Gazzetta n. 59 del 11 marzo 2016 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2016, n. 35 |
Attuazione della decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni e di sequestro probatorio; Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visti gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234; Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014 e, in particolare, l'articolo 18, comma 1, lettera b); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante approvazione del codice di procedura penale; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 2015; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2016; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1 Finalita'
1. Il presente decreto attua nell'ordinamento interno la decisione quadro 2003/577 GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro emessi a fini probatori o a fini di confisca, nei limiti in cui tali disposizioni non sono incompatibili con i principi dell'ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali nonche' in tema di diritti di liberta' e di giusto processo.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE).
Note alle premesse:
L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. La decisione quadro 2003/577/GAI e' pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2003, n. L 196. Il testo dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O., cosi' recita: "Capo III - Potesta' normativa del Governo Art. 14. (Decreti legislativi) 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione. 2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo e' trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega. 4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.". Il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3 , cosi' recita: "Art. 31. (Procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea) 1. In relazione alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i decreti legislativi entro il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive; per le direttive il cui termine cosi' determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge; per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, il Governo adotta i relativi decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea. 2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro con competenza prevalente nella materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle della direttiva da recepire, predisposta dall'amministrazione con competenza istituzionale prevalente nella materia. 3. La legge di delegazione europea indica le direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti recepimento delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi e' richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni. 5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea, il Governo puo' adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo il diverso termine previsto dal comma 6. 6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che modificano o integrano direttive recepite con tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e correttive di cui al primo periodo sono adottate nel termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato dalla legge di delegazione europea. 7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1. 8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome sono emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1. 9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere." "Art. 32. (Principi e criteri direttivi generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea) 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali: a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi; b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione; c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246; d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla presente lettera sono determinate nella loro entita', tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie della sospensione fino a sei mesi e, nei casi piu' gravi, della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione, nonche' sanzioni penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale. Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni anche accessorie identiche a quelle eventualmente gia' comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni; e) al recepimento di direttive o all'attuazione di altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti direttive o atti gia' attuati con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto modificato; f) nella redazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega; g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le piu' opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili; h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di recepimento, vengono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi; i) e' assicurata la parita' di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e non puo' essere previsto in ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani.". Il testo dell'art.18 della legge 9 luglio 2015, n.114 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2015, n. 176 , cosi recita: "Art. 18. (Delega al Governo per l'attuazione delle decisioni quadro) 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo le procedure di cui all'articolo 31, commi 2, 3, 5 e 9, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per l'attuazione delle seguenti decisioni quadro: a) decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni; b) decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio; c) decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa al reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie; d) decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive; e) decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, che modifica le decisioni quadro 2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 2008/947/GAI, rafforzando i diritti processuali delle persone e promuovendo l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo; f) decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre 2009, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare; g) decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali. 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto delle disposizioni previste dalle singole decisioni quadro, nonche' dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), e), f) e g), della legge 24 dicembre 2012, n. 234. 3. Sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento delle decisioni quadro di cui al comma 1 e' acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con le modalita' ed i tempi di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234. 4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ad eccezione del comma 1, lettera a), ai cui oneri, pari a 310.000 euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".
