Gazzetta n. 87 del 14 aprile 2016 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 14 febbraio 2016, n. 18
Testo del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 37 del 15 febbraio 2016), coordinato con la legge di conversione 8 aprile 2016, n. 49 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio.».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ((...))
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1

Modifiche al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385

1. All'articolo 33 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. L'adesione a un gruppo bancario cooperativo e' condizione per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' bancaria in forma di banca di credito cooperativo.
1-ter. Non si puo' dare corso al procedimento per l'iscrizione nell'albo delle societa' cooperative di cui all'articolo 2512, secondo comma, del codice civile se non consti l'autorizzazione prevista dal comma 1-bis.»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. La nomina dei membri degli organi di amministrazione e controllo spetta ai competenti organi sociali fatte salve le previsioni degli articoli 150-ter e 37-bis, comma 3.».
2. All'articolo 34 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola: «duecento» e' sostituita dalla seguente: «cinquecento»;
b) al comma 4, la parola: «cinquantamila» e' sostituita dalla seguente: «centomila»;
c) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Lo statuto puo' prevedere, tra i requisiti per l'ammissione a socio, la sottoscrizione o l'acquisto di un numero minimo di azioni.».
3. Al comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo le parole: «competenza territoriale,» (( sono inserite )) le seguenti: «nonche' ai poteri attribuiti alla capogruppo ai sensi dell'articolo 37-bis,».
4. All'articolo 36 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Fusioni e trasformazioni»;
b) al comma 1 sono soppresse le seguenti parole: «banche popolari o»;
(( c) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. In caso di recesso o esclusione da un gruppo bancario cooperativo, la banca di credito cooperativo, entro il termine stabilito con le disposizioni di cui all'articolo 37-bis, comma 7, previa autorizzazione rilasciata dalla Banca d'Italia avendo riguardo alla sana e prudente gestione della banca, puo' deliberare la propria trasformazione in societa' per azioni. In mancanza, la societa' delibera la propria liquidazione.»; ))

d) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Si applicano gli articoli 56, comma 2, e 57, commi 2, 3 e 4.».
(( 5. Nella sezione II del capo V del titolo II del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo l'articolo 37 sono inseriti )) i seguenti:
«Art. 37-bis (Gruppo Bancario Cooperativo). - 1. Il gruppo bancario cooperativo e' composto da:
a) una societa' capogruppo costituita in forma di societa' per azioni e autorizzata all'esercizio dell'attivita' bancaria il cui capitale e' detenuto in misura maggioritaria dalle banche di credito cooperativo appartenenti al gruppo, che esercita attivita' di direzione e coordinamento sulle societa' del gruppo sulla base di un contratto conforme a quanto previsto dal comma 3 del presente articolo. Il medesimo contratto assicura l'esistenza di una situazione di controllo come definito dai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea; il requisito minimo di patrimonio netto della societa' capogruppo e' di un miliardo di euro;
b) le banche di credito cooperativo che aderiscono al contratto e hanno adottato le connesse clausole statutarie;
c) le societa' bancarie, finanziarie e strumentali controllate dalla capogruppo, come definite dall'articolo 59;
(( c-bis) eventuali sottogruppi territoriali facenti capo a una banca costituita in forma di societa' per azioni sottoposta a direzione e coordinamento della capogruppo di cui alla lettera a) e composti dalle altre societa' di cui alle lettere b) e c).
1-bis. Le banche di credito cooperativo aventi sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano possono rispettivamente costituire autonomi gruppi bancari cooperativi composti solo da banche aventi sede e operanti esclusivamente nella medesima provincia autonoma, tra cui la corrispondente banca capogruppo, la quale adotta una delle forme di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a); il requisito minimo di patrimonio netto e' stabilito dalla Banca d'Italia ai sensi del comma 7-bis. ))

2. Lo statuto della capogruppo indica il numero massimo delle azioni con diritto di voto che possono essere detenute da ciascun socio, direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 22, comma 1.
3. Il contratto di coesione che disciplina la direzione e il coordinamento della capogruppo sul gruppo indica:
a) la banca capogruppo, cui (( sono attribuiti )) la direzione e il coordinamento del gruppo;
b) i poteri della capogruppo che, nel rispetto delle finalita' mutualistiche, includono:
1) l'individuazione e l'attuazione degli indirizzi strategici ed obiettivi operativi del gruppo nonche' gli altri poteri necessari per l'attivita' di direzione e coordinamento, proporzionati alla rischiosita' delle banche aderenti, ivi compresi i controlli ed i poteri di influenza sulle banche aderenti volti ad assicurare il rispetto dei requisiti prudenziali e delle altre disposizioni in materia bancaria e finanziaria applicabili al gruppo e ai suoi componenti;
2) i casi, comunque motivati, in cui la capogruppo puo', rispettivamente, nominare, opporsi alla nomina o revocare uno o piu' componenti, fino a concorrenza della maggioranza, degli organi di amministrazione e controllo delle societa' aderenti al gruppo e le modalita' di esercizio di tali poteri;
3) l'esclusione di una banca dal gruppo in caso di gravi violazioni degli obblighi previsti dal contratto e le altre misure sanzionatorie graduate in relazione alla gravita' della violazione;
c) i criteri di compensazione e l'equilibrio nella distribuzione dei vantaggi derivanti dall'attivita' comune;
(( d) i criteri e le condizioni di adesione, di diniego dell'adesione e di recesso dal contratto, nonche' di esclusione dal gruppo, secondo criteri non discriminatori in linea con il principio di solidarieta' tra le banche cooperative a mutualita' prevalente. ))
4. Il contratto di cui al comma 3 prevede la garanzia in solido delle obbligazioni assunte dalla capogruppo e dalle altre banche aderenti, nel rispetto della disciplina prudenziale dei gruppi bancari e delle singole banche aderenti.
5. L'adesione, il rigetto delle richieste di adesione, (( il recesso )) e l'esclusione di una banca di credito cooperativo sono autorizzati dalla Banca d'Italia avendo riguardo alla sana e prudente gestione del gruppo e della singola banca.
(( 6. Alle partecipazioni al capitale della capogruppo delle banche di credito cooperativo e delle banche cui fanno capo i sottogruppi territoriali )) non si applicano gli articoli 2359-bis, 2359-ter, 2359-quater e 2359-quinquies del codice civile.
(( 7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, al fine di assicurare l'adeguatezza dimensionale e organizzativa del gruppo bancario cooperativo, puo' stabilire con proprio decreto, sentita la Banca d'Italia:
a) il numero minimo di banche di credito cooperativo di un gruppo bancario cooperativo;
b) una soglia di partecipazione delle banche di credito cooperativo al capitale della societa' capogruppo diversa da quella indicata al comma 1, lettera a), tenuto conto delle esigenze di stabilita' del gruppo;
c) le modalita' e i criteri per assicurare il riconoscimento e la salvaguardia delle peculiarita' linguistiche e culturali delle banche di credito cooperativo aventi sede legale nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.
7-bis. La Banca d'Italia, al fine di assicurare la sana e prudente gestione, la competitivita' e l'efficienza del gruppo bancario cooperativo, nel rispetto della disciplina prudenziale applicabile e delle finalita' mutualistiche, detta disposizioni di attuazione del presente articolo e dell'articolo 37-ter, con particolare riferimento:
a) ai requisiti minimi organizzativi e operativi della capogruppo;
b) al contenuto minimo del contratto di cui al comma 3, alle caratteristiche della garanzia di cui al comma 4, al procedimento per la costituzione del gruppo e all'adesione al medesimo;
c) ai requisiti specifici, compreso il requisito minimo di patrimonio netto della capogruppo, relativi ai gruppi bancari cooperativi previsti dal comma 1-bis. ))

8. Al gruppo bancario cooperativo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Titolo III, Capo II.
Art. 37-ter (Costituzione del gruppo bancario cooperativo). - 1. La banca che intenda assumere il ruolo di capogruppo ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 1, lettera a), trasmette alla Banca d'Italia:
a) uno schema di contratto conforme a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 37-bis;
b) un elenco delle banche di credito cooperativo e delle altre societa' che intendono aderire al gruppo bancario cooperativo.
2. La Banca d'Italia accerta la sussistenza delle condizioni previste ai sensi dell'articolo 37-bis e, in particolare, il grado di adeguatezza patrimoniale e finanziaria del gruppo e l'idoneita' del contratto a consentire la sana e prudente gestione del gruppo.
3. A seguito dell'accertamento previsto dal comma 2, le banche di credito (( cooperativo )) stipulano con la capogruppo il contratto di cui all'articolo 37-bis e provvedono alle necessarie modifiche statutarie, che sono approvate con le maggioranze previste dall'articolo 31, comma 1.
4. Il contratto e' trasmesso alla Banca d'Italia, che provvede all'iscrizione del gruppo nell'albo dei gruppi. Successivamente, si da' corso all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2497-bis, secondo comma, del codice civile.».
6. All'articolo 150-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Alle banche di credito cooperativo non si applicano le seguenti disposizioni del codice civile: 2349, secondo comma, 2513, 2514, secondo comma, 2519, secondo comma, 2522, 2525 primo, secondo, terzo e quarto comma, 2527, secondo e terzo comma, 2528, terzo e quarto comma, 2530 secondo, terzo, quarto e quinto comma, 2538, secondo comma, secondo periodo, terzo e quarto comma, 2540, secondo comma, 2541, 2542 quarto comma, 2543 primo e secondo comma, 2545-bis, 2545-quater, 2545-quinquies, 2545-octies, 2545-decies, 2545-undecies, terzo comma, 2545-terdecies, 2545-quinquiesdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies e 2545-octiesdecies.»;
b) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Nei casi di fusione e trasformazione previsti dall'articolo 36, nonche' di cessione di rapporti giuridici in blocco e scissione da cui risulti una banca costituita in forma di societa' per azioni, restano fermi gli effetti di devoluzione del patrimonio stabiliti dall'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.».
7. All'articolo 150-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) prima del comma 1, e' inserito il seguente:
«01. Le banche di credito cooperativo emettono le azioni previste dall'articolo 2526 del codice civile nei casi e nei modi previsti dal presente articolo.»;
b) al comma 1 le parole: «, ai sensi dell'articolo 70, comma 1, lettera b),» e le parole: «ed in deroga alle previsioni di cui (( all'articolo 150-bis, comma 1 ))» sono soppresse;
c) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. L'emissione delle azioni di cui al comma 1 deve essere autorizzata dalla Banca d'Italia e, fatto salvo quanto previsto dal comma 4-bis, esse sono sottoscrivibili solo da parte dei sistemi di garanzia istituiti tra banche di credito cooperativo e dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59, in deroga ai limiti di cui all'articolo 34, commi 2 e 4.»;
d) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. I diritti patrimoniali e amministrativi, spettanti ai soci finanziatori, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 2526, secondo comma, terzo periodo, del codice civile, e all'articolo 34, comma 3, del presente decreto, sono stabiliti dallo statuto, ma ad essi spetta comunque il diritto di designare uno o piu' componenti dell'organo amministrativo ed il presidente dell'organo che svolge la funzione di controllo.»;
e) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. I sottoscrittori delle azioni di finanziamento possono chiedere il rimborso del valore nominale delle azioni e, ove versato, del sovrapprezzo. L'organo amministrativo, sentito l'organo che svolge la funzione di controllo, delibera sulla richiesta di rimborso avendo riguardo alla situazione di liquidita', finanziaria e patrimoniale attuale e prospettica della banca di credito cooperativo. L'efficacia della delibera e' condizionata alla preventiva autorizzazione della Banca d'Italia.»;
f) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Le azioni di finanziamento possono essere sottoscritte ((, in deroga ai limiti di cui all'articolo 34, commi 2 e 4, anche )) dalla capogruppo del gruppo bancario cooperativo a cui appartiene l'emittente. In tal caso, l'emissione e' consentita anche fuori dei casi indicati al comma 1, si applicano i commi 3 e 4 e l'autorizzazione della Banca d'Italia ai sensi del comma 4 ha riguardo alla situazione di liquidita', finanziaria e patrimoniale attuale e prospettica della singola banca di credito cooperativo emittente e del gruppo nel suo complesso.
4-ter. Le azioni di cui al presente articolo non possono essere cedute con effetto verso la societa', se la cessione non e' autorizzata dagli amministratori. Non si applicano gli articoli 2542, secondo comma e terzo comma, secondo periodo, 2543, terzo comma, 2544, secondo comma, primo periodo, e terzo comma, del codice civile.».

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'art. 33 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 33. Norme generali.
1. Le banche di credito cooperativo sono costituite in
forma di societa' cooperativa per azioni a responsabilita'
limitata.
1-bis. L'adesione a un gruppo bancario cooperativo e'
condizione per il rilascio dell'autorizzazione
all'esercizio dell'attivita' bancaria in forma di banca di
credito cooperativo.
1-ter. Non si puo' dare corso al procedimento per
l'iscrizione nell'albo delle societa' cooperative di cui
all'art. 2512, secondo comma, del codice civile se non
consti l'autorizzazione prevista dal comma 1-bis.
2. La denominazione deve contenere l'espressione
"credito cooperativo".
3. La nomina dei membri degli organi di amministrazione
e controllo spetta ai competenti organi sociali fatte salve
le previsioni degli articoli 150-ter e 37-bis, comma 3.
4. Il valore nominale di ciascuna azione non puo'
essere inferiore a venticinque euro ne' superiore a
cinquecento euro.».
Si riporta il testo dell'art. 34 del citato decreto
legislativo n. 385 del 1993, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 34. Soci.
1. Il numero minimo dei soci delle banche di credito
cooperativo non puo' essere inferiore a cinquecento.
Qualora tale numero diminuisca, la compagine sociale deve
essere reintegrata entro un anno; in caso contrario, la
banca e' posta in liquidazione.
2. Per essere soci di una banca di credito cooperativo
e' necessario risiedere, aver sede ovvero operare con
carattere di continuita' nel territorio di competenza della
banca stessa.
3. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle
azioni possedute.
4. Nessun socio puo' possedere azioni il cui valore
nominale complessivo superi centomila euro.
4-bis. Lo statuto puo' prevedere, tra i requisiti per
l'ammissione a socio, la sottoscrizione o l'acquisto di un
numero minimo di azioni.
5.
6. Si applica l'art. 30, comma 5.».
Si riporta il testo dell'art. 35 del citato decreto
legislativo n. 385 del 1993, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 35. Operativita'.
1. Le banche di credito cooperativo esercitano il
credito prevalentemente a favore dei soci. La Banca
d'Italia puo' autorizzare, per periodi determinati, le
singole banche di credito cooperativo a una operativita'
prevalente a favore di soggetti diversi dai soci,
unicamente qualora sussistano ragioni di stabilita'.
2. Gli statuti contengono le norme relative alle
attivita', alle operazioni di impiego e di raccolta e alla
competenza territoriale, nonche' ai poteri attribuiti alla
capogruppo ai sensi dell'art. 37-bis, determinate sulla
base dei criteri fissati dalla Banca d'Italia.».
Si riporta il testo dell'art. 36 del citato decreto
legislativo n. 385 del 1993, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 36. Fusioni e trasformazioni.
1. La Banca d'Italia autorizza, nell'interesse dei
creditori e qualora sussistano ragioni di stabilita',
fusioni tra banche di credito cooperativo e banche di
diversa natura da cui risultino banche costituite in forma
di societa' per azioni.
1-bis. In caso di esclusione da un gruppo bancario
cooperativo, la banca di credito cooperativo, entro il
termine stabilito con le disposizioni di cui all'art.
37-bis, previa autorizzazione rilasciata dalla Banca
d'Italia avendo riguardo alla sana e prudente gestione
della banca, puo' deliberare la propria trasformazione in
societa' per azioni. In mancanza, la societa' delibera la
propria liquidazione.
2. Le deliberazioni assembleari sono assunte con le
maggioranze previste dagli statuti per le modificazioni
statutarie; quando, in relazione all'oggetto delle
modificazioni, gli statuti prevedano maggioranze
differenziate, si applica quella meno elevata. E' fatto
salvo il diritto di recesso dei soci.
3. Si applicano gli articoli 56, comma 2, e 57, commi
2, 3 e 4.».
 
Art. 2

Disposizioni attuative

1. In sede di prima applicazione degli articoli 37-bis e 37-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, introdotti (( dal presente decreto, )) la comunicazione di cui all'articolo 37-ter, comma 1, e' inviata alla Banca d'Italia entro 18 mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 37-bis, (( commi 7 e 7-bis, )) del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Il contratto e' concluso entro 90 giorni dall'accertamento previsto dall'articolo 37-ter, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Non si applicano alle modifiche statutarie propedeutiche e necessarie all'assunzione del ruolo di banca capogruppo e a quelle delle societa' contraenti l'articolo 2437, primo comma, lettere a) e g), ne' l'articolo 2497-quater, primo comma, lettera c), del codice civile.
2. Entro 90 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese di cui al comma 4 dell'articolo 37-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, una banca di credito cooperativo puo' chiedere di aderire a un gruppo costituito ai sensi dell'articolo 37-bis alle medesime condizioni previste per gli aderenti originari. L'organo amministrativo della capogruppo, sentito l'organo di controllo, comunica alla richiedente la deliberazione assunta entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di adesione. In caso di mancata risposta nel termine previsto la domanda si ha per accolta. In caso di diniego dell'adesione, la decisione e le motivazioni, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 37-bis, comma 3, lettera d), poste a base della delibera, sono comunicate dalla capogruppo alla banca richiedente e alla Banca d'Italia ai fini dell'autorizzazione prevista dall'articolo 37-bis, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Nei casi di cui al presente comma, la richiesta di adesione a un gruppo bancario cooperativo si ha per accolta qualora la banca di credito cooperativo abbia in precedenza fatto parte di un accordo di responsabilita' contrattuale che tuteli tutte le parti aderenti ed, in particolare, garantisca la loro liquidita' e solvibilita'.
3. Le banche di credito cooperativo autorizzate alla data di entrata in vigore delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 37-bis, (( commi 7 e 7-bis, )) del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che non aderiscono a un gruppo bancario cooperativo, assumono le deliberazioni previste dall'articolo 36 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dall'articolo 1, comma 4, del presente decreto, o deliberano la liquidazione entro il termine indicato ai commi 1 e 2 (( del presente articolo. )) Resta fermo quanto previsto dall'articolo 150-bis, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto.
(( 3-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 150-bis, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la devoluzione non si produce per le banche di credito cooperativo che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presentino istanza, anche congiunta, alla Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 58 del decreto legislativo n. 385 del 1993, di conferimento delle rispettive aziende bancarie ad una medesima societa' per azioni, anche di nuova costituzione, autorizzata all'esercizio dell'attivita' bancaria, purche' la banca istante o, in caso di istanza congiunta, almeno una delle banche istanti, possieda, alla data del 31 dicembre 2015, un patrimonio netto superiore a duecento milioni di euro, come risultante dal bilancio riferito a tale data, su cui il revisore contabile ha espresso un giudizio senza rilievi.
3-ter. All'atto del conferimento, la banca di credito cooperativo conferente versa al bilancio dello Stato un importo pari al 20 per cento del patrimonio netto al 31 dicembre 2015, come risultante dal bilancio riferito a tale data, su cui il revisore contabile ha espresso un giudizio senza rilievi.
3-quater. A seguito del conferimento, la banca di credito cooperativo conferente, che mantiene le riserve indivisibili al netto del versamento di cui al comma 3-ter, modifica il proprio oggetto sociale per escludere l'esercizio dell'attivita' bancaria e si obbliga a mantenere le clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile, nonche' ad assicurare ai soci servizi funzionali al mantenimento del rapporto con la societa' per azioni conferitaria, di formazione e informazione sui temi del risparmio e di promozione di programmi di assistenza. Non spetta ai soci il diritto di recesso previsto dall'articolo 2437, primo comma, lettera a), del codice civile. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal presente comma e dai commi 3-bis e 3-ter, il patrimonio della conferente o, a seconda dei casi, della banca di credito cooperativo e' devoluto ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. In caso di mancato ottenimento delle autorizzazioni indicate al comma 3-bis entro il termine indicato dal comma 1, la banca di credito cooperativo puo' chiedere l'adesione a un gruppo cooperativo gia' costituito entro i successivi novanta giorni. In caso di diniego dell'adesione si applica il comma 3. ))

4. In caso di inosservanza di quanto previsto dal comma 3, la Banca d'Italia assume le iniziative necessarie per la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' bancaria.
5. Le banche di credito cooperativo autorizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto, si adeguano a quanto previsto dall'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, entro 60 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo vigente degli articoli 2437 e
2497-quater del codice civile:
«Art. 2437. Diritto di recesso.
Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro
azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni
riguardanti:
a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale,
quando consente un cambiamento significativo dell'attivita'
della societa';
b) la trasformazione della societa';
c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
d) la revoca dello stato di liquidazione;
e) l'eliminazione di una o piu' cause di recesso
previste dal successivo comma ovvero dallo statuto;
f) la modifica dei criteri di determinazione del valore
dell'azione in caso di recesso;
g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti
di voto o di partecipazione.
Salvo che lo statuto disponga diversamente, hanno
diritto di recedere i soci che non hanno concorso
all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:
a) la proroga del termine;
b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla
circolazione dei titoli azionari.
Se la societa' e' costituita a tempo indeterminato e le
azioni non sono quotate in un mercato regolamentato il
socio puo' recedere con il preavviso di almeno centottanta
giorni; lo statuto puo' prevedere un termine maggiore, non
superiore ad un anno.
Lo statuto delle societa' che non fanno ricorso al
mercato del capitale di rischio puo' prevedere ulteriori
cause di recesso.
Restano salve le disposizioni dettate in tema di
recesso per le societa' soggette ad attivita' di direzione
e coordinamento.
E' nullo ogni patto volto ad escludere o rendere piu'
gravoso l'esercizio del diritto di recesso nelle ipotesi
previste dal primo comma del presente articolo.».
«Art. 2497-quater. Diritto di recesso.
Il socio di societa' soggetta ad attivita' di direzione
e coordinamento puo' recedere:
a) quando la societa' o l'ente che esercita attivita'
di direzione e coordinamento ha deliberato una
trasformazione che implica il mutamento del suo scopo
sociale, ovvero ha deliberato una modifica del suo oggetto
sociale consentendo l'esercizio di attivita' che alterino
in modo sensibile e diretto le condizioni economiche e
patrimoniali della societa' soggetta ad attivita' di
direzione e coordinamento;
b) quando a favore del socio sia stata pronunciata, con
decisione esecutiva, condanna di chi esercita attivita' di
direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497; in tal
caso il diritto di recesso puo' essere esercitato soltanto
per l'intera partecipazione del socio;
c) all'inizio ed alla cessazione dell'attivita' di
direzione e coordinamento, quando non si tratta di una
societa' con azioni quotate in mercati regolamentati e ne
deriva un'alterazione delle condizioni di rischio
dell'investimento e non venga promossa un'offerta pubblica
di acquisto.
Si applicano, a seconda dei casi ed in quanto
compatibili, le disposizioni previste per il diritto di
recesso del socio nella societa' per azioni o in quella a
responsabilita' limitata.».
Il testo modificato dell'art. 36 del citato decreto
legislativo n. 385 del 1993 e' riportato nelle Note
all'art. 1.
Si riporta il testo vigente dell'art. 58 del citato
decreto legislativo n. 385 del 1993:
«Art. 58. Cessione di rapporti giuridici.
1. La Banca d'Italia emana istruzioni per la cessione a
banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti
giuridici individuabili in blocco. Le istruzioni possono
prevedere che le operazioni di maggiore rilevanza siano
sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia.
2. La banca cessionaria da' notizia dell'avvenuta
cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. La Banca d'Italia puo' stabilire forme
integrative di pubblicita'.
3. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da
chiunque prestati o comunque esistenti a favore del
cedente, nonche' le trascrizioni nei pubblici registri
degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione
finanziaria compresi nella cessione conservano la loro
validita' e il loro grado a favore del cessionario, senza
bisogno di alcuna formalita' o annotazione. Restano
altresi' applicabili le discipline speciali, anche di
carattere processuale, previste per i crediti ceduti.
4. Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti
pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti
indicati dall'art. 1264 del codice civile.
5. I creditori ceduti hanno facolta', entro tre mesi
dagli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2, di
esigere dal cedente o dal cessionario l'adempimento delle
obbligazioni oggetto di cessione. Trascorso il termine di
tre mesi, il cessionario risponde in via esclusiva.
6. Coloro che sono parte dei contratti ceduti possono
recedere dal contratto entro tre mesi dagli adempimenti
pubblicitari previsti dal comma 2 se sussiste una giusta
causa, salvo in questo caso la responsabilita' del cedente.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche alle cessioni in favore dei soggetti, diversi dalle
banche, inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ai
sensi degli articoli 65 e 109 e in favore degli
intermediari finanziari previsti dall'art. 106.».
Si riporta il testo vigente dell'art. 2514 del codice
civile:
«Art. 2514. Requisiti delle cooperative a mutualita'
prevalente
Le cooperative a mutualita' prevalente devono prevedere
nei propri statuti:
a) il divieto di distribuire i dividendi in misura
superiore all'interesse massimo dei buoni postali
fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al
capitale effettivamente versato;
b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari
offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura
superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto
per i dividendi;
c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci
cooperatori;
d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento
della societa', dell'intero patrimonio sociale, dedotto
soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente
maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo
sviluppo della cooperazione.
Le cooperative deliberano l'introduzione e la
soppressione delle clausole di cui al comma precedente con
le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.».
Si riporta il testo vigente dell'art. 17 della legge 23
dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2001):
«Art. 17. Interpretazione autentica
sull'inderogabilita' delle clausole mutualistiche da parte
delle societa' cooperative e loro consorzi.
1. Le disposizioni di cui all'art. 26 del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre
1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2
aprile 1951, n. 302, all'art. 14 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e all'art. 11,
comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, si
interpretano nel senso che la soppressione da parte di
societa' cooperative o loro consorzi delle clausole di cui
al predetto art. 26 comporta comunque per le stesse
l'obbligo di devolvere il patrimonio effettivo in essere
alla data della soppressione, dedotti il capitale versato e
rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi
mutualistici di cui al citato art. 11, comma 5. Allo stesso
obbligo si intendono soggette le stesse societa'
cooperative e loro consorzi nei casi di fusione e di
trasformazione, ove non vietati dalla normativa vigente, in
enti diversi dalle cooperative per le quali vigono le
clausole di cui al citato art. 26, nonche' in caso di
decadenza dai benefici fiscali.».
Il testo del comma 1 dell'art. 34 del citato decreto
legislativo n. 385 del 1993 e' riportato nelle Note
all'art. 1.
 
(( Art. 2 bis

Fondo temporaneo delle banche di credito cooperativo

1. Durante la fase di costituzione di gruppi bancari cooperativi, gli obblighi di cui all'articolo 33, comma 1-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, introdotto dal presente decreto, sono assolti, anche ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3 dell'articolo 2 del presente decreto, e fino alla data di adesione della banca di credito cooperativo ad un gruppo bancario cooperativo, dall'adesione della stessa a un Fondo temporaneo delle banche di credito cooperativo, promosso dalla Federazione italiana delle banche di credito cooperativo-casse rurali ed artigiane, mediante strumento di natura privatistica.
2. Il Fondo opera in piena autonomia decisionale quale strumento mutualistico-assicurativo e puo' favorire, in base a quanto definito nel proprio statuto, processi di consolidamento e di concentrazione delle banche di credito cooperativo. Sono definiti nello statuto il sistema contributivo, il limite massimo di impegno per singolo intervento, nonche' il limite massimo al richiamo di fondi dalle banche aderenti.
3. L'adesione al Fondo avviene entro trenta giorni dalla data di approvazione del relativo statuto. Al momento dell'adesione della banca di credito cooperativo al gruppo bancario cooperativo, i pregressi impegni, le attivita' in corso e i rapporti giuridici in essere derivanti dalla gestione del Fondo vengono assunti dalle banche capogruppo e dal gruppo di riferimento, sulla base degli impegni di competenza verso lo stesso Fondo in precedenza assunti da ciascuna banca aderente. ))

 
Art. 3

Ambito di applicazione

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, per diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' autorizzato a concedere la garanzia dello Stato sulle passivita' emesse nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1999, n. 130, a fronte della cessione da parte di banche (( e di intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di seguito denominati «societa' cedenti», )) aventi sede legale in Italia di crediti pecuniari, compresi i crediti derivanti da contratti di leasing, classificati come sofferenze, nel rispetto dei criteri e condizioni indicati nel presente Capo.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' con proprio decreto estendere il periodo di cui al comma 1, fino a un massimo di ulteriori diciotto mesi, previa approvazione da parte della Commissione europea.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data della positiva decisione della Commissione europea sul regime di concessione della garanzia dello Stato di cui al comma 1, nomina, previa approvazione di quest'ultima, un soggetto qualificato indipendente per il monitoraggio della conformita' del rilascio della garanzia a quanto previsto nel presente capo e (( nella decisione della Commissione europea. )) Ai relativi oneri si provvede, nel limite massimo di euro 1 milione per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a valere sulle risorse della contabilita' speciale di cui all'articolo 12.

Riferimenti normativi

Il testo del comma 1-bis dell'art. 33 del citato
decreto legislativo n. 385 del 1993 e' riportato nelle Note
all'art. 1.
Si riporta il testo vigente dell'art. 1 della legge 30
aprile 1999, n. 130 (Disposizioni sulla cartolarizzazione
dei crediti):
«Art. 1. Ambito di applicazione e definizioni.
1. La presente legge si applica alle operazioni di
cartolarizzazione realizzate mediante cessione a titolo
oneroso di crediti pecuniari, sia esistenti sia futuri,
individuabili in blocco se si tratta di una pluralita' di
crediti, quando ricorrono i seguenti requisiti:
a) il cessionario sia una societa' prevista dall'art.
3;
b) le somme corrisposte dal debitore o dai debitori
ceduti siano destinate in via esclusiva, dalla societa'
cessionaria, al soddisfacimento dei diritti incorporati nei
titoli emessi, dalla stessa o da altra societa', per
finanziare l'acquisto di tali crediti, nonche' al pagamento
dei costi dell'operazione.
1-bis. La presente legge si applica altresi' alle
operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante la
sottoscrizione o l'acquisto di obbligazioni e titoli
similari ovvero cambiali finanziarie, esclusi comunque
titoli rappresentativi del capitale sociale, titoli ibridi
e convertibili, da parte della societa' emittente i titoli.
Nel caso di operazioni realizzate mediante sottoscrizione o
acquisto di titoli, i richiami ai debitori ceduti si
intendono riferiti alla societa' emittente i titoli.
1-ter. Le societa' di cartolarizzazione di cui all'art.
3 possono concedere finanziamenti nei confronti di soggetti
diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese, come
definite dall'art. 2, paragrafo 1, dell'allegato alla
raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, del
6 maggio 2003, nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) i prenditori dei finanziamenti siano individuati da
una banca o da un intermediario finanziario iscritto
nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, i quali
possono svolgere altresi' i compiti indicati all'art. 2,
comma 3, lettera c);
b) i titoli emessi dalle stesse per finanziare
l'erogazione dei finanziamenti siano destinati ad
investitori qualificati come definiti ai sensi dell'art.
100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
c) la banca o l'intermediario finanziario di cui alla
lettera a) trattenga un significativo interesse economico
nell'operazione, nel rispetto delle modalita' stabilite
dalle disposizioni di attuazione della Banca d'Italia.
2. Nella presente legge si intende per "testo unico
bancario" il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
e successive modificazioni, recante il testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia.».
Si riporta il testo vigente dell'art. 106 del citato
decreto legislativo n. 385 del 1993:
«Art. 106. Albo degli intermediari finanziari.
1. L'esercizio nei confronti del pubblico
dell'attivita' di concessione di finanziamenti sotto
qualsiasi forma e' riservato agli intermediari finanziari
autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla
Banca d'Italia.
2. Oltre alle attivita' di cui al comma 1 gli
intermediari finanziari possono:
a) emettere moneta elettronica e prestare servizi di
pagamento a condizione che siano a cio' autorizzati ai
sensi dell'art. 114-quinquies, comma 4, e iscritti nel
relativo albo, oppure prestare solo servizi di pagamento a
condizione che siano a cio' autorizzati ai sensi dell'art.
114-novies, comma 4, e iscritti nel relativo albo;
b) prestare servizi di investimento se autorizzati ai
sensi dell'art. 18, comma 3, del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58;
c) esercitare le altre attivita' a loro eventualmente
consentite dalla legge nonche' attivita' connesse o
strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla
Banca d'Italia.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Banca d'Italia, specifica il contenuto delle attivita'
indicate nel comma 1, nonche' in quali circostanze ricorra
l'esercizio nei confronti del pubblico.».
 
Art. 4

Strutturazione dell'operazione di cartolarizzazione

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1999, n. 130, le operazioni di (( cartolarizzazione )) di cui al presente Capo presentano le seguenti caratteristiche:
a) i crediti oggetto di cessione sono trasferiti alla societa' cessionaria per un importo non superiore al loro (( valore contabile netto alla data della cessione )) (valore lordo al netto delle rettifiche);
b) l'operazione di cartolarizzazione prevede l'emissione di titoli (i «Titoli») di almeno due classi diverse, in ragione del grado di subordinazione nell'assorbimento delle perdite;
c) la classe di Titoli maggiormente subordinata, denominata «junior», non ha diritto a ricevere il rimborso del capitale, il pagamento degli interessi o altra forma di remunerazione fino al completo rimborso del capitale dei Titoli delle altre classi;
d) possono essere emesse una o piu' classi di Titoli, denominate «mezzanine», che, con riguardo alla corresponsione degli interessi, sono postergate alla corresponsione degli interessi dovuti alla classe di Titoli denominata «senior» e (( possono essere antergate )) al rimborso del capitale dei Titoli senior;
e) puo' essere prevista la stipula di contratti di copertura finanziaria con controparti di mercato al fine di ridurre il rischio derivante da asimmetrie fra i tassi d'interesse applicati su attivita' e passivita';
f) puo' essere prevista, al fine di gestire il rischio di eventuali disallineamenti fra i fondi rivenienti dagli incassi e dai recuperi effettuati in relazione al portafoglio dei crediti ceduti e i fondi necessari per pagare gli interessi sui Titoli (( senior, )) l'attivazione di una linea di credito per un ammontare sufficiente a mantenere il livello minimo di flessibilita' finanziaria coerente con il merito di credito dei Titoli senior.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo vigente dell'art. 2 della citata
legge n. 130 del 1999:
«Art. 2. Programma dell'operazione.
1. I titoli di cui all'art. 1 sono strumenti finanziari
e agli stessi si applicano le disposizioni del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico
delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria.
2. La societa' cessionaria o la societa' emittente i
titoli, se diversa dalla societa' cessionaria, redige il
prospetto informativo.
3. Nel caso in cui i titoli oggetto delle operazioni di
cartolarizzazione siano offerti ad investitori
professionali, il prospetto informativo contiene le
seguenti indicazioni:
a) il soggetto cedente, la societa' cessionaria, le
caratteristiche dell'operazione, con riguardo sia ai
crediti sia ai titoli emessi per finanziarla;
b) i soggetti incaricati di curare l'emissione ed il
collocamento dei titoli;
c) i soggetti incaricati della riscossione dei crediti
ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento;
d) le condizioni in presenza delle quali, a vantaggio
dei portatori dei titoli, e' consentita alla societa'
cessionaria la cessione dei crediti acquistati;
e) le condizioni in presenza delle quali la societa'
cessionaria puo' reinvestire in altre attivita' finanziarie
i fondi derivanti dalla gestione dei crediti ceduti non
immediatamente impiegati per il soddisfacimento dei diritti
derivanti dai titoli;
f) le eventuali operazioni finanziarie accessorie
stipulate per il buon fine dell'operazione di
cartolarizzazione;
g) il contenuto minimo essenziale dei titoli emessi e
l'indicazione delle forme di pubblicita' del prospetto
informativo idonee a garantirne l'agevole conoscibilita' da
parte dei portatori dei titoli;
h) i costi dell'operazione e le condizioni alle quali
la societa' cessionaria puo' detrarli dalle somme
corrisposte dal debitore o dai debitori ceduti, nonche'
l'indicazione degli utili previsti dall'operazione e il
percettore;
i) gli eventuali rapporti di partecipazione tra il
soggetto cedente e la societa' cessionaria.
4. Nel caso in cui i titoli oggetto delle operazioni di
cartolarizzazione siano offerti ad investitori non
professionali, l'operazione deve essere sottoposta alla
valutazione del merito di credito da parte di operatori
terzi.
4-bis. Nel caso in cui i titoli oggetto delle
operazioni di cartolarizzazione siano destinati ad
investitori qualificati ai sensi dell'art. 100 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i titoli possono
essere sottoscritti anche da un unico investitore.
5. La Commissione nazionale per le societa' e la borsa
(CONSOB), con proprio regolamento da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale, stabilisce i requisiti di
professionalita' e i criteri per assicurare l'indipendenza
degli operatori che svolgono la valutazione del merito di
credito e l'informazione sugli eventuali rapporti esistenti
tra questi e i soggetti che a vario titolo partecipano
all'operazione, anche qualora la valutazione non sia
obbligatoria.
6. I servizi indicati nel comma 3, lettera c), possono
essere svolti da banche o da intermediari finanziari
iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Gli altri soggetti
che intendono prestare i servizi indicati nel comma 3,
lettera c), chiedono l'iscrizione nell'albo previsto
dall'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, anche qualora non esercitino le attivita' elencate nel
comma 1 del medesimo articolo purche' possiedano i relativi
requisiti.
6-bis. I soggetti di cui al comma 6 verificano che le
operazioni siano conformi alla legge ed al prospetto
informativo.
7. Il prospetto informativo deve essere, a semplice
richiesta, consegnato ai portatori dei titoli.».
 
Art. 5

Rating

1. Ai fini del rilascio della garanzia dello Stato, i Titoli senior devono avere previamente ottenuto un livello di rating, assegnato da una agenzia esterna di valutazione del merito di credito (ECAI) accettata dalla Banca Centrale Europea al 1° gennaio 2016, non inferiore all'ultimo gradino della scala di valutazione del merito di credito investment grade. Qualora ai sensi della normativa applicabile sia richiesto il rilascio di due valutazioni del merito di credito, la seconda valutazione sul medesimo Titolo senior puo' essere rilasciata da una ECAI registrata ai sensi del (( regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, )) e anch'essa non puo' essere inferiore all'ultimo gradino della scala di valutazione del merito di credito investment grade.
2. La valutazione del merito di credito, comunque non inferiore all'ultimo gradino della scala di valutazione del merito di credito investment grade, puo', in alternativa, essere privata e destinata esclusivamente al Ministero dell'economia e delle finanze, da intendersi come committente ed unico destinatario ai fini dell'articolo 2 del (( regolamento (CE) n.)) 1060/2009. In questo caso, l'agenzia di rating, scelta tra quelle accettate dalla Banca Centrale Europea al 1° gennaio 2016, e proposta dalla (( societa' cedente, )) e' approvata dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il corrispettivo dovuto all'agenzia di rating e' a carico della (( societa' cedente )) o della societa' cessionaria.
3. La societa' cessionaria si impegna a non richiedere la revoca del rating da parte delle ECAI coinvolte fino al completo rimborso del capitale dei Titoli senior.
(( 4. Il soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti e' diverso dalla societa' cedente e non appartiene al suo stesso gruppo. L'eventuale decisione della societa' cessionaria o dei portatori dei Titoli di revocare l'incarico di tale soggetto non deve determinare un peggioramento del rating del Titolo senior da parte dell'ECAI. ))

Riferimenti normativi

Il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle
agenzie di rating del credito (Testo rilevante ai fini del
SEE) e' pubblicato nella GU L 302 del 17 novembre 2009,
pagg. 1-31.
Si riporta il testo vigente dell'art. 2 del citato
regolamento (CE) n. 1060/2009:
«Art. 2. Ambito di applicazione.
1. Il presente regolamento si applica ai rating emessi
dalle agenzie di rating del credito registrate nella
Comunita' e che sono comunicati al pubblico o distribuiti
previo abbonamento.
2. Il presente regolamento non si applica:
a) ai rating privati prodotti in seguito a un singolo
ordine e forniti esclusivamente alla persona che li ha
commissionati e non destinati alla divulgazione al pubblico
o alla distribuzione previo abbonamento;
b) ai "credit scores" (punteggio sull'affidabilita'
creditizia), ai sistemi di "credit scoring" o valutazioni
analoghe inerenti a obblighi derivanti dalle relazioni con
i consumatori e i rapporti commerciali o industriali;
c) ai rating prodotti dalle agenzie per il credito
all'esportazione in conformita' del punto 1.3 della parte 1
dell'allegato VI della direttiva 2006/48/CE; o
d) ai rating prodotti dalle banche centrali, e che:
i) non sono pagati dall'entita' valutata;
ii) non sono comunicati al pubblico;
iii) sono emessi nel rispetto dei principi, delle norme
e delle procedure che garantiscono l'integrita' e
l'indipendenza adeguate dell'attivita' di rating secondo
quanto previsto dal presente regolamento; e
iv) non riguardano strumenti finanziari emessi dalle
banche centrali dei rispettivi Stati membri.
3. Un'agenzia di rating del credito fa domanda di
registrazione a norma del presente regolamento quale
condizione per essere riconosciuta come agenzia esterna di
valutazione del merito di credito ("ECAI") in conformita'
della parte 2 dell'allegato VI della direttiva 2006/48/CE,
a meno che non emetta esclusivamente i rating di cui al
paragrafo 2.
4. Onde garantire l'applicazione uniforme del paragrafo
2, lettera d), la Commissione puo' adottare, su richiesta
di uno Stato membro, secondo la procedura di
regolamentazione di cui all'art. 38, paragrafo 3, e in
virtu' dei criteri di cui al paragrafo 2, lettera d), del
presente articolo, una decisione in cui dichiari che una
determinata banca centrale rientra nell'ambito applicativo
di tale lettera, e che i rating di credito da essa emessi
sono pertanto esentati dall'applicazione del presente
regolamento.
La Commissione pubblica sul proprio sito Internet
l'elenco delle banche centrali che rientrano nell'ambito
applicativo del paragrafo 2, lettera d), del presente
articolo.».
 
Art. 6

Caratteristiche dei Titoli senior e dei Titoli mezzanine

1. I Titoli senior e, ove emessi, i Titoli mezzanine presentano le seguenti caratteristiche:
a) la remunerazione e' a tasso variabile;
b) il rimborso del capitale prima della data di scadenza e' parametrato ai flussi di cassa derivanti dai recuperi e dagli incassi realizzati in relazione al portafoglio dei crediti ceduti, al netto di tutti i costi relativi all'attivita' di recupero e incasso dei crediti ceduti;
c) il pagamento degli interessi e' effettuato in via posticipata a scadenza trimestrale, semestrale o annuale e in funzione del valore nominale residuo del titolo all'inizio del periodo di interessi di riferimento.
2. Puo' essere previsto che la remunerazione dei Titoli mezzanine ((, al ricorrere di determinate condizioni, possa essere differita ovvero postergata al completo rimborso del capitale dei Titoli senior )) ovvero sia condizionata a obiettivi di performance nella riscossione o recupero in relazione al portafoglio di crediti ceduti.
 
Art. 7

Ordine di priorita' dei pagamenti

1. Le somme rivenienti dai recuperi e dagli incassi realizzati in relazione al portafoglio dei crediti ceduti, dai contratti di copertura finanziaria stipulati e dagli utilizzi della linea di credito, al netto delle somme trattenute dal (( soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti )) per la propria attivita' di gestione secondo i termini convenuti con la societa' cessionaria, sono (( impiegate, )) nel pagamento delle seguenti voci, secondo il seguente ordine di priorita':
1) eventuali oneri fiscali;
2) somme dovute ai prestatori di servizi;
3) pagamento delle somme dovute a titolo di interessi e commissioni in relazione all'attivazione della linea di credito di cui all'articolo 4, (( comma 1, )) lettera f);
4) pagamento delle somme dovute a fronte della concessione della garanzia dello Stato sui Titoli senior;
5) pagamento delle somme dovute alle controparti di contratti di copertura finanziaria;
6) pagamento delle somme dovute a titolo di interessi sui Titoli senior;
7) ripristino della disponibilita' della linea di credito, qualora utilizzata;
8) pagamento delle somme dovute a titolo di interessi sui Titoli mezzanine (se emessi);
9) rimborso del capitale dei Titoli senior fino al completo rimborso degli stessi; 10) rimborso del capitale dei Titoli mezzanine fino al completo rimborso degli stessi;
11) pagamento delle somme dovute per capitale e interessi o altra forma di remunerazione sui Titoli junior.
(( 1-bis. Puo' essere previsto che i pagamenti di cui al comma 1, numeri 2) e 5), possano essere condizionati a obiettivi di performance nella riscossione o recupero in relazione al portafoglio di crediti ceduti ovvero possano essere, al ricorrere di determinate condizioni, postergati al completo rimborso del capitale dei Titoli senior. ))
 
Art. 8

Garanzia dello Stato

1. La garanzia dello Stato e' onerosa, puo' essere concessa solo sui Titoli senior e essa diviene efficace solo quando la (( societa' cedente )) abbia trasferito a titolo oneroso almeno il 50% piu' 1 dei Titoli junior e, in ogni caso, un ammontare dei Titoli junior e, ove emessi, dei Titoli mezzanine, che consenta l'eliminazione contabile dei crediti oggetto dell'operazione di cartolarizzazione dalla contabilita' (( della societa' cedente )) e, a livello consolidato, del gruppo bancario cedente, in base ai principi contabili di riferimento in vigore nell'esercizio di effettuazione dell'operazione.
2. La garanzia dello Stato di cui al comma 1 e' incondizionata, irrevocabile e a prima richiesta a beneficio del detentore del Titolo senior. La garanzia copre i pagamenti contrattualmente previsti, per interessi e capitale, a favore dei detentori dei Titoli senior per la loro intera durata.
3. Lo Stato, le amministrazioni pubbliche e le societa' direttamente o indirettamente controllate da amministrazioni pubbliche non possono acquistare Titoli junior o (( mezzanine emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione per le quali e' stata chiesta la garanzia dello Stato di cui all'articolo 3, comma 1. ))
 
Art. 9

Corrispettivo della garanzia dello Stato

1. Ai fini della determinazione del corrispettivo della garanzia dello Stato si fa riferimento a tre Panieri CDS definiti come il paniere di contratti swap sul default di singole societa' (credit default swap - CDS) riferiti a singoli emittenti italiani la cui valutazione del merito di credito, rilasciata da S&P, Fitch Ratings o Moody's, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia pari a:
i) BBB/Baa2, BBB-/Baa3 o BB /Ba1 per il primo Paniere, utilizzato se il rating dei Titoli senior e' BBB-/Baa3/BBB-/BBB L;
ii) BBB /Baa1, BBB/Baa2, o BBB-/Baa3 per il secondo Paniere, utilizzato se il rating dei Titoli senior e' BBB/Baa2/BBB/BBB;
iii) BBB/Baa2, BBB /Baa1 o A-/A3 per il terzo Paniere, utilizzato se il rating dei Titoli senior e' BBB /Baa1/BBB /BBB H.
2. Nel caso in cui sui Titoli senior siano stati rilasciati piu' rating, per l'individuazione del Paniere si considera il rating piu' basso. La composizione dei Panieri CDS e' indicata nell'allegato 1 al presente decreto. Qualora la valutazione del merito di credito di uno degli emittenti ivi considerato sia modificata in modo tale da non ricadere piu' nei rating (( indicati al comma 1, )) l'emittente sara' escluso dal Paniere CDS.
3. La garanzia e' concessa a fronte di un corrispettivo annuo determinato a condizioni di mercato sulla base della seguente metodologia, come dettagliata nella formula di cui all'allegato 2 al presente decreto:
a) si determina il valore del prezzo di ciascun CDS incluso nel Paniere CDS di riferimento, definito (( come la media dei prezzi giornalieri )) a meta' mercato (cosiddetto mid price), o, in assenza, come la media dei prezzi giornalieri denaro e lettera, dei sei mesi precedenti la data di richiesta di concessione della garanzia, calcolata utilizzando i dati estrapolati dalla piattaforma Bloomberg, utilizzando la fonte CMAL (CMA Londra);
b) si determina la media semplice dei prezzi dei singoli CDS inclusi nel Paniere CDS di riferimento, calcolati come specificato nella precedente lettera a);
c) il corrispettivo annuo della garanzia e' calcolato sul valore residuo dei Titoli senior all'inizio del periodo di pagamento degli interessi ed, e' pagato con la stessa modalita' degli interessi dei Titoli senior, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), ed e' pari:
i) per i primi tre anni, alla media semplice dei prezzi dei singoli CDS a tre anni calcolati come specificato nelle precedenti lettere a) e b);
ii) per i successivi due anni, alla media semplice dei prezzi dei singoli CDS a cinque anni calcolati come specificato nelle precedenti lettere a) e b);
iii) per gli anni successivi, alla media semplice dei prezzi dei singoli CDS a sette anni calcolati come specificato nelle precedenti lettere a) e b);
d) il corrispettivo annuo della garanzia deve essere maggiorato di una componente aggiuntiva pari a:
i) 2,70 volte la differenza tra la media di cui alla lettera c), punto ii) e quella di cui alla lettera c), punto i), per il quarto e quinto anno, nell'ipotesi in cui i Titoli senior non siano stati completamente rimborsati entro la fine del terzo anno;
ii) 8,98 volte la differenza tra la media di cui alla lettera c), punto iii) e quella di cui alla lettera c), punto ii), per il sesto e settimo anno, nell'ipotesi in cui i Titoli senior non siano stati completamente rimborsati entro la fine del quinto anno.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto, puo' variare i criteri di calcolo, la misura delle commissioni del presente articolo e la fonte di dati di cui al comma 3, lettera a), in conformita' delle decisioni della Commissione europea. Le variazioni non hanno effetto sulle operazioni gia' in essere.
 
Art. 10

Ammissione alla garanzia

1. La garanzia e' concessa con decreto del (( Ministro dell'economia e delle finanze )) su istanza documentata della (( societa' cedente )) presentata al Ministero dell'economia e delle finanze.
 
Art. 11

Escussione della garanzia

1. La garanzia dello Stato puo' essere escussa dal detentore entro i nove mesi successivi alla scadenza del Titolo senior, nel caso di mancato pagamento, anche parziale, delle somme dovute per capitale o interessi nel rispetto dei termini perentori previsti dal presente articolo. Nell'ipotesi di mancato pagamento che perduri per sessanta giorni dalla scadenza del termine per l'adempimento i detentori dei Titoli senior, (( di concerto )) e tramite il rappresentante degli obbligazionisti (RON), inviano alla societa' cessionaria la richiesta per il pagamento dell'ammontare dell'importo scaduto e non pagato; decorsi trenta giorni ed entro sei mesi dalla data di ricevimento della lettera di richiesta alla societa' cessionaria senza che questa abbia provveduto al pagamento, i detentori dei Titoli senior, (( di concerto )) e tramite il rappresentante degli obbligazionisti (RON), possono richiedere l'intervento della garanzia dello Stato.
2. Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentata richiesta di escussione della garanzia dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla corresponsione dell'importo spettante ai detentori del Titolo senior (( non pagato dalla societa' cessionaria, )) senza aggravio di interessi o spese.
3. Con il pagamento, il Ministero dell'economia e delle finanze e' surrogato nei diritti dei detentori dei Titoli senior e provvede, ferme restando le limitazioni contrattualmente stabilite per l'esercizio di tali diritti (( e subordinatamente al pagamento di quanto dovuto a titolo di interessi ai portatori dei Titoli senior, )) al recupero della somma pagata, degli interessi al saggio legale maturati a decorrere dal giorno del pagamento fino alla data del rimborso e delle spese sostenute per il recupero, anche mediante il ricorso alla procedura di iscrizione a ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 e successive modificazioni. Tali somme sono versate sulla contabilita' speciale (( di cui all'articolo 12. ))

Riferimenti normativi

Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte
sul reddito) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16
ottobre 1973, n. 268, S.O.
Il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46
(Riordino della disciplina della riscossione mediante
ruolo, a norma dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998,
n. 337) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 marzo
1999, n. 53, S.O.
 
Art. 12

Risorse finanziarie

1. Per le finalita' di cui al presente Capo e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo con una dotazione di (( 120 milioni di euro )) per l'anno 2016. Tale fondo e' ulteriormente alimentato con i corrispettivi annui delle garanzie concesse che a tal fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo. Dette somme sono versate su apposita contabilita' speciale vincolata al pagamento dell'eventuale escussione delle predette garanzie, nonche' agli ulteriori oneri connessi all'attuazione del presente Capo, derivanti dall'articolo 3, comma 3, e dall'articolo 13, comma 1.
2. All'onere di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo vigente del comma 6 dell'art. 37
del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 (Misure
urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale):
«Art. 37. Strumenti per favorire la cessione dei
crediti certificati
1. - 5. (Omissis).
6. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, un fondo con
una dotazione di 1000 milioni di euro per l'anno 2014
finalizzato ad integrare le risorse iscritte sul bilancio
statale destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato. Per
le finalita' del presente comma e' autorizzata
l'istituzione di apposita contabilita' speciale. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di
bilancio.
(Omissis).».
 
Art. 13

Norme di attuazione

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze puo' avvalersi, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, (( convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, )) di una societa' a capitale interamente pubblico per la gestione dell'intervento.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, da adottarsi entro sessanta giorni (( dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, )) possono essere dettate le disposizioni di attuazione del presente Capo.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'art. 19
del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102
(Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini):
«Art. 19. Societa' pubbliche.
1. - 4. (Omissis).
5. Le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti
per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne
direttamente la gestione, nel rispetto dei principi
comunitari e nazionali conferenti, a societa' a capitale
interamente pubblico su cui le predette amministrazioni
esercitano un controllo analogo a quello esercitato su
propri servizi e che svolgono la propria attivita' quasi
esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello
Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento
degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle
risorse finanziarie dei fondi stessi.
(Omissis).».
 
(( Art. 13 bis

Vigilanza su obbligazioni bancarie collateralizzate

1. All'articolo 7-quater, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130, le parole: «commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7, e 7-ter, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, e 7-ter, comma 1». ))


Riferimenti normativi

Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 7-quater
della citata legge n. 130 del 1999, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 7-quater. Cessione di ulteriori crediti e titoli.
1. Gli articoli 7-bis, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, e
7-ter, comma 1, e le disposizioni ivi richiamate si
applicano anche alle operazioni, ivi disciplinate, aventi
ad oggetto obbligazioni e titoli similari ovvero cambiali
finanziarie, crediti garantiti da ipoteca navale, crediti
nei confronti di piccole e medie imprese, crediti derivanti
da contratti di leasing o di factoring, nonche' di titoli
emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione
aventi ad oggetto crediti della medesima natura. Tali
crediti e titoli possono essere ceduti anche da societa'
facenti parte di un gruppo bancario.
(Omissis).».
 
Art. 14

(( Irrilevanza fiscale dei contributi percepiti a titolo
di liberalita' da soggetti sottoposti a procedure di crisi ))


1. All'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Non costituiscono sopravvenienze attive, (( in quanto esclusi, )) i contributi percepiti a titolo di liberalita' dai soggetti sottoposti alle procedure concorsuali previste dal Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, ovvero alle procedure di crisi di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 nonche' alla procedura di amministrazione straordinaria di cui (( agli articoli 70 e seguenti )) del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ad esclusione di quelli provenienti da societa' controllate dall'impresa o controllate dalla stessa societa' che controlla l'impresa. Le disposizioni del precedente periodo si applicano anche ai contributi percepiti nei ventiquattro mesi successivi alla chiusura delle predette procedure.».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contributi percepiti a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Limitatamente ai contributi percepiti nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'esclusione di cui al comma 3-bis dell'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, (( introdotto )) dal comma 1, e' riconosciuta mediante una deduzione dal reddito ripartita in cinque quote costanti da effettuare nelle dichiarazioni dei redditi relative ai cinque periodi d'imposta successivi, sempre che tali proventi concorrano integralmente a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati.
3. La determinazione dell'acconto dovuto per i periodi d'imposta per i quali e' operata la deduzione di cui al comma 2 e' effettuata considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni del presente articolo.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 18,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022 e in 2 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'art. 88 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
(Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 88. Sopravvenienze attive.
1. Si considerano sopravvenienze attive i ricavi o
altri proventi conseguiti a fronte di spese, perdite od
oneri dedotti o di passivita' iscritte in bilancio in
precedenti esercizi e i ricavi o altri proventi conseguiti
per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare
il reddito in precedenti esercizi, nonche' la sopravvenuta
insussistenza di spese, perdite od oneri dedotti o di
passivita' iscritte in bilancio in precedenti esercizi.
2. Se le indennita' di cui alla lettera b) del comma 1
dell'art. 86 vengono conseguite per ammontare superiore a
quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti
esercizi, l'eccedenza concorre a formare il reddito a norma
del comma 4 del detto articolo.
3. Sono inoltre considerati sopravvenienze attive:
a) le indennita' conseguite a titolo di risarcimento,
anche in forma assicurativa, di danni diversi da quelli
considerati alla lettera f) del comma 1 dell'art. 85 e alla
lettera b) del comma 1 dell'art. 86;
b) i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo
di contributo o di liberalita', esclusi i contributi di cui
alle lettere g) e h) del comma 1 dell'art. 85 e quelli per
l'acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal
tipo di finanziamento adottato. Tali proventi concorrono a
formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati
incassati o in quote costanti nell'esercizio in cui sono
stati incassati e nei successivi ma non oltre il quarto.
Sono fatte salve le agevolazioni connesse alla
realizzazione di investimenti produttivi concesse nei
territori montani di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97,
nonche' quelle concesse ai sensi del testo unico delle
leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n.
218, per la decorrenza prevista al momento della
concessione delle stesse. Non si considerano contributi o
liberalita' i finanziamenti erogati dallo Stato, dalle
Regioni e dalle Province autonome per la costruzione,
ristrutturazione e manutenzione straordinaria ed ordinaria
di immobili di edilizia residenziale pubblica concessi agli
Istituti autonomi per le case popolari, comunque
denominati, e agli enti aventi le stesse finalita' sociali
dei predetti Istituti, istituiti nella forma di societa'
che rispondono ai requisiti della legislazione dell'Unione
europea in materia di "in house providing" e che siano
costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013,
nonche' quelli erogati alle cooperative edilizie a
proprieta' indivisa e di abitazione per la costruzione,
ristrutturazione e manutenzione ordinaria e straordinaria
di immobili destinati all'assegnazione in godimento o
locazione.
3-bis. Non costituiscono sopravvenienze attive, in
quanto escluse, i contributi percepiti a titolo di
liberalita' dai soggetti sottoposti alle procedure
concorsuali previste dal Regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, dal
decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, ovvero
alle procedure di crisi di cui all'art. 20 del decreto
legislativo 16 novembre 2015, n. 180, nonche' alla
procedura di amministrazione straordinaria di cui all'art.
70 e seguenti del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, ad esclusione di quelli provenienti da societa'
controllate dall'impresa o controllate dalla stessa
societa' che controlla l'impresa. Le disposizioni del
precedente periodo si applicano anche ai contributi
percepiti nei ventiquattro mesi successivi alla chiusura
delle predette procedure.
4. Non si considerano sopravvenienze attive i
versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in
conto capitale alle societa' e agli enti di cui all'art.
73, comma 1, lettere a) e b), dai propri soci, ne' gli
apporti effettuati dai possessori di strumenti similari
alle azioni.
4-bis. La rinuncia dei soci ai crediti si considera
sopravvenienza attiva per la parte che eccede il relativo
valore fiscale. A tal fine, il socio, con dichiarazione
sostitutiva di atto notorio, comunica alla partecipata tale
valore; in assenza di tale comunicazione, il valore fiscale
del credito e' assunto pari a zero. Nei casi di operazioni
di conversione del credito in partecipazioni si applicano
le disposizioni dei periodi precedenti e il valore fiscale
delle medesime partecipazioni viene assunto in un importo
pari al valore fiscale del credito oggetto di conversione,
al netto delle perdite sui crediti eventualmente deducibili
per il creditore per effetto della conversione stessa.
4-ter. Non si considerano, altresi', sopravvenienze
attive le riduzioni dei debiti dell'impresa in sede di
concordato fallimentare o preventivo liquidatorio o di
procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori
con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni, o
per effetto della partecipazione delle perdite da parte
dell'associato in partecipazione. In caso di concordato di
risanamento, di accordo di ristrutturazione dei debiti
omologato ai sensi dell'art. 182-bis del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi
dell'art. 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, pubblicato nel registro delle imprese o
di procedure estere equivalenti a queste, la riduzione dei
debiti dell'impresa non costituisce sopravvenienza attiva
per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo,
di cui all'art. 84, senza considerare il limite
dell'ottanta per cento, e gli interessi passivi e gli oneri
finanziari assimilati di cui al comma 4 dell'art. 96. Ai
fini del presente comma rilevano anche le perdite
trasferite al consolidato nazionale di cui all'art. 117 e
non ancora utilizzate. Le disposizioni del presente comma
si applicano anche per le operazioni di cui al comma 4-bis.
5. In caso di cessione del contratto di locazione
finanziaria il valore normale del bene costituisce
sopravvenienza attiva.».
Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'art. 10
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307
(Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza
pubblica):
«Art. 10. Proroga di termini in materia di definizione
di illeciti edilizi.
1. - 4. (Omissis).
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito "Fondo per interventi strutturali
di politica economica", alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».
 
Art. 15
Regime fiscale della cessione di diritti, attivita' e passivita' di
un ente sottoposto a risoluzione a un ente-ponte

1. La cessione di diritti, attivita' e passivita' di un ente sottoposto a risoluzione a un (( ente-ponte, )) di cui all'articolo 43, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, non costituisce realizzo di plusvalenze o minusvalenze ai fini dell'imposta sul reddito delle societa' e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. I beni ricevuti dall'ente-ponte sono valutati fiscalmente in base agli ultimi valori fiscali riconosciuti in capo all'ente cedente.
2. Dalla data in cui ha effetto la cessione l'ente-ponte subentra nella posizione dell'ente sottoposto a risoluzione in ordine ai diritti, attivita' o passivita' oggetto di cessione, incluse la deduzione o la tassazione dei componenti di reddito dell'ente sottoposto a risoluzione gia' imputati a conto economico e non ancora dedotti o tassati dallo stesso alla data della cessione, e nelle deduzioni derivanti da opzioni di riallineamento dell'avviamento e di altre attivita' immateriali esercitate dall'ente sottoposto a risoluzione. Le perdite di cui all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dell'ente sottoposto a risoluzione sono portate in diminuzione del reddito dell' (( ente-ponte. ))

Riferimenti normativi

Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 43
del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180
(Attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce
un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi
e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva
82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE,
2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE,
2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010
e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del
Consiglio):
«Art. 43. Cessione.
1. La cessione, in una o piu' soluzioni, a un
ente-ponte ha ad oggetto:
a) tutte le azioni o le altre partecipazioni emesse da
uno o piu' enti sottoposti a risoluzione, o parte di esse;
b) tutti i diritti, le attivita' o le passivita', anche
individuabili in blocco, di uno o piu' enti sottoposti a
risoluzione, o parte di essi.
(Omissis).».
Si riporta il testo vigente dell'art. 84 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986:
«Art. 84. Riporto delle perdite.
1. La perdita di un periodo d'imposta, determinata con
le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito,
puo' essere computata in diminuzione del reddito dei
periodi d'imposta successivi in misura non superiore
all'ottanta per cento del reddito imponibile di ciascuno di
essi e per l'intero importo che trova capienza in tale
ammontare. Per i soggetti che fruiscono di un regime di
esenzione dell'utile la perdita e' riportabile per
l'ammontare che eccede l'utile che non ha concorso alla
formazione del reddito negli esercizi precedenti. La
perdita e' diminuita dei proventi esenti dall'imposta
diversi da quelli di cui all'art. 87, per la parte del loro
ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai
sensi dell'art. 109, comma 5. Detta differenza potra'
tuttavia essere computata in diminuzione del reddito
complessivo in misura tale che l'imposta corrispondente al
reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti
di imposta, ritenute alla fonte a titolo di acconto,
versamenti in acconto, e dalle eccedenze di cui all'art.
80.
2. Le perdite realizzate nei primi tre periodi
d'imposta dalla data di costituzione possono, con le
modalita' previste al comma 1, essere computate in
diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta
successivi entro il limite del reddito imponibile di
ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza
nel reddito imponibile di ciascuno di essi a condizione che
si riferiscano ad una nuova attivita' produttiva.
3. Le disposizioni del comma 1 non si applicano nel
caso in cui la maggioranza delle partecipazioni aventi
diritto di voto nelle assemblee ordinarie del soggetto che
riporta le perdite venga trasferita o comunque acquisita da
terzi, anche a titolo temporaneo e, inoltre, venga
modificata l'attivita' principale in fatto esercitata nei
periodi d'imposta in cui le perdite sono state realizzate.
La modifica dell'attivita' assume rilevanza se interviene
nel periodo d'imposta in corso al momento del trasferimento
od acquisizione ovvero nei due successivi od anteriori. La
limitazione non si applica qualora:
a);
b) le partecipazioni siano relative a societa' che nel
biennio precedente a quello di trasferimento hanno avuto un
numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unita' e per
le quali dal conto economico relativo all'esercizio
precedente a quello di trasferimento risultino un ammontare
di ricavi e proventi dell'attivita' caratteristica, e un
ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato
e relativi contributi, di cui all'art. 2425 del codice
civile, superiore al 40 per cento di quello risultante
dalla media degli ultimi due esercizi anteriori.
Al fine di disapplicare le disposizioni del presente
comma il contribuente interpella l'amministrazione ai sensi
dell'art. 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212,
recante lo Statuto dei diritti del contribuente.».
 
Art. 16
Modifica alla disciplina fiscale dei trasferimenti immobiliari
nell'ambito di vendite giudiziarie

1. Gli atti e i provvedimenti recanti il trasferimento della proprieta' o di diritti reali su beni immobili emessi, (( a favore di soggetti che svolgono attivita' d'impresa, )) nell'ambito di una procedura giudiziaria di espropriazione immobiliare di cui al libro III, titolo II, capo IV, del codice di procedura civile, ovvero di una procedura di vendita di cui all'articolo 107 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna a condizione che l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro due anni.
2. Ove non si realizzi la condizione del ritrasferimento entro il biennio, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura ordinaria e si applica una sanzione amministrativa del 30 per cento oltre agli interessi di mora di cui all'articolo 55, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Dalla scadenza del biennio decorre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell'amministrazione finanziaria.
(( 2-bis. Gli atti e i provvedimenti di cui al comma 1 emessi a favore di soggetti che non svolgono attivita' d'impresa sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna sempre che in capo all'acquirente ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131. In caso di dichiarazione mendace nell'atto di acquisto, ovvero di rivendita nel quinquiennio dalla data dell'atto, si applicano le disposizioni indicate nella predetta nota. ))
3. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto per gli atti emessi dalla data di entrata in vigore del presente (( decreto )) fino al 31 dicembre 2016.
4. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono valutati in 220 milioni di euro per l'anno 2016.
5. All'articolo 1, comma 958, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come (( modificato )) dal decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, le parole: «2.100 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «2.320 milioni di euro».

Riferimenti normativi

Il libro III, titolo II, capo IV, del codice di
procedura civile recante «Delle azioni a difesa della
proprieta'» comprende gli articoli da 948 a 951.
Si riporta il testo vigente dell'art. 107 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento,
del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata
e della liquidazione coatta amministrativa):
«Art. 107. Modalita' delle vendite.
Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in
essere in esecuzione del programma di liquidazione sono
effettuati dal curatore tramite procedure competitive anche
avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime
effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da
parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme
di pubblicita', la massima informazione e partecipazione
degli interessati. Le vendite e gli atti di liquidazione
possono prevedere che il versamento del prezzo abbia luogo
ratealmente; si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui agli articoli 569, terzo comma, terzo
periodo, 574, primo comma, secondo periodo e 587, primo
comma, secondo periodo, del codice di procedura civile." In
ogni caso, al fine di assicurare la massima informazione e
partecipazione degli interessati, il curatore effettua la
pubblicita' prevista dall'art. 490, primo comma, del codice
di procedura civile, almeno trenta giorni prima dell'inizio
della procedura competitiva.
Il curatore puo' prevedere nel programma di
liquidazione che le vendite dei beni mobili, immobili e
mobili registrati vengano effettuate dal giudice delegato
secondo le disposizioni del codice di procedura civile in
quanto compatibili.
Per i beni immobili e gli altri beni iscritti nei
pubblici registri, prima del completamento delle operazioni
di vendita, e' data notizia mediante notificazione da parte
del curatore, a ciascuno dei creditori ipotecari o comunque
muniti di privilegio.
Il curatore puo' sospendere la vendita ove pervenga
offerta irrevocabile d'acquisto migliorativa per un importo
non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto.
Degli esiti delle procedure, il curatore informa il
giudice delegato ed il comitato dei creditori, depositando
in cancelleria la relativa documentazione.
Se alla data di dichiarazione di fallimento sono
pendenti procedure esecutive, il curatore puo' subentrarvi;
in tale caso si applicano le disposizione del codice di
procedura civile; altrimenti su istanza del curatore il
giudice dell'esecuzione dichiara l'improcedibilita'
dell'esecuzione, salvi i casi di deroga di cui all'art. 51.
Con regolamento del Ministro della giustizia, da
adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono stabiliti requisiti di
onorabilita' e professionalita' dei soggetti specializzati
e degli operatori esperti dei quali il curatore puo'
avvalersi ai sensi del primo comma, nonche' i mezzi di
pubblicita' e trasparenza delle operazioni di vendita.».
Si riporta il testo vigente del comma 4 dell'art. 55
del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
n. 131 (Approvazione del Testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro):
«Art. 55. Riscossione dell'imposta successivamente alla
registrazione.
1. - 3. (Omissis).
4. Per gli interessi di mora si applicano le
disposizioni delle leggi 26 gennaio 1961, n. 29, 28 marzo
1962, n. 147, e 18 aprile 1978, n. 130.».
Si riporta il testo vigente della nota II-bis dell'art.
1 della tariffa del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 131 del 1986:
«Tariffa
Parte prima
Atti soggetti a registrazione in termine fisso
Articolo 1
1. (Omissis)
Note:
I) (Omissis)
II) (Omissis)
II-bis) 1. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota del
2 per cento gli atti traslativi a titolo oneroso della
proprieta' di case di abitazione non di lusso e agli atti
traslativi o costitutivi della nuda proprieta',
dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle
stesse, devono ricorrere le seguenti condizioni:
a) che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune
in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi
dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello
in cui l'acquirente svolge la propria attivita' ovvero, se
trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in
cui ha sede o esercita l'attivita' il soggetto da cui
dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino
italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquistato
come prima casa sul territorio italiano . La dichiarazione
di voler stabilire la residenza nel comune ove e' ubicato
l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di
decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto;
b) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di
non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge
dei diritti di proprieta', usufrutto, uso e abitazione di
altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui
e' situato l'immobile da acquistare;
c) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di
non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di
comunione legale su tutto il territorio nazionale dei
diritti di proprieta', usufrutto, uso, abitazione e nuda
proprieta' su altra casa di abitazione acquistata dallo
stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al
presente articolo ovvero di cui all'art. 1 della legge 22
aprile 1982, n. 168, all'art. 2 del decreto-legge 7
febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 aprile 1985, n. 118, all'art. 3, comma 2, della
legge 31 dicembre 1991, n. 415, all'art. 5, commi 2 e 3,
dei decreti-legge 21 gennaio 1992, n. 14, 20 marzo 1992, n.
237, e 20 maggio 1992, n. 293, all'art. 2, commi 2 e 3, del
decreto-legge 24 luglio 1992, n. 348, all'art. 1, commi 2 e
3, del decreto-legge 24 settembre 1992, n. 388, all'art. 1,
commi 2 e 3, del decreto-legge 24 novembre 1992, n. 455,
all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n.
16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
1993, n. 75, e all'art. 16 del decreto-legge 22 maggio
1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 243.
(Omissis).».
Si riporta il testo del comma 958 dell'art. 1 della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dal
decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016), come
modificato dalla presente legge:
«958. Le maggiori entrate per l'anno 2016 derivanti
dalla proroga di termini prevista dall'art. 2 del
decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 novembre 2015, n. 187, sono
quantificate nell'importo di 2.320 milioni di euro.».
 
Art. 17

Disposizioni in materia di gestione collettiva
del risparmio per favorire il credito alle imprese

1. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) All'articolo 1, comma 1, lettera k), dopo le parole: «inclusi quelli erogati» sono inserite le seguenti: «, a favore di soggetti diversi da consumatori,»;
b) Nella Parte II, Titolo III, dopo il Capo II-quater e' inserito il seguente:
«Capo II-quinquies
OICR DI CREDITO
Art. 46-bis (Erogazione diretta di crediti da parte di FIA italiani). - 1. I FIA italiani possono investire in crediti, a valere sul proprio patrimonio, a favore di soggetti diversi da consumatori, nel rispetto delle norme del presente decreto e delle relative disposizioni attuative adottate ai sensi degli articoli 6, comma 1, e 39.
Art. 46-ter (Erogazione diretta di crediti da parte di FIA UE in Italia). - 1. I FIA UE possono investire in crediti, a valere sul proprio patrimonio, a favore di soggetti diversi da consumatori, in Italia nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) il FIA UE e' autorizzato dall'autorita' competente dello stato membro d'origine a investire in crediti, inclusi quelli erogati a valere sul proprio patrimonio, nel paese di origine;
b) il FIA UE ha forma chiusa e lo schema di funzionamento dello stesso, in particolare per quanto riguarda le modalita' di partecipazione, e' analogo a quello dei FIA italiani che investono in crediti;
c) le norme del paese d'origine del FIA UE in materia di contenimento e di frazionamento del rischio, inclusi i limiti di leva finanziaria, sono equivalenti alle norme stabilite per i FIA italiani che investono in crediti. L'equivalenza rispetto alle norme italiane puo' essere verificata con riferimento anche alle sole disposizioni statutarie o regolamentari del FIA UE, a condizione che l'autorita' competente dello stato membro di origine ne assicuri l'osservanza.
2. I gestori che gestiscono FIA UE che intendono investire in crediti a valere sul proprio patrimonio in Italia comunicano tale intenzione alla Banca d'Italia. Il FIA UE non puo' iniziare ad operare prima che siano trascorsi sessanta giorni dalla comunicazione, entro i quali la Banca d'Italia puo' vietare l'investimento in crediti a valere sul proprio patrimonio in Italia.
3. Ai gestori si applica l'articolo 8, comma 1. La Banca d'Italia puo' prevedere la partecipazione dei FIA UE di cui al comma 1 alla centrale dei rischi e puo' prevedere altresi' che la partecipazione avvenga per il tramite di banche e intermediari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
4. Restano ferme le disposizioni italiane applicabili ai FIA UE sulla commercializzazione di azioni o quote e in ogni altra materia non espressamente regolata dal presente articolo.
5. La Banca d'Italia detta le disposizioni attuative del presente articolo.
Art. 46-quater (Altre disposizioni applicabili). - 1. Ai crediti erogati in Italia da parte di FIA italiani e FIA UE, a valere sul proprio patrimonio, si applicano le disposizioni sulla trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti di cui al Titolo VI, Capi I e III, con esclusione dell'articolo 128-bis, e le disposizioni sulle sanzioni amministrative di cui al Titolo VIII, Capi V e VI, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, comma 4 del presente decreto.
2. Al rispetto degli obblighi previsti dalle disposizioni indicate al comma 1 e' tenuto il gestore del FIA.».
2. All'articolo 26, comma 5-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, prima delle parole: «La ritenuta di cui al comma 5» sono inserite le seguenti: «Ferme restando le disposizioni in tema di riserva di attivita' per l'erogazione di finanziamenti nei confronti del pubblico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385.».

Riferimenti normativi

Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai
sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n.
52), come modificato dalla presente legge:
«Art. 1. Definizioni.
1. Nel presente decreto legislativo si intendono per:
a) "legge fallimentare": il regio decreto 16 marzo
1942, n. 267 e successive modificazioni;
b) "Testo Unico bancario" (T.U. bancario): il decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive
modificazioni;
c) "CONSOB": la Commissione nazionale per le societa' e
la borsa;
d) 'IVASS': L'Istituto per la Vigilanza sulle
Assicurazioni;
d-bis) "SEVIF": il Sistema europeo di vigilanza
finanziaria composto dalle seguenti parti:
1) "ABE": Autorita' bancaria europea, istituita con
regolamento (UE) n. 1093/2010;
2) "AEAP": Autorita' europea delle assicurazioni e
delle pensioni aziendali e professionali, istituita con
regolamento (UE) n. 1094/2010;
3) "AESFEM": Autorita' europea degli strumenti
finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n.
1095/2010;
4) "Comitato congiunto": il Comitato congiunto delle
Autorita' europee di vigilanza, previsto dall'art. 54 del
regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n.
1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010;
5) "CERS": Comitato europeo per il rischio sistemico,
istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010;
6) "Autorita' di vigilanza degli Stati membri": le
autorita' competenti o di vigilanza degli Stati membri
specificate negli atti dell'Unione di cui all'art. 1,
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del
regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n.
1095/2010;
e) "societa' di intermediazione mobiliare" (SIM):
l'impresa, diversa dalle banche e dagli intermediari
finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del
T.U. bancario, autorizzata a svolgere servizi o attivita'
di investimento, avente sede legale e direzione generale in
Italia;
f) "impresa di investimento comunitaria": l'impresa,
diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi o
attivita' di investimento, avente sede legale e direzione
generale in un medesimo Stato comunitario, diverso
dall'Italia;
g) "impresa di investimento extracomunitaria":
l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere
servizi o attivita' di investimento, avente sede legale in
uno Stato extracomunitario;
h) "imprese di investimento": le SIM e le imprese di
investimento comunitarie ed extracomunitarie;
i) 'societa' di investimento a capitale
variabile'(Sicav): l'Oicr aperto costituito in forma di
societa' per azioni a capitale variabile con sede legale e
direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo
l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante
l'offerta di proprie azioni;
i-bis) 'societa' di investimento a capitale fisso'
(Sicaf): l'Oicr chiuso costituito in forma di societa' per
azioni a capitale fisso con sede legale e direzione
generale in Italia avente per oggetto esclusivo
l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante
l'offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari
partecipativi;
i-ter) "personale": i dipendenti e coloro che comunque
operano sulla base di rapporti che ne determinano
l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma
diversa dal rapporto di lavoro subordinato;
j) 'fondo comune di investimento': l'Oicr costituito in
forma di patrimonio autonomo, suddiviso in quote, istituito
e gestito da un gestore;
k) 'Organismo di investimento collettivo del risparmio'
(Oicr): l'organismo istituito per la prestazione del
servizio di gestione collettiva del risparmio, il cui
patrimonio e' raccolto tra una pluralita' di investitori
mediante l'emissione e l'offerta di quote o azioni, gestito
in monte nell'interesse degli investitori e in autonomia
dai medesimi nonche' investito in strumenti finanziari,
crediti, inclusi quelli erogati, a favore di soggetti
diversi da consumatori, a valere sul patrimonio dell'OICR,
partecipazioni o altri beni mobili o immobili, in base a
una politica di investimento predeterminata;
k-bis) 'Oicr aperto': l'Oicr i cui partecipanti hanno
il diritto di chiedere il rimborso delle quote o azioni a
valere sul patrimonio dello stesso, secondo le modalita' e
con la frequenza previste dal regolamento, dallo statuto e
dalla documentazione d'offerta dell'Oicr;
k-ter) 'Oicr chiuso': l'Oicr diverso da quello aperto;
l) 'Oicr italiani': i fondi comuni d'investimento, le
Sicav e le Sicaf;
m) 'Organismi di investimento collettivo in valori
mobiliari italiani' (OICVM italiani): il fondo comune di
investimento e la Sicav rientranti nell'ambito di
applicazione della direttiva 2009/65/CE;
m-bis) 'Organismi di investimento collettivo in valori
mobiliari UE' (OICVM UE): gli Oicr rientranti nell'ambito
di applicazione della direttiva 2009/65/CE, costituiti in
uno Stato dell'UE diverso dall'Italia;
m-ter) 'Oicr alternativo italiano' (FIA italiano): il
fondo comune di investimento, la Sicav e la Sicaf
rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva
2011/61/UE;
m-quater) 'FIA italiano riservato': il FIA italiano la
cui partecipazione e' riservata a investitori professionali
e alle categorie di investitori individuate dal regolamento
di cui all'art. 39;
m-quinquies) Oicr alternativi UE (FIA UE)': gli Oicr
rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva
2011/61/UE, costituiti in uno Stato dell'UE diverso
dall'Italia;
m-sexies) 'Oicr alternativi non UE (FIA non UE)': gli
Oicr rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva
2011/61/UE, costituiti in uno Stato non appartenente
all'UE;
m-septies) 'fondo europeo per il venture capital'
(EuVECA): l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione del
regolamento (UE) n. 345/2013;
m-octies) 'fondo europeo per l'imprenditoria sociale'
(EuSEF); l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione del
regolamento (UE) n. 346/2013;
m-novies) 'Oicr feeder': l'Oicr che investe le proprie
attivita' totalmente o in prevalenza nell'Oicr master;
m-decies) 'Oicr master': l'Oicr nel quale uno o piu'
Oicrfeeder investono totalmente o in prevalenza le proprie
attivita';
m-undecies) 'investitori professionali': i clienti
professionali ai sensi dell'art. 6, commi 2-quinquies e
2-sexies;
m-duodecies) 'investitori al dettaglio': gli
investitori che non sono investitori professionali;
n) 'gestione collettiva del risparmio': il servizio che
si realizza attraverso la gestione di Oicr e dei relativi
rischi;
o) "societa' di gestione del risparmio" (SGR): la
societa' per azioni con sede legale e direzione generale in
Italia autorizzata a prestare il servizio di gestione
collettiva del risparmio;
o-bis) 'societa' di gestione UE': la societa'
autorizzata ai sensi della direttiva 2009/65/CE in uno
Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita'
di gestione di uno o piu' OICVM;
p) 'gestore di FIA UE' (GEFIA UE): la societa'
autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE in uno
Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita'
di gestione di uno o piu' FIA;
q) 'gestore di FIA non UE' (GEFIA non UE): la societa'
autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE con sede
legale in uno Stato non appartenente all'UE, che esercita
l'attivita' di gestione di uno o piu' FIA;
q-bis) 'gestore': la Sgr, la Sicav e la Sicaf che
gestiscono direttamente i propri patrimoni, la societa' di
gestione UE, il GEFIA UE, il GEFIA non UE, il gestore di
EuVECA e il gestore di EuSEF;
q-ter) 'depositario di Oicr': il soggetto autorizzato
nel paese di origine dell'Oicr ad assumere l'incarico di
depositario;
q-quater) 'depositario dell'Oicr master o
dell'Oicrfeeder': il depositario dell'Oicr master o
dell'Oicr feeder ovvero, se l'Oicr master o l'Oicr feeder
e' unOicr UE o non UE, il soggetto autorizzato nello Stato
di origine a svolgere i compiti di depositario;
q-quinquies) 'quote e azioni di Oicr': le quote dei
fondi comuni di investimento, le azioni di Sicav e le
azioni e altri strumenti finanziari partecipativi di Sicaf;
r) 'soggetti abilitati': le Sim, le imprese di
investimento comunitarie con succursale in Italia, le
imprese di investimento extracomunitarie, le Sgr, le
societa' di gestione UE con succursale in Italia, le Sicav,
le Sicaf, i GEFIA UE con succursale in Italia, i GEFIA non
UE autorizzati in Italia, i GEFIA non UE autorizzati in uno
Stato dell'UE diverso dall'Italia con succursale in Italia,
nonche' gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
previsto dall'art. 106 del Testo Unico bancario e le banche
italiane, le banche comunitarie con succursale in Italia e
le banche extracomunitarie, autorizzate all'esercizio dei
servizi o delle attivita' di investimento;
r-bis) "Stato di origine della societa' di gestione
armonizzata": lo Stato dell'UE dove la societa' di gestione
UE ha la propria sede legale e direzione generale;
r-ter) "Stato di origine dell'OICR": Stato dell'UE in
cui l'OICR e' stato costituito;
r-quater) 'rating del credito': un parere relativo al
merito creditizio di un'entita', cosi' come definito
dall'art. 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE)
n. 1060/2009;
r-quinquies) 'agenzia di rating del credito': una
persona giuridica la cui attivita' include l'emissione di
rating del credito a livello professionale;
s) "servizi ammessi al mutuo riconoscimento": le
attivita' e i servizi elencati nelle sezioni A e B della
tabella allegata al presente decreto, autorizzati nello
Stato comunitario di origine;»;
t) "offerta al pubblico di prodotti finanziari": ogni
comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con
qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni
sulle condizioni dell'offerta e dei prodotti finanziari
offerti cosi' da mettere un investitore in grado di
decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti
finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti
abilitati;
u) "prodotti finanziari": gli strumenti finanziari e
ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non
costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o
postali non rappresentati da strumenti finanziari;
v) "offerta pubblica di acquisto o di scambio": ogni
offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in
qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo
scambio di prodotti finanziari e rivolti a un numero di
soggetti e di ammontare complessivo superiore a quelli
indicati nel regolamento previsto dall'art. 100, comma 1,
lettere b) e c); non costituisce offerta pubblica di
acquisto o di scambio quella avente a oggetto titoli emessi
dalle banche centrali degli Stati comunitari;
w) "emittenti quotati": i soggetti, italiani o esteri,
inclusi i trust, che emettono strumenti finanziari quotati
in un mercato regolamentato italiano. Nel caso di ricevute
di deposito ammesse alle negoziazioni in un mercato
regolamentato, per emittente si intende l'emittente dei
valori mobiliari rappresentati, anche qualora tali valori
non sono ammessi alla negoziazione in un mercato
regolamentato;
w-bis) "prodotti finanziari emessi da imprese di
assicurazione": le polizze e le operazioni di cui ai rami
vita III e V di cui all'art. 2, comma 1, del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con esclusione delle
forme pensionistiche individuali di cui all'art. 13, comma
1, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.
252;
w-ter) "mercato regolamentato": sistema multilaterale
che consente o facilita l'incontro, al suo interno e in
base a regole non discrezionali, di interessi multipli di
acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti
finanziari, ammessi alla negoziazione conformemente alle
regole del mercato stesso, in modo da dare luogo a
contratti, e che e' gestito da una societa' di gestione, e'
autorizzato e funziona regolarmente;
w-quater) "emittenti quotati aventi l'Italia come Stato
membro d'origine":
1) gli emittenti azioni ammesse alle negoziazioni in
mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro
dell'Unione europea, aventi sede legale in Italia;
2) gli emittenti titoli di debito di valore nominale
unitario inferiore ad euro mille, o valore corrispondente
in valuta diversa, ammessi alle negoziazioni in mercati
regolamentati italiani o di altro Stato membro dell'Unione
europea, aventi sede legale in Italia;
3) gli emittenti valori mobiliari di cui ai numeri 1) e
2), aventi sede legale in uno Stato non appartenente
all'Unione europea, che hanno scelto l'Italia come Stato
membro d'origine tra gli Stati membri in cui i propri
valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un
mercato regolamentato. La scelta dello Stato membro
d'origine resta valida salvo che l'emittente abbia scelto
un nuovo Stato membro d'origine ai sensi del numero 5) e
abbia comunicato tale scelta;
4) gli emittenti valori mobiliari diversi da quelli di
cui ai numeri 1) e 2), aventi sede legale in Italia o i cui
valori mobiliari sono ammessi alle negoziazioni in un
mercato regolamentato italiano, che hanno scelto l'Italia
come Stato membro d'origine. L'emittente puo' scegliere un
solo Stato membro d'origine. La scelta resta valida per
almeno tre anni, salvo il caso in cui i valori mobiliari
dell'emittente non sono piu' ammessi alla negoziazione in
alcun mercato regolamentato dell'Unione europea, o salvo
che l'emittente, nel triennio, rientri tra gli emittenti di
cui ai numeri 1), 2), 3) e 4-bis), della presente lettera;
4-bis) gli emittenti di cui ai numeri 3) e 4) i cui
valori mobiliari non sono piu' ammessi alla negoziazione in
un mercato regolamentato dello Stato membro d'origine, ma
sono stati ammessi alla negoziazione in un mercato
regolamentato italiano o di altri Stati membri e, se del
caso, aventi sede legale in Italia oppure che hanno scelto
l'Italia come nuovo Stato membro d'origine;
w-quater.1) "PMI": fermo quanto previsto da altre
disposizioni di legge, le piccole e medie imprese,
emittenti azioni quotate, il cui fatturato anche
anteriormente all'ammissione alla negoziazione delle
proprie azioni, sia inferiore a 300 milioni di euro, ovvero
che abbiano una capitalizzazione di mercato inferiore ai
500 milioni di euro. Non si considerano PMI gli emittenti
azioni quotate che abbiano superato entrambi i predetti
limiti per tre anni consecutivi. La Consob stabilisce con
regolamento le disposizioni attuative della presente
lettera, incluse le modalita' informative cui sono tenuti
tali emittenti in relazione all'acquisto ovvero alla
perdita della qualifica di PMI. La Consob sulla base delle
informazioni fornite dagli emittenti pubblica l'elenco
delle PMI tramite il proprio sito internet;
w-quinquies) "controparti centrali": i soggetti
indicati nell'art. 2, punto 1), del regolamento (UE) n.
648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4
luglio 2012, concernente gli strumenti derivati OTC, le
controparti centrali e i repertori di dati sulle
negoziazioni;
w-sexies) "provvedimenti di risanamento": i
provvedimenti con cui sono disposte:
1) l'amministrazione straordinaria, nonche' le misure
adottate nel suo ambito;
2) le misure adottate ai sensi dell'art. 60-bis.4;
3) le misure, equivalenti a quelle indicate ai punti 1
e 2, adottate da autorita' di altri Stati comunitari.».
 
(( Art. 17 bis
Modifiche all'articolo 120 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, relativo alla decorrenza delle valute e al calcolo degli
interessi

1. Al comma 2 dell'articolo 120 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
«a) nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicita' nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno; gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti;
b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale; per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido: 1) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati; nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili; 2) il cliente puo' autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata e' considerata sorte capitale; l'autorizzazione e' revocabile in ogni momento, purche' prima che l'addebito abbia avuto luogo». ))


Riferimenti normativi

Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 120 del
citato decreto legislativo n. 385 del 1993, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 120. Decorrenza delle valute e calcolo degli
interessi.
01. - 1-bis (Omissis).
2. Il CICR stabilisce modalita' e criteri per la
produzione di interessi nelle operazioni poste in essere
nell'esercizio dell'attivita' bancaria, prevedendo in ogni
caso che:
a) nei rapporti di conto corrente o di conto di
pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la
stessa periodicita' nel conteggio degli interessi sia
debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno;
gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun
anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono
dovuti;
b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli
relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non
possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora,
e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale; per
le aperture di credito regolate in conto corrente e in
conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza
di affidamento ovvero oltre il limite del fido: 1) gli
interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e
divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a
quello in cui sono maturati; nel caso di chiusura
definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente
esigibili; 2) il cliente puo' autorizzare, anche
preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al
momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso
la somma addebitata e' considerata sorte capitale;
l'autorizzazione e' revocabile in ogni momento, purche'
prima che l'addebito abbia avuto luogo.
3. Per gli strumenti di pagamento diversi dagli assegni
circolari e bancari restano ferme le disposizioni sui tempi
di esecuzione, data valuta e disponibilita' di fondi
previste dagli articoli da 19 a 23 del decreto legislativo
27 gennaio 2010, n. 11.».
 
(( Art. 17 ter

Assegni bancari

1. Il numero 3) del primo comma dell'articolo 45 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e' sostituito dal seguente:
«3) con dichiarazione della Banca d'Italia richiesta da un banchiere che si avvale dei sistemi di pagamento da essa gestiti;». ))


Riferimenti normativi

Si riporta il testo del primo comma dell'art. 45 del
regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 (Disposizioni
sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni
titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di
Napoli e del Banco di Sicilia), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 45. Regolamento.
Il portatore puo' esercitare il regresso contro i
giranti, il traente e gli altri obbligati, se l'assegno
bancario, presentato in tempo utile, non e' pagato, purche'
il rifiuto del pagamento sia constatato:
1) con atto autentico (protesto), oppure
2) con dichiarazione del trattario scritta sull'assegno
bancario con l'indicazione del luogo e del giorno della
presentazione, oppure
3) con dichiarazione della Banca d'Italia richiesta da
un banchiere che si avvale dei sistemi di pagamento da essa
gestiti.
(Omissis).».
 
(( Art. 17 quater
Modifica all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Con decreto di natura non regolamentare il Ministro dell'economia e delle finanze adegua il tasso di remunerazione del conto corrente di Tesoreria centrale denominato "CDP SpA-gestione separata", al fine di allinearlo ai livelli di mercato in relazione all'effettiva durata finanziaria delle giacenze del conto medesimo, tenendo conto altresi' del costo effettivo delle passivita' che lo alimentano». ))


Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (Disposizioni urgenti
per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento
dei conti pubblici), come modificato dalla presente legge:
«Art. 5. Trasformazione della Cassa depositi e prestiti
in societa' per azioni.
1. La Cassa depositi e prestiti e' trasformata in
societa' per azioni con la denominazione di "Cassa depositi
e prestiti societa' per azioni" (CDP S.p.A.), con effetto
dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
decreto ministeriale di cui al comma 3. La CDP S.p.A.,
salvo quanto previsto dal comma 3, subentra nei rapporti
attivi e passivi e conserva i diritti e gli obblighi
anteriori alla trasformazione.
2. Le azioni della CDP S.p.A. sono attribuite allo
Stato, che esercita i diritti dell'azionista ai sensi
dell'art. 24, comma 1, lettera a), del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300; non si applicano le disposizioni
dell'art. 2362 del codice civile. Le fondazioni di cui
all'art. 2 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153,
e altri soggetti pubblici o privati possono detenere quote
complessivamente di minoranza del capitale della CDP S.p.A.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze di natura non regolamentare, da emanare entro due
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono determinati:
a) le funzioni, le attivita' e le passivita' della
Cassa depositi e prestiti anteriori alla trasformazione che
sono trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze
e quelle assegnate alla gestione separata della CDP S.p.A.
di cui al comma 8;
b) i beni e le partecipazioni societarie dello Stato,
anche indirette, che sono trasferite alla CDP S.p.A. e
assegnate alla gestione separata di cui al comma 8, anche
in deroga alla normativa vigente. I relativi valori di
trasferimento e di iscrizione in bilancio sono determinati
sulla scorta della relazione giurata di stima prodotta da
uno o piu' soggetti di adeguata esperienza e qualificazione
professionale nominati dal Ministero, anche in deroga agli
articoli da 2342 a 2345 del codice civile ed all'art. 24
della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Con successivi
decreti ministeriali possono essere disposti ulteriori
trasferimenti e conferimenti. I decreti ministeriali di cui
alla presente lettera sono soggetti al controllo preventivo
della Corte dei conti e trasmessi alle competenti
Commissioni parlamentari;
c) gli impegni accessori assunti dallo Stato;
d) il capitale sociale della CDP S.p.A., comunque in
misura non inferiore al fondo di dotazione della Cassa
depositi e prestiti risultante dall'ultimo bilancio di
esercizio approvato.
3-bis. Con decreto di natura non regolamentare il
Ministro dell'economia e delle finanze adegua il tasso di
remunerazione del conto corrente di Tesoreria centrale
denominato «CDP SpA-gestione separata», al fine di
allinearlo ai livelli di mercato in relazione all'effettiva
durata finanziaria delle giacenze del conto medesimo,
tenendo conto altresi' del costo effettivo delle passivita'
che lo alimentano.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di natura non regolamentare, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, e' approvato lo
Statuto della CDP spa e sono nominati i componenti del
consiglio di amministrazione e del collegio sindacale per
il primo periodo di durata in carica. Per tale primo
periodo restano in carica i componenti del collegio dei
revisori indicati ai sensi e per gli effetti dell'art. 10
della legge 13 maggio 1983, 197. Le successive modifiche
allo statuto della CDP spa e le nomine dei componenti degli
organi sociali per i successivi periodi sono deliberate a
norma del codice civile.
5. Il primo esercizio sociale della CDP S.p.A. si
chiude al 31 dicembre 2004.
6. Alla CDP S.p.A. si applicano le disposizioni del
Titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, previste per gli intermediari iscritti
nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del medesimo
decreto legislativo, tenendo presenti le caratteristiche
del soggetto vigilato e la speciale disciplina della
gestione separata di cui al comma 8.
7. La CDP S.p.A. finanzia, sotto qualsiasi forma:
a) lo Stato, le regioni, gli enti locali, gli enti
pubblici e gli organismi di diritto pubblico, utilizzando
fondi rimborsabili sotto forma di libretti di risparmio
postale e di buoni fruttiferi postali, assistiti dalla
garanzia dello Stato e distribuiti attraverso Poste
italiane S.p.A. o societa' da essa controllate, e fondi
provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di
finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, che
possono essere assistiti dalla garanzia dello Stato.
L'utilizzo dei fondi di cui alla presente lettera e'
consentito anche per il compimento di ogni altra operazione
di interesse pubblico prevista dallo statuto sociale della
CDP S.p.A. effettuata nei confronti dei medesimi soggetti
di cui al primo periodo, o dai medesimi promossa, nonche'
nei confronti di soggetti privati per il compimento di
operazioni nei settori di interesse generale individuati ai
sensi del successivo comma 11, lettera e), tenuto conto
della sostenibilita' economico-finanziaria di ciascuna
operazione. Le operazioni adottate nell'ambito delle
attivita' di cooperazione internazionale allo sviluppo, di
cui all'art. 22 della legge 11 agosto 2014, n. 125, possono
essere effettuate anche in cofinanziamento con istituzioni
finanziarie europee, multilaterali o sovranazionali, nel
limite annuo stabilito con apposita convenzione stipulata
tra la medesima CDP S.p.A. e il Ministero dell'economia e
delle finanze. Le operazioni di cui alla presente lettera
possono essere effettuate anche in deroga a quanto previsto
dal comma 11, lettera b);
b) le opere, gli impianti, le reti e le dotazioni
destinati a iniziative di pubblica utilita' nonche'
investimenti finalizzati a ricerca, sviluppo, innovazione,
tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, anche in
funzione di promozione del turismo, ambiente e
efficientamento energetico, anche con riferimento a quelle
interessanti i territori montani e rurali per investimenti
nel campo della green economy, in via preferenziale in
cofinanziamento con enti creditizi e comunque, utilizzando
fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione
di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, senza
garanzia dello Stato e con preclusione della raccolta di
fondi a vista.
7-bis. Fermo restando quanto stabilito al comma 7, la
Cassa depositi e prestiti S.p.A., ai sensi del comma 7,
lettera a), secondo periodo, puo' altresi' fornire alle
banche italiane e alle succursali di banche estere
comunitarie ed extracomunitarie, operanti in Italia e
autorizzate all'esercizio dell'attivita' bancaria,
provvista attraverso finanziamenti, sotto la forma tecnica
individuata nella convenzione di cui al periodo seguente,
per l'erogazione di mutui garantiti da ipoteca su immobili
residenziali da destinare prioritariamente all'acquisto
dell'abitazione principale, preferibilmente appartenente ad
una delle classi energetiche A, B o C, e ad interventi di
ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza
energetica, con priorita' per le giovani coppie, per i
nuclei familiari di cui fa parte almeno un soggetto
disabile e per le famiglie numerose. A tal fine le predette
banche possono contrarre finanziamenti secondo contratti
tipo definiti con apposita convenzione tra la Cassa
depositi e prestiti S.p.A. e l' Associazione Bancaria
Italiana. Nella suddetta convenzione sono altresi' definite
le modalita' con cui i minori differenziali sui tassi di
interesse in favore delle banche si trasferiscono sul costo
del mutuo a vantaggio dei mutuatari. Ai finanziamenti di
cui alla presente lettera concessi dalla Cassa depositi e
prestiti S.p.A. alle banche, da destinare in via esclusiva
alle predette finalita', si applica il regime fiscale di
cui al comma 24.
8. La CDP S.p.A. assume partecipazioni e svolge le
attivita', strumentali, connesse e accessorie; per
l'attuazione di quanto previsto al comma 7, lettera a), la
CDP S.p.A. istituisce un sistema separato ai soli fini
contabili ed organizzativi, la cui gestione e' uniformata a
criteri di trasparenza e di salvaguardia dell'equilibrio
economico. Sono assegnate alla gestione separata le
partecipazioni e le attivita' ad essa strumentali, connesse
e accessorie, e le attivita' di assistenza e di consulenza
in favore dei soggetti di cui al comma 7, lettera a). Il
decreto ministeriale di cui al comma 3 puo' prevedere forme
di razionalizzazione e concentrazione delle partecipazioni
detenute dalla Cassa depositi e prestiti alla data di
trasformazione in societa' per azioni.
8-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 8, CDP
S.p.A. puo' altresi' assumere partecipazioni in societa' di
rilevante interesse nazionale in termini di strategicita'
del settore di operativita', di livelli occupazionali, di
entita' di fatturato ovvero di ricadute per il sistema
economico-produttivo del Paese, e che risultino in una
stabile situazione di equilibrio finanziario, patrimoniale
ed economico e siano caratterizzate da adeguate prospettive
di redditivita'. Ai fini della qualificazione di societa'
di interesse nazionale, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare
sono definiti i requisiti, anche quantitativi, delle
societa' oggetto di possibile acquisizione da parte di CDP
S.p.A. ai sensi del presente comma. Il decreto e' trasmesso
alle Camere. Le medesime partecipazioni possono essere
acquisite anche attraverso veicoli societari o fondi di
investimento partecipati da CDP S.p.A. ed eventualmente da
societa' private o controllate dallo Stato o enti pubblici.
Nel caso in cui dette partecipazioni siano acquisite
mediante utilizzo di risorse provenienti dalla raccolta
postale, le stesse sono contabilizzate nella gestione
separata di cui al comma 8.
8-ter. Fermo restando quanto previsto dai commi
precedenti, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. puo'
acquistare obbligazioni bancarie garantite emesse a fronte
di portafogli di mutui garantiti da ipoteca su immobili
residenziali e/o titoli emessi ai sensi della legge 30
aprile 1999, n. 130, nell'ambito di operazioni di
cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti derivanti da
mutui garantiti da ipoteca su immobili residenziali.
8-quater. Fermo restando quanto previsto dai commi
precedenti, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. puo'
acquistare titoli emessi ai sensi della legge 30 aprile
1999, n. 130, nell'ambito di operazioni di
cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti verso piccole e
medie imprese al fine di accrescere il volume del credito
alle piccole e medie imprese. Gli acquisti dei predetti
titoli, ove effettuati a valere sui fondi di cui al comma
7, lettera a), possono essere garantiti dallo Stato secondo
criteri e modalita' stabiliti con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.
Agli oneri derivanti dalle eventuali escussioni delle
garanzie di cui al presente comma si provvede a valere
sulle disponibilita' del Fondo di garanzia per le piccole e
medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
8-quater.
9. Al Ministro dell'economia e delle finanze spetta il
potere di indirizzo della gestione separata di cui al comma
8. Ferme restando le attribuzioni proprie della Commissione
di vigilanza prevista dall'art. 3 del regio decreto 2
gennaio 1913, n. 453, e successive modificazioni,
nell'ambito delle competenze proprie della Commissione
parlamentare di cui all'art. 56 della legge 9 marzo 1989,
n. 88, e successive modificazioni, rientrano anche le
funzioni di vigilanza sulla gestione separata di cui al
comma 8 del presente articolo relativamente ai profili di
operazioni di finanziamento e sostegno del settore pubblico
realizzate con riferimento all'intero settore previdenziale
e assistenziale.
10. Per l'amministrazione della gestione separata di
cui al comma 8 il consiglio di amministrazione della CDP
S.p.A. e' integrato dai membri, con funzioni di
amministratore, indicati alle lettere c), d) ed f) del
primo comma dell'art. 7 della legge 13 maggio 1983, n. 197.
11. Per l'attivita' della gestione separata di cui al
comma 8 il Ministro dell'economia e delle finanze determina
con propri decreti di natura non regolamentare:
a) i criteri per la definizione delle condizioni
generali ed economiche dei libretti di risparmio postale,
dei buoni fruttiferi postali, dei titoli, dei finanziamenti
e delle altre operazioni finanziarie assistiti dalla
garanzia dello Stato;
b) i criteri per la definizione delle condizioni
generali ed economiche degli impieghi, nel rispetto dei
principi di accessibilita', uniformita' di trattamento,
predeterminazione e non discriminazione;
c) le norme in materia di trasparenza, pubblicita',
contratti e comunicazioni periodiche;
d) i criteri di gestione delle partecipazioni assegnate
ai sensi del comma 3;
e) i criteri generali per la individuazione delle
operazioni promosse dai soggetti di cui al comma 7, lettera
a), ammissibili a finanziamento, e i settori di intervento
di cui al medesimo comma 7, lettera a), nonche' i criteri e
i limiti delle operazioni dei soggetti privati e i relativi
settori di intervento;
e-bis) le esposizioni assunte o previste da CDP S.p.A.,
diverse da quelle di cui al comma 7, lettera b), che
possono essere garantite dallo Stato, anche a livello
pluriennale. La garanzia dello Stato puo' essere rilasciata
a prima domanda, deve essere onerosa e compatibile con la
normativa dell'Unione europea in materia di garanzie
onerose concesse dallo Stato. Con una o piu' convenzioni
tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Cassa
depositi e prestiti S.p.A. sono disciplinati i criteri e le
modalita' operative, la durata e la remunerazione della
predetta garanzia.
11-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze
determina, con decreti di natura non regolamentare adottati
di concerto con il Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, i criteri e le modalita' per
l'effettuazione delle operazioni adottate nell'ambito delle
attivita' di cooperazione internazionale allo sviluppo di
cui al comma 7, lettera a), terzo periodo.
12. Sino all'emanazione dei decreti di cui al comma 11
la CDP S.p.A. continua a svolgere le funzioni oggetto della
gestione separata di cui al comma 8 secondo le disposizioni
vigenti alla data di trasformazione della Cassa depositi e
prestiti in societa' per azioni. I rapporti in essere e i
procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata
in vigore dei decreti di cui al comma 11 continuano ad
essere regolati dai provvedimenti adottati e dalle norme
legislative e regolamentari vigenti in data anteriore. Per
quanto non disciplinato dai decreti di cui al comma 11
continua ad applicarsi la normativa vigente in quanto
compatibile. Le attribuzioni del consiglio di
amministrazione e del direttore generale della Cassa
depositi e prestiti anteriori alla trasformazione sono
esercitate, rispettivamente, dal consiglio di
amministrazione e, se previsto, dall'amministratore
delegato della CDP S.p.A.
13. All'attivita' di impiego della gestione separata di
cui al comma 8 continuano ad applicarsi le disposizioni
piu' favorevoli previste per la Cassa depositi e prestiti
anteriori alla trasformazione, inclusa la disposizione di
cui all'art. 204, comma 2, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267.
14. La gestione separata di cui al comma 8 subentra nei
rapporti attivi e passivi e conserva i diritti e gli
obblighi sorti per effetto della cartolarizzazione dei
crediti effettuata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge
15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 giugno 2002, n. 112.
15. La gestione separata di cui al comma 8 puo'
avvalersi dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art.
43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche
sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e
sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al
regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive
modificazioni.
16. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla
base di apposita relazione presentata dalla CDP S.p.A.,
riferisce annualmente al Parlamento sulle attivita' svolte
e sui risultati conseguiti dalla CDP S.p.A.
17. Il controllo della Corte dei conti si svolge sulla
CDP S.p.A. con le modalita' previste dall'art. 12 della
legge 21 marzo 1958, n. 259.
18. La CDP S.p.A. puo' destinare propri beni e rapporti
giuridici al soddisfacimento dei diritti dei portatori di
titoli da essa emessi e di altri soggetti finanziatori. A
tal fine la CDP S.p.A. adotta apposita deliberazione
contenente l'esatta descrizione dei beni e dei rapporti
giuridici destinati, dei soggetti a cui vantaggio la
destinazione e' effettuata, dei diritti ad essi attribuiti
e delle modalita' con le quali e' possibile disporre,
integrare e sostituire elementi del patrimonio destinato.
La deliberazione e' depositata e iscritta a norma dell'art.
2436 del codice civile. Dalla data di deposito della
deliberazione i beni e i rapporti giuridici individuati
sono destinati esclusivamente al soddisfacimento dei
diritti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione e'
effettuata e costituiscono patrimonio separato a tutti gli
effetti da quello della CDP S.p.A. e dagli altri patrimoni
destinati. Fino al completo soddisfacimento dei diritti dei
soggetti a cui vantaggio la destinazione e' effettuata, sul
patrimonio destinato e sui frutti e proventi da esso
derivanti sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti
dei predetti soggetti. Se la deliberazione di destinazione
del patrimonio non dispone diversamente, delle obbligazioni
nei confronti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione
e' effettuata la CDP S.p.A. risponde esclusivamente nei
limiti del patrimonio ad essi destinato e dei diritti ad
essi attribuiti. Resta salva in ogni caso la
responsabilita' illimitata della CDP S.p.A. per le
obbligazioni derivanti da fatto illecito. Con riferimento a
ciascun patrimonio separato la CDP S.p.A. tiene
separatamente i libri e le scritture contabili prescritti
dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile. Per il
caso di sottoposizione della CDP S.p.A. alle procedure di
cui al Titolo IV del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, o ad altra procedura concorsuale
applicabile, i contratti relativi a ciascun patrimonio
destinato continuano ad avere esecuzione e continuano ad
applicarsi le previsioni contenute nel presente comma. Gli
organi della procedura provvedono al tempestivo pagamento
delle passivita' al cui servizio il patrimonio e' destinato
e nei limiti dello stesso, secondo le scadenze e gli altri
termini previsti nei relativi contratti preesistenti. Gli
organi della procedura possono trasferire o affidare in
gestione a banche i beni e i rapporti giuridici ricompresi
in ciascun patrimonio destinato e le relative passivita'.
19. Alla scadenza, anche anticipata per qualsiasi
motivo, del contratto di servizio ovvero del rapporto con
il quale e' attribuita la disponibilita' o e' affidata la
gestione delle opere, degli impianti, delle reti e delle
dotazioni destinati alla fornitura di servizi pubblici in
relazione ai quali e' intervenuto il finanziamento della
CDP S.p.A. o di altri soggetti autorizzati alla concessione
di credito, gli indennizzi dovuti al soggetto uscente sono
destinati prioritariamente al soddisfacimento dei crediti
della CDP S.p.A. e degli altri finanziatori di cui al
presente comma, sono indisponibili da parte del soggetto
uscente fino al completo soddisfacimento dei predetti
crediti e non possono formare oggetto di azioni da parte di
creditori diversi dalla CDP S.p.A. e dagli altri
finanziatori di cui al presente comma. Il nuovo soggetto
gestore assume, senza liberazione del debitore originario,
l'eventuale debito residuo nei confronti della CDP S.p.A. e
degli altri finanziatori di cui al presente comma. L'ente
affidante e, se prevista, la societa' proprietaria delle
opere, degli impianti, delle reti e delle dotazioni
garantiscono in solido il debito residuo fino
all'individuazione del nuovo soggetto gestore. Anche ai
finanziamenti concessi dalla CDP S.p.A. si applicano le
disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 42 del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
20. Salvo le deleghe previste dallo statuto, l'organo
amministrativo della CDP S.p.A. delibera le operazioni di
raccolta di fondi con obbligo di rimborso sotto qualsiasi
forma. Ad esse non si applicano, fermo restando quanto
previsto dalla lettera b) del comma 7 del presente
articolo, il divieto di raccolta del risparmio tra il
pubblico previsto dall'art. 11, comma 2, del testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ne' i limiti
quantitativi alla raccolta previsti dalla normativa
vigente; non trovano altresi' applicazione gli articoli da
2410 a 2420 del codice civile. Per ciascuna emissione di
titoli puo' essere nominato un rappresentante comune dei
portatori dei titoli, il quale ne cura gli interessi e in
loro rappresentanza esclusiva esercita i poteri stabiliti
in sede di nomina e approva le modificazioni delle
condizioni dell'operazione.
21. Ai decreti ministeriali emanati in base alle norme
contenute nel presente articolo si applicano le
disposizioni di cui all'art. 3, comma 13, della legge 14
gennaio 1994, n. 20.
22. La pubblicazione del decreto di cui al comma 3
nella Gazzetta Ufficiale tiene luogo degli adempimenti in
materia di costituzione delle societa' previsti dalla
normativa vigente.
23. Tutti gli atti e le operazioni posti in essere per
la trasformazione della Cassa depositi e prestiti e per
l'effettuazione dei trasferimenti e conferimenti previsti
dal presente articolo sono esenti da imposizione fiscale,
diretta ed indiretta.
24. Tutti gli atti, contratti, trasferimenti,
prestazioni e formalita' relativi alle operazioni di
raccolta e di impiego, sotto qualsiasi forma, effettuate
dalla gestione separata di cui al comma 8, alla loro
esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie
anche reali di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi
momento prestate, sono esenti dall'imposta di registro,
dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale
e da ogni altra imposta indiretta, nonche' ogni altro
tributo o diritto. Non si applica la ritenuta di cui ai
commi 2 e 3 dell'art. 26 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi e gli
altri proventi dei conti correnti dedicati alla gestione
separata di cui al comma 8. Gli interessi e gli altri
proventi dei buoni fruttiferi postali e degli altri titoli
emessi ai sensi del comma 7, lettera a), con le
caratteristiche autorizzate e nei limiti di emissione
previsti con decreto del direttore generale del Tesoro,
sono soggetti al regime dell'imposta sostitutiva delle
imposte sui redditi nella misura applicabile ai titoli di
cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 601.
25. Fatto salvo quanto previsto dal comma 24 per la
gestione separata e da altre disposizioni specificatamente
vigenti per quanto rientra nella medesima gestione, alla
Cassa depositi e prestiti S.p.A. si applicano le
disposizioni in materia di imposta sul reddito delle
societa', imposta regionale sulle attivita' produttive,
imposte di registro, di bollo, ipotecaria e catastale,
imposta sostitutiva di cui agli articoli 15 e seguenti del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 601, nonche' quelle concernenti le altre imposte dirette
e indirette previste per le banche. Le ritenute di cui
all'art. 26, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonche' l'imposta sul
reddito delle societa' e l'imposta regionale sulle
attivita' produttive, dovute sia a titolo di saldo che di
acconto dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., sono
riscosse mediante versamento in Tesoreria con imputazione
ai competenti capitoli dello stato di previsione
dell'entrata.
26. Il rapporto di lavoro del personale alle dipendenze
della Cassa depositi e prestiti al momento della
trasformazione prosegue con la CDP S.p.A. ed e'
disciplinato dalla contrattazione collettiva e dalle leggi
che regolano il rapporto di lavoro privato. Sono fatti
salvi i diritti quesiti e gli effetti, per i dipendenti
della Cassa, rivenienti dalla originaria natura pubblica
dell'ente di appartenenza, ivi inclusa l'ammissibilita' ai
concorsi pubblici per i quali sia richiesta una specifica
anzianita' di servizio, ove conseguita. I trattamenti
vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto
continuano ad applicarsi al personale gia' dipendente della
Cassa depositi e prestiti fino alla stipulazione di un
nuovo contratto. In sede di prima applicazione, non puo'
essere attribuito al predetto personale un trattamento
economico meno favorevole di quello spettante alla data di
entrata in vigore del presente decreto. Per il personale
gia' dipendente dalla Cassa depositi e prestiti, che ne fa
richiesta, entro sessanta giorni dalla trasformazione si
attivano, sentite le organizzazioni sindacali, le procedure
di mobilita', con collocamento prioritario al Ministero
dell'economia e delle finanze. Il personale trasferito e'
inquadrato, in base all'ex livello di appartenenza e
secondo le equipollenze definite dal decreto del Presidente
della Repubblica 4 agosto 1984 e successive modificazioni e
4 agosto 1986 e successive modificazioni, nella
corrispondente area e posizione economica, o in quella
eventualmente ricoperta in precedenti servizi prestati
presso altre pubbliche amministrazioni, se superiore. Al
personale trasferito o reinquadrato nelle pubbliche
amministrazioni ai sensi del presente comma e' riconosciuto
un assegno personale pensionabile, riassorbibile con
qualsiasi successivo miglioramento, pari alla differenza
tra la retribuzione globale percepibile al momento della
trasformazione, come definita dal vigente CCNL, e quella
spettante in base al nuovo inquadramento; le indennita'
spettanti presso l'amministrazione di destinazione sono
corrisposte nella misura eventualmente eccedente l'importo
del predetto assegno personale. Entro cinque anni dalla
trasformazione, il personale gia' dipendente della Cassa
depositi e prestiti che ha proseguito il rapporto di lavoro
dipendente con CDP S.p.A. puo' richiedere il
reinquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche
secondo le modalita' e i termini previsti dall'art. 54 del
CCNL per il personale non dirigente della Cassa depositi e
prestiti per il quadriennio normativo 1998-2001. I
dipendenti in servizio all'atto della trasformazione
mantengono il regime pensionistico e quello relativo
all'indennita' di buonuscita secondo le regole vigenti per
il personale delle pubbliche amministrazioni. Entro sei
mesi dalla data di trasformazione, i predetti dipendenti
possono esercitare, con applicazione dell'art. 6 della
legge 7 febbraio 1979, n. 29, opzione per il regime
pensionistico applicabile ai dipendenti assunti in data
successiva alla trasformazione, i quali sono iscritti
all'assicurazione obbligatoria gestita dall'INPS e hanno
diritto al trattamento di fine rapporto ai sensi dell'art.
2120 del codice civile.
27. Nell'art. 8, comma 4, del decreto-legge 15 aprile
2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
giugno 2002, n. 112, i periodi quinto, sesto, settimo ed
ottavo sono sostituiti dai seguenti: "Infrastrutture S.p.A.
puo' destinare propri beni e rapporti giuridici al
soddisfacimento dei diritti dei portatori di titoli da essa
emessi e di altri soggetti finanziatori. A tal fine
Infrastrutture S.p.A. adotta apposita deliberazione
contenente l'esatta descrizione dei beni e dei rapporti
giuridici destinati, dei soggetti a cui vantaggio la
destinazione e' effettuata, dei diritti ad essi attribuiti
e delle modalita' con le quali e' possibile disporre,
integrare e sostituire elementi del patrimonio destinato.
La deliberazione e' depositata e iscritta a norma dell'art.
2436 del codice civile. Dalla data di deposito della
deliberazione i beni e i rapporti giuridici individuati
sono destinati esclusivamente al soddisfacimento dei
diritti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione e'
effettuata e costituiscono patrimonio separato a tutti gli
effetti da quello di Infrastrutture S.p.A. e dagli altri
patrimoni destinati. Fino al completo soddisfacimento dei
diritti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione e'
effettuata, sul patrimonio destinato e sui frutti e
proventi da esso derivanti sono ammesse azioni soltanto a
tutela dei diritti dei predetti soggetti. Se la
deliberazione di destinazione del patrimonio non dispone
diversamente, delle obbligazioni nei confronti dei soggetti
a cui vantaggio la destinazione e' effettuata
Infrastrutture S.p.A. risponde esclusivamente nei limiti
del patrimonio ad essi destinato e dei diritti ad essi
attribuiti. Resta salva in ogni caso la responsabilita'
illimitata di Infrastrutture S.p.A. per le obbligazioni
derivanti da fatto illecito. Per ciascuna emissione di
titoli puo' essere nominato un rappresentante comune dei
portatori dei titoli, il quale ne cura gli interessi e in
loro rappresentanza esclusiva esercita i poteri stabiliti
in sede di nomina e approva le modificazioni delle
condizioni dell'operazione. Con riferimento a ciascun
patrimonio separato Infrastrutture S.p.A. tiene
separatamente i libri e le scritture contabili prescritti
dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile. Per il
caso di scioglimento di Infrastrutture S.p.A. e di
sottoposizione a procedura di liquidazione di qualsiasi
natura, i contratti relativi a ciascun patrimonio separato
continuano ad avere esecuzione e continuano ad applicarsi
le previsioni contenute nel presente comma. Gli organi
della procedura provvedono al tempestivo pagamento delle
passivita' al cui servizio il patrimonio e' destinato e nei
limiti dello stesso, secondo le scadenze e gli altri
termini previsti nei relativi contratti preesistenti. Gli
organi della procedura possono trasferire o affidare in
gestione a banche i beni e i rapporti giuridici ricompresi
in ciascun patrimonio destinato e le relative passivita'.».
 
(( Art. 17 quinquies

Strumenti bancari di pagamento

1. Il primo e il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 202 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si interpretano nel senso che, per i pagamenti diversi da quelli in contanti o tramite conto corrente postale, l'effetto liberatorio del pagamento si produce se l'accredito a favore dell'amministrazione avviene entro due giorni dalla data di scadenza del pagamento. ))


Riferimenti normativi

Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 202 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
della strada):
«Art. 202. Pagamento in misura ridotta.
1. Per le violazioni per le quali il presente codice
stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria, ferma
restando l'applicazione delle eventuali sanzioni
accessorie, il trasgressore e' ammesso a pagare, entro
sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione,
una somma pari al minimo fissato dalle singole norme. Tale
somma e' ridotta del 30 per cento se il pagamento e'
effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla
notificazione. La riduzione di cui al periodo precedente
non si applica alle violazioni del presente codice per cui
e' prevista la sanzione accessoria della confisca del
veicolo, ai sensi del comma 3 dell'art. 210, e la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente
di guida.
(Omissis).».
 
Art. 18

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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