Gazzetta n. 57 del 9 marzo 2016 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2016, n. 32
Attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, n. 2013/54/UE, relativa a talune responsabilita' dello Stato di bandiera ai fini della conformita' alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua applicazione.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014 ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato B;
Vista la direttiva 2013/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa a talune responsabilita' dello Stato di bandiera ai fini della conformita' alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua applicazione;
Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante approvazione del Codice della navigazione;
Vista la legge 23 settembre 2013, n. 113, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 186 sul lavoro marittimo, con Allegati, adottata a Ginevra il 23 febbraio 2006 nel corso della 94ma sessione della Conferenza generale dell'OIL, nonche' norme di adeguamento interno;
Vista la legge 29 luglio 2015, n. 115, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014 ed in particolare l'articolo 17 concernente l'attuazione della direttiva 2009/13/CE sul lavoro marittimo;
Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, recante l'adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali;
Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 108, recante attuazione della direttiva 1999/63/CE relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare, concluso dall'Associazione armatori della Comunita' europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST);
Visto il decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, recante attuazione della direttiva 2009/16/CE recante le norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, recante ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 164, recante attuazione della direttiva 2009/21/CE relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 2015, n. 67, recante attuazione della direttiva 2013/38/UE recante la modifica della direttiva 2009/16/CE relativa al controllo dello Stato di approdo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, relativo all'approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (navigazione marittima);
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 2015;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 17 dicembre 2015;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2016;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali e della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

E m a n a
Il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Finalita'

1. Il presente decreto istituisce un idoneo ed efficace sistema di attuazione e di controllo, ivi comprese le ispezioni, allo scopo di assicurare che le condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori marittimi a bordo di navi mercantili battenti bandiera nazionale soddisfano le prescrizioni delle pertinenti parti della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 186 sul lavoro marittimo, con Allegati, adottata a Ginevra il 23 febbraio 2006 nel corso della 94ma sessione della Conferenza generale dell'OIL, ratificata e resa esecutiva con legge 23 settembre 2013, n. 113.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Il testo dell'art. 1 della legge 9 luglio 2015, n.
114 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive
europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea -
legge di delegazione europea 2014), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2015, n. 176, cosi' recita:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive europee). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare
secondo le procedure, i principi e i criteri direttivi di
cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n.
234, i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive
elencate negli allegati A e B alla presente legge.
2. I termini per l'esercizio delle deleghe di cui al
comma 1 sono individuati ai sensi dell'art. 31, comma 1,
della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive elencate nell'allegato B,
nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali,
quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate
nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli
altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati
e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia
espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
4. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
che non riguardano l'attivita' ordinaria delle
amministrazioni statali o regionali possono essere previste
nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive
elencate negli allegati A e B nei soli limiti occorrenti
per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle
direttive stesse; alla relativa copertura, nonche' alla
copertura delle minori entrate eventualmente derivanti
dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia
possibile farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle
competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo
di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987,
n. 183. Qualora la dotazione del predetto fondo si
rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali
derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo
successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti
legislativi che stanziano le occorrenti risorse
finanziarie, in conformita' all'art. 17, comma 2, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196. Gli schemi dei predetti
decreti legislativi sono, in ogni caso, sottoposti al
parere delle Commissioni parlamentari competenti anche per
i profili finanziari, ai sensi dell'art. 31, comma 4, della
legge 24 dicembre 2012, n. 234.».
- Il testo dell'allegato B della citata legge 9 luglio
2015, n. 114, cosi' recita:

«Allegato B
(art. 1, comma 1)
1) 2010/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualita' e
sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti
(termine di recepimento 27 agosto 2012);
2) 2012/25/UE direttiva di esecuzione della
Commissione, del 9 ottobre 2012, che stabilisce le
procedure informative per lo scambio tra Stati membri di
organi umani destinati ai trapianti (termine di recepimento
10 aprile 2014);
3) 2013/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 giugno 2013, sulle disposizioni minime di sicurezza
e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai
rischi derivanti dagli agenti fisici (campi
elettromagnetici) (ventesima direttiva particolare ai sensi
dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) e
che abroga la direttiva 2004/40/CE (termine di recepimento
1° luglio 2016);
4) 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi
di informazione e che sostituisce la decisione quadro
2005/222/GAI del Consiglio (termine di recepimento 4
settembre 2015);
5) 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un
difensore nel procedimento penale e nel procedimento di
esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di
informare un terzo al momento della privazione della
liberta' personale e al diritto delle persone private della
liberta' personale di comunicare con terzi e con le
autorita' consolari (termine di recepimento 27 novembre
2016);
6) 2013/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 22 ottobre 2013, recante modifica della direttiva
2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza
riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori
mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato
regolamentato, della direttiva 2003/71/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, relativa al prospetto da
pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla
negoziazione di strumenti finanziari, e della direttiva
2007/14/CE della Commissione, che stabilisce le modalita'
di applicazione di talune disposizioni della direttiva
2004/109/CE (termine di recepimento 26 novembre 2015);
7) 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre 2013,
che stabilisce requisiti per la tutela della salute della
popolazione relativamente alle sostanze radioattive
presenti nelle acque destinate al consumo umano (termine di
recepimento 28 novembre 2015);
8) 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto
e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE
(termine di recepimento 18 gennaio 2016);
9) 2013/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 20 novembre 2013, relativa a talune responsabilita'
dello Stato di bandiera ai fini della conformita' alla
convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua
applicazione (termine di recepimento 31 marzo 2015);
10) 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 20 novembre 2013, recante modifica della direttiva
2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche
professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo
alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di
informazione del mercato interno («regolamento IMI»)
(termine di recepimento 18 gennaio 2016);
11) 2013/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 20 novembre 2013, che modifica la direttiva 2006/66/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a pile e
accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto
riguarda l'immissione sul mercato di batterie portatili e
di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere
utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile a
bottone con un basso tenore di mercurio, e che abroga la
decisione 2009/603/CE della Commissione (termine di
recepimento 1° luglio 2015);
12) 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013,
che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative
alla protezione contro i pericoli derivanti
dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga
le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom,
97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (termine di recepimento 6
febbraio 2018);
13) 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai
consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante
modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del
regolamento (UE) n. 1093/2010 (termine di recepimento 21
marzo 2016);
14) 2014/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, che modifica le direttive 92/58/CEE,
92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva
2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio allo
scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008
relativo alla classificazione, all'etichettatura e
all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (termine di
recepimento 1°giugno 2015);
15) 2014/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per
uso civile (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile
2016);
16) 2014/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione
(rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016);
17) 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla
compatibilita' elettromagnetica (rifusione) (termine di
recepimento 19 aprile 2016);
18) 2014/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato di strumenti per pesare a
funzionamento non automatico (rifusione) (termine di
recepimento 19 aprile 2016);
19) 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato di strumenti di misura (rifusione)
(termine di recepimento 19 aprile 2016);
20) 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e
sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in
atmosfera potenzialmente esplosiva (rifusione) (termine di
recepimento 19 aprile 2016);
21) 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato
a essere adoperato entro taluni limiti di tensione
(rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016);
22) 2014/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, sulle condizioni di ingresso e di
soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di
impiego in qualita' di lavoratori stagionali (termine di
recepimento 30 settembre 2016);
23) 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine
penale (termine di recepimento 22 maggio 2017);
24) 2014/48/UE del Consiglio, del 24 marzo 2014, che
modifica la direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione
dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di
interessi (termine di recepimento 1°gennaio 2016);
25) 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei
depositi (rifusione) (termine di recepimento 3 luglio
2015);
26) 2014/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, relativa ai requisiti minimi per
accrescere la mobilita' dei lavoratori tra Stati membri
migliorando l'acquisizione e la salvaguardia di diritti
pensionistici complementari (termine di recepimento 21
maggio 2018);
27) 2014/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, che modifica le direttive 2003/71/CE e
2009/138/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n.
1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 per quanto riguarda i poteri
dell'Autorita' europea di vigilanza (Autorita' europea
delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e
professionali) e dell'Autorita' europea di vigilanza
(Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei
mercati) (termine di recepimento 31 marzo 2015);
28) 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE
concernente la valutazione dell'impatto ambientale di
determinati progetti pubblici e privati (termine di
recepimento 16 maggio 2017);
29) 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che
abroga la direttiva 1999/5/CE (termine di recepimento 12
giugno 2016);
30) 2014/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, relativa alle misure intese ad
agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori
nel quadro della libera circolazione dei lavoratori
(termine di recepimento 21 maggio 2016);
31) 2014/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica
negli appalti pubblici (termine di recepimento 27 novembre
2018);
32) 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2006/43/CE
relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei
conti consolidati (termine di recepimento 17 giugno 2016);
33) 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, relativa alle sanzioni penali in caso
di abusi di mercato (direttiva abusi di mercato) (termine
di recepimento 3 luglio 2016);
34) 2014/58/UE direttiva di esecuzione della
Commissione, del 16 aprile 2014, che istituisce, a norma
della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, un sistema per la tracciabilita' degli articoli
pirotecnici (termine di recepimento 30 aprile 2015);
35) 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento
e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di
investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del
Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE,
2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE
e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n.
648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (termine
di recepimento 31 dicembre 2014);
36) 2014/60/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, relativa alla restituzione dei beni
culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato
membro e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012
(Rifusione) (termine di recepimento 18 dicembre 2015);
37) 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi
dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad
alta velocita' (termine di recepimento 1°gennaio 2016);
38) 2014/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, sulla protezione mediante il diritto
penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione
e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI del
Consiglio (termine di recepimento 23 maggio 2016);
39) 2014/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, che modifica la direttiva 2001/110/CE
del Consiglio concernente il miele (termine di recepimento
24 giugno 2015);
40) 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti
finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la
direttiva 2011/61/UE (rifusione) (termine di recepimento 3
luglio 2016);
41) 2014/66/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, sulle condizioni di ingresso e
soggiorno di cittadini di paesi terzi nell'ambito di
trasferimenti intra-societari (termine di recepimento 29
novembre 2016);
42) 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della
direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori
nell'ambito di una prestazione di servizi e recante
modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla
cooperazione amministrativa attraverso il sistema di
informazione del mercato interno («regolamento IMI»)
(termine di recepimento 18 giugno 2016);
43) 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato di attrezzature a pressione
(rifusione) (termine di recepimento 28 febbraio 2015);
44) 2014/86/UE del Consiglio, dell'8 luglio 2014, e
(UE) 2015/121 del Consiglio, del 27 gennaio 2015, recanti
modifica della direttiva 2011/96/UE, concernente il regime
fiscale comune applicabile alle societa' madri e figlie di
Stati membri diversi (termine di recepimento 31 dicembre
2015);
45) 2014/87/Euratom del Consiglio, dell'8 luglio 2014,
che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un
quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti
nucleari (termine di recepimento 15 agosto 2017);
46) 2014/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 luglio 2014, che istituisce un quadro per la
pianificazione dello spazio marittimo (termine di
recepimento 18 settembre 2016);
47) 2014/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 luglio 2014, recante modifica della direttiva
2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative in materia di
taluni organismi di investimento collettivo in valori
mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di
depositario, le politiche retributive e le sanzioni
(termine di recepimento 18 marzo 2016);
48) 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di
un'infrastruttura per i combustibili alternativi (termine
di recepimento 18 novembre 2016);
49) 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 22 ottobre 2014, recante modifica della direttiva
2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di
informazioni di carattere non finanziario e di informazioni
sulla diversita' da parte di talune imprese e di taluni
gruppi di grandi dimensioni (termine di recepimento 6
dicembre 2016);
50) 2014/100/UE della Commissione, del 28 ottobre 2014,
recante modifica della direttiva 2002/59/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un
sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e
d'informazione (termine di recepimento 18 novembre 2015);
51) 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che
regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi
del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del
diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione
europea (termine di recepimento 27 dicembre 2016);
52) 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014,
recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto
riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni
nel settore fiscale (termine di recepimento 31 dicembre
2015);
53) 2014/112/UE del Consiglio, del 19 dicembre 2014,
che attua l'accordo europeo concernente taluni aspetti
dell'organizzazione dell'orario di lavoro nel trasporto per
vie navigabili interne, concluso tra la European Barge
Union (EBU), l'Organizzazione europea dei capitani (ESO) e
la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF)
(termine di recepimento 31 dicembre 2016);
54) (UE) 2015/13 direttiva delegata della Commissione,
del 31 ottobre 2014, che modifica l'allegato III della
direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, per quanto riguarda il campo di portata dei
contatori dell'acqua (termine di recepimento 19 aprile
2016);
55) (UE) 2015/412 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 marzo 2015, che modifica la direttiva
2001/18/CE per quanto concerne la possibilita' per gli
Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di
organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro
territorio (senza termine di recepimento);
56) (UE) 2015/413 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 marzo 2015, intesa ad agevolare lo
scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni
in materia di sicurezza stradale (termine di recepimento 6
maggio 2015).».
- La direttiva 2013/54/UE e' pubblicata nella G.U.U.E.
10 dicembre 2013, n. L 329.
- Il Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della
navigazione) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18
aprile 1942, n. 93, Edizione Speciale.
- La legge 23 settembre 2013, n. 113 (Ratifica ed
esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione
internazionale del lavoro (OIL) n. 186 sul lavoro
marittimo, con Allegati, adottata a Ginevra il 23 febbraio
2006 nel corso della 94ma sessione della Conferenza
generale dell'OIL, nonche' norme di adeguamento interno) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 ottobre 2013, n. 237,
S.O.
- Il testo dell'art. 17 della legge 29 luglio 2015, n.
115 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea
- legge europea 2014), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
3 agosto 2015, n. 178, cosi recita:
«Art. 17 (Disposizioni di attuazione della direttiva
2009/13/CE sul lavoro marittimo. Procedura di infrazione n.
2014/0515). - 1. La lettera e) del comma 1 dell'art. 2 del
decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 108, e' sostituita
dalla seguente:
"e) 'armatore': il proprietario dell'unita' o della
nave e ogni altro organismo o persona, quali il gestore,
l'agente o il noleggiatore a scafo nudo, che abbia rilevato
dal proprietario la responsabilita' per l'esercizio della
nave impegnandosi ad assolvere i correlativi compiti e
obblighi, indipendentemente dal fatto che altri organismi o
persone assolvano taluni dei compiti o obblighi
dell'armatore".
2. Al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'art. 5 e' inserito il seguente:
"Art. 5-bis (Lavori vietati ai minori). - 1. Entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali effettua, d'intesa con il Ministero della
salute e con il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, sentite le organizzazioni comparativamente piu'
rappresentative degli armatori e dei marittimi interessate,
una ricognizione volta ad accertare la sussistenza di
lavori pericolosi per la salute e la sicurezza dei minori
di anni diciotto.
2. Sulla base delle risultanze della ricognizione di
cui al comma 1, con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute
e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di conclusione
della medesima ricognizione, sono individuati i lavori ai
quali e' vietato adibire i minori di anni diciotto.
3. Qualora l'evoluzione della tecnologia o dei processi
produttivi comporti l'introduzione di lavori pericolosi per
la salute e la sicurezza dei minori di anni diciotto, si
procede ai sensi dei commi 1 e 2";
b) dopo l'art. 38 e' inserito il seguente:
"Art. 38-bis (Sanzioni per l'adibizione dei minori ai
lavori vietati). - 1. Chiunque adibisce i minori ai lavori
vietati, individuati con il decreto previsto dall'art.
5-bis, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da euro 516 a euro 2.582".».
- La direttiva 2009/13/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
20 maggio 2009, n. L 124.
- Il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271
(Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei
lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca
nazionali, a norma della L. 31 dicembre 1998, n. 485.) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1999, n. 185,
S.O.
- Il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 108
(Attuazione della direttiva 1999/63/CE relativa all'accordo
sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di
mare, concluso dall'Associazione armatori della Comunita'
europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei
trasportatori dell'Unione europea (FST) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2005, n. 145.
- La direttiva 1999/63/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
2 luglio 1999, n. L 167.
- Il decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53
(Attuazione della direttiva 2009/16/CE recante le norme
internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione
dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a
bordo per le navi che approdano nei porti comunitari e che
navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati
membri) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile
2011, n. 96.
- La direttiva 2009/16/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
28 maggio 2009, n. L 131.
- Il decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71
(Ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi
dell'art. 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n.
246) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 maggio 2011,
n. 110.
- Il testo dell'art. 14, comma 18, della legge 28
novembre 2005, n. 246 (Semplificazione e riassetto
normativo per l'anno 2005), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 1 dicembre 2005, n. 280, cosi' recita:
«Art. 14 (Semplificazione della legislazione). -
(Omissis).
18. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi di cui al comma 14, possono essere
emanate, con uno o piu' decreti legislativi, disposizioni
integrative, di riassetto o correttive, esclusivamente nel
rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma
15 e previo parere della Commissione di cui al comma 19.
(Omissis).».
- Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 164
(Attuazione della direttiva 2009/21/CE relativa al rispetto
degli obblighi dello Stato di bandiera) Pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 5 ottobre 2011, n. 232. e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 5 ottobre 2011, n. 232.
- La direttiva 2009/21/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
28 maggio 2009, n. L 131.
- Il decreto legislativo 7 maggio 2015, n. 67
(Attuazione della direttiva 2013/38/UE recante la modifica
della direttiva 2009/16/CE relativa al controllo dello
stato di approdo) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22
maggio 2015, n. 117.
- La direttiva 2013/38/UE e' pubblicata nella G.U.U.E.
14 agosto 2013, n. L 218.
- Per i riferimenti normativi alla direttiva
2009/16/CE, si veda nelle note alle premesse.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15
febbraio 1952, n. 328 (Approvazione del regolamento per
l'esecuzione del codice della navigazione - Navigazione
marittima), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile
1952, n. 94, S.O.

Note all'art. 1:
- La legge 23 settembre 2013, n. 113 (Ratifica ed
esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione
internazionale del lavoro (OIL) n. 186 sul lavoro
marittimo, con Allegati, adottata a Ginevra il 23 febbraio
2006 nel corso della 94ma sessione della Conferenza
generale dell'OIL, nonche' norme di adeguamento interno) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 ottobre 2013, n. 237,
S.O.
 
Allegato I

(Art. 5, comma 1)

REQUISITI PROFESSIONALI MINIMI
DEGLI ISPETTORI

1. Gli ispettori devono:
a) avere adeguata conoscenza teorica ed esperienza pratica in materia di navi e del loro esercizio;
b) essere competenti nell'applicazione delle convenzioni in materia di sicurezza della navigazione marittima e del lavoro marittimo e delle procedure relative al controllo;
c) aver acquisito competenza nell'applicazione della normativa internazionale ed europea attraverso programmi di formazione predisposti dall'autorita' competente centrale.
2. Gli ispettori di cui al punto 1 devono essere in possesso almeno di uno dei seguenti requisiti:
a) diploma di scuola secondaria di II grado ad indirizzo trasporti e logistico, ovvero laurea triennale in scienze nautiche;
b) laurea magistrale in ingegneria navale o meccanica, o altro titolo riconosciuto equipollente dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca scientifica, e aver esercitato la professione cui da' titolo la laurea per almeno cinque anni;
c) diploma di laurea in ingegneria conseguita ai sensi dell'ordinamento antecedente al decreto ministeriale 4 agosto 2000 del Ministro dell'universita' e ricerca scientifica e tecnologica, oppure laurea di primo livello in ingegneria industriale o in scienze e tecnologie della navigazione marittima ed aerea, ovvero altro titolo riconosciuto equipollente, dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
d) diploma di laurea quinquennale in scienze del governo e dell'amministrazione del mare, oppure laurea triennale in scienze organizzative e gestionali marittime e navali, ovvero scienze e gestione delle attivita' marittime con indirizzo «gestione dell'ambiente marino»;
e) diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche, con competenze in materia di relazioni internazionali;
f) aver svolto il servizio di addetto alla sezione sicurezza della navigazione presso le Direzioni marittime o le Capitanerie di porto oppure il servizio di addetto alla sicurezza del lavoro del personale marittimo negli uffici centrali dell'autorita' competente centrale o presso l'autorita' competente locale per almeno due anni nell'ultimo quinquennio.
3. Gli ispettori devono essere in grado di comunicare oralmente e per iscritto con i lavoratori marittimi nella lingua piu' comunemente usata in navigazione.
 
Art. 2
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, in aggiunta alle pertinenti definizioni di cui al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 108, e successive modificazioni, si intende per:
a) «autorita' competente centrale»: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
b) «autorita' competente locale»: gli uffici marittimi periferici retti da ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto, anche per le navi che scalano porti esteri;
c) «convenzione»: la convenzione sul lavoro marittimo del 2006 (MLC 2006) di cui alla legge 23 settembre 2013, n. 113, e le parti pertinenti della MLC 2006;
d) «parti pertinenti della MLC 2006»: le parti della convenzione il cui contenuto e' considerato corrispondente alle disposizioni di cui all'allegato della direttiva 2009/13/CE;
e) «ispettore»: un dipendente delle autorita' competenti di cui alle lettere a) e b) autorizzato a svolgere le ispezioni dello Stato di bandiera;
f) «ispezione»: la visita a bordo di una nave svolta da un ispettore, per verificare la conformita' alla convenzione;
g) «reclamo»: qualsiasi informazione o rapporto originato dai lavoratori marittimi, ogni soggetto, associazione o organizzazione, portatrice di una qualificata posizione soggettiva, di un interesse diffuso o legittimo, secondo le procedure di cui alla regola 5.1.5 della convenzione;
h) «fermo»: il formale divieto posto ad una nave di prendere il mare a causa delle deficienze individuate che, da sole o nel complesso, rendono la nave insicura;
i) «certificato del lavoro marittimo»: il certificato di cui all'articolo 8 del presente decreto e di cui alla regola 5.1.3 della convenzione;
l) «dichiarazione di conformita' del lavoro marittimo»: la dichiarazione di cui all'articolo 8 del presente decreto e di cui alla regola 5.1.3 della convenzione;
m) «data anniversaria»: il giorno ed il mese di ciascun anno che corrisponde alla data di scadenza del certificato del lavoro marittimo.

Note all'art. 2:
- Per i riferimenti normativi al decreto legislativo 27
maggio 2005, n. 108, si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti normativi alla legge 23 settembre
2013, n. 113, si veda nelle note all'art. 1.
- Per i riferimenti normativi alla direttiva
2009/13/CE, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 3
Campo di applicazione

1. Il presente decreto si applica a tutte le navi mercantili battenti bandiera italiana adibite alla navigazione marittima ed ai relativi lavoratori marittimi, di cui all'articolo II, paragrafo 4, della Convenzione.
2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa consultazione con le organizzazioni degli armatori e dei lavoratori marittimi interessati e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i meccanismi di attuazione e di controllo previsti dal presente decreto sono adattati per le navi che non effettuano viaggi internazionali la cui stazza lorda e' inferiore alle 200 tonnellate, al fine di tenere conto delle loro condizioni specifiche, a norma dell'articolo II, paragrafo 6, della convenzione.
 
Art. 4
Funzioni delle autorita' competenti

1. L'autorita' competente centrale svolge le seguenti funzioni:
a) attua la normativa in materia di ispezione e certificazione relativa al lavoro marittimo, d'intesa con il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto per i profili attinenti la sicurezza della navigazione;
b) esercita l'attivita' di coordinamento e indirizzo in materia di lavoro marittimo;
c) programma, d'intesa con il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto e con l'Ispettorato nazionale del lavoro, specifiche campagne ispettive finalizzate alla verifica delle condizioni di vita e di lavoro a bordo delle navi, sulla base dei rapporti ispettivi, nonche' sulla base di risultati statistici e di apposite ricerche relativamente agli infortuni dei lavoratori marittimi.
2. Il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto assicura il controllo ed il coordinamento dell'attivita' ispettiva.
3. L'attivita' di ispezione e di certificazione e' svolta secondo le disposizioni della convenzione dall'autorita' competente locale attraverso gli ispettori autorizzati.
4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalita' per assicurare il coordinamento tra le attivita' ispettive previste dal presente decreto e l'attivita' di vigilanza sull'applicazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro a bordo delle navi oggetto del presente decreto.
5. L'autorita' competente locale comunica le attivita' svolte nei porti esteri all'autorita' consolare, che puo' fornire assistenza nelle relazioni con lo Stato del porto.
 
Art. 5
Profilo professionale e competenze degli ispettori

1. Ciascun ispettore, previa verifica da parte dell'autorita' competente centrale della sussistenza dei requisiti professionali minimi indicati nell'allegato I, che costituisce parte integrante del presente decreto, e' autorizzato ad eseguire i controlli relativi all'applicazione delle prescrizioni della convenzione e della normativa nazionale in materia di condizioni di vita e di lavoro a bordo.
2. L'autorita' competente centrale, d'intesa con il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, predispone l'elenco degli ispettori autorizzati e lo pubblica sul proprio sito istituzionale.
3. Il percorso formativo degli ispettori e' verificato dall'autorita' competente centrale, d'intesa con il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, con frequenza triennale.
 
