Gazzetta n. 91 del 19 aprile 2016 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE |
DECRETO 2 dicembre 2015, n. 229 |
Regolamento concernente modifiche al regolamento recante l'adeguamento della disciplina del Parco nazionale del Gran Paradiso ai principi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 20 novembre 1997, n. 436. |
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IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Viste le leggi costituzionali 26 febbraio 1948, n. 4, e 23 settembre 1993, n. 2, e fatta salva l'emanazione di apposita normativa di attuazione eventualmente incidente nella materia relativamente al territorio del Parco nazionale del Gran Paradiso ricompreso nella Regione autonoma Valle d'Aosta; Visto il regio decreto-legge 3 dicembre 1922, n. 1584, concernente la costituzione del Parco nazionale del Gran Paradiso, come modificato ed integrato dal regio decreto-legge 24 gennaio 1924, n. 168, convertiti in legge 17 aprile 1925, n. 473, e dal decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 1° febbraio 1980; Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 871, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 1947, n. 211, concernente l'istituzione dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso, con sede in Torino; Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 35, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il quale prevede, tra l'altro, che si provveda, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, all'adeguamento della disciplina del Parco nazionale del Gran Paradiso ai principi della stessa legge, previa intesa con la Regione a statuto speciale della Valle d'Aosta e la Regione Piemonte; Visto l'articolo 4, della legge 4 gennaio 1994, n. 10, il quale prevede che il predetto adeguamento sia effettuato con decreto del Ministro dell'ambiente; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 20 novembre 1997, n. 436, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 dicembre 1997, n. 296, con il quale, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1994, n. 10, si e' provveduto all'adeguamento della previgente disciplina dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso ai principi della legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 73, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2013, n. 148, concernente "Regolamento recante riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133", ed in particolare l'articolo 2; Visto l'articolo 9, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 73, il quale dispone che il Consiglio direttivo sia formato dal Presidente e da otto componenti nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro trenta giorni dalla comunicazione della rispettiva designazione; Visto l'articolo 9, comma 6, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come modificato dall'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 73, il quale dispone che il Consiglio direttivo elegga al proprio interno un vice presidente scelto tra i membri designati dalla Comunita' del parco ed una giunta esecutiva, formata da tre componenti, compreso il Presidente, secondo le modalita' e con le funzioni stabilite nello statuto dell'Ente parco; Viste le note n. 9058/SB0100/PRE del 14 luglio 2014 e n. 6971/GAB dell'11 settembre 2014 con le quali rispettivamente il Presidente della Regione Piemonte ed il Presidente della Regione Valle d'Aosta hanno espresso l'intesa prevista dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 73, in relazione al riordino dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso; Ritenuto, pertanto, di procedere al riordino degli organi collegiali dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso in conformita' alle predette disposizioni; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 novembre 2014; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri inviata con nota n. UL/6150 del 25 marzo 2015 a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la nota DAGL 0007401 P del 14 settembre 2015 con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri ha espresso il nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento.
