Gazzetta n. 58 del 10 marzo 2016 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2016, n. 34
Norme di attuazione della decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visti gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014 e, in particolare, l'articolo 18, comma 1, lettera a);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante approvazione del codice di procedura penale;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 2015;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2016;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Ambito di applicazione

1. Il presente decreto attua nell'ordinamento interno la decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La Decisione quadro 2002/465/GAI e' pubblicata nella
G.U.C.E. 20 giugno 2002, n. L 162.
- Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.,
cosi' recita:
«Capo III - Potesta' normativa del Governo
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- Il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione
dell'Italia alla formazione e all'attuazione della
normativa e delle politiche dell'Unione europea) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3 ,
cosi' recita:
«Art. 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di
delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe
legislative conferite con la legge di delegazione europea
per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i
decreti legislativi entro il termine di quattro mesi
antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna
delle direttive; per le direttive il cui termine cosi'
determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre
mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
termine di recepimento, il Governo adotta i relativi
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro con
competenza prevalente nella materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I
decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di
concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle
della direttiva da recepire, predisposta
dall'amministrazione con competenza istituzionale
prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le direttive
in relazione alle quali sugli schemi dei decreti
legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli
schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche' su di essi sia espresso il parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta
giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l'espressione del parere parlamentare di cui al presente
comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
recepimento delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Su di essi e' richiesto anche il parere delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari. Il
Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni
formulate con riferimento all'esigenza di garantire il
rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione,
ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari
elementi integrativi d'informazione, per i pareri
definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i
profili finanziari, che devono essere espressi entro venti
giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla legge di delegazione europea, il Governo puo'
adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto
salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo
puo' adottare disposizioni integrative e correttive di
decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine
di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui
all'art. 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, che modificano o integrano direttive recepite con
tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e
correttive di cui al primo periodo sono adottate nel
termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato
dalla legge di delegazione europea.
7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive
previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai
sensi dell'art. 117, quinto comma, della Costituzione,
nelle materie di competenza legislativa delle regioni e
delle province autonome, si applicano alle condizioni e
secondo le procedure di cui all'art. 41, comma 1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'art. 33
e attinenti a materie di competenza legislativa delle
regioni e delle province autonome sono emanati alle
condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 41, comma
1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
contenute negli schemi di decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche
in mancanza di nuovo parere.».
«Art. 32 (Principi e criteri direttivi generali di
delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi
stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta
a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti
legislativi di cui all'art. 31 sono informati ai seguenti
principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative, secondo il principio
della massima semplificazione dei procedimenti e delle
modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il
riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione
esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti
oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
oggetto di delegificazione;
c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
europea non possono prevedere l'introduzione o il
mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli
minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'art.
14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della legge 28
novembre 2005, n. 246;
d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000
euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a
pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e
dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni
alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa
competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non
superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che
ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli
indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti
minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla
presente lettera sono determinate nella loro entita',
tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole
ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli
agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie
della sospensione fino a sei mesi e, nei casi piu' gravi,
della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
da provvedimenti dell'amministrazione, nonche' sanzioni
penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale.
Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
cose che servirono o furono destinate a commettere
l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi
decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti
dall'art. 240, terzo e quarto comma, del codice penale e
dall'art. 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati
nella presente lettera sono previste sanzioni anche
accessorie identiche a quelle eventualmente gia' comminate
dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari
offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
decreti legislativi. Nelle materie di cui all'art. 117,
quarto comma, della Costituzione, le sanzioni
amministrative sono determinate dalle regioni;
e) al recepimento di direttive o all'attuazione di
altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti
direttive o atti gia' attuati con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto
modificato;
f) nella redazione dei decreti legislativi di cui
all'art. 31 si tiene conto delle eventuali modificazioni
delle direttive dell'Unione europea comunque intervenute
fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze
tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le
competenze di piu' amministrazioni statali, i decreti
legislativi individuano, attraverso le piu' opportune forme
di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarieta',
differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le
competenze delle regioni e degli altri enti territoriali,
le procedure per salvaguardare l'unitarieta' dei processi
decisionali, la trasparenza, la celerita', l'efficacia e
l'economicita' nell'azione amministrativa e la chiara
individuazione dei soggetti responsabili;
h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di
recepimento, vengono attuate con un unico decreto
legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
che comunque comportano modifiche degli stessi atti
normativi;
i) e' assicurata la parita' di trattamento dei
cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati
membri dell'Unione europea e non puo' essere previsto in
ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini
italiani.».
- Il testo dell'art. 18 della legge 9 luglio 2015, n.
114 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive
europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea -
legge di delegazione europea 2014, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2015, n. 176 , cosi recita:
«Art. 18 (Delega al Governo per l'attuazione delle
decisioni quadro). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge e secondo le procedure di cui all'art. 31,
commi 2, 3, 5 e 9, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i
decreti legislativi recanti le norme occorrenti per
l'attuazione delle seguenti decisioni quadro:
a) decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13
giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni;
b) decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22
luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea
dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro
probatorio;
c) decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24
febbraio 2005, relativa al reciproco riconoscimento delle
sanzioni pecuniarie;
d) decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27
novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del
reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di
sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle
misure di sospensione condizionale e delle sanzioni
sostitutive;
e) decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26
febbraio 2009, che modifica le decisioni quadro
2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI e
2008/947/GAI, rafforzando i diritti processuali delle
persone e promuovendo l'applicazione del principio del
reciproco riconoscimento delle decisioni pronunciate in
assenza dell'interessato al processo;
f) decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio, del 23
ottobre 2009, sull'applicazione tra gli Stati membri
dell'Unione europea del principio del reciproco
riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla
detenzione cautelare;
g) decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio, del 30
novembre 2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei
conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei
procedimenti penali.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati nel rispetto delle disposizioni previste dalle
singole decisioni quadro, nonche' dei principi e criteri
direttivi di cui all'art. 32, comma 1, lettere a), e), f) e
g), della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
3. Sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento
delle decisioni quadro di cui al comma 1 e' acquisito il
parere delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con le
modalita' ed i tempi di cui all'art. 31, comma 3, della
legge 24 dicembre 2012, n. 234.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica e le amministrazioni interessate vi provvedono con
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, ad eccezione del comma 1, lettera a),
ai cui oneri, pari a 310.000 euro a decorrere dall'anno
2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione
«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica del 22
settembre 1988, n. 447 (Approvazione del codice di
procedura penale) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24
ottobre 1988, n. 250, S.O.

Note all'art. 1:
- Per i riferimenti normativi alla decisone quadro
2002/465/GAI si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 2

Iniziativa del procuratore della Repubblica per la costituzione di
squadre investigative comuni

1. Il procuratore della Repubblica, quando procede a indagini relative ai delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis, 3-quater e 3-quinquies, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale o a delitti per i quali e' prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni, puo' richiedere la costituzione di una o piu' squadre investigative comuni.
2. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, la richiesta puo' essere formulata anche quando vi e' l'esigenza di compiere indagini particolarmente complesse sul territorio di piu' Stati membri o di assicurarne il coordinamento.
3. Quando diversi uffici del pubblico ministero procedono a indagini collegate, la richiesta e' formulata d'intesa fra loro.
4. La richiesta di istituzione della squadra investigativa comune e' trasmessa alla autorita' competente dello Stato membro o degli Stati membri con cui si intende istituire una squadra. Il procuratore della Repubblica che richiede l'istituzione della squadra investigativa comune ne da' informazione al procuratore generale presso la corte di appello o, se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis e comma 3-quater del codice di procedura penale, al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, ai fini del coordinamento investigativo.

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo degli articoli 51 e 407 del
codice di procedura penale:
«Art. 51 (Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni
del procuratore della Repubblica distrettuale). - 1. Le
funzioni di pubblico ministero sono esercitate:
a) nelle indagini preliminari e nei procedimenti di
primo grado, dai magistrati della procura della Repubblica
presso il tribunale;
b) nei giudizi di impugnazione dai magistrati della
procura generale presso la corte di appello o presso la
corte di cassazione.
2. Nei casi di avocazione, le funzioni previste dal
comma 1 lettera a) sono esercitate dai magistrati della
procura generale presso la corte di appello.
Nei casi di avocazione previsti dall'art. 371-bis, sono
esercitate dai magistrati della Direzione nazionale
antimafia e antiterrorismo.
3. Le funzioni previste dal comma 1 sono attribuite
all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice
competente a norma del capo II del titolo I.
3-bis. Quando si tratta dei procedimenti per i delitti,
consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto e
settimo comma, 416, realizzato allo scopo di commettere
delitti previsti dagli articoli 473 e 474, 600, 601, 602,
416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, per i delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto
art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle
associazioni previste dallo stesso articolo, nonche' per i
delitti previsti dall'art. 74 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, dall'art. 291-quater del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
43, e dall'art. 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, le funzioni indicate nel comma 1 lettera a) sono
attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il
tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha
sede il giudice competente.
3-ter. Nei casi previsti dal comma 3-bis e dai commi
3-quater e 3-quinquies, se ne fa richiesta il procuratore
distrettuale, il procuratore generale presso la corte di
appello puo', per giustificati motivi, disporre che le
funzioni di pubblico ministero per il dibattimento siano
esercitate da un magistrato designato dal procuratore della
Repubblica presso il giudice competente .
3-quater. Quando si tratta di procedimenti per i
delitti consumati o tentati con finalita' di terrorismo le
funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite
all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del
capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice
competente.
3-quinquies. Quando si tratta di procedimenti per i
delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 414-bis,
600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies,
609-undecies, 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis,
617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis,
635-ter, 635-quater, 640-ter e 640-quinquies del codice
penale, le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), del
presente articolo sono attribuite all'ufficio del pubblico
ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto
nel cui ambito ha sede il giudice competente.».
«Art. 407 (Termini di durata massima delle indagini
preliminari). - 1. Salvo quanto previsto all'art. 393 comma
4, la durata delle indagini preliminari non puo' comunque
superare diciotto mesi.
2. La durata massima e' tuttavia di due anni se le
indagini preliminari riguardano:
a) i delitti appresso indicati:
1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e 422
del codice penale, 291-ter, limitatamente alle ipotesi
aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma 2,
e 291-quater, comma 4, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
43;
2) delitti consumati o tentati di cui agli articoli
575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello
stesso codice penale;
3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni
previste dall'art. 416-bis del codice penale ovvero al fine
di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo
stesso articolo;
4) delitti commessi per finalita' di terrorismo o di
eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la
legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel
minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonche'
delitti di cui agli articoli 270, terzo comma e 306,
secondo comma, del codice penale;
5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione
nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto
in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o
tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi
clandestine nonche' di piu' armi comuni da sparo escluse
quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge 18
aprile 1975, n. 110;
6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle
ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, comma 2, e 74 del
testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;
7) delitto di cui all'art. 416 del codice penale nei
casi in cui e' obbligatorio l'arresto in flagranza 7-bis)
dei delitti previsto dagli articoli 600, 600-bis, primo
comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-bis
nelle ipotesi aggravate previste dall'art. 609-ter,
609-quater, 609-octies del codice penale, nonche' dei
delitti previsti dall'art. 12, comma 3, del testo unico di
cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
successive modificazioni;
b) notizie di reato che rendono particolarmente
complesse le investigazioni per la molteplicita' di fatti
tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone
sottoposte alle indagini o di persone offese;
c) indagini che richiedono il compimento di atti
all'estero;
d) procedimenti in cui e' indispensabile mantenere il
collegamento tra piu' uffici del pubblico ministero a norma
dell'art. 371.
3. Salvo quanto previsto dall'art. 415-bis, qualora il
pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale o
richiesto l'archiviazione nel termine stabilito dalla legge
o prorogato dal giudice, gli atti di indagine compiuti dopo
la scadenza del termine non possono essere utilizzati.».
- Il testo dell'art. 327 del codice di procedura penale
cosi' recita:
«Art. 327 (Direzione delle indagini preliminari). - 1.
Il pubblico ministero dirige le indagini e dispone
direttamente della polizia giudiziaria che, anche dopo la
comunicazione della notizia di reato, continua a svolgere
attivita' di propria iniziativa secondo le modalita'
indicate nei successivi articoli.».
- Il testo dell'art. 431 del codice di procedura penale
cosi' recita:
«Art. 431 (Fascicolo per il dibattimento). - 1.
Immediatamente dopo l'emissione del decreto che dispone il
giudizio, il giudice provvede nel contraddittorio delle
parti alla formazione del fascicolo per il dibattimento. Se
una delle parti ne fa richiesta il giudice fissa una nuova
udienza, non oltre il termine di quindici giorni, per la
formazione del fascicolo. Nel fascicolo per il dibattimento
sono raccolti:
a) gli atti relativi alla procedibilita' dell'azione
penale e all'esercizio dell'azione civile;
b) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla
polizia giudiziaria;
c) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dal
pubblico ministero e dal difensore;
d) i documenti acquisiti all'estero mediante rogatoria
internazionale e i verbali degli atti non ripetibili
assunti con le stesse modalita';
e) i verbali degli atti assunti nell'incidente
probatorio;
f) i verbali degli atti, diversi da quelli previsti
dalla lettera d), assunti all'estero a seguito di rogatoria
internazionale ai quali i difensori sono stati posti in
grado di assistere e di esercitare le facolta' loro
consentite dalla legge italiana;
g) il certificato generale del casellario giudiziario e
gli altri documenti indicati nell'art. 236;
h) il corpo del reato e le cose pertinenti al reato,
qualora non debbano essere custoditi altrove.
2. Le parti possono concordare l'acquisizione al
fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel
fascicolo del pubblico ministero, nonche' della
documentazione relativa all'attivita' di investigazione
difensiva.».
- Per i riferimenti normativi all'art. 18 della legge 9
luglio 2015, n. 114, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 3

