Gazzetta n. 56 del 8 marzo 2016 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2016, n. 31
Attuazione della decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, che modifica le decisioni quadro 2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 2008/947/GAI, rafforzando i diritti processuali delle persone e promuovendo l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio del 26 febbraio 2009, che modifica le decisioni quadro 2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 2008/947/GAI, rafforzando i diritti processuali delle persone e promuovendo l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo;
Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea del 2014 - e in particolare gli articoli 1 e 18, comma 1, lettera e) della predetta legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante approvazione del codice di procedura penale;
Vista la legge 22 aprile 2005, n. 69, recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato di arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2010, n. 161, recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/909/GAI, relativo alla applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della liberta' personale, ai fini della loro esecuzione nella Unione europea;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 2015;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2016;
Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Disposizioni di principio e ambito di applicazione

1. Il presente decreto attua la decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio del 26 febbraio 2009, nella parte in cui modifica le decisioni quadro 2002/584/GAI e 2008/909/GAI, rafforzando i diritti processuali delle persone e promuovendo l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).

Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Il testo dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988,
n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.,
cosi' recita:
"Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni".
- La decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio che
modifica le decisioni quadro 2002/584/GAI, 2005/214/GAI,
2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 2008/947/GAI, rafforzando i
diritti processuali delle persone e promuovendo
l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento
alle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al
processo, e' pubblicata nella G.U.U.E. 27 marzo 2009, n. L
81.
- Il testo degli articoli 1 e 18 comma 1, lettera e)
della legge 9 luglio 2015 n. 114 (Delega al Governo per il
recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea
2014), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2015,
n. 176, cosi' recitano:
"Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive europee). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare
secondo le procedure, i principi e i criteri direttivi di
cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n.
234, i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive
elencate negli allegati A e B alla presente legge.
2. I termini per l'esercizio delle deleghe di cui al
comma 1 sono individuati ai sensi dell'articolo 31, comma
1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive elencate nell'allegato B,
nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali,
quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate
nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli
altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati
e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia
espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
4. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
che non riguardano l'attivita' ordinaria delle
amministrazioni statali o regionali possono essere previste
nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive
elencate negli allegati A e B nei soli limiti occorrenti
per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle
direttive stesse; alla relativa copertura, nonche' alla
copertura delle minori entrate eventualmente derivanti
dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia
possibile farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle
competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo
di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile
1987, n. 183. Qualora la dotazione del predetto fondo si
rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali
derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo
successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti
legislativi che stanziano le occorrenti risorse
finanziarie, in conformita' all'articolo 17, comma 2, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196. Gli schemi dei predetti
decreti legislativi sono, in ogni caso, sottoposti al
parere delle Commissioni parlamentari competenti anche per
i profili finanziari, ai sensi dell'articolo 31, comma 4,
della legge 24 dicembre 2012, n. 234"
"Art. 18 (Delega al Governo per l'attuazione delle
decisioni quadro). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge e secondo le procedure di cui all'articolo
31, commi 2, 3, 5 e 9, della legge 24 dicembre 2012, n.
234, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per
l'attuazione delle seguenti decisioni quadro:
a) decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del
13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni;
b) decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del
22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea
dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro
probatorio;
c) decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del
24 febbraio 2005, relativa al reciproco riconoscimento
delle sanzioni pecuniarie;
d) decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del
27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio
del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni
di sospensione condizionale in vista della sorveglianza
delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni
sostitutive;
e) decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del
26 febbraio 2009, che modifica le decisioni quadro
2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI e
2008/947/GAI, rafforzando i diritti processuali delle
persone e promuovendo l'applicazione del principio del
reciproco riconoscimento delle decisioni pronunciate in
assenza dell'interessato al processo;
f) decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio, del
23 ottobre 2009, sull'applicazione tra gli Stati membri
dell'Unione europea del principio del reciproco
riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla
detenzione cautelare;
g) decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio, del
30 novembre 2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei
conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei
procedimenti penali.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati nel rispetto delle disposizioni previste dalle
singole decisioni quadro, nonche' dei principi e criteri
direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), e),
f) e g), della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
3. Sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento
delle decisioni quadro di cui al comma 1 e' acquisito il
parere delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con le
modalita' ed i tempi di cui all'articolo 31, comma 3, della
legge 24 dicembre 2012, n. 234.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica e le amministrazioni interessate vi provvedono con
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, ad eccezione del comma 1, lettera a),
ai cui oneri, pari a 310.000 euro a decorrere dall'anno
2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione
«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 22
settembre 1988, n. 447 (Approvazione del codice di
procedura penale) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24
ottobre 1988, n. 250, S.O.
- Il testo della legge 22 aprile 2005, n. 69
(Disposizioni per conformare il diritto interno alla
decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno
2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle
procedure di consegna tra Stati membri) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2005, n. 98.
- Il decreto legislativo 7 ottobre 2010, n. 161
(Disposizioni per conformare il diritto interno alla
Decisione quadro 2008/909/GAI relativa all'applicazione del
principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali
che irrogano pene detentive o misure privative della
liberta' personale, ai fini della loro esecuzione
nell'Unione europea) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
1° ottobre 2010, n. 230.

Note all'art. 1:
- Per i riferimenti normativi alla decisione quadro
2009/299/GAI, si veda nelle note alle premesse.
 
Allegato I
(di cui all'articolo 2, comma 1, lett.b))

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato II
(articolo 3, comma 1, lett. a))

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Modifiche alla legge 22 aprile 2005, n. 69

1. Alla legge 22 aprile 2005, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 19, comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) quando il mandato di arresto europeo e' stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, irrogate mediante decisione pronunciata in absentia, e l'interessato non e' comparso personalmente nel processo concluso con siffatta decisione, la corte di appello puo', comunque, dar luogo alla consegna se il certificato attesta una delle seguenti condizioni:
1) l'interessato e' stato citato tempestivamente e personalmente, essendo informato inequivocabilmente della data e del luogo del processo che ha portato alla decisione pronunciata in absentia e del fatto che una tale decisione avrebbe potuto esser presa anche in absentia;
2) l'interessato, informato del processo a suo carico, e' stato rappresentato nel processo conclusosi con la menzionata decisione da un difensore, nominato dallo stesso interessato o d'ufficio;
3) l'interessato, ricevuta la notifica della decisione ed informato del diritto di ottenere un nuovo processo o della facolta' di dare inizio al giudizio di appello, in cui ha il diritto di partecipare e che consente il riesame del merito della causa e l'allegazione di nuove prove che possono condurre alla riforma della decisione oggetto di esecuzione, ha dichiarato espressamente di non opporsi a tale decisione, ne' ha chiesto la rinnovazione del processo o proposto ritualmente appello;
4) l'interessato non ha ricevuto personalmente la notifica della decisione, ma la ricevera' personalmente e senza indugio dopo la consegna nello Stato membro di emissione e, quindi, sara' espressamente informato dei termini entro i quali potra' esercitare il diritto a un nuovo processo o la facolta' di dare inizio al giudizio di appello, in cui ha il diritto di partecipare e che consente il riesame del merito della causa e l'allegazione di nuove prove che possono condurre alla riforma della decisione oggetto di esecuzione.»;
b) all'articolo 30, comma 1, dopo le parole "decisione quadro" sono aggiunte le seguenti: «come modificato dall'articolo 2, paragrafo 3) della decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009»; conseguentemente l'allegato I al presente decreto sostituisce il modello richiamato dalla legge 22 aprile 2005, n. 69.

Note all'art. 2:
- Il testo dell'art 19 comma 1 della legge 22 aprile
2005, n. 69, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 19 (Garanzie richieste allo Stato membro di
emissione). - 1. L'esecuzione del mandato d'arresto
europeo da parte dell'autorita' giudiziaria italiana, nei
casi sotto elencati, e' subordinata alle seguenti
condizioni:
a) quando il mandato di arresto europeo e' stato
emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura
di sicurezza, irrogate mediante decisione pronunciata in
absentia, e l'interessato non e' comparso personalmente nel
processo concluso con siffatta decisione, la corte di
appello puo', comunque, dar luogo alla consegna se il
certificato attesta una delle seguenti condizioni:
1) l'interessato e' stato citato tempestivamente e
personalmente, essendo informato inequivocabilmente della
data e del luogo del processo che ha portato alla decisione
pronunciata in absentia e del fatto che una tale decisione
avrebbe potuto esser presa anche in absentia;
2) l'interessato, informato del processo a suo
carico, e' stato rappresentato nel processo conclusosi con
la menzionata decisione da un difensore, nominato dallo
stesso interessato o d'ufficio;
3) l'interessato, ricevuta la notifica della
decisione ed informato del diritto di ottenere un nuovo
processo o della facolta' di dare inizio al giudizio di
appello, in cui ha il diritto di partecipare e che consente
il riesame del merito della causa e l'allegazione di nuove
prove che possono condurre alla riforma della decisione
oggetto di esecuzione, ha dichiarato espressamente di non
opporsi a tale decisione, ne' ha chiesto la rinnovazione
del processo o proposto ritualmente appello;
4) l'interessato non ha ricevuto personalmente la
notifica della decisione, ma la ricevera' personalmente e
senza indugio dopo la consegna nello Stato membro di
emissione e, quindi, sara' espressamente informato dei
termini entro i quali potra' esercitare il diritto a un
nuovo processo o la facolta' di dare inizio al giudizio di
appello, in cui ha il diritto di partecipare e che consente
il riesame del merito della causa e l'allegazione di nuove
prove che possono condurre alla riforma della decisione
oggetto di esecuzione;
b) se il reato in base al quale il mandato d'arresto
europeo e' stato emesso e' punibile con una pena o una
misura di sicurezza privative della liberta' personale a
vita, l'esecuzione di tale mandato e' subordinata alla
condizione che lo Stato membro di emissione preveda nel suo
ordinamento giuridico una revisione della pena comminata,
su richiesta o entro venti anni, oppure l'applicazione di
misure di clemenza alle quali la persona ha diritto in
virtu' della legge o della prassi dello Stato membro di
emissione, affinche' la pena o la misura in questione non
siano eseguite;
c) se la persona oggetto del mandato d'arresto
europeo ai fini di un'azione penale e' cittadino o
residente dello Stato italiano, la consegna e' subordinata
alla condizione che la persona, dopo essere stata
ascoltata, sia rinviata nello Stato membro di esecuzione
per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative
della liberta' personale eventualmente pronunciate nei suoi
confronti nello Stato membro di emissione".
- Il testo dell'art 30 comma 1 della legge 22 aprile
2005, n. 69, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 30 (Contenuto del mandato d'arresto europeo nella
procedura attiva di consegna). - 1. Il mandato d'arresto
europeo contiene le informazioni seguenti, nella
presentazione stabilita nel modello di cui all'allegato
annesso alla decisione quadro come modificato dall'articolo
2, paragrafo 3) della decisione quadro 2009/299/GAI del
Consiglio del 26 febbraio 2009:
a) identita' e cittadinanza del ricercato;
b) nome, indirizzo, numero di telefono e di fax,
indirizzo di posta elettronica dell'autorita' giudiziaria
emittente;
c) indicazione dell'esistenza dei provvedimenti
indicati dall'articolo 28;
d) natura e qualificazione giuridica del reato,
tenuto anche conto dell'articolo 2, paragrafo 2, della
decisione quadro;
e) descrizione del fatto contestato, compresi l'epoca
e il luogo di commissione, nonche', in caso di concorso di
persone, il grado di partecipazione del ricercato;
f) pena inflitta, se vi e' sentenza irrevocabile,
ovvero, negli altri casi, pena minima e massima stabilita
dalla legge;
g) per quanto possibile, le altre conseguenze del
reato.".
 
Art. 3
Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2010, n. 161

1. Al decreto legislativo 7 settembre 2010, n. 161, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, lettera n), dopo le parole "decisione quadro" sono aggiunte le seguenti: «come modificato dall'articolo 5, paragrafo 2) della decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009»; conseguentemente l'allegato II al presente decreto sostituisce il certificato richiamato dal decreto legislativo 7 settembre 2010, n. 161;
b) all'articolo 13, comma 1, la lettera i) e' sostituita dalla seguente:
«i) se l'interessato non e' comparso personalmente al processo terminato con la decisione da eseguire, a meno che il certificato attesti:
1) che, a tempo debito, e' stato citato personalmente e, pertanto, informato della data e del luogo fissati per il processo o che ne e' stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi, idonei a comprovare inequivocabilmente che ne era al corrente, nonche' che e' stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio; ovvero
2) che, essendo al corrente della data fissata per il processo, aveva conferito un mandato ad un difensore, di fiducia o d'ufficio, da cui in effetti e' stato assistito in giudizio; ovvero
3) che, dopo aver ricevuto la notifica della decisione ed essere stato espressamente informato del diritto a un nuovo processo o ad un ricorso in appello con possibilita' di parteciparvi per ottenere un riesame nel merito della imputazione, compresa l'assunzione di nuove prove, ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione o non ha richiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello entro il termine a tal fine stabilito.».

Note all'art. 3:
- Il testo dell'art. 2, comma 1, lettera n) decreto
legislativo 7 settembre 2010, n. 161 citato nelle note alle
premesse, come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
"Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto si intende per:
a) «decisione quadro»: la decisione quadro
2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa
all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento
alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure
privative della liberta' personale, ai fini della loro
esecuzione nell'Unione europea;
b) «sentenza di condanna»: una decisione definitiva
emessa da un organo giurisdizionale di uno Stato membro
dell'Unione europea con la quale vengono applicate, anche
congiuntamente, una pena o una misura di sicurezza nei
confronti di una persona fisica;
c) «persona condannata»: la persona fisica nei cui
confronti e' stata pronunciata una sentenza di condanna;
d) «trasmissione all'estero»: la procedura con cui
una sentenza di condanna pronunciata in Italia e' trasmessa
a un altro Stato membro dell'Unione europea, ai fini del
suo riconoscimento e della sua esecuzione in detto Stato;
e) «trasmissione dall'estero»: la procedura con cui
e' trasmessa in Italia, ai fini del suo riconoscimento e
della sua esecuzione, una sentenza di condanna emessa in un
altro Stato membro dell'Unione europea;
f) «pena»: qualsiasi pena detentiva di durata
limitata o illimitata irrogata con una sentenza di
condanna, a causa di un reato e a seguito di un
procedimento penale;
g) «misura di sicurezza»: qualsiasi misura di
sicurezza personale detentiva di durata limitata o
illimitata applicata con una sentenza di condanna, a causa
di un reato e a seguito di un procedimento penale;
h) «Stato di emissione»: lo Stato membro in cui viene
emessa la sentenza di condanna;
i) «Stato di esecuzione»: lo Stato membro al quale e'
trasmessa la sentenza di condanna ai fini del suo
riconoscimento e della sua esecuzione;
l) «riconoscimento»: il provvedimento pronunciato
dall'autorita' competente dello Stato di esecuzione con il
quale si consente di eseguire nello stesso una sentenza di
condanna pronunciata dall'autorita' giudiziaria dello Stato
di emissione;
m) «autorita' competente»: l'autorita' indicata da
uno Stato membro ai sensi dell'articolo 2 della decisione
quadro;
n) «certificato»: il certificato contenuto
nell'allegato I alla decisione quadro come modificato
dall'articolo 5, paragrafo 2) della decisione quadro
2009/299/GAI del Consiglio, dl 26 febbraio 2009.".
- Il testo dell'art. 13, comma 1, lettera n) del
decreto legislativo 7 settembre 2010, n. 161 citato nelle
note alle premesse, come modificato dal presente decreto,
cosi' recita:
"Art. 13 (Motivi di rifiuto del riconoscimento). - 1.
La corte di appello rifiuta il riconoscimento della
sentenza di condanna in uno dei seguenti casi:
a) se non sussiste una o piu' delle condizioni di cui
agli articoli 10, commi 1 e 2, e 11;
b) se il certificato e' incompleto o non corrisponde
manifestamente alla sentenza di condanna e non e' stato
completato o corretto entro il termine fissato ai sensi
dell'articolo 12, comma 3;
c) se risulta che la persona condannata e' stata
giudicata in via definitiva per gli stessi fatti da uno
degli Stati membri dell'Unione europea purche', in caso di
condanna, la pena sia stata gia' eseguita ovvero sia in
corso di esecuzione, ovvero non possa piu' essere eseguita
in forza delle leggi dello Stato che ha emesso la condanna;
d) se i fatti per i quali la trasmissione dall'estero
e' stata chiesta potevano essere giudicati in Italia e si
sia gia' verificata la prescrizione del reato o della pena;
e) se e' stata pronunciata, in Italia, sentenza di
non luogo a procedere, salvo che sussistano i presupposti
di cui all'articolo 434 del codice di procedura penale per
la revoca della sentenza;
e) se la pena e' prescritta secondo la legge
italiana;
f) se sussiste una causa di immunita' riconosciuta
dall'ordinamento italiano che rende impossibile
l'esecuzione della pena;
g) se la pena e' stata irrogata nei confronti di una
persona che, alla data di commissione del fatto, non era
imputabile per eta' secondo la legge italiana;
h) se alla data di ricezione della sentenza di
condanna da parte del Ministero della giustizia ai sensi
dell'articolo 12, la durata della pena ancora da scontare
e' inferiore a sei mesi;
i) se l'interessato non e' comparso personalmente al
processo terminato con la decisione da eseguire, a meno che
il certificato attesti:
1) che, a tempo debito, e' stato citato personalmente
e, pertanto, informato della data e del luogo fissati per
il processo o che ne e' stato di fatto informato
ufficialmente con altri mezzi, idonei a comprovare
inequivocabilmente che ne era al corrente, nonche' che e'
stato informato del fatto che una decisione poteva essere
emessa in caso di mancata comparizione in giudizio; ovvero
2) che, essendo al corrente della data fissata per il
processo, aveva conferito un mandato ad un difensore, di
fiducia o d'ufficio, da cui in effetti e' stato assistito
in giudizio; ovvero
3) che, dopo aver ricevuto la notifica della decisione
ed essere stato espressamente informato del diritto a un
nuovo processo o ad un ricorso in appello con possibilita'
di parteciparvi per ottenere un riesame nel merito della
imputazione, compresa l'assunzione di nuove prove, ha
dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione o
non ha richiesto un nuovo processo o presentato ricorso in
appello entro il termine a tal fine stabilito;
l) se lo Stato di emissione ha, prima della decisione
sul riconoscimento, rifiutato la richiesta formulata
dall'autorita' giudiziaria italiana di sottoporre la
medesima persona condannata a un procedimento penale o di
privarla della liberta' personale, per un reato commesso
anteriormente alla trasmissione della sentenza di condanna
e diverso da quello per cui la trasmissione e' avvenuta;
m) la pena irrogata comprende una misura di
trattamento medico o psichiatrico o altra misura privativa
della liberta' personale incompatibile con il sistema
penitenziario o sanitario dello Stato, salvo quanto
previsto dall'articolo 10, comma 5;
n) la sentenza di condanna si riferisce a reati che,
in base alla legge italiana, sono considerati commessi per
intero o in parte all'interno del territorio dello Stato o
in altro luogo a questo equiparato.
2. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), c), e),
i), m) ed n), la corte di appello, prima di decidere di
rifiutare il riconoscimento, consulta, anche tramite il
Ministero della giustizia, l'autorita' competente dello
Stato di emissione e richiede ogni informazione utile alla
decisione.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano, in quanto compatibili, anche alla sentenza con
cui e' applicata una misura di sicurezza".
 
Art. 4
Clausola di invarianza finanziaria

1. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto legislativo si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 15 febbraio 2016

MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Orlando, Ministro della giustizia

Gentiloni Silveri, Ministro degli
affari esteri e della cooperazione
internazionale

Alfano, Ministro dell'interno

Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando
 
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