Gazzetta n. 87 del 14 aprile 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 23 marzo 2016
Rimozione di un consigliere del comune di Squinzano.


IL MINISTRO DELL'INTERNO

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 26 e 27 maggio 2013 la signora Fernanda Metrangolo e' stata eletta consigliere comunale di Squinzano (Lecce);
Considerato che le condotte complessivamente tenute dal consigliere comunale si pongono in contrasto con il rispetto dei principi di legalita' cui deve ispirarsi l'esercizio della carica elettiva ricoperta;
Considerato, altresi', che la permanenza della signora Fernanda Metrangolo nella predetta carica sottopone l'ordinata e civile convivenza della popolazione di Squinzano al rischio di turbativa dell'ordine pubblico;
Ritenuto, pertanto, che ricorrano le condizioni per far luogo alla rimozione del sopracitato amministratore;
Visto l'art. 142 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Vista la relazione allegata al presente decreto che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1

La signora Fernanda Metrangolo e' rimossa dalla carica di consigliere comunale di Squinzano (Lecce).
Dato a Roma, il 23 marzo 2016

Il Ministro: Alfano
 
Allegato

Al Ministro dell'interno

La signora Fernanda Metrangolo e' stata rieletta consigliere del comune di Squinzano (Lecce) nelle consultazioni elettorali del 26 e 27 maggio 2013 ed ha esercitato, anche nella consiliatura in corso, le funzioni di presidente del consiglio comunale, fino alle dimissioni da quest'ultima carica, intervenute il 17 novembre 2014.
L'amministratore e' tuttora presente in consiglio, avendo conservato la carica di consigliere.
Gli esiti di un'inchiesta giudiziaria hanno portato, nel novembre 2014, alla notifica di numerose informazioni di garanzia ed all'esecuzione di ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di soggetti appartenenti, a vario titolo, a gruppi criminali operanti sul territorio di Squinzano, riconducibili alla «sacra corona unita».
Anche la signora Metrangolo e' stata iscritta nel registro degli indagati con l'accusa di corruzione per l'esercizio della funzione, in concorso, ai sensi degli artt. 110 e 318 c.p., mentre un suo stretto congiunto e' stato sottoposto a misure restrittive della liberta' personale, con successivo rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 416-bis, unitamente ad altre 94 persone appartenenti a differenti gruppi mafiosi della frangia leccese, riconducibili alla «sacra corona unita».
Secondo l'accusa, l'amministratore, nella sua qualita' di presidente del consiglio comunale e nell'esercizio delle sue funzioni, indebitamente riceveva del denaro da un parente - con l'intermediazione del predetto stretto congiunto, effettivo destinatario dell'importo - quale compenso per l'interessamento offerto per far riconoscere un debito del comune nei confronti della ditta il cui titolare e' un familiare del sopracitato parente.
In relazione ai predetti fatti il consigliere Metrangolo, il 28 gennaio 2016, ha chiesto di essere sottoposto a giudizio abbreviato.
Dalle indagini da cui sono scaturite le citate vicende penali e' emerso il ruolo predominante svolto da alcune famiglie malavitose locali interessate all'attivita' dell'amministrazione comunale di Squinzano, il cui fondamentale punto di contatto - come riferisce il prefetto di Lecce - e' rappresentato dal predetto consigliere Metrangolo, la cui connivenza costituisce grave elemento di criticita' per l'ente locale.
Il prefetto segnala anche alcuni episodi che si sono verificati in un arco temporale comprensivo di due consiliature, avvalorati anche da recenti sviluppi penali, sintomatici dello stretto legame tra il predetto amministratore e soggetti controindicati.
Risulta eloquente da fonti tecniche di prova che la Metrangolo abbia chiesto al locale gruppo criminale di sostenere la propria candidatura in occasione delle elezioni del 26 e 27 maggio 2013 per ottenere il maggior numero di voti possibili affinche' risultasse la piu' suffragata anche rispetto al candidato sindaco, poi eletto.
Il prefetto sottolinea che tale circostanza, che consolida il pactum sceleris gia' esistente con il sodalizio criminale, e' sintomatica del ruolo svolto dalla Metrangolo quale collettore di voti e snodo essenziale della commistione politico-mafiosa.
Dagli atti relativi al procedimento penale che riguarda il congiunto dell'amministratore in questione, di cui si e' fatta menzione in precedenza, emerge anche che lo stesso - autista e stretto collaboratore dell'esponente malavitoso locale, si poneva a disposizione della consorteria, in particolare, assumendo la presidenza della locale squadra di calcio, strumento utile per assicurare consenso sociale alla stessa associazione mafiosa - metteva a disposizione i suoi buoni rapporti con il comune di Squinzano, dovuti proprio al vincolo familiare con l'allora presidente del consiglio comunale, per consentire al gruppo mafioso e ad esponenti della famiglia malavitosa locale di esercitare la propria influenza nei confronti dell'azione della pubblica amministrazione.
Emblematici sono i rapporti del consigliere - risultanti anche dagli atti della magistratura inquirente - con alcuni soggetti sottoposti a misure restrittive della liberta' personale per aver fatto parte di un'associazione a delinquere transnazionale finalizzata al traffico di stupefacenti nonche' con componenti della famiglia mafiosa locale.
Rileva pure l'interessamento della Metrangolo, desunto dalla documentazione dell'inchiesta giudiziaria, affinche' un ergastolano, esponente del clan locale, fruisse della prestazione di un professionista amico del citato amministratore.
Il prefetto sottolinea, quindi, che i fatti complessivamente illustrati denotano l'esistenza di collegamenti tra il consigliere comunale e soggetti che rivestono funzioni di primario rilievo nell'ambito di organizzazioni criminali operanti sul territorio, suscettibili di pregiudicare beni sociali di valore primario come la quiete e la sicurezza pubblica, comportando una concreta e grave minaccia per la salvaguardia dell'ordine pubblico la cui tutela e' compito primario dello Stato.
La permanenza nell'organo elettivo dell'amministratore, a prescindere dall'esito delle vicende penali, costituisce pertanto un pericolo di turbativa dell'ordine pubblico, considerato che la sua attivita' nell'ente puo' rivelarsi strumentale al perseguimento degli interessi della criminalita' organizzata.
Il prefetto, sentito anche il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato dal procuratore capo della procura della Repubblica di Lecce, ha proposto l'adozione, ai sensi dell'art. 142 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, del provvedimento di rimozione della signora Fernanda Metrangolo dalla carica di consigiere comunale, necessarie per evitare la lesione di quel complesso di beni primari e valori sociali fondamentali di ogni collettivita' in cui si sostanzia l'ordine pubblico.
Nel ritenere, pertanto, sussistenti le condizioni per addivenire alla citata rimozione per gravi motivi di ordine pubblico ai sensi del richiamato art. 142, si sottopone alla firma della S.V. l'unito decreto di rimozione dalla carica di consigliere comunale di Squinzano della signora Fernanda Metrangolo.
Roma, 19 febbraio 2016

Il capo Dipartimento
per gli affari interni e territoriali
Belgiorno
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone