati in forma anonima e unicamente sulla base dei criteri specificati nel bando di concorso. L'anonimato deve essere rispettato sino al parere o alla decisione della commissione giudicatrice. In particolare, la commissione:
a) verifica la conformita' dei progetti alle prescrizioni del bando;
b) esamina i progetti e valuta, collegialmente ciascuno di essi;
c) esprime i giudizi su ciascun progetto sulla base dei criteri indicati nel bando, con specifica motivazione;
d) assume le decisioni anche a maggioranza;
e) redige i verbali delle singole riunioni;
f) redige il verbale finale contenente la graduatoria, con motivazione per tutti i concorrenti;
g) consegna gli atti dei propri lavori alla stazione appaltante.
5. I candidati possono essere invitati, se necessario, a rispondere a quesiti che la commissione giudicatrice ha iscritto nel processo verbale allo scopo di chiarire qualsivoglia aspetto dei progetti. E' redatto un processo verbale completo del dialogo tra i membri della commissione giudicatrice e i candidati.

 

Art. 156
(Concorso di idee)

1. Le disposizioni del presente capo si applicano anche ai concorsi di idee finalizzati all'acquisizione di una proposta ideativa da remunerare con il riconoscimento di un congruo premio.
2. Sono ammessi al concorso di idee, oltre che i soggetti ammessi ai concorsi di progettazione, anche i lavoratori subordinati abilitati all'esercizio della professione e iscritti al relativo ordine professionale secondo l'ordinamento nazionale di appartenenza, nel rispetto delle norme che regolano il rapporto di impiego, con esclusione dei dipendenti della stazione appaltante che bandisce il concorso.
3. Il concorrente predispone la proposta ideativa nella forma piu' idonea alla sua corretta rappresentazione. Per i lavori, nel bando non possono essere richiesti elaborati di livello pari o superiore a quelli richiesti per il progetto di fattibilita' tecnica ed economica. Il termine di presentazione della proposta deve essere stabilito in relazione all'importanza e complessita' del tema e non puo' essere inferiore a sessanta giorni dalla pubblicazione del bando. La partecipazione deve avvenire in forma anonima.
4. Il bando prevede un congruo premio al soggetto o ai soggetti che hanno elaborato le idee ritenute migliori.
5. L'idea o le idee premiate sono acquisite in proprieta' dalla stazione appaltante, previa eventuale definizione degli assetti tecnici, le quali possono essere poste a base di un concorso di progettazione o di un appalto di servizi di progettazione. Alla procedura sono ammessi a partecipare i premiati qualora in possesso dei relativi requisiti soggettivi.
6. La stazione appaltante puo' affidare al vincitore del concorso di idee la realizzazione dei successivi livelli di progettazione, con procedura negoziata senza bando, a condizione che detta facolta' sia stata esplicitata nel bando, e che il soggetto sia in possesso dei requisiti di capacita' tecnico professionale ed economica previsti nel bando in rapporto ai livelli progettuali da sviluppare.
7. In caso di intervento di particolare rilevanza e complessita', la stazione appaltante puo' procedere all'esperimento di un concorso di progettazione articolato in due fasi. La seconda fase, avente ad oggetto la presentazione del progetto definitivo del progetto di fattibilita', ovvero di un progetto definitivo a livello architettonico e a livello di progetto di fattibilita' per la parte strutturale ed impiantistica, si svolge tra i soggetti individuati sino ad un massimo di dieci, attraverso la valutazione di proposte di idee presentate nella prima fase e selezionate senza formazione di graduatorie di merito e assegnazione di premi. Tra i soggetti selezionati a partecipare alla seconda fase devono essere presenti almeno il 30 per cento di soggetti incaricati, singoli o in forma associata, con meno di cinque anni di iscrizione ai relativi albi professionali. Nel caso di raggruppamento, il suddetto requisito deve essere posseduto dal capogruppo. Ai soggetti selezionati aventi meno di cinque anni di iscrizione e' corrisposto un rimborso spese pari al 50 per cento degli importi previsti per le spese come determinati dal decreto per i corrispettivi professionali di cui al comma 8 dell'articolo 24. Per gli altri soggetti selezionati, in forma singola o associata, il predetto rimborso e' pari al 25 per cento. Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti previsti, puo' essere affidato l'incarico della progettazione esecutiva a condizione che detta possibilita' e il relativo corrispettivo siano previsti nel bando.

 

Art. 157
(Altri incarichi di progettazione e connessi)

1. Gli incarichi di progettazione relativi ai lavori che non rientrano tra quelli di cui al comma 2, primo periodo, dell'articolo 23 (livelli di progettazione) nonche' di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35, sono affidati secondo le modalita' di cui alla Parte II, Titolo I, II, III e IV del presente codice. Nel caso in cui il valore delle attivita' di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione sia pari o superiore complessivamente la soglia di cui all'articolo 35, l'affidamento diretto della direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al progettista e' consentito soltanto per particolari e motivate ragioni e ove espressamente previsto dal bando di gara della progettazione.
2. Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo superiori a 40.000 e inferiore a 100.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parita' di trattamento, proporzionalita' e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 36, comma 2, lettera b); l'invito e' rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti. Gli incarichi di importo superiore a 100.000 euro, sono affidati con procedura aperta o ristretta ai sensi degli articolo 60 e 61;
3. E' vietato l'affidamento di attivita' di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e attivita' di supporto per mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dal presente decreto.

 

Art. 158
(Servizi di ricerca e sviluppo)

1. Relativamente ai servizi di ricerca e sviluppo le disposizioni di cui al presente codice si applicano esclusivamente ai contratti per servizi di ricerca e sviluppo identificati con i codici CPV da 73000000-2 a 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 o 73430000-5, purche' siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
a) i risultati appartengono esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice e all'ente aggiudicatore, affinche' li usi nell'esercizio della sua attivita', e
b) la prestazione del servizio e' interamente retribuita dall'amministrazione aggiudicatrice e dall'ente aggiudicatore.
2. Le stazioni appaltanti possono ricorrere, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 4 del presente decreto, agli appalti pubblici pre-commerciali, destinati al conseguimento di risultati non appartenenti in via esclusiva all'amministrazione aggiudicatrice e all'ente aggiudicatore perche' li usi nell'esercizio della sua attivita' e per i quali la prestazione del servizio non e' interamente retribuita dall'amministrazione aggiudicatrice e dall'ente aggiudicatore, cosi' come definiti nella comunicazione della Commissione europea COM 799 (2007) del 14 dicembre 2007, nelle ipotesi in cui l'esigenza non possa essere soddisfatta ricorrendo a soluzioni gia' disponibili sul mercato

 
Art.159

(Difesa e sicurezza)

1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti pubblici e ai concorsi di progettazione non altrimenti esclusi dal suo ambito di applicazione ai sensi dell'articolo 1, comma 4, nella misura in cui la tutela degli interessi essenziali di sicurezza dello Stato non possa essere garantita mediante misure meno invasive, volte anche a proteggere la riservatezza delle informazioni che le amministrazioni aggiudicatrici rendono disponibili in una procedura di aggiudicazione dell'appalto.
2. All'aggiudicazione di concessioni nei settori della difesa e della sicurezza di cui al decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, si applica la parte III del presente codice fatta eccezione per le concessioni relative alle ipotesi alle quali il decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, non si applica in virtu' dell'articolo 6 del citato decreto legislativo.
3. In deroga all'articolo 31, limitatamente agli appalti pubblici di lavori, l'amministrazione della difesa, in considerazione della struttura gerarchica dei propri organi tecnici, in luogo di un unico responsabile del procedimento, puo' nominare un responsabile del procedimento per ogni singola fase di svolgimento del processo attuativo: programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione. Il responsabile unico del procedimento, ovvero i responsabili di ogni singola fase, sono tecnici individuati nell'ambito del Ministero della difesa. Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento puo' essere un dipendente specializzato in materie giuridico amministrative.
4. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono definite le direttive generali per la disciplina delle attivita' del Ministero della difesa, in relazione agli appalti e alle concessioni diversi da quelli che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208. Le direttive generali disciplinano, altresi', gli interventi da eseguire in Italia e all'Estero per effetto di accordi internazionali, multilaterali o bilaterali, nonche' i lavori in economia che vengono eseguiti a mezzo delle truppe e dei reparti del Genio militare per i quali non si applicano i limiti di importo di cui all'articolo 36.Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 20.
5. Per gli acquisti eseguiti all'estero dall'amministrazione della difesa, relativi a macchinari, strumenti e oggetti di precisione, che possono essere forniti, con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti, soltanto da operatori economici stranieri, possono essere concesse anticipazioni di importo non superiore ad un terzo dell'importo complessivo del prezzo contrattuale, previa costituzione di idonea garanzia.

 

Art. 160
(Contratti misti concernenti aspetti di difesa e sicurezza)

1. Ai contratti misti aventi per oggetto appalti o concessioni rientranti nell'ambito di applicazione del presente codice nonche' appalti disciplinati dall'articolo 346 TFUE o dal decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, si applicano le seguenti disposizioni.
2. Se le diverse parti di un determinato appalto o di una concessione sono oggettivamente separabili, si applicano i commi da 3 a 5. Se non sono separabili, si applica il comma 6.
3. Se le amministrazioni aggiudicatrici scelgono di aggiudicare un appalto o una concessione distinti per le parti separate, il regime giuridico applicabile a ciascuno di tali contratti distinti e' determinato in base alle caratteristiche della parte separata.
4. Se le amministrazioni aggiudicatrici scelgono di aggiudicare un appalto unico o una concessione unica, il relativo regime giuridico si determina sulla base dei seguenti criteri:
a) se una parte dell'appalto o della concessione e' disciplinata dall'articolo 346 TFUE, l'appalto unico o la concessione unica possono essere aggiudicati senza applicare il presente decreto ne' il decreto legislativo 15 novembre 2011, n.208, purche' le rispettive aggiudicazioni siano giustificate da ragioni oggettive;
b) se una parte di un appalto o una concessione e' disciplinata dal decreto legislativo 15 novembre 2011, n.208, l'appalto unico o la concessione unica possono essere aggiudicati conformemente a tale decreto, purche' le rispettive aggiudicazioni siano giustificate da ragioni oggettive. Sono fatte salve le soglie e le esclusioni previste dallo stesso decreto legislativo.
5. La decisione di aggiudicare un appalto unico o una concessione unica non puo' essere adottata allo scopo di escludere l'applicazione del presente codice o del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208.
6. Se le diverse parti di un appalto o di una concessione sono oggettivamente non separabili, l'appalto o la concessione possono essere aggiudicati senza applicare il presente decreto ove includa elementi cui si applica l'articolo 346 TFUE; altrimenti puo' essere aggiudicato conformemente al decreto legislativo 15 novembre 2011, n.208.

 

Art. 161

(Contratti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati in
base a norme internazionali)

1. Il presente codice non si applica agli appalti pubblici e ai concorsi di progettazione e alle concessioni in materia di difesa o di sicurezza di cui al decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, qualora essi siano disciplinati da:
a) norme procedurali specifiche in base a un accordo o un'intesa internazionale conclusi in conformita' dei trattati dell'Unione europea, tra lo Stato e uno o piu' Paesi terzi o relative articolazioni e riguardante lavori, forniture o servizi destinati alla realizzazione comune o alla gestione comune di un progetto;
b) norme procedurali specifiche in base a un accordo o un'intesa internazionale in relazione alla presenza di truppe di stanza e concernente imprese di uno Stato membro o di un Paese terzo;
c) norme procedurali specifiche di un'organizzazione internazionale nel caso di appalti ;
d) norme procedurali specifiche di un'organizzazione internazionale che si approvvigiona per le proprie finalita' o a concessioni che devono essere aggiudicate da uno Stato membro in conformita' di tali norme.
Gli accordi o le intese di cui alla lettera a) relativi ad appalti, sono comunicati alla Commissione.
2. Il presente codice non si applica agli appalti pubblici e ai concorsi di progettazione concernenti aspetti di difesa o di sicurezza che l'amministrazione aggiudicatrice aggiudica in base a norme sugli appalti previste da un'organizzazione internazionale o da un'istituzione internazionale di finanziamento, quando gli appalti pubblici e i concorsi di progettazione in questione sono interamente finanziati da tale organizzazione o istituzione. Nel caso di appalti pubblici e concorsi di progettazione cofinanziati prevalentemente da un'organizzazione internazionale o da un'istituzione internazionale di finanziamento, le parti si accordano sulle procedure d'appalto applicabili.

 

Art. 162
(Contratti secretati)

1. Le disposizioni del presente codice relative alle procedure di affidamento possono essere derogate:
a) per i contratti al cui oggetto, atti o modalita' di esecuzione e' attribuita una classifica di segretezza;
b) per i contratti la cui esecuzione deve essere accompagnata da speciali misure di sicurezza, in conformita' a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.
2. Ai fini della deroga di cui al comma 1, lettera a), le amministrazioni e gli enti usuari attribuiscono, con provvedimento motivato, le classifiche di segretezza ai sensi dell'articolo 42 della legge 3 agosto 2007, n. 124, ovvero di altre norme vigenti. Ai fini della deroga di cui al comma 1, lettera b), le amministrazioni e gli enti usuari dichiarano, con provvedimento motivato, i lavori, i servizi e le forniture eseguibili con speciali misure di sicurezza individuate nel predetto provvedimento.
3. I contratti di cui al comma 1 sono eseguiti da operatori economici in possesso dei requisiti previsti dal presente decreto e del nulla osta di sicurezza, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 42, comma 1-bis, della legge n. 124 del 2007.
4. L'affidamento dei contratti di cui al presente articolo avviene previo esperimento di gara informale a cui sono invitati almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto del contratto e sempre che la negoziazione con piu' di un operatore economico sia compatibile con le esigenze di segretezza e sicurezza.
5. La Corte dei conti, tramite un proprio ufficio organizzato in modo da salvaguardare le esigenze di riservatezza, esercita il controllo preventivo sulla legittimita' e sulla regolarita' dei contratti di cui al presente articolo, nonche' sulla regolarita', correttezza ed efficacia della gestione. Dell'attivita' di cui al presente comma e' dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno in una relazione al Parlamento.

 

Art. 163
(Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile)

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico dell'amministrazione competente che si reca prima sul luogo, puo' disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumita'.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza puo' essere affidata in forma diretta ad uno o piu' operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico dell'amministrazione competente.
3. Il corrispettivo delle prestazioni ordinate e' definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo la stazione appaltante puo' ingiungere all'affidatario l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento, ridotti del 20 per cento, comunque ammessi nella contabilita'; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili , i prezzi si intendono definitivamente accettati.
4. Il responsabile del procedimento o il tecnico dell'amministrazione competente compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori. Qualora l'amministrazione competente sia un ente locale, la copertura della spesa viene assicurata con le modalita' previste dall'articolo 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.
5. Qualora un'opera o un lavoro, ordinato per motivi di somma urgenza, non riporti l'approvazione del competente organo dell'amministrazione, la relativa realizzazione e' sospesa immediatamente e si procede, previa messa in sicurezza del cantiere, alla sospensione dei lavori e alla liquidazione dei corrispettivi dovuti per la parte realizzata.
6. Costituisce circostanza di somma urgenza, ai fini del presente articolo, anche il verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c),della legge 24 febbraio 1992, n. 225,ovvero la ragionevole previsione, ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge, dell'imminente verificarsi di detti eventi, che richiede l'adozione di misure indilazionabili, e nei limiti dello stretto necessario imposto da tali misure. La circostanza di somma urgenza, in tali casi, e' ritenuta persistente finche' non risultino eliminate le situazioni dannose o pericolose per la pubblica o privata incolumita' derivanti dall'evento calamitoso che ha comportato la declaratoria dello stato di emergenza di cui all'articolo 5 della medesima legge n. 225 del 1992 e in tali circostanze le amministrazioni aggiudicatrici possono procedere all'affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture con le procedure previste nel presente articolo.
7. Gli affidatari dichiarano, mediante autocertificazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445,il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che l'amministrazione aggiudicatrice controlla in termine congruo, compatibile con la gestione della situazione di emergenza in atto, comunque non superiore a sessanta giorni dall'affidamento. Qualora, a seguito del controllo, venga accertato l'affidamento ad un operatore privo dei predetti requisiti, le amministrazioni aggiudicatrici recedono dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere gia' eseguite e il rimborso delle spese eventualmente gia' sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilita' conseguite, e procedono alle segnalazioni alle competenti autorita'.
8. In via eccezionale, nella misura strettamente necessaria, l'affidamento diretto puo' essere autorizzato anche al di sopra dei limiti di cui al comma 1, per un arco temporale limitato, comunque non superiore a trenta giorni e solo per singole specifiche fattispecie indilazionabili e nei limiti massimi di importo stabiliti nei provvedimenti di cui al comma 2, dell'articolo 5, della legge n. 225 del 1992. L'affidamento diretto per i motivi di cui al presente articolo non e' comunque ammesso per appalti di valore pari o superiore alla soglia europea.
9. Limitatamente agli appalti pubblici di forniture e servizi di cui al comma 6,per i quali non siano disponibili elenchi di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento, gli affidatari si impegnano a fornire i servizi e le forniture richiesti ad un prezzo provvisorio stabilito consensualmente tra le parti e ad accettare la determinazione definitiva del prezzo a seguito di apposita valutazione di congruita'. A tal fine il responsabile del procedimento comunica il prezzo provvisorio, unitamente ai documenti esplicativi dell'affidamento, all'ANAC che, entro sessanta giorni rende il proprio parere sulla congruita' del prezzo. Avverso la decisione dell'ANAC sono esperibili i normali rimedi di legge mediante ricorso ai competenti organi di giustizia amministrativa. Nelle more dell'acquisizione del parere di congruita' si procede al pagamento del 50% del prezzo provvisorio.
10. Sul profilo del committente sono pubblicati gli atti relativi agli affidamenti di cui al presente articolo, con specifica dell'affidatario, delle modalita' della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie. Contestualmente, e comunque in un termine congruo compatibile con la gestione della situazione di emergenza, vengono trasmessi all'ANAC per i controlli di competenza, fermi restando i controlli di legittimita' sugli atti previsti dalle vigenti normative.

 

Art. 164
(Oggetto e ambito di applicazione)

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 346 del TFUE, le disposizioni di cui alla presente Parte definiscono le norme applicabili alle procedure di aggiudicazione dei contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi indette dalle amministrazioni aggiudicatrici, nonche' dagli enti aggiudicatori qualora i lavorio i servizi siano destinati ad una delle attivita' di cui all'allegato II. In ogni caso, le disposizioni della presente Parte non si applicano ai provvedimenti, comunque denominati, con cui le amministrazioni aggiudicatrici, a richiesta di un operatore economico, autorizzano, stabilendone le modalita' e le condizioni, l'esercizio di un'attivita' economica che puo' svolgersi anche mediante l'utilizzo di impianti o altri beni immobili pubblici.
2.Alle procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nella parte I e nella parte II, del presente codice, relativamente ai principi generali, alle esclusioni, alle modalita' e alle procedure di affidamento, alle modalita' di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, ai requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle modalita' di comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di qualificazione degli operatori economici, ai termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte, alle modalita' di esecuzione.
3. I servizi non economici di interesse generale non rientrano nell'ambito di applicazione della presente Parte.
4. Agli appalti di lavori pubblici affidati dai concessionari che sono amministrazioni aggiudicatrici, si applicano, salvo che non siano derogate nella presente parte, le disposizioni del presente codice.
5. I concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici, per gli appalti di lavori affidati a terzi sono tenuti all'osservanza della presente Parte.

 

Art. 165
(Rischio ed equilibrio economico-finanziario nelle concessioni)

1. Nei contratti di concessione come definiti all'articolo 3, comma 1, lettere uu) e vv), la maggior parte dei ricavi di gestione del concessionario proviene dalla vendita dei servizi resi al mercato. Tali contratti comportano il trasferimento al concessionario del rischio operativo definito dall'articolo 3, comma 1, lettera zz) riferito alla possibilita' che, in condizioni operative normali, le variazioni relative ai costi e ai ricavi oggetto della concessione incidano sull'equilibrio del piano economico finanziario. Le variazioni devono essere, in ogni caso, in grado di incidere significativamente sul valore attuale netto dell'insieme degli investimenti, dei costi e dei ricavi del concessionario.
2. L'equilibrio economico finanziario definito all'articolo 3, comma 1, lettera fff), rappresenta il presupposto per la corretta allocazione dei rischi di cui al precedente comma 1. Ai soli fini del raggiungimento del predetto equilibrio, in sede di gara l'amministrazione aggiudicatrice puo' stabilire anche un prezzo consistente in un contributo pubblico ovvero nella cessione di beni immobili. Il contributo, se funzionale al mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, puo' essere riconosciuto mediante diritti di godimento su beni immobili nella disponibilita' dell'amministrazione aggiudicatrice la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera affidata in concessione. In ogni caso, l'eventuale riconoscimento del prezzo, sommato al valore di eventuali garanzie pubbliche o di ulteriori meccanismi di finanziamento a carico della pubblica amministrazione, non puo' essere superiore al trenta per cento del costo dell'investimento complessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari.
3. La sottoscrizione del contratto di concessione ha luogo dopo la presentazione di idonea documentazione inerente il finanziamento dell'opera. Il contratto di concessione e' risolto di diritto ove il contratto di finanziamento non sia perfezionato entro dodici mesi dalla sottoscrizione del contratto di concessione. Al fine di agevolare l'ottenimento del finanziamento dell'opera, i bandi e i relativi allegati, ivi compresi, a seconda dei casi, lo schema di contratto e il piano economico finanziario sono definiti in modo da assicurare adeguati livelli di bancabilita', intendendosi per tali la reperibilita' sul mercato finanziario di risorse proporzionate ai fabbisogni, la sostenibilita' di tali fonti e la congrua redditivita' del capitale investito per le concessioni da affidarsi con la procedura ristretta, nel bando puo' essere previsto che l'amministrazione aggiudicatrice possa indire, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, una consultazione preliminare con gli operatori economici invitati a presentare le offerte, al fine di verificare l'insussistenza di criticita' del progetto posto a base di gara sotto il profilo della finanziabilita', e possa provvedere, a seguito della consultazione, ad adeguare gli atti di gara aggiornando il termine di presentazione delle offerte, che non puo' essere inferiore a trenta giorni decorrenti dalla relativa comunicazione agli interessati. Non puo' essere oggetto di consultazione l'importo delle misure di defiscalizzazione di cui all'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e all'articolo 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonche' l'importo dei contributi pubblici, ove previsti.
4. Il bando puo' prevedere che l'offerta sia corredata dalla dichiarazione sottoscritta da uno o piu' istituti finanziatori di manifestazione di interesse a finanziare l'operazione, anche in considerazione dei contenuti dello schema di contratto e del piano economico-finanziario.
5. L'amministrazione aggiudicatrice prevede nel bando di gara che il contratto di concessione stabilisca la risoluzione del rapporto in caso di mancato collocamento delle obbligazioni di progetto di cui all'articolo 185, entro un congruo termine fissato dal bando medesimo, comunque non superiore a ventiquattro mesi, decorrente dalla data di approvazione del progetto definitivo. Resta salva la facolta' del concessionario di reperire la liquidita' necessaria alla realizzazione dell'investimento attraverso altre forme di finanziamento previste dalla normativa vigente, purche' sottoscritte entro lo stesso termine. Nel caso di risoluzione del rapporto ai sensi del primo periodo, il concessionario non avra' diritto ad alcun rimborso delle spese sostenute, ivi incluse quelle relative alla progettazione definitiva. Il bando di gara puo' altresi' prevedere che in caso di parziale finanziamento del progetto e comunque per uno stralcio tecnicamente ed economicamente funzionale, il contratto di concessione rimanga efficace limitatamente alla parte che regola la realizzazione e la gestione del medesimo stralcio funzionale.
6. Il verificarsi di fatti non riconducibili al concessionario che incidono sull'equilibrio del piano economico finanziario puo' comportare la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto. Ai fini della tutela della finanza pubblica strettamente connessa al mantenimento della predetta allocazione dei rischi, nei casi di opere di interesse statale ovvero finanziate con contributo a carico dello Stato, la revisione e' subordinata alla previa valutazione da parte del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita' (NARS). Negli altri casi, e' facolta' dell'amministrazione aggiudicatrice sottoporre la revisione alla previa valutazione del NARS. In caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano economico finanziario, le parti possono recedere dal contratto. Al concessionario spetta il valore delle opere realizzate e degli oneri accessori, al netto degli ammortamenti e dei contributi pubblici.

 

Art. 166
(Principio di libera amministrazione delle autorita' pubbliche)

1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori sono liberi di organizzare la procedura per la scelta del concessionario, fatto salvo il rispetto delle norme di cui alla presente Parte. Essi sono liberi di decidere il modo migliore per gestire l'esecuzione dei lavori e la prestazione dei servizi per garantire in particolare un elevato livello di qualita', sicurezza ed accessibilita', la parita' di trattamento e la promozione dell'accesso universale e dei diritti dell'utenza nei servizi pubblici.

 

Art. 167
(Metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni)

1. Il valore di una concessione, ai fini di cui all'articolo 35, e' costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, stimato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonche' per le forniture accessorie a tali lavori e servizi.
2. Il valore stimato e' calcolato al momento dell'invio del bando di concessione o, nei casi in cui non sia previsto un bando, al momento in cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore avvia la procedura di aggiudicazione della concessione.
3. Se il valore della concessione al momento dell'aggiudicazione e' superiore di piu' del 20 per cento rispetto al valore stimato, la stima rilevante e' costituita dal valore della concessione al momento dell'aggiudicazione.
4. Il valore stimato della concessione e' calcolato secondo un metodo oggettivo specificato nei documenti della concessione. Nel calcolo del valore stimato della concessione, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori tengono conto, se del caso, in particolare dei seguenti elementi:
a) il valore di eventuali forme di opzione ovvero di altre forme comunque denominate di protrazione nel tempo dei relativi effetti;
b) gli introiti derivanti dal pagamento, da parte degli utenti dei lavori e dei servizi, di tariffe e multe diverse da quelle riscosse per conto dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore;
c) i pagamenti o qualsiasi vantaggio finanziario conferito al concessionario, in qualsivoglia forma, dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore o da altre amministrazioni pubbliche, incluse le compensazioni per l'assolvimento di un obbligo di servizio pubblico e le sovvenzioni pubbliche di investimento;
d) il valore delle sovvenzioni o di qualsiasi altro vantaggio finanziario in qualsivoglia forma conferiti da terzi per l'esecuzione della concessione;
e) le entrate derivanti dalla vendita di elementi dell'attivo facenti parte della concessione;
f) il valore dell'insieme delle forniture e dei servizi messi a disposizione del concessionario dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori, purche' siano necessari per l'esecuzione dei lavori o la prestazione dei servizi;
g) ogni premio o pagamento o diverso vantaggio economico comunque denominato ai candidati o agli offerenti;
5.Nel calcolo del valore stimato della concessione le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori tengono conto degli atti di regolazione delle Autorita' indipendenti.
6. La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato della concessione non puo' essere fatta con l'intenzione di escludere tale concessione dall'ambito di applicazione del presente codice. Una concessione non puo' essere frazionata al fine di escluderla dall'osservanza delle norme del presente codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino, valutate al momento della predisposizione del bando dalla amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore.
7. Quando un'opera o un servizio proposti possono dar luogo all'aggiudicazione di una concessione per lotti distinti, e' computato il valore complessivo stimato della totalita' di tali lotti.
8. Quando il valore complessivo dei lotti e' pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35 il presente codice si applica all'aggiudicazione di ciascun lotto.

 

Art. 168
(Durata delle concessioni)

1. La durata delle concessioni e' limitata ed e' determinata nel bando di gara dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore in funzione dei lavori o servizi richiesti al concessionario. La stessa e' commisurata al valore della concessione, nonche' alla complessita' organizzativa dell'oggetto della stessa..
2. La durata massima della concessione non puo' essere superiore al periodo di tempo necessario al recupero degli investimenti da parte del concessionario individuato sulla base di criteri di ragionevolezza, insieme ad una remunerazione del capitale investito, tenuto conto degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi contrattuali specifici come risultante dal piano economico-finanziario. Gli investimenti presi in considerazione ai fini del calcolo comprendono quelli effettivamente sostenuti dal concessionario, sia quelli iniziali sia quelli in corso di concessione.

 

Art. 169
(Contratti misti di concessioni)

1. Le concessioni aventi per oggetto sia lavori che servizi sono aggiudicate secondo le disposizioni applicabili al tipo di concessione che caratterizza l'oggetto principale del contratto. Nel caso di concessioni miste che consistono in parte in servizi sociali e altri servizi specifici elencati nell'allegato IX l'oggetto principale e' determinato in base al valore stimato piu' elevato tra quelli dei rispettivi servizi.
2. Se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente separabili, si applicano i commi 4, 5, 6 e 7. Se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente non separabili, si applica il comma 8.
3. Se parte di un determinato contratto, ovvero una delle attivita' interessate, sono disciplinate dall'articolo 346 TFUE o dal decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, si applica l'articolo 160.
4. Nel caso di contratti aventi ad oggetto diverse attivita', una delle quali e' disciplinata dall'allegato XVIII, gli enti aggiudicatori possono scegliere di aggiudicare concessioni distinte per le parti distinte o di aggiudicare un'unica concessione. Se gli enti aggiudicatori scelgono di aggiudicare concessioni separate, la decisione che determina quale regime giuridico si applica a ciascuna di tali concessioni e' adottata in base alle caratteristiche della attivita' distinta. Qualora oggetto del contratto sia anche un'attivita' disciplinata dalle disposizioni sui settori speciali si applica l'articolo 28.
5. Nel caso di contratti aventi ad oggetto sia elementi disciplinati dal presente codice che altri elementi, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono scegliere di aggiudicare concessioni distinte per le parti distinte o di aggiudicare una concessione unica. Se le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori scelgono di aggiudicare concessioni separate, la decisione che determina quale regime giuridico si applica a ciascuno di tali concessioni distinti e' adottata in base alle caratteristiche della parte distinta.
6. Se le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori scelgono di aggiudicare una concessione unica, il presente codice si applica, salvo se altrimenti previsto all'articolo 160 o dal comma 9, alla concessione mista che ne deriva, a prescindere dal valore delle parti cui si applicherebbe un diverso regime giuridico e dal regime giuridico cui tali parti sarebbero state altrimenti soggette.
7. La scelta tra l'aggiudicazione di un'unica concessione o di piu' concessioni distinte non puo' essere effettuata al fine di eludere l'applicazione del presente codice.
8. Se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente non separabili, il regime giuridico applicabile e' determinato in base all'oggetto principale del contratto in questione.
9. Nel caso di contratti misti che contengono elementi di concessioni nonche' appalti nei settori ordinari o speciali il contratto misto e' aggiudicato in conformita' con le disposizioni che disciplinano gli appalti nei settori ordinari o nei settori speciali.
10. Nel caso in cui il contratto misto concerna elementi sia di una concessione di servizi che di un contratto di forniture, l'oggetto principale e' determinato in base al valore stimato piu' elevato tra quelli dei rispettivi servizi o forniture.
11. Ad una concessione destinata all'esercizio di piu' attivita' si applicano le norme relative alla principale attivita' cui e' destinata.
12. Nel caso di concessioni per cui e' oggettivamente impossibile stabilire a quale attivita' siano principalmente destinate, le norme applicabili sono determinate conformemente alle lettere a), b) e c):
a) la concessione e' aggiudicata secondo le disposizioni che disciplinano le concessioni aggiudicate dalle amministrazioni aggiudicatrici se una delle attivita' cui e' destinata la concessione e' soggetta alle disposizioni applicabili alle concessioni aggiudicate dalle amministrazioni aggiudicatrici e l'altra attivita' e' soggetta alle disposizioni relative alle concessioni aggiudicate dagli enti aggiudicatori;
b) la concessione e' aggiudicata secondo le disposizioni che disciplinano gli appalti nei settori ordinari se una delle attivita' e' disciplinata dalle disposizioni relative all'aggiudicazione delle concessioni e l'altra dalle disposizioni relative all'aggiudicazione degli appalti nei settori ordinari;
c) la concessione e' aggiudicata secondo le disposizioni che disciplinano le concessioni se una delle attivita' cui e' destinata la concessione e' disciplinata dalle disposizioni relative all'aggiudicazione delle concessioni e l'altra non e' soggetta ne' alla disciplina delle concessioni ne' a quella relativa all'aggiudicazione degli appalti nei settori ordinari o speciali.

 

Art. 170
(Requisiti tecnici e funzionali)

1. I requisiti tecnici e funzionali dei lavori da eseguire o dei servizi da fornire oggetto della concessione sono definiti nei documenti di gara. Tali requisiti possono riferirsi anche allo specifico processo di produzione o di esecuzione dei lavori o di fornitura dei servizi richiesti, a condizione che siano collegati all'oggetto del contratto e commisurati al valore e agli obiettivi dello stesso. I requisiti tecnici e funzionali possono includere, sulla base delle richieste formulate dalle stazioni appaltante, livelli di qualita', livelli di prestazione ambientale ed effetti sul clima, progettazione per tutti i requisiti (compresa l'accessibilita' per le persone con disabilita') e la valutazione di conformita', l'esecuzione, la sicurezza o le dimensioni, la terminologia, i simboli, il collaudo e i metodi di prova, la marcatura e l'etichettatura o le istruzioni per l'uso.
2. A meno che non siano giustificati dall'oggetto del contratto, i requisiti tecnici e funzionali non fanno riferimento a una fabbricazione o provenienza determinata o a un procedimento particolare caratteristico dei prodotti o dei servizi forniti da un determinato operatore economico, ne' a marchi, brevetti, tipi o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale riferimento e' autorizzato, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto del contratto non sia possibile; un siffatto riferimento e' accompagnato dall'espressione «o equivalente».
3. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori non possono escludere un'offerta sulla base della giustificazione secondo cui i lavori e i servizi offerti non sono conformi ai requisiti tecnici e funzionali richiesti nei documenti di gara, se l'offerente prova, con qualsiasi mezzo idoneo, che le soluzioni da lui proposte con la propria offerta soddisfano in maniera equivalente i requisiti tecnici e funzionali.

 

Art. 171
(Garanzie procedurali nei criteri di aggiudicazione)

1. Le concessioni sono aggiudicate sulla base dei criteri di aggiudicazione stabiliti dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 173, purche' siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) l'offerta risponde ai requisiti minimi prescritti dalla stazione appaltante;
b) l'offerente ottempera alle condizioni di partecipazione di cui all'articolo 172;
c) l'offerente non e' escluso dalla partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 172.
2. I requisiti minimi di cui al comma 1, lettera a) prevedono le condizioni e le caratteristiche tecniche, fisiche, funzionali e giuridiche che ogni offerta deve soddisfare o possedere.
3. Le stazioni appaltanti forniscono, inoltre:
a) nel bando di concessione, una descrizione della concessione e delle condizioni di partecipazione;
b) nel bando di concessione o nell'invito a presentare offerte, l'espressa indicazione che la concessione e' vincolata alla piena attuazione del piano finanziario e al rispetto dei tempi previsti dallo stesso per la realizzazione degli investimenti in opere pubbliche e che l'offerta deve espressamente contenere, a pena di esclusione, l'impegno espresso da parte del concessionario al rispetto di tali condizione;
c) nel bando di concessione, nell'invito a presentare offerte o negli altri documenti di gara, una descrizione dei criteri di aggiudicazione e, se del caso, i requisiti minimi da soddisfare.
4. La stazione appaltante puo' limitare il numero di candidati o di offerenti a un livello adeguato, purche' cio' avvenga in modo trasparente e sulla base di criteri oggettivi. Il numero di candidati o di offerenti invitati a partecipare deve essere sufficiente a garantire un'effettiva concorrenza.
5. La stazione appaltante rende noti a tutti i partecipanti le modalita' della procedura e un termine indicativo per il suo completamento. Le eventuali modifiche sono comunicate a tutti i partecipanti e, nella misura in cui riguardino elementi indicati nel bando di concessione, rese pubbliche per tutti gli operatori economici.
6. La stazione appaltante assicura la tracciabilita' degli atti inerenti alle singole fasi del procedimento, con idonee modalita', fatto salvo il rispetto delle disposizioni dell'articolo 53.
7. La stazione appaltante puo' condurre liberamente negoziazioni con i candidati e gli offerenti. L'oggetto della concessione, i criteri di aggiudicazione e i requisiti minimi non possono essere modificati nel corso delle negoziazioni.

 

Art. 172
(Selezione e valutazione qualitativa dei candidati)

1. Le stazioni appaltanti verificano le condizioni di partecipazione relative alle capacita' tecniche e professionali e alla capacita' finanziaria ed economica dei candidati o degli offerenti, sulla base di certificazioni, autocertificazioni o attestati che devono essere presentati come prova. Le condizioni di partecipazione sono correlate e proporzionali alla necessita' di garantire la capacita' del concessionario di eseguire la concessione, tenendo conto dell'oggetto della concessione e dell'obiettivo di assicurare la concorrenza effettiva.
2. Per soddisfare le condizioni di partecipazione di cui al comma 1, ove opportuno e nel caso di una particolare concessione, l'operatore economico puo' affidarsi alle capacita' di altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei suoi rapporti con loro. Se un operatore economico intende fare affidamento sulle capacita' di altri soggetti, deve dimostrare all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore che disporra' delle risorse necessarie per l'intera durata della concessione. Per quanto riguarda la capacita' finanziaria, la stazione appaltante puo' richiedere che l'operatore economico e i soggetti in questione siano responsabili in solido dell'esecuzione del contratto. Alle stesse condizioni, un raggruppamento di operatori economici di cui all'articolo 45 puo' fare valere le capacita' dei partecipanti al raggruppamento o di altri soggetti. In entrambi i casi si applica l'articolo 89.

 

Art. 173
(Termini, principi e criteri di aggiudicazione)

1. Le concessioni sono aggiudicate sulla base dei principi di cui all'articolo 30.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, e comunque in deroga all'articolo 95, la stazione appaltante elenca i criteri di aggiudicazione in ordine decrescente di importanza. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione, comprese eventualmente le offerte, e' di trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando. Se la procedura si svolge in fasi successive, il termine minimo per la ricezione delle offerte iniziali e' di ventidue giorni. Si applica l'articolo 79, commi 1 e 2.
3. Se la stazione appaltante riceve un'offerta che propone una soluzione innovativa con un livello straordinario di prestazioni funzionali che non avrebbe potuto essere prevista utilizzando l'ordinaria diligenza, puo', in via eccezionale, modificare l'ordine dei criteri di aggiudicazione di cui al comma 2, per tenere conto di tale soluzione innovativa. In tal caso, la stazione appaltante informa tutti gli offerenti in merito alla modifica dell'ordine di importanza dei criteri ed emette un nuovo invito a presentare offerte nel termine minimo di ventidue giorni di cui al suddetto comma 2, terzo periodo. Se i criteri di aggiudicazione sono stati pubblicati al momento della pubblicazione del bando di concessione, la stazione appaltante pubblica un nuovo bando di concessione, nel rispetto del termine minimo di trenta giorni di cui al comma 2, secondo periodo. La modifica dell'ordine non deve dar luogo a discriminazioni.

 

Art. 174
(Subappalto)

1. Ferma restando la disciplina di cui all'articolo 30, alle concessioni in materia di subappalto si applica il presente articolo.
2. Gli operatori economici indicano in sede di offerta le parti del contratto di concessione che intendono subappaltare a terzi. Non si considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate o consorziate per ottenere la concessione , ne' le imprese ad esse collegate; se il concessionario ha costituito una societa' di progetto, in conformita' all'articolo 184, non si considerano terzi i soci, alle condizioni di cui al comma 2 del citato articolo 184. In sede di offerta gli operatori economici, che non siano microimprese, piccole e medie imprese, per le concessioni di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35,comma 1, lettera a), indicano una terna di nominativi di sub-appaltatori nei seguenti casi:
a).concessione di lavori, servizi e forniture per i quali non sia necessaria una particolare specializzazione;
b).concessione di lavori, servizi e forniture per i quali risulti possibile reperire sul mercato una terna di nominativi di subappaltatori da indicare, atteso l'elevato numero di operatori che svolgono dette prestazioni.
3. L'offerente ha l'obbligo di dimostrare, nei casi di cui al comma 2, l'assenza, in capo ai subappaltatori indicati, di motivi di esclusione e provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato l'esistenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 80.
4. Nel caso di concessioni di lavori e di servizi da fornire presso l'impianto sotto la supervisione della stazione appaltante successivamente all'aggiudicazione della concessione e al piu' tardi all'inizio dell'esecuzione della stessa, il concessionario indica alla stazione appaltante dati anagrafici, recapiti e rappresentanti legali dei subappaltatori coinvolti nei lavori o nei servizi in quanto noti al momento della richiesta. Il concessionario in ogni caso comunica alla stazione appaltante ogni modifica di tali informazioni intercorsa durante la concessione, nonche' le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori successivamente coinvolti nei lavori o servizi. Tale disposizione non si applica ai fornitori.
5. Il concessionario resta responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. Il concessionario e' obbligato solidalmente con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti dell'impresa subappaltatrice, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi previsti dalla legislazione vigente.
6. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non puo' formare oggetto di ulteriore subappalto.
7. Qualora la natura del contratto lo consenta, e' fatto obbligo per la stazione appaltante di procedere al pagamento diretto dei subappaltatori, sempre, in caso di microimprese e piccole imprese, e, per le altre, in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore o in caso di richiesta del subappaltatore. Il pagamento diretto e' comunque subordinato alla verifica della regolarita' contributiva e retributiva dei dipendenti del subappaltatore. In caso di pagamento diretto il concessionario e' liberato dall'obbligazione solidale di cui al comma 5.
8. Si applicano, altresi', le disposizioni previste dai commi, 10, 11e 17 dell'articolo 105.

 

Art. 175
(Modifica dei contratti durante il periodo di efficacia)

1. Le concessioni possono essere modificate senza una nuova procedura di aggiudicazione nei seguenti casi:
a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state espressamente previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili che fissino la portata, la natura delle eventuali modifiche, nonche' le condizioni alle quali possono essere impiegate. Tali clausole non possono apportare modifiche che alterino la natura generale della concessione. In ogni caso le medesime clausole non possono prevedere la proroga della durata della concessione;
b) per lavori o servizi supplementari da parte del concessionario originario che si sono resi necessari e non erano inclusi nella concessione iniziale, ove un cambiamento di concessionario risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilita' o interoperativita' tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito della concessione iniziale e comporti per la stazione appaltante un notevole ritardo o un significativo aggravi o dei costi;
c) ove ricorrano, contestualmente, le seguenti condizioni:
1) la necessita' di modifica derivi da circostanze che una stazione appaltante non ha potuto prevedere utilizzando l'ordinaria diligenza;
2) la modifica non alteri la natura generale della concessione;
d) se un nuovo concessionario sostituisce quello a cui la stazione appaltante avevano inizialmente aggiudicato la concessione a causa di una delle seguenti circostanze:
1) una clausola di revisione in conformita' della lettera a);
2) al concessionario iniziale succeda, in via universale o particolare, a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purche' cio' non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del presente codice, fatta salva l'autorizzazione del concedente, ove richiesta sulla base della regolamentazione di settore;
3) nel caso in cui la stazione appaltante si assuma gli obblighi del concessionario principale nei confronti dei suoi subappaltatori;
e) se le modifiche, a prescindere dal loro valore, non sono sostanziali ai sensi del comma 7.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), perle concessioni aggiudicate dalle amministrazioni aggiudicatrici allo scopo di svolgere un'attivita' diversa da quelle di cui all'allegato II, l'eventuale aumento di valore, anche in presenza di modifiche successive, non puo' eccedere complessivamente il 50 per cento del valore della concessione iniziale, inteso come valore quale risultante a seguito dell'aggiudicazione delle opere o dei servizi o delle forniture oggetto di concessione. Le modifiche successive non sono intese ad aggirare il presente codice.
3. Le stazioni appaltanti che hanno modificato una concessione nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), pubblicano, conformemente a quanto disposto dall'articolo 72, un avviso nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, contenente le informazioni di cui all'allegato XXV.
4. Le concessioni possono essere modificate senza necessita' di una nuova procedura di aggiudicazione, ne' di verificare se le condizioni di cui al comma 7, lettere da a) a d), sono rispettate se la modifica e' al di sotto di entrambi i valori seguenti:
a) la soglia fissata all'articolo 35, comma 1, lettera a);
b) il 10 per cento del valore della concessione iniziale.
5. La modifica di cui al comma 4 non puo' alterare la natura generale della concessione. In caso di piu' modifiche successive, il valore e' accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.
6. Ai fini del calcolo del valore di cui ai commi 1, lettere a), b) e c), 2 e4 il valore aggiornato e' il valore di riferimento quando la concessione prevede una clausola di indicizzazione. Se la concessione non prevede una clausola di indicizzazione, il valore aggiornato e' calcolato tenendo conto dell'inflazione calcolata dall'ISTAT.
7. La modifica di una concessione durante il periodo della sua efficacia e' considerata sostanziale, quando altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuito. In ogni caso, fatti salvi i commi 1 e 4, una modifica e' considerata sostanziale se almeno una delle seguenti condizioni e' soddisfatta:
a) la modifica introduce condizioni che, ove originariamente previste, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella accettata, oppure avrebbero consentito una maggiore partecipazione alla procedura di aggiudicazione;
b) la modifica altera l'equilibrio economico della concessione a favore del concessionario in modo non previsto dalla concessione iniziale;
c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione della concessione;
d) se un nuovo concessionario sostituisce quello cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato la concessione in casi diversi da quelli previsti al comma 1, lettera d).
8. Una nuova procedura di aggiudicazione di una concessione e' richiesta per modifiche delle condizioni di una concessione durante il periodo della sua efficacia diverse da quelle previste ai commi 1 e 4.

 

Art. 176

(Cessazione, revoca d'ufficio, risoluzione per inadempimento e
subentro)

1. La concessione cessa quando:
a) il concessionario avrebbe dovuto essere escluso ai sensi dell'articolo 80;
b) la stazione appaltante ha violato con riferimento al procedimento di aggiudicazione, il diritto dell'Unione europea come accertato dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
c) la concessione ha subito una modifica che avrebbe richiesto una nuova procedura di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 175, comma 8.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Nel caso in cui l'annullamento d'ufficio dipenda da vizio non imputabile al concessionario si applica il comma 4.
4. Qualora la concessione sia risolta per inadempimento della amministrazione aggiudicatrice ovvero quest'ultima revochi la concessione per motivi di pubblico interesse spettano al concessionario:
a) il valore delle opere realizzate piu' gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario;
b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione;
c) un indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero del valore attuale della parte del servizio pari ai costi monetari della gestione operativa previsti nel piano economico finanziario allegato alla concessione,
5. Le somme di cui al comma 4 sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del concessionario e dei titolari di titoli emessi ai sensi dell'articolo185, limitatamente alle obbligazioni emesse successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento di detti crediti.
6. L'efficacia della revoca della concessione e' sottoposta alla condizione del pagamento da parte dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore delle somme previste al comma 4.
7. Qualora la concessione sia risolta per inadempimento del concessionario trova applicazione l'articolo 1453 del codice civile.
8. Nei casi che comporterebbero la risoluzione di una concessione per cause imputabili al concessionario, la stazione appaltante comunica per iscritto al concessionario e agli enti finanziatori l'intenzione di risolvere il rapporto. Gli enti finanziatori, ivi inclusi i titolari di obbligazioni e titoli analoghi emessi dal concessionario, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione, indicano un operatore economico, che subentri nella concessione, avente caratteristiche tecniche e finanziarie corrispondenti o analoghe a quelle previste nel bando di gara o negli atti in forza dei quali la concessione e' stata affidata, con riguardo allo stato di avanzamento dell'oggetto della concessione alla data del subentro.
9. L'operatore economico subentrante deve assicurare la ripresa dell'esecuzione della concessione e l'esatto adempimento originariamente richiesto al concessionario sostituito entro il termine indicato dalla stazione appaltante. Il subentro dell'operatore economico ha effetto dal momento in cui la stazione appaltante vi presta il consenso.
10. Fuori dalle ipotesi di cui all'articolo 175, comma 1, lettera d),la sostituzione del concessionario e' limitata al tempo necessario per l'espletamento di una nuova procedura di gara.

 

Art. 177
(Affidamenti dei concessionari)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, i soggetti pubblici o privati, titolari di concessioni di lavori, di servizi pubblici o di forniture gia' in essere alla data di entrata in vigore del presente codice, non affidate con la formula della finanza di progetto, ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione europea, sono obbligati ad affidare, una quota pari all'ottanta per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di importo di importo pari o superiore a 150.000 euro e relativi alle concessioni mediante procedura ad evidenza pubblica, introducendo clausole sociali e per la stabilita' del personale impiegato e per la salvaguardia delle professionalita'. La restante parte puo' essere realizzata da societa' in house di cui all'articolo 5 per i soggetti pubblici, ovvero da societa' direttamente o indirettamente controllate o collegate per i soggetti privati, ovvero tramite operatori individuati mediante procedura ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato.
2. Le concessioni di cui al comma 1 gia' in essere si adeguano alle predette disposizioni entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice.
3. La verifica del rispetto del limite di cui al comma 1, pari all'ottanta per cento, da parte dei soggetti preposti e dell'ANAC, viene effettuata, annualmente, secondo le modalita' indicate dall'ANAC stessa in apposite linee guida, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice. Eventuali situazioni di squilibrio rispetto al limite indicato devono essere riequilibrate entro l'anno successivo. Nel caso di reiterate situazioni di squilibrio per due anni consecutivi il concedente applica una penale in misura pari al 10 per cento dell'importo complessivo dei lavori, servizi o forniture che avrebbero dovuto essere affidati con procedura ad evidenza pubblica.

 

Art. 178

(Norme in materia di concessioni autostradali e particolare regime
transitorio)

1.Per le concessioni autostradali che, alla data di entrata in vigore del presente codice, siano scadute, il concedente, che non abbia ancora provveduto, procede alla predisposizione del bando di gara per l'affidamento della concessione, secondo le regole di evidenza pubblica previste dal presente codice, nel termine perentorio di sei mesi dalla predetta data, ferma restando la possibilita' di affidamento in house ai sensi dell'articolo 5. Fatto salvo quanto previsto per l'affidamento delle concessioni di cui all'articolo 5 del presente codice, e' vietata la proroga delle concessioni autostradali.
2. I reciproci obblighi, per il periodo necessario al perfezionamento della procedura di cui al comma 1, sono regolati, sulla base delle condizioni contrattuali vigenti.
3. Per le concessioni autostradali per le quali la scadenza avviene nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente codice, il concedente avvia la procedura per l'individuazione del concessionario subentrante, mediante gara ad evidenza pubblica, in conformita' alle disposizioni del presente codice, ferma restando la possibilita' di affidamento in house ai sensi dell'articolo 5. Ove suddetto termine sia inferiore a ventiquattro mesi alla data di entrata in vigore del presente codice, la procedura di gara viene indetta nel piu' breve tempo possibile, in modo da evitare soluzioni di continuita' tra i due regimi concessori.
4. Il concedente avvia le procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento della nuova concessione autostradale entro il termine di ventiquattro mesi antecedente alla scadenza della concessione in essere, ferma restando la possibilita' di affidamento in house ai sensi dell'articolo 5.
5. Qualora la procedura di gara non si concluda entro il termine di scadenza della concessione, il concessionario uscente resta obbligato a proseguire nell'ordinaria amministrazione fino al trasferimento della gestione. Per detto periodo si applica quanto previsto al comma 2.
6. Il concedente, almeno un anno prima della data di scadenza della concessione, effettua, in contraddittorio con il concessionario, tutte le verifiche necessarie a valutare lo stato tecnico complessivo dell'infrastruttura ed ordina, se del caso, i necessari ripristini e le occorrenti modificazioni dello stato dei luoghi in conformita' degli impegni assunti convenzionalmente.
7. Per le opere assentite che il concessionario ha gia' eseguito e non ancora ammortizzate alla scadenza della concessione, il concessionario uscente ha diritto ad un indennizzo di tali poste dell'investimento, da parte del subentrante, pari al costo effettivamente sostenuto, al netto degli ammortamenti, dei beni reversibili non ancora ammortizzati come risultante dal bilancio di esercizio alla data dell'anno in cui termina la concessione, e delle variazioni eseguite ai fini regolatori. L'importo del valore di subentro e' a carico del concessionario subentrante.
8. Per le concessioni autostradali il rischio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera zz), si intende comprensivo del rischio traffico. L'amministrazione puo' richiedere sullo schema delle convenzioni da sottoscrivere un parere preventivo all'Autorita' di regolazione dei trasporti.

 

Art. 179
(Disciplina comune applicabile)

1. Alle procedure di affidamento di cui alla presente parte si applicano le disposizioni di cui alla parte I, III, V e VI , in quanto compatibili.
2. Si applicano inoltre, in quanto compatibili con le previsioni della presente parte, le disposizioni della parte II, titolo I a seconda che l'importo dei lavori sia pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35, ovvero inferiore, nonche' le ulteriori disposizioni della parte II indicate all'articolo 164, comma 2.
3. Le disposizioni della presente parte si applicano, in quanto compatibili, anche ai servizi.

 

Art. 180
(Partenariato pubblico privato)

1. Il contratto di partenariato e' il contratto a titolo oneroso di cui all'articolo 3, comma 1, lettera eee). Il contratto puo' avere ad oggetto anche la progettazione di fattibilita' tecnico ed economica e la progettazione definitiva delle opere o dei servizi connessi.
2. Nei contratti di partenariato pubblico privato, i ricavi di gestione dell'operatore economico provengono dal canone riconosciuto dall'ente concedente e/o da qualsiasi altra forma di contropartita economica ricevuta dal medesimo operatore economico, anche sotto forma di introito diretto della gestione del servizio ad utenza esterna.
3. Nel contratto di partenariato pubblico privato il trasferimento del rischio in capo all'operatore economico comporta l'allocazione a quest'ultimo, oltre che del rischio di costruzione, anche del rischio di disponibilita' o, nei casi di attivita' redditizia verso l'esterno, del rischio di domanda dei servizi resi, per il periodo di gestione dell'opera come definiti, rispettivamente, dall'articolo 3, comma 1, lettere aaa), bbb) e ccc). Il contenuto del contratto e' definito tra le parti in modo che il recupero degli investimenti effettuati e dei costi sostenuti dall'operatore economico, per eseguire il lavoro o fornire il servizio, dipenda dall'effettiva fornitura del servizio o utilizzabilita' dell'opera o dal volume dei servizi erogati in corrispondenza della domanda e, in ogni caso, dal rispetto dei livelli di qualita' contrattualizzati, purche' la valutazione avvenga ex ante. Con il contratto di partenariato pubblico privato sono altresi' disciplinati anche i rischi, incidenti sui corrispettivi, derivanti da fatti non imputabili all'operatore economico.
4. A fronte della disponibilita' dell'opera o della domanda di servizi, l'amministrazione aggiudicatrice puo' scegliere di versare un canone all'operatore economico che e' proporzionalmente ridotto o annullato nei periodi di ridotta o mancata disponibilita' dell'opera, nonche' ridotta o mancata prestazione dei servizi. Tali variazioni del canone devono, in ogni caso, essere in grado di incidere significativamente sul valore attuale netto dell'insieme degli investimenti, dei costi e dei ricavi dell'operatore economico.
5. L'amministrazione aggiudicatrice sceglie altresi' che a fronte della disponibilita' dell'opera o della domanda di servizi, venga corrisposta una diversa utilita' economica comunque pattuita ex ante, ovvero rimette la remunerazione del servizio allo sfruttamento diretto della stessa da parte dell'operatore economico, che pertanto si assume il rischio delle fluttuazioni negative di mercato della domanda del servizio medesimo.
6. L'equilibrio economico finanziario, come definito all'articolo 3, comma 1, lettera fff), rappresenta il presupposto per la corretta allocazione dei rischi di cui al comma 4. Ai soli fini del raggiungimento del predetto equilibrio, in sede di gara l'amministrazione aggiudicatrice puo' stabilire anche un prezzo consistente in un contributo pubblico ovvero nella cessione di beni immobili che non assolvono piu' a funzioni di interesse pubblico. A titolo di contributo puo' essere riconosciuto un diritto di godimento, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione. Le modalita' di utilizzazione dei beni immobili sono definite dall'amministrazione aggiudicatrice e costituiscono uno dei presupposti che determinano l'equilibrio economico-finanziario della concessione. In ogni caso, l'eventuale riconoscimento del prezzo, sommato al valore di eventuali garanzie pubbliche o di ulteriori meccanismi di finanziamento a carico della pubblica amministrazione, non puo' essere superiore al trenta per cento del costo dell'investimento complessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari.
7. La documentata disponibilita' di un finanziamento e' condizione di valutazione di ammissione ad un contratto di partenariato pubblico privato. La sottoscrizione del contratto ha luogo previa la presentazione di idonea documentazione inerente il finanziamento dell'opera. Il contratto e' risolto di diritto ove il contratto di finanziamento non sia perfezionato entro dodici mesi dalla sottoscrizione del contratto.
8. Nella tipologia dei contratti di cui al comma 1 rientrano la finanza di progetto, la concessione di costruzione e gestione, la concessione di servizi, la locazione finanziaria di opere pubbliche, il contratto di disponibilita' e qualunque altra procedura di realizzazione in partenariato di opere o servizi che presentino le caratteristiche di cui ai commi precedenti.

 
Art.181

(Procedure di affidamento)

1. La scelta dell'operatore economico avviene con procedure ad evidenza pubblica anche mediante dialogo competitivo.
2. Salva l'ipotesi in cui l'affidamento abbia ad oggetto anche l'attivita' di progettazione come prevista dall'articolo 180, comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici provvedono all'affidamento dei contratti ponendo a base di gara il progetto definitivo e uno schema di contratto e di piano economico finanziario, che disciplinino l'allocazione dei rischi tra amministrazione aggiudicatrice e operatore economico.
3. La scelta e' preceduta da adeguata istruttoria con riferimento all'analisi della domanda e dell'offerta, della sostenibilita' economico-finanziaria e economico- sociale dell'operazione, alla natura e alla intensita' dei diversi rischi presenti nell'operazione di partenariato, anche utilizzando tecniche di valutazione mediante strumenti di comparazione per verificare la convenienza del ricorso a forme di partenariato pubblico privato in alternativa alla realizzazione diretta tramite normali procedure di appalto.
4. L'amministrazione aggiudicatrice esercita il controllo sull'attivita' dell'operatore economico attraverso la predisposizione ed applicazione di sistemi di monitoraggio, secondo modalita' definite da linee guida adottate dall'ANAC, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, verificando in particolare la permanenza in capo all'operatore economico dei rischi trasferiti. L'operatore economico e' tenuto a collaborare ed alimentare attivamente tali sistemi.

 
Art.182

(Finanziamento del progetto )

1. Il finanziamento dei contratti puo' avvenire utilizzando idonei strumenti quali, tra gli altri, la finanza di progetto. Il finanziamento puo' anche riguardare il conferimento di asset patrimoniali pubblici e privati. La remunerazione del capitale investito e' definita nel contratto.
2. Il contratto definisce i rischi trasferiti, le modalita' di monitoraggio della loro permanenza entro il ciclo di vita del rapporto contrattuale e le conseguenze derivanti dalla anticipata estinzione del contratto, tali da comportare la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico.
3. Il verificarsi di fatti non riconducibili all'operatore economico che incidono sull'equilibrio del piano economico finanziario puo' comportare la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto. Ai fini della tutela della finanza pubblica strettamente connessa al mantenimento della predetta allocazione dei rischi, nei casi di opere di interesse statale ovvero finanziate con contributo a carico dello Stato, la revisione e' subordinata alla previa valutazione da parte del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita' (NARS). Negli altri casi, e' facolta' dell'amministrazione aggiudicatrice sottoporre la revisione alla previa valutazione del NARS. In caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano economico finanziario, le parti possono recedere dal contratto. All'operatore economico spetta il valore delle opere realizzate e degli oneri accessori, al netto degli ammortamenti e dei contributi pubblici.

 

Art. 183
(Finanza di progetto)

1. Per la realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilita', ivi inclusi quelli relativi alle strutture dedicate alla nautica da diporto, inseriti negli strumenti di programmazione formalmente approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, ivi inclusi i Piani dei porti, finanziabili in tutto o in parte con capitali privati, le amministrazioni aggiudicatrici possono, in alternativa all'affidamento mediante concessione ai sensi della parte III, affidare una concessione ponendo a base di gara il progetto di fattibilita', mediante pubblicazione di un bando finalizzato alla presentazione di offerte che contemplino l'utilizzo di risorse totalmente o parzialmente a carico dei soggetti proponenti. In ogni caso per le infrastrutture afferenti le opere in linea, e' necessario che le relative proposte siano ricomprese negli strumenti di programmazione approvati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Il bando di gara e' pubblicato con le modalita' di cui all'articolo 72 ovvero di cui all'articolo 130, secondo l'importo dei lavori, ponendo a base di gara il progetto di fattibilita' predisposto dall'amministrazione aggiudicatrice. Il progetto di fattibilita' da porre a base di gara e' redatto dal personale delle amministrazioni aggiudicatrici in possesso dei requisiti soggettivi necessari per la sua predisposizione in funzione delle diverse professionalita' coinvolte nell'approccio multidisciplinare proprio del progetto di fattibilita'. In caso di carenza in organico di personale idoneamente qualificato, le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare la redazione del progetto di fattibilita' a soggetti esterni, individuati con le procedure previste dal presente codice. Gli oneri connessi all'affidamento di attivita' a soggetti esterni possono essere ricompresi nel quadro economico dell'opera.
3. Il bando, oltre al contenuto previsto dall'articolo 142 specifica:
a) che l'amministrazione aggiudicatrice ha la possibilita' di richiedere al promotore prescelto, di cui al comma 10, lettera b), di apportare al progetto definitivo, da questi presentato, le modifiche eventualmente intervenute in fase di approvazione del progetto, anche al fine del rilascio delle concessioni demaniali marittime, ove necessarie, e che, in tal caso, la concessione e' aggiudicata al promotore solo successivamente all'accettazione, da parte di quest'ultimo, delle modifiche progettuali nonche' del conseguente eventuale adeguamento del piano economico-finanziario;
b) che, in caso di mancata accettazione da parte del promotore di apportare modifiche al progetto definitivo, l'amministrazione ha facolta' di chiedere progressivamente ai concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione delle modifiche da apportare al progetto definitivo presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte al promotore e non accettate dallo stesso.
4.Le amministrazioni aggiudicatrici valutano le offerte presentate con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa di cui all'articolo 95.
5. Oltre a quanto previsto dall'articolo 95, l'esame delle proposte e' esteso agli aspetti relativi alla qualita' del progetto definitivo presentato, al valore economico e finanziario del piano e al contenuto della bozza di convenzione. Per quanto concerne le strutture dedicate alla nautica da diporto, l'esame e la valutazione delle proposte sono svolti anche con riferimento alla maggiore idoneita' dell'iniziativa prescelta a soddisfare in via combinata gli interessi pubblici alla valorizzazione turistica ed economica dell'area interessata, alla tutela del paesaggio e dell'ambiente e alla sicurezza della navigazione.
6. Il bando indica i criteri, secondo l'ordine di importanza loro attribuita, in base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra le diverse proposte. La pubblicazione del bando, nel caso di strutture destinate alla nautica da diporto, esaurisce gli oneri di pubblicita' previsti per il rilascio della concessione demaniale marittima.
7. Il disciplinare di gara, richiamato espressamente nel bando, indica, in particolare, l'ubicazione e la descrizione dell'intervento da realizzare, la destinazione urbanistica, la consistenza, le tipologie del servizio da gestire, in modo da consentire che le proposte siano presentate secondo presupposti omogenei.
8. Alla procedura sono ammessi solo i soggetti in possesso dei requisiti per i concessionari, anche associando o consorziando altri soggetti, ferma restando l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.
9. Le offerte devono contenere un progetto definitivo, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito o da societa' di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106deldecretolegislativo1º settembre 1993, n. 385, o da una societa' di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939,n.1966, nonche' la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, e dare conto del preliminare coinvolgimento di uno o piu' istituti finanziatori nel progetto. Il piano economico-finanziario, oltre a prevedere il rimborso delle spese sostenute per la predisposizione del progetto di fattibilita' posto a base di gara, comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. L'importo complessivo delle spese di cui al periodo precedente non puo' superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal progetto di fattibilita' posto a base di gara. Nel caso di strutture destinate alla nautica da diporto, il progetto definitivo deve definire le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori ed il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire, deve contenere uno studio con la descrizione del progetto ed i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto puo' avere sull'ambiente e deve essere integrato con le specifiche richieste dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con propri decreti.
10. L'amministrazione aggiudicatrice:
a) prende in esame le offerte che sono pervenute nei termini indicati nel bando;
b) redige una graduatoria e nomina promotore il soggetto che ha presentato la migliore offerta; la nomina del promotore puo' aver luogo anche in presenza di una sola offerta;
c) pone in approvazione il progetto definitivo presentato dal promotore, con le modalita' indicate all'articolo 27, anche al fine del successivo rilascio della concessione demaniale marittima, ove necessaria. In tale fase e' onere del promotore procedere alle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'approvazione del progetto, nonche' a tutti gli ad empimenti di legge anche ai fini della valutazione di impatto ambientale, senza che cio' comporti alcun compenso aggiuntivo, ne' incremento delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte indicate nel piano finanziario;
d) quando il progetto non necessita di modifiche progettuali, procede direttamente alla stipula della concessione;
e) qualora il promotore non accetti di modificare il progetto, ha facolta' di richiedere progressivamente ai concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione delle modifiche al progetto presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte al promotore e non accettate dallo stesso.
11. La stipulazione del contratto di concessione puo' avvenire solamente a seguito della conclusione, con esito positivo, della procedura di approvazione del progetto definitivo e della accettazione delle modifiche progettuali da parte del promotore, ovvero del diverso concorrente aggiudicatario. Il rilascio della concessione demaniale marittima, ove necessaria, avviene sulla base del progetto definitivo, redatto in conformita' al progetto di fattibilita' approvato.
12. Nel caso in cui risulti aggiudicatario della concessione un soggetto diverso dal promotore, quest'ultimo ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese di cui al comma 9, terzo periodo.
13. Le offerte sono corredate dalla garanzia di cui all'articolo 93 e da un'ulteriore cauzione fissata dal bando in misura pari al 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dallo progetto di fattibilita' posto a base di gara. Il soggetto aggiudicatario e' tenuto a prestare la cauzione definitiva di cui all'articolo 103. Dalla data di inizio dell'esercizio del servizio, da parte del concessionario e' dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalita' di cui all'articolo 103;lamancatapresentazionedi tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.
14. Si applicano, ove necessario, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,esuccessive modificazioni.
15.Gli operatori economici possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilita', inclusele strutture dedicate alla nautica da diporto, non presenti negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente. La proposta contiene un progetto di fattibilita', una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. Nel caso di strutture destinate alla nautica da diporto, il progetto di fattibilita' deve definire le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori e del quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire, deve contenere uno studio con la descrizione del progetto e i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto puo' avere sull'ambiente e deve essere integrato con le specifiche richieste dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con propri decreti. Il piano economico-finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. La proposta e' corredata dalle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui al comma 17, dalla cauzione di cui all'articolo 103, e dall'impegno a prestare una cauzione nella misura dell'importo di cui al comma 9,terzo periodo, nel caso di indizione di gara. L'amministrazione aggiudicatrice valuta, entro il termine perentorio di tre mesi, la fattibilita' della proposta. A tal fine l'amministrazione aggiudicatrice puo' invitare il proponente ad apportare al progetto di fattibilita' le modifiche necessarie per la sua approvazione. Se il proponente non apportale modifiche richieste, la proposta non puo' essere valutata positivamente. Il progetto di fattibilita' eventualmente modificato, e' inserito negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente ed e' posto in approvazione con le modalita' previste per l'approvazione di progetti; il proponente e' tenuto ad apportare le eventuali ulteriori modifiche chieste in sede di approvazione del progetto; in difetto, il progetto si intende non approvato. Il progetto di fattibilita' approvato e' posto a base di gara, alla quale e' invitato il proponente. Nel bando l'amministrazione aggiudicatrice puo' chiedere ai concorrenti, compreso il proponente, la presentazione di eventuali varianti al progetto. Nel bando e' specificato che il promotore puo' esercitare il diritto di prelazione. I concorrenti, compreso il promotore, devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 8, e presentare un'offerta contenente una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonche' le eventuali varianti al progetto di fattibilita'; si applicano i commi 4, 5, 6, 7 e 13. Se il promotore non risulta aggiudicatario, puo' esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. Se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta nei limiti indicati nel comma 9. Se il promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta nei limiti di cui al comma 9.
16. La proposta di cui al comma15, primo periodo, puo' riguardare, in alternativa alla concessione, la locazione finanziaria di cui all'articolo 187.
17. Possono presentare le proposte di cui al comma 15, primo periodo, i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 8, nonche' i soggetti con i requisiti per partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici anche per servizi di progettazione eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi. La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilita' rientra tra i settori ammessi di cui all'articolo1,comma1, lettera c-bis), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito degli scopi di utilita' sociale e di promozione dello sviluppo economico dalle stesse perseguiti, possono aggregarsi alla presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1, ferma restando la loro autonomia decisionale.
18. Al fine di assicurare adeguati livelli di bancabilita' e il coinvolgimento del sistema bancario nell'operazione, si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute all'articolo 185.
19. Limitatamente alle ipotesi di cui i commi15 e 17, i soggetti che hanno presentato le proposte possono recedere dalla composizione dei proponenti in ogni fase della procedura fino alla pubblicazione del bando di gara purche' tale recesso non faccia venir meno la presenza dei requisiti per la qualificazione. In ogni caso, la mancanza dei requisiti in capo a singoli soggetti comporta l'esclusione dei soggetti medesimi senza inficiare la validita' della proposta, a condizione che i restanti componenti posseggano i requisiti necessari per la qualificazione.
20. Ai sensi dell'articolo 2 del presente codice, per quanto attiene alle strutture dedicate alla nautica da diporto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria normativa ai principi previsti dal presente articolo.

 
Art.184

(Societa' di progetto)

1. Il bando di gara per l'affidamento di una concessione per la realizzazione e/o gestione di una infrastruttura o di un nuovo servizio di pubblica utilita' deve prevedere che l'aggiudicatario ha la facolta', dopo l'aggiudicazione, di costituire una societa' di progetto informa di societa' per azioni o a responsabilita' limitata, anche consortile. Il bando di gara indica l'ammontare minimo del capitale sociale della societa'. In caso di concorrente costituito da piu' soggetti, nell'offerta e' indicatala quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto. Le predette disposizioni si applicano anche alla gara di cui all'articolo 183. La societa' cosi' costituita diventa la concessionaria subentrando nel rapporto di concessione all'aggiudicatario senza necessita' di approvazione o autorizzazione. Tale subentro non costituisce cessione di contratto. Il bando di gara puo', altresi', prevedere che la costituzione della societa' si a un obbligo dell'aggiudicatario.
2. I lavori da eseguire e i servizi da prestare da parte delle societa' disciplinate dal comma 1 si intendono realizzati e prestati in proprio anche nel caso siano affidati direttamente dalle suddette societa' ai propri soci, sempre che essi siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari. Restano ferme le disposizioni legislative, regolamentarie contrattuali che prevedano obblighi di affidamento dei lavorio dei servizi a soggetti terzi.
3. Per effetto del subentro di cui al comma 1, che non costituisce cessione del contratto, la societa' di progetto di ventala concessionaria a titolo originario e sostituisce l'aggiudicatario in tutti i rapporti con l'amministrazione concedente. Nel caso di versamento di un prezzo in corso d'opera da parte della pubblica amministrazione, i soci della societa' restano solidalmente responsabili con la societa' di progetto nei confronti dell'amministrazione per l'eventuale rimborso del contributo percepito. In alternativa, la societa' di progetto puo' fornire alla pubblica amministrazione garanzie bancarie e assicurative per la restituzione delle somme versate a titolo di prezzo in corso d'opera, liberando in tal modo i soci. Le suddette garanzie cessano alla data di emissione del certificato di collaudo dell'opera. Il contratto di concessione stabilisce le modalita' per l'eventuale cessione delle quote della societa' di progetto, fermo restando che i soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla societa' e a garantire, nei limiti di cui sopra, il buon adempimento degli obblighi del concessionario sino alla data di emissione del certificato di collaudo dell'opera. L'ingresso nel capitale sociale della societa' di progetto e lo smobilizzo delle partecipazioni da parte di banche e altri investitori istituzionali che non abbiano concorso a formare i requisiti per la qualificazione possono tuttavia avvenire in qualsiasi momento.

 

Art. 185

(Emissione di obbligazioni e di titoli di debito da parte delle
societa' di progetto.)

1. Al fine di realizzare una singola infrastruttura o un nuovo servizio di pubblica utilita', le societa' di progetto di cui all'articolo 184 nonche' le societa' titolari di un contratto di partenariato pubblico privato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere eee), possono emettere obbligazioni e titoli di debito, anche in deroga ai limiti di cui agli articoli 2412 e 2483 del codice civile, purche' destinati alla sottoscrizione da parte degli investitori qualificati come definiti ai sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, fermo restando che sono da intendersi inclusi in ogni caso tra i suddetti investitori qualificati altresi' le societa' ed altri soggetti giuridici controllati da investitori qualificati ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile; detti obbligazioni e titoli di debito possono essere dematerializzati e non possono essere trasferiti a soggetti che non siano investitori qualificati come sopra definiti. In relazione ai titoli emessi ai sensi del presente articolo non si applicano gli articoli 2413, 2414-bis, commi primo e secondo, e da 2415a 2420 del codice civile.
2. La documentazione di offerta deve riportare chiaramente ed evidenziare distintamente un avvertimento circa l'elevato profilo di rischio associato all'operazione.
3. Le obbligazioni e i titoli di debito, sino all'avvio della gestione dell'infrastruttura da parte del concessionario ovvero fino alla scadenza delle obbligazioni e dei titoli medesimi, possono essere garantiti dal sistema finanziario, da fondazioni e da fondi privati, secondo le modalita' definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche alle societa' operanti nella gestione dei servizi di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, alle societa' titolari delle autorizzazioni alla costruzione di infrastrutture di trasporto di gas e delle concessioni di stoccaggio di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, alle societa' titolari delle autorizzazioni alla costruzione di infrastrutture facenti parte del Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica, alle societa' titolari delle autorizzazioni per la realizzazione di reti di comunicazione elettronica di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n.259, e alle societa' titolari delle licenze individuali per l'installazione e la fornitura di reti di telecomunicazioni pubbliche di cui al predetto decreto n. 259 del 2003, nonche' a quelle titolari delle autorizzazioni di cui all'articolo 46 de1 decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Per le finalita' relative al presente comma, il decreto di cui al comma 3 e' adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.
5. Le garanzie, reali e personali e di qualunque altra natura incluse le cessioni di credito a scopo di garanzia che assistono le obbligazioni e i titoli di debito possono essere costituite in favore dei sottoscrittori o anche di un loro rappresentante che sara' legittimato a esercitare in nome e per conto dei sottoscrittori tutti i diritti, sostanziali e processuali, relativi alle garanzie medesime.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo non pregiudicano quanto previsto all'articolo 194, comma 12, del presente codice, in relazione alla facolta' del contraente generale di emettere obbligazioni secondo quanto ivi stabilito.

 

Art. 186
(Privilegio sui crediti )

1. I crediti dei soggetti che finanziano o rifinanziano, a qualsiasi titolo, anche tramite la sottoscrizione di obbligazioni e titoli similari, la realizzazione di lavori pubblici, di opere di interesse pubblico o la gestione di pubblici servizi hanno privilegio generale, ai sensi degli articoli 2745 e seguenti del codice civile, sui beni mobili, ivi inclusi i crediti, del concessionario e delle societa' di progetto che siano concessionarie o affidatarie di contratto di partenariato pubblico privato o contraenti generali, ai sensi dell'articolo 175, comma 1, lettera d).
2. Il privilegio, a pena di nullita', deve risultare da atto scritto. Nell'atto devono essere esattamente descritti i finanziatori originari dei crediti, il debitore, l'ammontare in linea capitale del finanziamento o della linea di credito, nonche' gli elementi che costituiscono il finanziamento.
3. L'opponibilita' ai terzi del privilegio sui beni e' subordinata alla trascrizione, nel registro indicato dall'articolo 1524, comma 2, del codice civile, dell'atto dal quale il privilegio risulta. Della costituzione del privilegio e' dato avviso mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana; dall'avviso devono risultare gli estremi della avvenuta trascrizione. La trascrizione e la pubblicazione devono essere effettuate presso i competenti uffici del luogo ove ha sede l'impresa finanziata.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1153 del codice civile, il privilegio puo' essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sui beni che sono oggetto dello stesso dopo la trascrizione prevista dal comma 3. Nell'ipotesi in cui non sia possibile far valere il privilegio nei confronti del terzo acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo

 
Art.187

(Locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilita')

1. Per la realizzazione, l'acquisizione ed il completamento di opere pubbliche o di pubblica utilita' i committenti tenuti all'applicazione del presente codice possono avvalersi anche del contratto di locazione finanziaria, che costituisce appalto pubblico di lavori, salvo che questi ultimi abbiano un carattere meramente accessorio rispetto all'oggetto principale del contratto medesimo.
2. Nei casi di cui al comma 1, il bando, ferme le altre indicazioni previste dal presente codice, determina i requisiti soggettivi, funzionali, economici, tecnico-realizzativi ed organizzativi di partecipazione, le caratteristiche tecniche ed estetiche dell'opera, i costi, i tempi e le garanzie dell'operazione, nonche' i parametri di valutazione tecnica ed economico-finanziaria dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa.
3. L'offerente di cui al comma 2 puo' essere anche una associazione temporanea costituita dal soggetto finanziatore ed al soggetto realizzatore, responsabili, ciascuno, in relazione alla specifica obbligazione assunta, ovvero un contraente generale. In caso di fallimento, inadempimento o sopravvenienza di qualsiasi causa impeditiva all'adempimento dell'obbligazione da parte di uno dei due soggetti costituenti l'associazione temporanea di imprese, l'altro puo' sostituirlo, con l'assenso del committente, con altro soggetto avente medesimi requisiti e caratteristiche.
4. L'adempimento degli impegni della stazione appaltante resta in ogni caso condizionato al positivo controllo della realizzazione e dalla eventuale gestione funzionale dell'opera secondo le modalita' previste.
5. Il soggetto finanziatore, autorizzato ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, deve dimostrare alla stazione appaltante che dispone, se del caso avvalendosi delle capacita' di altri soggetti, anche in associazione temporanea con un soggetto realizzatore, dei mezzi necessari ad eseguire l'appalto. L'offerente puo' anche essere un contraente generale.
6. La stazione appaltante pone a base di gara almeno un progetto di fattibilita'. L'aggiudicatari o provvede alla predisposizione dei successivi livelli progettuali e dall'esecuzione dell'opera.
7. L'opera oggetto del contratto di locazione finanziaria puo' seguire il regime di opera pubblica ai fini urbanistici, edilizi ed espropriativi; l'opera puo' essere realizzata su area nella disponibilita' dell'aggiudicatario.

 
Art.188

(Contratto di disponibilita')

1. L'affidatario del contratto di disponibilita' e' retribuito con i seguenti corrispettivi, soggetti ad adeguamento monetario secondo le previsioni del contratto:
a) Un canone di disponibilita', da versare soltanto in corrispondenza alla effettiva disponibilita' dell'opera; il canone e' proporzionalmente ridotto o annullato nei periodi di ridotta o nulla disponibilita' della stessa per manutenzione, vizi o qualsiasi motivo non rientrante tra i rischi a carico dell'amministrazione aggiudicatrice ai sensi del comma 3;
b) l'eventuale riconoscimento di un contributo in corso d'opera, comunque non superiore al cinquanta per cento del costo di costruzione dell'opera, in caso di trasferimento della proprieta' dell'opera all'amministrazione aggiudicatrice;
c) un eventuale prezzo di trasferimento, parametrato, in relazione ai canoni gia' versati e all'eventuale contributo incorso d'opera di cui alla precedente lettera b),al valore di mercato residuo dell'opera, da corrispondere, al termine del contratto, in caso di trasferimento della proprieta' dell'opera all'amministrazione aggiudicatrice.
2. L'affidatario assume il rischi o della costruzione e della gestione tecnica dell'opera per il periodo di messa a disposizione dell'amministrazione aggiudicatrice. Il contratto determina le modalita' di ripartizione dei rischi tra le parti, che possono comportare variazioni dei corrispettivi dovuti per gli eventi incidenti sul progetto, sulla realizzazione o sulla gestione tecnica dell'opera, derivanti dal sopravvenire di norme o provvedimenti cogenti di pubbliche autorita'. Salvo diversa determinazione contrattuale e fermo restando quanto previsto dal comma 5, i rischi sulla costruzione e gestione tecnica dell'opera derivanti da mancato o ritardato rilascio di autorizzazioni, pareri, nulla osta e ogni altro atto di natura amministrativa sono a carico del soggetto aggiudicatore.
3. Il bando di gara e' pubblicato con le modalita' di cui all'articolo 72 ovvero di cui all'articolo 130, secondo l'importo del contratto, ponendo a base di gara il progetto di fattibilita' tecnico ed economica predisposto dall'amministrazione aggiudicatrice, che indica, in dettaglio, le caratteristiche tecniche e funzionali che deve assicurare l'opera costruita e le modalita' per determinare la riduzione del canone di disponibilita', nei limiti di cui al comma 6. Le offerte devono contenere un progetto di fattibilita' rispondente alle caratteristiche indicate in sede di gara e sono corredate dalla garanzia di cui all'articolo 93; il soggetto aggiudicatario e' tenuto a prestare la cauzione definitiva di cui all'articolo 103. Dalla data di inizio della messa a disposizione da parte dell'affidatario e' dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla messa a disposizione dell'opera, da prestarsi nella misura del dieci per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalita' di cui all'articolo 103; la mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale. L'amministrazione aggiudicatrice valuta le offerte presentate con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa di cui all'articolo 95. Il bando indica i criteri, secondo l'ordine di importanza loro attribuita, in base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra le diverse offerte. Gli oneri connessi agli eventuali espropri sono considerati nel quadro economico degli investimenti e finanziati nell'ambito del contratto di disponibilita'.
4. Al contratto di disponibilita' si applicano le disposizioni previste dal presente codice in materia di requisiti generali di partecipazione alle procedure di affidamento e di qualificazione degli operatori economici.
5. Il progetto definitivo, il progetto esecutivo e le eventuali varianti in corso d'opera sono redatti a cura dell'affidatario; l'affidatario ha la facolta' di introdurre le eventuali varianti finalizzate ad una maggiore economicita' di costruzione o gestione, nel rispetto del progetto di fattibilita' tecnica -economica e delle norme e provvedimenti di pubbliche autorita' vigenti e sopravvenuti; l progetto definitivo, il progetto esecutivo e le varianti in corso d'opera sono ad ogni effetto approvati dall'affidatario, previa comunicazione all'amministrazione aggiudicatrice la quale puo', entro trenta giorni, motivatamente opporsi ove non rispettino il capitolato prestazionale e, ove prescritto, alle terze autorita' competenti. Il rischio della mancata o ritardata approvazione da parte di terze autorita' competenti della progettazione e delle eventuali varianti e' a carico dell'affidatario. L'amministrazione aggiudicatrice puo' attribuire all'affidatario il ruolo di autorita' espropriante ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
6. L'attivita' di collaudo, posta in capo alla stazione appaltante, verifica la realizzazione dell'opera al fine di accertare il puntuale rispetto del capitolato prestazionale e delle norme e disposizioni cogenti e puo' proporre all'amministrazione aggiudicatrice, a questi soli fini, modificazioni, varianti e rifacimento di lavori eseguiti ovvero, sempre che siano assicurate le caratteristiche funzionali essenziali, la riduzione del canone di disponibilita'. Il contratto individua, anche a salvaguardia degli enti finanziatori e dei titolari di titoli emessi ai sensi dell'articolo 186 del presente codice, il limite di riduzione del canone di disponibilita' superato il quale il contratto e' risolto. L'adempimento degli impegni dell'amministrazione aggiudicatrice resta in ogni caso condizionato al positivo controllo della realizzazione dell'opera e dalla messa a disposizione della stessa secondo le modalita' previste dal contratto di disponibilita'

 
Art.189

(Interventi di sussidiarieta' orizzontale)

1. Le aree riservate al verde pubblico urbano e gli immobili di origine rurale, riservati alle attivita' collettive sociali e culturali di quartiere, con esclusione degli immobili ad uso scolastico e sportivo, ceduti al comune nell'ambito delle convenzioni e delle norme previste negli strumenti urbanistici attuativi, comunque denominati, possono essere affidati in gestione, per quanto concerne la manutenzione, con diritto di prelazione ai cittadini residenti nei comprensori oggetto delle suddette convenzioni e su cui insistono i suddetti beni o aree, nel rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza e parita' di trattamento. A tal fine i cittadini residenti costituiscono un consorzio del comprensorio che raggiunga almeno il 66 per cento della proprieta' della lottizzazione. Le regioni e i comuni possono prevedere incentivi alla gestione diretta delle aree e degli immobili di cui al presente comma da parte dei cittadini costituiti in consorzi anche mediante riduzione dei tributi propri.
2. Per la realizzazione di opere di interesse locale, gruppi di cittadini organizzati possono formulare all'ente locale territoriale competente proposte operative di pronta realizzabilita', nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti o delle clausole di salvaguardia degli strumenti urbanistici adottati, indicando nei costi e di mezzi di finanziamento, senza oneri per l'ente medesimo. L'ente locale provvede sulla proposta, con il coinvolgimento, se necessario, di eventuali soggetti, enti ed uffici interessati, fornendo prescrizioni ed assistenza. Gli enti locali possono predisporre apposito regolamento per disciplinare le attivita' ed i processi di cui al presente comma.
3. Decorsi due mesi dalla presentazione della proposta, la proposta stessa si intende respinta. Entro il medesimo termine l'ente locale puo', con motivata delibera, disporre l'approvazione delle proposte formulate ai sensi del comma 2, regolando altresi' le fasi essenziali del procedimento di realizzazione e i tempi di esecuzione. La realizzazione degli interventi di cui ai commi da 2 a 5 che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale e' subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle disposizioni di legge vigenti. Si applicano in particolare le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
4. Le opere realizzate sono acquisite a titolo originario al patrimonio indisponibile dell'ente competente.
5. La realizzazione delle opere di cui al comma 2 non puo' in ogni caso dare luogo ad oneri fiscali ed amministrativi a carico del gruppo attuatore, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto. Le spese per la formulazione delle proposte e la realizzazione delle opere sono, fino alla attuazione del federalismo fiscale, ammesse in detrazione dall'imposta sul reddito dei soggetti che le hanno sostenute, nella misura del 36 per cento, nel rispetto dei limiti di ammontare e delle modalita' di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e relativi provvedimenti di attuazione, e per il periodo di applicazione delle agevolazioni previste dal medesimo articolo 1. Successivamente, ne sara' prevista la detrazione dai tributi propri dell'ente competente.
6. Restano ferme le disposizioni recate dall'articolo 43, commi 1, 2, e 3 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di valorizzazione e incremento del patrimonio delle aree verdi urbane.

 

Art. 190
(Baratto amministrativo)

1. Gli enti territoriali definiscono con apposita delibera i criteri e le condizioni per la realizzazione di contratti di partenariato sociale, sulla base di progetti presentati da cittadini singoli o associati, purche' individuati in relazione ad un preciso ambito territoriale. I contratti possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze o strade, ovvero la loro valorizzazione mediante iniziative culturali di vario genere, interventi di decoro urbano, di recupero e riuso con finalita' di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati. In relazione alla tipologia degli interventi, gli enti territoriali individuano riduzioni o esenzioni di tributi corrispondenti al tipo di attivita' svolta dal privato o dalla associazione ovvero comunque utili alla comunita' di riferimento in un'ottica di recupero del valore sociale della partecipazione dei cittadini alla stessa.

 

Art. 191
(Cessione di immobili in cambio di opere)

1. Il bando di gara puo' prevedere a titolo di corrispettivo, totale o parziale, il trasferimento all'affidatario della proprieta' di beni immobili appartenenti all'amministrazione aggiudicatrice, gia' indicati nel programma triennale per i lavori o nell'avviso di preinformazione per i servizi e le forniture e che non assolvono piu', secondo motivata valutazione della amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, funzioni di pubblico interesse.
2. Possono formare oggetto di trasferimento anche i beni immobili gia' inclusi in programmi di dismissione, purche' prima della pubblicazione del bando o avviso per l'alienazione, ovvero se la procedura di dismissione ha avuto esito negativo.
3. Il bando di gara puo' prevedere che il trasferimento della proprieta' dell'immobile e la conseguente immissione in possesso dello stesso avvengano in un momento anteriore a quello dell'ultimazione dei lavori, previa presentazione di idonea polizza fideiussoria per un valore pari al valore dell'immobile medesimo. La garanzia fideiussoria, rilasciata con le modalita' previste per il rilascio della cauzione provvisoria, prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile, nonche' l'operativita' della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione e' progressivamente svincolata con le modalita' previste con riferimento alla cauzione definitiva.

 

Art. 192
(Regime speciale degli affidamenti in house)

1. E' istituito presso l'ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicita' e trasparenza nei contratti pubblici, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie societa' in house di cui all'articolo 5. L'iscrizione nell'elenco avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti, secondo le modalita' e i criteri che l'Autorita' definisce con proprio atto. La domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilita', di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale. Resta fermo l'obbligo di pubblicazione degli atti connessi all'affidamento diretto medesimo secondo quanto previsto al comma 3.
2. Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruita' economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonche' dei benefici per la collettivita' della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalita' e socialita', di efficienza, di economicita' e di qualita' del servizio, nonche' di ottimale impiego delle risorse pubbliche.
3. Sul profilo del committente nella sezione Amministrazione trasparente sono pubblicati e aggiornati, in conformita' alle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in formato open-data, tutti gli atti connessi all'affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico, ove non secretati ai sensi dell'articolo 162.

 

Art. 193
(Societa' pubblica di progetto)

1. Ove il progetto di fattibilita' dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, preveda, ai fini della migliore utilizzazione dell'infrastruttura e dei beni connessi, l'attivita' coordinata di piu' soggetti pubblici, si procede attraverso la stipula di un accordo di programma tra i soggetti pubblici stessi e, ove opportuno attraverso la costituzione di una societa' pubblica di progetto, senza scopo di lucro, anche consortile, partecipata dai soggetti aggiudicatori e dagli altri soggetti pubblici interessati. Alla societa' pubblica di progetto sono attribuite le competenze necessarie alla realizzazione dell'opera e delle opere strumentali o connesse, nonche' alla espropriazione delle aree interessate, e all'utilizzazione delle stesse e delle altre fonti di autofinanziamento indotte dall'infrastruttura. La societa' pubblica di progetto e' autorita' espropriante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. La societa' pubblica di progetto realizza l'intervento in nome proprio e per conto dei propri soci emandanti, avvalendosi dei finanziamenti per esso deliberati, operando anche al fine di ridurre il costo per la pubblica finanza.
2. Per lo svolgimento delle competenze di cui al secondo periodo del comma 1, le societa' pubbliche di progetto applicano le disposizioni del presente codice.
3. Alla societa' pubblica di progetto possono partecipare le camere di commercio, industria e artigianato e le fondazioni bancarie.
4. La societa' pubblica di progetto e' istituita allo scopo di garantire il coordinamento tra i soggetti pubblici volto a promuovere la realizzazione ed eventualmente la gestione dell'infrastruttura, e a promuovere altresi' la partecipazione al finanziamento; la societa' e' organismo di diritto pubblico e soggetto aggiudicatore ai sensi del presente codice.
5. Gli enti pubblici interessati alla realizzazione di un'infrastruttura possono partecipare, tramite accordo di programma, al finanziamento della stessa, anche attraverso la cessione al soggetto aggiudicatore ovvero alla societa' pubblica di progetto di beni immobili di proprieta' o allo scopo espropriati con risorse finanziarie proprie.
6. Ai fini del finanziamento di cui al comma 5, gli enti pubblici possono contribuire per l'intera durata del piano economico-finanziario al soggetto aggiudicatore o alla societa' pubblica di progetto, devolvendo alla stessa i proventi di propri tributi o diverse fonti di reddito, fra cui:
a) da parte dei comuni, i ricavi derivanti dai flussi aggiuntivi di oneri di urbanizzazione o infrastrutturazione e IMU, indotti dalla infrastruttura;
b) da parte della camera di commercio, industria e artigianato, una quota della tassa di iscrizione, allo scopo aumentata, ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
7. La realizzazione di infrastrutture costituisce settore ammesso, verso il quale le fondazioni bancarie possono destinare il reddito, nei modi e nelle forme previste dalle norme in vigore.
8. I soggetti privati interessati alla realizzazione di un'infrastruttura possono contribuire alla stessa attraverso la cessione di immobili di loro proprieta' o impegnandosi a contribuire alla spesa, a mezzo di apposito accordo procedimentale.

 

Art. 194
(Affidamento a contraente generale)

1. Con il contratto di affidamento unitario a contraente generale, il soggetto aggiudicatore affida ad un soggetto dotato di adeguata capacita' organizzativa, tecnico-realizzativa e finanziaria la realizzazione con qualsiasi mezzo dell'opera, nel rispetto delle esigenze specificate nel progetto definitivo redatto dal soggetto aggiudicatore e posto a base di gara, ai sensi dell'articolo 195, comma 2, a fronte di un corrispettivo pagato in tutto o in parte dopo l'ultimazione dei lavori.
2. Il contraente generale provvede:
a) alla predisposizione del progetto esecutivo e alle attivita' tecnico amministrative occorrenti al soggetto aggiudicatore per pervenire all'approvazione dello stesso;
b) all'acquisizione delle aree di sedime; la delega di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, in assenza di un concessionario, puo' essere accordata al contraente generale;
c) all'esecuzione con qualsiasi mezzo dei lavori;
d) al prefinanziamento, in tutto o in parte, dell'opera da realizzare;
e) ove richiesto, all'individuazione delle modalita' gestionali dell'opera e di selezione dei soggetti gestori;
f) all'indicazione, al soggetto aggiudicatore, del piano degli affidamenti, delle espropriazioni, delle forniture di materiale e di tutti gli altri elementi utili a prevenire le infiltrazioni della criminalita', secondo le forme stabilite tra quest'ultimo egli organi competenti in materia.
3. Il soggetto aggiudicatore provvede:
a) all'approvazione del progetto esecutivo e delle varianti;
b) alla nomina, con le procedure di cui all'articolo 31, comma 1, del direttore dei lavori e dei collaudatori, nonche' provvede all'alta sorveglianza sulla realizzazione delle opere, assicurando un costante monitoraggio dei lavori anche tramite un comitato permanente costituito da suoi rappresentanti e rappresentanti del contraente;
c) al collaudo delle stesse;
d) alla stipulazione di appositi accordi con gli organi competenti in materia di sicurezza nonche' di prevenzione e repressione della criminalita', finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori in vista del successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione delle opere e dei soggetti che le realizzano, in ogni caso prevedendo l'adozione di protocolli di legalita' che comportino clausole specifiche di impegno, da parte dell'impresa aggiudicataria, a denunciare eventuali tentativi di estorsione, con la possibilita' di valutare il comportamento dell'aggiudicatario ai fini della successiva ammissione a procedure ristrette della medesima stazione appaltante in caso di mancata osservanza di tali prescrizioni. Le prescrizioni a cui si uniformano gli accordi di sicurezza sono vincolanti per i soggetti aggiudicatori e per l'impresa aggiudicataria, che e' tenuta a trasferire i relativi obblighi a carico delle imprese interessate a qualunque titolo alla realizzazione dei lavori. Le misure di monitoraggio per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa comprendono il controllo dei flussi finanziari connessi alla realizzazione dell'opera, inclusi quelli concernenti risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori ai sensi dell'articolo 183 e quelli derivanti dalla attuazione di ogni altra modalita' di finanza di progetto. Gli oneri connessi al monitoraggio finanziario sono ricompresi nell'aliquota forfettaria di cui al comma 20.
4. Il contraente generale risponde nei confronti del soggetto aggiudicatore della corretta e tempestiva esecuzione dell'opera, secondo le successive previsioni del presente capo. I rapporti tra soggetto aggiudicatore e contraente generale sono regolati dalle norme della parte I e della parte II che costituiscono attuazione della direttiva 2014/24/UE o dalle norme della parte III, dagli atti di gara e dalle norme del codice civile regolanti l'appalto.
5. Alle varianti del progetto affidato al contraente generale non si applica l'articolo 63;essesonoregolatedalle norme della parte II, che costituiscono attuazione della direttiva 2014/24/UE o dalle norme della parte III e dalle disposizioni seguenti:
a) restano a carico del contraente generale le eventuali varianti necessarie ad emendare i vizi o integrare le omissioni del progetto esecutivo redatto dallo stesso e approvato dal soggetto aggiudicatore, mentre restano a carico del soggetto aggiudicatore le eventuali varianti indotte da forza maggiore o sopravvenute prescrizioni di legge o di enti terzi o comunque richieste dal soggetto aggiudicatore;
b) al di fuori dei casi di cui alla lettera a), il contraente generale puo' proporre al soggetto aggiudicatore le varianti progettuali o le modifiche tecniche ritenute dallo stesso utili a ridurre il tempo o il costo di realizzazione delle opere; il soggetto aggiudicatore puo' rifiutare la approvazione delle varianti o modifiche tecniche ove queste non rispettino le specifiche tecniche e le esigenze del soggetto aggiudicatore, specificate nel progetto posto a base di gara, o comunque determinino peggioramento della funzionalita', durabilita', manutenibilita' e sicurezza delle opere, ovvero comportino maggiore spesa a carico del soggetto aggiudicatore o ritardo del termine di ultimazione.
6. Il contraente generale provvede alla esecuzione unitaria delle attivita' di cui al comma 2 direttamente ovvero, se costituito da piu' soggetti, a mezzo della societa' di progetto di cui al comma 10; i rapporti del contraente generale con i terzi sono rapporti di diritto privato, a cui non si applica il presente codice, salvo quanto previsto nel presente capo. Al contraente generale che sia esso stesso amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore si applicano le sole disposizioni di cui alla parte I e alla parte II, titolo I che costituiscono attuazione della direttiva 2014/24, ovvero di cui alla parte III.
7. Il contraente generale puo' eseguire i lavori affidati direttamente, nei limiti della qualificazione posseduta, ovvero mediante affidamento a soggetti terzi. I terzi affidatari di lavori del contraente generale devono a loro volta possedere i requisiti di qualificazione previsti dall'articolo 84, e possono sub affidare i lavori nei limiti e alle condizioni previste per gli appaltatori di lavori pubblici; ai predetti sub-affidamenti si applica l'articolo 105.
8. L'affidamento al contraente generale, nonche' gli affidamenti e sub affidamenti di lavori del contraente generale, sono soggetti alle verifiche antimafia, con le modalita' previste per i lavori pubblici.
9. Il soggetto aggiudicatore verifica, prima di effettuare qualsiasi pagamento a favore del contraente generale, compresa l'emissione di eventuali stati di avanzamento lavori, il regolare adempimento degli obblighi contrattuali del contraente generale verso i propri affidatari: ove risulti l'inadempienza del contraente generale, il soggetto aggiudicatore applica una detrazione sui successivi pagamenti e procede al pagamento diretto all'affidatario, nonche' applica le eventuali diverse sanzioni previste nel contratto.
10. Per il compimento delle proprie prestazioni il contraente generale, ove composto da piu' soggetti, costituisce una societa' di progetto in forma di societa', anche consortile, per azioni o a responsabilita' limitata. La societa' e' regolata dall'articolo 184 e dalle successive disposizioni del presente articolo. Alla societa' possono partecipare, oltre ai soggetti componenti il contraente generale, istituzioni finanziarie, assicurative e tecnico operative preventivamente indicate in sede di gara. La societa' cosi' costituita subentra nel rapporto al contraente generale senza alcuna autorizzazione, salvo le verifiche antimafia e senza che il subentro costituisca cessione di contratto; salvo diversa previsione del contratto, i soggetti componenti il contraente generale restano solidalmente responsabili con la societa' di progetto nei confronti del soggetto aggiudicatore per la buona esecuzione del contratto. In alternativa, la societa' di progetto puo' fornire al soggetto aggiudicatore garanzie bancarie e assicurative per la restituzione delle somme percepite in corso d'opera, liberando in tal modo i soci. Tali garanzie cessano alla data di emissione del certificato di collaudo dell'opera. Il capitale minimo della societa' di progetto e' indicato nel bando di gara.
11. Il contratto stabilisce le modalita' per la eventuale cessione delle quote della societa' di progetto, fermo restando che i soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla societa' e a garantire, nei limiti del contratto, il buon adempimento degli obblighi del contraente generale, sino a che l'opera sia realizzata e collaudata. L'ingresso nella societa' di progetto e lo smobilizzo di partecipazioni da parte di istituti bancari e altri investitori istituzionali che non abbiano concorso a formare i requisiti per la qualificazione puo' tuttavia avvenire in qualsiasi momento. Il soggetto aggiudicatore non puo' opporsi alla cessione di crediti effettuata dal contraente generale nell'ipotesi di cui all'articolo 106, comma 14.
12. Il bando determina la quota di valore dell'opera che deve essere realizzata dal contraente generale con anticipazione di risorse proprie e i tempi e i modi di pagamento del prezzo. Il saldo della quota di corrispettivo ritenuta a tal fine deve essere pagato alla ultimazione dei lavori. Per il finanziamento della predetta quota, il contraente generale o la societa' di progetto possono emettere obbligazioni, previa autorizzazione degli organi di vigilanza, anche in deroga ai limiti dell'articolo 2412 del codice civile. Il soggetto aggiudicatore garantisce il pagamento delle obbligazioni emesse, nei limiti del proprio debito verso il contraente generale quale risultante da stati di avanzamento emessi ovvero dal conto finale o dal certificato di collaudo dell'opera; le obbligazioni garantite dal soggetto aggiudicatore possono essere utilizzate per la costituzione delle riserve bancarie o assicurative previste dalla legislazione vigente. Le modalita' di operativita' della garanzia di cui al terzo periodo del presente comma sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture. Le garanzie prestate dallo Stato ai sensi del presente comma sono inserite nell'elenco allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
13. I crediti delle societa' di progetto, ivi incluse quelle costituite dai concessionari a norma dell'articolo 184 nei confronti del soggetto aggiudicatore, sono cedibili ai sensi dell'articolo 106, comma 13; la cessione puo' avere ad oggetto crediti non ancora liquidi ed esigibili.
14. La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata al debitore ceduto. L'atto notificato deve espressamente indicare se la cessione e' effettuata a fronte di un finanziamento senza rivalsa o con rivalsa limitata.
15. Il soggetto aggiudicatore liquida l'importo delle prestazioni rese e prefinanziate dal contraente generale con la emissione di un certificato di pagamento esigibile alla scadenza del prefinanziamento secondo le previsioni contrattuali. Per i soli crediti di cui al presente comma ceduti a fronte di finanziamenti senza rivalsa o con rivalsa limitata, la emissione del certificato di pagamento costituisce definitivo riconoscimento del credito del finanziatore cessionario; al cessionario non e' applicabile nessuna eccezione di pagamento delle quote di prefinanziamento riconosciute, derivante dai rapporti tra debitore e creditore cedente, ivi inclusa la compensazione con crediti derivanti dall'adempimento dello stesso contratto o con qualsiasi diverso credito nei confronti del contraente generale cedente.
16. Il bando di gara indica la data ultima di pagamento dei crediti riconosciuti definitivi ai sensi del comma 15, in tutti i casi di mancato o ritardato completamento dell'opera,
17. Per gli affidamenti per i quali vi siano crediti riconosciuti definitivi ai sensi del comma 15:
a) ove le garanzie di cui all'articolo 104 si siano gia' ridotte ovvero la riduzione sia espressamente prevista nella garanzia prestata, il riconoscimento definitivo del credito non opera se la garanzia non e' ripristinata e la previsione di riduzione espunta dalla garanzia;
b) in tutti i casi di risoluzione del rapporto per motivi attribuibili al contraente generale si applicano le disposizioni previste dall'articolo 189;
18. Il contraente generale presta, una volta istituita, la garanzia per la risoluzione di cui all'articolo 104, che deve comprendere la possibilita' per il garante, in caso di fallimento o inadempienza del contraente generale, di far subentrare nel rapporto altro soggetto idoneo in possesso dei requisiti di contraente generale, scelto direttamente dal garante stesso.
19. I capitolati prevedono, tra l'altro:
a) le modalita' e i tempi, nella fase di sviluppo e approvazione del progetto esecutivo, delle prestazioni propedeutiche ai lavori e i lavori di cantierizzazione, ove autorizzati;
b) le modalita' e i tempi per il pagamento dei ratei di corrispettivo dovuti al contraente generale per le prestazioni compiute prima dell'inizio dei lavori, pertinenti in particolare le attivita' progettuali e le prestazioni di cui alla lettera a).
20. Il soggetto aggiudicatore indica nel bando di gara un'aliquota forfettaria, non sottoposta al ribasso d'asta, ragguagliata all'importo complessivo dell'intervento, secondo valutazioni preliminari che il contraente generale e' tenuto a recepire nell'offerta formulata in sede di gara, da destinare all'attuazione di misure idonee volte al perseguimento delle finalita' di prevenzione e repressione della criminalita' e dei tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi del comma 3, lettera d) e dell'articolo 203, comma 1. Nel progetto che si pone a base di gara, ai sensi dell'articolo 195, comma 2, elaborato dal soggetto aggiudicatore, la somma corrispondente a detta aliquota e' inclusa nelle somme a disposizione del quadro economico, ed e' unita una relazione di massima che corre da il progetto, indicante l'articolazione delle suddette misure, nonche' la stima dei costi. Tale stima e' riportata nelle successive fasi della progettazione. Le variazioni tecniche per l'attuazione delle misure in questione, eventualmente proposte dal contraente generale, in qualunque fase dell'opera, non possono essere motivo di maggiori oneri a carico del soggetto aggiudicatore. Ove il progetto definitivo sia prodotto per iniziativa del promotore, quest'ultimo predispone analoga articolazione delle misure in questione, con relativa indicazione dei costi, non sottoposti a ribasso d'asta e inseriti nelle somme a disposizione dell'amministrazione. Le disposizioni del presente comma si applicano, in quanto compatibili, anche nei casi di affidamento mediante concessione.

 

Art. 195
(Procedure di aggiudicazione del contraente generale)

1. Il ricorso alla scelta di aggiudicare mediamente affidamento al contraente generale deve essere motivata dalla stazione appaltante in ragione della complessita' e di altre esigenze al fine di garantire un elevato livello di qualita', sicurezza ed economicita'.
2. Per l'affidamento a contraente generale si pone a base di gara il progetto definitivo.
3. I soggetti aggiudicatori possono stabilire e indicare nel bando di gara, in relazione all'importanza e alla complessita' delle opere da realizzare, il numero minimo e massimo di concorrenti che verranno invitati a presentare offerta. Nel caso in cui le domande di partecipazione superino il predetto numero massimo, i soggetti aggiudicatori individuano i soggetti da invitare redigendo una graduatoria di merito sulla base di criteri oggettivi, non discriminatori e pertinenti all'oggetto del contratto, predefiniti nel bando di gara. In ogni caso, il numero minimo di concorrenti da invitare non puo' essere inferiore a cinque, se esistono in tale numero soggetti qualificati. In ogni caso il numero di candidati invitati deve essere sufficiente ad assicurare una effettiva concorrenza.
4. L'aggiudicazione dei contratti di cui al comma 1 avviene secondo il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, individuata, oltre che sulla base dei criteri di cui all'articolo 95, tenendo conto altresi':
a) del valore tecnico ed estetico delle varianti;
a) del tempo di esecuzione;
b) del costo di utilizzazione e di manutenzione;
c) della maggiore entita', rispetto a quella prevista dal bando, del prefinanziamento che il candidato e' in grado di offrire;
d) di ogni ulteriore elemento individuato in relazione al carattere specifico delle opere da realizzare.
5. Per i soggetti aggiudicatori operanti nei settori di cui agli articoli da 115 a 118, si applicano, per quanto non previsto nel presente articolo, le norme della parte III.
6. Per tutti gli altri soggetti aggiudicatori si applicano, per quanto non previsto nel presente articolo, le norme della parte II, titolo I.

 

Art. 196
(Controlli sull'esecuzione e collaudo)

1. Al collaudo delle infrastrutture si provvede con le modalita' e nei termini previsti dall'articolo 102.
2. Per le infrastrutture di grande rilevanza o complessita', il soggetto aggiudicatore puo' autorizzare le commissioni di collaudo ad avvalersi dei servizi di supporto e di indagine di soggetti specializzati nel settore. Gli oneri relativi sono a carico dei fondi a disposizione del soggetto aggiudicatore per la realizzazione delle predette infrastrutture con le modalita' e i limiti stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'affidatario del supporto al collaudo non puo' avere rapporti di collegamento con chi ha progettato, diretto, sorvegliato o eseguito in tutto o in parte l'infrastruttura.
3. Per gli appalti pubblici di lavori, aggiudicati con la formula del contraente generale, e' istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un albo nazionale obbligatorio dei soggetti che possono ricoprire rispettivamente i ruoli di direttore dei lavori e di collaudatore. La loro nomina nelle procedure di appalto avviene mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati indicati alle stazioni appaltanti in numero almeno triplo per ciascun ruolo da ricoprire e prevedendo altresi' che le spese di tenuta dell'albo siano poste a carico dei soggetti interessati.
4. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono disciplinate le modalita' di iscrizione all'albo e di nomina, nonche' i compensi da corrispondere che non devono superare i limiti di cui agli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, e all'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 4, si applica l'articolo 216, comma 21.

 

Art. 197

(Sistema di qualificazione del contraente generale)
1. L'attestazione del possesso dei requisiti del contraente generale avviene con le modalita' di cui all'articolo 84. La qualificazione puo' essere richiesta da imprese singole in forma di societa' commerciali o cooperative, da consorzi di cooperative di produzione e lavoro previsti dalla legge 25 giugno 1909, n. 422 e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, ovvero da consorzi stabili di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c).
2. I contraenti generali sono qualificati per classifiche, riferite all'importo lordo degli affidamenti per i quali possono concorrere. I contraenti generali non possono concorrere ad affidamenti di importo lordo superiore a quello della classifica di iscrizione, attestata con il sistema di cui alla presente sezione ovvero documentata ai sensi dell'articolo 45, salva la facolta' di associarsi ad altro contraente generale.
3. Le classifiche di qualificazione sono determinate dall'ANAC.
4. Costituiscono requisiti per la partecipazione alle procedure di aggiudicazione da parte dei contraenti generali oltre l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, ulteriori requisiti di un'adeguata capacita' economica e finanziaria, di un'adeguata idoneita' tecnica e organizzativa, nonche' di un adeguato organico tecnico e dirigenziale. Tali ulteriori requisiti sono determinati con linee guida adottate dall'ANAC.

 

Art. 198
(Norme di partecipazione alla gara del contraente generale)

1. I soggetti aggiudicatori hanno facolta' di richiedere, per le singole gare:
a) che l'offerente dimostri l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80; nei confronti dell'aggiudicatario la verifica di sussistenza dei requisiti generali e' sempre espletata;
b) che l'offerente dimostri, tramite i bilanci consolidati e idonee dichiarazioni bancarie, l disponibilita' di risorse finanziarie, rivolte al prefinanziamento, proporzionate all'opera da realizzare;
c) che sia dimostrato il possesso, da parte delle imprese affidatarie designate in sede di gara o dallo stesso offerente, della capacita' tecnica specifica per l'opera da realizzare e dei requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi adeguati al progetto da redigere.
2. Non possono concorrere alla medesima gara imprese collegate ai sensi dell'articolo 7. E' fatto divieto ai partecipanti di concorrere alla gara in piu' di un raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero di concorrere alla gara anche in forma individuale, qualora abbiano partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio, anche stabile.
3. I contraenti generali dotati della adeguata e competente classifica di qualificazione per la partecipazione allegare, possono partecipare alla gara in associazione o consorzio con altre imprese purche' queste ultime siano ammesse, per qualunque classifica, al sistema di qualificazione ovvero siano qualificabili, per qualunque classifica. Le imprese associate o consorziate concorrono alla dimostrazione dei requisiti di cui al comma 1.

 

Art. 199
(Gestione del sistema di qualificazione del contraente generale)

1. La attestazione del possesso dei requisiti dei contraenti generali e' rilasciata secondo quanto previsto dall'articolo 197 ed e' definita nell'ambito del sistema di qualificazione previsto dal medesimo articolo.
2. In caso di ritardo nel rilascio, imputabile alla SOA, l'attestazione scaduta resta valida, ai fini della partecipazione alle gare e perla sottoscrizione dei contratti, fino al momento del rilascio di quella rinnovata.
3. Le attestazioni del possesso dei requisiti rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono valide sino alla scadenza naturale.
4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, altresi', a rilasciare l'attestazione di cui al comma 1, sulle richieste pervenute alla data di entrata in vigore del presente codice, nonche' quelle che perverranno fino all'entrata in vigore delle linee guida di cui all'articolo 197.

 

Art. 200
(Disposizioni generali)

1. Le infrastrutture e gli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, sono valutati e conseguentemente inseriti negli appositi strumenti di pianificazione e programmazione di cui agli articoli successivi, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. La realizzazione delle opere e delle infrastrutture di cui alla presente parte e' oggetto di:
a) concessione di costruzione e gestione;
b) affidamento unitario a contraente generale;
c) finanza di progetto;
d) qualunque altra forma di affidamento prevista dal presente codice compatibile con la tipologia dell'opera da realizzare.
3. In sede di prima individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti di cui al comma 1, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti effettua una ricognizione di tutti gli interventi gia' compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque denominati, vigenti alla data di entrata in vigore del presente codice. All'esito di tale ricognizione, il Ministro propone l'elenco degli interventi da inserire nel primo Documento Pluriennale di Pianificazione, il cui contenuto tiene conto di quanto indicato all'articolo 201, comma 3, che sostituisce tutti i predetti strumenti. La ricognizione deve, in ogni caso, comprendere gli interventi per i quali vi sono obbligazioni giuridiche vincolanti, ovvero gli interventi in relazione ai quali sia gia' intervenuta l'approvazione del contratto all'esito della procedura di affidamento della realizzazione dell'opera, nonche' quelli che costituiscono oggetto di accordi internazionali sottoscritti dall'Italia.

 

Art. 201
(Strumenti di pianificazione e programmazione)

1. Al fine della individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, si utilizzano i seguenti strumenti di pianificazione e programmazione generale:
a) piano generale dei trasporti e della logistica;
b) documenti pluriennali di pianificazione, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.228.
2. Il piano generale dei trasporti e della logistica (PGTL) contiene le linee strategiche delle politiche della mobilita' delle persone e delle merci nonche' dello sviluppo infrastrutturale del Paese. Il Piano e' adottato ogni tre anni, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del CIPE, acquisito il parere della Conferenza unificata e sentite le Commissioni parlamentari competenti.
3. Il Documento Pluriennale di Pianificazione (DPP) di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011 n. 228, di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, oltre a quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 228 del 2011, contiene l'elenco degli interventi relativi al settore dei trasporti e della logistica la cui progettazione di fattibilita' e' valutata meritevole di finanziamento, da realizzarsi in coerenza con il PGTL. Il DPP tiene conto dei piani operativi per ciascuna area tematica nazionale definiti dalla Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 703, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4. Il DPP e' redatto ai sensi dell'articolo 10, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,ed e' approvato secondo le procedure e nel rispetto della tempistica di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 228 del 2011, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
5. Le Regioni, le Province autonome, le Citta' Metropolitane e gli altri enti competenti trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti proposte di interventi relativi al settore dei trasporti e della logistica prioritari per lo sviluppo del Paese ai fini dell'inserimento nel DPP, dando priorita' al completamento delle opere incompiute, comprendenti il progetto di fattibilita', redatto secondo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 23, comma 3,e corredate dalla documentazione indicata dalle linee guida di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n.228 del 2011. Il Ministero, verificala fondatezza della valutazione ex ante dell'intervento effettuata dal soggetto proponente, la coerenza complessiva dell'intervento proposto e la sua funzionalita' rispetto al raggiungimento degli obiettivi indicati nel PGTL e, qualora lo ritenga prioritario, puo' procedere al suo inserimento nel DPP.
6. Annualmente, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti predispone una dettagliata relazione sullo stato di avanzamento degli interventi inclusi nel DPP; la relazione e' allegata al Documento di economia e finanza. A tal fine, l'ente aggiudicatore, nei trenta giorni successivi all'approvazione del progetto definitivo, trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una scheda di sintesi conforme al modello approvato dallo stesso Ministero con apposito decreto contenente i dati salienti del progetto e, in particolare, costi, tempi, caratteristiche tecnico-prestazionali dell'opera, nonche' tutte le eventuali variazioni intervenute rispetto al progetto di fattibilita'.
7. Il primo DPP da approvarsi, entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice, contiene anche le indicazioni circa lo stato procedurale, fisico e finanziario di ciascuna opera inserita con conseguente salvaguardia dei termini, e degli adempimenti gia' effettuati. Si applica il comma 10.
8. Resta ferma la possibilita' di inserire nuove opere anche nel primo DPP, ove sia gia' stato approvato anche il PGTL.
9. Fino all'approvazione del primo DPP, valgono come programmazione degli investimenti in materia di infrastrutture e trasporti gli strumenti di pianificazione e programmazione e i piani, comunque denominati, gia' approvati secondo le procedure vigenti alla data di entrata in vigore del presente codice o in relazione ai quali sussiste un impegno assunto coni competenti organi dell'Unione europea.
10. In sede di redazione di ogni nuovo DPP, si procede anche alla revisione degli interventi inseriti nel DPP precedente, in modo da evitare qualunque sovrapposizione tra gli strumenti di programmazione . Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti valuta il reinserimento di ogni singolo intervento in ciascun DPP, anche in relazione alla permanenza dell'interesse pubblico alla sua realizzazione, nonche' attraverso una valutazione di fattibilita' economico finanziaria. In particolare, tiene conto, allo scopo, delle opere per le quali non sia stata avviata la realizzazione, con riferimento ad una parte significativa, ovvero per le quali il costo dell'intervento evidenziato dal progetto esecutivo risulti superiore di oltre il venti per cento al costo dello stesso evidenziato in sede di progetto di fattibilita'. Anche al di fuori della tempistica di approvazione periodica del DPP di cui al comma 3, con la procedura prevista per ogni approvazione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti puo' proporre inserimenti ovvero espunzioni di opere dal medesimo Documento di programmazione, ove fattori eccezionali o comunque imprevedibili o non preventivati al momento della redazione del DPP lo rendano necessario.

 

Art. 202

(Finanziamento e riprogrammazione delle risorse per le infrastrutture
prioritarie)

1. Al fine di migliorare la capacita' di programmazione e riprogrammazione della spesa per la realizzazione delle infrastrutture di preminente interesse nazionale e in coerenza con l'articolo 10, commi 2 e 4,del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, sono istituiti, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:
a) il Fondo per la progettazione di fattibilita' delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, nonche' per la project review delle infrastrutture gia' finanziate;
b) il Fondo da ripartire per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese.
2. Tra i fondi di cui al comma 1 possono essere disposte variazioni compensative con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
3. In sede di prima applicazione, ai Fondi di cui al comma 1, lettere a) e b), confluiscono le risorse disponibili di cui all'articolo 32, commi 1 e 6, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111, di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni nella legge 9 agosto 2013, n. 98, nonche' le risorse disponibili iscritte nel capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti denominato "Fondo da ripartire per la progettazione e la realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale nonche' per opere di captazione ed adduzione di risorse idriche". L'individuazione delle risorse assegnate ai fondi di cui al comma 1e' definita con uno o piu' decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del CIPE.
4. Con uno o piu' decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite:
a) le modalita' di ammissione al finanziamento della progettazione di fattibilita';
b) l'assegnazione delle risorse del Fondo per la progettazione di cui al comma 1, lettera a)ai diversi progetti, nonche' le modalita' di revoca.
5. Con uno o piu' decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede al trasferimento delle risorse del Fondo per la realizzazione delle infrastrutture di cui al comma 1, lettera b), assegnate dal CIPE ai diversi interventi su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze;
6. Al fine della riprogrammazione della allocazione delle risorse, con una o piu' delibere del CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei criteri individuati nel Documento pluriennale di pianificazione, previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228 e successive modificazioni, nonche' per effetto delle attivita' di projectreview, sono individuati i finanziamenti da revocare i cui stanziamenti sono iscritti nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti destinati alle opere di preminente interesse nazionaledi cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, ivi incluso il "Fondo da ripartire per la progettazione e la realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale nonche' per opere di captazione ed adduzione di risorse idriche". Le quote annuali dei limiti di impegno e dei contributi revocati affluiscono al Fondo di cui al comma 1, lettera b) per la successiva riallocazione da parte del CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
7. Le somme relative ai finanziamenti revocati ai sensi del presente articolo iscritte in conto residui sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, sul Fondo di cui al comma 1, lettera b).
8. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai residui perenti.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa per l'attuazione del presente articolo.

 

Art. 203
(Monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari)

1. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono individuate le procedure per il monitoraggio delle infrastrutture ed insediamenti prioritari per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa per le quali e' istituito presso il Ministero dell'interno un apposito Comitato di coordinamento. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Ministero dell'interno 14 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2004, n. 54 e successive modifiche, anche alle opere soggette a tale monitoraggio alla data di entrata in vigore del presente codice.
2. Si applicano, altresi', le modalita' e le procedure di monitoraggio finanziario di cui all'articolo36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

 

Art. 204
(Ricorsi giurisdizionali)

1. All'articolo 120 del codice del processo amministrativo, di cui all'Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole «nonche' i connessi provvedimenti dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture» sono sostituite dalle parole «nonche' i provvedimenti dell'Autorita' nazionale anticorruzione ad essi riferiti»;
b) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del codice dei contratti pubblici adottato in attuazione della legge 28 gennaio 2016, n. 11. L'omessa impugnazione preclude la facolta' di far valere l'illegittimita' derivata dei successivi atti delle procedure di affidamento, anche con ricorso incidentale. E' altresi' inammissibile l'impugnazione della proposta di aggiudicazione, ove disposta, e degli altri atti endoprocedimentali privi di immediata lesivita'.»;
c) al comma 5, le parole: «Per l'impugnazione» sono sostituite dalle seguenti: «Salvo quanto previsto al comma 6-bis, per l'impugnazione»;
d) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. Nei casi previsti al comma 2-bis, il giudizio e' definito in una camera di consiglio da tenersi entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente. Su richiesta delle parti il ricorso e' definito, negli stessi termini, in udienza pubblica. Il decreto di fissazione dell'udienza e' comunicato alle parti quindici giorni prima dell'udienza. Le parti possono produrre documenti fino a dieci giorni liberi prima dell'udienza, memorie fino a sei giorni liberi prima e presentare repliche ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista della camera di consiglio, fino a tre giorni liberi prima. La camera di consiglio o l'udienza possono essere rinviate solo in caso di esigenze istruttorie, per integrare il contraddittorio, per proporre motivi aggiunti o ricorso incidentale. L'ordinanza istruttoria fissa per il deposito di documenti un termine non superiore atre giorni decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, notificazione della stessa. La nuova camera di consiglio deve essere fissata non oltre quindici giorni. Non puo' essere disposta la cancellazione della causa dal ruolo. L'appello deve essere proposto entro trenta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, notificazione della sentenza e non trova applicazione il termine lungo decorrente dalla sua pubblicazione»;
e) al comma 7, le parole: «I nuovi» sono sostituite dalle seguenti: «Ad eccezione dei casi previsti al comma 2-bis, i nuovi»;
f) dopo il comma 8-bis, e' inserito il seguente:
«8-ter. Nella decisione cautelare, il giudice tiene conto di quanto previsto dagli articoli 121, comma 1, e122, e delle esigenze imperative connesse a un interesse generale all'esecuzione del contratto, dandone conto nella motivazione.»;
g) al comma 9 le parole «, ferma restando la possibilita' di chiedere l'immediata pubblicazione del dispositivo entro due giorni.» sono sostituite dalle parole «; le parti possono chiedere l'anticipata pubblicazione del dispositivo, che avviene entro due giorni dall'udienza.»; e' inserito, dopo il primo periodo del comma 9,il seguente: «Nei casi previsti al comma 6-bis, il tribunale amministrativo regionale deposita la sentenza entro sette giorni dall'udienza, pubblica o in camera di consiglio, di discussione; le parti possono chiedere l'anticipata pubblicazione del dispositivo, che avviene entro due giorni dall'udienza.»;
h)al comma 11, le parole: «Le disposizioni dei commi 3, 6, 8 e 10» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni dei commi 2-bis, , 3, 6, 6-bis, 8, 8-bis, 8-ter, 9, secondo periodo e 10»;
i) dopo il comma 11 e' inserito il seguente:
«11-bis. Nel caso di presentazione di offerte per piu' lotti l'impugnazione si propone con ricorso cumulativo solo se vengono dedotti identici motivi di ricorso avverso lo stesso atto.».

 

Art. 205
(Accordo bonario per i lavori)

1. Per i lavori pubblici di cui alla parte II, con esclusione del capo I, affidati da amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori, ovvero dai concessionari, qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 7.
2. Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e puo' essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle gia' esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto. Le domande che fanno valere pretese gia' oggetto di riserva, non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non possono essere oggetto di riservagli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 26. Prima dell'approvazione del certificato di collaudo ovvero di verifica di conformita' o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.
3. Il direttore dei lavori da' immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel piu' breve tempo possibile una propria relazione riservata.
4. Il responsabile unico del procedimento valuta l'ammissibilita' e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore di cui al comma 1.
5. Il responsabile unico del procedimento, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, puo' richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa tra il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve, entro quindici giorni dalla trasmissione della lista l'esperto e' nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso, prendendo come riferimento i limiti stabiliti con il decreto di cui all'articolo 209, comma 16. La proposta e' formulata dall'esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta e' formulata dal RUP entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3.
6. L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la disponibilita' di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta e' accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario e' concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

 

Art. 206
(Accordo bonario per i servizi e le forniture)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 205 si applicano, in quanto compatibili, anche ai contratti di fornitura di beni di natura continuativa o periodica, e di servizi, quando insorgano controversie in fase esecutiva degli stessi, circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute.

 

Art. 207
(Collegio consultivo tecnico)

1. Al fine di prevenire controversie relative all'esecuzione del contratto le parti possono convenire che prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre novanta giorni da tale data, sia costituito un collegio consultivo tecnico con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle dispute di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso.
2. Il collegio consultivo tecnico e' formato da tre membri dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera. I componenti del collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini un componente e che il terzo componente sia scelto dai due componenti di nomina di parte; in ogni caso, tutti i componenti devono essere approvati dalle parti. Il componente nominato dalla stazione appaltante e' preferibilmente scelto all'interno della struttura di cui all'articolo 31, comma 9, ove istituita. La parti concordano il compenso del terzo componente nei limiti stabiliti con il decreto di cui all'articolo 209, comma 16.
3. Il collegio consultivo tecnico si intende costituito al momento di sottoscrizione dell'accordo da parte dei componenti designati e delle parti contrattuali. All'atto della costituzione e' fornita al collegio consultivo copia dell'intera documentazione inerente al contratto.
4. Nel caso in cui insorgano controversie, il collegio consultivo puo' procedere all'ascolto informale delle parti per favorire la rapida risoluzione delle controversie eventualmente insorte. Puo' altresi' convocare le parti per consentire l'esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni.
5. Ad esito della propria attivita' il collegio consultivo formula in forma scritta una proposta di soluzione della controversia dando sintetico atto della motivazione . La proposta del collegio non vincolale parti.
6. Se le parti accettano la soluzione offerta dal collegio consultivo, l'atto contenente la proposta viene sottoscritto dai contraenti alla presenza di almeno due componenti del Collegio e costituisce prova dell'accordo sul suo contenuto. L'accordo sottoscritto vale come transazione.
7. Nel caso in cui la controversia non sia composta mediante la procedura di cui ai commi precedenti, i componenti del collegio consultivo non possono essere chiamati quali testimoni nell'eventuale giudizio civile che abbia ad oggetto la controversia medesima.
8. Il collegio consultivo tecnico e' sciolto al termine dell'esecuzione del contratto o in data anteriore su accordo delle parti.

 

Art. 208
(Transazione)

1. Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi.
2. Ove il valore dell'importo oggetto di concessione o rinuncia sia superiore a 100.000,00 euro, ovvero 200.000 euro in caso di lavori pubblici, e' acquisito il parere dell'Avvocatura dello Stato, qualora si tratti di amministrazioni centrali, ovvero di un legale interno alla struttura, o dal funzionario piu' elevato in grado competente per il contenzioso, ove non esistente il legale interno, qualora si tratti di amministrazioni sub centrali.
3. La proposta di transazione puo' essere formulata sia dal soggetto aggiudicatario che dal dirigente competente, sentito il responsabile unico del procedimento.
4. La transazione ha forma scritta a pena di nullita'.

 

Art. 209
(Arbitrato)

1. Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui agli articoli 205 e 206 possono essere deferite ad arbitri. L'arbitrato, ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 6 novembre 2012, n. 190, si applica anche alle controversie relative a concessioni e appalti pubblici di opere, servizi e forniture in cui sia parte una societa' a partecipazione pubblica ovvero una societa' controllata o collegata a una societa' a partecipazione pubblica, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, o che comunque abbiano ad oggetto opere o forniture finanziate con risorse a carico dei bilanci pubblici.
2. La stazione appaltante indica nel bando o nell'avviso con cui indice la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito, se il contratto conterra' o meno la clausola compromissoria. L'aggiudicatario puo' ricusare la clausola compromissoria, che in tale caso non e' inserita nel contratto, comunicandolo alla stazione appaltante entro venti giorni dalla conoscenza dell'aggiudicazione. E' vietato in ogni caso il compromesso.
3. E' nulla la clausola compromissoria inserita senza autorizzazione nel bando o nell'avviso con cui e' indetta la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito. La clausola e' inserita previa autorizzazione motivata dell'organo di governo della amministrazione aggiudicatrice.
4. Il collegio arbitrale e' composto da tre membri ed e' nominato dalla Camera arbitrale di cui all'articolo 210. Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, designa l'arbitro di propria competenza scelto tra soggetti di provata esperienza e indipendenza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce. Il Presidente del collegio arbitrale e' designato dalla Camera arbitrale tra i soggetti iscritti all'albo di cui al comma 2 dell'articolo 210, in possesso di particolare esperienza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce.
5. La nomina degli arbitri per la risoluzione delle controversie nelle quali e' parte una pubblica amministrazione avviene nel rispetto dei principi di pubblicita' e di rotazione oltre che nel rispetto delle disposizioni del presente codice. Qualora la controversia si svolga tra due pubbliche amministrazioni, gli arbitri di parte sono individuati tra i dirigenti pubblici. Qualora la controversia abbia luogo tra una pubblica amministrazione e un privato, l'arbitro individuato dalla pubblica amministrazione e' scelto, preferibilmente, tra i dirigenti pubblici. In entrambe le ipotesi, qualora l'Amministrazione con atto motivato ritenga di non procedere alla designazione dell'arbitro nell'ambito dei dirigenti pubblici, la designazione avviene nell'ambito degli iscritti all'albo.
6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 815 del codice di procedura civile, non possono essere nominati:
a) i magistrati ordinari, amministrativi contabili e militari in servizio o a riposo nonche' gli avvocati e procuratori dello Stato, in servizio o a riposo, e i componenti delle commissioni tributarie;
b) coloro che nell'ultimo triennio hanno esercitato le funzioni di arbitro di parte o di difensore in giudizi arbitrali disciplinati dal presente articolo, ad eccezione delle ipotesi in cui l'esercizio della difesa costituisca adempimento di dovere d'ufficio del difensore dipendente pubblico;
c) coloro che, prima del collocamento a riposo, hanno trattato ricorsi in sede civile, penale, amministrativa o contabile presentati dal soggetto che ha richiesto l'arbitrato;
d) coloro che hanno espresso parere, a qualunque titolo, nelle materie oggetto dell'arbitrato;
e) coloro che hanno predisposto il progetto o il capitolato di gara o dato parere su esso;
f) coloro che hanno diretto, sorvegliato o collaudato i lavori, i servizi, o le forniture a cui si riferiscono le controversie;
g) coloro che hanno partecipato a qualunque titolo alla procedura per la quale e' in corso l'arbitrato.
7. La nomina del collegio arbitrale effettuata in violazione delle disposizioni di cui ai commi 4,5 e 6 determina la nullita' del lodo.
8. Al fine della nomina del collegio, la domanda di arbitrato, l'atto di resistenza ed eventuali controdeduzioni sono trasmessi alla Camera arbitrale. Sono altresi' trasmesse le designazioni di parte. Contestualmente alla nomina del Presidente, la Camera arbitrale comunica alle parti la misura e le modalita' del deposito da effettuarsi in acconto del corrispettivo arbitrale. Il Presidente del collegio arbitrale nomina, se necessario, il segretario, scegliendolo tra il personale interno all'ANAC.
9. Le parti determinano la sede del collegio arbitrale, anche presso uno dei luoghi in cui sono situate le sezioni regionali dell'Osservatorio di cui all'articolo 213, comma 9; se non vi e' alcuna indicazione della sede del collegio arbitrale, ovvero se non vi e' accordo fra le parti, questa deve intendersi stabilita presso la sede della Camera arbitrale.
10. Ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, salvo quanto disposto dal presente codice. In particolare, sono ammissibili tutti i mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile, con esclusione del giuramento in tutte le sue forme.
11. I termini che gli arbitri hanno fissato alle parti per le loro allegazioni e istanze istruttorie possono essere considerati perentori solo se vi sia una previsione in tal senso o nella convenzione di arbitrato o in un atto scritto separato o nel regolamento processuale che gli arbitri stessi si sono dati.
12. Il lodo si ha per pronunciato con la sua ultima sottoscrizione e diviene efficace con il suo deposito presso la Camera arbitrale per i contratti pubblici. Entro quindici giorni dalla pronuncia del lodo, va corrisposta, a cura degli arbitri e a carico delle parti, una somma pari all'uno per mille del valore della relativa controversia. Detto importo e' direttamente versato all'ANAC.
13. Il deposito del lodo presso la Camera arbitrale per i contratti pubblici precede quello da effettuarsi presso la cancelleria del tribunale ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 825 del codice di procedura civile. Il deposito del lodo presso la camera arbitrale e' effettuato, a cura del collegio arbitrale, in tanti originali quante sono le parti, oltre a uno per il fascicolo d'ufficio ovvero con modalita' informatiche e telematiche determinate dall'ANAC. Su richiesta di parte il rispettivo originale e' restituito, con attestazione dell'avvenuto deposito, ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 825 del codice di procedura civile.
14. Il lodo e' impugnabile, oltre che per motivi di nullita', anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia. L'impugnazione e' proposta nel termine di novanta giorni dalla notificazione del lodo e non e' piu' proponibile dopo il decorso di centoottanta giorni dalla data del deposito del lodo presso la Camera arbitrale.
15. Su istanza di parte la Corte d'appello puo' sospendere, con ordinanza, l'efficacia del lodo, se ricorrono gravi e fondati motivi. Si applica l'articolo 351 del codice di procedura civile. Quando sospende l'efficacia del lodo, o ne conferma la sospensione disposta dal presidente, il collegio verifica se il giudizio e' in condizione di essere definito. In tal caso, fatte precisare le conclusioni, ordina la discussione orale nella stessa udienza o camera di consiglio, ovvero in una udienza da tenersi entro novanta giorni dall'ordinanza di sospensione; all'udienza pronunzia sentenza a norma dell'articolo 281-sexies del codice di procedura civile. Se ritiene indispensabili incombenti istruttori, il collegio provvede su di essi con la stessa ordinanza di sospensione e ne ordina l'assunzione in una udienza successiva di non oltre novanta giorni; quindi provvede ai sensi dei periodi precedenti.
16. La Camera arbitrale, su proposta del collegio arbitrale, determina con apposita delibera il compenso degli arbitri nei limiti stabiliti con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Sono comunque vietati incrementi dei compensi massimi legati alla particolare complessita' delle questioni trattate, alle specifiche competenze utilizzate e all'effettivo lavoro svolto. Il compenso per il collegio arbitrale, comprensivo dell'eventuale compenso per il segretario, non puo' comunque superare l'importo di 100 mila euro, da rivalutarsi ogni tre anni con i decreti e le delibere di cui al primo periodo. Per i dirigenti pubblici resta ferma l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, nonche' all'articolo 1, comma 24 della legge 6 novembre 2012, n. 190.L'atto di liquidazione del compenso e delle spese arbitrali, nonche' del compenso e delle spese per la consulenza tecnica, costituisce titolo per l'ingiunzione di cui all'articolo 633 del codice di procedura civile. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, si applica l'articolo 216, comma 22.
17. Il corrispettivo a saldo per la decisione della controversia e' versato dalle parti, nella misura liquidata dalla Camera arbitrale, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo.
18. La Camera arbitrale provvede alla liquidazione degli onorarie delle spese di consulenza tecnica, ove disposta, ai sensi degli articoli da 49 a 58 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio2002,n.115, nella misura derivante dall'applicazione delle tabelle ivi previste.
19. Gli importi dei corrispettivi dovuti per la decisione delle controversie sono direttamente versati all'ANAC.
20. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, secondo comma, del codice di procedura civile, il collegio arbitrale, se accoglie parzialmente la domanda, compensa le spese del giudizio in proporzione al rapporto tra il valore della domanda e quello dell'accoglimento.
21. Le parti sono tenute solidalmente al pagamento del compenso dovuto agli arbitri e delle spese relative al collegio e al giudizio arbitrale, salvo rivalsa fra loro.

 

Art. 210
(Camera arbitrale, albo degli arbitri ed elenco dei segretari)

1. Presso l'ANAC e' istituita la Camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, di seguito camera arbitrale.
2. La Camera arbitrale cura la formazione e la tenuta dell'Albo degli arbitri per i contratti pubblici, redige il codice deontologico degli arbitri camerali e provvede agli adempimenti necessari alla costituzione e al funzionamento del collegio arbitrale .
3. Sono organi della Camera arbitrale il Presidente e il consiglio arbitrale.
4. Il consiglio arbitrale, composto da cinque membri, e' nominato dall'ANAC fra soggetti dotati di particolare competenza nella materia dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, al fine di garantire l'indipendenza e l'autonomia dell'istituto, nonche' dotati dei requisiti di onorabilita' stabiliti dalla medesima Autorita'. Al suo interno, l'ANAC sceglie il Presidente. L'incarico ha durata quinquennale ed e' retribuito nella misura determinata dal provvedimento di nomina nei limiti delle risorse attribuite all'Autorita' stessa. Il Presidente e i consiglieri sono soggetti alle incompatibilita' e ai divieti previsti dal comma 10.
5. Per l'espletamento delle sue funzioni la Camera arbitrale si avvale di una struttura di segreteria con personale fornito dall'ANAC.
6. La Camera arbitrale cura annualmente la rilevazione dei dati emergenti dal contenzioso in materia di contratti pubblici e li trasmette all'Autorita' e alla cabina di regia di cui all'articolo 212.
7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 18, della legge 6 novembre 2012, n. 190, possono essere iscritti all'albo degli arbitri della Camera arbitrale i soggetti appartenenti alle seguenti categorie:
a)avvocati iscritti agli albi ordinari e speciali abilitati al patrocinio davanti alle magistrature superiori e in possesso dei requisiti per la nomina a consigliere di cassazione;
b) tecnici in possesso del diploma di laurea in ingegneria e architettura abilitati all'esercizio della professione da almeno 10 anni e iscritti ai relativi albi;
c) professori universitari di ruolo nelle materie giuridiche e tecniche e dirigenti delle pubbliche amministrazioni, con provata esperienza nella materia dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
8. La Camera arbitrale cura, altresi', in sezione separata, la tenuta dell'elenco dei periti per la nomina dei consulenti tecnici nei giudizi arbitrali. Sono iscritti all'elenco i soggetti in possesso del diploma di laurea e comprovata esperienza professionale di almeno 5 anni, con relativa iscrizione all'albo professionale, se richiesta.
9. I soggetti di cui al comma 7, lettere a), b) e c),nonche' al comma 8 del presente articolo, sono rispettivamente inseriti nell'albo degli arbitri e nell'elenco dei periti, su domanda corredata da curriculum e da adeguata documentazione comprovante i requisiti.
10. L'iscrizione all'albo degli arbitri e all'elenco dei periti ha validita' triennale e puo' essere nuovamente conseguita decorsi due anni dalla scadenza del triennio. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lettera l, della legge 6 novembre 2012, n.190, durante il periodo di appartenenza, e nei successivi tre anni, i soggetti iscritti all'albo non possono espletare incarichi professionali in favore delle parti dei giudizi arbitrali da essi decisi, ivi compreso l'incarico di arbitro di parte.
11. Sono fatti salvi i casi di ricusazione di cui all'articolo 815 del codice di procedura civile.
12. Per le ipotesi di cui all'articolo 209, comma 8, la Camera arbitrale cura anche la tenuta dell'elenco dei segretari dei collegi arbitrali. Possono essere iscritti all'elenco i funzionari in possesso di diploma di laurea in materia giuridica o economica o equipollenti e, ove necessario, in materie tecniche, inseriti nei ruoli delle pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aventi un'anzianita' di servizio in ruolo non inferiore a cinque anni. Gli eventuali oneri relativi alla tenuta dell'elenco sono posti a carico dei soggetti interessati all'iscrizione, prevedendo a tal fine tariffe idonee ad assicurare l'integrale copertura dei suddetti costi.
13. Sul sito dell'ANAC sono pubblicati l'elenco degli arbitrati in corso e definiti, i dati relativi alle vicende dei medesimi, i nominativi e i compensi degli arbitri e dei periti.

 

Art. 211
(Pareri di precontenzioso dell'ANAC)

1. Su iniziativa della stazione appaltante o di una o piu' delle altre parti, l'ANAC esprime parere relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Il parere obbliga le parti che vi abbiano preventivamente acconsentito ad attenersi a quanto in esso stabilito. Il parere vincolante e' impugnabile innanzi ai competenti organi della giustizia amministrativa ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo. In caso di rigetto del ricorso contro il parere vincolante, il giudice valuta il comportamento della parte ricorrente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26 del codice del processo amministrativo.
2. Qualora l'ANAC, nell'esercizio delle proprie funzioni, ritenga sussistente un vizio di legittimita' in uno degli atti della procedura di gara invita mediante atto di raccomandazione la stazione appaltante ad agire in autotutela e a rimuovere altresi' gli eventuali effetti degli atti illegittimi, entro un termine non superiore a sessanta giorni. Il mancato adeguamento della stazione appaltante alla raccomandazione vincolante dell'Autorita' entro il termine fissato e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria entro il limite minimo di euro 250,00 e il limite massimo di euro 25.000,00, posta a carico del dirigente responsabile. La sanzione incide altresi' sul sistema reputazionale delle stazioni appaltanti, di cui all'articolo 36 del presente decreto. La raccomandazione e' impugnabile innanzi ai competenti organi della giustizia amministrativa ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo.

 

Art. 212
(Indirizzo e coordinamento)

1. E' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia con il compito di:
a) effettuare una ricognizione sullo stato di attuazione del presente codice e sulle difficolta' riscontrate dalle stazioni appaltanti nella fase di applicazione anche al fine di proporre eventuali soluzioni correttive e di miglioramento;
b) curare, se del caso con apposito piano di azione, la fase di attuazione del presente codice coordinando l'adozione, da parte dei soggetti competenti, di decreti e linee guida, nonche' della loro raccolta in testi unici integrati, organici e omogenei, al fine di assicurarne la tempestivita' e la coerenza reciproca;
c) esaminare le proposte di modifiche normative nella materia disciplinata dal presente codice al fine di valutarne l'impatto sulla legislazione vigente, garantire omogeneita' e certezza giuridica, supportando la competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri nel coordinamento dei vari interventi regolatori nel settore;
d) promuovere la realizzazione, in collaborazione con i soggetti competenti, di un piano nazionale in tema di procedure telematiche di acquisto, al fine della diffusione dell'utilizzo degli strumenti informatici e della digitalizzazione delle fasi del processo di acquisto;
e) promuovere accordi, protocolli di intesa, convenzioni, anche con associazioni private per agevolare la bancabilita' delle opere pubbliche;
2. La Cabina di regia segnala, sulla base delle informazioni ricevute, eventuali specifiche violazioni o problemi sistemici all'ANAC per gli interventi di competenza.
3. Entro il 18 aprile 2017 e successivamente ogni tre anni, la Cabina di regia, anche avvalendosi di ANAC, presenta alla Commissione una relazione di controllo contenente, se del caso, informazioni sulle cause piu' frequenti di non corretta applicazione o di incertezza giuridica, compresi possibili problemi strutturali o ricorrenti nell'applicazione delle norme, sul livello di partecipazione delle microimprese e delle piccole e medie imprese agli appalti pubblici e sulla prevenzione, l'accertamento e l'adeguata segnalazione di casi di frode, corruzione, conflitto di interessi e altre irregolarita' gravi in materia di appalti e di concessioni.
4. La Cabina di regia e' la struttura nazionale di riferimento per la cooperazione con la Commissione europea per quanto riguarda l'applicazione della normativa in materia di appalti pubblici e di concessioni, e per l'adempimento degli obblighi di assistenza e cooperazione reciproca tra gli Stati membri, onde assicurare lo scambio di informazioni sull'applicazione delle norme contenute nel presente decreto e sulla gestione delle relative procedure.
5. La composizione e le modalita' di funzionamento della Cabina di regia sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, sentita l'ANAC e la Conferenza unificata, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente codice.

 

Art. 213
(Autorita' Nazionale Anticorruzione)

1. La vigilanza e il controllo sui contratti pubblici e l'attivita' di regolazione degli stessi, sono attribuiti, nei limiti di quanto stabilito dal presente codice, all'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC) di cui all'articolo 19 del decreto legge 24 giugno 2014, n.90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che agisce anche al fine di prevenire e contrastare illegalita' e corruzione.
2. L'ANAC, attraverso linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolazione flessibile, comunque denominati, garantisce la promozione dell'efficienza, della qualita' dell'attivita' delle stazioni appaltanti, cui fornisce supporto anche facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneita' dei procedimenti amministrativi e favorisce lo sviluppo delle migliori pratiche. Trasmette alle Camere, immediatamente dopo la loro adozione, gli atti di regolazione e gli altri atti di cui al precedente periodo ritenuti maggiormente rilevanti in termini di impatto, per numero di operatori potenzialmente coinvolti, riconducibilita' a fattispecie criminose, situazioni anomale o comunque sintomatiche di condotte illecite da parte delle stazioni appaltanti. Resta ferma l'impugnabilita' delle decisioni e degli atti assunti dall'ANAC innanzi ai competenti organi di giustizia amministrativa L'ANAC, per l'emanazione delle linee guida, si dota, nei modi previsti dal proprio ordinamento, di forme e metodi di consultazione, di analisi e di verifica dell'impatto della regolazione, di consolidamento delle linee guida in testi unici integrati, organici e omogenei per materia, di adeguata pubblicita', anche sulla Gazzetta Ufficiale, in modo che siano rispettati la qualita' della regolazione e il divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalla legge n. 11 del 2016 e dal presente codice.
3. Nell'ambito dei poteri ad essa attribuiti, l'Autorita':
a) vigila sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali e sui contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera f-bis), della legge 6 novembre 2012, n. 190, nonche' sui contratti esclusi dall'ambito di applicazione del codice;
b) vigila affinche' sia garantita l'economicita' dell'esecuzione dei contratti pubblici e accerta che dalla stessa non derivi pregiudizio per il pubblico erario;
c) segnala al Governo e al Parlamento, con apposito atto, fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della normativa di settore;
d) formula al Governo proposte in ordine a modifiche occorrenti in relazione alla normativa vigente di settore;
e) predispone e invia al Governo e al Parlamento una relazione annuale sull'attivita' svolta evidenziando le disfunzioni riscontrate nell'esercizio delle proprie funzioni;
f) vigila sul sistema di qualificazione degli esecutori dei contratti pubblici di lavori ed esercita i correlati poteri sanzionatori;
g) vigila sul divieto di affidamento dei contratti attraverso procedure diverse rispetto a quelle ordinarie ed opera un controllo sulla corretta applicazione della specifica disciplina derogatoria prevista per i casi di somma urgenza e di protezione civile di cui all'articolo 163 del presente codice;
h) per affidamenti di particolare interesse, svolge attivita' di vigilanza collaborativa attuata previa stipula di protocolli di intesa con le stazioni appaltanti richiedenti, finalizzata a supportare le medesime nella predisposizione degli atti e nell'attivita' di gestione dell'intera procedura di gara.
4. L'Autorita' gestisce il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza.
5. Nell'ambito dello svolgimento della propria attivita', l'Autorita' puo' disporre ispezioni, anche su richiesta motivata di chiunque ne abbia interesse, avvalendosi eventualmente della collaborazione di altri organi dello Stato nonche' dell'ausilio del Corpo della Guardia di Finanza, che esegue le verifiche e gli accertamenti richiesti agendo con i poteri di indagine ad esso attribuiti ai fini degli accertamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto e alle imposte sui redditi.
6. Qualora accerti l'esistenza di irregolarita', l'Autorita' trasmette gli atti e i propri rilievi agli organi di controllo e, se le irregolarita' hanno rilevanza penale, alle competenti Procure della Repubblica. Qualora accerti che dalla esecuzione dei contratti pubblici derivi pregiudizio per il pubblico erario, gli atti e i rilievi sono trasmessi anche ai soggetti interessati e alla Procura generale della Corte dei conti.
7. L'Autorita' collabora con l'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato per la rilevazione di comportamenti aziendali meritevoli di valutazione al fine dell'attribuzione del "Rating di legalita'" delle imprese di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Il rating di legalita' concorre anche alla determinazione del rating di impresa di cui all'articolo 83, comma 10;
8. Per le finalita' di cui al comma 2, l'Autorita' gestisce la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici nella quale confluiscono tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale, onde garantire accessibilita' unificata, trasparenza, pubblicita' e tracciabilita' delle procedure di gara e delle fasi a essa prodromiche e successive. Con proprio provvedimento, l' Autorita' individua le modalita' e i tempi entro i quali i titolari di suddette banche dati, previa stipula di protocolli di interoperabilita', garantiscono la confluenza dei dati medesimi nell'unica Banca dati accreditata, di cui la medesima autorita' e' titolare in via esclusiva. Ferma restando l'autonomia della banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'articolo 81, l' Autorita' e il Ministero delle infrastrutture e trasporti concordano le modalita' di interscambio delle informazioni per garantire la funzione di prevenzione dalla corruzione e di tutela della legalita' dell'Autorita' e nel contempo evitare sovrapposizione di competenze e ottimizzare l'utilizzo dei dati nell'interesse della fruizione degli stessi da parte degli operatori economici e delle stazioni appaltanti.
9. Per la gestione della Banca dati di cui al comma 8, l'Autorita' si avvale dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, composto da una sezione centrale e da sezioni regionali aventi sede presso le regioni e le province autonome. L'Osservatorio opera mediante procedure informatiche, sulla base di apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con i relativi sistemi in uso presso altre Amministrazioni pubbliche e altri soggetti operanti nei settore dei contratti pubblici. L'Autorita' stabilisce le modalita' di funzionamento dell'Osservatorio nonche' le informazioni obbligatorie, i termini e le forme di comunicazione che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a trasmettere all'Osservatorio. Nei confronti del soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire informazioni richieste ovvero fornisce informazioni non veritiere, l'Autorita' puo' irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 13. La sezione centrale dell'Osservatorio si avvale delle sezioni regionali competenti per territorio per l'acquisizione delle informazioni necessarie allo svolgimento dei compiti istituzionali, ovvero di analoghe strutture delle regioni sulla base di appositi accordi con le regioni stesse.
10. L'Autorita' gestisce il Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, istituito presso l'Osservatorio, contenente tutte le notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori economici con riferimento alle iscrizioni previste dall'articolo 80. Garantisce altresi', il collegamento con la banca dati di cui all'articolo 81.
11. Presso l'Autorita' opera la Camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture di cui all'articolo 210.
12. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 67, legge 23 dicembre 2005, n. 266.
13. L'Autorita' ha il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dalla stessa e nei confronti degli operatori economici che non ottemperano alla richiesta della stazione appaltante o dell'ente aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento, entro il limite minimo di euro 250,00 e il limite massimo di euro 25.000,00. Nei confronti dei soggetti che a fronte della richiesta di informazioni o di esibizione di documenti da parte dell'Autorita' forniscono informazioni o esibiscono documenti non veritieri e nei confronti degli operatori economici che forniscono alle stazioni appaltanti o agli enti aggiudicatori o agli organismi di attestazione, dati o documenti non veritieri circa il possesso dei requisiti di qualificazione, fatta salva l'eventuale sanzione penale, l'Autorita' ha il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie entro il limite minimo di euro 500,00 e il limite massimo di euro 50.000,00. Con propri atti l'Autorita' disciplina i procedimenti sanzionatori di sua competenza.
14. L'Autorita' gestisce e aggiorna l'Albo Nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all'articolo 78 nonche' l'elenco delle stazioni appaltanti che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie societa' in house ai sensi dell'articolo 192.
15. E' istituito, presso l'Autorita', nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti l'elenco dei soggetti aggregatori.
16. Al fine di garantire la consultazione immediata e suddivisa per materia degli strumenti di regolazione flessibile adottati dall'ANAC comunque denominati, l'ANAC pubblica i suddetti provvedimenti con modalita' tali da rendere immediatamente accessibile alle stazioni appaltanti e agli operatori economici la disciplina applicabile a ciascun procedimento.

 

Art. 214

(Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e struttura tecnica
di missione)

1. Nell'ambito delle funzioni di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove le attivita' tecniche e amministrative occorrenti ai fini della adeguata e sollecita progettazione e approvazione delle infrastrutture ed effettua, con la collaborazione delle regioni o province autonome interessate , le attivita' di supporto necessari e per la vigilanza, da parte dell'autorita' competente, sulla realizzazione delle infrastrutture.
2. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, il Ministero impronta la propria attivita' al principio di leale collaborazione con le regioni e le province autonome e con gli enti locali interessati e acquisisce, nei casi indicati dalla legge, la previa intesa delle regioni o province autonome interessate. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero, in particolare:
a) promuove e riceve le proposte delle regioni o province autonome e degli altri enti aggiudicatori;
b) promuove e propone intese quadro tra Governo e singole regioni o province autonome, al fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle infrastrutture;
c) promuove la redazione dei progetti di fattibilita' delle infrastrutture da parte dei soggetti aggiudicatori, anche attraverso eventuali intese o accordi procedimentali tra i soggetti comunque interessati;
d) provvede, eventualmente in collaborazione con le regioni, le province autonome e gli altri enti interessati con oneri a proprio carico, alle attivita' di supporto al CIPE per la vigilanza sulle attivita' di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e della successiva realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese di cui alla parte V;
e) ove necessario, collabora alle attivita' dei soggetti aggiudicatori o degli enti interessati alle attivita' istruttorie con azioni di indirizzo e supporto;
f) cura l'istruttoria sui progetti di fattibilita' e definitivi, anche ai fini della loro sottoposizione alle deliberazioni del CIPE in caso di infrastrutture e di insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese di cui alla parte V, proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni per l'approvazione del progetto. Per le opere di competenza dello Stato, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, o di altri organi o commissioni consultive, ove richiesto dalle norme vigenti, e' acquisito sul progetto definitivo;
g) assegna ai soggetti aggiudicatori, a carico dei fondi di cui all'articolo 202, comma 1, lettera a), le risorse finanziarie integrative necessarie alle attivita' progettuali; in caso di infrastrutture e di insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese di cui alla parte V, propone, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, al CIPE l'assegnazione ai soggetti aggiudicatori, a carico dei fondi, delle risorse finanziarie integrative necessarie alla realizzazione delle infrastrutture, contestualmente all'approvazione del progetto definitivo e nei limiti delle risorse disponibili, dando priorita' al completamento delle opere incompiute;
h) verifica l'avanzamento dei lavori anche attraverso sopralluoghi tecnico-amministrativi presso i cantieri interessati, previo accesso agli stessi; a tal fine puo' avvalersi, ove necessario, del Corpo della Guardia di finanza, mediante la sottoscrizione di appositi protocolli di intesa.
3. Per le attivita' di indirizzo e pianificazione strategica, ricerca, supporto e alta consulenza, valutazione, revisione della progettazione, monitoraggio e alta sorveglianza delle infrastrutture, il Ministero puo' avvalersi di una struttura tecnica di missione composta da dipendenti nei limiti dell'organico approvato e dirigenti delle pubbliche amministrazioni, da tecnici individuati dalle regioni o province autonome territorialmente coinvolte, nonche', sulla base di specifici incarichi professionali o rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, da progettisti ed esperti nella gestione di lavori pubblici e privati e di procedure amministrative. La struttura tecnica di missione e' istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture. La struttura puo', altresi', avvalersi di personale di alta specializzazione e professionalita', previa selezione, con contratti a tempo determinato di durata non superiore al quinquennio rinnovabile per una sola volta nonche' quali advisor, di Universita' statali e non statali legalmente riconosciute, di Enti di ricerca e di societa' specializzate nella progettazione e gestione di lavori pubblici e privati. La struttura svolge, altresi', le funzioni del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, previste dall'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e dall'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228.
4. Al fine di agevolare, sin dall'inizio della fase istruttoria, la realizzazione di infrastrutture e insediamenti prioritari, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministri competenti, nonche' i Presidenti delle regioni o province autonome interessate, propone al Presidente del Consiglio dei ministri la nomina di commissari straordinari, i quali seguono l'andamento delle opere e provvedono alle opportune azioni di indirizzo e supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati. Nell'espletamento delle suddette attivita', e nel caso di particolare complessita' delle stesse, il commissario straordinario puo' essere affiancato da un sub-commissario, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Presidenti delle regioni o province autonome territorialmente coinvolte, con oneri a carico delle regioni o province autonome proponenti. Per le opere non aventi carattere interregionale o internazionale, la proposta di nomina del commissario straordinario e' formulata d'intesa con la regione o la provincia autonoma, o l'ente territoriale interessati.
5. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 4 sono posti a carico dei fondi di cui all'articolo 202 e sono contenuti nell'ambito della quota delle risorse che annualmente sono destinate allo scopo con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli oneri per il funzionamento della struttura tecnica di missione di cui al comma 3 trovano copertura sui fondi di cui all'articolo 1, comma 238, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonche' sulle risorse assegnate annualmente al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi della legge 144 del 1999.
6. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture, sentiti i Ministri competenti nonche', per le infrastrutture di competenza dei soggetti aggiudicatori regionali, i presidenti delle regioni o province autonome interessate, abilita eventualmente i commissari straordinari ad adottare, con le modalita' e i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, in sostituzione dei soggetti competenti, i provvedimenti e gli atti di qualsiasi natura necessari alla sollecita progettazione, istruttoria, affidamento e realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi.
7. I commissari straordinari riferiscono al Presidente del Consiglio, al Ministro delle infrastrutture e al CIPE in ordine alle problematiche riscontrate e alle iniziative assunte e operano secondo le direttive dai medesimi impartite e con il supporto del Ministero, e, ove esistenti, della struttura tecnica di missione e degli advisor, acquisendo, per il tramite degli stessi, ogni occorrente studio e parere. Nei limiti dei costi autorizzati a norma del comma 8, i commissari straordinari e i sub-commissari si avvalgono della struttura di cui al comma 3, nonche' delle competenti strutture regionali e possono avvalersi del supporto e della collaborazione dei soggetti terzi.
8. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di nomina del commissario straordinario individua il compenso e i costi pertinenti alle attivita' da svolgere dallo stesso, nonche' le modalita' di corresponsione degli stessi, a carico dei fondi, nell'ambito delle risorse di cui al comma 5.
9. Il Ministero, anche per le esigenze della struttura tecnica di missione, puo', altresi', avvalersi, quali advisor, di Universita' statali e non statali legalmente riconosciute, di Enti di ricerca e societa' specializzate nella progettazione e gestione di lavori pubblici e privati.
10. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assicura il supporto e l'assistenza necessari alle stazioni appaltanti per l'applicazione della disciplina di settore, in collaborazione con le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito delle attivita' che queste esercitano ai sensi degli articoli 30, comma 3 e 201, comma 5.
11. In sede di prima applicazione restano, comunque, validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 163 del decreto legislativo decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
12. Ai sensi dell'articolo 1, comma 5 della legge 28 gennaio 2016, n. 11, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti puo' adottare linee guida interpretative e di indirizzo, su proposta dell'ANAC, sentite le Commissioni parlamentari, per assicurare l'uniforme applicazione e interpretazione delle norme di cui al presente codice.

 

Art. 215
(Consiglio superiore dei lavori pubblici)

1. E' garantita la piena autonomia funzionale e organizzativa, nonche' l'indipendenza di giudizio e di valutazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici quale massimo organo tecnico consultivo dello Stato.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, possono essere attribuiti nuovi poteri consultivi su materie identiche o affini a quelle gia' di competenza del Consiglio medesimo. Con il medesimo decreto si provvede ad disciplinare la rappresentanza delle diverse amministrazioni dello Stato e delle Regioni nell'ambito del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonche' a disciplinare la composizione dei comitati tecnici amministrativi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Sono fatte salve le competenze del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.
3. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime parere obbligatorio sui progetti definitivi di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo superiore ai 50 milioni di euro, nonche' parere sui progetti delle altre stazioni appaltanti che siano pubbliche amministrazioni, sempre superiori a tale importo, ove esse ne facciano richiesta. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 50 milioni di euro, le competenze del Consiglio superiore sono esercitate dai comitati tecnici amministrativi presso i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche. Qualora il lavoro pubblico di importo inferiore a 50 milioni di euro, presenti elementi di particolare rilevanza e complessita' il provveditore sottopone il progetto, con motivata relazione illustrativa, al parere del Consiglio superiore.
4. Le adunanze delle sezioni e dell'assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici sono valide con la presenza di un terzo dei componenti e i pareri sono validi quando siano deliberati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti all'adunanza.
5. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime il parere entro quarantacinque giorni dalla trasmissione del progetto. Decorso tale termine, il progetto si intende assentito.

 

Art. 216
(Disposizioni transitorie e di coordinamento)

1. Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo ovvero nelle singole disposizioni di cui al presente codice, lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.
2. Fino all'approvazione del Piano Generale dei Trasporti e della Logistica (PGTL) si applica il quadro generale della programmazione delle infrastrutture di trasporto approvato dal Consiglio dei ministri il 13 novembre 2015 e sottoposto a valutazione ambientale e strategica.
3. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 21, comma 8, si applicano gli atti di programmazione gia' adottati ed efficaci, all'interno dei quali le amministrazioni aggiudicatrici individuano un ordine di priorita' degli interventi, tenendo comunque conto dei lavori necessari alla realizzazione delle opere non completate e gia' avviate sulla base della programmazione triennale precedente, dei progetti esecutivi gia' approvati e dei lavori di manutenzione e recupero del patrimonio esistente, nonche' degli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono con le medesime modalita' per le nuove programmazioni che si rendano necessarie prima dell'adozione del decreto.
4. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 23, comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo II, capo I e titolo XI, capi I e II, nonche' gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, con esclusione dell'articolo 248, del decreto del Presidente della Repubblica5 ottobre 2010, n. 207. Fino all'adozione delle tabelle di cui all'articolo 23, comma 16, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti ministeriali gia' emanati in materia.
5. Fino alla data di entrata in vigore del decreto previsto dall'articolo 24, comma 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 254, 255 e 256 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
6. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 24, comma 8, continuano ad applicarsi i corrispettivi di cui al decreto del Ministro della giustizia 31 ottobre 2013, n. 143.
7. Fino alla data di entrata in vigore del decreto previsto dall'articolo 25, comma 2, resta valido l'elenco degli istituti archeologici universitari e dei soggetti in possesso della necessaria qualificazione esistente e continuano ad applicarsi i criteri per la sua tenuta adottati con decreto ministeriale 20 marzo 2009, n. 60.
8. Fino all'adozione dell'atto di cui all'articolo 31, comma 5, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo I, capo I, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
9. Fino all'adozione delle linee guida previste dall'articolo 36, comma 7, l'individuazione degli operatori economici avviene tramite indagini di mercato effettuate dalla stazione appaltante mediante avviso pubblicato sul proprio profilo del committente per un periodo non inferiore a quindici giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta, ovvero mediante selezione dai vigenti elenchi di operatori economici utilizzati dalle stazioni appaltanti, se compatibili con il presente codice.
10. Fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
11. Fino alla data indicata nel decreto di cui all'articolo 73, comma 4,gli avvisi e i bandi devono anche essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti. Fino alla medesima data, le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione e gli effetti giuridici di cui al comma 6, primo periodo, del citato articolo 73 continuano a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Fino al 31 dicembre 2016, si applica altresi' il regime di cui all'articolo 66, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel testo applicabile fino alla predetta data, ai sensi dell'articolo 26 del decreto-legge 24 aprile 2016, n. 66, come modificato dall'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21.
12. Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.
13. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 81, comma 2, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVC Pass istituita presso l'ANAC.
14. Fino all'adozione delle linee guida indicate all'articolo 83, comma 2, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III, nonche' gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
15. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 89, comma 11, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80.
16. Fino alla data di entrata in vigore del decreto previsto dall'articolo 102, comma 8, si applicano le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo X, nonche' gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente del Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
17. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 111, comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo IX, capi I e II, nonche' gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
18. Fino all'adozione delle linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica di cui all'articolo 144, comma 2, le stazioni appaltanti individuano nei documenti di gara le specifiche tecniche finalizzate a garantire la qualita' del servizio richiesto.
19. Fino alla data di entrata in vigore del decreto previsto dall'articolo 146, comma 4, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 248 e 251 del decreto del Presidente del Repubblica5 ottobre 2010, n. 207.
20. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 159, comma 4, si applicano le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica del 15 novembre 2012, n. 236.
21. Fino all'istituzione dell'albo di cui all'articolo 196, comma 4, possono svolgere il ruolo di direttore dei lavori i soggetti in possesso dei requisiti professionali adeguati in relazione all'opera da dirigere e il ruolo di collaudatore i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 216 del decreto del Presidente del Repubblica5 ottobre 2010, n. 207, ferma restando l'incompatibilita' con la funzione di responsabile unico del procedimento.
22. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 209, comma 16, il corrispettivo e' determinato si applica l'articolo 10, commi da 1 a 6, e tariffa allegata, del decreto 2 dicembre 2000, n. 398.
23. I progetti preliminari relativi alla realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilita' riguardanti proposte di concessione ai sensi dell'articolo 153 ovvero dell'articolo 175 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, per le quali sia gia' intervenuta la dichiarazione di pubblico interesse, non ancora approvati alla data di entrata in vigore del presente codice, sono oggetto di valutazione di fattibilita' economica e finanziaria e di approvazione da parte dell'amministrazione ai sensi delle norme del presente codice. La mancata approvazione determina la revoca delle procedure avviate e degli eventuali soggetti promotori, ai quali e' riconosciuto il rimborso dei costi sostenuti e documentati per l'integrazione del progetto a base di gara, qualora dovuti, relativi allo studio di impatto ambientale ed alla localizzazione urbanistica.
24. Al fine di consentire lo svolgimento, con la piu' ampia partecipazione, della consultazione pubblica di cui all'articolo 5, comma 5, della legge 18 dicembre 2015, n. 220, e nelle more dell'aggiornamento della disciplina in materia di affidamento del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: "6 maggio 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2016". All'articolo 49-ter del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, il rinvio agli articoli 19 e 27, comma 1, e alla disciplina del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si intende riferito, rispettivamente, agli articoli 17, 4 e alla disciplina del presente codice.
25. All'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, il rinvio agli articoli 112 e 93, commi 1 e 2, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si intende riferito, rispettivamente, agli articoli 26 e 23, commi 1 e 3, del presente codice.
26. Fino all'adozione delle direttive generali di cui all'articolo 1, comma 7, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 343 a 356 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
27. Le procedure per la valutazione di impatto ambientale delle grandi opere avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto secondo la disciplina gia' prevista dagli articoli 182, 183,184 e 185 di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono concluse in conformita' alle disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all'epoca del predetto avvio. Le medesime procedure trovano applicazione anche per le varianti.

 

Art. 217
(Abrogazioni)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 216, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono o restano abrogati, in particolare:
a) l'articolo 344 della legge 20 marzo 1865, n. 2248;
b) l'articolo 11 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
c) l'articolo 120 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
d) l'articolo 1, commi da 1 a 5, della legge 21 dicembre 2001, n. 443;
e) il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
f) l'articolo 1-octies del decreto legge 12 maggio 2006, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006, n. 228;
g) l'articolo 1, comma 909, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
h) il decreto legislativo 26 gennaio 2007, n. 6;
i) il decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113;
l) l'articolo 1, comma 2, lettera s) n. 2 e n. 3, l'articolo 8 della legge 3 agosto 2007, n. 123;
m) il decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152;
n) l'articolo 23 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge28 gennaio 2009, n. 2;
o) l'articolo 29, comma 1-sexies e 1-quinquiesdecies, lett. b), del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14;
p) l'articolo 2, comma 9 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2007, n. 77;
q) l'articolo 4, comma 4-bis, e l'articolo 4-quater del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 , convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
r) l'articolo 2, comma 16, della legge 15 luglio 2009, n. 94;
s) l'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135,convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166;
t) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 20 marzo 2010, n. 53;
u) il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, con effetto: 1) dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del presente codice, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 da esse sostituite; 2) dalla data di entrata in vigore del presente codice: la Parte I; la Parte II, Titolo I, capo II; la Parte II, Titolo II, capo II; la Parte II, Titoli IV e V, VI,VII,VIII; la Parte II, Titolo IX Capo III; parte II, Titolo XI, Capo III, ad esclusione dell'articolo 251;la Parte III ad esclusione degli articoli 254,255 e 256; le Parti IV, V e VII, nonche' gli allegati e le parti di allegati ivi richiamati;
v) l'articolo 4 del decreto-legge 15 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, con esclusione dei commi 13 e 14;
w) l'articolo 23, commi 4 e 5, l'articolo 41 commi 1, 2, 5-bis e 5-ter, l' articolo 42 commi 1, 2, 3, 4 e 5 e l'articolo 44, commi 1, lett. a), 2, 5, 6, 7, 8 e 9 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
x) l'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228;
z) gli articoli 41, 42, 44, 46, 50, 51, 52, 55, comma 1 e 59-bis, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
aa) l'articolo 20, commi 1, 3 e 4, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
bb) l'articolo 8, comma 2-bis, l'articolo 11 e l'articolo 12 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94;
cc) l'articolo 4, comma 5-ter del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;
dd) l'articolo 3, comma 2, l'articolo 4-bis e l'articolo 33, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
ee) l'articolo 1, commi 2, 2-bis e 4, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
ff) l'articolo 6, comma 1, del decreto legge 13 settembre 2012,n. 158, convertito con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;
gg) l'articolo 28 del decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169;
hh) l'articolo 6, comma 3, l'articolo 33, commi 3-bis, 3-ter e 4-bis, l'articolo 33-bis, l'articolo 33-quater, l'articolo 34, comma 4, e l'articolo 36, comma 5-bis, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
ii) l'articolo 1, commi 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 58, della legge 6 novembre 2012, n. 190;l'articolo 4, commi4, 5 e 6, della legge 14 gennaio 2013, n. 10;
jj) l'articolo 26, comma 2, articolo 26-bis, articolo 26-ter,articolo 27, comma 2, articolo 31, comma 2 e articolo 32, commi 4, 5 e 7-bis, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
ll) l'articolo 13, comma 10, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9;
mm) l'articolo 1, commi 72 e 343, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
nn) l'articolo 12, commi 3,5,8, 9 e 11, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80;
oo) l'articolo 9, commi 4 e 4-bis, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
pp) l'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
qq) l'articolo 13-bis, articolo 23-bis, articolo 23-ter , commi 1 e 2, articolo 39, commi 1, 2 e 3, del decreto legge 24 giugno 2014, n 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
rr) gli articoli 2, commi 1,2 e3, 5, 13, comma 1, e 34, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;
ss) l'articolo 8, commi 3 e 3-bis, del decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11;
tt) gli articoli 16, 18 e 19 della legge 28 dicembre 2015, n. 221;
uu) l'articolo 7, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21.

 

Art. 218
(Aggiornamenti)

Ogni intervento normativo incidente sul presente codice o sulle materie dallo stesso disciplinate e' attuato mediante esplicita modifica, integrazione, deroga o sospensione delle specifiche disposizioni in esso contenute.

 

Art. 219
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente codice non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente codice con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

Art. 220
(Entrata in vigore)

Il presente codice, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 18 aprile 2016

MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri e, ad interim, Ministro
dello sviluppo economico

Delrio, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti

Visto, il Guardasigilli: Orlando
 


Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).

Note alle premesse:

- Si riportano gli articoli 76 e 87 della Costituzione
della Repubblica italiana:
"Art. 76
L'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.".
"Art. 87
Il Presidente della Repubblica e' il capo dello Stato e
rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica."
- Si riporta l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988,
n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"Art. 14. Decreti legislativi.
1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi
dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal
Presidente della Repubblica con la denominazione di
«decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo,
della legge di delegazione, della deliberazione del
Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del
procedimento prescritti dalla legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.".
- La Direttiva 26 febbraio 2014, n. 2014/23/UE
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (Testo
rilevante ai fini del SEE) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea 28 marzo 2014, n. L 94.
- La Direttiva 26 febbraio 2014, n. 2014/24/UE
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sugli
appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE
(Testo rilevante ai fini del SEE) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 28 marzo 2014, n. L
94.
- La Direttiva 26 febbraio 2014, n. 2014/25/UE
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (Testo
rilevante ai fini del SEE) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea 28 marzo 2014, n. L 94.
- La legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
all'attuazione della normativa e delle politiche
dell'Unione europea) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
4 gennaio 2013, n. 3.
- La legge 28 gennaio 2016, n. 11 (Deleghe al Governo
per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche'
per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture)
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2016, n.
23.
- Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio
2006, n. 100, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre
2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE») e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10
dicembre 2010, n. 288, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile
2016 (Accettazione delle dimissioni rassegnate dalla
dott.ssa Federica Guidi dalla carica di Ministro dello
sviluppo economico e conferimento dell'incarico di reggere
ad interim il medesimo dicastero al Presidente del
Consiglio dei ministri dott. Matteo Renzi) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 2016, n. 80.
- Si riporta l'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali):
"Art. 8 Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata.
1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
unificata per le materie ed i compiti di interesse comune
delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.".
Note all'art. 1
-Si riporta l'articolo 16, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia - Testo A):
"Articolo 16 (L) Contributo per il rilascio del
permesso di costruire (legge 28 gennaio 1977, n. 10,
articoli 35, comma 1; 6, commi 1, 4 e 5; 11; legge 5 agosto
1978, n. 457, art. 47; legge 24 dicembre 1993, n. 537, art.
7; legge 29 settembre 1964, n. 847, artt. 1, comma 1,
lettere b) e c), e 4; legge 22 ottobre 1971, n. 865, art.
44; legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 17; decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, art. 58, comma 1; legge
23 dicembre 1998, n. 448, art. 61, comma 2)
(Omissis)
2. La quota di contributo relativa agli oneri di
urbanizzazione e' corrisposta al comune all'atto del
rilascio del permesso di costruire e, su richiesta
dell'interessato, puo' essere rateizzata. A scomputo totale
o parziale della quota dovuta, il titolare del permesso
puo' obbligarsi a realizzare direttamente le opere di
urbanizzazione, nel rispetto dell'articolo 2, comma 5,
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni, con le modalita' e le garanzie stabilite dal
comune, con conseguente acquisizione delle opere realizzate
al patrimonio indisponibile del comune.
(Omissis)"
-Si riporta l'articolo 28, comma 5, della legge 17
agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica):
" Articolo 28 (Lottizzazione di aree)
(Omissis)
5. L'autorizzazione comunale e' subordinata alla
stipula di una convenzione, da trascriversi a cura del
proprietario, che preveda:
1) la cessione gratuita entro termini prestabiliti
delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione
primaria, precisate dall'art. 4 della legge 29 settembre
1964, n. 847, nonche' la cessione gratuita delle aree
necessarie per le opere di urbanizzazione secondaria nei
limiti di cui al successivo n. 2;
2) l'assunzione, a carico del proprietario, degli oneri
relativi alle opere di urbanizzazione primaria e di una
quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria
relative alla lottizzazione o di quelle opere che siano
necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi; la
quota e' determinata in proporzione all'entita' e alle
caratteristiche degli insediamenti delle lottizzazioni;
3) i termini non superiori ai dieci anni entro i quali
deve essere ultimata l'esecuzione delle opere di cui al
precedente paragrafo;
4) congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli
obblighi derivanti dalla convenzione.
(Omissis)"
- Il decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208
(Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori,
servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza,
in attuazione della direttiva 2009/81/CE) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 16 dicembre 2011, n. 292.
- Si riporta l'articolo 6 del decreto legislativo 15
novembre 2011, n. 208 (Disciplina dei contratti pubblici
relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della
difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva
2009/81/CE):
"Articolo 6 (Contratti esclusi e esclusioni specifiche.
Utilizzo delle esclusioni)
1. Il presente decreto non si applica ai contratti
disciplinati da:
a) norme procedurali specifiche in base a un accordo o
intesa internazionale conclusi tra l'Italia e uno o piu'
Paesi terzi o tra l'Italia e uno o piu' Stati membri e uno
o piu' Paesi terzi;
b) norme procedurali specifiche in base a un accordo o
intesa internazionale conclusi in relazione alla presenza
di truppe di stanza e concernenti imprese stabilite nello
Stato italiano o in un Paese terzo;
c) norme procedurali specifiche di un'organizzazione
internazionale che si approvvigiona per le proprie
finalita'; non si applica altresi' a contratti che devono
essere aggiudicati da una stazione appaltante appartenente
allo Stato italiano in conformita' a tali norme.
2. Il presente decreto non si applica altresi' ai
seguenti casi:
a) ai contratti nel settore della difesa, relativi alla
produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale
bellico di cui all'elenco adottato dal Consiglio della
Comunita' europea con la decisione 255/58, che siano
destinati a fini specificatamente militari e per i quali lo
Stato ritiene di adottare misure necessarie alla tutela
degli interessi essenziali della propria sicurezza;
b) ai contratti per i quali l'applicazione delle
disposizioni del presente decreto obbligherebbe lo Stato
italiano a fornire informazioni la cui divulgazione e'
considerata contraria agli interessi essenziali della sua
sicurezza, previa adozione del provvedimento di
segretazione;
c) ai contratti per attivita' d'intelligence;
d) ai contratti aggiudicati nel quadro di un programma
di cooperazione basato su ricerca e sviluppo, condotto
congiuntamente dall'Italia e almeno uno Stato membro per lo
sviluppo di un nuovo prodotto e, ove possibile, nelle fasi
successive di tutto o parte del ciclo di vita di tale
prodotto. Dopo la conclusione di un siffatto programma di
cooperazione unicamente tra l'Italia e uno o altri Stati
membri, gli stessi comunicano alla Commissione europea
l'incidenza della quota di ricerca e sviluppo in relazione
al costo globale del programma, l'accordo di ripartizione
dei costi nonche', se del caso, la quota ipotizzata di
acquisti per ciascuno Stato membro;
e) ai contratti aggiudicati in un paese terzo, anche
per commesse civili, quando le forze operano al di fuori
del territorio dell'Unione, se le esigenze operative
richiedono che siano conclusi con operatori economici
localizzati nell'area delle operazioni; a tal fine sono
considerate commesse civili i contratti diversi da quelli
di cui all'articolo 2;
f) ai contratti di servizi aventi per oggetto
l'acquisto o la locazione, quali che siano le relative
modalita' finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o
altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni;
g) ai contratti aggiudicati dal governo italiano a un
altro governo e concernenti:
1) la fornitura di materiale militare o di materiale
sensibile;
2) lavori e servizi direttamente collegati a tale
materiale;
3) lavori e servizi per fini specificatamente militari,
o lavori e servizi sensibili;
h) ai servizi di arbitrato e di conciliazione;
i) ai servizi finanziari, ad eccezione dei servizi
assicurativi;
l) ai contratti d'impiego;
m) ai servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli i
cui benefici appartengono esclusivamente
all'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
perche' li usi nell'esercizio della sua attivita', a
condizione che la prestazione del servizio sia interamente
retribuita da tale amministrazione aggiudicatrice o ente
aggiudicatore.
3. Nessuna delle norme, procedure, programmi, accordi,
intese o appalti menzionati ai commi 1 e 2 puo' essere
utilizzata allo scopo di non applicare le disposizioni del
presente decreto.".
- Il Regolamento (CE) 5 novembre 2002, n. 2195/2002
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo al vocabolario comune per gli appalti pubblici
(CPV) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea del 16 dicembre 2002, n. L. 340.
Note all'art. 2
- Si riporta l'articolo 117 della Costituzione della
Repubblica italiana:
"Articolo 117. La potesta' legislativa e' esercitata
dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della
Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi,
munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei
bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; coordinamento della
finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione
dei beni culturali e ambientali e promozione e
organizzazione di attivita' culturali; casse di risparmio,
casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle
Regioni la potesta' legislativa, salvo che per la
determinazione dei principi fondamentali, riservata alla
legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in
ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con
altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione puo'
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato.".
Note all'art. 3
- Si riporta l'articolo 9, comma 1, del decreto-legge
24 aprile 2014, n. 66
(Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia
sociale) convertito, con modificazioni, dalla legge 23
giugno 2014, n. 89 (Misure urgenti per la competitivita' e
la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il
completamento della revisione della struttura del bilancio
dello Stato, per il riordino della disciplina per la
gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del
bilancio di cassa, nonche' per l'adozione di un testo unico
in materia di contabilita' di Stato e di tesoreria):
"Articolo 9 (Acquisizione di beni e servizi attraverso
soggetti aggregatori e prezzi di riferimento)
1. Nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni
appaltanti di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2012, n. 221, operante presso l'Autorita'
per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture, e' istituito, senza maggiori oneri a carico
della finanza pubblica, l'elenco dei soggetti aggregatori
di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di
committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai
sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre
2006, n. 296.
(Omissis)".
- Il decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240 (Norme
per l'applicazione del regolamento n. 85/2137/CEE relativo
all'istituzione di un Gruppo europeo di interesse economico
- GEIE, ai sensi dell'art. 17 della legge 29 dicembre 1990,
n. 428) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 agosto
1991, n. 182.
- Si riporta l'articolo 25 e seguenti del decreto
legislativo 9 aprile 1991, n. 127 (Attuazione delle
Direttive n. 78/660/CEE e n. 83/349/CEE in materia
societaria, relative ai conti annuali e consolidati, ai
sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n.
69):
"Articolo 25 (Imprese obbligate a redigere il bilancio
consolidato)
1. Le societa' per azioni, in accomandita per azioni, e
a responsabilita' limitata che controllano un'impresa
debbono redigere il bilancio consolidato secondo i criteri
stabiliti dalle disposizioni degli articoli seguenti.
2. Lo stesso obbligo, hanno gli enti di cui all'art.
2201 del codice civile, le societa' cooperative e le mutue
assicuratrici che controllano una societa' per azioni, in
accomandita per azioni o a responsabilita' limitata.".
"Art. 26 (Imprese controllate)
1. Agli effetti dell'art. 25 sono considerate imprese
controllate quelle indicate nei numeri 1) e 2) del primo
comma dell'art. 2359 del codice civile.
2. Agli stessi effetti sono in ogni caso considerate
controllate:
a) le imprese su cui un'altra ha il diritto, in virtu'
di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare
un'influenza dominante, quando la legge applicabile
consenta tali contratti o clausole;
b) le imprese in cui un'altra, in base ad accordi con
altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di
voto.
3. Ai fini dell'applicazione del comma precedente si
considerano anche i diritti spettanti a societa'
controllate, a societa' fiduciarie e a persone interposte;
non si considerano quelli spettanti per conto di terzi.".
"Art. 27 (Casi di esonero dall'obbligo di redazione del
bilancio consolidato)
1. Non sono soggette all'obbligo indicato nell'art. 25
le imprese controllanti che, unitamente alle imprese
controllate, non abbiano superato, per due esercizi
consecutivi, due dei seguenti limiti:
a) 20.000.000 euro nel totale degli attivi degli stati
patrimoniali;
b) 40.000.000 euro nel totale dei ricavi delle vendite
e delle prestazioni;
c) 250 dipendenti occupati in media durante
l'esercizio.
2. L'esonero previsto dal comma precedente non si
applica se l'impresa controllante o una delle imprese
controllate e' un ente di interesse pubblico ai sensi
dell'articolo 16 del decreto legislativo 27 gennaio 2010,
n. 39.
3. Non sono inoltre soggette all'obbligo indicato
nell'art. 25 le imprese a loro volta controllate quando la
controllante sia titolare di oltre il 95 per cento delle
azioni o quote dell'impresa controllata ovvero, in difetto
di tale condizione, quando la redazione del bilancio
consolidato non sia richiesta almeno sei mesi prima della
fine dell'esercizio da tanti soci che rappresentino almeno
il 5% del capitale.
3-bis. Non sono altresi' soggette all'obbligo indicato
nell'articolo 25 le imprese che controllano solo imprese
che, individualmente e nel loro insieme, sono irrilevanti
ai fini indicati nel secondo comma dell'articolo 29,
nonche' le imprese che controllano solo imprese che possono
essere escluse dal consolidamento ai sensi dell'articolo
28.
4. L'esonero previsto dal comma 3 e' subordinato alle
seguenti condizioni:
a) che l'impresa controllante, soggetta al diritto di
uno Stato membro dell'Unione europea, rediga e sottoponga a
controllo il bilancio consolidato secondo il presente
decreto ovvero secondo il diritto di altro Stato membro
dell'Unione europea o in conformita' ai principi contabili
internazionali adottati dall'Unione europea;
b) che l'impresa controllata non abbia emesso valori
mobiliari ammessi alla negoziazione in mercati
regolamentati italiani o dell'Unione europea.
5. Le ragioni dell'esonero devono essere indicate nella
nota integrativa al bilancio d'esercizio. Nel caso previsto
dal terzo comma, la nota integrativa deve altresi' indicare
la denominazione e la sede della societa' controllante che
redige il bilancio consolidato; copia dello stesso, della
relazione sulla gestione e di quella dell'organo di
controllo, redatti in lingua italiana o nella lingua
comunemente utilizzata negli ambienti della finanza
internazionale, devono essere depositati presso l'ufficio
del registro delle imprese del luogo ove e' la sede
dell'impresa controllata.".
"Articolo 28 (Casi di esclusione dal consolidamento)
1. abrogato
2. Possono essere escluse dal consolidamento le imprese
controllate quando:
a) la loro inclusione sarebbe irrilevante ai fini
indicati nel secondo comma dell'art. 29, sempre che il
complesso di tali esclusioni non contrasti con i fini
suddetti;
b) l'esercizio effettivo dei diritti della controllante
e' soggetto a gravi e durature restrizioni;
c) in casi eccezionali, non e' possibile ottenere
tempestivamente, o senza spese sproporzionate, le
necessarie informazioni;
d) le loro azioni o quote sono possedute esclusivamente
allo scopo della successiva alienazione.".
"Articolo 29 (Redazione del bilancio consolidato)
1. Il bilancio consolidato e' redatto dagli
amministratori dell'impresa controllante. Esso e'
costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico,
dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa.
2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve
rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria e il risultato economico del
complesso delle imprese costituito dalla controllante e
dalle controllate.
3. Se le informazioni richieste da specifiche
disposizioni del presente decreto non sono sufficienti a
dare una rappresentazione veritiera e corretta, il bilancio
deve fornire le informazioni supplementari necessarie allo
scopo.
3-bis. Non occorre rispettare gli obblighi in tema di
rilevazione, valutazione, presentazione, informativa e
consolidamento quando la loro osservanza abbia effetti
irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera
e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di
regolare tenuta delle scritture contabili. Le societa'
illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali
hanno dato attuazione alla presente disposizione.
4. Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una
disposizione degli articoli seguenti e' incompatibile con
la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione
non deve essere applicata. La nota integrativa deve
motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla
rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria
e del risultato economico.
5. Le modalita' di redazione dello stato patrimoniale e
del conto economico consolidati, la struttura e il
contenuto degli stessi, nonche' i criteri di valutazione
non possono essere modificati da un esercizio all'altro, se
non in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare
la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione
della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato
economico consolidati.
6. Il bilancio consolidato puo' essere redatto in
migliaia di euro.".
"Articolo 30 (Data di riferimento del bilancio
consolidato)
1. La data di riferimento del bilancio consolidato
coincide con la data di chiusura del bilancio
dell'esercizio dell'impresa controllante.
2. La data di riferimento del bilancio consolidato puo'
tuttavia coincidere con la data di chiusura dell'esercizio
della maggior parte delle imprese incluse nel
consolidamento o delle piu' importanti di esse. L'uso di
questa facolta' deve essere indicato e motivato nella nota
integrativa.
3. Se la data di chiusura dell'esercizio di un'impresa
inclusa nel consolidamento e' diversa dalla data di
riferimento del bilancio consolidato, questa impresa e'
inclusa in base a un bilancio annuale intermedio, riferito
alla data del bilancio annuale consolidato.".
"Articolo 31 (Principi di consolidamento)
1. Nella redazione del bilancio consolidato gli
elementi dell'attivo e del passivo nonche' i proventi e gli
oneri delle imprese incluse nel consolidamento sono ripresi
integralmente.
2. Sono invece eliminati:
a) le partecipazioni in imprese incluse nel
consolidamento e le corrispondenti frazioni del patrimonio
netto di queste;
b) i crediti e i debiti tra le imprese incluse nel
consolidamento;
c) i proventi e gli oneri relativi ad operazioni
effettuate fra le imprese medesime;
d) gli utili e le perdite conseguenti ad operazioni
effettuate tra tali imprese e relative a valori compresi
nel patrimonio, diversi da lavori in corso su ordinazione
di terzi.
3. Possono non essere eliminati, indicandone il motivo
nella nota integrativa: gli importi di cui alla lettera d)
relativi ad operazioni correnti dell'impresa, concluse a
normali condizioni di mercato, se la loro eliminazione
comporta costi sproporzionati.
4. Ai fini della eliminazione prevista nel secondo
comma, lettera a), dal patrimonio netto delle imprese
incluse nel consolidamento deve previamente essere detratto
il valore contabile delle azioni o quote della societa' che
redige il bilancio consolidato appartenenti a quelle. Si
applica l'articolo 2424-bis, settimo comma, del codice
civile.
5. abrogato".
"Articolo 32 (Struttura e contenuto dello stato
patrimoniale, del conto economico e del rendiconto
finanziario consolidati)
1. Salvi gli adeguamenti necessari, la struttura e il
contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico e
del rendiconto finanziario consolidati sono quelli
prescritti per i bilanci di esercizio delle imprese incluse
nel consolidamento. Se questi sono soggetti a discipline
diverse, devono essere adottati la struttura e il contenuto
piu' idonei a realizzare i fini indicati nel comma 2
dell'art. 29, dandone motivazione nella nota integrativa.
2. Le voci relative alle rimanenze possono essere
raggruppate quando la loro distinta indicazione comporti
costi sproporzionati.
3. L'importo del capitale e delle riserve delle imprese
controllate corrispondente a partecipazioni di terzi e'
iscritto in una voce del patrimonio netto denominata
"capitale e riserve di terzi".
4. La parte del risultato economico consolidato
corrispondente a partecipazioni di terzi e' iscritta in una
voce denominata "utile (perdita) dell'esercizio di
pertinenza di terzi.".
"Articolo 33 (Consolidamento delle partecipazioni)
1. L'eliminazione prescritta dell'art. 31, comma 2,
lettera a), e' attuata sulla base dei valori contabili
riferiti alla data di acquisizione o alla data in cui
l'impresa e' inclusa per la prima volta nel consolidamento.
2. Se l'eliminazione determina una differenza, questa
e' imputata nel bilancio consolidato, ove possibile, agli
elementi dell'attivo e del passivo delle imprese incluse
nel consolidamento.
3. L'eventuale residuo, se negativo, e' iscritto in una
voce del patrimonio netto denominata "riserva di
consolidamento", ovvero, quando sia dovuto a previsione di
risultati economici sfavorevoli, in una voce denominata
"fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri"; se
positivo, e' iscritto in una voce dell'attivo denominata
"avviamento", salvo che debba essere in tutto o in parte
imputato a conto economico. L'importo iscritto nell'attivo
e' ammortizzato nel periodo previsto dal primo comma, n. 6,
dell'articolo 2426 del codice civile.
4. Le voci indicate nel precedente comma, i criteri
utilizzati per la loro determinazione e le variazioni
significative rispetto al bilancio consolidato
dell'esercizio precedente devono essere adeguatamente
illustrati nella nota integrativa.".
"Articolo 34 (Uniformita' dei criteri di valutazione)
1. Gli elementi dell'attivo e del passivo devono essere
valutati con criteri uniformi.
2. A tale scopo devono essere rettificati i valori di
elementi valutati con criteri difformi.
2-bis. In casi eccezionali sono ammesse deroghe al
principio enunciato al comma 1, purche' tali deroghe siano
indicate e debitamente motivate nella nota integrativa.".
"Articolo 35 (Scelta dei criteri di valutazione)
1. I criteri di valutazione devono essere quelli
utilizzati nel bilancio di esercizio dell'impresa che
redige il bilancio consolidato.
2. Possono tuttavia essere utilizzati, dandone
motivazione nella nota integrativa, altri criteri, purche'
ammessi dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile.".
"Articolo 36 (Partecipazioni non consolidate)
1. Le partecipazioni costituenti immobilizzazioni in
imprese collegate sono valutate con il criterio indicato
nel primo comma, n. 4, dell'articolo 2426 del codice
civile; tuttavia la differenza positiva tra il valore
calcolato con tale criterio e il valore iscritto nel
bilancio precedente, per la parte derivante da utili, e'
iscritta in apposita voce del conto economico.
2. Quando l'entita' della partecipazione e' irrilevante
ai fini indicati nel secondo comma dell'art. 29, puo' non
essere applicato il criterio di valutazione richiamato dal
comma precedente.
3. abrogato.".
"Articolo 37 (Consolidamento proporzionale alla
partecipazione)
1. Possono essere incluse nel bilancio consolidato
anche le imprese sulle quali un'impresa inclusa nel
consolidamento abbia il controllo congiuntamente con altri
soci ed in base ad accordi con essi, purche' la
partecipazione posseduta non sia inferiore alle percentuali
indicate nell'art. 2359, terzo comma, del codice civile.
2. In tal caso l'inclusione nel consolidamento avviene
secondo il criterio della proporzione con la partecipazione
posseduta.".
"Articolo 38 (Contenuto della nota integrativa)
1. La nota integrativa deve indicare, oltre a quanto
stabilito da altre disposizioni del presente decreto:
a) i criteri di valutazione applicati;
b) i criteri e i tassi applicati nella conversione dei
bilanci espressi in moneta non avente corso legale nello
Stato;
b-bis) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando
per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni,
ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli
spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti
nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le
svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle
rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti
alla chiusura dell'esercizio;
c) le ragioni delle piu' significative variazioni
intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo
e del passivo;
d) la composizione delle voci "costi di impianto e
ampliamento" e "costi di sviluppo";
e) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei
crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque
anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni di
imprese incluse nel consolidamento, con specifica
indicazione della natura delle garanzie;
f) la composizione delle voci "ratei e risconti" e
della voce "altri accantonamenti" dello stato patrimoniale;
g) l'ammontare degli oneri finanziari imputati
nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato
patrimoniale, distintamente per ciascuna voce;
h) l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie
e delle passivita' potenziali non risultanti dallo stato
patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie
reali prestate; gli impegni esistenti in materia di
trattamento di quiescenza e simili;
i) la suddivisione dei ricavi delle vendite e delle
prestazioni secondo categorie di attivita' e secondo aree
geografiche;
l) la suddivisione degli interessi e degli altri oneri
finanziari tra prestiti obbligazionari, debiti verso banche
ed altri;
m) l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo
o di costo di entita' o incidenza eccezionali;
n) il numero medio, suddiviso per categorie, dei
dipendenti delle imprese incluse nel consolidamento, con
separata indicazione di quello relativo alle imprese
incluse ai sensi dell'art. 37;
o) cumulativamente per ciascuna categoria, l'ammontare
dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi
agli amministratori e ai sindaci dell'impresa controllante
per lo svolgimento di tali funzioni anche in altre imprese
incluse nel consolidamento, precisando il tasso
d'interesse, le principali condizioni e gli importi
eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia,
nonche' gli impegni assunti per loro conto per effetto di
garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale
per ciascuna categoria;
o-bis) abrogata
o-ter) per ciascuna categoria di strumenti finanziari
derivati:
1) il loro fair value; 2) informazioni sulla loro
entita' e sulla loro natura, compresi i termini e le
condizioni significative che possono influenzare l'importo,
le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri;
2-bis) gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli
e le tecniche di valutazione, qualora il fair value non sia
stato determinato sulla base di evidenze di mercato; 2-ter)
le variazioni di valore iscritte direttamente nel conto
economico, nonche' quelle imputate alle riserve di
patrimonio netto; 2-quater) una tabella che indichi i
movimenti delle riserve di fair value avvenuti
nell'esercizio;
o-quater) per le immobilizzazioni finanziarie iscritte
a un valore superiore al loro fair value, con esclusione
delle partecipazioni in societa' controllate e collegate ai
sensi dell'art. 2359 del codice civile e delle
partecipazioni in joint venture:
1) il valore contabile e il fair value delle singole
attivita', o di appropriati raggruppamenti di tali
attivita';
2) i motivi per i quali il valore contabile non e'
stato ridotto, inclusa la natura degli elementi sostanziali
sui quali si basa il convincimento che tale valore possa
essere recuperato;
o-quinquies) le operazioni realizzate con parti
correlate, precisando l'importo, la natura del rapporto e
ogni altra informazione necessaria per la comprensione del
bilancio relativa a tali operazioni, qualora e non siano
state concluse a normali condizioni di mercato. Le
informazioni relative alle singole operazioni possono
essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la
loro separata evidenza sia necessaria per comprendere gli
effetti delle operazioni medesime sulla situazione
patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico
consolidati;
o-sexies) la natura e l'obiettivo economico di accordi
non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione
del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico, a
condizione che i rischi e i benefici da essi derivanti
siano significativi e l'indicazione degli stessi sia
necessaria per valutare la situazione patrimoniale e
finanziaria e il risultato economico consolidati;
o-septies) separatamente, l'importo dei corrispettivi
spettanti al revisore legale o alla societa' di revisione
legale per la revisione dei conti consolidati, per gli
altri servizi di verifica, per i servizi di consulenza
fiscale e per altri servizi diversi dalla revisione legale
forniti al gruppo;
o-octies) il nome e la sede legale dell'impresa che
redige il bilancio consolidato dell'insieme piu' grande di
imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa
controllata, nonche' il luogo in cui e' disponibile la
copia del bilancio consolidato;
o-novies) il nome e la sede legale dell'impresa che
redige il bilancio consolidato dell'insieme piu' piccolo di
imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa
controllata nonche' il luogo in cui e' disponibile la copia
del bilancio consolidato;
o-decies) la natura e l'effetto patrimoniale,
finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo
la data di riferimento del bilancio consolidato.
2. La nota integrativa deve inoltre contenere:
a) l'elenco delle imprese incluse nel consolidamento
col metodo integrale ai sensi dell'art. 26;
b) l'elenco delle imprese incluse nel consolidamento
col metodo proporzionale ai sensi dell'art. 37;
c) l'elenco delle partecipazioni valutate con il metodo
del patrimonio netto ai sensi del comma 1 dell'art. 36;
d) l'elenco delle altre partecipazioni in imprese
controllate e collegate.
2-bis Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettere
o-ter), o-quater) e o-quinquies) e dell'articolo 40, comma
2, lettera d-bis), per le definizioni di "strumento
finanziario", "strumento finanziario derivato", "fair
value" e "parte correlata" si fa riferimento ai principi
contabili internazionali adottati dall'Unione europea.".
"Articolo 39 (Elenchi delle imprese incluse nel
bilancio consolidato e delle partecipazioni)
1. Gli elenchi previsti nell'art. 38, comma 2, devono
indicare per ciascuna impresa:
a) la denominazione, la sede e il capitale;
b) le quote possedute, direttamente o per il tramite di
societa' fiduciarie o per interposta persona, dalla
controllante e da ciascuna delle controllate;
c) se diversa, la percentuale dei voti complessivamente
spettanti nell'assemblea ordinaria.
2. La ragione della inclusione di una impresa in uno
degli elenchi deve essere specificata, se gia' non risulta
dalle indicazioni richieste dalle lettere b) e c) del comma
1.
3. Qualora si sia verificata una variazione notevole
nella composizione del complesso delle imprese incluse nel
consolidamento, devono essere fornite le informazioni che
rendano significativo il confronto fra lo stato
patrimoniale e il conto economico dell'esercizio e quelli
dell'esercizio precedente. Le suddette informazioni possono
essere fornite anche mediante adattamento dello stato
patrimoniale e del conto economico dell'esercizio
precedente.
4. E' consentito omettere l'indicazione delle imprese
la cui inclusione negli elenchi possa arrecare grave
pregiudizio ad imprese incluse nel consolidamento o ad
imprese da queste controllate o con queste collegate.".
"Articolo 40 (Relazione sulla gestione)
1. Il bilancio consolidato deve essere corredato da una
relazione degli amministratori contenente un'analisi
fedele, equilibrata ed esauriente della situazione
dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e
dell'andamento e del risultato della gestione nel suo
insieme e nei vari settori, con particolare riguardo ai
costi, ai ricavi e agli investimenti, nonche' una
descrizione dei principali rischi e incertezze cui le
imprese incluse nel consolidamento sono esposte.
1-bis. L'analisi di cui al comma 1 e' coerente con
l'entita' e la complessita' degli affari dell'insieme delle
imprese incluse nel bilancio consolidato e contiene, nella
misura necessaria alla comprensione della situazione
dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e
dell'andamento e del risultato della loro gestione, gli
indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli
non finanziari pertinenti alle attivita' specifiche delle
imprese, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e
al personale. L'analisi contiene, ove opportuno,
riferimenti agli importi riportati nel bilancio consolidato
e chiarimenti aggiuntivi su di essi.
2. Dalla relazione devono in ogni caso risultare:
a) le attivita' di ricerca e di sviluppo;
b) abrogata
c) l'evoluzione prevedibile della gestione;
d) il numero e il valore nominale delle azioni o quote
dell'impresa controllante possedute da essa o da imprese
controllate, anche per il tramite di societa' fiduciarie o
per interposta persona, con l'indicazione della quota di
capitale corrispondente.
d-bis) in relazione all'uso da parte delle imprese
incluse nel bilancio consolidato di strumenti finanziari e
se rilevanti per la valutazione della situazione
patrimoniale e finanziaria e del risultato economico
dell'esercizio complessivi:
1) gli obiettivi e le politiche delle imprese in
materia di gestione del rischio finanziario, comprese le
loro politiche di copertura per ciascuna principale
categoria di operazioni previste;
2) l'esposizione delle imprese al rischio di prezzo, al
rischio di credito, al rischio di liquidita' e al rischio
di variazione dei flussi finanziari.
2-bis. La relazione di cui al comma 1 e la relazione di
cui all'articolo 2428 del codice civile possono essere
presentate in un unico documento, dando maggiore rilievo,
ove opportuno, alle questioni che sono rilevanti per il
complesso delle imprese incluse nel consolidamento.".
"Articolo 41 (Revisione legale del bilancio
consolidato)
1. Il bilancio consolidato e' assoggettato a revisione
legale.
2. La revisione legale del bilancio consolidato e'
demandata al soggetto incaricato della revisione legale del
bilancio di esercizio della societa' che redige il bilancio
consolidato.
3. Il bilancio consolidato e la relativa relazione
sulla gestione sono comunicati per la revisione legale con
il bilancio di esercizio.
4. Una copia del bilancio consolidato con la relazione
sulla gestione e la relazione di revisione resta depositata
durante i quindici giorni che precedono l'assemblea
convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio e
finche' questo sia approvato. I soci possono prenderne
visione.".
"Articolo 42 (Pubblicazione del bilancio consolidato)
1. Una copia del bilancio consolidato e delle relazioni
indicate all'art. 41, commi 2 e 4, deve essere depositata,
a cura degli amministratori, presso l'ufficio del registro
delle imprese, con il bilancio d'esercizio.
2. abrogato
3. Si applica il secondo comma dell'art. 2435 del
codice civile.".
"Articolo 43 (Obblighi delle imprese controllate)
1. Le imprese controllate sono obbligate a trasmettere
tempestivamente all'impresa controllante le informazioni da
questa richieste ai fini della redazione del bilancio
consolidato.".
"Articolo 44 (Enti creditizi e finanziari)
1. Le disposizioni del presente decreto non si
applicano:
a) alle banche italiane di cui all'articolo 1 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
b) alle societa' finanziarie italiane di cui
all'articolo 59, comma 1), lettera b), del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che controllano
banche o gruppi bancari iscritti nell'albo di cui
all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385;
c) alle societa' di partecipazione finanziaria mista
italiane di cui all'articolo 59, comma 1), lettera b-bis),
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che
controllano una o piu' banche o societa' finanziarie
ovunque costituite qualora il settore di maggiore
dimensione all'interno del conglomerato finanziario sia
quello bancario determinato ai sensi del decreto
legislativo 30 maggio 2005, n. 142;
d) alle societa' di intermediazione mobiliare di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (SIM);
e) alle societa' finanziarie italiane che controllano
SIM o gruppi di SIM iscritti nell'albo di cui all'articolo
11, comma 1-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58;
f) alle societa' di gestione del risparmio di cui
all'articolo 1, lettera o), del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58;
g) alle societa' finanziarie iscritte nell'albo di cui
all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385;
h) alle societa' finanziarie che controllano societa'
finanziarie iscritte nell'albo di cui all'articolo 106 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o gruppi
finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 110 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
i) alle agenzie di prestito su pegno di cui
all'articolo 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385;
l) agli istituti di moneta elettronica di cui al titolo
V-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
m) agli istituti di pagamento di cui al titolo V-ter
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
n) agli operatori del microcredito iscritti nell'albo
di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385;
o) ai confidi iscritti nell'albo di cui all'articolo
112-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
2. abrogato.".
"Articolo 45 (Bilancio d'esercizio)
1. Le disposizioni del presente decreto relative al
bilancio d'esercizio si applicano al bilancio del secondo
esercizio successivo a quello in corso alla data di
pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
2. Se il costo originario di una immobilizzazione
acquisita o prodotta prima della pubblicazione del presente
decreto non puo' essere agevolmente determinato, ai fini
dell'art. 10, n. 2, esso puo' essere sostituito dal piu'
remoto valore di iscrizione conosciuto; di cio' deve farsi
menzione nella nota integrativa.".
"Articolo 46 (Bilancio consolidato)
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano al
bilancio consolidato del terzo esercizio successivo a
quello in corso alla data di pubblicazione del decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Per i cinque esercizi successivi alla prima
applicazione delle disposizioni del presente decreto
relative al bilancio consolidato, i limiti quantitativi
indicati nel comma 1 dell'art. 27 sono raddoppiati.
3. Per i primi tre esercizi successivi alla prima
applicazione delle disposizioni del presente decreto
relative al bilancio consolidato, le societa' non quotate
in borsa che non intendano avvalersi della facolta'
accordata dall'art. 2429, comma 4, del codice civile come
sostituito dall'art. 12 del presente decreto, sono
esonerate dall'osservare le disposizioni dettate dall'art.
41, commi 5 e 6.
4. Nello stesso periodo, il bilancio consolidato con la
relazione sulla gestione dovra' essere comunicato per il
controllo entro cinque mesi dalla data di riferimento del
bilancio consolidato e entro sei mesi da tale data ne
andra' eseguito il deposito presso l'ufficio del registro
delle imprese nei modi preveduti dall'art. 42, commi 1 e 2.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.".
- La Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione,
del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle
microimprese, piccole e medie imprese (Testo rilevante ai
fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 1422] e'
pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del
20 maggio 2003, n. L 124.
- Si riporta l'articolo 44-bis del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201
(Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il
consolidamento dei conti pubblici), convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:
"Articolo 44-bis. (Elenco-anagrafe nazionale delle
opere pubbliche incompiute)
1. Ai sensi del presente articolo, per «opera pubblica
incompiuta» si intende l'opera che non e' stata completata:
a) per mancanza di fondi;
b) per cause tecniche;
c) per sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni
di legge;
d) per il fallimento dell'impresa appaltatrice;
e) per il mancato interesse al completamento da parte
del gestore.
2. Si considera in ogni caso opera pubblica incompiuta
un'opera non rispondente a tutti i requisiti previsti dal
capitolato e dal relativo progetto esecutivo e che non
risulta fruibile dalla collettivita'.
3. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e' istituito l'elenco-anagrafe nazionale delle
opere pubbliche incompiute.
4. L'elenco-anagrafe di cui al comma 3 e' articolato a
livello regionale mediante l'istituzione di
elenchi-anagrafe presso gli assessorati regionali
competenti per le opere pubbliche.
5. La redazione dell'elenco-anagrafe di cui al comma 3
e' eseguita contestualmente alla redazione degli
elenchi-anagrafe su base regionale, all'interno dei quali
le opere pubbliche incompiute sono inserite sulla base di
determinati criteri di adattabilita' delle opere stesse ai
fini del loro riutilizzo, nonche' di criteri che indicano
le ulteriori destinazioni a cui puo' essere adibita ogni
singola opera.
6. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con
proprio regolamento, le modalita' di redazione
dell'elenco-anagrafe, nonche' le modalita' di formazione
della graduatoria e dei criteri in base ai quali le opere
pubbliche incompiute sono iscritte nell'elenco-anagrafe,
tenendo conto dello stato di avanzamento dei lavori ed
evidenziando le opere prossime al completamento.
7. Ai fini della fissazione dei criteri di cui al comma
5, si tiene conto delle diverse competenze in materia
attribuite allo Stato e alle regioni.".
- Il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti 13 marzo 2013, n. 42 (Regolamento recante le
modalita' di redazione dell'elenco-anagrafe delle opere
pubbliche incompiute, di cui all'articolo 44-bis del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 24 aprile 2013, n. 96.
- Si riporta l'articolo 44, comma 1-bis del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248
(Proroga di termini previsti da disposizioni
legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria),
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2008, n. 31:
"Articolo 44 (Obbligo di fornire dati per le
rilevazioni statistiche e disposizioni concernenti le
informazioni relative al partenariato pubblico-privato)
(Omissis)
1-bis. Al fine di consentire la stima dell'impatto
sull'indebitamento netto e sul debito pubblico delle
operazioni di partenariato pubblico-privato avviate da
pubbliche amministrazioni e ricadenti nelle tipologie
indicate dalla decisione Eurostat dell'11 febbraio 2004, le
stazioni appaltanti sono tenute a comunicare all'Unita'
tecnica finanza di progetto della Presidenza del Consiglio
dei Ministri le informazioni relative a tali operazioni,
secondo modalita' e termini indicati in un'apposita
circolare da emanarsi d'intesa con l'Istituto nazionale di
statistica. Dall'attuazione del presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.".
- Si riporta l'articolo 26, della legge 23 dicembre
1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2000):
"Articolo 26 (Acquisto di beni e servizi)
1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, nel rispetto della vigente
normativa in materia di scelta del contraente, stipula,
anche avvalendosi di societa' di consulenza specializzate,
selezionate anche in deroga alla normativa di contabilita'
pubblica, con procedure competitive tra primarie societa'
nazionali ed estere, convenzioni con le quali l'impresa
prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della
quantita' massima complessiva stabilita dalla convenzione
ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di
fornitura di beni e servizi deliberati dalle
amministrazioni dello Stato anche con il ricorso alla
locazione finanziaria. I contratti conclusi con
l'accettazione di tali ordinativi non sono sottoposti al
parere di congruita' economica. Ove previsto nel bando di
gara, le convenzioni possono essere stipulate con una o
piu' imprese alle stesse condizioni contrattuali proposte
dal miglior offerente.
2. Il parere del Consiglio di Stato, previsto
dall'articolo 17, comma 25, lettera c), della legge 15
maggio 1997, n. 127, non e' richiesto per le convenzioni di
cui al comma 1 del presente articolo. Alle predette
convenzioni e ai relativi contratti stipulati da
amministrazioni dello Stato, in luogo dell'articolo 3,
comma 1, lettera g), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, si
applica il comma 4 del medesimo articolo 3 della stessa
legge.
3. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle
convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne
utilizzano i parametri di prezzo-qualita', come limiti
massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili
oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure
telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002,
n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del
presente comma e' causa di responsabilita' amministrativa;
ai fini della determinazione del danno erariale si tiene
anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle
convenzioni e quello indicato nel contratto. Le
disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai
comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni
montani con popolazione fino a 5.000 abitanti.
3-bis. I provvedimenti con cui le amministrazioni
pubbliche deliberano di procedere in modo autonomo a
singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle
strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione,
per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di
controllo, anche ai sensi del comma 4. Il dipendente che ha
sottoscritto il contratto allega allo stesso una apposita
dichiarazione con la quale attesta, ai sensi e per gli
effetti degli articoli 47 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e
successive modifiche, il rispetto delle disposizioni
contenute nel comma 3.
4. Nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione gli
uffici preposti al controllo di gestione ai sensi
dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
286, verificano l'osservanza dei parametri di cui al comma
3, richiedendo eventualmente al Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica il parere tecnico
circa le caratteristiche tecnico-funzionali e
l'economicita' dei prodotti acquisiti. Annualmente i
responsabili dei predetti uffici sottopongono all'organo di
direzione politica una relazione riguardante i risultati,
in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso
l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo. Tali
relazioni sono rese disponibili sui siti Internet di
ciascuna amministrazione. Nella fase di prima applicazione,
ove gli uffici preposti al controllo di gestione non siano
costituiti, i compiti di verifica e referto sono svolti dai
servizi di controllo interno.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica presenta annualmente alle Camere
una relazione che illustra le modalita' di attuazione del
presente articolo nonche' i risultati conseguiti.".
- Si riporta l'articolo 2, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 (Attuazione della
direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici
dei servizi della societa' dell'informazione nel mercato
interno, con particolare riferimento al commercio
elettronico):
"Articolo 2 (Definizioni)
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) "servizi della societa' dell'informazione": le
attivita' economiche svolte in linea - on line - nonche' i
servizi definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera b),
della legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive
modificazioni;
(Omissis).".
- Il Regolamento (CE) 5 novembre 2002, n. 2195/2002
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo al vocabolario comune per gli appalti pubblici
(CPV) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea del 16 dicembre 2002, n. L. 340.
- Si riporta l'articolo 3 della Direttiva 2005/36/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre
2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche
professionali (Testo rilevante ai fini del SEE):
"Articolo 3
1. Ai fini della presente direttiva si applicano le
seguenti definizioni:
a) «professione regolamentata»: attivita', o insieme di
attivita' professionali, l'accesso alle quali e il cui
esercizio, o una delle cui modalita' di esercizio, sono
subordinati direttamente o indirettamente, in forza di
norme legislative, regolamentari o amministrative, al
possesso di determinate qualifiche professionali; in
particolare costituisce una modalita' di esercizio
l'impiego di un titolo professionale riservato da
disposizioni legislative, regolamentari o amministrative a
chi possiede una specifica qualifica professionale. Quando
non si applica la prima frase, e' assimilata ad una
professione regolamentata una professione di cui al
paragrafo 2;
b) «qualifiche professionali»: le qualifiche attestate
da un titolo di formazione, un attestato di competenza - di
cui all'articolo 11, lettera a), punto i) - e/o
un'esperienza professionale;
c) «titolo di formazione»: diplomi, certificati e altri
titoli rilasciati da un'autorita' di uno Stato membro
designata ai sensi delle disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative di tale Stato membro e che
sanciscono una formazione professionale acquisita in
maniera preponderante nella Comunita'. Quando non si
applica la prima frase, e' assimilato ad un titolo di
formazione un titolo di cui al paragrafo 3;
d) «autorita' competente»: qualsiasi autorita' o
organismo abilitato da uno Stato membro in particolare a
rilasciare o a ricevere titoli di formazione e altri
documenti o informazioni, nonche' a ricevere le domande e
ad adottare le decisioni di cui alla presente direttiva;
e) «formazione regolamentata»: qualsiasi formazione
specificamente orientata all'esercizio di una professione
determinata e consistente in un ciclo di studi completato,
eventualmente, da una formazione professionale, un
tirocinio professionale o una pratica professionale.
La struttura e il livello della formazione
professionale, del tirocinio professionale o della pratica
professionale sono stabiliti dalle disposizioni
legislative, regolamentari o amministrative dello Stato
membro in questione e sono soggetti a controllo o
autorizzazione dell'autorita' designata a tal fine;
f) «esperienza professionale»: l'esercizio effettivo e
legittimo della professione in questione in uno Stato
membro;
g) «tirocinio di adattamento»: l'esercizio di una
professione regolamentata nello Stato membro ospitante
sotto la responsabilita' di un professionista qualificato,
accompagnato eventualmente da una formazione complementare.
Il tirocinio e' oggetto di una valutazione. Le modalita'
del tirocinio di adattamento e della sua valutazione
nonche' lo status di tirocinante migrante sono determinati
dalle autorita' competenti dello Stato membro ospitante.
Lo status di cui il tirocinante gode nello Stato membro
ospitante, soprattutto in materia di diritto di soggiorno
nonche' di obblighi, diritti e benefici sociali, indennita'
e retribuzione, e' stabilito dalle autorita' competenti di
detto Stato membro conformemente al diritto comunitario
applicabile;
h) «prova attitudinale»: un controllo riguardante
esclusivamente le conoscenze professionali del richiedente
effettuato dalle autorita' competenti dello Stato membro
ospitante allo scopo di valutare l'idoneita' del
richiedente ad esercitare in tale Stato una professione
regolamentata. Per consentire che sia effettuato tale
controllo, le autorita' competenti preparano un elenco
delle materie che, in base ad un confronto tra la
formazione richiesta nel loro Stato e quella avuta dal
richiedente, non sono contemplate dal o dai titoli di
formazione del richiedente.
La prova attitudinale deve tener conto del fatto che il
richiedente e' un professionista qualificato nello Stato
membro d'origine o di provenienza. Essa verte su materie da
scegliere tra quelle che figurano nell'elenco e la cui
conoscenza e' una condizione essenziale per poter
esercitare la professione nello Stato membro ospitante.
Tale prova puo' altresi' comprendere la conoscenza della
deontologia applicabile alle attivita' interessate nello
Stato membro ospitante.
Le modalita' della prova attitudinale e lo status,
nello Stato membro ospitante, del richiedente che desidera
prepararsi per sostenere la prova attitudinale in tale
Stato sono stabiliti dalle autorita' competenti di detto
Stato membro;
i) «dirigente d'azienda»: qualsiasi persona che abbia
svolto in un'impresa del settore professionale
corrispondente:
i) la funzione di direttore d'azienda o di filiale, o
ii) la funzione di institore o vice direttore
d'azienda, se tale funzione implica una responsabilita'
corrispondente a quella dell'imprenditore o del direttore
d'azienda rappresentato, o
iii) la funzione di dirigente con mansioni commerciali
e/o tecniche e responsabile di uno o piu' reparti
dell'azienda.
2. E' assimilata a una professione regolamentata una
professione esercitata dai membri di un'associazione o di
un organismo di cui all'allegato I.
Le associazioni o le organizzazioni di cui al primo
comma hanno in particolare lo scopo di promuovere e di
mantenere un livello elevato nel settore professionale in
questione e a tal fine sono oggetto di un riconoscimento
specifico da parte di uno Stato membro e rilasciano ai loro
membri un titolo di formazione, esigono da parte loro il
rispetto delle regole di condotta professionale da esse
prescritte e conferiscono ai medesimi il diritto di usare
un titolo o un'abbreviazione o di beneficiare di uno status
corrispondente a tale titolo di formazione.
Quando uno Stato membro riconosce un'associazione o un
organismo di cui al primo comma, ne informa la Commissione,
che pubblica un'adeguata comunicazione nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea.
3. E' assimilato a un titolo di formazione ogni titolo
di formazione rilasciato in un paese terzo se il suo
possessore ha, nella professione in questione,
un'esperienza professionale di tre anni sul territorio
dello Stato membro che ha riconosciuto tale titolo ai sensi
dell'articolo 2, paragrafo 2 certificata dal medesimo.".
Note all'art. 9
- Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
(versione consolidata) e' pubblicato nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea n. C 326 del 26 ottobre 2012.
Note all'art. 15
- Si riporta l'articolo 1 del decreto legislativo 1°
agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni
elettroniche):
"Art. 1 (Definizioni)
1. Ai fini del presente Codice si intende per:
a) contraente: la persona fisica o giuridica che sia
parte di un contratto con il fornitore di servizi di
comunicazione elettronica accessibili al pubblico, per la
fornitura di tali servizi;
b) accesso: il fatto di rendere accessibili risorse o
servizi ad un'altra impresa a determinate condizioni, su
base esclusiva o non esclusiva, al fine di fornire servizi
di comunicazione elettronica anche quando sono utilizzati
per la prestazione di servizi della societa'
dell'informazione o di servizi di radiodiffusione di
contenuti. E' compreso tra l'altro, l'accesso agli elementi
della rete e alle risorse correlate, che puo' comportare la
connessione di apparecchiature con mezzi fissi o non fissi
(ivi compreso, in particolare, l'accesso alla rete locale
nonche' alle risorse e ai servizi necessari per fornire
servizi tramite la rete locale); l'accesso
all'infrastruttura fisica, tra cui edifici, condotti e
piloni; l'accesso ai pertinenti sistemi software, tra cui i
sistemi di supporto operativo; l'accesso a sistemi
informativi o banche dati per l'ordinazione preventiva, la
fornitura, l'ordinazione, la manutenzione, le richieste di
riparazione e la fatturazione; l'accesso ai servizi di
traduzione del numero o a sistemi che svolgono funzioni
analoghe; l'accesso alle reti fisse e mobili, in
particolare per il roaming; l'accesso ai sistemi di accesso
condizionato per i servizi di televisione digitale e
l'accesso ai servizi di rete virtuale;
c) apparato radio elettrico: un trasmettitore, un
ricevitore o un ricetrasmettitore destinato ad essere
applicato in una stazione radioelettrica. In alcuni casi
l'apparato radioelettrico puo' coincidere con la stazione
stessa;
d) apparecchiature digitali televisive avanzate: i
sistemi di apparecchiature di decodifica destinati al
collegamento con televisori o sistemi televisivi digitali
integrati in grado di ricevere i servizi della televisione
digitale interattiva;
e) Application Programming Interface (API): interfaccia
software fra applicazioni rese disponibili da emittenti o
fornitori di servizi e le risorse delle apparecchiature
digitali televisive avanzate per la televisione e i servizi
radiofonici digitali;
f) Autorita' nazionale di regolamentazione: l'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata
Autorita';
g) autorizzazione generale: il regime giuridico che
disciplina la fornitura di reti o di servizi di
comunicazione elettronica, anche ad uso privato, ed i
relativi obblighi specifici per il settore applicabili a
tutti i tipi o a tipi specifici di servizi e di reti di
comunicazione elettronica, conformemente al Codice;
h) chiamata: la connessione istituita da un servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico che
consente la comunicazione bidirezionale;
i) Codice: il "Codice delle comunicazioni elettroniche"
per quanto concerne le reti e i servizi di comunicazione
elettronica;
j) consumatore: l'utente finale, la persona fisica che
utilizza o che chiede di utilizzare un servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico per scopi
non riferibili all'attivita' lavorativa, commerciale o
professionale svolta;
l) fornitura di una rete di comunicazione elettronica:
la realizzazione, la gestione, il controllo o la messa a
disposizione di una siffatta rete;
m) interconnessione: il collegamento fisico e logico
delle reti pubbliche di comunicazione utilizzate dal
medesimo operatore o da un altro per consentire agli utenti
di un operatore di comunicare con gli utenti del medesimo o
di un altro operatore, o di accedere ai servizi offerti da
un altro operatore. I servizi possono essere forniti dalle
parti interessate o da altre parti che hanno accesso alla
rete. L'interconnessione e' una particolare modalita' di
accesso tra operatori della rete pubblica di comunicazione;
n) interferenza dannosa: interferenza che pregiudica il
funzionamento di un servizio di radionavigazione o di altri
servizi di sicurezza o che deteriora gravemente, ostacola o
interrompe ripetutamente un servizio di radiocomunicazione
che opera conformemente alle normative internazionali,
dell'Unione europea o nazionali applicabili;
o) larga banda: l'ambiente tecnologico costituito da
applicazioni, contenuti, servizi ed infrastrutture, che
consente l'utilizzo delle tecnologie digitali ad elevati
livelli di interattivita';
p) libero uso: la facolta' di utilizzo di dispositivi o
di apparecchiature terminali di comunicazione elettronica
senza necessita' di autorizzazione generale;
q) mercati transnazionali: mercati situati in piu' di
uno Stato membro, individuati conformemente all'articolo
18, che comprendono l'Unione europea o una parte
considerevole dei suoi Stati membri;
r) Ministero: il Ministero dello sviluppo economico;
s) numero geografico: qualsiasi numero del piano
nazionale di numerazione dei servizi di comunicazione
elettronica nel quale alcune delle cifre fungono da
indicativo geografico e sono utilizzate per instradare le
chiamate verso l'ubicazione fisica del punto terminale di
rete;
t) numero non geografico: qualsiasi numero del piano
nazionale di numerazione dei servizi di comunicazione
elettronica e che non sia un numero geografico; include tra
l'altro i numeri di telefonia mobile, i numeri di chiamata
gratuita e i numeri relativi ai servizi a sovrapprezzo;
u) operatore: un'impresa che e' autorizzata a fornire
una rete pubblica di comunicazioni, o una risorsa
correlata;
v) punto terminale di rete: il punto fisico a partire
dal quale il contraente ha accesso ad una rete pubblica di
comunicazione; in caso di reti in cui abbiano luogo la
commutazione o l'instradamento, il punto terminale di rete
e' definito mediante un indirizzo di rete specifico che
puo' essere correlato ad un numero di contraente o ad un
nome di contraente; per il servizio di comunicazioni mobili
e personali il punto terminale di rete e' costituito
dall'antenna fissa cui possono collegarsi via radio le
apparecchiature terminali utilizzate dagli utenti del
servizio;
z) rete locale: il circuito fisico che collega il punto
terminale della rete a un permutatore o a un impianto
equivalente nella rete pubblica fissa di comunicazione
elettronica;
aa) rete pubblica di comunicazioni: una rete di
comunicazione elettronica utilizzata interamente o
prevalentemente per fornire servizi di comunicazione
elettronica accessibili al pubblico, che supporta il
trasferimento di informazioni tra i punti terminali di
reti;
bb) soppressa
cc) rete televisiva via cavo: ogni infrastruttura
prevalentemente cablata installata principalmente per la
diffusione o la distribuzione di segnali radiofonici o
televisivi al pubblico;
dd) reti di comunicazione elettronica: i sistemi di
trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di
commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi
gli elementi di rete non attivi, che consentono di
trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre
ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le
reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse (a
commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto,
compresa Internet), le reti utilizzate per la diffusione
circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per
il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui
siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti
televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di
informazione trasportato;
ee) risorse correlate: i servizi correlati, le
infrastrutture fisiche e le altre risorse o elementi
correlati ad una rete di comunicazione elettronica o ad un
servizio di comunicazione elettronica che permettono o
supportano la fornitura di servizi attraverso tale rete o
servizio, ovvero sono potenzialmente in grado di farlo, ivi
compresi tra l'altro gli edifici o gli accessi agli
edifici, il cablaggio degli edifici, le antenne, le torri e
le altre strutture di supporto, le guaine, i piloni, i
pozzetti e gli armadi di distribuzione;
ff) servizio di comunicazione elettronica ad uso
privato: un servizio di comunicazione elettronica svolto
esclusivamente nell'interesse proprio dal titolare della
relativa autorizzazione generale;
gg) servizio di comunicazione elettronica: i servizi,
forniti di norma a pagamento, consistenti esclusivamente o
prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di
comunicazione elettronica, compresi i servizi di
telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti
utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, ad
esclusione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi
utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o
che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti;
sono inoltre esclusi i servizi della societa'
dell'informazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
a), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, non
consistenti interamente o prevalentemente nella
trasmissione di segnali su reti di comunicazione
elettronica;
hh) servizio telefonico accessibile al pubblico: un
servizio reso accessibile al pubblico che consente di
effettuare e ricevere direttamente o indirettamente,
chiamate nazionali o nazionali e internazionali tramite uno
o piu' numeri che figurano in un piano di numerazione dei
servizi di comunicazione elettronica nazionale o
internazionale;
ii) servizio televisivo in formato panoramico: un
servizio televisivo che si compone esclusivamente o
parzialmente di programmi prodotti ed editati per essere
visualizzati su uno schermo a formato panoramico. Il
rapporto d'immagine 16:9 e' il formato di riferimento per i
servizi televisivi in formato panoramico;
ll) servizio universale: un insieme minimo di servizi
di una qualita' determinata, accessibili a tutti gli utenti
a prescindere dalla loro ubicazione geografica e, tenuto
conto delle condizioni nazionali specifiche, offerti ad un
prezzo accessibile;
mm) sistema di accesso condizionato: qualsiasi misura o
intesa tecnica secondo la quale l'accesso in forma
intelligibile ad un servizio protetto di diffusione
radiotelevisiva e' subordinato ad un abbonamento o ad
un'altra forma di autorizzazione preliminare individuale;
nn) stazione radioelettrica, uno o piu' trasmettitori o
ricevitori o un insieme di trasmettitori e ricevitori, ivi
comprese le apparecchiature accessorie, necessari in una
data postazione, anche mobile o portatile, per assicurare
un servizio di radiocomunicazione o per il servizio di
radioastronomia. Ogni stazione viene classificata sulla
base del servizio al quale partecipa in materia permanente
o temporanea;
oo) telefono pubblico a pagamento: qualsiasi
apparecchio telefonico accessibile al pubblico,
utilizzabile con mezzi di pagamento che possono includere
monete o carte di credito o di addebito o schede prepagate,
comprese le schede con codice di accesso;
pp) utente: la persona fisica o giuridica che utilizza
o chiede di utilizzare un servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico;
qq) utente finale: un utente che non fornisce reti
pubbliche di comunicazione o servizi di comunicazione
elettronica accessibili al pubblico;
qq-bis) BEREC: Organismo dei regolatori europei delle
comunicazioni elettroniche;
qq-ter) attribuzione di spettro radio: la designazione
di una determinata banda di frequenze destinata ad essere
utilizzata da parte di uno o piu' tipi di servizi di
radiocomunicazione, se del caso, alle condizioni
specificate;
qq-quater) servizi correlati: i servizi correlati ad
una rete di comunicazione elettronica o ad un servizio di
comunicazione elettronica che permettono o supportano la
fornitura di servizi attraverso tale rete o servizio, o
sono potenzialmente in grado di farlo, compresi tra l'altro
i servizi di traduzione del numero o i sistemi che svolgono
funzioni analoghe, i sistemi di accesso condizionato e le
guide elettroniche ai programmi, nonche' altri servizi
quali quelli relativi all'identita', alla posizione e alla
presenza.".
Note all'art. 16
- Il decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208
(Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori,
servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza,
in attuazione della direttiva 2009/81/CE) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 16 dicembre 2011, n. 292.
Note all'art. 17
- Si riporta l'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982,
n. 31 (Libera prestazione di servizi da parte degli
avvocati cittadini degli Stati membri delle Comunita'
europee):
"Art. 1 (Qualifica professionale.)
Sono considerali avvocati, ai sensi ed agli effetti del
presente titolo, i cittadini degli Stati membri dell'Unione
europea abilitati nello Stato membro di provenienza ad
esercitare le proprie attivita' professionali con una delle
seguenti denominazioni: avocat-advocaat (Belgio); advokat
(Danimarca); rechtsanwalt (Repubblica federale di
Germania); avocat (Francia); barrister-solicitor (Irlanda);
avocat-avoue' (Lussemburgo); advocaat (Paesi Bassi);
advocate-barrister-solicitor (Regno Unito); d????o???
(Grecia); abogado (Spagna); advogado (Portogallo);
rechtsanwalt (Austria); asianajaja/advokat (Finlandia);
advokat (Svezia); advokat (Repubblica ceca); vandeadvokaat
(Estonia); d????o??? (Cipro); zvêrinâts/advokâts
(Lettonia); advokatas (Lituania); ügyved (Ungheria);
avukat/prokoratur legali (Malta); adwokat/radca prawny
(Polonia); odvetnik/odvetnica (Slovenia); advokat/komercný
pravnik (Slovacchia); ??????? (Bulgaria); avocar (Romania);
Odvjetnik/Odvjetnica (Croazia) .".
- Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6
febbraio 1996, n. 52) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, S.O..
Note all'art. 18
- Il Regolamento (CE) 24 settembre 2008, n. 1008/2008
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante
norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella
Comunita' (rifusione), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea del 31 ottobre 2008, n.
L.293/3.
- Il Regolamento (CE) 23 ottobre 2007, n. 1370/2007
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su
strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del
Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del
3 dicembre 2007, n. L. 315/1.
Note all'art. 21
- Si riporta l'articolo 11 della legge 16 gennaio 2013,
n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica
amministrazione ):
"Art. 11. (Codice unico di progetto degli investimenti
pubblici)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, per le finalita' di
cui all'articolo 1, commi 5 e 6, della legge 17 maggio
1999, n. 144, e in particolare per la funzionalita' della
rete di monitoraggio degli investimenti pubblici, ogni
nuovo progetto di investimento pubblico, nonche' ogni
progetto in corso di attuazione alla predetta data, e'
dotato di un «Codice unico di progetto», che le competenti
amministrazioni o i soggetti aggiudicatori richiedono in
via telematica secondo la procedura definita dal CIPE.
2. Entro il 30 settembre 2002, il CIPE, acquisito il
parere della Conferenza unificata di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, disciplina le modalita'
e le procedure necessarie per l'attuazione del comma 1.".
- Si riporta l'articolo 9, comma 2, del decreto legge
24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitivita'
e la giustizia sociale) convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 (Misure urgenti per la
competitivita' e la giustizia sociale. Deleghe al Governo
per il completamento della revisione della struttura del
bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per
la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione
del bilancio di cassa, nonche' per l'adozione di un testo
unico in materia di contabilita' di Stato e di tesoreria):
"Art. 9 (Acquisizione di beni e servizi attraverso
soggetti aggregatori e prezzi di riferimento)
(Omissis)
2. I soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 che
svolgono attivita' di centrale di committenza ai sensi
dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163 richiedono all'Autorita' l'iscrizione all'elenco dei
soggetti aggregatori. I soggetti aggregatori di cui al
presente comma possono stipulare, per gli ambiti
territoriali di competenza, le convenzioni di cui
all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n.
488, e successive modificazioni. L'ambito territoriale di
competenza dei soggetti di cui al presente comma coincide
con la regione di riferimento esclusivamente per le
categorie merceologiche e le soglie individuate con il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
comma 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, previa intesa con la
Conferenza unificata sono definiti i requisiti per
l'iscrizione tra cui il carattere di stabilita'
dell'attivita' di centralizzazione, nonche' i valori di
spesa ritenuti significativi per le acquisizioni di beni e
di servizi con riferimento ad ambiti, anche territoriali,
da ritenersi ottimali ai fini dell'aggregazione e della
centralizzazione della domanda. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
previa intesa con la Conferenza unificata, e' istituito il
Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal
Ministero dell'economia e delle finanze, e ne sono
stabiliti i compiti, le attivita' e le modalita' operative.
(Omissis).".
- Si riporta l'articolo 1, comma 513, della legge 28
dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilita' 2016):
"Comma 513
513. L'Agenzia per l'Italia digitale (Agid) predispone
il Piano triennale per l'informatica nella pubblica
amministrazione che e' approvato dal Presidente del
Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato. Il Piano
contiene, per ciascuna amministrazione o categoria di
amministrazioni, l'elenco dei beni e servizi informatici e
di connettivita' e dei relativi costi, suddivisi in spese
da sostenere per innovazione e spese per la gestione
corrente, individuando altresi' i beni e servizi la cui
acquisizione riveste particolare rilevanza strategica.".
Note all'art. 23
- Si riporta l'articolo 15, del decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilita' (Testo A):
"Art. 15 (L) (Disposizioni sulla redazione del
progetto)
1. Per le operazioni planimetriche e le altre
operazioni preparatorie necessarie per la redazione dello
strumento urbanistico generale, di una sua variante o di un
atto avente efficacia equivalente nonche' per l'attuazione
delle previsioni urbanistiche e per la progettazione di
opere pubbliche e di pubblica utilita', i tecnici
incaricati, anche privati, possono essere autorizzati ad
introdursi nell'area interessata.
2. Chiunque chieda il rilascio della autorizzazione
deve darne notizia, mediante atto notificato con le forme
degli atti processuali civili o lettera raccomandata con
avviso di ricevimento, al proprietario del bene, nonche' al
suo possessore, se risulti conosciuto. L'autorita'
espropriante tiene conto delle eventuali osservazioni,
formulate dal proprietario o dal possessore entro sette
giorni dalla relativa notifica o comunicazione, e puo'
accogliere la richiesta solo se risultano trascorsi almeno
ulteriori dieci giorni dalla data in cui e' stata
notificata o comunicata la richiesta di introdursi nella
altrui proprieta'.
3. L'autorizzazione indica i nomi delle persone che
possono introdursi nell'altrui proprieta' ed e' notificata
o comunicata mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento almeno sette giorni prima dell'inizio delle
operazioni.
4. Il proprietario e il possessore del bene possono
assistere alle operazioni, anche mediante persone di loro
fiducia.
5. L'autorizzazione di cui al comma 1 si estende alle
ricerche archeologiche, alla bonifica da ordigni bellici e
alla bonifica dei siti inquinati. Le ricerche archeologiche
sono compiute sotto la vigilanza delle competenti
soprintendenze, che curano la tempestiva programmazione
delle ricerche ed il rispetto della medesima, allo scopo di
evitare ogni ritardo all'avvio delle opere.".
- Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
(Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101, S.O..
-Si riporta l'articolo 26, comma 3 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo
1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro):
"Art. 26. (Obblighi connessi ai contratti d'appalto o
d'opera o di somministrazione)
(Omissis)
3. Il datore di lavoro committente promuove la
cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2,
elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che
indichi le misure adottate per eliminare o, ove cio' non e'
possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze
ovvero individuando, limitatamente ai settori di attivita'
a basso rischio di infortuni e malattie professionali di
cui all'articolo 29, comma 6-ter, con riferimento sia
all'attivita' del datore di lavoro committente sia alle
attivita' dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori
autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione,
esperienza e competenza professionali, adeguate e
specifiche in relazione all'incarico conferito, nonche' di
periodico aggiornamento e di conoscenza diretta
dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali
cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del
documento esso e' allegato al contratto di appalto o di
opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione
dei lavori, servizi e forniture. A tali dati accedono il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli
organismi locali delle organizzazioni sindacali dei
lavoratori comparativamente piu' rappresentative a livello
nazionale. Dell'individuazione dell'incaricato di cui al
primo periodo o della sua sostituzione deve essere data
immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le
disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi
specifici propri dell'attivita' delle imprese appaltatrici
o dei singoli lavoratori autonomi. Nell'ambito di
applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, tale documento e' redatto, ai fini
dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del
potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello
specifico appalto.
(Omissis)".
Note all'art. 24
- Si riporta l'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
"Articolo 1 (Finalita' ed ambito di applicazione (Art.
1 del d.lgs n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 1 del
d.lgs n. 80 del 1998)
(Omissis)
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.
(Omissis). ".
- Si riporta l'articolo 2359 del Codice civile:
"Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate)
Sono considerate societa' controllate:
1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della
maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di voti
sufficienti per esercitare un'influenza dominante
nell'assemblea ordinaria;
3) le societa' che sono sotto influenza dominante di
un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli
contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo
comma si computano anche i voti spettanti a societa'
controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta;
non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le societa' sulle quali
un'altra societa' esercita un'influenza notevole.
L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un
decimo se la societa' ha azioni quotate in borsa.".
Note all'art. 25
- Si riporta l'articolo 28, comma 4, del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della
legge 6 luglio 2002, n. 137).
"Articolo 28 (Misure cautelari e preventive)
(Omissis)
4. In caso di realizzazione di lavori pubblici
ricadenti in aree di interesse archeologico, anche quando
per esse non siano intervenute la verifica di cui
all'articolo 12, comma 2, o la dichiarazione di cui
all'articolo 13, il soprintendente puo' richiedere
l'esecuzione di saggi archeologici preventivi sulle aree
medesime a spese del committente.".
- Si riporta l'articolo 16 del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del
paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio
2002, n. 137).
"Articolo 16 (Ricorso amministrativo avverso la
dichiarazione)
1. Avverso il provvedimento conclusivo della verifica
di cui all'articolo 12 o la dichiarazione di cui
all'articolo 13 e' ammesso ricorso al Ministero, per motivi
di legittimita' e di merito, entro trenta giorni dalla
notifica della dichiarazione.
2. La proposizione del ricorso comporta la sospensione
degli effetti del provvedimento impugnato. Rimane ferma
l'applicazione, in via cautelare, delle disposizioni
previste dal Capo II, dalla sezione I del Capo III e dalla
sezione I del Capo IV del presente Titolo.
3. Il Ministero, sentito il competente organo
consultivo, decide sul ricorso entro il termine di novanta
giorni dalla presentazione dello stesso.
4. Il Ministero, qualora accolga il ricorso, annulla o
riforma l'atto impugnato.
5. Si applicano le disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.".
- Si riportano gli articoli 12 e 13, del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della
legge 6 luglio 2002, n. 137).
"Articolo 12 (Verifica dell'interesse culturale)
1. Le cose indicate all'articolo 10, comma 1, che siano
opera di autore non piu' vivente e la cui esecuzione
risalga ad oltre cinquanta anni, se mobili, o ad oltre
settanta anni, se immobili, sono sottoposte alle
disposizioni della presente Parte fino a quando non sia
stata effettuata la verifica di cui al comma 2.
2. I competenti organi del Ministero, d'ufficio o su
richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e
corredata dai relativi dati conoscitivi, verificano la
sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico
o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, sulla
base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal
Ministero medesimo al fine di assicurare uniformita' di
valutazione.
3. Per i beni immobili dello Stato, la richiesta di cui
al comma 2 e' corredata da elenchi dei beni e dalle
relative schede descrittive. I criteri per la
predisposizione degli elenchi, le modalita' di redazione
delle schede descrittive e di trasmissione di elenchi e
schede sono stabiliti con decreto del Ministero adottato di
concerto con l'Agenzia del demanio e, per i beni immobili
in uso all'amministrazione della difesa, anche con il
concerto della competente direzione generale dei lavori e
del demanio. Il Ministero fissa, con propri decreti, i
criteri e le modalita' per la predisposizione e la
presentazione delle richieste di verifica, e della relativa
documentazione conoscitiva, da parte degli altri soggetti
di cui al comma 1.
4. Qualora nelle cose sottoposte a verifica non sia
stato riscontrato l'interesse di cui al comma 2, le cose
medesime sono escluse dall'applicazione delle disposizioni
del presente Titolo.
5. Nel caso di verifica con esito negativo su cose
appartenenti al demanio dello Stato, delle regioni e degli
altri enti pubblici territoriali, la scheda contenente i
relativi dati e' trasmessa ai competenti uffici affinche'
ne dispongano la sdemanializzazione qualora, secondo le
valutazioni dell'amministrazione interessata, non vi ostino
altre ragioni di pubblico interesse.
6. Le cose di cui al comma 4 e quelle di cui al comma 5
per le quali si sia proceduto alla sdemanializzazione sono
liberamente alienabili, ai fini del presente codice.
7. L'accertamento dell'interesse artistico, storico,
archeologico o etnoantropologico, effettuato in conformita'
agli indirizzi generali di cui al comma 2, costituisce
dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 ed il relativo
provvedimento e' trascritto nei modi previsti dall'articolo
15, comma 2. I beni restano definitivamente sottoposti alle
disposizioni del presente Titolo.
8. Le schede descrittive degli immobili di proprieta'
dello Stato oggetto di verifica con esito positivo,
integrate con il provvedimento di cui al comma 7,
confluiscono in un archivio informatico, conservato presso
il Ministero e accessibile al Ministero e all'Agenzia del
demanio, per finalita' di monitoraggio del patrimonio
immobiliare e di programmazione degli interventi in
funzione delle rispettive competenze istituzionali.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano
alle cose di cui al comma 1 anche qualora i soggetti cui
esse appartengono mutino in qualunque modo la loro natura
giuridica.
10. Il procedimento di verifica si conclude entro
centoventi giorni dal ricevimento della richiesta.".
"Articolo 13 (Dichiarazione dell'interesse culturale)
1. La dichiarazione accerta la sussistenza, nella cosa
che ne forma oggetto, dell'interesse richiesto
dall'articolo 10, comma 3.
2. La dichiarazione non e' richiesta per i beni di cui
all'articolo 10, comma 2. Tali beni rimangono sottoposti a
tutela anche qualora i soggetti cui essi appartengono
mutino in qualunque modo la loro natura giuridica.".
- Si riporta l'articolo 101, del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del
paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio
2002, n. 137)
"Articolo 101 (Istituti e luoghi della cultura)
1. Ai fini del presente codice sono istituti e luoghi
della cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le
aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali.
2. Si intende per:
a) «museo», una struttura permanente che acquisisce,
cataloga, conserva, ordina ed espone beni culturali per
finalita' di educazione e di studio;
b) «biblioteca», una struttura permanente che
raccoglie, cataloga e conserva un insieme organizzato di
libri, materiali e informazioni, comunque editi o
pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la
consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio;
c) «archivio», una struttura permanente che raccoglie,
inventaria e conserva documenti originali di interesse
storico e ne assicura la consultazione per finalita' di
studio e di ricerca;
d) «area archeologica», un sito caratterizzato dalla
presenza di resti di natura fossile o di manufatti o
strutture preistorici o di eta' antica;
e) «parco archeologico», un ambito territoriale
caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla
compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali,
attrezzato come museo all'aperto;
f) «complesso monumentale», un insieme formato da una
pluralita' di fabbricati edificati anche in epoche diverse,
che con il tempo hanno acquisito, come insieme, una
autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica.
3. Gli istituti ed i luoghi di cui al comma 1 che
appartengono a soggetti pubblici sono destinati alla
pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico.
4. Le strutture espositive e di consultazione nonche' i
luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti
privati e sono aperti al pubblico espletano un servizio
privato di utilita' sociale."
- Si riporta l'articolo 28, comma 2, del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della
legge 6 luglio 2002, n. 137).
"Articolo 28 (Misure cautelari e preventive)
(Omissis)
2. Al soprintendente spetta altresi' la facolta' di
ordinare l'inibizione o la sospensione di interventi
relativi alle cose indicate nell'articolo 10, anche quando
per esse non siano ancora intervenute la verifica di cui
all'articolo 12, comma 2, o la dichiarazione di cui
all'articolo 13.
(Omissis)".
- Si riporta l'articolo 142, comma 1, lettera m), del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della
legge 6 luglio 2002, n. 137):
"Articolo 142 (Aree tutelate per legge)
1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono
sottoposti alle disposizioni di questo Titolo:
(Omissis)
m) le zone di interesse archeologico
(Omissis).".
- Si riporta l'articolo 4, della legge 7 agosto 2015,
n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche):
"Art. 4. (Norme per la semplificazione e
l'accelerazione dei procedimenti amministrativi)
1. Con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono dettate norme di semplificazione e
accelerazione dei procedimenti amministrativi, sulla base
delle seguenti norme generali regolatrici della materia:
a) individuazione dei tipi di procedimento
amministrativo, relativi a rilevanti insediamenti
produttivi, a opere di interesse generale o all'avvio di
attivita' imprenditoriali, ai quali possono essere
applicate le misure di cui alle lettere c) e seguenti;
b) individuazione in concreto da parte del Presidente
del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, nell'ambito dei tipi di
procedimento indicati alla lettera a), dei singoli
interventi con positivi effetti sull'economia o
sull'occupazione per i quali adottare le misure di cui alle
lettere c) e seguenti;
c) previsione, per ciascun procedimento, dei relativi
termini, ridotti in misura non superiore al 50 per cento
rispetto a quelli applicabili ai sensi dell'articolo 2
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni;
d) per i procedimenti di cui alla lettera b),
attribuzione, previa delibera del Consiglio dei ministri,
di poteri sostitutivi al Presidente del Consiglio dei
ministri o a un suo delegato;
e) previsione, per i procedimenti in cui siano
coinvolte amministrazioni delle regioni e degli enti
locali, di idonee forme di raccordo per la definizione dei
poteri sostitutivi di cui alla lettera d);
f) definizione dei criteri di individuazione di
personale in servizio presso le amministrazioni pubbliche,
in possesso di specifiche competenze tecniche e
amministrative, di cui possono avvalersi i titolari dei
poteri sostitutivi di cui alla lettera d) senza
riconoscimento di trattamenti retributivi ulteriori
rispetto a quelli in godimento e senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.".
Note all'art. 27
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi ) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
- Si riportano gli articoli 14-bis e seguenti, in
materia di conferenza dei servizi, della legge 7 agosto
1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi ):
"Art. 14-bis (Conferenza di servizi preliminare)
1. La conferenza di servizi puo' essere convocata per
progetti di particolare complessita' e di insediamenti
produttivi di beni e servizi, su motivata richiesta
dell'interessato, documentata, in assenza di un progetto
preliminare, da uno studio di fattibilita', prima della
presentazione di una istanza o di un progetto definitivi,
al fine di verificare quali siano le condizioni per
ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di
consenso. In tale caso la conferenza si pronuncia entro
trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi
sono a carico del richiedente.
1-bis. In relazione alle procedure di cui all'articolo
153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la
conferenza dei servizi e' sempre indetta. La conferenza si
esprime sulla base dello studio di fattibilita' per le
procedure che prevedono che lo stesso sia posto a base di
gara ovvero sulla base del progetto preliminare per le
procedure che prevedono che lo stesso sia posto a base di
gara. Le indicazioni fornite in sede di conferenza possono
essere motivatamente modificate o integrate solo in
presenza di significativi elementi emersi nelle fasi
successive del procedimento.
2. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche
e di interesse pubblico, la conferenza di servizi si
esprime sul progetto preliminare al fine di indicare quali
siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo,
le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le
licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati,
richiesti dalla normativa vigente. In tale sede, le
amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute, e della
pubblica incolumita', si pronunciano, per quanto riguarda
l'interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni
progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base
della documentazione disponibile, elementi comunque
preclusivi della realizzazione del progetto, le suddette
amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni, le
condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede
di presentazione del progetto definitivo, gli atti di
consenso.
3. Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di
servizi si esprime entro trenta giorni dalla conclusione
della fase preliminare di definizione dei contenuti dello
studio d'impatto ambientale, secondo quanto previsto in
materia di VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro
novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la
conferenza di servizi si esprime comunque entro i
successivi trenta giorni. Nell'ambito di tale conferenza,
l'autorita' competente alla VIA si esprime sulle condizioni
per la elaborazione del progetto e dello studio di impatto
ambientale. In tale fase, che costituisce parte integrante
della procedura di VIA, la suddetta autorita' esamina le
principali alternative, compresa l'alternativa zero, e,
sulla base della documentazione disponibile, verifica
l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilita',
anche con riferimento alla localizzazione prevista dal
progetto e, qualora tali elementi non sussistano, indica
nell'ambito della conferenza di servizi le condizioni per
ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo,
i necessari atti di consenso.
3-bis. Il dissenso espresso in sede di conferenza
preliminare da una amministrazione preposta alla tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico, della salute o della pubblica
incolumita', con riferimento alle opere interregionali, e'
sottoposto alla disciplina di cui all'articolo 14-quater,
comma 3.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di
servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione
e le indicazioni fornite in tale sede possono essere
motivatamente modificate o integrate solo in presenza di
significativi elementi emersi nelle fasi successive del
procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei
privati sul progetto definitivo.
5. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico
del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate
il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni
indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza
di servizi sul progetto preliminare, e convoca la
conferenza tra il trentesimo e il sessantesimo giorno
successivi alla trasmissione. In caso di affidamento
mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici,
l'amministrazione aggiudicatrice convoca la conferenza di
servizi sulla base del solo progetto preliminare, secondo
quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni.".
"Art. 14-ter (Lavori della conferenza di servizi)
01. La prima riunione della conferenza di servizi e'
convocata entro quindici giorni ovvero, in caso di
particolare complessita' dell'istruttoria, entro trenta
giorni dalla data di indizione.
1. La conferenza di servizi assume le determinazioni
relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza
dei presenti e puo' svolgersi per via telematica.
2. La convocazione della prima riunione della
conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni
interessate, anche per via telematica o informatica, almeno
cinque giorni prima della relativa data. Entro i successivi
cinque giorni, le amministrazioni convocate possono
richiedere, qualora impossibilitate a partecipare,
l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale
caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova data,
comunque entro i dieci giorni successivi alla prima. La
nuova data della riunione puo' essere fissata entro i
quindici giorni successivi nel caso la richiesta provenga
da un'autorita' preposta alla tutela del patrimonio
culturale. I responsabili degli sportelli unici per le
attivita' produttive e per l'edilizia, ove costituiti, o i
Comuni, o altre autorita' competenti concordano con i
Soprintendenti territorialmente competenti il calendario,
almeno trimestrale, delle riunioni delle conferenze di
servizi che coinvolgano atti di assenso o consultivi
comunque denominati di competenza del Ministero per i beni
e le attivita' culturali.
2-bis. Alla conferenza di servizi di cui agli articoli
14 e 14-bis sono convocati i soggetti proponenti il
progetto dedotto in conferenza, alla quale gli stessi
partecipano senza diritto di voto.
2-ter. Alla conferenza possono partecipare, senza
diritto di voto, i concessionari e i gestori di pubblici
servizi, nel caso in cui il procedimento amministrativo o
il progetto dedotto in conferenza implichi loro adempimenti
ovvero abbia effetto diretto o indiretto sulla loro
attivita'. Agli stessi e' inviata, anche per via telematica
e con congruo anticipo, comunicazione della convocazione
della conferenza di servizi. Alla conferenza possono
partecipare inoltre, senza diritto di voto, le
amministrazioni preposte alla gestione delle eventuali
misure pubbliche di agevolazione.
3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o
comunque in quella immediatamente successiva alla
trasmissione dell'istanza o del progetto definitivo ai
sensi dell'articolo 14-bis, le amministrazioni che vi
partecipano determinano il termine per l'adozione della
decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono
superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma
4. Decorsi inutilmente tali termini, l'amministrazione
procedente provvede ai sensi dei commi 6-bis e 9 del
presente articolo.
3-bis. In caso di opera o attivita' sottoposta anche ad
autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si esprime,
in via definitiva, in sede di conferenza di servizi, ove
convocata, in ordine a tutti i provvedimenti di sua
competenza ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42.
4. Fermo restando quanto disposto dal comma 4-bis nei
casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi
si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima ed
il termine di cui al comma 3 resta sospeso, per un massimo
di novanta giorni, fino all'acquisizione della pronuncia
sulla compatibilita' ambientale. Se la VIA non interviene
nel termine previsto per l'adozione del relativo
provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in
sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei
trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a
richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla
conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui
al precedente periodo e' prorogato di altri trenta giorni
nel caso che si appalesi la necessita' di approfondimenti
istruttori. Per assicurare il rispetto dei tempi,
l'amministrazione competente al rilascio dei provvedimenti
in materia ambientale puo' far eseguire anche da altri
organi dell'amministrazione pubblica o enti pubblici dotati
di qualificazione e capacita' tecnica equipollenti, ovvero
da istituti universitari tutte le attivita'
tecnico-istruttorie non ancora eseguite. In tal caso gli
oneri economici diretti o indiretti sono posti a esclusivo
carico del soggetto committente il progetto, secondo le
tabelle approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze.
4-bis. Nei casi in cui l'intervento oggetto della
conferenza di servizi e' stato sottoposto positivamente a
valutazione ambientale strategica (VAS), i relativi
risultati e prescrizioni, ivi compresi gli adempimenti di
cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, devono essere utilizzati, senza
modificazioni, ai fini della VIA, qualora effettuata nella
medesima sede, statale o regionale, ai sensi dell'articolo
7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia gia'
intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni
di cui al comma 3 dell'articolo 14-quater, nonche' quelle
di cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, si
applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela
della salute, del patrimonio storico-artistico e della
pubblica incolumita'.
6. Ogni amministrazione convocata partecipa alla
conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante
legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo
vincolante la volonta' dell'amministrazione su tutte le
decisioni di competenza della stessa.
6-bis. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni
caso scaduto il termine di cui ai commi 3 e 4,
l'amministrazione procedente, in caso di VIA statale, puo'
adire direttamente il Consiglio dei Ministri ai sensi
dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 30
aprile 2006, n. 152; in tutti gli altri casi, valutate le
specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto
delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, adotta
la determinazione motivata di conclusione del procedimento
che sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione,
concessione, nulla osta o atto di assenso comunque
denominato di competenza delle amministrazioni
partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma
risultate assenti, alla predetta conferenza. La mancata
partecipazione alla conferenza di servizi ovvero la
ritardata o mancata adozione della determinazione motivata
di conclusione del procedimento sono valutate ai fini della
responsabilita' dirigenziale o disciplinare e
amministrativa, nonche' ai fini dell'attribuzione della
retribuzione di risultato. Resta salvo il diritto del
privato di dimostrare il danno derivante dalla mancata
osservanza del termine di conclusione del procedimento ai
sensi degli articoli 2 e 2-bis.
7. Si considera acquisito l'assenso
dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla
tutela della salute e della pubblica incolumita', alla
tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale,
esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il
cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza,
non abbia espresso definitivamente la volonta'
dell'amministrazione rappresentata.
8. In sede di conferenza di servizi possono essere
richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o
ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se
questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i
successivi trenta giorni, si procede all'esame del
provvedimento.
8-bis. I termini di validita' di tutti i pareri,
autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso
comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza
di Servizi, decorrono a far data dall'adozione del
provvedimento finale.
9. soppresso
10. Il provvedimento finale concernente opere
sottoposte a VIA e' pubblicato, a cura del proponente,
unitamente all'estratto della predetta VIA, nella Gazzetta
Ufficiale o nel Bollettino regionale in caso di VIA
regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla
data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono
i termini per eventuali impugnazioni in sede
giurisdizionale da parte dei soggetti interessati.".
"Art. 14-quater (Effetti del dissenso espresso nella
conferenza di servizi)
1. Il dissenso di uno o piu' rappresentanti delle
amministrazioni ivi comprese quelle preposte alla tutela
ambientale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute e della
pubblica incolumita', regolarmente convocate alla
conferenza di servizi, a pena di inammissibilita', deve
essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere
congruamente motivato, non puo' riferirsi a questioni
connesse che non costituiscono oggetto della conferenza
medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle
modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.
2. abrogato
3. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 117, ottavo
comma, della Costituzione, e delle infrastrutture ed
insediamenti produttivi strategici e di preminente
interesse nazionale, di cui alla parte seconda, titolo
terzo, capo quarto del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, e successive modificazioni, nonche' dei casi di
localizzazione delle opere di interesse statale, ove venga
espresso motivato dissenso da parte di un'amministrazione
preposta alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute e della
pubblica incolumita', la questione, in attuazione e nel
rispetto del principio di leale collaborazione e
dell'articolo 120 della Costituzione, e' rimessa
dall'amministrazione procedente alla deliberazione del
Consiglio dei Ministri, che ha natura di atto di alta
amministrazione. Il Consiglio dei Ministri si pronuncia
entro sessanta giorni, previa intesa con la Regione o le
Regioni e le Province autonome interessate, in caso di
dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o
tra piu' amministrazioni regionali, ovvero previa intesa
con la Regione e gli enti locali interessati, in caso di
dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un
ente locale o tra piu' enti locali, motivando un'eventuale
decisione in contrasto con il motivato dissenso. Se
l'intesa non e' raggiunta entro trenta giorni, la
deliberazione del Consiglio dei Ministri puo' essere
comunque adottata. Se il motivato dissenso e' espresso da
una regione o da una provincia autonoma in una delle
materie di propria competenza, ai fini del raggiungimento
dell'intesa, entro trenta giorni dalla data di rimessione
della questione alla delibera del Consiglio dei Ministri,
viene indetta una riunione dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri con la partecipazione della regione o della
provincia autonoma, degli enti locali e delle
amministrazioni interessate, attraverso un unico
rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad
esprimere in modo vincolante la volonta'
dell'amministrazione sulle decisioni di competenza. In tale
riunione i partecipanti debbono formulare le specifiche
indicazioni necessarie alla individuazione di una soluzione
condivisa, anche volta a modificare il progetto originario,
motivando un'eventuale decisione in contrasto con il
motivato dissenso. Se l'intesa non e' raggiunta nel termine
di ulteriori trenta giorni, e' indetta una seconda riunione
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con le medesime
modalita' della prima, per concordare interventi di
mediazione, valutando anche le soluzioni progettuali
alternative a quella originaria. Ove non sia comunque
raggiunta l'intesa, in un ulteriore termine di trenta
giorni, le trattative, con le medesime modalita' delle
precedenti fasi, sono finalizzate a risolvere e comunque a
individuare i punti di dissenso. Se all'esito delle
predette trattative l'intesa non e' raggiunta, la
deliberazione del Consiglio dei Ministri puo' essere
comunque adottata con la partecipazione dei Presidenti
delle regioni o delle province autonome interessate.
3-bis. sostituito con l'attuale comma 3
3-ter. sostituito con l'attuale comma 3
3-quater. sostituito con l'attuale comma 3
3-quinquies. Restano ferme le attribuzioni e le
prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e
alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti
speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione.
4. abrogato
5. Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a VIA e
in caso di provvedimento negativo trova applicazione
l'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23
agosto 1988, n. 400, introdotta dall'articolo 12, comma 2,
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.".
"Art. 14-quinquies (Conferenza di servizi in materia di
finanza di progetto)
1. Nelle ipotesi di conferenza di servizi finalizzata
all'approvazione del progetto definitivo in relazione alla
quale trovino applicazione le procedure di cui agli
articoli 37-bis e seguenti della legge 11 febbraio 1994, n.
109, sono convocati alla conferenza, senza diritto di voto,
anche i soggetti aggiudicatari di concessione individuati
all'esito della procedura di cui all'articolo 37-quater
della legge n. 109 del 1994, ovvero le societa' di progetto
di cui all'articolo 37-quinquies della medesima legge.".
- Si riportano gli articoli 12 e seguenti in materia di
dichiarazione di pubblica utilita', del decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di espropriazione per pubblica utilita' (Testo A):
"Art. 12 (L) (Gli atti che comportano la dichiarazione
di pubblica utilita')
1. La dichiarazione di pubblica utilita' si intende
disposta:
a) quando l'autorita' espropriante approva a tale fine
il progetto definitivo dell'opera pubblica o di pubblica
utilita', ovvero quando sono approvati il piano
particolareggiato, il piano di lottizzazione, il piano di
recupero, il piano di ricostruzione, il piano delle aree da
destinare a insediamenti produttivi, ovvero quando e'
approvato il piano di zona;
b) in ogni caso, quando in base alla normativa vigente
equivale a dichiarazione di pubblica utilita'
l'approvazione di uno strumento urbanistico, anche di
settore o attuativo, la definizione di una conferenza di
servizi o il perfezionamento di un accordo di programma,
ovvero il rilascio di una concessione, di una
autorizzazione o di un atto avente effetti equivalenti.
2. Le varianti derivanti dalle prescrizioni della
conferenza di servizi, dell'accordo di programma o di altro
atto di cui all'articolo 10, nonche' le successive varianti
in corso d'opera, qualora queste ultime non comportino
variazioni di tracciato al di fuori delle zone di rispetto
previste ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, nonche' ai sensi del
decreto ministeriale 1° aprile 1968, sono approvate
dall'autorita' espropriante ai fini della dichiarazione di
pubblica utilita' e non richiedono nuova apposizione del
vincolo preordinato all'esproprio.
3. Qualora non sia stato apposto il vincolo preordinato
all'esproprio la dichiarazione di pubblica utilita' diventa
efficace al momento di tale apposizione a norma degli
articoli 9 e 10.".
"Art. 13 (L) (Contenuto ed effetti dell'atto che
comporta la dichiarazione di pubblica utilita')
1. Il provvedimento che dispone la pubblica utilita'
dell'opera puo' essere emanato fino a quando non sia
decaduto il vincolo preordinato all'esproprio.
2. Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilita'
si producono anche se non sono espressamente indicati nel
provvedimento che la dispone.
3. Nel provvedimento che comporta la dichiarazione di
pubblica utilita' dell'opera puo' essere stabilito il
termine entro il quale il decreto di esproprio va emanato.
4. Se manca l'espressa determinazione del termine di
cui al comma 3, il decreto di esproprio puo' essere emanato
entro il termine di cinque anni, decorrente dalla data in
cui diventa efficace l'atto che dichiara la pubblica
utilita' dell'opera.
5. L'autorita' che ha dichiarato la pubblica utilita'
dell'opera puo' disporre la proroga dei termini previsti
dai commi 3 e 4 per casi di forza maggiore o per altre
giustificate ragioni. La proroga puo' essere disposta,
anche d'ufficio, prima della scadenza del termine e per un
periodo di tempo che non supera i due anni.
6. La scadenza del termine entro il quale puo' essere
emanato il decreto di esproprio determina l'inefficacia
della dichiarazione di pubblica utilita'.
7. Restano in vigore le disposizioni che consentono
l'esecuzione delle previsioni dei piani territoriali o
urbanistici, anche di settore o attuativi, entro termini
maggiori di quelli previsti nel comma 4.
8. Qualora il vincolo preordinato all'esproprio
riguardi immobili da non sottoporre a trasformazione
fisica, la dichiarazione di pubblica utilita' ha luogo
mediante l'adozione di un provvedimento di destinazione ad
uso pubblico dell'immobile vincolato, con cui sono indicate
le finalita' dell'intervento, i tempi previsti per
eventuali lavori di manutenzione, nonche' i relativi costi
previsti.".
"Art. 14 (L) (Istituzione degli elenchi degli atti che
dichiarano la pubblica utilita')
1. L'autorita' che emana uno degli atti previsti
dall'articolo 12, comma 1, ovvero esegue un decreto di
espropriazione, ne trasmette una copia al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, per le opere di competenza
statale, e al presidente della Regione, per le opere di
competenza regionale.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti ovvero del presidente della Regione,
rispettivamente per le opere di competenza statale o
regionale, sono indicati gli uffici competenti
all'aggiornamento degli elenchi degli atti da cui deriva la
dichiarazione di pubblica utilita' ovvero con cui e'
disposta l'espropriazione, distinti in relazione alle
diverse amministrazioni che li hanno adottati; nello stesso
decreto puo' prevedersi che i medesimi o altri uffici
possano dare indicazioni operative alle autorita'
esproprianti per la corretta applicazione del presente
testo unico.
3. L'autorita' espropriante comunica all'ufficio di cui
al comma 2:
a) quale sia lo stato del procedimento d'esproprio,
almeno sei mesi e non oltre tre mesi prima della data di
scadenza degli effetti della dichiarazione di pubblica
utilita';
b) se sia stato eseguito entro il prescritto termine il
decreto d'esproprio ovvero se il medesimo termine sia
inutilmente scaduto;
c) se siano stati impugnati gli atti di adozione e di
approvazione del piano urbanistico generale, l'atto che
dichiara la pubblica utilita' dell'opera o il decreto di
esproprio.".
Note all'art. 28
- Si riporta l'articolo 346 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea:
"Articolo 346
(ex articolo 296 del TCE)
1. Le disposizioni dei trattati non ostano alle norme
seguenti:
a) nessuno Stato membro e' tenuto a fornire
informazioni la cui divulgazione sia dallo stesso
considerata contraria agli interessi essenziali della
propria sicurezza;
b) ogni Stato membro puo' adottare le misure che
ritenga necessarie alla tutela degli interessi essenziali
della propria sicurezza e che si riferiscano alla
produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale
bellico; tali misure non devono alterare le condizioni di
concorrenza nel mercato interno per quanto riguarda i
prodotti che non siano destinati a fini specificamente
militari.
2. Il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta
della Commissione, puo' apportare modificazioni all'elenco,
stabilito il 15 aprile 1958, dei prodotti cui si applicano
le disposizioni del paragrafo 1, lettera b).".
- Il decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208
(Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori,
servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza,
in attuazione della direttiva 2009/81/CE) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 16 dicembre 2011, n. 292.
Note all'art. 29
- Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 5 aprile 2013, n. 80.
- Per l'articolo 120 del decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18
giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il
riordino del processo amministrativo) si rinvia alle Note
all'art. 204.
Note all'art. 30
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi ) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
Note all'art. 31
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi ) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
Note all'art. 32
- Si riporta l'articolo 15 del codice del processo
amministrativo di cui all'Allegato 1 al decreto legislativo
2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della
legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per
il riordino del processo amministrativo):
"Art. 15 (Rilievo dell'incompetenza)
1. Il difetto di competenza e' rilevato d'ufficio
finche' la causa non e' decisa in primo grado. Nei giudizi
di impugnazione esso e' rilevato se dedotto con specifico
motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che, in
modo implicito o esplicito, ha statuito sulla competenza.
2. In ogni caso il giudice decide sulla competenza
prima di provvedere sulla domanda cautelare e, se non
riconosce la propria competenza ai sensi degli articoli 13
14, non decide sulla stessa.
3. In mancanza di domanda cautelare, il difetto di
competenza puo' essere eccepito entro il termine previsto
per la costituzione in giudizio. Il presidente fissa la
camera di consiglio per la pronuncia immediata sulla
questione di competenza. Si osserva il procedimento di cui
all'articolo 87, comma 3.
4. Il giudice provvede con ordinanza, nei casi di cui
ai commi 2 e 3. Se dichiara la propria incompetenza, indica
il giudice ritenuto competente. Se, nel termine perentorio
di trenta giorni dalla comunicazione di tale ordinanza, la
causa e' riassunta davanti al giudice dichiarato
competente, il processo continua davanti al nuovo giudice.
Salvo quanto previsto al comma 6, la riassunzione preclude
alla parte che l'ha effettuata la proposizione del
regolamento di competenza.
5. L'ordinanza che pronuncia sulla competenza senza
decidere sulla domanda cautelare e' impugnabile
esclusivamente con il regolamento di competenza di cui
all'articolo 16. Il giudice dinanzi al quale la causa e'
riassunta, se ritiene di essere a sua volta incompetente,
richiede d'ufficio il regolamento di competenza.
L'ordinanza che pronuncia sulla competenza e sulla domanda
cautelare puo' essere impugnata col regolamento di
competenza, oppure nei modi ordinari quando insieme con la
pronuncia sulla competenza si impugna quella sulla domanda
cautelare.
6. In pendenza del regolamento di competenza la domanda
cautelare si propone al giudice indicato come competente
nell'ordinanza di cui al comma 4, che decide in ogni caso,
fermo restando quanto disposto dal comma 7.
7. I provvedimenti cautelari pronunciati dal giudice
dichiarato incompetente perdono efficacia alla scadenza del
termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione
dell'ordinanza che regola la competenza.
8. La domanda cautelare puo' essere riproposta al
giudice dichiarato competente.
9. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 si applicano
anche ai provvedimenti cautelari pronunciati dal giudice
privato del potere di decidere il ricorso dall'ordinanza
presidenziale di cui all'articolo 47, comma 2.".
Note all'art. 35
- Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
(Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia)
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993,
n. 230, S.O..
- Si riporta l'articolo 106 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia):
"Art. 106 (Albo degli intermediari finanziari)
1. L'esercizio nei confronti del pubblico
dell'attivita' di concessione di finanziamenti sotto
qualsiasi forma e' riservato agli intermediari finanziari
autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla
Banca d'Italia.
2. Oltre alle attivita' di cui al comma 1 gli
intermediari finanziari possono:
a) emettere moneta elettronica e prestare servizi di
pagamento a condizione che siano a cio' autorizzati ai
sensi dell'articolo 114-quinquies, comma 4, e iscritti nel
relativo albo, oppure prestare solo servizi di pagamento a
condizione che siano a cio' autorizzati ai sensi
dell'articolo 114-novies, comma 4, e iscritti nel relativo
albo;
b) prestare servizi di investimento se autorizzati ai
sensi dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58;
c) esercitare le altre attivita' a loro eventualmente
consentite dalla legge nonche' attivita' connesse o
strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla
Banca d'Italia.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Banca d'Italia, specifica il contenuto delle attivita'
indicate nel comma 1, nonche' in quali circostanze ricorra
l'esercizio nei confronti del pubblico.".
Note all'art. 36
- Si riporta l'articolo 16, comma 2-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia (Testo A):
"Art. 16 (L) Contributo per il rilascio del permesso di
costruire (legge 28 gennaio 1977, n. 10, articoli 35, comma
1; 6, commi 1, 4 e 5; 11; legge 5 agosto 1978, n. 457, art.
47; legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 7; legge 29
settembre 1964, n. 847, artt. 1, comma 1, lettere b) e c),
e 4; legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 44; legge 11 marzo
1988, n. 67, art. 17; decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22, art. 58, comma 1; legge 23 dicembre 1998, n. 448,
art. 61, comma 2).
(Omissis)
2-bis. Nell'ambito degli strumenti attuativi e degli
atti equivalenti comunque denominati nonche' degli
interventi in diretta attuazione dello strumento
urbanistico generale, l'esecuzione diretta delle opere di
urbanizzazione primaria di cui al comma 7, di importo
inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1,
lettera c), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del
territorio, e' a carico del titolare del permesso di
costruire e non trova applicazione il decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163.
(Omissis).".
Note all'art. 37
-La legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle
citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni di comuni) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7
aprile 2014, n. 81.
Note all'art. 38
- Si riporta l'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile
2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitivita' e la
giustizia sociale) convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 giugno 2014, n. 89 (Misure urgenti per la
competitivita' e la giustizia sociale. Deleghe al Governo
per il completamento della revisione della struttura del
bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per
la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione
del bilancio di cassa, nonche' per l'adozione di un testo
unico in materia di contabilita' di Stato e di tesoreria):
"Articolo 9 (Acquisizione di beni e servizi attraverso
soggetti aggregatori e prezzi di riferimento)
1. Nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni
appaltanti di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2012, n. 221, operante presso l'Autorita'
per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture, e' istituito, senza maggiori oneri a carico
della finanza pubblica, l'elenco dei soggetti aggregatori
di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di
committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai
sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre
2006, n. 296.
2. I soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 che
svolgono attivita' di centrale di committenza ai sensi
dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163 richiedono all'Autorita' l'iscrizione all'elenco dei
soggetti aggregatori. I soggetti aggregatori di cui al
presente comma possono stipulare, per gli ambiti
territoriali di competenza, le convenzioni di cui
all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n.
488, e successive modificazioni. L'ambito territoriale di
competenza dei soggetti di cui al presente comma coincide
con la regione di riferimento esclusivamente per le
categorie merceologiche e le soglie individuate con il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
comma 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, previa intesa con la
Conferenza unificata sono definiti i requisiti per
l'iscrizione tra cui il carattere di stabilita'
dell'attivita' di centralizzazione, nonche' i valori di
spesa ritenuti significativi per le acquisizioni di beni e
di servizi con riferimento ad ambiti, anche territoriali,
da ritenersi ottimali ai fini dell'aggregazione e della
centralizzazione della domanda. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
previa intesa con la Conferenza unificata, e' istituito il
Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal
Ministero dell'economia e delle finanze, e ne sono
stabiliti i compiti, le attivita' e le modalita' operative.
3. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi
449, 450 e 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, all'articolo 1, comma 7, all'articolo 4, comma
3-quater e all'articolo 15, comma 13, lettera d) del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottarsi, d'intesa con la Conferenza unificata, sentita
l'Autorita' nazionale anticorruzione, entro il 31 dicembre
di ogni anno, sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti
aggregatori e in ragione delle risorse messe a disposizione
ai sensi del comma 9, sono individuate le categorie di beni
e di servizi nonche' le soglie al superamento delle quali
le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad
esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado,
delle istituzioni educative e delle istituzioni
universitarie, nonche' le regioni, gli enti regionali, gli
enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, nonche' loro consorzi e
associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale
ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori
di cui ai commi 1 e 2 per lo svolgimento delle relative
procedure. Per le categorie di beni e servizi individuate
dal decreto di cui al periodo precedente, l'Autorita'
nazionale anticorruzione non rilascia il codice
identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti che, in
violazione degli adempimenti previsti dal presente comma,
non ricorrano a Consip S.p.A. o ad altro soggetto
aggregatore. Con il decreto di cui al presente comma sono,
altresi', individuate le relative modalita' di attuazione.
4. Il comma 3-bis dell'articolo 33 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e' sostituito dal
seguente:
"3-bis. I Comuni non capoluogo di provincia procedono
all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito
delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero
costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni
medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle
province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o
alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.
In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e
servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto
gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di
riferimento. L'Autorita' per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il
codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di
provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e
servizi in violazione degli adempimenti previsti dal
presente comma.".
4-bis. Al comma 1, lettera n), dell'articolo 83 del
codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, dopo le parole: "la sicurezza di approvvigionamento"
sono aggiunte le seguenti: "e l'origine produttiva".
5. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica attraverso la razionalizzazione della spesa per
l'acquisto di beni e di servizi, le regioni costituiscono
ovvero designano, entro il 31 dicembre 2014, ove non
esistente, un soggetto aggregatore secondo quanto previsto
al comma 1. In ogni caso il numero complessivo dei soggetti
aggregatori presenti sul territorio nazionale non puo'
essere superiore a 35.
6. In alternativa all'obbligo di cui al comma 5 e ferma
restando la facolta' per le regioni di costituire centrali
di committenza anche unitamente ad altre regioni secondo
quanto previsto all'articolo 1, comma 455, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, le regioni possono stipulare con il
Ministero dell'economia e delle finanze apposite
convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti sulla
cui base Consip S.p.A. svolge attivita' di centrale di
committenza per gli enti del territorio regionale, ai sensi
e per gli effetti dell'articolo 1, comma 455, della legge
27 dicembre 2006, n. 296.
7. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 11 e
17, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n 111, l'Autoriota' nazionale anticorruzione, a
partire dal 1° ottobre 2014, attraverso la banca dati
nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, fornisce,
tenendo anche conto della dinamica dei prezzi dei diversi
beni e servizi, alle amministrazioni pubbliche
un'elaborazione dei prezzi di riferimento alle condizioni
di maggiore efficienza di beni e di servizi, tra quelli di
maggiore impatto in termini di costo a carico della
pubblica amministrazione, nonche' pubblica sul proprio sito
web i prezzi unitari corrisposti dalle pubbliche
amministrazioni per gli acquisti di tali beni e servizi. I
prezzi di riferimento pubblicati dall'Autorita' e dalla
stessa aggiornati entro il 1° ottobre di ogni anno, sono
utilizzati per la programmazione dell'attivita'
contrattuale della pubblica amministrazione e costituiscono
prezzo massimo di aggiudicazione, anche per le procedure di
gara aggiudicate all'offerta piu' vantaggiosa, in tutti i
casi in cui non e' presente una convenzione stipulata ai
sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre
1999, n. 488, in ambito nazionale ovvero nell'ambito
territoriale di riferimento. I contratti stipulati in
violazione di tale prezzo massimo sono nulli.
8. In fase di prima applicazione, la determinazione dei
prezzi di riferimento e' effettuata sulla base dei dati
rilevati dalle stazioni appaltanti che hanno effettuato i
maggiori volumi di acquisto, come risultanti dalla banca
dati nazionale dei contratti pubblici.
8-bis. Nell'ottica della semplificazione e
dell'efficientamento dell'attuazione dei programmi di
sviluppo cofinanziati con fondi dell'Unione europea, il
Ministero dell'economia e delle finanze si avvale di Consip
S.p.A., nella sua qualita' di centrale di committenza ai
sensi dell'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, sulla base di convenzione
disciplinante i relativi rapporti per lo svolgimento di
procedure di gara finalizzate all'acquisizione, da parte
delle autorita' di gestione, certificazione e audit
istituite presso le singole amministrazioni titolari dei
programmi di sviluppo cofinanziati con fondi dell'Unione
europea, di beni e di servizi strumentali all'esercizio
delle relative funzioni.
9. Al fine di garantire la realizzazione degli
interventi di razionalizzazione della spesa mediante
aggregazione degli acquisti di beni e di servizi, di cui al
comma 3, e' istituito, nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per
l'aggregazione degli acquisti di beni e di servizi
destinato al finanziamento delle attivita' svolte dai
soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2, con la
dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 20
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono
stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo
di cui al precedente periodo.
10. Le entrate derivanti dal riversamento al bilancio
dello Stato degli avanzi di gestione di cui all'articolo 1,
comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, conseguiti
negli anni 2012 e 2013, sono utilizzate, per gli anni 2014
e 2015, nel limite di 5 milioni di euro per ciascun anno,
oltre che per il potenziamento delle strutture
dell'amministrazione finanziaria, per il finanziamento
delle attivita' svolte da Consip S.p.a. nell'ambito del
Programma di razionalizzazione degli acquisti delle
Pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 4, comma
3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. A tal
fine, le somme versate in uno specifico capitolo di entrata
sono riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze anche ad apposito capitolo dello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del
personale e dei servizi.".
- Si riporta l'articolo 33 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni):
"Art. 33 (Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi
di pagamento dell'amministrazione)
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza
annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento
relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture,
denominato «indicatore annuale di tempestivita' dei
pagamenti». A decorrere dall'anno 2015, con cadenza
trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un
indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato
«indicatore trimestrale di tempestivita' dei pagamenti».
Gli indicatori di cui al presente comma sono elaborati e
pubblicati, anche attraverso il ricorso a un portale unico,
secondo uno schema tipo e modalita' definiti con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare
sentita la Conferenza unificata.".
- Il Regolamento (CE) 9 luglio 2008, n. 765/2008
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del
mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei
prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 13
agosto 2008, n. L 218.
Note all'art. 40
- Si riporta l'articolo 5-bis, del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale):
"Art. 5-bis (Comunicazioni tra imprese e
amministrazioni pubbliche)
1. La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e
lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini
statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche
avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie
dell'informazione e della comunicazione. Con le medesime
modalita' le amministrazioni pubbliche adottano e
comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei
confronti delle imprese.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la
semplificazione normativa, sono adottate le modalita' di
attuazione del comma 1 da parte delle pubbliche
amministrazioni centrali e fissati i relativi termini.
3. DigitPA, anche avvalendosi degli uffici di cui
all'articolo 17, provvede alla verifica dell'attuazione del
comma 1 secondo le modalita' e i termini indicati nel
decreto di cui al comma 2.
4. Il Governo promuove l'intesa con regioni ed enti
locali in sede di Conferenza unificata per l'adozione degli
indirizzi utili alla realizzazione delle finalita' di cui
al comma 1.".
Note all'art. 42
- Si riporta l'articolo 7 del decreto del Presidente
della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante
codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma
dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165):
"Art. 7 (Obbligo di astensione)
1. Il dipendente si astiene dal partecipare
all'adozione di decisioni o ad attivita' che possano
coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti,
affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi,
oppure di persone con le quali abbia rapporti di
frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od
organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa
pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito
significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui
sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti,
associazioni anche non riconosciute, comitati, societa' o
stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o
dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in
cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione
decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.".
 


