Gazzetta n. 76 del 1 aprile 2016 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 18 marzo 2016 |
Variazione dell'importo dell'onere fiscale minimo sulle sigarette previsto dall'articolo 39-octies, comma 6, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 23 agosto 1988, n 400, e successive modificazioni, concernente disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri; Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, recante il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative; Visto il decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni, di emanazione del regolamento recante norme concernenti l'istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonche' le attivita' di accertamento e di controllo delle imposte riguardante i tabacchi lavorati; Visto il decreto legislativo del 15 dicembre 2014, n. 188, recante disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro succedanei, nonche' di fiammiferi, a norma dell'articolo 13 della legge 11 marzo 2014, n. 23, ed in particolare, l'articolo 1, comma 2, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, tenuto conto dell'andamento dei consumi e del livello dei prezzi di vendita, puo' essere variato, tra l'altro, l'importo di cui al comma 6 dell'articolo 39-octies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, fino all'importo di euro 5,00; Considerato che, in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 39-quinquies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono fissate le tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati in riferimento al prezzo medio ponderato delle sigarette, che per il 2015 e' pari a € 233,00 il chilogrammo convenzionale, comportando, ai sensi dell'articolo 39-octies, commi 1, 3 e 4, dello stesso decreto legislativo, l'aumento dell'importo dell'accisa di € 0,54 il chilogrammo per i prezzi per i quali la somma dell'importo dell'iva e dell'accisa risulta superiore all'importo di € 170,00 il chilogrammo, stabilito, a titolo di onere fiscale minimo, dal comma 6 del medesimo articolo 39-octies; Considerata l'esigenza di incrementare, anche per i prezzi ai quali si applica l'onere fiscale minimo, l'accisa in misura pari all'incremento registrato per quella applicata agli altri prezzi a seguito della variazione del prezzo medio ponderato delle sigarette, al fine di mantenere un equilibrato assetto del mercato; Considerato che, all'attualita', non si ravvisa l'esigenza di apportare modifiche agli altri elementi previsti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 188/2014; Vista la proposta del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli trasmessa con nota prot. n. 9863 del 1° febbraio 2016;
Decreta:
Art. 1 Rideterminazione dell'importo dell'onere fiscale minimo sulle sigarette
Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, l'importo di cui all'articolo 39-octies, comma 6, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, e' stabilito in euro 170,54 il chilogrammo convenzionale. |
| Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2 Ripartizione dei prezzi di vendita delle sigarette ai quali si applica l'onere fiscale minimo
Per i prezzi indicati nella tabella allegata al presente decreto, la rispettiva ripartizione fissata con determinazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli prot. n. 6041 R.U. del 22 gennaio 2016 e' sostituita da quella riportata nella tabella medesima. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Copia del presente decreto e della relativa relazione tecnica, e' trasmessa alle Commissioni parlamentari competenti per materia, nonche' a quelle competenti per i profili finanziari. Roma, 18 marzo 2016
Il Ministro: Padoan |
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