Gazzetta n. 65 del 18 marzo 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 23 dicembre 2015, n. 228
Regolamento sulla disciplina della struttura, dei poteri e delle modalita' di funzionamento dell'Organismo previsto dall'articolo 112-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonche' l'individuazione dei requisiti di onorabilita' e professionalita' dei componenti degli organi e relativi criteri.


IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni, e in particolare:
l'articolo 112, comma 1, ai sensi del quale i confidi, anche di secondo grado, sono iscritti in un elenco tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo 112-bis;
l'articolo 112-bis, comma 1, primo periodo, che ha istituito un Organismo, avente personalita' giuridica di diritto privato, con autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria competente per la gestione dell'elenco dei confidi;
l'articolo 112-bis, comma 8, in base al quale il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, disciplina:
a) la struttura, i poteri e le modalita' di funzionamento dell'Organismo necessari a garantirne funzionalita' ed efficienza;
b) i requisiti, ivi compresi quelli di professionalita' e onorabilita', dei componenti degli organi di gestione e controllo dell'Organismo;
Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n.141 e successive modificazioni e, in particolare:
l'articolo 10, comma 3, ai sensi del quale, ai fini della costituzione dell'Organismo, i primi componenti sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia;
l'articolo 10, comma 8-ter, ai sensi del quale l'Organismo di cui all'articolo 112-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si intende costituito alla data di avvio della gestione dell'elenco;
l'articolo 10, comma 8-quater, ai sensi del quale la data di avvio della gestione dell'elenco tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo 112-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' comunicata alla Banca d'Italia e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica;
Visto l'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che disciplina l'attivita' di garanzia collettiva dei fidi;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentita la Banca d'Italia;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 ottobre 2014;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri effettuata con nota prot. 25/UCL/2051 del 13 gennaio 2015, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e il nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento rilasciato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con nota n. 1618 del 24 febbraio 2015;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1. Nel presente regolamento si intendono per:
a) "t.u.b.": il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
b) "Organismo": l'Organismo per la tenuta dell'elenco dei confidi istituito dall'articolo 112-bis, comma 1, t.u.b.;
c) "organi": l'Organo di gestione, l'Organo di controllo e, ove previsto dallo Statuto, il Direttore generale dell'Organismo;
d) "confidi": i consorzi con attivita' esterna, nonche' quelli di garanzia collettiva dei fidi tra liberi professionisti, le societa' cooperative, le societa' consortili per azioni, a responsabilita' limitata o cooperative che svolgono l'attivita' di garanzia collettiva dei fidi;
e) "confidi di secondo grado": i consorzi con attivita' esterna, nonche' quelli di garanzia collettiva dei fidi tra liberi professionisti, le societa' cooperative, le societa' consortili per azioni, a responsabilita' limitata o cooperative, costituiti dai confidi ed eventualmente da imprese consorziate o socie di questi ultimi o da altre imprese, che svolgono l'attivita' di garanzia collettiva dei fidi a favore dei confidi e delle imprese a essi aderenti e delle imprese consorziate o socie di questi ultimi;
f) "attivita' di garanzia collettiva dei fidi": l'utilizzazione di risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o socie per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorire il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
(Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia)
e' pubblicato nella Gazz. Uff. 30 settembre 1993, n. 230,
S.O.
- Si riporta il testo vigente dei commi 1 e 2
dell'articolo 112 del citato decreto legislativo n. 385 del
1993:
"Art. 112. Altri soggetti operanti nell'attivita' di
concessione di finanziamenti
1. I confidi, anche di secondo grado, sono iscritti in
un elenco tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo
112-bis ed esercitano in via esclusiva l'attivita' di
garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o
strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dal
Ministro dell'economia e delle finanze e delle riserve di
attivita' previste dalla legge.
1-bis. (Omissis).
2. L'iscrizione e' subordinata al ricorrere delle
condizioni di forma giuridica, di capitale sociale o fondo
consortile, patrimoniali, di oggetto sociale e di assetto
proprietario individuate dall'articolo 13 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nonche' al possesso
da parte di coloro che detengono partecipazioni e dei
soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione e controllo dei requisiti di onorabilita'
stabiliti ai sensi degli articoli 25, comma 2, lettera a),
e 26, comma 3, lettera a). La sede legale e quella
amministrativa devono essere situate nel territorio della
Repubblica.
(Omissis).".
- Si riporta il testo vigente del comma 112-bis del
citato decreto legislativo n. 385 del 1993:
"Art. 112-bis. Organismo per la tenuta dell'elenco dei
confidi
1. E' istituito un Organismo, avente personalita'
giuridica di diritto privato, con autonomia organizzativa,
statutaria e finanziaria competente per la gestione
dell'elenco di cui all'articolo 112, comma 1. Il Ministro
dell'economia e delle finanze approva lo Statuto
dell'Organismo, sentita la Banca d'Italia, e nomina
altresi' un proprio rappresentante nell'organo di
controllo.
2. L'Organismo svolge ogni attivita' necessaria per la
gestione dell'elenco, determina la misura dei contributi a
carico degli iscritti, entro il limite del cinque per mille
delle garanzie concesse e riscuote i contributi e le altre
somme dovute per l'iscrizione nell'elenco; vigila sul
rispetto, da parte degli iscritti, della disciplina cui
sono sottoposti anche ai sensi dell'articolo 112, comma 2.
Nell'esercizio di tali attivita' puo' avvalersi delle
Federazioni di rappresentanza dei Confidi espressione delle
Organizzazioni nazionali di impresa.
3. Per lo svolgimento dei propri compiti, l'Organismo
puo' chiedere agli iscritti la comunicazione di dati e
notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i
relativi termini, e puo' effettuare ispezioni.
4. L'Organismo puo' disporre la cancellazione
dall'elenco:
a) qualora vengano meno i requisiti per l'iscrizione;
b) qualora risultino gravi violazioni normative;
c) per il mancato pagamento del contributo ai sensi del
comma 2;
d) per l'inattivita' dell'iscritto protrattasi per un
periodo di tempo non inferiore a un anno.
5. Fermo restando le disposizioni di cui al precedente
comma, l'Organismo, puo' imporre agli iscritti il divieto
di intraprendere nuove operazioni o disporre la riduzione
delle attivita' per violazioni di disposizioni legislative
o amministrative che ne regolano l'attivita'.
6. La Banca d'Italia vigila sull'Organismo secondo
modalita', dalla stessa stabilite, improntate a criteri di
proporzionalita' ed economicita' dell'azione di controllo e
con la finalita' di verificare l'adeguatezza delle
procedure interne adottate dall'Organismo per lo
svolgimento della propria attivita'.
7. Su proposta della Banca d'Italia, il Ministro
dell'economia e delle finanze puo' sciogliere gli organi di
gestione e di controllo dell'Organismo qualora risultino
gravi irregolarita' nell'amministrazione, ovvero gravi
violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o
statutarie che regolano l'attivita' dello stesso. La Banca
d'Italia provvede agli adempimenti necessari alla
ricostituzione degli organi di gestione e controllo
dell'Organismo, assicurandone la continuita' operativa, se
necessario anche attraverso la nomina di un commissario. La
Banca d'Italia puo' disporre la rimozione di uno o piu'
componenti degli organi di gestione e controllo in caso di
grave inosservanza dei doveri ad essi assegnati dalla
legge, dallo statuto o dalle disposizioni di vigilanza,
nonche' dei provvedimenti specifici e di altre istruzioni
impartite dalla Banca d'Italia, ovvero in caso di
comprovata inadeguatezza, accertata dalla Banca d'Italia,
all'esercizio delle funzioni cui sono preposti.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Banca d'Italia, disciplina:
a) la struttura, i poteri e le modalita' di
funzionamento dell'Organismo necessari a garantirne
funzionalita' ed efficienza;
b) i requisiti, ivi compresi quelli di professionalita'
e onorabilita', dei componenti degli organi di gestione e
controllo dell'Organismo.
8-bis. Le Autorita' di vigilanza e l'Organismo, nel
rispetto delle proprie competenze, collaborano anche
mediante lo scambio di informazioni necessarie per
l'espletamento delle rispettive funzioni e in particolare
per consentire all'Organismo l'esercizio dei poteri ad esso
conferiti nei confronti dei soggetti iscritti nell'elenco.
La trasmissione di informazioni all'Organismo per le
suddette finalita' non costituisce violazione del segreto
d'ufficio da parte delle Autorita' di vigilanza.".
- Il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141
(Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai
contratti di credito ai consumatori, nonche' modifiche del
titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n.
385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti
operanti nel settore finanziario, degli agenti in attivita'
finanziaria e dei mediatori creditizi) e' pubblicato nella
Gazz. Uff. 4 settembre 2010, n. 207, S.O.
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 10 del
citato decreto legislativo n. 141 del 2010:
"Art. 10. Disposizioni transitorie e finali
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 37 del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, per le
attivita' diverse dalla prestazione di servizi di pagamento
gli intermediari finanziari e i confidi che, alla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo,
risultano iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo
106, nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 o nella
sezione di cui all'articolo 155, comma 4, del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data
del 4 settembre 2010, nonche' le societa' fiduciarie
previste dall'articolo 199, comma 2, del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal
presente decreto legislativo possono continuare a operare
per un periodo di 12 mesi successivi al completamento degli
adempimenti indicati al comma 3.
2. Fino alla scadenza del periodo indicato al comma 1 e
comunque fino al completamento degli adempimenti di cui al
comma 4, la Banca d'Italia continua a tenere l'elenco
generale, l'elenco speciale e le sezioni separate previste
dalle disposizioni del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, vigente alla data del 4 settembre 2010; fino
al completamento degli adempimenti indicati al comma 3
possono essere iscritti nuovi soggetti, ai quali si
applicano i commi 1, 4 e 8.
3. L'iscrizione nell'albo e negli elenchi previsti
dalla disciplina introdotta con il presente Titolo III e'
subordinata all'emanazione delle disposizioni attuative
nonche', per l'elenco previsto all'articolo 112, comma 1,
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alla
costituzione del relativo Organismo; le Autorita'
competenti provvedono all'emanazione delle disposizioni
attuative e alla nomina dei componenti dell'Organismo di
cui all'articolo 112-bis del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, al piu' tardi entro il 31 marzo
2013. Ai fini della costituzione dell'Organismo, i primi
componenti sono nominati con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca
d'Italia. L'Organismo provvede all'approvazione del suo
statuto, alla definizione dell'aliquota contributiva a
carico degli iscritti, alla raccolta dei fondi necessari al
suo funzionamento ed all'iscrizione dei confidi secondo le
disposizioni di cui all'articolo 112 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, entro il termine del
30 settembre 2013. Decorso tale termine, l'Organismo e'
regolato secondo le disposizioni dell'articolo 112-bis
vigente.
4. Per assicurare un passaggio ordinato alla nuova
disciplina introdotta con il presente titolo III:
a) entro il termine indicato al comma 1, gli
intermediari finanziari che alla data di entrata in vigore
del presente decreto legislativo esercitano nei confronti
del pubblico l'attivita' di assunzione di partecipazioni
ivi compresi quelli di cui all'articolo 155, comma 2, del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 abrogato ai
sensi dell'articolo 8 del presente decreto, chiedono alla
Banca d'Italia la cancellazione dagli elenchi di cui al
comma 1, attestando di non esercitare attivita' riservate
ai sensi di legge;
b) entro tre mesi dall'entrata in vigore delle
disposizioni attuative del presente Titolo III, gli
intermediari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 107
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigente
alla data del 4 settembre 2010 o inclusi nella vigilanza
consolidata bancaria, che alla data di entrata in vigore
del presente decreto legislativo esercitano l'attivita' di
concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma,
presentano istanza di autorizzazione ai fini
dell'iscrizione all'albo di cui all'articolo 106 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come
modificato dal presente decreto. L'istanza e' corredata
della sola documentazione attestante il rispetto delle
previsioni di cui all'articolo 107, comma 1, lettere c),
d), e) ed f), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, come modificato dal presente decreto legislativo;
c) almeno sei mesi prima della scadenza del termine
indicato al comma 1, gli intermediari iscritti nell'elenco
di cui all'articolo 106 o in quello di cui all'articolo 107
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti
alla data del 4 settembre 2010, che esercitano attivita' di
intermediazione in cambi, chiedono alla Banca d'Italia la
cancellazione dagli elenchi, attestando di non esercitare
attivita' riservate ai sensi di legge. Agli intermediari
iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 o in quello di
cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, vigenti alla data del 4 settembre 2010, che
esercitano attivita' di intermediazione in cambi rimane in
ogni caso preclusa l'attivita' rientrante nell'ambito di
applicazione dell'articolo 1, comma 4, del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal
presente decreto;
d) almeno tre mesi prima della scadenza del termine
indicato al comma 1, le societa' fiduciarie previste
all'articolo 199, comma 2, del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto,
presentano istanza di autorizzazione ai fini
dell'iscrizione alla sezione separata dell'albo di cui
all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385 come modificato dal presente decreto. In pendenza
dell'istanza di autorizzazione, esse possono continuare ad
operare anche oltre il termine previsto dal comma 1;
e) almeno tre mesi prima della scadenza del termine
indicato al comma 1, gli altri soggetti ivi indicati
presentano istanza di autorizzazione ai fini
dell'iscrizione all'albo di cui all'articolo 106, ovvero
istanza di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 111 o
nelle relative sezioni separate ovvero nell'elenco di cui
all'articolo 112, comma 1 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente
decreto. In pendenza dell'istanza di autorizzazione, essi
possono continuare ad operare anche oltre il termine
previsto dal comma 1.
5. In caso di mancato accoglimento delle istanze di cui
al comma 4, lettere b), c) ed e), i soggetti ivi indicati
deliberano la liquidazione della societa' ovvero modificano
il proprio oggetto sociale, eliminando il riferimento ad
attivita' riservate ai sensi di legge. Per le societa'
fiduciarie di cui al comma 4 il mancato accoglimento
dell'istanza comporta la decadenza dell'autorizzazione di
cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1966.
6. Decorsi i termini stabiliti, i soggetti che non
abbiano presentato istanza di autorizzazione, iscrizione o
cancellazione ai sensi del comma 4, lettere a), b), c) ed
e) deliberano la liquidazione della societa' ovvero
modificano il proprio oggetto sociale, eliminando il
riferimento ad attivita' riservate ai sensi di legge. Le
societa' fiduciarie di cui al comma 4 che non abbiano
presentato istanza entro il termine ivi stabilito eliminano
le condizioni che comportano l'obbligo di iscrizione nella
speciale sezione dell'albo di cui all'articolo 106 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come
modificato dal presente decreto. In mancanza, decade
l'autorizzazione di cui all'articolo 2 della legge 23
novembre 1939, n. 1966.
7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo sono soppressi gli elenchi previsti dagli
articoli 113 e 155, comma 5 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, vigenti alla data del 4 settembre
2010 e cancellati i soggetti ivi iscritti. Si applicano ai
cambiavalute gli articoli 11 e 115 T.u.l.p.s. e relative
disposizioni di attuazione.
8. Fino alla data di entrata di vigore delle
disposizioni di attuazione del presente Titolo III, e, per
i soggetti di cui ai commi 1 e 2, fino al completamento
degli adempimenti di cui al comma 4, continuano ad
applicarsi, salvo quanto previsto dai Titoli I e II del
presente decreto legislativo, le norme del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 abrogate o sostituite
dal presente decreto legislativo e le relative disposizioni
di attuazione, ivi compresi gli articoli 132, comma 1, 133,
139, 140 e 144, commi 1 e 2, e ad eccezione degli articoli
113, 132, comma 2, 155, commi 2 e 5; continuano altresi' ad
applicarsi le norme sostituite dall'articolo 9, commi 1 e
2. Con riguardo ai confidi, il riferimento dell'articolo 9,
comma 4, all'albo previsto dall'articolo 106 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, deve intendersi,
fino alla scadenza del periodo indicato al comma 1, primo
periodo, anche all'elenco previsto dall'articolo 107 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, previgente.
L'articolo 3, comma 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130,
continua ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore
delle disposizioni delle Autorita' creditizie volte ad
assicurare la continuita' delle segnalazioni relative ai
crediti cartolarizzati; le Autorita' vi provvedono entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto. Ai soggetti cessionari di cui
all'articolo 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130,
l'articolo 3, comma 3, della medesima legge continua ad
applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle
disposizioni attuative indicate all'articolo 9, comma 3,
del presente decreto.
8-bis. Fino alla data di entrata di vigore delle
disposizioni di attuazione del presente Titolo III,
l'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, vigente alla data del 4 settembre 2010, continua ad
applicarsi, ad eccezione del comma 7, limitatamente
all'attivita' di concessione di finanziamenti sotto
qualsiasi forma. In attesa delle disposizioni di attuazione
di cui all'articolo 106, comma 3, del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente
decreto, non configura esercizio nei confronti del pubblico
l'attivita' di rilascio di garanzie quando il garante e
l'obbligato garantito facciano parte del medesimo gruppo.
Per gruppo si intendono le societa' controllanti e
controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile
nonche' le societa' controllate dalla stessa controllante.
8-ter. L'Organismo di cui all'articolo 112-bis del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si intende
costituito, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni
del presente decreto, alla data di avvio della gestione
dell'elenco.
8-quater. La data di avvio della gestione degli elenchi
da parte degli Organismi previsti dagli articoli 112-bis e
113 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e'
comunicata alla Banca d'Italia e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
9. A decorrere dall'entrata in vigore delle
disposizioni di attuazione del presente Titolo III tutte le
disposizioni legislative che fanno riferimento agli
intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli
articoli 106 o 107 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, vigenti alla data del 4 settembre 2010, si
intendono riferite agli intermediari finanziari iscritti
nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente
decreto. Le disposizioni legislative che fanno riferimento
ai confidi iscritti nella sezione separata dell'elenco di
cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, vigente alla data del 4 settembre 2010, si
intendono riferite ai confidi iscritti nell'elenco previsto
dall'articolo 112, comma 1 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente
decreto; quelle che fanno riferimento ai confidi iscritti
nell'elenco previsto dall'articolo 107 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigente alla data
del 4 settembre 2010, si intendono riferite ai confidi
iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal
presente decreto. Ai soggetti abilitati ai sensi
dell'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, si
applica l'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108.
10. Gli obblighi comunicativi di cui all'articolo 7,
sesto e undicesimo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, permangono nei
confronti dei soggetti che, esclusi dagli obblighi
dell'articolo 106, del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, esercitano in via prevalente, non nei
confronti del pubblico, le attivita' di assunzione e
gestione di partecipazione, di concessione di finanziamenti
sotto qualsiasi forma, di prestiti obbligazionari e di
rilascio di garanzie. L'esercizio in via prevalente
sussiste, quando, in base ai dati dei bilanci approvati
relativi agli ultimi due esercizi chiusi, ricorrono
entrambi i seguenti presupposti:
a) l'ammontare complessivo degli elementi dell'attivo
di natura finanziaria di cui alle anzidette attivita',
unitariamente considerate, inclusi gli impegni ad erogare
fondi e le garanzie rilasciate, sia superiore al 50 per
cento del totale dell'attivo patrimoniale, inclusi gli
impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate;
b) l'ammontare complessivo dei ricavi prodotti dagli
elementi dell'attivo di cui alla lettera a), dei ricavi
derivanti da operazioni di intermediazione su valute e
delle commissioni attive percepite sulla prestazione dei
servizi di pagamento sia superiore al 50 per cento dei
proventi complessivi.
10-bis. La Banca d'Italia pubblica l'elenco dei
soggetti, operanti alla data dell'entrata in vigore del
presente decreto, che continuano a svolgere la propria
attivita' ai sensi dell'articolo 112, comma 7, come
modificato dal presente decreto.".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 13 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326
(Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la
correzione dell'andamento dei conti pubblici):
"Art. 13. (Disciplina dell'attivita' di garanzia
collettiva dei fidi)
1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
"confidi", i consorzi con attivita' esterna nonche' quelli
di garanzia collettiva dei fidi tra liberi professionisti,
le societa' cooperative, le societa' consortili per azioni,
a responsabilita' limitata o cooperative, che svolgono
l'attivita' di garanzia collettiva dei fidi; per "attivita'
di garanzia collettiva dei fidi", l'utilizzazione di
risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese
consorziate o socie per la prestazione mutualistica e
imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il
finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti
operanti nel settore finanziario; per "confidi di secondo
grado", i consorzi con attivita' esterna nonche' quelli di
garanzia collettiva dei fidi tra liberi professionisti, le
societa' cooperative, le societa' consortili per azioni, a
responsabilita' limitata o cooperative, costituiti dai
confidi ed eventualmente da imprese consorziate o socie di
questi ultimi o da altre imprese; per "piccole e medie
imprese", le imprese che soddisfano i requisiti della
disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a
favore delle piccole e medie imprese determinati dai
relativi decreti del Ministro delle attivita' produttive e
del Ministro delle politiche agricole e forestali; per
"testo unico bancario", il decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, e successive modificazioni e integrazioni;
per "elenco speciale", l'elenco previsto dall'articolo 107
del testo unico bancario; per "riforma delle societa'", il
decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6.
2. I confidi, salvo quanto stabilito dal comma 32,
svolgono esclusivamente l'attivita' di garanzia collettiva
dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali, nel
rispetto delle riserve di attivita' previste dalla legge.
3. Nell'esercizio dell'attivita' di garanzia collettiva
dei fidi possono essere prestate garanzie personali e
reali, stipulati contratti volti a realizzare il
trasferimento del rischio, nonche' utilizzati in funzione
di garanzia depositi indisponibili costituiti presso i
finanziatori delle imprese consorziate o socie.
4. I confidi di secondo grado svolgono l'attivita'
indicata nel comma 2 a favore dei confidi e delle imprese a
essi aderenti e delle imprese consorziate o socie di questi
ultimi.
5. L'uso nella denominazione o in qualsivoglia segno
distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle parole
"confidi", "consorzio, cooperativa, societa' consortile di
garanzia collettiva dei fidi" ovvero di altre parole o
locuzioni idonee a trarre in inganno sulla legittimazione
allo svolgimento dell'attivita' di garanzia collettiva dei
fidi e' vietato a soggetti diversi dai confidi.
6. Chiunque contravviene al disposto del comma 5 e'
punito con la medesima sanzione prevista dall'articolo 133,
comma 3, del testo unico bancario.
7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
dell'articolo 145 del medesimo testo unico.
8. I confidi sono costituiti da piccole e medie imprese
industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da
imprese artigiane e agricole, come definite dalla
disciplina comunitaria, nonche' da liberi professionisti.
9. Ai confidi possono partecipare anche imprese di
maggiori dimensioni rientranti nei limiti dimensionali
determinati dalla Unione europea ai fini degli interventi
agevolati della Banca europea per gli investimenti (BEI) a
favore delle piccole e medie imprese, purche'
complessivamente non rappresentino piu' di un sesto della
totalita' delle imprese consorziate o socie.
10. Gli enti pubblici e privati e le imprese di
maggiori dimensioni che non possono far parte dei confidi
ai sensi del comma 9 possono sostenerne l'attivita'
attraverso contributi e garanzie non finalizzati a singole
operazioni; essi non divengono consorziati o soci ne'
fruiscono delle attivita' sociali, ma i loro rappresentanti
possono partecipare agli organi elettivi dei confidi con le
modalita' stabilite dagli statuti, purche' la nomina della
maggioranza dei componenti di ciascun organo resti
riservata all'assemblea.
11. Il comma 10 si applica anche ai confidi di secondo
grado.
12. Il fondo consortile o il capitale sociale di un
confidi non puo' essere inferiore a 100 mila euro, fermo
restando per le societa' consortili l'ammontare minimo
previsto dal codice civile per la societa' per azioni.
13. La quota di partecipazione di ciascuna impresa non
puo' essere superiore al 20 per cento del fondo consortile
o del capitale sociale, ne' inferiore a 250 euro.
14. Il patrimonio netto dei confidi, comprensivo dei
fondi rischi indisponibili, non puo' essere inferiore a 250
mila euro. Dell'ammontare minimo del patrimonio netto
almeno un quinto e' costituito da apporti dei consorziati o
dei soci o da avanzi di gestione. Al fine del
raggiungimento di tale ammontare minimo si considerano
anche i fondi rischi costituiti mediante accantonamenti di
conto economico per far fronte a previsioni di rischio
sulle garanzie prestate.
15. Quando, in occasione dell'approvazione del bilancio
d'esercizio, risulta che il patrimonio netto e' diminuito
per oltre un terzo al di sotto del minimo stabilito dal
comma 14, gli amministratori sottopongono all'assemblea gli
opportuni provvedimenti. Se entro l'esercizio successivo la
diminuzione del patrimonio netto non si e' ridotta a meno
di un terzo di tale minimo, l'assemblea che approva il
bilancio deve deliberare l'aumento del fondo consortile o
del capitale sociale ovvero il versamento, se lo statuto ne
prevede l'obbligo per i consorziati o i soci, di nuovi
contributi ai fondi rischi indisponibili, in misura tale da
ridurre la perdita a meno di un terzo; in caso diverso deve
deliberare lo scioglimento del confidi.
16. Se, per la perdita di oltre un terzo del fondo
consortile o del capitale sociale, questo si riduce al di
sotto del minimo stabilito dal comma 12, gli amministratori
devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare
la riduzione del fondo o del capitale e il contemporaneo
aumento del medesimo a una cifra non inferiore a detto
minimo, o lo scioglimento del confidi. Per i confidi
costituiti come societa' consortili per azioni o a
responsabilita' limitata restano applicabili le ulteriori
disposizioni del codice civile vigenti in materia di
riduzione del capitale per perdite.
17. Ai confidi costituiti sotto forma di societa'
cooperativa non si applicano il primo e il secondo comma
dell'articolo 2525 del codice civile, come modificato dalla
riforma delle societa'.
18. I confidi non possono distribuire avanzi di
gestione di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle
imprese consorziate o socie, neppure in caso di
scioglimento del consorzio, della cooperativa o della
societa' consortile, ovvero di recesso, decadenza,
esclusione o morte del consorziato o del socio.
19. Ai confidi costituiti sotto forma di societa'
cooperativa non si applicano il secondo comma dell'articolo
2545-quater del codice civile introdotto dalla riforma
delle societa' e gli articoli 11 e 20 della legge 31
gennaio 1992, n. 59. L'obbligo di devoluzione previsto
dall'articolo 2514, comma primo, lettera d), del codice
civile, come modificato dalla riforma delle societa', si
intende riferito al Fondo di garanzia interconsortile al
quale il confidi aderisca o, in mancanza, ai Fondi di
garanzia di cui ai commi 20, 21, 23, 25 e 28.
20. I confidi che riuniscono complessivamente non meno
di 15 mila imprese e garantiscono finanziamenti
complessivamente non inferiori a 500 milioni di euro
possono istituire, anche tramite le loro associazioni
nazionali di rappresentanza, fondi di garanzia
interconsortile destinati alla prestazione di
controgaranzie e cogaranzie ai confidi.
20-bis. Ai fini delle disposizioni recate dal comma 20
i confidi che riuniscono cooperative e loro consorzi
debbono associare complessivamente non meno di 5 mila
imprese e garantire finanziamenti complessivamente non
inferiori a 300 milioni di euro.
21. I fondi di garanzia interconsortile sono gestiti da
societa' consortili per azioni o a responsabilita' limitata
il cui oggetto sociale preveda in via esclusiva lo
svolgimento di tale attivita', ovvero dalle societa'
finanziarie costituite ai sensi dell'articolo 24 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. In deroga
all'articolo 2602 del codice civile le societa' consortili
possono essere costituite anche dalle associazioni di cui
al comma 20.
22. I confidi aderenti ad un fondo di garanzia
interconsortile versano annualmente a tale fondo, entro un
mese dall'approvazione del bilancio, un contributo
obbligatorio pari allo 0,5 per mille delle garanzie
concesse nell'anno a fronte di finanziamenti erogati. Gli
statuti dei fondi di garanzia interconsortili possono
prevedere un contributo piu' elevato.
23. I confidi che non aderiscono a un fondo di garanzia
interconsortile versano annualmente una quota pari allo 0,5
per mille delle garanzie concesse nell'anno a fronte di
finanziamenti erogati, entro il termine indicato nel comma
22, al Ministero dell'economia e delle finanze; le somme a
tale titolo versate fanno parte delle entrate del bilancio
dello Stato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, una somma pari all'ammontare complessivo di detti
versamenti e' annualmente assegnata al fondo di garanzia di
cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23
dicembre 1996, n. 662. I confidi, operanti nel settore
agricolo, la cui base associativa e' per almeno il 50 per
cento composta da imprenditori agricoli di cui all'articolo
2135 del codice civile, versano annualmente la quota alla
Sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia, di
cui all'articolo 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e
successive modificazioni.
23-bis. Le disposizioni di cui ai commi 22 e 23 hanno
effetto a decorrere dall'anno 2004.
24. Ai fini delle imposte sui redditi i contributi
versati ai sensi dei commi 22 e 23, nonche' gli eventuali
contributi, anche di terzi, liberamente destinati ai fondi
di garanzia interconsortile o al fondo di garanzia di cui
all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23
dicembre 1996, n. 662, non concorrono alla formazione del
reddito delle societa' che gestiscono tali fondi; detti
contributi e le somme versate ai sensi del comma 23 sono
ammessi in deduzione dal reddito dei confidi o degli altri
soggetti eroganti nell'esercizio di competenza.
25.
26.
27.
28.
29. L'esercizio dell'attivita' bancaria in forma di
societa' cooperativa a responsabilita' limitata e'
consentito, ai sensi dell'articolo 28 del testo unico
bancario, anche alle banche che, in base al proprio
statuto, esercitano prevalentemente l'attivita' di garanzia
collettiva dei fidi a favore dei soci. La denominazione di
tali banche contiene le espressioni "confidi", "garanzia
collettiva dei fidi" o entrambe.
30. Alle banche di cui al comma 29 si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni contenute nei commi da
5 a 11, da 19 a 28 del presente articolo e negli articoli
da 33 a 37 del testo unico bancario.
31. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative dei
commi 29 e 30, tenuto conto delle specifiche
caratteristiche operative delle banche di cui al comma 29.
32. All'articolo 155 del testo unico bancario, dopo il
comma 4, sono inseriti i seguenti:
"4-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Banca d'Italia, determina i criteri oggettivi,
riferibili al volume di attivita' finanziaria e ai mezzi
patrimoniali, in base ai quali sono individuati i confidi
che sono tenuti a chiedere l'iscrizione nell'elenco
speciale previsto dall'articolo 107. La Banca d'Italia
stabilisce, con proprio provvedimento, gli elementi da
prendere in considerazione per il calcolo del volume di
attivita' finanziaria e dei mezzi patrimoniali. Per
l'iscrizione nell'elenco speciale i confidi devono adottare
una delle forme societarie previste dall'articolo 106,
comma 3.
4-ter. I confidi iscritti nell'elenco speciale
esercitano in via prevalente l'attivita' di garanzia
collettiva dei fidi.
4-quater. I confidi iscritti nell'elenco speciale
possono svolgere, prevalentemente nei confronti delle
imprese consorziate o socie, le seguenti attivita':
a) prestazione di garanzie a favore
dell'amministrazione finanziaria dello Stato, al fine
dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese
consorziate o socie;
b) gestione, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, di
fondi pubblici di agevolazione;
c) stipula, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, di
contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di
garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese
consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione.
4-quinquies. I confidi iscritti nell'elenco speciale
possono svolgere in via residuale, nei limiti massimi
stabiliti dalla Banca d'Italia, le attivita' riservate agli
intermediari finanziari iscritti nel medesimo elenco.
4-sexies. Ai confidi iscritti nell'elenco speciale si
applicano gli articoli 107, commi 2, 3, 4 e 4-bis, 108,
109, 110 e 112. La Banca d'Italia dispone la cancellazione
dall'elenco speciale qualora risultino gravi violazioni di
norme di legge o delle disposizioni emanate ai sensi del
presente decreto legislativo; si applica l'articolo 111,
commi 3 e 4.".
33. Le banche e i confidi indicati nei commi 29, 30, 31
e 32 possono, anche in occasione delle trasformazioni e
delle fusioni previste dai commi 38, 39, 40, 41, 42 e 43,
imputare al fondo consortile o al capitale sociale i fondi
rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti
da contributi dello Stato, delle regioni e di altri enti
pubblici senza che cio' comporti violazione dei vincoli di
destinazione eventualmente sussistenti, che permangono,
salvo quelli a carattere territoriale, con riferimento alla
relativa parte del fondo consortile o del capitale sociale.
Le azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o
quote proprie delle banche o dei confidi e non
attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo
ne' sono computate nel capitale sociale o nel fondo
consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per la
costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea.
34. Le modificazioni del contratto di consorzio
riguardanti gli elementi indicativi dei consorziati devono
essere iscritte soltanto una volta l'anno entro centoventi
giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale attraverso il
deposito dell'elenco dei consorziati riferito alla data di
approvazione del bilancio.
35. Gli amministratori del consorzio devono redigere il
bilancio d'esercizio con l'osservanza delle disposizioni
relative al bilancio delle societa' per azioni. L'assemblea
approva il bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura
dell'esercizio ed entro trenta giorni dall'approvazione una
copia del bilancio, corredata dalla relazione sulla
gestione, dalla relazione del collegio sindacale, se
costituito, e dal verbale di approvazione dell'assemblea
deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso
l'ufficio del registro delle imprese.
36. Oltre i libri e le altre scritture contabili
prescritti tra quelli la cui tenuta e' obbligatoria il
consorzio deve tenere:
a) il libro dei consorziati, nel quale devono essere
indicati la ragione o denominazione sociale ovvero il
cognome e il nome dei consorziati e le variazioni nelle
persone di questi;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni
dell'assemblea, in cui devono essere trascritti anche i
verbali eventualmente redatti per atto pubblico;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni
dell'organo amministrativo collegiale, se questo esiste;
d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del
collegio sindacale, se questo esiste. I primi tre libri
devono essere tenuti a cura degli amministratori e il
quarto a cura dei sindaci. Ai consorziati spetta il diritto
di esaminare i libri indicati nel presente comma e, per
quelli indicati nelle lettere a) e b), di ottenerne
estratti a proprie spese. Il libro indicato nella lettera
a) del presente comma puo' altresi' essere esaminato dai
creditori che intendano far valere la responsabilita' verso
i terzi dei singoli consorziati ai sensi dell'articolo
2615, secondo comma del codice civile e deve essere, prima
che sia messo in uso, numerato progressivamente in ogni
pagina e bollato in ogni foglio dall'ufficio del registro
delle imprese o da un notaio.
37. L'articolo 155, comma 4, del testo unico bancario
e' sostituito dal seguente:
"4. I confidi, anche di secondo grado, sono iscritti in
un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106,
comma 1. L'iscrizione nella sezione non abilita a
effettuare le altre operazioni riservate agli intermediari
finanziari iscritti nel citato elenco. A essi non si
applica il titolo V del presente decreto legislativo".
38. I confidi possono trasformarsi in uno dei tipi
associativi indicati nel presente articolo e nelle banche
di cui ai commi 29, 30 e 31 anche qualora siano costituiti
sotto forma di societa' cooperativa a mutualita' prevalente
o abbiano ricevuto contributi pubblici o privati di terzi.
39. I confidi possono altresi' fondersi con altri
confidi comunque costituiti. Alle fusioni possono
partecipare anche societa', associazioni, anche non
riconosciute, fondazioni e consorzi diversi dai confidi
purche' il consorzio o la societa' incorporante o che
risulta dalla fusione sia un confidi o una banca di cui al
comma 29.
40. Alla fusione si applicano in ogni caso le
disposizioni di cui al libro V, titolo V, capo X, sezione
II, del codice civile; a far data dal 1° gennaio 2004,
qualora gli statuti dei confidi partecipanti alla fusione e
il progetto di fusione prevedano per i consorziati eguali
diritti, senza che assuma rilievo l'ammontare delle singole
quote di partecipazione, non e' necessario redigere la
relazione degli esperti prevista dall'articolo 2501-sexies
del codice civile, come modificato dalla riforma delle
societa'. Il progetto di fusione determina il rapporto di
cambio sulla base del valore nominale delle quote di
partecipazione, secondo un criterio di attribuzione
proporzionale.
41. Anche in deroga a quanto previsto dagli articoli
2500-septies, 2500-octies e 2545-decies del codice civile,
introdotti dalla riforma delle societa', le deliberazioni
assembleari necessarie per le trasformazioni e le fusioni
previste dai commi 38, 39 e 40 sono adottate con le
maggioranze previste dallo statuto per le deliberazioni
dell'assemblea straordinaria.
42. Le trasformazioni e le fusioni previste dai commi
38, 39, 40 e 41 non comportano in alcun caso per i
contributi e i fondi di origine pubblica una violazione dei
vincoli di destinazione eventualmente sussistenti.
43. Le societa' cooperative le quali divengono confidi
sotto un diverso tipo associativo a seguito di fusione o
che si trasformano ai sensi del comma 38 non sono soggette
all'obbligo di devoluzione del patrimonio ai fondi
mutualistici per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione di cui all'articolo 11, comma 5, della legge
31 gennaio 1992, n. 59, a condizione che nello statuto del
confidi risultante dalla trasformazione o fusione sia
previsto l'obbligo di devoluzione del patrimonio ai
predetti fondi mutualistici in caso di eventuale successiva
fusione o trasformazione del confidi stesso in enti diversi
dal confidi ovvero dalle banche di cui al comma 29.
44. I confidi fruiscono di tutti i benefici previsti
dalla legislazione vigente a favore dei consorzi e delle
cooperative di garanzia collettiva fidi; i requisiti
soggettivi ivi stabiliti si considerano soddisfatti con il
rispetto di quelli previsti dal presente articolo.
45. Ai fini delle imposte sui redditi i confidi,
comunque costituiti, si considerano enti commerciali.
46. Gli avanzi di gestione accantonati nelle riserve e
nei fondi costituenti il patrimonio netto dei confidi
concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in
cui la riserva o il fondo sia utilizzato per scopi diversi
dalla copertura di perdite di esercizio o dall'aumento del
fondo consortile o del capitale sociale. Il reddito
d'impresa e' determinato senza apportare al risultato netto
del conto economico le eventuali variazioni in aumento
conseguenti all'applicazione dei criteri indicati nel
titolo I, capo VI, e nel titolo II, capo II, del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni.
47. Ai fini dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive i confidi, comunque costituiti, determinano in
ogni caso il valore della produzione netta secondo le
modalita' contenute nell'articolo 10, comma 1, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive
modificazioni.
48. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non si
considera effettuata nell'esercizio di imprese l'attivita'
di garanzia collettiva dei fidi.
49. Le quote di partecipazione al fondo consortile o al
capitale sociale dei confidi, comunque costituiti, e i
contributi a questi versati costituiscono per le imprese
consorziate o socie oneri contributivi ai sensi
dell'articolo 64, comma 4, del testo unico delle imposte
sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni. Tale disposizione si applica anche alle
imprese e agli enti di cui al comma 10, per un ammontare
complessivo deducibile non superiore al 2 per cento del
reddito d'impresa dichiarato; e' salva ogni eventuale
ulteriore deduzione prevista dalla legge.
50. Ai fini delle imposte sui redditi, le
trasformazioni e le fusioni effettuate tra i confidi ai
sensi dei commi 38, 39, 40, 41, 42 e 43 non danno luogo in
nessun caso a recupero di tassazione dei fondi in
sospensione di imposta dei confidi che hanno effettuato la
trasformazione o partecipato alla fusione.
51. Le fusioni sono soggette all'imposta di registro in
misura fissa.
52. I confidi gia' costituiti alla data di entrata in
vigore del presente decreto hanno tempo due anni decorrenti
da tale data per adeguarsi ai requisiti disposti dai commi
12, 13, 14, 15, 16 e 17, salva fino ad allora
l'applicazione delle restanti disposizioni del presente
articolo; anche decorso tale termine i confidi in forma
cooperativa gia' costituiti alla data di entrata in vigore
del presente decreto non sono tenuti ad adeguarsi al limite
minimo della quota di partecipazione determinato ai sensi
del comma 13.
53. Per i confidi che si costituiscono nei cinque anni
successivi alla data di entrata in vigore del presente
decreto tra imprese operanti nelle zone ammesse alla deroga
per gli aiuti a finalita' regionale, di cui all'articolo
87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE, la parte
dell'ammontare minimo del patrimonio netto costituito da
apporti dei consorziati o dei soci o da avanzi di gestione
deve essere pari ad almeno un decimo del totale, in deroga
a quanto previsto dal comma 14.
54. I soggetti di cui al comma 10, che alla data di
entrata in vigore del presente decreto partecipano al fondo
consortile o al capitale sociale dei confidi, anche di
secondo grado, possono mantenere la loro partecipazione,
fermo restando il divieto di fruizione dell'attivita'
sociale.
55. I confidi che alla data di entrata in vigore del
presente decreto gestiscono fondi pubblici di agevolazione
possono continuare a gestirli fino a non oltre cinque anni
dalla stessa data. Fino a tale termine i confidi possono
prestare garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria
dello Stato al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte
alle imprese consorziate o socie. I contributi erogati da
regioni o da altri enti pubblici per la costituzione e
l'implementazione del fondo rischi, in quanto concessi per
lo svolgimento della propria attivita' istituzionale, non
ricadono nell'ambito di applicazione dell'articolo 47 del
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,
di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385. La
gestione di fondi pubblici finalizzati all'abbattimento dei
tassi di interesse o al contenimento degli oneri finanziari
puo' essere svolta, in connessione all'operativita' tipica,
dai soggetti iscritti nella sezione di cui all'articolo
155, comma 4, del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 385 del 1993, nei limiti della
strumentalita' all'oggetto sociale tipico a condizione che:
a) il contributo a valere sul fondo pubblico sia
erogato esclusivamente a favore di imprese consorziate o
socie ed in connessione a finanziamenti garantiti dal
medesimo confidi;
b) il confidi svolga unicamente la funzione di
mandatario all'incasso e al pagamento per conto dell'ente
pubblico erogatore, che permane titolare esclusivo dei
fondi, limitandosi ad accertare la sussistenza dei
requisiti di legge per l'accesso all'agevolazione.
56. Le modificazioni delle iscrizioni, delle voci e dei
criteri di bilancio conseguenti all'attuazione del presente
articolo non comportano violazioni delle disposizioni del
codice civile o di altre leggi in materia di bilancio, ne'
danno luogo a rettifiche fiscali.
57. I confidi che hanno un volume di attivita'
finanziaria pari o superiore a cinquantuno milioni di euro
o mezzi patrimoniali pari o superiori a
duemilioniseicentomila euro possono, entro il termine di
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, chiedere l'iscrizione provvisoria nell'elenco
speciale di cui all'articolo 107 del testo unico bancario.
La Banca d'Italia procede all'iscrizione previa verifica
della sussistenza degli altri requisiti di iscrizione
previsti dagli articoli 106 e 107 del testo unico bancario.
Entro tre anni dall'iscrizione, i confidi si adeguano ai
requisiti minimi per l'iscrizione previsti ai sensi del
comma 32. Trascorso tale periodo, la Banca d'Italia procede
alla cancellazione dall'elenco speciale dei confidi che non
si sono adeguati. I confidi iscritti nell'elenco speciale
ai sensi del presente comma, oltre all'attivita' di
garanzia collettiva dei fidi, possono svolgere,
esclusivamente nei confronti delle imprese consorziate o
socie, le sole attivita' indicate nell'articolo 155, comma
4-quater, del testo unico bancario. Resta fermo quanto
previsto dall'articolo 155, comma 4-ter, del medesimo testo
unico bancario.
58. Il secondo comma dell'articolo 17 della legge 19
marzo 1983, n. 72, e' abrogato.
59. L'articolo 33 della legge 5 ottobre 1991, n. 317,
e' abrogato.
60. Nell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, sono soppresse le seguenti
parole: ", e in ogni caso per i consorzi di garanzia
collettiva fidi di primo e secondo grado, anche costituiti
sotto forma di societa' cooperativa o consortile, previsti
dagli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317,
iscritti nell'apposita sezione dell'elenco previsto
dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385".
61. Nell'articolo 15, comma 1, della legge 7 marzo
1996, n. 108, le parole: "consorzi o cooperative di
garanzia collettiva fidi denominati "Confidi", istituiti
dalle associazioni di categoria imprenditoriali e dagli
ordini professionali" sono sostituite dalle seguenti:
"confidi, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269".
61-bis. La garanzia della Sezione speciale del Fondo
interbancario di garanzia, istituita con l'articolo 21
della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive
modificazioni, puo' essere concessa alle banche e agli
intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di
cui all'107 del testo unico bancario, a fronte di
finanziamenti a imprenditori agricoli di cui all'articolo
2135 del codice civile, ivi comprese la locazione
finanziaria e la partecipazione, temporanea e di minoranza,
al capitale delle imprese agricole medesime, assunte da
banche, da altri intermediari finanziari o da fondi chiusi
di investimento mobiliari. La garanzia della Sezione
speciale del Fondo interbancario di garanzia e' estesa,
nella forma di controgaranzia, a quella prestata dai
confidi operanti nel settore agricolo, che hanno come
consorziati o soci almeno il 50 per cento di imprenditori
agricoli ed agli intermediari finanziari iscritti
nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del medesimo
testo unico. Con decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri
e le modalita' per la concessione delle garanzie della
Sezione speciale e la gestione delle sue risorse, nonche'
le eventuali riserve di fondi a favore di determinati
settori o tipologie di operazioni.
61-ter.
61-quater. Le caratteristiche delle garanzie dirette,
controgaranzie e cogaranzie prestate a prima richiesta dal
Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera b), della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, al fine di adeguarne la
natura a quanto previsto dall'Accordo di Basilea recante la
disciplina dei requisiti minimi di capitale per le banche,
sono disciplinate con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione.".
- Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo
17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri):
"Art. 17. Regolamenti.
1. - 2. (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
(Omissis).".

Note all'art. 1:
- Il testo del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385 e' citato nelle note alle Premesse.
- Il comma 1 dell'articolo 112-bis del decreto
legislativo n. 385 del 1993 e' citato nelle Note alle
premesse.
 
Art. 2

Organi e modalita' di nomina

1. L'Organo di gestione e' composto da cinque membri, tra i quali e' eletto il Presidente, nominati secondo le modalita' stabilite nello Statuto.
2. I primi componenti dell'Organo di gestione sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta della Banca d'Italia e restano in carica tre anni a decorrere dalla data di avvio dell'operativita' dell'Organismo.
3. Lo statuto stabilisce il numero dei componenti dell'Organo di controllo e le modalita' di nomina. Un componente e' nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze.
4. Lo statuto puo' prevedere la presenza di un Direttore generale, definendone le modalita' di nomina e le competenze.
 
Art. 3

Requisiti di professionalita' e indipendenza

1. I componenti dell'Organo di gestione e il Direttore generale sono scelti tra:
a) docenti universitari in discipline giuridiche o economiche;
b) professionisti iscritti ad albi professionali nelle materie indicate alla lettera a) con anzianita' di iscrizione di almeno 12 anni;
c) altri soggetti in possesso di una significativa e comprovata competenza maturata attraverso l'esercizio per almeno un triennio di: i) attivita' di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese o associazioni di categoria; ii) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni.
2. I componenti degli Organi e il Direttore generale non possono ricoprire cariche di amministrazione, direzione o controllo, detenere partecipazioni di controllo ovvero svolgere attivita' di lavoro subordinato o autonomo presso soggetti iscritti nell'elenco, nonche' presso federazioni, associazioni od altri enti di rappresentanza dei confidi espressione delle Organizzazioni nazionali di impresa.
3. Non possono essere nominati componenti degli Organi ne' Direttore generale coloro che hanno rapporti di coniugio, parentela entro il terzo grado, affinita' entro il secondo grado, con soggetti che si trovino nelle condizioni di cui al comma 2.
4. La maggioranza dei componenti dell'Organo di controllo e' iscritta nel registro dei revisori legali.
5. Lo statuto dell'Organismo puo' individuare ulteriori requisiti di professionalita' e di indipendenza.
 
Art. 4

Requisiti di onorabilita'

1. Non possono essere nominati negli Organi coloro che:
a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilita' o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;
b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorita' giudiziaria ai sensi del decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
c) sono stati condannati con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione:
i. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attivita' bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, valori mobiliari e di strumenti di pagamento;
ii. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
iii. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
iv. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.
2. Non possono essere nominati negli Organi coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera c), salvo il caso dell'estinzione del reato; le pene previste dal comma 1, lettera c), punti i) e ii), non rilevano se inferiori ad un anno.

Note all'art. 4:
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 2382 del
codice civile:
"Art. 2382. Cause di ineleggibilita' e di decadenza.
Non puo' essere nominato amministratore, e se nominato
decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il
fallito, o chi e' stato condannato ad una pena che importa
l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o
l'incapacita' ad esercitare uffici direttivi.".
- Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
(Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136) e' pubblicato nella
Gazz. Uff. 28 settembre 2011, n. 226, S.O.
- Il titolo XI del libro V del codice civile
(Disposizioni penali in materia di societa' e consorzi)
comprende gli articoli da 2621 a 2642.
- Il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina
del fallimento, del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata e della liquidazione
coatta amministrativa) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 6
aprile 1942, n. 81, S.O.
 
Art. 5

Sospensione dalle cariche

1. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni svolte negli Organi:
a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c);
b) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui all'articolo 4, comma 2, con sentenza non definitiva;
c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 67, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

Note all'art. 5:
- Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo
67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione
antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13
agosto 2010, n. 136):
"Art. 67. Effetti delle misure di prevenzione
1. - 2. (Omissis).
3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il
tribunale, se sussistono motivi di particolare gravita',
puo' disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi
1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle
erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai
medesimi commi. Il provvedimento del tribunale puo' essere
in qualunque momento revocato dal giudice procedente e
perde efficacia se non e' confermato con il decreto che
applica la misura di prevenzione.
(Omissis).".
 
Art. 6

Accertamento dei requisiti

1. L'Organo di gestione e l'Organo di controllo accertano la sussistenza in capo ai rispettivi componenti dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4. L'Organo di gestione accerta i requisiti del Direttore generale.
2. Il difetto, anche sopravvenuto, dei requisiti determina la decadenza dall'ufficio. Essa e' dichiarata dall'Organo di gestione o dall'Organo di controllo entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.
3. Copia delle determinazioni assunte ai sensi dei commi 1 e 2 e' trasmessa entro trenta giorni alla Banca d'Italia, che ha facolta' di richiedere l'esibizione della relativa documentazione.
4. Al verificarsi delle cause di cui all'articolo 5, la sospensione e' dichiarata con le modalita' indicate al comma 2.
5. In caso di inerzia degli organi competenti, la sospensione o la decadenza sono dichiarate d'ufficio dalla Banca d'Italia.
 
Art. 7

Finanziamento dell'Organismo

1. Nell'ambito della propria autonomia finanziaria, l'Organismo determina e riscuote i contributi annui e le altre somme dovute dagli iscritti e dai richiedenti l'iscrizione, nella misura necessaria per garantire lo svolgimento delle proprie attivita' e, comunque, entro il limite del cinque per mille dell'ammontare delle garanzie concesse da ciascun confidi e risultante dall'ultimo bilancio approvato.
 
Art. 8

Modalita' di funzionamento dell'Organismo

1. L'Organismo cura la redazione del proprio statuto, del regolamento interno e delle altre disposizioni aventi rilevanza esterna, che contengono previsioni adeguate ad assicurare efficacia e legittimita' nello svolgimento dei propri compiti e idonee a consentire l'attivita' di vigilanza della Banca d'Italia.
2. A questi fini l'Organismo adotta, applica e mantiene:
a) criteri, modalita' e risorse necessarie per l'efficace svolgimento dei compiti;
b) meccanismi di controllo interno idonei a garantire il rispetto delle decisioni e delle procedure;
c) un efficace sistema di pubblicita' delle proprie disposizioni riguardanti l'attivita' degli iscritti;
d) procedure funzionali ad assicurare la piena legittimita' della propria attivita' e, con particolare riferimento al procedimento sanzionatorio, il rispetto del principio del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione e della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie;
e) procedure idonee a garantire la riservatezza delle informazioni ricevute;
f) procedure che consentano di fornire tempestivamente alla Banca d'Italia le informazioni dalla stessa richieste.
3. Lo statuto, il regolamento interno dell'Organismo e le relative modifiche, sono trasmessi al Ministro dell'economia e delle finanze che li approva sentita la Banca d'Italia.
4. Lo statuto definisce criteri oggettivi e predeterminati in base ai quali determinare l'ammontare dei compensi dovuti ai componenti degli Organi e al Direttore generale, che tengano conto della natura e delle attivita' dell'Organismo, delle responsabilita' connesse con l'incarico, della continuita' e della durata dell'impegno dedicato all'assolvimento dell'incarico, in modo da assicurare l'efficacia e l'efficienza della gestione e il contenimento dei costi.
5. Le procedure e i provvedimenti adottati dall'Organismo ai sensi del presente Regolamento sono pubblicati nel sito web dello stesso.
 
Art. 9

Funzioni dell'Organismo

1. L'Organismo svolge le seguenti funzioni:
a) gestisce l'elenco e provvede alla sua pubblicita';
b) valuta le istanze di iscrizione nell'elenco e la sussistenza dei requisiti;
c) verifica nel continuo la permanenza dei requisiti necessari per il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco;
d) verifica il rispetto da parte degli iscritti delle disposizioni che regolano la loro attivita' anche ai sensi dell'articolo 112, comma 2, t.u.b.;
e) provvede all'iscrizione, cancellazione e diniego di iscrizione dall'elenco;
f) provvede ai sensi dell'articolo 112-bis, comma 5, t.u.b.;
g) cura ogni altro atto e attivita' strumentale o accessoria alle funzioni di tenuta dell'elenco.
2. Ferma restando la responsabilita' dell'Organismo per i provvedimenti e le decisioni adottate ai sensi del comma 1, per l'esercizio delle sue attivita' esso puo' avvalersi delle Federazioni di rappresentanza dei confidi espressione delle Organizzazioni nazionali di impresa, secondo modalita' fissate nello Statuto tali da garantire efficienza ed efficacia e da preservare indipendenza e imparzialita' delle funzioni svolte nei confronti degli iscritti o di coloro che hanno presentato istanza di iscrizione.

Note all'art. 9:
- Il testo del comma 2 dell'articolo 112 del decreto
legislativo n. 385 del 1993 e' citato nelle Note alle
premesse.
- Il testo del comma 5 dell'articolo 112-bis del
decreto legislativo n. 385 del 1993 e' citato nelle Note
alle premesse.
 
Art. 10

Gestione dell'elenco

1. Nell'attivita' di gestione dell'elenco l'Organismo:
a) iscrive nell'elenco i soggetti in possesso dei requisiti prescritti che ne facciano richiesta;
b) rigetta l'istanza di iscrizione nell'elenco in mancanza dei requisiti necessari dandone comunicazione agli interessati; il rigetto dell'istanza di iscrizione e' preceduto da un preavviso motivato;
c) dispone la cancellazione dall'elenco;
d) rilascia gli attestati di iscrizione e cancellazione dall'elenco;
e) aggiorna tempestivamente l'elenco sulla base dei provvedimenti adottati dall'autorita' giudiziaria, dalla Banca d'Italia e dallo stesso Organismo nonche' sulla base delle comunicazioni ricevute dagli iscritti.
2. Fermo restando quanto previsto all'articolo 8, con riferimento al procedimento di iscrizione e di cancellazione, al fine di garantire l'efficienza e la trasparenza nell'attivita' di gestione dell'elenco, l'Organismo determina l'unita' organizzativa responsabile e i termini dei procedimenti di propria competenza.
 
Art. 11

Poteri di vigilanza informativa e ispettiva

1. Per lo svolgimento dei propri compiti di controllo sui confidi iscritti nell'elenco, l'Organismo puo' richiedere la comunicazione, anche periodica, di dati, notizie, atti e documenti concernenti l'attivita' esercitata, con le modalita' e i termini da esso stabiliti.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 l'Organismo puo' procedere ad audizioni personali nonche' disporre ispezioni e acquisire dati, notizie, atti e documenti concernenti l'attivita' esercitata dai confidi. Si applica l'articolo 9, comma 2.
 
Art. 12

Obblighi informativi

1. L'Organismo informa tempestivamente la Banca d'Italia degli atti e degli eventi di maggior rilievo relativi all'esercizio delle proprie funzioni.
2. L'Organismo trasmette alla Banca d'Italia, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione dettagliata sull'attivita' svolta nell'anno precedente e sul piano delle attivita' predisposto per l'anno in corso.
3. L'Organismo predispone un bilancio consuntivo e un rendiconto finanziario della gestione da approvare entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello dell'esercizio di riferimento. Detti documenti sono resi pubblici e inviati alla Banca d'Italia.
 
Art. 13

Domanda di iscrizione nell'elenco dei confidi

1. Le societa' tenute a chiedere l'iscrizione nell'elenco dei confidi presentano all'Organismo la relativa domanda a seguito dell'iscrizione nel registro delle imprese della societa', se di nuova costituzione, ovvero delle modifiche statutarie, se gia' costituite. Per i confidi costituiti con forma giuridica di consorzio, la domanda di iscrizione e' presentata a seguito della registrazione del contratto nel registro delle imprese.
2. All'atto della presentazione della domanda, il confidi attesta il versamento del contributo istruttorio determinato dall'Organismo.
 
Art. 14

Iscrizione nell'elenco dei confidi

1. L'Organismo verifica la sussistenza delle condizioni e dei requisiti per l'iscrizione del confidi nell'elenco ai sensi dell'articolo 112, comma 2, t.u.b., e provvede, entro novanta giorni dalla data di ricezione della domanda, all'iscrizione ovvero la nega, con provvedimento motivato. Qualora entro tale termine non sia adottato un provvedimento di diniego, la domanda di iscrizione si intende accolta.
2. Del provvedimento di diniego dell'iscrizione e' data comunicazione al richiedente. Dalla data di iscrizione nell'elenco, il confidi e' sottoposto al regime di controllo esercitato dall'Organismo.

Note all'art. 14:
- Il testo del comma 2 dell'articolo 112 del decreto
legislativo n. 385 del 1993 e' citato nelle Note alle
premesse.
 
Art. 15

Elenco dei confidi

1. L'elenco dei confidi contiene le seguenti indicazioni:
a) denominazione, forma giuridica e sede legale del confidi (nonche' sede operativa, ove diversa da quella della sede legale);
b) data di iscrizione nell'elenco;
c) numero di iscrizione attribuito al confidi dall'Organismo.
2. Ai fini dell'aggiornamento dell'elenco, i confidi iscritti sono tenuti a comunicare all'Organismo le eventuali variazioni delle informazioni contenute nell'elenco medesimo, secondo le modalita' e i termini fissati dall'Organismo.
 
Art. 16

Cancellazione su istanza di parte

1. Il confidi che intende essere cancellato dall'elenco presenta istanza all'Organismo.
2. Verificata la completezza e la regolarita' della domanda, l'Organismo delibera sulla domanda di cancellazione entro novanta giorni dalla data in cui ha ricevuto la domanda.
3. In caso di iscrizione nell'albo di cui all'articolo 106, t.u.b., il confidi trasmette all'Organismo copia del provvedimento di autorizzazione ai fini della cancellazione dall'elenco.
4. Nei casi in cui la cancellazione dall'elenco sia richiesta in relazione alla trasformazione o successiva fusione in un ente diverso da un confidi avente natura giuridica di societa' cooperativa deve essere attestato il rispetto della disposizione di cui all'articolo 13, comma 43, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326, in relazione agli obblighi di devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Note all'art. 16:
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 106 del
citato decreto legislativo n. 385 del 1993:
"Art. 106. Albo degli intermediari finanziari
1. L'esercizio nei confronti del pubblico
dell'attivita' di concessione di finanziamenti sotto
qualsiasi forma e' riservato agli intermediari finanziari
autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla
Banca d'Italia.
2. Oltre alle attivita' di cui al comma 1 gli
intermediari finanziari possono:
a) emettere moneta elettronica e prestare servizi di
pagamento a condizione che siano a cio' autorizzati ai
sensi dell'articolo 114-quinquies, comma 4, e iscritti nel
relativo albo, oppure prestare solo servizi di pagamento a
condizione che siano a cio' autorizzati ai sensi
dell'articolo 114-novies, comma 4, e iscritti nel relativo
albo;
b) prestare servizi di investimento se autorizzati ai
sensi dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58;
c) esercitare le altre attivita' a loro eventualmente
consentite dalla legge nonche' attivita' connesse o
strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla
Banca d'Italia.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Banca d'Italia, specifica il contenuto delle attivita'
indicate nel comma 1, nonche' in quali circostanze ricorra
l'esercizio nei confronti del pubblico.".
- Il testo del comma 43 dell'articolo 13 del
decreto-legge n. 269 del 2003 e' citato nelle Note alle
premesse.
Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'articolo
11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 (Nuove norme in
materia di societa' cooperative):
"Art. 11. (Fondi mutualistici per la promozione e lo
sviluppo della cooperazione)
1. - 4. (Omissis).
5. Deve inoltre essere devoluto ai fondi di cui al
comma 1 il patrimonio residuo delle cooperative in
liquidazione, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i
dividendi eventualmente maturati, di cui al primo comma,
lettera c), dell'articolo 26 del citato decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577,
e successive modificazioni.
(Omissis).".
 
Art. 17

Provvedimenti sanzionatori

1. L'Organismo procede d'ufficio alla cancellazione dall'elenco in caso di:
a) perdita di uno dei requisiti per l'iscrizione;
b) gravi violazioni di norme di legge e delle relative disposizioni di attuazione;
c) mancato pagamento del contributo ai sensi dell'articolo 112-bis, comma 2, t.u.b.;
d) inattivita' - non giustificata da comprovati motivi - protrattasi per un periodo di tempo non inferiore a un anno.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, l'Organismo, in caso di violazioni di disposizioni normative che ne regolano l'attivita', puo' imporre ai confidi iscritti il divieto di intraprendere nuove operazioni o disporre la riduzione delle attivita'.
3. Ai fini del comma 1, lettera b), la gravita' delle violazioni puo' essere desunta, tra l'altro:
a) dall'idoneita' della condotta ad esporre il confidi a significativi rischi o all'incapacita' di far fronte agli impegni assunti;
b) dalla commissione reiterata o diffusa della violazione;
c) dall'entita' del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile;
d) dai pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile.
4. Si applica l'articolo 145-bis, t.u.b.
5. I provvedimenti adottati ai sensi dei commi 1 e 2 sono comunicati al confidi. Nella trasmissione del provvedimento si da' conto della facolta' di proporre ricorso avverso il provvedimento, ai sensi dell'articolo 145-bis, comma 2, t.u.b.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 23 dicembre 2015

Il Ministro: Padoan
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 2016 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 520

Note all'art. 17:
- Il testo del comma 2 dell'articolo 112-bis del
decreto legislativo n. 385 del 1993 e' citato nelle Note
alle premesse.
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 145-bis del
citato decreto legislativo n. 385 del 1993:
"Art. 145-bis. Procedure contenziose
1. I provvedimenti sanzionatori emessi dagli Organismi
di cui agli articoli 112-bis, 113 e 128-duodecies sono
disposti con atto motivato, previa contestazione degli
addebiti agli interessati da effettuarsi entro centoventi
giorni dall'accertamento ovvero entro duecentoquaranta
giorni se l'interessato ha la sede o la residenza
all'estero e valutate le deduzioni da essi presentate,
rispettivamente, nei successivi quarantacinque e novanta
giorni. Nello stesso termine gli interessati possono
altresi' chiedere di essere sentiti personalmente.
2. La tutela giurisdizionale davanti al giudice
amministrativo e' disciplinata dal codice del processo
amministrativo.
3.
4. Copia della sentenza del tribunale amministrativo
regionale e' trasmessa, a cura delle parti, all'Organismo
ai fini della pubblicazione, per estratto.".
 
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