Gazzetta n. 66 del 19 marzo 2016 (vai al sommario)
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
COMUNICATO
Annuncio di una richiesta di referendum abrogativo



Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 17 marzo 2016, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da 10 cittadini italiani, muniti dei certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:
Volete voi che siano abrogate:
la legge 13 luglio 2015, n. 107, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 162 del 15 luglio 2015, «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti», limitatamente alle seguenti parti?:
Articolo 1, comma 126, limitatamente alle parole: «del merito»;
Articolo 1, comma 127: «Il dirigente scolastico, sulla base dei criteri individuati dal comitato per la valutazione dei docenti, istituito ai sensi dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dal comma 129 del presente articolo, assegna annualmente al personale docente una somma del fondo di cui al comma 126 sulla base di motivata valutazione»;
Articolo 1, comma 128, limitatamente alle parole: «di cui al comma 127, definita bonus, e'», nonche' alle parole: «merito del», nonche' alle parole: «di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e»;
Articolo 1, comma 130: «Al termine del triennio 2016-2018, gli uffici scolastici regionali inviano al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca una relazione sui criteri adottati dalle istituzioni scolastiche per il riconoscimento del merito dei docenti ai sensi dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dal comma 129 del presente articolo. Sulla base delle relazioni ricevute, un apposito Comitato tecnico scientifico nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, previo confronto con le parti sociali e le rappresentanze professionali, predispone le linee guida per la valutazione del merito dei docenti a livello nazionale. Tali linee guida sono riviste periodicamente, su indicazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sulla base delle evidenze che emergono dalle relazioni degli uffici scolastici regionali. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato»;
nonche' il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione», pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 115 del 19 maggio 1994, S.O., limitatamente alle seguenti parti:
Articolo 11, comma 2, lettera b), come sostituito dall'articolo 1, comma 129 della legge 13 luglio 2015, n. 107, «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»: «b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio di istituto;";
Articolo 11 comma 2, lettera c), come sostituito dal comma 129 della legge 13 luglio 2015, n. 107, «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»: «c) un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.»;
Articolo 11 comma 3, come sostituito dal comma 129 della legge 13 luglio 2015, n. 107, «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»: «3. Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base: a) della qualita' dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonche' del successo formativo e scolastico degli studenti; b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonche' della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche; c) delle responsabilita' assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.»;
Articolo 11 comma 4, come sostituito dal comma 129 della legge 13 luglio 2015, n. 107, «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti», limitatamente alla parola: «altresi'».
Dichiarano di eleggere domicilio presso: «La Casa dei Diritti sociali», con sede in Roma, piazza Vittorio n. 2.
 
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