Gazzetta n. 62 del 15 marzo 2016 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 marzo 2016
Attribuzione del titolo di vice Ministro al Sottosegretario di Stato presso il Ministero dello sviluppo economico, on. Teresa BELLANOVA, a norma dell'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza dei Consiglio dei ministri, cosi come modificato dalla legge 26 marzo 2001, n. 81, e dal decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto l'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 29 gennaio 2016 recante nomina dell'on. Teresa BELLANOVA a Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico e cessazione della medesima dalla carica di Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali;
Considerato che il Consiglio dei ministri, nella riunione del 3 marzo 2016, ai fini dell'attribuzione del titolo di vice Ministro, a norma del citato articolo 10, comma 3, della legge n. 400 del 1988, ha approvato l'unita delega di funzioni al Sottosegretario di Stato on. Teresa BELLANOVA, conferitagli dal Ministro dello sviluppo economico;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;

Decreta:

Al Sottosegretario di Stato presso il Ministero dello sviluppo economico on. Teresa BELLANOVA e' attribuito il titolo di vice Ministro.
Il presente decreto sara' comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.
Dato a Roma, addi' 7 marzo 2016

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Guidi, Ministro dello sviluppo economico

Registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 2016 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 668
 
Allegato

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 10 relativo alla funzione dei Sottosegretari ed ai loro compiti;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, concernente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, con la quale e' stato istituito il Ministero dello sviluppo economico, di seguito denominato Ministero;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 febbraio 2014, con il quale la dott.ssa Federica Guidi e' stata nominata Ministro dello sviluppo economico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 29 gennaio 2016 con il quale Pon. Teresa Bellanova e' stata nominata Sottosegretario di Stato del Ministero dello sviluppo economico;
Ritenuto in applicazione del comma 3 dell'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di conferire all'on. Teresa Bellanova le deleghe nelle materie di competenza del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

1. All'on. Teresa Bellanova e' delegata la trattazione e l'attuazione delle iniziative e degli affari afferenti la materia dell'energia, relativamente ai settori della sicurezza dell' approvvigionamento, delle infrastrutture energetiche, del mercato del gas naturale, del mercato elettrico, delle reti di trasporto del gas, delle reti di trasmissione dell'energia elettrica, ivi incluse le energie rinnovabili. Sono esclusi gli affari inerenti l'impiego delle risorse minerarie ed energetiche, comprese le attivita' di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio delle risorse del sottosuolo.
2. All'on. Teresa Bellanova e' altresi' delegata la trattazione e l'attuazione degli affari che attengono alle materie della competitivita' del sistema produttivo italiano, nonche' agli interventi per il sistema industriale, anche con riferimento alla materia degli incentivi alle imprese, in raccordo con il vice Ministro delegato nella materia dell'attrazione degli investimenti, con eccezione degli affari che ineriscono alla materia delle amministrazioni straordinarie delle grandi imprese in stato di insolvenza.
3. All'on. Teresa Bellanova sono altresi' delegate le iniziative e i rapporti istituzionali con le parti sociali inerenti le situazioni di crisi industriali nonche' le funzioni connesse all'attivita' dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia, limitatamente agli affari che ineriscono alla materia dello sviluppo d'impresa in raccordo con il Vice Ministro delegato nella materia dell'attrazione degli investimenti.
4. All'on. Teresa Bellanova sono altresi' delegate la trattazione e l'attuazione delle iniziative e rapporti istituzionali in materia di servizi pubblici locali per quanto attinente alle competenze del Ministero dello sviluppo economico.
5. Rimane impregiudicata la facolta' del Ministro di delegare la trattazione e l'attuazione di singoli affari relativi a materie non comprese nella presente delega.
6. Restano ferme la responsabilita' politica ai sensi dell'art. 95 della Costituzione e le funzioni di indirizzo politico del Ministro, ai sensi degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' le funzioni attribuite alla specifica competenza dei dirigenti.
 

Art. 2.

1. All'on. Teresa Bellanova e' delegata, nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 1 del presente decreto, la firma dei relativi atti e provvedimenti.
2. All'on. Teresa Bellanova e' altresi' delegata, nell'ambito delle materie di cui all'articolo 1, la definizione dei criteri generali in materia di eventuali ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi, previo assenso del Ministro.
 

Art. 3.

1. All'on. Teresa Bellanova sono altresi' delegate, nelle materie rientranti nelle competenze di cui all'articolo 1 ed in coerenza con gli indirizzi del Ministro contenuti anche nella direttiva generale annuale per l'azione amministrativa, le richieste di parere al Consiglio di Stato nei procedimenti relativi ai ricorsi straordinari al Capo dello Stato ed ai ricorsi alle Autorita' indipendenti; le risposte ai rilievi della Corte dei conti; le interrogazioni a risposta scritta; la firma dei decreti di variazione di bilancio concernenti i capitoli dei relativi centri di costo, nonche' gli interventi presso le Camere, in rappresentanza del Ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale ed ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari, secondo le direttive del Ministro.
2. Nell'ambito delle materie di cui all'articolo 1, e' delegato l'esercizio di attivita' in ambito internazionale e la Presidenza delie commissioni e dei comitati.
 

Art. 4.

1. Sono riservati alla firma del Ministro gli atti normativi adottati previa deliberazione del Consiglio dei ministri e gli altri atti indicati nell'articolo 4, comma 1, lettera b), con le modalita' di cui al successivo comma 2, e lettere e), g) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
2. Relativamente alla definizione di obiettivi, priorita', piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione, il Ministro provvedera', qualora siano interessate le materie delegate, su proposta del vice Ministro.
3. Il vice Ministro allo sviluppo economico, per le materie inerenti alle funzioni delegate, si avvale dell'Ufficio di gabinetto, dell'Ufficio legislativo e dell'Ufficio del consigliere diplomatico, ai sensi dell'articolo 1, comma 24-quinquies, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.
 

Art. 5.

1. Restano, comunque, riservati in capo al Ministro gli atti e i provvedimenti che implichino una determinazione di particolare importanza politica, amministrativa o economica e per i quali e' richiesta una specifica abilitazione di sicurezza; i programmi, gli atti, i provvedimenti amministrativi connessi alle direttive di carattere generale e strategico, nonche' i rapporti istituzionali in ambito comunitario ed internazionale.
2. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, il Ministro puo' avocare alla propria firma singoli atti compresi nelle materie delegate, nonche' la risposta alle interrogazioni parlamentari scritte ed orali.
 

Art. 6.

1. Al coordinamento necessario all'attuazione del presente decreto provvede il Capo di Gabinetto, che indichera' i criteri di informazione sull'attivita' svolta.
Roma, 18 febbraio 2016

Il Ministro: Guidi
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone