Estratto determina V&A n. 399/2016 del 25 febbraio 2016
Sono autorizzate le seguenti variazioni: C.I.4) Aggiornamento dei paragrafi 4.2, 4.4, e 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti sezioni del foglio illustrativo e delle etichette. Adeguamenti al QRD template. Relativamente al medicinale «MOVIPREP», nelle seguenti forme e confezioni: 037711013 - «Polvere per soluzione orale» 2 sacche contenenti 1 bustina A Carta/Ldpe/Al/Ldpe da 112 g + 1 bustina B Carta/Ldpe/Al/Ldpe da 11 g (1 trattamento); 037711025 - «Polvere per soluzione orale» 20 sacche contenenti 1 bustina A Carta/Ldpe/Al/Ldpe da 112 g + 1 bustina B Carta/Ldpe/Al/Ldpe da 11 g (10 trattamenti); 037711037 - «Polvere per soluzione orale» 80 sacche contenenti 1 bustina a Carta/Ldpe/Al/Ldpe da 112 g + 1 bustina B Carta/Ldpe/Al/Ldpe da 11 g (40 trattamenti); 037711049 - «Polvere per soluzione orale» 160 sacche contenenti 1 bustina a Carta/Ldpe/Al/Ldpe da 112 g + 1 bustina B Carta/Ldpe/Al/Ldpe da 11 g (80 trattamenti); 037711052 - «Polvere per soluzione orale» 320 sacche contenenti 1 bustina a Carta/Ldpe/Al/Ldpe da 112 g + 1 bustina B Carta/Ldpe/Al/Ldpe da 11 g (160 trattamenti); 037711064 - «Polvere per soluzione orale» 640 sacche contenenti 1 bustina a Carta/Ldpe/Al/Ldpe da 112 g + 1 bustina B Carta/Ldpe/Al/Ldpe da 11 g (320 trattamenti); 037711126 - «Polvere per soluzione orale» 80 sacche contenenti 1 bustina a Carta/Ldpe/Al/Ldpe da 112 g + 1 bustina B Carta/Ldpe/Al/Ldpe da 11 g (40 trattamenti) Osp; 037711138 - «Gusto arancio polvere per soluzione orale» 2 sacche contenenti 1 bustina A Ca/Ldpe/Al/ldpe da 112 g + 1 bustina B Ca/Ldpe/Al/Ldpe da 11 g (1 trattamento); 037711140 - «Gusto arancio polvere per soluzione orale» 20 sacche contenenti 1 bustina A Ca/Ldpe/Al/ldpe da 112 g + 1 bustina B Ca/Ldpe/Al/Ldpe da 11 g (10 Trattamenti); 037711153 - «Gusto arancio polvere per soluzione orale» 80 sacche contenenti 1 bustina A Ca/Ldpe/Al/ldpe da 112 g + 1 bustina B Ca/Ldpe/Al/Ldpe da 11 g (40 trattamenti); 037711165 - «Gusto arancio polvere per soluzione orale» 160 sacche contenenti 1 bustina A Ca/Ldpe/Al/ldpe da 112 g + 1 bustina B Ca/Ldpe/Al/Ldpe da 11 g (80 trattamenti); 037711177 - «Gusto arancio polvere per soluzione orale» 320 sacche contenenti 1 bustina A Ca/Ldpe/Al/ldpe da 112 g + 1 bustina B Ca/Ldpe/Al/Ldpe da 11 g (160 trattamenti); 037711189 - «Gusto arancio polvere per soluzione orale» 640 sacche contenenti 1 bustina A Ca/Ldpe/Al/ldpe da 112 g + 1 bustina B Ca/Ldpe/Al/Ldpe da 11 g (320 trattamenti); 037711191 - «Gusto arancio polvere per soluzione orale» 80 sacche contenenti 1 bustina A Ca/Ldpe/Al/ldpe da 112 g + 1 bustina B Ca/Ldpe/Al/Ldpe da 11 g (40 trat.) Osp; Procedure: UK/H/0891/001-002/II/042-UK/H/0891/001-002/II/044-UK/H/0891/001-002/I I/047. Titolare A.I.C.: Norgine BV.
Stampati
1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura. 2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Smaltimento scorte
Sia i lotti gia' prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'articolo 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine. Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |