Gazzetta n. 71 del 25 marzo 2016 (vai al sommario)
COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
DELIBERA 14 marzo 2016
Comparto Ministeri - Valutazione di idoneita' dell'Accordo nazionale del 23 febbraio 2016, di integrazione dell'Accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del Comparto Ministeri, dell'8 marzo 2005, sottoscritto da ARAN e dalle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali FP CGIL, CISL FP, UIL PA, CONFSAL UNSA e FILP. (Delibera n. 16/116).


LA COMMISSIONE

Nel procedimento pos. n. 2399/15, premesso che:
l'art. 1, comma 2, lettera a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, individua, tra i servizi pubblici essenziali da garantire in caso di sciopero, la tutela del patrimonio artistico, con particolare riguardo ai servizi di protezione ambientale e di vigilanza sui beni culturali;
l'art. 2, comma 2, lettera a), dell'Accordo nazionale sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali per il Comparto Ministeri, dell'8 marzo 2005, valutato idoneo dalla Commissione con delibera n. 05/178, del 13 aprile 2005 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 96, del 27 aprile 2005), prevede, tra l'altro, che, in caso di sciopero, debba essere garantita la custodia del patrimonio artistico, archeologico e monumentale;
l'art. 4, comma 5, di tale Accordo individua i periodi di franchigia durante i quali non possono essere effettuati scioperi coinvolgenti i servizi di fruizione del patrimonio artistico, archeologico e monumentale;
il decreto-legge n. 146 del 20 settembre 2015, recante "Misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione", convertito nella legge n. 182 del 12 novembre 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 18 novembre 2015, ha modificato l'art. 1, comma 2, lettera a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, prevedendo, tra i servizi pubblici essenziali da garantire in caso di sciopero, oltre ai servizi di protezione ambientale e di vigilanza sui beni culturali, anche l'apertura al pubblico regolamentata di musei e altri istituti e luoghi della cultura indicati dall'art. 101, comma 3, del Codice dei beni culturali, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004;
a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 182 del 12 novembre 2015, l'ARAN, delegazione trattante di parte pubblica, ha convocato, per il giorno 23 novembre 2015, le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del Comparto, per l'avvio della trattativa diretta all'integrazione dell'Accordo vigente nel settore, a seguito delle modifiche apportate dalla citata legge di conversione;
con nota del 24 novembre 2015, l'ARAN ha rappresentato alla Commissione che, nel corso del predetto incontro, le Organizzazioni sindacali hanno ritenuto insussistenti le condizioni per la prosecuzione delle trattative dirette all'individuazione delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni;
la Commissione di garanzia, rilevata la sostanziale distanza tra le parti sociali, ha adottato, con delibera n. 16/01, dell'11 gennaio 2016, una Proposta di Regolamentazione provvisoria in materia di prestazioni indispensabili, ex art. 13, comma 1, lettera a), della legge 146 del 1990, e successive modificazioni, nel settore dei beni culturali di appartenenza statale;
in data 12 febbraio 2016, presso la sede della Commissione di garanzia, si e' tenuta un'audizione con i rappresentanti dell'ARAN e delle Organizzazioni sindacali rappresentative del Comparto, nel corso della quale tutte le parti sociali hanno manifestato la volonta' di riprendere le trattative dirette all'integrazione dell'Accordo vigente nel Comparto dei ministeri;
con l'Accordo nazionale del 23 febbraio 2016, siglato da tutte le Organizzazioni sindacali rappresentative del Comparto, ad eccezione di UGL FEDERAZIONE INTESA e USB Pubblico Impiego, le parti firmatarie hanno integrato l'Accordo nazionale per il Comparto ministeri, dell'8 marzo 2005, dando attuazione alle disposizioni contenute nella legge 12 novembre 2015, n. 182, di conversione del decreto legge n. 146 del 20 settembre 2015, che ha modificato l'art. 1, comma 2, lettera a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni;
con nota del 24 febbraio 2016, l'ARAN ha trasmesso alla Commissione di garanzia il testo del predetto Accordo, per la prescritta valutazione di idoneita';
in data 29 febbraio 2016, la Commissione ha trasmesso il testo di tale Accordo alle Associazioni degli utenti e dei consumatori, di cui alla legge n. 281 del 30 luglio 1998, per l'acquisizione del relativo parere;
entro il termine del 7 marzo 2016, fissato dalla Commissione ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, non e' pervenuto alcun parere da parte delle Associazioni degli utenti e dei consumatori;
Considerato che:
1) l'Accordo di integrazione del 23 febbraio 2016, allegato alla presente delibera, quale parte integrante e sostanziale, risulta sottoscritto dall'ARAN, delegazione trattante di parte pubblica, e da una larga maggioranza delle Organizzazioni sindacali rappresentative del Comparto;
2) il testo dell'Accordo integra il vigente Accordo collettivo nazionale, dell'8 marzo 2005 in materia di norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e in materia di procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero per il Comparto Ministeri, in attuazione della legge n. 146 del 1990, cosi' come modificata dal decreto legge n. 146 del 20 settembre 2015, recante "Misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione", convertito con modifiche nella legge n. 182 del 12 novembre 2015;
3) il predetto Accordo prevede, tra i servizi pubblici essenziali da garantire in caso di sciopero, oltre ai servizi di protezione ambientale e di vigilanza sui beni culturali, anche l'apertura al pubblico regolamentata di musei e altri istituti e luoghi della cultura indicati dall'art. 101, comma 3, del Codice dei beni culturali, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004;
4) l'Accordo individua le prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero, prevedendo la tutela, la vigilanza e la custodia dei beni culturali, nonche' la pubblica fruizione di musei e altri istituti e luoghi della cultura indicati nell'art. 101, comma 3, del codice dei beni culturali, nella misura non inferiore al 50% degli spazi ordinariamente aperti al pubblico, comprensivi degli elementi caratterizzanti;
5) l'Accordo demanda la stipulazione dei relativi Protocolli di attuazione alla successiva contrattazione decentrata;
6) l'Accordo consente alle parti di ricorrere ad un criterio alternativo di garanzia del servizio, dettato da specifiche esigenze dell'utenza o oggettiva compromissione del diritto di sciopero, consistente nell'individuazione, mediante Protocollo d'Intesa, di una fascia oraria, corrispondente al 50% del normale orario di apertura al pubblico dei musei e altri istituti e luoghi della cultura, coincidente con il periodo di massima richiesta dell'utenza;
7) l'Accordo disciplina puntualmente le modalita' di individuazione dei contingenti di personale da impiegare nelle prestazioni indispensabili in caso di sciopero;
8) in caso di sciopero riguardante i servizi di fruizione di beni culturali, vengono previsti periodi di franchigia adeguati ad assicurare un adeguato contemperamento tra l'esercizio del diritto di sciopero e la vigilanza, fruizione e valorizzazione di musei e altri istituti e luoghi della cultura;

Rilevato

che l'Accordo nazionale di integrazione del 23 febbraio 2016 e' idoneo a garantire il contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, di cui alla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni;

Revoca

la Proposta di Regolamentazione provvisoria in materia di prestazioni indispensabili, ex art. 13, comma 1, lettera a), della legge 146 del 1990, e successive modificazioni, nel settore dei beni culturali di appartenenza statale, adottata con delibera n. 16/01, dell'11 gennaio 2016;

Valuta idoneo

ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, l'Accordo di integrazione dell'Accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del Comparto Ministeri, sottoscritto in data 23 febbraio 2016, da ARAN e dalle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali FP CGIL, CISL FP, UIL PA, CONFSAL UNSA e FILP;

Dispone:

la trasmissione della presente delibera all'ARAN e alle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali FP CGIL, CISL FP, UIL PA, CONFSAL UNSA, FILP, FEDERAZIONE UGL INTESA e USB Pubblico Impiego, nonche' ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo;
Dispone inoltre la pubblicazione del citato Accordo e della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' l'inserimento degli stessi sul sito internet della Commissione di garanzia.
Roma, 14 marzo 2016

Il Presidente: Alesse
 
Allegato
ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE IN MATERIA DI NORME DI GARANZIA DEI
SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI E SULLE PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E
CONCILIAZIONE IN CASO DI SCIOPERO

Il giorno 23 febbraio 2016, alle ore 19.00, presso la sede dell'Aran, ha avuto luogo l'incontro tra:
L' ARAN nella persona del Presidente dott. Sergio Gasparrini firmato
e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:

=================================================================
| Organizzazioni sindacali: |  Confederazioni: |
+=============================+=================================+
| CILS FP firmato | CISL firmato |
+-----------------------------+---------------------------------+
| FP CGIL firmato | CGIL firmato |
+-----------------------------+---------------------------------+
| UIL PA firmato | UIL firmato |
+-----------------------------+---------------------------------+
| CONFSAL UNSA  firmato | CONFSAL  firmato |
+-----------------------------+---------------------------------+
| FED.NE NAZ.LE UGL INTESA FP | |
|non firmato | UGL non firmato |
+-----------------------------+---------------------------------+
| FILP firmato | CSE  firmato |
+-----------------------------+---------------------------------+
| USB PI non firmato | USB non firmato |
+-----------------------------+---------------------------------+

Al termine della riunione le parti sottoscrivono, l'allegato accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali in caso di sciopero.

COMPARTO MINISTERI
ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE IN MATERIA DI NORME DI GARANZIA DEI
SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI E SULLE PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E
CONCILIAZIONE IN CASO DI SCIOPERO

Art. 1.
Campo di applicazione e finalita'

1. Il presente accordo integra il vigente Accordo collettivo nazionale dell'8 marzo 2005 sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero per il comparto dei Ministeri, in attuazione della legge 12 giugno 1990, n. 146, cosi' come modificata dal d.l. 20 settembre 2015, n. 146, convertito dalla legge 12 novembre 2015, n. 182.
2. L'art. 1, comma 2, dell'Accordo dell'8 marzo 2005, e' cosi' sostituito:
«1. Il presente accordo da' attuazione alle disposizioni contenute nella legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, nonche' dalla legge 12 novembre 2015, n. 182, di conversione del d.l. 20 settembre 2015, n. 146, in materia di servizi minimi essenziali in caso di sciopero, indicando le prestazioni indispensabili e fissando i criteri per la determinazione dei contingenti di personale tenuti a garantirle.».
3. Per quanto non previsto dal presente testo contrattuale, restano confermate le disposizioni dell'Accordo dell'8 marzo 2005, di cui al comma 1.

Art. 2.
Servizi pubblici essenziali

1. L'art. 2, comma 1, dell'Accordo dell'8 marzo 2005, di cui all'art. 1, viene modificato come segue:
alla lettera g) dopo le parole "vigilanza sui beni culturali", viene integrato con la seguente previsione:
«nonche' apertura al pubblico regolamentata di musei e altri istituti e luoghi della cultura di cui all' art. 101, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»;
2. L'art. 2, comma 2, dell'Accordo dell'8 marzo 2005, di cui all'art. 1:
alla lettera a), 1 alinea, sono eliminate le parole: «del patrimonio artistico, archeologico e monumentale»
Viene aggiunta la seguente lettera:
o) fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale, da assicurare mediante:
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo:
1) la tutela, la vigilanza e la custodia dei beni culturali;
2) la pubblica fruizione degli istituti e luoghi della cultura di cui al comma 1, lett. g) nella misura non inferiore al 50% degli spazi ordinariamente aperti al pubblico, comprensivi degli elementi caratterizzanti;
3) qualora quest'ultima misura comporti un oggettivo pregiudizio dell'esercizio del diritto di sciopero o si riveli inadeguata a garantire le specifiche esigenze dell'utenza, l'individuazione, mediante Protocollo di intesa, di una fascia oraria, corrispondente al 50% del normale orario di apertura al pubblico dei musei e altri istituti e luoghi della cultura coincidente con il periodo di massima richiesta dell'utenza. La completezza del servizio deve essere garantita unicamente durante la suddetta fascia oraria.

Art. 3.
Contingenti di personale

1. Nell'art. 3 dell'Accordo dell'8 marzo 2005, dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente:
«6. Per garantire la piena erogazione del servizio, nell'ipotesi di cui all'art. 2, comma 2, lettera o), punto 3) l'amministrazione ricorre al personale programmato nei normali turni».

Art. 4.
Modalita' di effettuazione degli scioperi

2. L'art. 4, comma 5, dell'Accordo dell'8 marzo 2005, e' cosi' sostituito:
«5. Non possono essere proclamati scioperi coinvolgenti i servizi essenziali nel mese di agosto, nei giorni dal 23 dicembre al 3 gennaio e nei giorni dal giovedi' antecedente la Pasqua al martedi' successivo, limitatamente ai servizi:
di fruizione dei beni culturali;
connessi allo sdoganamento di cui all'art. 2, comma 2, lettera e);
di sanita';».

Art. 5.
Norma finale

1. In fase di prima applicazione, entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, sono stipulati ai sensi dell'art. 3 dell'Accordo dell' 8 marzo 2005, i relativi Protocolli di attuazione. Decorso tale termine, le parti riassumono le rispettive prerogative e liberta' di iniziativa e l'amministrazione adotta i necessari regolamenti, in conformita' con le disposizioni del presente Accordo.
2. I Protocolli di cui al presente Accordo garantiscono comunque un adeguato contemperamento tra l'esercizio del diritto di sciopero e la vigilanza, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale, secondo quanto previsto all'art. 2, comma 2, anche nell'ottica di assicurarne l'accessibilita' in condizioni di sicurezza, valutando altresi' la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 2, comma 2, lett. o) punto 3).
 
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