Gazzetta n. 78 del 4 aprile 2016 (vai al sommario)
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
PROVVEDIMENTO 15 marzo 2016
Regolamento concernente le regole applicative per la determinazione delle riserve tecniche di cui all'articolo 36-bis, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - codice delle assicurazioni private conseguente all'implementazione nazionale delle linee guida Eiopa sui requisiti finanziari del regime Solvency II (Requisiti di 1º pilastro). (Provvedimento n. 18).


L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e l'istituzione dell'ISVAP;
Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74, attuativo della direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attivita' di assicurazione e riassicurazione e, in particolare, gli articoli 36-bis - 36-terdecies, del Codice;
Visto il Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attivita' di assicurazione e riassicurazione, ed in particolare il Capo III;
Viste le Linee guida emanate da EIOPA in tema di limiti di un contratto;
Viste le Linee guida emanate da EIOPA in tema di valutazione delle riserve tecniche;
Visto il Regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 sull'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Istituto;

A d o t t a

Il seguente Regolamento:

Art. 1

Fonti normative

1. Il presente Regolamento e' adottato ai sensi degli articoli 36-bis, comma 1, e 191, comma 1, lettera b), numero 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
 
Allegato 1
LIMITI ALL'ESERCIZIO UNILATERALE DA PARTE DELL'IMPRESA DEL DIRITTO DI
RISOLVERE, RESPINGERE O MODIFICARE I PREMI O LE PRESTAZIONI DI UN
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE O DI RIASSICURAZIONE

a) Nel caso in cui, per rendere efficace la modifica dei premi e delle prestazioni, l'impresa sia tenuta ad ottenere una valutazione esterna in conformita' con la legge o con i termini e le condizioni di un altro accordo esterno al contratto, essa considera limitato il proprio diritto unilaterale soltanto se la valutazione esterna attribuisce al contraente o a terzi la facolta' di interferire con l'esercizio di tale diritto.
b) L'impresa non considera il rischio reputazionale o le pressioni concorrenziali come limiti del diritto unilaterale.
c) L'impresa assume che le leggi nazionali limitino il proprio diritto unilaterale solamente nel caso in cui dette leggi limitino tale diritto o conferiscano al contraente o a terzi la facolta' di limitarlo.
d) L'impresa non dispone del diritto unilaterale di modificare i premi o le prestazioni esigibili secondo i termini contrattuali, se i premi o le prestazioni dipendono esclusivamente dalle decisioni del contraente o del beneficiario.
e) L'impresa non dispone del diritto unilaterale di risolvere il contratto o respingere i premi esigibili secondo i termini contrattuali se l'esercizio di tale diritto, come specificato nei termini e nelle condizioni del contratto, e' subordinato al verificarsi di un evento di sinistro.
 
Allegato 2

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 3

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 4

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 5

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 6

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 7

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni dettate dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dal Regolamento delegato (UE) n. 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014. In aggiunta, si intende per:
a) "Codice": il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74;
b) "Atti delegati": il Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva n. 2009/138/CE del Parlamento europeo del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attivita' di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilita' II);
c) "Giudizio esperto": il giudizio operato nel rispetto dell'art. 2 degli Atti delegati;
d) "dati corretti" i dati modificati sulla base di aggiustamenti;
e) "dati esterni" i dati non derivanti dall'esperienza diretta dell'impresa;
f) "rischio biometrico": il rischio relativo ad eventi della vita tra cui il rischio di mortalita', longevita', invalidita', morbilita';
g) "Area di attivita'": aree di cui all'art. 80 della direttiva 2009/138/CE, di cui all'allegato I degli Atti delegati;
h) "CARD": Convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto e per la regolazione dei rimborsi e delle compensazioni conseguenti ai risarcimenti operati ai sensi degli articoli 141, 149 e 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e del decreto del Presidente della Repubblica del 18 luglio 2006, n. 254.
 
Art. 3

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica:
a) alle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in Italia;
b) alle sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo.
 
Art. 4

Applicazione coerente delle disposizioni in materia
di limiti di un contratto

1. L'impresa applica le disposizioni relative alla determinazione dei limiti di un contratto, come definiti agli articoli 17 e seguenti degli Atti delegati e dal presente regolamento in modo coerente e stabile nel tempo a tutti i contratti di assicurazione e di riassicurazione.
 
Art. 5

Diritto unilaterale e capacita' di imposizione

1. Ai fini dell'art. 18 degli Atti delegati, l'impresa:
a) prende in considerazione l'unilateralita' del diritto di risolvere, respingere o modificare i premi o le prestazioni esigibili a titolo di un contratto di assicurazione o di riassicurazione quando ne' il contraente ne' terzi, con esclusione delle autorita' di vigilanza e degli organi direttivi dell'impresa, possono limitare l'esercizio di tale diritto;
b) tiene conto della propria capacita' di imporre a un contraente il pagamento di un premio solo se tale pagamento da parte del contraente e' legalmente esigibile.
2. In particolare, ai fini del comma 1, lettera a), l'impresa considera le casistiche indicate nell'allegato 1.
 
Art. 6

Corrispondenza del premio con il rischio

1. Ai fini dell'art. 18 degli Atti delegati, l'impresa:
a) per stabilire se i premi corrispondono pienamente ai rischi coperti, valuta se, nel momento in cui i premi o le prestazioni possono essere modificati, ha il diritto di modificare i premi o le prestazioni di modo che il valore attuale atteso dei premi futuri superi il valore attuale atteso delle prestazioni e delle spese future esigibili;
b) per valutare se i premi sono pienamente corrispondenti ai rischi coperti, garantisce che il portafoglio sia costituito da polizze per cui l'impresa puo' modificare i premi e le prestazioni in circostanze analoghe e con conseguenze simili;
c) considera ogni singola valutazione delle caratteristiche rilevanti dell'assicurato che permettono di raccogliere informazioni sufficienti a formare una visione d'insieme adeguata dei rischi connessi con l'assicurato. Nel caso di contratti relativi ai rischi di mortalita' o malattia gestiti secondo una tecnica analoga a quella dell'assicurazione sulla vita, la valutazione del rischio individuale puo' essere autocertificata dall'assicurato o prevedere una visita o un controllo di natura medica.
 
Art. 7

Scomposizione del contratto

1. Ai fini dell'art. 18 degli Atti delegati, l'impresa:
a) determina se, alla data di sottoscrizione di un contratto, e' possibile scomporre il contratto stesso e, a ogni data di successiva valutazione, considera se siano intervenuti cambiamenti suscettibili di modificare la valutazione precedente;
b) stabilisce se sia possibile scomporre un contratto per valutare se due o piu' parti del contratto siano chiaramente identificabili e se sia possibile definire serie diverse di obbligazioni e premi attribuibili a ciascuna parte;
c) quando un'opzione o una garanzia prevista dal contratto copre piu' di una parte del contratto, determina se e' possibile scomporla o se debba essere attribuita totalmente alla parte del contratto piu' rilevante;
d) tiene conto di tutte le parti in cui il contratto e' scomposto.
 
Art. 8

Identificazione di un effetto percepibile
sugli aspetti economici del contratto

1. Ai fini dell'art. 18, comma 5 degli Atti delegati, l'impresa:
a) nel determinare se la copertura assicurativa di un evento o una garanzia finanziaria non abbia alcun effetto percepibile sugli aspetti economici del contratto, tiene conto di tutti i potenziali flussi di cassa futuri che potrebbero derivare dal contratto stesso;
b) considera che una garanzia finanziaria sulle prestazioni ha un effetto percepibile sugli aspetti economici del contratto solo se la garanzia e' legata al pagamento dei premi futuri e comporta per l'assicurato, il beneficiario e gli aventi diritto a prestazioni assicurative un vantaggio finanziario;
c) considera la copertura di un evento incerto specifico che incide negativamente sull'assicurato con effetto percepibile sugli aspetti economici del contratto quando la copertura fornisce un vantaggio finanziario percepibile al beneficiario.
 
Art. 9

Stima delle obbligazioni

1. Ai fini dell'art. 18 degli Atti delegati, l'impresa:
a) se alla data di sottoscrizione del contratto non dispone dei dettagli del contratto e delle relative obbligazioni, stima i limiti di un contratto basandosi su tutte le informazioni disponibili in modo coerente con i principi enunciati nel presente Regolamento;
b) rivede la valutazione gia' effettuata non appena i dettagli di cui al comma 1, lettera a), risultano disponibili.
 
Art. 10

Contratti di riassicurazione

1. Per i contratti accettati in riassicurazione l'impresa applica le disposizioni di cui all'art. 18 degli Atti delegati indipendentemente dai limiti dei contratti sottostanti a cui i contratti di riassicurazione fanno riferimento.
 
Art. 11

Completezza dei dati

1. Ai fini dell'art. 36-duodecies del Codice, l'impresa:
a) garantisce che i dati utilizzati per il calcolo delle riserve tecniche riguardino un periodo sufficientemente ampio di osservazioni che caratterizzano il fenomeno oggetto di misurazione;
b) per eseguire il calcolo delle riserve premi delle assicurazioni danni, garantisce che siano disponibili, ad un livello adeguatamente dettagliato, informazioni storiche sufficienti sul costo complessivo e sul trend dei sinistri;
c) per eseguire il calcolo delle riserve per sinistri da pagare, garantisce che siano a disposizione dati sufficienti per consentire l'individuazione di andamenti rilevanti sullo sviluppo dei sinistri e, con sufficiente livello di dettaglio, per consentire l'analisi di tali andamenti all'interno di gruppi di rischi omogenei.
 
Art. 12

Appropriatezza dei dati

1. Ai fini dell'art. 36-duodecies del Codice, l'impresa:
a) garantisce che i dati di periodi diversi vengano utilizzati in modo coerente;
b) se necessario, corregge i dati storici per aumentarne la credibilita' o migliorarne la qualita' affinche' siano elaborate stime piu' affidabili riguardanti le riserve tecniche, nonche' per renderli meglio compatibili con le caratteristiche del portafoglio valutato e con lo sviluppo atteso dei rischi.
 
Art. 13

Verifiche dei dati

1. Ai fini dei compiti assegnati alla funzione attuariale di cui all'art. 272 degli Atti delegati, tale funzione:
a) valuta l'accuratezza e la completezza dei dati ad un livello di dettaglio adeguato attraverso una serie sufficientemente completa di verifiche intese a soddisfare i criteri stabiliti nel presente Regolamento e consentire il rilevamento di eventuali carenze significative;
b) tiene conto delle conclusioni di eventuali analisi eseguite nell'ambito di una revisione esterna, in cui viene esaminata la qualita' dei dati nel contesto del calcolo delle riserve tecniche;
c) tiene conto della relazione esistente tra le conclusioni dell'analisi della qualita' dei dati e la selezione delle metodologie da applicare per la valutazione delle riserve tecniche;
d) analizza il livello di appropriatezza dei dati utilizzati a sostegno delle ipotesi sottostanti le metodologie da applicare per la valutazione delle riserve tecniche. Se i dati non sostengono adeguatamente le metodologie, l'impresa opta per una metodologia alternativa;
e) valuta se il numero di osservazioni e il livello di dettaglio dei dati disponibili sono sufficienti e adeguati per soddisfare l'input richiesto per l'applicazione della metodologia;
f) prende in considerazione la fonte e la destinazione d'uso dei dati nella procedura di convalida degli stessi.
 
Art. 14

Applicazione del giudizio esperto

1. L'impresa garantisce che l'uso del giudizio esperto, nel valutare l'accuratezza, l'adeguatezza e la completezza dei dati per il calcolo delle riserve tecniche, non sostituisca una corretta raccolta, elaborazione e analisi dei dati, ma la integri ove richiesto.
 
Art. 15

Procedura di convalida

1. Ai fini dei compiti di cui all'art. 272 degli Atti delegati, la funzione attuariale coordina la valutazione e la convalida dei dati da utilizzare nella procedura di valutazione della sufficienza delle riserve tecniche.
2. L'attivita' di coordinamento prevede almeno i seguenti compiti:
a) la selezione dei dati da utilizzare nella valutazione, alla luce dei criteri di accuratezza, appropriatezza e completezza dei dati, considerando le metodologie piu' idonee da applicare nel calcolo. A questo scopo, sono utilizzati strumenti adeguati per verificare eventuali differenze sostanziali che possono essere presenti nei dati di un solo anno e all'interno di altre analisi pertinenti;
b) la segnalazione all'organo amministrativo di eventuali raccomandazione sull'attuazione dei miglioramenti nelle procedure interne che sono considerate adeguate per migliorare il rispetto dei criteri di cui alla lettera a);
c) l'individuazione dei casi in cui sono necessari dati esterni aggiuntivi;
d) una valutazione della qualita' dei dati esterni, come quella effettuata per i dati interni, che si soffermi sul fatto se i dati di mercato siano necessari o quando debbano essere utilizzati per migliorare la qualita' dei dati interni, e se, e in che modo, i miglioramenti debbano essere applicati ai dati disponibili;
e) una valutazione del fatto se eventuali aggiustamenti debbano essere applicati ai dati disponibili, nel quadro della migliore prassi attuariale, per migliorare la bonta' di adattamento e l'affidabilita' delle stime derivanti da metodologie attuariali e statistiche di valutazione delle riserve basate su tali dati;
f) la registrazione di tutti gli approfondimenti rilevanti acquisiti nella procedura di valutazione e di convalida che possono diventare pertinenti per le altre fasi del calcolo delle riserve tecniche e che riguardano la comprensione dei rischi sottostanti cosi' come la conoscenza della qualita' e delle limitazioni dei dati disponibili.
 
Art. 16

Identificazione della fonte delle carenze significative

1. Ai fini dei compiti di cui all'art. 272 degli Atti delegati, la funzione attuariale valuta l'accuratezza, l'appropriatezza e la completezza dei dati al fine di individuare eventuali loro carenze significative.
2. Se vengono individuate le carenze significative di cui al comma 1, devono esserne individuate le fonti.
 
Art. 17

Impatto delle carenze

1. Al fine di individuare e valutare l'impatto di eventuali carenze suscettibili di inficiare il rispetto dei requisiti della qualita' dei dati di cui all'art. 19 degli Atti delegati, la funzione attuariale prevede di:
a) considerare tutta la documentazione disponibile relativa a processi e procedure di raccolta, conservazione e convalida dei dati utilizzati per la valutazione delle riserve tecniche e, se necessario, raccogliere informazioni specifiche contattando le risorse coinvolte in tali processi;
b) coordinare qualsiasi compito rilevante che puo' essere svolto per valutare l'impatto delle carenze individuate sui dati disponibili da utilizzare per il calcolo delle riserve tecniche al fine di ottenere risultati utili a stabilire se i dati disponibili debbano essere utilizzati allo scopo previsto o se debbano essere cercati dati alternativi.
 
Art. 18

Aggiustamento dei dati

1. Laddove siano individuate le carenze di cui all'art. 16 comma 1 del presente Regolamento, la funzione attuariale valuta se la qualita' dei dati, vista la loro finalita', puo' essere migliorata rettificandoli o integrandoli.
2. L'impresa mette in atto misure adeguate per ovviare alle carenze dei dati derivanti dallo scambio di informazioni con partner commerciali.
3. Nel caso di utilizzo di dati esterni, l'impresa garantisce che i dati rimangano conformi agli standard di qualita' fissati nel presente Regolamento.
4. L'impresa decide se e' possibile rettificare i dati per ovviare alle carenze che incidono sulla qualita' dei dati e, se del caso, quali aggiustamenti specifici introdurre.
5. L'impresa garantisce che gli aggiustamenti di cui al comma precedente si limitino al livello strettamente necessario per migliorare il rispetto dei criteri stabiliti e non distorcano l'individuazione di tendenze e altre caratteristiche dei rischi sottostanti riflessi nei dati.
 
Art. 19

Raccomandazioni della funzione attuariale

1. Ai fini dei compiti di cui all'art. 272 degli Atti delegati, la funzione attuariale fornisce raccomandazioni all'organo amministrativo sulle procedure eseguibili al fine di incrementare la qualita' e la quantita' dei dati disponibili.
2. Per svolgere il compito di cui al comma 1, la funzione attuariale individua le fonti delle carenze significative e propone possibili soluzioni, considerando la loro efficacia e il tempo necessario alla loro attuazione.
 
Art. 20
Ricorso al giudizio esperto in caso di carenze significative dei dati

1. In caso di carenze significative dei dati che non possono essere sanate senza inutili complessita', l'impresa garantisce il ricorso al giudizio esperto per ovviare a tali carenze, in modo da garantire che le riserve tecniche siano adeguatamente calcolate.
 
Art. 21

Documentazione relativa alle carenze dei dati

1. Ai fini dei compiti di cui all'art. 272 degli Atti delegati, la funzione attuariale documenta le carenze riscontrate nella qualita' dei dati.
2. La documentazione di cui al comma 1 include almeno:
a) una descrizione delle carenze e delle cause da cui derivano, nonche' eventuali riferimenti ad altri documenti in cui sono state identificate;
b) una spiegazione della significativita' dell'impatto delle carenze nel calcolo delle riserve tecniche e dell'influenza nel processo;
c) una descrizione delle azioni intraprese dalla funzione attuariale per individuare le carenze in maniera complementare o meno con altre possibili fonti e documenti;
d) una descrizione di come tali situazioni di carenza possano essere sanate nel breve termine e le eventuali raccomandazioni per migliorare la qualita' dei dati in futuro.
 
Art. 22

Utilizzo di dati esterni

1. Nei casi in cui le passivita' dipendano direttamente dall'andamento dei mercati finanziari o il calcolo delle riserve tecniche richieda l'utilizzo di dati esterni, l'impresa deve essere in grado di dimostrare che i dati forniti da terzi risultano piu' adatti per la valutazione delle riserve tecniche. I dati esterni completano i dati interni disponibili.
2. Indipendentemente dal livello di dipendenza delle passivita' dall'andamento dei mercati finanziari e dalla qualita' dei dati interni disponibili, l'impresa tiene comunque in considerazione i corrispondenti benchmark esterni.
3. I dati esterni utilizzati devono soddisfare i criteri in materia di qualita' dei dati fissati dal presente Regolamento e vengono considerati nella valutazione complessiva sulla qualita' dei dati.
 
Art. 23

Condizioni per l'utilizzo di dati esterni

1. Ai fini dei compiti di cui all'art. 272 degli Atti delegati, la funzione attuariale valuta l'accuratezza, l'appropriatezza e la completezza dei dati esterni utilizzati.
2. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, la funzione attuariale:
a) conosce e considera l'affidabilita' della fonte dei dati utilizzati nonche' la coerenza e la stabilita' del processo per la raccolta e la pubblicazione degli stessi nel tempo;
b) considera la veridicita' di tutte le ipotesi e l'adeguatezza delle metodologie rilevanti applicate per ottenere i dati, compresi eventuali aggiustamenti o semplificazioni applicati ai dati grezzi e tiene conto se, nel corso del tempo, sono state applicate eventuali modifiche ai dati esterni, se tali modifiche riguardano le ipotesi o le metodologie associate o qualsiasi altra procedura concernente la raccolta dei dati esterni utilizzati;
c) valuta la qualita' dei dati disponibili confrontandoli con quelli di settore o di mercato ritenuti comparabili secondo quanto previsto all'art. 36-bis, comma 3, del Codice. Eventuali scostamenti significativi dovrebbero essere individuati e compresi. In tale ambito la funzione attuariale puo' far riferimento alle specificita' dei gruppi di rischi omogenei oggetto di valutazione.
 
Art. 24

Segmentazione delle obbligazioni derivanti dai contratti
di assicurazione danni e malattia

1. Nell'ambito dell'attivita' di segmentazione di cui all'art. 36-novies del Codice, l'impresa garantisce che le obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione relative a rami danni siano ripartite per le aree di attivita' dei rami vita, qualora tali obbligazioni siano esposte a rischi biometrici, e siano valutate con tecniche che prendano esplicitamente in considerazione il comportamento delle variabili sottese a tali rischi.
2. In caso di obbligazioni derivanti dai contratti di cui all'art. 20 del Codice, l'impresa garantisce che tali obbligazioni siano valutate secondo una tecnica analoga a quella dell'assicurazione vita e quindi assegnate alle aree di attivita' vita.
 
Art. 25
Variazioni nella segmentazione delle obbligazioni derivanti da
contratti di assicurazione relative ai rami danni
1. Se, in virtu' del verificarsi di un evento assicurato su obbligazioni originariamente assegnate alle aree di attivita' danni, l'assegnazione dell'obbligazione varia ed e' quindi assegnata alle aree di attivita' vita, l'impresa, appena dispone di informazioni sufficienti per valutare l'obbligazione, utilizza le tecniche attuariali relative alle aree di attivita' vita.
 
Art. 26

Determinazione e valutazione dell'appropriatezza
di gruppi di rischi omogenei

1. Nel calcolo delle riserve tecniche e in particolare al fine di formulare le ipotesi, l'impresa ripartisce le obbligazioni in gruppi di rischi omogenei.
2. Un gruppo di rischi omogenei e' costituito da contratti con caratteristiche di rischio simili. Il gruppo e' identificato tenendo conto di un appropriato bilanciamento tra la credibilita' dei dati disponibili per consentire lo svolgimento di analisi statistiche affidabili e l'omogeneita' delle caratteristiche di rischio all'interno del gruppo.
3. L'impresa definisce gruppi di rischi omogenei in modo che siano ragionevolmente stabili nel tempo.
4. Ove necessario, i fini della definizione dei gruppi omogenei di rischi, l'impresa tiene conto, tra l'altro, dei seguenti elementi:
a) la politica di sottoscrizione;
b) la politica di liquidazione dei sinistri;
c) il profilo di rischio degli assicurati;
d) le caratteristiche del prodotto, in particolare delle garanzie;
e) le future misure di gestione.
5. L'impresa garantisce la coerenza tra i gruppi di rischi omogenei utilizzati per valutare l'importo delle riserve tecniche al lordo della riassicurazione e quelli per valutare i relativi importi recuperabili da contratti di riassicurazione.
6. Nell'individuazione dei gruppi di rischio omogenei per il calcolo delle riserve premi e delle riserve sinistri, l'impresa considera sia la natura dei rischi sottostanti oggetto di valutazione congiunta sia la qualita' dei dati esistenti.
7. Nell'individuazione dei gruppi di rischi omogenei per il calcolo delle riserve sinistri, l'impresa considera separatamente i sinistri CARD e NO CARD classificati nell'area di attivita' "Assicurazione sulla responsabilita' civile risultante dalla circolazione di autoveicoli" di cui all'allegato I degli Atti delegati. I dati relativi ai sinistri CARD e NO CARD sono trasmessi con appositi modelli per la presentazione delle informazioni alle autorita' di vigilanza.
8. Nell'individuazione dei gruppi di rischi omogenei relativi all'area di attivita' 30 (assicurazione con partecipazione agli utili di cui all'allegato I, lettera D degli Atti delegati), l'impresa considera le polizze aventi le medesime caratteristiche in termini di livello di tasso di interesse minimo garantito e di struttura della garanzia prestata.
 
Art. 27

Applicazione delle ipotesi a livello di contratto
o di gruppi di contratti

1. Per calcolare le riserve tecniche e le proiezioni dei flussi di cassa, l'impresa applica le ipotesi, ricavate a livello di gruppi di rischi omogenei ai singoli contratti o a gruppi di contratti. I gruppi di contratti possono essere piu' dettagliati dei gruppi di rischi omogenei.
 