Note all'art. 43
- Il Regolamento (CE) 5 luglio 2006, n. 1082/2006
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale
(GECT) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea 31 luglio 2006, n. L 210.
Note all'art. 45
- La legge 25 giugno 1909, n. 422 (Costituzione di
consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 luglio 1909.
- Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 (Provvedimenti per la
cooperazione) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22
gennaio 1948, n. 17 e ratificato, con modificazioni, con
legge 2 aprile 1951, n. 302 (Ratifica, con modificazioni,
del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14
dicembre 1947, n. 1577, recante provvedimenti per la
cooperazione, e modificazione della legge 8 maggio 1949, n.
285) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 maggio 1951, n.
106.
- La legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge-quadro per
l'artigianato) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24
agosto 1985, n. 199.
- Si riporta l'articolo 2615-ter del Codice civile:
"Art. 2615-ter (Societa' consortili)
Le societa' previste nei capi III e seguenti del titolo
V possono assumere come oggetto sociale gli scopi indicati
nell'articolo 2602.
In tal caso l'atto costitutivo puo' stabilire l'obbligo
dei soci di versare contributi in denaro.".
- Si riporta l'articolo 2602 del Codice civile:
"Art. 2602 (Nozione e norme applicabili)
Con il contratto di consorzio piu' imprenditori
istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o
per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive
imprese.
Il contratto di cui al precedente comma e' regolato
dalle norme seguenti, salve le diverse disposizioni delle
leggi speciali.".
- Si riporta l'articolo 3, comma 4-ter, del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti a
sostegno dei settori industriali in crisi), convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 (Misure
urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi,
nonche' disposizioni in materia di produzione lattiera e
rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario):
"Art. 3 (Distretti produttivi e reti di imprese)
(Omissis)
4-ter. Con il contratto di rete piu' imprenditori
perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e
collettivamente, la propria capacita' innovativa e la
propria competitivita' sul mercato e a tal fine si
obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a
collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti
all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi
informazioni o prestazioni di natura industriale,
commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad
esercitare in comune una o piu' attivita' rientranti
nell'oggetto della propria impresa. Il contratto puo' anche
prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e
la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in
nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del
contratto o di singole parti o fasi dello stesso. Il
contratto di rete che prevede l'organo comune e il fondo
patrimoniale non e' dotato di soggettivita' giuridica,
salva la facolta' di acquisto della stessa ai sensi del
comma 4-quater ultima parte. Se il contratto prevede
l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un
organo comune destinato a svolgere un'attivita', anche
commerciale, con i terzi:
1) soppresso
2) al fondo patrimoniale comune si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e
2615, secondo comma, del codice civile; in ogni caso, per
le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione
al programma di rete, i terzi possono far valere i loro
diritti esclusivamente sul fondo comune;
3) entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale
l'organo comune redige una situazione patrimoniale,
osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative
al bilancio di esercizio della societa' per azioni, e la
deposita presso l'ufficio del registro delle imprese del
luogo ove ha sede; si applica, in quanto compatibile,
l'articolo 2615-bis, terzo comma, del codice civile. Ai
fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma
4-quater, il contratto deve essere redatto per atto
pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per
atto firmato digitalmente a norma degli articoli 24 o 25
del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, e successive modificazioni, da ciascun imprenditore o
legale rappresentante delle imprese aderenti, trasmesso ai
competenti uffici del registro delle imprese attraverso il
modello standard tipizzato con decreto del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e
deve indicare:
a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione
sociale di ogni partecipante per originaria sottoscrizione
del contratto o per adesione successiva, nonche' la
denominazione e la sede della rete, qualora sia prevista
l'istituzione di un fondo patrimoniale comune ai sensi
della lettera c);
b) l'indicazione degli obiettivi strategici di
innovazione e di innalzamento della capacita' competitiva
dei partecipanti e le modalita' concordate con gli stessi
per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi;
c) la definizione di un programma di rete, che contenga
l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da
ciascun partecipante; le modalita' di realizzazione dello
scopo comune e, qualora sia prevista l'istituzione di un
fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di
valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali
contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a
versare al fondo, nonche' le regole di gestione del fondo
medesimo; se consentito dal programma, l'esecuzione del
conferimento puo' avvenire anche mediante apporto di un
patrimonio destinato, costituito ai sensi dell'articolo
2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile;
d) la durata del contratto, le modalita' di adesione di
altri imprenditori e, se pattuite, le cause facoltative di
recesso anticipato e le condizioni per l'esercizio del
relativo diritto, ferma restando in ogni caso
l'applicazione delle regole generali di legge in materia di
scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali
con comunione di scopo;
e) se il contratto ne prevede l'istituzione, il nome,
la ditta, la ragione o la denominazione sociale del
soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune
per l'esecuzione del contratto o di una o piu' parti o fasi
di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti
a tale soggetto, nonche' le regole relative alla sua
eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto.
L'organo comune agisce in rappresentanza della rete, quando
essa acquista soggettivita' giuridica e, in assenza della
soggettivita', degli imprenditori, anche individuali,
partecipanti al contratto salvo che sia diversamente
disposto nello stesso, nelle procedure di programmazione
negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure
inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito
e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema
imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di
innovazione previsti dall'ordinamento, nonche'
all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei
prodotti e marchi di qualita' o di cui sia adeguatamente
garantita la genuinita' della provenienza;
f) le regole per l'assunzione delle decisioni dei
partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune
che non rientri, quando e' stato istituito un organo
comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo,
nonche', se il contratto prevede la modificabilita' a
maggioranza del programma di rete, le regole relative alle
modalita' di assunzione delle decisioni di modifica del
programma medesimo.
(Omissis).".
- Il decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240 (Norme
per l'applicazione del regolamento n. 85/2137/CEE relativo
all'istituzione di un Gruppo europeo di interesse economico
- GEIE, ai sensi dell'art. 17 della legge 29 dicembre 1990,
n. 428) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 agosto
1991, n. 182.
Note all'art. 46
- I Capi II, III e IV del Titolo V (Delle societa'),
del Libro Quinto (Del lavoro) del Codice civile, recano,
rispettivamente: "Della societa' semplice", "Della societa'
in nome collettivo", "Della societa' in accomandita
semplice".
- Il Capo I del Titolo VI (Delle imprese cooperative e
delle mutue assicuratrici), del Libro Quinto (Del lavoro)
del Codice civile reca: "Delle societa' cooperative".
- I Capi V, VI e VII del Titolo V (Delle societa'), del
Libro Quinto (Del lavoro) del Codice civile, recano,
rispettivamente: "Societa' per azioni", "Della societa' in
accomandita per azioni", "Della societa' a responsabilita'
limitata".
Note all'art. 48
- Si riporta l'articolo 353 del Codice penale:
"Art. 353 (Turbata liberta' degli incanti)
Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni,
promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o
turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni
private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne
allontana gli offerenti, e' punito con la reclusione da sei
mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.
Se il colpevole e' persona preposta dalla legge o
dall'autorita' agli incanti o alle licitazioni suddette, la
reclusione e' da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a
euro 2.065.
Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche
nel caso di licitazioni private per conto di privati,
dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente
autorizzata; ma sono ridotte alla meta'.".
Note all'art. 50
- Si riporta l'articolo 51 del decreto legislativo 15
giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di
lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a
norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre
2014, n. 183):
"Art. 51 (Norme di rinvio ai contratti collettivi)
1. Salvo diversa previsione, ai fini del presente
decreto, per contratti collettivi si intendono i contratti
collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da
associazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale e i contratti
collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze
sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale
unitaria.".
Note all'art. 52
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O..
- La decisione della Commissione 16 ottobre 2009, n.
2009/767/CE che stabilisce misure per facilitare l'uso di
procedure per via elettronica mediante gli «sportelli
unici» di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato
interno [notificata con il numero C(2009) 7806] (Testo
rilevante ai fini del SEE)
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea 20 ottobre 2009, n. L 274 ed e' stata corretta da
Rettifica pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea 14 novembre 2009, n. 299, Serie L.
Note all'art. 53
- Si riportano gli articoli 22 e seguenti della legge 7
agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi), in materia di accesso ai documenti
amministrativi:
"Art. 22 (Definizioni e principi in materia di accesso)
1. Ai fini del presente capo si intende:
a) per "diritto di accesso", il diritto degli
interessati di prendere visione e di estrarre copia di
documenti amministrativi;
b) per "interessati", tutti i soggetti privati,
compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi,
che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale,
corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e
collegata al documento al quale e' chiesto l'accesso;
c) per "controinteressati", tutti i soggetti,
individuati o facilmente individuabili in base alla natura
del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso
vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;
d) per "documento amministrativo", ogni
rappresentazione grafica, fotocinematografica,
elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto
di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico
procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e
concernenti attivita' di pubblico interesse,
indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica
della loro disciplina sostanziale;
e) per "pubblica amministrazione", tutti i soggetti di
diritto pubblico e i soggetti di diritto privato
limitatamente alla loro attivita' di pubblico interesse
disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.
2. L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue
rilevanti finalita' di pubblico interesse, costituisce
principio generale dell'attivita' amministrativa al fine di
favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialita'
e la trasparenza.
3. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili,
ad eccezione di quelli indicati all'articolo 24, commi 1,
2, 3, 5 e 6.
4. Non sono accessibili le informazioni in possesso di
una pubblica amministrazione che non abbiano forma di
documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso a
dati personali da parte della persona cui i dati si
riferiscono.
5. L'acquisizione di documenti amministrativi da parte
di soggetti pubblici, ove non rientrante nella previsione
dell'articolo 43, comma 2, del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si
informa al principio di leale cooperazione istituzionale.
6. Il diritto di accesso e' esercitabile fino a quando
la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere i
documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere.".
"Art. 23 (Ambito di applicazione del diritto di
accesso)
1. Il diritto di accesso di cui all'articolo 22 si
esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni,
delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e
dei gestori di pubblici servizi. Il diritto di accesso nei
confronti delle Autorita' di garanzia e di vigilanza si
esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo
quanto previsto dall'articolo 24.".
"Art. 24 (Esclusione dal diritto di accesso)
1. Il diritto di accesso e' escluso:
a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi
della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive
modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di
divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal
regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche
amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;
b) nei procedimenti tributari, per i quali restano
ferme le particolari norme che li regolano;
c) nei confronti dell'attivita' della pubblica
amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi,
amministrativi generali, di pianificazione e di
programmazione, per i quali restano ferme le particolari
norme che ne regolano la formazione;
d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei
documenti amministrativi contenenti informazioni di
carattere psicoattitudinale relativi a terzi.
2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le
categorie di documenti da esse formati o comunque
rientranti nella loro disponibilita' sottratti all'accesso
ai sensi del comma 1.
3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate
ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche
amministrazioni.
4. L'accesso ai documenti amministrativi non puo'
essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di
differimento.
5. I documenti contenenti informazioni connesse agli
interessi di cui al comma 1 sono considerati segreti solo
nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine
le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria di
documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale
essi sono sottratti all'accesso.
6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo
puo' prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti
amministrativi:
a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate
dall'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla
loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e
individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale,
all'esercizio della sovranita' nazionale e alla continuita'
e alla correttezza delle relazioni internazionali, con
particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati
e dalle relative leggi di attuazione;
b) quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai
processi di formazione, di determinazione e di attuazione
della politica monetaria e valutaria;
c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi,
le dotazioni, il personale e le azioni strettamente
strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla
prevenzione e alla repressione della criminalita' con
particolare riferimento alle tecniche investigative, alla
identita' delle fonti di informazione e alla sicurezza dei
beni e delle persone coinvolte, all'attivita' di polizia
giudiziaria e di conduzione delle indagini;
d) quando i documenti riguardino la vita privata o la
riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche,
gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento
agli interessi epistolare, sanitario, professionale,
finanziario, industriale e commerciale di cui siano in
concreto titolari, ancorche' i relativi dati siano forniti
all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si
riferiscono;
e) quando i documenti riguardino l'attivita' in corso
di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti
interni connessi all'espletamento del relativo mandato.
7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti
l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia
necessaria per curare o per difendere i propri interessi
giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili
e giudiziari, l'accesso e' consentito nei limiti in cui sia
strettamente indispensabile e nei termini previsti
dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e
la vita sessuale.".
"Art. 25 (Modalita' di esercizio del diritto di accesso
e ricorsi)
1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed
estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi
e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei
documenti e' gratuito. Il rilascio di copia e' subordinato
soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le
disposizioni vigenti in materia di bollo, nonche' i diritti
di ricerca e di visura.
2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere
motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che
ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.
3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione
dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti
dall'articolo 24 e debbono essere motivati.
4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta,
questa si intende respinta. In caso di diniego
dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello
stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il richiedente
puo' presentare ricorso al tribunale amministrativo
regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello
stesso termine e nei confronti degli atti delle
amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al
difensore civico competente per ambito territoriale, ove
costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione.
Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza
e' attribuita al difensore civico competente per l'ambito
territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli
atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello
Stato tale richiesta e' inoltrata presso la Commissione per
l'accesso di cui all'articolo 27 nonche' presso
l'amministrazione resistente. Il difensore civico o la
Commissione per l'accesso si pronunciano entro trenta
giorni dalla presentazione dell'istanza. Scaduto
infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende
respinto. Se il difensore civico o la Commissione per
l'accesso ritengono illegittimo il diniego o il
differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano
all'autorita' disponente. Se questa non emana il
provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal
ricevimento della comunicazione del difensore civico o
della Commissione, l'accesso e' consentito. Qualora il
richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico o
alla Commissione, il termine di cui al comma 5 decorre
dalla data di ricevimento, da parte del richiedente,
dell'esito della sua istanza al difensore civico o alla
Commissione stessa. Se l'accesso e' negato o differito per
motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a
soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante
per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia
entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, decorso
inutilmente il quale il parere si intende reso. Qualora un
procedimento di cui alla sezione III del capo I del titolo
I della parte III del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, o di cui agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del
medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003, relativo al
trattamento pubblico di dati personali da parte di una
pubblica amministrazione, interessi l'accesso ai documenti
amministrativi, il Garante per la protezione dei dati
personali chiede il parere, obbligatorio e non vincolante,
della Commissione per l'accesso ai documenti
amministrativi. La richiesta di parere sospende il termine
per la pronuncia del Garante sino all'acquisizione del
parere, e comunque per non oltre quindici giorni. Decorso
inutilmente detto termine, il Garante adotta la propria
decisione.
5. Le controversie relative all'accesso ai documenti
amministrativi sono disciplinate dal codice del processo
amministrativo.
5-bis. abrogato
6. abrogato.".
"Art. 26 (Obbligo di pubblicazione)
1. abrogato
2. Sono altresi' pubblicate, nelle forme predette, le
relazioni annuali della Commissione di cui all'articolo 27
e, in generale, e' data la massima pubblicita' a tutte le
disposizioni attuative della presente legge e a tutte le
iniziative dirette a precisare ed a rendere effettivo il
diritto di accesso.
3. Con la pubblicazione di cui al comma 1, ove essa sia
integrale, la liberta' di accesso ai documenti indicati nel
predetto comma 1 s'intende realizzata.".
"Art. 27 (Commissione per l'accesso ai documenti
amministrativi)
1. E' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri la Commissione per l'accesso ai documenti
amministrativi.
2. La Commissione e' nominata con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio
dei Ministri. Essa e' presieduta dal sottosegretario di
Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed e'
composta da dieci membri, dei quali due senatori e due
deputati, designati dai Presidenti delle rispettive Camere,
quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile
1979, n. 97, anche in quiescenza, su designazione dei
rispettivi organi di autogoverno, e uno scelto fra i
professori di ruolo in materie giuridiche. E' membro di
diritto della Commissione il capo della struttura della
Presidenza del Consiglio dei Ministri che costituisce il
supporto organizzativo per il funzionamento della
Commissione. La Commissione puo' avvalersi di un numero di
esperti non superiore a cinque unita', nominati ai sensi
dell'articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2-bis. La Commissione delibera a maggioranza dei
presenti. L'assenza dei componenti per tre sedute
consecutive ne determina la decadenza.
3. La Commissione e' rinnovata ogni tre anni. Per i
membri parlamentari si procede a nuova nomina in caso di
scadenza o scioglimento anticipato delle Camere nel corso
del triennio.
4. abrogato
5. La Commissione adotta le determinazioni previste
dall'articolo 25, comma 4; vigila affinche' sia attuato il
principio di piena conoscibilita' dell'attivita' della
pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati
dalla presente legge; redige una relazione annuale sulla
trasparenza dell'attivita' della pubblica amministrazione,
che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei
Ministri; propone al Governo modifiche dei testi
legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la
piu' ampia garanzia del diritto di accesso di cui
all'articolo 22.
6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare
alla Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le
informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione
di quelli coperti da segreto di Stato.
7. abrogato.".
"Art. 28 (Modifica dell'articolo 15 del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3, in materia di segreto di ufficio)
1. L'articolo 15 del testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, e' sostituito dal seguente:
«Art. 15. (Segreto d'ufficio). 1. L'impiegato deve
mantenere il segreto d'ufficio. Non puo' trasmettere a chi
non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti
od operazioni amministrative, in corso o concluse, ovvero
notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue
funzioni al di fuori delle ipotesi e delle modalita'
previste dalle norme sul diritto di accesso. Nell'ambito
delle proprie attribuzioni, l'impiegato preposto ad un
ufficio rilascia copie ed estratti di atti e documenti di
ufficio nei casi non vietati dall'ordinamento.».".
- Si riporta l'articolo 326 del Codice penale:
"Art. 326 (Rivelazione ed utilizzazione di segreti di
ufficio)
Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un
pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle
funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua
qualita', rivela notizie di ufficio, le quali debbano
rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la
conoscenza, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre
anni.
Se l'agevolazione e' soltanto colposa, si applica la
reclusione fino a un anno.
Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un
pubblico servizio, che, per procurare a se' o ad altri un
indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente
di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete,
e' punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il
fatto e' commesso al fine di procurare a se' o ad altri un
ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri
un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino
a due anni.".
Note all'art. 58
- Si riporta l'articolo 26 della legge 23 dicembre
1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2000):
"26. (Acquisto di beni e servizi)
1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, nel rispetto della vigente
normativa in materia di scelta del contraente, stipula,
anche avvalendosi di societa' di consulenza specializzate,
selezionate anche in deroga alla normativa di contabilita'
pubblica, con procedure competitive tra primarie societa'
nazionali ed estere, convenzioni con le quali l'impresa
prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della
quantita' massima complessiva stabilita dalla convenzione
ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di
fornitura di beni e servizi deliberati dalle
amministrazioni dello Stato anche con il ricorso alla
locazione finanziaria. I contratti conclusi con
l'accettazione di tali ordinativi non sono sottoposti al
parere di congruita' economica. Ove previsto nel bando di
gara, le convenzioni possono essere stipulate con una o
piu' imprese alle stesse condizioni contrattuali proposte
dal miglior offerente.
2. Il parere del Consiglio di Stato, previsto
dall'articolo 17, comma 25, lettera c), della legge 15
maggio 1997, n. 127, non e' richiesto per le convenzioni di
cui al comma 1 del presente articolo. Alle predette
convenzioni e ai relativi contratti stipulati da
amministrazioni dello Stato, in luogo dell'articolo 3,
comma 1, lettera g), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, si
applica il comma 4 del medesimo articolo 3 della stessa
legge.
3. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle
convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne
utilizzano i parametri di prezzo-qualita', come limiti
massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili
oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure
telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002,
n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del
presente comma e' causa di responsabilita' amministrativa;
ai fini della determinazione del danno erariale si tiene
anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle
convenzioni e quello indicato nel contratto. Le
disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai
comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni
montani con popolazione fino a 5.000 abitanti.
3-bis. I provvedimenti con cui le amministrazioni
pubbliche deliberano di procedere in modo autonomo a
singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle
strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione,
per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di
controllo, anche ai sensi del comma 4. Il dipendente che ha
sottoscritto il contratto allega allo stesso una apposita
dichiarazione con la quale attesta, ai sensi e per gli
effetti degli articoli 47 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e
successive modifiche, il rispetto delle disposizioni
contenute nel comma 3.
4. Nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione gli
uffici preposti al controllo di gestione ai sensi
dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
286, verificano l'osservanza dei parametri di cui al comma
3, richiedendo eventualmente al Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica il parere tecnico
circa le caratteristiche tecnico-funzionali e
l'economicita' dei prodotti acquisiti. Annualmente i
responsabili dei predetti uffici sottopongono all'organo di
direzione politica una relazione riguardante i risultati,
in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso
l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo. Tali
relazioni sono rese disponibili sui siti Internet di
ciascuna amministrazione. Nella fase di prima applicazione,
ove gli uffici preposti al controllo di gestione non siano
costituiti, i compiti di verifica e referto sono svolti dai
servizi di controllo interno.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica presenta annualmente alle Camere
una relazione che illustra le modalita' di attuazione del
presente articolo nonche' i risultati conseguiti.".
Note all'art. 77
- Si riporta l'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile
2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitivita' e la
giustizia sociale) convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 giugno 2014, n. 89 (Misure urgenti per la
competitivita' e la giustizia sociale. Deleghe al Governo
per il completamento della revisione della struttura del
bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per
la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione
del bilancio di cassa, nonche' per l'adozione di un testo
unico in materia di contabilita' di Stato e di tesoreria):
"Art. 9 (Acquisizione di beni e servizi attraverso
soggetti aggregatori e prezzi di riferimento)
1. Nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni
appaltanti di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2012, n. 221, operante presso l'Autorita'
per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture, e' istituito, senza maggiori oneri a carico
della finanza pubblica, l'elenco dei soggetti aggregatori
di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di
committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai
sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre
2006, n. 296.
2. I soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 che
svolgono attivita' di centrale di committenza ai sensi
dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163 richiedono all'Autorita' l'iscrizione all'elenco dei
soggetti aggregatori. I soggetti aggregatori di cui al
presente comma possono stipulare, per gli ambiti
territoriali di competenza, le convenzioni di cui
all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n.
488, e successive modificazioni. L'ambito territoriale di
competenza dei soggetti di cui al presente comma coincide
con la regione di riferimento esclusivamente per le
categorie merceologiche e le soglie individuate con il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
comma 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, previa intesa con la
Conferenza unificata sono definiti i requisiti per
l'iscrizione tra cui il carattere di stabilita'
dell'attivita' di centralizzazione, nonche' i valori di
spesa ritenuti significativi per le acquisizioni di beni e
di servizi con riferimento ad ambiti, anche territoriali,
da ritenersi ottimali ai fini dell'aggregazione e della
centralizzazione della domanda. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
previa intesa con la Conferenza unificata, e' istituito il
Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal
Ministero dell'economia e delle finanze, e ne sono
stabiliti i compiti, le attivita' e le modalita' operative.
3. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi
449, 450 e 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, all'articolo 1, comma 7, all'articolo 4, comma
3-quater e all'articolo 15, comma 13, lettera d) del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottarsi, d'intesa con la Conferenza unificata, sentita
l'Autorita' nazionale anticorruzione, entro il 31 dicembre
di ogni anno, sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti
aggregatori e in ragione delle risorse messe a disposizione
ai sensi del comma 9, sono individuate le categorie di beni
e di servizi nonche' le soglie al superamento delle quali
le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad
esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado,
delle istituzioni educative e delle istituzioni
universitarie, nonche' le regioni, gli enti regionali, gli
enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, nonche' loro consorzi e
associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale
ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori
di cui ai commi 1 e 2 per lo svolgimento delle relative
procedure. Per le categorie di beni e servizi individuate
dal decreto di cui al periodo precedente, l'Autorita'
nazionale anticorruzione non rilascia il codice
identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti che, in
violazione degli adempimenti previsti dal presente comma,
non ricorrano a Consip S.p.A. o ad altro soggetto
aggregatore. Con il decreto di cui al presente comma sono,
altresi', individuate le relative modalita' di attuazione.
4. Il comma 3-bis dell'articolo 33 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e' sostituito dal
seguente:
"3-bis. I Comuni non capoluogo di provincia procedono
all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito
delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero
costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni
medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle
province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o
alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.
In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e
servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto
gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di
riferimento. L'Autorita' per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il
codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di
provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e
servizi in violazione degli adempimenti previsti dal
presente comma.".
4-bis. Al comma 1, lettera n), dell'articolo 83 del
codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, dopo le parole: "la sicurezza di approvvigionamento"
sono aggiunte le seguenti: "e l'origine produttiva".
5. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica attraverso la razionalizzazione della spesa per
l'acquisto di beni e di servizi, le regioni costituiscono
ovvero designano, entro il 31 dicembre 2014, ove non
esistente, un soggetto aggregatore secondo quanto previsto
al comma 1. In ogni caso il numero complessivo dei soggetti
aggregatori presenti sul territorio nazionale non puo'
essere superiore a 35.
6. In alternativa all'obbligo di cui al comma 5 e ferma
restando la facolta' per le regioni di costituire centrali
di committenza anche unitamente ad altre regioni secondo
quanto previsto all'articolo 1, comma 455, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, le regioni possono stipulare con il
Ministero dell'economia e delle finanze apposite
convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti sulla
cui base Consip S.p.A. svolge attivita' di centrale di
committenza per gli enti del territorio regionale, ai sensi
e per gli effetti dell'articolo 1, comma 455, della legge
27 dicembre 2006, n. 296.
7. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 11 e
17, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n 111, l'Autorita' nazionale anticorruzione, a
partire dal 1° ottobre 2014, attraverso la banca dati
nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, fornisce,
tenendo anche conto della dinamica dei prezzi dei diversi
beni e servizi, alle amministrazioni pubbliche
un'elaborazione dei prezzi di riferimento alle condizioni
di maggiore efficienza di beni e di servizi, tra quelli di
maggiore impatto in termini di costo a carico della
pubblica amministrazione, nonche' pubblica sul proprio sito
web i prezzi unitari corrisposti dalle pubbliche
amministrazioni per gli acquisti di tali beni e servizi. I
prezzi di riferimento pubblicati dall'Autorita' e dalla
stessa aggiornati entro il 1° ottobre di ogni anno, sono
utilizzati per la programmazione dell'attivita'
contrattuale della pubblica amministrazione e costituiscono
prezzo massimo di aggiudicazione, anche per le procedure di
gara aggiudicate all'offerta piu' vantaggiosa, in tutti i
casi in cui non e' presente una convenzione stipulata ai
sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre
1999, n. 488, in ambito nazionale ovvero nell'ambito
territoriale di riferimento. I contratti stipulati in
violazione di tale prezzo massimo sono nulli.
8. In fase di prima applicazione, la determinazione dei
prezzi di riferimento e' effettuata sulla base dei dati
rilevati dalle stazioni appaltanti che hanno effettuato i
maggiori volumi di acquisto, come risultanti dalla banca
dati nazionale dei contratti pubblici.
8-bis. Nell'ottica della semplificazione e
dell'efficientamento dell'attuazione dei programmi di
sviluppo cofinanziati con fondi dell'Unione europea, il
Ministero dell'economia e delle finanze si avvale di Consip
S.p.A., nella sua qualita' di centrale di committenza ai
sensi dell'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, sulla base di convenzione
disciplinante i relativi rapporti per lo svolgimento di
procedure di gara finalizzate all'acquisizione, da parte
delle autorita' di gestione, certificazione e audit
istituite presso le singole amministrazioni titolari dei
programmi di sviluppo cofinanziati con fondi dell'Unione
europea, di beni e di servizi strumentali all'esercizio
delle relative funzioni.
9. Al fine di garantire la realizzazione degli
interventi di razionalizzazione della spesa mediante
aggregazione degli acquisti di beni e di servizi, di cui al
comma 3, e' istituito, nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per
l'aggregazione degli acquisti di beni e di servizi
destinato al finanziamento delle attivita' svolte dai
soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2, con la
dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 20
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono
stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo
di cui al precedente periodo.
10. Le entrate derivanti dal riversamento al bilancio
dello Stato degli avanzi di gestione di cui all'articolo 1,
comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, conseguiti
negli anni 2012 e 2013, sono utilizzate, per gli anni 2014
e 2015, nel limite di 5 milioni di euro per ciascun anno,
oltre che per il potenziamento delle strutture
dell'amministrazione finanziaria, per il finanziamento
delle attivita' svolte da Consip S.p.a. nell'ambito del
Programma di razionalizzazione degli acquisti delle
Pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 4, comma
3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. A tal
fine, le somme versate in uno specifico capitolo di entrata
sono riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze anche ad apposito capitolo dello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del
personale e dei servizi.".
- Si riporta l'articolo 35-bis del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche):
"Articolo 35-bis (Prevenzione del fenomeno della
corruzione nella formazione di commissioni e nelle
assegnazioni agli uffici)
1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza
non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I
del titolo II del libro secondo del codice penale:
a) non possono fare parte, anche con compiti di
segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a
pubblici impieghi;
b) non possono essere assegnati, anche con funzioni
direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse
finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture,
nonche' alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni,
contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di
vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
c) non possono fare parte delle commissioni per la
scelta del contraente per l'affidamento di lavori,
forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di
sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari,
nonche' per l'attribuzione di vantaggi economici di
qualunque genere.
2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi
e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni
e la nomina dei relativi segretari.".
- Si riporta l'articolo 51 del Codice di procedura
civile:
"51 (Astensione del giudice)
Il giudice ha l'obbligo di astenersi:
1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su
identica questione di diritto;
2) se egli stesso o la moglie e' parente fino al quarto
grado o legato da vincoli di affiliazione, o e' convivente
o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei
difensori;
3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave
inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle
parti o alcuno dei suoi difensori;
4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella
causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha
conosciuto come magistrato in altro grado del processo o
come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente
tecnico;
5) se e' tutore, curatore, amministratore di sostegno,
procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti;
se, inoltre, e' amministratore o gerente di un ente, di
un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di
una societa' o stabilimento che ha interesse nella causa.
In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di
convenienza, il giudice puo' richiedere al capo
dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando
l'astensione riguarda il capo dell'ufficio l'autorizzazione
e' chiesta al capo dell'ufficio superiore.".
- Si riporta l'articolo 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa (Testo A):
"Articolo 47 (R) (Dichiarazioni sostitutive dell'atto
di notorieta')
1. L'atto di notorieta' concernente stati, qualita'
personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
di cui all'articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per
legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le
qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante
la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente
che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e'
presupposto necessario per attivare il procedimento
amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di
riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita'
personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti
medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato
mediante dichiarazione sostitutiva.".
Note all'art. 80
- Si riporta l'articolo 444 del Codice di procedura
penale:
"Art. 444 (Applicazione della pena su richiesta)
1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere
al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura
indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena
pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena
detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e
diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o
congiunti a pena pecuniaria
1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i
procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi
3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli
articoli 600-bis, 600-quater, primo, secondo, terzo e
quinto comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.1,
relativamente alla condotta di produzione o commercio di
materiale pornografico, 600-quinquies, nonche' 609-bis,
609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonche'
quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti
abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi
dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora
la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria
1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli
articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 322-bis
del codice penale, l'ammissibilita' della richiesta di cui
al comma 1 e' subordinata alla restituzione integrale del
prezzo o del profitto del reato
2. Se vi e' il consenso anche della parte che non ha
formulato la richiesta e non deve essere pronunciata
sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, il
giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la
qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la
comparazione delle circostanze prospettate dalle parti,
nonche' congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza
l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi e' stata
la richiesta delle parti. Se vi e' costituzione di parte
civile, il giudice non decide sulla relativa domanda;
l'imputato e' tuttavia condannato al pagamento delle spese
sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti
motivi per la compensazione totale o parziale. Non si
applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3.
3. La parte, nel formulare la richiesta, puo'
subordinarne l'efficacia, alla concessione della
sospensione condizionale della pena. In questo caso il
giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non
puo' essere concessa, rigetta la richiesta.".
- Si riportano gli articoli 416 e 416-bis del Codice
penale:
"Art. 416 (Associazione per delinquere)
Quando tre o piu' persone si associano allo scopo di
commettere piu' delitti, coloro che promuovono o
costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti,
per cio' solo, con la reclusione da tre a sette anni.
Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la
pena e' della reclusione da uno a cinque anni.
I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i
promotori.
Se gli associati scorrono in armi le campagne o le
pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a
quindici anni.
La pena e' aumentata se il numero degli associati e' di
dieci o piu'.
Se l'associazione e' diretta a commettere taluno dei
delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonche'
all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la
reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal
primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal
secondo comma.
Se l'associazione e' diretta a commettere taluno dei
delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter,
600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il
fatto e' commesso in danno di un minore di anni diciotto,
609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto e'
commesso in danno di un minore di anni diciotto, e
609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto
anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da
due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.".
"416-bis (Associazioni di tipo mafioso anche
straniere).
Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso
formata da tre o piu' persone, e' punito con la reclusione
da dieci a quindici anni.
Coloro che promuovono, dirigono o organizzano
l'associazione sono puniti, per cio' solo, con la
reclusione da dodici a diciotto anni.
L'associazione e' di tipo mafioso quando coloro che ne
fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del
vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e
di omerta' che ne deriva per commettere delitti, per
acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o
comunque il controllo di attivita' economiche, di
concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici
o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per se' o per
altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero
esercizio del voto o di procurare voti a se' o ad altri in
occasione di consultazioni elettorali.
Se l'associazione e' armata si applica la pena della
reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal
primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti
dal secondo comma.
L'associazione si considera armata quando i
partecipanti hanno la disponibilita', per il conseguimento
della finalita' dell'associazione, di armi o materie
esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di
deposito.
Se le attivita' economiche di cui gli associati
intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate
in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il
profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti
sono aumentate da un terzo alla meta'.
Nei confronti del condannato e' sempre obbligatoria la
confisca delle cose che servirono o furono destinate a
commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il
prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.
Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre
associazioni, comunque localmente denominate, anche
straniere, che valendosi della forza intimidatrice del
vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a
quelli delle associazioni di tipo mafioso.".
- Si riporta l'articolo 74 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle
leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza):
"Art. 74 (Legge 26 giugno 1990, n. 162, articoli 14,
comma 1, e 38, comma 2) (Associazione finalizzata al
traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope)
1. Quando tre o piu' persone si associano allo scopo di
commettere piu' delitti tra quelli previsti dall'articolo
70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle
sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al
regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento
n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove,
costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione e'
punito per cio' solo con la reclusione non inferiore a
venti anni.
2. Chi partecipa all'associazione e' punito con la
reclusione non inferiore a dieci anni.
3. La pena e' aumentata se il numero degli associati e'
di dieci o piu' o se tra i partecipanti vi sono persone
dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
4. Se l'associazione e' armata la pena, nei casi
indicati dai commi 1 e 3, non puo' essere inferiore a
ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal
comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si
considera armata quando i partecipanti hanno la
disponibilita' di armi o materie esplodenti, anche se
occultate o tenute in luogo di deposito.
5. La pena e' aumentata se ricorre la circostanza di
cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.
6. Se l'associazione e' costituita per commettere i
fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano
il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice
penale.
7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite
dalla meta' a due terzi per chi si sia efficacemente
adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre
all'associazione risorse decisive per la commissione dei
delitti.
8. Quando in leggi e decreti e' richiamato il reato
previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n.
685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26
giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al
presente articolo.".
- Si riporta l'articolo 291-quater del decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43
(Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative in materia doganale):
"Art. 291-quater (Associazione per delinquere
finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri)
Quando tre o piu' persone si associano allo scopo di
commettere piu' delitti tra quelli previsti dall'articolo
291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono,
organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per
cio' solo, con la reclusione da tre a otto anni.
Chi partecipa all'associazione e' punito con la
reclusione da un anno a sei anni.
La pena e' aumentata se il numero degli associati e' di
dieci o piu'.
Se l'associazione e' armata ovvero se ricorrono le
circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2
dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione
da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del
presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi
previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata
quando i partecipanti hanno la disponibilita', per il
conseguimento delle finalita' dell'associazione, di armi o
materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di
deposito.
Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal
presente articolo sono diminuite da un terzo alla meta' nei
confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si
adopera per evitare che l'attivita' delittuosa sia portata
ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente
l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria nella
raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei
fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del
reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la
commissione dei delitti.".
- Si riporta l'articolo 260 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale):
"Art. 260 (Attivita' organizzate per il traffico
illecito di rifiuti)
1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto
profitto, con piu' operazioni e attraverso l'allestimento
di mezzi e attivita' continuative organizzate, cede,
riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce
abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti e' punito con
la reclusione da uno a sei anni.
2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattivita' si
applica la pena della reclusione da tre a otto anni.
3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui
agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale,
con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo
codice.
4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella
emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura
penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e
puo' subordinare la concessione della sospensione
condizionale della pena all'eliminazione del danno o del
pericolo per l'ambiente.
4-bis. E' sempre ordinata la confisca delle cose che
servirono a commettere il reato o che costituiscono il
prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a
persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile,
il giudice individua beni di valore equivalente di cui il
condannato abbia anche indirettamente o per interposta
persona la disponibilita' e ne ordina la confisca.".
- Si riporta l'articolo 2 della Decisione 24 ottobre
2008, n. 2008/841/GAI (Decisione quadro del Consiglio
relativa alla lotta contro la criminalita' organizzata):
"Art. 2 (Reati relativi alla partecipazione ad
un'organizzazione criminale)
Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per
far si' che sia considerato reato uno dei seguenti tipi di
comportamento connessi ad un'organizzazione criminale o
entrambi:
a) il comportamento di una persona che,
intenzionalmente ed essendo a conoscenza dello scopo e
dell'attivita' generale dell'organizzazione criminale o
dell'intenzione di quest'ultima di commettere i reati in
questione, partecipi attivamente alle attivita' criminali
dell'organizzazione, ivi compresi la fornitura di
informazioni o mezzi materiali, il reclutamento di nuovi
membri nonche' qualsiasi forma di finanziamento delle sue
attivita', essendo inoltre consapevole che la sua
partecipazione contribuira' alla realizzazione delle
attivita' criminali di tale organizzazione;
b) il comportamento di una persona consistente in
un'intesa con una o piu' altre persone per porre in essere
un'attivita' che, se attuata, comporterebbe la commissione
di reati di cui all'articolo 1, anche se la persona in
questione non partecipa all'esecuzione materiale
dell'attivita'.".
- Si riportano gli articoli 317, 318, 319, 319-ter,
319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis,
354, 355 e 356 del Codice penale:
"Art. 317 (Concussione)
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico
servizio che, abusando della sua qualita' o dei suoi
poteri, costringe taluno a dare o a promettere
indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilita',
e' punito con la reclusione da sei a dodici anni.".
"Art. 318 (Corruzione per l'esercizio della funzione)
Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue
funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per se' o
per un terzo, denaro o altra utilita' o ne accetta la
promessa e' punito con la reclusione da uno a sei anni.".
"Art. 319 (Corruzione per un atto contrario ai doveri
d'ufficio)
Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o
per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai
doveri di ufficio, riceve, per se' o per un terzo, denaro
od altra utilita', o ne accetta la promessa, e' punito con
la reclusione da sei a dieci anni.".
"Art. 319-ter (Corruzione in atti giudiziari)
Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono
commessi per favorire o danneggiare una parte in un
processo civile, penale o amministrativo, si applica la
pena della reclusione da sei a dodici anni.
Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla
reclusione non superiore a cinque anni, la pena e' della
reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta
condanna alla reclusione superiore a cinque anni o
all'ergastolo, la pena e' della reclusione da otto a venti
anni.".
"Art. 319-quater (Induzione indebita a dare o
promettere utilita')
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il
pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che,
abusando della sua qualita' o dei suoi poteri, induce
taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un
terzo, denaro o altra utilita' e' punito con la reclusione
da sei anni a dieci anni e sei mesi.
Nei casi previsti dal primo comma, chi da' o promette
denaro o altra utilita' e' punito con la reclusione fino a
tre anni.".
"Art. 320 (Corruzione di persona incaricata di un
pubblico servizio)
Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano
anche all'incaricato di un pubblico servizio.
In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non
superiore a un terzo.".
"Art. 321 (Pene per il corruttore)
Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318,
nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art.
319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette
ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi
da' o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un
pubblico servizio il denaro od altra utilita'.".
"Art. 322 (Istigazione alla corruzione)
Chiunque offre o promette denaro od altra utilita' non
dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un
pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei
suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non
sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma
dell'articolo 318, ridotta di un terzo.
Se l'offerta o la promessa e' fatta per indurre un
pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio
ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a
fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole
soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia
accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta
di un terzo.
La pena di cui al primo comma si applica al pubblico
ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che
sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilita'
per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.
La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico
ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che
sollecita una promessa o dazione di denaro od altra
utilita' da parte di un privato per le finalita' indicate
dall'articolo 319.".
"Art. 322-bis (Peculato, concussione, induzione
indebita dare o promettere utilita', corruzione e
istigazione alla corruzione di membri della Corte penale
internazionale o degli organi delle Comunita' europee e di
funzionari delle Comunita' europee e di Stati esteri)
Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e
322, terzo e quarto comma, si applicano anche:
1) ai membri della Commissione delle Comunita' europee,
del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della
Corte dei conti delle Comunita' europee;
2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a
norma dello statuto dei funzionari delle Comunita' europee
o del regime applicabile agli agenti delle Comunita'
europee;
3) alle persone comandate dagli Stati membri o da
qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunita'
europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle
dei funzionari o agenti delle Comunita' europee;
4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla
base dei Trattati che istituiscono le Comunita' europee;
5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri
dell'Unione europea, svolgono funzioni o attivita'
corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli
incaricati di un pubblico servizio;
5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori
aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale
internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte
del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale
le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei
funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli
addetti a enti costituiti sulla base del Trattato
istitutivo della Corte penale internazionale.
Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo
comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche
se il denaro o altra utilita' e' dato, offerto o promesso:
1) alle persone indicate nel primo comma del presente
articolo;
2) a persone che esercitano funzioni o attivita'
corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli
incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri
Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali,
qualora il fatto sia commesso per procurare a se' o ad
altri un indebito vantaggio in operazioni economiche
internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere
un'attivita' economica o finanziaria.
Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai
pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni
corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio
negli altri casi.".
"Art. 346-bis (Traffico di influenze illecite)
Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui
agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti
con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un
pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a
se' o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come
prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico
ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per
remunerarlo, in relazione al compimento di un atto
contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo
di un atto del suo ufficio, e' punito con la reclusione da
uno a tre anni.
La stessa pena si applica a chi indebitamente da' o
promette denaro o altro vantaggio patrimoniale.
La pena e' aumentata se il soggetto che indebitamente
fa dare o promettere, a se' o ad altri, denaro o altro
vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico
ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.
Le pene sono altresi' aumentate se i fatti sono
commessi in relazione all'esercizio di attivita'
giudiziarie.
Se i fatti sono di particolare tenuita', la pena e'
diminuita.".
"Art. 353 (Turbata liberta' degli incanti)
Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni,
promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o
turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni
private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne
allontana gli offerenti, e' punito con la reclusione da sei
mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.
Se il colpevole e' persona preposta dalla legge o
dall'autorita' agli incanti o alle licitazioni suddette, la
reclusione e' da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a
euro 2.065.
Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche
nel caso di licitazioni private per conto di privati,
dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente
autorizzata; ma sono ridotte alla meta'.".
"Art. 353-bis (Turbata liberta' del procedimento di
scelta del contraente)
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse,
collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento
amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o
di altro atto equipollente al fine di condizionare le
modalita' di scelta del contraente da parte della pubblica
amministrazione e' punito con la reclusione da sei mesi a
cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.".
"Art. 354 (Astensione dagli incanti)
Chiunque, per denaro, dato o promesso a lui o ad altri,
o per altra utilita' a lui o ad altri data o promessa, si
astiene dal concorrere agli incanti o alle licitazioni
indicati nell'articolo precedente, e' punito con la
reclusione sino a sei mesi o con la multa fino a euro
516.".
"Art. 355 (Inadempimento di contratti di pubbliche
forniture)
Chiunque, non adempiendo gli obblighi che gli derivano
da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con
un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente
servizi pubblici o di pubblica necessita', fa mancare, in
tutto o in parte, cose od opere, che siano necessarie a uno
stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio, e' punito
con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non
inferiore a euro 103.
La pena e' aumentata se la fornitura concerne:
1. sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose od
opere destinate alle comunicazioni per terra, per acqua o
per aria, o alle comunicazioni telegrafiche o telefoniche;
2. cose od opere destinate all'armamento o
all'equipaggiamento delle forze armate dello Stato;
3. cose od opere destinate ad ovviare a un comune
pericolo o ad un pubblico infortunio.
Se il fatto e' commesso per colpa, si applica la
reclusione fino a un anno, ovvero la multa da euro 51 a
euro 2.065.
Le stesse disposizioni si applicano ai subfornitori, ai
mediatori e ai rappresentanti dei fornitori, quando essi,
violando i loro obblighi contrattuali, hanno fatto mancare
la fornitura.".
"Art. 356 (Frode nelle pubbliche forniture)
Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti
di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi
contrattuali indicati nell'articolo precedente, e' punito
con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non
inferiore a euro 1.032.
La pena e' aumentata nei casi preveduti dal primo
capoverso dell'articolo precedente.".
- Si riporta l'articolo 2635 del Codice civile:
"Art. 2635 (Corruzione tra privati)
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, gli
amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti
alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci
e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della
promessa di denaro o altra utilita', per se' o per altri,
compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi
inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedelta',
cagionando nocumento alla societa', sono puniti con la
reclusione da uno a tre anni.
Si applica la pena della reclusione fino a un anno e
sei mesi se il fatto e' commesso da chi e' sottoposto alla
direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al
primo comma.
Chi da' o promette denaro o altra utilita' alle persone
indicate nel primo e nel secondo comma e' punito con le
pene ivi previste.
Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate
se si tratta di societa' con titoli quotati in mercati
regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea
o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi
dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni.
Si procede a querela della persona offesa, salvo che
dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella
acquisizione di beni o servizi.".
- Si riportano gli articoli 648-bis, 648-ter e
648-ter.1 del Codice penale:
"Art. 648-bis (Riciclaggio)
Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque
sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilita'
provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in
relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare
l'identificazione della loro provenienza delittuosa, e'
punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la
multa da euro 5.000 a euro 25.000.
La pena e' aumentata quando il fatto e' commesso
nell'esercizio di un'attivita' professionale.
La pena e' diminuita se il denaro, i beni o le altre
utilita' provengono da delitto per il quale e' stabilita la
pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.".
"Art. 648-ter (Impiego di denaro, beni o utilita' di
provenienza illecita)
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei
casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in
attivita' economiche o finanziarie denaro, beni o altre
utilita' provenienti da delitto, e' punito con la
reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro
5.000 a euro 25.000.
La pena e' aumentata quando il fatto e' commesso
nell'esercizio di un'attivita' professionale.
La pena e' diminuita nell'ipotesi di cui al secondo
comma dell'articolo 648.
Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.".
"Art. 648-ter.1 (Autoriciclaggio)
Si applica la pena della reclusione da due a otto anni
e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque,
avendo commesso o concorso a commettere un delitto non
colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attivita'
economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il
denaro, i beni o le altre utilita' provenienti dalla
commissione di tale delitto, in modo da ostacolare
concretamente l'identificazione della loro provenienza
delittuosa.
Si applica la pena della reclusione da uno a quattro
anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il
denaro, i beni o le altre utilita' provengono dalla
commissione di un delitto non colposo punito con la
reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
Si applicano comunque le pene previste dal primo comma
se il denaro, i beni o le altre utilita' provengono da un
delitto commesso con le condizioni o le finalita' di cui
all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991,
n. 203, e successive modificazioni.
Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono
punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre
utilita' vengono destinate alla mera utilizzazione o al
godimento personale.
La pena e' aumentata quando i fatti sono commessi
nell'esercizio di un'attivita' bancaria o finanziaria o di
altra attivita' professionale.
La pena e' diminuita fino alla meta' per chi si sia
efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano
portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove
del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle
altre utilita' provenienti dal delitto.
Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.".
- Si riporta l'articolo 1 del decreto legislativo 22
giugno 2007, n. 109 (Misure per prevenire, contrastare e
reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attivita' dei
Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale,
in attuazione della direttiva 2005/60/CE):
"Art. 1 (Definizioni)
1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti
definizioni:
a) per «finanziamento del terrorismo» si intende:
«qualsiasi attivita' diretta, con qualsiasi mezzo, alla
raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito,
alla custodia o all'erogazione di fondi o di risorse
economiche, in qualunque modo realizzati, destinati ad
essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere
uno o piu' delitti con finalita' di terrorismo o in ogni
caso diretti a favorire il compimento di uno o piu' delitti
con finalita' di terrorismo previsti dal codice penale, e
cio' indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e
delle risorse economiche per la commissione dei delitti
anzidetti»;
b) per «regolamenti comunitari» si intendono: «i
regolamenti (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27
dicembre 2001, e n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio
2002, e successive modificazioni, ed i regolamenti emanati
ai sensi degli articoli 60 e 301 del Trattato CE, adottati
al fine di prevenire, contrastare e reprimere il fenomeno
del terrorismo internazionale e l'attivita' dei paesi che
minacciano la pace e la sicurezza internazionale, anche in
attuazione di risoluzioni del Consiglio di sicurezza
dell'ONU»;
c) per «fondi» si intendono: «le attivita' ed utilita'
finanziarie di qualsiasi natura, possedute anche per
interposta persona fisica o giuridica, compresi a titolo
meramente esemplificativo:
1) i contanti, gli assegni, i crediti pecuniari, le
cambiali, gli ordini di pagamento e altri strumenti di
pagamento;
2) i depositi presso enti finanziari o altri soggetti,
i saldi sui conti, i crediti e le obbligazioni di qualsiasi
natura;
3) i titoli negoziabili a livello pubblico e privato
nonche' gli strumenti finanziari come definiti
nell'articolo 1, comma 2, del testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
4) gli interessi, i dividendi o altri redditi ed
incrementi di valore generati dalle attivita';
5) il credito, il diritto di compensazione, le garanzie
di qualsiasi tipo, le cauzioni e gli altri impegni
finanziari;
6) le lettere di credito, le polizze di carico e gli
altri titoli rappresentativi di merci;
7) i documenti da cui risulti una partecipazione in
fondi o risorse finanziarie;
8) tutti gli altri strumenti di finanziamento delle
esportazioni»;
d) per «risorse economiche» si intendono: «le attivita'
di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o
immobili, ivi compresi gli accessori, le pertinenze e i
frutti, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate
anche per interposta persona fisica o giuridica per
ottenere fondi, beni o servizi»;
e) per «congelamento di fondi» si intende: «il divieto,
in virtu' dei regolamenti comunitari e dei decreti
ministeriali di cui all'articolo 4, di movimentazione,
trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di
accesso ad essi, cosi' da modificarne il volume, l'importo,
la collocazione, la proprieta', il possesso, la natura, la
destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente
l'uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio»;
f) per «congelamento di risorse economiche» si intende:
«il divieto, in virtu' dei regolamenti comunitari e dei
decreti ministeriali di cui all'articolo 4, di
trasferimento, disposizione o, al fine di ottenere in
qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo delle
risorse economiche, compresi, a titolo meramente
esemplificativo, la vendita, la locazione, l'affitto o la
costituzione di diritti reali di garanzia»;
g) per «soggetti designati» si intendono: «le persone
fisiche, le persone giuridiche, i gruppi e le entita'
designati come destinatari del congelamento sulla base dei
regolamenti comunitari e dei decreti ministeriali di cui
all'articolo 4»;
h) per «legge antiriciclaggio» si intende: il
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e
successive modificazioni.".
- Il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24
(Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla
prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani
e alla protezione delle vittime, che sostituisce la
decisione quadro 2002/629/GAI) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 13 marzo 2014, n. 60.
- Si riportano gli articoli 67, 84, comma 4, 88 e 92,
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione
antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13
agosto 2010, n. 136):
"Art. 67 (Effetti delle misure di prevenzione)
1. Le persone alle quali sia stata applicata con
provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione
previste dal libro I, titolo I, capo II non possono
ottenere:
a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;
b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse
inerenti nonche' concessioni di beni demaniali allorche'
siano richieste per l'esercizio di attivita'
imprenditoriali;
c) concessioni di costruzione e gestione di opere
riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di
servizi pubblici;
d) iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di
fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica
amministrazione, nei registri della camera di commercio per
l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di
commissionari astatori presso i mercati annonari
all'ingrosso;
e) attestazioni di qualificazione per eseguire lavori
pubblici;
f) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto
autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo
svolgimento di attivita' imprenditoriali, comunque
denominati;
g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre
erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi
o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o
delle Comunita' europee, per lo svolgimento di attivita'
imprenditoriali;
h) licenze per detenzione e porto d'armi,
fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie
esplodenti.
2. Il provvedimento definitivo di applicazione della
misura di prevenzione determina la decadenza di diritto
dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni,
attestazioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1,
nonche' il divieto di concludere contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture, di cottimo fiduciario e
relativi subappalti e subcontratti, compresi i cottimi di
qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in
opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono
ritirate e le iscrizioni sono cancellate ed e' disposta la
decadenza delle attestazioni a cura degli organi
competenti.
3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il
tribunale, se sussistono motivi di particolare gravita',
puo' disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi
1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle
erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai
medesimi commi. Il provvedimento del tribunale puo' essere
in qualunque momento revocato dal giudice procedente e
perde efficacia se non e' confermato con il decreto che
applica la misura di prevenzione.
4. Il tribunale, salvo quanto previsto all'articolo 68,
dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e
2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la
persona sottoposta alla misura di prevenzione nonche' nei
confronti di imprese, associazioni, societa' e consorzi di
cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia
amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e
indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un
periodo di cinque anni.
5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad
eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed
esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1
le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo
possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per
effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di
sostentamento all'interessato e alla famiglia.
6. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo,
attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti gia'
disposti, ovvero di contratti derivati da altri gia'
stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le
autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le
abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non
possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei
contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non puo'
essere consentita a favore di persone nei cui confronti e'
in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data
preventiva comunicazione al giudice competente, il quale
puo' disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le
sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i
relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a
quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo
non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica
amministrazione ha proceduto alla comunicazione.
7. Dal termine stabilito per la presentazione delle
liste e dei candidati e fino alla chiusura delle operazioni
di voto, alle persone sottoposte, in forza di provvedimenti
definitivi, alla misura della sorveglianza speciale di
pubblica sicurezza e' fatto divieto di svolgere le
attivita' di propaganda elettorale previste dalla legge 4
aprile 1956, n. 212, in favore o in pregiudizio di
candidati partecipanti a qualsiasi tipo di competizione
elettorale.
8. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano
anche nei confronti delle persone condannate con sentenza
definitiva o, ancorche' non definitiva, confermata in grado
di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51,
comma 3-bis, del codice di procedura penale.".
"Art. 84 (Definizioni)
(Omissis)
4. Le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione
mafiosa che danno luogo all'adozione dell'informazione
antimafia interdittiva di cui al comma 3 sono desunte:
a) dai provvedimenti che dispongono una misura
cautelare o il giudizio, ovvero che recano una condanna
anche non definitiva per taluni dei delitti di cui agli
articoli 353, 353-bis, 629, 640-bis, 644, 648-bis, 648-ter
del codice penale, dei delitti di cui all'articolo 51,
comma 3-bis, del codice di procedura penale e di cui
all'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992,
n. 306 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
1992, n. 356;
b) dalla proposta o dal provvedimento di applicazione
di taluna delle misure di prevenzione;
c) salvo che ricorra l'esimente di cui all'articolo 4
della legge 24 novembre 1981, n. 689, dall'omessa denuncia
all'autorita' giudiziaria dei reati di cui agli articoli
317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi
dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991,
n. 203, da parte dei soggetti indicati nella lettera b)
dell'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento
per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una
causa ostativa ivi previste;
d) dagli accertamenti disposti dal prefetto anche
avvalendosi dei poteri di accesso e di accertamento
delegati dal Ministro dell'interno ai sensi del
decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, ovvero
di quelli di cui all'articolo 93 del presente decreto;
e) dagli accertamenti da effettuarsi in altra provincia
a cura dei prefetti competenti su richiesta del prefetto
procedente ai sensi della lettera d);
f) dalle sostituzioni negli organi sociali, nella
rappresentanza legale della societa' nonche' nella
titolarita' delle imprese individuali ovvero delle quote
societarie, effettuate da chiunque conviva stabilmente con
i soggetti destinatari dei provvedimenti di cui alle
lettere a) e b), con modalita' che, per i tempi in cui
vengono realizzati, il valore economico delle transazioni,
il reddito dei soggetti coinvolti nonche' le qualita'
professionali dei subentranti, denotino l'intento di
eludere la normativa sulla documentazione antimafia.
(Omissis).".
"Art. 88 (Termini per il rilascio della comunicazione
antimafia)
1. Il rilascio della comunicazione antimafia e'
immediatamente conseguente alla consultazione della banca
dati nazionale unica quando non emerge, a carico dei
soggetti ivi censiti, la sussistenza di cause di decadenza,
di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67. In tali
casi, la comunicazione antimafia liberatoria attesta che la
stessa e' emessa utilizzando il collegamento alla banca
dati nazionale unica.
2. Quando dalla consultazione della banca dati
nazionale unica emerge la sussistenza di cause di
decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo
67, il prefetto effettua le necessarie verifiche e accerta
la corrispondenza dei motivi ostativi emersi dalla
consultazione della banca dati nazionale unica alla
situazione aggiornata del soggetto sottoposto agli
accertamenti.
3. Qualora le verifiche effettuate ai sensi del comma 2
diano esito positivo, il prefetto rilascia la comunicazione
antimafia interdittiva ovvero, nel caso in cui le verifiche
medesime diano esito negativo, il prefetto rilascia la
comunicazione antimafia liberatoria attestando che la
stessa e' emessa utilizzando il collegamento alla banca
dati nazionale unica.
3-bis. Il prefetto procede alle stesse verifiche quando
la consultazione della banca dati nazionale unica e'
eseguita per un soggetto che risulti non censito.
4. Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 3-bis, il
prefetto rilascia la comunicazione antimafia entro trenta
giorni dalla data della consultazione di cui all'articolo
87, comma 1.
4-bis. Decorso il termine di cui al comma 4, i soggetti
di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in
assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione
dell'autocertificazione di cui all'articolo 89. In tale
caso, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le
altre erogazioni di cui all'articolo 67 sono corrisposti
sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui
all'articolo 83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e
le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il
pagamento del valore delle opere gia' eseguite e il
rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del
rimanente, nei limiti delle utilita' conseguite.
4-ter. La revoca e il recesso di cui al comma 4-bis si
applicano anche quando la sussistenza delle cause di
decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo
67 e' accertata successivamente alla stipula del contratto,
alla concessione di lavori o all'autorizzazione al
subcontratto.
4-quater. Il versamento delle erogazioni di cui
all'articolo 67, comma 1, lettera g) puo' essere in ogni
caso sospeso fino alla ricezione da parte dei soggetti
richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, della
comunicazione antimafia liberatoria.
4-quinquies. La comunicazione antimafia interdittiva e'
comunicata dal prefetto, entro cinque giorni dalla sua
adozione, all'impresa, societa' o associazione interessata,
secondo le modalita' previste dall'articolo 79, comma
5-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.".
"Art. 92 (Termini per il rilascio delle informazioni)
1. Il rilascio dell'informazione antimafia e'
immediatamente conseguente alla consultazione della banca
dati nazionale unica quando non emerge, a carico dei
soggetti ivi censiti, la sussistenza di cause di decadenza,
di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un
tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84,
comma 4. In tali casi l'informazione antimafia liberatoria
attesta che la stessa e' emessa utilizzando il collegamento
alla banca dati nazionale unica.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 91,
comma 6, quando dalla consultazione della banca dati
nazionale unica emerge la sussistenza di cause di
decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo
67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui
all'articolo 84, comma 4, il prefetto dispone le necessarie
verifiche e rilascia l'informazione antimafia interdittiva
entro trenta giorni dalla data della consultazione. Quando
le verifiche disposte siano di particolare complessita', il
prefetto ne da' comunicazione senza ritardo
all'amministrazione interessata, e fornisce le informazioni
acquisite nei successivi quarantacinque giorni. Il prefetto
procede con le stesse modalita' quando la consultazione
della banca dati nazionale unica e' eseguita per un
soggetto che risulti non censito.
2-bis. L'informazione antimafia interdittiva e'
comunicata dal prefetto, entro cinque giorni dalla sua
adozione, all'impresa, societa' o associazione interessata,
secondo le modalita' previste dall'articolo 79, comma
5-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il
prefetto, adottata l'informazione antimafia interdittiva,
verifica altresi' la sussistenza dei presupposti per
l'applicazione delle misure di cui all'articolo 32, comma
10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e,
in caso positivo, ne informa tempestivamente il Presidente
dell'Autorita' nazionale anticorruzione.
3. Decorso il termine di cui al comma 2, primo periodo,
ovvero, nei casi di urgenza, immediatamente, i soggetti di
cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in
assenza dell'informazione antimafia. I contributi, i
finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui
all'articolo 67 sono corrisposti sotto condizione
risolutiva e i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e
2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono
dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle
opere gia' eseguite e il rimborso delle spese sostenute per
l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilita'
conseguite.
4. La revoca e il recesso di cui al comma 3 si
applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di
infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla
stipula del contratto, alla concessione dei lavori o
all'autorizzazione del subcontratto.
5. Il versamento delle erogazioni di cui all'articolo
67, comma 1, lettera g), puo' essere in ogni caso sospeso
fino alla ricezione da parte dei soggetti richiedenti di
cui all'articolo 83, commi 1 e 2, dell'informazione
antimafia liberatoria.".
- Si riporta l'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul
reddito):
"Art. 48-bis (Disposizioni sui pagamenti delle
pubbliche amministrazioni)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche
di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e le societa' a prevalente
partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque
titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila
euro, verificano, anche in via telematica, se il
beneficiario e' inadempiente all'obbligo di versamento
derivante dalla notifica di una o piu' cartelle di
pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale
importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento
e segnalano la circostanza all'agente della riscossione
competente per territorio, ai fini dell'esercizio
dell'attivita' di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
La presente disposizione non si applica alle aziende o
societa' per le quali sia stato disposto il sequestro o la
confisca ai sensi dell' articolo 12-sexies del
decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero
della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero che abbiano
ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi dell'articolo
19 del presente decreto.
(Omissis)
2-bis. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo di cui al
comma 1 puo' essere aumentato, in misura comunque non
superiore al doppio, ovvero diminuito.".
- Si riporta l'articolo 8 del decreto del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015
(Semplificazione in materia di documento unico di
regolarita' contributiva (DURC), pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015:
"Art. 8 (Cause ostative alla regolarita')
1. Ai fini del godimento di benefici normativi e
contributivi sono ostative alla regolarita', ai sensi
dell'art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, le violazioni di natura previdenziale ed in materia di
tutela delle condizioni di lavoro individuate nell'allegato
A, che costituisce parte integrante del presente decreto,
da parte del datore di lavoro o del dirigente responsabile,
accertate con provvedimenti amministrativi o
giurisdizionali definitivi, inclusa la sentenza di cui
all'art. 444 del codice di procedura penale. Non rileva
l'eventuale successiva sostituzione dell'autore
dell'illecito.
2. Il godimento dei benefici normativi e contributivi
di cui all'art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e' definitivamente precluso per i periodi
indicati nell'allegato A ed a tal fine non rileva la
riabilitazione di cui all'art. 178 del codice penale.
3. Le cause ostative di cui al comma 1 non sussistono
qualora il procedimento penale sia estinto a seguito di
prescrizione obbligatoria ai sensi degli articoli 20 e
seguenti del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758,
e dell'art. 15 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n.
124, ovvero di oblazione ai sensi degli articoli 162 e
162-bis del codice penale.
4. Ai fini della regolarita' contributiva l'interessato
e' tenuto ad autocertificare alla competente Direzione
territoriale del lavoro, che ne verifica a campione la
veridicita', l'inesistenza a suo carico di provvedimenti,
amministrativi o giurisdizionali definitivi in ordine alla
commissione delle violazioni di cui all'allegato A, ovvero
il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato
relativo a ciascun illecito.
5. Le cause ostative alla regolarita' sono riferite
esclusivamente a fatti commessi successivamente all'entrata
in vigore del decreto ministeriale 24 ottobre 2007
pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana n. 279 del 30 novembre 2007.".
- Si riporta l'articolo 9, comma 2, lettera c), del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della
responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche,
delle societa' e delle associazioni anche prive di
personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della
legge 29 settembre 2000, n. 300):
"Art. 9 (Sanzioni amministrative)
(Omissis)
2. Le sanzioni interdittive sono:
(Omissis)
c) il divieto di contrattare con la pubblica
amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di
un pubblico servizio;
(Omissis).".
- Si riporta l'articolo 14 del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge
3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro):
"Art. 14 (Disposizioni per il contrasto del lavoro
irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei
lavoratori)
1. Al fine di far cessare il pericolo per la tutela
della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonche' di
contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare,
ferme restando le attribuzioni del coordinatore per
l'esecuzione dei lavori di cui all' articolo 92, comma 1,
lettera e), gli organi di vigilanza del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, anche su
segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le
rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di
sospensione in relazione alla parte dell'attivita'
imprenditoriale interessata dalle violazioni quando
riscontrano l'impiego di personale non risultante dalla
documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al
20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo
di lavoro, nonche' in caso di gravi e reiterate violazioni
in materia di tutela della salute e della sicurezza sul
lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, adottato sentito il
Ministero dell'interno e la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano. In attesa della adozione del citato
decreto, le violazioni in materia di tutela della salute e
della sicurezza sul lavoro che costituiscono il presupposto
per l'adozione del provvedimento di sospensione
dell'attivita' imprenditoriale sono quelle individuate
nell' Allegato I. Si ha reiterazione quando, nei cinque
anni successivi alla commissione di una violazione oggetto
di prescrizione dell'organo di vigilanza ottemperata dal
contravventore o di una violazione accertata con sentenza
definitiva, lo stesso soggetto commette piu' violazioni
della stessa indole. Si considerano della stessa indole le
violazioni della medesima disposizione e quelle di
disposizioni diverse individuate, in attesa della adozione
del decreto di cui al precedente periodo, nell' Allegato I.
L'adozione del provvedimento di sospensione e' comunicata
all'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture di cui all' articolo 6 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, per gli aspetti di
rispettiva competenza, al fine dell'adozione, da parte del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un
provvedimento interdittivo alla contrattazione con le
pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare
pubbliche. La durata del provvedimento e' pari alla citata
sospensione nel caso in cui la percentuale dei lavoratori
irregolari sia inferiore al 50 per cento del totale dei
lavoratori presenti sul luogo di lavoro; nel caso in cui la
percentuale dei lavoratori irregolari sia pari o superiore
al 50 per cento del totale dei lavoratori presenti sul
luogo di lavoro, ovvero nei casi di gravi e reiterate
violazioni in materia di tutela della salute e della
sicurezza sul lavoro, ovvero nei casi di reiterazione la
durata e' incrementata di un ulteriore periodo di tempo
pari al doppio della durata della sospensione e comunque
non superiore a due anni; nel caso di reiterazione la
decorrenza del periodo di interdizione e' successiva al
termine del precedente periodo di interdizione; nel caso di
non intervenuta revoca del provvedimento di sospensione
entro quattro mesi dalla data della sua emissione, la
durata del provvedimento e' pari a due anni, fatta salva
l'adozione di eventuali successivi provvedimenti di
rideterminazione della durata dell'interdizione a seguito
dell'acquisizione della revoca della sospensione. Le
disposizioni del presente comma si applicano anche con
riferimento ai lavori nell'ambito dei cantieri edili. Ai
provvedimenti del presente articolo non si applicano le
disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.
Limitatamente alla sospensione dell'attivita' di impresa,
all'accertamento delle violazioni in materia di prevenzione
incendi, indicate all' allegato I, provvede il comando
provinciale dei vigili del fuoco territorialmente
competente. Ove gli organi di vigilanza o le altre
amministrazioni pubbliche rilevino possibili violazioni in
materia di prevenzione incendi, ne danno segnalazione al
competente Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, il
quale procede ai sensi delle disposizioni del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e di cui al comma 2. (*)
2. I poteri e gli obblighi di cui al comma 1 spettano
anche agli organi di vigilanza delle aziende sanitarie
locali, con riferimento all'accertamento della reiterazione
delle violazioni della disciplina in materia di tutela
della salute e della sicurezza sul lavoro di cui al comma
1. In materia di prevenzione incendi in ragione della
competenza esclusiva del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco di cui all' articolo 46 trovano applicazione le
disposizioni di cui agli articoli 16, 19 e 20 del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
3. Il provvedimento di sospensione puo' essere revocato
da parte dell'organo di vigilanza che lo ha adottato.
4. E' condizione per la revoca del provvedimento da
parte dell'organo di vigilanza del Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali di cui al comma 1:
a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti
dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;
b) l'accertamento del ripristino delle regolari
condizioni di lavoro nelle ipotesi di gravi e reiterate
violazioni della disciplina in materia di tutela della
salute e della sicurezza sul lavoro;
c) il pagamento di una somma aggiuntiva rispetto a
quelle di cui al comma 6 pari a 2.000 euro nelle ipotesi di
sospensione per lavoro irregolare e a 3.200 euro nelle
ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in
materia di tutela della salute e della sicurezza sul
lavoro.
5. E' condizione per la revoca del provvedimento da
parte dell'organo di vigilanza delle aziende sanitarie
locali di cui al comma 2:
a) l'accertamento del ripristino delle regolari
condizioni di lavoro nelle ipotesi di gravi e reiterate
violazioni delle disciplina in materia di tutela della
salute e della sicurezza sul lavoro;
b) il pagamento di una somma aggiuntiva unica pari a
Euro 3.200 rispetto a quelle di cui al comma 6.
5-bis. Su istanza di parte, fermo restando il rispetto
delle altre condizioni di cui ai commi 4 e 5, la revoca e'
altresi' concessa subordinatamente al pagamento del
venticinque per cento della somma aggiuntiva dovuta.
L'importo residuo, maggiorato del cinque per cento, e'
versato entro sei mesi dalla data di presentazione
dell'istanza di revoca. In caso di mancato versamento o di
versamento parziale dell'importo residuo entro detto
termine, il provvedimento di accoglimento dell'istanza di
cui al presente comma costituisce titolo esecutivo per
l'importo non versato.
6. E' comunque fatta salva l'applicazione delle
sanzioni penali, civili e amministrative vigenti.
7. L'importo delle somme aggiuntive di cui al comma 4,
lettera c), integra la dotazione del Fondo per
l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, ed e'
destinato al finanziamento degli interventi di contrasto al
lavoro sommerso ed irregolare individuati con decreto del
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g), della legge
27 dicembre 2006, n. 296.
8. L'importo delle somme aggiuntive di cui al comma 5,
lettera b), integra l'apposito capitolo regionale per
finanziare l'attivita' di prevenzione nei luoghi di lavoro.
9. Avverso i provvedimenti di sospensione di cui ai
commi 1 e 2 e' ammesso ricorso, entro 30 giorni,
rispettivamente, alla Direzione regionale del lavoro
territorialmente competente e al presidente della Giunta
regionale, i quali si pronunciano nel termine di 15 giorni
dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo
termine il provvedimento di sospensione perde efficacia.
10. Il datore di lavoro che non ottempera al
provvedimento di sospensione di cui al presente articolo e'
punito con l'arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di
sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di
tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con
l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a
6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro
irregolare.
11. Nelle ipotesi delle violazioni in materia di salute
e sicurezza sul lavoro di cui al comma 1, le disposizioni
del presente articolo si applicano nel rispetto delle
competenze in tema di vigilanza in materia.
11-bis. Il provvedimento di sospensione nelle ipotesi
di lavoro irregolare non si applica nel caso in cui il
lavoratore irregolare risulti l'unico occupato
dall'impresa. In ogni caso di sospensione nelle ipotesi di
lavoro irregolare gli effetti della sospensione possono
essere fatti decorrere dalle ore dodici del giorno
lavorativo successivo ovvero dalla cessazione
dell'attivita' lavorativa in corso che non puo' essere
interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di
pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei
lavoratori o dei terzi.
(*) La Corte costituzionale, con sentenza 2-5 novembre
2010, n. 310 (Gazz. Uff. 10 novembre 2010, n. 45 - Prima
serie speciale), ha dichiarato l'illegittimita' del
presente comma, nella parte in cui, stabilendo che ai
provvedimenti di sospensione dell'attivita' imprenditoriale
previsti dal presente comma non si applicano le
disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241,
esclude l'applicazione ai medesimi provvedimenti
dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 241 del 1990.
- Si riporta l'articolo 17 della legge 19 marzo 1990,
n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della
delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di
manifestazione di pericolosita' sociale):
"Art. 17
1. abrogato
2. abrogato
3. Entro lo stesso termine di cui al comma 2, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro dei lavori
pubblici, sono, altresi', definite disposizioni per il
controllo sulle composizioni azionarie dei soggetti
aggiudicatari di opere pubbliche, ivi compresi i
concessionari, e sui relativi mutamenti societari. Con lo
stesso decreto sono comunque vietate intestazioni ad
interposte persone, di cui deve essere comunque prevista la
cessazione entro un termine predeterminato, salvo le
intestazioni a societa' fiduciarie autorizzate ai sensi
della legge 23 novembre 1939, n. 1966, a condizione che
queste ultime provvedano, entro trenta giorni dalla
richiesta effettuata dai soggetti aggiudicatari, a
comunicare alle amministrazioni interessate l'identita' dei
fiducianti; in presenza di violazioni delle disposizioni
del presente comma, si procede alla sospensione dall'Albo
nazionale dei costruttori o, nei casi di recidiva, alla
cancellazione dall'Albo stesso.".
- Si riporta l'articolo 17 della legge 12 marzo 1999,
n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili):
"Art. 17 (Obbligo di certificazione)
1. Le imprese, sia pubbliche sia private, qualora
partecipino a bandi per appalti pubblici o intrattengano
rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche
amministrazioni, sono tenute a presentare preventivamente
alle stesse la dichiarazione del legale rappresentante che
attesti di essere in regola con le norme che disciplinano
il diritto al lavoro dei disabili, pena l'esclusione.".
- Si riportano gli articoli 317 e 629 del Codice
penale:
"Art. 317 (Concussione)
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico
servizio che, abusando della sua qualita' o dei suoi
poteri, costringe taluno a dare o a promettere
indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilita',
e' punito con la reclusione da sei a dodici anni.".
"Art. 629 (Estorsione)
Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo
taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a se' o
ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, e' punito
con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da
euro 1.000 a euro 4.000.
La pena e' della reclusione da sei a venti anni e della
multa da euro 5.000 a euro 15.000, se concorre taluna delle
circostanze indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo
precedente.".
- Si riporta l'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio
1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla
criminalita' organizzata e di trasparenza e buon andamento
dell'attivita' amministrativa), convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203:
"Art. 7
1. Per i delitti punibili con pena diversa
dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni
previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al
fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste
dallo stesso articolo, la pena e' aumentata da un terzo
alla meta'.
2. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle
previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale,
concorrenti con l'aggravante di cui al comma 1 non possono
essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa
e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita' di pena
risultante dall'aumento conseguente alla predetta
aggravante.".
- Si riporta l'articolo 4, primo comma, della legge 24
novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale):
"Art. 4 (Cause di esclusione della responsabilita')
Non risponde delle violazioni amministrative chi ha
commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o
nell'esercizio di una facolta' legittima ovvero in stato di
necessita' o di legittima difesa.
(Omissis).".
- Si riporta l'articolo 2359 del Codice civile:
"Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate)
Sono considerate societa' controllate:
1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della
maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di voti
sufficienti per esercitare un'influenza dominante
nell'assemblea ordinaria;
3) le societa' che sono sotto influenza dominante di
un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli
contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo
comma si computano anche i voti spettanti a societa'
controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta:
non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le societa' sulle quali
un'altra societa' esercita un'influenza notevole.
L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un
decimo se la societa' ha azioni quotate in mercati
regolamentati.".
- Si riporta l'articolo 12-sexies del decreto-legge 8
giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di
procedura penale e provvedimenti di contrasto alla
criminalita' mafiosa), convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 1992, n. 356:
"Art. 12-sexies (Ipotesi particolari di confisca)
1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su
richiesta a norma dell' art. 444 del codice di procedura
penale, per taluno dei delitti previsti dagli articoli 314,
316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater,
320, 322, 322-bis, 325, 416, sesto comma, 416, realizzato
allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli
473, 474, 517-ter e 517-quater, 416-bis, 452-quater,
452-octies, primo comma, 600, 600-bis, primo comma,
600-ter, primo e secondo comma, 600-quater.1, relativamente
alla condotta di produzione o commercio di materiale
pornografico, 600-quinquies, 601, 602, 629, 630, 644,
644-bis, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo
comma, 648-bis, 648-ter del codice penale, nonche'
dall'art. 12-quinquies, comma 1, del D.L. 8 giugno 1992, n.
306, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 1992,
n. 356, o dall'articolo 260 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, ovvero per
taluno dei delitti previsti dagli articoli 73, esclusa la
fattispecie di cui al comma 5, e 74 del testo unico delle
leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, approvato con D.P.R. 9
ottobre 1990, n. 309, e' sempre disposta la confisca del
denaro, dei beni o delle altre utilita' di cui il
condannato non puo' giustificare la provenienza e di cui,
anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta
essere titolare o avere la disponibilita' a qualsiasi
titolo in valore sproporzionato al proprio reddito,
dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla
propria attivita' economica. Le disposizioni indicate nel
periodo precedente si applicano anche in caso di condanna e
di applicazione della pena su richiesta, a norma dell' art.
444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti
commessi per finalita' di terrorismo o di eversione
dell'ordine costituzionale.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nei
casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta
a norma dell' art. 444 del codice di procedura penale, per
un delitto commesso avvalendosi delle condizioni previste
dall' art. 416-bis del codice penale, ovvero al fine di
agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo
stesso articolo, nonche' a chi e' stato condannato per un
delitto in materia di contrabbando, nei casi di cui
all'articolo 295, secondo comma, del testo unico approvato
con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43.
2-bis. In caso di confisca di beni per uno dei delitti
previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317,
318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis e 325 del
codice penale, si applicano le disposizioni degli articoli
2-novies, 2-decies e 2-undecies della legge 31 maggio 1965,
n. 575, e successive modificazioni.
2-ter. Nel caso previsto dal comma 2, quando non e'
possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e
delle altre utilita' di cui al comma 1, il giudice ordina
la confisca di altre somme di denaro, di beni e altre
utilita' per un valore equivalente, delle quali il reo ha
la disponibilita', anche per interposta persona.
2-quater. Le disposizioni del comma 2-bis si applicano
anche nel caso di condanna e di applicazione della pena su
richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura
penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli 629,
630, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma,
648-bis e 648-ter del codice penale, nonche' dall'articolo
12-quinquies del presente decreto e dagli articoli 73,
esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74 del testo
unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309.
3. Fermo quanto previsto dagli articoli 100 e 101 del
testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,
approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per la
gestione e la destinazione dei beni confiscati a norma dei
commi 1 e 2 si osservano, in quanto compatibili, le
disposizioni contenute nel D.L. 14 giugno 1989, n. 230,
convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 1989, n.
282. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella
prevista dall' art. 444, comma 2, del codice di procedura
penale, nomina un amministratore con il compito di
provvedere alla custodia, alla conservazione e
all'amministrazione dei beni confiscati.
Non possono essere nominate amministratori le persone
nei cui confronti il provvedimento e' stato disposto, il
coniuge, i parenti, gli affini e le persone con essi
conviventi, ne' le persone condannate ad una pena che
importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici
uffici o coloro cui sia stata irrogata una misura di
prevenzione.
4. Se, nel corso del procedimento, l'autorita'
giudiziaria, in applicazione dell' art. 321, comma 2, del
codice di procedura penale, dispone il sequestro preventivo
delle cose di cui e' prevista la confisca a norma dei commi
1 e 2, le disposizioni in materia di nomina
dell'amministratore di cui al secondo periodo del comma 3
si applicano anche al custode delle cose predette.
4-bis. Le disposizioni in materia di amministrazione e
destinazione dei beni sequestrati e confiscati previste dal
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive
modificazioni, si applicano ai casi di sequestro e confisca
previsti dai commi da 1 a 4 del presente articolo, nonche'
agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati
nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo
51, comma 3-bis, del codice di procedura penale. In tali
casi l'Agenzia coadiuva l'autorita' giudiziaria
nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati,
sino al provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare
e, successivamente a tale provvedimento, amministra i beni
medesimi secondo le modalita' previste dal citato decreto
legislativo n. 159 del 2011. Restano comunque salvi i
diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e
al risarcimento del danno.
4-ter. Con separati decreti, il Ministro dell'interno,
di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti gli
altri Ministri interessati, stabilisce anche la quota dei
beni sequestrati e confiscati a norma del presente decreto
da destinarsi per l'attuazione delle speciali misure di
protezione previste dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n.
8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo
1991, n. 82, e successive modificazioni, e per le
elargizioni previste dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302,
recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della
criminalita' organizzata. Nei decreti il Ministro
stabilisce anche che, a favore delle vittime, possa essere
costituito un Fondo di solidarieta' per le ipotesi in cui
la persona offesa non abbia potuto ottenere in tutto o in
parte le restituzioni o il risarcimento dei danni
conseguenti al reato.
4-quater. Il Consiglio di Stato esprime il proprio
parere sugli schemi di regolamento di cui al comma 4-ter
entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il
regolamento puo' comunque essere adottato.".
- Si riportano gli articoli 20 e 24 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.
136):
"Art. 20 (Sequestro)
1. Il tribunale, anche d'ufficio, ordina con decreto
motivato il sequestro dei beni dei quali la persona nei cui
confronti e' iniziato il procedimento risulta poter
disporre, direttamente o indirettamente, quando il loro
valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o
all'attivita' economica svolta ovvero quando, sulla base di
sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi
siano il frutto di attivita' illecite o ne costituiscano il
reimpiego.
2. Il sequestro e' revocato dal tribunale quando e'
respinta la proposta di applicazione della misura di
prevenzione o quando risulta che esso ha per oggetto beni
di legittima provenienza o dei quali l'indiziato non poteva
disporre direttamente o indirettamente.
3. L'eventuale revoca del provvedimento non preclude
l'utilizzazione ai fini fiscali degli elementi acquisiti
nel corso degli accertamenti svolti ai sensi dell'articolo
19.".
"Art. 24 (Confisca)
1. Il tribunale dispone la confisca dei beni
sequestrati di cui la persona nei cui confronti e'
instaurato il procedimento non possa giustificare la
legittima provenienza e di cui, anche per interposta
persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere
la disponibilita' a qualsiasi titolo in valore
sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle
imposte sul reddito, o alla propria attivita' economica,
nonche' dei beni che risultino essere frutto di attivita'
illecite o ne costituiscano il reimpiego.
2. Il provvedimento di sequestro perde efficacia se il
Tribunale non deposita il decreto che pronuncia la confisca
entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in
possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario.
Nel caso di indagini complesse o compendi patrimoniali
rilevanti, tale termine puo' essere prorogato con decreto
motivato del tribunale per periodi di sei mesi e per non
piu' di due volte. Ai fini del computo dei termini suddetti
e di quello previsto dall'articolo 22, comma 1, si tiene
conto delle cause di sospensione dei termini di durata
della custodia cautelare, previste dal codice di procedura
penale, in quanto compatibili. Il termine resta sospeso per
il tempo necessario per l'espletamento di accertamenti
peritali sui beni dei quali la persona nei cui confronti e'
iniziato il procedimento risulta poter disporre,
direttamente o indirettamente.
3. Il sequestro e la confisca possono essere adottati,
su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 17, commi 1 e
2, quando ne ricorrano le condizioni, anche dopo
l'applicazione di una misura di prevenzione personale.
Sulla richiesta provvede lo stesso tribunale che ha
disposto la misura di prevenzione personale, con le forme
previste per il relativo procedimento e rispettando le
disposizioni del presente titolo.".
Note all'art. 82
- Il Regolamento (CE) 9 luglio 2008, n. 765/2008
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del
mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei
prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 13
agosto 2008, n. L 218.
Note all'art. 84
- La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al
sistema penale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30
novembre 1981, n. 329, S.O.
Note all'art. 87
-Si riporta l'articolo 45 del Regolamento (CE) 25
novembre 2009, n. 1221/2009 (Regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle
organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e
audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e
le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE):
"Art. 45 (Rapporto con altri sistemi di gestione
ambientale)
1. Gli Stati membri possono presentare, per iscritto,
alla Commissione una richiesta di riconoscimento di sistemi
di gestione ambientale esistenti, o di una parte di essi,
che hanno ottenuto, secondo opportune procedure di
certificazione riconosciute a livello nazionale o
regionale, la certificazione, come conformi a
corrispondenti requisiti del presente regolamento.
2. Nella richiesta gli Stati membri precisano le
pertinenti parti (lei sistemi di gestione ambientale e i
corrispondenti requisiti del presente regolamento.
3. Gli Stati membri dimostrano l'equivalenza di tutte
le pertinenti parti del sistema di gestione ambientale
interessato con il presente regolamento.
4. La Commissione, dopo aver preso in esame la
richiesta di cui al paragrafo i e nei rispetto della
procedura di consultazione di cui all'articolo 49,
paragrafo 2, riconosce le
parti pertinenti dei sistemi di gestione ambientale e i
requisiti (li accreditamento o di abilitazione per gli
organismi di certificazione se ritiene che lo Stato membro
interessato:
a) ha precisato in maniera sufficientemente chiara
nella richiesta le parti pertinenti dei sistemi di gestione
ambientale e le corrispondenti disposizioni del presente
regolamento;
b ha dimostrato adeguatamente l'equivalenza con il
presente regolamento di tutte le parti pertinenti del
sistema di gestione ambientale interessato.
5. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea i riferimenti dei sistemi di gestione
ambientale riconosciuti, comprese le pertinenti sezioni di
EMAS di cui all'allegato i cui tali riferimenti si
riferiscono, e i requisiti per l'accreditamento o
l'abilitazione riconosciuti.".
- Il Regolamento (CE) 9 luglio 2008, n. 765/2008
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del
mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei
prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 13
agosto 2008, n. L 218.
Note all'art. 89
- Si riporta l'articolo 212 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale):
"ART. 212 (Albo nazionale gestori ambientali)
1. E' costituito, presso il Ministero dell'ambiente e
tutela del territorio e del mare, l'Albo nazionale gestori
ambientali, di seguito denominato Albo, articolato in un
Comitato nazionale, con sede presso il medesimo Ministero,
ed in Sezioni regionali e provinciali, istituite presso le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
dei capoluoghi di regione e delle province autonome di
Trento e di Bolzano. I componenti del Comitato nazionale e
delle Sezioni regionali e provinciali durano in carica
cinque anni.
2. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare sono istituite sezioni
speciali del Comitato nazionale per ogni singola attivita'
soggetta ad iscrizione all'Albo, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, e ne vengono fissati
composizione e competenze. Il Comitato nazionale dell'Albo
ha potere deliberante ed e' composto da diciannove membri
effettivi di comprovata e documentata esperienza
tecnico-economica o giuridica nelle materie ambientali
nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e designati rispettivamente:
a) due dal Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di cui uno con funzioni di
Presidente;
b) uno dal Ministro dello sviluppo economico, con
funzioni di vice-Presidente;
c) uno dal Ministro della salute;
d) uno dal Ministro dell'economia e delle finanze;
e) uno dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti;
f) uno dal Ministro dell'interno;
g) tre dalle regioni;
h) uno dall'Unione italiana delle Camere di commercio
industria, artigianato e agricoltura;
i) otto dalle organizzazioni imprenditoriali
maggiormente rappresentative delle categorie economiche
interessate, di cui due dalle organizzazioni
rappresentative della categoria degli autotrasportatori e
due dalle organizzazioni che rappresentano i gestori dei
rifiuti e uno delle organizzazioni rappresentative delle
imprese che effettuano attivita' di bonifica dei siti e di
bonifica di beni contenenti amianto. Per ogni membro
effettivo e' nominato un supplente.
3. Le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo sono
istituite con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e sono composte:
a) dal Presidente della Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura o da un membro del Consiglio
camerale all'uopo designato dallo stesso, con funzioni di
Presidente;
b) da un funzionario o dirigente di comprovata
esperienza nella materia ambientale designato dalla regione
o dalla provincia autonoma, con funzioni di
vice-Presidente;
c) da un funzionario o dirigente di comprovata
esperienza nella materia ambientale, designato dall'Unione
regionale delle province o dalla provincia autonoma;
d) da un esperto di comprovata esperienza nella materia
ambientale, designato dal Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare;
e) soppressa
f) soppressa
4. abrogato
5. L'iscrizione all'Albo e' requisito per lo
svolgimento delle attivita' di raccolta e trasporto di
rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni
contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei
rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi. Sono esonerati
dall'obbligo di cui al presente comma le organizzazioni di
cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e c), 223, 224,
228, 233, 234, 235 e 236, al decreto legislativo 20
novembre 2008, n. 188, e al decreto legislativo 25 luglio
2005, n. 151, limitatamente all'attivita' di
intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti
oggetto previste nei citati articoli. Per le aziende
speciali, i consorzi di comuni e le societa' di gestione
dei servizi pubblici di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, l'iscrizione all'Albo e' effettuata
con apposita comunicazione del comune o del consorzio di
comuni alla sezione regionale territorialmente competente
ed e' valida per i servizi di gestione dei rifiuti urbani
prodotti nei medesimi comuni. Le iscrizioni di cui al
presente comma, gia' effettuate alla data di entrata in
vigore della presente disposizione, rimangono efficaci fino
alla loro naturale scadenza.
6. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni
e costituisce titolo per l'esercizio delle attivita' di
raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione
dei rifiuti; per le altre attivita' l'iscrizione abilita
allo svolgimento delle attivita' medesime.
7. Gli enti e le imprese iscritte all'Albo per le
attivita' di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi
sono esonerate dall'obbligo di iscrizione per le attivita'
di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi a
condizione che tale ultima attivita' non comporti
variazione della classe per la quale le imprese sono
iscritte.
8. I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che
effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri
rifiuti, nonche' i produttori iniziali di rifiuti
pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e
trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantita' non
eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, non
sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi 5, 6, e 7 a
condizione che tali operazioni costituiscano parte
integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa
dalla quale i rifiuti sono prodotti. Detti soggetti non
sono tenuti alla prestazione delle garanzie finanziarie e
sono iscritti in un'apposita sezione dell'Albo in base alla
presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o
provinciale dell'Albo territorialmente competente che
rilascia il relativo provvedimento entro i successivi
trenta giorni. Con la comunicazione l'interessato attesta
sotto la sua responsabilita', ai sensi dell'articolo 21
della legge n. 241 del 1990:
a) la sede dell'impresa, l'attivita' o le attivita' dai
quali sono prodotti i rifiuti;
b) le caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti
c) gli estremi identificativi e l'idoneita' tecnica dei
mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, tenuto anche
conto delle modalita' di effettuazione del trasporto
medesimo;
d) l'avvenuto versamento del diritto annuale di
registrazione di 50 euro rideterminabile ai sensi
dell'articolo 21 del decreto del Ministro dell'ambiente 28
aprile 1998, n. 406.
L'iscrizione deve essere rinnovata ogni 10 anni e
l'impresa e' tenuta a comunicare ogni variazione
intervenuta successivamente all'iscrizione. Le iscrizioni
di cui al presente comma, effettuate entro il 14 aprile
2008 ai sensi e per gli effetti della normativa vigente a
quella data, dovranno essere aggiornate entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione.
9. Le imprese di cui ai commi 5 e 8 tenute ad aderire
sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti
(SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a),
procedono, in relazione a ciascun autoveicolo utilizzato
per la raccolta e il trasporto dei rifiuti, all'adempimento
degli obblighi stabiliti dall' articolo 3, comma 6, lettera
c), del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009. La
Sezione regionale dell'Albo procede, in sede di prima
applicazione entro due mesi dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, alla sospensione d'ufficio
dall'Albo degli autoveicoli per i quali non e' stato
adempiuto l'obbligo di cui al precedente periodo. Trascorsi
tre mesi dalla sospensione senza che l'obbligo di cui sopra
sia stato adempiuto, l'autoveicolo e' di diritto e con
effetto immediato cancellato dall'Albo.
10. L'iscrizione all'Albo per le attivita' di raccolta
e trasporto dei rifiuti pericolosi, per l'attivita' di
intermediazione e di commercio dei rifiuti senza detenzione
dei medesimi, e' subordinata alla prestazione di idonee
garanzie finanziarie a favore dello Stato i cui importi e
modalita' sono stabiliti con uno o piu' decreti del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze. Tali garanzie sono ridotte del cinquanta per cento
per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n.
1221/2009, e del quaranta per cento nel caso di imprese in
possesso della certificazione ambientale ai sensi della
norma Uni En Iso 14001. Fino alla data di entrata in vigore
dei predetti decreti si applicano la modalita' e gli
importi previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente in
data 8 ottobre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
1 del 2 gennaio 1997, come modificato dal decreto del
Ministro dell'ambiente in data 23 aprile 1999, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 26 giugno 1999.
11. Le imprese che effettuano le attivita' di bonifica
dei siti e di bonifica dei beni contenenti amianto devono
prestare idonee garanzie finanziarie a favore della regione
territorialmente competente per ogni intervento di bonifica
nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 195,
comma 2, lettera g). Tali garanzie sono ridotte del
cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del
regolamento (CE) n. 761/2001, e del quaranta per cento nel
caso di imprese in possesso della certificazione ambientale
ai sensi della norma Uni En Iso 14001.
12. Sono iscritti all'Albo le imprese e gli operatori
logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti,
gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i
porti ai quali, nell'ambito del trasporto intermodale, sono
affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli
stessi da parte dell'impresa ferroviaria o navale o
dell'impresa che effettua il successivo trasporto, nel caso
di trasporto navale, il raccomandatario marittimo di cui
alla legge 4 aprile 1977, n. 135, e' delegato dall'armatore
o noleggiatore, che effettuano il trasporto, per gli
adempimenti relativi al sistema di controllo della
tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo
188-bis, comma 2, lett. a). L'iscrizione deve essere
rinnovata ogni cinque anni e non e' subordinata alla
prestazione delle garanzie finanziarie.
13. L'iscrizione all'Albo ed i provvedimenti di
sospensione, di revoca, di decadenza e di annullamento
dell'iscrizione, nonche' l'accettazione, la revoca e lo
svincolo delle garanzie finanziarie che devono essere
prestate a favore dello Stato sono deliberati dalla Sezione
regionale dell'Albo della regione ove ha sede legale
l'impresa interessata, in base alla normativa vigente ed
alle direttive emesse dal Comitato nazionale.
14. Avverso i provvedimenti delle Sezioni regionali
dell'Albo gli interessati possono proporre, nel termine di
decadenza di trenta giorni dalla notifica dei provvedimenti
stessi, ricorso al Comitato nazionale dell'Albo.
15. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con i
Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e
dei trasporti, sentito il parere del Comitato nazionale, da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della parte quarta del presente decreto, sono
definite le attribuzioni e le modalita' organizzative
dell'Albo, i requisiti tecnici e finanziari delle imprese,
i requisiti dei responsabili tecnici delle medesime, i
termini e le modalita' di iscrizione, i diritti annuali
d'iscrizione. Fino all'adozione del predetto decreto,
continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, le
disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 28
aprile 1998, n. 406, e delle deliberazioni del Comitato
nazionale dell'Albo. Il decreto di cui al presente comma si
informa ai seguenti principi:
a) individuazione di requisiti per l'iscrizione, validi
per tutte le sezioni, al fine di uniformare le procedure;
b) coordinamento con la vigente normativa
sull'autotrasporto, sul trasporto ferroviario, sul
trasporto via mare e per via navigabile interna, in
coerenza con la finalita' di cui alla lettera a);
c) effettiva copertura delle spese attraverso i diritti
di segreteria e i diritti annuali di iscrizione;
d) ridefinizione dei diritti annuali d'iscrizione
relativi alle imprese di trasporto dei rifiuti iscritte
all'Albo nazionale gestori ambientali;
e) interconnessione e interoperabilita' con le
pubbliche amministrazioni competenti alla tenuta di
pubblici registri;
f) riformulazione del sistema
disciplinare-sanzionatorio dell'Albo e delle cause di
cancellazione dell'iscrizione;
g) definizione delle competenze e delle responsabilita'
del responsabile tecnico.
16. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui al
presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni
disciplinanti l'Albo nazionale delle imprese che effettuano
la gestione dei rifiuti vigenti alla data di entrata in
vigore della parte quarta del presente decreto, la cui
abrogazione e' differita al momento della pubblicazione dei
suddetti decreti.
17. Agli oneri per il funzionamento del Comitato
nazionale e delle Sezioni regionali e provinciali si
provvede con le entrate derivanti dai diritti di segreteria
e dai diritti annuali d'iscrizione, secondo le previsioni,
anche relative alle modalita' di versamento e di utilizzo,
che saranno determinate con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Fino all'adozione del citato decreto, si applicano le
disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente
in data 29 dicembre 1993, e successive modificazioni, e le
disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente
in data 13 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 51 del 1° marzo 1995. Le somme di cui
all'articolo 7, comma 7, del decreto del Ministro
dell'ambiente 29 dicembre 1993 sono versate al Capo XXXII,
capitolo 2592, articolo 04, dell'entrata del Bilancio dello
Stato, per essere riassegnate, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, al Capitolo 7082 dello stato
di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare.
18. I compensi da corrispondere ai componenti del
Comitato nazionale dell'Albo e delle Sezioni regionali
dell'Albo sono determinati ai sensi dell' articolo 7, comma
5, del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998,
406.
19. La disciplina regolamentare dei casi in cui, ai
sensi degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n.
241, l'esercizio di un'attivita' privata puo' essere
intrapreso sulla base della denuncia di inizio
dell'attivita' non si applica alle domande di iscrizione e
agli atti di competenza dell'Albo.
19-bis. Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione
all'Albo nazionale gestori ambientali gli imprenditori
agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile,
produttori iniziali di rifiuti, per il trasporto dei propri
rifiuti effettuato all'interno del territorio provinciale o
regionale dove ha sede l'impresa ai fini del conferimento
degli stessi nell'ambito del circuito organizzato di
raccolta di cui alla lettera pp) del comma 1 dell'articolo
183.
20. abrogato
21. abrogato
22. abrogato
23. abrogato
24. abrogato
25. abrogato
26. abrogato
27. abrogato
28. abrogato.".
Note all'art. 90
- Il Regolamento (CE) 9 luglio 2008, n. 765/2008
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del
mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei
prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 13
agosto 2008, n. L 218.
- Si riporta l'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n.
241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi ):
"Art. 2 (Conclusione del procedimento)
1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad
un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le
pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo
mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se
ravvisano la manifesta irricevibilita', inammissibilita',
improcedibilita' o infondatezza della domanda, le pubbliche
amministrazioni concludono il procedimento con un
provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la
cui motivazione puo' consistere in un sintetico riferimento
al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.
2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i
provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un
termine diverso, i procedimenti amministrativi di
competenza delle amministrazioni statali e degli enti
pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di
trenta giorni.
3. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri, adottati ai sensi dell' articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei
Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la
pubblica amministrazione e l'innovazione e per la
semplificazione normativa, sono individuati i termini non
superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi
i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali.
Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri
ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro
i quali devono concludersi i procedimenti di propria
competenza.
4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilita'
dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione
amministrativa, della natura degli interessi pubblici
tutelati e della particolare complessita' del procedimento,
sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per
la conclusione dei procedimenti di competenza delle
amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i
decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche
dei Ministri per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa
deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi
previsti non possono comunque superare i centottanta
giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto
della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti
l'immigrazione.
5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche
disposizioni normative, le autorita' di garanzia e di
vigilanza disciplinano, in conformita' ai propri
ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di
rispettiva competenza.
6. I termini per la conclusione del procedimento
decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal
ricevimento della domanda, se il procedimento e' ad
iniziativa di parte.
7. Fatto salvo quanto previsto dall' articolo 17, i
termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo
possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo
non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di
informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o
qualita' non attestati in documenti gia' in possesso
dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili
presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le
disposizioni dell' articolo 14, comma 2.
8. La tutela in materia di silenzio
dell'amministrazione e' disciplinata dal codice del
processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104. Le sentenze passate in giudicato che
accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio
inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via
telematica, alla Corte dei conti.
9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento
costituisce elemento di valutazione della performance
individuale, nonche' di responsabilita' disciplinare e
amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario
inadempiente.
9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle
figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui
attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia.
Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo
si considera attribuito al dirigente generale o, in
mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza
al funzionario di piu' elevato livello presente
nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito
internet istituzionale dell'amministrazione e' pubblicata,
in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella
homepage, l'indicazione del soggetto a cui e' attribuito il
potere sostitutivo e a cui l'interessato puo' rivolgersi ai
sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in
caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del
responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del
procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del
proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di
lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle
disposizioni del presente comma, assume la sua medesima
responsabilita' oltre a quella propria.
9-ter. Decorso inutilmente il termine per la
conclusione del procedimento o quello superiore di cui al
comma 7, il privato puo' rivolgersi al responsabile di cui
al comma 9-bis perche', entro un termine pari alla meta' di
quello originariamente previsto, concluda il procedimento
attraverso le strutture competenti o con la nomina di un
commissario.
9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del
comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica
all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per
tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali
non e' stato rispettato il termine di conclusione previsto
dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni
provvedono all'attuazione del presente comma, con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica."
9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su
istanza di parte sono espressamente indicati il termine
previsto dalla legge o dai regolamenti e quello
effettivamente impiegato.".
Note all'art. 93
- Si riporta l'articolo 106 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia):
"Art. 106 (Albo degli intermediari finanziari)
1. L'esercizio nei confronti del pubblico
dell'attivita' di concessione di finanziamenti sotto
qualsiasi forma e' riservato agli intermediari finanziari
autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla
Banca d'Italia.
2. Oltre alle attivita' di cui al comma 1 gli
intermediari finanziari possono:
a) emettere moneta elettronica e prestare servizi di
pagamento a condizione che siano a cio' autorizzati ai
sensi dell'articolo 114-quinquies, comma 4, e iscritti nel
relativo albo, oppure prestare solo servizi di pagamento a
condizione che siano a cio' autorizzati ai sensi
dell'articolo 114-novies, comma 4, e iscritti nel relativo
albo;
b) prestare servizi di investimento se autorizzati ai
sensi dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58;
c) esercitare le altre attivita' a loro eventualmente
consentite dalla legge nonche' attivita' connesse o
strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla
Banca d'Italia.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Banca d'Italia, specifica il contenuto delle attivita'
indicate nel comma 1, nonche' in quali circostanze ricorra
l'esercizio nei confronti del pubblico.".
- Si riporta l'articolo 161 del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli
articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52):
"Art. 161 (Albo speciale delle societa' di revisione)
1. La CONSOB provvede alla tenuta di un albo speciale
delle societa' di revisione abilitate all'esercizio delle
attivita' previste dagli articoli 155 e 158.
2. La CONSOB iscrive le societa' di revisione nell'albo
speciale previo accertamento dei requisiti previsti
dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 88, e del requisito di idoneita' tecnica.
Non puo' essere iscritta nell'albo speciale la societa' di
revisione il cui amministratore si trovi in una delle
situazioni previste dall'articolo 8, comma 1, del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
3. Le societa' di revisione costituite all'estero
possono essere iscritte nell'albo se in possesso dei
requisiti previsti dal comma 2. Tali societa' trasmettono
alla CONSOB una situazione contabile annuale riferita
all'attivita' di revisione e organizzazione contabile
esercitata in Italia.
4. Per l'iscrizione nell'albo le societa' di revisione
devono essere munite di idonea garanzia prestata da banche,
assicurazioni o intermediari iscritti nell'elenco speciale
previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, o avere stipulato una polizza di
assicurazione della responsabilita' civile per negligenze o
errori professionali, comprensiva della garanzia per
infedelta' dei dipendenti, per la copertura dei rischi
derivanti dall'esercizio dell'attivita' di revisione
contabile. L'ammontare della garanzia o della copertura
assicurativa e' stabilito annualmente dalla CONSOB per
classi di volume d'affari e in base agli ulteriori
parametri da essa eventualmente individuati con
regolamento.".
-Si riporta l'articolo 1957 del Codice civile:
"Art. 1957 (Scadenza dell'obbligazione principale)
Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza
dell'obbligazione principale, purche' il creditore entro
sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e
le abbia con diligenza continuate.
La disposizione si applica anche al caso in cui il
fideiussore ha espressamente limitato la sua fideiussione
allo stesso termine dell'obbligazione principale.
In questo caso pero' l'istanza contro il debitore deve
essere proposta entro due mesi.
L'istanza proposta contro il debitore interrompe la
prescrizione anche nei confronti del fideiussore.".
- Il Regolamento (CE) 25 novembre 2009, n. 1221/2009
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema
comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il
regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della
Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 22 dicembre
2009, n. L 342.
- Il regolamento (CE) 25 novembre 2009, n. 66/2010
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo al marchio di qualita' ecologica dell'Unione
europea (Ecolabel UE) (Testo rilevante ai fini del SEE) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 30
gennaio 2010, n. L 27.
 


- Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
(Disciplina della responsabilita' amministrativa delle
persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni
anche prive di personalita' giuridica, a norma
dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2001, n. 140.
Note all'art. 95
- La Raccomandazione 9 aprile 2013, n. 2013/179/UE
(Raccomandazione della Commissione relativa a relativa
all'uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le
prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei
prodotti e delle organizzazioni (Testo rilevante ai fini
del SEE) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea del 4 maggio 2013, n. L 124.
Note all'art. 97
- Si riporta l'articolo 100 del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge
3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro):
"Art. 100 (Piano di sicurezza e di coordinamento)
1. Il piano e' costituito da una relazione tecnica e
prescrizioni correlate alla complessita' dell'opera da
realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di
costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la
sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi
particolari di cui all'allegato XI, con specifico
riferimento ai rischi derivanti dal possibile rinvenimento
di ordigni bellici inesplosi nei cantieri interessati da
attivita' di scavo, nonche' la stima dei costi di cui al
punto 4 dell'allegato XV. Il piano di sicurezza e
coordinamento (PSC) e' corredato da tavole esplicative di
progetto, relative agli aspetti della sicurezza,
comprendenti almeno una planimetria sull'organizzazione del
cantiere e, ove la particolarita' dell'opera lo richieda,
una tavola tecnica sugli scavi. I contenuti minimi del
piano di sicurezza e di coordinamento e l'indicazione della
stima dei costi della sicurezza sono definiti all'allegato
XV.
2. Il piano di sicurezza e coordinamento e' parte
integrante del contratto di appalto.
3. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i
lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto
nel piano di cui al comma 1 e nel piano operativo di
sicurezza.
4. I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono
a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia
del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano
operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima
dell'inizio dei lavori.
5. L'impresa che si aggiudica i lavori ha facolta' di
presentare al coordinatore per l'esecuzione proposte di
integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove
ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere
sulla base della propria esperienza. In nessun caso le
eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o
adeguamento dei prezzi pattuiti.
6. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano ai lavori la cui esecuzione immediata e'
necessaria per prevenire incidenti imminenti o per
organizzare urgenti misure di salvataggio o per garantire
la continuita' in condizioni di emergenza nell'erogazione
di servizi essenziali per la popolazione quali corrente
elettrica, acqua, gas, reti di comunicazione.
6-bis. Il committente o il responsabile dei lavori, se
nominato, assicura l'attuazione degli obblighi a carico del
datore di lavoro dell'impresa affidataria previsti dall'
articolo 97, commi 3-bis e 3-ter. Nel campo di applicazione
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modificazioni, si applica l' articolo 118, comma
4, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo.".
- Si riporta l'articolo 107 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea:
"Articolo 107
(ex articolo 87 del TCE)
1. Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono
incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui
incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi
dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto
qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune
produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
2. Sono compatibili con il mercato interno:
a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli
consumatori, a condizione che siano accordati senza
discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;
b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati
dalle calamita' naturali oppure da altri eventi
eccezionali;
c) gli aiuti concessi all'economia di determinate
regioni della Repubblica federale di Germania che risentono
della divisione della Germania, nella misura in cui sono
necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da
tale divisione. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del
trattato di Lisbona, il Consiglio, su proposta della
Commissione, puo' adottare una decisione che abroga la
presente lettera.
3. Possono considerarsi compatibili con il mercato
interno:
a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico
delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso,
oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonche'
quello delle regioni di cui all'articolo 349, tenuto conto
della loro situazione strutturale, economica e sociale;
b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di
un importante progetto di comune interesse europeo oppure a
porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno
Stato membro;
c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di
talune attivita' o di talune regioni economiche, sempre che
non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria
al comune interesse;
d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la
conservazione del patrimonio, quando non alterino le
condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in
misura contraria all'interesse comune;
e) le altre categorie di aiuti, determinate con
decisione del Consiglio, su proposta della Commissione.".
Note all'art. 101
- Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
(Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101, S.O..
- Si riporta l'articolo 92, comma 1 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo
1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro):
"Art. 92 (Obblighi del coordinatore per l'esecuzione
dei lavori)
1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore
per l'esecuzione dei lavori:
a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e
controllo, l'applicazione, da parte delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni
loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all'articolo 100, ove previsto, e la
corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
b) verifica l'idoneita' del piano operativo di
sicurezza, da considerare come piano complementare di
dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui
all'articolo 100, assicurandone la coerenza con
quest'ultimo, ove previsto, adegua il piano di sicurezza e
di coordinamento di cui all'articolo 100, ove previsto, e
il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b),
in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali
modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese
esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere,
verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario,
i rispettivi piani operativi di sicurezza;
c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i
lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento
delle attivita' nonche' la loro reciproca informazione;
d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli
accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il
coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza
finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
e) segnala al committente o al responsabile dei lavori,
previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori
autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni
degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle
prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, ove
previsto, e propone la sospensione dei lavori,
l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi
dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in
cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti
alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza
fornire idonea motivazione, il coordinatore per
l'esecuzione da' comunicazione dell'inadempienza alla
azienda unita' sanitaria locale e alla direzione
provinciale del lavoro territorialmente competenti;
f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente,
direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla
verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle
imprese interessate.
(Omissis).".
Note all'art. 102
- Si riporta l'articolo 1666 del Codice civile:
"Art. 1666 (Verifica e pagamento di singole partite)
Se si tratta di opera da eseguire per partite, ciascuno
dei contraenti puo' chiedere che la verifica avvenga per le
singole partite. In tal caso l'appaltatore puo' domandare
il pagamento in proporzione dell'opera eseguita.
Il pagamento fa presumere l'accettazione della parte di
opera pagata; non produce questo effetto il versamento di
semplici acconti.".
- Si riporta l'articolo 1669 del Codice civile:
"Art. 1669 (Rovina e difetti di cose immobili)
Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili
destinate per la loro natura a lunga durata, se, nel corso
di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo
o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in
parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi
difetti, l'appaltatore e' responsabile nei confronti del
committente e dei suoi aventi causa, purche' sia fatta la
denunzia entro un anno dalla scoperta.
Il diritto del committente si prescrive in un anno
dalla denunzia.".
Note all'art. 103
- Si riporta l'articolo 1957 del Codice civile:
"Art. 1957 (Scadenza dell'obbligazione principale)
Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza
dell'obbligazione principale, purche' il creditore entro
sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e
le abbia con diligenza continuate.
La disposizione si applica anche al caso in cui il
fideiussore ha espressamente limitato la sua fideiussione
allo stesso termine dell'obbligazione principale.
In questo caso pero' l'istanza contro il debitore deve
essere proposta entro due mesi.
L'istanza proposta contro il debitore interrompe la
prescrizione anche nei confronti del fideiussore.".
Note all'art. 104
- Si riporta l'articolo 1957 del Codice civile:
"Art. 1957 (Scadenza dell'obbligazione principale)
Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza
dell'obbligazione principale, purche' il creditore entro
sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e
le abbia con diligenza continuate.
La disposizione si applica anche al caso in cui il
fideiussore ha espressamente limitato la sua fideiussione
allo stesso termine dell'obbligazione principale.
In questo caso pero' l'istanza contro il debitore deve
essere proposta entro due mesi.
L'istanza proposta contro il debitore interrompe la
prescrizione anche nei confronti del fideiussore.".
Note all'art. 105
- La circolare del Ministero delle finanze del 14
giugno 1993, n. 9/249 (Imposta comunale sugli immobili
(ICI). Decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 -
Esenzione di cui all'art. 7, lettera h) - Terreni agricoli
ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi
dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 1993, n.141,
S.O. n. 53.
- Si riporta l'allegato A annesso alla legge 28
dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge
finanziaria 2002):
"Allegato A
(Articolo 25, comma 7)
Isole Tremiti
1. San Nicola: San Nicola, San Domino, Capraia,
Pianosa.
Mare: da un miglio dalla costa continentale fino al
limite delle acque territoriali.
Pantelleria
2. Pantelleria.
Mare: per un raggio di 20 miglia intorno all'isola.
Isole Pelagie
3. Lampedusa: Lampedusa, Lampione, Linosa.
Mare: per un raggio di 40 miglia intorno a ciascuna
isola.
Isole Egadi
4. Favignana: Favignana, Levanzo, Marettimo, Formica.
Mare: fino a 1 miglio dalla costa siciliana e per un
raggio di 20 miglia nelle altre direzioni.
5. Ustica: Ustica.
Mare: fino a 1 miglio dalla costa siciliana e per un
raggio di 20 miglia nelle altre direzioni.
Isole Eolie
6. Lipari: Lipari, Vulcano, Alicudi, Filicudi,
Stromboli, Panarea.
Mare: fino a 1 miglio dalla costa siciliana e per un
raggio di 20 miglia nelle altre direzioni, ma non oltre la
meta' della distanza tra Lipari e Salina.
7. Salina: Salina.
Mare: fino alla meta' della distanza da Lipari e per un
raggio di 20 miglia nelle altre direzioni.
Isole Sulcitane
8. San Pietro: Sant'Antioco, San Pietro.
Mare: fino alla costa sarda da Capo Pecora a Capo
Teulada e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni.
Isole del Nord Sardegna
9. La Maddalena: La Maddalena, Caprera, Santo Stefano,
Spargi, Santa Maria, Budelli, Razzoli, Mortorio, Tavolara,
Molara, Asinara.
Mare: fino al confine delle acque territoriali con la
Corsica, fino alla costa sarda e per un raggio di 20 miglia
nelle altre direzioni.
Isole Partenopee
10. Procida: Capri, Ischia, Procida, Nisida, Vivara.
Mare. l'intero golfo di Napoli.
Isole Ponziane
11. Ponza, Palmarola, Zannone.
Mare: fino a 1 miglio dalla costa laziale e per un
raggio di 20 miglia nelle altre direzioni.
12. Ventotene: Ventotene, Santo Stefano.
Mare: per un raggio di 20 miglia intorno a ciascuna
isola.
Isole Toscane
13. Elba: Elba, Pianosa, Montecristo.
Mare: fino alla costa toscana da Piombino a Punta Ala e
fino al confine delle acque territoriali con la Corsica.
14. Giglio: Isola del Giglio, Giannutri, Formiche di
Grosseto.
Mare: fino alla costa da Punta Ala all'Argentario e per
un raggio di 15 miglia nelle altre direzioni.
15. Capraia: Capraia, Gorgona, Secche della Meloria.
Mare: fino al confine delle acque territoriali con la
Corsica e fino alla costa toscana da Piombino a Livorno.
Isole del Mare Ligure
16. Arcipelago di Porto Venere: Palmaria, Tino,
Tinetto.
Mare: fino alla costa della punta di San Pietro
all'altezza della diga foranea di La Spezia e per un raggio
di 20 miglia nelle altre direzioni.
Isola del lago d'Iseo
16-bis. Monte Isola.".
- Si riporta l'articolo 29 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia
di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14
febbraio 2003, n. 30):
"Art. 29 (Appalto)
1. Ai fini della applicazione delle norme contenute nel
presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e
regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice
civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per
la organizzazione dei mezzi necessari da parte
dell'appaltatore, che puo' anche risultare, in relazione
alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in
contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e
direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati
nell'appalto, nonche' per la assunzione, da parte del
medesimo appaltatore, del rischio d'impresa.
2. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi
nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro
e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative del
settore che possono individuare metodi e procedure di
controllo e di verifica della regolarita' complessiva degli
appalti, in caso di appalto di opere o di servizi, il
committente imprenditore o datore di lavoro e' obbligato in
solido con l'appaltatore, nonche' con ciascuno degli
eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla
cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i
trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento
di fine rapporto, nonche' i contributi previdenziali e i
premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di
esecuzione del contratto di appalto, restando escluso
qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde
solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente
imprenditore o datore di lavoro e' convenuto in giudizio
per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli
eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente
imprenditore o datore di lavoro puo' eccepire, nella prima
difesa, il beneficio della preventiva escussione del
patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli eventuali
subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la
responsabilita' solidale di tutti gli obbligati, ma
l'azione esecutiva puo' essere intentata nei confronti del
committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo
l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e
degli eventuali subappaltatori. Il committente che ha
eseguito il pagamento e' tenuto, ove previsto, ad assolvere
gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e puo' esercitare l'azione di
regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole
generali.
3. L'acquisizione del personale gia' impiegato
nell'appalto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore,
in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di
lavoro, o di clausola del contratto d'appalto, non
costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda.
3-bis. Quando il contratto di appalto sia stipulato in
violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore
interessato puo' chiedere, mediante ricorso giudiziale a
norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile,
notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato
la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro
alle dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi si applica
il disposto dell'articolo 27, comma 2.
3-ter. Fermo restando quando previsto dagli articoli 18
e 19, le disposizioni di cui al comma 2 non trovano
applicazione qualora il committente sia una persona fisica
che non esercita attivita' di impresa o professionale.".
- Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
(Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101, S.O..
- Si riporta l'articolo 2359 del Codice civile:
"Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate)
Sono considerate societa' controllate:
1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della
maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di voti
sufficienti per esercitare un'influenza dominante
nell'assemblea ordinaria;
3) le societa' che sono sotto influenza dominante di
un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli
contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo
comma si computano anche i voti spettanti a societa'
controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta:
non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le societa' sulle quali
un'altra societa' esercita un'influenza notevole.
L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un
decimo se la societa' ha azioni quotate in mercati
regolamentati.".
Note all'art. 106
-Si riporta l'articolo 1, comma 511, della legge 28
dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilita' 2016):
"Art. 1
(Omissis)
511. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, anche con riferimento ai contratti in corso
a tale data, nei contratti pubblici relativi a servizi e
forniture ad esecuzione continuata o periodica stipulati da
un soggetto aggregatore di cui all'articolo 9 del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per
l'adesione dei singoli soggetti contraenti, in cui la
clausola di revisione e adeguamento dei prezzi sia
collegata o indicizzata al valore di beni indifferenziati,
qualora si sia verificata una variazione nel valore dei
predetti beni, che abbia determinato un aumento o una
diminuzione del prezzo complessivo in misura non inferiore
al 10 per cento e tale da alterare significativamente
l'originario equilibrio contrattuale, come accertato
dall'autorita' indipendente preposta alla regolazione del
settore relativo allo specifico contratto ovvero, in
mancanza, dall'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato, l'appaltatore o il soggetto aggregatore hanno
facolta' di richiedere, con decorrenza dalla data
dell'istanza presentata ai sensi del presente comma, una
riconduzione ad equita' o una revisione del prezzo
medesimo. In caso di raggiungimento dell'accordo, i
soggetti contraenti possono, nei trenta giorni successivi a
tale accordo, esercitare il diritto di recesso ai sensi
dell'articolo 1373 del codice civile. Nel caso di mancato
raggiungimento dell'accordo le parti possono
consensualmente risolvere il contratto senza che sia dovuto
alcun indennizzo come conseguenza della risoluzione del
contratto, fermo restando quanto previsto dall'articolo
1467 del codice civile. Le parti possono chiedere
all'autorita' che provvede all'accertamento di cui al
presente comma di fornire, entro trenta giorni dalla
richiesta, le indicazioni utili per il ripristino
dell'equilibrio contrattuale ovvero, in caso di mancato
accordo, per la definizione di modalita' attuative della
risoluzione contrattuale finalizzate a evitare disservizi.
(Omissis).".
- La legge 21 febbraio 1991, n. 52 (Disciplina della
cessione dei crediti di impresa) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 25 febbraio 1991, n. 47.
Note all'art. 107
- Si riporta l'articolo 1382 del Codice civile:
"Art. 1382 (Effetti della clausola penale)
La clausola, con cui si conviene che, in caso
d'inadempimento o di ritardo nell'adempimento, uno dei
contraenti e' tenuto a una determinata prestazione, ha
l'effetto di limitare il risarcimento alla prestazione
promessa, se non e' stata convenuta la risarcibilita' del
danno ulteriore.
La penale e' dovuta indipendentemente dalla prova del
danno.".
Note all'art. 108
- Si riporta l'articolo 258 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea:
"Art. 258
(ex articolo 226 del TCE)
La Commissione, quando reputi che uno Stato membro
abbia mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in
virtu' dei trattati, emette un parere motivato al riguardo,
dopo aver posto lo Stato in condizioni di presentare le sue
osservazioni.
Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale parere
nel termine fissato dalla Commissione, questa puo' adire la
Corte di giustizia dell'Unione europea.".
- Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
(Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2011, n. 226, S.O..
Note all'art. 109
- Si riportano gli articoli 88 e 92 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.
136):
"Art. 88 (Termini per il rilascio della comunicazione
antimafia)
1. Il rilascio della comunicazione antimafia e'
immediatamente conseguente alla consultazione della banca
dati nazionale unica quando non emerge, a carico dei
soggetti ivi censiti, la sussistenza di cause di decadenza,
di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67. In tali
casi, la comunicazione antimafia liberatoria attesta che la
stessa e' emessa utilizzando il collegamento alla banca
dati nazionale unica.
2. Quando dalla consultazione della banca dati
nazionale unica emerge la sussistenza di cause di
decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo
67, il prefetto effettua le necessarie verifiche e accerta
la corrispondenza dei motivi ostativi emersi dalla
consultazione della banca dati nazionale unica alla
situazione aggiornata del soggetto sottoposto agli
accertamenti.
3. Qualora le verifiche effettuate ai sensi del comma 2
diano esito positivo, il prefetto rilascia la comunicazione
antimafia interdittiva ovvero, nel caso in cui le verifiche
medesime diano esito negativo, il prefetto rilascia la
comunicazione antimafia liberatoria attestando che la
stessa e' emessa utilizzando il collegamento alla banca
dati nazionale unica.
3-bis. Il prefetto procede alle stesse verifiche quando
la consultazione della banca dati nazionale unica e'
eseguita per un soggetto che risulti non censito.
4. Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 3-bis, il
prefetto rilascia la comunicazione antimafia entro trenta
giorni dalla data della consultazione di cui all'articolo
87, comma 1.
4-bis. Decorso il termine di cui al comma 4, i soggetti
di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in
assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione
dell'autocertificazione di cui all'articolo 89. In tale
caso, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le
altre erogazioni di cui all'articolo 67 sono corrisposti
sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui
all'articolo 83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e
le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il
pagamento del valore delle opere gia' eseguite e il
rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del
rimanente, nei limiti delle utilita' conseguite.
4-ter. La revoca e il recesso di cui al comma 4-bis si
applicano anche quando la sussistenza delle cause di
decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo
67 e' accertata successivamente alla stipula del contratto,
alla concessione di lavori o all'autorizzazione al
subcontratto.
4-quater. Il versamento delle erogazioni di cui
all'articolo 67, comma 1, lettera g) puo' essere in ogni
caso sospeso fino alla ricezione da parte dei soggetti
richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, della
comunicazione antimafia liberatoria.
4-quinquies. La comunicazione antimafia interdittiva e'
comunicata dal prefetto, entro cinque giorni dalla sua
adozione, all'impresa, societa' o associazione interessata,
secondo le modalita' previste dall'articolo 79, comma
5-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.".
"Art. 92 (Termini per il rilascio delle informazioni)
1. Il rilascio dell'informazione antimafia e'
immediatamente conseguente alla consultazione della banca
dati nazionale unica quando non emerge, a carico dei
soggetti ivi censiti, la sussistenza di cause di decadenza,
di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un
tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84,
comma 4. In tali casi l'informazione antimafia liberatoria
attesta che la stessa e' emessa utilizzando il collegamento
alla banca dati nazionale unica.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 91,
comma 6, quando dalla consultazione della banca dati
nazionale unica emerge la sussistenza di cause di
decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo
67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui
all'articolo 84, comma 4, il prefetto dispone le necessarie
verifiche e rilascia l'informazione antimafia interdittiva
entro trenta giorni dalla data della consultazione. Quando
le verifiche disposte siano di particolare complessita', il
prefetto ne da' comunicazione senza ritardo
all'amministrazione interessata, e fornisce le informazioni
acquisite nei successivi quarantacinque giorni. Il prefetto
procede con le stesse modalita' quando la consultazione
della banca dati nazionale unica e' eseguita per un
soggetto che risulti non censito.
2-bis. L'informazione antimafia interdittiva e'
comunicata dal prefetto, entro cinque giorni dalla sua
adozione, all'impresa, societa' o associazione interessata,
secondo le modalita' previste dall'articolo 79, comma
5-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il
prefetto, adottata l'informazione antimafia interdittiva,
verifica altresi' la sussistenza dei presupposti per
l'applicazione delle misure di cui all'articolo 32, comma
10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e,
in caso positivo, ne informa tempestivamente il Presidente
dell'Autorita' nazionale anticorruzione.
3. Decorso il termine di cui al comma 2, primo periodo,
ovvero, nei casi di urgenza, immediatamente, i soggetti di
cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in
assenza dell'informazione antimafia. I contributi, i
finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui
all'articolo 67 sono corrisposti sotto condizione
risolutiva e i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e
2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono
dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle
opere gia' eseguite e il rimborso delle spese sostenute per
l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilita'
conseguite.
4. La revoca e il recesso di cui al comma 3 si
applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di
infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla
stipula del contratto, alla concessione dei lavori o
all'autorizzazione del subcontratto.
5. Il versamento delle erogazioni di cui all'articolo
67, comma 1, lettera g), puo' essere in ogni caso sospeso
fino alla ricezione da parte dei soggetti richiedenti di
cui all'articolo 83, commi 1 e 2, dell'informazione
antimafia liberatoria.".
Note all'art. 110
- Si riporta l'articolo 88 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e
delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in
materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli
1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136):
"Art. 88 (Termini per il rilascio della comunicazione
antimafia)
1. Il rilascio della comunicazione antimafia e'
immediatamente conseguente alla consultazione della banca
dati nazionale unica quando non emerge, a carico dei
soggetti ivi censiti, la sussistenza di cause di decadenza,
di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67. In tali
casi, la comunicazione antimafia liberatoria attesta che la
stessa e' emessa utilizzando il collegamento alla banca
dati nazionale unica.
2. Quando dalla consultazione della banca dati
nazionale unica emerge la sussistenza di cause di
decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo
67, il prefetto effettua le necessarie verifiche e accerta
la corrispondenza dei motivi ostativi emersi dalla
consultazione della banca dati nazionale unica alla
situazione aggiornata del soggetto sottoposto agli
accertamenti.
3. Qualora le verifiche effettuate ai sensi del comma 2
diano esito positivo, il prefetto rilascia la comunicazione
antimafia interdittiva ovvero, nel caso in cui le verifiche
medesime diano esito negativo, il prefetto rilascia la
comunicazione antimafia liberatoria attestando che la
stessa e' emessa utilizzando il collegamento alla banca
dati nazionale unica.
3-bis. Il prefetto procede alle stesse verifiche quando
la consultazione della banca dati nazionale unica e'
eseguita per un soggetto che risulti non censito.
4. Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 3-bis, il
prefetto rilascia la comunicazione antimafia entro trenta
giorni dalla data della consultazione di cui all'articolo
87, comma 1.
4-bis. Decorso il termine di cui al comma 4, i soggetti
di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in
assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione
dell'autocertificazione di cui all'articolo 89. In tale
caso, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le
altre erogazioni di cui all'articolo 67 sono corrisposti
sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui
all'articolo 83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e
le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il
pagamento del valore delle opere gia' eseguite e il
rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del
rimanente, nei limiti delle utilita' conseguite.
4-ter. La revoca e il recesso di cui al comma 4-bis si
applicano anche quando la sussistenza delle cause di
decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo
67 e' accertata successivamente alla stipula del contratto,
alla concessione di lavori o all'autorizzazione al
subcontratto.
4-quater. Il versamento delle erogazioni di cui
all'articolo 67, comma 1, lettera g) puo' essere in ogni
caso sospeso fino alla ricezione da parte dei soggetti
richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, della
comunicazione antimafia liberatoria.
4-quinquies. La comunicazione antimafia interdittiva e'
comunicata dal prefetto, entro cinque giorni dalla sua
adozione, all'impresa, societa' o associazione interessata,
secondo le modalita' previste dall'articolo 79, comma
5-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.".
- Si riporta l'articolo 161, sesto comma, del Regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento,
del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata
e della liquidazione coatta amministrativa):
"Art. 161 (Domanda di concordato)
(Omissis)
L'imprenditore puo' depositare il ricorso contenente la
domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli
ultimi tre esercizi e all'elenco nominativo dei creditori
con l'indicazione dei rispettivi crediti, riservandosi di
presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui
ai commi secondo e terzo entro un termine fissato dal
giudice, compreso fra sessanta e centoventi giorni e
prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non
oltre sessanta giorni. Nello stesso termine, in alternativa
e con conservazione sino all'omologazione degli effetti
prodotti dal ricorso, il debitore puo' depositare domanda
ai sensi dell'articolo 182-bis, primo comma. In mancanza,
si applica l'articolo 162, commi secondo e terzo. Con
decreto motivato che fissa il termine di cui al primo
periodo, il tribunale puo' nominare il commissario
giudiziale di cui all'articolo 163, secondo comma, n. 3; si
applica l'articolo 170, secondo comma. Il commissario
giudiziale, quando accerta che il debitore ha posto in
essere una delle condotte previste dall'articolo 173, deve
riferirne immediatamente al tribunale che, nelle forme del
procedimento di cui all'articolo 15 e verificata la
sussistenza delle condotte stesse, puo', con decreto,
dichiarare improcedibile la domanda e, su istanza del
creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati
i presupposti di cui agli articoli 1 e 5, dichiara il
fallimento del debitore con contestuale sentenza
reclamabile a norma dell'articolo 18.
(Omissis).".
- Si riporta l'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la
trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici
giudiziari), convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 114:
"Art. 32 (Misure straordinarie di gestione, sostegno e
monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione della
corruzione)
1. Nell'ipotesi in cui l'autorita' giudiziaria proceda
per i delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319
c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320
c.p., 322, c.p., 322-bis, c.p., 346-bis, c.p., 353 c.p. e
353-bis c.p., ovvero, in presenza di rilevate situazioni
anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite o
eventi criminali attribuibili ad un'impresa aggiudicataria
di un appalto per la realizzazione di opere pubbliche,
servizi o forniture, nonche' ad una impresa che esercita
attivita' sanitaria per conto del Servizio sanitario
nazionale in base agli accordi contrattuali di cui
all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, ovvero ad un concessionario di
lavori pubblici o ad un contraente generale, il Presidente
dell'ANAC ne informa il procuratore della Repubblica e, in
presenza di fatti gravi e accertati anche ai sensi
dell'articolo 19, comma 5, lett. a) del presente decreto,
propone al Prefetto competente in relazione al luogo in cui
ha sede la stazione appaltante, alternativamente:
a) di ordinare la rinnovazione degli organi sociali
mediante la sostituzione del soggetto coinvolto e, ove
l'impresa non si adegui nei termini stabiliti, di
provvedere alla straordinaria e temporanea gestione
dell'impresa limitatamente alla completa esecuzione del
contratto d'appalto ovvero dell'accordo contrattuale o
della concessione;
b) di provvedere direttamente alla straordinaria e
temporanea gestione dell'impresa limitatamente alla
completa esecuzione del contratto di appalto ovvero
dell'accordo contrattuale o della concessione.
2. Il Prefetto, previo accertamento dei presupposti
indicati al comma 1 e valutata la particolare gravita' dei
fatti oggetto dell'indagine, intima all'impresa di
provvedere al rinnovo degli organi sociali sostituendo il
soggetto coinvolto e ove l'impresa non si adegui nel
termine di trenta giorni ovvero nei casi piu' gravi,
provvede nei dieci giorni successivi con decreto alla
nomina di uno o piu' amministratori, in numero comunque non
superiore a tre, in possesso dei requisiti di
professionalita' e onorabilita' di cui al regolamento
adottato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Il predetto decreto
stabilisce la durata della misura in ragione delle esigenze
funzionali alla realizzazione dell'opera pubblica, al
servizio o alla fornitura oggetto del contratto ovvero
dell'accordo contrattuale e comunque non oltre il collaudo.
2-bis. Nell'ipotesi di impresa che esercita attivita'
sanitaria per conto del Servizio sanitario nazionale in
base agli accordi contrattuali di cui all'articolo
8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, il decreto del Prefetto di cui al comma 2 e' adottato
d'intesa con il Ministro della salute e la nomina e'
conferita a soggetti in possesso di curricula che
evidenzino qualificate e comprovate professionalita' ed
esperienza di gestione sanitaria.
3. Per la durata della straordinaria e temporanea
gestione dell'impresa, sono attribuiti agli amministratori
tutti i poteri e le funzioni degli organi di
amministrazione dell'impresa ed e' sospeso l'esercizio dei
poteri di disposizione e gestione dei titolari
dell'impresa. Nel caso di impresa costituita in forma
societaria, i poteri dell'assemblea sono sospesi per
l'intera durata della misura.
4. L'attivita' di temporanea e straordinaria gestione
dell'impresa e' considerata di pubblica utilita' ad ogni
effetto e gli amministratori rispondono delle eventuali
diseconomie dei risultati solo nei casi di dolo o colpa
grave.
5. Le misure di cui al comma 2 sono revocate e cessano
comunque di produrre effetti in caso di provvedimento che
dispone la confisca, il sequestro o l'amministrazione
giudiziaria dell'impresa nell'ambito di procedimenti penali
o per l'applicazione di misure di prevenzione ovvero
dispone l'archiviazione del procedimento. L'autorita'
giudiziaria conferma, ove possibile, gli amministratori
nominati dal Prefetto.
6. Agli amministratori di cui al comma 2 spetta un
compenso quantificato con il decreto di nomina sulla base
delle tabelle allegate al decreto di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 4 febbraio 2010 n. 14. Gli oneri
relativi al pagamento di tale compenso sono a carico
dell'impresa.
7. Nel periodo di applicazione della misura di
straordinaria e temporanea gestione di cui al comma 2, i
pagamenti all'impresa sono corrisposti al netto del
compenso riconosciuto agli amministratori di cui al comma 2
e l'utile d'impresa derivante dalla conclusione dei
contratti d'appalto di cui al comma 1, determinato anche in
via presuntiva dagli amministratori, e' accantonato in
apposito fondo e non puo' essere distribuito ne' essere
soggetto a pignoramento, sino all'esito dei giudizi in sede
penale ovvero, nei casi di cui al comma 10, dei giudizi di
impugnazione o cautelari riguardanti l'informazione
antimafia interdittiva.
8. Nel caso in cui le indagini di cui al comma 1
riguardino componenti di organi societari diversi da quelli
di cui al medesimo comma e' disposta la misura di sostegno
e monitoraggio dell'impresa. Il Prefetto provvede, con
decreto, adottato secondo le modalita' di cui al comma 2,
alla nomina di uno o piu' esperti, in numero comunque non
superiore a tre, in possesso dei requisiti di
professionalita' e onorabilita' di cui al regolamento
adottato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270, con il compito di
svolgere funzioni di sostegno e monitoraggio dell'impresa.
A tal fine, gli esperti forniscono all'impresa prescrizioni
operative, elaborate secondo riconosciuti indicatori e
modelli di trasparenza, riferite agli ambiti organizzativi,
al sistema di controllo interno e agli organi
amministrativi e di controllo.
9. Agli esperti di cui al comma 8 spetta un compenso,
quantificato con il decreto di nomina, non superiore al
cinquanta per cento di quello liquidabile sulla base delle
tabelle allegate al decreto di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 4 febbraio 2010 n. 14. Gli oneri
relativi al pagamento di tale compenso sono a carico
dell'impresa.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche nei casi in cui sia stata emessa dal
Prefetto un'informazione antimafia interdittiva e sussista
l'urgente necessita' di assicurare il completamento
dell'esecuzione del contratto ovvero dell'accordo
contrattuale, ovvero la sua prosecuzione al fine di
garantire la continuita' di funzioni e servizi
indifferibili per la tutela di diritti fondamentali,
nonche' per la salvaguardia dei livelli occupazionali o
dell'integrita' dei bilanci pubblici, ancorche' ricorrano i
presupposti di cui all'articolo 94, comma 3, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159. In tal caso, le
misure sono disposte di propria iniziativa dal Prefetto che
ne informa il Presidente dell'ANAC. Nei casi di cui al
comma 2-bis, le misure sono disposte con decreto del
Prefetto, di intesa con il Ministro della salute. Le stesse
misure sono revocate e cessano comunque di produrre effetti
in caso di passaggio in giudicato di sentenza di
annullamento dell'informazione antimafia interdittiva, di
ordinanza che dispone, in via definitiva, l'accoglimento
dell'istanza cautelare eventualmente proposta ovvero di
aggiornamento dell'esito della predetta informazione ai
sensi dell'articolo 91, comma 5, del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, anche a
seguito dell'adeguamento dell'impresa alle indicazioni
degli esperti.
10-bis. Le misure di cui al presente articolo, nel caso
di accordi contrattuali con il Servizio sanitario nazionale
di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, si applicano ad ogni soggetto
privato titolare dell'accordo, anche nei casi di soggetto
diverso dall'impresa, e con riferimento a condotte illecite
o eventi criminosi posti in essere ai danni del Servizio
sanitario nazionale.".
Note all'art. 112
- Si riporta l'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n.
68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili):
"Art. 1 (Collocamento dei disabili)
1. La presente legge ha come finalita' la promozione
dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle
persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di
sostegno e di collocamento mirato. Essa si applica:
a) alle persone in eta' lavorativa affette da
minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori
di handicap intellettivo, che comportino una riduzione
della capacita' lavorativa superiore al 45 per cento,
accertata dalle competenti commissioni per il
riconoscimento dell'invalidita' civile in conformita' alla
tabella indicativa delle percentuali di invalidita' per
minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi
dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988,
n. 509, dal Ministero della sanita' sulla base della
classificazione internazionale delle menomazioni elaborata
dalla Organizzazione mondiale della sanita', nonche' alle
persone nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 1,
della legge 12 giugno 1984, n. 222;
b) alle persone invalide del lavoro con un grado di
invalidita' superiore al 33 per cento, accertata
dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in
base alle disposizioni vigenti;
c) alle persone non vedenti o sordomute, di cui alla L.
27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e alla
L. 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni;
d) alle persone invalide di guerra, invalide civili di
guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte
dalla prima all'ottava categoria di cui alle tabelle
annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni
di guerra, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive
modificazioni.
2. Agli effetti della presente legge si intendono per
non vedenti coloro che sono colpiti da cecita' assoluta o
hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad
entrambi gli occhi, con eventuale correzione. Si intendono
per sordomuti coloro che sono colpiti da sordita' dalla
nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata.
3. Restano ferme le norme per i centralinisti
telefonici non vedenti di cui alla legge 14 luglio 1957, n.
594 , e successive modificazioni, alla legge 28 luglio
1960, n. 778 , alla legge 5 marzo 1965, n. 155 , alla legge
11 aprile 1967, n. 231, alla legge 3 giugno 1971, n. 397, e
alla legge 29 marzo 1985, n. 113, le norme per i
massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti di cui alla
legge 21 luglio 1961, n. 686 , e alla legge 19 maggio 1971,
n. 403, le norme per i terapisti della riabilitazione non
vedenti di cui alla legge 11 gennaio 1994, n. 29, e le
norme per gli insegnanti non vedenti di cui all'articolo 61
della legge 20 maggio 1982, n. 270. Per l'assunzione
obbligatoria dei sordomuti restano altresi' ferme le
disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 della legge 13
marzo 1958, n. 308 .
4. L'accertamento delle condizioni di disabilita' di
cui al presente articolo, che danno diritto di accedere al
sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili, e'
effettuato dalle commissioni di cui all'articolo 4 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104 , secondo i criteri indicati
nell'atto di indirizzo e coordinamento emanato dal
Presidente del Consiglio dei ministri entro centoventi
giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1. Con il
medesimo atto vengono stabiliti i criteri e le modalita'
per l'effettuazione delle visite sanitarie di controllo
della permanenza dello stato invalidante.
5. In considerazione dei criteri adottati, ai sensi del
testo unico delle disposizioni per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 , per la valutazione e
la verifica della residua capacita' lavorativa derivante da
infortunio sul lavoro e malattia professionale, ai fini
dell'accertamento delle condizioni di disabilita' e'
ritenuta sufficiente la presentazione di certificazione
rilasciata dall'INAIL.
6. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera d),
l'accertamento delle condizioni di disabilita' che danno
diritto di accedere al sistema per l'inserimento lavorativo
dei disabili continua ad essere effettuato ai sensi delle
disposizioni del testo unico delle norme in materia di
pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 , e successive
modificazioni.
7. I datori di lavoro, pubblici e privati, sono tenuti
a garantire la conservazione del posto di lavoro a quei
soggetti che, non essendo disabili al momento
dell'assunzione, abbiano acquisito per infortunio sul
lavoro o malattia professionale eventuali disabilita'.".
- Si riporta l'articolo 4 della legge 8 novembre 1991,
n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali):
"Art. 4 (Persone svantaggiate)
1. Nelle cooperative che svolgono le attivita' di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera b), si considerano persone
svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali,
gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari,
i soggetti in trattamento psichiatrico, i
tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in eta'
lavorativa in situazioni di difficolta' familiare, le
persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i
condannati e gli internati ammessi alle misure alternative
alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi
dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e
successive modificazioni. Si considerano inoltre persone
svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro della sanita', con il Ministro dell'interno e con
il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione
centrale per le cooperative istituita dall'articolo 18 del
citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.
2. Le persone svantaggiate di cui al comma 1 devono
costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della
cooperativa e, compatibilmente con il loro stato
soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. La
condizione di persona svantaggiata deve risultare da
documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione,
fatto salvo il diritto alla riservatezza.
3. Le aliquote complessive della contribuzione per
l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale
dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla
retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate di cui
al presente articolo, con l'eccezione delle persone di cui
al comma 3-bis, sono ridotte a zero.
3-bis. Le aliquote di cui al comma 3, dovute dalle
cooperative sociali relativamente alle retribuzioni
corrisposte alle persone detenute o internate negli
istituti penitenziari, agli ex degenti di ospedali
psichiatrici giudiziari e alle persone condannate e
internate ammesse al lavoro esterno ai sensi dell'articolo
21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive
modificazioni, sono ridotte nella misura percentuale
individuata ogni due anni con decreto del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica. Gli sgravi
contributivi di cui al presente comma si applicano per un
periodo successivo alla cessazione dello stato di
detenzione di diciotto mesi per i detenuti ed internati che
hanno beneficiato di misure alternative alla detenzione o
del lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della
legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e
di ventiquattro mesi per i detenuti ed internati che non ne
hanno beneficiato.".
- Si riporta l'articolo 21 della legge 26 luglio 1975,
n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla
esecuzione delle misure privative e limitative della
liberta'):
"Art. 21 (Lavoro all'esterno)
1. I detenuti e gli internati possono essere assegnati
al lavoro all'esterno in condizioni idonee a garantire
l'attuazione positiva degli scopi previsti dall'art. 15.
Tuttavia, se si tratta di persona condannata alla pena
della reclusione per uno dei delitti indicati nei commi 1,
1-ter e 1-quater dell'art. 4-bis, l'assegnazione al lavoro
all'esterno puo' essere disposta dopo l'espiazione di
almeno un terzo della pena e, comunque, di non oltre cinque
anni. Nei confronti dei condannati all'ergastolo
l'assegnazione puo' avvenire dopo l'espiazione di almeno
dieci anni.
2. I detenuti e gli internati assegnati al lavoro
all'esterno sono avviati a prestare la loro opera senza
scorta, salvo che essa sia ritenuta necessaria per motivi
di sicurezza. Gli imputati sono ammessi al lavoro
all'esterno previa autorizzazione della competente
autorita' giudiziaria.
3. Quando si tratta di imprese private, il lavoro deve
svolgersi sotto il diretto controllo della direzione
dell'istituto a cui il detenuto o l'internato e' assegnato,
la quale puo' avvalersi a tal fine del personale dipendente
e del servizio sociale.
4. Per ciascun condannato o internato il provvedimento
di ammissione al lavoro all'esterno diviene esecutivo dopo
l'approvazione del magistrato di sorveglianza.
4-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti e la
disposizione di cui al secondo periodo del comma sedicesimo
dell'art. 20 si applicano anche ai detenuti ed agli
internati ammessi a frequentare corsi di formazione
professionale all'esterno degli istituti penitenziari.
4-ter. I detenuti e gli internati di norma possono
essere assegnati a prestare la propria attivita' a titolo
volontario e gratuito, tenendo conto anche delle loro
specifiche professionalita' e attitudini lavorative,
nell'esecuzione di progetti di pubblica utilita' in favore
della collettivita' da svolgere presso lo Stato, le
regioni, le province, i comuni, le comunita' montane, le
unioni di comuni, le aziende sanitarie locali o presso enti
o organizzazioni, anche internazionali, di assistenza
sociale, sanitaria e di volontariato. I detenuti e gli
internati possono essere inoltre assegnati a prestare la
propria attivita' a titolo volontario e gratuito a sostegno
delle famiglie delle vittime dei reati da loro commessi.
L'attivita' e' in ogni caso svolta con modalita' che non
pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia
e di salute dei detenuti e degli internati. Sono esclusi
dalle previsioni del presente comma i detenuti e gli
internati per il delitto di cui all'articolo 416-bis del
codice penale e per i delitti commessi avvalendosi delle
condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di
agevolare l'attivita' delle associazioni in esso previste.
Si applicano, in quanto compatibili, le modalita' previste
nell'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n.
274.".
Note all'art. 113
- Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
(Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101, S.O..
- Si riporta l'articolo 18 della legge 24 giugno 1997,
n. 196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione):
"Art. 18 (Tirocini formativi e di orientamento)
1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra
studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali
mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro,
attraverso iniziative di tirocini pratici e stages a favore
di soggetti che hanno gia' assolto l'obbligo scolastico ai
sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro della pubblica istruzione,
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
da adottarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono emanate, entro nove mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge,
disposizioni nel rispetto dei seguenti principi e criteri
generali:
a) possibilita' di promozione delle iniziative, nei
limiti delle risorse rese disponibili dalla vigente
legislazione, anche su proposta degli enti bilaterali e
delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori, da parte di soggetti pubblici o a
partecipazione pubblica e di soggetti privati non aventi
scopo di lucro, in possesso degli specifici requisiti
preventivamente determinati in funzione di idonee garanzie
all'espletamento delle iniziative medesime e in
particolare: agenzie regionali per l'impiego e uffici
periferici del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale; universita'; provveditorati agli studi;
istituzioni scolastiche statali e istituzioni scolastiche
non statali che rilascino titoli di studio con valore
legale; centri pubblici di formazione e/o orientamento,
ovvero a partecipazione pubblica o operanti in regime di
convenzione ai sensi dell'articolo 5 della legge 21
dicembre 1978, n. 845; comunita' terapeutiche, enti
ausiliari e cooperative sociali, purche' iscritti negli
specifici albi regionali, ove esistenti; servizi di
inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti
pubblici delegati dalla regione;
b) attuazione delle iniziative nell'ambito di progetti
di orientamento e di formazione, con priorita' per quelli
definiti all'interno di programmi operativi quadro
predisposti dalle regioni, sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale;
c) svolgimento dei tirocini sulla base di apposite
convenzioni intervenute tra i soggetti di cui alla lettera
a) e i datori di lavoro pubblici e privati;
d) previsione della durata dei rapporti, non
costituenti rapporti di lavoro, in misura non superiore a
dodici mesi, ovvero a ventiquattro mesi in caso di soggetti
portatori di handicap, da modulare in funzione della
specificita' dei diversi tipi di utenti;
e) obbligo da parte dei soggetti promotori di
assicurare i tirocinanti mediante specifica convenzione con
l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL) e per la responsabilita'
civile e di garantire la presenza di un tutore come
responsabile didattico-organizzativo delle attivita'; nel
caso in cui i soggetti promotori siano le agenzie regionali
per l'impiego e gli uffici periferici del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, il datore di lavoro
ospitante puo' stipulare la predetta convenzione con
l'INAIL direttamente e a proprio carico;
f) attribuzione del valore di crediti formativi alle
attivita' svolte nel corso degli stages e delle iniziative
di tirocinio pratico di cui al comma 1 da utilizzare, ove
debitamente certificati, per l'accensione di un rapporto di
lavoro;
g) possibilita' di ammissione, secondo modalita' e
criteri stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, e nei limiti delle risorse
finanziane preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di
cui all'articolo 1 del decreto legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, al rimborso totale o parziale degli oneri
finanziari connessi all'attuazione di progetti di tirocinio
di cui al presente articolo a favore dei giovani del
Mezzogiorno presso imprese di regioni diverse da quelle
operanti nella predetta area, ivi compresi, nel caso in cui
i progetti lo prevedano, gli oneri relativi alla spesa
sostenuta dall'impresa per il vitto e l'alloggio del
tirocinante;
h) abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti;
i) computabilita' dei soggetti portatori di handicap
impiegati nei tirocini ai fini della legge 2 aprile 1968,
n. 482, e successive modificazioni, purche' gli stessi
tirocini siano oggetto di convenzione ai sensi degli
articoli 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e
siano finalizzati all'occupazione.".
Note all'art. 114
- Si riporta l'allegato II della Direttiva 26 febbraio
2014, n. 2014/25/UE (Direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori
nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (Testo
rilevante ai fini del SEE):
"Allegato II
Elenco degli atti giuridici dell'unione di cui
all'articolo 4, paragrafo 3
I diritti concessi in virtu' di una procedura in base
alla quale e' stata assicurata una pubblicita' adeguata, e
in caso tale concessione si sia basata su criteri
oggettivi, non costituiscono «diritti speciali o esclusivi»
ai sensi dell'articolo 4 della presente direttiva. Il
seguente elenco contiene una serie di procedure, onde
garantire un'adeguata trasparenza preliminare, per il
rilascio di autorizzazioni sulla base di altri atti
giuridici dell'Unione che non costituiscono «diritti
speciali o esclusivi» ai sensi dell'articolo 4 della
presente direttiva:
a) rilascio di autorizzazioni per la gestione di
impianti a gas naturale in conformita' delle procedure di
cui all'articolo 4 della direttiva 2009/73/CE;
b) rilascio di autorizzazioni o invito a presentare
offerte per la costruzione di nuovi impianti per la
produzione di energia elettrica in conformita' della
direttiva 2009/72/CE;
c) la concessione di autorizzazioni, in conformita'
delle procedure cui all'articolo 9 della direttiva
97/67/CE, in relazione a un servizio postale che non sia
riservato o che non lo sara';
d) una procedura per la concessione di
un'autorizzazione a esercitare un'attivita' di sfruttamento
degli idrocarburi a norma della direttiva 94/22/CE;
e) contratti di servizio pubblico ai sensi del
regolamento (CE) n. 1370/2007 per la fornitura di servizi
pubblici di trasporto di passeggeri per autobus, tramvia,
ferrovia o metropolitana, assegnati sulla base di una
procedura di gara conformemente all'articolo 5, paragrafo
3, dello stesso, purche' la durata di detti contratti sia
conforme alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafi 3 o
4, di tale regolamento.".
Note all'art. 120
- Il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261
(Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole
comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi
postali comunitari e per il miglioramento della qualita'
del servizio) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5
agosto 1999, n. 182.
- La Direttiva 15 dicembre 1997, n. 97/67/CE (Direttiva
del Parlamento europeo e del Consiglio concernente regole
comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi
postali comunitari e il miglioramento della qualita' del
servizio) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunita' europee 21 gennaio 1998, n. L 15.
Note all'art. 125
- La Parte Quarta, Titolo V del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) recano,
rispettivamente: "NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI
E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI" e "BONIFICA DI SITI
CONTAMINATI".
Note all'art. 137
- Il Regolamento (CE) 9 ottobre 2013, n. 952/2013
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce il codice doganale dell'Unione (rifusione) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 10
ottobre 2013, n. L 269.
Note all'art. 144
- Si riporta l'articolo 4, comma 5-quater, del
decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 (Misure urgenti in
materia di istruzione, universita' e ricerca), convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128:
"Art. 4 (Tutela della salute nelle scuole)
(Omissis)
5-quater. Per le medesime finalita' di cui al comma 5,
nei bandi delle gare d'appalto per l'affidamento e la
gestione dei servizi di refezione scolastica e di fornitura
di alimenti e prodotti agroalimentari agli asili nido, alle
scuole dell'infanzia, alle scuole primarie, alle scuole
secondarie di primo e di secondo grado e alle altre
strutture pubbliche che abbiano come utenti bambini e
giovani fino a diciotto anni di eta', i relativi soggetti
appaltanti devono prevedere che sia garantita un'adeguata
quota di prodotti agricoli, ittici e agroalimentari
provenienti da sistemi di filiera corta e biologica e
comunque a ridotto impatto ambientale e di qualita',
nonche' l'attribuzione di un punteggio per le offerte di
servizi e forniture rispondenti al modello nutrizionale
denominato "dieta mediterranea", consistente in
un'alimentazione in cui prevalgano i prodotti ricchi di
fibre, in particolare cereali integrali e semintegrali,
frutta fresca e secca, verdure crude e cotte e legumi,
nonche' pesce, olio extravergine d'oliva, uova, latte e
yogurt, con una limitazione nel consumo di carni rosse e
zuccheri semplici. I suddetti bandi prevedono altresi'
un'adeguata quota di prodotti per soddisfare le richieste
di alimenti per coloro che sono affetti da celiachia.
(Omissis).".
- Si riporta l'articolo 6, comma 1, della legge 18
agosto 2015, n. 141 (Disposizioni in materia di agricoltura
sociale):
"Art. 6 (Interventi di sostegno)
1. Le istituzioni pubbliche che gestiscono mense
scolastiche e ospedaliere possono prevedere, nel rispetto
delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, quarto
periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, e successive modificazioni, nelle gare concernenti
i relativi servizi di fornitura, criteri di priorita' per
l'inserimento di prodotti agroalimentari provenienti da
operatori dell'agricoltura sociale.
(Omissis).".
- Si riporta l'articolo 2409-bis del Codice civile:
"Art. 2409-bis (Revisione legale dei conti)
La revisione legale dei conti sulla societa' e'
esercitata da un revisore legale dei conti o da una
societa' di revisione legale iscritti nell'apposito
registro.
Lo statuto delle societa' che non siano tenute alla
redazione del bilancio consolidato puo' prevedere che la
revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio
sindacale. In tal caso il collegio sindacale e' costituito
da revisori legali iscritti nell'apposito registro.".
- Si riporta l'articolo 19 della legge 7 agosto 1990,
n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi)
"Art. 19 (Segnalazione certificata di inizio attivita'
- Scia)
1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione
non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato,
comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli
richieste per l'esercizio di attivita' imprenditoriale,
commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda
esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti
richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto
generale, e non sia previsto alcun limite o contingente
complessivo o specifici strumenti di programmazione
settoriale per il rilascio degli atti stessi, e' sostituito
da una segnalazione dell'interessato, con la sola
esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali,
paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle
amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla
pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla
cittadinanza, all'amministrazione della giustizia,
all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti
concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche
derivante dal gioco, nonche' di quelli previsti dalla
normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli
imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione e'
corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni
e dell'atto di notorieta' per quanto riguarda tutti gli
stati, le qualita' personali e i fatti previsti negli
articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
nonche', ove espressamente previsto dalla normativa
vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici
abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformita' da
parte dell'Agenzia delle imprese di cui all' articolo 38,
comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei
presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e
asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici
necessari per consentire le verifiche di competenza
dell'amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente
prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti
appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi
sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni,
attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al
presente comma, salve le verifiche successive degli organi
e delle amministrazioni competenti. La segnalazione,
corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni
nonche' dei relativi elaborati tecnici, puo' essere
presentata mediante posta raccomandata con avviso di
ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui e'
previsto l'utilizzo esclusivo della modalita' telematica;
in tal caso la segnalazione si considera presentata al
momento della ricezione da parte dell'amministrazione.
2. L'attivita' oggetto della segnalazione puo' essere
iniziata dalla data della presentazione della segnalazione
all'amministrazione competente.
3. L'amministrazione competente, in caso di accertata
carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1,
nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della
segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati
provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e
di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.
Qualora sia possibile conformare l'attivita' intrapresa e i
suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione
competente, con atto motivato, invita il privato a
provvedere, disponendo la sospensione dell'attivita'
intrapresa e prescrivendo le misure necessarie con la
fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per
l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle
misure stesse, decorso il suddetto termine, l'attivita' si
intende vietata.
4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti
di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma
6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i
provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza
delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies.
4-bis. Il presente articolo non si applica alle
attivita' economiche a prevalente carattere finanziario,
ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di
intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58.
5. abrogato
6. Ove il fatto non costituisca piu' grave reato,
chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o
asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio
attivita', dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei
requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 e' punito con
la reclusione da uno a tre anni.
6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine
di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 e'
ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle
disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano
altresi' ferme le disposizioni relative alla vigilanza
sull'attivita' urbanistico-edilizia, alle responsabilita' e
alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali.
6-ter. La segnalazione certificata di inizio attivita',
la denuncia e la dichiarazione di inizio attivita' non
costituiscono provvedimenti taciti direttamente
impugnabili. Gli interessati possono sollecitare
l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione
e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di
cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104.".
Note all'art. 145
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo
10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O..
Note all'art. 146
- Si riportano gli articoli 9-bis e 29 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della
legge 6 luglio 2002, n. 137):
"Art. 9-bis (Professionisti competenti ad eseguire
interventi sui beni culturali)
1. In conformita' a quanto disposto dagli articoli 4 e
7 e fatte salve le competenze degli operatori delle
professioni gia' regolamentate, gli interventi operativi di
tutela, protezione e conservazione dei beni culturali
nonche' quelli relativi alla valorizzazione e alla
fruizione dei beni stessi, di cui ai titoli I e II della
parte seconda del presente codice, sono affidati alla
responsabilita' e all'attuazione, secondo le rispettive
competenze, di archeologi, archivisti, bibliotecari,
demoetnoantropologi, antropologi fisici, restauratori di
beni culturali e collaboratori restauratori di beni
culturali, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia
applicate ai beni culturali e storici dell'arte, in
possesso di adeguata formazione ed esperienza
professionale.".
"Art. 29 (Conservazione)
1. La conservazione del patrimonio culturale e'
assicurata mediante una coerente, coordinata e programmata
attivita' di studio, prevenzione, manutenzione e restauro.
2. Per prevenzione si intende il complesso delle
attivita' idonee a limitare le situazioni di rischio
connesse al bene culturale nel suo contesto.
3. Per manutenzione si intende il complesso delle
attivita' e degli interventi destinati al controllo delle
condizioni del bene culturale e al mantenimento
dell'integrita', dell'efficienza funzionale e
dell'identita' del bene e delle sue parti.
4. Per restauro si intende l'intervento diretto sul
bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate
all'integrita' materiale ed al recupero del bene medesimo,
alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori
culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone
dichiarate a rischio sismico in base alla normativa
vigente, il restauro comprende l'intervento di
miglioramento strutturale.
5. Il Ministero definisce, anche con il concorso delle
regioni e con la collaborazione delle universita' e degli
istituti di ricerca competenti, linee di indirizzo, norme
tecniche, criteri e modelli di intervento in materia di
conservazione dei beni culturali.
6. Fermo quanto disposto dalla normativa in materia di
progettazione ed esecuzione di opere su beni
architettonici, gli interventi di manutenzione e restauro
su beni culturali mobili e superfici decorate di beni
architettonici sono eseguiti in via esclusiva da coloro che
sono restauratori di beni culturali ai sensi della
normativa in materia.
7. I profili di competenza dei restauratori e degli
altri operatori che svolgono attivita' complementari al
restauro o altre attivita' di conservazione dei beni
culturali mobili e delle superfici decorate di beni
architettonici sono definiti con decreto del Ministro
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza
Stato-regioni.
8. Con decreto del Ministro adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 di
concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca
sono definiti i criteri ed i livelli di qualita' cui si
adegua l'insegnamento del restauro.
9. L'insegnamento del restauro e' impartito dalle
scuole di alta formazione e di studio istituite ai sensi
dell'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n.
368, nonche' dai centri di cui al comma 11 e dagli altri
soggetti pubblici e privati accreditati presso lo Stato.
Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 di concerto con il
Ministro dell'universita' e della ricerca sono individuati
le modalita' di accreditamento, i requisiti minimi
organizzativi e di funzionamento dei soggetti di cui al
presente comma, le modalita' della vigilanza sullo
svolgimento delle attivita' didattiche e dell'esame finale,
abilitante alle attivita' di cui al comma 6 e avente valore
di esame di Stato, cui partecipa almeno un rappresentante
del Ministero, il titolo accademico rilasciato a seguito
del superamento di detto esame, che e' equiparato al
diploma di laurea specialistica o magistrale, nonche' le
caratteristiche del corpo docente. Il procedimento di
accreditamento si conclude con provvedimento adottato entro
novanta giorni dalla presentazione della domanda corredata
dalla prescritta documentazione.
9-bis. Dalla data di entrata in vigore dei decreti
previsti dai commi 7, 8 e 9, agli effetti dell'esecuzione
degli interventi di manutenzione e restauro su beni
culturali mobili e superfici decorate di beni
architettonici, nonche' agli effetti del possesso dei
requisiti di qualificazione da parte dei soggetti esecutori
di detti lavori, la qualifica di restauratore di beni
culturali e' acquisita esclusivamente in applicazione delle
predette disposizioni.
10. La formazione delle figure professionali che
svolgono attivita' complementari al restauro o altre
attivita' di conservazione e' assicurata da soggetti
pubblici e privati ai sensi della normativa regionale. I
relativi corsi si adeguano a criteri e livelli di qualita'
definiti con accordo in sede di Conferenza Stato-regioni,
ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281.
11. Mediante appositi accordi il Ministero e le
regioni, anche con il concorso delle universita' e di altri
soggetti pubblici e privati, possono istituire
congiuntamente centri, anche a carattere interregionale,
dotati di personalita' giuridica, cui affidare attivita' di
ricerca, sperimentazione, studio, documentazione ed
attuazione di interventi di conservazione e restauro su
beni culturali, di particolare complessita'. Presso tali
centri possono essere altresi' istituite, ove accreditate,
ai sensi del comma 9, scuole di alta formazione per
l'insegnamento del restauro. All'attuazione del presente
comma si provvede nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.".
- Si riporta l'articolo 36 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea:
"Art. 36
(ex articolo 30 del TCE)
Le disposizioni degli articoli 34 e 35 lasciano
impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione,
all'esportazione e al transito giustificati da motivi di
moralita' pubblica, di ordine pubblico, di pubblica
sicurezza, di tutela della salute e della vita delle
persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di
protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico
nazionale, o di tutela della proprieta' industriale e
commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non
devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria,
ne' una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati
membri.".
Note all'art. 147
- Si riporta l'articolo 10 del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del
paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio
2002, n. 137):
"Art. 10 (Beni culturali)
1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili
appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti
pubblici territoriali, nonche' ad ogni altro ente ed
istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine
di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente
riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico,
archeologico o etnoantropologico.
2. Sono inoltre beni culturali:
a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri
luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri
enti pubblici territoriali, nonche' di ogni altro ente ed
istituto pubblico;
b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle
regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonche' di
ogni altro ente ed istituto pubblico;
c) le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato,
delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali,
nonche' di ogni altro ente e istituto pubblico, ad
eccezione delle raccolte che assolvono alle funzioni delle
biblioteche indicate all'articolo 47, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
3. Sono altresi' beni culturali, quando sia intervenuta
la dichiarazione prevista dall'articolo 13:
a) le cose immobili e mobili che presentano interesse
artistico, storico, archeologico o etnoantropologico
particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi
da quelli indicati al comma 1;
b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a
privati, che rivestono interesse storico particolarmente
importante;
c) le raccolte librarie, appartenenti a privati, di
eccezionale interesse culturale;
d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti,
che rivestono un interesse, particolarmente importante a
causa del loro riferimento con la storia politica,
militare, della letteratura, dell'arte, della scienza,
della tecnica, dell'industria e della cultura in genere,
ovvero quali testimonianze dell'identita' e della storia
delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;
e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque
appartenenti, che non siano ricomprese fra quelle indicate
al comma 2 e che, per tradizione, fama e particolari
caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica,
storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica,
rivestano come complesso un eccezionale interesse.
4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al
comma 3, lettera a):
a) le cose che interessano la paleontologia, la
preistoria e le primitive civilta';
b) le cose di interesse numismatico che, in rapporto
all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione,
nonche' al contesto di riferimento, abbiano carattere di
rarita' o di pregio;
c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli
incunaboli, nonche' i libri, le stampe e le incisioni, con
relative matrici, aventi carattere di rarita' e di pregio;
d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi
carattere di rarita' e di pregio;
e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le
pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in
genere, aventi carattere di rarita' e di pregio;
f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano
interesse artistico o storico;
g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi
aperti urbani di interesse artistico o storico;
h) i siti minerari di interesse storico od
etnoantropologico;
i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico,
storico od etnoantropologico;
l) le architetture rurali aventi interesse storico od
etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale
tradizionale.
5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non
sono soggette alla disciplina del presente Titolo le cose
indicate al comma 1 che siano opera di autore vivente o la
cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, se
mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili, nonche' le
cose indicate al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera
di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre
cinquanta anni.".
- Si riporta l'articolo 9-bis del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del
paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio
2002, n. 137):
"Art. 9-bis (Professionisti competenti ad eseguire
interventi sui beni culturali)
1. In conformita' a quanto disposto dagli articoli 4 e
7 e fatte salve le competenze degli operatori delle
professioni gia' regolamentate, gli interventi operativi di
tutela, protezione e conservazione dei beni culturali
nonche' quelli relativi alla valorizzazione e alla
fruizione dei beni stessi, di cui ai titoli I e II della
parte seconda del presente codice, sono affidati alla
responsabilita' e all'attuazione, secondo le rispettive
competenze, di archeologi, archivisti, bibliotecari,
demoetnoantropologi, antropologi fisici, restauratori di
beni culturali e collaboratori restauratori di beni
culturali, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia
applicate ai beni culturali e storici dell'arte, in
possesso di adeguata formazione ed esperienza
professionale.".
Note all'art. 148
- Si riporta l'articolo 10 del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del
paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio
2002, n. 137):
"Art. 10 (Beni culturali)
1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili
appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti
pubblici territoriali, nonche' ad ogni altro ente ed
istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine
di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente
riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico,
archeologico o etnoantropologico.
2. Sono inoltre beni culturali:
a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri
luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri
enti pubblici territoriali, nonche' di ogni altro ente ed
istituto pubblico;
b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle
regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonche' di
ogni altro ente ed istituto pubblico;
c) le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato,
delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali,
nonche' di ogni altro ente e istituto pubblico, ad
eccezione delle raccolte che assolvono alle funzioni delle
biblioteche indicate all'articolo 47, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
3. Sono altresi' beni culturali, quando sia intervenuta
la dichiarazione prevista dall'articolo 13:
a) le cose immobili e mobili che presentano interesse
artistico, storico, archeologico o etnoantropologico
particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi
da quelli indicati al comma 1;
b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a
privati, che rivestono interesse storico particolarmente
importante;
c) le raccolte librarie, appartenenti a privati, di
eccezionale interesse culturale;
d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti,
che rivestono un interesse, particolarmente importante a
causa del loro riferimento con la storia politica,
militare, della letteratura, dell'arte, della scienza,
della tecnica, dell'industria e della cultura in genere,
ovvero quali testimonianze dell'identita' e della storia
delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;
e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque
appartenenti, che non siano ricomprese fra quelle indicate
al comma 2 e che, per tradizione, fama e particolari
caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica,
storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica,
rivestano come complesso un eccezionale interesse.
4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al
comma 3, lettera a):
a) le cose che interessano la paleontologia, la
preistoria e le primitive civilta';
b) le cose di interesse numismatico che, in rapporto
all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione,
nonche' al contesto di riferimento, abbiano carattere di
rarita' o di pregio;
c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli
incunaboli, nonche' i libri, le stampe e le incisioni, con
relative matrici, aventi carattere di rarita' e di pregio;
d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi
carattere di rarita' e di pregio;
e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le
pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in
genere, aventi carattere di rarita' e di pregio;
f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano
interesse artistico o storico;
g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi
aperti urbani di interesse artistico o storico;
h) i siti minerari di interesse storico od
etnoantropologico;
i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico,
storico od etnoantropologico;
l) le architetture rurali aventi interesse storico od
etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale
tradizionale.
5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non
sono soggette alla disciplina del presente Titolo le cose
indicate al comma 1 che siano opera di autore vivente o la
cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, se
mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili, nonche' le
cose indicate al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera
di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre
cinquanta anni.".
- Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
(Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101, S.O..
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo
10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O..
- Si riporta l'articolo 101 del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del
paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio
2002, n. 137):
"Art. 101 (Istituti e luoghi della cultura)
1. Ai fini del presente codice sono istituti e luoghi
della cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le
aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali.
2. Si intende per:
a) «museo», una struttura permanente che acquisisce,
cataloga, conserva, ordina ed espone beni culturali per
finalita' di educazione e di studio;
b) «biblioteca», una struttura permanente che
raccoglie, cataloga e conserva un insieme organizzato di
libri, materiali e informazioni, comunque editi o
pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la
consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio;
c) «archivio», una struttura permanente che raccoglie,
inventaria e conserva documenti originali di interesse
storico e ne assicura la consultazione per finalita' di
studio e di ricerca;
d) «area archeologica», un sito caratterizzato dalla
presenza di resti di natura fossile o di manufatti o
strutture preistorici o di eta' antica;
e) «parco archeologico», un ambito territoriale
caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla
compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali,
attrezzato come museo all'aperto;
f) «complesso monumentale», un insieme formato da una
pluralita' di fabbricati edificati anche in epoche diverse,
che con il tempo hanno acquisito, come insieme, una
autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica.
3. Gli istituti ed i luoghi di cui al comma 1 che
appartengono a soggetti pubblici sono destinati alla
pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico.
4. Le strutture espositive e di consultazione nonche' i
luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti
privati e sono aperti al pubblico espletano un servizio
privato di utilita' sociale.".
Note all'art. 151
- Si riporta l'articolo 101 del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del
paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio
2002, n. 137):
"Art. 101 (Istituti e luoghi della cultura)
1. Ai fini del presente codice sono istituti e luoghi
della cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le
aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali.
2. Si intende per:
a) «museo», una struttura permanente che acquisisce,
cataloga, conserva, ordina ed espone beni culturali per
finalita' di educazione e di studio;
b) «biblioteca», una struttura permanente che
raccoglie, cataloga e conserva un insieme organizzato di
libri, materiali e informazioni, comunque editi o
pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la
consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio;
c) «archivio», una struttura permanente che raccoglie,
inventaria e conserva documenti originali di interesse
storico e ne assicura la consultazione per finalita' di
studio e di ricerca;
d) «area archeologica», un sito caratterizzato dalla
presenza di resti di natura fossile o di manufatti o
strutture preistorici o di eta' antica;
e) «parco archeologico», un ambito territoriale
caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla
compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali,
attrezzato come museo all'aperto;
f) «complesso monumentale», un insieme formato da una
pluralita' di fabbricati edificati anche in epoche diverse,
che con il tempo hanno acquisito, come insieme, una
autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica.
3. Gli istituti ed i luoghi di cui al comma 1 che
appartengono a soggetti pubblici sono destinati alla
pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico.
4. Le strutture espositive e di consultazione nonche' i
luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti
privati e sono aperti al pubblico espletano un servizio
privato di utilita' sociale.".
Note all'art. 158
- La comunicazione COM 799 (2007) in data 14 dicembre
2007 della Commissione europea al Parlamento europeo, al
Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al
Comitato delle regioni (Appalti pre-commerciali: promuovere
l'innovazione per garantire servizi pubblici sostenibili e
di elevata qualita' in Europa), e' reperibile consultando
il sito
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A
52007DC0799.
Note all'art. 159
- Il decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208
(Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori,
servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza,
in attuazione della direttiva 2009/81/CE) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 16 dicembre 2011, n. 292.
- Si riporta l'articolo 6 del decreto legislativo 15
novembre 2011, n. 208 (Disciplina dei contratti pubblici
relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della
difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva
2009/81/CE):
"Art. 6 (Contratti esclusi e esclusioni specifiche.
Utilizzo delle esclusioni)
1. Il presente decreto non si applica ai contratti
disciplinati da:
a) norme procedurali specifiche in base a un accordo o
intesa internazionale conclusi tra l'Italia e uno o piu'
Paesi terzi o tra l'Italia e uno o piu' Stati membri e uno
o piu' Paesi terzi;
b) norme procedurali specifiche in base a un accordo o
intesa internazionale conclusi in relazione alla presenza
di truppe di stanza e concernenti imprese stabilite nello
Stato italiano o in un Paese terzo;
c) norme procedurali specifiche di un'organizzazione
internazionale che si approvvigiona per le proprie
finalita'; non si applica altresi' a contratti che devono
essere aggiudicati da una stazione appaltante appartenente
allo Stato italiano in conformita' a tali norme.
2. Il presente decreto non si applica altresi' ai
seguenti casi:
a) ai contratti nel settore della difesa, relativi alla
produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale
bellico di cui all'elenco adottato dal Consiglio della
Comunita' europea con la decisione 255/58, che siano
destinati a fini specificatamente militari e per i quali lo
Stato ritiene di adottare misure necessarie alla tutela
degli interessi essenziali della propria sicurezza;
b) ai contratti per i quali l'applicazione delle
disposizioni del presente decreto obbligherebbe lo Stato
italiano a fornire informazioni la cui divulgazione e'
considerata contraria agli interessi essenziali della sua
sicurezza, previa adozione del provvedimento di
segretazione;
c) ai contratti per attivita' d'intelligence;
d) ai contratti aggiudicati nel quadro di un programma
di cooperazione basato su ricerca e sviluppo, condotto
congiuntamente dall'Italia e almeno uno Stato membro per lo
sviluppo di un nuovo prodotto e, ove possibile, nelle fasi
successive di tutto o parte del ciclo di vita di tale
prodotto. Dopo la conclusione di un siffatto programma di
cooperazione unicamente tra l'Italia e uno o altri Stati
membri, gli stessi comunicano alla Commissione europea
l'incidenza della quota di ricerca e sviluppo in relazione
al costo globale del programma, l'accordo di ripartizione
dei costi nonche', se del caso, la quota ipotizzata di
acquisti per ciascuno Stato membro;
e) ai contratti aggiudicati in un paese terzo, anche
per commesse civili, quando le forze operano al di fuori
del territorio dell'Unione, se le esigenze operative
richiedono che siano conclusi con operatori economici
localizzati nell'area delle operazioni; a tal fine sono
considerate commesse civili i contratti diversi da quelli
di cui all'articolo 2;
f) ai contratti di servizi aventi per oggetto
l'acquisto o la locazione, quali che siano le relative
modalita' finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o
altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni;
g) ai contratti aggiudicati dal governo italiano a un
altro governo e concernenti:
1) la fornitura di materiale militare o di materiale
sensibile;
2) lavori e servizi direttamente collegati a tale
materiale;
3) lavori e servizi per fini specificatamente militari,
o lavori e servizi sensibili;
h) ai servizi di arbitrato e di conciliazione;
i) ai servizi finanziari, ad eccezione dei servizi
assicurativi;
l) ai contratti d'impiego;
m) ai servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli i
cui benefici appartengono esclusivamente
all'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
perche' li usi nell'esercizio della sua attivita', a
condizione che la prestazione del servizio sia interamente
retribuita da tale amministrazione aggiudicatrice o ente
aggiudicatore.
3. Nessuna delle norme, procedure, programmi, accordi,
intese o appalti menzionati ai commi 1 e 2 puo' essere
utilizzata allo scopo di non applicare le disposizioni del
presente decreto.".
Note all'art. 160
- Si riporta l'articolo 346 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea:
"Art. 346
(ex articolo 296 del TCE)
1. Le disposizioni dei trattati non ostano alle norme
seguenti:
a) nessuno Stato membro e' tenuto a fornire
informazioni la cui divulgazione sia dallo stesso
considerata contraria agli interessi essenziali della
propria sicurezza;
b) ogni Stato membro puo' adottare le misure che
ritenga necessarie alla tutela degli interessi essenziali
della propria sicurezza e che si riferiscano alla
produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale
bellico; tali misure non devono alterare le condizioni di
concorrenza nel mercato interno per quanto riguarda i
prodotti che non siano destinati a fini specificamente
militari.
2. Il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta
della Commissione, puo' apportare modificazioni all'elenco,
stabilito il 15 aprile 1958, dei prodotti cui si applicano
le disposizioni del paragrafo 1, lettera b)."
- Il decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208
(Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori,
servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza,
in attuazione della direttiva 2009/81/CE) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 16 dicembre 2011, n. 292.
Note all'art. 161
- Il decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208
(Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori,
servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza,
in attuazione della direttiva 2009/81/CE) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 16 dicembre 2011, n. 292.
Note all'art. 162
- Si riporta l'articolo 42 della legge 3 agosto 2007,
n. 124 (Sistema di informazione per la sicurezza della
Repubblica e nuova disciplina del segreto):
"Art. 42 (Classifiche di segretezza)
1. Le classifiche di segretezza sono attribuite per
circoscrivere la conoscenza di informazioni, documenti,
atti, attivita' o cose ai soli soggetti che abbiano
necessita' di accedervi in ragione delle proprie funzioni
istituzionali.
1-bis. Per la trattazione di informazioni classificate
segretissimo, segreto e riservatissimo e' necessario
altresi' il possesso del nulla osta di sicurezza (NOS).
2. La classifica di segretezza e' apposta, e puo'
essere elevata, dall'autorita' che forma il documento,
l'atto o acquisisce per prima la notizia, ovvero e'
responsabile della cosa, o acquisisce dall'estero
documenti, atti, notizie o cose.
3. Le classifiche attribuibili sono: segretissimo,
segreto, riservatissimo, riservato. Le classifiche sono
attribuite sulla base dei criteri ordinariamente seguiti
nelle relazioni internazionali.
4. Chi appone la classifica di segretezza individua,
all'interno di ogni atto o documento, le parti che devono
essere classificate e fissa specificamente il grado di
classifica corrispondente ad ogni singola parte.
5. La classifica di segretezza e' automaticamente
declassificata a livello inferiore quando sono trascorsi
cinque anni dalla data di apposizione; decorso un ulteriore
periodo di cinque anni, cessa comunque ogni vincolo di
classifica.
6. La declassificazione automatica non si applica
quando, con provvedimento motivato, i termini di efficacia
del vincolo sono prorogati dal soggetto che ha proceduto
alla classifica o, nel caso di proroga oltre il termine di
quindici anni, dal Presidente del Consiglio dei ministri.
7. Il Presidente del Consiglio dei ministri verifica il
rispetto delle norme in materia di classifiche di
segretezza. Con apposito regolamento sono determinati
l'ambito dei singoli livelli di segretezza, i soggetti cui
e' conferito il potere di classifica e gli uffici che,
nell'ambito della pubblica amministrazione, sono collegati
all'esercizio delle funzioni di informazione per la
sicurezza della Repubblica, nonche' i criteri per
l'individuazione delle materie oggetto di classifica e i
modi di accesso nei luoghi militari o in quelli definiti di
interesse per la sicurezza della Repubblica.
8. Qualora l'autorita' giudiziaria ordini l'esibizione
di documenti classificati per i quali non sia opposto il
segreto di Stato, gli atti sono consegnati all'autorita'
giudiziaria richiedente, che ne cura la conservazione con
modalita' che ne tutelino la riservatezza, garantendo il
diritto delle parti nel procedimento a prenderne visione
senza estrarne copia.
9. Chiunque illegittimamente distrugge documenti del
DIS o dei servizi di informazione per la sicurezza, in ogni
stadio della declassificazione, nonche' quelli privi di
ogni vincolo per decorso dei termini, e' punito con la
reclusione da uno a cinque anni.".
Note all'art. 163
- Si riportano gli articoli 191, comma 3 e 194, comma
1, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali):
"Art. 191 (Regole per l'assunzione di impegni e per
l'effettuazione di spese)
(Omissis)
3. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati
dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile,
la Giunta, qualora i fondi specificamente previsti in
bilancio si dimostrino insufficienti, entro venti giorni
dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del
responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il
provvedimento di riconoscimento della spesa con le
modalita' previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e),
prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti
delle accertate necessita' per la rimozione dello stato di
pregiudizio alla pubblica incolumita'. Il provvedimento di
riconoscimento e' adottato entro 30 giorni dalla data di
deliberazione della proposta da parte della Giunta, e
comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale
data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione
al terzo interessato e' data contestualmente all'adozione
della deliberazione consiliare.
(Omissis).".
"Articolo 194 (Riconoscimento di legittimita' di debiti
fuori bilancio)
1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo
193, comma 2, o con diversa periodicita' stabilita dai
regolamenti di contabilita', gli enti locali riconoscono la
legittimita' dei debiti fuori bilancio derivanti da:
(Omissis)
e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli
obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei
limiti degli accertati e dimostrati utilita' ed
arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di
pubbliche funzioni e servizi di competenza.
(Omissis).".
- Si riportano gli articoli 2, comma 1, lettera c), e
5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del
Servizio nazionale della protezione civile):
"Art. 2 (Tipologia degli eventi ed ambiti di
competenze)
1. Ai fini dell'attivita' di protezione civile gli
eventi si distinguono in:
(Omissis)
c) calamita' naturali o connesse con l'attivita'
dell'uomo che in ragione della loro intensita' ed
estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere
fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare
durante limitati e predefiniti periodi di tempo.".
"Art. 5 (Stato di emergenza e potere di ordinanza)
1. Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera c), ovvero nella loro imminenza, il
Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri, ovvero, su sua delega, di un
Ministro con portafoglio o del Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del
Consiglio, formulata anche su richiesta del Presidente
della regione interessata e comunque acquisitane l'intesa,
delibera lo stato d'emergenza, fissandone la durata e
determinandone l'estensione territoriale con specifico
riferimento alla natura e alla qualita' degli eventi e
disponendo in ordine all'esercizio del potere di ordinanza.
La delibera individua le risorse finanziarie destinate ai
primi interventi di emergenza nelle more della ricognizione
in ordine agli effettivi ed indispensabili fabbisogni da
parte del Commissario delegato e autorizza la spesa
nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali istituito
ai sensi del comma 5-quinquies, individuando nell'ambito
dello stanziamento complessivo quelle finalizzate alle
attivita' previste dalla lettera a) del comma 2. Ove il
Capo del Dipartimento della protezione civile verifichi che
le risorse finalizzate alla attivita' di cui alla lett. a)
del comma 2, risultino o siano in procinto di risultare
insufficienti rispetto agli interventi da porre in essere,
presenta tempestivamente una relazione motivata al
Consiglio dei Ministri, per la conseguente determinazione
in ordine alla necessita' di integrazione delle risorse
medesime. La revoca dello stato d'emergenza per venir meno
dei relativi presupposti e' deliberata nel rispetto della
procedura dettata per la delibera dello stato d'emergenza.
1-bis. La durata della dichiarazione dello stato di
emergenza non puo' superare i 180 giorni prorogabile per
non piu' di ulteriori 180 giorni.
2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare
durante lo stato di emergenza dichiarato a seguito degli
eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), si
provvede anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni
disposizione vigente, nei limiti e secondo i criteri
indicati nel decreto di dichiarazione dello stato di
emergenza e nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento giuridico. Le ordinanze sono emanate,
acquisita l'intesa delle regioni territorialmente
interessate, dal Capo del Dipartimento della protezione
civile, salvo che sia diversamente stabilito con la
deliberazione dello stato di emergenza di cui al comma 1.
L'attuazione delle ordinanze e' curata in ogni caso dal
Capo del Dipartimento della protezione civile. Fermo
restando quanto previsto al comma 1, con le ordinanze si
dispone, nel limite delle risorse disponibili, in ordine:
a) all'organizzazione ed all'effettuazione dei servizi
di soccorso e di assistenza alla popolazione interessata
dall'evento;
b) al ripristino della funzionalita' dei servizi
pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, entro
i limiti delle risorse finanziarie disponibili;
c) alla realizzazione di interventi, anche strutturali,
per la riduzione del rischio residuo strettamente connesso
all'evento, entro i limiti delle risorse finanziarie
disponibili e comunque finalizzate prioritariamente alla
tutela della pubblica e privata incolumita';
d) alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino
delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e
private, danneggiate, nonche' dei danni subiti dalle
attivita' economiche e produttive, dai beni culturali e dal
patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di
procedure definite con la medesima o altra ordinanza;
e) all'avvio dell'attuazione delle prime misure per far
fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera d), entro
i limiti delle risorse finanziarie disponibili e secondo le
direttive dettate con delibera del Consiglio dei ministri,
sentita la Regione interessata.
2-bis. Le ordinanze di cui al comma 2 sono trasmesse
per informazione al Ministro con portafoglio delegato ai
sensi del comma 1 ovvero al Presidente del Consiglio dei
Ministri. Le ordinanze emanate entro il trentesimo giorno
dalla dichiarazione dello stato di emergenza sono
immediatamente efficaci e sono altresi' trasmesse al
Ministero dell'economia e delle finanze perche' comunichi
gli esiti della loro verifica al Presidente del Consiglio
dei Ministri. Successivamente al trentesimo giorno dalla
dichiarazione dello stato di emergenza le ordinanze sono
emanate previo concerto del Ministero dell'economia e delle
finanze, limitatamente ai profili finanziari.
3. abrogato
4. Il Capo del Dipartimento della protezione civile,
per l'attuazione degli interventi previsti nelle ordinanze
di cui al comma 2, si avvale delle componenti e delle
strutture operative del Servizio nazionale della protezione
civile, di cui agli articoli 6 e 11, coordinandone
l'attivita' e impartendo specifiche disposizioni operative.
Le ordinanze emanate ai sensi del comma 2 individuano i
soggetti responsabili per l'attuazione degli interventi
previsti ai quali affidare ambiti definiti di attivita',
identificati nel soggetto pubblico ordinariamente
competente allo svolgimento delle predette attivita' in via
prevalente, salvo motivate eccezioni. Qualora il Capo del
Dipartimento si avvalga di commissari delegati, il relativo
provvedimento di delega deve specificare il contenuto
dell'incarico, i tempi e le modalita' del suo esercizio. I
commissari delegati sono scelti, tranne motivate eccezioni,
tra i soggetti per cui la legge non prevede alcun compenso
per lo svolgimento dell'incarico. Le funzioni del
commissario delegato cessano con la scadenza dello stato di
emergenza. I provvedimenti adottati in attuazione delle
ordinanze sono soggetti ai controlli previsti dalla
normativa vigente.
4-bis. Per l'esercizio delle funzioni loro attribuite
ai sensi del comma 4, non e' prevista la corresponsione di
alcun compenso per il Capo del Dipartimento della
protezione civile e per i commissari delegati, ove nominati
tra i soggetti responsabili titolari di cariche elettive
pubbliche. Ove si tratti di altri soggetti e ne ricorrano i
requisiti, ai commissari delegati e ai soggetti che operano
in attuazione delle ordinanze di cui al comma 2 si applica
l'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214; il compenso e' commisurato proporzionalmente
alla durata dell'incarico, nel limite del parametro massimo
costituito dal 70 per cento del trattamento economico
previsto per il primo presidente della Corte di cassazione.
4-ter. Almeno dieci giorni prima della scadenza del
termine di cui al comma 1-bis, il Capo del Dipartimento
della protezione civile emana, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, apposita ordinanza volta a
favorire e regolare il subentro dell'amministrazione
pubblica competente in via ordinaria a coordinare gli
interventi, conseguenti all'evento, che si rendono
necessari successivamente alla scadenza del termine di
durata dello stato di emergenza. Ferma in ogni caso
l'inderogabilita' dei vincoli di finanza pubblica, con tale
ordinanza possono essere altresi' emanate, per la durata
massima di sei mesi non prorogabile e per i soli interventi
connessi all'evento, disposizioni derogatorie a quelle in
materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione
di beni e servizi.
4-quater. Con l'ordinanza di cui al comma 4-ter puo'
essere individuato, nell'ambito dell'amministrazione
pubblica competente a coordinare gli interventi, il
soggetto cui viene intestata la contabilita' speciale
appositamente aperta per l'emergenza in questione, per la
prosecuzione della gestione operativa della stessa, per un
periodo di tempo determinato ai fini del completamento
degli interventi previsti dalle ordinanze adottate ai sensi
dei commi 2 e 4-ter. Per gli ulteriori interventi da
realizzare secondo le ordinarie procedure di spesa con le
disponibilita' che residuano alla chiusura della
contabilita' speciale, le risorse ivi giacenti sono
trasferite alla regione o all'ente locale ordinariamente
competente ovvero, ove si tratti di altra amministrazione,
sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la
successiva riassegnazione.
4-quinquies. Il Governo riferisce annualmente al
Parlamento sulle attivita' di protezione civile riguardanti
le attivita' di previsione, di prevenzione, di mitigazione
del rischio e di pianificazione dell'emergenza, nonche'
sull'utilizzo del Fondo per la protezione civile e del
Fondo per le emergenze nazionali.
5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti
devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui
si intende derogare e devono essere motivate.
5-bis. Ai fini del rispetto dei vincoli di finanza
pubblica, i Commissari delegati titolari di contabilita'
speciali, ai sensi degli articoli 60 e 61 del regio decreto
18 novembre 1923, n. 2440, e dell'articolo 333 del regio
decreto 23 maggio 1924, n. 827, rendicontano, entro il
quarantesimo giorno dalla chiusura di ciascun esercizio e
dal termine della gestione o del loro incarico, tutte le
entrate e tutte le spese riguardanti l'intervento delegato,
indicando la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari
e la tipologia di spesa, secondo uno schema da stabilire
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente comma. Il rendiconto contiene anche una
sezione dimostrativa della situazione analitica dei
crediti, distinguendo quelli certi ed esigibili da quelli
di difficile riscossione, e dei debiti derivanti da
obbligazioni giuridicamente perfezionate assunte a
qualsiasi titolo dai commissari delegati, con l'indicazione
della relativa scadenza. Per l'anno 2008 va riportata anche
la situazione dei crediti e dei debiti accertati al 31
dicembre 2007. Nei rendiconti vengono consolidati, con le
stesse modalita' di cui al presente comma, anche i dati
relativi agli interventi delegati dal commissario ad uno o
piu' soggetti attuatori. I rendiconti corredati della
documentazione giustificativa, nonche' degli eventuali
rilievi sollevati dalla Corte dei conti, sono trasmessi al
Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato-Ragionerie territoriali
competenti, all'Ufficio del bilancio per il riscontro di
regolarita' amministrativa e contabile presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri, nonche', per conoscenza, al
Dipartimento della protezione civile, alle competenti
Commissioni parlamentari e al Ministero dell'interno. I
rendiconti sono altresi' pubblicati nel sito internet del
Dipartimento della protezione civile. Le ragionerie
territoriali inoltrano i rendiconti, anche con modalita'
telematiche e senza la documentazione a corredo, alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'ISTAT e alla
competente sezione regionale della Corte dei conti. Per
l'omissione o il ritardo nella rendicontazione si applica
l'articolo 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Al
fine di garantire la trasparenza dei flussi finanziari e
della rendicontazione di cui al presente comma sono vietati
girofondi tra le contabilita' speciali. Il presente comma
si applica anche nei casi di cui al comma 4-quater.
5-ter. In relazione ad una dichiarazione dello stato di
emergenza, i soggetti interessati da eventi eccezionali e
imprevedibili che subiscono danni riconducibili all'evento,
compresi quelli relativi alle abitazioni e agli immobili
sedi di attivita' produttive, possono fruire della
sospensione o del differimento, per un periodo fino a sei
mesi, dei termini per gli adempimenti e i versamenti dei
tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali e
dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni e le malattie professionali. La sospensione
ovvero il differimento dei termini per gli adempimenti e
per i versamenti tributari e contributivi sono disposti con
legge, che deve assicurare piena corrispondenza, anche dal
punto di vista temporale, tra l'onere e la relativa
copertura finanziaria, e disciplinati con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Presidenza del Consiglio dei Ministri nonche', per quanto
attiene ai versamenti contributivi, il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali. Il diritto e' riconosciuto,
esclusivamente in favore dei predetti soggetti, con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze. La sospensione
non si applica in ogni caso agli adempimenti e ai
versamenti da porre in essere in qualita' di sostituti
d'imposta, salvi i casi nei quali i danni impediscono
l'ordinaria effettuazione degli adempimenti. In ogni caso
le ritenute effettuate sono versate. Gli adempimenti di cui
al presente comma scaduti nel periodo di sospensione sono
effettuati entro il mese successivo alla data di scadenza
della sospensione; i versamenti sono effettuati a decorrere
dallo stesso mese in un numero massimo di ventiquattro rate
di pari importo.
5-quater. A seguito della dichiarazione dello stato di
emergenza, la Regione puo' elevare la misura dell'imposta
regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto
legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di
cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura
massima consentita.
5-quinquies. Agli oneri connessi agli interventi
conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2,
relativamente ai quali il Consiglio dei Ministri delibera
la dichiarazione dello stato di emergenza, si provvede con
l'utilizzo delle risorse del Fondo per le emergenze
nazionali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della Protezione civile. Per il
finanziamento delle prime esigenze del suddetto Fondo e'
autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2013.
Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione delle risorse del Fondo nazionale di protezione
civile di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3
maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinate dalla tabella
C della legge 24 dicembre 2012, n. 228. A decorrere
dall'anno finanziario 2014, la dotazione del Fondo per le
emergenze nazionali e' determinata annualmente, ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lett. d), della legge 31
dicembre 2009, n. 196. Sul conto finanziario della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, al termine di
ciascun anno, dovranno essere evidenziati, in apposito
allegato, gli utilizzi delle risorse finanziarie del «Fondo
per le emergenze nazionali». Qualora sia utilizzato il
fondo di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, il fondo e' reintegrato in tutto o in parte, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, mediante
riduzione delle voci di spesa rimodulabili indicate
nell'elenco allegato alla presente legge. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuati
l'ammontare complessivo delle riduzioni delle dotazioni
finanziarie da operare e le voci di spesa interessate e le
conseguenti modifiche degli obiettivi del patto di
stabilita' interno, tali da garantire la neutralita' in
termini di indebitamento netto delle pubbliche
amministrazioni. Anche in combinazione con la predetta
riduzione delle voci di spesa, il fondo di cui all'articolo
28 della legge n. 196 del 2009 e' corrispondentemente
reintegrato, in tutto o in parte, con le maggiori entrate
derivanti dall'aumento, deliberato dal Consiglio dei
Ministri, dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla
benzina senza piombo, nonche' dell'aliquota dell'accisa sul
gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del
testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni
penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. La misura
dell'aumento, comunque non superiore a cinque centesimi al
litro, e' stabilita, sulla base della deliberazione del
Consiglio dei Ministri, con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle dogane in misura tale da determinare
maggiori entrate corrispondenti, tenuto conto
dell'eventuale ricorso alla modalita' di reintegro di cui
al secondo periodo all'importo prelevato dal fondo di
riserva. Per la copertura degli oneri derivanti dalle
disposizioni di cui al successivo periodo, nonche' dal
differimento dei termini per i versamenti tributari e
contributivi disposti ai sensi del comma 5-ter, si provvede
mediante ulteriori riduzioni delle voci di spesa e aumenti
dell'aliquota di accisa di cui al del terzo, quarto e
quinto periodo. In presenza di gravi difficolta' per il
tessuto economico e sociale derivanti dagli eventi
calamitosi che hanno colpito i soggetti residenti nei
comuni interessati, ai soggetti titolari di mutui relativi
agli immobili distrutti o inagibili, anche parzialmente,
ovvero alla gestione di attivita' di natura commerciale ed
economica svolta nei medesimi edifici o comunque
compromessa dagli eventi calamitosi puo' essere concessa,
su richiesta, la sospensione delle rate, per un periodo di
tempo circoscritto, senza oneri aggiuntivi per il
mutuatario. Con ordinanze del Capo del Dipartimento della
protezione civile, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, le risorse di cui al primo
periodo sono destinate, per gli interventi di rispettiva
competenza, alla Protezione civile ovvero direttamente alle
amministrazioni interessate. Lo schema del decreto di cui
al terzo periodo, corredato della relazione tecnica di cui
all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, e successive modificazioni, e' trasmesso alle Camere
per l'espressione, entro venti giorni, del parere delle
Commissioni competenti per i profili di carattere
finanziario. Decorso inutilmente il termine per
l'espressione del parere, il decreto puo' essere comunque
adottato.
5-sexies. Il Fondo di cui all'articolo 28 del
decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, puo'
intervenire anche nei territori per i quali e' stato
deliberato lo stato di emergenza ai sensi del comma 1 del
presente articolo. A tal fine sono conferite al predetto
Fondo le disponibilita' rivenienti dal Fondo di cui
all'articolo 5 della legge 31 luglio 1997, n. 261. Con uno
o piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto
della disciplina comunitaria, sono individuate le aree di
intervento, stabilite le condizioni e le modalita' per la
concessione delle garanzie, nonche' le misure per il
contenimento dei termini per la determinazione della
perdita finale e dei tassi di interesse da applicare ai
procedimenti in corso.
5-septies. A decorrere dal 1° gennaio 2015, il
pagamento degli oneri di ammortamento dei mutui e dei
prestiti obbligazionari, attivati sulla base di specifiche
disposizioni normative a seguito di calamita' naturali, e'
effettuato direttamente dal Ministero dell'economia e delle
finanze, che provvede, con la medesima decorrenza, al
pagamento del residuo debito mediante utilizzo delle
risorse iscritte, a legislazione vigente, nei pertinenti
capitoli dello stato di previsione della spesa del
Ministero dell'economia e delle finanze nonche' di quelle
versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del
presente comma. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, si provvede
all'individuazione dei mutui e dei prestiti obbligazionari
di cui al primo periodo. Le risorse finanziarie iscritte
nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei
ministri e destinate, nell'esercizio finanziario 2014, al
pagamento di mutui e dei prestiti obbligazionari, al netto
di quelle effettivamente necessarie per le predette
finalita', affluiscono al Fondo per le emergenze nazionali
di cui al comma 5-quinquies del presente articolo. Al Fondo
per le emergenze nazionali affluiscono altresi' le
disponibilita' per le medesime finalita' non impegnate
nell'esercizio finanziario 2013 e le risorse derivanti dal
disimpegno di residui passivi, ancorche' perenti, per la
parte non piu' collegata a obbligazioni giuridiche
vincolanti, relative a impegni di spesa assunti per il
pagamento di mutui e di prestiti obbligazionari, iscritte
nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei
ministri, al netto della quota da versare all'entrata del
bilancio dello Stato necessaria al pagamento delle rate di
mutuo attivate con ritardo rispetto alla decorrenza della
relativa autorizzazione legislativa di spesa, da indicare
nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
cui al secondo periodo del presente comma. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo
sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, nonche' trasmesse ai sindaci interessati
affinche' vengano pubblicate ai sensi dell'articolo 47,
comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
6-bis. La tutela giurisdizionale davanti al giudice
amministrativo avverso le ordinanze adottate in tutte le
situazioni di emergenza dichiarate ai sensi del comma 1 e
avverso i consequenziali provvedimenti commissariali
nonche' avverso gli atti, i provvedimenti e le ordinanze
emananti ai sensi dei commi 2 e 4 e' disciplinata dal
codice del processo amministrativo.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (Testo A) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42, S.O..
Note all'art. 164
- Si riporta l'articolo 346 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea:
"Art. 346
(ex articolo 296 del TCE)
1. Le disposizioni dei trattati non ostano alle norme
seguenti:
a) nessuno Stato membro e' tenuto a fornire
informazioni la cui divulgazione sia dallo stesso
considerata contraria agli interessi essenziali della
propria sicurezza;
b) ogni Stato membro puo' adottare le misure che
ritenga necessarie alla tutela degli interessi essenziali
della propria sicurezza e che si riferiscano alla
produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale
bellico; tali misure non devono alterare le condizioni di
concorrenza nel mercato interno per quanto riguarda i
prodotti che non siano destinati a fini specificamente
militari.
2. Il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta
della Commissione, puo' apportare modificazioni all'elenco,
stabilito il 15 aprile 1958, dei prodotti cui si applicano
le disposizioni del paragrafo 1, lettera b)."
Note all'art. 165
- Si riporta l'articolo 18 della legge 12 novembre
2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilita'
2012):
"Art. 18 (Finanziamento di infrastrutture mediante
defiscalizzazione)
1. Al fine di favorire la realizzazione di nuove
infrastrutture, incluse in piani o programmi di
amministrazioni pubbliche previsti a legislazione vigente,
da realizzare con contratti di partenariato pubblico
privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, riducendo ovvero
azzerando il contributo pubblico a fondo perduto, in modo
da assicurare la sostenibilita' economica dell'operazione
di partenariato pubblico privato tenuto conto delle
condizioni di mercato, possono essere previste, per le
societa' di progetto costituite ai sensi dell'articolo 156
del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, e successive modificazioni, nonche', a seconda delle
diverse tipologie di contratto, per il soggetto
interessato, ivi inclusi i soggetti concessionari, le
seguenti misure:
a) le imposte sui redditi e l'IRAP generate durante il
periodo di concessione possono essere compensate totalmente
o parzialmente con il predetto contributo a fondo perduto;
b) il versamento dell'imposta sul valore aggiunto
dovuta ai sensi dell'articolo 27 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, puo' essere assolto mediante compensazione
con il predetto contributo pubblico a fondo perduto, nel
rispetto della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28
novembre 2006, relativa all'IVA e delle pertinenti
disposizioni in materia di risorse proprie del bilancio
dell'Unione europea;
c) l'ammontare del canone di concessione previsto
dall'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e successive modificazioni, nonche', l'integrazione
prevista dall'articolo 19, comma 9-bis, del decreto-legge
1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni,
possono essere riconosciuti al concessionario come
contributo in conto esercizio.
2. L'importo del contributo pubblico a fondo perduto
nonche' le modalita' e i termini delle misure previste al
comma 1, utilizzabili anche cumulativamente, sono posti a
base di gara per l'individuazione del concessionario, e
successivamente riportate nel contratto di concessione da
approvare con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze. La misura massima del contributo pubblico,
ivi incluse le misure di cui al comma 1, non puo' eccedere
il 50 per cento del costo dell'investimento e deve essere
in conformita' con la disciplina nazionale e comunitaria in
materia. Le misure di cui al comma 1 possono essere
utilizzate anche per le infrastrutture di interesse
strategico gia' affidate o in corso di affidamento con
contratti di partenariato pubblico privato di cui
all'articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, nel caso in cui risulti necessario
ripristinare l'equilibrio del piano economico finanziario.
Il CIPE con propria delibera, previo parere del Nars che
allo scopo e' integrato con due ulteriori componenti
designati rispettivamente dal Ministro dell'economia e
delle finanze e dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, adottata su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, determina l'importo del
contributo pubblico a fondo perduto, quello necessario per
il riequilibrio del piano economico finanziario ai sensi
del periodo precedente, l'ammontare delle risorse
disponibili a legislazione vigente utilizzabili,
l'ammontare delle misure di cui al comma 1 da riconoscere a
compensazione della quota di contributo mancante, nonche' i
criteri e le modalita' per la rideterminazione della misura
delle agevolazioni in caso di miglioramento dei parametri
posti a base del piano economico finanziario. Con le
modalita' di cui al precedente periodo puo' essere altresi'
definita ogni altra disposizione attuativa del presente
articolo.
2-bis. abrogato
2-ter. soppresso
2-quater. abrogato
2-quinquies. Restano salve le disposizioni di cui
all'articolo 1, commi 990 e 991, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, con riguardo agli interventi di finanza di
progetto gia' individuati ed in parte finanziati ai sensi
del citato comma 991.
3. abrogato
4. In occasione degli aggiornamenti periodici del piano
economico-finanziario si procede alla verifica del calcolo
del costo medio ponderato del capitale investito ed
eventualmente del premio di rischio indicati nel contratto
di concessione vigente, nonche' alla rideterminazione delle
misure previste al comma 1 sulla base dei valori
consuntivati nel periodo regolatorio precedente, anche alla
luce delle stime di traffico registrate nel medesimo
periodo.".
- Si riporta l'articolo 33 del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del
Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221:
"Art. 33 (Disposizioni per incentivare la realizzazione
di nuove infrastrutture)
1. Al fine di favorire in via sperimentale la
realizzazione di nuove opere infrastrutturali previste in
piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche di
importo superiore a 50 milioni di euro mediante
l'utilizzazione dei contratti di partenariato
pubblico-privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la cui
progettazione definitiva sia approvata entro il 31 dicembre
2016, per i quali non sono previsti contributi pubblici a
fondo perduto ed e' accertata, in esito alla procedura di
cui al comma 2, la non sostenibilita' del piano
economico-finanziario, e' riconosciuto al soggetto titolare
del contratto di partenariato pubblico-privato, ivi
comprese le societa' di progetto di cui all'articolo 156
del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006, un
credito di imposta a valere sull'IRES e sull'IRAP generate
in relazione alla costruzione e gestione dell'opera. Il
credito di imposta e' stabilito per ciascun progetto nella
misura necessaria al raggiungimento dell'equilibrio del
piano economico finanziario e comunque entro il limite
massimo del 50 per cento del costo dell'investimento. Il
credito di imposta non costituisce ricavo ai fini delle
imposte dirette e dell'IRAP. Il credito di imposta e' posto
a base di gara per l'individuazione dell'affidatario del
contratto di partenariato pubblico privato e
successivamente riportato nel contratto.
2. Il CIPE, previo parere del NARS che allo scopo e'
integrato con due ulteriori componenti designati
rispettivamente dal Ministro dell'economia e delle finanze
e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
con proprie delibere individua l'elenco delle opere che,
per effetto dell'applicazione delle misure di cui ai commi
1 e 2-ter, conseguono le condizioni di equilibrio
economico-finanziario necessarie a consentirne il
finanziamento, e il valore complessivo delle opere che
possono accedere alle agevolazioni; per ciascuna
infrastruttura sono inoltre determinate le misure
agevolative necessarie per la sostenibilita' del piano
economico finanziario, definendone le modalita' per
l'accertamento, per il relativo monitoraggio nonche' per la
loro rideterminazione in caso di miglioramento dei
parametri posti a base del piano economico-finanziario e
applicando, per quanto compatibili, i principi e i criteri
definiti dal CIPE con le apposite linee guida per
l'applicazione dell'articolo 18 della legge 12 novembre
2011, n. 183.
2-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole: «puo' avere ad oggetto»
sono inserite le seguenti: «il credito di imposta di cui
all'articolo 33, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, chiesto a rimborso e»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. L'attestazione del credito di imposta di cui
all'articolo 33, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, chiesto a rimborso deve essere rilasciata
dall'Agenzia delle entrate entro quaranta giorni dalla
richiesta del contribuente. Il mancato rilascio equivale ad
attestazione ai sensi e nei limiti di cui al comma 1».
2-ter. Al fine di favorire la realizzazione di nuove
opere infrastrutturali previste in piani o programmi
approvati da amministrazioni pubbliche di importo superiore
a 50 milioni di euro mediante l'utilizzazione dei contratti
di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 3,
comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, la cui progettazione definitiva sia approvata entro il
31 dicembre 2016, per le quali e' accertata, in esito alla
procedura di cui al comma 2, la non sostenibilita' del
piano economico-finanziario, e' riconosciuta al soggetto
titolare del contratto di partenariato pubblico-privato,
ivi comprese le societa' di progetto di cui all'articolo
156 del medesimo decreto legislativo n. 163, al fine di
assicurare la sostenibilita' economica dell'operazione di
partenariato pubblico-privato, l'esenzione dal pagamento
del canone di concessione nella misura necessaria al
raggiungimento dell'equilibrio del piano
economico-finanziario.
2-quater. La misura di cui al comma 2-ter e' utilizzata
anche cumulativamente a quella di cui al comma 1 del
presente articolo al fine di assicurare la sostenibilita'
economica dell'operazione di partenariato pubblico privato.
Nel complesso le misure di cui ai commi 1 e 2-ter del
presente articolo non possono superare il 50 per cento del
costo dell'investimento, tenendo conto anche del contributo
pubblico a fondo perduto. Le misure di cui al presente
articolo sono alternative a quelle previste dall'articolo
18 della legge 12 novembre 2011, n. 183. Le stesse misure
sono riconosciute in conformita' alla disciplina
comunitaria in materia di aiuti di Stato.
2-quinquies. Il valore complessivo delle opere non di
rilevanza strategica nazionale previste in piani o
programmi approvati da amministrazioni pubbliche, cui
vengono applicate le misure di cui ai commi 1 e 2-ter, non
puo' superare l'importo di 2 miliardi di euro.
3. All'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n.
183, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea del comma 1, le parole: «previste in
piani o programmi di amministrazioni pubbliche» sono
sostituite dalle seguenti: «incluse in piani o programmi di
amministrazioni pubbliche previsti a legislazione vigente»
e, dopo le parole: «per il soggetto interessato,» sono
inserite le seguenti: «ivi inclusi i soggetti
concessionari,»;
b) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: «Le misure di cui al comma 1 possono essere
utilizzate anche per le infrastrutture di interesse
strategico gia' affidate o in corso di affidamento con
contratti di partenariato pubblico privato di cui
all'articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, nel caso in cui risulti necessario
ripristinare l'equilibrio del piano economico finanziario.
Il CIPE con propria delibera, previo parere del Nars che
allo scopo e' integrato con due ulteriori componenti
designati rispettivamente dal Ministro dell'economia e
delle finanze e dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, adottata su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, determina l'importo del
contributo pubblico a fondo perduto, quello necessario per
il riequilibrio del piano economico finanziario ai sensi
del periodo precedente, l'ammontare delle risorse
disponibili a legislazione vigente utilizzabili,
l'ammontare delle misure di cui al comma 1 da riconoscere a
compensazione della quota di contributo mancante, nonche' i
criteri e le modalita' per la rideterminazione della misura
delle agevolazioni in caso di miglioramento dei parametri
posti a base del piano economico finanziario.».
3-bis. All'articolo 157, comma 4, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: «Le
disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche
alle societa'» sono inserite le seguenti: «operanti nella
gestione dei servizi di cui all'articolo 3-bis del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, alle
societa'».
3-ter. All'articolo 163, comma 2, lettera f), del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: «. Per gli interventi
ferroviari di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre
2001, n. 443, in cui il soggetto aggiudicatore sia diverso
da RFI S.p.A., ma da quest'ultima direttamente o
indirettamente partecipato, il Ministero individua in RFI
S.p.A. il destinatario dei fondi da assegnare ai sensi
della presente lettera».
4. I canoni di cui all'articolo 1, comma 1020, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,
derivanti dalla realizzazione del completamento
dell'autostrada Livorno-Civitavecchia, tratto
Cecina-Civitavecchia, sono trasferiti alla regione Toscana,
per i primi dieci anni di gestione dell'infrastruttura,
fino alla quota massima annua del settantacinque per cento.
Il trasferimento avviene a titolo di concorso al
finanziamento da parte della regione di misure di
agevolazione tariffaria in favore dei residenti nei comuni
dei territori interessati.
4-bis. Al comma 4 dell'articolo 157 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: «rete
di trasmissione nazionale di energia elettrica,» sono
inserite le seguenti: «alle societa' titolari delle
autorizzazioni per la realizzazione di reti di
comunicazione elettronica di cui al decreto legislativo 1°
agosto 2003, n. 259, e alle societa' titolari delle licenze
individuali per l'installazione e la fornitura di reti di
telecomunicazioni pubbliche di cui all'articolo 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997,
n. 318, come modificato dal decreto del Presidente, della
Repubblica 1° agosto 2002, n. 211,».
4-ter. Fermo restando il limite massimo alle spese per
l'indebitamento di cui agli articoli 6 e 7 del decreto
legislativo 29 marzo 2012, n. 49, quale garanzia del
pagamento delle rate di ammortamento dei mutui e dei
prestiti le universita' possono rilasciare agli istituti
finanziatori delegazione di pagamento a valere su tutte le
entrate, proprie e da trasferimenti, ovvero sui
corrispondenti proventi risultanti dal conto economico.
L'atto di delega, non soggetto ad accettazione, e'
notificato al tesoriere da parte delle universita' e
costituisce titolo esecutivo. Le somme di competenza delle
universita' destinate al pagamento delle rate in scadenza
dei mutui e dei prestiti non possono essere comprese
nell'ambito di procedure cautelari, di esecuzione forzata e
concorsuali, anche straordinarie, e non possono essere
oggetto di compensazione, a pena di nullita' rilevabile
anche d'ufficio dal giudice.
5. Al fine di assicurare la realizzazione, in uno o
piu' degli Stati le cui acque territoriali confinano con
gli spazi marittimi internazionali a rischio di pirateria,
individuati con il decreto del Ministro della difesa di cui
all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2011,
n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto
2011, n. 130, di apprestamenti e dispositivi info-operativi
e di sicurezza idonei a garantire il supporto e la
protezione del personale impiegato anche nelle attivita'
internazionali di contrasto alla pirateria ed assicurare
una maggior tutela della liberta' di navigazione del
naviglio commerciale nazionale, in attuazione delle
disposizioni di cui al citato articolo 5, e' autorizzata
una spesa di 3,7 milioni di euro per l'anno 2012 e di 2,6
milioni di euro annui fino all'anno 2020.
6. Alla copertura degli oneri di cui al comma 5, pari a
3,7 milioni di euro per l'anno 2012 e 2,6 milioni di euro
annui per gli anni dal 2013 al 2020, si provvede:
a) quanto a 3,7 milioni di euro per l'anno 2012
mediante utilizzo delle somme relative ai rimborsi
corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, quale
corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate
italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di
pace, versate nell'anno 2012 e non ancora riassegnate al
fondo per il finanziamento della partecipazione italiana
alle missioni internazionali di pace previsto dall'articolo
1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A tal
fine le predette somme sono riassegnate al pertinente
capitolo dello stato di previsione della spesa del
Ministero della difesa;
b) quanto a 2,6 milioni di euro annui dal 2013 al 2020,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 55, comma 5, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122.
6-bis. All'articolo 27 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, al comma 11, la parola: «affida» e'
sostituita dalle seguenti: «puo' affidare».
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
7-bis. Presso il Ministero dell'interno e' istituita la
Commissione per la pianificazione ed il coordinamento della
fase esecutiva del programma di interventi per il
completamento della rete nazionale standard Te.T.Ra.
necessaria per le comunicazioni sicure della Polizia di
Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia
di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo
forestale dello Stato, cui e' affidato il compito di
formulare pareri sullo schema del programma, sul suo
coordinamento e integrazione interforze e, nella fase di
attuazione del programma, su ciascuna fornitura o progetto.
La Commissione e' presieduta dal direttore centrale dei
servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale del
Dipartimento della pubblica sicurezza, ed e' composta: dal
direttore dell'ufficio per il coordinamento e la
pianificazione, di cui all'articolo 6 della legge 1° aprile
1981, n. 121; da un rappresentante della Polizia di Stato;
da un rappresentante del Comando generale dell'Arma dei
carabinieri; da un rappresentante del Comando generale
della Guardia di finanza; da un rappresentante del
Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria; da un
rappresentante del Corpo forestale dello Stato; da un
dirigente della Ragioneria generale dello Stato. Le
funzioni di segretario sono espletate da un funzionario
designato dal Capo della polizia - Direttore generale della
pubblica sicurezza. Per i componenti della Commissione non
sono corrisposti compensi. La Commissione, senza che cio'
comporti oneri per la finanza pubblica, puo' decidere di
chiedere specifici pareri anche ad estranei
all'Amministrazione dello Stato, che abbiano particolare
competenza tecnica. I contratti e le convenzioni inerenti
all'attuazione del programma di cui al presente comma sono
stipulati dal Capo della polizia - Direttore generale della
pubblica sicurezza, o da un suo delegato, acquisito il
parere della Commissione di cui al presente comma.
7-ter. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015,
possono essere ammessi ai benefici di cui al comma 7-sexies
interventi infrastrutturali, per i quali non sono previsti
contributi pubblici a fondo perduto, realizzati sulla rete
a banda ultralarga, relativi alla rete di accesso
attraverso cui viene fornito il servizio a banda ultralarga
all'utente, per i quali ricorrano le seguenti condizioni:
a) siano interventi infrastrutturali nuovi e aggiuntivi
non gia' previsti in piani industriali o finanziari o in
altri idonei atti alla data di entrata in vigore della
presente disposizione, funzionali ad assicurare il servizio
a banda ultralarga a tutti i soggetti potenzialmente
interessati insistenti nell'area considerata;
b) soddisfino un obiettivo di pubblico interesse
previsto dall'Agenda digitale europea, di cui alla
comunicazione della Commissione europea COM (2010) 245
definitivo/2 del 26 agosto 2010;
c) prevedano un investimento privato non inferiore alle
soglie di seguito indicate finalizzato all'estensione della
rete a banda ultralarga:
1) nei comuni con popolazione inferiore a 5.000
abitanti: investimento non inferiore a 200.000 euro e
completamento degli interventi infrastrutturali entro nove
mesi dalla data della prenotazione di cui al comma
7-septies;
2) nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e
10.000 abitanti: investimento non inferiore a 500.000 euro
e completamento degli interventi infrastrutturali entro
dodici mesi dalla data della prenotazione di cui al comma
7-septies;
3) nei comuni con popolazione superiore a 10.000
abitanti: investimento non inferiore a 1 milione di euro e
completamento degli interventi infrastrutturali entro
dodici mesi dalla data della prenotazione di cui al comma
7-septies. Il suddetto termine di completamento e' esteso a
ventiquattro mesi per investimenti superiori a 10 milioni
di euro e a trenta mesi per investimenti superiori a 50
milioni di euro, ma in tal caso deve essere assicurata la
connessione a tutti gli edifici scolastici nell'area
interessata entro i primi dodici mesi. Nei casi previsti al
secondo periodo, i benefici di cui al comma 7-sexies sono
estesi all'imposta sul reddito e all'imposta regionale
sulle attivita' produttive (IRAP) relative all'anno 2016;
d) le condizioni del mercato siano insufficienti a
garantire che l'investimento privato sia realizzato entro
due anni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione. Il termine e' di tre anni in caso di
investimenti superiori a 50 milioni di euro.
7-quater. Ai fini del presente articolo si intende per:
a) rete a banda ultralarga a 30 Mbit/s: l'insieme delle
infrastrutture e delle tecnologie in grado di erogare un
servizio di connettivita' con banda di download di almeno
30 Mbit/s e di upload di almeno 3 Mbit/s su una determinata
area;
b) rete a banda ultralarga a 100 Mbit/s: l'insieme
delle infrastrutture e tecnologie in grado di erogare un
servizio di connettivita' con banda di download di almeno
100 Mbit/s e di upload di almeno 10 Mbit/s su una
determinata area;
c) servizio a banda ultralarga: un servizio di
connettivita' con la banda di cui alle lettere a) e b) e
con l'obbligo di copertura di tutti i potenziali utenti
(residenziali, pubbliche amministrazioni, imprese) di una
determinata area geografica con un fattore di
contemporaneita' di almeno il 50 per cento della
popolazione residente servita e assicurando la copertura di
tutti gli edifici scolastici dell'area interessata.
7-quinquies. Sono ammessi al beneficio tutti gli
interventi infrastrutturali attraverso cui e' possibile
fornire il servizio di cui alla lettera c) del comma
7-quater, purche' non ricadenti in aree nelle quali gia'
sussistano idonee infrastrutture o vi sia gia' un fornitore
di servizi di rete a banda ultralarga con caratteristiche
di rete, di cui alle lettere a) e b) del comma 7-quater,
eguali o superiori a quelle dell'intervento per il quale e'
richiesto il contributo. E' ammessa al beneficio la
costruzione di cavidotti, cavi in fibra ottica, armadi di
terminazione ottica e tralicci. Non sono ammessi i costi
per apparati tecnologici di qualunque natura. I benefici di
cui al comma 7-sexies possono essere concessi ad un solo
soggetto nella stessa area.
7-sexies. Gli interventi che abbiano le caratteristiche
di cui al comma 7-ter possono usufruire del credito
d'imposta a valere sull'IRES e sull'IRAP complessivamente
dovute dall'impresa che realizza l'intervento
infrastrutturale, entro il limite massimo del 50 per cento
del costo dell'investimento. Il credito d'imposta non
costituisce ricavo ai fini delle imposte dirette e
dell'IRAP ed e' utilizzato in sede di dichiarazione dei
redditi e dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive.
7-septies. A decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione e fino al 31 marzo 2015, per
ottenere i benefici di cui al comma 7-sexies, l'operatore
interessato alla realizzazione dell'investimento deve dare
evidenza pubblica all'impegno che intende assumere,
manifestando il proprio interesse per ciascuna area
attraverso una prenotazione da effettuare nel sito web del
Ministero dello sviluppo economico. Nel sito web e'
inserita un'apposita sezione con la classificazione delle
aree ai fini del Piano strategico banda ultralarga in cui
sono distinti gli interventi a 30 Mbit/s e a 100 Mbit/s.
Nei casi di conflitto di prenotazione, ossia per tutte le
aree in cui vi sia piu' di una prenotazione, il beneficio
e' riconosciuto all'operatore che presenta il progetto con
una maggiore copertura del territorio e livelli di servizio
piu' elevati, corredati di soluzioni tecnologiche piu'
evolute. Entro il 31 maggio 2015 l'operatore, a pena di
decadenza, deve trasmettere un progetto esecutivo firmato
digitalmente, conformemente a quanto previsto dalla
decisione della Commissione europea C(2012) 9833 final, del
18 dicembre 2012. Entro il 15 giugno 2015 il Ministero
dello sviluppo economico pubblica l'indicazione di tutte le
aree oggetto di intervento privato con richiesta di
contributo e di tutte le aree bianche rimanenti. Dopo il
completamento dell'intervento l'operatore e' tenuto ad
inviare una comunicazione certificata del collaudo tecnico
dell'intervento, affinche' l'amministrazione possa
verificare la conformita' dell'intervento rispetto agli
impegni assunti, e deve mettere a disposizione degli altri
operatori l'accesso all'infrastruttura passiva, secondo le
determinazioni dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni. Sia in fase di progettazione sia in fase di
gestione, il Ministero dello sviluppo economico ha la
facolta' di predisporre ogni tipo di controllo necessario
per verificare la conformita' dell'intervento rispetto agli
impegni assunti.
7-octies. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, sentiti, per quanto di loro competenza, i
Ministeri competenti nonche' l'Agenzia delle entrate, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, sono stabiliti
condizioni, criteri, modalita' operative, di controllo e
attuative dei commi da 7-ter a 7-septies, nonche' il
procedimento, analogo e congruente rispetto a quello
previsto dal comma 2, per l'individuazione, da parte del
CIPE, del limite degli interventi agevolabili. Il decreto
di cui al primo periodo definisce altresi' le modalita'
atte ad assicurare l'effettiva sussistenza del carattere
nuovo e aggiuntivo dell'intervento infrastrutturale
proposto, la modulazione della struttura delle aliquote del
credito d'imposta di cui lo stesso beneficia, anche in
funzione delle specifiche condizioni di mercato dell'area
interessata, e le forme di controllo e di monitoraggio, per
garantire il conseguimento delle finalita' sottese al
beneficio concesso, tenuto conto della decisione della
Commissione europea C(2012) 9833 final, del 18 dicembre
2012.".
 


