Gazzetta n. 81 del 7 aprile 2016 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 19 febbraio 2016 |
Modifiche al decreto 28 luglio 2009, recante: «Lotta obbligatoria per il controllo del virus Plum pox virus (PPV), agente della "Vaiolatura delle drupacee" (Sharka)». |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il decreto ministeriale 14 aprile 1997, recante "Recepimento delle direttive della Commissione n. 93/48/CEE del 23 giugno 1993, n. 93/64/CEE del 5 luglio 1993 e n. 93/79/CEE del 21 settembre 1993, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutto"; Vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita', e successive modificazioni; Visto il decreto ministeriale 24 luglio 2003, recante "Organizzazione del servizio nazionale di certificazione volontaria del materiale di propagazione vegetale delle piante da frutto"; Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214: "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali"; Visto il decreto ministeriale 4 maggio 2006, recante "Disposizioni generali per la produzione di materiale di moltiplicazione delle specie arbustive ed arboree da frutto, nonche' delle specie erbacee a moltiplicazione agamica"; Visto il decreto ministeriale 20 novembre 2006, recante "Norme tecniche per la produzione di materiali di moltiplicazione certificati delle Prunoidee"; Visto il decreto ministeriale 28 luglio 2009 recante "Lotta obbligatoria per il controllo del virus Plum pox virus (PPV), agente della "Vaiolatura delle drupacee" (Sharka)"; Considerato che il virus Plum pox virus (PPV) agente della "Vaiolatura delle drupacee" (Sharka) e' da ritenere insediato e non piu' tecnicamente eradicabile in alcune aree del territorio nazionale e che occorre disporre misure di profilassi fitosanitarie idonee a prevenirne la diffusione; Considerato che e' necessario modificare il citato decreto ministeriale 28 luglio 2009 alla luce delle nuove acquisizioni scientifiche e del diverso stato fitosanitario del virus PPV nel territorio nazionale; Acquisito il parere del Comitato fitosanitario nazionale di cui all'art. 52 del decreto legislativo n. 214/2005, ai sensi dell'art. 49, comma 2, lettera d), nella seduta del 26 novembre 2015; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espresso nella seduta dell'11 febbraio 2016;
Decreta:
Art. 1 Modifiche all'art. 2 del decreto ministeriale 28 luglio 2009
1. All'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 28 luglio 2009 le lettere a) ed e) sono sostituite dalle seguenti: a) piante di drupacee sensibili: le piante appartenenti all'elenco dell'Allegato IV, parte A, sezione II.16 della Direttiva CE 2000/29; e) "zona tampone": zona di almeno 300 metri di larghezza, di separazione fra una zona indenne e un'area contaminata o fra una zona indenne e una zona di insediamento;". 2. All'art. 2, comma 1, dopo la lettera i) e' inserita la seguente lettera: "l) lotto: un certo numero di unita' di un prodotto unico e identificabile per l'omogeneita' della composizione e l'origine (ISPM 5).". |
| Art. 2
Modifiche agli articoli 3, 6, 7 del decreto ministeriale 28 luglio 2009
1. All'art. 3 del decreto ministeriale 28 luglio 2009 la parola "suscettibili", ovunque ricorra, e' sostituita dalla parola "sensibili". |
| Art. 3 Modifiche all'art. 8 del decreto ministeriale 28 luglio 2009
1. All'art. 8, comma 1, del decreto ministeriale 28 luglio 2009 le parole "1 KM" sono sostituite con le parole "300 metri". 2. All'art. 8 del decreto ministeriale 28 luglio 2009 il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. I Servizi fitosanitari regionali eseguono annualmente monitoraggi ufficiali degli appezzamenti di drupacee sensibili collocati nelle zone tampone, al fine di verificare la presenza del virus PPV. Qualora riscontrino su una pianta ospite sintomi sospetti del virus PPV, procedono all'istituzione dell'area contaminata e all'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 6, eventualmente previo campionamento ed analisi di laboratorio." 3. All'art. 8, comma 3 del decreto ministeriale 28 luglio 2009 la parola "suscettibili" e' sostituita dalla parola "sensibili". |
| Art. 4 Modifiche all'art. 9 del decreto ministeriale 28 luglio 2009
1. All'art. 9 del decreto ministeriale 28 luglio 2009, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: "2. I nuovi campi di produzione vivaistica nelle zone indenni devono essere distanti almeno 300 metri da frutteti di piante di drupacee sensibili. 3. I Servizi fitosanitari regionali possono autorizzare l'attivita' vivaistica e l'allevamento di piante madri, all'interno di zone indenni, di insediamento e di zone tampone a condizione che tale attivita' sia svolta in serra con un sistema di protezione antiafidi «screen-house», in conformita' allo standard internazionale FAO ISPM 10, e in assenza di piante di drupacee nel raggio di 20 metri." |
| Art. 5 Modifiche all'art. 11 del decreto ministeriale 28 luglio 2009
1. All'art. 11, comma 1, del decreto ministeriale 28 luglio 2009 il secondo periodo e' soppresso. 2. L'art. 11, comma 2 del decreto ministeriale 28 luglio 2009 e' sostituito dal seguente: "2. I Servizi fitosanitari regionali, previa valutazione del rischio fitosanitario, possono autorizzare lo spostamento e la commercializzazione dei restanti lotti a condizione che le analisi su campioni asintomatici, ufficialmente prelevati in modo rappresentativo dal Servizio fitosanitario regionale in applicazione degli standard tecnici emanati dal Servizio fitosanitario centrale ai sensi dell'art. 49, comma 2, lettera c) del decreto legislativo n. 214/2005, con oneri a carico dal vivaista, abbiano dato esito negativo.". |
| Art. 6 Modifiche all'art. 12 del decreto ministeriale 28 luglio 2009
1. L'art. 12, comma 1 del decreto ministeriale 28 luglio 2009 e' sostituito dal seguente: "1. Nel caso in cui un vivaio precedentemente costituito, venga a trovarsi all'interno di una zona tampone di un'area contaminata i Servizi fitosanitari regionali, previa valutazione del rischio fitosanitario, possono autorizzare lo spostamento e la commercializzazione con passaporto CE delle piante sensibili presenti in vivaio, a condizione che le analisi su campioni asintomatici, ufficialmente prelevati in modo rappresentativo dal Servizio fitosanitario regionale in applicazione degli standard tecnici emanati dal Servizio fitosanitario centrale ai sensi dell'art. 49, comma 2, lett. c) del decreto legislativo n. 214/2005, con oneri a carico dal vivaista, abbiano dato esito negativo.". 2. L'art. 12, comma 2 del decreto ministeriale 28 luglio 2009 e' soppresso. Il presente decreto, trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 19 febbraio 2016
Il Ministro: Martina Registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 2016 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 709 |
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