Note all'art. 1: Per i riferimenti normativi alla decisione quadro 2003/577/GAI, si veda nelle note alle premesse |
| Allegato
Certificato previsto dall'articolo 12
a) Autorita' giudiziaria che ha emesso il provvedimento di blocco o di sequestro: Denominazione ufficiale: Nome del rappresentante: Funzione (titolo/grado): Numero di riferimento del fascicolo: Indirizzo: Numero di telefono: (codice del paese) (codice della citta') (...) Numero di fax: (codice del paese) (codice della citta') (...) E-mail: Lingua (o lingue) in cui e' possibile comunicare con l'autorita' giudiziaria di emissione: Estremi della(e) persona(e) da contattare (comprese le lingue in cui e' possibile comunicare) per ottenere, ove necessario, informazioni supplementari sull'esecuzione del provvedimento o per prendere le necessarie disposizioni pratiche relative al trasferimento della prova (se del caso): b) Autorita' competente per l'esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro nello Stato di emissione [se diversa dall'autorita' di cui alla lettera a)]: Denominazione ufficiale: Nome del rappresentante: Funzione (titolo/grado): Numero di riferimento del fascicolo: Indirizzo: Numero di telefono: (codice del paese) (codice della citta') (...) Numero di fax: (codice del paese) (codice della citta') (...) E-mail: Lingua (o lingue) in cui e' possibile comunicare con l'autorita' competente per l'esecuzione: Estremi della(e) persona(e) da contattare (comprese le lingue in cui e' possibile comunicare) per ottenere, ove necessario, informazioni supplementari sull'esecuzione del provvedimento o per prendere le necessarie disposizioni pratiche relative al trasferimento della prova (se del caso): c) Qualora siano state completate le lettere a) e b), indicare qui se occorre contattare una sola (precisando quale) o entrambe le autorita': - Autorita' di cui alla lettera a) - Autorita' di cui alla lettera b) d) In caso di designazione di un'autorita' centrale per la trasmissione e la ricezione amministrativa del provvedimento di blocco o di sequestro (unicamente per l'Irlanda e il Regno Unito): Denominazione dell'autorita' centrale: Persona da contattare, se del caso (titolo/grado e nome): Indirizzo: Numero di riferimento del fascicolo: Numero di telefono: (codice del paese) (codice della zona/citta') Numero di fax: (codice del paese) (codice della zona/citta') E-mail: e) Provvedimento di blocco o di sequestro: 1. Data e, se del caso, numero di riferimento 2. Scopo del provvedimento di blocco o di sequestro 2.1. Successiva confisca 2.2. Acquisizione di prove 3. Descrizione delle formalita' e delle procedure da espletare nell'esecuzione di un provvedimento di sequestro probatorio (se del caso) f) Informazioni relative al bene o alla prova nello Stato di esecuzione oggetto del provvedimento di blocco o di sequestro: Descrizione del bene o della prova e dell'ubicazione: 1. a) descrizione precisa del bene e, se del caso, importo massimo per cui si chiede il recupero di tale bene (laddove tale importo massimo sia indicato nel provvedimento concernente il valore dei proventi di reato) b) descrizione precisa della prova 2. ubicazione esatta del bene o della prova (se sconosciuta, ultimo luogo noto) 3. parte che detiene in custodia il bene o la prova o, se diverso dalla persona indiziata o condannata, proprietario noto effettivo del bene o della prova (ove applicabile in virtu' del diritto nazionale dello Stato di emissione) g) (Se disponibili) informazioni relative all'identita' delle persone (1) fisiche o (2) giuridiche, indiziate o condannate (ove applicabile in virtu' del diritto nazionale dello Stato di emissione) e/o delle persone oggetto del provvedimento di blocco o di sequestro (se disponibile): 1. Persone fisiche Cognome: Nome(i): Cognome da nubile, se del caso: Pseudonimi, se del caso: Sesso: Cittadinanza: Data di nascita: Luogo di nascita: Residenza e/o indirizzo noto (se sconosciuto, ultimo indirizzo noto): Lingue che la persona in questione comprende (se note): 2. Persone giuridiche Nome: Tipo di persona giuridica: Numero di registrazione: Sede statutaria: h) Provvedimento dello Stato di esecuzione in seguito all'esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro: Confisca 1.1. il bene va conservato nello Stato di esecuzione per la sua successiva confisca 1.1.1. si allega la richiesta di esecuzione del provvedimento di confisca pronunciata dallo Stato di emissione il (data) 1.1.2. si allega la richiesta concernente la confisca nello Stato di esecuzione e la successiva esecuzione di tale provvedimento 1.1.3. data prevista per la presentazione della richiesta di cui ai punti 1.1.1 o 1.1.2 o Acquisizione di prove 2.1. il bene va trasferito nello Stato di emissione per fungere da prova 2.1.1. si allega la richiesta di trasferimento oppure 2.2. il bene va conservato nello Stato di esecuzione per la successiva utilizzazione quale prova nello Stato di emissione 2.2.2. data prevista per la presentazione della richiesta di cui al punto 2.1.1 i) Reati: Descrizione dei motivi pertinenti per il provvedimento di blocco o di sequestro e sintesi dei fatti a conoscenza dell'autorita' giudiziaria che emette il provvedimento di blocco o di sequestro e il certificato: Natura e qualificazione giuridica dei reati e disposizioni di legge/codice applicabili sulla cui base e' stato emesso il provvedimento di blocco o di sequestro: 1. Contrassegnare, se del caso, una o piu' delle seguenti menzioni corrispondenti ai reati summenzionati, se questi sono passibili nello Stato di emissione di una pena privativa della liberta' della durata massima di almeno tre anni: - partecipazione a un'organizzazione criminale - terrorismo - tratta di esseri umani - sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile - traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope - traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi - corruzione - frode, compresa quella che lede gli interessi finanziari delle Comunita' europee ai sensi della convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunita' europee - riciclaggio di proventi di reato - falsificazione e contraffazione di monete, tra cui l'euro; " - criminalita' informatica - criminalita' ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette - favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali - omicidio volontario, lesioni personali gravi - traffico illecito di organi e tessuti umani - rapimento, sequestro e presa di ostaggi - razzismo e xenofobia - furti organizzati o con l'uso di armi - traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte - truffa - racket e estorsioni - contraffazione e pirateria in materia di prodotti - falsificazione di atti amministrativi e traffico dl documenti falsi - falsificazione di mezzi di pagamento - traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita - traffico illecito di materie nucleari e radioattive - traffico di veicoli rubati - stupro - incendio doloso - reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale - dirottamento di aereo/nave - sabotaggio 2. Descrizione circostanziata del reato/dei reati che esulano dalle fattispecie enumerate al precedente punto 1: j) Mezzi di impugnazione contro i provvedimenti di blocco o di sequestro a disposizione delle parti interessate, compresi i terzi in buona fede, nello Stato di emissione: Descrizione dei mezzi di impugnazione comprese le necessarie procedure (...) da espletare Autorita' giudiziaria dinanzi alla quale l'azione puo' essere promossa Informazioni sui soggetti che possono promuovere l'azione Termine entro il quale promuovere l'azione Autorita' referente nello Stato di emissione per ulteriori informazioni sulle procedure di ricorso ivi applicabili e sulla disponibilita' del patrocinio a spese dello Stato e del servizio di traduzione: Nome: Persona da contattare (se del caso): Indirizzo: Numero di telefono: (codice del paese) (codice della citta') Numero di fax: (codice del paese) (codice della citta') E-mail: k) Altre circostanze pertinenti (facoltativo): l) Il testo del provvedimento di blocco o di sequestro e' allegato al certificato. Firma dell'autorita' giudiziaria di emissione e/o del suo rappresentante che attesta che le informazioni contenute nel certificato sono esatte: Nome: Funzione (titolo/grado): Data: Timbro ufficiale (se disponibile) |
| Art. 2 Definizioni
1. Ai fini della presente decreto, si intende per: a) «Stato di emissione»: lo Stato membro dell'Unione europea la cui autorita' giudiziaria, secondo il diritto interno, ha emesso, convalidato o comunque confermato un provvedimento di blocco o di sequestro nell'ambito di un procedimento penale; b) «Stato di esecuzione»: lo Stato membro dell'Unione europea nel cui territorio si trova il bene o la prova; c) «provvedimento di blocco o di sequestro»: qualsiasi provvedimento adottato dalla competente autorita' giudiziaria dello Stato di emissione al fine di impedire provvisoriamente ogni operazione volta a distruggere, trasformare, spostare, trasferire o alienare beni previsti come corpo di reato o cose pertinenti al reato, che potrebbero essere oggetto di confisca nei casi e nei limiti previsti dall'articolo 240 del codice penale; d) «bene»: ogni bene materiale o immateriale, mobile o immobile, nonche' ogni atto giuridico o documento attestante un titolo o un diritto su tale bene, che secondo la competente autorita' giudiziaria dello Stato di emissione costituisca il prodotto di uno dei reati di cui all'articolo 3, ovvero rappresenti l'equivalente del valore di tale prodotto, ovvero sia stato lo strumento o l'oggetto di uno dei predetti reati; e) «prova»: gli oggetti, i documenti o i dati utilizzabili a fini probatori nei procedimenti penali per uno dei reati di cui all'articolo 3.
Note all'art. 2: Il testo dell'articolo 240 del codice penale cosi' recita: "Art. 240. (Confisca) Nel caso di condanna, il giudice puo' ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose, che ne sono il prodotto o il profitto. E' sempre ordinata la confisca: 1. delle cose che costituiscono il prezzo del reato; 1-bis. dei beni e degli strumenti informatici o telematici che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies, 640-ter e 640-quinquies; 2. delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato, anche se non e' stata pronunciata condanna. Le disposizioni della prima parte e dei numeri 1 e 1-bis del capoverso precedente non si applicano se la cosa o il bene o lo strumento informatico o telematico appartiene a persona estranea al reato. La disposizione del numero 1-bis del capoverso precedente si applica anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale. La disposizione del n. 2 non si applica se la cosa appartiene a persona estranea al reato e la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.". |
| Art. 3
Casi di riconoscimento ed esecuzione dei provvedimenti di blocco o di sequestro
1. Indipendentemente dalla doppia incriminazione, si fa luogo al riconoscimento ed alla esecuzione di un provvedimento di blocco o di sequestro per i seguenti reati, se puniti nello Stato di emissione con pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni: a) associazione per delinquere; b) terrorismo; c) tratta di esseri umani; d) sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile; e) traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope; f) traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi; g) corruzione; h) frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunita' europee ai sensi della Convenzione del 26 luglio 1995, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunita' europee; i) riciclaggio; l) falsificazione e contraffazione di monete; m) criminalita' informatica; n) criminalita' ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette; o) favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali di cittadini non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea; p) omicidio volontario, lesioni personali gravi; q) traffico illecito di organi e tessuti umani; r) sequestro di persona; s) razzismo e xenofobia; t) furti organizzati o con l'uso di armi; u) traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte; v) truffa; z) estorsione; aa) contraffazione e pirateria in materia di prodotti; bb) falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi; cc) falsificazione di mezzi di pagamento; dd) traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita; ee) traffico illecito di materie nucleari e radioattive; ff) traffico di veicoli rubati; gg) violenza sessuale; hh) incendio; ii) reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale; ll) dirottamento di nave o aeromobile; mm) sabotaggio. 2. Fuori dai casi di cui al comma 1 e all'articolo 6, comma 4, lettera e), il riconoscimento delle decisioni di sequestro e' consentito solo se i fatti, per i quali e' stato emesso il provvedimento di blocco o di sequestro, sono puniti come reato dalla legge italiana, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualificazione giuridica individuati dalla legge dello Stato di emissione. 3. Nei casi di cui al comma 2, se il provvedimento e' stato emesso a fini di confisca, il riconoscimento e l'esecuzione hanno luogo se per il reato previsto dalla legge italiana e' consentito il sequestro di cui all'articolo 321, comma 2, del codice di procedura penale.
Note all'art. 3: La convenzione del 26 luglio 1995 e' pubblicata nella G.U.C.E. 27 novembre 1995, n. C 316. Il testo dell'articolo 321 del codice di procedura penale cosi' recita: "Art. 321. (Oggetto del sequestro preventivo) 1. Quando vi e' pericolo che la libera disponibilita' di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati, a richiesta del pubblico ministero [c.p.p. 262, comma 3] il giudice competente a pronunciarsi nel merito ne dispone il sequestro con decreto motivato. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari. 2. Il giudice puo' altresi' disporre il sequestro delle cose di cui e' consentita la confisca [c.p. 240]. 2-bis. Nel corso del procedimento penale relativo a delitti previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale il giudice dispone il sequestro dei beni di cui e' consentita la confisca . 3. Il sequestro e' immediatamente revocato a richiesta del pubblico ministero o dell'interessato quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilita' previste dal comma 1. Nel corso delle indagini preliminari provvede il pubblico ministero con decreto motivato, che e' notificato a coloro che hanno diritto di proporre impugnazione. Se vi e' richiesta di revoca dell'interessato, il pubblico ministero, quando ritiene che essa vada anche in parte respinta, la trasmette al giudice, cui presenta richieste specifiche nonche' gli elementi sui quali fonda le sue valutazioni. La richiesta e' trasmessa non oltre il giorno successivo a quello del deposito nella segreteria . 3-bis. Nel corso delle indagini preliminari, quando non e' possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice, il sequestro e' disposto con decreto motivato dal pubblico ministero. Negli stessi casi, prima dell'intervento del pubblico ministero, al sequestro procedono ufficiali di polizia giudiziaria, i quali, nelle quarantotto ore successive, trasmettono il verbale al pubblico ministero del luogo in cui il sequestro e' stato eseguito. Questi, se non dispone la restituzione delle cose sequestrate, richiede al giudice la convalida e l'emissione del decreto previsto dal comma 1 entro quarantotto ore dal sequestro, se disposto dallo stesso pubblico ministero, o dalla ricezione del verbale, se il sequestro e' stato eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria . 3-ter. Il sequestro perde efficacia se non sono osservati i termini previsti dal comma 3-bis ovvero se il giudice non emette l'ordinanza di convalida entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta. Copia dell'ordinanza e' immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate.". |
| Art. 4
Ricezione del provvedimento di blocco o di sequestro dall'autorita' dello Stato di emissione
1. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui territorio si trova il bene o la prova riceve il provvedimento di sequestro o di blocco dall'autorita' dello Stato di emissione, unitamente al certificato previsto dall'articolo 12, comma 3, dall'autorita' e alla richiesta di trasferimento o di confisca prevista dall'articolo 12, comma 2, ovvero alla richiesta di mantenimento del bene nel territorio dello Stato prevista dall'articolo 12, comma 3. |
| Art. 5 Autorita' giudiziaria competente
1. Il procuratore della Repubblica indicato nell'articolo 4, comma 1, provvede sulla richiesta di riconoscimento ed esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro emesso a fini probatori, secondo le disposizioni dell'articolo 6. 2. Se il provvedimento di blocco o di sequestro e' stato emesso a fini di confisca, il procuratore della Repubblica di cui al comma 1 presenta le proprie richieste al giudice per le indagini preliminari. Il giudice provvede secondo le disposizioni dell'articolo 6. 3. Copia delle richieste e' trasmessa senza ritardo al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo se esse si riferiscono ai procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale e al procuratore generale presso la corte di appello se esse si riferiscono ai procedimenti per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale. 4. Quando il provvedimento di blocco o di sequestro ha per oggetto beni o prove che si trovano in piu' circondari di tribunale, provvede il procuratore della Repubblica del luogo in cui si trova il maggior numero di beni o prove ovvero, a parita' di numero, l'autorita' giudiziaria che per prima ha ricevuto il provvedimento di blocco o di sequestro. 5. Il procuratore della Repubblica che, ricevuto un provvedimento di blocco o di sequestro, ovvero una richiesta di provvedere al riconoscimento ed esecuzione del predetto provvedimento, rileva che esso deve essere eseguito da altro procuratore della Repubblica, ai sensi dei commi 1, 2 e 4, trasmette immediatamente gli atti al medesimo, dandone comunicazione all'autorita' dello Stato di emissione.
Note all'art. 5: Il testo dell'articolo 51 e dell'articolo 407 del codice di procedura penale cosi' recita: "Art. 51. (Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale). 1. Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate : a) nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado, dai magistrati della procura della Repubblica presso il tribunale; b) nei giudizi di impugnazione dai magistrati della procura generale presso la corte di appello o presso la corte di cassazione. 2. Nei casi di avocazione, le funzioni previste dal comma 1 lettera a) sono esercitate dai magistrati della procura generale presso la corte di appello. Nei casi di avocazione previsti dall'articolo 371-bis, sono esercitate dai magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo . 3. Le funzioni previste dal comma 1 sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente a norma del capo II del titolo I. 3-bis. Quando si tratta dei procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto e settimo comma, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474, 600, 601, 602, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonche' per i delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le funzioni indicate nel comma 1 lettera a) sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente . 3-ter. Nei casi previsti dal comma 3-bis e dai commi 3-quater e 3-quinquies, se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il procuratore generale presso la corte di appello puo', per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per il dibattimento siano esercitate da un magistrato designato dal procuratore della Repubblica presso il giudice competente . 3-quater. Quando si tratta di procedimenti per i delitti consumati o tentati con finalita' di terrorismo le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente . 3-quinquies. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 414-bis, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-undecies, 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 640-ter e 640-quinquies del codice penale, le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), del presente articolo sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente ." "Art. 407. (Termini di durata massima delle indagini preliminari) 1. Salvo quanto previsto all'articolo 393 comma 4, la durata delle indagini preliminari non puo' comunque superare diciotto mesi. 2. La durata massima e' tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano: a) i delitti appresso indicati: 1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e 422 del codice penale, 291-ter, limitatamente alle ipotesi aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma 2, e 291-quater, comma 4, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 ; 2) delitti consumati o tentati di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice penale; 3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo; 4) delitti commessi per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonche' delitti di cui agli articoli 270, terzo comma e 306, secondo comma, del codice penale; 5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonche' di piu' armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110; 6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni; 7) delitto di cui all'articolo 416 del codice penale nei casi in cui e' obbligatorio l'arresto in flagranza; 7-bis) dei delitti previsto dagli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-bis nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo 609-ter, 609-quater, 609-octies del codice penale, nonche' dei delitti previsti dall'articolo 12, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ; b) notizie di reato che rendono particolarmente complesse le investigazioni per la molteplicita' di fatti tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone sottoposte alle indagini o di persone offese; c) indagini che richiedono il compimento di atti all'estero; d) procedimenti in cui e' indispensabile mantenere il collegamento tra piu' uffici del pubblico ministero a norma dell'articolo 371. 3. Salvo quanto previsto dall'articolo 415-bis, qualora il pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione nel termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice, gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati". |
| Art. 6 Decisioni sulla richiesta di riconoscimento ed esecuzione
