Gazzetta n. 56 del 8 marzo 2016 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2016, n. 31 |
Attuazione della decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, che modifica le decisioni quadro 2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 2008/947/GAI, rafforzando i diritti processuali delle persone e promuovendo l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio del 26 febbraio 2009, che modifica le decisioni quadro 2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 2008/947/GAI, rafforzando i diritti processuali delle persone e promuovendo l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo; Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea del 2014 - e in particolare gli articoli 1 e 18, comma 1, lettera e) della predetta legge; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante approvazione del codice di procedura penale; Vista la legge 22 aprile 2005, n. 69, recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato di arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri; Visto il decreto legislativo 7 settembre 2010, n. 161, recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/909/GAI, relativo alla applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della liberta' personale, ai fini della loro esecuzione nella Unione europea; Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 2015; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2016; Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a il seguente decreto legislativo:
Art. 1 Disposizioni di principio e ambito di applicazione
1. Il presente decreto attua la decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio del 26 febbraio 2009, nella parte in cui modifica le decisioni quadro 2002/584/GAI e 2008/909/GAI, rafforzando i diritti processuali delle persone e promuovendo l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il testo dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O., cosi' recita: "Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione. 2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo e' trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega. 4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni". - La decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio che modifica le decisioni quadro 2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 2008/947/GAI, rafforzando i diritti processuali delle persone e promuovendo l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo, e' pubblicata nella G.U.U.E. 27 marzo 2009, n. L 81. - Il testo degli articoli 1 e 18 comma 1, lettera e) della legge 9 luglio 2015 n. 114 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2015, n. 176, cosi' recitano: "Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive europee). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare secondo le procedure, i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B alla presente legge. 2. I termini per l'esercizio delle deleghe di cui al comma 1 sono individuati ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234. 3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. 4. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attivita' ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonche' alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformita' all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Gli schemi dei predetti decreti legislativi sono, in ogni caso, sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari, ai sensi dell'articolo 31, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234" "Art. 18 (Delega al Governo per l'attuazione delle decisioni quadro). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo le procedure di cui all'articolo 31, commi 2, 3, 5 e 9, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per l'attuazione delle seguenti decisioni quadro: a) decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni; b) decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio; c) decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa al reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie; d) decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive; e) decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, che modifica le decisioni quadro 2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 2008/947/GAI, rafforzando i diritti processuali delle persone e promuovendo l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo; f) decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre 2009, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare; g) decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali. 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto delle disposizioni previste dalle singole decisioni quadro, nonche' dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), e), f) e g), della legge 24 dicembre 2012, n. 234. 3. Sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento delle decisioni quadro di cui al comma 1 e' acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con le modalita' ed i tempi di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234. 4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ad eccezione del comma 1, lettera a), ai cui oneri, pari a 310.000 euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni". - Il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 (Approvazione del codice di procedura penale) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 1988, n. 250, S.O. - Il testo della legge 22 aprile 2005, n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2005, n. 98. - Il decreto legislativo 7 ottobre 2010, n. 161 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla Decisione quadro 2008/909/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della liberta' personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° ottobre 2010, n. 230.
Note all'art. 1: - Per i riferimenti normativi alla decisione quadro 2009/299/GAI, si veda nelle note alle premesse. |
| Allegato I (di cui all'articolo 2, comma 1, lett.b))
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato II (articolo 3, comma 1, lett. a))
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2 Modifiche alla legge 22 aprile 2005, n. 69
1. Alla legge 22 aprile 2005, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 19, comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) quando il mandato di arresto europeo e' stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, irrogate mediante decisione pronunciata in absentia, e l'interessato non e' comparso personalmente nel processo concluso con siffatta decisione, la corte di appello puo', comunque, dar luogo alla consegna se il certificato attesta una delle seguenti condizioni: 1) l'interessato e' stato citato tempestivamente e personalmente, essendo informato inequivocabilmente della data e del luogo del processo che ha portato alla decisione pronunciata in absentia e del fatto che una tale decisione avrebbe potuto esser presa anche in absentia; 2) l'interessato, informato del processo a suo carico, e' stato rappresentato nel processo conclusosi con la menzionata decisione da un difensore, nominato dallo stesso interessato o d'ufficio; 3) l'interessato, ricevuta la notifica della decisione ed informato del diritto di ottenere un nuovo processo o della facolta' di dare inizio al giudizio di appello, in cui ha il diritto di partecipare e che consente il riesame del merito della causa e l'allegazione di nuove prove che possono condurre alla riforma della decisione oggetto di esecuzione, ha dichiarato espressamente di non opporsi a tale decisione, ne' ha chiesto la rinnovazione del processo o proposto ritualmente appello; 4) l'interessato non ha ricevuto personalmente la notifica della decisione, ma la ricevera' personalmente e senza indugio dopo la consegna nello Stato membro di emissione e, quindi, sara' espressamente informato dei termini entro i quali potra' esercitare il diritto a un nuovo processo o la facolta' di dare inizio al giudizio di appello, in cui ha il diritto di partecipare e che consente il riesame del merito della causa e l'allegazione di nuove prove che possono condurre alla riforma della decisione oggetto di esecuzione.»; b) all'articolo 30, comma 1, dopo le parole "decisione quadro" sono aggiunte le seguenti: «come modificato dall'articolo 2, paragrafo 3) della decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009»; conseguentemente l'allegato I al presente decreto sostituisce il modello richiamato dalla legge 22 aprile 2005, n. 69.
Note all'art. 2: - Il testo dell'art 19 comma 1 della legge 22 aprile 2005, n. 69, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 19 (Garanzie richieste allo Stato membro di emissione). - 1. L'esecuzione del mandato d'arresto europeo da parte dell'autorita' giudiziaria italiana, nei casi sotto elencati, e' subordinata alle seguenti condizioni: a) quando il mandato di arresto europeo e' stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, irrogate mediante decisione pronunciata in absentia, e l'interessato non e' comparso personalmente nel processo concluso con siffatta decisione, la corte di appello puo', comunque, dar luogo alla consegna se il certificato attesta una delle seguenti condizioni: 1) l'interessato e' stato citato tempestivamente e personalmente, essendo informato inequivocabilmente della data e del luogo del processo che ha portato alla decisione pronunciata in absentia e del fatto che una tale decisione avrebbe potuto esser presa anche in absentia; 2) l'interessato, informato del processo a suo carico, e' stato rappresentato nel processo conclusosi con la menzionata decisione da un difensore, nominato dallo stesso interessato o d'ufficio; 3) l'interessato, ricevuta la notifica della decisione ed informato del diritto di ottenere un nuovo processo o della facolta' di dare inizio al giudizio di appello, in cui ha il diritto di partecipare e che consente il riesame del merito della causa e l'allegazione di nuove prove che possono condurre alla riforma della decisione oggetto di esecuzione, ha dichiarato espressamente di non opporsi a tale decisione, ne' ha chiesto la rinnovazione del processo o proposto ritualmente appello; 4) l'interessato non ha ricevuto personalmente la notifica della decisione, ma la ricevera' personalmente e senza indugio dopo la consegna nello Stato membro di emissione e, quindi, sara' espressamente informato dei termini entro i quali potra' esercitare il diritto a un nuovo processo o la facolta' di dare inizio al giudizio di appello, in cui ha il diritto di partecipare e che consente il riesame del merito della causa e l'allegazione di nuove prove che possono condurre alla riforma della decisione oggetto di esecuzione; b) se il reato in base al quale il mandato d'arresto europeo e' stato emesso e' punibile con una pena o una misura di sicurezza privative della liberta' personale a vita, l'esecuzione di tale mandato e' subordinata alla condizione che lo Stato membro di emissione preveda nel suo ordinamento giuridico una revisione della pena comminata, su richiesta o entro