Note all'art. 169
- Si riporta l'articolo 346 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea:
"Art. 346
(ex articolo 296 del TCE)
1. Le disposizioni dei trattati non ostano alle norme
seguenti:
a) nessuno Stato membro e' tenuto a fornire
informazioni la cui divulgazione sia dallo stesso
considerata contraria agli interessi essenziali della
propria sicurezza;
b) ogni Stato membro puo' adottare le misure che
ritenga necessarie alla tutela degli interessi essenziali
della propria sicurezza e che si riferiscano alla
produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale
bellico; tali misure non devono alterare le condizioni di
concorrenza nel mercato interno per quanto riguarda i
prodotti che non siano destinati a fini specificamente
militari.
2. Il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta
della Commissione, puo' apportare modificazioni all'elenco,
stabilito il 15 aprile 1958, dei prodotti cui si applicano
le disposizioni del paragrafo 1, lettera b)."
- Il decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208
(Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori,
servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza,
in attuazione della direttiva 2009/81/CE) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 16 dicembre 2011, n. 292.
Note all'art. 176
- Si riporta l'articolo 258 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea:
"Art. 258
(ex articolo 226 del TCE)
La Commissione, quando reputi che uno Stato membro
abbia mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in
virtu' dei trattati, emette un parere motivato al riguardo,
dopo aver posto lo Stato in condizioni di presentare le sue
osservazioni.
Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale parere
nel termine fissato dalla Commissione, questa puo' adire la
Corte di giustizia dell'Unione europea.".
- Si riporta l'articolo 21-nonies della legge 7 agosto
1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi):
"Art. 21-nonies (Annullamento d'ufficio)
1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi
dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo
articolo 21-octies, comma 2, puo' essere annullato
d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico,
entro un termine ragionevole, comunque non superiore a
diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti
di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici,
inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai
sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei
destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha
emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge.
Rimangono ferme le responsabilita' connesse all'adozione e
al mancato annullamento del provvedimento illegittimo.
2. E' fatta salva la possibilita' di convalida del
provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di
interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.
2-bis. I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla
base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni
sostitutive di certificazione e dell'atto di notorieta'
false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato,
accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere
annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del
termine di diciotto mesi di cui al comma 1, fatta salva
l'applicazione delle sanzioni penali nonche' delle sanzioni
previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.".
- Si riporta l'articolo 1453 del Codice civile:
"Art. 1453 (Risolubilita' del contratto per
inadempimento)
Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno
dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro
puo' a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione
del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del
danno.
La risoluzione puo' essere domandata anche quando il
giudizio e' stato promosso per ottenere l'adempimento; ma
non puo' piu' chiedersi l'adempimento quando e' stata
domandata la risoluzione.
Dalla data della domanda di risoluzione l'inadempiente
non puo' piu' adempiere la propria obbligazione.".
Note all'art. 183
- Si riporta l'articolo 106 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia):
"Art. 106 (Albo degli intermediari finanziari)
1. L'esercizio nei confronti del pubblico
dell'attivita' di concessione di finanziamenti sotto
qualsiasi forma e' riservato agli intermediari finanziari
autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla
Banca d'Italia.
2. Oltre alle attivita' di cui al comma 1 gli
intermediari finanziari possono:
a) emettere moneta elettronica e prestare servizi di
pagamento a condizione che siano a cio' autorizzati ai
sensi dell'articolo 114-quinquies, comma 4, e iscritti nel
relativo albo, oppure prestare solo servizi di pagamento a
condizione che siano a cio' autorizzati ai sensi
dell'articolo 114-novies, comma 4, e iscritti nel relativo
albo;
b) prestare servizi di investimento se autorizzati ai
sensi dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58;
c) esercitare le altre attivita' a loro eventualmente
consentite dalla legge nonche' attivita' connesse o
strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla
Banca d'Italia.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Banca d'Italia, specifica il contenuto delle attivita'
indicate nel comma 1, nonche' in quali circostanze ricorra
l'esercizio nei confronti del pubblico.".
- Si riporta l'articolo 1 della legge 23 novembre 1939,
n. 1966 (Disciplina delle societa' fiduciarie e di
revisione):
"Art. 1
Sono societa' fiduciarie e di revisione e sono soggette
alla presente legge quelle che, comunque denominate, si
propongono, sotto forma di impresa, di assumere
l'amministrazione dei beni per conto di terzi,
l'organizzazione e la revisione contabile di aziende e la
rappresentanza dei portatori di azioni e di obbligazioni.
Sono escluse dalla competenza delle societa' di cui al
comma precedente le funzioni di sindaco di societa'
commerciale, di curatore di fallimento e di perito
giudiziario in materia civile e penale e in genere le
attribuzioni di carattere strettamente personale riservate
dalle leggi vigenti esclusivamente agli iscritti negli albi
professionali e speciali.
Le norme della presente legge si applicano anche alle
societa' estere le quali, mediante succursali o stabili
rappresentanze nel territorio del Regno, svolgano alcuna
delle attivita' prevedute dal primo comma di questo
articolo.".
- Si riporta l'articolo 2578 del Codice civile:
"Art. 2578 (Progetti di lavori)
All'autore di progetti di lavori di ingegneria o di
altri lavori analoghi che costituiscono soluzioni originali
di problemi tecnici, compete, oltre il diritto esclusivo di
riproduzione dei piani e disegni dei progetti medesimi, il
diritto di ottenere un equo compenso da coloro che eseguono
il progetto tecnico a scopo di lucro senza il suo
consenso.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica
utilita' (Testo A) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
16 agosto 2001, n. 189, S.O..
- Si riporta l'articolo 1, comma 1, lettera c-bis), del
decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (Disciplina
civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui
all'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 20 novembre 1990, n.
356, e disciplina fiscale delle operazioni di
ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della L.
23 dicembre 1998, n. 461):
"Art. 1 (Definizioni)
1. Nel presente decreto si intendono per:
(Omissis)
c-bis) «Settori ammessi»: 1) famiglia e valori
connessi; crescita e formazione giovanile; educazione,
istruzione e formazione, incluso l'acquisto di prodotti
editoriali per la scuola; volontariato, filantropia e
beneficenza; religione e sviluppo spirituale; assistenza
agli anziani; diritti civili; 2) prevenzione della
criminalita' e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e
agricoltura di qualita'; sviluppo locale ed edilizia
popolare locale; protezione dei consumatori; protezione
civile; salute pubblica, medicina preventiva e
riabilitativa; attivita' sportiva; prevenzione e recupero
delle tossicodipendenze; patologia e disturbi psichici e
mentali; 3) ricerca scientifica e tecnologica; protezione e
qualita' ambientale; 4) arte, attivita' e beni culturali. I
settori indicati possono essere modificati con regolamento
dell'Autorita' di vigilanza da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400 (*);
(Omissis).".
(*)Lettera aggiunta dal comma 1 dell'art. 11, L. 28
dicembre 2001, n. 448. Successivamente, la Corte
costituzionale, con sentenza 24-29 settembre 2003, n. 301
(Gazz. Uff. 8 ottobre 2003, n. 40 - Prima serie speciale),
ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimita' del suddetto
comma 1, e, conseguentemente, della presente lettera,
limitatamente alle parole «i settori indicati possono
essere modificati con regolamento dell'Autorita' di
vigilanza da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400».
Note all'art. 185
- Si riportano gli articoli 2412 e 2483 del Codice
civile:
"Art. 2412 (Limiti all'emissione)
La societa' puo' emettere obbligazioni al portatore o
nominative per somma complessivamente non eccedente il
doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle
riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio
approvato. I sindaci attestano il rispetto del suddetto
limite.
Il limite di cui al primo comma puo' essere superato se
le obbligazioni emesse in eccedenza sono destinate alla
sottoscrizione da parte di investitori professionali
soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi
speciali. In caso di successiva circolazione delle
obbligazioni, chi le trasferisce risponde della solvenza
della societa' nei confronti degli acquirenti che non siano
investitori professionali.
Non e' soggetta al limite di cui al primo comma, e non
rientra nel calcolo al fine del medesimo, l'emissione di
obbligazioni garantite da ipoteca di primo grado su
immobili di proprieta' della societa', sino a due terzi del
valore degli immobili medesimi.
Al computo del limite di cui al primo comma concorrono
gli importi relativi a garanzie comunque prestate dalla
societa' per obbligazioni emesse da altre societa', anche
estere.
I commi primo e secondo non si applicano alle emissioni
di obbligazioni destinate ad essere quotate in mercati
regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione
ovvero di obbligazioni che danno il diritto di acquisire
ovvero di sottoscrivere azioni.
Quando ricorrono particolari ragioni che interessano
l'economia nazionale, la societa' puo' essere autorizzata
con provvedimento dell'autorita' governativa, ad emettere
obbligazioni per somma superiore a quanto previsto nel
presente articolo, con l'osservanza dei limiti, delle
modalita' e delle cautele stabilite nel provvedimento
stesso.
Restano salve le disposizioni di leggi speciali
relative a particolari categorie di societa' e alle riserve
di attivita'.
Abrogato.".
"Art. 2483 (Emissione di titoli di debito)
Se l'atto costitutivo lo prevede, la societa' puo'
emettere titoli di debito. In tal caso l'atto costitutivo
attribuisce la relativa competenza ai soci o agli
amministratori determinando gli eventuali limiti, le
modalita' e le maggioranze necessarie per la decisione.
I titoli emessi ai sensi del precedente comma possono
essere sottoscritti soltanto da investitori professionali
soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi
speciali. In caso di successiva circolazione dei titoli di
debito, chi li trasferisce risponde della solvenza della
societa' nei confronti degli acquirenti che non siano
investitori professionali ovvero soci della societa'
medesima.
La decisione di emissione dei titoli prevede le
condizioni del prestito e le modalita' del rimborso ed e'
iscritta a cura degli amministratori presso il registro
delle imprese. Puo' altresi' prevedere che, previo consenso
della maggioranza dei possessori dei titoli, la societa'
possa modificare tali condizioni e modalita'.
Restano salve le disposizioni di leggi speciali
relative a particolari categorie di societa' e alle riserve
di attivita'.".
- Si riporta l'articolo 100 del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli
articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52):
"Art. 100 (Casi di inapplicabilita')
1. Le disposizioni del presente Capo non si applicano
alle offerte:
a) rivolte ai soli investitori qualificati, come
definiti dalla Consob con regolamento in base ai criteri
fissati dalle disposizioni comunitarie;
b) rivolte a un numero di soggetti non superiore a
quello indicato dalla Consob con regolamento;
c) di ammontare complessivo non superiore a quello
indicato dalla Consob con regolamento;
d) aventi a oggetto strumenti finanziari diversi dai
titoli di capitale emessi da o che beneficiano della
garanzia incondizionata e irrevocabile di uno Stato membro
dell'Unione europea o emessi da organismi internazionali a
carattere pubblico di cui facciano parte uno o piu' Stati
membri dell'Unione europea;
e) aventi a oggetto strumenti finanziari emessi dalla
Banca Centrale Europea o dalle banche centrali nazionali
degli Stati membri dell'Unione europea;
f) aventi ad oggetto strumenti diversi dai titoli di
capitale emessi in modo continuo o ripetuto da banche a
condizione che tali strumenti:
1) non siano subordinati, convertibili o scambiabili;
2) non conferiscano il diritto di sottoscrivere o
acquisire altri tipi di strumenti finanziari e non siano
collegati ad uno strumento derivato;
3) diano veste materiale al ricevimento di depositi
rimborsabili;
4) siano coperti da un sistema di garanzia dei depositi
a norma degli articoli da 96 a 96-quater del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
g) aventi ad oggetto strumenti del mercato monetario
emessi da banche con una scadenza inferiore a 12 mesi.
2. La Consob puo' individuare con regolamento le
offerte al pubblico di prodotti finanziari alle quali le
disposizioni del presente Capo non si applicano in tutto o
in parte.
3. L'emittente o l'offerente ha diritto di redigere un
prospetto ai sensi e per gli effetti delle disposizioni
comunitarie in occasione dell'offerta degli strumenti di
cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1.".
- Si riporta l'articolo 2359 del Codice civile:
"Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate)
Sono considerate societa' controllate:
1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della
maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di voti
sufficienti per esercitare un'influenza dominante
nell'assemblea ordinaria;
3) le societa' che sono sotto influenza dominante di
un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli
contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo
comma si computano anche i voti spettanti a societa'
controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta:
non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le societa' sulle quali
un'altra societa' esercita un'influenza notevole.
L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un
decimo se la societa' ha azioni quotate in mercati
regolamentati.".
- Si riportano gli articolo 2413 e 2414-bis, commi
primo e secondo, del Codice Civile:
"Art. 2413 (Riduzione del capitale)
Salvo i casi previsti dal terzo, quarto e quinto comma
dell'articolo 2412, la societa' che ha emesso obbligazioni
non puo' ridurre volontariamente il capitale sociale o
distribuire riserve se rispetto all'ammontare delle
obbligazioni ancora in circolazione il limite di cui al
primo comma dell'articolo medesimo non risulta piu'
rispettato.
Se la riduzione del capitale sociale e' obbligatoria, o
le riserve diminuiscono in conseguenza di perdite, non
possono distribuirsi utili sinche' l'ammontare del capitale
sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili
non eguagli la meta' dell'ammontare delle obbligazioni in
circolazione.".
"Art. 2414-bis (Costituzione delle garanzie)
La deliberazione di emissione di obbligazioni che
preveda la costituzione di garanzie reali a favore dei
sottoscrittori deve designare un notaio che, per conto dei
sottoscrittori, compia le formalita' necessarie per la
costituzione delle garanzie medesime.
Qualora un azionista pubblico garantisca i titoli
obbligazionari si applica il numero 5) dell'articolo 2414.
(Omissis).".
- Si riportano gli articoli da 2415 a 2420 del Codice
civile:
"Art. 2415 (Assemblea degli obbligazionisti)
L'assemblea degli obbligazionisti delibera:
1) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante
comune;
2) sulle modificazioni delle condizioni del prestito;
3) sulla proposta di amministrazione controllata e di
concordato;
4) sulla costituzione di un fondo per le spese
necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul
rendiconto relativo;
5) sugli altri oggetti d'interesse comune degli
obbligazionisti.
L'assemblea e' convocata dal consiglio di
amministrazione, dal consiglio di gestione o dal
rappresentante degli obbligazionisti, quando lo ritengono
necessario, o quando ne e' fatta richiesta da tanti
obbligazionisti che rappresentino il ventesimo dei titoli
emessi e non estinti.
Si applicano all'assemblea degli obbligazionisti le
disposizioni relative all'assemblea straordinaria dei soci
e le sue deliberazioni sono iscritte, a cura del notaio che
ha redatto il verbale, nel registro delle imprese. Per la
validita' delle deliberazioni sull'oggetto indicato nel
primo comma, numero 2, e' necessario anche in seconda
convocazione il voto favorevole degli obbligazionisti che
rappresentino la meta' delle obbligazioni emesse e non
estinte. Quando le obbligazioni sono ammesse al sistema di
gestione accentrata la legittimazione all'intervento e al
voto nell'assemblea degli obbligazionisti e' disciplinata
dalle leggi speciali.
La societa', per le obbligazioni da essa eventualmente
possedute, non puo' partecipare alle deliberazioni.
All'assemblea degli obbligazionisti possono assistere
gli amministratori, i sindaci e i componenti del consiglio
di gestione o di sorveglianza.".
"Art. 2416 (Impugnazione delle deliberazioni
dell'assemblea).
Le deliberazioni prese dall'assemblea degli
obbligazionisti sono impugnabili a norma degli articoli
2377 e 2379. Le percentuali previste dall'articolo 2377
sono calcolate con riferimento all'ammontare del prestito
obbligazionario e alla circostanza che le obbligazioni
siano quotate in mercati regolamentati.
L'impugnazione e' proposta innanzi al tribunale, nella
cui giurisdizione la societa' ha sede, in contraddittorio
del rappresentante degli obbligazionisti.".
"Art. 2417 (Rappresentante comune).
Il rappresentante comune puo' essere scelto al di fuori
degli obbligazionisti e possono essere nominate anche le
persone giuridiche autorizzate all'esercizio dei servizi di
investimento nonche' le societa' fiduciarie. Non possono
essere nominati rappresentanti comuni degli obbligazionisti
e, se nominati, decadono dall'ufficio, gli amministratori,
i sindaci, i dipendenti della societa' debitrice e coloro
che si trovano nelle condizioni indicate nell'articolo
2399.
Se non e' nominato dall'assemblea a norma dell'articolo
2415, il rappresentante comune e' nominato con decreto dal
tribunale su domanda di uno o piu' obbligazionisti o degli
amministratori della societa'.
Il rappresentante comune dura in carica per un periodo
non superiore a tre esercizi sociali e puo' essere
rieletto. L'assemblea degli obbligazionisti ne fissa il
compenso. Entro trenta giorni dalla notizia della sua
nomina il rappresentante comune deve richiederne
l'iscrizione nel registro delle imprese.".
"Art. 2418 (Obblighi e poteri del rappresentante
comune)
Il rappresentante comune deve provvedere all'esecuzione
delle deliberazioni dell'assemblea degli obbligazionisti,
tutelare gli interessi comuni di questi nei rapporti con la
societa' e assistere alle operazioni di sorteggio delle
obbligazioni. Egli ha diritto di assistere all'assemblea
dei soci.
Per la tutela degli interessi comuni ha la
rappresentanza processuale degli obbligazionisti anche
nell'amministrazione controllata, nel concordato
preventivo, nel fallimento, nella liquidazione coatta
amministrativa e nell'amministrazione straordinaria della
societa' debitrice.".
"Art. 2419 (Azione individuale degli obbligazionisti).
Le disposizioni degli articoli precedenti non
precludono le azioni individuali degli obbligazionisti,
salvo che queste siano incompatibili con le deliberazioni
dell'assemblea previste dall'articolo 2415.".
"Art. 2420 (Sorteggio delle obbligazioni)
Le operazioni per l'estrazione a sorte delle
obbligazioni devono farsi, a pena di nullita', alla
presenza del rappresentante comune o, in mancanza, di un
notaio.".
- Si riporta l'articolo 3-bis del decreto legge 13
agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la
stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148:
"Art. 3-bis (Ambiti territoriali e criteri di
organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici
locali)
1. A tutela della concorrenza e dell'ambiente, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a
rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli
ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da
consentire economie di scala e di differenziazione idonee a
massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o
designando gli enti di governo degli stessi, entro il
termine del 30 giugno 2012. La dimensione degli ambiti o
bacini territoriali ottimali di norma deve essere non
inferiore almeno a quella del territorio provinciale. Le
regioni possono individuare specifici bacini territoriali
di dimensione diversa da quella provinciale, motivando la
scelta in base a criteri di differenziazione territoriale e
socio-economica e in base a principi di proporzionalita',
adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del
servizio, anche su proposta dei comuni presentata entro il
31 maggio 2012 previa lettera di adesione dei sindaci
interessati o delibera di un organismo associato e gia'
costituito ai sensi dell'articolo 30 del testo unico di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Fermo
restando il termine di cui al primo periodo del presente
comma che opera anche in deroga a disposizioni esistenti in
ordine ai tempi previsti per la riorganizzazione del
servizio in ambiti, e' fatta salva l'organizzazione di
servizi pubblici locali di settore in ambiti o bacini
territoriali ottimali gia' prevista in attuazione di
specifiche direttive europee nonche' ai sensi delle
discipline di settore vigenti o, infine, delle disposizioni
regionali che abbiano gia' avviato la costituzione di
ambiti o bacini territoriali in coerenza con le previsioni
indicate nel presente comma. Decorso inutilmente il termine
indicato, il Consiglio dei Ministri, a tutela dell'unita'
giuridica ed economica, esercita i poteri sostitutivi di
cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per
organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali in
ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, comunque
tali da consentire economie di scala e di differenziazione
idonee a massimizzare l'efficienza del servizio.
1-bis. Le funzioni di organizzazione dei servizi
pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi
quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di
scelta della forma di gestione, di determinazione delle
tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento
della gestione e relativo controllo sono esercitate
unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini
territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai
sensi del comma 1 del presente articolo cui gli enti locali
partecipano obbligatoriamente, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 1, comma 90, della legge 7 aprile
2014, n. 56. Qualora gli enti locali non aderiscano ai
predetti enti di governo entro il 1° marzo 2015 oppure
entro sessanta giorni dall'istituzione o designazione
dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale ai
sensi del comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge 30
dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2014, n. 15, il Presidente della regione
esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro
il termine di trenta giorni, i poteri sostitutivi. Gli enti
di governo di cui al comma 1 devono effettuare la relazione
prescritta dall'articolo 34, comma 20, del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2012, n. 221, e le loro deliberazioni
sono validamente assunte nei competenti organi degli stessi
senza necessita' di ulteriori deliberazioni, preventive o
successive, da parte degli organi degli enti locali. Nella
menzionata relazione, gli enti di governo danno conto della
sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo
per la forma di affidamento prescelta e ne motivano le
ragioni con riferimento agli obiettivi di universalita' e
socialita', di efficienza, di economicita' e di qualita'
del servizio. Al fine di assicurare la realizzazione degli
interventi infrastrutturali necessari da parte del soggetto
affidatario, la relazione deve comprendere un piano
economico-finanziario che, fatte salve le disposizioni di
settore, contenga anche la proiezione, per il periodo di
durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli
investimenti e dei relativi finanziamenti, con la
specificazione, nell'ipotesi di affidamento in house,
dell'assetto economico-patrimoniale della societa', del
capitale proprio investito e dell'ammontare
dell'indebitamento da aggiornare ogni triennio. Il piano
economico-finanziario deve essere asseverato da un istituto
di credito o da societa' di servizi costituite
dall'istituto di credito stesso e iscritte nell'albo degli
intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del
testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, e successive modificazioni, o da una societa'
di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23
novembre 1939, n. 1966. Nel caso di affidamento in house,
gli enti locali proprietari procedono, contestualmente
all'affidamento, ad accantonare pro quota nel primo
bilancio utile, e successivamente ogni triennio, una somma
pari all'impegno finanziario corrispondente al capitale
proprio previsto per il triennio nonche' a redigere il
bilancio consolidato con il soggetto affidatario in house.
2. In sede di affidamento del servizio mediante
procedura ad evidenza pubblica, l'adozione di strumenti di
tutela dell'occupazione costituisce elemento di valutazione
dell'offerta.
2-bis. L'operatore economico succeduto al
concessionario iniziale, in via universale o parziale, a
seguito di operazioni societarie effettuate con procedure
trasparenti, comprese fusioni o acquisizioni, fermo
restando il rispetto dei criteri qualitativi stabiliti
inizialmente, prosegue nella gestione dei servizi fino alle
scadenze previste. In tale ipotesi, anche su istanza
motivata del gestore, il soggetto competente accerta la
persistenza dei criteri qualitativi e la permanenza delle
condizioni di equilibrio economico-finanziario al fine di
procedere, ove necessario, alla loro rideterminazione,
anche tramite l'aggiornamento del termine di scadenza di
tutte o di alcune delle concessioni in essere, previa
verifica ai sensi dell'articolo 143, comma 8, del codice di
cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modificazioni, effettuata dall'Autorita' di
regolazione competente, ove istituita, da effettuare anche
con riferimento al programma degli interventi definito a
livello di ambito territoriale ottimale sulla base della
normativa e della regolazione di settore.
3. A decorrere dal 2013, l'applicazione di procedura di
affidamento dei servizi a evidenza pubblica da parte di
regioni, province e comuni o degli enti di governo locali
dell'ambito o del bacino costituisce elemento di
valutazione della virtuosita' degli stessi ai sensi
dell'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111. A tal fine, la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, nell'ambito dei compiti di tutela e promozione
della concorrenza nelle regioni e negli enti locali,
comunica, entro il termine perentorio del 31 gennaio di
ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze
gli enti che hanno provveduto all'applicazione delle
procedure previste dal presente articolo. In caso di
mancata comunicazione entro il termine di cui al periodo
precedente, si prescinde dal predetto elemento di
valutazione della virtuosita'.
4. Fatti salvi i finanziamenti gia' assegnati anche con
risorse derivanti da fondi europei, i finanziamenti a
qualsiasi titolo concessi a valere su risorse pubbliche
statali ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della
Costituzione relativi ai servizi pubblici locali a rete di
rilevanza economica sono attribuiti agli enti di governo
degli ambiti o dei bacini territoriali ottimali ovvero ai
relativi gestori del servizio a condizione che dette
risorse siano aggiuntive o garanzia a sostegno dei piani di
investimento approvati dai menzionati enti di governo. Le
relative risorse sono prioritariamente assegnate ai gestori
selezionati tramite procedura di gara ad evidenza pubblica
o di cui comunque l'Autorita' di regolazione competente, o
l'ente di governo dell'ambito nei settori in cui
l'Autorita' di regolazione non sia stata istituita, attesti
l'efficienza gestionale e la qualita' del servizio reso
sulla base dei parametri stabiliti dall'Autorita' stessa o
dall'ente di governo dell'ambito, ovvero che abbiano
deliberato operazioni di aggregazione societaria.
4-bis. Le spese in conto capitale, ad eccezione delle
spese per acquisto di partecipazioni, effettuate dagli enti
locali con i proventi derivanti dalla dismissione totale o
parziale, anche a seguito di quotazione, di partecipazioni
in societa', individuati nei codici del Sistema informativo
delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) E4121 e E4122,
e i medesimi proventi sono esclusi dai vincoli del patto di
stabilita' interno.
5. abrogato
6. Le societa' affidatarie in house sono tenute
all'acquisto di beni e servizi secondo le disposizioni di
cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modificazioni. Le medesime societa' adottano,
con propri provvedimenti, criteri e modalita' per il
reclutamento del personale e per il conferimento degli
incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3
dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, nonche' i vincoli assunzionali e di contenimento delle
politiche retributive stabiliti dall'ente locale
controllante ai sensi dell'articolo 18, comma 2-bis, del
decreto-legge n. 112 del 2008.
6-bis. Le disposizioni del presente articolo e le altre
disposizioni, comprese quelle di carattere speciale, in
materia di servizi pubblici locali a rete di rilevanza
economica si intendono riferite, salvo deroghe espresse,
anche al settore dei rifiuti urbani e ai settori sottoposti
alla regolazione ad opera di un'autorita' indipendente.".
- Si riportano gli articoli 9 e 11 del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (Attuazione della
direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato
interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della L.
17 maggio 1999, n. 144):
"Art. 9 (Definizione di rete nazionale di gasdotti e di
rete di trasporto regionale)
1. Si intende per rete nazionale di gasdotti, anche ai
fini dell'applicazione dell'articolo 29, comma 2, lettera
g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la rete
costituita dai gasdotti ricadenti in mare, dai gasdotti di
importazione ed esportazione e relative linee collegate
necessarie al loro funzionamento, dai gasdotti
interregionali, dai gasdotti collegati agli stoccaggi,
nonche' dai gasdotti funzionali direttamente e
indirettamente al sistema nazionale del gas. La rete
nazionale di gasdotti, inclusi i servizi accessori
connessi, e' individuata, sentita la Conferenza unificata e
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, che provvede altresi' al suo
aggiornamento con cadenza annuale ovvero su richiesta di
un'impresa che svolge attivita' di trasporto. Per le reti
di trasporto non comprese nella rete nazionale di gasdotti
l'applicazione degli articoli 30 e 31 e' di competenza
regionale.
1-bis. Possono essere classificati come reti facenti
parte della Rete di Trasporto regionale, le reti o i
gasdotti di nuova realizzazione o quelli esistenti che
soddisfano i requisiti stabiliti con decreto del Ministro
dello sviluppo economico.
1-ter. I clienti finali diversi dai clienti civili
hanno diritto di richiedere l'allacciamento diretto a una
rete di trasporto regionale nei casi stabiliti con decreto
del Ministero dello sviluppo economico.".
"Art. 11 (Attivita' di stoccaggio)
1. L'attivita' di stoccaggio del gas naturale in
giacimenti o unita' geologiche profonde e' svolta sulla
base di concessione, di durata non superiore a venti anni,
rilasciata dal Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato ai richiedenti che abbiano la necessaria
capacita' tecnica, economica ed organizzativa e che
dimostrino di poter svolgere, nel pubblico interesse, un
programma di stoccaggio rispondente alle disposizioni del
presente decreto. La concessione e' accordata, sentito il
comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia, se le
condizioni del giacimento o delle unita' geologiche lo
consentono, secondo le disposizioni della legge 26 aprile
1974, n. 170, come modificata dal presente decreto. Con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, da emanare entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, e' approvato il
disciplinare tipo per le concessioni di stoccaggio nel
quale sono stabiliti le modalita' di espletamento delle
attivita' di stoccaggio, gli obiettivi qualitativi, i
poteri di verifica, le conseguenze degli inadempimenti.
2. Nel caso in cui un titolare di concessione di
coltivazione richieda una concessione di stoccaggio, il
conferimento di quest'ultima comprende la concessione di
coltivazione con i relativi diritti ed obbligazioni, che
pertanto viene contestualmente a cessare. Successivamente
all'entrata in vigore delle disposizioni sulla separazione
contabile, gestionale e societaria delle attivita' di
stoccaggio di cui all'articolo 21, il titolare di
concessione di coltivazione, all'atto della domanda di
concessione di stoccaggio, indica al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato il
soggetto, in possesso dei requisiti di legge, cui
attribuire la relativa concessione di stoccaggio.
3. E' fatta salva la possibilita' per il concessionario
di stoccaggio, anche in deroga alle disposizioni
dell'articolo 21, di continuare a produrre da livelli del
giacimento non adibiti a stoccaggio. Sulle produzioni
residue non sono dovute le aliquote di prodotto della
coltivazione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo
25 novembre 1996, n. 625.
4. Le concessioni di stoccaggio vigenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto sono sottoposte alla
disciplina del presente decreto, si intendono confermate
per la loro originaria scadenza ed in esse sono comprese le
relative concessioni di coltivazione, con i rispettivi
diritti ed obbligazioni, che pertanto vengono a cessare
alla stessa data.
5. All'articolo 3, comma 5, della legge 26 aprile 1974,
n. 170, le parole: «ai titolari di concessioni di
coltivazione» sono sostituite dalle seguenti «ai
richiedenti».".
- Il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice
delle comunicazioni elettroniche) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2003,
n. 214, S.O..
- Si riporta l'articolo 46 del decreto-legge 1° ottobre
2007, n. 159 (Interventi urgenti in materia
economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita'
sociale), convertito, con modificazioni dalla legge 29
novembre 2007, n. 222:
"Art. 46 (Procedure di autorizzazione per la
costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione
di gas naturale liquefatto)
1. Gli atti amministrativi relativi alla costruzione e
all'esercizio di terminali di rigassificazione di gas
naturale liquefatto e delle opere connesse, ovvero
all'aumento della capacita' dei terminali esistenti, sono
rilasciati a seguito di procedimento unico ai sensi della
legge 7 agosto 1990, n. 241, con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e
d'intesa con la regione interessata, previa valutazione di
impatto ambientale ai sensi del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152. Il procedimento di autorizzazione si
conclude nel termine massimo di duecento giorni dalla data
di presentazione della relativa istanza. L'autorizzazione,
ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 9, della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
sostituisce ogni autorizzazione, concessione o atto di
assenso comunque denominato, ivi compresi la concessione
demaniale e il permesso di costruire, fatti salvi la
successiva adozione e l'aggiornamento delle relative
condizioni economiche e tecnico-operative da parte dei
competenti organi del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 sostituisce,
anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli
adempimenti previsti dalle norme di sicurezza, ogni altra
autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla
osta comunque denominati necessari alla realizzazione e
all'esercizio dei terminali di rigassificazione di gas
naturale liquefatto e delle opere connesse o all'aumento
della capacita' dei terminali esistenti. L'intesa con la
regione costituisce variazione degli strumenti urbanistici
vigenti o degli strumenti di pianificazione e di
coordinamento comunque denominati o sopraordinati alla
strumentazione vigente in ambito comunale. Per il rilascio
della autorizzazione, ai fini della verifica della
conformita' urbanistica dell'opera, e' fatto obbligo di
richiedere il parere motivato degli enti locali nel cui
territorio ricadono le opere da realizzare.
3. Nei casi in cui gli impianti di cui al comma 1 siano
ubicati in area portuale o in area terrestre ad essa
contigua e la loro realizzazione comporti modifiche
sostanziali del piano regolatore portuale, il procedimento
unico di cui al comma 1 considera contestualmente il
progetto di variante del piano regolatore portuale e il
progetto di terminale di rigassificazione e il relativo
complessivo provvedimento e' reso anche in mancanza del
parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di cui
all'articolo 5, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n.
84. Negli stessi casi, l'autorizzazione di cui al comma 1
e' rilasciata di concerto anche con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e costituisce anche
approvazione della variante del piano regolatore
portuale.".
Note all'art. 186
- Gli articoli 2745 e seguenti del Codice civile in
materia di privilegi sono contenuti nel Libro Sesto (Della
tutela dei diritti), Titolo III (Della responsabilita'
patrimoniale, delle cause di prelazione e della
conservazione della garanzia patrimoniale) Capo II (Dei
privilegi) dello stesso Codice.
- Si riporta l'articolo 1524, comma 2 del Codice
civile:
"Art. 1524 (Opponibilita' della riserva di proprieta'
nei confronti di terzi)
(Omissis)
Se la vendita ha per oggetto macchine e il prezzo e'
superiore a euro 15,49, la riserva della proprieta' e'
opponibile anche al terzo acquirente, purche' il patto di
riservato dominio sia trascritto in apposito registro
tenuto nella cancelleria del tribunale nella giurisdizione
del quale e' collocata la macchina, e questa, quando e'
acquistata dal terzo, si trovi ancora nel luogo dove la
trascrizione e' stata eseguita.
(Omissis).".
- Si riporta l'articolo 1153 del Codice civile:
"Art. 1153 (Effetti dell'acquisto del possesso)
Colui al quale sono alienati beni mobili da parte di
chi non ne e' proprietario, ne acquista la proprieta'
mediante il possesso, purche' sia in buona fede al momento
della consegna e sussista un titolo idoneo al trasferimento
della proprieta'.
La proprieta' si acquista libera da diritti altrui
sulla cosa, se questi non risultano dal titolo e vi e' la
buona fede dell'acquirente.
Nello stesso modo si acquistano i diritti di usufrutto,
di uso e di pegno.".
Note all'art. 187
- Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
(Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia)
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993,
n. 230, S.O..
Note all'art. 188
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica
utilita' (Testo A) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
16 agosto 2001, n. 189, S.O..
Note all'art. 189
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo
10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O..
- Si riporta l'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza
pubblica):
"Art. 1 (Disposizioni tributarie concernenti interventi
di recupero del patrimonio edilizio)
1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla
concorrenza del suo ammontare, una quota delle spese
sostenute sino ad un importo massimo delle stesse di lire
150 milioni ed effettivamente rimaste a carico, per la
realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b),
c) e d) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457,
sulle parti comuni di edificio residenziale di cui
all'articolo 1117, n. 1), del codice civile, nonche' per la
realizzazione degli interventi di cui alle lettere b), c) e
d) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457,
effettuati sulle singole unita' immobiliari residenziali di
qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o
detenute e sulle loro pertinenze. Tra le spese sostenute
sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni
professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie
e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legge 5
marzo 1990, n. 46, per quanto riguarda gli impianti
elettrici, e delle norme UNI-CIG, di cui alla legge 6
dicembre 1971, n. 1083, per gli impianti a metano. La
stessa detrazione, con le medesime condizioni e i medesimi
limiti, spetta per gli interventi relativi alla
realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali
anche a proprieta' comune, alla eliminazione delle barriere
architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e
montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che,
attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo
di tecnologia piu' avanzata, sia adatto a favorire la
mobilita' interna ed esterna all'abitazione per le persone
portatrici di handicap in situazioni di gravita', ai sensi
dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, all'adozione di misure finalizzate a prevenire il
rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi,
alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura
degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico,
al conseguimento di risparmi energetici con particolare
riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego
delle fonti rinnovabili di energia, nonche' all'adozione di
misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione
di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare
sulle parti strutturali, e all'esecuzione di opere volte ad
evitare gli infortuni domestici. Gli interventi relativi
all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di
opere per la messa in sicurezza statica devono essere
realizzati sulle parti strutturali degli edifici o
complessi di edifici collegati strutturalmente e
comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri
storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti
unitari e non su singole unita' immobiliari. Gli effetti
derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma sono
cumulabili con le agevolazioni gia' previste sugli immobili
oggetto di vincolo ai sensi della legge 1° giugno 1939, n.
1089, e successive modificazioni, ridotte nella misura del
50 per cento.
1-bis. La detrazione compete, altresi', per le spese
sostenute per la redazione della documentazione
obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del
patrimonio edilizio, nonche' per la realizzazione degli
interventi necessari al rilascio della suddetta
documentazione.
2. La detrazione stabilita al comma 1 e' ripartita in
quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le
spese e nei quattro periodi d'imposta successivi. E'
consentito, alternativamente, di ripartire la predetta
detrazione in dieci quote annuali costanti e di pari
importo.
3. Con decreto del Ministro delle finanze di concerto
con il Ministro dei lavori pubblici, da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita'
di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2
nonche' le procedure di controllo, da effettuare anche
mediante l'intervento di banche o della societa' Poste
Italiane Spa, in funzione del contenimento del fenomeno
dell'evasione fiscale e contributiva, ovvero mediante
l'intervento delle aziende unita' sanitarie locali, in
funzione dell'osservanza delle norme in materia di tutela
della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei
cantieri, previste dai decreti legislativi 19 settembre
1994, n. 626, e 14 agosto 1996, n. 494, e successive
modificazioni ed integrazioni, prevedendosi in tali ipotesi
specifiche cause di decadenza dal diritto alla detrazione.
Le detrazioni di cui al presente articolo sono ammesse per
edifici censiti all'ufficio del catasto o di cui sia stato
richiesto l'accatastamento e di cui risulti pagata
l'imposta comunale sugli immobili (ICI) per gli anni a
decorrere dal 1997, se dovuta.
4. In relazione agli interventi di cui ai commi 1, 2 e
3 i comuni possono deliberare l'esonero dal pagamento della
tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
5. I comuni possono fissare aliquote agevolate dell'ICI
anche inferiori al 4 per mille, a favore di proprietari che
eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari
inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al
recupero di immobili di interesse artistico o
architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti
alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche
pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota
agevolata e' applicata limitatamente alle unita'
immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di
tre anni dall'inizio dei lavori.
6. La detrazione compete, per le spese sostenute nel
periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 1998 e
in quello successivo, per una quota pari al 41 per cento
delle stesse e, per quelle sostenute nei periodi d'imposta
in corso alla data del 1° gennaio degli anni 2000 e 2001,
per una quota pari al 36 per cento.
7. In caso di vendita dell'unita' immobiliare sulla
quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma
1 le detrazioni previste dai precedenti commi possono
essere utilizzate dal venditore oppure possono essere
trasferite per i rimanenti periodi di imposta di cui al
comma 2 all'acquirente persona fisica dell'unita'
immobiliare.
8. I fondi di cui all'articolo 2, comma 63, lettera c),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, vengono destinati ad
incrementare le risorse di cui alla lettera b) del citato
comma 63 e utilizzati per lo stesso impiego e con le stesse
modalita' di cui alla medesima lettera b).
9. I commi 40, 41 e 42 dell'articolo 2 della legge 23
dicembre 1996, n. 662, sono sostituiti dai seguenti:
"40. Per i soggetti o i loro aventi causa che hanno
presentato domanda di concessione o di autorizzazione
edilizia in sanatoria ai sensi del capo IV della legge 28
febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e
dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e
successive modificazioni, il mancato pagamento del triplo
della differenza tra la somma dovuta e quella versata nel
termine previsto dall'articolo 39, comma 6, della legge n.
724 del 1994, e successive modificazioni, o il mancato
pagamento dell'oblazione nei termini previsti dall'articolo
39, comma 5, della medesima legge n. 724 del 1994, e
successive modificazioni, comporta l'applicazione
dell'interesse legale annuo sulle somme dovute, da
corrispondere entro sessanta giorni dalla data di notifica
da parte dei comuni dell'obbligo di pagamento.
41. E' ammesso il versamento della somma di cui al
comma 40 in un massimo di cinque rate trimestrali di pari
importo. In tal caso, gli interessati fanno pervenire al
comune, entro trenta giorni dalla data di notifica
dell'obbligo di pagamento, il prospetto delle rate in
scadenza, comprensive degli interessi maturati dal
pagamento della prima rata allegando l'attestazione del
versamento della prima rata medesima.
42. Nei casi di cui al comma 40, il rilascio della
concessione o dell'autorizzazione in sanatoria e'
subordinato all'avvenuto pagamento dell'intera oblazione,
degli oneri concessori, ove dovuti, e degli interessi,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 38 della
citata legge n. 47 del 1985, e successive modificazioni".
10. L'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47,
e successive modificazioni, deve intendersi nel senso che
l'amministrazione preposta alla tutela del vincolo, ai fini
dell'espressione del parere di propria competenza, deve
attenersi esclusivamente alla valutazione della
compatibilita' con lo stato dei luoghi degli interventi per
i quali e' richiesta la sanatoria, in relazione alle
specifiche competenze dell'amministrazione stessa.
11. Nella tabella A, parte III (Beni e servizi soggetti
all'aliquota del 10 per cento), allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, dopo il numero 127-undecies) e'
inserito il seguente:
"127-duodecies) prestazioni di servizi aventi ad
oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione
straordinaria di cui all'articolo 31, primo comma, lettera
b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, agli edifici di
edilizia residenziale pubblica;".".
- Si riporta l'articolo 43, commi 1, 2 e 3 della legge
27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione
della finanza pubblica):
"Art. 43 (Contratti di sponsorizzazione ed accordi di
collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o
privati, contributi dell'utenza per i servizi pubblici non
essenziali e misure di incentivazione della produttivita')
1. Al fine di favorire l'innovazione
dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori
economie, nonche' una migliore qualita' dei servizi
prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare
contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione
con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro,
costituite con atto notarile.
2. Le iniziative di cui al comma 1 devono essere
dirette al perseguimento di interessi pubblici, devono
escludere forme di conflitto di interesse tra l'attivita'
pubblica e quella privata e devono comportare risparmi di
spesa rispetto agli stanziamenti disposti. Si considerano
iniziative di cui al comma 1, nel rispetto dei requisiti di
cui al primo periodo del presente comma, anche quelle
finalizzate a favorire l'assorbimento delle emissioni di
anidride carbonica (CO2) dall'atmosfera tramite
l'incremento e la valorizzazione del patrimonio arboreo
delle aree urbane, nonche' eventualmente anche quelle dei
comuni finalizzate alla creazione e alla manutenzione di
una rete di aree naturali ricadenti nel loro territorio,
anche nel rispetto delle disposizioni del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre
1997, n. 357. Nei casi di cui al secondo periodo, il comune
puo' inserire il nome, la ditta, il logo o il marchio dello
sponsor all'interno dei documenti recanti comunicazioni
istituzionali. La tipologia e le caratteristiche di tali
documenti sono definite, entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione, con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro
dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, e successive modificazioni. Fermi restando quanto
previsto dalla normativa generale in materia di
sponsorizzazioni nonche' i vincoli per la tutela dei parchi
e giardini storici e le altre misure di tutela delle aree
verdi urbane, lo sfruttamento di aree verdi pubbliche da
parte dello sponsor ai fini pubblicitari o commerciali,
anche se concesso in esclusiva, deve aver luogo con
modalita' tali da non compromettere, in ogni caso, la
possibilita' di ordinaria fruizione delle stesse da parte
del pubblico. Per le sole amministrazioni dello Stato una
quota dei risparmi cosi' ottenuti, pari al 5 per cento, e'
destinata ad incrementare gli stanziamenti diretti alla
retribuzione di risultato dei dirigenti appartenenti al
centro di responsabilita' che ha operato il risparmio; una
quota pari al 65 per cento resta nelle disponibilita' di
bilancio della amministrazione. Tali quote sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate, per le predette finalita', con decreti del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. La rimanente somma costituisce economia di
bilancio. La presente disposizione non si applica nei casi
in cui le sponsorizzazioni e gli accordi di collaborazione
sono diretti a finanziare interventi, servizi o attivita'
non inseriti nei programmi di spesa ordinari. Continuano,
inoltre, ad applicarsi le particolari disposizioni in tema
di sponsorizzazioni ed accordi con i privati relative alle
amministrazioni dei beni culturali ed ambientali e dello
spettacolo, nonche' ogni altra disposizione speciale in
materia.
3. Ai fini di cui al comma 1 le amministrazioni
pubbliche possono stipulare convenzioni con soggetti
pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso,
consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari.
Il 50 per cento dei ricavi netti, dedotti tutti i costi,
ivi comprese le spese di personale, costituisce economia di
bilancio. Le disposizioni attuative del presente comma, che
non si applica alle amministrazioni dei beni culturali ed
ambientali e dello spettacolo, sono definite ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400.
(Omissis).".
Note all'art. 191
- Si riporta l'articolo 1957 del Codice civile:
"Art. 1957 (Scadenza dell'obbligazione principale)
Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza
dell'obbligazione principale, purche' il creditore entro
sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e
le abbia con diligenza continuate.
La disposizione si applica anche al caso in cui il
fideiussore ha espressamente limitato la sua fideiussione
allo stesso termine dell'obbligazione principale.
In questo caso pero' l'istanza contro il debitore deve
essere proposta entro due mesi.
L'istanza proposta contro il debitore interrompe la
prescrizione anche nei confronti del fideiussore.".
Note all'art. 192
- Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 5 aprile 2013, n. 80.
Note all'art. 193
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica
utilita' (Testo A) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
16 agosto 2001, n. 189, S.O..
- La legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento
delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11
gennaio 1994, n. 7, S.O..
Note all'art. 194
- Si riporta l'articolo 6, comma 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di espropriazione per pubblica utilita' (Testo A):
"Art. 6 (L) (Regole generali sulla competenza)
(Omissis)
8. Se l'opera pubblica o di pubblica utilita' va
realizzata da un concessionario o contraente generale,
l'amministrazione titolare del potere espropriativo puo'
delegare, in tutto o in parte, l'esercizio dei propri
poteri espropriativi, determinando chiaramente l'ambito
della delega nella concessione o nell'atto di affidamento,
i cui estremi vanno specificati in ogni atto del
procedimento espropriativo. A questo scopo i soggetti
privati cui sono attribuiti per legge o per delega poteri
espropriativi, possono avvalersi di societa' controllata. I
soggetti privati possono altresi' avvalersi di societa' di
servizi ai fini delle attivita' preparatorie.
(Omissis).".
- La direttiva 26 febbraio 2014, n. 2014/24/UE
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sugli
appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE
(Testo rilevante ai fini del SEE) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 28 marzo 2014, n. L
94.
- La disciplina giuridica dell'appalto e' contenuta al
Capo VII (Dell'appalto), del Titolo III (Dei singoli
contratti), del Libro IV (Delle obbligazioni) del Codice
civile, dall'articolo 1655 all'articolo 1677.
- Si riporta l'articolo 2412 del Codice civile:
"Art. 2412 (Limiti all'emissione)
La societa' puo' emettere obbligazioni al portatore o
nominative per somma complessivamente non eccedente il
doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle
riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio
approvato. I sindaci attestano il rispetto del suddetto
limite.
Il limite di cui al primo comma puo' essere superato se
le obbligazioni emesse in eccedenza sono destinate alla
sottoscrizione da parte di investitori professionali
soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi
speciali. In caso di successiva circolazione delle
obbligazioni, chi le trasferisce risponde della solvenza
della societa' nei confronti degli acquirenti che non siano
investitori professionali.
Non e' soggetta al limite di cui al primo comma, e non
rientra nel calcolo al fine del medesimo, l'emissione di
obbligazioni garantite da ipoteca di primo grado su
immobili di proprieta' della societa', sino a due terzi del
valore degli immobili medesimi.
Al computo del limite di cui al primo comma concorrono
gli importi relativi a garanzie comunque prestate dalla
societa' per obbligazioni emesse da altre societa', anche
estere.
I commi primo e secondo non si applicano alle emissioni
di obbligazioni destinate ad essere quotate in mercati
regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione
ovvero di obbligazioni che danno il diritto di acquisire
ovvero di sottoscrivere azioni.
Quando ricorrono particolari ragioni che interessano
l'economia nazionale, la societa' puo' essere autorizzata
con provvedimento dell'autorita' governativa, ad emettere
obbligazioni per somma superiore a quanto previsto nel
presente articolo, con l'osservanza dei limiti, delle
modalita' e delle cautele stabilite nel provvedimento
stesso.
Restano salve le disposizioni di leggi speciali
relative a particolari categorie di societa' e alle riserve
di attivita'.
Abrogato.".
Note all'art. 196
- Si riportano gli articoli 23-bis e 23-ter del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti
per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti
pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214:
"Art. 23-bis (Compensi per gli amministratori e per i
dipendenti delle societa' controllate dalle pubbliche
amministrazioni)
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, comma
6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanare entro il 30 aprile 2016, sentita la Conferenza
unificata per i profili di competenza, previo parere delle
Commissioni parlamentari competenti, per le societa'
direttamente o indirettamente controllate da
amministrazioni dello Stato e dalle altre amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, ad esclusione delle societa' emittenti
strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e
loro controllate, sono definiti indicatori dimensionali
quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a
cinque fasce per la classificazione delle suddette
societa'. Per ciascuna fascia e' determinato, in
proporzione, il limite dei compensi massimi al quale i
consigli di amministrazione di dette societa' devono fare
riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per
la determinazione del trattamento economico annuo
onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai
dirigenti e ai dipendenti, che non potra' comunque eccedere
il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei
contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri
fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei
compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni. Le
societa' di cui al primo periodo verificano il rispetto del
limite massimo del trattamento economico annuo
onnicomprensivo dei propri amministratori e dipendenti
fissato con il decreto di cui al presente comma. Sono in
ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e
regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a
quelli previsti dal decreto di cui al presente comma.
2. In considerazione di mutamenti di mercato e in
relazione al tasso di inflazione programmato, nel rispetto
degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si
provvede a rideterminare, almeno ogni tre anni, le fasce di
classificazione e l'importo massimo di cui al comma 1.
3. Gli emolumenti determinati ai sensi dell'articolo
2389, terzo comma, del codice civile, possono includere una
componente variabile che non puo' risultare inferiore al 30
per cento della componente fissa e che e' corrisposta in
misura proporzionale al grado di raggiungimento di
obiettivi annuali, oggettivi e specifici, determinati
preventivamente dal consiglio di amministrazione. Il
Consiglio di amministrazione riferisce all'assemblea
convocata ai sensi dell'articolo 2364, secondo comma, del
codice civile, in merito alla politica adottata in materia
di retribuzione degli amministratori con deleghe, anche in
termini di conseguimento degli obiettivi agli stessi
affidati con riferimento alla parte variabile della stessa
retribuzione.
4. Nella determinazione degli emolumenti da
corrispondere, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma,
del codice civile, i consigli di amministrazione delle
societa' non quotate, controllate dalle societa' di cui al
comma 1 del presente articolo, non possono superare il
limite massimo indicato dal decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di cui al predetto comma 1
per la societa' controllante e, comunque, quello di cui al
comma 5-bis e devono in ogni caso attenersi ai medesimi
principi di oggettivita' e trasparenza.
5. Il decreto di cui al comma 1 e' sottoposto alla
registrazione della Corte dei conti.
5-bis. Il compenso stabilito ai sensi dell'articolo
2389, terzo comma, del codice civile, dai consigli di
amministrazione delle societa' non quotate, direttamente o
indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, non puo' comunque essere superiore al
trattamento economico del primo presidente della Corte di
cassazione. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni
legislative e regolamentari che prevedono limiti ai
compensi inferiori a quello previsto al periodo precedente.
5-ter. Il trattamento economico annuo onnicomprensivo
dei dipendenti delle societa' non quotate di cui al comma
5-bis non puo' comunque essere superiore al trattamento
economico del primo presidente della Corte di cassazione.
Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e
regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a
quello previsto al periodo precedente.
5-quater. Nelle societa' direttamente o indirettamente
controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, che emettono esclusivamente strumenti
finanziari, diversi dalle azioni, quotati nei mercati
regolamentati nonche' nelle societa' dalle stesse
controllate, il compenso di cui all'articolo 2389, terzo
comma, del codice civile per l'amministratore delegato e il
presidente del consiglio d'amministrazione non puo' essere
stabilito e corrisposto in misura superiore al 75 per cento
del trattamento economico complessivo a qualsiasi titolo
determinato, compreso quello per eventuali rapporti di
lavoro con la medesima societa', nel corso del mandato
antecedente al rinnovo.
5-quinquies. Nelle societa' direttamente o
indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, che emettono titoli azionari quotati
nei mercati regolamentati, in sede di rinnovo degli organi
di amministrazione e' sottoposta all'approvazione
dell'assemblea degli azionisti una proposta in materia di
remunerazione degli amministratori con deleghe di dette
societa' e delle loro controllate, conforme ai criteri di
cui al comma 5-quater. In tale sede, l'azionista di
controllo pubblico e' tenuto ad esprimere assenso alla
proposta di cui al primo periodo.
5-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 5-quater e
5-quinquies si applicano limitatamente al primo rinnovo dei
consigli di amministrazione successivo alla data di entrata
in vigore della presente disposizione ovvero, qualora si
sia gia' provveduto al rinnovo, ai compensi ancora da
determinare ovvero da determinare in via definitiva. Le
disposizioni di cui ai commi 5-quater e 5-quinquies non si
applicano qualora nei dodici mesi antecedenti alla data di
entrata in vigore della presente disposizione siano state
adottate riduzioni dei compensi dell'amministratore
delegato o del presidente del consiglio di amministrazione
almeno pari a quelle previste nei medesimi commi.".
"Art. 23-ter (Disposizioni in materia di trattamenti
economici)
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, e'
definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di
chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti
o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente
o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui
all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il
personale in regime di diritto pubblico di cui all'
articolo 3 del medesimo decreto legislativo, e successive
modificazioni, stabilendo come parametro massimo di
riferimento il trattamento economico del primo presidente
della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione della
disciplina di cui al presente comma devono essere computate
in modo cumulativo le somme comunque erogate
all'interessato a carico del medesimo o di piu' organismi,
anche nel caso di pluralita' di incarichi conferiti da uno
stesso organismo nel corso dell'anno.
2. Il personale di cui al comma 1 che e' chiamato,
conservando il trattamento economico riconosciuto
dall'amministrazione di appartenenza, all'esercizio di
funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in
posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri
o enti pubblici nazionali, comprese le autorita'
amministrative indipendenti, non puo' ricevere, a titolo di
retribuzione o di indennita' per l'incarico ricoperto, o
anche soltanto per il rimborso delle spese, piu' del 25 per
cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico
percepito.
3. Con il decreto di cui al comma 1 possono essere
previste deroghe motivate per le posizioni apicali delle
rispettive amministrazioni ed e' stabilito un limite
massimo per i rimborsi di spese.
4. Le risorse rivenienti dall'applicazione delle misure
di cui al presente articolo sono annualmente versate al
Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.".
- Si riporta l'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile
2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitivita' e la
giustizia sociale) convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 giugno 2014, n. 89 (Misure urgenti per la
competitivita' e la giustizia sociale. Deleghe al Governo
per il completamento della revisione della struttura del
bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per
la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione
del bilancio di cassa, nonche' per l'adozione di un testo
unico in materia di contabilita' di Stato e di tesoreria):
"Art. 13 (Limite al trattamento economico del personale
pubblico e delle societa' partecipate)
1. A decorrere dal 1° maggio 2014 il limite massimo
retributivo riferito al primo presidente della Corte di
cassazione previsto dagli articoli 23-bis e 23-ter del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e
successive modificazioni e integrazioni, e' fissato in euro
240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali ed
assistenziali e degli oneri fiscali a carico del
dipendente. A decorrere dalla predetta data i riferimenti
al limite retributivo di cui ai predetti articoli 23-bis e
23-ter contenuti in disposizioni legislative e
regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto, si intendono sostituiti dal predetto
importo. Sono in ogni caso fatti salvi gli eventuali limiti
retributivi in vigore al 30 aprile 2014 determinati per
effetto di apposite disposizioni legislative, regolamentari
e statutarie, qualora inferiori al limite fissato dal
presente articolo.
2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 471, dopo le parole "autorita'
amministrative indipendenti" sono inserite le seguenti: ",
con gli enti pubblici economici";
b) al comma 472, dopo le parole "direzione e controllo"
sono inserite le seguenti: "delle autorita' amministrative
indipendenti e";
c) al comma 473, le parole "fatti salvi i compensi
percepiti per prestazioni occasionali" sono sostituite
dalle seguenti "ovvero di societa' partecipate in via
diretta o indiretta dalle predette amministrazioni".
3. Le regioni provvedono ad adeguare i propri
ordinamenti al nuovo limite retributivo di cui al comma 1,
ai sensi dell'articolo 1, comma 475, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, nel termine ivi previsto.
4. Ai fini dei trattamenti previdenziali, le riduzioni
dei trattamenti retributivi conseguenti all'applicazione
delle disposizioni di cui al presente articolo operano con
riferimento alle anzianita' contributive maturate a
decorrere dal 1° maggio 2014.
5. La Banca d'Italia, nella sua autonomia organizzativa
e finanziaria, adegua il proprio ordinamento ai principi di
cui al presente articolo.
5-bis. Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto
economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1,
comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, pubblicano
nel proprio sito internet i dati completi relativi ai
compensi percepiti da ciascun componente del consiglio di
amministrazione in qualita' di componente di organi di
societa' ovvero di fondi controllati o partecipati dalle
amministrazioni stesse.".
Note all'art. 197
- La legge 25 giugno 1909, n. 422 (Costituzione di
consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 luglio 1909.
- Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 (Provvedimenti per la
cooperazione) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22
gennaio 1948, n. 17 e ratificato, con modificazioni, con
legge 2 aprile 1951, n. 302 (Ratifica, con modificazioni,
del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14
dicembre 1947, n. 1577, recante provvedimenti per la
cooperazione, e modificazione della legge 8 maggio 1949, n.
285) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 maggio 1951, n.
106.
Note all'art. 201
- Si riporta l'articolo 2, comma 1, del decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 228 (Attuazione
dell'articolo 30, comma 9, lettere a), b), c) e d) della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di valutazione
degli investimenti relativi ad opere pubbliche):
"Art. 2 (Documento pluriennale di pianificazione)
1. Al fine di migliorare la qualita' della
programmazione e ottimizzare il riparto delle risorse di
bilancio, ogni Ministero, nel rispetto delle procedure di
valutazione d'impatto ambientale previste dalla normativa
comunitaria, predispone un Documento pluriennale di
pianificazione, di seguito "Documento", che include e rende
coerenti tutti i piani e i programmi d'investimento per
opere pubbliche di propria competenza, ivi compreso il
"Programma triennale dei lavori di cui all'articolo 128 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni.
(Omissis).".
- Il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228
(Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere a), b), c) e
d) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di
valutazione degli investimenti relativi ad opere pubbliche)
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 2012, n.
30.
- Si riporta l'articolo 2, comma 2, del decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 228 (Attuazione
dell'articolo 30, comma 9, lettere a), b), c) e d) della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di valutazione
degli investimenti relativi ad opere pubbliche):
""Art. 2 (Documento pluriennale di pianificazione)
(Omissis)
2. Il Documento, redatto con cadenza triennale secondo
lo schema-tipo e in conformita' alle linee guida di cui al
successivo articolo 8, si compone di tre sezioni: la Prima
Sezione contiene l'analisi ex ante dei fabbisogni
infrastrutturali; la Seconda Sezione illustra la
metodologia e le risultanze della procedura di valutazione
e di selezione delle opere da realizzare e individua le
priorita' di intervento; la Terza Sezione definisce i
criteri per le valutazioni ex post degli interventi
individuati e sintetizza gli esiti delle valutazioni ex
post gia' effettuate.
(Omissis).".
- Si riporta l'articolo 1, comma 703, lettera c), della
legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2015):
"Art. 1
(Omissis)
703. Ferme restando le vigenti disposizioni
sull'utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di
seguito denominato FSC, per specifiche finalita' e
sull'impiego dell'80 per cento delle risorse nelle regioni
del Mezzogiorno, per l'utilizzo delle risorse assegnate per
il periodo di programmazione 2014-2020 e nell'ambito della
normativa vigente sugli aspetti generali delle politiche di
coesione si applicano le seguenti disposizioni:
(Omissis)
c) entro il 30 aprile 2015, il Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE),
con propria delibera, dispone una ripartizione della
dotazione finanziaria del FSC iscritta in bilancio tra le
diverse aree tematiche nazionali. Entro la medesima data,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta dell'Autorita' politica per la coesione, e'
istituita una Cabina di regia, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, composta da rappresentanti delle
amministrazioni interessate e delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, incaricata di
definire specifici piani operativi per ciascuna area
tematica nazionale, con l'indicazione dei risultati attesi
e delle azioni e dei singoli interventi necessari al loro
conseguimento, con relativa stima finanziaria, dei soggetti
attuatori a livello nazionale e regionale, dei tempi di
attuazione e delle modalita' di monitoraggio, nonche'
dell'articolazione annuale dei fabbisogni finanziari fino
al terzo anno successivo al termine della programmazione
2014-2020 in coerenza con l'analoga articolazione dello
stanziamento per ogni area tematica nazionale. Il lavoro di
predisposizione dei predetti piani e' coordinato e
integrato con l'adozione, tramite piani strategici, della
Strategia nazionale di specializzazione intelligente,
qualora definiti. La Strategia deve indicare per regione e
per area di specializzazione intelligente tempi di spesa e
un numero limitato di obiettivi associabili a quello
generale di crescita per anno da fissare l'anno precedente
e un responsabile per regione e per area di
specializzazione. Le informazioni di dettaglio in merito ai
risultati conseguiti sono illustrate nella relazione di
sintesi sugli interventi realizzati nelle aree
sottoutilizzate, di cui all' articolo 10, comma 7, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni.
I piani operativi sono redatti tenendo conto che la
dotazione complessiva deve essere impiegata per un importo
non inferiore all'80 per cento per interventi da realizzare
nei territori delle regioni del Mezzogiorno. I piani
operativi, progressivamente definiti dalla Cabina di regia,
di cui al periodo precedente, sono proposti anche
singolarmente dall'Autorita' politica per la coesione al
CIPE per la relativa approvazione;
(Omissis).".
- Si riporta l'articolo 10, comma 8, della legge 31
dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza
pubblica):
"Art. 10 (Documento di economia e finanza)
(Omissis)
8. In allegato al DEF e' presentato il programma
predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge
21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni,
nonche' lo stato di avanzamento del medesimo programma
relativo all'anno precedente, predisposto dal Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti.
(Omissis).".
- Si riporta l'articolo 2, commi 5 e 6, del decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 228 (Attuazione
dell'articolo 30, comma 9, lettere a), b), c) e d) della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di valutazione
degli investimenti relativi ad opere pubbliche):
"Art. 2 (Documento pluriennale di pianificazione)
(Omissis)
5. Entro il 31 ottobre dell'anno precedente il triennio
di riferimento, il Documento e' trasmesso al Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e
viene iscritto all'ordine del giorno della prima seduta
utile del Comitato, previa positiva conclusione
dell'istruttoria da parte del Dipartimento per la
programmazione e il coordinamento della politica economica
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui viene
data comunicazione all'amministrazione proponente. Qualora
la relativa deliberazione non intervenga entro la seconda
seduta utile del CIPE dalla positiva conclusione
dell'istruttoria, i Ministri competenti possono provvedere
all'approvazione del Documento, recependo eventuali
osservazioni istruttorie, con proprio decreto motivato.
6. Entro il 31 dicembre di ogni anno, i Ministeri
trasmettono al CIPE, per la relativa presa d'atto, una
relazione sullo stato di attuazione del Documento nella
quale e' dato conto di eventuali aggiornamenti e modifiche
in coerenza con le risorse disponibili a legislazione
vigente, congruamente motivati.
(Omissis).".
- Si riporta l'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali):
"Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata)
1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
unificata per le materie ed i compiti di interesse comune
delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.".
- Si riporta l'articolo 8 del decreto legislativo 29
dicembre 2011, n. 228 (Attuazione dell'articolo 30, comma
9, lettere a), b), c) e d) della legge 31 dicembre 2009, n.
196, in materia di valutazione degli investimenti relativi
ad opere pubbliche):
"Art. 8 (Linee guida standardizzate per la valutazione
degli investimenti)
1. I Ministeri predispongono linee guida per la
valutazione degli investimenti in opere pubbliche nei
settori di propria competenza, finalizzate alla redazione
del Documento.
2. Le linee guida definiscono, in particolare, i
criteri e le procedure per la valutazione ex ante di cui
agli articoli 3 e 4, per la selezione degli interventi da
includere nel Documento di cui all'articolo 5, per la
valutazione ex post di cui all'articolo 6 e per il
coinvolgimento degli Organismi di cui all'articolo 7 nelle
predette attivita'.
3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto, al fine di garantire la predisposizione
da parte dei Ministeri di linee guida standardizzate, il
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, definisce, con
proprio decreto, un modello di riferimento per la redazione
da parte dei Ministeri delle linee guida. Il medesimo
decreto prevede altresi' uno schema-tipo di Documento, il
cui rispetto e' condizione necessaria per la relativa
iscrizione all'ordine del giorno del CIPE.
4. Entro novanta giorni dalla pubblicazione del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma
3, i Ministeri adottano le linee guida e le trasmettono al
CIPE per la relativa presa d'atto.".
Note all'art. 202
- Si riporta l'articolo 10, commi 2 e 4 del decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 (Attuazione
dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge
31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di
monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere
pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei
tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo
progetti):
"Art. 10 (Fondo progetti e Fondo opere)
(Omissis)
2. Ai fini della gestione, per ciascuna
Amministrazione, le risorse destinate, rispettivamente,
alla progettazione ed alla realizzazione delle opere
pubbliche, sono unitariamente considerate come facenti
parte di due fondi distinti, rispettivamente, denominati
«Fondo progetti» e «Fondo opere». Tra gli stessi, con
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su
proposta del Ministro interessato, previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari, possono essere
disposte variazioni compensative di bilancio.
(Omissis)
4. L'opera pubblica, previa assegnazione del Codice
unico di Progetto previsto dall'articolo 11 della legge 16
gennaio 2003, n. 3, e' ammessa al finanziamento a valere
sul «Fondo progetti» per la relativa quota a carico del
bilancio dello Stato, a seguito dell'esito positivo della
procedura di valutazione tecnico-economica degli studi di
fattibilita' di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 17
maggio 1999, n. 144, ove prevista, ovvero dell'approvazione
del progetto preliminare redatto ai sensi dell'articolo 93
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero
dell'approvazione del progetto preliminare ai sensi
dell'articolo 165 del medesimo decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163.
(Omissis).".
- Si riporta l'articolo 32, commi 1 e 6, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti
per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:
"Art. 32 (Disposizioni in materia di finanziamento e
potenziamento delle infrastrutture)
1. Nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e' istituito il "Fondo
infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di
interesse strategico nonche' per gli interventi di cui
all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798" con
una dotazione di 930 milioni per l'anno 2012 e 1.000
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016.
Le risorse del Fondo sono assegnate dal CIPE, su proposta
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e
sono destinate prioritariamente alle opere ferroviarie da
realizzare ai sensi dell'articolo 2, commi 232, 233 e 234,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonche' ai contratti
di programma con RFI SpA e ANAS SpA.(*)
(Omissis)
6. Le quote annuali dei limiti di impegno e dei
contributi revocati e iscritte in bilancio ai sensi dei
commi 2, 3 e 4, affluiscono al Fondo appositamente
istituito nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
(Omissis).".
(*)Per la riduzione del fondo e dell'autorizzazione di
spesa, di cui al presente comma, vedi l'art. 3-ter, comma
6, D.L. 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con
modificazioni, dalla L. 17 febbraio 2012, n. 9, l'art.
4-bis, comma 1, lett. a), D.L. 6 giugno 2012, n. 74,
convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2012, n.
122 e, successivamente, l'art. 18, comma 13, D.L. 21 giugno
2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9
agosto 2013, n. 98. Per la rimodulazione del fondo, di cui
al presente comma, vedi la Deliberazione 26 ottobre 2012,
n. 97/2012, la Deliberazione 11 dicembre 2012, n. 126/2012,
la Deliberazione 21 dicembre 2012, n. 137/2012 e,
successivamente, la Deliberazione 18 febbraio 2013, n.
7/2013.
- Si riporta l'articolo 18, comma 1 del decreto-legge
21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio
dell'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge
9 agosto 2013, n. 98:
"Art. 18 (Sblocca cantieri, manutenzione reti e
territorio e fondo piccoli Comuni)
1. Per consentire nell'anno 2013 la continuita' dei
cantieri in corso ovvero il perfezionamento degli atti
contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori e' istituito
nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti un Fondo con una dotazione
complessiva pari a 2.069 milioni di euro, di cui 335
milioni di euro per l'anno 2013, 405 milioni di euro per
l'anno 2014, 652 milioni di euro per l'anno 2015, 535
milioni di euro per l'anno 2016 e 142 milioni di euro per
l'anno 2017. Il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti presenta semestralmente alle Camere una
documentazione conoscitiva e una relazione analitica
sull'utilizzazione del Fondo di cui al presente comma. (*)
(Omissis).".
(*)Per la rideterminazione del Fondo, di cui al
presente comma, vedi l' art. 3, commi 1 e 1-bis, D.L. 12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni,
dalla L. 11 novembre 2014, n. 164 e, successivamente, l'
art. 1, comma 644, lett. a), L. 28 dicembre 2015, n. 208.
- Si riporta l'articolo 2 del decreto legislativo 29
dicembre 2011, n. 228 (Attuazione dell'articolo 30, comma
9, lettere a), b), c) e d) della legge 31 dicembre 2009, n.
196, in materia di valutazione degli investimenti relativi
ad opere pubbliche):
"Art. 2 (Documento pluriennale di pianificazione)
1. Al fine di migliorare la qualita' della
programmazione e ottimizzare il riparto delle risorse di
bilancio, ogni Ministero, nel rispetto delle procedure di
valutazione d'impatto ambientale previste dalla normativa
comunitaria, predispone un Documento pluriennale di
pianificazione, di seguito "Documento", che include e rende
coerenti tutti i piani e i programmi d'investimento per
opere pubbliche di propria competenza, ivi compreso il
"Programma triennale dei lavori di cui all'articolo 128 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni.
2. Il Documento, redatto con cadenza triennale secondo
lo schema-tipo e in conformita' alle linee guida di cui al
successivo articolo 8, si compone di tre sezioni: la Prima
Sezione contiene l'analisi ex ante dei fabbisogni
infrastrutturali; la Seconda Sezione illustra la
metodologia e le risultanze della procedura di valutazione
e di selezione delle opere da realizzare e individua le
priorita' di intervento; la Terza Sezione definisce i
criteri per le valutazioni ex post degli interventi
individuati e sintetizza gli esiti delle valutazioni ex
post gia' effettuate.
3. Il Documento e' redatto anche in linea con quanto
previsto dall'articolo 40, comma 2, lettere g) ed i), della
legge 31 dicembre 2009, n. 196.
4. I Ministeri hanno l'obbligo di traslare i contenuti
del Documento nei contratti di programma che stipulano con
le aziende vigilate. Le attivita' di vigilanza si intendono
estese agli obblighi in capo alle aziende vigilate
derivanti dall'adozione del Documento.
5. Entro il 31 ottobre dell'anno precedente il triennio
di riferimento, il Documento e' trasmesso al Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e
viene iscritto all'ordine del giorno della prima seduta
utile del Comitato, previa positiva conclusione
dell'istruttoria da parte del Dipartimento per la
programmazione e il coordinamento della politica economica
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui viene
data comunicazione all'amministrazione proponente. Qualora
la relativa deliberazione non intervenga entro la seconda
seduta utile del CIPE dalla positiva conclusione
dell'istruttoria, i Ministri competenti possono provvedere
all'approvazione del Documento, recependo eventuali
osservazioni istruttorie, con proprio decreto motivato.
6. Entro il 31 dicembre di ogni anno, i Ministeri
trasmettono al CIPE, per la relativa presa d'atto, una
relazione sullo stato di attuazione del Documento nella
quale e' dato conto di eventuali aggiornamenti e modifiche
in coerenza con le risorse disponibili a legislazione
vigente, congruamente motivati.
7. Per le opere relative alla realizzazione delle
infrastrutture strategiche e degli insediamenti produttivi
di cui alla Parte II, Titolo III, Capo IV del codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modificazioni, il Documento e' costituito dal
programma di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21
dicembre 2001, n. 443, e all'articolo 161, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, integrato ai sensi
degli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 del presente decreto. Il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti predispone
altresi' un ulteriore Documento relativamente a tutti gli
altri piani e programmi di propria competenza, secondo le
procedure previste dal presente decreto.
8. abrogato.".
- La legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo
in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi
strategici ed altri interventi per il rilancio delle
attivita' produttive) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 27 dicembre 2001, n. 299, S.O..
Note all'art. 203
- Il decreto del Ministero dell'interno 14 marzo 2003
(Istituzione, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del decreto
legislativo n. 190 del 2002, del Comitato di coordinamento
per l'Alta sorveglianza delle grandi opere) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2004, n. 54.
- Si riporta l'articolo 36 del decreto-legge 24 giugno
2014 n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la
trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici
giudiziari), convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 114:
"Art. 36 (Monitoraggio finanziario dei lavori relativi
a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi)
1. Per i lavori di cui alla Parte II, Titolo III, Capo
IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modificazioni, il controllo dei flussi
finanziari di cui agli articoli 161, comma 6-bis e 176,
comma 3, lettera e), del medesimo decreto legislativo n.
163 del 2006 e' attuato secondo le modalita' e le
procedure, anche informatiche, individuate dalla
deliberazione 5 maggio 2011, n. 45, del Comitato
Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE). A
tal fine, a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, le stazioni appaltanti adeguano gli atti
generali di propria competenza alle modalita' di
monitoraggio finanziario di cui alla citata delibera n. 45
del 2011 del CIPE, nonche' alle ulteriori prescrizioni
contenute nella delibera dello stesso organismo da adottare
ai sensi del comma 3.
2. Per i contratti stipulati anteriormente alla data di
entrata in vigore del presente decreto, le modalita' di
controllo dei flussi finanziari sono adeguate alle
indicazioni della citata deliberazione n. 45 del 2011 del
CIPE entro sei mesi dalla predetta data.
3. Con delibera, adottata ai sensi del predetto
articolo 176, comma 3, lettera e), il CIPE aggiorna le
modalita' di esercizio del sistema di monitoraggio
finanziario di cui alla deliberazione n. 45 del 2011 del
CIPE al fine di dare attuazione al presente articolo e ne
definisce i tempi di attuazione, sulla base anche di quanto
previsto dai decreti legislativi 29 dicembre 2011, n. 228,
e 29 dicembre 2011, n. 229, e dalla delibera CIPE n. 124
del 2012.
4. Alla copertura degli oneri necessari per
l'implementazione del sistema di monitoraggio finanziario
di cui al presente articolo, pari a 1.321.000 euro per
l'anno 2014, si provvede con una quota di pari importo del
fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10,
assegnata per la medesima annualita' con le procedure di
cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno
2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 131.
5. Le risorse derivanti dall'attuazione dell'articolo
176, comma 3, lettera e), ultimo periodo, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, a decorrere dall'anno
2014 sono versate dai soggetti aggiudicatari, annualmente e
fino alla messa in esercizio degli interventi, nella quota
dello 0,0006 per cento dell'importo degli interventi
stessi, all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate, nel limite massimo di 617.000 euro annui
complessivi, allo stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, per sostenere gli oneri di
gestione del sistema di monitoraggio di cui al presente
articolo. Tali risorse sono trasferite ad apposito capitolo
di spesa da istituire nel bilancio autonomo della
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".
Note all'art. 204
- Si riporta l'articolo 120 del codice del processo
amministrativo di cui all'Allegato 1 al decreto legislativo
2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della
legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per
il riordino del processo amministrativo), come modificato
dal presente decreto legislativo:
"Art. 120 (Disposizioni specifiche ai giudizi di cui
all' articolo 119, comma 1, lettera a)
1. Gli atti delle procedure di affidamento, ivi
comprese le procedure di affidamento di incarichi e
concorsi di progettazione e di attivita'
tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a
pubblici lavori, servizi o forniture, nonche' i
provvedimenti dell'Autorita' nazionale anticorruzione ad
essi riferiti, sono impugnabili unicamente mediante ricorso
al tribunale amministrativo regionale competente.
2. Nel caso in cui sia mancata la pubblicita' del
bando, il ricorso non puo' comunque essere piu' proposto
decorsi trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla
data di pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione
definitiva di cui all' articolo 65 e all'articolo 225 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, a condizione
che tale avviso contenga la motivazione dell'atto con cui
la stazione appaltante ha deciso di affidare il contratto
senza previa pubblicazione del bando. Se sono omessi gli
avvisi o le informazioni di cui al presente comma oppure se
essi non sono conformi alle prescrizioni ivi contenute, il
ricorso non puo' comunque essere proposto decorsi sei mesi
dal giorno successivo alla data di stipulazione del
contratto.
2-bis. Il provvedimento che determina le esclusioni
dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa
all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi,
economico-finanziari e tecnico-professionali va impugnato
nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua
pubblicazione sul profilo del committente della stazione
appaltante, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del codice
degli appalti pubblici e delle concessioni. L'omessa
impugnazione preclude la facolta' di far valere
l'illegittimita' derivata dei successivi atti delle
procedure di affidamento, anche con ricorso incidentale. E'
altresi' inammissibile l'impugnazione della proposta di
aggiudicazione, ove disposta, e degli altri atti
endo-procedimentali privi di immediata lesivita'.
3. Salvo quanto previsto dal presente articolo e dai
successivi, si applica l' articolo 119.
4. Quando e' impugnata l'aggiudicazione definitiva, se
la stazione appaltante fruisce del patrocinio
dell'Avvocatura dello Stato, il ricorso e' notificato,
oltre che presso detta Avvocatura, anche alla stazione
appaltante nella sua sede reale, in data non anteriore alla
notifica presso l'Avvocatura, e al solo fine
dell'operativita' della sospensione obbligatoria del
termine per la stipulazione del contratto.
5. Salvo quanto previsto al comma 6-bis, per
l'impugnazione degli atti di cui al presente articolo il
ricorso, principale o incidentale e i motivi aggiunti,
anche avverso atti diversi da quelli gia' impugnati, devono
essere proposti nel termine di trenta giorni, decorrente,
per il ricorso principale e per i motivi aggiunti, dalla
ricezione della comunicazione di cui all' articolo 79 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o, per i bandi
e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente
lesivi, dalla pubblicazione di cui all' articolo 66, comma
8, dello stesso decreto; ovvero, in ogni altro caso, dalla
conoscenza dell'atto. Per il ricorso incidentale la
decorrenza del termine e' disciplinata dall'articolo 42.
6. Il giudizio, ferma la possibilita' della sua
definizione immediata nell'udienza cautelare ove ne
ricorrano i presupposti, viene comunque definito con
sentenza in forma semplificata ad una udienza fissata
d'ufficio e da tenersi entro quarantacinque giorni dalla
scadenza del termine per la costituzione delle parti
diverse dal ricorrente. Della data di udienza e' dato
immediato avviso alle parti a cura della segreteria, a
mezzo posta elettronica certificata. In caso di esigenze
istruttorie o quando e' necessario integrare il
contraddittorio o assicurare il rispetto di termini a
difesa, la definizione del merito viene rinviata, con
l'ordinanza che dispone gli adempimenti istruttori o
l'integrazione del contraddittorio o dispone il rinvio per
l'esigenza di rispetto dei termini a difesa, ad una udienza
da tenersi non oltre trenta giorni. Al fine di consentire
lo spedito svolgimento del giudizio in coerenza con il
principio di sinteticita' di cui all'articolo 3, comma 2,
le parti contengono le dimensioni del ricorso e degli altri
atti difensivi nei termini stabiliti con decreto del
Presidente del Consiglio di Stato, sentiti il Consiglio
nazionale forense e l'Avvocato generale dello Stato,
nonche' le associazioni di categoria riconosciute degli
avvocati amministrativisti. Con il medesimo decreto sono
stabiliti i casi per i quali, per specifiche ragioni, puo'
essere consentito superare i relativi limiti. Il medesimo
decreto, nella fissazione dei limiti dimensionali del
ricorso e degli atti difensivi, tiene conto del valore
effettivo della controversia, della sua natura tecnica e
del valore dei diversi interessi sostanzialmente perseguiti
dalle parti. Dai suddetti limiti sono escluse le
intestazioni e le altre indicazioni formali dell'atto. Il
giudice e' tenuto a esaminare tutte le questioni trattate
nelle pagine rientranti nei suddetti limiti; il mancato
esame delle suddette questioni costituisce motivo di
appello avverso la sentenza di primo grado e di revocazione
della sentenza di appello.
6-bis. Nei casi previsti al comma 2-bis, il giudizio e'
definito in una camera di consiglio da tenersi entro trenta
giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle
parti diverse dal ricorrente. Su richiesta delle parti il
ricorso e' definito, negli stessi termini, in udienza
pubblica. Il decreto di fissazione dell'udienza e'
comunicato alle parti quindici giorni prima dell'udienza.
Le parti possono produrre documenti fino a dieci giorni
liberi prima dell'udienza, memorie fino a sei giorni liberi
prima e presentare repliche ai nuovi documenti e alle nuove
memorie depositate in vista della camera di consiglio, fino
a tre giorni liberi prima. La camera di consiglio o
l'udienza possono essere rinviate solo in caso di esigenze
istruttorie, per integrare il contraddittorio, per proporre
motivi aggiunti o ricorso incidentale. L'ordinanza
istruttoria fissa per il deposito di documenti un termine
non superiore atre giorni decorrenti dalla comunicazione o,
se anteriore, notificazione della stessa. La nuova camera
di consiglio deve essere fissata non oltre quindici giorni.
Non puo' essere disposta la cancellazione della causa dal
ruolo. L'appello deve essere proposto entro trenta giorni
dalla comunicazione o, se anteriore, notificazione della
sentenza e non trova applicazione il termine lungo
decorrente dalla sua pubblicazione.
7. Ad eccezione dei casi previsti al comma 2-bis, i
nuovi atti attinenti la medesima procedura di gara devono
essere impugnati con ricorso per motivi aggiunti.
8. Il giudice decide interinalmente sulla domanda
cautelare, anche se ordina adempimenti istruttori, se
concede termini a difesa, o se solleva o vengono proposti
incidenti processuali.
8-bis. Il collegio, quando dispone le misure cautelari
di cui al comma 4 dell'articolo 119, ne puo' subordinare
l'efficacia, anche qualora dalla decisione non derivino
effetti irreversibili, alla prestazione, anche mediante
fideiussione, di una cauzione di importo commisurato al
valore dell'appalto e comunque non superiore allo 0,5 per
cento del suddetto valore. Tali misure sono disposte per
una durata non superiore a sessanta giorni dalla
pubblicazione della relativa ordinanza, fermo restando
quanto stabilito dal comma 3 dell'articolo 119.
8-ter. Nella decisione cautelare, il giudice tiene
conto di quanto previsto dagli articoli 121, comma 1, e
122, e delle esigenze imperative connesse a un interesse
generale all' esecuzione contrattuali del contratto,
dandone conto nella motivazione.
9. Il Tribunale amministrativo regionale deposita la
sentenza con la quale definisce il giudizio entro trenta
giorni dall'udienza di discussione; le parti possono
chiedere l'anticipata pubblicazione del dispositivo, che
avviene entro due giorni dall'udienza. Nei casi previsti al
comma 6-bis, il tribunale amministrativo regionale deposita
la sentenza entro sette giorni dall'udienza, pubblica o in
camera di consiglio, di discussione; le parti possono
chiedere l'anticipata pubblicazione del dispositivo, che
avviene entro due giorni dall'udienza.
10. Tutti gli atti di parte e i provvedimenti del
giudice devono essere sintetici e la sentenza e' redatta,
ordinariamente, nelle forme di cui all' articolo 74.
11. Le disposizioni dei commi 2-bis, 3, 6, 6-bis, 8,
8-bis, 8-ter, 9, secondo periodo e 10 si applicano anche
nel giudizio di appello innanzi al Consiglio di Stato,
proposto avverso la sentenza o avverso l'ordinanza
cautelare, e nei giudizi di revocazione o opposizione di
terzo. La parte puo' proporre appello avverso il
dispositivo, al fine di ottenerne la sospensione prima
della pubblicazione della sentenza.
11-bis. Nel caso di presentazione di offerte per piu'
lotti l'impugnazione si propone con ricorso cumulativo solo
se vengono dedotti identici motivi di ricorso avverso lo
stesso atto.".
Note all'art. 209
- Si riporta l'articolo 1, comma 20, della legge 6
novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalita' nella
pubblica amministrazione):
"Art. 1 (Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalita' nella
pubblica amministrazione)
(Omissis)
20. Le disposizioni relative al ricorso ad arbitri, di
cui all'articolo 241, comma 1, del codice di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come sostituito dal
comma 19 del presente articolo, si applicano anche alle
controversie relative a concessioni e appalti pubblici di
opere, servizi e forniture in cui sia parte una societa' a
partecipazione pubblica ovvero una societa' controllata o
collegata a una societa' a partecipazione pubblica, ai
sensi dell'articolo 2359 del codice civile, o che comunque
abbiano ad oggetto opere o forniture finanziate con risorse
a carico dei bilanci pubblici. A tal fine, l'organo
amministrativo rilascia l'autorizzazione di cui al citato
comma 1 dell'articolo 241 del codice di cui al decreto
legislativo n. 163 del 2006, come sostituito dal comma 19
del presente articolo.
(Omissis).".
- Si riporta l'articolo 2359 del Codice civile:
"Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate)
Sono considerate societa' controllate:
1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della
maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di voti
sufficienti per esercitare un'influenza dominante
nell'assemblea ordinaria;
3) le societa' che sono sotto influenza dominante di
un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli
contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo
comma si computano anche i voti spettanti a societa'
controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta:
non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le societa' sulle quali
un'altra societa' esercita un'influenza notevole.
L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un
decimo se la societa' ha azioni quotate in mercati
regolamentati.".
- Si riporta l'articolo 815 del Codice di procedura
civile:
"Art. 815 (Ricusazione degli arbitri)
Un arbitro puo' essere ricusato:
1) se non ha le qualifiche espressamente convenute
dalle parti;
2) se egli stesso, o un ente, associazione o societa'
di cui sia amministratore, ha interesse nella causa;
3) se egli stesso o il coniuge e' parente fino al
quarto grado o e' convivente o commensale abituale di una
delle parti, di un rappresentante legale di una delle
parti, o di alcuno dei difensori;
4) se egli stesso o il coniuge ha causa pendente o
grave inimicizia con una delle parti, con un suo
rappresentante legale, o con alcuno dei suoi difensori;
5) se e' legato ad una delle parti, a una societa' da
questa controllata, al soggetto che la controlla, o a
societa' sottoposta a comune controllo, da un rapporto di
lavoro subordinato o da un rapporto continuativo di
consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da
altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne
compromettono l'indipendenza; inoltre, se e' tutore o
curatore di una delle parti;
6) se ha prestato consulenza, assistenza o difesa ad
una delle parti in una precedente fase della vicenda o vi
ha deposto come testimone.
Una parte non puo' ricusare l'arbitro che essa ha
nominato o contribuito a nominare se non per motivi
conosciuti dopo la nomina.
La ricusazione e' proposta mediante ricorso al
presidente del tribunale indicato nell'articolo 810,
secondo comma, entro il termine perentorio di dieci giorni
dalla notificazione della nomina o dalla sopravvenuta
conoscenza della causa di ricusazione. Il presidente
pronuncia con ordinanza non impugnabile, sentito l'arbitro
ricusato e le parti e assunte, quando occorre, sommarie
informazioni.
Con ordinanza il presidente provvede sulle spese. Nel
caso di manifesta inammissibilita' o manifesta infondatezza
dell'istanza di ricusazione condanna la parte che l'ha
proposta al pagamento, in favore dell'altra parte, di una
somma equitativamente determinata non superiore al triplo
del massimo del compenso spettante all'arbitro singolo in
base alla tariffa forense.
La proposizione dell'istanza di ricusazione non
sospende il procedimento arbitrale, salvo diversa
determinazione degli arbitri. Tuttavia, se l'istanza e'
accolta, l'attivita' compiuta dall'arbitro ricusato o con
il suo concorso e' inefficace.".
- Si riporta l'articolo 825 del Codice di procedura
civile:
"Art. 825 (Deposito del lodo)
La parte che intende fare eseguire il lodo nel
territorio della Repubblica ne propone istanza depositando
il lodo in originale, o in copia conforme, insieme con
l'atto contenente la convenzione di arbitrato, in originale
o in copia conforme, nella cancelleria del tribunale nel
cui circondario e' la sede dell'arbitrato. Il tribunale,
accertata la regolarita' formale del lodo, lo dichiara
esecutivo con decreto. Il lodo reso esecutivo e' soggetto a
trascrizione o annotazione, in tutti i casi nei quali
sarebbe soggetta a trascrizione o annotazione la sentenza
avente il medesimo contenuto.
Del deposito e del provvedimento del tribunale e' data
notizia dalla cancelleria alle parti nei modi stabiliti
dell'articolo 133, secondo comma.
Contro il decreto che nega o concede l'esecutorieta'
del lodo, e' ammesso reclamo mediante ricorso alla corte
d'appello, entro trenta giorni dalla comunicazione; la
corte, sentite le parti, provvede in camera di consiglio
con ordinanza.".
- Si riporta l'articolo 351 del Codice di procedura
civile:
"Art. 351 (Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria)
Sull'istanza prevista dall'articolo 283 il giudice
provvede con ordinanza non impugnabile nella prima udienza.
La parte puo', con ricorso al giudice, chiedere che la
decisione sulla sospensione sia pronunciata prima
dell'udienza di comparizione. Davanti alla corte di appello
il ricorso e' presentato al presidente del collegio.
Il presidente del collegio o il tribunale, con decreto
in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti in
camera di consiglio, rispettivamente, davanti al collegio o
davanti a se'. Con lo stesso decreto, se ricorrono giusti
motivi di urgenza, puo' disporre provvisoriamente
l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva o
dell'esecuzione della sentenza; in tal caso, all'udienza in
camera di consiglio il collegio o il tribunale conferma,
modifica o revoca il decreto con ordinanza non impugnabile.
Il giudice, all'udienza prevista dal primo comma, se
ritiene la causa matura per la decisione, puo' provvedere
ai sensi dell'articolo 281-sexies. Se per la decisione
sulla sospensione e' stata fissata l'udienza di cui al
terzo comma, il giudice fissa apposita udienza per la
decisione della causa nel rispetto dei termini a
comparire.".
- Si riporta l'articolo 281-sexies del Codice di
procedura civile:
"Art. 281-sexies (Decisione a seguito di trattazione
orale)
Se non dispone a norma dell'articolo 281-quinquies, il
giudice, fatte precisare le conclusioni, puo' ordinare la
discussione orale della causa nella stessa udienza o, su
istanza di parte, in un'udienza successiva e pronunciare
sentenza al termine della discussione, dando lettura del
dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di
fatto e di diritto della decisione.
In tal caso, la sentenza si intende pubblicata con la
sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la
contiene ed e' immediatamente depositata in cancelleria.".
- Si riporta l'articolo 23-ter del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la
crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti
pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214:
"Art. 23-ter (Disposizioni in materia di trattamenti
economici)
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, e'
definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di
chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti
o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente
o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui
all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il
personale in regime di diritto pubblico di cui all'
articolo 3 del medesimo decreto legislativo, e successive
modificazioni, stabilendo come parametro massimo di
riferimento il trattamento economico del primo presidente
della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione della
disciplina di cui al presente comma devono essere computate
in modo cumulativo le somme comunque erogate
all'interessato a carico del medesimo o di piu' organismi,
anche nel caso di pluralita' di incarichi conferiti da uno
stesso organismo nel corso dell'anno.
2. Il personale di cui al comma 1 che e' chiamato,
conservando il trattamento economico riconosciuto
dall'amministrazione di appartenenza, all'esercizio di
funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in
posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri
o enti pubblici nazionali, comprese le autorita'
amministrative indipendenti, non puo' ricevere, a titolo di
retribuzione o di indennita' per l'incarico ricoperto, o
anche soltanto per il rimborso delle spese, piu' del 25 per
cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico
percepito.
3. Con il decreto di cui al comma 1 possono essere
previste deroghe motivate per le posizioni apicali delle
rispettive amministrazioni ed e' stabilito un limite
massimo per i rimborsi di spese.
4. Le risorse rivenienti dall'applicazione delle misure
di cui al presente articolo sono annualmente versate al
Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.".
- Si riporta l'articolo 1, comma 24, della legge 6
novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalita' nella
pubblica amministrazione):
"Art. 1 (Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalita' nella
pubblica amministrazione)
(Omissis)
24. La pubblica amministrazione stabilisce, a pena di
nullita' della nomina, l'importo massimo spettante al
dirigente pubblico per l'attivita' arbitrale. L'eventuale
differenza tra l'importo spettante agli arbitri nominati e
l'importo massimo stabilito per il dirigente e' acquisita
al bilancio della pubblica amministrazione che ha indetto
la gara.
(Omissis).".
- Si riporta l'articolo 633 del Codice di procedura
civile:
"Art. 633 (Condizioni di ammissibilita')
Su domanda di chi e' creditore di una somma liquida di
danaro o di una determinata quantita' di cose fungibili, o
di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile
determinata, il giudice competente pronuncia ingiunzione di
pagamento o di consegna:
1. se del diritto fatto valere si da' prova scritta;
2. se il credito riguarda onorari per prestazioni
giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da
avvocati, procuratori, cancellieri, ufficiali giudiziari o
da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di
un processo;
3. se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi
spettanti ai notai a norma della loro legge professionale,
oppure ad altri esercenti una libera professione o arte,
per la quale esiste una tariffa legalmente approvata.
L'ingiunzione puo' essere pronunciata anche se il
diritto dipende da una controprestazione o da una
condizione, purche' il ricorrente offra elementi atti a far
presumere l'adempimento della controprestazione o
l'avveramento della condizione.
Abrogato.".
- Si riportano gli articoli da 49 a 58 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di spese di giustizia (Testo A):
"Art. 49 (L) (Elenco delle spettanze)
1. Agli ausiliari del magistrato spettano l'onorario,
l'indennita' di viaggio e di soggiorno, le spese di viaggio
e il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento
dell'incarico.
2. Gli onorari sono fissi, variabili e a tempo.".
"Art. 50 (L) (Misura degli onorari)
1. La misura degli onorari fissi, variabili e a tempo,
e' stabilita mediante tabelle, approvate con decreto del
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17,
commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. Le tabelle sono redatte con riferimento alle tariffe
professionali esistenti, eventualmente concernenti materie
analoghe, contemperate con la natura pubblicistica
dell'incarico.
3. Le tabelle relative agli onorari a tempo individuano
il compenso orario, eventualmente distinguendo tra la prima
e le ore successive, la percentuale di aumento per
l'urgenza, il numero massimo di ore giornaliere e
l'eventuale superamento di tale limite per attivita' alla
presenza dell'autorita' giudiziaria.".
"Art. 51 (L) (Determinazione degli onorari variabili e
aumento di quelli fissi e variabili)
1. Nel determinare gli onorari variabili il magistrato
deve tener conto delle difficolta', della completezza e del
pregio della prestazione fornita.
2. Gli onorari fissi e variabili possono essere
aumentati, sino al venti per cento, se il magistrato
dichiara l'urgenza dell'adempimento con decreto motivato.".
"Art. 52 (L) (Aumento e riduzione degli onorari)
1. Per le prestazioni di eccezionale importanza,
complessita' e difficolta' gli onorari possono essere
aumentati sino al doppio.
2. Se la prestazione non e' completata nel termine
originariamente stabilito o entro quello prorogato per
fatti sopravvenuti e non imputabili all'ausiliario del
magistrato, per gli onorari a tempo non si tiene conto del
periodo successivo alla scadenza del termine e gli altri
onorari sono ridotti di un terzo.".
"Art. 53 (L) (Incarichi collegiali)
1. Quando l'incarico e' stato conferito ad un collegio
di ausiliari il compenso globale e' determinato sulla base
di quello spettante al singolo, aumentato del quaranta per
cento per ciascuno degli altri componenti del collegio, a
meno che il magistrato dispone che ognuno degli incaricati
deve svolgere personalmente e per intero l'incarico
affidatogli.".
"Art. 54 (L) (Adeguamento periodico degli onorari)
1. La misura degli onorari fissi, variabili e a tempo
e' adeguata ogni tre anni in relazione alla variazione,
accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per
le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nel
triennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero
della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia
e delle finanze.".
"Art. 55 (L) (Indennita' e spese di viaggio)
1. Per l'indennita' di viaggio e di soggiorno, si
applica il trattamento previsto per i dipendenti statali.
L'incaricato e' equiparato al dirigente di seconda fascia
del ruolo unico, di cui all'articolo 15 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. E' fatta salva
l'eventuale maggiore indennita' spettante all'incaricato
dipendente pubblico.
2. Le spese di viaggio, anche in mancanza di relativa
documentazione, sono liquidate in base alle tariffe di
prima classe sui servizi di linea, esclusi quelli aerei.
3. Le spese di viaggio con mezzi aerei o con mezzi
straordinari sono rimborsate se preventivamente autorizzate
dal magistrato.".
"Art. 56 (L) (Spese per l'adempimento dell'incarico)
1. Gli ausiliari del magistrato devono presentare una
nota specifica delle spese sostenute per l'adempimento
dell'incarico e allegare la corrispondente documentazione.
2. Il magistrato accerta le spese sostenute ed esclude
dal rimborso quelle non necessarie.
3. Se gli ausiliari del magistrato sono stati
autorizzati ad avvalersi di altri prestatori d'opera per
attivita' strumentale rispetto ai quesiti posti con
l'incarico, la relativa spesa e' determinata sulla base
delle tabelle di cui all'articolo 50.
4. Quando le prestazioni di carattere intellettuale o
tecnico di cui al comma 3 hanno propria autonomia rispetto
all'incarico affidato, il magistrato conferisce incarico
autonomo.".
"Art. 57 (R) (Equiparazione del commissario ad acta
agli ausiliari del magistrato)
1. Al commissario ad acta si applica la disciplina
degli ausiliari del magistrato, per l'onorario, le
indennita' e spese di viaggio e per le spese sostenute per
l'adempimento dell'incarico.".
"Art. 58 (L) (Indennita' di custodia)
1. Al custode, diverso dal proprietario o avente
diritto, di beni sottoposti a sequestro penale probatorio e
preventivo, e, nei soli casi previsti dal codice di
procedura civile, al custode di beni sottoposti a sequestro
penale conservativo e a sequestro giudiziario e
conservativo, spetta un'indennita' per la custodia e la
conservazione.
2. L'indennita' e' determinata sulla base delle tariffe
contenute in tabelle, approvate ai sensi dell'articolo 59,
e, in via residuale, secondo gli usi locali.
3. Sono rimborsabili eventuali spese documentate se
indispensabili per la specifica conservazione del bene.".
- Si riporta l'articolo 92, secondo comma, del Codice
di procedura civile:
"Art. 92 (Condanna alle spese per singoli atti.
Compensazione delle spese)
(Omissis)
Se vi e' soccombenza reciproca ovvero nel caso di
assoluta novita' della questione trattata o mutamento della
giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il
giudice puo' compensare le spese tra le parti, parzialmente
o per intero.
(Omissis).".
Note all'art. 210
- Si riporta l'articolo 1, comma 18, della legge 6
novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalita' nella
pubblica amministrazione):
"Art. 1 (Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalita' nella
pubblica amministrazione)
(Omissis)
18. Ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e
militari, agli avvocati e procuratori dello Stato e ai
componenti delle commissioni tributarie e' vietata, pena la
decadenza dagli incarichi e la nullita' degli atti
compiuti, la partecipazione a collegi arbitrali o
l'assunzione di incarico di arbitro unico.
(Omissis).".
- Si riporta l'articolo 53 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, (Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche):
"Art. 53 (Incompatibilita', cumulo di impieghi e
incarichi (Art. 58 del d.lgs n. 29 del 1993, come
modificato prima dall'art. 2 del decreto legge n. 358 del
1993, convertito dalla legge n. 448 del 1993, poi dall'art.
1 del decreto legge n. 361 del 1995, convertito con
modificazioni dalla legge n. 437 del 1995, e, infine,
dall'art. 26 del d.lgs n. 80 del 1998 nonche' dall'art. 16
del d.lgs n. 387 del 1998).
1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la
disciplina delle incompatibilita' dettata dagli articoli 60
e seguenti del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la
deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto,
nonche', per i rapporti di lavoro a tempo parziale,
dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e
dall'articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23
dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresi' le
disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274,
508 nonche' 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre
1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30
dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva
modificazione ed integrazione della relativa disciplina.
1-bis. Non possono essere conferiti incarichi di
direzione di strutture deputate alla gestione del personale
a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi
due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni
sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni
rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con
le predette organizzazioni.
2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire
ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri
di ufficio, che non siano espressamente previsti o
disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non
siano espressamente autorizzati.
3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi
regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli
incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati
ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonche'
agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le
diverse magistrature, i rispettivi istituti.
3-bis. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi
regolamenti emanati su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto
con i Ministri interessati, ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, sono individuati, secondo criteri
differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli
professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2.
4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non
siano emanati, l'attribuzione degli incarichi e' consentita
nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre
fonti normative.
5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente
dall'amministrazione, nonche' l'autorizzazione
all'esercizio di incarichi che provengano da
amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza,
ovvero da societa' o persone fisiche, che svolgano
attivita' d'impresa o commerciale, sono disposti dai
rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e
predeterminati, che tengano conto della specifica
professionalita', tali da escludere casi di
incompatibilita', sia di diritto che di fatto,
nell'interesse del buon andamento della pubblica
amministrazione o situazioni di conflitto, anche
potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio
imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.
6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano
ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui
all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto
di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non
superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno,
dei docenti universitari a tempo definito e delle altre
categorie di dipendenti pubblici ai quali e' consentito da
disposizioni speciali lo svolgimento di attivita'
libero-professionali. Sono nulli tutti gli atti e
provvedimenti comunque denominati, regolamentari e
amministrativi, adottati dalle amministrazioni di
appartenenza in contrasto con il presente comma. Gli
incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti
gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti
e doveri di ufficio, per i quali e' previsto, sotto
qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi
derivanti:
a) dalla collaborazione a giornali, riviste,
enciclopedie e simili;
b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o
inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni
industriali;
c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
d) da incarichi per i quali e' corrisposto solo il
rimborso delle spese documentate;
e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il
dipendente e' posto in posizione di aspettativa, di comando
o di fuori ruolo;
f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni
sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in
aspettativa non retribuita;
f-bis) da attivita' di formazione diretta ai dipendenti
della pubblica amministrazione nonche' di docenza e di
ricerca scientifica.
7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi
retribuiti che non siano stati conferiti o previamente
autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini
dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica
l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di
conflitto di interessi. Con riferimento ai professori
universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti
degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il
rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente
decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le piu'
gravi sanzioni e ferma restando la responsabilita'
disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni
eventualmente svolte deve essere versato, a cura
dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto
dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di
appartenenza del dipendente per essere destinato ad
incremento del fondo di produttivita' o di fondi
equivalenti.
7-bis. L'omissione del versamento del compenso da parte
del dipendente pubblico indebito percettore costituisce
ipotesi di responsabilita' erariale soggetta alla
giurisdizione della Corte dei conti.
8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire
incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni
pubbliche senza la previa autorizzazione
dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.
Salve le piu' gravi sanzioni, il conferimento dei predetti
incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in
ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario
responsabile del procedimento; il relativo provvedimento e'
nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come
corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in
disponibilita' dell'amministrazione conferente, e'
trasferito all'amministrazione di appartenenza del
dipendente ad incremento del fondo di produttivita' o di
fondi equivalenti.
9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non
possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti
pubblici senza la previa autorizzazione
dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.
Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica
l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di
conflitto di interessi. In caso di inosservanza si applica
la disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge
28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed
integrazioni. All'accertamento delle violazioni e
all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle
finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le
disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse
sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze.
10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve
essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del
dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono
conferire l'incarico; puo', altresi', essere richiesta dal
dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza
deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro
trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Per
il personale che presta comunque servizio presso
amministrazioni pubbliche diverse da quelle di
appartenenza, l'autorizzazione e' subordinata all'intesa
tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per
provvedere e' per l'amministrazione di appartenenza di 45
giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione
presso la quale il dipendente presta servizio non si
pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta
di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza.
Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se
richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni
pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si
intende definitivamente negata.
11. Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso
per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o
privati comunicano all'amministrazione di appartenenza
l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici.
12. Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o
autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri
dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di
quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica
gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi,
con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso
lordo, ove previsto. La comunicazione e' accompagnata da
una relazione nella quale sono indicate le norme in
applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti
o autorizzati, le ragioni del conferimento o
dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui
gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la
rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento
dell'amministrazione, nonche' le misure che si intendono
adottare per il contenimento della spesa. Entro il 30
giugno di ciascun anno e con le stesse modalita' le
amministrazioni che, nell'anno precedente, non hanno
conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti,
anche se comandati o fuori ruolo, dichiarano di non aver
conferito o autorizzato incarichi.
13. Entro il 30 giugno di ciascun anno le
amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare al
Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o
su apposito supporto magnetico, per ciascuno dei propri
dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o
autorizzato, i compensi, relativi all'anno precedente, da
esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto
comunicazione dai soggetti di cui al comma 11.
14. Al fine della verifica dell'applicazione delle
norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e
integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a
comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via
telematica o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di
ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti
anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio;
sono altresi' tenute a comunicare semestralmente l'elenco
dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati
affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della
ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi
corrisposti. Le amministrazioni rendono noti, mediante
inserimento nelle proprie banche dati accessibili al
pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri
consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso
dell'incarico nonche' l'attestazione dell'avvenuta verifica
dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di
conflitto di interessi. Le informazioni relative a
consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al
Dipartimento della funzione pubblica, nonche' le
informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche
dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi
del presente articolo, sono trasmesse e pubblicate in
tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un
formato digitale standard aperto che consenta di analizzare
e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici.
Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della
funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco
delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e
pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al
terzo periodo del presente comma in formato digitale
standard aperto. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il
Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte
dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso
di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco
dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati
affidati incarichi di consulenza.
15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di
cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi
incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al
comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11
incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9. (*)
16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il
31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui
dati raccolti, adotta le relative misure di pubblicita' e
trasparenza e formula proposte per il contenimento della
spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei
criteri di attribuzione degli incarichi stessi.
16-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica puo' disporre
verifiche del rispetto delle disposizioni del presente
articolo e dell'articolo 1, commi 56 e seguenti, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il tramite
dell'Ispettorato per la funzione pubblica. A tale fine
quest'ultimo opera d'intesa con i Servizi ispettivi di
finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato.
16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di
servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali
per conto delle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni
successivi alla cessazione del rapporto di pubblico
impiego, attivita' lavorativa o professionale presso i
soggetti privati destinatari dell'attivita' della pubblica
amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I
contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione
di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed e'
fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o
conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni
per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei
compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi
riferiti.".
(*)La Corte costituzionale, con sentenza 29 aprile - 5
giugno 2015, n. 98 (Gazzetta Ufficiale 10 giugno 2015, n.
23 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale del presente comma, nella parte in cui
prevede che «I soggetti di cui al comma 9 che omettono le
comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione
di cui allo stesso comma 9».
- Si riporta l'articolo 815 del Codice di procedura
civile:
"Art. 815 (Ricusazione degli arbitri)
Un arbitro puo' essere ricusato:
1) se non ha le qualifiche espressamente convenute
dalle parti;
2) se egli stesso, o un ente, associazione o societa'
di cui sia amministratore, ha interesse nella causa;
3) se egli stesso o il coniuge e' parente fino al
quarto grado o e' convivente o commensale abituale di una
delle parti, di un rappresentante legale di una delle
parti, o di alcuno dei difensori;
4) se egli stesso o il coniuge ha causa pendente o
grave inimicizia con una delle parti, con un suo
rappresentante legale, o con alcuno dei suoi difensori;
5) se e' legato ad una delle parti, a una societa' da
questa controllata, al soggetto che la controlla, o a
societa' sottoposta a comune controllo, da un rapporto di
lavoro subordinato o da un rapporto continuativo di
consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da
altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne
compromettono l'indipendenza; inoltre, se e' tutore o
curatore di una delle parti;
6) se ha prestato consulenza, assistenza o difesa ad
una delle parti in una precedente fase della vicenda o vi
ha deposto come testimone.
Una parte non puo' ricusare l'arbitro che essa ha
nominato o contribuito a nominare se non per motivi
conosciuti dopo la nomina.
La ricusazione e' proposta mediante ricorso al
presidente del tribunale indicato nell'articolo 810,
secondo comma, entro il termine perentorio di dieci giorni
dalla notificazione della nomina o dalla sopravvenuta
conoscenza della causa di ricusazione. Il presidente
pronuncia con ordinanza non impugnabile, sentito l'arbitro
ricusato e le parti e assunte, quando occorre, sommarie
informazioni.
Con ordinanza il presidente provvede sulle spese. Nel
caso di manifesta inammissibilita' o manifesta infondatezza
dell'istanza di ricusazione condanna la parte che l'ha
proposta al pagamento, in favore dell'altra parte, di una
somma equitativamente determinata non superiore al triplo
del massimo del compenso spettante all'arbitro singolo in
base alla tariffa forense.
La proposizione dell'istanza di ricusazione non
sospende il procedimento arbitrale, salvo diversa
determinazione degli arbitri. Tuttavia, se l'istanza e'
accolta, l'attivita' compiuta dall'arbitro ricusato o con
il suo concorso e' inefficace.".
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche) e' pubblicato nella Gazz. Uff 9
maggio 2001, n. 106, S.O..
Note all'art. 211
- Per l'articolo 120 del codice del processo
amministrativo di cui all'Allegato 1 al decreto legislativo
2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della
legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per
il riordino del processo amministrativo) si rinvia alle
Note all'art. 204.
- Si riporta l'articolo 26 del codice del processo
amministrativo di cui all'Allegato 1 al decreto legislativo
2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della
legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per
il riordino del processo amministrativo):
"Art. 26 (Spese di giudizio)
1. Quando emette una decisione, il giudice provvede
anche sulle spese del giudizio, secondo gli articoli 91,
92, 93, 94, 96 e 97 del codice di procedura civile, tenendo
anche conto del rispetto dei principi di chiarezza e
sinteticita' di cui all'articolo 3, comma 2. In ogni caso,
il giudice, anche d'ufficio, puo' altresi' condannare la
parte soccombente al pagamento, in favore della
controparte, di una somma equitativamente determinata,
comunque non superiore al doppio delle spese liquidate, in
presenza di motivi manifestamente infondati.
2. Il giudice condanna d'ufficio la parte soccombente
al pagamento di una sanzione pecuniaria, in misura non
inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del
contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del
giudizio, quando la parte soccombente ha agito o resistito
temerariamente in giudizio. Nelle controversie in materia
di appalti di cui agli articoli 119, lettera a), e 120
l'importo della sanzione pecuniaria puo' essere elevato
fino all'uno per cento del valore del contratto, ove
superiore al suddetto limite. Al gettito delle sanzioni
previste dal presente comma si applica l'articolo 15 delle
norme di attuazione.".
Note all'art. 213
- Si riporta l'articolo 19 del decreto-legge 24 giugno
2014 n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la
trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici
giudiziari), convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 114:
"Art. 19 (Soppressione dell'Autorita' per la vigilanza
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e
definizione delle funzioni dell'Autorita' nazionale
anticorruzione)
1. L'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture, di cui all'articolo 6 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive
modificazioni, e' soppressa ed i relativi organi decadono a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
2. I compiti e le funzioni svolti dall'Autorita' di
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture sono trasferiti all'Autorita' nazionale
anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza
(ANAC), di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150, che e' ridenominata Autorita'
nazionale anticorruzione.
3. Il Presidente dell'Autorita' nazionale
anticorruzione, entro il 31 dicembre 2014, presenta al
Presidente del Consiglio dei ministri un piano per il
riordino dell'Autorita' stessa, che contempla:
a) il trasferimento definitivo delle risorse umane,
finanziarie e strumentali, necessarie per lo svolgimento
delle funzioni di cui al comma 2, specificando che il
personale attualmente in servizio presso l'ANAC,
appartenente ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, confluisce
in un unico ruolo insieme con il personale della soppressa
Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture individuato nel piano di
riordino di cui all'alinea del presente comma;
b) la riduzione non inferiore al venti per cento del
trattamento economico accessorio del personale dipendente,
inclusi i dirigenti;
c) la riduzione delle spese di funzionamento non
inferiore al venti per cento.
4. Il piano di cui al comma 3 acquista efficacia a
seguito dell'approvazione con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, da emanare, previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari, entro sessanta giorni
dalla presentazione del medesimo piano al Presidente del
Consiglio dei ministri.
5. In aggiunta ai compiti di cui al comma 2,
l'Autorita' nazionale anticorruzione:
a) riceve notizie e segnalazioni di illeciti, anche
nelle forme di cui all'art. 54-bis del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165;
a-bis) riceve notizie e segnalazioni da ciascun
avvocato dello Stato il quale, nell'esercizio delle
funzioni di cui all'articolo 13 del testo unico di cui al
regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, venga a conoscenza
di violazioni di disposizioni di legge o di regolamento o
di altre anomalie o irregolarita' relative ai contratti che
rientrano nella disciplina del codice di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Per gli avvocati dello
Stato segnalanti resta fermo l'obbligo di denuncia di cui
all'articolo 331 del codice di procedura penale;
b) salvo che il fatto costituisca reato, applica, nel
rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981,
n. 689, una sanzione amministrativa non inferiore nel
minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro
10.000, nel caso in cui il soggetto obbligato ometta
l'adozione dei piani triennali di prevenzione della
corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o dei
codici di comportamento.
5-bis. Per le controversie aventi ad oggetto le
sanzioni di cui al comma 5, lettera b), e' competente il
tribunale in composizione monocratica.
5-ter. Nella relazione di cui all'articolo 1, comma 2,
lettera g), della legge 6 novembre 2012, n. 190,
l'Autorita' nazionale anticorruzione da' altresi' conto
dell'attivita' svolta ai sensi dei commi 2, 3, 4 e 5 del
presente articolo, indicando le possibili criticita' del
quadro amministrativo e normativo che rendono il sistema
dell'affidamento dei lavori pubblici vulnerabile a fenomeni
di corruzione.
6. Le somme versate a titolo di pagamento delle
sanzioni amministrative di cui al comma 5 lett. b), restano
nella disponibilita' dell'Autorita' nazionale
anticorruzione e sono utilizzabili per le proprie attivita'
istituzionali. Le stesse somme vengono rendicontate ogni
sei mesi e pubblicate nel sito internet istituzionale
dell'Autorita' nazionale anticorruzione specificando la
sanzione applicata e le modalita' di impiego delle suddette
somme, anche in caso di accantonamento o di mancata
utilizzazione.
7. Il Presidente dell'Autorita' nazionale
anticorruzione formula proposte al Commissario unico
delegato del Governo per l'Expo Milano 2015 ed alla
Societa' Expo 2015 p.a. per la corretta gestione delle
procedure d'appalto per la realizzazione dell'evento. Il
presidente dell'Autorita' nazionale anticorruzione segnala
all'autorita' amministrativa di cui all'articolo 47, comma
3, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le
violazioni in materia di comunicazione delle informazioni e
dei dati e di obblighi di pubblicazione previste nel citato
articolo 47, ai fini dell'esercizio del potere
sanzionatorio di cui al medesimo articolo.
8. Allo svolgimento dei compiti di cui ai commi 2 e 5,
il Presidente dell'ANAC provvede con le risorse umane,
strumentali e finanziarie della soppressa Autorita' di
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture, nelle more dell'approvazione del piano di cui al
comma 4.
9. Al fine di concentrare l'attivita' dell'Autorita'
nazionale anticorruzione sui compiti di trasparenza e di
prevenzione della corruzione nelle pubbliche
amministrazioni, le funzioni della predetta Autorita' in
materia di misurazione e valutazione della performance, di
cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono trasferite al
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri, a decorrere dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Con riguardo al solo trasferimento delle funzioni di cui
all'articolo 13, comma 6, lettere m) e p), del decreto
legislativo n. 150 del 2009, relativamente ai progetti
sperimentali e al Portale della trasparenza, detto
trasferimento di funzioni deve avvenire previo accordo tra
il Dipartimento della funzione pubblica e l'Autorita'
nazionale anticorruzione, anche al fine di individuare i
progetti che possono piu' opportunamente rimanere
nell'ambito della medesima Autorita' nazionale
anticorruzione.
10. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 180
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il
Governo provvede a riordinare le funzioni di cui al comma 9
in materia di misurazione e valutazione della performance,
sulla base delle seguenti norme generali regolatrici della
materia:
a) revisione e semplificazione degli adempimenti a
carico delle amministrazioni pubbliche, al fine di
valorizzare le premialita' nella valutazione della
performance, organizzativa e individuale, anche utilizzando
le risorse disponibili ai sensi dell'articolo 16, commi 4 e
5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
b) progressiva integrazione del ciclo della performance
con la programmazione finanziaria;
c) raccordo con il sistema dei controlli interni;
d) valutazione indipendente dei sistemi e risultati;
e) conseguente revisione della disciplina degli
organismi indipendenti di valutazione.
11. Il Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri puo' avvalersi ai
sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio
1997, n. 127, di personale in posizione di fuori ruolo o di
comando per lo svolgimento delle funzioni relative alla
misurazione e valutazione della performance.
12. Il comma 7, dell'articolo 13, del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e' abrogato.
13. All'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' abrogato;
 