1. Salve le disposizioni di cui al presente articolo, l'autorita' giudiziaria individuata secondo le disposizioni di cui all'articolo 4 e di cui all'articolo 5, comma 2, provvede senza ritardo a riconoscere, con proprio decreto o ordinanza, il provvedimento di blocco o di sequestro. Dispone altresi' che sia data immediata esecuzione al provvedimento. 2. Quando e' necessario garantire la conformita' della prova ottenuta ai requisiti dell'ordinamento dello Stato di emissione, fermo restando il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento interno, l'autorita' osserva le formalita' e le procedure espressamente indicate dall'autorita' competente dello Stato di emissione per l'esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro probatorio, mentre, nel caso di cui all'articolo 5, comma 2, si osservano le disposizioni del codice di procedura penale per l'esecuzione del sequestro preventivo. In ogni caso, l'avvenuta esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro e' immediatamente comunicata all'autorita' giudiziaria dello Stato di emissione. 3. Le ulteriori misure rese necessarie dal provvedimento di blocco o di sequestro sono adottate secondo le disposizioni applicabili nello Stato di esecuzione. 4. La richiesta di riconoscimento o esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro puo' essere rigettata con decreto motivato: a) se il certificato di cui all'articolo 12, comma 3, non e' stato prodotto unitamente alla richiesta; b) se il predetto certificato risulta incompleto, ovvero se le informazioni ivi contenute risultano manifestamente non corrispondenti al provvedimento di blocco o di sequestro oggetto della richiesta; c) se la persona nei cui confronti deve essere eseguita una decisione di confisca gode di immunita' riconosciute dallo Stato italiano che limitano l'esercizio o il proseguimento dell'azione penale; d) se dalle informazioni contenute nel certificato risulta evidente la violazione del divieto di un secondo giudizio, ai sensi dell'articolo 649 del codice di procedura penale; e) se non ricorrono i presupposti indicati nell'articolo 3. Tuttavia, se il provvedimento di blocco o di sequestro e' stato emesso in relazione a violazioni tributarie, doganali o valutarie, l'esecuzione non puo' essere rifiutata per il fatto che la legge italiana non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte, o per il fatto che la legislazione italiana in materia tributaria, valutaria o doganale e' diversa da quella dello Stato di emissione. 5. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 4, l'autorita' giudiziaria puo' imporre all'autorita' dello Stato di emissione un termine per la produzione del certificato completo o corretto, ovvero di un documento ad esso equipollente. L'autorita' giudiziaria puo' altresi' dispensare l'autorita' giudiziaria dello Stato di emissione dalla presentazione del certificato, se non vi e' esigenza di acquisire altre informazioni. 6. La decisione di rigetto e' immediatamente comunicata all'autorita' giudiziaria dello Stato di emissione. A tale autorita' e' altresi' comunicata senza ritardo l'impossibilita' di dare esecuzione al provvedimento di blocco o di sequestro nei casi in cui il bene o la prova sono scomparsi o sono stati distrutti, ovvero non si trovano nel luogo indicato nel certificato, ovvero l'ubicazione indicata in quest'ultimo e' risultata insufficiente.
Note all'art. 6: Il testo dell'articolo 5 del codice di procedura penale cosi' recita: "Sezione II Competenza per materia (commento di giurisprudenza) Art. 5 (Competenza della corte di assise) 1. La corte di assise e' competente: a) per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni, esclusi i delitti, comunque aggravati, di tentato omicidio, di rapina, di estorsione e di associazioni di tipo mafioso anche straniere, e i delitti, comunque aggravati, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; b) per i delitti consumati previsti dagli articoli 579, 580, 584 del codice penale; c) per ogni delitto doloso se dal fatto e' derivata la morte di una o piu' persone, escluse le ipotesi previste dagli articoli 586, 588 e 593 del codice penale; d) per i delitti previsti dalle leggi di attuazione della XII disposizione finale della Costituzione, dalla legge 9 ottobre 1967 n. 962 (4) e nel titolo I del libro II del codice penale, sempre che per tali delitti sia stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni; d-bis) per i delitti consumati o tentati di cui agli articoli 416, sesto comma, 600, 601, 602 del codice penale, nonche' per i delitti con finalita' di terrorismo sempre che per tali delitti sia stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni.". Il testo dell'articolo 649 del codice di procedura penale cosi' recita: "Art. 649. (Divieto di un secondo giudizio) 1. L'imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili non puo' essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze, salvo quanto disposto dagli articoli 69 comma 2 e 345. 2. Se cio' nonostante viene di nuovo iniziato procedimento penale, il giudice in ogni stato e grado del processo pronuncia sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, enunciandone la causa nel dispositivo.".. |