venti anni, oppure l'applicazione di misure di clemenza alle quali la persona ha diritto in virtu' della legge o della prassi dello Stato membro di emissione, affinche' la pena o la misura in questione non siano eseguite; c) se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo ai fini di un'azione penale e' cittadino o residente dello Stato italiano, la consegna e' subordinata alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata nello Stato membro di esecuzione per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della liberta' personale eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione". - Il testo dell'art 30 comma 1 della legge 22 aprile 2005, n. 69, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 30 (Contenuto del mandato d'arresto europeo nella procedura attiva di consegna). - 1. Il mandato d'arresto europeo contiene le informazioni seguenti, nella presentazione stabilita nel modello di cui all'allegato annesso alla decisione quadro come modificato dall'articolo 2, paragrafo 3) della decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio del 26 febbraio 2009: a) identita' e cittadinanza del ricercato; b) nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica dell'autorita' giudiziaria emittente; c) indicazione dell'esistenza dei provvedimenti indicati dall'articolo 28; d) natura e qualificazione giuridica del reato, tenuto anche conto dell'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro; e) descrizione del fatto contestato, compresi l'epoca e il luogo di commissione, nonche', in caso di concorso di persone, il grado di partecipazione del ricercato; f) pena inflitta, se vi e' sentenza irrevocabile, ovvero, negli altri casi, pena minima e massima stabilita dalla legge; g) per quanto possibile, le altre conseguenze del reato.". |
| Art. 3 Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2010, n. 161
1. Al decreto legislativo 7 settembre 2010, n. 161, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2, comma 1, lettera n), dopo le parole "decisione quadro" sono aggiunte le seguenti: «come modificato dall'articolo 5, paragrafo 2) della decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009»; conseguentemente l'allegato II al presente decreto sostituisce il certificato richiamato dal decreto legislativo 7 settembre 2010, n. 161; b) all'articolo 13, comma 1, la lettera i) e' sostituita dalla seguente: «i) se l'interessato non e' comparso personalmente al processo terminato con la decisione da eseguire, a meno che il certificato attesti: 1) che, a tempo debito, e' stato citato personalmente e, pertanto, informato della data e del luogo fissati per il processo o che ne e' stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi, idonei a comprovare inequivocabilmente che ne era al corrente, nonche' che e' stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio; ovvero 2) che, essendo al corrente della data fissata per il processo, aveva conferito un mandato ad un difensore, di fiducia o d'ufficio, da cui in effetti e' stato assistito in giudizio; ovvero 3) che, dopo aver ricevuto la notifica della decisione ed essere stato espressamente informato del diritto a un nuovo processo o ad un ricorso in appello con possibilita' di parteciparvi per ottenere un riesame nel merito della imputazione, compresa l'assunzione di nuove prove, ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione o non ha richiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello entro il termine a tal fine stabilito.».
Note all'art. 3: - Il testo dell'art. 2, comma 1, lettera n) decreto legislativo 7 settembre 2010, n. 161 citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «decisione quadro»: la decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della liberta' personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea; b) «sentenza di condanna»: una decisione definitiva emessa da un organo giurisdizionale di uno Stato membro dell'Unione europea con la quale vengono applicate, anche congiuntamente, una pena o una misura di sicurezza nei confronti di una persona fisica; c) «persona condannata»: la persona fisica nei cui confronti e' stata pronunciata una sentenza di condanna; d) «trasmissione all'estero»: la procedura con cui una sentenza di condanna pronunciata in Italia e' trasmessa a un altro Stato membro dell'Unione europea, ai fini del suo riconoscimento e della sua esecuzione in detto Stato; e) «trasmissione dall'estero»: la procedura con cui e' trasmessa in Italia, ai fini del suo riconoscimento e della sua esecuzione, una sentenza di condanna emessa in un altro Stato membro dell'Unione europea; f) «pena»: qualsiasi pena detentiva di durata limitata o illimitata irrogata con una sentenza di condanna, a causa di un reato e a seguito di un procedimento penale; g) «misura di sicurezza»: qualsiasi misura di sicurezza personale detentiva di durata limitata o illimitata applicata con una sentenza di condanna, a causa di un reato e a seguito di un procedimento penale; h) «Stato di emissione»: lo Stato membro in cui viene emessa la sentenza di condanna; i) «Stato di esecuzione»: lo Stato membro al quale e' trasmessa la sentenza di condanna ai fini del suo riconoscimento e della sua esecuzione; l) «riconoscimento»: il