b) al comma 5, secondo periodo, le parole: "sino a
diversa disposizione adottata ai sensi del comma 2," sono
soppresse.
14. Il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo
1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre
2006, n. 315 e' soppresso.
14-bis. Le funzioni di supporto dell'autorita' politica
delegata per il coordinamento in materia di controllo
strategico nelle amministrazioni dello Stato sono
attribuite all'Ufficio per il programma di Governo della
Presidenza del Consiglio dei ministri. L'Ufficio provvede
alle funzioni trasferite con le risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
15. Le funzioni del Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in
materia di trasparenza e prevenzione della corruzione di
cui all'articolo 1, commi 4, 5 e 8, della legge 6 novembre
2012 n. 190, e le funzioni di cui all'articolo 48 del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono trasferite
all'Autorita' nazionale anticorruzione.
16. Dall'applicazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.".
- La legge 28 gennaio 2016, n. 11 (Deleghe al Governo
per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche'
per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture)
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2016, n.
23.
- Si riporta l'articolo 1, comma 2, lettera f-bis),
della legge 6 novembre 2012 n. 190 (Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalita' nella pubblica amministrazione):
"Art. 1 (Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalita' nella
pubblica amministrazione)
(Omissis)
2. La Commissione per la valutazione, la trasparenza e
l'integrita' delle amministrazioni pubbliche, di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150, e successive modificazioni, di seguito denominata
«Commissione», opera quale Autorita' nazionale
anticorruzione, ai sensi del comma 1 del presente articolo.
In particolare, la Commissione:
(Omissis)
f-bis) esercita la vigilanza e il controllo sui
contratti di cui agli articoli 17 e seguenti del codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
(Omissis).".
- Si riporta l'articolo 5-ter del decreto legge 24
gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la
concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la
competitivita'), convertito con modificazioni dalle legge
24 marzo 2012, n. 27:
"Art. 5-ter (Rating di legalita' delle imprese)
1. Al fine di promuovere l'introduzione di principi
etici nei comportamenti aziendali, all'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato e' attribuito il compito di
segnalare al Parlamento le modifiche normative necessarie
al perseguimento del sopraindicato scopo anche in rapporto
alla tutela dei consumatori, nonche' di procedere, in
raccordo con i Ministeri della giustizia e dell'interno,
alla elaborazione ed all'attribuzione, su istanza di parte,
di un rating di legalita' per le imprese operanti nel
territorio nazionale che raggiungano un fatturato minimo di
due milioni di euro, riferito alla singola impresa o al
gruppo di appartenenza, secondo i criteri e le modalita'
stabilite da un regolamento dell'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato da emanare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione. Al fine dell'attribuzione del rating, possono
essere chieste informazioni a tutte le pubbliche
amministrazioni. Del rating attribuito si tiene conto in
sede di concessione di finanziamenti da parte delle
pubbliche amministrazioni, nonche' in sede di accesso al
credito bancario, secondo le modalita' stabilite con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del
Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione. Gli istituti di credito che omettono di tener
conto del rating attribuito in sede di concessione dei
finanziamenti alle imprese sono tenuti a trasmettere alla
Banca d'Italia una dettagliata relazione sulle ragioni
della decisione assunta.".
- Si riporta l'articolo 1, comma 67, della legge 23
dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2006):
"Art. 1
(Omissis)
67. L'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici,
cui e' riconosciuta autonomia organizzativa e finanziaria,
ai fini della copertura dei costi relativi al proprio
funzionamento di cui al comma 65 determina annualmente
l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai
soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua
vigilanza, nonche' le relative modalita' di riscossione,
ivi compreso l'obbligo di versamento del contributo da
parte degli operatori economici quale condizione di
ammissibilita' dell'offerta nell'ambito delle procedure
finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche. In sede
di prima applicazione, il totale dei contributi versati non
deve, comunque, superare lo 0,25 per cento del valore
complessivo del mercato di competenza. L'Autorita' per la
vigilanza sui lavori pubblici puo', altresi', individuare
quali servizi siano erogabili a titolo oneroso, secondo
tariffe determinate sulla base del costo effettivo dei
servizi stessi. I contributi e le tariffe previste dal
presente comma sono predeterminati e pubblici. Eventuali
variazioni delle modalita' e della misura della
contribuzione e delle tariffe, comunque nel limite massimo
dello 0,4 per cento del valore complessivo del mercato di
competenza, possono essere adottate dall'Autorita' ai sensi
del comma 65. In via transitoria, per l'anno 2006, nelle
more dell'attivazione delle modalita' di finanziamento
previste dal presente comma, le risorse per il
funzionamento dell'Autorita' per la vigilanza sui lavori
pubblici sono integrate, a titolo di anticipazione, con il
contributo di 3,5 milioni di euro, che il predetto
organismo provvedera' a versare all'entrata del bilancio
dello Stato entro il 31 dicembre 2006.".
Note all'art. 214
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
(Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203,
S.O..
- Si riporta l'articolo 1 della legge 17 maggio 1999,
n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al
Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e
della normativa che disciplina l'INAIL, nonche'
disposizioni per il riordino degli enti previdenziali):
"Art. 1 (Costituzione di unita' tecniche di supporto
alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio
degli investimenti pubblici)
1. Al fine di migliorare e dare maggiore qualita' ed
efficienza al processo di programmazione delle politiche di
sviluppo, le amministrazioni centrali e regionali, previa
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, istituiscono e rendono operativi, entro il 31
ottobre 1999, propri nuclei di valutazione e verifica degli
investimenti pubblici che, in raccordo fra loro e con il
Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti
pubblici del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, garantiscono il supporto tecnico
nelle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e
verifica di piani, programmi e politiche di intervento
promossi e attuati da ogni singola amministrazione. E'
assicurata l'integrazione dei nuclei di valutazione e
verifica degli investimenti pubblici con il Sistema
statistico nazionale, secondo quanto previsto dall'articolo
6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. I nuclei di valutazione e verifica di cui al comma 1
operano all'interno delle rispettive amministrazioni, in
collegamento con gli uffici di statistica costituiti ai
sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ed
esprimono adeguati livelli di competenza tecnica ed
operativa al fine di poter svolgere funzioni tecniche a
forte contenuto di specializzazione, con particolare
riferimento per:
a) l'assistenza e il supporto tecnico per le fasi di
programmazione, formulazione e valutazione di documenti di
programma, per le analisi di opportunita' e fattibilita'
degli investimenti e per la valutazione ex ante di progetti
e interventi, tenendo conto in particolare di criteri di
qualita' ambientale e di sostenibilita' dello sviluppo
ovvero dell'indicazione della compatibilita' ecologica
degli investimenti pubblici;
b) la gestione del Sistema di monitoraggio di cui al
comma 5, da realizzare congiuntamente con gli uffici di
statistica delle rispettive amministrazioni;
c) l'attivita' volta alla graduale estensione delle
tecniche proprie dei fondi strutturali all'insieme dei
programmi e dei progetti attuati a livello territoriale,
con riferimento alle fasi di programmazione, valutazione,
monitoraggio e verifica.
3. Le attivita' volte alla costituzione dei nuclei di
valutazione e verifica di cui al comma 1 sono attuate
autonomamente sotto il profilo amministrativo,
organizzativo e funzionale dalle singole amministrazioni
tenendo conto delle strutture similari gia' esistenti e
della necessita' di evitare duplicazioni. Le
amministrazioni provvedono a tal fine ad elaborare, anche
sulla base di un'adeguata analisi organizzativa, un
programma di attuazione comprensivo delle connesse
attivita' di formazione e aggiornamento necessarie alla
costituzione e all'avvio dei nuclei.
4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sono indicate le caratteristiche
organizzative comuni dei nuclei di cui al presente
articolo, ivi compresa la spettanza di compensi agli
eventuali componenti estranei alla pubblica
amministrazione, nonche' le modalita' e i criteri per la
formulazione e la realizzazione dei programmi di attuazione
di cui al comma 3. (*)
5. E' istituito presso il Comitato interministeriale
per la programmazione economica (CIPE) il «Sistema di
monitoraggio degli investimenti pubblici» (MIP), con il
compito di fornire tempestivamente informazioni
sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con
particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i
fondi strutturali europei, sulla base dell'attivita' di
monitoraggio svolta dai nuclei di cui al comma 1. Tale
attivita' concerne le modalita' attuative dei programmi di
investimento e l'avanzamento tecnico-procedurale,
finanziario e fisico dei singoli interventi. Il Sistema di
monitoraggio degli investimenti pubblici e' funzionale
all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito
dello stesso CIPE, anche con l'utilizzazione del Sistema
informativo integrato del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica. Il CIPE, con
propria deliberazione, costituisce e definisce la
strutturazione del Sistema di monitoraggio degli
investimenti pubblici disciplina il suo funzionamento ed
emana indirizzi per la sua attivita', previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
6. Il Sistema di monitoraggio degli investimenti
pubblici deve essere flessibile ed integrabile in modo tale
da essere funzionale al progetto «Rete unitaria della
pubblica amministrazione», di cui alla direttiva del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 settembre 1995 ,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21 novembre
1995. Le informazioni derivanti dall'attivita' di
monitoraggio sono trasmesse dal CIPE alla Cabina di regia
nazionale di cui all'articolo 6 del decreto-legge 23 giugno
1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1995, n. 341, alla sezione centrale
dell'Osservatorio dei lavori pubblici e, in relazione alle
rispettive competenze, a tutte le amministrazioni centrali
e regionali. Il CIPE invia un rapporto semestrale al
Parlamento.
7. Per le finalita' di cui al presente articolo, ivi
compreso il ruolo di coordinamento svolto dal CIPE, e'
istituito un fondo da ripartire, previa deliberazione del
CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica. Per la dotazione del
fondo e' autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'anno
1999 e di lire 10 miliardi annue a decorrere dall'anno
2000.
8. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a 8 miliardi di lire per l'anno 1999 e 10
miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si
provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
9. Per le finalita' di cui al comma 1, il CIPE, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari
permanenti, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, indica i criteri ai quali
dovranno attenersi le regioni e le province autonome al
fine di suddividere il rispettivo territorio in Sistemi
locali del lavoro, individuando tra questi i distretti
economico-produttivi sulla base di una metodologia e di
indicatori elaborati dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT), che ne curera' anche l'aggiornamento periodico.
Tali indicatori considereranno fenomeni demografici,
sociali, economici, nonche' la dotazione infrastrutturale e
la presenza di fattori di localizzazione, situazione
orografica e condizione ambientale ai fini della
programmazione delle politiche di sviluppo di cui al comma
1. Sono fatte salve le competenze in materia delle regioni,
delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti
locali.".
(*)La Corte costituzionale, con sentenza 12-27 luglio
2001, n. 314 (Gazzetta Ufficiale 1° agosto 2001, n. 30 -
Serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro,
l'illegittimita' del presente comma, nella parte in cui
ricomprende, fra i propri destinatari, la regione
Trentino-Alto Adige e le provincie autonome di Trento e di
Bolzano.
- Si riporta l'articolo 7 del decreto legislativo 29
dicembre 2011, n. 228 (Attuazione dell'articolo 30, comma
9, lettere a), b), c) e d) della legge 31 dicembre 2009, n.
196, in materia di valutazione degli investimenti relativi
ad opere pubbliche):
"Art. 7 (Organismi indipendenti di valutazione)
1. I Ministeri individuano gli organismi responsabili
delle attivita' di valutazione di cui al presente decreto,
di seguito "Organismi", nei Nuclei di valutazione e
verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo 1
della legge 17 maggio 1999, n. 144.
2. Al fine di un efficace svolgimento delle attivita'
di valutazione, i Ministeri assicurano l'indipendenza degli
Organismi nell'esercizio delle funzioni valutative cui essi
sono preposti e mettono a disposizione ogni informazione
utile all'elaborazione delle analisi valutative, inclusi i
dati derivanti dai diversi sistemi di monitoraggio delle
opere, comprese quelle realizzate da altre amministrazioni
o imprese pubbliche, in coerenza con quanto disposto con i
decreti legislativi di attuazione dell'articolo 30, comma
9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n.
196.
3. Per le finalita' di cui al presente articolo, entro
60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui
all'articolo 1, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n.
144, e' integrato con la previsione di criteri di
designazione e di modalita' di selezione dei componenti
degli Organismi che ne garantiscano l'indipendenza e la
professionalita'. Qualora occorra integrare le
professionalita' degli Organismi, si ricorre
prioritariamente a valutatori interni ad altre strutture di
valutazione esistenti nelle amministrazioni, limitando il
ricorso a competenze esterne ai casi in cui manchino
adeguate professionalita' e per valutazioni particolarmente
complesse.
4. Per la valutazione di interventi particolarmente
complessi e che richiedono professionalita' e competenze di
natura multisettoriale, gli Organismi possono attivare tra
loro opportune collaborazioni e condivisioni di
metodologie, anche in raccordo con il Sistema Nazionale di
Valutazione, istituito dal Quadro strategico nazionale
2007-2013. I Ministeri possono, in ogni caso, chiedere il
supporto, previ accordi organizzativi tra le
amministrazioni interessate, anche ai fini di esclusione di
eventuali cause di incompatibilita', del Nucleo di
valutazione e verifica degli investimenti pubblici e
dell'Unita' tecnica finanza di progetto istituiti presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la
programmazione e il coordinamento della politica economica
e del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
5. Il supporto metodologico per lo svolgimento delle
funzioni di valutazione, ivi inclusa la predisposizione di
linee guida e documenti metodologici previsti nel presente
decreto, e' assicurato dal Nucleo di valutazione e verifica
degli investimenti pubblici del Dipartimento per lo
sviluppo e la coesione economica del Ministero dello
sviluppo economico, in raccordo con il Sistema Nazionale di
Valutazione, anche al fine di garantire la condivisione dei
prodotti e degli strumenti, nonche' la loro armonizzazione
con i metodi e i criteri di valutazione utilizzati nella
politica regionale, nazionale e comunitaria.
6. La Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della
politica economica, nel rispetto delle responsabilita'
autonome di valutazione proprie di ogni Ministero:
a) verifica, ai fini dell'esame da parte del CIPE, la
corretta predisposizione dei Documenti e delle relazioni
annuali di cui all'articolo 2, comma 6, nonche' il rispetto
delle indicazioni contenute nelle linee guida di cui
all'articolo 8, eventualmente formulando osservazioni e
rilievi;
b) predispone una relazione triennale sulla valutazione
degli investimenti in opere pubbliche, elaborata anche
sulla base delle relazioni annuali, da trasmettere al
Parlamento;
c) cura l'istruttoria propedeutica all'adozione da
parte del CIPE della delibera di riparto delle risorse del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, della citata legge 17
maggio 1999, n. 144.
7. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma
6, il Dipartimento puo' avvalersi di personale in posizione
di comando o fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 17, comma
14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.".
- Si riporta l'articolo 1, comma 238, della legge 30
dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2005):
"Art. 1
(Omissis)
238. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2005, e'
stabilito un incremento delle tariffe applicabili per le
operazioni in materia di motorizzazione di cui all'articolo
18 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, in modo da
assicurare, su base annua, maggiori entrate pari a 24
milioni di euro a decorrere dall'anno 2005. Una quota delle
predette maggiori entrate, pari ad euro 20 milioni per
l'anno 2005, e ad euro 12 milioni a decorrere dall'anno
2006, e' riassegnata allo stato di previsione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti per la copertura degli
oneri di cui all'articolo 2, commi 3, 4 e 5, del decreto
legislativo 20 agosto 2002, n. 190. La riassegnazione di
cui al precedente periodo e' limitata, per l'anno 2013,
all'importo di euro 6.120.000 per l'anno 2014 all'importo
di euro 9.278.000, per l'anno 2015 all'importo di euro
7.747.000 e per l'anno 2016 all'importo di euro 10.215.000.
(Omissis).".
- La legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di
investimenti, delega al Governo per il riordino degli
incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina
l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti
previdenziali) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22
maggio 1999, n. 118, S.O..
- Si riporta l'articolo articolo 13 del decreto-legge
25 marzo 1997, n. 67 (Disposizioni urgenti per favorire
l'occupazione), convertito, con modificazioni, dalla legge
23 maggio 1997, n. 135:
"Art. 13 (Commissari straordinari e interventi
sostitutivi)
1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
individuate le opere ed i lavori, ai quali lo Stato
contribuisce, anche indirettamente o con apporto di
capitale, in tutto o in parte ovvero cofinanziati con
risorse dell'Unione europea, di rilevante interesse
nazionale per le implicazioni occupazionali ed i connessi
riflessi sociali, gia' appaltati o affidati a general
contractor in concessione o comunque ricompresi in una
convenzione quadro oggetto di precedente gara e la cui
esecuzione, pur potendo iniziare o proseguire, non sia
iniziata o, se iniziata, risulti anche in parte
temporaneamente comunque sospesa. Con i medesimi decreti
del Presidente del Consiglio dei Ministri, da pubblicarsi
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono
nominati uno o piu' commissari straordinari.
2. Nel termine perentorio di trenta giorni dalla data
della pubblicazione dell'elenco di cui al comma 1, le
amministrazioni competenti adottano i provvedimenti, anche
di natura sostitutiva, necessari perche' l'esecuzione
dell'opera sia avviata o ripresa senza indugio, salvi gli
effetti dei provvedimenti giurisdizionali.
3. La pronuncia sulla compatibilita' ambientale delle
opere di cui al comma 1, ove non ancora intervenuta, e'
emessa entro sessanta giorni dalla richiesta.
4. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma
2, il commissario straordinario di cui al comma 1 provvede
in sostituzione degli organi ordinari o straordinari,
avvalendosi delle relative strutture. In caso di competenza
regionale, provinciale o comunale, i provvedimenti
necessari ad assicurare la tempestiva esecuzione sono
comunicati dal commissario straordinario al presidente
della regione o della provincia, al sindaco della citta' o
del comune, nel cui ambito territoriale e' prevista, od in
corso, anche se in parte temporaneamente sospesa, la
realizzazione delle opere e dei lavori, i quali, entro
quindici giorni dalla ricezione, possono disporne la
sospensione, anche provvedendo diversamente; trascorso tale
termine e in assenza di sospensione, i provvedimenti del
commissario sono esecutivi.
4-bis. Per l'attuazione degli interventi di cui ai
precedenti commi i commissari straordinari provvedono in
deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque
della normativa comunitaria sull'affidamento di appalti di
lavori, servizi e forniture, della normativa in materia di
tutela ambientale e paesaggistica, di tutela del patrimonio
storico, artistico e monumentale, nonche' dei principi
generali dell'ordinamento.
4-ter. I provvedimenti emanati in deroga alle leggi
vigenti devono contenere l'indicazione delle principali
norme cui si intende derogare e devono essere motivati.
4-quater. Il commissario straordinario, al fine di
consentire il pronto avvio o la pronta ripresa
dell'esecuzione dell'opera commissariata, puo' essere
abilitato ad assumere direttamente le funzioni di stazione
appaltante, ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro competente, di concerto con il
Ministro del tesoro, puo' disporre, in luogo della
prosecuzione dell'esecuzione delle opere di cui al comma 1,
l'utilizzazione delle somme non impegnabili nell'esercizio
finanziario in corso per le opere stesse, destinandole alla
realizzazione degli adeguamenti previsti dal decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni, negli edifici demaniali o in uso a uffici
pubblici. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 8,
commi 2 e 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1997, n. 30.
6. Al fine di assicurare l'immediata operativita' del
servizio tecnico di cui all'articolo 5, comma 3, della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni,
anche allo scopo di provvedere alla pronta ricognizione
delle opere per le quali sussistano cause ostative alla
regolare esecuzione, il Ministro dei lavori pubblici
provvede, in deroga all'articolo 1, comma 45, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, alla
copertura, mediante concorso per esami, di venticinque
posti con qualifica di dirigente, di cui cinque
amministrativi e venti tecnici, a valere sulle unita' di
cui all'articolo 5, comma 3, della legge 11 febbraio 1994,
n. 109.
7. Al relativo onere, valutato in lire 1 miliardo per
l'anno 1997 ed in lire 2,5 miliardi annui a decorrere dal
1998, si provvede mediante riduzione dello stanziamento
iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando
quanto a lire 1 miliardo per il 1997 l'accantonamento
relativo al Ministero del tesoro e quanto a lire 2,5
miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999
l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
7-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, successivo al decreto di cui al comma 1, saranno
stabiliti i criteri per la corresponsione dei compensi
spettanti ai commissari straordinari di cui al medesimo
comma 1. Alla corrispondente spesa si fara' fronte
utilizzando i fondi stanziati per le opere di cui al
predetto comma 1.".
- Si riporta l'articolo 163 del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE):
"Art. 163 (Attivita' del Ministero delle infrastrutture
(art. 2, d.lgs. n. 190/2002; art. 2, d.lgs. n. 189/2005)
1. Il Ministero promuove le attivita' tecniche e
amministrative occorrenti ai fini della sollecita
progettazione e approvazione delle infrastrutture e degli
insediamenti produttivi ed effettua, con la collaborazione
delle regioni o province autonome interessate con oneri a
proprio carico, le attivita' di supporto necessarie per la
vigilanza, da parte del CIPE, sulla realizzazione delle
infrastrutture. Previa intesa da sottoscriversi tra il
Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze, le regioni possono provvedere alle attivita'
di progettazione delle infrastrutture statali eventualmente
anche mediante l'anticipazione dei finanziamenti previsti
dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443.
Nello svolgimento di tali funzioni il Ministero
impronta la propria attivita' al principio di leale
collaborazione con le regioni e le province autonome e con
gli enti locali interessati e acquisisce, nei casi indicati
dal presente capo, la previa intesa delle regioni o
province autonome interessate.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero:
a) promuove e riceve le proposte degli altri Ministeri
e delle regioni o province autonome, formulando la proposta
di programma da approvare con le modalita' previste dalla
legge 21 dicembre 2001, n. 443; promuove e propone intese
quadro tra Governo e singole regioni o province autonome,
al fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle
infrastrutture;
b) promuove la redazione dei progetti delle
infrastrutture da parte dei soggetti aggiudicatori, anche
attraverso eventuali opportune intese o accordi
procedimentali tra i soggetti comunque interessati;
c) promuove e acquisisce il parere istruttorio dei
progetti preliminari e definitivi da parte dei soggetti
competenti a norma del presente capo e, sulla base dei
pareri predetti, cura a sua volta l'istruttoria ai fini
delle deliberazioni del CIPE, proponendo allo stesso le
eventuali prescrizioni per l'approvazione del progetto. Per
le opere di competenza dello Stato il parere del Consiglio
superiore dei lavori pubblici, o di altri organi o
commissioni consultive, ove richiesto dalle norme vigenti,
e' acquisito sul progetto preliminare;
d) provvede, eventualmente in collaborazione con le
regioni, le province autonome e gli altri enti interessati
con oneri a proprio carico, alle attivita' di supporto al
CIPE per la vigilanza delle attivita' di affidamento da
parte dei soggetti aggiudicatori e della successiva
realizzazione delle infrastrutture;
e) ove necessario, collabora alle attivita' dei
soggetti aggiudicatori o degli enti interessati alle
attivita' istruttorie con azioni di indirizzo e supporto, a
mezzo delle proprie strutture ovvero a mezzo dei commissari
straordinari di cui al comma 5;
f) assegna ai soggetti aggiudicatori, a carico dei
fondi, le risorse finanziarie integrative necessarie alle
attivita' progettuali; propone, d'intesa con il Ministero
dell'economia e delle finanze, al CIPE l'assegnazione ai
soggetti aggiudicatori, a carico dei fondi, delle risorse
finanziarie integrative necessarie alla realizzazione delle
infrastrutture, previa approvazione del progetto
preliminare e nei limiti delle risorse disponibili. Per le
infrastrutture e gli insediamenti produttivi strategici di
competenza del Ministero delle attivita' produttive, le
attivita' di cui al presente comma sono svolte d'intesa con
il Ministero delle attivita' produttive. Per gli interventi
ferroviari di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre
2001, n. 443, in cui il soggetto aggiudicatore sia diverso
da RFI S.p.A., ma da quest'ultima direttamente o
indirettamente partecipato, il Ministero individua in RFI
S.p.A. il destinatario dei fondi da assegnare ai sensi
della presente lettera;
f-bis) cura le istruttorie per l'avanzamento
procedurale e fisico dei progetti, formula le proposte ed
assicura il supporto necessario per l'attivita' del CIPE,
avvalendosi anche della eventuale collaborazione richiesta
all'Unita' tecnica finanza di progetto, ovvero offerta
dalle regioni o province autonome interessate con oneri a
loro carico;
f-ter) verifica l'avanzamento dei lavori anche
attraverso sopralluoghi tecnico-amministrativi presso i
cantieri interessati, previo accesso agli stessi; a tal
fine puo' avvalersi, ove necessario, del Corpo della
Guardia di finanza, mediante la sottoscrizione di appositi
protocolli di intesa.
3. Per le attivita' di cui al presente capo il
Ministero puo':
a) avvalersi di una struttura tecnica di missione
composta da dipendenti nei limiti dell'organico approvato e
dirigenti delle pubbliche amministrazioni, da tecnici
individuati dalle regioni o province autonome
territorialmente coinvolte, nonche', sulla base di
specifici incarichi professionali o rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa, da progettisti ed
esperti nella gestione di lavori pubblici e privati e di
procedure amministrative. La struttura tecnica di missione
e' istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture;
i costi della struttura tecnica di missione e degli advisor
di cui alla lettera c) sono posti a carico dei fondi con le
modalita' stabilite con il decreto del Ministro delle
infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, di cui al comma 6;
b) assumere, per esigenze della struttura medesima,
personale di alta specializzazione e professionalita',
previa selezione, con contratti a tempo determinato di
durata non superiore al quinquennio rinnovabile per una
sola volta;
c) avvalersi, quali advisor, di societa' specializzate
nella progettazione e gestione di lavori pubblici e
privati.
4. Per le attivita' di cui al presente capo il
Ministero, inoltre, puo':
a) avvalersi dell'eventuale ulteriore collaborazione
che le regioni o province autonome interessate vorranno
offrire, con oneri a proprio carico;
b) avvalersi, d'intesa con il Ministero dell'economia e
delle finanze, con apposita convenzione ai sensi
dell'articolo 47, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n.
448, della Cassa depositi e prestiti o di societa' da essa
controllata per le attivita' di supporto
tecnico-finanziario occorrenti al Ministero e ai soggetti
aggiudicatori;
c) richiedere alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri la collaborazione dell'Unita' tecnica-Finanza di
progetto (UTFP). Con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri sono riorganizzati i compiti, le attribuzioni,
la composizione e le modalita' di funzionamento dell'Unita'
tecnica-Finanza di progetto (UTFP) anche in deroga
all'articolo 7 della citata legge n. 144 del 1999. Dalla
data di entrata in vigore del provvedimento di riordino e
secondo le modalita' nello stesso indicate si procede alla
nomina, nel numero massimo di 15, dei nuovi componenti in
sostituzione dei componenti in essere, i quali decadono
alla stessa data.
5. Al fine di agevolare, sin dall'inizio della fase
istruttoria, la realizzazione di infrastrutture e
insediamenti produttivi, il Ministro delle infrastrutture,
sentiti i Ministri competenti, nonche' i Presidenti delle
regioni o province autonome interessate, propone al
Presidente del Consiglio dei Ministri la nomina di
commissari straordinari, i quali seguono l'andamento delle
opere e provvedono alle opportune azioni di indirizzo e
supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti
pubblici e privati interessati. Nell'espletamento delle
suddette attivita', e nel caso di particolare complessita'
delle stesse, il commissario straordinario puo' essere
affiancato da un sub-commissario, nominato dal Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Presidenti
delle regioni o province autonome territorialmente
coinvolte, con oneri a carico delle regioni o province
autonome proponenti. Per le opere non aventi carattere
interregionale o internazionale, la proposta di nomina del
commissario straordinario e' formulata d'intesa con il
presidente della regione o provincia autonoma, o sindaco
della citta' metropolitana interessata.
6. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 3, 4
e 5 sono posti a carico dei fondi e sono contenuti
nell'ambito della quota delle risorse che annualmente sono
destinate allo scopo con decreto del Ministro delle
infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze.
7. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro delle infrastrutture, sentiti i
Ministri competenti nonche', per le infrastrutture di
competenza dei soggetti aggiudicatori regionali, i
presidenti delle regioni o province autonome interessate,
abilita eventualmente i commissari straordinari ad
adottare, con le modalita' e i poteri di cui all'articolo
13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, in
sostituzione dei soggetti competenti, i provvedimenti e gli
atti di qualsiasi natura necessari alla sollecita
progettazione, istruttoria, affidamento e realizzazione
delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi.
8. I commissari straordinari riferiscono al Presidente
del Consiglio, al Ministro delle infrastrutture e al CIPE
in ordine alle problematiche riscontrate e alle iniziative
assunte e operano secondo le direttive dai medesimi
impartite e con il supporto del Ministero, e, ove
esistenti, della struttura tecnica di missione e degli
advisor, acquisendo, per il tramite degli stessi, ogni
occorrente studio e parere. Nei limiti dei costi
autorizzati a norma del comma 9, i commissari straordinari
e i sub-commissari si avvalgono delle strutture di cui al
comma 3, nonche' delle competenti strutture regionali e
possono avvalersi del supporto e della collaborazione dei
soggetti terzi.
9. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
di nomina del commissario straordinario individua il
compenso e i costi pertinenti alle attivita' da svolgere
dallo stesso, nonche' le modalita' di corresponsione degli
stessi, a carico dei fondi, nell'ambito delle risorse di
cui al comma 6.
10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri e' istituito, su proposta del Ministro delle
infrastrutture, e senza oneri per il bilancio dello Stato,
un gruppo di lavoro allo scopo di assicurare ai commissari
straordinari che ne facciano richiesta, l'assistenza e il
supporto coordinato da parte delle amministrazioni statali
e regionali interessate.".
- Si riporta l'articolo 1, comma 5 della legge 28
gennaio 2016, n. 11 (Deleghe al Governo per l'attuazione
delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014,
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture):
"Art. 1
(Omissis)
5. Sulla base del decreto di riordino sono, altresi',
emanate linee guida di carattere generale proposte
dall'ANAC e approvate con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, che sono trasmesse prima
dell'adozione alle competenti Commissioni parlamentari per
il parere.
(Omissis).".
Note all'art. 216
- La Parte II, Titolo II, Capo I, del decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207
(Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»),
recano, rispettivamente: "CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A
LAVORI NEI SETTORI ORDINARI", "Progettazione e verifica del
progetto", "Progettazione".
- La Parte II, Titolo XI, Capi I e II, del decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207
(Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»),
recano, rispettivamente: "CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A
LAVORI NEI SETTORI ORDINARI", "Lavori riguardanti i beni
del patrimonio culturale", "Beni del patrimonio culturale",
"Progettazione".
- Si riporta l'articolo 248, del decreto del Presidente
della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di
esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»):
"Art. 248 (Qualificazione e direzione tecnica per i
lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale)
1. In relazione all'articolo 79, per i lavori relativi
alle categorie OG 2, OS 2-A, OS 2-B e OS 25, con il decreto
di cui all'articolo 201, comma 3, del codice, sono
disciplinate forme di verifica semplificata del possesso
dei requisiti, volte ad agevolare l'accesso alla
qualificazione delle imprese artigiane.
2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 83, ai
fini della qualificazione per lavori sui beni di cui al
presente titolo, relativi alle categorie OG 2, OS 2-A, OS
2-B e OS 25 eseguiti per conto dei soggetti di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera b), nonche' di committenti
privati o in proprio, la certificazione deve contenere
l'attestato dell'autorita' preposta alla tutela del bene
oggetto dei lavori, del buon esito degli interventi
eseguiti.
3. In deroga a quanto disposto dall'articolo 85, comma
1, lettera b), i lavori di cui al presente titolo, relativi
alle categorie OG 2, OS 2-A, OS 2-B e OS 25, sono
utilizzati ai fini della qualificazione soltanto
dall'impresa che li ha effettivamente eseguiti, sia essa
affidataria o subappaltatrice.
4. Gli operatori economici, per partecipare agli
appalti di importo pari o inferiore a 150.000 euro relativi
a lavori di cui al presente titolo, compresi gli scavi
archeologici, fermo restando quanto previsto dall'articolo
90, commi 1 e 3, devono aver realizzato nel quinquennio
antecedente la data di pubblicazione del bando lavori
analoghi per importo pari a quello dei lavori che si
intendono eseguire, e presentare l'attestato di buon esito
degli stessi rilasciato dalle autorita' eventualmente
preposte alla tutela dei beni cui si riferiscono i lavori
eseguiti.
5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 87,
commi 1 e da 3 a 7, la direzione tecnica per i lavori di
cui al presente titolo e' affidata, relativamente alla
categoria OG 2, a soggetti in possesso di laurea in
conservazione di beni culturali o in architettura,
relativamente alle categorie OS 2-A e OS 2-B, ai
restauratori dei beni culturali in possesso dei requisiti
di cui agli articoli 29 e 182 del codice dei beni culturali
e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, e, relativamente alla categoria OS 25, a
soggetti in possesso dei titoli previsti dal decreto
ministeriale di cui all'articolo 95, comma 2, del codice.".
- Si riportano gli articoli 254, 255 e 256 del decreto
del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207
(Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»):
"Art. 254 (Requisiti delle societa' di ingegneria (art.
53, D.P.R. n. 554/1999)
1. Ai fini dell'affidamento dei servizi disciplinati
dalla presente parte, le societa' di ingegneria sono tenute
a disporre di almeno un direttore tecnico, con funzioni di
collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici
della societa' e di collaborazione e controllo sulle
prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle
progettazioni, che sia dotato di laurea in ingegneria o
architettura o in una disciplina tecnica attinente
all'attivita' prevalente svolta dalla societa', abilitato
all'esercizio della professione da almeno dieci anni
nonche' iscritto, al momento dell'assunzione dell'incarico,
al relativo albo professionale previsto dai vigenti
ordinamenti ovvero abilitato all'esercizio della
professione secondo le norme dei Paesi dell'Unione europea
cui appartiene il soggetto. Al direttore tecnico o ad altro
ingegnere o architetto da lui dipendente, laureato e
abilitato all'esercizio della professione, ed iscritto al
relativo albo professionale, la societa' delega il compito
di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti
alle prestazioni oggetto dell'affidamento; l'approvazione e
la firma degli elaborati comportano la solidale
responsabilita' civile del direttore tecnico o del delegato
con la societa' di ingegneria nei confronti della stazione
appaltante.
2. Il direttore tecnico e' formalmente consultato
dall'organo di amministrazione della societa' ogniqualvolta
vengono definiti gli indirizzi relativi all'attivita' di
progettazione, si decidono le partecipazioni a gare per
affidamento di incarichi o a concorsi di idee o di
progettazione, e comunque quando si trattano in generale
questioni relative allo svolgimento di studi di
fattibilita', ricerche, consulenze, progettazioni,
direzioni dei lavori, valutazioni di congruita'
tecnico-economica e studi di impatto ambientale.
3. Le societa' di ingegneria predispongono e aggiornano
l'organigramma comprendente i soggetti direttamente
impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e
tecniche, nonche' di controllo della qualita' e in
particolare:
a) i soci;
b) gli amministratori;
c) i dipendenti;
d) i consulenti su base annua, muniti di partiva IVA e
che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di
verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio
di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti
della societa' una quota superiore al cinquanta per cento
del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima
dichiarazione IVA;
e) i collaboratori a progetto in caso di soggetti non
esercenti arti e professioni.
L'organigramma riporta, altresi', l'indicazione delle
specifiche competenze e responsabilita'. Se la societa'
svolge anche attivita' diverse dalle prestazioni di servizi
di cui all'articolo 252, nell'organigramma sono indicate la
struttura organizzativa e le capacita' professionali
espressamente dedicate alla suddetta prestazione di
servizi. I relativi costi sono evidenziati in apposito
allegato al conto economico. L'organigramma e le
informazioni di cui sopra, nonche' ogni loro successiva
variazione, sono comunicati all'Autorita' entro trenta
giorni dall'approvazione dei bilanci. La verifica delle
capacita' economiche finanziarie e tecnico-organizzative
della societa' ai fini della partecipazione alle gare per
gli affidamenti di servizi si riferisce alla sola parte
della struttura dedicata alla progettazione. L'indicazione
delle attivita' diverse da quelle appartenenti ai servizi
di natura tecnica sono comunicate all'Autorita'.
4. L'Autorita', su istanza delle societa' di
ingegneria, chiede al competente ufficio del casellario
giudiziale, relativamente ai direttori tecnici di cui al
comma 1, i certificati del casellario giudiziale di cui
all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica
14 novembre 2002, n. 313, oppure le visure di cui
all'articolo 33, comma 1, del medesimo decreto n. 313 del
2002.".
"Art. 255 (Requisiti delle societa' di professionisti
(art. 54, D.P.R. n. 554/1999)
1. Le societa' di professionisti predispongono ed
aggiornano l'organigramma comprendente i soggetti
direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni
professionali e tecniche, nonche' di controllo della
qualita' e in particolare:
a) i soci;
b) gli amministratori;
c) i dipendenti;
d) i consulenti su base annua, muniti di partiva IVA e
che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di
verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio
di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti
della societa' una quota superiore al 50 per cento del
proprio fatturato annuo risultante dall'ultima
dichiarazione IVA;
e) i collaboratori a progetto in caso di soggetti non
esercenti arti e professioni.
L'organigramma riporta, altresi', l'indicazione delle
specifiche competenze e responsabilita'. Le societa' di
professionisti sono tenute agli obblighi di comunicazione
imposti dall'articolo 254.".
"Art. 256 (Requisiti dei consorzi stabili di societa'
di professionisti e di societa' di ingegneria)
1. Ai fini della partecipazione alle gare per
l'affidamento dei servizi di cui all'articolo 252, i
consorzi stabili di societa' di professionisti e di
societa' di ingegneria costituiti ai sensi dell'articolo
90, comma 1, lettera h), del codice, si qualificano, per la
dimostrazione dei requisiti economico-finanziari e
tecnico-organizzativi previsti dagli articoli 263 e 267,
attraverso i requisiti dei consorziati; possono avvalersi
anche dei requisiti maturati dalle singole societa' che
partecipano al consorzio stabile nei cinque anni precedenti
alla costituzione del consorzio stabile e comunque entro il
limite di dieci anni precedenti la pubblicazione del bando
di gara. I consorzi stabili sono tenuti agli obblighi di
comunicazione imposti dall'articolo 254.".
- Il decreto del Ministro della giustizia 31 ottobre
2013, n. 143 (Regolamento recante determinazione dei
corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di
affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi
all'architettura ed all'ingegneria) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 20 dicembre 2013, n. 298.
- Il decreto ministeriale 20 marzo 2009, n. 60
(Regolamento concernente la disciplina dei criteri per la
tenuta e il funzionamento dell'elenco previsto
dall'articolo 95, comma 2, del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
15 giugno 2009, n. 136.
- La Parte II, Titolo I, Capo I, del decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207
(Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»),
recano, rispettivamente: "CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A
LAVORI NEI SETTORI ORDINARI", "Organi del procedimento e
programmazione", "Organi del procedimento".
- Si riporta l'articolo 33-ter del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la
crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2012, n. 221:
"Art. 33-ter (Anagrafe unica delle stazioni appaltanti)
1. E' istituita presso l'Autorita' per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
l'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti. Le stazioni
appaltanti di contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture hanno l'obbligo di richiedere l'iscrizione
all'Anagrafe unica presso la Banca dati nazionale dei
contratti pubblici istituita ai sensi dell'articolo 62-bis
del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Esse hanno altresi'
l'obbligo di aggiornare annualmente i rispettivi dati
identificativi. Dall'obbligo di iscrizione ed aggiornamento
dei dati derivano, in caso di inadempimento, la nullita'
degli atti adottati e la responsabilita' amministrativa e
contabile dei funzionali responsabili.
2. L'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture stabilisce con propria
deliberazione le modalita' operative e di funzionamento
dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti.".
- Si riporta l'articolo 66, comma 7, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE):
"Art. 66 (Modalita' di pubblicazione degli avvisi e dei
bandi (artt. 36 e 37, direttiva 2004/18; art. 44, direttiva
2004/17; art. 8, d.lgs. n. 157/1995; art. 11, d.lgs. n.
158/1995; art. 80, co. 2, d.P.R. n. 554/1999)
(Omissis)
7. Gli avvisi e i bandi sono altresi' pubblicati sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie
speciale relativa ai contratti pubblici, sul «profilo di
committente» della stazione appaltante, ed entro i
successivi due giorni lavorativi, sul sito informatico del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al
decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n.
20, e sul sito informatico presso l'Osservatorio, con
l'indicazione degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. La pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e' effettuata
entro il sesto giorno feriale successivo a quello del
ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio
inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato.
La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o
aggiuntive rispetto a quelle indicate nel presente decreto,
e nell'allegato IX A, avviene esclusivamente in via
telematica e non puo' comportare oneri finanziari a carico
delle stazioni appaltanti.
(Omissis)".
- Si riporta l'articolo 26 del decreto-legge 24 aprile
2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitivita' e la
giustizia sociale) convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 giugno 2014, n. 89 (Misure urgenti per la
competitivita' e la giustizia sociale. Deleghe al Governo
per il completamento della revisione della struttura del
bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per
la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione
del bilancio di cassa, nonche' per l'adozione di un testo
unico in materia di contabilita' di Stato e di tesoreria):
"Art. 26 (Pubblicazione telematica di avvisi e bandi)
1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 66, il comma 7 e' sostituito dai
seguenti:
"7. Gli avvisi e i bandi sono altresi' pubblicati sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie
speciale relativa ai contratti pubblici, sul «profilo di
committente» della stazione appaltante, ed entro i
successivi due giorni lavorativi, sul sito informatico del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al
decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n.
20, e sul sito informatico presso l'Osservatorio, con
l'indicazione degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. La pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e' effettuata
entro il sesto giorno feriale successivo a quello del
ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio
inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato.
La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o
aggiuntive rispetto a quelle indicate nel presente decreto,
e nell'allegato IX A, avviene esclusivamente in via
telematica e non puo' comportare oneri finanziari a carico
delle stazioni appaltanti.
7-bis. Le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale
relativa ai contratti pubblici, degli avvisi, dei bandi di
gara e delle informazioni di cui all'allegato IX A sono
rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario
entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.";
b) all'articolo 122, il comma 5, e' sostituito dai
seguenti:
"5. I bandi relativi a contratti di importo pari o
superiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie
speciale relativa ai contratti pubblici, sul «profilo di
committente» della stazione appaltante, ed entro i
successivi due giorni lavorativi, sul sito informatico del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al
decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n.
20 e sul sito informatico presso l'Osservatorio, con
l'indicazione degli estremi di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. I bandi relativi a
contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro sono
pubblicati nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i
lavori e nel profilo di committente della stazione
appaltante; gli effetti giuridici connessi alla
pubblicazione decorrono dalla pubblicazione nell'albo
pretorio del Comune. Si applica, comunque, quanto previsto
dall'articolo 66, comma 15. La pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e' effettuata entro il
sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento
della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni
dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato. La
pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o
aggiuntive rispetto a quelle indicate nel presente decreto
e nell'allegato IX A, avviene esclusivamente in via
telematica e non puo' comportare oneri finanziari a carico
delle stazioni appaltanti.
5-bis. Le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale
relativa ai contratti pubblici, degli avvisi, dei bandi di
gara e delle informazioni di cui all'allegato IX A sono
rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario
entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.".
1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017.
1-ter. Sono fatti salvi gli effetti derivanti
dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1
prodottisi fino alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto.".
- Si riporta l'articolo 7, comma 7 del decreto-legge 30
dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 febbraio 2016, n. 21:
"Art. 7 (Proroga di termini in materia di
infrastrutture e trasporti)
(Omissis)
7. All'articolo 26, comma 1-bis, del decreto-legge 24
aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "dal 1° gennaio
2016" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio
2017".
(Omissis).".
- La Parte II, Titolo III, del decreto del Presidente
della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di
esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»), recano,
rispettivamente: "CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI NEI
SETTORI ORDINARI" e "Sistema di qualificazione e requisiti
per gli esecutori di lavori".
- Si riporta l'articolo 12 del decreto-legge 28 marzo
2014, n. 47 (Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per
il mercato delle costruzioni e per Expo 2015), convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80:
"Art. 12 (Disposizioni urgenti in materia di
qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici)
1. Si considerano strutture, impianti e opere speciali
ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del codice di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le opere
corrispondenti alle categorie individuate nell'allegato A
del medesimo decreto con l'acronimo OG o OS di seguito
elencate: OG 11, OS 2-A, OS 2-B, OS 4, OS 11, OS 12-A, OS
13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 21, OS 25, OS 30.
2. In tema di affidamento di contratti pubblici di
lavori, si applicano altresi' le seguenti disposizioni:
a) l'affidatario, in possesso della qualificazione
nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di
opere specializzate indicate nel bando di gara o
nell'avviso di gara o nella lettera di invito come
categoria prevalente puo', fatto salvo quanto previsto alla
lettera b), eseguire direttamente tutte le lavorazioni di
cui si compone l'opera o il lavoro, anche se non e' in
possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare
dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese
in possesso delle relative qualificazioni;
b) non possono essere eseguite direttamente
dall'affidatario in possesso della qualificazione per la
sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate
qualificazioni, le lavorazioni, indicate nel bando di gara
o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, di importo
superiore ai limiti indicati dall'articolo 108, comma 3,
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 5 maggio 2010, n. 207, relative alle categorie
di opere generali individuate nell'allegato A al predetto
decreto, nonche' le categorie individuate nel medesimo
allegato A con l'acronimo OS, di seguito elencate: OS 2-A,
OS 2-B, OS 3, OS 4, OS 5, OS 8, OS 10, OS 11, OS 12-A, OS
13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS 20-B, OS 21, OS
24, OS 25, OS 28, OS 30, OS 33, OS 34, OS 35. Le predette
lavorazioni sono comunque subappaltabili ad imprese in
possesso delle relative qualificazioni. Esse sono altresi'
scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini
della costituzione di associazioni temporanee di tipo
verticale. Resta fermo, ai sensi dell'articolo 37, comma
11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, il limite di cui all'articolo 170, comma 1,
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 207 del 2010 per le categorie di cui al comma
1 del presente articolo, di importo singolarmente superiore
al 15 per cento; si applica l'articolo 92, comma 7, del
predetto regolamento.
3. I commi 1 e 3 dell'articolo 109 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del
2010 sono abrogati. Sono soppressi l'ultimo periodo delle
premesse dell'allegato A del predetto decreto e la tabella
sintetica delle categorie del medesimo allegato. I
richiami, contenuti nelle disposizioni vigenti,
all'articolo 107, comma 2, del predetto regolamento,
annullato dal decreto del Presidente della Repubblica 30
ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280
del 29 novembre 2013, si intendono riferiti alle
disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo. Il
richiamo, contenuto nell'articolo 108, comma 1, ultimo
periodo, all'articolo 109, commi 1 e 2, del predetto
regolamento, si intende riferito al comma 2 del presente
articolo.
4. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si
applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali
si indice una gara sono pubblicati successivamente alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, nonche', in caso di contratti senza
pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui,
alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, non sono ancora stati inviati gli
inviti a presentare le offerte.
5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto sono
adottate, secondo la procedura prevista dall'articolo 5,
comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, le disposizioni regolamentari sostitutive di
quelle contenute negli articoli 107, comma 2, e 109, comma
2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del
2010, annullate dal decreto del Presidente della Repubblica
30 ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280
del 29 novembre 2013. Alla data di entrata in vigore delle
disposizioni regolamentari sostitutive di cui al precedente
periodo cessano di avere efficacia le disposizioni dei
commi da 1 a 4.
6. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e
sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti
giuridici sorti sulla base delle disposizioni di cui al
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
24 aprile 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96
del 26 aprile 2014.
7. Sono fatti salvi i bandi e gli avvisi di gara per
l'affidamento dei contratti pubblici relativi a lavori
pubblicati a decorrere dalla data di efficacia del decreto
del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2013 e fino alla
data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 6, nonche'
gli atti, i provvedimenti e i rapporti giuridici sorti
sulla base dei medesimi bandi e avvisi. La salvezza
riguarda i profili concernenti la qualificazione richiesta
per la partecipazione alle procedure di affidamento con
riferimento alle categorie di lavorazioni a qualificazione
obbligatoria e alle categorie di cui all'articolo 37, comma
11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163.
8. All'articolo 37 del codice di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 13 e'
abrogato.
9. All'articolo 92 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, il
comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo
34, comma 1, lettera d), del codice, i consorzi di cui
all'articolo 34, comma 1, lettera e), del codice ed i
soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettera f), del
codice, di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione
economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel
bando di gara per l'impresa singola devono essere posseduti
dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura
minima del 40 per cento e la restante percentuale
cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese
consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento.
Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio,
indicate in sede di offerta, possono essere liberamente
stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di
qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.
Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria
in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in
misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle
mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori sono
eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate
in sede di offerta, fatta salva la facolta' di modifica
delle stesse, previa autorizzazione della stazione
appaltante che ne verifica la compatibilita' con i
requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese
interessate.».
10. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 si applicano
anche alle procedure ed ai contratti i cui bandi o avvisi
con cui si indice una gara risultino gia' pubblicati alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, nonche', in caso di contratti senza
pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure ed ai
contratti in cui, alla suddetta data, siano gia' stati
inviati gli inviti a presentare le offerte.
11. Al fine di garantire adeguate condizioni di
concorrenza nella qualificazione degli operatori economici
alle procedure di affidamento di incarichi di verifica dei
progetti di opere pubbliche, all'articolo 357, comma 19,
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, le parole: «tre anni»
sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni».".
- La Parte II, Titolo X, del decreto del Presidente
della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di
esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»), recano,
rispettivamente: "CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI NEI
SETTORI ORDINARI" e "Collaudo dei lavori".
- La Parte II, Titolo IX, Capi I e II, del decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207
(Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»),
recano, rispettivamente: "CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A
LAVORI NEI SETTORI ORDINARI", "Contabilita' dei lavori",
"Scopo e forma della contabilita'", "Contabilita' dei
lavori in economia".
- Si riporta l'articolo 251, del decreto del Presidente
della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di
esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»):
"Art. 251 (Collaudo dei lavori riguardanti i beni del
patrimonio culturale (art. 224, D.P.R. n. 554/1999)
1. Per opere e lavori relativi a beni di cui al
presente titolo e' obbligatorio il collaudo in corso
d'opera, sempre che non sussistano le condizioni per il
rilascio del certificato di regolare esecuzione.
2. Per il collaudo dei beni relativi alle categorie OG
2 l'organo di collaudo comprende anche un restauratore con
esperienza almeno quinquennale in possesso di specifiche
competenze coerenti con l'intervento.
3. Per il collaudo dei beni relativi alle categorie OS
2-A e OS 2-B l'organo di collaudo comprende anche un
restauratore con esperienza almeno quinquennale in possesso
di specifiche competenze coerenti con l'intervento, nonche'
uno storico dell'arte o un archivista o un bibliotecario in
possesso di specifica esperienza e capacita' professionale
coerente con l'intervento.
4. Per il collaudo dei beni relativi alla categoria OS
25 l'organo di collaudo comprende anche un tecnico con la
qualifica di archeologo in possesso di specifica esperienza
e capacita' professionale coerenti con l'intervento nonche'
un restauratore entrambi con esperienza almeno quinquennale
in possesso di specifiche competenze coerenti con
l'intervento.
5. Possono far parte dell'organo di collaudo,
limitatamente ad un solo componente, e fermo restando il
numero complessivo dei membri previsto dalla vigente
normativa, i funzionari delle stazioni appaltanti, laureati
ed inquadrati con qualifiche di storico dell'arte,
archivista o bibliotecario, che abbiano prestato servizio
per almeno cinque anni presso amministrazioni
aggiudicatrici.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15
novembre 2012, n. 236 (Regolamento recante disciplina delle
attivita' del Ministero della difesa in materia di lavori,
servizi e forniture, a norma dell'articolo 196 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 7 gennaio 2013, n. 5.
- Si riporta l'articolo 216, del decreto del Presidente
della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di
esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»):
"Art. 216 (Nomina del collaudatore (art. 188, D.P.R. n.
554/1999)
1. Le stazioni appaltanti entro trenta giorni dalla
data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di
consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera,
attribuiscono l'incarico del collaudo, secondo quanto
indicato nell'articolo 120, comma 2-bis, del codice.
2. Nel caso di lavori che richiedono l'apporto di piu'
professionalita' diverse in ragione della particolare
tipologia e categoria dell'intervento, il collaudo puo'
essere affidato ad una commissione composta da due o tre
membri. La stazione appaltante designa il membro della
commissione che assume la funzione di presidente.
3. Costituiscono requisito abilitante allo svolgimento
dell'incarico di collaudo l'essere laureato in ingegneria,
architettura, e, limitatamente a un solo componente della
commissione, l'essere laureato in geologia, scienze agrarie
e forestali; e', inoltre, necessaria l'abilitazione
all'esercizio della professione nonche', ad esclusione dei
dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici,
l'iscrizione da almeno cinque anni nel rispettivo albo
professionale.
4. Possono fare parte della commissione di collaudo,
limitatamente ad un solo componente, i funzionari
amministrativi delle stazioni appaltanti, laureati in
scienze giuridiche ed economiche o equipollenti, che
abbiano prestato servizio per almeno cinque anni presso
amministrazioni aggiudicatrici.
5. L'incarico di collaudo puo' essere conferito anche a
soggetti muniti di laurea breve o diploma universitario,
nell'ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine
alle attivita' attribuite a ciascuna professione, abilitati
all'esercizio della professione e, ad esclusione dei
dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, iscritti
da almeno cinque anni nel rispettivo albo professionale.
6. Il collaudo di lavori di manutenzione puo' essere
affidato ad un funzionario delle stazioni appaltanti munito
di diploma tecnico che abbia prestato servizio per almeno
cinque anni presso amministrazioni aggiudicatrici ovvero ad
un tecnico diplomato, geometra o perito, nell'ambito
stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attivita'
attribuite a ciascuna professione, iscritto da almeno
cinque anni all'ordine o collegio professionale di
appartenenza.
7. Non possono essere affidati incarichi di collaudo:
a) ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili,
e agli avvocati e procuratori dello Stato, in attivita' di
servizio;
b) a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto
rapporti di lavoro autonomo o subordinato con l'esecutore o
con i subappaltatori dei lavori da collaudare;
c) a coloro che hanno comunque svolto o svolgono
attivita' di controllo, progettazione, approvazione,
autorizzazione, vigilanza o direzione dei lavori da
collaudare;
d) a soggetti che facciano parte di strutture o di
articolazioni organizzative comunque denominate di
organismi con funzioni di vigilanza o di controllo nei
riguardi dell'intervento da collaudare;
e) a soggetti che hanno espletato le attivita' di cui
agli articoli 93, comma 6, e 112 del codice.
8. Per i lavori comprendenti strutture, al soggetto
incaricato del collaudo o ad uno dei componenti della
commissione di collaudo e' affidato anche il collaudo
statico, purche' essi abbiano i requisiti specifici
previsti dalla legge. Per i lavori eseguiti in zone
classificate come sismiche, il collaudo e' esteso alla
verifica dell'osservanza delle norme sismiche.
9. L'affidamento dell'incarico di collaudo a soggetti
esterni, liberi professionisti, e' regolato, in quanto
compatibili, dalle norme dettate dalla parte III, titoli II
e III. Ai fini dell'affidamento dell'incarico di collaudo a
soggetti esterni, il collaudatore o i collaudatori da
incaricare, devono essere in possesso dei requisiti
specifici, richiesti per l'intervento da collaudare ed
avere conseguito il titolo professionale di cui ai commi 3,
4, 5 e 6:
a) da almeno dieci anni per il collaudo di lavori di
importo pari o superiore a 5.000.000 di euro;
b) da almeno cinque anni per il collaudo di lavori di
importo inferiore a 5.000.000 di euro.
10. Il soggetto esterno che e' stato incaricato di un
collaudo in corso d'opera da una stazione appaltante, non
puo' essere incaricato dalla medesima di un nuovo collaudo
se non sono trascorsi almeno sei mesi dalla chiusura delle
operazioni del precedente collaudo. Per i collaudi non in
corso d'opera il divieto e' stabilito in un anno. Nel caso
di stazioni appaltanti nazionali la cui struttura
organizzativa e' articolata su basi locali, il divieto e'
limitato alla singola articolazione locale. I suddetti
divieti si riferiscono alla sola ipotesi di collaudatori
non appartenenti all'organico delle stazioni appaltanti.".
- Si riporta l'articolo 10, commi da 1 a 6 e tariffa
allegata del decreto ministeriale 2 dicembre 2000, n. 398
(Regolamento recante le norme di procedura del giudizio
arbitrale, ai sensi dell'articolo 32, della L. 11 febbraio
1994, n. 109, e successive modificazioni):
"Art. 10 (Spese del procedimento)
1. Il collegio, tenendo conto dell'esito della lite
sulla base del numero delle domande accolte e degli importi
riconosciuti con riguardo alle iniziali richieste,
stabilisce nel lodo a carico di quale delle parti, ed
eventualmente in che misura, debbano gravare le spese del
giudizio arbitrale. Il collegio provvede contestualmente
alla liquidazione delle spese di difesa sulla base della
tariffa professionale degli avvocati.
2. Il corrispettivo dovuto dalle parti e' determinato
ai sensi dell'articolo 32 della legge dalla Camera
arbitrale, su proposta formulata dal collegio in base alla
tariffa allegata, avuto riguardo al valore della
controversia e al numero ed importanza delle questioni
trattate. La Camera arbitrale provvede inoltre alla
liquidazione delle spese di consulenza tecnica, ove
disposta, secondo i criteri di cui alla legge 8 luglio
1980, n. 319.
3. abrogato.
4. Ai fini dei commi 1 e 2, il valore della
controversia deferita in arbitrato e' dato dalla somma
aritmetica delle richieste economiche in conto capitale
contenute nelle domande comunque decise dal collegio, con
l'aggiunta, ove richiesti, degli interessi e della
rivalutazione monetaria calcolati sino al giorno della
proposizione della domanda.
5. Nelle controversie aventi ad oggetto la risoluzione,
il recesso e la rescissione del contratto, ovvero la revoca
la decadenza e l'annullamento d'ufficio della concessione,
il valore della controversia e' determinato con riferimento
alla parte del rapporto ancora da eseguire, tenendo conto
degli atti aggiuntivi e delle varianti eventualmente
intervenuti; nelle controversie aventi ad oggetto la
domanda di nullita' o di annullamento del contratto, il
valore coincide con l'importo originario del contratto.
6. Ai fini della determinazione del valore della
controversia, le domande riconvenzionali si sommano alle
domande principali; non si sommano le domande proposte in
via subordinata o alternativa.".
"Allegato (*)
Tariffa per la determinazione del corrispettivo dovuto
alla Camera arbitrale ex art. 32, comma 1, della legge 11
febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, quale
compenso per gli arbitri, cui va aggiunto il rimborso delle
spese documentate sostenute dal collegio arbitrale.
In caso di conciliazione prevista dall'articolo 5 del
regolamento arbitrale sono dovuti i soli corrispettivi
minimi, ridotti della meta'.
La Camera arbitrale, con espressa motivazione in
merito, alla particolare complessita' delle questioni
trattate, alle specifiche competenze utilizzate e
all'effettivo lavoro svolto, puo' incrementare fino al
doppio i compensi massimi sotto riportati.
La presente tariffa puo' essere modificata con decreto
del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il
Ministro della giustizia.
Computo della tariffa
Valore della controversia ex art. 10 del regolamento
arbitrale Minimo lire Massimo lire
1) fino a L. 200.000.000 10.000.000 25.000.000
2) da L. 200.000.001 a L. 500.000.000 20.000.000
40.000.000, oltre lo 0,50 sull'eccedenza del valore della
causa rispetto al minimo del valore dello scaglione
3) da L. 500.000.001 a 1.000.000.000 35.000.000
70.000.000, oltre lo 0,50 sull'eccedenza del valore della
causa rispetto al minimo del valore dello scaglione
4) da L. 1.000.000.001 a L. 5.000.000.000 60.000.000
100.000.000, oltre lo 0,50 sull'eccedenza del valore della
causa rispetto al minimo del valore dello scaglione
5) da L. 5.000.000.001 a L. 10.000.000.000 90.000.000
150.000.000, oltre lo 0,50 sull'eccedenza del valore della
causa rispetto al minimo del valore dello scaglione
6) da L. 10.000.000.001 a L. 50.000.000.000 120.000.000
200.000.000, oltre lo 0,50 sull'eccedenza del valore della
causa rispetto al minimo del valore dello scaglione
7) da L. 50.000.000.001 a L. 100.000.000.000
180.000.000 300.000.000, oltre lo 0,50 sull'eccedenza del
valore della causa rispetto al minimo del valore dello
scaglione
8) oltre L. 100.000.000.000 300.000.000 500.000.000,
oltre l'1 per mille sull'eccedenza"
(*) Per la riduzione dei compensi previsti dal presente
allegato vedi il comma 12 dell'art. 241, D.Lgs. 12 aprile
2006, n. 163, come modificato dalla lettera b) del comma
1-quinquiesdecies dell'art. 29, D.L. 30 dicembre 2008, n.
207, nel testo integrato dalla relativa legge di
conversione.
- Si riportano gli articoli 153 e 175 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE):
"Art. 153 (Finanza di progetto)
1. Per la realizzazione di lavori pubblici o di lavori
di pubblica utilita', ivi inclusi quelli relativi alle
strutture dedicate alla nautica da diporto, inseriti nella
programmazione triennale e nell'elenco annuale di cui
all'articolo 128, ovvero negli strumenti di programmazione
formalmente approvati dall'amministrazione aggiudicatrice
sulla base della normativa vigente, ivi inclusi i Piani dei
porti, finanziabili in tutto o in parte con capitali
privati, le amministrazioni aggiudicatrici possono, in
alternativa all'affidamento mediante concessione ai sensi
dell'articolo 143, affidare una concessione ponendo a base
di gara uno studio di fattibilita', mediante pubblicazione
di un bando finalizzato alla presentazione di offerte che
contemplino l'utilizzo di risorse totalmente o parzialmente
a carico dei soggetti proponenti.
2. Il bando di gara e' pubblicato con le modalita' di
cui all'articolo 66 ovvero di cui all'articolo 122, secondo
l'importo dei lavori, ponendo a base di gara lo studio di
fattibilita' predisposto dall'amministrazione
aggiudicatrice o adottato ai sensi del comma 19.
2-bis. Lo studio di fattibilita' da porre a base di
gara e' redatto dal personale delle amministrazioni
aggiudicatrici in possesso dei requisiti soggettivi
necessari per la sua predisposizione in funzione delle
diverse professionalita' coinvolte nell'approccio
multidisciplinare proprio dello studio di fattibilita'. In
caso di carenza in organico di personale idoneamente
qualificato, le amministrazioni aggiudicatrici possono
affidare la redazione dello studio di fattibilita' a
soggetti esterni, individuati con le procedure previste dal
presente codice. Gli oneri connessi all'affidamento di
attivita' a soggetti esterni possono essere ricompresi nel
quadro economico del progetto.
3. Il bando, oltre al contenuto previsto dall'articolo
144, specifica:
a) che l'amministrazione aggiudicatrice ha la
possibilita' di richiedere al promotore prescelto, di cui
al comma 10, lettera b), di apportare al progetto
preliminare, da questi presentato, le modifiche
eventualmente intervenute in fase di approvazione del
progetto, anche al fine del rilascio delle concessioni
demaniali marittime, ove necessarie, e che in tal caso la
concessione e' aggiudicata al promotore solo
successivamente all'accettazione, da parte di quest'ultimo,
delle modifiche progettuali nonche' del conseguente
eventuale adeguamento del piano economico-finanziario;
b) che, in caso di mancata accettazione da parte del
promotore di apportare modifiche al progetto preliminare,
l'amministrazione ha facolta' di chiedere progressivamente
ai concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione
delle modifiche da apportare al progetto preliminare
presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte al
promotore e non accettate dallo stesso.
4. Le amministrazioni aggiudicatrici valutano le
offerte presentate con il criterio dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa di cui all'articolo 83.
5. Oltre a quanto previsto dall'articolo 83 per il caso
delle concessioni, l'esame delle proposte e' esteso agli
aspetti relativi alla qualita' del progetto preliminare
presentato, al valore economico e finanziario del piano e
al contenuto della bozza di convenzione. Per quanto
concerne le strutture dedicate alla nautica da diporto,
l'esame e la valutazione delle proposte sono svolti anche
con riferimento alla maggiore idoneita' dell'iniziativa
prescelta a soddisfare in via combinata gli interessi
pubblici alla valorizzazione turistica ed economica
dell'area interessata, alla tutela del paesaggio e
dell'ambiente e alla sicurezza della navigazione.
6. Il bando indica i criteri, secondo l'ordine di
importanza loro attribuita, in base ai quali si procede
alla valutazione comparativa tra le diverse proposte. La
pubblicazione del bando, nel caso di strutture destinate
alla nautica da diporto, esaurisce gli oneri di pubblicita'
previsti per il rilascio della concessione demaniale
marittima.
7. Il disciplinare di gara, richiamato espressamente
nel bando, indica, in particolare, l'ubicazione e la
descrizione dell'intervento da realizzare, la destinazione
urbanistica, la consistenza, le tipologie del servizio da
gestire, in modo da consentire che le proposte siano
presentate secondo presupposti omogenei.
8. Alla procedura sono ammessi solo i soggetti in
possesso dei requisiti previsti dal regolamento per il
concessionario anche associando o consorziando altri
soggetti, fermi restando i requisiti di cui all'articolo
38.
9. Le offerte devono contenere un progetto preliminare,
una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario
asseverato da un istituto di credito o da societa' di
servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed
iscritte nell'elenco generale degli intermediari
finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una societa' di
revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre
1939, n. 1966, nonche' la specificazione delle
caratteristiche del servizio e della gestione, e dare conto
del preliminare coinvolgimento di uno o piu' istituti
finanziatori nel progetto; il regolamento detta indicazioni
per chiarire e agevolare le attivita' di asseverazione ai
fini della valutazione degli elementi economici e
finanziari. Il piano economico-finanziario comprende
l'importo delle spese sostenute per la predisposizione
delle offerte, comprensivo anche dei diritti sulle opere
dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile.
Tale importo non puo' superare il 2,5 per cento del valore
dell'investimento, come desumibile dallo studio di
fattibilita' posto a base di gara. Nel caso di strutture
destinate alla nautica da diporto, il progetto preliminare
deve definire le caratteristiche qualitative e funzionali
dei lavori ed il quadro delle esigenze da soddisfare e
delle specifiche prestazioni da fornire, deve contenere uno
studio con la descrizione del progetto ed i dati necessari
per individuare e valutare i principali effetti che il
progetto puo' avere sull'ambiente e deve essere integrato
con le specifiche richieste nei decreti del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti 5 giugno 2009, nn. 10/09,
11/09 e 12/09 e successive modificazioni.
10. L'amministrazione aggiudicatrice:
a) prende in esame le offerte che sono pervenute nei
termini indicati nel bando;
b) redige una graduatoria e nomina promotore il
soggetto che ha presentato la migliore offerta; la nomina
del promotore puo' aver luogo anche in presenza di una sola
offerta;
c) pone in approvazione il progetto preliminare
presentato dal promotore, con le modalita' indicate
all'articolo 97, anche al fine del successivo rilascio
della concessione demaniale marittima, ove necessaria. In
tale fase e' onere del promotore procedere alle modifiche
progettuali necessarie ai fini dell'approvazione del
progetto, nonche' a tutti gli adempimenti di legge anche ai
fini della valutazione di impatto ambientale, senza che
cio' comporti alcun compenso aggiuntivo, ne' incremento
delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte
indicate nel piano finanziario;
d) quando il progetto non necessita di modifiche
progettuali, procede direttamente alla stipula della
concessione;
e) qualora il promotore non accetti di modificare il
progetto, ha facolta' di richiedere progressivamente ai
concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione delle
modifiche al progetto presentato dal promotore alle stesse
condizioni proposte al promotore e non accettate dallo
stesso.
11. La stipulazione del contratto di concessione puo'
avvenire solamente a seguito della conclusione, con esito
positivo, della procedura di approvazione del progetto
preliminare e della accettazione delle modifiche
progettuali da parte del promotore, ovvero del diverso
concorrente aggiudicatario. Il rilascio della concessione
demaniale marittima, ove necessaria, avviene sulla base del
progetto definitivo, redatto in conformita' al progetto
preliminare approvato.
12. Nel caso in cui risulti aggiudicatario della
concessione un soggetto diverso dal promotore, quest'ultimo
ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario,
dell'importo delle spese di cui al comma 9, terzo periodo.
13. Le offerte sono corredate dalla garanzia di cui
all'articolo 75 e da un'ulteriore cauzione fissata dal
bando in misura pari al 2,5 per cento del valore
dell'investimento, come desumibile dallo studio di
fattibilita' posto a base di gara. Il soggetto
aggiudicatario e' tenuto a prestare la cauzione definitiva
di cui all'articolo 113. Dalla data di inizio
dell'esercizio del servizio, da parte del concessionario e'
dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al
mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi
contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da
prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo
operativo di esercizio e con le modalita' di cui
all'articolo 113; la mancata presentazione di tale cauzione
costituisce grave inadempimento contrattuale.
14. Si applicano ove necessario le disposizioni di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,
n. 327, e successive modificazioni.
15. Le amministrazioni aggiudicatrici, ferme restando
le disposizioni relative al contenuto del bando previste
dal comma 3, primo periodo, possono, in alternativa a
quanto prescritto dal comma 3, lettere a) e b), procedere
come segue:
a) pubblicare un bando precisando che la procedura non
comporta l'aggiudicazione al promotore prescelto, ma
l'attribuzione allo stesso del diritto di essere preferito
al migliore offerente individuato con le modalita' di cui
alle successive lettere del presente comma, ove il
promotore prescelto intenda adeguare la propria offerta a
quella ritenuta piu' vantaggiosa;
b) provvedere alla approvazione del progetto
preliminare in conformita' al comma 10, lettera c);
c) bandire una nuova procedura selettiva, ponendo a
base di gara il progetto preliminare approvato e le
condizioni economiche e contrattuali offerte dal promotore,
con il criterio della offerta economicamente piu'
vantaggiosa;
d) ove non siano state presentate offerte valutate
economicamente piu' vantaggiose rispetto a quella del
promotore, il contratto e' aggiudicato a quest'ultimo;
e) ove siano state presentate una o piu' offerte
valutate economicamente piu' vantaggiose di quella del
promotore posta a base di gara, quest'ultimo puo', entro
quarantacinque giorni dalla comunicazione
dell'amministrazione aggiudicatrice, adeguare la propria
proposta a quella del migliore offerente, aggiudicandosi il
contratto. In questo caso l'amministrazione aggiudicatrice
rimborsa al migliore offerente, a spese del promotore, le
spese sostenute per la partecipazione alla gara, nella
misura massima di cui al comma 9, terzo periodo;
f) ove il promotore non adegui nel termine indicato
alla precedente lettera e) la propria proposta a quella del
miglior offerente individuato in gara, quest'ultimo e'
aggiudicatario del contratto e l'amministrazione
aggiudicatrice rimborsa al promotore, a spese
dell'aggiudicatario, le spese sostenute nella misura
massima di cui al comma 9, terzo periodo. Qualora le
amministrazioni aggiudicatrici si avvalgano delle
disposizioni del presente comma, non si applicano il comma
10, lettere d) ed e), il comma 11 e il comma 12, ferma
restando l'applicazione degli altri commi che precedono.
16. In relazione a ciascun lavoro inserito nell'elenco
annuale di cui al comma 1, per il quale le amministrazioni
aggiudicatrici non provvedano alla pubblicazione dei bandi
entro sei mesi dalla approvazione dello stesso elenco
annuale, i soggetti in possesso dei requisiti di cui al
comma 8 possono presentare, entro e non oltre quattro mesi
dal decorso di detto termine, una proposta avente il
contenuto dell'offerta di cui al comma 9, garantita dalla
cauzione di cui all'articolo 75, corredata dalla
documentazione dimostrativa del possesso dei requisiti
soggettivi e dell'impegno a prestare una cauzione nella
misura dell'importo di cui al comma 9, terzo periodo, nel
caso di indizione di gara ai sensi delle lettere a), b) e
c) del presente comma. Entro sessanta giorni dalla scadenza
del termine di quattro mesi di cui al periodo precedente,
le amministrazioni aggiudicatrici provvedono, anche nel
caso in cui sia pervenuta una sola proposta, a pubblicare
un avviso con le modalita' di cui all'articolo 66 ovvero di
cui all'articolo 122, secondo l'importo dei lavori,
contenente i criteri in base ai quali si procede alla
valutazione delle proposte. Le eventuali proposte
rielaborate e ripresentate alla luce dei suddetti criteri e
le nuove proposte sono presentate entro novanta giorni
dalla pubblicazione di detto avviso; le amministrazioni
aggiudicatrici esaminano dette proposte, unitamente alle
proposte gia' presentate e non rielaborate, entro sei mesi
dalla scadenza di detto termine. Le amministrazioni
aggiudicatrici, verificato preliminarmente il possesso dei
requisiti, individuano la proposta ritenuta di pubblico
interesse procedendo poi in via alternativa a:
a) se il progetto preliminare necessita di modifiche,
qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 58,
comma 2, indire un dialogo competitivo ponendo a base di
esso il progetto preliminare e la proposta;
b) se il progetto preliminare non necessita di
modifiche, previa approvazione del progetto preliminare
presentato dal promotore, bandire una concessione ai sensi
dell'articolo 143, ponendo lo stesso progetto a base di
gara ed invitando alla gara il promotore;
c) se il progetto preliminare non necessita di
modifiche, previa approvazione del progetto preliminare
presentato dal promotore, procedere ai sensi del comma 15,
lettere c), d), e) ed f), ponendo lo stesso progetto a base
di gara e invitando alla gara il promotore.
17. Se il soggetto che ha presentato la proposta
prescelta ai sensi del comma 16 non partecipa alle gare di
cui alle lettere a), b) e c) del comma 16,
l'amministrazione aggiudicatrice incamera la garanzia di
cui all'articolo 75. Nelle gare di cui al comma 16, lettere
a), b) e c), si applica il comma 13.
18. Il promotore che non risulti aggiudicatario nella
procedura di cui al comma 16, lettera a), ha diritto al
rimborso, con onere a carico dell'affidatario, delle spese
sostenute nella misura massima di cui al comma 9, terzo
periodo. Al promotore che non risulti aggiudicatario nelle
procedure di cui al comma 16, lettere b) e c), si applica
quanto previsto dal comma 15, lettere e) ed f).
19. Gli operatori economici possono presentare alle
amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla
realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori
di pubblica utilita', incluse le strutture dedicate alla
nautica da diporto, non presenti nella programmazione
triennale di cui all'articolo 128 ovvero negli strumenti di
programmazione approvati dall'amministrazione
aggiudicatrice sulla base della normativa vigente. La
proposta contiene un progetto preliminare, una bozza di
convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da
uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, e la
specificazione delle caratteristiche del servizio e della
gestione. Nel caso di strutture destinate alla nautica da
diporto, il progetto preliminare deve definire le
caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori ed il
quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche
prestazioni da fornire, deve contenere uno studio con la
descrizione del progetto ed i dati necessari per
individuare e valutare i principali effetti che il progetto
puo' avere sull'ambiente e deve essere integrato con le
specifiche richieste nei decreti del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti 5 giugno 2009, nn. 10/09,
11/09 e 12/09, e successive modificazioni. Il piano
economico-finanziario comprende l'importo delle spese
sostenute per la predisposizione della proposta,
comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di
cui all'articolo 2578 del codice civile. La proposta e'
corredata dalle autodichiarazioni relative al possesso dei
requisiti di cui al comma 21, dalla cauzione di cui
all'articolo 75, e dall'impegno a prestare una cauzione
nella misura dell'importo di cui al comma 9, terzo periodo,
nel caso di indizione di gara. L'amministrazione
aggiudicatrice valuta, entro tre mesi, il pubblico
interesse della proposta. A tal fine l'amministrazione
aggiudicatrice puo' invitare il proponente ad apportare al
progetto preliminare le modifiche necessarie per la sua
approvazione. Se il proponente non apporta le modifiche
richieste, la proposta non puo' essere valutata di pubblico
interesse. Il progetto preliminare, eventualmente
modificato, e' inserito nella programmazione triennale di
cui all'articolo 128 ovvero negli strumenti di
programmazione approvati dall'amministrazione
aggiudicatrice sulla base della normativa vigente ed e'
posto in approvazione con le modalita' indicate
all'articolo 97; il proponente e' tenuto ad apportare le
eventuali ulteriori modifiche chieste in sede di
approvazione del progetto; in difetto, il progetto si
intende non approvato. Il progetto preliminare approvato e'
posto a base di gara per l'affidamento di una concessione,
alla quale e' invitato il proponente, che assume la
denominazione di promotore. Nel bando l'amministrazione
aggiudicatrice puo' chiedere ai concorrenti, compreso il
promotore, la presentazione di eventuali varianti al
progetto. Nel bando e' specificato che il promotore puo'
esercitare il diritto di prelazione. I concorrenti,
compreso il promotore, devono essere in possesso dei
requisiti di cui al comma 8, e presentare un'offerta
contenente una bozza di convenzione, il piano
economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui
al comma 9, primo periodo, la specificazione delle
caratteristiche del servizio e della gestione, nonche' le
eventuali varianti al progetto preliminare; si applicano i
commi 4, 5, 6, 7 e 13. Se il promotore non risulta
aggiudicatario, puo' esercitare, entro quindici giorni
dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, il
diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara
di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali
alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. Se il
promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la
prelazione ha diritto al pagamento, a carico
dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la
predisposizione della proposta nei limiti indicati nel
comma 9. Se il promotore esercita la prelazione,
l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a
carico del promotore, dell'importo delle spese per la
predisposizione dell'offerta nei limiti di cui al comma 9.
20. La proposta di cui al comma 19, primo periodo, puo'
riguardare, in alternativa alla concessione, la locazione
finanziaria di cui all'articolo 160-bis.
21. Possono presentare le proposte di cui al comma 19,
primo periodo, i soggetti in possesso dei requisiti di cui
al comma 8, nonche' i soggetti dotati di idonei requisiti
tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali,
specificati dal regolamento, nonche' i soggetti di cui agli
articoli 34 e 90, comma 2, lettera b), eventualmente
associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori
di servizi. La realizzazione di lavori pubblici o di
pubblica utilita' rientra tra i settori ammessi di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera c-bis), del decreto
legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito degli
scopi di utilita' sociale e di promozione dello sviluppo
economico dalle stesse perseguiti, possono aggregarsi alla
presentazione di proposte di realizzazione di lavori
pubblici di cui al comma 1, ferma restando la loro
autonomia decisionale.
21-bis. Al fine di assicurare adeguati livelli di
bancabilita' e il coinvolgimento del sistema bancario
nell'operazione, si applicano in quanto compatibili le
disposizioni contenute all'articolo 144, commi 3-bis, 3-ter
e 3-quater.
22. Limitatamente alle ipotesi di cui i commi 16, 19 e
21, i soggetti che hanno presentato le proposte possono
recedere dalla composizione dei proponenti in ogni fase
della procedura fino alla pubblicazione del bando di gara
purche' tale recesso non faccia venir meno la presenza dei
requisiti per la qualificazione. In ogni caso, la mancanza
dei requisiti in capo a singoli soggetti comporta
l'esclusione dei soggetti medesimi senza inficiare la
validita' della proposta, a condizione che i restanti
componenti posseggano i requisiti necessari per la
qualificazione.
23. Ai sensi dell'articolo 4 del presente codice, per
quanto attiene alle strutture dedicate alla nautica da
diporto, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano adeguano la propria normativa ai principi previsti
dal presente articolo.".
"Art. 175 (Promotore e finanza di progetto (art. 8,
d.lgs. n. 190/2002)
1. Il Ministero pubblica nel sito informatico di cui al
decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio
2001, nonche' nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e in quella dell'Unione europea, la lista delle
infrastrutture inserite nel programma di cui all' articolo
161, comma 1, del presente codice, per le quali i soggetti
aggiudicatori intendono ricorrere alle procedure della
finanza di progetto disciplinate dal presente articolo.
Nella lista e' precisato, per ciascuna infrastruttura,
l'ufficio del soggetto aggiudicatore presso il quale gli
interessati possono ottenere le informazioni ritenute
utili.
2. Ai fini dell'inserimento dell'intervento nella
lista, i soggetti aggiudicatori rimettono lo studio di
fattibilita' al Ministero, che ne cura l'istruttoria
secondo quanto previsto dall' articolo 161, comma 1-quater.
Il Ministero sottopone lo studio di fattibilita' al CIPE,
che si esprime con la partecipazione dei presidenti delle
regioni e delle province autonome eventualmente interessate
e, in caso di valutazione positiva, indica, fra l'altro, le
eventuali risorse pubbliche destinate al progetto, che
devono essere disponibili a legislazione vigente. Dette
risorse devono essere mantenute disponibili per i progetti
approvati sino alla loro realizzazione.
3. Il Ministero aggiorna la lista di cui al comma 1,
indicando gli interventi i cui studi di fattibilita' sono
stati approvati dal CIPE.
4. Il soggetto aggiudicatore, entro novanta giorni
dalla data in cui diventa efficace la delibera del CIPE di
approvazione dello studio di fattibilita', provvede alla
pubblicazione del bando di gara sulla base dello studio di
fattibilita'.
5. Il bando, oltre a quanto previsto dall' articolo
177, deve specificare che:
a) le offerte devono contenere un progetto preliminare
che, oltre a quanto previsto nell'allegato tecnico di cui
all'allegato XXI, deve evidenziare, con apposito adeguato
elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative
eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di
salvaguardia, e deve, inoltre, indicare ed evidenziare
anche le caratteristiche prestazionali, le specifiche
funzionali e i costi dell'infrastruttura da realizzare, ivi
compreso il costo per le eventuali opere e misure
compensative dell'impatto territoriale e sociale; una bozza
di convenzione; un piano economico-finanziario asseverato
ai sensi dell' articolo 153, comma 9, primo periodo,
nonche' dare conto del preliminare coinvolgimento di uno o
piu' istituti finanziatori nel progetto. Il piano
economico-finanziario comprende l'importo delle spese
sostenute per la predisposizione dell'offerta, comprensivo
anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui
all'articolo 2578 del codice civile. Tale importo non puo'
superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento,
come desumibile dallo studio di fattibilita' posto a base
di gara;
b) il soggetto aggiudicatore richiede al promotore
scelto ai sensi del comma 6 di apportare al progetto
preliminare, ed eventualmente allo schema di convenzione e
al piano economico-finanziario, da esso presentati, le
modifiche eventualmente intervenute in fase di approvazione
del progetto preliminare da parte del CIPE. In tal caso la
concessione e' definitivamente aggiudicata al promotore
solo successivamente all'accettazione, da parte di
quest'ultimo, delle modifiche indicate. In caso di mancata
accettazione delle modifiche indicate dal CIPE da parte del
promotore, il soggetto aggiudicatore ha facolta' di
chiedere ai concorrenti successivi in graduatoria
l'accettazione, entro trenta giorni dalla richiesta, delle
modifiche da apportare al progetto preliminare presentato
dal promotore alle stesse condizioni proposte a
quest'ultimo e non accettate dallo stesso. In caso di esito
negativo o di una sola offerta, il soggetto aggiudicatore
ha facolta' di procedere ai sensi dell' articolo 177,
ponendo a base di gara il progetto preliminare predisposto
dal promotore, aggiornato con le prescrizioni del CIPE;
c) il promotore, o eventualmente altro concorrente
scelto ai sensi della lettera b) ai fini
dell'aggiudicazione definitiva della concessione, deve dare
adeguato conto dell'integrale copertura finanziaria
dell'investimento, anche acquisendo la disponibilita' di
uno o piu' istituti di credito a concedere il finanziamento
previsto nel piano economico-finanziario correlato al
progetto preliminare presentato dal promotore ed
eventualmente adeguato a seguito della deliberazione del
CIPE.
5-bis. Al fine di assicurare adeguati livelli di
bancabilita' e il coinvolgimento del sistema bancario
nell'operazione, si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni contenute all'articolo 144, commi 3-bis, 3-ter
e 3-quater. Si applicano altresi' le disposizioni di cui
all'articolo 174.
6. In parziale deroga a quanto stabilito dall' articolo
177, il soggetto aggiudicatore valuta le offerte presentate
con il criterio dell'offerta economicamente piu'
vantaggiosa, redige una graduatoria e nomina promotore il
soggetto che ha presentato la migliore offerta; la nomina
del promotore puo' aver luogo anche in presenza di una sola
offerta. L'esame delle offerte e' esteso agli aspetti
relativi alla qualita' del progetto preliminare presentato,
al valore economico e finanziario del piano e al contenuto
della bozza di convenzione.
7. Le offerte sono corredate delle garanzie e delle
cauzioni di cui all' articolo 153, comma 13, primo periodo.
8. L'offerta del promotore e' vincolante per il periodo
indicato nel bando, comunque non inferiore a un anno dalla
presentazione dell'offerta stessa.
9. Il soggetto aggiudicatore promuove, ove necessaria,
la procedura di valutazione di impatto ambientale e quella
di localizzazione urbanistica, ai sensi dell' articolo 165,
comma 3. A tale fine, il promotore integra il progetto
preliminare con lo studio di impatto ambientale e con
quanto necessario alle predette procedure.
10. Il progetto preliminare, istruito ai sensi dell'
articolo 165, comma 4, e' approvato dal CIPE ai sensi dell'
articolo 169-bis, unitamente allo schema di convenzione e
al piano economico-finanziario. La mancata approvazione del
progetto preliminare da parte del CIPE non determina alcun
diritto in capo all'offerente con riguardo alle prestazioni
e alle attivita' gia' svolte.
11. Il soggetto aggiudicatore procede
all'aggiudicazione e alla stipula del contratto di
concessione nei termini e alle condizioni di cui al comma
5, lettere b) e c). Nel caso in cui risulti aggiudicatario
della concessione un soggetto diverso dal promotore,
quest'ultimo ha diritto al pagamento, a carico
dell'aggiudicatario definitivo, dell'importo delle spese
sostenute per la predisposizione dell'offerta e al rimborso
dei costi sostenuti per le integrazioni di cui al comma 9.
12. Il soggetto aggiudicatario e' tenuto agli
adempimenti previsti dall' articolo 153, comma 13, secondo
e terzo periodo.
13. E' facolta' dei soggetti di cui all' articolo 153,
comma 20, presentare al soggetto aggiudicatore studi di
fattibilita' relativi alla realizzazione di infrastrutture
inserite nel programma di cui all' articolo 161, non
presenti nella lista di cui al comma 1 del presente
articolo. Ai fini dell'inserimento dell'intervento nella
lista di cui al predetto comma 1, il soggetto aggiudicatore
trasmette lo studio di fattibilita' al Ministero il quale,
svolta l'istruttoria ai sensi dell' articolo 161, comma
1-quater, lo sottopone al CIPE per l'approvazione ai sensi
del comma 2 del presente articolo. L'inserimento
dell'intervento nella lista non determina alcun diritto del
proponente al compenso per le prestazioni compiute o alla
realizzazione degli interventi proposti.
14. I soggetti di cui all'articolo 153, comma 20,
possono presentare al soggetto aggiudicatore proposte
relative alla realizzazione di infrastrutture inserite nel
programma di cui all'articolo 161, non presenti nella lista
di cui al comma 1 del presente articolo. Il soggetto
aggiudicatore puo' riservarsi di non accogliere la proposta
ovvero di interrompere il procedimento, senza oneri a
proprio carico, prima che siano avviate le procedure di cui
al sesto periodo del presente comma. La proposta contiene
il progetto preliminare redatto ai sensi del comma 5,
lettera a), lo studio di impatto ambientale, la bozza di
convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da
uno dei soggetti di cui all'articolo 153, comma 9, primo
periodo, nonche' l'indicazione del contributo pubblico
eventualmente necessario alla realizzazione del progetto e
la specificazione delle caratteristiche del servizio e
della gestione. Il piano economico-finanziario comprende
l'importo di cui all'articolo 153, comma 9, secondo
periodo; tale importo non puo' superare il 2,5 per cento
del valore dell'investimento. La proposta e' corredata
delle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti
di cui all'articolo 153, comma 20, della cauzione di cui
all'articolo 75, e dell'impegno a prestare una cauzione
nella misura dell'importo di cui all'articolo 153, comma 9,
terzo periodo, nel caso di indizione di gara. Il soggetto
aggiudicatore promuove, ove necessaria, la procedura di
impatto ambientale e quella di localizzazione urbanistica,
ai sensi dell'articolo 165, comma 3, invitando
eventualmente il proponente ad integrare la proposta con la
documentazione necessaria alle predette procedure. La
proposta viene rimessa dal soggetto aggiudicatore al
Ministero, che ne cura l'istruttoria ai sensi dell'articolo
165, comma 4. Il progetto preliminare e' approvato dal CIPE
ai sensi dell'articolo 169-bis, unitamente allo schema di
convenzione e al piano economico-finanziario. Il soggetto
aggiudicatore ha facolta' di richiedere al proponente di
apportare alla proposta le modifiche eventualmente
intervenute in fase di approvazione da parte del CIPE. Se
il proponente apporta le modifiche richieste assume la
denominazione di promotore e la proposta e' inserita nella
lista di cui al comma 1 ed e' posta a base di gara per
l'affidamento di una concessione ai sensi dell'articolo
177, cui partecipa il promotore con diritto di prelazione,
di cui e' data evidenza nel bando di gara. Se il promotore
non partecipa alla gara, il soggetto aggiudicatore incamera
la cauzione di cui all'articolo 75. I concorrenti devono
essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 153,
comma 8. Si applica l'articolo 153, commi 4 e 19,
tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo periodo. Il
soggetto aggiudicatario e' tenuto agli adempimenti previsti
dall'articolo 153, comma 13, secondo e terzo periodo.".
- Si riporta l'articolo 5, comma 5 della legge 18
dicembre 2015, n. 220 (Riforma della RAI e del servizio
pubblico radiotelevisivo):
"Art. 5 (Disposizioni transitorie e finali)
(Omissis)
5. Il Ministero dello sviluppo economico, in vista
dell'affidamento della concessione del servizio pubblico
radiofonico, televisivo e multimediale, avvia una
consultazione pubblica sugli obblighi del servizio
medesimo, garantendo la piu' ampia partecipazione.
(Omissis).".
- Si riporta l'articolo 49, comma 1, del decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi
di media audiovisivi e radiofonici), come modificato dal
presente decreto legislativo:
"Art. 49 (Disciplina della RAI-Radiotelevisione
italiana Spa)
1. La concessione del servizio pubblico generale
radiotelevisivo e' affidata, fino al 31 ottobre 2016, alla
RAI-Radiotelevisione italiana Spa.".
- Si riporta l'articolo 49-ter del decreto legislativo
31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media
audiovisivi e radiofonici):
"Art. 49-ter (Contratti conclusi dalla
RAI-Radiotelevisione italiana Spa e dalle societa'
partecipate)
1. I contratti conclusi dalla RAI-Radiotelevisione
italiana Spa e dalle societa' interamente partecipate dalla
medesima aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la
produzione o la coproduzione e la commercializzazione di
programmi radiotelevisivi e di opere audiovisive e le
relative acquisizioni di tempo di trasmissione sono esclusi
dall'applicazione della disciplina del codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ai sensi
dell'articolo 19 dello stesso codice.
2. I contratti conclusi dalla RAI-Radiotelevisione
italiana Spa e dalle societa' interamente partecipate dalla
medesima aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture
collegati, connessi o funzionali ai contratti di cui al
comma 1, di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, non sono soggetti agli obblighi procedurali
previsti per tale tipologia di contratti dal citato codice
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
L'affidamento dei contratti di cui al presente comma
avviene comunque nel rispetto dei principi di economicita',
efficacia, imparzialita', parita' di trattamento,
trasparenza e proporzionalita'.
3. I contratti di cui al comma 1 non sono soggetti agli
obblighi procedurali previsti dall'articolo 27, comma 1,
secondo periodo, del citato codice di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163.".
- Si riportano gli articoli 19 e 27, comma 1, del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE):
"Art. 19. (Contratti di servizi esclusi (artt. 16 e 18,
direttiva 2004/18; artt. 24 e 25, direttiva 2004/17; art.
5, d.lgs. n. 157/1995; art. 8, d.lgs. n. 158/1995)
1. Il presente codice non si applica ai contratti
pubblici:
a) aventi per oggetto l'acquisto o la locazione, quali
che siano le relative modalita' finanziarie, di terreni,
fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti
diritti su tali beni; tuttavia, i contratti di servizi
finanziari conclusi anteriormente, contestualmente o
successivamente al contratto di acquisto o di locazione
rientrano, a prescindere dalla loro forma, nel campo di
applicazione del presente codice;
b) aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la
produzione o coproduzione di programmi destinati alla
trasmissione da parte di emittenti radiotelevisive e
appalti concernenti il tempo di trasmissione;
c) concernenti i servizi d'arbitrato e di
conciliazione;
d) concernenti servizi finanziari relativi
all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al
trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari, in
particolare le operazioni di approvvigionamento in denaro o
capitale delle stazioni appaltanti, nonche' i servizi
forniti dalla Banca d'Italia;
e) concernenti contratti di lavoro;
f) concernenti servizi di ricerca e sviluppo diversi da
quelli i cui risultati appartengono esclusivamente alla
stazione appaltante, perche' li usi nell'esercizio della
sua attivita', a condizione che la prestazione del servizio
sia interamente retribuita da tale amministrazione.
2. Il presente codice non si applica agli appalti
pubblici di servizi aggiudicati da un'amministrazione
aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore ad un'altra
amministrazione aggiudicatrice o ad un'associazione o
consorzio di amministrazioni aggiudicatrici, in base ad un
diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtu' di
disposizioni legislative, regolamentari o amministrative
pubblicate, purche' tali disposizioni siano compatibili con
il trattato.".
"Art. 27 (Principi relativi ai contratti esclusi)
1. L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad
oggetto lavori, servizi forniture, esclusi, in tutto o in
parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente
codice, avviene nel rispetto dei principi di economicita',
efficacia, imparzialita', parita' di trattamento,
trasparenza, proporzionalita'. L'affidamento deve essere
preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti, se
compatibile con l'oggetto del contratto. L'affidamento dei
contratti di finanziamento, comunque stipulati, dai
concessionari di lavori pubblici che sono amministrazioni
aggiudicatrici o enti aggiudicatori avviene nel rispetto
dei principi di cui al presente comma e deve essere
preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti.
(Omissis).".
- Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio
2006, n. 100, S.O..
- Si riporta l'articolo 2, comma 1, lettera h), del
decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 (Disposizioni urgenti
per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della
cultura e il rilancio del turismo), convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106:
"Art. 2 (Misure urgenti per la semplificazione delle
procedure di gara e altri interventi urgenti per la
realizzazione del Grande Progetto Pompei)
1. Agli affidamenti di contratti in attuazione del
Grande Progetto Pompei, approvato dalla Commissione europea
con la Decisione n. C(2012) 2154 del 29 marzo 2012, si
applicano, al fine di accelerare l'attuazione degli
interventi previsti, le seguenti disposizioni, fatti salvi
gli effetti del protocollo di legalita' stipulato con la
competente prefettura-ufficio territoriale del Governo:
(Omissis)
h) in deroga all'articolo 112 del Codice dei contratti
pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, nonche' alle disposizioni contenute nella Parte II,
Titolo II, Capo II del decreto del Presidente della
Repubblica n. 207 del 2010, la verifica dei progetti e'
sostituita da un'attestazione di rispondenza degli
elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 93,
commi 1 e 2, del predetto Codice, ove richiesti, e della
loro conformita' alla normativa vigente, rilasciata dal
Direttore generale di progetto.
(Omissis).".
- Si riportano gli articoli 112 e 93, commi 1 e 2, del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE):
"Art. 112 (Verifica della progettazione prima
dell'inizio dei lavori (art. 30, commi 6 e 6-bis, legge n.
109/1994; 19, comma 1-ter, legge n. 109/1994)
1. Nei contratti relativi a lavori, le stazioni
appaltanti verificano, nei termini e con le modalita'
stabiliti nel regolamento, la rispondenza degli elaborati
progettuali ai documenti di cui all'articolo 93, commi 1 e
2, e la loro conformita' alla normativa vigente.
2. Nei contratti aventi ad oggetto la sola esecuzione
dei lavori, la verifica di cui al comma 1 ha luogo prima
dell'inizio delle procedure di affidamento. Nei contratti
aventi ad oggetto l'esecuzione e la progettazione
esecutiva, ovvero l'esecuzione e la progettazione
definitiva ed esecutiva, la verifica del progetto
preliminare e di quello definitivo redatti a cura della
stazione appaltante hanno luogo prima dell'inizio delle
procedure di affidamento, e la verifica dei progetti
redatti dall'offerente hanno luogo prima dell'inizio
dell'esecuzione dei lavori.
3. Al fine di accertare l'unita' progettuale, il
responsabile del procedimento, nei modi disciplinati dal
regolamento, prima dell'approvazione del progetto e in
contraddittorio con il progettista, verifica la conformita'
del progetto esecutivo o definitivo rispettivamente, al
progetto definitivo o preliminare. Al contraddittorio
partecipa anche il progettista autore del progetto posto a
base della gara, che si esprime in ordine a tale
conformita'.
4. Gli oneri derivanti dall'accertamento della
rispondenza agli elaborati progettuali sono ricompresi
nelle risorse stanziate per la realizzazione delle opere.
4-bis. Il soggetto incaricato dell'attivita' di
verifica deve essere munito, dalla data di accettazione
dell'incarico, di una polizza di responsabilita' civile
professionale, estesa al danno all'opera, dovuta ad errori
od omissioni nello svolgimento dell'attivita' di verifica,
avente le caratteristiche indicate nel regolamento. Il
premio relativo a tale copertura assicurativa, per i
soggetti interni alla stazione appaltante, e' a carico per
intero dell'amministrazione di appartenenza ed e'
ricompreso all'interno del quadro economico;
l'amministrazione di appartenenza vi deve obbligatoriamente
provvedere entro la data di validazione del progetto. Il
premio e' a carico del soggetto affidatario, qualora questi
sia soggetto esterno.
5. Con il regolamento sono disciplinate le modalita' di
verifica dei progetti, attenendosi ai seguenti criteri:
a) per i lavori di importo pari o superiore a 20
milioni di euro, la verifica deve essere effettuata da
organismi di controllo accreditati ai sensi della norma
europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;
b) per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di
euro, la verifica puo' essere effettuata dagli uffici
tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato
redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni
appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di
qualita', ovvero da altri soggetti autorizzati secondo i
criteri stabiliti dal regolamento;
c) soppressa
6. Il regolamento disciplina modalita' semplificate di
verifica dei progetti eventualmente richiesti nei contratti
relativi a servizi e forniture, nel rispetto dei commi che
precedono, in quanto compatibili.".
"Art. 93 (Livelli della progettazione per gli appalti e
per le concessioni di lavori (art. 16, legge n. 109/1994)
1. La progettazione in materia di lavori pubblici si
articola, nel rispetto dei vincoli esistenti,
preventivamente accertati, laddove possibile fin dal
documento preliminare, e dei limiti di spesa prestabiliti,
secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici,
in preliminare, definitiva ed esecutiva, in modo da
assicurare:
a) la qualita' dell'opera e la rispondenza alle
finalita' relative;
b) la conformita' alle norme ambientali e urbanistiche;
c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali,
definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario.
2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi
e grafici contenute nei commi 3, 4 e 5 sono di norma
necessarie per ritenere i progetti adeguatamente
sviluppati. Il responsabile del procedimento nella fase di
progettazione qualora, in rapporto alla specifica tipologia
e alla dimensione dei lavori da progettare, ritenga le
prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 insufficienti o
eccessive, provvede a integrarle ovvero a modificarle. E'
consentita altresi' l'omissione di uno dei primi due
livelli di progettazione purche' il livello successivo
contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso
e siano garantiti i requisiti di cui al comma 1, lettere
a), b) e c).
(Omissis).".
- Si riportano gli articoli da 343 a 356 del decreto
del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207
(Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»):
"Art. 343 (Ambito di applicazione delle disposizioni in
materia di lavori, servizi e forniture relativi agli
interventi di cooperazione tra l'Italia e i Paesi in via di
sviluppo)
1. Le disposizioni del presente titolo si applicano ai
contratti di cui al codice eseguiti nell'ambito di
applicazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, fermo
restando quanto previsto in materia dal decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
2. Per quanto non disposto dal presente titolo si
applicano le disposizioni contenute nel codice e nel
presente regolamento ad esclusione della parte II, titolo
XI , e del titolo II della presente parte.".
"Art. 344 (Programmazione di lavori, servizi e
forniture relativi agli interventi di cooperazione (art.
225, D.P.R. n. 554/1999)
1. La programmazione dei lavori, servizi e forniture in
attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per i quali
il Ministero degli affari esteri svolge, direttamente o per
il tramite delle ambasciate, il compito di stazione
appaltante, e' articolata secondo il disposto dell'articolo
2, comma 2, della legge 26 febbraio 1987, n. 49. In
relazione alla necessita' di definizione degli accordi con
i Paesi beneficiari possono essere inserite nella
programmazione anche solo le indicazioni delle risorse
disponibili per i programmi di intervento.
2. Qualora l'accordo di attuazione di una specifica
iniziativa di cooperazione stipulato tra l'Italia ed il
Paese beneficiario preveda che il Paese beneficiario svolga
il compito di stazione appaltante, l'affidamento e
l'esecuzione dei lavori, servizi o forniture possono
seguire la normativa locale o quella adottata nel Paese
beneficiario dalla Commissione europea o dagli organismi
internazionali di cui l'Italia e' membro. In tal caso lo
stesso accordo definisce le modalita' dei controlli e delle
autorizzazioni da parte dell'autorita' italiana, per
garantire il rispetto dei principi di cui all'articolo 2
del codice e l'osservanza del divieto di utilizzo,
direttamente e indirettamente, del lavoro minorile.".
"Art. 345 (Progettazione di lavori relativi agli
interventi di cooperazione (art. 226, D.P.R. n. 554/1999)
1. L'elaborazione dei progetti preliminari, definitivi
ed esecutivi puo' essere affidata anche a soggetti dei
Paesi beneficiari con adeguata e documentata competenza
professionale che abbiano stipulato idonea polizza
assicurativa per la copertura dei rischi di natura
professionale. Qualora previsto dall'accordo di attuazione,
la progettazione dello specifico intervento di cooperazione
e' soggetta alla previa approvazione da parte dei
competenti organi del Paese destinatario dell'intervento,
alla cui normativa i progetti stessi devono conformarsi. La
progettazione deve altresi' conformarsi ai principi
generali desumibili dalle norme italiane vigenti in materia
di sicurezza e di tutela dell'ambiente. Per interventi per
i quali siano disponibili studi preliminari di
fattibilita', qualora vi siano particolari ragioni di
urgenza, ovvero in relazione alla loro semplicita' tecnica
o ripetitivita', potra' essere redatto immediatamente il
progetto esecutivo.
2. La stima e l'analisi dei prezzi sono formulate con
riguardo ai prezzi correnti dello Stato sul cui territorio
e' eseguito l'intervento.
3. Quando le componenti del progetto devono essere
reperite su un mercato diverso da quello del Paese
beneficiario l'analisi dei prezzi va riferita al mercato
nel quale dette componenti sono disponibili.".
"Art. 346 (Misure organizzative per la gestione ed
esecuzione di lavori, servizi e forniture relativi agli
interventi di cooperazione (art. 227, D.P.R. n. 554/1999)
1. Per i singoli interventi e' nominato un responsabile
del procedimento che assicura, costantemente e
direttamente, lo svolgimento dei compiti stabiliti nel
codice e nel presente regolamento. Per i lavori ed i
servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, il
responsabile del procedimento puo' essere coadiuvato da un
tecnico di supporto anche locale.
2. Puo' essere nominato un solo responsabile del
procedimento per piu' interventi da eseguirsi in aree
limitrofe.
3. I lavori di modesta entita' e complessita', o
realizzati secondo tecniche costruttive elementari tipiche
dei Paesi in via di sviluppo fino ad un valore di 750.000
euro possono essere realizzati tramite organizzazioni non
governative titolari del programma generale di intervento
di cooperazione, avvalendosi di personale di adeguata
professionalita' e di materiali locali. La stazione
appaltante prevede e quota tali lavori nel progetto e nel
bando di gara relativi all'intervento di cooperazione.".
"Art. 347 (Aggiudicazione di lavori, servizi e
forniture relativi agli interventi di cooperazione)
1. Gli accordi di attuazione stipulati con i Paesi
beneficiari per gli specifici interventi possono prevedere
che alle procedure di affidamento dei contratti pubblici
possano partecipare soggetti dei Paesi esteri che abbiano i
requisiti per la qualificazione, economico-finanziari e
tecnico-professionali prescritti per gli operatori
economici italiani, certificati secondo le normative
vigenti in detti Paesi.
2. Gli accordi di attuazione possono altresi' prevedere
che, per i contratti pubblici appaltati nei Paesi
beneficiari, siano seguite le procedure di aggiudicazione
adottate nel Paese beneficiario dalla Commissione europea o
dagli organismi internazionali di cui l'Italia e' membro.
3. Nelle commissioni di aggiudicazione di contratti per
i quali l'amministrazione italiana opera come stazione
appaltante possono essere nominati, come membri, tecnici
italiani e stranieri non residenti in Italia, con adeguata
e documentata competenza professionale.".
"Art. 348 (Direzione dei lavori relativi agli
interventi di cooperazione (art. 228, D.P.R. n. 554/1999)
1. Il direttore dei lavori, se non presente
costantemente sul sito della realizzazione, nomina
obbligatoriamente assistenti di cantiere che seguano sul
posto l'andamento dei lavori. Oltre alle funzioni
esercitate secondo le disposizioni del presente
regolamento, nei casi di somma urgenza il direttore dei
lavori assume le decisioni necessarie per rimuovere
situazioni di pericolo e salvaguardare la funzionalita' del
lavoro anche in deroga alle prescrizioni di progetto e ne
ordina contestualmente l'attuazione. Delle decisioni
assunte e dei lavori ordinati riferisce con le relative
motivazioni in apposita perizia da inviare con la massima
tempestivita' al responsabile del procedimento per la
ratifica del proprio operato.
2. Il direttore del lavori puo' curare l'accettazione
dei materiali e la registrazione dell'andamento dei lavori
in via informatica, anche a distanza, mediante il supporto
di rilevazioni e misure degli ispettori di cantiere
presenti in loco, fermo restando la sua responsabilita' per
quanto riguarda la rispondenza dell'opera al progetto,
dell'osservanza delle disposizioni di esecuzione del
progetto, della qualita' dei materiali impiegati, nonche',
per quanto riguarda gli elementi prefabbricati, della posa
in opera.".
"Art. 349 (Collaudo e verifica di conformita' di
lavori, servizi e forniture relativi agli interventi di
cooperazione (art. 229, D.P.R. n. 554/1999)
1. Il collaudo dei lavori disciplinati dal presente
titolo deve essere espletato con le modalita' previste
nella parte II, titolo X, in quanto applicabili, e deve
essere concluso entro un anno dalla data di ultimazione dei
lavori. Nelle commissioni di collaudo puo' essere nominato
come membro un tecnico designato dal Paese beneficiario.
2. Per i lavori, il responsabile del procedimento
dispone, secondo la natura e la tipologia dei lavori, che
il certificato di collaudo sia corredato anche dai
certificati di collaudo statico delle strutture, di
sicurezza degli impianti e di conformita' alle norme di
sicurezza e di prevenzioni di incendi, che possono essere
rilasciati da soggetti pubblici o privati, con competenza
legalmente riconosciuta nel Paese beneficiario.
3. La verifica di conformita' di servizi e di forniture
e' espletata secondo le norme dettate dalla parte IV,
titolo IV, in quanto applicabili. Nelle commissioni di
collaudo puo' essere nominato un membro designato dal Paese
beneficiario, fermo restando il numero complessivo dei
membri previsto dalla vigente normativa.".
"Art. 350 (Adeguamento dei prezzi per i contratti
relativi agli interventi di cooperazione (art. 230, D.P.R.
n. 554/1999)
1. Per lavori disciplinati dal presente titolo,
l'adeguamento del prezzo contrattuale consiste nel prezzo
dei lavori al netto del ribasso d'asta aumentato o
diminuito di una percentuale da applicarsi nel caso in cui
la dinamica dei prezzi del Paese beneficiario,
congiuntamente alle variazioni di cambio, rilevate, con le
modalita' di cui al comma 4, tra il 31 dicembre dell'anno
di presentazione dell'offerta ed il 31 dicembre dell'anno
precedente la data di richiesta di verifica di una delle
due parti contraenti, incidano in senso negativo o positivo
in percentuale superiore al dieci per cento sul valore del
contratto. Oltre tale limite l'esecutore puo' chiedere la
risoluzione del contratto per eccessiva onerosita'
sopravvenuta e null'altro pretendere in caso di
prosecuzione delle opere.
2. L'incremento o il decremento per la quota parte
eccedente il dieci per cento si applicano, una sola volta,
all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni semestre
intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.
3. L'adeguamento del prezzo contrattuale non si applica
per la parte dei lavori eseguita in ritardo rispetto ai
termini contenuti nel cronoprogramma dei lavori, se tale
ritardo e' imputabile all'esecutore.
4. L'incidenza della dinamica dei prezzi viene
calcolata avvalendosi delle rilevazioni degli organismi a
tal fine operanti nel Paese beneficiario. Qualora nel Paese
beneficiario siano assenti strumenti di rilevazione
ufficiale della dinamica dei prezzi, la valutazione
relativa ai singoli contratti e' rimessa al responsabile
del procedimento.
5. Ai lavori di cui al comma 1 non si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 133, commi I-bis e da 3 a
8, del codice.
6. Per l'adeguamento dei prezzi in relazione a servizi
e forniture ad esecuzione continuata o periodica, si
applica l'articolo 115 del codice.".
"Art. 351 (Ambito di applicazione delle disposizioni in
materia di lavori da eseguirsi presso le sedi estere del
Ministero degli affari esteri)
1. Le disposizioni del presente titolo si applicano ai
lavori eseguiti su immobili all'estero ad uso
dell'amministrazione del Ministero degli affari esteri,
fermo restando quanto previsto in materia dal decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dalla
legge 3 febbraio 1979, n. 34 e dal decreto legislativo 15
dicembre 2006, n. 307.
2. Per quanto non disposto dal presente titolo si
applicano le disposizioni contenute nel codice e nel
presente regolamento ad esclusione della parte II, titolo
XI, e del titolo I della presente parte.".
"Art. 352 (Progettazione dei lavori presso le sedi
estere del Ministero degli affari esteri (art. 226, D.P.R.
n. 554/1999)
1. I progetti preliminari, definitivi ed esecutivi,
devono conformarsi alla normativa ambientale, se di pari o
maggiore livello di tutela, urbanistica e di sicurezza del
Paese ove e' situata la sede estera interessata dai lavori,
secondo le modalita' stabilite al comma 4. Il responsabile
del procedimento, qualora vi siano particolari ragioni di
urgenza, ovvero in relazione alla semplicita' tecnica, alla
ripetitivita' degli interventi, alla disponibilita' di
studi preliminari di fattibilita', puo' disporre che sia
redatto immediatamente il progetto esecutivo.
2. La stima e l'analisi dei prezzi sono formulate, con
riguardo ai prezzi correnti dello Stato sul cui territorio
e' eseguito l'intervento.
3. Quando le componenti del progetto devono essere
reperite su un mercato diverso da quello della sede estera
interessata dai lavori, l'analisi dei prezzi va riferita ai
mercati nei quali dette componenti sono disponibili.
4. Il responsabile del procedimento in sede di
documento preliminare alla progettazione di cui
all'articolo 15 stabilisce l'ambito normativo di
riferimento dell'intervento, specificando altresi' le
eventuali cause di interferenza tra la normativa tecnica
italiana e quella in vigore presso il Paese della sede
estera interessata dai lavori.
5. Qualora nell'affidamento dei lavori e dei relativi
servizi di cui all'articolo 252 si utilizzino per la scelta
del contraente procedure locali diverse rispetto alle
procedure previste dalla normativa italiana, il documento
preliminare alla progettazione, redatto anche mediante il
supporto esterno ai sensi dell'articolo 90, comma 6, del
codice, e' integrato dal provvedimento di cui all'articolo
6, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 2006, n.
307, adottato dal titolare dell'ufficio.
6. Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 80 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, e successive modificazioni, inerente al parere
consultivo della commissione per gli immobili adibiti ad
uso dell'amministrazione degli affari esteri di cui il
responsabile del procedimento dovra' tenere conto nelle
procedure di cui al comma 7.
7. Il responsabile del procedimento propone in sede di
esame dei progetti preliminari e definitivi il ricorso a
procedure analoghe alla conferenza dei servizi, anche
direttamente presso la sede estera interessata dai lavori.
I costi connessi alla organizzazione e partecipazione ai
lavori della conferenza sono inclusi nel quadro economico
dell'intervento di cui all'articolo 16.
8. Il progettista dei lavori disciplinati dal presente
titolo dichiara, al momento della consegna degli elaborati
alla stazione appaltante, il rispetto, nelle scelte
progettuali effettuate, delle normative adottate.".
"Art. 353 (Misure organizzative per la gestione ed
esecuzione dei lavori presso le sedi estere del Ministero
degli affari esteri (art. 227, D.P.R. n. 554/1999)
1. Per i singoli interventi e' nominato un responsabile
del procedimento, ai sensi dell'articolo 10 del codice, che
assicura costantemente, direttamente, o anche a mezzo di un
tecnico di supporto, la presenza presso la sede estera
interessata dai lavori e che:
a) redige il documento preliminare alla progettazione;
b) controlla i livelli prestazionali di qualita' e di
prezzo;
c) segnala all'amministrazione inadempimenti, ritardi
ed altre anomalie riscontrate nella realizzazione
dell'intervento; la segnalazione avviene per il tramite del
Capo missione qualora il responsabile del procedimento sia
in servizio presso la sede estera;
d) assume i provvedimenti di urgenza, salva ratifica
dell'amministrazione centrale;
e) ratifica i provvedimenti di somma urgenza
eventualmente assunti dal direttore dei lavori e promuove
l'adozione della relativa variante di progetto;
f) propone il riconoscimento delle variazioni di prezzo
con i criteri di cui all'articolo 356;
g) autorizza il subappalto con i criteri di cui
all'articolo 118 del codice, in quanto applicabili;
h) esercita, compatibilmente con la presente
disposizione, le altre funzioni previste dal presente
regolamento per il responsabile del procedimento.
2. Puo' essere nominato un solo responsabile del
procedimento per piu' interventi.
3. Per le gare d'appalto di lavori, al di fuori del
territorio dell'Unione europea, il responsabile del
procedimento puo' prevedere la partecipazione oltre che dei
soggetti qualificati ai sensi della parte II, titolo III,
anche dagli operatori economici locali previa acquisizione
di motivato parere, per ogni singolo concorrente, sulla
struttura organizzativa, solidita' economica, dotazione
tecnica ed affidabilita' esecutiva da parte del tecnico di
fiducia del consolato competente presso la sede estera
interessata dai lavori, ovvero dello stesso responsabile
del procedimento.
4. Per le opere di cui all'articolo 17, comma 2, del
codice, segnalate dalla sede estera e confermate
dall'Organo centrale per la sicurezza presso il Ministero
degli affari esteri, per l'esecuzione di lavori, anche in
variante, il responsabile del procedimento puo' disporre
interventi di affidamento diretto ad operatori economici
abilitati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del codice di
lavori nel limite di euro 200.000, previa autorizzazione
dell'amministrazione centrale.
5. Nel caso ricorrano esigenze derivanti da
sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari in
uso presso i Paesi esteri ove ricorre l'intervento,
successive alla stipula del contratto, il responsabile del
procedimento promuove la predisposizione di apposita
variante ai sensi dell'articolo 132, comma 1, del codice.
L'approvazione di tale tipologia di variante e' demandata
ai competenti organi del Ministero degli affari esteri su
parere del responsabile del procedimento.".
"Art. 354 (Direzione dei lavori presso le sedi estere
del Ministero degli affari esteri (art. 228, D.P.R. n.
554/1999)
1. Il direttore dei lavori nomina obbligatoriamente
assistenti di cantiere che seguano sul posto l'andamento
globale dei lavori. Oltre alle funzioni esercitate secondo
le disposizioni del presente regolamento, nei casi di somma
urgenza il direttore dei lavori assume le decisioni
necessarie per rimuovere situazioni di pericolo e
salvaguardare la funzionalita' del lavoro anche in deroga
alle prescrizioni di progetto e ne ordina contestualmente
l'attuazione. Delle decisioni assunte e dei lavori ordinati
riferisce con le relative motivazioni in apposita perizia
da inviare con la massima tempestivita' al responsabile del
procedimento per la ratifica del proprio operato.
2. Nel caso di lavori al di fuori del territorio
dell'Unione europea, il direttore del lavori puo' curare
l'accettazione dei materiali e la registrazione
dell'andamento dei lavori in via informatica, anche a
distanza, mediante il supporto di rilevazioni e misure
degli assistenti di cantiere presenti in loco, fatta
eccezione per le operazioni di cui all'articolo 3, comma 2,
della legge 5 novembre 1971, n. 1086.".
"Art. 355 (Collaudo dei lavori presso le sedi estere
del Ministero degli affari esteri (art. 229, D.P.R. n.
554/1999)
1. Il collaudo dei lavori disciplinati dal presente
titolo deve essere espletato con le modalita' previste nel
presente regolamento, in quanto applicabili, e deve essere
concluso entro un anno dalla data di ultimazione dei
lavori.
2. Il responsabile del procedimento dispone, secondo la
natura e la tipologia dei lavori, che il certificato di
collaudo sia corredato anche dai certificati di collaudo
statico delle strutture, di sicurezza degli impianti e di
conformita' alle norme di sicurezza e di prevenzioni di
incendi, che possono essere rilasciati da soggetti pubblici
o privati, con competenza legalmente riconosciuta nello
Stato estero interessato dai lavori.".
"Art. 356 (Adeguamento dei prezzi per i lavori presso
le sedi estere del Ministero degli affari esteri (art. 230,
D.P.R. n. 554/1999)
1. Per i lavori disciplinati dal presente titolo, al di
fuori del territorio dell'Unione europea, il prezzo chiuso
consiste nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta
aumentato di una percentuale da applicarsi nel caso in cui
la dinamica dei prezzi presso la sede estera interessata
dai lavori, congiuntamente alle variazioni di cambio,
incidano in senso negativo in percentuale superiore al
dieci per cento sul valore del contratto. Oltre tali
limiti, l'esecutore puo' chiedere la risoluzione del
contratto per eccessiva onerosita' sopravvenuta e
null'altro pretendere in caso di prosecuzione delle opere.
2. L'incremento per la quota parte eccedente il dieci
per cento si applica all'importo dei lavori ancora da
eseguire per ogni semestre intero previsto per
l'ultimazione dei lavori stessi.
3. Il prezzo chiuso non si applica per la parte dei
lavori eseguita in ritardo rispetto ai termini contenuti
nel cronoprogramma dei lavori, se tale ritardo e'
imputabile all'esecutore.
4. L'incidenza della dinamica dei prezzi viene
calcolata avvalendosi delle rilevazioni degli organismi a
tal fine operanti presso la sede estera interessata dai
lavori. Qualora nello Stato di attuazione dell'intervento
siano assenti strumenti di rilevazione ufficiale della
dinamica dei prezzi, la valutazione relativa ai singoli
contratti e' rimessa al responsabile del procedimento.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 133, commi 1-bis
e da 3 a 8, del codice si applicano unicamente ai lavori
nel territorio dell'Unione europea con le modalita' di
rilevamento di cui al comma 4 del presente articolo. Per
tali lavori non si applicano le disposizioni di cui ai
commi 1, 2 e 3 del presente articolo.".
- Si riportano gli articoli 182, 183, 184, e 185 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE):
"Art. 182 (Campo di applicazione (art. 17, d.lgs. n.
190/2002)
1. La presente sezione, in attuazione dell'articolo 1,
comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, disciplina
la procedura per la valutazione di impatto ambientale e
l'autorizzazione integrata ambientale, limitatamente alle
infrastrutture e agli insediamenti produttivi soggetti a
tale procedura a norma delle disposizioni vigenti relative
alla VIA statale, nel rispetto delle disposizioni di cui
all'articolo 2 della direttiva 85/337/CEE del Consiglio,
del 27 giugno 1985, come modificata dalla direttiva
97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997.
2. Il procedimento di valutazione di impatto ambientale
e' obbligatorio e vincolante per tutte le opere ad esso
soggette a norma delle vigenti disposizioni ed e' concluso,
secondo le previsioni della presente sezione; il permesso
di costruire non puo' essere rilasciato se non e' concluso
il procedimento di valutazione di impatto ambientale.
3. Sono esclusi dalla procedura di valutazione di
impatto ambientale gli interventi destinati alla difesa
nazionale in vista di un pericolo imminente ovvero in
seguito a calamita' per le quali sia stato dichiarato lo
stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24
febbraio 1992, n. 225. I provvedimenti di esclusione sono
emanati con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, di concerto con i Ministri
interessati, nel rispetto delle norme vigenti che
garantiscono il diritto alla informazione sull'intervento e
sulla eventuale deroga.
4. Per le infrastrutture e insediamenti produttivi
soggetti a screening o valutazione di impatto ambientale
regionale, il provvedimento di compatibilita' ambientale e'
emesso dal CIPE, previa valutazione da esprimersi dalle
regioni nei modi e tempi previsti dall'articolo 165.
5. L'autorizzazione ambientale integrata, per gli
insediamenti produttivi, e' regolata dal decreto
legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, quanto a presupposti e
procedimento.".
"Art. 183 (Procedure (art. 18, d.lgs. n. 190/2002; art.
2, d.lgs. n. 189/2005)
1. L'istruttoria sui progetti relativi alle opere di
cui all'art. 182, comma 1, e' eseguita al fine di
individuare, descrivere e valutare, in modo appropriato,
per ciascun caso particolare, gli effetti diretti e
indiretti di un progetto sui seguenti fattori:
l'uomo, la fauna e la flora; il suolo, l'acqua, l'aria,
il clima e il paesaggio; i beni materiali e il patrimonio
culturale; l'interazione tra i predetti fattori. Per quanto
non previsto dal presente codice e dall'allegato tecnico
trovano applicazione le norme del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377.
2. Il soggetto proponente predispone a proprie spese lo
studio di impatto ambientale. Lo studio di impatto
ambientale e' redatto secondo le direttive comunitarie in
materia e le norme dell'allegato tecnico di cui
all'allegato XXI. In ogni caso esso deve almeno
comprendere: una descrizione del progetto con informazioni
relative alla sua ubicazione, concezione e dimensioni; una
descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e
possibilmente compensare rilevanti effetti negativi; i dati
necessari per individuare e valutare principali effetti che
il progetto puo' avere sull'ambiente; una descrizione
sommaria delle principali alternative prese in esame dal
committente con indicazione delle principali ragioni della
scelta sotto il profilo dell'impatto ambientale; dati,
analisi e informazioni relative al progetto stesso, alla
utilizzazione delle risorse naturali, alla emissione di
inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo
smaltimento dei rifiuti. Il soggetto aggiudicatore deve
redigere una relazione sui metodi di previsione utilizzati
per la valutazione dell'impatto ambientale e delle misure
previste per evitare, ridurre ed eventualmente compensare
effetti negativi rilevanti del progetto sull'ambiente,
nonche' consegnare un riassunto non tecnico delle
informazioni trasmesse e indicare le eventuali difficolta'
riscontrate. Lo studio di impatto ambientale di un lotto di
infrastruttura deve contenere elementi di massima che diano
informazioni sull'impatto ambientale determinato dalla
realizzazione degli altri lotti secondo le scelte seguite
nel progetto presentato.
3. Il progetto comprendente lo studio di impatto
ambientale, relativo ad una delle opere di cui all'articolo
182, comma 1, e' trasmesso dal soggetto proponente al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio tiene conto, ai fini delle valutazioni di
propria competenza, delle eventuali osservazioni ad esso
rimesse dai soggetti pubblici e dai privati interessati,
nel termine di trenta giorni dalla data di presentazione
della documentazione da parte del soggetto aggiudicatore o
dell'autorita' proponente.
5. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e, per le opere incidenti su aree sottoposte a
vincolo di tutela culturale o paesaggistica, il Ministro
per i beni e le attivita' culturali, decorsi novanta giorni
dalla data di presentazione della documentazione da parte
del soggetto aggiudicatore o dell'autorita' proponente,
provvedono ad emettere la valutazione sulla compatibilita'
ambientale dell'opera, comunicandola alle regioni
interessate e al Ministro delle infrastrutture nonche', per
le opere di cui all'articolo 179, anche al Ministro delle
attivita' produttive. Il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio a tale fine si avvale della
commissione prevista dall'articolo 184.
6. Il provvedimento di compatibilita' ambientale e'
adottato dal CIPE, contestualmente all'approvazione del
progetto preliminare. In caso di motivato dissenso del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio o del
Ministro per i beni e le attivita' culturali, l'adozione
del provvedimento di compatibilita' ambientale e' demandata
al Consiglio dei Ministri, che vi provvede nella prima
riunione utile successiva. Sul progetto definitivo si
procede alla verifica di ottemperanza ai sensi
dell'articolo 185, comma 4.".
"Art. 184 (Contenuto della valutazione di impatto
ambientale (art. 19, d.lgs. n. 190/2002)
1. La valutazione di impatto ambientale individua gli
effetti diretti e indiretti di un progetto e delle sue
principali alternative, compresa l'alternativa zero,
sull'uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sulle acque
di superficie e sotterranee, sull'aria, sul clima, sul
paesaggio e sull'interazione fra detti fattori, nonche' sui
beni materiali e sul patrimonio culturale, sociale e
ambientale e valuta inoltre le condizioni per la
realizzazione e l'esercizio delle opere e degli impianti.
2. abrogato
3. abrogato.".
"Art. 185 (Compiti della commissione speciale VIA (art.
20, d.lgs. n. 190/2002; art. 2, d.lgs. n. 189/2005)
1. La commissione provvede all'istruttoria tecnica di
cui all'articolo 184 e, entro sessanta giorni dalla
presentazione del progetto da parte del soggetto
proponente, esprime il proprio parere sul progetto
assoggettato alla valutazione dell'impatto ambientale.
2. Ove la commissione verifichi l'incompletezza della
documentazione presentata, il termine indicato al comma 1
e' differito di trenta giorni per le necessarie
integrazioni.
3. Le integrazioni sono richieste entro trenta giorni
dall'apertura della procedura; nel caso in cui il soggetto
aggiudicatore non abbia provveduto alle richieste
integrazioni entro i trenta giorni successivi, il parere si
ritiene negativo.
4. La commissione:
a) comunica ali Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio, entro trenta giorni dalla data di
presentazione del progetto definitivo da parte del soggetto
proponente, eventuali difformita' tra questo e il progetto
preliminare;
b) esprime al predetto Ministero, entro sessanta giorni
da tale presentazione, il proprio parere sulla ottemperanza
del progetto definitivo alle prescrizioni del provvedimento
di compatibilita' ambientale e sull'esatto adempimento dei
contenuti e delle prescrizioni di cui al decreto di
compatibilita' ambientale.
5. Qualora il progetto definitivo sia diverso da quello
preliminare, la commissione riferisce al Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio il quale, ove
ritenga, previa valutazione della commissione stessa, che
la differenza tra il progetto preliminare e quello
definitivo comporti una significativa modificazione
dell'impatto globale del progetto sull'ambiente, dispone,
nei trenta giorni dalla comunicazione fatta dal soggetto
aggiudicatore, concessionario o contraente generale,
l'aggiornamento dello studio di impatto ambientale e la
nuova pubblicazione dello stesso, anche ai fini
dell'eventuale invio di osservazioni da parte dei soggetti
pubblici e privati interessati.
L'aggiornamento dello studio di impatto ambientale puo'
riguardare la sola parte di progetto interessato alla
variazione. In caso di mancato adempimento dei contenuti e
delle prescrizioni di cui al provvedimento di
compatibilita' ambientale, il citato Ministro, previa
diffida a regolarizzare, fa dare notizia
dell'inottemperanza in sede di Conferenza di servizi, al
fine dell'eventuale rinnovo dell'istruttoria.
6. Qualora si riscontrino violazioni degli impegni
presi ovvero modifiche del progetto che comportino
significative variazioni dell'impatto ambientale, la
commissione riferisce al Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, il quale ordina al soggetto gestore
di adeguare l'opera e, se necessario, richiede al CIPE la
sospensione dei lavori e il ripristino della situazione
ambientale a spese del responsabile, nonche' l'adozione dei
provvedimenti cautelari di cui agli articoli 8 e 9 della
legge 8 luglio 1986, n. 349.
7. Ai fini delle verifiche di cui al comma 6, prima
dell'inizio dei lavori e' comunicata al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio la relativa
data ed e' trasmesso allo stesso Ministero il progetto
esecutivo composto dai documenti previsti dagli articoli 19
e seguenti dell'allegato tecnico recato dall'allegato XXI,
ivi compresa l'attestazione di cui all'articolo 20, comma
4. Al predetto Ministero sono anche tempestivamente
trasmesse eventuali varianti progettuali, ivi comprese
quelle derivanti dalle attivita' di verifica di cui
all'articolo 166 e agli articoli 20 e seguenti del relativo
allegato tecnico recato dall'allegato XXI. La commissione,
su richiesta dei soggetti esecutori dell'opera, puo'
fornire le proprie indicazioni sulla interpretazione e
applicazione del provvedimento di compatibilita'
ambientale.
8. I commi 4 e 5 non si applicano al caso di VIA
espressa su progetti definitivi, fermo restando il potere
di impartire prescrizioni con il provvedimento di
compatibilita' ambientale.".
Note all'art. 217
-L'articolo 344 della legge 20 marzo 1865, n. 2248
(Legge sui lavori pubblici (All. F),
gia' abrogato dalla lettera a), comma 1, dell'art. 358
del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010,
n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»),
resta abrogato ai sensi del presente decreto legislativo.
-L'articolo 11 del Regio decreto 18 novembre 1923 n.
2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del
patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato) e'
abrogato dal presente decreto legislativo.
- L'articolo 120 del Regio decreto 23 maggio 1924, n.
827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per
la contabilita' generale dello Stato) e' abrogato dal
presente decreto legislativo.
- I commi da 1 a 5 dell'articolo 1 (Delega al Governo
in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi
strategici ed altri interventi per il rilancio delle
attivita' produttive) della legge 21 dicembre 2001, n. 443
(Delega al Governo in materia di infrastrutture ed
insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per
il rilancio delle attivita' produttive), sono abrogati dal
presente decreto legislativo.
- Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
abrogato dal presente decreto legislativo, recava: "Codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE".
-L'articolo 1-octies del decreto-legge 12 maggio 2006,
n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 2006, n. 228, abrogato dal presente decreto
legislativo, recava: "Modifiche al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163".
-L'articolo 1, comma 909, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) e'
abrogato dal presente decreto legislativo.
-Il decreto legislativo 26 gennaio 2007, n. 6, abrogato
dal presente decreto legislativo, recava: "Disposizioni
correttive ed integrative del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.
163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE, a norma dell'articolo 25, comma 3,
della L. 18 aprile 2005, n. 62 (Legge comunitaria 2004)".
 


-Il decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113,
abrogato dal presente decreto legislativo, recava:
"Ulteriori disposizioni correttive e integrative del D.Lgs.
12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, a norma
dell'articolo 25, comma 3, della L. 18 aprile 2005, n.
62.".
- Il comma 2, lettera s), n. 2 e n. 3, dell' articolo 1
(Delega al Governo per il riassetto e la riforma della
normativa in materia di tutela della salute e della
sicurezza sul lavoro) e l'articolo 8 che recava: "Modifiche
all'articolo 86 del Codice di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163", della legge 3 agosto 2007, n. 123
(Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza
sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la
riforma della normativa in materia), sono abrogati dal
presente decreto legislativo.
- Il decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152,
abrogato dal presente decreto legislativo, recava:
"Ulteriori disposizioni correttive e integrative del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, a norma dell'articolo 25, comma 3, della legge
18 aprile 2005, n. 62".
- L'articolo 23 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro,
occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione
anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, abrogato
dal presente decreto legislativo, recava: "Detassazione dei
microprogetti di arredo urbano o di interesse locale
operati dalla societa' civile nello spirito della
sussidiarieta'".
- I commi 1-sexies e 1-quinquiesdecies, lett. b),
dell'articolo 29 (Concessioni aeroportuali), del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 (Proroga di termini
previsti da disposizioni legislative e disposizioni
finanziarie urgenti), convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono abrogati dal presente
decreto legislativo.
- Il comma 9, dell'articolo 2 (Apprestamento urgente di
abitazioni), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39
(Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di
aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione
civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 24
giugno 2009, n. 77, e' abrogato dal presente decreto
legislativo.
- Il comma 4-bis, dell'articolo 4 (Interventi urgenti
per le reti dell'energia) e l'articolo 4-quater, che
recava: "Misure per la semplificazione in materia di
contratti pubblici", del decreto-legge 1° luglio 2009, n.
78 (Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini e
della partecipazione italiana a missioni internazionali),
convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.
102 (Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini),
sono abrogati dal presente decreto legislativo.
- Il comma 16, dell'articolo 2, della legge 15 luglio
2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza
pubblica), e' abrogato dal presente decreto legislativo.
- L'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2009, n.
135 (Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi
comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di
giustizia delle Comunita' europee), convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166,
abrogato dal presente decreto legislativo, recava:
"Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
recante codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture - Adeguamento alla sentenza della Corte
di Giustizia CE del 19 maggio 2009, resa nella causa
C-538/07".
- Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13 e 14, del decreto legislativo 20 marzo 2010, n. 53
(Attuazione della direttiva 2007/66/CE che modifica le
direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE per quanto riguarda il
miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in
materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici), abrogati
dal presente decreto legislativo, recavano:
"Art. 1. Termine dilatorio per la stipulazione del
contratto (articolo 44, comma 3, lettere b) ed e), legge n.
88/2009; articoli 2-bis e 2-ter, lettera b), direttiva
89/665/CEE e articoli 2-bis e 2-ter, lettera b), direttiva
92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE)"
"Art. 2. Comunicazione dell'aggiudicazione definitiva
(articolo 44, comma 3, lettere b) ed e), legge n. 88/2009;
articoli 2-bis, 2-quater, 2-septies, paragrafo 1, lettera
a), secondo trattino, direttiva 89/665/CEE e articoli
2-bis, 2-quater, 2-septies, paragrafo 1, lettera a),
secondo trattino, direttiva 92/13/CEE come modificati dalla
direttiva 2007/66/CE)"
"Art. 3. Avviso volontario per la trasparenza
preventiva (articolo 44, comma 1, lettera h), legge n.
88/2009; articolo 3-bis, direttiva 89/665/CEE e articolo
3-bis, direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva
2007/66/CE)"
"Art. 4. Misure di incentivazione dell'accordo bonario
(articolo 44, comma 3, lettera m), n. 1, legge n. 88/2009)"
"Art. 5. Disposizioni razionalizzatrici dell'arbitrato
(articolo 44, comma 3, lettera m), numeri 2, 3, 4, 5, legge
n. 88/2009)"
"Art. 6. Informativa in ordine all'intento di proporre
ricorso giurisdizionale (articolo 44, comma 3, lettere b) e
d), legge n. 88/2009; articolo 1, paragrafo 4, direttiva
89/665/CEE e articolo 1, paragrafo 4, direttiva 92/13/CEE
come modificati dalla direttiva 2007/66/CE)"
"Art. 7. Giurisdizione"
"Art. 8. Tutela processuale (articolo 44, comma 3,
lettere a), b), c), f), g), legge n. 88/2009; articolo 2,
paragrafi 3 e 4, articolo 2-quater, direttiva 89/665/CEE,
articolo 2, paragrafi 3 e 3-bis, e articolo 2-quater,
direttiva 92/13/CEE come modificati dalla direttiva
2007/66/CE)"
"Art. 9. Inefficacia del contratto in caso di gravi
violazioni (articolo 44, comma 1, lettera f) e lettera h),
legge n. 88/2009; articoli 2, paragrafi 6 e 7, 2-quinquies,
2-sexies, 3-bis, direttiva 89/665/CEE e articoli 2,
paragrafi 1 e 6, 2-quinquies, 2-sexies, 3-bis, direttiva
92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE; 23°
considerando, direttiva 2007/66/CE)"
"Art. 10. Inefficacia del contratto negli altri casi
(articolo 44, comma 1, lettera f) e lettera h), legge n.
88/2009; articoli 2, paragrafi 6 e 7, 2-quinquies,
2-sexies, 3-bis, direttiva 89/665/CEE e articoli 2,
paragrafi 1 e 6, 2-quinquies, 2-sexies, 3-bis, direttiva
92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE; 23°
considerando, direttiva 2007/66/CE)"
"Art. 11. Sanzioni alternative (articolo 44, comma 1,
lettera f) e lettera h), legge n. 88/2009; articoli 2,
paragrafi 6 e 7, 2-quinquies, 2-sexies, 3-bis, direttiva
89/665/CEE e articoli 2, paragrafi 1 e 6, 2-quinquies,
2-sexies, 3-bis, direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla
direttiva 2007/66/CE; 23° considerando, direttiva
2007/66/CE)"
"Art. 12. Tutela in forma specifica e per equivalente"
"Art. 13. Modifiche alla disciplina processuale per le
infrastrutture strategiche (articolo 4, comma 3, lettera
h), legge delega; articolo 2, paragrafo 7, direttiva
89/665/CEE e articolo 2, paragrafo 6, direttiva 92/13/CEE,
come modificati dalla direttiva 2007/66/CE)"
"Art. 14. Obblighi di comunicazione e di informazione
alla Commissione dell'Unione europea (articolo 44, comma 3,
lettera l) legge n. 88/2009; articoli 3 e 4, direttiva
89/665/CEE e articoli 8 e 12 direttiva 92/13/CEE, come
modificati dalla direttiva 2007/66/CE)".
- Il presente decreto legislativo abroga il decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207
(Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»),
con effetto: 1) dalla data di entrata in vigore degli atti
attuativi del presente decreto legislativo, i quali operano
la ricognizione delle disposizioni del predetto decreto del
Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 da esse
sostituite; 2) dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo: la Parte I (DISPOSIZIONI COMUNI); la
Parte II (CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI NEI SETTORI
ORDINARI), Titolo I (Organi del procedimento e
programmazione), capo II (Programmazione dei lavori); la
Parte II (CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI NEI SETTORI
ORDINARI), Titolo II (Progettazione e verifica del
progetto), capo II (Verifica del progetto (artt. 46, 47, 48
e 49, D.P.R. n. 554/1999); la Parte II (CONTRATTI PUBBLICI
RELATIVI A LAVORI NEI SETTORI ORDINARI), Titoli IV
(Modalita' tecniche e procedurali per la qualificazione dei
contraenti generali) e V (Sistemi di realizzazione dei
lavori e selezione delle offerte), VI (Garanzie e sistema
di garanzia globale di esecuzione),VII (Il contratto),VIII
(Esecuzione dei lavori); la Parte II (CONTRATTI PUBBLICI
RELATIVI A LAVORI NEI SETTORI ORDINARI), Titolo IX
(Contabilita' dei lavori) Capo III (Norme generali per la
tenuta della contabilita'); parte II (CONTRATTI PUBBLICI
RELATIVI A LAVORI NEI SETTORI ORDINARI), Titolo XI (Lavori
riguardanti i beni del patrimonio culturale), Capo III
(Esecuzione e collaudo dei lavori riguardanti i beni del
patrimonio culturale), ad esclusione dell'articolo 251
(Collaudo dei lavori riguardanti i beni del patrimonio
culturale (art. 224, D.P.R. n. 554/1999); la Parte III
(CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A SERVIZI ATTINENTI
ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA NEI SETTORI ORDINARI) ad
esclusione degli articoli 254 (Requisiti delle societa' di
ingegneria (art. 53, D.P.R. n. 554/1999), 255 (Requisiti
delle societa' di professionisti (art. 54, D.P.R. n.
554/1999) e 256 (Requisiti dei consorzi stabili di societa'
di professionisti e di societa' di ingegneria); le Parti IV
(CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A FORNITURE E ALTRI SERVIZI
NEI SETTORI ORDINARI), V (CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A
LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI SPECIALI) e VII
(DISPOSIZIONI TRANSITORIE E ABROGAZIONI), nonche' gli
allegati e le parti di allegati ivi richiamati.
- L' articolo 4 (Costruzione delle opere pubbliche),
del decreto-legge 15 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo -
Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, con
esclusione dei commi 13 e 14, e' abrogato dal presente
decreto legislativo.
- L' articolo 23 (Riduzione dei costi di funzionamento
delle Autorita' di Governo, del CNEL, delle Autorita'
indipendenti e delle Province), commi 4 e 5, l'articolo 41
(Misure per le opere di interesse strategico), commi 1, 2,
5-bis e 5-ter, l' articolo 42 (Misure per l'attrazione di
capitali privati), commi 1, 2, 3, 4 e 5 e l'articolo 44
(Disposizioni in materia di appalti pubblici), commi 1,
lett. a), 2, 5, 6, 7, 8 e 9 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita,
l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici),
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, sono abrogati dal presente decreto
legislativo.
- Il comma 7 dell'articolo 2 (Documento pluriennale di
pianificazione) del decreto legislativo 29 dicembre 2011,
n. 228 (Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere a),
b), c) e d) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in
materia di valutazione degli investimenti relativi ad opere
pubbliche), e' abrogato dal presente decreto legislativo.
- Gli articoli 41 (Emissioni di obbligazioni e di
titoli di debito da parte delle societa' di progetto -
project bond), 42 (Alleggerimento e integrazione della
disciplina del promotore per le infrastrutture
strategiche), 44 (Contratto di disponibilita'), 46
(Disposizioni attuative del dialogo competitivo), 50
(Disposizioni in materia di concessioni di costruzione e
gestione di opere pubbliche), 51 (Disposizioni in materia
di affidamento a terzi nelle concessioni), 52
(Semplificazione nella redazione e accelerazione
dell'approvazione dei progetti), 55 (Affidamento
concessioni relative a infrastrutture strategiche sulla
base anche del progetto definitivo), comma 1 e 59-bis
(Sostituzione dell'articolo 153 del codice di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti
per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la
competitivita'), convertito, con modificazioni, dalla legge
24 marzo 2012, n. 27, sono abrogati dal presente decreto
legislativo.
- I commi 1, 3 e 4, dell'articolo 20 (Modifiche al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti
in materia di semplificazione e di sviluppo), convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono
abrogati dal presente decreto legislativo.
- Il comma 2-bis dell'articolo 8 (Dati in tema di
acquisizioni di beni e servizi), l'articolo 11 (Mercato
elettronico della pubblica amministrazione) e l'articolo 12
(Aggiudicazione di appalti con il criterio dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa) del decreto-legge 7 maggio
2012, n. 52 (Disposizioni urgenti per la razionalizzazione
della spesa pubblica), convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 luglio 2012, n. 94, sono abrogati dal presente
decreto legislativo.
- Il comma 5-ter dell'articolo 4 (Ricostruzione e
funzionalita' degli edifici e dei servizi pubblici nonche'
interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale),
del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74 (Interventi urgenti
in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici
che hanno interessato il territorio delle province di
Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo,
il 20 e il 29 maggio 2012), convertito, con modificazioni,
dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, e' abrogato dal presente
decreto legislativo.
- Il comma 2 dell'articolo 3 (Conferenza di servizi
preliminare e requisiti per la predisposizione degli studi
di fattibilita' nella finanza di progetto), l'articolo
4-bis (Contratto di disponibilita') e il comma 2,
dell'articolo 33 (Revisione della legge fallimentare per
favorire la continuita' aziendale), del decreto legge 22
giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del
Paese), convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono
abrogati dal presente decreto legislativo.
- I commi 2, 2-bis e 4, dell'articolo 1 (Riduzione
della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza
delle procedure) del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95
(Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini), convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135
(Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario), sono abrogati dal presente decreto legislativo.
- Il comma 1, dell'articolo 6 (Disposizioni in materia
di edilizia sanitaria, di controlli e prevenzione incendi
nelle strutture sanitarie, nonche' di ospedali psichiatrici
giudiziari), del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158
(Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese
mediante un piu' alto livello di tutela della salute),
convertito con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,
n. 189, e' abrogato dal presente decreto legislativo.
- L'articolo 28, del decreto legislativo 19 settembre
2012, n. 169 (Ulteriori modifiche ed integrazioni al
decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante
attuazione della direttiva 2008/48/CE, relativa ai
contratti di credito ai consumatori, nonche' modifiche del
titolo V del testo unico bancario in merito alla disciplina
dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti
in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi),
abrogato dal presente decreto legislativo, recava
"Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163".
- Il comma 3 dell'articolo 6 (Trasmissione di documenti
per via telematica, contratti della pubblica
amministrazione e conservazione degli atti notarili), i
commi 3-bis, 3-ter e 4-bis dell'articolo 33 (Disposizioni
per incentivare la realizzazione di nuove infrastrutture),
l'articolo 33-bis (Requisito della cifra d'affari
realizzata), l'articolo 33-quater (Disposizioni in materia
di svincolo delle garanzie di buona esecuzione), il comma 4
dell'articolo 34 (Misure urgenti per le attivita'
produttive, le infrastrutture e i trasporti locali, la
valorizzazione dei beni culturali ed i comuni), e il comma
5-bis dell'articolo 36 (Misure in materia di confidi,
strumenti di finanziamento e reti d'impresa), del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure
urgenti per la crescita del Paese), convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono
abrogati dal presente decreto legislativo.
- I commi 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 58,
dell'articolo 1 (Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalita' nella
pubblica amministrazione), della legge 6 novembre 2012, n.
190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalita' nella pubblica
amministrazione) e i commi 4, 5 e 6, dell'articolo 4
(Misure per la salvaguardia e la gestione delle dotazioni
territoriali di standard previste nell'ambito degli
strumenti urbanistici attuativi dal decreto ministeriale 2
aprile 1968, n. 1444), della legge 14 gennaio 2013, n. 10
(Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani), sono
abrogati dal presente decreto legislativo.
- Il comma 2, dell'articolo 26 (Proroghe in materia di
appalti pubblici), l'articolo 26-bis (Suddivisione in
lotti), l'articolo 26-ter (Anticipazione del prezzo), il
comma 2, dell'articolo 27 (Semplificazione in materia di
procedura CIPE e concessioni autostradali), il comma 2
dell'articolo 31 (Semplificazioni in materia di DURC), i
commi 4, 5 e 7-bis, dell'articolo 32 (Semplificazione di
adempimenti formali in materia di lavoro), del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti
per il rilancio dell'economia), convertito con
modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono
abrogati dal presente decreto legislativo.
- Il comma 10 dell'articolo 13 (Disposizioni urgenti
per EXPO 2015, per i lavori pubblici ed in materia di
trasporto aereo), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n.
145 (Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione
Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del
gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per
l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione
delle imprese, nonche' misure per la realizzazione di opere
pubbliche ed EXPO 2015), convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 (Interventi urgenti di
avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento
delle tariffe elettriche e del gas, per
l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione
delle imprese, nonche' misure per la realizzazione di opere
pubbliche ed EXPO 2015), e' abrogato dal presente decreto
legislativo.
- I commi 72 e 343 dell'articolo 1, della legge 27
dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilita' 2014), sono abrogati dal presente decreto
legislativo.
- I commi 3, 5, 8, 9 e 11, dell'articolo 12
(Disposizioni urgenti in materia di qualificazione degli
esecutori dei lavori pubblici), del decreto-legge 28 marzo
2014, n. 47 (Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per
il mercato delle costruzioni e per Expo 2015), convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, sono
abrogati dal presente decreto legislativo.
- I commi 4 e 4-bis, dell'articolo 9 (Acquisizione di
beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di
riferimento), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66
(Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia
sociale), convertito con modificazioni dalla legge 23
giugno 2014, n. 89 (Misure urgenti per la competitivita' e
la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il
completamento della revisione della struttura del bilancio
dello Stato, per il riordino della disciplina per la
gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del
bilancio di cassa, nonche' per l'adozione di un testo unico
in materia di contabilita' di Stato e di tesoreria), sono
abrogati dal presente decreto legislativo.
- Il comma 8 dell'articolo 13 (Procedure semplificate
per le operazioni di bonifica e di messa in sicurezza, per
la caratterizzazione dei materiali di riporto e per il
recupero di rifiuti anche radioattivi. Norme urgenti per la
gestione dei rifiuti militari e per la bonifica delle aree
demaniali destinate ad uso esclusivo delle forze armate.
Norme urgenti per gli scarichi in mare), del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 91 (Disposizioni urgenti per il settore
agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento
energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il
rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei
costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per la
definizione immediata di adempimenti derivanti dalla
normativa europea), convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n. 116, e' abrogato dal presente
decreto legislativo.
- L'articolo 13-bis (Fondi per la progettazione e
l'innovazione), l'articolo 23-bis (Modifica all'articolo 33
del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi
da parte dei comuni), i commi 1 e 2 dell'articolo 23-ter
(Ulteriori disposizioni in materia di acquisizione di
lavori, beni e servizi da parte degli enti pubblici), i
commi 1, 2 e 3 dell'articolo 39 (Semplificazione degli
oneri formali nella partecipazione a procedure di
affidamento di contratti pubblici), del decreto-legge 24
giugno 2014, n 90 (Misure urgenti per la semplificazione e
la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli
uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n. 114, sono abrogati dal presente
decreto legislativo.
- I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 2 (Semplificazioni
procedurali per le infrastrutture strategiche affidate in
concessione), l'articolo 5 (Norme in materia di concessioni
autostradali), il comma 1 dell'articolo 13 (Misure a favore
dei project bond), i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, dell'articolo
34 (Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, per la semplificazione delle procedure in materia di
bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati. Misure
urgenti per la realizzazione di opere lineari realizzate
nel corso di attivita' di messa in sicurezza e di
bonifica), del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133
(Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la
realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione
del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del
dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita'
produttive), convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2014, n. 164, sono abrogati dal presente decreto
legislativo.
- I commi 3 e 3-bis dell'articolo 8 (Proroga di termini
in materia di infrastrutture e trasporti), del
decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 (Proroga di termini
previsti da disposizioni legislative), convertito con
modificazioni dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, sono
abrogati dal presente decreto legislativo.
- Gli articoli 16, 18 e 19 della legge 28 dicembre
2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per
promuovere misure di green economy e per il contenimento
dell'uso eccessivo di risorse naturali), abrogati dal
presente decreto legislativo, recavano:
"Art. 16. Disposizioni per agevolare il ricorso agli
appalti verdi"
"Art. 18. Applicazione di criteri ambientali minimi
negli appalti pubblici per le forniture e negli affidamenti
di servizi"
"Art. 19. Applicazione di criteri ambientali minimi
negli appalti pubblici"
- Il comma 1, dell'articolo 7 (Proroga di termini in
materia di infrastrutture e trasporti), del decreto-legge
30 dicembre 2015, n. 210 (Proroga di termini previsti da
disposizioni legislative), convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, e' abrogato dal
presente decreto legislativo.
 
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