Art. 6
Ispezioni

1. L'autorita' competente locale sottopone le navi ad ispezione secondo i seguenti criteri:
a) ispezione iniziale per le navi nuove;
b) ispezione intermedia per le navi esistenti di stazza lorda pari o superiore a 200 GT e per le navi che effettuano viaggi internazionali la cui stazza lorda e' inferiore alle 200 GT;
c) ispezione di rinnovo per le navi nuove o esistenti;
d) ispezione addizionale per le navi nuove o esistenti.
2. L'ispezione iniziale e' effettuata alla prima visita o preventivamente alla messa in servizio della nave ed e' propedeutica al rilascio da parte dell'autorita' competente locale del certificato del lavoro marittimo e della dichiarazione di conformita' del lavoro marittimo. Durante l'espletamento dell'ispezione iniziale, gli ispettori osservano le condizioni di lavoro a bordo specificate nell'allegato A5-I della convenzione.
3. L'ispezione intermedia e' effettuata tra il secondo e il terzo anno della data anniversaria del certificato di lavoro marittimo ed ha lo scopo di accertare che la nave mantiene i requisiti previsti dalla normativa nazionale e i requisiti minimi previsti dalla convenzione. Essa deve essere eseguita con le stesse modalita' delle ispezioni effettuate per il rinnovo del certificato di lavoro marittimo.
4. L'ispezione di rinnovo e' effettuata alla scadenza del certificato e ha lo scopo di verificare che sono soddisfatti i requisiti previsti dalla normativa nazionale, nonche' i requisiti minimi previsti dalla convenzione.
5. L'ispezione addizionale e' effettuata a seguito di un reclamo presentato all'autorita' competente locale per presunte infrazioni della normativa sulla base della quale sono stati rilasciati il certificato di lavoro marittimo e la dichiarazione di conformita' del lavoro marittimo.
6. Durante l'ispezione, l'ispettore:
a) sale a bordo delle navi liberamente e senza preavviso. Soltanto all'inizio dell'ispezione informa il comandante o la persona responsabile e, secondo i casi, i lavoratori marittimi o i loro rappresentanti;
b) acquisisce informazioni dal comandante, dai lavoratori marittimi, dall'armatore o un suo rappresentante, su qualsiasi questione relativa all'applicazione delle prescrizioni della convenzione e della normativa in materia di condizioni di vita e di lavoro marittimo, in presenza di eventuali testimoni;
c) esige l'esibizione di tutti i libri, giornali di bordo, registri, certificati o altri documenti o informazioni direttamente connesse con l'oggetto dell'ispezione allo scopo di verificarne la conformita' con la convenzione e con la normativa nazionale in materia di condizioni di vita e di lavoro a bordo;
d) controlla l'avvenuta affissione degli avvisi richiesti dalla normativa nazionale in applicazione della convenzione;
e) verifica la possibilita' di consultazione da parte dei lavoratori marittimi della convenzione, che deve essere presente in copia a bordo delle navi.
 
Art. 7
Informazioni sulle ispezioni

1. Al termine di un'ispezione, l'ispettore segnala immediatamente le deficienze al comandante della nave, stabilendo anche un termine per la correzione delle stesse, e redige un rapporto, in lingua italiana e in lingua inglese, notificandone immediatamente una copia al comandante della nave e all'armatore. Una seconda copia e' affissa sulla bacheca avvisi della nave per informare i lavoratori marittimi e, su richiesta, e' inviata ai loro rappresentanti. Nel caso in cui un ispettore ritiene che le deficienze sono rilevanti o nel caso in cui esse riguardano un reclamo a bordo, le segnala anche alle pertinenti organizzazioni degli armatori e dei lavoratori marittimi.
2. Il rapporto di ogni ispezione e' consegnato dall'ispettore all'autorita' competente locale, la quale provvede a trasmetterlo tempestivamente alle competenti aziende sanitarie locali e ai competenti uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera e all'autorita' competente centrale.
3. Il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto tiene il registro delle ispezioni effettuate. L'autorita' competente centrale, sulla base di apposita relazione del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, elabora un rapporto annuale sulle attivita' ispettive e sull'attuazione della normativa nazionale. Tale rapporto e' trasmesso al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che lo inoltra al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro.
4. Il rapporto annuale e' portato a conoscenza delle organizzazioni dei lavoratori marittimi e degli armatori tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell'autorita' competente centrale.
 
Art. 8
Rilascio e rinnovo del certificato del lavoro marittimo

1. Il certificato del lavoro marittimo ha validita' di cinque anni, con la decorrenza prevista dallo standard A5.1.3, paragrafi 1, 3 e 4 della convenzione.
2. L'autorita' competente locale rilascia il certificato di lavoro marittimo e la dichiarazione di conformita' del lavoro marittimo.
 
Art. 9
Reclami a bordo e relativa gestione

1. Nel caso in cui l'autorita' competente locale riceve un reclamo concernente una violazione della convenzione, inclusa la violazione dei diritti dei lavoratori marittimi, l'ispettore in servizio presso il primo porto di scalo della nave effettua una prima indagine.
2. A seconda della natura del reclamo, l'indagine iniziale include la valutazione del rispetto delle procedure per presentarlo previste ai sensi della regola 5.1.5 della convenzione. L'ispettore puo' anche eseguire un'ispezione addizionale in conformita' all'articolo 6 del presente decreto.
3. L'ispettore cerca di favorire una soluzione in relazione al reclamo. Nel caso in cui non e' stata trovata, a bordo della nave, una soluzione in relazione al reclamo, l'ispettore ne da' immediata notifica all'armatore, disponendo un termine per la formulazione di osservazioni e per la presentazione di un piano di azione correttivo.
4. Nel caso in cui non e' stata trovata una soluzione a seguito dell'azione intrapresa conformemente al comma 3, l'autorita' competente locale trasmette all'autorita' competente centrale, una copia della relazione dell'ispettore, accompagnata dall'eventuale risposta ricevuta dall'armatore. Sono analogamente informate le pertinenti organizzazioni dei lavoratori marittimi e degli armatori.
5. L'identita' della persona che presenta un reclamo non e' rivelata al comandante, all'armatore e al proprietario della nave. L'ispettore assicura la riservatezza del contenuto dei reclami e dei colloqui con i lavoratori marittimi.
6. L'autorita' competente locale informa tempestivamente dei reclami l'autorita' competente centrale, la quale trasmette copia dei reclami non infondati e del seguito che vi e' stato dato all'Ispettorato nazionale del lavoro.
 
Art. 10
Accertamento di deficienze e fermo della nave

1. L'autorita' competente locale accerta, tramite l'ispettore, alla scadenza del termine di cui all'articolo 7, comma 1, che le deficienze emerse o confermate nel corso dell'ispezione sono state eliminate in conformita' alla convenzione.
2. L'ispettore che rileva deficienze nell'attivita' della nave che, singolarmente o nel complesso, rendono le operazioni svolte a bordo pericolose per la sicurezza e la salute dei lavoratori marittimi, informa l'autorita' competente locale che deve disporre la sospensione delle operazioni.
3. La sospensione delle operazioni si protrae fino all'eliminazione del pericolo o fino a che l'ispettore, sulla base di ulteriori accertamenti, determina le condizioni alle quali l'operazione puo' continuare senza rischi per la sicurezza della navigazione e per la salute dei lavoratori marittimi.
4. L'ispettore, nel caso in cui ha riscontrato condizioni di vita e di lavoro a bordo che rappresentano un evidente pericolo per l'incolumita', la salute o la sicurezza dei lavoratori marittimi, ovvero la presenza di altre carenze che costituiscono una grave o ripetuta violazione delle prescrizioni della convenzione, nel rispetto dei criteri da applicare per il fermo delle navi previsti dalla normativa vigente, notifica il provvedimento di fermo al comandante della nave e informa immediatamente l'autorita' competente locale, ai fini del diniego delle spedizioni ai sensi dell'articolo 181 del codice della navigazione.
5. Il provvedimento di fermo o l'atto di sospensione di un'operazione non e' revocato fino a quando non si e' posto rimedio alle carenze riscontrate oppure l'autorita' competente locale non ha accettato un piano d'azione presentato da parte dell'armatore per correggere le carenze stesse e ha accertato che il piano puo' essere attuato in modo rapido.
6. L'autorita' competente locale informa immediatamente l'autorita' competente centrale e le organizzazioni dei lavoratori marittimi e degli armatori nel caso in cui e' stato vietato a una nave di riprendere il mare a causa di una grave o ripetuta violazione delle prescrizioni della convenzione, oppure le condizioni di vita e di lavoro a bordo rappresentano un'evidente pericolo per l'incolumita', la salute o la sicurezza dei lavoratori marittimi.
7. Avverso i provvedimenti di sospensione delle operazioni e di fermo sono esperibili i ricorsi amministrativi da presentarsi nelle forme e con le modalita' previste dalle vigenti disposizioni in materia.
 
Art. 11
Disposizioni di attuazione

1. Le attivita' di ispezione e di certificazione di cui agli articoli 4 e 6 del presente decreto sono poste a carico dell'armatore o del raccomandatario marittimo, o di altro suo rappresentante, in solido con il proprietario della nave.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede, ai sensi dell'articolo 30, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, alla determinazione delle tariffe spettanti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le attivita' di cui al comma 1.
3. Le entrate derivanti dalla riscossione delle tariffe di cui al comma 2 affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ad appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai fini della copertura delle spese sostenute per le attivita' di cui al comma 1.

Note all'art. 11:
- Il testo dell'art. 30, comma 4, della legge 24
dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione
dell'Italia alla formazione e all'attuazione della
normativa e delle politiche dell'Unione europea, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3, cosi'
recita:
«Art. 30 (Contenuti della legge di delegazione europea
e della legge europea). - (Omissis).
4. Gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da
eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini
dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea di
cui alla legge di delegazione europea per l'anno di
riferimento e alla legge europea per l'anno di riferimento,
sono posti a carico dei soggetti interessati, ove cio' non
risulti in contrasto con la disciplina dell'Unione europea,
secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo
del servizio reso. Le tariffe di cui al primo periodo sono
predeterminate e pubbliche.
(Omissis).".
 
Art. 12
Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 15 febbraio 2016

MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

>Delrio, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti

Poletti, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali

Lorenzin, Ministro della salute

Gentiloni Silveri, Ministro degli
affari esteri e della cooperazione
internazionale

Orlando, Ministro della giustizia

Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando
 
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