Gazzetta n. 76 del 1 aprile 2016 (vai al sommario)
CAMERA DEI DEPUTATI
DELIBERAZIONE 23 marzo 2016
Modifiche alla deliberazione della Camera dei deputati 17 novembre 2014, recante istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza e di identificazione, nonche' sulle condizioni di trattenimento dei migranti nei centri di accoglienza, nei centri di accoglienza per richiedenti asilo e nei centri di identificazione ed espulsione.


Art. 1

1. All'art. 1 della deliberazione della Camera dei deputati 17 novembre 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) le parole: «per la durata di un anno» sono sostituite dalle seguenti: «per la durata della XVII legislatura»;
2) le parole: «e di identificazione,» sono sostituite dalle seguenti: «, di identificazione ed espulsione»;
3) le parole: «nei centri di accoglienza (CDA), nei centri di accoglienza per richiedenti asilo (CARA) e nei centri di identificazione ed espulsione (CIE)» sono sostituite dalle seguenti: «e sulle risorse pubbliche impegnate»;
b) al comma 2:
1) alla lettera a), le parole: «nei CDA, nei CARA e nei CIE» sono sostituite dalle seguenti: «nei centri di accoglienza e di trattenimento dei migranti»;
2) alla lettera b), le parole: «nei CDA, nei CARA e nei CIE» sono sostituite dalle seguenti: «nei centri di accoglienza e di trattenimento dei migranti»;
3) alla lettera d), le parole: «nei CDA e nei CARA e» sono sostituite dalla seguente: «nonche'» e la parola: «CIE» e' sostituita dalle seguenti: «centri di identificazione ed espulsione (CIE)»;
4) alla lettera e), le parole: «trattenute all'interno di ciascun CIE e di quelle ospitate all'interno di ciascun CDA e di ciascun CARA» sono sostituite dalle seguenti: «nei centri di accoglienza e di trattenimento dei migranti» e le parole: «altri CIE, CDA e CARA» sono sostituite dalle seguenti: «altri centri di accoglienza e di trattenimento»;
5) alla lettera g), le parole: «dei CDA, dei CARA e dei CIE» sono sostituite dalle seguenti: «dei centri di accoglienza e di trattenimento»;
6) alla lettera i), le parole: «nei CDA, nei CARA e nei CIE» sono sostituite dalle seguenti: «nei centri di accoglienza e di trattenimento»;
c) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. La Commissione, in relazione ai compiti di cui al comma 2:
a) accerta le modalita' di svolgimento della procedura di identificazione e il rispetto delle garanzie di accesso alla procedura di richiesta di protezione internazionale, nonche' l'efficacia del sistema di esame e valutazione delle domande di protezione internazionale, in relazione agli obblighi di protezione umanitaria e alle esigenze di sicurezza del territorio e della popolazione nazionale;
b) verifica le misure adottate in tema di profilassi e assistenza sanitaria, a tutela della salute dei migranti e della popolazione residente;
c) valuta l'attuale sistema dei centri di accoglienza, sia in relazione alla loro distribuzione nel territorio nazionale, sia in termini comparativi con altri possibili modelli organizzativi, nonche' le procedure per l'affidamento degli appalti relativi ai servizi di gestione dei medesimi centri, con particolare riguardo ai requisiti previsti per la partecipazione alla procedura, agli strumenti di gestione contabile e al sistema dei controlli sulla gestione finanziaria e sulla qualita' del servizio, anche acquisendo, con la collaborazione delle regioni e degli enti locali interessati, i documenti, le informazioni e gli elementi per valutare le ricadute di carattere sociale;
d) svolge una specifica indagine sulle modalita' di protezione dei minori stranieri non accompagnati e delle altre categorie di soggetti vulnerabili;
e) accerta il rispetto della normativa vigente riferita alle misure di trattenimento dei migranti nei CIE e valuta le opportune modifiche volte a rendere piu' efficienti il meccanismo di rimpatrio e l'esecuzione dei provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale;
f) indaga sulla gestione e verifica l'entita' delle risorse pubbliche e dei fondi dell'Unione europea destinati e stanziati, in maniera distinta, per il sistema di accoglienza, di trattenimento e di rimpatrio dei migranti, accertando eventuali irregolarita' nell'uso delle risorse e nell'esercizio della funzione di controllo.
2-ter. La Commissione acquisisce dalle amministrazioni pubbliche e da agenzie o enti non governativi dati ed evidenze statistiche sul sistema di accoglienza e di identificazione, anche ai fini della diffusione pubblica dei dati non coperti da riservatezza, con le modalita' individuate dall'ufficio di presidenza della Commissione medesima».
2. All'art. 2, comma 5, della deliberazione della Camera dei deputati 17 novembre 2014 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Entro il 31 dicembre di ogni anno la Commissione presenta alla Camera una relazione sull'attivita' svolta e sui risultati dell'inchiesta. Per l'attivita' svolta fino al 31 gennaio 2016 la Commissione presenta alla Camera una relazione entro il 30 aprile 2016».
3. All'art. 5, comma 5, della deliberazione della Camera dei deputati 17 novembre 2014, le parole: «nel limite massimo di 100.000 euro, di cui 10.000 euro per l'anno 2014 e 90.000 euro per l'anno 2015,» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite massimo di 90.000 euro annui».
4. Al titolo della deliberazione della Camera dei deputati 17 novembre 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «e di identificazione,» sono sostituite dalle seguenti: «, di identificazione ed espulsione»;
b) le parole: «nei centri di accoglienza, nei centri di accoglienza per richiedenti asilo e nei centri di identificazione ed espulsione» sono sostituite dalle seguenti: «e sulle risorse pubbliche impegnate».
Roma, 23 marzo 2016

La Presidente: Boldrini
 
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