| Art. 7 Casi di rinvio dell'esecuzione
1. Il procuratore della Repubblica puo' disporre il rinvio dell'esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro: a. se dall'esecuzione puo' derivare pregiudizio per le indagini nell'ambito di un procedimento penale gia' in corso, per un periodo non superiore a sei mesi; b. se i beni o la prova risultano gia' sottoposti a blocco o a sequestro nell'ambito di altro procedimento penale, fino alla revoca di tale provvedimento; c. se il bene oggetto di un provvedimento di blocco o di sequestro a fini di confisca e' stato gia' oggetto di analogo provvedimento nell'ambito di altri procedimenti, fino alla sospensione dell'efficacia di tale provvedimento. 2. La decisione di rinvio dell'esecuzione e' immediatamente comunicata all'autorita' giudiziaria dello Stato di emissione. 3. Al venir meno di una delle cause di rinvio di cui al comma 1, l'autorita' giudiziaria provvede senza ritardo ai sensi dell'articolo 5, comma 1, dandone notizia all'autorita' giudiziaria dello Stato di emissione. Quest'ultima e' altresi' informata sull'eventuale emissione di altri provvedimenti cautelari riguardanti il bene o la prova oggetto del provvedimento di blocco o di sequestro. |
| Art. 8
Durata del vincolo conseguente all'esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro
1. Il vincolo sul bene o sulla prova, derivante dal riconoscimento ed esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro, rimane fermo fino alla decisione definitiva sulle richieste di cui all'articolo 12, comma 2. 2. Nel caso di cui all'articolo 12, comma 3, se le richieste non pervengono nel termine previsto, il procuratore della Repubblica invita l'autorita' dello Stato di emissione a formularle entro un termine perentorio non superiore a trenta giorni. In caso di mancata risposta, l'autorita' giudiziaria revoca il provvedimento di blocco o di sequestro, disponendo la restituzione del bene o della prova all'avente diritto secondo le disposizioni di cui all'articolo 263 del codice di procedura penale e informandone senza ritardo lo Stato di emissione. 3. L'autorita' giudiziaria puo' invitare quella dello Stato di emissione, prima della decisione di cui al comma 1, a formulare osservazioni sulla concreta persistenza delle esigenze probatorie alla base del provvedimento di blocco o di sequestro. Se dalle osservazioni emerge il venir meno di tali esigenze, l'autorita' giudiziaria provvede ai sensi del comma 2, secondo periodo. 4. Le autorita' giudiziarie dello Stato di emissione comunicano senza ritardo a quelle dello Stato di esecuzione la revoca del provvedimento di blocco o di sequestro. In tal caso, lo Stato di esecuzione revoca immediatamente il proprio provvedimento.
Note all'art. 8: Il testo dell'articolo 263 del codice di procedura penale cosi' recita: "Art. 263. (Procedimento per la restituzione delle cose sequestrate) 1. La restituzione delle cose sequestrate e' disposta dal giudice con ordinanza se non vi e' dubbio sulla loro appartenenza. 2. Quando le cose sono state sequestrate presso un terzo, la restituzione non puo' essere ordinata a favore di altri senza che il terzo sia sentito in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 127. 3. In caso di controversia sulla proprieta' delle cose sequestrate, il giudice ne rimette la risoluzione al giudice civile del luogo competente in primo grado, mantenendo nel frattempo il sequestro. 4. Nel corso delle indagini preliminari, sulla restituzione delle cose sequestrate il pubblico ministero provvede con decreto motivato . 5. Contro il decreto del pubblico ministero che dispone la restituzione o respinge la relativa richiesta gli interessati possono proporre opposizione sulla quale il giudice provvede a norma dell'articolo 127. 6. Dopo la sentenza non piu' soggetta a impugnazione, provvede il giudice.". |
| Art. 9 Impugnazioni
1. L'indagato o imputato, il suo difensore, la persona alla quale la prova o il bene sono stati sequestrati e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre richiesta di riesame, avverso il decreto di riconoscimento ed esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro, ai sensi dell'articolo 324 del codice di procedura penale. 2. E' preclusa la contestazione dei motivi di merito su cui si fonda il provvedimento di blocco o di sequestro davanti all'autorita' giudiziaria dello Stato di esecuzione. 3. L'avviso della data fissata per l'udienza, di cui all'articolo 324, comma 6, del codice di procedura penale, e' tempestivamente notificato anche all'autorita' giudiziaria dello Stato di emissione, che puo' presentare osservazioni fino alla data dell'udienza. A tale autorita' giudiziaria e' altresi' comunicato l'esito del giudizio. 4. Si applicano altresi' le previsioni di cui agli articoli 322 bis e 325 codice di procedura penale.
Note all'art. 9: Il testo dell'articolo 322 bis, 324 e 325 del codice di procedure penale cosi' recita: "Art. 322-bis. (Appello) 1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 322, il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, possono proporre appello contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo e contro il decreto di revoca del sequestro emesso dal pubblico ministero. 1-bis. Sull'appello decide, in composizione collegiale, il tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento. 2. L'appello non sospende l'esecuzione del provvedimento. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 310" "Art. 324. (Procedimento di riesame) 1. La richiesta di riesame e' presentata, nella cancelleria del tribunale indicato nel comma 5, entro dieci giorni dalla data di esecuzione del provvedimento che ha disposto il sequestro o dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro. 2. La richiesta e' presentata con le forme previste dall'articolo 582. Se la richiesta e' proposta dall'imputato non detenuto ne' internato, questi, ove non abbia gia' dichiarato o eletto domicilio o non si sia proceduto a norma dell'articolo 161 comma 2, deve indicare il domicilio presso il quale intende ricevere l'avviso previsto dal comma 6; in mancanza, l'avviso e' notificato mediante consegna al difensore. Se la richiesta e' proposta da un'altra persona e questa abbia omesso di dichiarare il proprio domicilio, l'avviso e' notificato mediante deposito in cancelleria. 3. La cancelleria da' immediato avviso all'autorita' giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo, trasmette al tribunale gli atti su cui si fonda il provvedimento oggetto del riesame. 4. Con la richiesta di riesame possono essere enunciati anche i motivi. Chi ha proposto la richiesta ha, inoltre, facolta' di enunciare nuovi motivi davanti al giudice del riesame, facendone dare atto a verbale prima dell'inizio della discussione. 5. Sulla richiesta di riesame decide, in composizione collegiale, il tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento nel termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti. 6. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall'articolo 127. Almeno tre giorni prima, l'avviso della data fissata per l'udienza e' comunicato al pubblico ministero e notificato al difensore e a chi ha proposto la richiesta. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria. 7. Si applicano le disposizioni dell'articolo 309, commi 9, 9-bis e 10. La revoca del provvedimento di sequestro puo' essere parziale e non puo' essere disposta nei casi indicati nell'articolo 240 comma 2 del codice penale. 8. Il giudice del riesame, nel caso di contestazione della proprieta', rinvia la decisione della controversia al giudice civile, mantenendo nel frattempo il sequestro." "Art. 325. (Ricorso per cassazione) 1. Contro le ordinanze emesse a norma degli articoli 322-bis e 324, il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. 2. Entro il termine previsto dell'articolo 324 comma 1, contro il decreto di sequestro emesso dal giudice puo' essere proposto direttamente ricorso per cassazione. La proposizione del ricorso rende inammissibile la richiesta di riesame. 3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 311 commi 3 e 4. 4. Il ricorso non sospende l'esecuzione della ordinanza.". Il testo dell'articolo 61 comma 23, della decreto legislativo 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2008, n. 147, S.O., cosi' recita: "Art. 61. (Ulteriori misure di riduzione della spesa ed abolizione della quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica) (Omissis). 23. Le somme di denaro sequestrate nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni amministrative, anche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, affluiscono ad un unico fondo. Allo stesso fondo affluiscono altresi' i proventi derivanti dai beni confiscati nell'ambito di procedimenti penali, amministrativi o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonche' alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni amministrative, anche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni. Per la gestione delle predette risorse puo' essere utilizzata la societa' di cui all' articolo 1, comma 367 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma. (Omissis).". La legge 6 agosto 2008, n. 133 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 agosto 2008, n. 195, S.O. |
| Art. 10
Responsabilita' dello Stato derivante dall'esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro
1. In caso di responsabilita' dello Stato italiano per i danni causati nell'esecuzione di una decisione di sequestro, il Ministro della giustizia richiede senza ritardo allo Stato di emissione il rimborso degli importi versati alle parti a titolo di risarcimento, salvo che il danno sia dovuto esclusivamente alla condotta dello Stato italiano in qualita' di Stato di esecuzione. 2. Gli importi di denaro ottenuti a titolo di rimborso affluiscono, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, al Fondo unico giustizia, di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. |
| Art. 11
Casi di riconoscimento ed esecuzione dei provvedimenti di sequestro emessi dall'autorita' giudiziaria italiana
1. L'autorita' giudiziaria italiana che, nel corso di un procedimento penale, ha emesso un provvedimento di sequestro probatorio o preventivo il cui oggetto si trova nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea, puo' richiedere il riconoscimento e l'esecuzione del provvedimento rivolgendosi direttamente all'autorita' giudiziaria competente dello Stato di esecuzione, nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 3 e con le modalita' previste dall'articolo 12. |
| Art. 12
Trasmissione diretta. Certificato relativo alle informazioni contenute nel provvedimento di blocco o di sequestro
1. L'autorita' giudiziaria che ha emesso il provvedimento di sequestro lo trasmette alla competente autorita' giudiziaria dello Stato di esecuzione, avvalendosi, se del caso, anche ai fini dell'individuazione di quest'ultima, dei punti di contatto della Rete giudiziaria europea. 2. La richiesta di riconoscimento di un provvedimento di blocco o di sequestro e' corredata da una richiesta di trasferimento della prova nello Stato di emissione, ovvero da una richiesta di confisca. 3. In alternativa, l'autorita' indicata nel comma 1 puo' dare indicazioni, nel certificato di cui al comma 4, per il mantenimento del bene nel territorio dello Stato fino alla formulazione delle richieste di trasferimento o di confisca. La data prevista per tale formulazione e' indicata nel medesimo certificato. 4. Il provvedimento di blocco o di sequestro e' trasmesso, unitamente ad un certificato, redatto secondo il formulario allegato al presente decreto e tradotto dalla lingua italiana nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato di esecuzione, con cui la medesima autorita' attesta l'esattezza delle informazioni contenute nel provvedimento. |
| Art. 13 Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 15 febbraio 2016
MATTARELLA Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Orlando, Ministro della giustizia
Gentiloni Silveri, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando |
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