Art. 28
Scomposizione di contratti di assicurazione o di riassicurazione che
coprono molteplici aree di attivita'
1. Se un contratto di assicurazione o di riassicurazione copre i rischi di diverse aree di attivita', la ripartizione delle obbligazioni non e' richiesta laddove solo uno dei rischi coperti dal contratto e' rilevante. In questo caso, le obbligazioni contrattuali dovrebbero essere segmentate in base al fattore di rischio principale.
 
Art. 29

Livello di dettaglio della segmentazione

1. L'impresa analizza se il livello di dettaglio della segmentazione effettuata riflette adeguatamente la natura dei rischi. A tal fine, l'impresa tiene in considerazione sia il diritto degli assicurati, dei beneficiari e degli aventi diritto a prestazioni assicurative di beneficiare della partecipazione agli utili, sia le opzioni e le garanzie implicite nei contratti, sia i fattori di rischio rilevanti.
 
Art. 30

Coerenza delle ipotesi sottese al calcolo
delle riserve tecniche

1. Le ipotesi utilizzate nel calcolo delle riserve tecniche devono essere coerenti con le ipotesi, i criteri e i metodi utilizzati dall'impresa per la determinazione dei fondi propri e del requisito patrimoniale di solvibilita'.
 
Art. 31

Modellazione dei fattori di rischio biometrici

1. L'impresa valuta se un metodo di tipo deterministico o stocastico e' adeguato alla modellizzazione dell'incertezza dei fattori di rischio biometrici.
2. L'impresa tiene conto della durata delle passivita' nel valutare l'adeguatezza di un metodo che trascuri le variazioni future attese dei fattori di rischio biometrico. La valutazione dell'adeguatezza del metodo deve tener conto dell'errore introdotto nel risultato dal metodo stesso.
3. L'impresa valuta l'adeguatezza di un metodo che presuppone che i fattori di rischio biometrici siano indipendenti da qualsiasi altra variabile tenendo conto della specificita' dei fattori di rischio. La valutazione del livello di correlazione tra le variabili e' basata su dati storici e sul giudizio esperto.
 
Art. 32

Spese da valutare nel calcolo della migliore stima

1. Ai fini del calcolo della migliore stima, ai sensi dell'art. 31 degli Atti delegati l'impresa che utilizza programmi di copertura (hedging) effettua la proiezione dei flussi di cassa includendo anche le seguenti spese:
a) spese per eventuali programmi di copertura per ridurre i rischi anche tenendo in considerazione la possibilita' di turbolenze dei mercati finanziari o di possibili situazioni di illiquidita';
b) spese per infrastrutture informatiche, per il personale che esegue le analisi quantitative, per le transazioni degli strumenti di copertura e per eventuali contratti di esternalizzazione.
2. Ai fini del calcolo della migliore stima, ai sensi dell'art. 31 degli Atti delegati effettua la proiezione dei flussi di cassa includendo anche le spese determinate da contratti tra l'impresa e soggetti terzi, ivi incluse le commissioni riconosciute alle reti di vendita e le spese in materia di riassicurazione. Tali spese sono incluse sulla base delle condizioni contrattuali; in particolare, l'impresa considera tali spese sulla base delle condizioni presenti nei contratti stipulati con i soggetti terzi, ivi inclusi gli agenti ed i riassicuratori.
 
Art. 33

Disponibilita' dei dati esterni

1. L'impresa valuta la disponibilita' di dati di mercato pertinenti per stimare le spese tenendo in considerazione la rappresentativita' di tali dati per il portafoglio polizze, nonche' la loro credibilita' e affidabilita'.
 
Art. 34

Livello di dettaglio per l'assegnazione delle spese

1. L'impresa assegna le spese a gruppi di rischi omogenei, almeno per area di attivita', in base alla segmentazione delle obbligazioni utilizzata nel calcolo delle riserve tecniche.
 
Art. 35

Ripartizione delle spese generali

1. Le spese generali di cui all'art. 31 degli Atti delegati, sono imputate all'attivita' dell'impresa in modo realistico, oggettivo e in modo costante nel tempo in base alle piu' recenti analisi sulle operazioni condotte dall'impresa. A tal fine l'impresa individua opportuni fattori di spesa e relativi coefficienti di ripartizione.
2. Fatto salvo il rispetto del principio di proporzionalita' e dei criteri di assegnazione di cui al comma 1, l'impresa considera le spese generali secondo la semplificazione di cui all'allegato 2 quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) l'impresa svolge la propria attivita' emettendo contratti rinnovabili annualmente;
b) i rinnovi sono attribuiti all'attivita' futura, secondo i limiti di un contratto di assicurazione;
c) i sinistri si verificano in modo uniforme durante il periodo di copertura.
 
Art. 36

Variazione nell'approccio per la ripartizione
delle spese generali

1. Le spese generali sono allocate all'attivita' esistente e futura in modo costante nel tempo. Il criterio di ripartizione viene modificato solo se un diverso approccio rifletta meglio la situazione corrente.
 
Art. 37

Proiezione dei flussi di cassa relativi alle spese

1. L'impresa proietta i flussi di cassa relativi alle spese coerentemente con le scadenze temporali dei flussi delle obbligazioni assunte dall'impresa.
2. L'impresa stabilisce ipotesi sull'evoluzione futura delle spese nel corso del tempo, incluse le spese future conseguenti agli impegni assunti alla data o prima della data di conclusione del contratto, che siano adeguate alla natura delle spese sostenute.
3. L'impresa, in coerenza con le ipotesi economiche, tiene conto anche dell'evoluzione del processo di natura inflattiva.
 
Art. 38

Semplificazioni per il calcolo delle spese

1. L'impresa valuta la natura, la portata e la complessita' dei rischi sottesi alle spese considerando, tra l'altro, l'incertezza dei futuri flussi di cassa di spesa, qualsiasi evento che possa modificare l'ammontare, la frequenza e il costo medio dei flussi di cassa di spesa, il tipo di spesa ed il grado di correlazione tra i diversi tipi di spesa.
2. L'impresa puo' utilizzare un modello semplificato per la proiezione delle spese che si avvalga delle informazioni sui caricamenti per spese attuali e passate per proiettare i futuri caricamenti per spese, compresa l'inflazione.
3. Nel caso di utilizzo del modello semplificato di cui al comma 2, l'impresa:
a) analizza le spese correnti e storiche, prendendo in considerazione, fra l'altro, i fattori che incidono sulle stesse;
b) valuta la proporzionalita' delle spese rispetto alla dimensione e alla natura dei portafogli assicurativi.
4. L'impresa non ricorre al calcolo semplificato di cui al comma 2 nel caso in cui le spese siano variate sostanzialmente o si preveda coprano solo parzialmente le spese necessarie a liquidare le obbligazioni assunte dall'impresa.
 
Art. 39

Oneri per opzioni implicite

1. L'impresa considera esplicitamente gli importi a carico dei contraenti relativi alle opzioni implicite.

 
Art. 40

Appropriatezza delle ipotesi per la valutazione
delle opzioni e delle garanzie finanziarie

1. L'impresa, ai fini della valutazione delle opzioni contrattuali e delle garanzie finanziarie di cui all'art. 36-decies del Codice, utilizza ipotesi coerenti con i dati di mercato e le prassi di mercato correnti, con il comportamento del contraente, con le misure di gestione, e con le caratteristiche specifiche del business dell'impresa.
2. Al fine di garantire che le ipotesi utilizzate nella valutazione delle riserve tecniche siano sempre realistiche, anche in relazione all'impatto di condizioni e tendenze di mercato avverse, l'impresa aggiorna regolarmente le ipotesi di cui al comma 1 sulla base di tutte le informazioni disponibili successivamente all'ultimo calcolo delle riserve tecniche.

 
Art. 41

Ipotesi sul comportamento dei contraenti

1. Le ipotesi relative al comportamento dei contraenti di cui all'art. 26 degli Atti delegati sono supportate da evidenze statistiche ed empiriche.
2. Ai fini del comma 1, l'impresa considera che i contraenti possano esercitare le opzioni contrattuali in maniera economicamente razionale. A tal fine, l'impresa tiene conto della consapevolezza dei contraenti rispetto al valore delle opzioni contrattuali e delle loro possibili reazioni alla mutevole situazione finanziaria dell'impresa.
 
Art. 42

Future misure di gestione

1. Nell'ambito delle analisi di cui all'art. 23 degli Atti delegati l'impresa:
a) fornisce adeguate giustificazioni quando le future misure di gestione vengono ignorate per motivi di scarsa significativita';
b) tiene conto dell'impatto delle misure di gestione assunte su altre ipotesi all'interno dello scenario di valutazione. In particolare, l'impresa tiene conto degli effetti di una misura di gestione sul comportamento dei contraenti e sulle spese correlate;
c) tiene conto dei vincoli giuridici o regolamentari esistenti sulla misura di gestione;
d) garantisce che, per un dato scenario, le future misure di gestione previste riflettano l'equilibrio in coerenza con la pianificazione aziendale, tra il grado di competitivita' e il rischio di estinzioni dinamiche;
e) per il lavoro indiretto, considera le future misure di gestione dell'impresa cedente allo stesso modo del comportamento del contraente, e stima le proprie riserve tecniche sulla base di ipotesi ragionevoli per il comportamento della cedente.
 
Art. 43

Ipotesi sulle future partecipazioni agli utili
a carattere discrezionale

1. Nella valutazione delle riserve tecniche, l'impresa tiene conto delle future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale che prevede saranno realizzate, indipendentemente dal fatto che tali pagamenti siano contrattualmente garantiti. A tal fine l'impresa considera tutti i vincoli giuridici e contrattuali, le modalita' di partecipazione agli utili ed eventuali piani per la distribuzione degli utili.
2. Ai fini del comma 1, l'impresa formula le ipotesi sulle future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale in modo obiettivo, realistico e verificabile. L'impresa considera inoltre i principi e le pratiche adottate per offrire contratti assicurativi con partecipazione agli utili.
3. Se la distribuzione delle future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale e' legata alla situazione finanziaria dell'impresa, le ipotesi devono riflettere l'interazione tra le attivita' e le passivita' dell'impresa stessa.
4. L'impresa, nel valutare secondo il principio di proporzionalita' un eventuale metodo semplificato utilizzato per la valutazione delle ipotesi sulle future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale, considera un'analisi completa dell'esperienza passata, della pratica corrente e del meccanismo di distribuzione degli utili.
 
Art. 44

Principio di proporzionalita'

1. Nella valutazione sulla proporzionalita' del metodo di calcolo delle riserve tecniche di cui all'art. 56 degli Atti delegati, l'impresa tiene conto della forte interrelazione esistente tra la natura, la portata e la complessita' dei rischi sottostanti alle obbligazioni assunte dall'impresa.
2. L'impresa assicura che la funzione attuariale sia in grado di spiegare i metodi utilizzati per calcolare le riserve tecniche e il motivo per cui sono stati selezionati.
 
Art. 45

Valutazione della natura e della complessita' dei rischi

1. Al fine di determinare se il metodo di calcolo delle riserve tecniche e' proporzionato, l'impresa valuta la natura e la complessita' dei rischi sottostanti il portafoglio dei contratti ai sensi dell'art. 56 degli Atti delegati.

2. A tal fine, laddove applicabili, l'impresa tiene conto almeno dei seguenti fattori:
a) grado di omogeneita' dei rischi;
b) varieta' dei diversi sottorischi o diversi elementi di cui rischio si compone;
c) modo in cui tali sottorischi sono interconnessi tra loro;
d) livello di incertezza insito nella stima dei flussi di cassa;
e) natura dell'evento o della cristallizzazione del rischio, in termini di frequenza e costo medio;
f) tipo di sviluppo dei pagamenti dei sinistri nel tempo;
g) misura della perdita potenziale tenuto conto della coda della distribuzione dei sinistri;
h) tipo di attivita' da cui hanno origine i rischi, ossia attivita' diretta o indiretta;
i) grado di dipendenza tra diversi tipi di rischio, compresa la coda della distribuzione del rischio;
j) eventuali strumenti di attenuazione del rischio applicati e il loro impatto sul profilo di rischio sottostante.
 
Art. 46

Individuazione dei rischi complessi

1. L'impresa individua i fattori che indicano la presenza di rischi complessi. Tali fattori riguardano almeno i casi in cui:
a) i flussi di cassa sono altamente dipendenti dal percorso simulativo (path dependent);
b) sussistono significative interdipendenze non lineari tra i diversi fattori di incertezza;
c) i flussi di cassa sono influenzati in misura significativa da potenziali future misure di gestione;
d) i rischi hanno un significativo impatto asimmetrico sul valore dei flussi di cassa, in particolare se i contratti includono significative opzioni e garanzie o se esistono complessi contratti di riassicurazione;
e) il valore delle opzioni e delle garanzie e' influenzato dal comportamento del contraente;
f) l'impresa utilizza uno strumento complesso di attenuazione del rischio;
g) i contratti incorporano una serie di coperture di diversa natura;
h) le condizioni contrattuali sono complesse, in particolare in termini di franchigie, partecipazioni, criteri di inclusione e di esclusione della copertura.
 
Art. 47

Valutazione della portata dei rischi

1. Al fine di determinare se il metodo di calcolo delle riserve tecniche e' proporzionato, l'impresa valuta la portata dei rischi sottostanti al portafoglio ai sensi dell'art. 56 degli Atti delegati.
2. L'impresa individua e utilizza un sistema di misurazione della portata dei rischi idonea a consentire la valutazione obiettiva e affidabile del rischio.
3. Il sistema di cui al comma 2 utilizza un parametro o un livello di riferimento di riferimento specifico per l'impresa, in modo tale che sia attribuita al rischio una valutazione relativa e non assoluta. In tal modo l'impresa puo' considerare la valutazione della portata del rischio in un intervallo di valori del parametro di riferimento stabilito.
 
Art. 48

Dettaglio della valutazione della significativita'

1. Ai fini del calcolo delle riserve tecniche, l'impresa individua il livello di dettaglio adeguato al quale la valutazione della significativita' debba essere effettuata. A tal fine, l'individuazione del livello puo' far riferimento a singoli gruppi di rischi omogenei, a singole aree di attivita' o all'intera attivita' dell'impresa.
2. Nella individuazione del livello di dettaglio di cui al comma 1, l'impresa valuta se un rischio irrilevante per l'intero business dell'impresa puo' avere un impatto significativo se considerato in un segmento piu' piccolo del portafoglio.
3. Nella individuazione del livello di dettaglio di cui al comma 1, l'impresa tiene conto anche degli effetti sui fondi propri, sul bilancio di solvibilita' e sul requisito patrimoniale di solvibilita'.
 
Art. 49

Conseguenze di un errore significativo individuato
nella valutazione della proporzionalita'

1. Se l'impresa non puo' evitare di utilizzare un metodo di calcolo delle riserve tecniche che comporta un errore significativo, l'impresa:
a) documenta tale situazione e l'errore significativo;
b) considera le implicazioni dell'errore sulla affidabilita' del calcolo delle riserve tecniche e sulla posizione di solvibilita' dell'impresa;
c) valuta se la significativita' dell'errore sia stata adeguatamente tenuta in considerazione nella determinazione del requisito patrimoniale di solvibilita' e, di conseguenza, nel calcolo del margine di rischio delle riserve tecniche.
 
Art. 50

Calcolo semplificato nel corso dell'anno

1. Ai fini del calcolo trimestrale del requisito patrimoniale minimo di cui all'art. 47-ter del Codice, l'impresa puo' determinare le riserve tecniche ricorrendo a semplificazioni, tra cui quella riportata in allegato 3, tenendo conto della valutazione del principio di proporzionalita', nei calcoli trimestrali delle riserve tecniche.
 
Art. 51

Calcolo trimestrale della migliore stima

1. Ai fini del calcolo trimestrale della migliore stima delle riserve tecniche, l'impresa puo' eseguire un calcolo evolutivo, tenendo conto dei flussi di cassa che si sono verificati e delle nuove obbligazioni sorte nel corso del trimestre. L'impresa aggiorna le ipotesi del metodo di calcolo evolutivo quando l'analisi attuale a fronte di quella prevista indica che sono intervenute modifiche durante il trimestre.
2. Per il calcolo evolutivo trimestrale della migliore stima delle riserve tecniche vita per i contratti index-linked, unit-linked, con partecipazione agli utili o con garanzie finanziarie, l'impresa valuta la sensitivita' della migliore stima ai parametri finanziari ricorrendo alle analisi di sensitivita' cui all'art. 272, paragrafo 5, degli Atti delegati. L'impresa documenta la scelta della serie di parametri finanziari e la loro costante appropriatezza al rispettivo portafoglio di attivita', nonche' la pertinenza e l'accuratezza dell'analisi di sensitivita'.
 
Art. 52

Decisione sulla metodologia

1. L'impresa valuta le opzioni contrattuali e le garanzie finanziarie sulla base di metodologie attuariali e statistiche adeguate, applicabili e pertinenti, tenendo conto dei progressi delle scienze attuariali e delle prassi di mercato generalmente accettate. A tal fine, l'impresa prende in considerazione almeno i seguenti aspetti:
a) natura, portata e complessita' dei rischi sottostanti e la loro interdipendenza nel corso della durata dei contratti;
b) possibili approfondimenti sulla natura delle opzioni e delle garanzie e dei loro principali fattori;
c) un esame approfondito sulla necessita' di includere ulteriore complessita' di calcolo;
d) giustificazione sull'appropriatezza del metodo.
 
Art. 53
Metodologie per la valutazione delle opzioni contrattuali e delle
garanzie finanziarie

1. Nella scelta dell'utilizzo di un approccio a formula chiusa o di un approccio stocastico per la valutazione delle opzioni contrattuali e delle garanzie finanziarie relative ai contratti di assicurazione e di riassicurazione, l'impresa applica il principio di proporzionalita' di cui all'art. 56 degli Atti delegati.
2. Nel caso in cui i metodi di cui al comma 1 non possono essere utilizzati, l'impresa puo' ricorrere a un approccio di ultima istanza che consiste nelle seguenti fasi:
a) analisi delle caratteristiche dell'opzione o della garanzia e della sua incidenza sui flussi di cassa;
b) analisi dell'importo al quale l'opzione o la garanzia dovrebbe essere in-the-money o out-of-the-money al momento della valutazione;
c) determinazione del costo dell'opzione o della garanzia che potrebbe variare nel tempo;
d) stima della probabilita' che l'opzione o la garanzia possa diventare piu' o meno costosa nel futuro.
 
Art. 54

Documentazione relativa ai generatori
di scenari economici

1. L'impresa fornisce, su richiesta dell'IVASS, la seguente documentazione relativa ai generatori di scenari economici eventualmente utilizzati:
a) i modelli matematici su cui si basa il generatore di scenari economici e le motivazioni della scelta;
b) la valutazione della qualita' dei dati utilizzati per generare gli scenari economici;
c) il processo di calibrazione;
d) i parametri risultanti dal processo di calibrazione, in particolare quelli corrispondenti alla volatilita' ed alla correlazione dei fattori di rischio di mercato.
 
Art. 55

Esternalizzazione del generatore di scenari economici

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 30-septies del Codice e delle relative norme di attuazione, in caso di esternalizzazione, l'impresa:
a) comprende adeguatamente i modelli matematici su cui si basa il generatore, ed il relativo processo di calibrazione, con particolare riguardo ai metodi e alle ipotesi utilizzati e ai suoi limiti;
b) e' tempestivamente informata dal fornitore in relazione a qualsiasi modifica rilevante apportata al generatore.
 
Art. 56

Processo di calibrazione del generatore

1. Il processo di calibrazione di un generatore utilizzato per una valutazione coerente con il mercato (market consistent) si basa sui dati relativi a strumenti finanziari provenienti da mercati idonei per spessore, liquidita' e trasparenza, ai sensi dell'art. 1 degli Atti delegati e che riflettono le condizioni di mercato al momento della valutazione.
2. Nei casi in cui non sia possibile l'utilizzo dei dati di cui al comma 1, l'impresa effettua il processo di calibrazione del generatore utilizzando dati relativi a strumenti finanziari provenienti da mercati diversi da quelli di cui al comma 1, prestando attenzione a eventuali distorsioni e garantendo che gli aggiustamenti intesi a ovviare a tali distorsioni siano realizzati in maniera deliberata, obiettiva e affidabile.
3. L'impresa e' in grado di dimostrare che la scelta degli strumenti finanziari utilizzati nel processo di calibrazione ai sensi dei commi 1 e 2 sia coerente con le caratteristiche delle obbligazioni di assicurazione e riassicurazione oggetto di valutazione.
 
Art. 57

Prove di accuratezza, solidita' e coerenza con il mercato

1. L'impresa valuta regolarmente e con cadenza almeno annuale, l'accuratezza, la solidita' e la coerenza con il mercato dei generatori di scenari economici.
2. Su richiesta dell'IVASS, l'impresa dimostra che il generatore possiede le caratteristiche di cui al comma 1.
3. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, l'impresa:
a) definisce una misura dell'accuratezza del generatore che includa almeno un'analisi di errore Montecarlo;
b) sottopone a test di sensibilita' la valutazione di alcune passivita' tipiche alla variazione di alcuni parametri del processo di calibrazione per dimostrare la solidita';
c) effettua, sulla serie di scenari elaborati dal generatore, almeno le seguenti prove per dimostrare la coerenza con il mercato:
I. prove di calibrazione, verificando che i requisiti di cui all'art. 22, paragrafo 3 degli Atti delegati siano soddisfatte;
II. prove di Martingale per le classi di attivita' che sono state utilizzate nel processo di calibrazione del generatore e per alcune semplici strategie di investimento;
III. prove di correlazione, confrontando le correlazioni simulate con le correlazioni storiche.
 
Art. 58

Generatori di numeri casuali e pseudocasuali

1. L'impresa garantisce che i generatori di numeri casuali e pseudocasuali utilizzati in un generatore di scenari economici siano adeguatamente testati.
 
Art. 59

Appropriatezza del generatore di scenari economici
nel tempo

1. L'impresa adotta adeguate procedure per garantire che il generatore di scenari economici rimanga adeguato per il calcolo delle riserve tecniche nel tempo.
 
Art. 60

Metodi di calcolo del margine di rischio

1. Ai fini del calcolo del margine di rischio l'impresa valuta la necessita' di effettuare una proiezione completa di tutti i futuri requisiti patrimoniali di solvibilita' al fine di riflettere in modo proporzionato la natura, la portata e la complessita' dei rischi sottesi alle obbligazioni assunte dall'impresa.
2. In caso sia valutata la non necessita' di cui al comma 1, l'impresa puo' utilizzare metodi alternativi per il calcolo del margine di rischio, purche' sufficientemente in grado di rilevare il profilo di rischio dell'impresa.
3. L'impresa, qualora utilizzi metodologie semplificate per il calcolo della migliore stima, valuta il conseguente impatto che l'uso di tali metodologie puo' avere sui metodi disponibili per il calcolo del margine di rischio, fra cui l'uso di metodi semplificati per la proiezione dei requisiti patrimoniali di solvibilita' futuri.
 
Art. 61

Gerarchia dei metodi per il calcolo
del margine di rischio

1. L'impresa, nella scelta del livello della gerarchia delle semplificazioni per il calcolo del margine di rischio, tiene conto della gerarchia indicata nell'allegato 4, assicurando che il livello di complessita' non sia eccessivo rispetto allo scopo di riflettere in modo proporzionato la natura, portata e complessita' dei rischi sottostanti gli impegni assunti dall'impresa di riferimento di cui all'art. 38 degli Atti delegati.
2. L'impresa applica la gerarchia coerentemente con il quadro stabilito nella definizione del principio di proporzionalita' e con la necessita' di valutare i rischi in modo corretto.
3. Fatta salva la valutazione della proporzionalita' ed il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 58 degli Atti delegati, l'impresa puo' utilizzare le semplificazioni di cui all'allegato 4 nell'applicare la gerarchia dei metodi
 
Art. 62

Assegnazione del margine di rischio

1. Nei casi in cui risulti troppo complesso calcolare in modo accurato il contributo delle singole aree di attivita' al requisito patrimoniale di solvibilita' durante la vita di tutto il portafoglio, l'impresa applica metodi semplificati per assegnare il margine di rischio alle singole aree di attivita' che siano proporzionati alla natura, alla portata e alla complessita' dei rischi connessi. I metodi applicati devono essere coerenti nel tempo.
 
Art. 63

Calcolo delle riserve tecniche come elemento unico

1. Nel caso in cui le riserve tecniche siano calcolate come elemento unico ai sensi dell'art. 40 degli Atti delegati, l'impresa valuta se i flussi di cassa futuri associati ai contratti possono essere replicati in modo affidabile utilizzando strumenti finanziari. A tal fine, l'impresa valuta che i flussi di cassa di tali strumenti finanziari forniscano non solo lo stesso importo previsto per i flussi di cassa dei contratti ma anche andamenti simili in termini di variabilita'.
 
Art. 64

Affidabilita' della replicazione

1. Il calcolo delle riserve tecniche come elemento unico non e' ammesso nei seguenti casi:
a) una o piu' caratteristiche del futuro flusso di cassa, tra cui il valore atteso, la sua volatilita' o altre, dipendono da rischi le cui caratteristiche specifiche nell'impresa non sono reperibili in strumenti negoziati attivamente nei mercati finanziari;
b) le informazioni relative ai prezzi correnti non sono immediatamente disponibili al pubblico a causa del fatto che una o piu' caratteristiche del futuro flusso di cassa dipendono in certa misura dallo sviluppo di fattori specifici dell'impresa, quali spese o costi di acquisizione;
c) una o piu' caratteristiche del flusso di cassa futuro dipendono dallo sviluppo di fattori esterni all'impresa e sui quali non vi sono strumenti finanziari per i quali i valori di mercato affidabili sono osservabili.
 
Art. 65

Turbative nel breve periodo

1. Qualora il mercato attivo e trasparente di un determinato strumento finanziario non soddisfi temporaneamente le condizioni di spessore e liquidita', ma l'impresa ritiene ragionevolmente che le stesse saranno soddisfatte entro i successivi tre mesi, puo' utilizzare i prezzi che sono stati osservati in quel periodo.
2. L'impresa valuta che il ricorso a tali prezzi non si traduca in un errore significativo nella valutazione delle riserve tecniche.
 
Art. 66

Scomposizione delle obbligazioni

1. Nei casi in cui al medesimo contratto siano riconducibili sia flussi di cassa futuri che soddisfano tutte le condizioni ai fini del calcolo della riserva tecnica come elemento unico, sia altri flussi che non soddisfano alcune di queste condizioni, l'impresa effettua il calcolo della riserva tecnica di tale contratto separatamente per ciascuna serie di flussi di cassa, eseguendo il calcolo come elemento unico per il primo flusso e come calcolo della migliore stima e del margine di rischio per il secondo.
2. In caso di presenza di una significativa interdipendenza tra le due serie dei flussi di cassa l'impresa effettua il calcolo separato della migliore stima e del margine di rischio per l'intero contratto.
 
Art. 67

Flussi di cassa relativi a premi futuri e crediti
verso assicurati per premi

1. Nel calcolo della migliore stima, le imprese individuano i flussi di cassa per premi futuri in coerenza con i limiti di un contratto alla data di valutazione e includono nel calcolo delle passivita' i flussi di cassa per premi futuri in scadenza dopo la data di valutazione.
2. Le imprese iscrivono nel bilancio di solvibilita' i crediti verso assicurati per premi esigibili entro la data di valutazione fino al relativo incasso.
 
Art. 68

Calcolo della riserva per sinistri avvenuti e denunciati

1. L'impresa costituisce la riserva per sinistri avvenuti e denunciati senza tener conto dei seguenti elementi:
a) la riserva per sinistri avvenuti ma non ancora denunciati alla chiusura dell'esercizio;
b) le spese non direttamente imputabili ai singoli sinistri denunciati.
2. Per il calcolo della riserva di cui al comma 1, l'impresa puo', tra gli altri, utilizzare uno dei seguenti metodi:
a) metodologia basata sul numero e sul costo medio dei sinistri da pagare;
b) stima che si basa su una valutazione analitica separata del costo di ciascun sinistro (riserva d'inventario).

3. L'impresa considera l'utilizzo della stima di cui al precedente comma 2, lettera a), per aree di attivita' caratterizzate da una rapida liquidazione e da un costo medio stabile, mentre la stima di cui al comma 2, lettera b), per aree di attivita' caratterizzate da un basso numero di sinistri ed elevata variabilita' dei costi.
 
Art. 69

Riserva per sinistri avvenuti ma non ancora denunciati

1. La riserva per sinistri avvenuti ma non ancora denunciati comprende l'ammontare complessivo delle somme che risultano necessarie per far fronte al pagamento dei sinistri avvenuti, nell'esercizio stesso o in quelli precedenti, ma non ancora denunciati alla data delle valutazioni nonche' alle relative spese di liquidazione.
2. Se l'impresa utilizza tecniche attuariali per stimare la riserva di cui al comma 1, valuta l'idoneita' delle ipotesi alla base della tecnica impiegata, o la necessita' di apportare aggiustamenti ai modelli di sviluppo per riflettere adeguatamente l'evoluzione futura prevedibile.
 
Art. 70

Metodi per la valutazione delle spese di liquidazione
dei sinistri non direttamente imputabili

1. L'impresa puo' ricorrere al calcolo semplificato per la riserva per spese di liquidazione dei sinistri sulla base di quanto indicato nell'allegato 5 quando sono soddisfatti i seguenti criteri:
a) le spese possono ragionevolmente essere considerate proporzionate alle riserve tecniche calcolate come elemento unico;
b) la proporzione di cui alla lettera precedente e' stabile nel tempo e le spese si distribuiscono uniformemente per tutta la durata del portafoglio sinistri nel suo complesso.
 
Art. 71

Calcolo della riserva premi

1. Le riserve premi alla data di valutazione comprendono la valutazione di tutte le obbligazioni rilevate entro il limite di un contratto, per tutta l'esposizione a futuri eventi di sinistri, dove:
a) la copertura ha avuto inizio prima della data di valutazione;
b) la copertura non ha avuto inizio prima della data di valutazione, ma l'impresa ha sottoscritto un contratto che fornisce la copertura.
2. Fatta salva la valutazione della proporzionalita' e le disposizioni di cui all'art. 36, paragrafo 2, degli Atti delegati l'impresa puo' applicare la semplificazione di cui all'allegato 6.
3. L'impresa assicura che nel caso in cui il valore attuale degli afflussi di cassa futuri superi il valore attuale dei deflussi di cassa futuri, la riserva premi, escluso il margine di rischio, sia negativa.
 
Art. 72

Considerazioni per le proiezioni dei costi dei sinistri

1. L'impresa valuta adeguatamente i flussi di cassa per i sinistri inclusi nella riserva premi. A tal fine tiene conto dell'incidenza prevista del costo dei sinistri futuri, compresa la valutazione della probabilita' di sinistri infrequenti e particolarmente costosi e di sinistri latenti.
 
Art. 73

Incertezza sul comportamento del contraente

1. Ai fini della valutazione della riserva premi, l'impresa tiene conto della possibilita' che i contraenti possano esercitare le opzioni contrattuali per estendere, rinnovare, annullare o estinguere il contratto prima del termine di copertura fornito.
 
Art. 74

Separazione delle obbligazioni di assicurazione

1. Ai fini del calcolo di cui all'art. 260 degli Atti delegati, l'impresa ripartisce le obbligazioni assunte tra quelle imputabili ai premi gia' versati e quelle imputabili ai premi esigibili in futuro relativi ai contratti esistenti.
 
Art. 75

Ipotesi utilizzate per il calcolo degli utili attesi
nei premi futuri

1. Ai fini del calcolo delle riserve tecniche senza margine di rischio in base all'ipotesi secondo la quale i premi relativi ai contratti esistenti la cui riscossione e' attesa in un momento futuro non siano riscossi, l'impresa applica lo stesso metodo attuariale utilizzato per calcolare le riserve tecniche senza margine di rischio apportando esclusivamente le seguenti modifiche alle ipotesi:
a) le polizze dovrebbero essere trattate come se fossero in essere anziche' essere considerate cessate;
b) indipendentemente dalle condizioni giuridiche o contrattuali applicabili al contratto, il calcolo non include sanzioni, riduzioni o qualsiasi altro tipo di aggiustamento alla valutazione attuariale delle riserve tecniche senza margine di rischio, come se la polizza continuasse a essere in vigore.
 
Art. 76

Contratti di riassicurazione futuri

1. Ai fini del calcolo degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione, l'impresa rileva i flussi di cassa imputabili alla sottoscrizione di futuri contratti di riassicurazione che coprano obbligazioni gia' rilevate nel bilancio di solvibilita' nel caso in cui sostituisca accordi di riassicurazione in scadenza e purche' soddisfi le seguenti condizioni:
a) l'impresa ha definito una politica scritta sulla sostituzione dell'accordo di riassicurazione;
b) la sostituzione dell'accordo di riassicurazione non supera la frequenza trimestrale;
c) la sostituzione dell'accordo di riassicurazione non e' subordinata a qualsiasi evento futuro che e' al di fuori del controllo dell'impresa. Qualora la sostituzione dell'accordo e' subordinata a qualsiasi evento futuro sotto il controllo dell'impresa, le condizioni di subordinazione sono chiaramente documentate nella politica di cui alla lettera a);
d) la sostituzione dell'accordo di riassicurazione e' realistica e coerente con le attuali strategie aziendali e prassi di gestione dell'impresa, proprieta' verificate attraverso un confronto con le sostituzioni adottate in precedenza dall'impresa;
e) il rischio che l'accordo di riassicurazione non possa essere sostituito a causa di vincoli di capacita' e' irrilevante;
f) l'impresa abbia effettuato una stima adeguata del futuro premio di riassicurazione da pagare, contemplando il rischio che il costo di sostituzione degli accordi di riassicurazione esistenti potrebbe aumentare;
g) la sostituzione dell'accordo di riassicurazione non e' in contrasto con i requisiti che si applicano alle future misure di gestione di cui all'art. 236 degli Atti delegati.
 
Art. 77
Calcolo semplificato degli importi recuperabili dai contratti di
riassicurazione e da societa' veicolo - riserva premi
1. In caso di ricorso al calcolo semplificato di cui all'art. 57 degli Atti delegati, l'impresa applica i fattori risultanti dal rapporto tra gli importi al lordo e al netto della riassicurazione.
2. I due fattori di cui al comma 1 constano di:
a) un fattore da applicare ai deflussi di cassa, basato sull'esame dei dati storici dei sinistri, considerando il programma di riassicurazione applicabile in futuro;
b) un fattore da applicare agli afflussi di cassa, basato sugli importi dei relativi premi al lordo e al netto della riassicurazione che ci attende di ricevere ed incassare.
3. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 e la valutazione della proporzionalita', le imprese possono applicare le semplificazioni indicate nell'allegato 7.
 
Art. 78
Calcolo semplificato degli importi recuperabili da contratti di
riassicurazione - riserva sinistri

1. Gli importi recuperabili da contratti di riassicurazione per il calcolo della riserva per sinistri da pagare, devono essere calcolati mediante tecniche gross to net distinte per ogni anno di accadimento o per ogni anno di sottoscrizione non ancora estinto.
2. Il calcolo di cui al comma 1 viene condotto dall'impresa per una determinata area di attivita' o, se del caso, per gruppo di rischi omogenei.
3. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 e la valutazione della proporzionalita', le imprese possono applicare le semplificazioni indicate nell'allegato 7.
 
Art. 79

Calcolo semplificato dell'aggiustamento
per inadempienza della controparte

1. L'impresa ha la facolta' di ricorrere al calcolo semplificato di cui all'art. 61 degli Atti delegati nell'ipotesi che la probabilita' d'inadempienza della controparte rimanga realisticamente costante nel tempo.
2. L'impresa valuta che l'ipotesi di cui al comma 1 sia realistica tenendo conto della classe di merito della controparte e della duration modificata degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle societa' veicolo.
 
Art. 80

Periodo di proiezione dei flussi di cassa

1. Nel valutare se il periodo di proiezione e la tempistica dei flussi di cassa durante l'anno utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche sono proporzionali, l'impresa considera almeno le seguenti caratteristiche:
a) il grado di omogeneita' dei flussi di cassa;
b) la misura in cui i flussi di cassa futuri possono essere stimati (livello di incertezza);
c) la natura dei flussi di cassa.
 
Art. 81

Processo di convalida del calcolo delle riserve tecniche

1. Ai fini dei compiti di cui all'art. 272 degli Atti delegati, la funzione attuariale:
a) garantisce che la procedura di convalida sia proporzionata, considerando la significativita' dell'impatto, presa sia singolarmente sia in combinazione, di ipotesi, approssimazioni e metodologie sul valore delle riserve tecniche;
b) considera quali approcci e procedure di convalida sono piu' appropriati, a seconda delle caratteristiche della passivita' e della destinazione d'uso dell'approccio o della procedura;
c) garantisce che la procedura di convalida riguardi gli aspetti quantitativi e qualitativi e vada al di la' di un confronto delle stime con gli esiti. A tal fine include anche gli aspetti qualitativi come la valutazione dei controlli, la documentazione, l'interpretazione e la comunicazione dei risultati;
d) esegue una procedura periodica e dinamica in cui perfeziona periodicamente gli approcci di convalida per integrare l'esperienza acquisita dallo svolgimento delle convalide precedenti e in risposta alle mutevoli condizioni di mercato e operative.
 
Art. 82

Confronto tra i dati storici e le ipotesi utilizzate

1. Il confronto tra i dati e le tendenze di mercato con i dati tratti dall'esperienza sono parte integrante del processo di validazione.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, la funzione attuariale:
a) individua lo scostamento complessivo tra i sinistri attesi e quelli effettivamente verificatisi;
b) ripartisce lo scostamento complessivo nelle sue fonti principali e analizza le ragioni dello scostamento.
3. Se lo scostamento di cui al comma 2 non sembra essere un'irregolarita' temporanea, la funzione attuariale formula raccomandazioni all'organo amministrativo sulle eventuali modifiche da apportare al modello o alle ipotesi utilizzate.
 
Art. 83

Confronto con i dati di mercato per contratti
con opzioni e garanzie

1. L'impresa valuta se vi sia una gamma di strumenti di mercato disponibili per riprodurre approssimativamente i contratti con opzioni incorporate e garanzie. Se disponibile, il prezzo di tali portafogli dovrebbe essere confrontato con il valore delle riserve tecniche, calcolato come la somma della migliore stima ed il margine di rischio.
 
Art. 84

Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino dell'IVASS e sul sito istituzionale.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 2016

p. Il Direttorio integrato
Il Presidente
Rossi
 
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