Gazzetta n. 57 del 9 marzo 2016 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2016, n. 33
Attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocita'.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocita';
Vista la direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002 che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro);
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, ed in particolare gli articoli 31 e 32;
Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante la delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014;
Vista la direttiva 98/83/CE del Consiglio del 3 novembre 1998, concernente la qualita' delle acque destinate al consumo umano;
Visto decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche, e in particolare gli articoli 86, 88, 89, 91, 93 e 98;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;
Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive, e in particolare gli articoli 6 e 6-bis;
Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, recante disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti, in particolare l'articolo 40, relativo all'installazione di cavidotti per reti di telecomunicazioni;
Visto il documento approvato in data 19 giugno 2015 nel contesto delle attivita' avviate dall'Agenzia per l'Italia Digitale ai fini della definizione delle "Regole tecniche per la definizione delle specifiche di contenuto per i data base delle Reti di sottoservizi", quale riferimento per l'individuazione degli elementi del sottosuolo del Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture;
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', nonche' in materia di processo civile, e in particolare l'articolo 1;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modificazioni, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, e in particolare l'articolo 2;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A), e in particolare gli articoli 10 e 16;
Vista la legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici, e in particolare l'articolo 1;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, concernente regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 2015;
Acquisiti i pareri espressi dalle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2016;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto, in attuazione della direttiva 2014/61/UE, definisce norme volte a facilitare l'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocita' promuovendo l'uso condiviso dell'infrastruttura fisica esistente e consentendo un dispiegamento piu' efficiente di infrastrutture fisiche nuove, in modo da abbattere i costi dell'installazione di tali reti. Stabilisce, inoltre, per le suddette finalita', requisiti minimi relativi alle opere civili e alle infrastrutture fisiche.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La direttiva 2014/61/UE e' pubblicata nella G.U.U.E.
23 maggio 2014, n. L 155.
- La direttiva 2002/21/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
24 aprile 2002, n. L 108.
- Il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione
dell'Italia alla formazione e all'attuazione della
normativa e delle politiche dell'Unione europea),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3 ,
cosi' recita:
"Art. 31. (Procedure per l'esercizio delle deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di
delegazione europea)
1. In relazione alle deleghe legislative conferite con
la legge di delegazione europea per il recepimento delle
direttive, il Governo adotta i decreti legislativi entro il
termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento
indicato in ciascuna delle direttive; per le direttive il
cui termine cosi' determinato sia gia' scaduto alla data di
entrata in vigore della legge di delegazione europea,
ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i
decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della medesima legge; per le
direttive che non prevedono un termine di recepimento, il
Governo adotta i relativi decreti legislativi entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro con
competenza prevalente nella materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I
decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di
concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle
della direttiva da recepire, predisposta
dall'amministrazione con competenza istituzionale
prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le direttive
in relazione alle quali sugli schemi dei decreti
legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli
schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche' su di essi sia espresso il parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta
giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l'espressione del parere parlamentare di cui al presente
comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
recepimento delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Su di essi e' richiesto anche il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle
condizioni formulate con riferimento all'esigenza di
garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati
dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i
pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari, che devono essere espressi entro
venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla legge di delegazione europea, il Governo puo'
adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto
salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo
puo' adottare disposizioni integrative e correttive di
decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine
di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui
all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, che modificano o integrano direttive recepite con
tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e
correttive di cui al primo periodo sono adottate nel
termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato
dalla legge di delegazione europea.
7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive
previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai
sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione,
nelle materie di competenza legislativa delle regioni e
delle province autonome, si applicano alle condizioni e
secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi
dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome sono
emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui
all'articolo 41, comma 1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
contenute negli schemi di decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche
in mancanza di nuovo parere."
"Art. 32. (Principi e criteri direttivi generali di
delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea)
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi
stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta
a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti
legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai
seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative, secondo il principio
della massima semplificazione dei procedimenti e delle
modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il
riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione
esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti
oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
oggetto di delegificazione;
c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
europea non possono prevedere l'introduzione o il
mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli
minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi
dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della
legge 28 novembre 2005, n. 246;
d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000
euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a
pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e
dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni
alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa
competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non
superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che
ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli
indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti
minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla
presente lettera sono determinate nella loro entita',
tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole
ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli
agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie
della sospensione fino a sei mesi e, nei casi piu' gravi,
della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
da provvedimenti dell'amministrazione, nonche' sanzioni
penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale.
Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
cose che servirono o furono destinate a commettere
l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi
decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti
dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale
e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati
nella presente lettera sono previste sanzioni anche
accessorie identiche a quelle eventualmente gia' comminate
dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari
offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117,
quarto comma, della Costituzione, le sanzioni
amministrative sono determinate dalle regioni;
e) al recepimento di direttive o all'attuazione di
altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti
direttive o atti gia' attuati con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto
modificato;
f) nella redazione dei decreti legislativi di cui
all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali
modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque
intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze
tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le
competenze di piu' amministrazioni statali, i decreti
legislativi individuano, attraverso le piu' opportune forme
di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarieta',
differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le
competenze delle regioni e degli altri enti territoriali,
le procedure per salvaguardare l'unitarieta' dei processi
decisionali, la trasparenza, la celerita', l'efficacia e
l'economicita' nell'azione amministrativa e la chiara
individuazione dei soggetti responsabili;
h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di
recepimento, vengono attuate con un unico decreto
legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
che comunque comportano modifiche degli stessi atti
normativi;
i) e' assicurata la parita' di trattamento dei
cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati
membri dell'Unione europea e non puo' essere previsto in
ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini
italiani.".
- La legge 9 luglio 2015, n. 114 (Delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di
altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione
europea 2014), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31
luglio 2015, n. 176.
- La direttiva 98/83/CE pubblicata nella G.U.C.E. 5
dicembre 1998, n. L 330.
- Il testo degli articoli 86, 88, 89, 91, 93 e 98 del
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle
comunicazioni elettroniche), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 15 settembre 2003, n. 214, S.O. , cosi' recita:
"Art. 86. (Infrastrutture di comunicazione elettronica
e diritti di passaggio)
1. Le autorita' competenti alla gestione del suolo
pubblico adottano senza indugio e, in ogni caso, entro sei
mesi dalla richiesta, salvo per i casi di espropriazione,
le occorrenti decisioni e rispettano procedure semplici,
efficaci, trasparenti, pubbliche e non discriminatorie, ai
sensi degli articoli 87, 88 e 89, nell'esaminare le domande
per la concessione del diritto di installare
infrastrutture:
a) su proprieta' pubbliche o private ovvero al di sopra
o al di sotto di esse, ad un operatore autorizzato a
fornire reti pubbliche di comunicazione;
b) su proprieta' pubbliche ovvero al di sopra o al di
sotto di esse, ad un operatore autorizzato a fornire reti
di comunicazione elettronica diverse da quelle fornite al
pubblico.
2. Sono, in ogni caso, fatti salvi gli accordi
stipulati tra gli Enti locali e gli operatori, per quanto
attiene alla localizzazione, coubicazione e condivisione
delle infrastrutture di comunicazione elettronica.
3. Le infrastrutture di reti pubbliche di
comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88, e le opere di
infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di
comunicazione elettronica ad alta velocita' in fibra ottica
in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga,
effettuate anche all'interno degli edifici sono assimilate
ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di
cui all'articolo 16, comma 7, del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, pur restando di
proprieta' dei rispettivi operatori, e ad esse si applica
la normativa vigente in materia.
4. Restano ferme le disposizioni a tutela dei beni
ambientali e culturali contenute nel decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490, nonche' le disposizioni a tutela
delle servitu' militari di cui al titolo VI, del libro II,
del codice dell'ordinamento militare.
5. Si applicano, per la posa dei cavi sottomarini di
comunicazione elettronica e dei relativi impianti, le
disposizioni di cui alla legge 5 maggio 1989, n. 160, ed al
codice della navigazione.
6. L'Autorita' vigila affinche', laddove le
amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province, i
Comuni o gli altri Enti locali, ai sensi dell'articolo 6,
comma 1, mantengano la proprieta' o il controllo di imprese
che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica,
vi sia un'effettiva separazione strutturale tra la funzione
attinente alla concessione dei diritti di cui al comma 1 e
le funzioni attinenti alla proprieta' od al controllo.
7. Per i limiti di esposizione ai campi
elettromagnetici, i valori di attenzione e gli obiettivi di
qualita' si applicano le disposizioni di attuazione di cui
all'articolo 4, comma 2, lettera a), della legge 22
febbraio 2001, n. 36.
8. Gli operatori di reti radiomobili di comunicazione
elettronica ad uso pubblico provvedono ad inviare ai Comuni
ed ai competenti ispettorati territoriali del Ministero la
descrizione di ciascun impianto installato, sulla base dei
modelli A e B dell'allegato n. 13.
9. I soggetti interessati alla realizzazione delle
opere di cui agli articoli 88 e 89 trasmettono al Ministero
copia dei modelli C e D del predetto allegato n. 13. Il
Ministero puo' delegare ad altro Ente la tenuta degli
archivi telematici di tutte le comunicazioni trasmessegli."
"Art. 88. (Opere civili, scavi ed occupazione di suolo
pubblico)
1. Qualora l'installazione di infrastrutture di
comunicazione elettronica presupponga la realizzazione di
opere civili o, comunque, l'effettuazione di scavi e
l'occupazione di suolo pubblico, i soggetti interessati
sono tenuti a presentare apposita istanza conforme ai
modelli predisposti dagli Enti locali e, ove non
predisposti, al modello C di cui all'allegato n. 13,
all'Ente locale ovvero alla figura soggettiva pubblica
proprietaria delle aree.
2. Il responsabile del procedimento puo' richiedere,
per una sola volta, entro dieci giorni dalla data di
ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e la
rettifica od integrazione della documentazione prodotta. Il
termine di cui al comma 7 inizia nuovamente a decorrere dal
momento dell'avvenuta integrazione documentale.
3. Entro il termine di trenta giorni dalla data di
ricezione dell'istanza, il responsabile del procedimento
puo' convocare, con provvedimento motivato, una conferenza
di servizi, alla quale prendono parte le figure soggettive
direttamente interessate dall'installazione.
4. La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro
trenta giorni dalla prima convocazione. L'approvazione,
adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni
effetto gli atti di competenza delle singole
Amministrazioni e vale altresi' come dichiarazione di
pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza dei lavori.
5. Qualora il motivato dissenso, a fronte di una
decisione positiva assunta dalla conferenza di servizi, sia
espresso da un'Amministrazione preposta alla tutela
ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del
patrimonio storico-artistico, la decisione e' rimessa al
Consiglio dei ministri e trovano applicazione, in quanto
compatibili con il Codice, le disposizioni di cui
all'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.
241 e successive modificazioni.
6. Il rilascio dell'autorizzazione comporta
l'autorizzazione alla effettuazione degli scavi indicati
nel progetto, nonche' la concessione del suolo o sottosuolo
pubblico necessario all'installazione delle infrastrutture.
Il Comune puo' mettere a disposizione, direttamente o per
il tramite di una societa' controllata, infrastrutture a
condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie.
7. Trascorso il termine di quarantacinque giorni dalla
presentazione della domanda, senza che l'Amministrazione
abbia concluso il procedimento con un provvedimento
espresso ovvero abbia indetto un'apposita conferenza di
servizi, la medesima si intende in ogni caso accolta. Nel
caso di attraversamenti di strade e comunque di lavori di
scavo di lunghezza inferiore ai duecento metri, il termine
e' ridotto a quindici giorni. Nel caso di apertura buche,
apertura chiusini per infilaggio cavi o tubi, posa di cavi
o tubi aerei su infrastrutture esistenti, allacciamento
utenti il termine e' ridotto a dieci giorni.
8. Qualora l'installazione delle infrastrutture di
comunicazione elettronica interessi aree di proprieta' di
piu' Enti, pubblici o privati, l'istanza di autorizzazione,
conforme al modello D di cui all'allegato n. 13, viene
presentata a tutti i soggetti interessati. Essa puo' essere
valutata in una conferenza di servizi per ciascun ambito
regionale, convocata dal comune di maggiore dimensione
demografica. La conferenza puo' essere convocata anche su
iniziativa del soggetto interessato.
9. Nei casi di cui al comma 8, la conferenza di servizi
deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima
convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei
presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di
competenza delle singole amministrazioni e vale altresi'
come dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita'
ed urgenza dei lavori, anche ai sensi degli articoli 12 e
seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8
giugno 2001, n. 327. Della convocazione e dell'esito della
conferenza viene tempestivamente informato il Ministero.
Qualora il motivato dissenso sia espresso da
un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla
tutela della salute o alla tutela del patrimonio
storico-artistico, la decisione e' rimessa al Consiglio dei
ministri e trovano applicazione, in quanto compatibili con
il Codice, le disposizioni di cui all'articolo 14 e
seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni.
10. Salve le disposizioni di cui all'articolo 93,
nessuna altra indennita' e' dovuta ai soggetti esercenti
pubblici servizi o proprietari, ovvero concessionari di
aree pubbliche, in conseguenza di scavi ed occupazioni del
suolo, pubblico o privato, effettuate al fine di installare
le infrastrutture di comunicazione elettronica.
11. Le figure giuridiche soggettive alle quali e'
affidata la cura di interessi pubblici devono rendere noto,
con cadenza semestrale, i programmi relativi a lavori di
manutenzione ordinaria e straordinaria, al fine di
consentire ai titolari di autorizzazione generale una
corretta pianificazione delle rispettive attivita'
strumentali ed, in specie, delle attivita' di installazione
delle infrastrutture di comunicazione elettronica. I
programmi dei lavori di manutenzione dovranno essere
notificati in formato elettronico al Ministero, ovvero ad
altro Ente all'uopo delegato, con le stesse modalita' di
cui all'articolo 89, comma 3, per consentirne l'inserimento
in un apposito archivio telematico consultabile dai
titolari dell'autorizzazione generale.
12. Le figure soggettive esercenti pubblici servizi o
titolari di pubbliche funzioni hanno l'obbligo, sulla base
di accordi commerciali a condizioni eque e non
discriminatorie, di consentire l'accesso alle proprie
infrastrutture civili disponibili, a condizione che non
venga turbato l'esercizio delle rispettive attivita'
istituzionali."
"Art. 89. (Coubicazione e condivisione di
infrastrutture)
1. Quando un operatore che fornisce reti di
comunicazione elettronica ha il diritto di installare
infrastrutture su proprieta' pubbliche o private ovvero al
di sopra o al di sotto di esse, oppure puo' avvalersi di
disposizioni in materia di limitazioni legali della
proprieta', servitu' ed espropriazione di cui al presente
Capo, l'Autorita', anche mediante l'adozione di specifici
regolamenti, puo' imporre la condivisione di tali
infrastrutture o proprieta', nel pieno rispetto del
principio di proporzionalita', ivi compresi tra l'altro
edifici o accesso a edifici, cablaggio degli edifici,
piloni, antenne, torri e altre strutture di supporto,
condotti, guaine, pozzetti e armadi di distribuzione.
2. Fermo quanto disposto in materia di coubicazione e
condivisione di infrastrutture e di coordinamento di lavori
dalla legge 1° agosto 2002, n. 166, e dal comma 3 del
presente articolo, l'Autorita' puo' richiedere ed
eventualmente imporre ai titolari dei diritti di cui al
comma 1 di condividere le strutture o la proprieta',
compresa la coubicazione fisica, o di adottare misure volte
a facilitare il coordinamento di lavori pubblici per
tutelare l'ambiente, la salute pubblica, la pubblica
sicurezza o per realizzare obiettivi di pianificazione
urbana o rurale e soltanto dopo un adeguato periodo di
pubblica consultazione ai sensi dell'articolo 11 nel corso
del quale tutte le parti interessate devono poter esprimere
il proprio parere. Tali disposizioni su condivisione o
coordinamento possono comprendere regole sulla ripartizione
dei costi della condivisione delle strutture o delle
proprieta'.
3. Qualora l'installazione delle infrastrutture di
comunicazione elettronica comporti l'effettuazione di scavi
all'interno di centri abitati, gli operatori interessati
devono provvedere alla comunicazione del progetto in
formato elettronico al Ministero, o ad altro Ente delegato,
per consentire il suo inserimento in un apposito archivio
telematico, affinche' sia agevolata la condivisione dello
scavo con altri operatori e la coubicazione dei cavi di
comunicazione elettronica conformi alle norme tecniche UNI
e CEI. L'avvenuta comunicazione in forma elettronica del
progetto costituisce un presupposto per il rilascio delle
autorizzazioni di cui all'articolo 88.
4. Entro il termine perentorio di trenta giorni, a
decorrere dalla data di presentazione e pubblicizzazione
del progetto di cui al comma 3, gli operatori interessati
alla condivisione dello scavo o alla coubicazione dei cavi
di comunicazione elettronica, possono concordare, con
l'operatore che ha gia' presentato la propria istanza,
l'elaborazione di un piano comune degli scavi e delle
opere. In assenza di accordo tra gli operatori, l'Ente
pubblico competente rilascia i provvedimenti abilitativi
richiesti, in base al criterio della priorita' delle
domande.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 si adottano le
disposizioni e le procedure stabilite all'articolo 88.
5-bis. L'Autorita', previo adeguato periodo di
consultazione pubblica nel corso del quale tutte le parti
interessate hanno la possibilita' di esprimere le proprie
opinioni, puo' imporre obblighi in relazione alla
condivisione del cablaggio all'interno degli edifici o fino
al primo punto di concentrazione o di distribuzione,
qualora esso si trovi al di fuori dell'edificio, ai
titolari dei diritti di cui al comma 1 o al proprietario di
tale cablaggio, se cio' e' giustificato dal fatto che la
duplicazione di tale infrastruttura sarebbe economicamente
inefficiente o fisicamente impraticabile. Tra queste
disposizioni in materia di condivisione o coordinamento
possono rientrare norme sulla ripartizione dei costi della
condivisione delle strutture o delle proprieta', adattate
se del caso in funzione dei rischi.
5-ter. Il Ministero, tenendo informata l'Autorita',
puo' richiedere alle imprese di fornire le informazioni
necessarie per elaborare un inventario dettagliato della
natura, disponibilita' e ubicazione geografica delle
strutture di cui al comma 1, e metterlo a disposizione
delle parti interessate e dell'Autorita' medesima.
5-quater. I provvedimenti adottati dall'Autorita' o dal
Ministero conformemente al presente articolo sono
obiettivi, trasparenti, non discriminatori e
proporzionati."
"Art. 91. (Limitazioni legali della proprieta')
1. Negli impianti di reti di comunicazione elettronica
di cui all'articolo 90, commi 1 e 2, i fili o cavi senza
appoggio possono passare, anche senza il consenso del
proprietario, sia al di sopra delle proprieta' pubbliche o
private, sia dinanzi a quei lati di edifici ove non vi
siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto.
2. Il proprietario od il condominio non puo' opporsi
all'appoggio di antenne, di sostegni, nonche' al passaggio
di condutture, fili o qualsiasi altro impianto,
nell'immobile di sua proprieta' occorrente per soddisfare
le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini.
3. I fili, cavi ed ogni altra installazione debbono
essere collocati in guisa da non impedire il libero uso
della cosa secondo la sua destinazione.
4. Il proprietario e' tenuto a sopportare il passaggio
nell'immobile di sua proprieta' del personale
dell'esercente il servizio che dimostri la necessita' di
accedervi per l'installazione, riparazione e manutenzione
degli impianti di cui sopra.
4-bis. L'operatore di comunicazione durante la fase di
sviluppo della rete in fibra ottica puo', in ogni caso,
accedere a tutte le parti comuni degli edifici al fine di
installare, collegare e manutenere gli elementi di rete,
cavi, fili, riparti, linee o simili apparati privi di
emissioni elettromagnetiche a radiofrequenza. Il diritto di
accesso e' consentito anche nel caso di edifici non abitati
e di nuova costruzione. L'operatore di comunicazione ha
l'obbligo, d'intesa con le proprieta' condominiali, di
ripristinare a proprie spese le parti comuni degli immobili
oggetto di intervento nello stato precedente i lavori e si
accolla gli oneri per la riparazione di eventuali danni
arrecati.
4-ter. L'operatore di comunicazione, durante la fase di
sviluppo della rete in fibra ottica, puo' installare a
proprie spese gli elementi di rete, cavi, fili,
ripartilinee o simili, nei percorsi aerei di altri servizi
di pubblica utilita' sia esterni sia interni all'immobile e
in appoggio ad essi, a condizione che sia garantito che
l'installazione medesima non alteri l'aspetto esteriore
dell'immobile ne' provochi alcun danno o pregiudizio al
medesimo. Si applica in ogni caso l'ultimo periodo del
comma 4-bis
5. Nei casi previsti dal presente articolo al
proprietario non e' dovuta alcuna indennita'.
6. L'operatore incaricato del servizio puo' agire
direttamente in giudizio per far cessare eventuali
impedimenti e turbative al passaggio ed alla installazione
delle infrastrutture."
"Art. 93. (Divieto di imporre altri oneri)
1. Le Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le
Province ed i Comuni non possono imporre per l'impianto di
reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione
elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per
legge.
1-bis. Il soggetto che presenta l'istanza di
autorizzazione per l'installazione di nuove infrastrutture
per impianti radioelettrici ai sensi dell'articolo 87 del
presente decreto e' tenuto al versamento di un contributo
alle spese relative al rilascio del parere ambientale da
parte dell'organismo competente a effettuare i controlli di
cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36,
purche' questo sia reso nei termini previsti dal citato
articolo 87, comma 4.
1-ter. Il soggetto che presenta la segnalazione
certificata di inizio attivita' di cui all'articolo 87-bis
del presente decreto e' tenuto, all'atto del rilascio del
motivato parere positivo o negativo da parte dell'organismo
competente a effettuare i controlli di cui all'articolo 14
della legge 22 febbraio 2001, n. 36, purche' questo sia
reso nei termini previsti dal citato articolo 87-bis, al
versamento di un contributo per le spese.
1-quater. Il contributo previsto dal comma 1-bis, per
le attivita' che comprendono la stima del fondo ambientale
come previsto dal modello A di cui all'allegato n. 13, e il
contributo previsto al comma 1-ter sono calcolati in base a
un tariffario nazionale di riferimento adottato con decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, anche sulla
base del principio del miglioramento dell'efficienza della
pubblica amministrazione tramite l'analisi degli altri
oneri applicati dalle agenzie ambientali delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano. In via
transitoria, fino alla data di entrata in vigore del
decreto di cui al primo periodo, i contributi previsti ai
commi 1-bis e 1-ter sono pari a 250 euro.
1-quinquies. Le disposizioni dei commi da 1-bis a
1-quater non si applicano ai soggetti di cui all'articolo
14, comma 3, della legge 22 febbraio 2001, n. 36.
2. Gli operatori che forniscono reti di comunicazione
elettronica hanno l'obbligo di tenere indenne la Pubblica
Amministrazione, l'Ente locale, ovvero l'Ente proprietario
o gestore, dalle spese necessarie per le opere di
sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte
dagli interventi di installazione e manutenzione e di
ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi
stabiliti dall'Ente locale. Nessun altro onere finanziario,
reale o contributo puo' essere imposto, in conseguenza
dell'esecuzione delle opere di cui al Codice o per
l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, fatta
salva l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi
ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo
15 novembre 1993, n. 507, oppure del canone per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui
all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, e successive modificazioni, calcolato secondo
quanto previsto dal comma 2, lettere e) ed f), del medesimo
articolo, ovvero dell'eventuale contributo una tantum per
spese di costruzione delle gallerie di cui all'articolo 47,
comma 4, del predetto decreto legislativo 15 novembre 1993,
n. 507."
"Art. 98. (Sanzioni)
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano
alle reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso
pubblico.
2. In caso di installazione e fornitura di reti di
comunicazione elettronica od offerta di servizi di
comunicazione elettronica ad uso pubblico senza la relativa
autorizzazione generale, il Ministero commina, se il fatto
non costituisce reato, una sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 15.000,00 ad euro 2.500.000,00, da
stabilirsi in equo rapporto alla gravita' del fatto. Se il
fatto riguarda la installazione o l'esercizio di impianti
radioelettrici, la sanzione minima e' di euro 50.000,00.
3. Se il fatto riguarda la installazione o l'esercizio
di impianti di radiodiffusione sonora o televisiva, si
applica la pena della reclusione da uno a tre anni. La pena
e' ridotta alla meta' se trattasi di impianti per la
radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale.
4. Chiunque realizza trasmissioni, anche simultanee o
parallele, contravvenendo ai limiti territoriali o
temporali previsti dal titolo abilitativo e' punito con la
reclusione da sei mesi a due anni.
5. Oltre alla sanzione amministrativa di cui al comma
2, il trasgressore e' tenuto, in ogni caso, al pagamento di
una somma pari a venti volte i diritti amministrativi e dei
contributi, di cui rispettivamente agli articoli 34 e 35,
commisurati al periodo di esercizio abusivo accertato e
comunque per un periodo non inferiore all'anno.
6. Indipendentemente dai provvedimenti assunti
dall'Autorita' giudiziaria e fermo restando quanto disposto
dai commi 2 e 3, il Ministero, ove il trasgressore non
provveda, puo' provvedere direttamente, a spese del
possessore, a suggellare, rimuovere o sequestrare
l'impianto ritenuto abusivo.
7. Nel caso di reiterazione degli illeciti di cui al
comma 2 per piu' di due volte in un quinquennio, il
Ministero irroga la sanzione amministrativa pecuniaria
nella misura massima stabilita dallo stesso comma 2.
8. In caso di installazione e fornitura di reti di
comunicazione elettronica od offerta di servizi di
comunicazione elettronica ad uso pubblico in difformita' a
quanto dichiarato ai sensi dell'articolo 25, comma 4, il
Ministero irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 30.000,00 ad euro 580.000,00.
9. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 32, ai
soggetti che commettono violazioni gravi o reiterate piu'
di due volte nel quinquennio delle condizioni poste
dall'autorizzazione generale, il Ministero commina una
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000,00 ad
euro 600.000,00; ai soggetti che non provvedono, nei
termini e con le modalita' prescritti, alla comunicazione
dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dal
Ministero o dall'Autorita', gli stessi, secondo le
rispettive competenze, comminano una sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 15.000,00 ad euro
1.150.000,00.
10. Ai soggetti che nelle comunicazioni richieste dal
Ministero e dall'Autorita', nell'ambito delle rispettive
competenze, espongono dati contabili o fatti concernenti
l'esercizio delle proprie attivita' non corrispondenti al
vero, si applicano le pene previste dall'articolo 2621 del
codice civile.
11. Ai soggetti che non ottemperano agli ordini ed alle
diffide, impartiti ai sensi del Codice dal Ministero o
dall'Autorita', gli stessi, secondo le rispettive
competenze, comminano una sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 120.000,00 ad euro 2.500.000,00. Se
l'inottemperanza riguarda provvedimenti adottati
dall'Autorita' in ordine alla violazione delle disposizioni
relative ad imprese aventi significativo potere di mercato,
si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione
amministrativa pecuniaria non inferiore al 2 per cento e
non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo
stesso soggetto nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente
alla notificazione della contestazione, relativo al mercato
al quale l'inottemperanza si riferisce.
12. Nei casi previsti dai commi 6, 7, 8 e 9, e nelle
ipotesi di mancato pagamento dei diritti amministrativi e
dei contributi di cui agli articoli 34 e 35, nei termini
previsti dall'allegato n. 10, se la violazione e' di
particolare gravita', o reiterata per piu' di due volte in
un quinquennio, il Ministero o l'Autorita', secondo le
rispettive competenze e previa contestazione, possono
disporre la sospensione dell'attivita' per un periodo non
superiore a sei mesi, o la revoca dell'autorizzazione
generale e degli eventuali diritti di uso. Nei predetti
casi, il Ministero o l'Autorita', rimangono esonerati da
ogni altra responsabilita' nei riguardi di terzi e non sono
tenuti ad alcun indennizzo nei confronti dell'impresa.
13. In caso di violazione delle disposizioni contenute
nel Capo III del presente Titolo, nonche' nell'articolo 80,
il Ministero o l'Autorita', secondo le rispettive
competenze, comminano una sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 170.000,00 ad euro 2.500.000,00.
14. In caso di violazione degli obblighi gravanti sugli
operatori di cui all'articolo 96, il Ministero commina una
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 170.000,00 ad
euro 2.500.000,00. Se la violazione degli anzidetti
obblighi e' di particolare gravita' o reiterata per piu' di
due volte in un quinquennio, il Ministero puo' disporre la
sospensione dell'attivita' per un periodo non superiore a
due mesi o la revoca dell'autorizzazione generale. In caso
di integrale inosservanza della condizione n. 11 della
parte A dell'allegato n. 1, il Ministero dispone la revoca
dell'autorizzazione generale.
15. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui
ai commi 1, 4, 5 e 8 dell'articolo 95, indipendentemente
dalla sospensione dell'esercizio e salvo il promuovimento
dell'azione penale per eventuali reati, il trasgressore e'
punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500,00 a
euro 5.000,00.
16. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui
agli articoli 60, 61, 70, 71, 72 e 79 il Ministero o
l'Autorita', secondo le rispettive competenze, comminano
una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 58.000,00 ad
euro 580.000,00.
17. Restano ferme, per le materie non disciplinate dal
Codice, le sanzioni di cui all'articolo 1, commi 29, 30, 31
e 32 della legge 31 luglio 1997, n. 249.
17-bis. Alle sanzioni amministrative irrogabili
dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni non si
applicano le disposizioni sul pagamento in misura ridotta
di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n.
689, e successive modificazioni.".
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo
10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.
- Il testo dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002
, n. 137 (Delega per la riforma dell'organizzazione del
Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri,
nonche' di enti pubblici), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 8 luglio 2002, n. 158, cosi recita:
"Art. 10. (Delega per il riassetto e la codificazione
in materia di beni culturali e ambientali, spettacolo,
sport, proprieta' letteraria e diritto d'autore)
1. Ferma restando la delega di cui all'articolo 1, per
quanto concerne il Ministero per i beni e le attivita'
culturali il Governo e' delegato ad adottare, entro
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il
riassetto e, limitatamente alla lettera a), la
codificazione delle disposizioni legislative in materia di:
a) beni culturali e ambientali ;
b) cinematografia;
c) teatro, musica, danza e altre forme di spettacolo
dal vivo ;
d) sport;
e) proprieta' letteraria e diritto d'autore.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1, senza
determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello
Stato, si attengono ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) adeguamento agli articoli 117 e 118 della
Costituzione;
b) adeguamento alla normativa comunitaria e agli
accordi internazionali;
c) miglioramento dell'efficacia degli interventi
concernenti i beni e le attivita' culturali, anche allo
scopo di conseguire l'ottimizzazione delle risorse
assegnate e l'incremento delle entrate; chiara indicazione
delle politiche pubbliche di settore, anche ai fini di una
significativa e trasparente impostazione del bilancio;
snellimento e abbreviazione dei procedimenti; adeguamento
delle procedure alle nuove tecnologie informatiche;
d) quanto alla materia di cui alla lettera a) del comma
1: aggiornare gli strumenti di individuazione,
conservazione e protezione dei beni culturali e ambientali,
anche attraverso la costituzione di fondazioni aperte alla
partecipazione di regioni, enti locali, fondazioni
bancarie, soggetti pubblici e privati, senza determinare
ulteriori restrizioni alla proprieta' privata, ne'
l'abrogazione degli strumenti attuali e, comunque,
conformandosi al puntuale rispetto degli accordi
internazionali, soprattutto in materia di circolazione dei
beni culturali; riorganizzare i servizi offerti anche
attraverso la concessione a soggetti diversi dallo Stato
mediante la costituzione di fondazioni aperte alla
partecipazione di regioni, enti locali, fondazioni
bancarie, soggetti pubblici e privati, in linea con le
disposizioni di cui alla lettera b-bis) del comma 1
dell'articolo 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998,
n. 368, e successive modificazioni; adeguare la disciplina
degli appalti di lavori pubblici concernenti i beni
culturali, modificando le soglie per il ricorso alle
diverse procedure di individuazione del contraente in
maniera da consentire anche la partecipazione di imprese
artigiane di comprovata specializzazione ed esperienza,
ridefinendo i livelli di progettazione necessari per
l'affidamento dei lavori, definendo i criteri di
aggiudicazione e prevedendo la possibilita' di varianti
oltre i limiti percentuali ordinariamente previsti, in
relazione alle caratteristiche oggettive e alle esigenze di
tutela e conservazione dei beni; ridefinire le modalita' di
costituzione e funzionamento degli organismi consultivi che
intervengono nelle procedure per la concessione di