provvedimento pronunciato dall'autorita' competente dello Stato di esecuzione con il quale si consente di eseguire nello stesso una sentenza di condanna pronunciata dall'autorita' giudiziaria dello Stato di emissione; m) «autorita' competente»: l'autorita' indicata da uno Stato membro ai sensi dell'articolo 2 della decisione quadro; n) «certificato»: il certificato contenuto nell'allegato I alla decisione quadro come modificato dall'articolo 5, paragrafo 2) della decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, dl 26 febbraio 2009.". - Il testo dell'art. 13, comma 1, lettera n) del decreto legislativo 7 settembre 2010, n. 161 citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 13 (Motivi di rifiuto del riconoscimento). - 1. La corte di appello rifiuta il riconoscimento della sentenza di condanna in uno dei seguenti casi: a) se non sussiste una o piu' delle condizioni di cui agli articoli 10, commi 1 e 2, e 11; b) se il certificato e' incompleto o non corrisponde manifestamente alla sentenza di condanna e non e' stato completato o corretto entro il termine fissato ai sensi dell'articolo 12, comma 3; c) se risulta che la persona condannata e' stata giudicata in via definitiva per gli stessi fatti da uno degli Stati membri dell'Unione europea purche', in caso di condanna, la pena sia stata gia' eseguita ovvero sia in corso di esecuzione, ovvero non possa piu' essere eseguita in forza delle leggi dello Stato che ha emesso la condanna; d) se i fatti per i quali la trasmissione dall'estero e' stata chiesta potevano essere giudicati in Italia e si sia gia' verificata la prescrizione del reato o della pena; e) se e' stata pronunciata, in Italia, sentenza di non luogo a procedere, salvo che sussistano i presupposti di cui all'articolo 434 del codice di procedura penale per la revoca della sentenza; e) se la pena e' prescritta secondo la legge italiana; f) se sussiste una causa di immunita' riconosciuta dall'ordinamento italiano che rende impossibile l'esecuzione della pena; g) se la pena e' stata irrogata nei confronti di una persona che, alla data di commissione del fatto, non era imputabile per eta' secondo la legge italiana; h) se alla data di ricezione della sentenza di condanna da parte del Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 12, la durata della pena ancora da scontare e' inferiore a sei mesi; i) se l'interessato non e' comparso personalmente al processo terminato con la decisione da eseguire, a meno che il certificato attesti: 1) che, a tempo debito, e' stato citato personalmente e, pertanto, informato della data e del luogo fissati per il processo o che ne e' stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi, idonei a comprovare inequivocabilmente che ne era al corrente, nonche' che e' stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio; ovvero 2) che, essendo al corrente della data fissata per il processo, aveva conferito un mandato ad un difensore, di fiducia o d'ufficio, da cui in effetti e' stato assistito in giudizio; ovvero 3) che, dopo aver ricevuto la notifica della decisione ed essere stato espressamente informato del diritto a un nuovo processo o ad un ricorso in appello con possibilita' di parteciparvi per ottenere un riesame nel merito della imputazione, compresa l'assunzione di nuove prove, ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione o non ha richiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello entro il termine a tal fine stabilito; l) se lo Stato di emissione ha, prima della decisione sul riconoscimento, rifiutato la richiesta formulata dall'autorita' giudiziaria italiana di sottoporre la medesima persona condannata a un procedimento penale o di privarla della liberta' personale, per un reato commesso anteriormente alla trasmissione della sentenza di condanna e diverso da quello per cui la trasmissione e' avvenuta; m) la pena irrogata comprende una misura di trattamento medico o psichiatrico o altra misura privativa della liberta' personale incompatibile con il sistema penitenziario o sanitario dello Stato, salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 5; n) la sentenza di condanna si riferisce a reati che, in base alla legge italiana, sono considerati commessi per intero o in parte all'interno del territorio dello Stato o in altro luogo a questo equiparato. 2. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), c), e), i), m) ed n), la corte di appello, prima di decidere di rifiutare il riconoscimento, consulta, anche tramite il Ministero della giustizia, l'autorita' competente dello Stato di emissione e richiede ogni informazione utile alla decisione. 3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alla sentenza con cui e' applicata una misura di sicurezza". |
| Art. 4 Clausola di invarianza finanziaria
1. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto legislativo si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 15 febbraio 2016
MATTARELLA Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Orlando, Ministro della giustizia
Gentiloni Silveri, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Alfano, Ministro dell'interno
Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando |
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