Richiesta dell'autorita' competente di altro Stato membro di
costituzione di squadre investigative comuni

1. La richiesta di costituzione della squadra investigativa comune proveniente dall'autorita' competente di altro Stato membro e' trasmessa al procuratore della Repubblica il cui ufficio e' titolare di indagini che esigono un'azione coordinata e concertata con quelle condotte all'estero o al procuratore della Repubblica del luogo in cui gli atti di indagine della squadra investigativa comune devono essere compiuti.
2. Il procuratore della Repubblica che riceve la richiesta di cui al comma 1, se ritiene che essa interessi altro ufficio del pubblico ministero, la trasmette immediatamente, dandone avviso all'autorita' straniera richiedente.
3. Il procuratore della Repubblica informa della richiesta proveniente dall'autorita' competente di altro Stato membro il procuratore generale presso la corte di appello o, se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis e comma 3-quater del codice di procedura penale, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, ai fini del coordinamento investigativo.
4. Se la richiesta di costituzione della squadra investigativa comune prevede il compimento di atti espressamente vietati dalla legge o contrari ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano, il procuratore della Repubblica, sentito il procuratore generale presso la corte di appello o, se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis e comma 3-quater del codice di procedura penale, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, non da' corso alla richiesta e ne da' comunicazione, senza ritardo, all'autorita' competente dello Stato membro o degli Stati membri coinvolti e al Ministro della giustizia.
 
Art. 4

Atto costitutivo della squadra investigativa comune. Modifica e
proroga

1. L'istituzione della squadra investigativa comune avviene con la sottoscrizione di un atto costitutivo, ad opera del procuratore della Repubblica e dell'autorita' competente dello Stato membro o degli Stati membri coinvolti.
2. L'atto costitutivo indica:
a) i componenti della squadra investigativa comune, ossia i membri nazionali e i membri distaccati. I membri nazionali sono individuati tra gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria. Della squadra investigativa comune possono far parte uno o piu' magistrati dell'ufficio del pubblico ministero che ha sottoscritto l'atto costitutivo. I membri distaccati sono i componenti della squadra appartenenti ad altri Stati membri, designati in base alla normativa nazionale;
b) il direttore della squadra investigativa comune, scelto tra i suoi componenti. Quando della squadra fanno parte magistrati dell'ufficio del pubblico ministero, il direttore e' indicato tra uno di essi.
c) l'oggetto e le finalita' dell'indagine;
d) il termine entro il quale le attivita' di indagine devono essere compiute.
3. All'atto costituivo e' allegato il piano d'azione operativo, contenente le misure organizzative e l'indicazione delle modalita' di esecuzione.
4. Quando ravvisano la necessita' investigativa, le autorita' che hanno costituito la squadra investigativa comune possono modificare, con atto sottoscritto, l'oggetto e la finalita' dell'indagine e possono prorogare il termine entro il quale le attivita' di indagine devono essere compiute.
5. Per sopravvenute esigenze, anche investigative, con le modalita' di cui al comma 4, puo' essere modificata la composizione della squadra investigativa comune, con sostituzione di taluno dei membri o con l'aggiunta di ulteriori membri, sia nazionali che distaccati.
6. Le attivita' della squadra investigativa comune che opera sul territorio dello Stato sono in ogni caso sottoposte, ai sensi dell'articolo 327 del codice di procedura penale, alla direzione del pubblico ministero.
7. Nel caso previsto dall'articolo 2, comma 3, il pubblico ministero sotto la cui direzione opera la squadra investigativa comune e' indicato nell'atto costitutivo.
 
Art. 5
Qualifica e responsabilita' penale dei membri distaccati

1. I membri distaccati di una squadra investigativa comune che opera nel territorio dello Stato assumono, anche agli effetti della legge penale, la qualifica di pubblico ufficiale e svolgono le funzioni di polizia giudiziaria nel compimento delle attivita' di indagine ad essi assegnate.
2. Il pubblico ministero, con provvedimento motivato, puo' disporre che i membri distaccati non prendano parte al compimento di singoli atti sul territorio dello Stato.
 
Art. 6
Utilizzazione delle informazioni investigative
e degli atti di indagine

1. La squadra investigativa comune opera sul territorio dello Stato in conformita' alla legge italiana.
2. Nel fascicolo del dibattimento di cui all'articolo 431 del codice di procedura penale entrano a far parte i verbali degli atti non ripetibili posti in essere dalla squadra investigativa comune.
3. Nei casi previsti dal presente decreto, gli atti compiuti all'estero dalla squadra investigativa comune hanno la stessa efficacia degli atti corrispondenti compiuti secondo le disposizioni del codice di procedura penale e sono utilizzabili secondo la legge italiana.
4. Le informazioni legittimamente ottenute dai componenti della squadra investigativa comune, e non altrimenti reperibili per le autorita' competenti dello Stato membro interessato, possono essere utilizzate:
a) per i fini previsti all'atto della costituzione della squadra;
b) previo consenso dello Stato sul cui territorio le informazioni sono state assunte, per l'individuazione, l'indagine e il perseguimento di altri reati. Il consenso puo' essere negato soltanto in caso di grave pericolo per l'efficacia delle indagini penali condotte nello Stato sul cui territorio le informazioni sono state assunte o qualora quest'ultimo possa rifiutare l'assistenza giudiziaria ai fini di tale uso;
c) per scongiurare una minaccia immediata e grave alla sicurezza pubblica, fermo restando quanto previsto dalla lettera b), in caso di successivo avvio di un'indagine penale;
d) per altri scopi entro i limiti convenuti dagli Stati che hanno costituito la squadra.
5. Il procuratore della Repubblica che ha sottoscritto l'atto costitutivo della squadra investigativa comune puo' richiedere all'autorita' competente degli altri Stati membri coinvolti nella squadra di ritardare, per fini investigativi e processuali diversi da quelli indicati nell'atto costitutivo, l'utilizzazione delle informazioni ottenute dai componenti della squadra e non altrimenti disponibili, se essa puo' pregiudicare indagini o procedimenti penali in corso nello Stato, per un tempo non superiore a sei mesi.
6. Il procuratore della Repubblica osserva, nei limiti di tempo di cui al comma 5, le condizioni richieste dall'autorita' degli altri Stati membri per l'utilizzazione delle informazioni, di cui al medesimo comma, a fini investigativi o processuali diversi da quelli indicati nell'atto costitutivo della squadra investigativa comune.
 
Art. 7

Responsabilita' civile dello Stato italiano per i danni cagionati
dalla squadra investigativa comune

1. Lo Stato italiano e' responsabile dei danni causati nell'adempimento della missione della squadra investigativa comune da parte dei propri componenti conformemente al diritto dello Stato membro nel cui territorio essi operano.
2. Se lo Stato membro nel cui territorio sono causati i danni da componenti italiani della squadra provvede al risarcimento di tali danni alle condizioni applicabili ai danni causati dai propri componenti, lo Stato italiano rimborsa integralmente a tale Stato membro le somme versate alle vittime o ai loro aventi diritto.
3. Lo Stato italiano provvede al risarcimento dei danni causati a terzi sul territorio italiano dai componenti della squadra investigativa comune, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dello Stato di appartenenza dei membri distaccati.
 
Art. 8
Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dalla attuazione del presente decreto, pari ad euro 305.000 annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18, comma 4, della legge 9 luglio 2015, n. 114.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 15 febbraio 2016

MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Orlando, Ministro della giustizia

Gentiloni Silveri, Ministro degli
affari esteri e della cooperazione
internazionale

Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando
 
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