Gazzetta n. 68 del 22 marzo 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 2 marzo 2016
Scioglimento della «Meridional Future Societa' cooperativa di produzione e lavoro a r.l.», in Napoli e nomina del commissario liquidatore.


IL DIRETTORE GENERALE per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni
commissariali

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;
Visto l' art. 2545-septiesdecies c.c.;
Visto l' art. 1 legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-septiesdecies c.c.;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;
Viste le risultanze della ispezione straordinaria conclusa l'8 ottobre 2015 e del successivo accertamento ispettivo concluso il 18 novembre 2015 con la proposta di scioglimento per atto dell'Autorita' ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies c.c.;
Preso atto che dalle risultanze ispettive si rileva che la societa' non persegue lo scopo mutualistico e che l'istruttoria effettuata da questo ufficio ha riscontrato la effettiva ricorrenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento di scioglimento per atto dell'Autorita' previsto dall'art. 2545-septiesdecies c.c.;
Considerato, infatti, che gli ispettori hanno evidenziato che la cooperativa ha subappaltato i sevizi di carico e scarico delle pubblicazioni a diverse societa' nonostante il contratto di appalto stipulato con la «Diffusion Press» vieti gli affidamenti a terzi di tali servizi;
Considerato, altresi', che gli ispettori hanno evidenziato anche l'inattendibilita' della contabilita' dell'ente, suffragata persino da fatture emesse in favore di societa' subappaltate risultate in procedura liquidatoria a seguito di delibera di scioglimento;
Tenuto conto che le risultanze ispettive hanno anche evidenziato una scarsa partecipazione dei soci all'attivita' sociale a seguito di irregolare procedura di convocazione delle assemblee dei soci, la gestione della cooperativa in capo alla esigua platea sociale, peraltro legata da vincoli di parentela;
Considerato, infine, che gli ispettori hanno evidenziato indizi di violazioni di natura fiscale e tributaria;
Vista la nota n. 0013839 del 21 gennaio 2016 con la quale questo ufficio ha comunicato al legale rappresentante dell'ente l'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di scioglimento ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies c.c. nei confronti della societa' cooperativa «Meridional Future societa' cooperativa di produzione e lavoro a r.l.»;
Vista la nota del 9 febbraio 2016, pervenuta il 16 febbraio 2016, con la quale il legale rappresentante della cooperativa, anziche' controdedurre in difesa, si e' limitato a comunicare che la cooperativa aveva deliberato il proprio scioglimento anticipato e volontario con assemblea straordinaria in data 28 dicembre 2015, con verbale redatto dal notaio Angela Caputo, peraltro con motivazioni collegate alle risultanze del verbale di ispezione straordinaria e non riconducibili ai presupposti art. 2545-duodecies c.c.;
Considerato, quindi, che la cooperativa ha deliberato il proprio scioglimento sulla base delle irregolarita' riscontrate al termine dell'ispezione straordinaria e non gia' a seguito di una autonoma valutazione, di fatto volendo eludere l'adozione del provvedimento sanzionatorio per atto dell'Autorita', proposto in sede ispettiva;
Considerato che il Comitato centrale per le cooperative, in data 24 febbraio 2016, ha espresso parere favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorita' con nomina di commissario liquidatore perche' dall'istruttoria sono emersi seri indizi di spurieta' della cooperativa e tutti i presupposti codicistici dello scioglimento per atto dell'autorita' per mancato perseguimento dello scopo mutualistico (frequente ricorso al subappalto, subappalto a terzi in violazione del contratto di appalto, contabilita' inattendibile, indizi di evasione fiscale, ristretta base sociale con vincoli di parentela, irregolarita' di convocazione delle assemblee);
Considerato necessario, nel caso, provvedere ad adottare lo scioglimento d'ufficio per atto dell'Autorita', al fine di sanzionare il carattere di spurieta' dell'ente;
Considerati gli specifici requisiti professionali come risultanti dal curriculum vitae del dott. Gianluca Castiello;

Decreta:

Art. 1

La societa' cooperativa «Meridional Future societa' cooperativa di produzione e lavoro a r.l.» con sede in Napoli (codice fiscale 07739440639), e' sciolta per atto d'autorita' ai sensi dell' art. 2545-septiesdecies c.c. ed il dott. Gianluca Castiello, nato a Napoli il 5 maggio 1977 (codice fiscale CSTGLC77E05F839N), domiciliato in Trentola Ducenta (CE), via degli Olmi n. 8 ne e' nominato commissario liquidatore.
 
Art. 2

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Avverso il presente provvedimento e' possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.
Roma, 2 marzo 2016

Il direttore generale: Moleti
 
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