Gazzetta n. 86 del 13 aprile 2016 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 1 aprile 2016 |
Istituzione del corso di addestramento avanzato per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di prodotti petroliferi. |
|
|
IL COMANDANTE GENERALE del Corpo delle capitanerie di porto
Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l'adesione alla Convenzione sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e ai servizi di guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978 (Convenzione STCW '78), nella sua versione aggiornata, e sua esecuzione; Visto l'annesso alla Convenzione STCW '78 come emendato con la risoluzione 1 della conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio 1995; Visto il codice di addestramento, certificazione e la tenuta della guardia (Code STCW '95, di seguito nominato Codice STCW), adottato con la risoluzione 2 della conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio del 1995; Viste le Risoluzioni 1 e 2 adottate in Manila dalla Conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO) dal 21 al 25 giugno 2010 (Emendamenti di Manila); Viste la regola V/1-1 paragrafo 3 dell'annesso alla Convenzione sopra richiamata e la corrispondente sezione A-V/1-1, paragrafo 2, del codice STCW, relativa ai requisiti minimi obbligatori di addestramento avanzato per il personale marittimo destinato a prestare servizio su navi cisterna adibite al trasporto di prodotti petroliferi; Vista la regola I/8 dell'annesso alla Convenzione sopra richiamata e la corrispondente sezione A-I/8 del codice STCW, relativa ai requisiti di qualita' dell'addestramento fornito; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; Visto il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 "Attuazione della direttiva 2012/35/UE che modifica la direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare", con specifico riguardo all'articolo 3 che affida al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto la competenza in materia di regolamentazione dei corsi di addestramento e certificazione degli enti di formazione e di addestramento del personale marittimo; Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2007 relativo alla "Procedura d'idoneita' allo svolgimento dei corsi di addestramento per il personale marittimo"; Visto il decreto ministeriale 18 luglio 1991 "Istituzione del corso di sicurezza per navi cisterna della durata non inferiore a settanta ore, di cui non meno di trentacinque ore dovranno essere impiegate in esercitazioni pratiche" come modificato dal decreto dirigenziale 7 agosto 2001; Visto il modello di corso 1.02 "Advanced training for oil tanker cargo operations" dell'Organizzazione Marittima Internazionale; Vista l'intesa espressa dalla Direzione generale per la vigilanza sulle Autorita' portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne - Divisione 3° - con nota prot. n. 7769 del 16/3/2016.
Decreta:
Art. 1 Finalita' e campo di applicazione
1. Il presente decreto definisce i requisiti dell'addestramento avanzato obbligatorio per i Comandanti, i Direttori di Macchina, Primi ufficiali di Coperta e di Macchina e altro personale marittimo con una diretta responsabilita' per le operazioni di carico, discarica, controllo durante il trasporto, movimentazione del carico, pulizia delle cisterne o altre operazioni relative al carico, a bordo di nave cisterna adibita al trasporto di prodotti petroliferi (oil tanker), in conformita' a quanto previsto nella regola V/1-1, paragrafo 3 dell'annesso alla Convenzione STCW 78 nella sua versione aggiornata e nella sezione A-V/1-1, paragrafo 2, del relativo codice STCW. |
| Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato B
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato C
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato D
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato E
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato F
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2 Conseguimento dell'addestramento avanzato
1. Per conseguire l'addestramento avanzato ogni candidato e' tenuto a dimostrare il soddisfacimento dei seguenti requisiti: a) essere in possesso della certificazione relativa all'addestramento di base per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di prodotti petroliferi e di prodotti chimici; b) aver effettuato, dopo il conseguimento della certificazione di cui alla lettera a), almeno tre mesi consecutivi di navigazione su navi cisterna superiori alle 3000 GT, adibite al trasporto di prodotti petroliferi, durante i quali il marittimo abbia partecipato ad almeno una operazione di caricazione e una di discarica attestata dal Comando di bordo secondo il modello in allegato A; e c) aver frequentato con esito positivo il corso di addestramento di cui al successivo articolo 3 del presente decreto. |
| Art. 3 Organizzazione del corso di addestramento
1. Il corso di addestramento ha una durata non inferiore alle 70 ore, di cui non meno di 30 impiegate in esercitazioni pratiche. 2. Ad ogni corso possono essere ammessi marittimi che siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 2 del presente decreto, in numero non superiore a 20, e, comunque, non superiore al numero massimo ammissibile in base alle dimensioni dell'aula a tale scopo autorizzata. Gli stessi sono suddivisi in gruppi non superiori alle 5 unita', per le esercitazioni pratiche. 3. Il corso e' svolto da istituti, enti o societa' riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, secondo il programma contenuto nell'allegato B del presente decreto. 4. Ai fini del riconoscimento di idoneita' di cui al comma 3, gli istituti, enti o societa' devono essere dotati di strutture, equipaggiamenti e materiale didattico conformi a quelli di cui all'allegato C al presente decreto e devono stabilire, documentare, attuare e mantenere attivo un sistema di gestione della qualita', conforme ai requisiti di cui alla norma UNI/EN/ISO 9001, che identifichi tra l'altro, gli obiettivi dell'addestramento, i livelli di cognizione, di apprendimento e di capacita' professionale da conseguire. 5. La consistenza del corpo istruttori ed i requisiti d'idoneita' di ogni istruttore, sulla base dei profili professionali di ciascuno di essi, e' stabilita secondo i criteri indicati nell'allegato D al presente decreto. Gli argomenti di cui all'allegato B sono trattati dagli istruttori di cui all'allegato D secondo le specifiche competenze per materia. |
| Art. 4 Accertamento delle competenze e rilascio dell'attestato
1. A completamento del corso ogni candidato sostiene un esame, consistente in una prova teorico-pratica, svolta, al termine del corso stesso, dinanzi ad una commissione presieduta da un Ufficiale ovvero da un Sottufficiale del ruolo marescialli appartenente al Corpo delle capitanerie di porto e composta dal direttore del corso e da due membri del corpo istruttori di cui uno svolge anche le funzioni di segretario. 2. L'esame di cui al comma 1., relativo agli argomenti indicati nell'allegato B, si articola in una prova scritta (test di 30 domande a risposta multipla con cinque differenti ipotesi di risposta) della durata di 60 minuti ed una prova pratica della durata di 30 minuti (es.: caso di studio). Per la prova scritta, ad ogni risposta esatta e' assegnato un punto e la prova si intende superata se si raggiunge il punteggio minimo di 21 (21/30). Per la prova pratica, il giudizio di valutazione sara' espresso secondo la scala tassonomica riportata in allegato E e si intende superata se si raggiunge il giudizio di sufficiente (voto nella scala numerica 6). L'esame e' superato se entrambe le prove hanno esito favorevole. 3. Al candidato che supera con esito favorevole l'esame, e' rilasciato un attestato, secondo il modello indicato nell'allegato F del presente decreto. |
| Art. 5 Rilascio del certificato di addestramento
1. Al personale marittimo che abbia conseguito l'addestramento avanzato con le modalita' di cui al precedente articolo 2 del presente decreto, a cura dell'ufficio di iscrizione, e' riportata sull'attestato dell'addestramento conseguito di cui alla lettera aaa) dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 71/2015 la seguente annotazione: "Addestramento avanzato per le operazioni del carico su navi cisterna adibite al trasporto di prodotti petroliferi. - Certificate of Proficiency on Advanced Training for oil tanker cargo operations" Reg. V/1-1, par. 3, Sec. A-V/1-1, par.2. 2. L' addestramento di cui sopra ha validita' quinquennale e si rinnova per ulteriori cinque anni a coloro che abbiano effettuato almeno tre mesi di navigazione su navi cisterna adibite al trasporto di prodotti petroliferi nel quinquennio di validita' del certificato. |
| Art. 6 Disposizioni transitorie
1. Entro la data del 31.12.2016, per il personale marittimo, che sia in possesso di un attestato di superamento del corso di sicurezza per navi cisterna adibite al trasporto di prodotti petroliferi, di cui all'articolo 2 del decreto 7 agosto 2001, in corso di validita', e' riportata, a cura dell'ufficio di iscrizione, sul certificato dell'addestramento conseguito l'annotazione di cui all'articolo 5 del presente decreto. 2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli istituti, enti o societa', riconosciuti idonei allo svolgimento del corso di sicurezza per le navi cisterna adibite al trasporto di prodotti petroliferi, ai sensi del decreto ministeriale 18 luglio 1991, ai fini del mantenimento del riconoscimento e dell'erogazione del corso di cui al presente decreto, dichiarano di essersi adeguati alle presenti disposizioni, mediante comunicazione scritta, da far pervenire al Comando generale del Corpo delle capitanerie di Porto. |
| Art. 7 Abrogazioni
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati: a) il decreto ministeriale 18 luglio 1991 "Istituzione del corso di sicurezza per navi petroliere della durata non inferiore a settanta ore, di cui non meno di trentacinque ore dovranno essere impiegate in esercitazioni pratiche"; b) il decreto dirigenziale 7 agosto 2001 - "Modifica della certificazione del corso di sicurezza per navi petroliere". Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 1° aprile 2016
Il comandante generale: Melone |
|
|
|