IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della protezione civile
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100; Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n. 225/1992; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 giugno 2002, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 gennaio 2003 e, da ultimo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2012 con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2012, lo stato di emergenza nel territorio delle isole Eolie; Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3225 del 2 luglio 2002 e le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3397 del 28 gennaio 2005, n. 3536 del 28 luglio 2006, n. 3646 del 23 gennaio 2008, n. 3738 del 5 febbraio 2009, n. 3746 del 12 marzo 2009, n. 3764 del 6 maggio 2009, n. 3792 del 24 luglio 2009, n. 3885 del 2 luglio 2010, n. 3891 del 4 agosto 2010 e n. 3926 del 26 febbraio 2011; Visto l'art. 2 del decreto-legge 14 gennaio 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 febbraio 2013, n. 11, con il quale e' stato disposto che continuano a produrre effetti, fino al 31 dicembre 2013, le disposizioni di cui all'art. 17 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3738 del 5 febbraio 2009 e successive modificazioni; Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 159 del 21 marzo 2014 adottata ai sensi dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge n. 59/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100 con la quale e' stato disposto il subentro della Regione Siciliana nel coordinamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticita' di cui trattasi; Vista la nota prot. 51939 del 3 dicembre 2015 con cui il Dirigente generale del Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti della Regione Siciliana - Soggetto responsabile ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 159/2014 sopra citata, ha chiesto il mantenimento della contabilita' speciale n. 5265, al medesimo intestata, per un periodo di sedici mesi decorrenti dalla data di scadenza della medesima, prevista per il 2 febbraio 2016, nonche' la nota prot. n. 4961 del 3 febbraio 2016; Ravvisata la necessita' di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna; D'intesa con la Regione Siciliana; Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
Dispone:
Art. 1
1. Per consentire il completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticita' in materia di approvvigionamento idrico nel territorio delle isole Eolie, la contabilita' speciale n. 5265 di cui in premessa, gia' intestata al Dirigente generale del Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 1, comma 6, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 159 del 21 marzo 2014, rimane aperta fino al 2 giugno 2017. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 aprile 2016
Il capo del dipartimento: Curcio |