A d o t t a il seguente Regolamento:
Art. 1
Modificazioni all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'ambiente 20 novembre 1997, n. 436
1. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'ambiente 20 novembre 1997, n. 436, sono soppresse le seguenti parole "tra i componenti del Consiglio direttivo. Il Consiglio direttivo elegge al proprio interno il vice presidente". 2. Il comma 3 dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'ambiente 20 novembre 1997, n. 436, e' sostituito dal seguente: "3. Il Consiglio direttivo e' formato dal Presidente e da otto componenti nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro 30 giorni dalla comunicazione della rispettiva designazione. Il Ministro procede alla nomina sentite le regioni interessate, che si esprimono entro e non oltre trenta giorni dalla data della richiesta. Decorso inutilmente detto termine il Ministro procede egualmente alla nomina dei soggetti designati. I componenti del Consiglio direttivo sono individuati tra esperti particolarmente qualificati in materia di aree protette e biodiversita' e tra i rappresentanti della Comunita' del parco, secondo le seguenti modalita': a) due su designazione della Comunita' del parco, con voto limitato; b) uno per ciascuna Regione, su designazione rispettivamente del Piemonte e della Valle d'Aosta; c) uno, su designazione delle associazioni di protezione ambientale, individuate ai sensi dell'articolo 13, della legge 8 luglio 1986, n. 349; d) uno su designazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; e) uno, su designazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali; f) uno, su designazione dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)". 3. Il comma 4 dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'ambiente 20 novembre 1997, n. 436, e' sostituito dal seguente: "4. Il Consiglio direttivo elegge al proprio interno un vice presidente scelto tra i membri designati dalla Comunita' del parco ed una giunta esecutiva, formata da tre componenti, compreso il Presidente, secondo le modalita' e con le funzioni stabilite nello statuto dell'Ente parco". Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 2 dicembre 2015
Il Ministro: Galletti
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 2016 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 803
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Le leggi costituzionali 26 febbraio 1948 , n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta) e 23 settembre 1993, n. 2 (Modifiche ed integrazioni agli statuti speciali per la Valle d'Aosta, per la Sardegna, per il Friuli-Venezia Giulia e per il Trentino-Alto Adige) sono pubblicate, rispettivamente, nelle Gazzette Ufficiali 10 marzo 1948, n. 59 e 25 settembre 1993, n. 226. - Il regio decreto-legge 3 dicembre 1922, n. 1584, modificato e integrato dal regio decreto-legge 24 gennaio 1924, n. 168 e dal decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 1° febbraio 1980. - Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 871, concernente l'istituzione dell'Ente Parco nazionale del Gran Paradiso, con sede in Torino, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 211 del 15 settembre 1947. - La legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 1986, n. 162, S.O. - Si riporta il testo dei commi 3 e 4, dell'articolo 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O. "Art. 17 (Regolamenti). - 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie, per materi di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.". - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 35, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 1991, n. 292, S.O.: "Art. 35 (Norme Transitorie). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, si provvede all'adeguamento ai principi della presente legge, fatti salvi i rapporti di lavoro esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge di dipendenti in ruolo, della disciplina del Parco Nazionale d'Abruzzo, del Parco Nazionale del Gran Paradiso, previa intesa con la regione a statuto speciale Val d'Aosta e la regione Piemonte, tenuto conto delle attuali esigenze con particolare riguardo alla funzionalita' delle sedi ed alla sorveglianza. Per il Parco nazionale dello Stelvio si provvede in base a quanto stabilito dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279. Le intese ivi previste vanno assunte anche con la regione Lombardia e devono essere informate ai principi generali della presente legge.". - Si riporta il testo dell'articolo 4 delle legge 4 gennaio 1994, n. 10 (Istituzione del parco nazionale dell'arcipelago de La Maddalena e altre disposizioni in materia di parchi nazionali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 gennaio 1994, n. 6: "Art. 4 (Adeguamento della disciplina dei parchi nazionali). - 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente, con proprio decreto, provvede all'adeguamento della disciplina dei parchi nazionali di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 35 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ai principi della medesima legge.". - Con decreto del Ministro dell'ambiente del 20 novembre 1997, n. 436, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 20 dicembre 1997, ai sensi dell'art. 35, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1994, n. 10, si e' provveduto all'adeguamento della previgente disciplina dell'Ente Parco nazionale del Gran Paradiso ai principi della legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394. - Si riporta il testo del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 73 (Regolamento recante riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 2013, n. 148: "Art. 2 (Riordino del Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio e dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso). - 1. Al riordino degli organi collegiali del Consorzio del parco nazionale dello Stelvio e dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso si provvede previe intese con le regioni e le provincie autonome interessate, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1994, n.10. L'intesa deve essere raggiunta entro il termine perentorio di 30 giorni dalla prima convocazione di un apposito incontro.". - Si riportano i testi dei commi 4 e 6 dell'articolo 9 della citata legge 6 dicembre 1991, n. 394: "Art. 9 (Ente parco). - (Omissis). 4. Il Consiglio direttivo e' formato dal Presidente e da otto componenti, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro 30 giorni dalla comunicazione della rispettiva designazione. Il Ministro procede alla nomina sentite le Regioni interessate, che si esprimono entro e non oltre 30 giorni dalla data della richiesta. Decorso inutilmente detto termine il Ministro procede egualmente alla nomina dei soggetti designati. I componenti del Consiglio Direttivo sono individuati tra esperti particolarmente qualificati in materia di aree protette e biodiversita', secondo le seguenti modalita': a) quattro, su designazione della Comunita' del parco, con voto limitato; b) uno, su designazione delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349; c) uno, su designazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; d) uno, su designazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali; e) uno, su designazione dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). (Omissis). 6. Il Consiglio direttivo elegge al proprio interno un vice presidente scelto tra i membri designati dalla Comunita' del parco ed una giunta esecutiva formata da tre componenti, compreso il Presidente, secondo le modalita' e con le funzioni stabilite nello statuto dell'Ente parco.". - Si riporta il testo dell'articolo 2 della citata legge n. 436 del 1997, come modificato dal presente decreto: "Art. 2. 1 (Sono organi dell'Ente Parco).: a) il presidente; b) il consiglio direttivo; c) la giunta esecutiva; d) il collegio dei revisori dei conti; e) la comunita' del Parco. 2. Il Presidente e' nominato dal Ministro dell'ambiente, previa intesa con i presidenti della regione Piemonte e della regione autonoma Valle d'Aosta. 3. Il Consiglio direttivo e' formato dal Presidente e da otto componenti nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro 30 giorni dalla comunicazione della rispettiva designazione. Il ministro procede alla nomina sentite le regioni interessate, che si esprimono entro e non oltre trenta giorni dalla data della richiesta. Decorso inutilmente detto termine il Ministro procede egualmente alla nomina dei soggetti designati. I componenti del Consiglio direttivo sono individuati tra esperti particolarmente qualificati in materia di aree protette e biodiversita' e tra rappresentanti della Comunita' del parco, secondo le seguenti modalita': a) due su designazione della Comunita' del parco, con voto limitato; b) uno per ciascuna Regione, su designazione rispettivamente del Piemonte e della Valle d'Aosta ; c) uno su designazione delle associazioni di protezione ambientale, individuate ai sensi dell'art. 13, della legge 8 luglio 1986, n. 349; d) uno su designazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; e) uno su designazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali; f) uno su designazione dell' Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). 4. Il Consiglio direttivo elegge al proprio interno un vice presidente scelto tra i membri designati dalla Comunita' del parco ed una giunta esecutiva, formata da tre componenti, compreso il Presidente, secondo le modalita' e con le funzioni stabilite nello statuto dell'Ente parco. 5. Il collegio dei revisori dei conti e' nominato con decreto del Ministro del tesoro ed e' formato da tre componenti scelti tra funzionari della Ragioneria generale dello Stato ovvero tra iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Essi sono designati: due dal Ministro del tesoro, di cui uno in qualita' di presidente del collegio; uno dalle regioni interessate. Il revisore dei conti di designazione regionale e' indicato per il primo quinquennio dalla regione Piemonte, sentita la regione Valle d'Aosta; per il secondo quinquennio dalla regione Valle d'Aosta sentita la regione Piemonte, e cosi' successivamente secondo detta alternanza. 6. Il direttore del Parco e' nominato con decreto del Ministro dell'ambiente ed e' scelto tra gli iscritti nell'elenco degli idonei all'esercizio dell'attivita' di direttore di Parco: allo stesso si richiede, oltre ai requisiti per la nomina a dirigente del ruolo speciale di «direttore di Parco», la conoscenza della lingua francese da accertarsi a mezzo di apposite prove. 7. La comunita' del Parco e' organo consultivo e propositivo dell'Ente parco ed e' costituita e disciplinata ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.". |
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