Gazzetta n. 83 del 9 aprile 2016 (vai al sommario)
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
COMUNICATO
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Botox».


Estratto determina V&A/ 508 del 15 marzo 2016

Autorizzazione della variazione: C.I z) ,C.I.4 relativamente al medicinale: BOTOX.
Numero procedura europea: IE/H/0113/001-003/II/097/G.
Titolare AIC: Allergan Pharmaceuticals Ireland.
E' autorizzata la modifica delle sezioni: 4.2, 4.4, 6.3 e 7 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e dei relativi paragrafi del Foglio Illustrativo.
Sono inoltre modificate le Etichette per l'inserimento del nuovo regime di fornitura approvato. relativamente al medicinale «BOTOX», nelle forme e confezioni:
034883013 - «100 unita' Allergan polvere per soluzione iniettabile» 1 flaconcino;
034883064 - «200 unita' Allergan polvere per soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro;
034883076 - «200 unita' Allergan polvere per soluzione iniettabile» 2 flaconcini in vetro;
034883088 - «200 unita' Allergan polvere per soluzione iniettabile» 3 flaconcini in vetro;
034883090 - «200 unita' Allergan polvere per soluzione iniettabile» 6 flaconcini in vetro.

Stampati

1. Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Determinazione, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all'Etichettatura.
2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico e' esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.
Il titolare dell'AIC del farmaco generico e' altresi' responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtu' del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Smaltimento scorte

Sia i lotti gia' prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
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