IL DIRETTORE GENERALE per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i Regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio; Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo; Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli; Visto, in particolare, l'articolo 72, par. 1, del citato regolamento (CE) n. 607/2009, ai sensi del quale a decorrere dalla data di presentazione alla Commissione U.E. della domanda di protezione delle DOP o IGP dei vini, ovvero qualora si verifichino le condizioni di cui regolamento (CE) n. 1234/2007, art. 118 septies, par. 5 (ex art. 38, par. 5, regolamento (CE) n. 479/2008) i vini della relativa denominazione di origine o indicazione geografica possono essere etichettati in conformita' alle disposizioni di cui al capo IV del regolamento (CE) n. 607/2009, fatte salve le condizioni di cui al par. 2 dell'art. 72 del medesimo regolamento; Ritenuto che le disposizioni di etichettatura temporanea di cui all'articolo 72 del regolamento (CE) n. 607/2009 sono applicabili anche nei confronti delle proposte di modifica dei disciplinari DOP e IGP che comportano una o piu' modifiche al documento unico, per le quali, a conclusione della fase di procedura nazionale preliminare, le relative domande sono state trasmesse alla Commissione UE (conformemente alle disposizioni di cui al citato art. 118-septies, par. 5 del Regolamento (CE) n. 1234/2007 relative alle domande di protezione, applicabili per analogia alle domande di modifica dei disciplinari in questione); Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010; Visto, in particolare, l'art. 13 del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, concernente le disposizioni nazionali transitorie di etichettatura, ai sensi del richiamato art. 72 del Regolamento (CE) n. 607/2009; Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP e sulla G.U.R.I. n. 295 del 20 dicembre 2011, concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui all'articolo 118-quater, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e l'approvazione dei relativi fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione U.E. ai sensi dell'articolo 118-vicies, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo fascicolo tecnico della DOP "Menfi"; Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 2014, pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP, con il quale e' stata concessa all'Associazione dei viniviticoltori della DOC Menfi, con sede in Menfi (AG), l'autorizzazione per consentire l'etichettatura transitoria dei vini DOC "Menfi", ai sensi dell'art. 72 del reg. (CE) n. 607/2009 e dell'art. 13 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, nei riguardi delle produzioni ottenute in conformita' alla proposta di modifica del relativo disciplinare di cui al provvedimento ministeriale 19 settembre 2014; Visto, in particolare, l'articolo 2 del citato decreto ministeriale 10 ottobre 2014, ai cui sensi le disposizioni di etichettatura transitoria di cui all'articolo 1 dello stesso decreto coesistono con le disposizioni del preesistente disciplinare di produzione della DOP "Menfi"; Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 2015, pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 4 del 7 gennaio 2016, concernente aspetti procedurali per il rilascio ai soggetti interessati dell'autorizzazione per l'etichettatura transitoria dei vini DOP e IGP, ai sensi dell'art. 72 del Reg. (CE) n. 607/2009 e dell'art. 13 del decreto ministeriale 7 novembre 2012; Visto, in particolare, l'articolo 2 del citato decreto ministeriale 23 dicembre 2015, ai sensi del quale l'autorizzazione per l'etichettatura transitoria di cui all'art. 13 del decreto ministeriale 7 novembre 2012 e' stata riferita ad un unico disciplinare, cosi' come aggiornato con tutte le modifiche inserite nella relativa proposta trasmessa alla Commissione UE, escludendo la coesistenza con le disposizioni del preesistente disciplinare, e con il quale e' stato previsto l'adeguamento delle situazioni pregresse, nel rispetto delle disposizioni procedurali di cui al richiamato articolo 13 del decreto ministeriale 7 novembre 2012 ; Vista la domanda datata 5.2.2016 dall'Associazione dei Viniviticoltori della DOC Menfi, con sede in Menfi (AG), pervenuta per il tramite della Regione Siciliana con nota n. 7556 del 15 febbraio 2016, intesa ad ottenere l'adeguamento dell'autorizzazione all'etichettatura transitoria dei vini a DOC "Menfi", di cui al citato decreto 10 ottobre 2014, alle disposizioni dell'articolo 2 del richiamato decreto 23 dicembre 2015, al fine di evitare, seppure in via transitoria, la coesistenza delle disposizioni della proposta di modifica del disciplinare approvata con provvedimento ministeriale datato 19 settembre 2014 con le disposizioni del preesistente disciplinare; Visto, in particolare il parere favorevole della Regione Siciliana, espresso con la predetta nota n. 7556 del 15.2.1016, all'accoglimento della predetta richiesta di adeguamento dell'autorizzazione transitoria, da ritenersi valido ai fini dell'intesa con questo Ministero, ai sensi dell'articolo 13 del decreto ministeriale 7 novembre 2012; Ritenuto, pertanto, che sussistono i presupposti giuridici e le condizioni per accogliere la predetta richiesta di adeguamento dell'autorizzazione all'etichettatura temporanea per i vini DOP "Menfi" di cui al decreto ministeriale 10 ottobre 2014 alle disposizioni di cui all'articolo 2 del richiamato decreto ministeriale 23 dicembre 2015;
Decreta: Articolo unico
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 23 dicembre 2015, richiamato in premessa, al decreto ministeriale 10 ottobre 2014 richiamato in premessa, concernente l'autorizzazione all'etichettatura temporanea per i vini DOP "Menfi", e' soppresso l'articolo 2. 2. In conformita' al comma 1, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'autorizzazione per l'etichettatura transitoria di cui al citato decreto ministeriale 10 ottobre 2014 e' riferita all'unico disciplinare di produzione della DOC "Menfi", cosi' come risulta dalla proposta di modifica approvata con provvedimento ministeriale datato 19 settembre 2014, inviata alla Commissione UE e pubblicata sul sito internet del Ministero - Sezione Prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP. E', pertanto, esclusa la coesistenza con le disposizioni del preesistente disciplinare. Il presente decreto e' pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 marzo 2016
Il direttore generale: Gatto |