contributi e agevolazioni in favore di enti ed istituti
culturali, al fine di una precisa definizione delle
responsabilita' degli organi tecnici, secondo principi di
separazione fra amministrazione e politica e con
particolare attenzione ai profili di incompatibilita';
individuare forme di collaborazione, in sede
procedimentale, tra le amministrazioni per i beni e le
attivita' culturali e della difesa, per la realizzazione di
opere destinate alla difesa militare;
e) quanto alle materie di cui alle lettere b) e c) del
comma 1: razionalizzare gli organismi consultivi e le
relative funzioni, anche mediante soppressione,
accorpamento e riduzione del numero e dei componenti;
snellire le procedure di liquidazione dei contributi e
ridefinire le modalita' di costituzione e funzionamento
degli organismi che intervengono nelle procedure di
individuazione dei soggetti legittimati a ricevere
contributi e di quantificazione degli stessi; adeguare
l'assetto organizzativo degli organismi e degli enti di
settore; rivedere il sistema dei controlli sull'impiego
delle risorse assegnate e sugli effetti prodotti dagli
interventi;
f) quanto alla materia di cui alla lettera d) del comma
1: armonizzare la legislazione ai principi generali a cui
si ispirano gli Stati dell'Unione europea in materia di
doping; riordinare i compiti dell'Istituto per il credito
sportivo, assicurando negli organi anche la rappresentanza
delle regioni e delle autonomie locali; garantire strumenti
di finanziamento anche a soggetti privati;
g) quanto alla materia di cui alla lettera e) del comma
1: riordinare, anche nel rispetto dei principi e criteri
direttivi indicati all'articolo 14, comma 1, lettera b),
della legge 15 marzo 1997, n. 59, la Societa' italiana
degli autori ed editori (SIAE), il cui statuto dovra'
assicurare un'adeguata presenza degli autori, degli editori
e degli altri soggetti creativi negli organi dell'ente e la
massima trasparenza nella ripartizione dei proventi
derivanti dall'esazione dei diritti d'autore tra gli aventi
diritto; armonizzare la legislazione relativa alla
produzione e diffusione di contenuti digitali e
multimediali e di software ai principi generali a cui si
ispira l'Unione europea in materia di diritto d'autore e
diritti connessi.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 indicano
esplicitamente le disposizioni sostituite o abrogate, fatta
salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni
sulla legge in generale premesse al codice civile. I
decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati,
sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo parere
delle Commissioni parlamentari competenti per materia, resi
nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della
relativa richiesta. Decorso tale termine, i decreti
legislativi possono essere comunque adottati .
4. Disposizioni correttive ed integrative dei decreti
legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate, nel
rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le
medesime procedure di cui al presente articolo, entro
quattro anni dalla data della loro entrata in vigore.".
- Il testo degli articoli 6 e 6- bis del decreto legge
12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura
dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la
digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica,
l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa
delle attivita' produttive) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 2014, n. 212. Si riporta, di
seguito, il testo del suddetto articolo 6, come modificato
dal presente decreto che abroga, altresi', il succitato
articolo 6-bis:
"Art. 6. (Agevolazioni per la realizzazione di reti di
comunicazione elettronica a banda ultralarga e norme di
semplificazione per le procedure di scavo e di posa aerea
dei cavi, nonche' per la realizzazione delle reti di
comunicazioni elettroniche)
1. Dopo il comma 7-bis dell'articolo 33 del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono
inseriti i seguenti:
«7-ter. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015,
possono essere ammessi ai benefici di cui al comma 7-sexies
interventi infrastrutturali, per i quali non sono previsti
contributi pubblici a fondo perduto, realizzati sulla rete
a banda ultralarga, relativi alla rete di accesso
attraverso cui viene fornito il servizio a banda ultralarga
all'utente, per i quali ricorrano le seguenti condizioni:
a) siano interventi infrastrutturali nuovi e aggiuntivi
non gia' previsti in piani industriali o finanziari o in
altri idonei atti alla data di entrata in vigore della
presente disposizione, funzionali ad assicurare il servizio
a banda ultralarga a tutti i soggetti potenzialmente
interessati insistenti nell'area considerata;
b) soddisfino un obiettivo di pubblico interesse
previsto dall'Agenda digitale europea, di cui alla
comunicazione della Commissione europea COM (2010) 245
definitivo/2 del 26 agosto 2010;
c) prevedano un investimento privato non inferiore alle
soglie di seguito indicate finalizzato all'estensione della
rete a banda ultralarga:
1) nei comuni con popolazione inferiore a 5.000
abitanti: investimento non inferiore a 200.000 euro e
completamento degli interventi infrastrutturali entro nove
mesi dalla data della prenotazione di cui al comma
7-septies;
2) nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e
10.000 abitanti: investimento non inferiore a 500.000 euro
e completamento degli interventi infrastrutturali entro
dodici mesi dalla data della prenotazione di cui al comma
7-septies;
3) nei comuni con popolazione superiore a 10.000
abitanti: investimento non inferiore a 1 milione di euro e
completamento degli interventi infrastrutturali entro
dodici mesi dalla data della prenotazione di cui al comma
7-septies. Il suddetto termine di completamento e' esteso a
ventiquattro mesi per investimenti superiori a 10 milioni
di euro e a trenta mesi per investimenti superiori a 50
milioni di euro, ma in tal caso deve essere assicurata la
connessione a tutti gli edifici scolastici nell'area
interessata entro i primi dodici mesi. Nei casi previsti al
secondo periodo, i benefici di cui al comma 7-sexies sono
estesi all'imposta sul reddito e all'imposta regionale
sulle attivita' produttive (IRAP) relative all'anno 2016;
d) le condizioni del mercato siano insufficienti a
garantire che l'investimento privato sia realizzato entro
due anni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione. Il termine e' di tre anni in caso di
investimenti superiori a 50 milioni di euro.
7-quater. Ai fini del presente articolo si intende per:
a) rete a banda ultralarga a 30 Mbit/s: l'insieme delle
infrastrutture e delle tecnologie in grado di erogare un
servizio di connettivita' con banda di download di almeno
30 Mbit/s e di upload di almeno 3 Mbit/s su una determinata
area;
b) rete a banda ultralarga a 100 Mbit/s: l'insieme
delle infrastrutture e tecnologie in grado di erogare un
servizio di connettivita' con banda di download di almeno
100 Mbit/s e di upload di almeno 10 Mbit/s su una
determinata area;
c) servizio a banda ultralarga: un servizio di
connettivita' con la banda di cui alle lettere a) e b) e
con l'obbligo di copertura di tutti i potenziali utenti
(residenziali, pubbliche amministrazioni, imprese) di una
determinata area geografica con un fattore di
contemporaneita' di almeno il 50 per cento della
popolazione residente servita e assicurando la copertura di
tutti gli edifici scolastici dell'area interessata.
7-quinquies. Sono ammessi al beneficio tutti gli
interventi infrastrutturali attraverso cui e' possibile
fornire il servizio di cui alla lettera c) del comma
7-quater, purche' non ricadenti in aree nelle quali gia'
sussistano idonee infrastrutture o vi sia gia' un fornitore
di servizi di rete a banda ultralarga con caratteristiche
di rete, di cui alle lettere a) e b) del comma 7-quater,
eguali o superiori a quelle dell'intervento per il quale e'
richiesto il contributo. E' ammessa al beneficio la
costruzione di cavidotti, cavi in fibra ottica, armadi di
terminazione ottica e tralicci. Non sono ammessi i costi
per apparati tecnologici di qualunque natura. I benefici di
cui al comma 7-sexies possono essere concessi ad un solo
soggetto nella stessa area.
7-sexies. Gli interventi che abbiano le caratteristiche
di cui al comma 7-ter possono usufruire del credito
d'imposta a valere sull'IRES e sull'IRAP complessivamente
dovute dall'impresa che realizza l'intervento
infrastrutturale, entro il limite massimo del 50 per cento
del costo dell'investimento. Il credito d'imposta non
costituisce ricavo ai fini delle imposte dirette e
dell'IRAP ed e' utilizzato in sede di dichiarazione dei
redditi e dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive.
7-septies. A decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione e fino al 31 marzo 2015, per
ottenere i benefici di cui al comma 7-sexies, l'operatore
interessato alla realizzazione dell'investimento deve dare
evidenza pubblica all'impegno che intende assumere,
manifestando il proprio interesse per ciascuna area
attraverso una prenotazione da effettuare nel sito web del
Ministero dello sviluppo economico. Nel sito web e'
inserita un'apposita sezione con la classificazione delle
aree ai fini del Piano strategico banda ultralarga in cui
sono distinti gli interventi a 30 Mbit/s e a 100 Mbit/s.
Nei casi di conflitto di prenotazione, ossia per tutte le
aree in cui vi sia piu' di una prenotazione, il beneficio
e' riconosciuto all'operatore che presenta il progetto con
una maggiore copertura del territorio e livelli di servizio
piu' elevati, corredati di soluzioni tecnologiche piu'
evolute. Entro il 31 maggio 2015 l'operatore, a pena di
decadenza, deve trasmettere un progetto esecutivo firmato
digitalmente, conformemente a quanto previsto dalla
decisione della Commissione europea C(2012) 9833 final, del
18 dicembre 2012. Entro il 15 giugno 2015 il Ministero
dello sviluppo economico pubblica l'indicazione di tutte le
aree oggetto di intervento privato con richiesta di
contributo e di tutte le aree bianche rimanenti. Dopo il
completamento dell'intervento l'operatore e' tenuto ad
inviare una comunicazione certificata del collaudo tecnico
dell'intervento, affinche' l'amministrazione possa
verificare la conformita' dell'intervento rispetto agli
impegni assunti, e deve mettere a disposizione degli altri
operatori l'accesso all'infrastruttura passiva, secondo le
determinazioni dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni. Sia in fase di progettazione sia in fase di
gestione, il Ministero dello sviluppo economico ha la
facolta' di predisporre ogni tipo di controllo necessario
per verificare la conformita' dell'intervento rispetto agli
impegni assunti.
7-octies. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, sentiti, per quanto di loro competenza, i
Ministeri competenti nonche' l'Agenzia delle entrate, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, sono stabiliti
condizioni, criteri, modalita' operative, di controllo e
attuative dei commi da 7-ter a 7-septies, nonche' il
procedimento, analogo e congruente rispetto a quello
previsto dal comma 2, per l'individuazione, da parte del
CIPE, del limite degli interventi agevolabili. Il decreto
di cui al primo periodo definisce altresi' le modalita'
atte ad assicurare l'effettiva sussistenza del carattere
nuovo e aggiuntivo dell'intervento infrastrutturale
proposto, la modulazione della struttura delle aliquote del
credito d'imposta di cui lo stesso beneficia, anche in
funzione delle specifiche condizioni di mercato dell'area
interessata, e le forme di controllo e di monitoraggio, per
garantire il conseguimento delle finalita' sottese al
beneficio concesso, tenuto conto della decisione della
Commissione europea C(2012) 9833 final, del 18 dicembre
2012».
2. All'articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge 23
dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo le parole: «ripristino del manto stradale» sono
inserite le seguenti: «nonche' la posa di cavi o tubi aerei
su infrastrutture esistenti»;
b) dopo le parole: «banda larga e ultralarga nel
territorio nazionale» e' soppressa la parola: «anche».
3. Dopo l'articolo 87-bis del codice delle
comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo
1° agosto 2003, n. 259, e' inserito il seguente:
«Art. 87-ter. - (Variazioni non sostanziali degli
impianti). - 1. Al fine di accelerare la realizzazione
degli investimenti per il completamento delle reti di
comunicazione elettronica, nel caso di modifiche delle
caratteristiche degli impianti gia' provvisti di titolo
abilitativo, che comportino aumenti delle altezze non
superiori a 1 metro e aumenti della superficie di sagoma
non superiori a 1,5 metri quadrati, e' sufficiente
un'autocertificazione descrittiva della variazione
dimensionale e del rispetto dei limiti, dei valori e degli
obiettivi di cui all'articolo 87, da inviare
contestualmente all'attuazione dell'intervento ai medesimi
organismi che hanno rilasciato i titoli».
3-bis. All'articolo 4, primo comma, della legge 29
settembre 1964, n. 847, dopo la lettera g) e' aggiunta la
seguente:
«g-bis) infrastrutture di reti pubbliche di
comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88 del codice
delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive
modificazioni, e opere di infrastrutturazione per la
realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad
alta velocita' in fibra ottica in grado di fornire servizi
di accesso a banda ultralarga effettuate anche all'interno
degli edifici».
4. In deroga all'articolo 146 del codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, non sono
soggette ad autorizzazione paesaggistica l'installazione o
la modifica di impianti delle reti di comunicazione
elettronica o di impianti radioelettrici, da eseguire su
edifici e tralicci preesistenti, che comportino la
realizzazione di pali di supporto per antenne di altezza
non superiore a 1,5 metri e superficie delle medesime
antenne non superiore a 0,5 metri quadrati. Resta ferma
l'applicazione degli articoli 20 e seguenti del codice di
cui al citato decreto legislativo n. 42 del 2004, e
successive modificazioni.
5. All'articolo 14, comma 8, lettera a), numero 2), del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le
parole: «degli edifici come ambienti abitativi» sono
soppresse e dopo le parole: «pertinenze esterne» sono
inserite le seguenti: «con dimensioni abitabili».
5-bis. Per la realizzazione di nuove stazioni radio
base e le modifiche delle medesime che non comportino
variazioni plano-altimetriche per dimensioni o ingombro su
infrastrutture dell'autorita' aeronautica competente deve
essere esclusivamente inviata una comunicazione all'Ente
nazionale per l'aviazione civile, all'Aeronautica militare
e alla societa' ENAV Spa per eventuali accertamenti,
contestualmente alla loro attivazione.
5-ter. Fuori dei casi di cui al comma 5-bis, per le
installazioni e le modifiche di stazioni radio base oggetto
di valutazione di compatibilita' per ostacoli e pericoli
alla navigazione aerea i termini di rilascio del nulla osta
da parte dell'autorita' aeronautica competente si intendono
conformi a quanto disciplinato dagli articoli 87 e 87-bis
del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n.
259.
5-quater. (abrogato).
5-quinquies. All'articolo 86, comma 3, del codice di
cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo le
parole: «reti pubbliche di comunicazione, di cui agli
articoli 87 e 88,» sono inserite le seguenti: «e le opere
di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di
comunicazione elettronica ad alta velocita' in fibra ottica
in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga,
effettuate anche all'interno degli edifici».
5-sexies. All'articolo 1, comma 97, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: «[aiuto di Stato n.
SA 33807 (2011/N) - Italia],» sono inserite le seguenti:
«nonche' per l'avvio del Progetto strategico nazionale per
la banda ultralarga autorizzato dalla Commissione
europea».".
- Il testo dell'articolo 40 della legge 1° agosto 2002,
n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e
trasporti), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 agosto
2002, n. 181, S.O., cosi recita:
"Art. 40. (Installazione di cavidotti per reti di
telecomunicazioni)
1. I lavori di costruzione e di manutenzione
straordinaria di strade, autostrade, strade ferrate,
aerodromi, acquedotti, porti, interporti, o di altri beni
immobili appartenenti allo Stato, alle regioni a statuto
ordinario, agli enti locali e agli altri enti pubblici,
anche a struttura societaria, la cui esecuzione comporta
lavori di trincea o comunque di scavo del sottosuolo,
purche'; previsti dai programmi degli enti proprietari,
devono comprendere cavedi multiservizi o, comunque,
cavidotti di adeguata dimensione, conformi alle norme
tecniche UNI e CEI pertinenti, per il passaggio di cavi di
telecomunicazioni e di altre infrastrutture digitali, nel
rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza e
di tutela dell'ambiente e della salute pubblica. Nelle
nuove costruzioni civili a sviluppo verticale devono essere
parimenti previsti cavedi multiservizi o, comunque,
cavidotti di adeguate dimensioni per rendere agevoli i
collegamenti delle singole unita' immobiliari.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche
nel caso di realizzazione di beni immobili appartenenti
alle aziende speciali e consorzi di cui agli articoli 2, 31
e 114 del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, nonche' alle societa' di cui agli
articoli 113, 113-bis, 115, 116 e 120 del medesimo testo
unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e
successive modificazioni.
3. Gli organismi di telecomunicazioni, titolari di
licenze individuali ai sensi della normativa di settore
vigente, utilizzano i cavedi o i cavidotti di cui al comma
1 senza oneri, anche economici e finanziari, per il
soggetto proprietario e sostenendo le spese di ordinaria e
straordinaria manutenzione.
4. I soggetti proprietari sono tenuti ad offrire
l'accesso ai cavedi o ai cavidotti, sino al limite della
capacita' di contenimento, con modalita' eque e non
discriminatorie, a tutti i soggetti titolari di licenze
individuali rilasciate ai sensi della normativa di settore
vigente. Il corrispettivo complessivamente richiesto ai
titolari di licenze individuali per l'accesso ai cavedi o
ai cavidotti deve essere commisurato alle spese aggiuntive
sostenute dal soggetto proprietario per la realizzazione
dei cavidotti. Detto corrispettivo, comunque, deve essere
tale da non determinare oneri aggiuntivi a carico dei
soggetti proprietari.
5. La concessione, anche in condivisione, dei diritti
di passaggio per l'installazione e l'accesso alle reti
pubbliche di telecomunicazioni nei beni immobili di cui ai
commi 1 e 2 avviene nel rispetto della normativa di settore
vigente.
6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si
applicano anche alle istituzioni pubbliche di ricerca per
l'accesso alla rete dell'universita' e della ricerca
scientifica (rete GARR), nonche' all'organismo gestore
della stessa.
7. Le disposizioni del presente articolo costituiscono
principi fondamentali, ai sensi del secondo periodo del
terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, nei
confronti dell'attivita' legislativa delle regioni a
statuto ordinario.
8. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano alle regioni a statuto speciale e alle province
autonome di Trento e di Bolzano.
9. All'articolo 16 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo
il comma 7, e' inserito il seguente:
"7-bis. Tra gli interventi di urbanizzazione primaria
di cui al comma 7 rientrano i cavedi multiservizi e i
cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni,
salvo nelle aree individuate dai comuni sulla base dei
criteri definiti dalle regioni".
10. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano ai lavori per i quali l'individuazione del
soggetto affidatario sia gia' intervenuta alla data di
entrata in vigore della presente legge.".
- Il testo dell'articolo 1 della legge 18 giugno 2009,
n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di
processo civile), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19
giugno 2009, n. 140, S.O., cosi recita:
"Art. 1. (Banda larga)
1. Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni
costituzionali delle regioni e nel rispetto dell' articolo
4, comma 3, lettera h), del codice delle comunicazioni
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003,
n. 259, individua un programma di interventi
infrastrutturali nelle aree sottoutilizzate necessari per
facilitare l'adeguamento delle reti di comunicazione
elettronica pubbliche e private all'evoluzione tecnologica
e alla fornitura dei servizi avanzati di informazione e di
comunicazione del Paese. Nell'individuare le infrastrutture
di cui al presente comma, il Governo procede secondo
finalita' di riequilibrio socio-economico tra le aree del
territorio nazionale. Il Governo individua e sottopone al
Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE) per l'approvazione nel programma le risorse
necessarie, che integrano i finanziamenti pubblici,
comunitari e privati allo scopo disponibili. Al relativo
finanziamento si provvede con una dotazione fino ad un
massimo di 800 milioni di euro per il periodo 2007-2013 a
valere sulle risorse del fondo per le aree sottoutilizzate,
di cui all' articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n.
289, e successive modificazioni. In ogni caso e' fatta
salva la ripartizione dell'85 per cento delle risorse alle
regioni del Mezzogiorno.
2. La progettazione e la realizzazione delle
infrastrutture di cui al comma 1 nelle aree sottoutilizzate
possono avvenire mediante modalita' di finanza di progetto
ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163. Nell'ambito dei criteri di
valutazione delle proposte o delle offerte deve essere
indicata come prioritaria la condizione che i progetti,
nelle soluzioni tecniche e di assetto imprenditoriale,
contribuiscano allo sviluppo di un sistema di reti aperto
alla concorrenza, nel rispetto dei principi e delle norme
comunitarie.
3. A valere sul fondo di cui al comma 1 sono finanziati
gli interventi che, nelle aree sottoutilizzate, incentivino
la razionalizzazione dell'uso dello spettro radio al fine
di favorire l'accesso radio a larghissima banda e la
completa digitalizzazione delle reti di diffusione, a tal
fine prevedendo il sostegno ad interventi di
ristrutturazione dei sistemi di trasmissione e collegamento
anche utilizzati dalle amministrazioni civili e militari
dello Stato, favorendo altresi' la liberazione delle bande
di frequenza utili ai sistemi avanzati di comunicazione.
4. E' attribuito al Ministero dello sviluppo economico
il coordinamento dei progetti di cui al comma 2 anche
attraverso la previsione della stipulazione di accordi di
programma con le regioni interessate. Il Ministero dello
sviluppo economico, nell'esercizio della sua funzione di
coordinamento, si avvale del parere dell'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni, che e' rilasciato avuto
riguardo al rispetto degli obiettivi di cui al medesimo
comma 2 e degli articoli 4 e 13 del codice delle
comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo
1° agosto 2003, n. 259.
5. All' articolo 2 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«15-bis. Per gli interventi di installazione di reti e
impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica, la
profondita' minima dei lavori di scavo, anche in deroga a
quanto stabilito dalla normativa vigente, puo' essere
ridotta previo accordo con l'ente proprietario della
strada» .
6. All' articolo 231, comma 3, del codice della strada,
di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il
primo periodo e' sostituito dal seguente: «In deroga a
quanto previsto dal capo I del titolo II, si applicano le
disposizioni di cui al capo V del titolo II del codice
delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive
modificazioni».
7. Le disposizioni dell' articolo 2-bis, comma 13, del
decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, si
applicano anche alle innovazioni condominiali relative ai
lavori di ammodernamento necessari al passaggio dei cavi in
fibra ottica.".
- Il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni
urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 2012, n. 33,
S.O.
- La legge 4 aprile 2012, n. 35 (Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione
e di sviluppo) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6
aprile 2012, n. 82, S.O.
- Il testo dell'articolo 2 del decreto legge 25 giugno
2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitivita', la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno
2008, n. 147, S.O., cosi' recita:
"Art. 2. (Banda larga)
1. Gli interventi di installazione di reti e impianti
di comunicazione elettronica in fibra ottica sono
realizzabili mediante denuncia di inizio attivita'.
2. L'operatore della comunicazione ha facolta' di
utilizzare per la posa della fibra nei cavidotti, senza
oneri, le infrastrutture civili gia' esistenti di
proprieta' a qualsiasi titolo pubblica o comunque in
titolarita' di concessionari pubblici. Qualora
dall'esecuzione dell'opera possa derivare un pregiudizio
alle infrastrutture civili esistenti le parti, senza che
cio' possa cagionare ritardo alcuno all'esecuzione dei
lavori, concordano un equo indennizzo, che, in caso di
dissenso, e' determinato dal giudice.
3. Nei casi di cui al comma 2 resta salvo il potere
regolamentare riconosciuto, in materia di coubicazione e
condivisione di infrastrutture, all'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni dall'articolo 89, comma 1, del
codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259. All'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni compete altresi' l'emanazione
del regolamento in materia di installazione delle reti
dorsali.
4. L'operatore della comunicazione, almeno trenta
giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta
allo sportello unico dell'Amministrazione territoriale
competente la denuncia, accompagnata da una dettagliata
relazione e dagli elaborati progettuali, che asseveri la
conformita' delle opere da realizzare alla normativa
vigente. Con il medesimo atto, trasmesso anche al gestore
interessato, indica le infrastrutture civili esistenti di
cui intenda avvalersi ai sensi del comma 2 per la posa
della fibra.
5. Le infrastrutture destinate all'installazione di
reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra
ottica sono assimilate ad ogni effetto alle opere di
urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7,
del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
6. La denuncia di inizio attivita' e' sottoposta al
termine massimo di efficacia di tre anni. L'interessato e'
comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la data
di ultimazione dei lavori.
7. Qualora l'immobile interessato dall'intervento sia
sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in
via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il
termine di trenta giorni antecedente l'inizio dei lavori
decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale
atto non sia favorevole, la denuncia e' priva di effetti.
8. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia
sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete
all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del
soggetto preposto alla tutela non sia stato allegato alla
denuncia il competente ufficio comunale convoca una
conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis,
14-ter, 14-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il
termine di trenta giorni di cui al comma 4 decorre
dall'esito della conferenza. In caso di esito non
favorevole, la denuncia e' priva di effetti.
9. La sussistenza del titolo e' provata con la copia
della denuncia di inizio attivita' da cui risulti la data
di ricevimento della denuncia, l'elenco di quanto
presentato a corredo del progetto nonche' gli atti di
assenso eventualmente necessari.
10. Il dirigente o il responsabile del competente
ufficio comunale, ove entro il termine indicato al comma 4
sia riscontrata l'assenza di una o piu' delle condizioni
legittimanti, ovvero qualora esistano specifici motivi
ostativi di sicurezza, incolumita' pubblica o salute,
notifica all'interessato l'ordine motivato di non
effettuare il previsto intervento, contestualmente
indicando le modifiche che si rendono necessarie per
conseguire l'assenso dell'Amministrazione. E' comunque
salva la facolta' di ripresentare la denuncia di inizio
attivita', con le modifiche e le integrazioni necessarie
per renderla conforme alla normativa vigente.
11. L'operatore della comunicazione decorso il termine
di cui al comma 4 e nel rispetto dei commi che precedono
da' comunicazione dell'inizio dell'attivita' al Comune.
12. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico
abilitato rilascia un certificato di collaudo finale che va
presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la
conformita' dell'opera al progetto presentato con la
denuncia di inizio attivita'.
13. Per gli aspetti non regolati dal presente articolo
si applica l'articolo 23 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonche' il regime
sanzionatorio previsto dal medesimo decreto. Possono
applicarsi, ove ritenute piu' favorevoli dal richiedente,
le disposizioni di cui all'articolo 45.
14. Salve le disposizioni di cui agli articoli 90 e 91
del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, i soggetti
pubblici non possono opporsi alla installazione nella loro
proprieta' di reti e impianti interrati di comunicazione
elettronica in fibra ottica, ad eccezione del caso che si
tratti di beni facenti parte del patrimonio indisponibile
dello Stato, delle province e dei comuni e che tale
attivita' possa arrecare concreta turbativa al pubblico
servizio. L'occupazione e l'utilizzo del suolo pubblico per
i fini di cui alla presente norma non necessitano di
autonomo titolo abilitativo .
15. Gli articoli 90 e 91 del decreto legislativo 1°
agosto 2003, n. 259 si applicano anche alle opere
occorrenti per la realizzazione degli impianti di
comunicazione elettronica in fibra ottica su immobili di
proprieta' privata, senza la necessita' di alcuna
preventiva richiesta di utenza.
15-bis. Per gli interventi di installazione di reti e
impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica, la
profondita' minima dei lavori di scavo, anche in deroga a
quanto stabilito dalla normativa vigente, puo' essere
ridotta, salvo che l'ente gestore dell'infrastruttura
civile non comunichi specifici motivi ostativi entro trenta
giorni dal ricevimento dell'atto di cui al comma 4.".
- La legge 6 agosto 2008, n. 133 (Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitivita', la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21
agosto 2008, n. 195, S.O.
- Il testo degli articolo 10 e 16 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
(Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia - Testo A), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 20 ottobre 2001, n. 245, S.O, cosi
recita:
"Art. 10 (L). Interventi subordinati a permesso di
costruire (legge n. 10 del 1977, art. 1; legge 28 febbraio
1985, n. 47, art. 25, comma 4)
1. Costituiscono interventi di trasformazione
urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a
permesso di costruire:
a) gli interventi di nuova costruzione;
b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che
portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte
diverso dal precedente e che comportino modifiche della
volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti,
ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone
omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso,
nonche' gli interventi che comportino modificazioni della
sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive
modificazioni.
2. Le regioni stabiliscono con legge quali mutamenti,
connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell'uso
di immobili o di loro parti, sono subordinati a permesso di
costruire o a segnalazione certificata di inizio attivita'.
3. Le regioni possono altresi' individuare con legge
ulteriori interventi che, in relazione all'incidenza sul
territorio e sul carico urbanistico, sono sottoposti al
preventivo rilascio del permesso di costruire. La
violazione delle disposizioni regionali emanate ai sensi
del presente comma non comporta l'applicazione delle
sanzioni di cui all'articolo 44."
"Art. 16 (L). Contributo per il rilascio del permesso
di costruire (legge 28 gennaio 1977, n. 10, articoli 35,
comma 1; 6, commi 1, 4 e 5; 11; legge 5 agosto 1978, n.
457, art. 47; legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 7; legge
29 settembre 1964, n. 847, artt. 1, comma 1, lettere b) e
c), e 4; legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 44; legge 11
marzo 1988, n. 67, art. 17; decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, art. 58, comma 1; legge 23 dicembre 1998, n.
448, art. 61, comma 2)
1. Salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 3, il
rilascio del permesso di costruire comporta la
corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza
degli oneri di urbanizzazione nonche' al costo di
costruzione, secondo le modalita' indicate nel presente
articolo.
2. La quota di contributo relativa agli oneri di
urbanizzazione e' corrisposta al comune all'atto del
rilascio del permesso di costruire e, su richiesta
dell'interessato, puo' essere rateizzata. A scomputo totale
o parziale della quota dovuta, il titolare del permesso
puo' obbligarsi a realizzare direttamente le opere di
urbanizzazione, nel rispetto dell'articolo 2, comma 5,
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni, con le modalita' e le garanzie stabilite dal
comune, con conseguente acquisizione delle opere realizzate
al patrimonio indisponibile del comune.
2-bis. Nell'ambito degli strumenti attuativi e degli
atti equivalenti comunque denominati nonche' degli
interventi in diretta attuazione dello strumento
urbanistico generale, l'esecuzione diretta delle opere di
urbanizzazione primaria di cui al comma 7, di importo
inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1,
lettera c), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del
territorio, e' a carico del titolare del permesso di
costruire e non trova applicazione il decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163.
3. La quota di contributo relativa al costo di
costruzione, determinata all'atto del rilascio, e'
corrisposta in corso d'opera, con le modalita' e le
garanzie stabilite dal comune, non oltre sessanta giorni
dalla ultimazione della costruzione.
4. L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e
secondaria e' stabilita con deliberazione del consiglio
comunale in base alle tabelle parametriche che la regione
definisce per classi di comuni in relazione:
a) all'ampiezza ed all'andamento demografico dei
comuni;
b) alle caratteristiche geografiche dei comuni;
c) alle destinazioni di zona previste negli strumenti
urbanistici vigenti;
d) ai limiti e rapporti minimi inderogabili fissati in
applicazione dall'articolo 41-quinquies, penultimo e ultimo
comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive
modifiche e integrazioni, nonche' delle leggi regionali;
d-bis) alla differenziazione tra gli interventi al fine
di incentivare, in modo particolare nelle aree a maggiore
densita' del costruito, quelli di ristrutturazione edilizia
di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), anziche' quelli
di nuova costruzione;
d-ter) alla valutazione del maggior valore generato da
interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in
deroga o con cambio di destinazione d'uso. Tale maggior
valore, calcolato dall'amministrazione comunale, e'
suddiviso in misura non inferiore al 50 per cento tra il
comune e la parte privata ed e' erogato da quest'ultima al
comune stesso sotto forma di contributo straordinario, che
attesta l'interesse pubblico, in versamento finanziario,
vincolato a specifico centro di costo per la realizzazione
di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in
cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da
destinare a servizi di pubblica utilita', edilizia
residenziale sociale od opere pubbliche.
4-bis. Con riferimento a quanto previsto dal secondo
periodo della lettera d-ter) del comma 4, sono fatte salve
le diverse disposizioni delle legislazioni regionali e
degli strumenti urbanistici generali comunali.
5. Nel caso di mancata definizione delle tabelle
parametriche da parte della regione e fino alla definizione
delle tabelle stesse, i comuni provvedono, in via
provvisoria, con deliberazione del consiglio comunale,
secondo i parametri di cui al comma 4, fermo restando
quanto previsto dal comma 4-bis.
6. Ogni cinque anni i comuni provvedono ad aggiornare
gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, in
conformita' alle relative disposizioni regionali, in
relazione ai riscontri e prevedibili costi delle opere di
urbanizzazione primaria, secondaria e generale.
7. Gli oneri di urbanizzazione primaria sono relativi
ai seguenti interventi: strade residenziali, spazi di sosta
o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di
distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica
illuminazione, spazi di verde attrezzato.
7-bis. Tra gli interventi di urbanizzazione primaria di
cui al comma 7 rientrano i cavedi multiservizi e i
cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni,
salvo nelle aree individuate dai comuni sulla base dei
criteri definiti dalle regioni.
8. Gli oneri di urbanizzazione secondaria sono relativi
ai seguenti interventi: asili nido e scuole materne, scuole
dell'obbligo nonche' strutture e complessi per l'istruzione
superiore all'obbligo, mercati di quartiere, delegazioni
comunali, chiese e altri edifici religiosi, impianti
sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere, centri
sociali e attrezzature culturali e sanitarie. Nelle
attrezzature sanitarie sono ricomprese le opere, le
costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al
riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani,
speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di
aree inquinate.
9. Il costo di costruzione per i nuovi edifici e'
determinato periodicamente dalle regioni con riferimento ai
costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata,
definiti dalle stesse regioni a norma della lettera g) del
primo comma dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n.
457. Con lo stesso provvedimento le regioni identificano
classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle
considerate nelle vigenti disposizioni di legge per
l'edilizia agevolata, per le quali sono determinate
maggiorazioni del detto costo di costruzione in misura non
superiore al 50 per cento. Nei periodi intercorrenti tra le
determinazioni regionali, ovvero in eventuale assenza di
tali determinazioni, il costo di costruzione e' adeguato
annualmente, ed autonomamente, in ragione dell'intervenuta
variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT). Il contributo afferente al
permesso di costruire comprende una quota di detto costo,
variabile dal 5 per cento al 20 per cento, che viene
determinata dalle regioni in funzione delle caratteristiche
e delle tipologie delle costruzioni e della loro
destinazione ed ubicazione.
10. Nel caso di interventi su edifici esistenti il
costo di costruzione e' determinato in relazione al costo
degli interventi stessi, cosi' come individuati dal comune
in base ai progetti presentati per ottenere il permesso di
costruire. Al fine di incentivare il recupero del
patrimonio edilizio esistente, per gli interventi di
ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera d), i comuni hanno comunque la facolta' di
deliberare che i costi di costruzione ad essi relativi
siano inferiori ai valori determinati per le nuove
costruzioni.".
- La legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro
sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 7 marzo 2001, n. 55.
- Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5
dicembre 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione
dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della
legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle
disposizioni in materia di attivita' di installazione degli
impianti all'interno degli edifici) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 12 marzo 2008, n. 61.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
5 dicembre 2013, n. 158 (Regolamento di organizzazione del
Ministero dello sviluppo economico) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 24 gennaio 2014, n. 19.

Note all'art. 1:
- Per i riferimenti normativi alla direttiva
2014/61/UE, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 2
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto legislativo si applicano le seguenti definizioni, ferme restando, e per quanto non espressamente previsto, le definizioni contenute nell'articolo 1 del Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259:
a) «rete pubblica di comunicazioni»: una rete di comunicazione elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, che supporta il trasferimento di informazioni tra i punti terminali di reti;
b) «operatore di rete»: un'impresa che e' autorizzata a fornire reti pubbliche di comunicazione;
c) «gestore di infrastruttura fisica»: un'impresa ovvero un ente pubblico o organismo di diritto pubblico che fornisce un'infrastruttura fisica destinata alla prestazione di:
1) un servizio di produzione, trasporto o distribuzione di:
1.1) gas;
1.2) elettricita', compresa l'illuminazione pubblica;
1.3) riscaldamento;
1.4) acqua, comprese le fognature e gli impianti di trattamento delle acque reflue, e sistemi di drenaggio;
2) servizi di trasporto, compresi ferrovie, strade, porti e aeroporti;
d) «infrastruttura fisica»: tutti gli elementi di una rete destinati ad ospitare altri elementi di una rete senza che diventino essi stessi un elemento attivo della rete, quali ad esempio tubature, piloni, cavidotti, pozzi di ispezione, pozzetti, centraline, edifici o accessi a edifici, installazioni di antenne, tralicci e pali. I cavi, compresa la fibra inattiva, gli elementi di reti utilizzati per la fornitura delle acque destinate al consumo umano ai sensi dell'articolo 2, punto 1, della direttiva 98/83/CE del Consiglio, non costituiscono infrastrutture fisiche ai sensi del presente decreto;
e) «rete di comunicazione elettronica ad alta velocita'»: una rete di comunicazione elettronica capace di fornire servizi di accesso a banda larga ad una velocita' di almeno 30 Mbit/s;
f) «opere di genio civile»: il risultato di un insieme di lavori edilizi o di ingegneria civile che di per se' esplichi una funzione economica o tecnica e comporti uno o piu' elementi di un'infrastruttura fisica;
g) «ente pubblico»: un'autorita' statale, regionale o locale, un organismo di diritto pubblico o un'associazione formata da una o piu' di tali autorita' oppure da uno o piu' di tali organismi di diritto pubblico;
h) «organismi di diritto pubblico»: gli organismi che hanno tutte le seguenti caratteristiche:
1) sono istituiti per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
2) sono dotati di personalita' giuridica e sono finanziati integralmente o per la maggior parte dallo Stato, dalle autorita' regionali o locali o da altri organismi di diritto pubblico; o la loro gestione e' posta sotto la vigilanza di tali autorita' o organismi; o il loro organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza e' costituito da membri piu' della meta' dei quali e' designata dallo Stato, da autorita' regionali o locali o da altri organismi di diritto pubblico;
i) «infrastruttura fisica interna all'edificio»: l'infrastruttura fisica o installazioni presenti nella sede dell'utente finale, compresi elementi oggetto di comproprieta', destinata a ospitare reti di accesso cablate e/o senza fili, se queste reti permettono di fornire servizi di comunicazione elettronica e di connettere il punto di accesso dell'edificio con il punto terminale di rete;
l) «infrastruttura fisica interna all'edificio predisposta per l'alta velocita'»: l'infrastruttura fisica presente all'interno dell'edificio e destinata a ospitare elementi o consentire la fornitura di reti di comunicazione elettronica ad alta velocita';
m) «punto di accesso»: punto fisico situato all'interno o all'esterno dell'edificio e accessibile a imprese che sono autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione, che consente la connessione con l'infrastruttura interna all'edificio predisposta per l'alta velocita';
n) «Sportello unico telematico»: interfaccia della banca dati contenente le informazioni minime relative all'esistenza di infrastrutture fisiche.

Note all'art. 2:
-Il testo dell'articolo 1 del decreto legislativo 1
agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni
elettroniche), citato nelle note alle premesse, cosi'
recita:
"Art. 1. (Definizioni)
1. Ai fini del presente Codice si intende per:
a) contraente: la persona fisica o giuridica che sia
parte di un contratto con il fornitore di servizi di
comunicazione elettronica accessibili al pubblico, per la
fornitura di tali servizi; (2)
b) accesso: il fatto di rendere accessibili risorse o
servizi ad un'altra impresa a determinate condizioni, su
base esclusiva o non esclusiva, al fine di fornire servizi
di comunicazione elettronica anche quando sono utilizzati
per la prestazione di servizi della societa'
dell'informazione o di servizi di radiodiffusione di
contenuti. E' compreso tra l'altro, l'accesso agli elementi
della rete e alle risorse correlate, che puo' comportare la
connessione di apparecchiature con mezzi fissi o non fissi
(ivi compreso, in particolare, l'accesso alla rete locale
nonche' alle risorse e ai servizi necessari per fornire
servizi tramite la rete locale); l'accesso
all'infrastruttura fisica, tra cui edifici, condotti e
piloni; l'accesso ai pertinenti sistemi software, tra cui i
sistemi di supporto operativo; l'accesso a sistemi
informativi o banche dati per l'ordinazione preventiva, la
fornitura, l'ordinazione, la manutenzione, le richieste di
riparazione e la fatturazione; l'accesso ai servizi di
traduzione del numero o a sistemi che svolgono funzioni
analoghe; l'accesso alle reti fisse e mobili, in
particolare per il roaming; l'accesso ai sistemi di accesso
condizionato per i servizi di televisione digitale e
l'accesso ai servizi di rete virtuale;
c) apparato radio elettrico: un trasmettitore, un
ricevitore o un ricetrasmettitore destinato ad essere
applicato in una stazione radioelettrica. In alcuni casi
l'apparato radioelettrico puo' coincidere con la stazione
stessa;
d) apparecchiature digitali televisive avanzate: i
sistemi di apparecchiature di decodifica destinati al
collegamento con televisori o sistemi televisivi digitali
integrati in grado di ricevere i servizi della televisione
digitale interattiva;
e) Application Programming Interface (API): interfaccia
software fra applicazioni rese disponibili da emittenti o
fornitori di servizi e le risorse delle apparecchiature
digitali televisive avanzate per la televisione e i servizi
radiofonici digitali;
f) Autorita' nazionale di regolamentazione: l'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata
Autorita';
g) autorizzazione generale: il regime giuridico che
disciplina la fornitura di reti o di servizi di
comunicazione elettronica, anche ad uso privato, ed i
relativi obblighi specifici per il settore applicabili a
tutti i tipi o a tipi specifici di servizi e di reti di
comunicazione elettronica, conformemente al Codice;
h) chiamata: la connessione istituita da un servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico che
consente la comunicazione bidirezionale;
i) Codice: il "Codice delle comunicazioni elettroniche"
per quanto concerne le reti e i servizi di comunicazione
elettronica;
j) consumatore: l'utente finale, la persona fisica che
utilizza o che chiede di utilizzare un servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico per scopi
non riferibili all'attivita' lavorativa, commerciale o
professionale svolta;
l) fornitura di una rete di comunicazione elettronica:
la realizzazione, la gestione, il controllo o la messa a
disposizione di una siffatta rete;
m) interconnessione: il collegamento fisico e logico
delle reti pubbliche di comunicazione utilizzate dal
medesimo operatore o da un altro per consentire agli utenti
di un operatore di comunicare con gli utenti del medesimo o
di un altro operatore, o di accedere ai servizi offerti da
un altro operatore. I servizi possono essere forniti dalle
parti interessate o da altre parti che hanno accesso alla
rete. L'interconnessione e' una particolare modalita' di
accesso tra operatori della rete pubblica di comunicazione;
n) interferenza dannosa: interferenza che pregiudica il
funzionamento di un servizio di radionavigazione o di altri
servizi di sicurezza o che deteriora gravemente, ostacola o
interrompe ripetutamente un servizio di radiocomunicazione
che opera conformemente alle normative internazionali,
dell'Unione europea o nazionali applicabili; (6)
o) larga banda: l'ambiente tecnologico costituito da
applicazioni, contenuti, servizi ed infrastrutture, che
consente l'utilizzo delle tecnologie digitali ad elevati
livelli di interattivita';
p) libero uso: la facolta' di utilizzo di dispositivi o
di apparecchiature terminali di comunicazione elettronica
senza necessita' di autorizzazione generale;
q) mercati transnazionali: mercati situati in piu' di
uno Stato membro, individuati conformemente all'articolo
18, che comprendono l'Unione europea o una parte
considerevole dei suoi Stati membri;
r) Ministero: il Ministero dello sviluppo economico;
s) numero geografico: qualsiasi numero del piano
nazionale di numerazione dei servizi di comunicazione
elettronica nel quale alcune delle cifre fungono da
indicativo geografico e sono utilizzate per instradare le
chiamate verso l'ubicazione fisica del punto terminale di
rete;
t) numero non geografico: qualsiasi numero del piano
nazionale di numerazione dei servizi di comunicazione
elettronica e che non sia un numero geografico; include tra
l'altro i numeri di telefonia mobile, i numeri di chiamata
gratuita e i numeri relativi ai servizi a sovrapprezzo;
u) operatore: un'impresa che e' autorizzata a fornire
una rete pubblica di comunicazioni, o una risorsa
correlata;
v) punto terminale di rete: il punto fisico a partire
dal quale il contraente ha accesso ad una rete pubblica di
comunicazione; in caso di reti in cui abbiano luogo la
commutazione o l'instradamento, il punto terminale di rete
e' definito mediante un indirizzo di rete specifico che
puo' essere correlato ad un numero di contraente o ad un
nome di contraente; per il servizio di comunicazioni mobili
e personali il punto terminale di rete e' costituito
dall'antenna fissa cui possono collegarsi via radio le
apparecchiature terminali utilizzate dagli utenti del
servizio;
z) rete locale: il circuito fisico che collega il punto
terminale della rete a un permutatore o a un impianto
equivalente nella rete pubblica fissa di comunicazione
elettronica;
aa) rete pubblica di comunicazioni: una rete di
comunicazione elettronica utilizzata interamente o
prevalentemente per fornire servizi di comunicazione
elettronica accessibili al pubblico, che supporta il
trasferimento di informazioni tra i punti terminali di
reti;
bb);
cc) rete televisiva via cavo: ogni infrastruttura
prevalentemente cablata installata principalmente per la
diffusione o la distribuzione di segnali radiofonici o
televisivi al pubblico;
dd) reti di comunicazione elettronica: i sistemi di
trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di
commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi
gli elementi di rete non attivi, che consentono di
trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre
ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le
reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse (a
commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto,
compresa Internet), le reti utilizzate per la diffusione
circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per
il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui
siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti
televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di
informazione trasportato;
ee) risorse correlate: i servizi correlati, le
infrastrutture fisiche e le altre risorse o elementi
correlati ad una rete di comunicazione elettronica o ad un
servizio di comunicazione elettronica che permettono o
supportano la fornitura di servizi attraverso tale rete o
servizio, ovvero sono potenzialmente in grado di farlo, ivi
compresi tra l'altro gli edifici o gli accessi agli
edifici, il cablaggio degli edifici, le antenne, le torri e
le altre strutture di supporto, le guaine, i piloni, i
pozzetti e gli armadi di distribuzione;
ff) servizio di comunicazione elettronica ad uso
privato: un servizio di comunicazione elettronica svolto
esclusivamente nell'interesse proprio dal titolare della
relativa autorizzazione generale;
gg) servizio di comunicazione elettronica: i servizi,
forniti di norma a pagamento, consistenti esclusivamente o
prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di
comunicazione elettronica, compresi i servizi di
telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti
utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, ad
esclusione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi
utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o
che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti;
sono inoltre esclusi i servizi della societa'
dell'informazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
a), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, non
consistenti interamente o prevalentemente nella
trasmissione di segnali su reti di comunicazione
elettronica;
hh) servizio telefonico accessibile al pubblico: un
servizio reso accessibile al pubblico che consente di
effettuare e ricevere direttamente o indirettamente,
chiamate nazionali o nazionali e internazionali tramite uno
o piu' numeri che figurano in un piano di numerazione dei
servizi di comunicazione elettronica nazionale o
internazionale;
ii) servizio televisivo in formato panoramico: un
servizio televisivo che si compone esclusivamente o
parzialmente di programmi prodotti ed editati per essere
visualizzati su uno schermo a formato panoramico. Il
rapporto d'immagine 16:9 e' il formato di riferimento per i
servizi televisivi in formato panoramico;
ll) servizio universale: un insieme minimo di servizi
di una qualita' determinata, accessibili a tutti gli utenti
a prescindere dalla loro ubicazione geografica e, tenuto
conto delle condizioni nazionali specifiche, offerti ad un
prezzo accessibile;
mm) sistema di accesso condizionato: qualsiasi misura o
intesa tecnica secondo la quale l'accesso in forma
intelligibile ad un servizio protetto di diffusione
radiotelevisiva e' subordinato ad un abbonamento o ad
un'altra forma di autorizzazione preliminare individuale;
nn) stazione radioelettrica, uno o piu' trasmettitori o
ricevitori o un insieme di trasmettitori e ricevitori, ivi
comprese le apparecchiature accessorie, necessari in una
data postazione, anche mobile o portatile, per assicurare
un servizio di radiocomunicazione o per il servizio di
radioastronomia. Ogni stazione viene classificata sulla
base del servizio al quale partecipa in materia permanente
o temporanea;
oo) telefono pubblico a pagamento: qualsiasi
apparecchio telefonico accessibile al pubblico,
utilizzabile con mezzi di pagamento che possono includere
monete o carte di credito o di addebito o schede prepagate,
comprese le schede con codice di accesso;
pp) utente: la persona fisica o giuridica che utilizza
o chiede di utilizzare un servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico;
qq) utente finale: un utente che non fornisce reti
pubbliche di comunicazione o servizi di comunicazione
elettronica accessibili al pubblico;
qq-bis) BEREC: Organismo dei regolatori europei delle
comunicazioni elettroniche;
qq-ter) attribuzione di spettro radio: la designazione
di una determinata banda di frequenze destinata ad essere
utilizzata da parte di uno o piu' tipi di servizi di
radiocomunicazione, se del caso, alle condizioni
specificate;
qq-quater) servizi correlati: i servizi correlati ad
una rete di comunicazione elettronica o ad un servizio di
comunicazione elettronica che permettono o supportano la
fornitura di servizi attraverso tale rete o servizio, o
sono potenzialmente in grado di farlo, compresi tra l'altro
i servizi di traduzione del numero o i sistemi che svolgono
funzioni analoghe, i sistemi di accesso condizionato e le
guide elettroniche ai programmi, nonche' altri servizi
quali quelli relativi all'identita', alla posizione e alla
presenza.".
- Per i riferimenti normativi alla direttiva 98/83/CE,
si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 3
Accesso all'infrastruttura fisica esistente

1. Ogni gestore di infrastruttura fisica e ogni operatore di rete ha il diritto di offrire ad operatori di reti l'accesso alla propria infrastruttura fisica ai fini dell'installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocita'.
2. Ove gli operatori di rete presentino per iscritto domanda di installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocita', i gestori di infrastrutture fisiche e gli operatori di rete hanno l'obbligo di concedere l'accesso, salvo quanto previsto dal comma 4, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminatorieta', equita' e ragionevolezza.
3. Alla richiesta scritta e' allegata una relazione esplicativa, in cui sono indicati gli elementi del progetto da realizzare, comprensivi di un cronoprogramma degli interventi specifici.
4. L'accesso puo' essere rifiutato dal gestore dell'infrastruttura e dall'operatore di rete esclusivamente nei seguenti casi:
a) l'infrastruttura fisica sia oggettivamente inidonea a ospitare gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocita';
b) indisponibilita' di spazio per ospitare gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocita'. L'indisponibilita' puo' avere riguardo anche a necessita' future del fornitore di infrastruttura fisica, sempre che tali necessita' siano concrete, adeguatamente dimostrate, oltre che oggettivamente e proporzionalmente correlate allo spazio predetto;
c) l'inserimento di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocita' sia oggettivamente suscettibile di determinare o incrementa il rischio per l'incolumita', la sicurezza e la sanita' pubblica, ovvero minacci l'integrita' e la sicurezza delle reti, in particolare delle infrastrutture critiche nazionali di cui al decreto legislativo 11 aprile 2011 n. 61, di recepimento della direttiva 2008/114/CE, recante l'individuazione e la designazione delle infrastrutture critiche europee e la valutazione della necessita' di migliorarne la protezione o, ancora, determini rischio di grave interferenza dei servizi di comunicazione progettati con altri servizi erogati mediante la stessa infrastruttura fisica;
d) siano disponibili, a condizioni eque e ragionevoli, mezzi alternativi di accesso all'ingrosso all'infrastruttura fisica, adatti all'alta velocita'.
5. Il motivi del rifiuto devono essere esplicitati per iscritto entro due mesi dalla data di ricevimento della domanda d'accesso. In caso di rifiuto, o comunque decorso inutilmente il termine indicato, ciascuna delle parti ha diritto di rivolgersi all'organismo di cui all'articolo 9 per chiedere una decisione vincolante estesa anche a condizioni e prezzo.
6. L'organismo di cui all'articolo 9 decide secondo criteri di equita' e ragionevolezza, entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta. Il prezzo eventualmente fissato dall'organismo competente per la risoluzione delle controversie e' tale da garantire che il fornitore di accesso disponga di un'equa possibilita' di recuperare i suoi costi e resti indenne da oneri economici conseguenti e connessi alla realizzazione delle opere necessarie all'accesso. Il prezzo fissato da parte dell'organismo competente di cui all'articolo 9 non copre i costi sostenuti dal gestore dell'infrastruttura, laddove questi siano gia' riconosciuti nelle eventuali strutture tariffarie volte ad offrire un'equa opportunita' di recupero dei costi stessi.
7. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano il diritto di proprieta' del proprietario dell'infrastruttura fisica nei casi in cui il gestore non ne sia anche il proprietario, ne' il diritto di proprieta' di terzi, quali i proprietari di terreni e i proprietari immobiliari privati.

Note all'art. 3:
- Il decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61
(Attuazione della Direttiva 2008/114/CE recante
l'individuazione e la designazione delle infrastrutture
critiche europee e la valutazione della necessita' di
migliorarne la protezione) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 4 maggio 2011, n. 102.
 
Art. 4
Accesso alle informazioni sulle infrastrutture fisiche e sportello
unico telematico. Istituzione del Sistema informativo nazionale
federato delle infrastrutture

1. Al fine di facilitare l'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocita', anche attraverso l'uso condiviso dell'infrastruttura fisica esistente ed il dispiegamento piu' efficiente delle infrastrutture fisiche nuove, si procede ad una mappatura delle reti di comunicazione elettronica veloci esistenti e di ogni altra infrastruttura fisica funzionale ad ospitarle, presente nel territorio nazionale. Il Ministero dello sviluppo economico, entro il 30 aprile 2016, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni e l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), stabilisce le regole tecniche per la definizione del contenuto del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture, "di seguito SINFI", le modalita' di prima costituzione, di raccolta, di inserimento e di consultazione dei dati, nonche' le regole per il successivo aggiornamento, lo scambio e la pubblicita' dei dati territoriali detenuti dalle singole amministrazioni competenti, dagli altri operatori di rete e da ogni proprietario o gestore di infrastrutture fisiche funzionali ad ospitare reti di comunicazione elettronica. I dati cosi' ricavati sono resi disponibili in formato di tipo aperto e interoperabile, ai sensi dell'articolo 68, comma 3, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, elaborabili elettronicamente e georeferenziati, senza compromettere il carattere riservato dei dati sensibili. All'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al fine di agevolare la condivisione delle infrastrutture e la pianificazione degli interventi, entro i centoventi giorni successivi alla sua costituzione confluiscono nel Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture da parte dei gestori delle infrastrutture fisiche, sia pubblici che privati, nonche' da parte degli enti pubblici che ne sono detentori tutte le banche di dati contenenti informazioni sulle reti di comunicazione elettronica ad alta velocita' e sulle infrastrutture fisiche funzionali ad ospitarle, a carattere nazionale e locale, o comunque i dati ivi contenuti sono resi accessibili e compatibili con le regole tecniche del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture.
2. I gestori di infrastruttura fisica e gli operatori di rete, in caso di realizzazione, manutenzione straordinaria sostituzione o completamento della infrastruttura, hanno l'obbligo di comunicare i dati relativi all'apertura del cantiere, al SINFI, con un anticipo di almeno novanta giorni salvo si tratti di interventi emergenziali. Devono altresi' mettere a disposizione le seguenti informazioni minime riguardanti le opere di genio civile, in corso o programmate, relative alla loro infrastruttura fisica per le quali e' stata rilasciata un'autorizzazione, e' in corso una procedura di concessione dell'autorizzazione oppure si prevede di presentare per la prima volta una domanda di autorizzazione alle autorita' competenti entro i sei mesi successivi:
a) l'ubicazione e il tipo di opere;
b) gli elementi di rete interessati;
c) la data prevista di inizio dei lavori e la loro durata;
d) un punto di contatto.
3. Il SINFI, quale sportello unico telematico pubblica tutte le informazioni utili relative alle condizioni e alle procedure applicabili al rilascio di autorizzazioni per le opere, anche di genio civile, necessarie ai fini dell'installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocita'. Esso fornisce altresi' agli operatori di rete che vi abbiano interesse e che inoltrino domanda in via telematica, informazioni su:
a) ubicazione tracciato;
b) tipo ed uso attuale dell'infrastruttura;
c) punto di contatto.
4. Nelle more della piena operativita' del SINFI, e comunque sino al 1° gennaio 2017, gli operatori di rete possono rivolgersi, ai fini dell'ottenimento delle informazioni minime di cui al comma 3, direttamente ai gestori delle infrastrutture fisiche e agli operatori di rete.
5. Gli operatori di rete hanno il diritto di accedere alla stesse informazioni minime di cui al comma 3, ove necessarie ai fini della richiesta di cui all'articolo 3, commi 2 e 3.
6. A tal fine, gli operatori di rete presentano domanda di accesso specificando la zona in cui intendono installare elementi di rete di comunicazione elettronica ad alta velocita'. I gestori delle infrastrutture fisiche e gli operatori di rete consentono l'accesso, a condizioni proporzionate, non discriminatorie e trasparenti, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta scritta. L'accesso alle informazioni minime di cui al comma 3 puo' essere limitato solo se e nella misura in cui strettamente necessario per ragioni connesse alla sicurezza e all'integrita' delle reti, alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza o alla sanita' pubblica, alla riservatezza o a segreti tecnici e commerciali. Nel caso di infrastrutture fisiche aventi particolari livelli di rischio, l'accesso degli operatori di rete e' consentito solo per le parti dell'infrastruttura idonee al passaggio dei cavi in fibra ottica e nel rispetto di tutte le prescrizioni di sicurezza impartite dal gestore dell'infrastruttura fisica.
7. Su specifica richiesta scritta di un operatore di rete, e' fatto obbligo ai gestori di infrastrutture fisiche e agli altri operatori di rete di soddisfare le richieste ragionevoli di ispezioni in loco di specifici elementi della loro infrastruttura. La richiesta indica specificatamente le parti o gli elementi della infrastruttura fisica, interessati dalla prevista installazione degli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocita'. Le ispezioni in loco sono autorizzate dal gestore entro un mese dalla data di ricevimento della richiesta scritta, secondo condizioni proporzionate, non discriminatorie e trasparenti, anche in ordine al rimborso di eventuali costi sostenuti dal gestore e dagli altri operatori di rete, salve le possibili limitazioni di cui al comma 6.
8. Il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, l'Autorita' di regolazione dei trasporti e l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con proprio decreto, puo' prevedere esenzioni dagli obblighi di cui ai commi 5, 6 e 7 nel caso di infrastrutture fisiche esistenti che siano considerate non tecnicamente idonee all'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocita' o nel caso delle infrastrutture critiche nazionali di cui al decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61. Tali esenzioni devono essere debitamente motivate. Alle parti interessate e' offerta la possibilita' di esprimere osservazioni sullo schema di decreto ministeriale entro il termine di trenta giorni. Il decreto con l'indicazione delle esenzioni e' notificato alla Commissione europea.
9. Gli operatori di rete che ottengono l'accesso alle informazioni a norma del presente articolo, hanno l'obbligo di adottare misure atte a garantire il rispetto della riservatezza e dei segreti tecnici e commerciali.

Note all'art. 4:
- Il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto
1997, n. 202, cosi' recita:
"Art. 8. (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata)
1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
unificata per le materie ed i compiti di interesse comune
delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici .
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.".
- Il testo dell'articolo 68 del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112,
S.O., cosi' recita:
"Art. 68. Analisi comparativa delle soluzioni
1. Le pubbliche amministrazioni acquisiscono programmi
informatici o parti di essi nel rispetto dei principi di
economicita' e di efficienza, tutela degli investimenti,
riuso e neutralita' tecnologica, a seguito di una
valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le
seguenti soluzioni disponibili sul mercato:
a) software sviluppato per conto della pubblica
amministrazione;
b) riutilizzo di software o parti di esso sviluppati
per conto della pubblica amministrazione;
c) software libero o a codice sorgente aperto;
d) software fruibile in modalita' cloud computing;
e) software di tipo proprietario mediante ricorso a
licenza d'uso;
f) software combinazione delle precedenti soluzioni.
1-bis. A tal fine, le pubbliche amministrazioni prima
di procedere all'acquisto, secondo le procedure di cui al
codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163,
effettuano una valutazione comparativa delle diverse
soluzioni disponibili sulla base dei seguenti criteri:
a) costo complessivo del programma o soluzione quale
costo di acquisto, di implementazione, di mantenimento e
supporto;
b) livello di utilizzo di formati di dati e di
interfacce di tipo aperto nonche' di standard in grado di
assicurare l'interoperabilita' e la cooperazione
applicativa tra i diversi sistemi informatici della
pubblica amministrazione;
c) garanzie del fornitore in materia di livelli di
sicurezza, conformita' alla normativa in materia di
protezione dei dati personali, livelli di servizio tenuto
conto della tipologia di software acquisito.
1-ter. Ove dalla valutazione comparativa di tipo
tecnico ed economico, secondo i criteri di cui al comma
1-bis, risulti motivatamente l'impossibilita' di accedere a
soluzioni gia' disponibili all'interno della pubblica
amministrazione, o a software liberi o a codici sorgente
aperto, adeguati alle esigenze da soddisfare, e' consentita
l'acquisizione di programmi informatici di tipo
proprietario mediante ricorso a licenza d'uso. La
valutazione di cui al presente comma e' effettuata secondo
le modalita' e i criteri definiti dall'Agenzia per l'Italia
digitale, che, a richiesta di soggetti interessati, esprime
altresi' parere circa il loro rispetto.
2. Le pubbliche amministrazioni nella predisposizione o
nell'acquisizione dei programmi informatici, adottano
soluzioni informatiche, quando possibile modulari, basate
sui sistemi funzionali resi noti ai sensi dell'articolo 70,
che assicurino l'interoperabilita' e la cooperazione
applicativa e consentano la rappresentazione dei dati e
documenti in piu' formati, di cui almeno uno di tipo
aperto, salvo che ricorrano motivate ed eccezionali
esigenze.
2-bis. Le amministrazioni pubbliche comunicano
tempestivamente a DigitPA l'adozione delle applicazioni
informatiche e delle pratiche tecnologiche, e
organizzative, adottate, fornendo ogni utile informazione
ai fini della piena conoscibilita' delle soluzioni adottate
e dei risultati ottenuti, anche per favorire il riuso e la
piu' ampia diffusione delle migliori pratiche.
3. Agli effetti del presente decreto legislativo si
intende per:
a) formato dei dati di tipo aperto, un formato di dati
reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto
agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei
dati stessi;
b) dati di tipo aperto, i dati che presentano le
seguenti caratteristiche:
1) sono disponibili secondo i termini di una licenza
che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per
finalita' commerciali, in formato disaggregato;
2) sono accessibili attraverso le tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le
reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai
sensi della lettera a), sono adatti all'utilizzo automatico
da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei
relativi metadati;
3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le
tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi
comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure
sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la
loro riproduzione e divulgazione, salvo i casi previsti
dall'articolo 7 del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n.
36, e secondo le tariffe determinate con le modalita' di
cui al medesimo articolo.
4. DigitPA istruisce ed aggiorna, con periodicita'
almeno annuale, un repertorio dei formati aperti
utilizzabili nelle pubbliche amministrazioni e delle
modalita' di trasferimento dei formati.".
- Per i riferimenti normativi del decreto legislativo
11 aprile 2011, n. 61 si veda nelle note all'articolo 3.
 
Art. 5
Coordinamento delle opere di genio civile ed accesso
all'infrastruttura in corso di realizzazione

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 40 della legge 1° agosto 2002, n. 166, ogni gestore di infrastrutture fisiche e ogni operatore di rete ha il diritto di negoziare accordi per il coordinamento di opere di genio civile con operatori di rete allo scopo di installare elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocita'. In assenza di infrastrutture disponibili, l'installazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocita' e' effettuata preferibilmente con tecnologie di scavo a basso impatto ambientale e secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, lettera c), nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale da adottarsi ai sensi del citato articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge n. 145 del 2013, trovano applicazione le norme tecniche e le prassi di riferimento nella specifica materia elaborate dall'Ente nazionale italiano di unificazione.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 40 della legge 1° agosto 2002, n. 166, ogni gestore di infrastrutture fisiche e ogni operatore di rete che esegue direttamente o indirettamente opere di genio civile finanziate in tutto o in parte con risorse pubbliche deve soddisfare ogni ragionevole domanda di coordinamento di opere di genio civile, presentata da operatori di rete, secondo condizioni trasparenti e non discriminatorie. Tali domande sono soddisfatte a condizione che:
a) non implichino costi supplementari, ulteriori rispetto a quelli connessi all'installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocita', inclusi quelli causati da ulteriori ritardi, per le opere di genio civile previste inizialmente;
b) non impediscano il controllo del coordinamento dei lavori;
c) la domanda di coordinamento sia presentata al piu' presto e in ogni caso almeno un mese prima della presentazione del progetto definitivo alle autorita' competenti per il rilascio delle autorizzazioni.
3. Se, entro un mese dalla data di ricezione della richiesta formale di negoziazione, non viene raggiunto un accordo sul coordinamento delle opere di genio civile a norma dei commi 1 e 2, ciascuna delle parti puo' rivolgersi all'Organismo di cui all'articolo 9 perche' emetta entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta una decisione vincolante di composizione della controversia, anche in ordine a termini, condizioni e prezzi.
4. Il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, l'Autorita' di regolazione dei trasporti e l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con proprio decreto puo' prevedere esenzioni dagli obblighi di cui ai commi da 1 a 3 per opere di genio civile di modesta entita', in termini di valore, dimensioni o durata, ed in caso di infrastrutture critiche nazionali. Tali esenzioni devono essere debitamente motivate. Alle parti interessate e' offerta la possibilita' di esprimere osservazioni sullo schema di decreto ministeriale entro il termine di trenta giorni. Il decreto con l'indicazione delle esenzioni e' notificato alla Commissione Europea.

Note all'art. 5:
- Per il testo dell'articolo 40 della legge 1° agosto
2002, n. 166, si veda nelle note alle premesse.
- Il testo dell'articolo 6 del decreto-legge 23
dicembre 2013, n. 145 (Interventi urgenti di avvio del
piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle
tariffe elettriche e del gas, per l'internazionalizzazione,
lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonche'
misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO
2015), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre
2013, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
febbraio 2014, n. 9, cosi' recita:
"Art. 6. Misure per favorire la digitalizzazione e la
connettivita' delle piccole e medie imprese, ed in materia
di frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre,
comunicazioni ed agenda digitale
1. Al fine di favorire la digitalizzazione dei processi
aziendali e l'ammodernamento tecnologico delle micro,
piccole e medie imprese, nell'ambito di apposito Programma
Operativo Nazionale della prossima programmazione 2014-2020
dei fondi strutturali comunitari, previa verifica della
coerenza con le linee di intervento in essa previste ed a
seguito dell'approvazione della Commissione europea, ovvero
nell'ambito della collegata pianificazione degli interventi
nazionali finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la
coesione e dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 5
della legge 16 aprile 1987, n. 183, sono adottati
interventi per il finanziamento a fondo perduto, tramite
Voucher di importo non superiore a 10.000 euro,
conformemente al regolamento (CE) n. 1998/2006 della
Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione
degli articoli 87 e 88 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de
minimis»), concessi ad imprese per l'acquisto di software,
hardware o servizi che consentano il miglioramento
dell'efficienza aziendale, la modernizzazione
dell'organizzazione del lavoro, tale da favorire l'utilizzo
di strumenti tecnologici e forme di flessibilita', tra cui
il telelavoro, lo sviluppo di soluzioni di e-commerce, la
connettivita' a banda larga e ultralarga. I suddetti
voucher sono concessi anche per permettere il collegamento
alla rete internet mediante la tecnologia satellitare,
attraverso l'acquisto e l'attivazione di decoder e
parabole, nelle aree dove le condizioni geomorfologiche non
consentano l'accesso a soluzioni adeguate attraverso le
reti terrestri o laddove gli interventi infrastrutturali
risultino scarsamente sostenibili economicamente o non
realizzabili. I voucher potranno altresi' finanziare la
formazione qualificata, nel campo ICT, del personale delle
suddette piccole e medie imprese.
2. Previa verifica della coerenza con le linee di
intervento previste nella proposta nazionale relativa alla
prossima programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali
comunitari, fruibili a seguito dell'approvazione da parte
della Commissione europea del Programma Operativo Nazionale
relativo alla Competitivita' di responsabilita' del
Ministero dello sviluppo economico, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro per la coesione territoriale e il Ministro per gli
affari regionali e le autonomie e con il Ministro dello
sviluppo economico, e' stabilito l'ammontare
dell'intervento nella misura massima complessiva di 100
milioni di euro a valere sulla medesima proposta nazionale
o sulla collegata pianificazione definita per l'attuazione
degli interventi a finanziamento nazionale di cui al comma
1. La somma cosi' individuata dal CIPE e' ripartita tra le
Regioni in misura proporzionale al numero delle imprese
registrate presso le Camere di commercio operanti nelle
singole Regioni.
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
sono stabiliti lo schema standard di bando e le modalita'
di erogazione dei contributi di cui al presente articolo.
4. All'articolo 1 dell'allegato n. 10 al codice delle
comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo
1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole:
«111.000,00 euro» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione
delle imprese con un numero di utenti pari o inferiore a
50.000»;
b) al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) e'
inserito il seguente: «1-bis) per le imprese con un numero
di utenti pari o inferiore a 50.000, 300 euro ogni mille
utenti»;
c) al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole:
«66.500,00 euro» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione
delle imprese con un numero di utenti pari o inferiore a
50.000»;
d) al comma 1, lettera b), dopo il numero 1) e'
inserito il seguente: «1-bis) per le imprese con un numero
di utenti pari o inferiore a 50.000, 100 euro ogni 1.000
utenti».
4-bis. Al fine di favorire il raggiungimento degli
obiettivi dell'Agenda digitale italiana, le disposizioni di
cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 1°
ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244
del 17 ottobre 2013, si applicano anche allo scavo per
l'installazione dei ricoveri delle infrastrutture digitali
necessarie per il collegamento degli edifici alle reti di
telecomunicazioni. Nel caso di installazione dei ricoveri
delle infrastrutture contemporanea all'effettuazione dello
scavo, l'ente operatore presenta un'istanza unica per lo
scavo e per l'installazione dei ricoveri delle
infrastrutture ai sensi dell'articolo 88 del codice di cui
al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive
modificazioni.
4-ter. Al fine di favorire la diffusione della banda
larga e ultralarga nel territorio nazionale attraverso
l'utilizzo di tecniche innovative di scavo che non
richiedono il ripristino del manto stradale nonche' la posa
di cavi o tubi aerei su infrastrutture esistenti, con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono definite ulteriori misure relative alla posa in opera
delle infrastrutture a banda larga e ultralarga, anche
modificative delle specifiche tecniche adottate con decreto
del Ministro dello sviluppo economico 1° ottobre 2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 17 ottobre
2013.
5. All'articolo 15, comma 2-bis, della legge 7 agosto
1990, n. 241, le parole: «1° gennaio 2013», sono sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2014».
5-bis. Al fine di elaborare soluzioni innovative volte
a colmare il divario digitale in relazione alla banda larga
e ultralarga e di conseguire una mappatura della rete di
accesso ad internet, l'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, costituisce, tramite periodico
aggiornamento richiesto agli operatori autorizzati, una
banca di dati di tutte le reti di accesso ad internet di
proprieta' sia pubblica sia privata esistenti nel
territorio nazionale, dettagliando le relative tecnologie
nonche' il grado di utilizzo delle stesse. I dati cosi'
ricavati devono essere resi disponibili in formato di dati
di tipo aperto, ai sensi del comma 3 dell'articolo 68 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni. All'attuazione del presente comma si
provvede nei limiti delle risorse finanziarie, umane e
strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. All'articolo 6 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a
fare data dal 30 giugno 2014 per i contratti stipulati in
forma pubblica amministrativa e a far data dal 1° gennaio
2015 per i contratti stipulati mediante scrittura
privata.».
7. Sono validi gli accordi di cui all'articolo 15,
comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e di cui
all'articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, nonche' i
contratti di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, non stipulati in
modalita' elettronica a far data dal 1° gennaio 2013 e fino
alle date in cui la stipula in modalita' elettronica
diventa obbligatoria ai sensi, rispettivamente, dei citati
articoli 15, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n.
241, e 6, comma 4, del citato decreto-legge n. 179 del
2012.
8. Entro quindici giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, l'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni avvia le procedure per escludere dalla
pianificazione delle frequenze per il servizio televisivo
digitale terrestre le frequenze riconosciute a livello
internazionale e utilizzate dai Paesi confinanti,
pianificate e assegnate ad operatori di rete televisivi in
Italia e oggetto di accertate situazioni interferenziali
alla data di entrata in vigore del presente decreto,
nonche' le frequenze oggetto di EU Pilot esistenti alla
medesima data. La liberazione delle frequenze di cui al
primo periodo deve avere luogo non oltre il 30 aprile 2015.
Alla scadenza del predetto termine, in caso di mancata
liberazione delle suddette frequenze, l'amministrazione
competente procede senza ulteriore preavviso alla
disattivazione coattiva degli impianti avvalendosi degli
organi della polizia postale e delle comunicazioni ai sensi
dell'articolo 98 del codice delle comunicazioni
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003,
n. 259.
9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le
modalita' per l'attribuzione, entro il 30 aprile 2015, in
favore degli operatori abilitati alla diffusione di servizi
di media audiovisivi, di misure economiche di natura
compensativa, a valere sulla quota non impiegata per
l'erogazione dei contributi per i ricevitori per la
televisione digitale nella misura massima di 20 milioni di
euro, trasferiti alla societa' Poste Italiane Spa in via
anticipata, di cui al decreto del Ministro delle
comunicazioni 30 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2004, finalizzate al
volontario rilascio di porzioni di spettro funzionali alla
liberazione delle frequenze di cui al comma 8.
Successivamente alla data del 30 aprile 2015, il 70 per
cento delle risorse di cui al primo periodo che residuino
successivamente all'erogazione delle misure economiche di
natura compensativa di cui al medesimo periodo possono
essere utilizzate, per le stesse finalita', per
l'erogazione di indennizzi eventualmente dovuti a soggetti
non piu' utilmente collocati nelle graduatorie di cui
all'articolo 4 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011,
n. 75, e successive modificazioni, a seguito della
pianificazione dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni di cui al comma 8 del presente articolo.
9-bis. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
stabilisce le modalita' e le condizioni economiche secondo
cui i soggetti assegnatari dei diritti d'uso in ambito
locale hanno l'obbligo di cedere una quota della capacita'
trasmissiva ad essi assegnata, comunque non inferiore a un
programma, a favore dei soggetti legittimamente operanti in
ambito locale alla data di entrata in vigore del presente
decreto, che procedano al volontario rilascio delle
frequenze utilizzate di cui al comma 8 o a cui, sulla base
della nuova pianificazione della stessa Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni e della posizione non piu'
utile nelle graduatorie di cui all'articolo 4 del
decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, e
successive modificazioni, sia revocato il diritto d'uso.
9-ter. Entro quaranta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, l'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni avvia le procedure per la
pianificazione delle frequenze attribuite a livello
internazionale all'Italia e non assegnate a operatori di
rete nazionali per il servizio televisivo digitale
terrestre per la messa a disposizione della relativa
capacita' trasmissiva a fornitori di servizi di media
audiovisivi in ambito locale. Le suddette frequenze possono
essere assegnate unicamente secondo le modalita' di cui al
presente comma. Il Ministero dello sviluppo economico
rilascia i relativi diritti d'uso esclusivamente ai
soggetti utilmente collocati in apposite graduatorie
redatte sulla base dei seguenti criteri:
a) idoneita' tecnica alla pianificazione e allo
sviluppo della rete, nel rispetto del piano dell'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni;
b) redazione di un piano tecnico dell'infrastruttura di
rete in ambito locale;
c) esperienze maturate nel settore delle comunicazioni
elettroniche, con particolare riferimento alla
realizzazione e all'esercizio di reti di radiodiffusione
televisiva;
d) sostenibilita' economica, patrimoniale e
finanziaria;
e) tempi previsti per la realizzazione delle reti che
utilizzano le frequenze di cui all'alinea, primo periodo.
Le selezioni di cui al presente comma sono rivolte a
soggetti operanti in ambito locale. Nel caso in cui dalle
selezioni non risulti un numero sufficiente ed idoneo,
rispetto ai criteri definiti, di operatori di rete in
relazione alle frequenze da assegnare, il Ministero dello
sviluppo economico esamina le domande presentate da
soggetti non operanti in ambito locale assegnando i
relativi diritti d'uso per le stesse finalita' della
presente disposizione.
9-quater. Gli operatori di rete selezionati secondo le
modalita' di cui al comma 9-ter possono altresi'
successivamente esercire, per le medesime finalita',
ulteriori frequenze resesi disponibili, assicurando il
puntuale rispetto dei vincoli previsti dalla pianificazione
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e dei
diritti degli Stati radioelettricamente confinanti. Gli
operatori di rete in ambito locale gia' titolari di diritti
d'uso di frequenze attribuite a livello internazionale
all'Italia mettono a disposizione la relativa capacita'
trasmissiva a fornitori di servizi di media audiovisivi in
ambito locale secondo le modalita' di cui al comma
9-quinquies.
9-quinquies. Al fine di determinare i soggetti che
possono utilizzare la capacita' trasmissiva di cui al comma
9-quater, il Ministero dello sviluppo economico predispone,
per ciascuna regione e per le province autonome di Trento e
di Bolzano, una graduatoria dei soggetti legittimamente
abilitati quali fornitori di servizi di media audiovisivi
in ambito locale che ne facciano richiesta, prevedendo, se
del caso, riserve su base territoriale inferiore alla
regione e applicando, per ciascun marchio oggetto di
autorizzazione, i seguenti criteri:
a) media annua dell'ascolto medio del giorno medio
mensile rilevati dalla societa' Auditel nella singola
regione o provincia autonoma;
b) numero dei dipendenti con contratto di lavoro a
tempo indeterminato;
c) costi per i giornalisti professionisti iscritti
all'albo professionale, per i giornalisti pubblicisti
iscritti all'albo professionale e per i praticanti
giornalisti professionisti iscritti nel relativo registro,
di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in qualita' di
dipendenti.
Le suddette graduatorie sono altresi' utilizzate per
l'attribuzione ai fornitori di servizi di media audiovisivi
autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in
tecnica digitale terrestre in ambito locale dei numeri di
cui al comma 9-septies.
9-sexies. L'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni dispone le condizioni economiche secondo cui
i soggetti assegnatari dei diritti d'uso di cui al comma
9-quater concedono la relativa capacita' trasmissiva ai
soggetti utilmente collocati nelle graduatorie di cui al
comma 9-quinquies. I fornitori di servizi di media
audiovisivi che utilizzano la capacita' trasmissiva di cui
al comma 9-quater per un determinato marchio non possono
trasmettere nel medesimo bacino lo stesso marchio
utilizzando altre frequenze. Le graduatorie di cui al comma
9-quinquies sono sottoposte a periodici aggiornamenti.
9-septies. L'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni, nell'adottare il piano di numerazione
automatica dei canali della televisione digitale terrestre,
stabilisce con proprio regolamento le modalita' di
attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media
audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti
audiovisivi in tecnica digitale terrestre in ambito locale
sulla base della posizione in graduatoria di cui al comma
9-quinquies.
10. Nell'ambito di apposito Programma Operativo
Nazionale della prossima programmazione 2014-2020 dei fondi
strutturali comunitari, previa verifica della coerenza con
le linee di intervento in essa previste ed a seguito
dell'approvazione della Commissione europea, ovvero
nell'ambito della collegata pianificazione degli interventi
nazionali finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la
coesione e dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 5
della legge 16 aprile 1987, n. 183, sono adottati
interventi per il riconoscimento di un credito di imposta
per le spese documentate e sostenute da piccole e medie
imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della
Commissione del 6 maggio 2003, ovvero da consorzi da reti
di piccole e medie imprese, e relative ad interventi di
rete fissa e mobile che consentano l'attivazione dei
servizi di connettivita' digitale con capacita' uguale o
superiore a 30 Mbps. Il credito di imposta e' riconosciuto
a decorrere dalla data individuata con il decreto di cui al
comma 11 e fino al 2016, nella percentuale del 65% degli
importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore
massimo di 20.000 euro e nella misura massima complessiva
di 50 milioni di euro a valere sulla proposta nazionale
relativa alla programmazione 2014-2020 o sulla predetta
pianificazione degli interventi a finanziamento nazionale.
11. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
con il Ministro per la coesione territoriale e con il
Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono
definite, conformemente al regolamento (CE) n. 1998/2006
della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo
all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza
minore («de minimis»), le modalita' per usufruire del
credito d'imposta di cui al comma 10, inclusa la
certificazione del prestatore del servizio di connessione
digitale e le modalita' di comunicazione delle spese
effettuate, ai fini delle verifica di capienza dei fondi
annualmente disponibili, il regime dei controlli sulle
spese nonche' ogni altra disposizione necessaria per il
monitoraggio dell'agevolazione ed il rispetto del limite
massimo di risorse stanziate.
12. Il credito di imposta di cui al comma 10 non e'
cumulabile con l'agevolazione prevista dal comma 1.
13. Il credito d'imposta deve essere indicato nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel
corso del quale il beneficio e' maturato. Esso non concorre
alla formazione del reddito, ne' della base imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non
rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109,
comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, ed e'
utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, e successive modificazioni.
14. Le risorse individuate ai sensi del comma 11, sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato e
successivamente riassegnate, per le finalita' di spesa di
cui ai commi da 10 a 13, ad apposito programma dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
A tal fine, il Ministero dello sviluppo economico comunica
al Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16
aprile 1987, n. 183, e al Fondo per lo sviluppo e la
coesione, in relazione alle previste necessita' per
fronteggiare le correlate compensazioni, gli importi
comunitari e nazionali riconosciuti a titolo di credito di
imposta da versare all'entrata del bilancio dello Stato.
14-bis. All'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio
2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
aprile 2012, n. 35, e successive modificazioni, dopo il
comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Per le finalita' di cui al comma 1, l'Agenzia
per l'Italia digitale e le amministrazioni interessate
possono stipulare, nel rispetto della legislazione vigente
in materia di contratti pubblici e mediante procedure di
evidenza pubblica, convenzioni con societa' concessionarie
di servizi pubblici essenziali su tutto il territorio
nazionale dotate di piattaforme tecnologiche integrate
erogattrici di servizi su scala nazionale e di computer
emergency response team. Le amministrazioni interessate
provvedono all'adempimento di quanto previsto dal presente
comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.».".
- La legge 21 febbraio 2014, n. 9 (Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre
2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del piano
«Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe
elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto,
per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la
digitalizzazione delle imprese, nonche' misure per la
realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 febbraio 2014, n.
43.
 
Art. 6
Trasparenza in materia di opere di genio civile
in corso di realizzazione o programmate

1. Al fine di negoziare accordi sul coordinamento di opere di genio civile di cui all'articolo 5, su specifica richiesta scritta di un operatore di rete il proprietario o il gestore dell'infrastruttura fisica e l'operatore di rete mette a disposizione le seguenti informazioni minime riguardanti le opere di genio civile, in corso o programmate, relative alla infrastruttura fisica per le quali e' stata rilasciata un'autorizzazione, e' in corso una procedura di concessione dell'autorizzazione oppure si prevede di presentare per la prima volta una domanda di autorizzazione alle autorita' competenti entro i sei mesi successivi:
a) l'ubicazione e il tipo di opere;
b) gli elementi di rete interessati;
c) la data prevista di inizio dei lavori e la loro durata;
d) un punto di contatto.
2. La richiesta, presentata per iscritto dall'operatore di rete, specifica la zona in cui intende installare elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocita'. I proprietari, i gestori dell'infrastruttura fisica e gli operatori di rete forniscono le informazioni richieste entro due settimane dalla data di ricevimento della richiesta scritta, secondo condizioni proporzionate, non discriminatorie e trasparenti. L'accesso alle informazioni minime e' limitato soltanto, e nella misura in cui, necessario per ragioni connesse alla sicurezza e all'integrita' delle reti, alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza o alla sanita' pubblica, alla riservatezza o a segreti tecnici e commerciali. Il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, l'Autorita' di regolazione dei trasporti e l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con proprio decreto puo' prevedere esenzioni dagli obblighi che di cui al comma 1 per opere di genio civile di valore modesto o nel caso di infrastrutture critiche nazionali.
3. Il gestore della infrastruttura fisica e l'operatore di rete possono respingere la richiesta di cui ai commi 1 e 2 se hanno gia' reso pubblicamente disponibili le informazioni richieste in formato elettronico oppure l'accesso a tali informazioni e' fornito dallo sportello unico telematico. In tale ultimo caso le informazioni sono fornite dal SINFI in osservanza delle procedure di cui all'articolo 4.
 
Art. 7
Disposizioni per la semplificazione
nel rilascio delle autorizzazioni

1. All'articolo 88, comma 7, del Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, le parole: "quarantacinque giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni", le parole: "quindici giorni" sono sostituite dalle seguenti: "dieci giorni" e le parole: "dieci giorni" sono sostituite dalle seguenti: "otto giorni".
2. Il comma 8 dell'articolo 88 del medesimo Codice e' sostituito dal seguente: "8. Qualora l'installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica interessi aree di proprieta' di piu' Enti, pubblici o privati, l'istanza di autorizzazione, conforme al modello D di cui all'allegato n. 13, e' presentata allo sportello unico individuato nel comune di maggiore dimensione demografica. In tal caso, l'istanza e' sempre valutata in una conferenza di servizi convocata dal comune di cui al periodo precedente.".

Note all'art. 7:
- Il testo dell'articolo 88 del decreto legislativo 1
agosto 2003, n. 259, riportato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 88. (Opere civili, scavi ed occupazione di suolo
pubblico)
1. Qualora l'installazione di infrastrutture di
comunicazione elettronica presupponga la realizzazione di
opere civili o, comunque, l'effettuazione di scavi e
l'occupazione di suolo pubblico, i soggetti interessati
sono tenuti a presentare apposita istanza conforme ai
modelli predisposti dagli Enti locali e, ove non
predisposti, al modello C di cui all'allegato n. 13,
all'Ente locale ovvero alla figura soggettiva pubblica
proprietaria delle aree.
2. Il responsabile del procedimento puo' richiedere,
per una sola volta, entro dieci giorni dalla data di
ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e la
rettifica od integrazione della documentazione prodotta. Il
termine di cui al comma 7 inizia nuovamente a decorrere dal
momento dell'avvenuta integrazione documentale.
3. Entro il termine di trenta giorni dalla data di
ricezione dell'istanza, il responsabile del procedimento
puo' convocare, con provvedimento motivato, una conferenza
di servizi, alla quale prendono parte le figure soggettive
direttamente interessate dall'installazione.
4. La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro
trenta giorni dalla prima convocazione. L'approvazione,
adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni
effetto gli atti di competenza delle singole
Amministrazioni e vale altresi' come dichiarazione di
pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza dei lavori.
5. Qualora il motivato dissenso, a fronte di una
decisione positiva assunta dalla conferenza di servizi, sia
espresso da un'Amministrazione preposta alla tutela
ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del
patrimonio storico-artistico, la decisione e' rimessa al
Consiglio dei Ministri e trovano applicazione, in quanto
compatibili con il Codice, le disposizioni di cui
all'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.
241 e successive modificazioni.
6. Il rilascio dell'autorizzazione comporta
l'autorizzazione alla effettuazione degli scavi indicati
nel progetto, nonche' la concessione del suolo o sottosuolo
pubblico necessario all'installazione delle infrastrutture.
Il Comune puo' mettere a disposizione, direttamente o per
il tramite di una societa' controllata, infrastrutture a
condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie.
7. Trascorso il termine di trenta giorni dalla
presentazione della domanda, senza che l'Amministrazione
abbia concluso il procedimento con un provvedimento
espresso ovvero abbia indetto un'apposita conferenza di
servizi, la medesima si intende in ogni caso accolta. Nel
caso di attraversamenti di strade e comunque di lavori di
scavo di lunghezza inferiore ai duecento metri, il termine
e' ridotto a dieci giorni. Nel caso di apertura buche,
apertura chiusini per infilaggio cavi o tubi, posa di cavi
o tubi aerei su infrastrutture esistenti, allacciamento
utenti il termine e' ridotto a otto giorni.
8.Qualora l'installazione delle infrastrutture di
comunicazione elettronica interessi aree di proprieta' di
piu' Enti, pubblici o privati, l'istanza di autorizzazione,
conforme al modello D di cui all'allegato n. 13, e'
presentata allo sportello unico individuato nel comune di
maggiore dimensione demografica. In tal caso, l'istanza e'
sempre valutata in una conferenza di servizi convocata dal
comune di cui al periodo precedente.
9. Nei casi di cui al comma 8, la conferenza di servizi
deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima
convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei
presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di
competenza delle singole amministrazioni e vale altresi'
come dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita'
ed urgenza dei lavori, anche ai sensi degli articoli 12 e
seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8
giugno 2001, n. 327. Della convocazione e dell'esito della
conferenza viene tempestivamente informato il Ministero.
Qualora il motivato dissenso sia espresso da
un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla
tutela della salute o alla tutela del patrimonio
storico-artistico, la decisione e' rimessa al Consiglio dei
Ministri e trovano applicazione, in quanto compatibili con
il Codice, le disposizioni di cui all'articolo 14 e
seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni.
10. Salve le disposizioni di cui all'articolo 93,
nessuna altra indennita' e' dovuta ai soggetti esercenti
pubblici servizi o proprietari, ovvero concessionari di
aree pubbliche, in conseguenza di scavi ed occupazioni del
suolo, pubblico o privato, effettuate al fine di installare
le infrastrutture di comunicazione elettronica.
11. Le figure giuridiche soggettive alle quali e'
affidata la cura di interessi pubblici devono rendere noto,
con cadenza semestrale, i programmi relativi a lavori di
manutenzione ordinaria e straordinaria, al fine di
consentire ai titolari di autorizzazione generale una
corretta pianificazione delle rispettive attivita'
strumentali ed, in specie, delle attivita' di installazione
delle infrastrutture di comunicazione elettronica. I
programmi dei lavori di manutenzione dovranno essere
notificati in formato elettronico al Ministero, ovvero ad
altro Ente all'uopo delegato, con le stesse modalita' di
cui all'articolo 89, comma 3, per consentirne l'inserimento
in un apposito archivio telematico consultabile dai
titolari dell'autorizzazione generale.
12. Le figure soggettive esercenti pubblici servizi o
titolari di pubbliche funzioni hanno l'obbligo, sulla base
di accordi commerciali a condizioni eque e non
discriminatorie, di consentire l'accesso alle proprie
infrastrutture civili disponibili, a condizione che non
venga turbato l'esercizio delle rispettive attivita'
istituzionali.".
 
Art. 8
Infrastrutturazione fisica interna all'edificio ed accesso

1. I proprietari di unita' immobiliari, o il condominio ove costituito in base alla legge, di edifici realizzati nel rispetto di quanto previsto dell'articolo 135-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o comunque successivamente equipaggiati secondo quanto previsto da tale disposizione, hanno il diritto, ed ove richiestone, l'obbligo, di soddisfare tutte le richieste ragionevoli di accesso presentate da operatori di rete, secondo termini e condizioni eque e non discriminatorie, anche con riguardo al prezzo. Laddove un condominio anche di edifici esistenti realizzi da se' un impianto multiservizio in fibra ottica e un punto di accesso in conformita' a quanto previsto dal precitato articolo 135-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, divenendone titolare, ha il diritto ed ove richiestone, l'obbligo, di soddisfare tutte le richieste ragionevoli di accesso presentate da operatori di rete, secondo termini e condizioni eque e non discriminatorie, anche con riguardo al prezzo.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, gli operatori di rete hanno il diritto di installare la loro rete a proprie spese, fino al punto di accesso.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, se la duplicazione e' tecnicamente impossibile o inefficiente sotto il profilo economico, gli operatori di rete hanno il diritto di accedere all'infrastruttura fisica interna all'edificio esistente allo scopo di installare una rete di comunicazione elettronica ad alta velocita'.
4. In assenza di un'infrastruttura interna all'edificio predisposta per l'alta velocita', gli operatori di rete hanno il diritto di far terminare la propria rete nella sede dell'abbonato, a condizione di aver ottenuto l'accordo dell'abbonato e purche' provvedano a ridurre al minimo l'impatto sulla proprieta' privata di terzi.
5. Se non viene raggiunto un accordo sull'accesso di cui ai commi 1, 3 e 4 entro due mesi dalla data di ricevimento della richiesta formale di accesso, ciascuna delle parti ha il diritto di rivolgersi all'organismo nazionale di cui all'articolo 9.
6. Il presente articolo non pregiudica il diritto di proprieta' del proprietario del punto di accesso o dell'infrastruttura fisica interna all'edificio nei casi in cui il titolare del diritto di usare tale infrastruttura o punto di accesso non ne sia il proprietario, ne' il diritto di proprieta' di terzi, quali i proprietari di terreni e i proprietari di edifici.

Note all'art. 8:
- Il testo dell'articolo 135-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 citato
nelle note alle premesse, cosi' recita:
"Art. 135-bis. Norme per l'infrastrutturazione digitale
degli edifici
1. Tutti gli edifici di nuova costruzione per i quali
le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo
il 1° luglio 2015 devono essere equipaggiati con
un'infrastruttura fisica multiservizio passiva interna
all'edificio, costituita da adeguati spazi installativi e
da impianti di comunicazione ad alta velocita' in fibra
ottica fino ai punti terminali di rete. Lo stesso obbligo
si applica, a decorrere dal 1° luglio 2015, in caso di
opere che richiedano il rilascio di un permesso di
costruire ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c).
Per infrastruttura fisica multiservizio interna
all'edificio si intende il complesso delle installazioni
presenti all'interno degli edifici contenenti reti di
accesso cablate in fibra ottica con terminazione fissa o
senza fili che permettono di fornire l'accesso ai servizi a
banda ultralarga e di connettere il punto di accesso
dell'edificio con il punto terminale di rete.
2. Tutti gli edifici di nuova costruzione per i quali
le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo
il 1° luglio 2015 devono essere equipaggiati di un punto di
accesso. Lo stesso obbligo si applica, a decorrere dal 1°
luglio 2015, in caso di opere di ristrutturazione profonda
che richiedano il rilascio di un permesso di costruire ai
sensi dell'articolo 10. Per punto di accesso si intende il
punto fisico, situato all'interno o all'esterno
dell'edificio e accessibile alle imprese autorizzate a
fornire reti pubbliche di comunicazione, che consente la
connessione con l'infrastruttura interna all'edificio
predisposta per i servizi di accesso in fibra ottica a
banda ultralarga.
3. Gli edifici equipaggiati in conformita' al presente
articolo possono beneficiare, ai fini della cessione,
dell'affitto o della vendita dell'immobile, dell'etichetta
volontaria e non vincolante di 'edificio predisposto alla
banda larga'. Tale etichetta e' rilasciata da un tecnico
abilitato per gli impianti di cui all'articolo 1, comma 2,
lettera b), del regolamento di cui al decreto del Ministro
dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e secondo
quanto previsto dalle Guide CEI 306-2 e 64-100/1, 2 e 3.".
 
Art. 9
Organismo di risoluzione delle controversie

1. Qualora sorga una controversia relativa ai diritti e agli obblighi previsti dagli articoli 3, 4, 5, 6 e 8, ciascuna delle parti puo' rivolgersi all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, individuato quale organismo competente alla risoluzione delle controversie tra operatori di rete e gestori di infrastrutture fisiche o tra operatori di rete.
2. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, nel pieno rispetto del principio di proporzionalita', adotta una decisione vincolante per risolvere la controversia promossa ai sensi del comma 1, anche in materia di fissazione di termini e condizioni equi e ragionevoli, incluso il prezzo ove richiestane. L'Autorita' compone la controversia nel termine piu' breve possibile e in ogni caso entro due mesi dalla data di ricevimento della richiesta completa.
3. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, nell'ambito della procedura di cui al comma 2, puo' acquisire, in relazione all'oggetto della controversia, il parere delle competenti Autorita' di regolazione dei settori in cui operano i gestori dell'infrastruttura fisica.
4. Il prezzo e le condizioni tecniche di accesso eventualmente fissate dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni sono tali da garantire che il fornitore di accesso disponga di un'equa possibilita' di recuperare i suoi costi e di restare indenne da oneri economici conseguenti e connessi alla realizzazione delle opere necessarie all'accesso.
5. La decisione dell'Autorita' deve essere motivata e pubblicata sul sito Internet dell'Autorita' nel rispetto delle norme in materia di riservatezza. La decisione ha efficacia dalla data di notifica alle parti interessate ed e' ricorribile in via giurisdizionale.
6. La procedura di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non preclude alle parti la possibilita' di adire un organo giurisdizionale.
7. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni provvede ad adeguare i propri regolamenti alle disposizioni del presente decreto prevedendo in ogni caso la definizione della controversia anche in pendenza di un ricorso ai sensi del comma 5, e disciplina i criteri e le modalita' per l'attribuzione degli oneri destinati a coprire i costi di esecuzione dei compiti ad esso assegnati.
 
Art. 10
Sanzioni

1. La decisione vincolante dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni adottata in sede di risoluzione delle controversie di cui all'articolo 9 costituisce un ordine ai sensi dell'articolo 98, comma 11, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche.
2. Per le violazioni degli obblighi di cui al comma 1, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni applica ai soggetti che non ottemperano alla propria decisione vincolante la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 98, comma 11, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche, in misura da 15.000 euro a 150.000 euro.
3. Per le violazioni degli obblighi di cui all'articolo 4, commi 1, ultimo periodo, e 2, il Ministero dello sviluppo economico applica ai soggetti che non ottemperano all'obbligo di comunicazione ivi previsto la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 98, comma 9, secondo periodo, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche, in misura da 5.000 euro a 50.000 euro.
4. Per le violazioni degli obblighi di cui all'articolo 4, comma 4, il Ministero dello sviluppo economico applica ai soggetti che non ottemperano all'obbligo di consentire l'accesso alle informazioni richieste ivi previsto la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 98, comma 9, secondo periodo del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche, in misura da 5.000 euro a 50.000 euro.

Note all'art. 10:
- Per il testo dell'articolo 98 del decreto legislativo
1 agosto 2003, n. 259, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 11
Disposizioni specifiche per le Regioni a statuto speciale
e per le Province autonome di Trento e Bolzano

1. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalita' del presente decreto legislativo ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.
 
Art. 12
Disposizioni di coordinamento

1. Le disposizioni contenute nel decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, recante Codice delle comunicazioni elettroniche prevalgono in caso di conflitto con le disposizioni del presente decreto.
2. All'articolo 86, comma 3, del Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocita' e le altre infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88, nonche' le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocita' in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga, effettuate anche all'interno di edifici, da chiunque posseduti, non costituiscono unita' immobiliari ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28, e non rilevano ai fini della determinazione della rendita catastale.".
3. L'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione.

Note all'art. 12:
- Per i riferimenti normativi del decreto legislativo
1° agosto 2003, n. 259 si veda nelle note alle premesse.
- Il testo dell'articolo 86 del decreto legislativo 1
agosto 2003, n. 259, riportato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 86. (Infrastrutture di comunicazione elettronica
e diritti di passaggio)
1. Le autorita' competenti alla gestione del suolo
pubblico adottano senza indugio e, in ogni caso, entro sei
mesi dalla richiesta, salvo per i casi di espropriazione,
le occorrenti decisioni e rispettano procedure semplici,
efficaci, trasparenti, pubbliche e non discriminatorie, ai
sensi degli articoli 87, 88 e 89, nell'esaminare le domande
per la concessione del diritto di installare
infrastrutture:
a) su proprieta' pubbliche o private ovvero al di sopra
o al di sotto di esse, ad un operatore autorizzato a
fornire reti pubbliche di comunicazione;
b) su proprieta' pubbliche ovvero al di sopra o al di
sotto di esse, ad un operatore autorizzato a fornire reti
di comunicazione elettronica diverse da quelle fornite al
pubblico.
2. Sono, in ogni caso, fatti salvi gli accordi
stipulati tra gli Enti locali e gli operatori, per quanto
attiene alla localizzazione, coubicazione e condivisione
delle infrastrutture di comunicazione elettronica.
3. Le infrastrutture di reti pubbliche di
comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88, e le opere di
infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di
comunicazione elettronica ad alta velocita' in fibra ottica
in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga,
effettuate anche all'interno degli edifici sono assimilate
ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di
cui all'articolo 16, comma 7, del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, pur restando di
proprieta' dei rispettivi operatori, e ad esse si applica
la normativa vigente in materia. Gli elementi di reti di
comunicazione elettronica ad alta velocita' e le altre
infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui
agli articoli 87 e 88, nonche' le opere di
infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di
comunicazione elettronica ad alta velocita' in fibra ottica
in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga,
effettuate anche all'interno di edifici, da chiunque
posseduti, non costituiscono unita' immobiliari ai sensi
dell'articolo 2 del decreto del Ministro delle finanze 2
gennaio 1998, n. 28, e non rilevano ai fini della
determinazione della rendita catastale.
4. Restano ferme le disposizioni a tutela dei beni
ambientali e culturali contenute nel decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490, nonche' le disposizioni a tutela
delle servitu' militari di cui al titolo VI, del libro II,
del codice dell'ordinamento militare.
5. Si applicano, per la posa dei cavi sottomarini di
comunicazione elettronica e dei relativi impianti, le
disposizioni di cui alla legge 5 maggio 1989, n. 160, ed al
codice della navigazione.
6. L'Autorita' vigila affinche', laddove le
amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province, i
Comuni o gli altri Enti locali, ai sensi dell'articolo 6,
comma 1, mantengano la proprieta' o il controllo di imprese
che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica,
vi sia un'effettiva separazione strutturale tra la funzione
attinente alla concessione dei diritti di cui al comma 1 e
le funzioni attinenti alla proprieta' od al controllo.
7. Per i limiti di esposizione ai campi
elettromagnetici, i valori di attenzione e gli obiettivi di
qualita' si applicano le disposizioni di attuazione di cui
all'articolo 4, comma 2, lettera a), della legge 22
febbraio 2001, n. 36.
8. Gli operatori di reti radiomobili di comunicazione
elettronica ad uso pubblico provvedono ad inviare ai Comuni
ed ai competenti ispettorati territoriali del Ministero la
descrizione di ciascun impianto installato, sulla base dei
modelli A e B dell'allegato n. 13.
9. I soggetti interessati alla realizzazione delle
opere di cui agli articoli 88 e 89 trasmettono al Ministero
copia dei modelli C e D del predetto allegato n. 13. Il
Ministero puo' delegare ad altro Ente la tenuta degli
archivi telematici di tutte le comunicazioni
trasmessegli.".
- Per il testo dell'articolo 93 del decreto legislativo
1 agosto 2003, n. 259, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 13
Clausola di invarianza finanziaria

1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto, le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 14
Abrogazioni

1. Il comma 5-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e' abrogato.
2. L'articolo 6-bis del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e' abrogato.
3. I commi 2, 3, primo periodo dell'articolo 2 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono abrogati.

Note all'art. 14:
- Per i riferimenti agli articoli 6 e 6- bis del citato
decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, modificati dal
presente decreto, si veda nelle note alle premesse.
- Il testo dell'articolo 2 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, riportato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 2. Banda larga
1. Gli interventi di installazione di reti e impianti
di comunicazione elettronica in fibra ottica sono
realizzabili mediante denuncia di inizio attivita'.
2. (abrogato).
3. (abrogato).
4. L'operatore della comunicazione, almeno trenta
giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta
allo sportello unico dell'Amministrazione territoriale
competente la denuncia, accompagnata da una dettagliata
relazione e dagli elaborati progettuali, che asseveri la
conformita' delle opere da realizzare alla normativa
vigente. Con il medesimo atto, trasmesso anche al gestore
interessato, indica le infrastrutture civili esistenti di
cui intenda avvalersi ai sensi del comma 2 per la posa
della fibra.
5. Le infrastrutture destinate all'installazione di
reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra
ottica sono assimilate ad ogni effetto alle opere di
urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7,
del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
6. La denuncia di inizio attivita' e' sottoposta al
termine massimo di efficacia di tre anni. L'interessato e'
comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la data
di ultimazione dei lavori.
7. Qualora l'immobile interessato dall'intervento sia
sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in
via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il
termine di trenta giorni antecedente l'inizio dei lavori
decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale
atto non sia favorevole, la denuncia e' priva di effetti.
8. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia
sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete
all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del
soggetto preposto alla tutela non sia stato allegato alla
denuncia il competente ufficio comunale convoca una
conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis,
14-ter, 14-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il
termine di trenta giorni di cui al comma 4 decorre
dall'esito della conferenza. In caso di esito non
favorevole, la denuncia e' priva di effetti.
9. La sussistenza del titolo e' provata con la copia
della denuncia di inizio attivita' da cui risulti la data
di ricevimento della denuncia, l'elenco di quanto
presentato a corredo del progetto nonche' gli atti di
assenso eventualmente necessari.
10. Il dirigente o il responsabile del competente
ufficio comunale, ove entro il termine indicato al comma 4
sia riscontrata l'assenza di una o piu' delle condizioni
legittimanti, ovvero qualora esistano specifici motivi
ostativi di sicurezza, incolumita' pubblica o salute,
notifica all'interessato l'ordine motivato di non
effettuare il previsto intervento, contestualmente
indicando le modifiche che si rendono necessarie per
conseguire l'assenso dell'Amministrazione. E' comunque
salva la facolta' di ripresentare la denuncia di inizio
attivita', con le modifiche e le integrazioni necessarie
per renderla conforme alla normativa vigente.
11. L'operatore della comunicazione decorso il termine
di cui al comma 4 e nel rispetto dei commi che precedono
da' comunicazione dell'inizio dell'attivita' al Comune.
12. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico
abilitato rilascia un certificato di collaudo finale che va
presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la
conformita' dell'opera al progetto presentato con la
denuncia di inizio attivita'.
13. Per gli aspetti non regolati dal presente articolo
si applica l'articolo 23 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonche' il regime
sanzionatorio previsto dal medesimo decreto. Possono
applicarsi, ove ritenute piu' favorevoli dal richiedente,
le disposizioni di cui all'articolo 45.
14. Salve le disposizioni di cui agli articoli 90 e 91
del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, i soggetti
pubblici non possono opporsi alla installazione nella loro
proprieta' di reti e impianti interrati di comunicazione
elettronica in fibra ottica, ad eccezione del caso che si
tratti di beni facenti parte del patrimonio indisponibile
dello Stato, delle province e dei comuni e che tale
attivita' possa arrecare concreta turbativa al pubblico
servizio. L'occupazione e l'utilizzo del suolo pubblico per
i fini di cui alla presente norma non necessitano di
autonomo titolo abilitativo.
15. Gli articoli 90 e 91 del decreto legislativo 1°
agosto 2003, n. 259 si applicano anche alle opere
occorrenti per la realizzazione degli impianti di
comunicazione elettronica in fibra ottica su immobili di
proprieta' privata, senza la necessita' di alcuna
preventiva richiesta di utenza.
15-bis. Per gli interventi di installazione di reti e
impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica, la
profondita' minima dei lavori di scavo, anche in deroga a
quanto stabilito dalla normativa vigente, puo' essere
ridotta, salvo che l'ente gestore dell'infrastruttura
civile non comunichi specifici motivi ostativi entro trenta
giorni dal ricevimento dell'atto di cui al comma 4.".
 
Art. 15
Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° luglio 2016, salvo quelle contenute nell'articolo 4, comma 1, unitamente alle relative previsioni sanzionatorie di cui all'articolo 10, comma 3, nonche' quelle contenute nell'articolo 14, comma 2, che trovano immediata applicazione.
2. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 15 febbraio 2016

MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Guidi, Ministro dello sviluppo
economico

Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze

Orlando, Ministro della giustizia

Gentiloni Silveri, Ministro degli
affari esteri e della cooperazione
internazionale
Visto, il Guardasigilli: Orlando
 
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