Gazzetta n. 56 del 8 marzo 2016 (vai al sommario) |
|
DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2016, n. 30 |
Attuazione della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi. |
|
|
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea; Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014 e in, particolare, l'articolo 7, recante principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2014/49/UE; Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 2015; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2016; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro della giustizia e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
E m a n a il seguente decreto legislativo:
Art. 1 Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
1. Al comma 1 dell'articolo 69-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera d), e' sostituita dalla seguente: «d) "depositi ammissibili al rimborso": i depositi che, ai sensi dell'articolo 96-bis.1, commi 1 e 2, sono astrattamente idonei a essere rimborsati da parte di un sistema di garanzia dei depositanti;»; b) la lettera e) e' sostituita dalla seguente: «e) "depositi protetti": i depositi ammissibili al rimborso che non superano il limite di rimborso da parte del sistema di garanzia dei depositanti previsto dall'articolo 96-bis.1, commi 3 e 4;». 2. Al comma 1-bis, lettera a), numero 1), dell'articolo 91 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: «dall'articolo 96-bis, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 96-bis.1, commi 3 e 4». 3. All'articolo 96 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 le parole: «Le banche di credito cooperativo aderiscono al sistema di garanzia dei depositanti costituito nel loro ambito.» sono abrogate; b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. I sistemi di tutela istituzionale di cui all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 possono essere riconosciuti come sistemi di garanzia dei depositanti.»; c) al comma 3 dopo la parola: «equivalente» sono aggiunte le seguenti: «almeno con riferimento al livello e all'ambito di copertura»; d) al comma 4 dopo le parole: «banche aderenti» sono aggiunte le seguenti: «in conformita' di quanto previsto dalla presente Sezione»; e) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. La pubblicita' e le comunicazioni che le banche sono tenute a effettuare per informare i clienti sulla garanzia dei depositanti sono disciplinate ai sensi del Titolo VI.». 4. Dopo l'articolo 96 sono inseriti i seguenti: «Art. 96.1 (Dotazione finanziaria dei sistemi di garanzia). - 1. I sistemi di garanzia hanno una dotazione finanziaria proporzionata alle proprie passivita' e comunque pari almeno allo 0,8 per cento dell'importo dei depositi protetti delle banche aderenti ad eccezione di quelli indicati all'articolo 96-bis.1, comma 4, come risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. 2. In fase di prima applicazione, il livello-obiettivo indicato al comma 1 e' raggiunto, in modo graduale, entro il 3 luglio 2024. Il termine e' prorogato sino al 3 luglio 2028, se prima del 3 luglio 2024 il sistema ha impiegato le proprie risorse per un ammontare superiore allo 0,8 per cento dell'importo dei depositi protetti delle banche aderenti al 31 dicembre dell'anno precedente ad eccezione di quelli indicati all'articolo 96-bis.1, comma 4. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, puo' prevedere, previa approvazione della Commissione europea, una dotazione finanziaria inferiore a quella indicata al comma 1, e pari almeno allo 0,5 per cento dell'importo dei depositi protetti delle banche aderenti, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 96-bis.1, comma 4, se: a) e' improbabile che una quota rilevante della dotazione finanziaria venga utilizzata per misure diverse da quelle di cui all'articolo 96-bis, comma 1-bis, lettere b) e c); e b) il settore bancario in cui operano gli aderenti al sistema di garanzia e' altamente concentrato e una grande quantita' di attivita' e' detenuta da un ridotto numero di banche o di gruppi bancari che, data la loro dimensione, in caso di dissesto sarebbero probabilmente soggetti a risoluzione. 4. Se, dopo la data indicata al comma 1, la dotazione finanziaria si riduce al di sotto del livello-obiettivo ivi indicato, o, se del caso, di quello stabilito ai sensi del comma 3, essa e' ripristinata mediante il versamento di contributi periodici ai sensi dell'articolo 96.2, comma 1. Il ripristino avviene entro sei anni, se la dotazione finanziaria si riduce a meno di due terzi del livello-obiettivo. 5. La dotazione finanziaria costituisce un patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio del sistema di garanzia e da quello di ciascun aderente, nonche' da ogni altro fondo istituito presso lo stesso sistema di garanzia. Delle obbligazioni contratte in relazione agli interventi e ai finanziamenti disciplinati dalla presente Sezione il sistema di garanzia risponde esclusivamente con la dotazione finanziaria. Salvo quanto previsto dalla presente Sezione, su di essa non sono ammesse azioni dei creditori del sistema di garanzia o nell'interesse di quest'ultimo, ne' quelle dei creditori dei singoli aderenti o degli altri fondi eventualmente istituiti presso lo stesso sistema di garanzia. Art. 96.2 (Finanziamento dei sistemi di garanzia e investimento delle risorse). - 1. Per costituire la dotazione finanziaria dei sistemi di garanzia, gli aderenti versano contributi almeno annualmente, per l'ammontare determinato dal sistema stesso ai sensi del comma 2. I contributi possono assumere la forma di impegni di pagamento, se cio' e' autorizzato dal sistema di garanzia e nell'ammontare da esso determinato, comunque non superiore al 30 per cento dell'importo totale della dotazione finanziaria del sistema; il loro pagamento puo' essere richiesto nei casi predeterminati previsti dallo statuto del sistema di garanzia. 2. I contributi dovuti dalle banche aderenti sono proporzionati all'ammontare dei loro depositi protetti, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 96-bis.1, comma 4, e al loro profilo di rischio. Essi possono essere determinati dai sistemi di garanzia sulla base dei propri metodi interni di valutazione del rischio e tenendo conto delle diverse fasi del ciclo economico, del possibile impatto prociclico e dell'eventuale partecipazione da parte delle banche aderenti a un sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013. La Banca d'Italia approva i metodi interni, informandone l'ABE. 3. Il sistema di garanzia, se deve procedere al rimborso dei depositi protetti e la dotazione finanziaria e' insufficiente, chiede agli aderenti di integrarla mediante il versamento di contributi straordinari non superiori allo 0,5 per cento dei depositi protetti, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 96-bis.1, comma 4, per anno solare o, in casi eccezionali e con il consenso della Banca d'Italia, di ammontare piu' elevato. 4. La Banca d'Italia puo' disporre il differimento, in tutto o in parte, del pagamento dei contributi di cui al comma 3 da parte di un aderente se il pagamento ne metterebbe a repentaglio la liquidita' o la solvibilita'. Il differimento e' accordato per un periodo massimo di sei mesi ed e' rinnovabile su richiesta dell'aderente. I contributi differiti sono in ogni caso versati se la Banca d'Italia accerta che le condizioni per il differimento sono venute meno. 5. I sistemi di garanzia assicurano di avere accesso a fonti di finanziamento alternative a breve termine per far fronte alle proprie obbligazioni e possono ricorrere a finanziamenti aggiuntivi provenienti da fonti ulteriori. 6. La dotazione finanziaria e' investita in attivita' a basso rischio e con sufficiente diversificazione. 7. Entro il 31 marzo di ciascun anno la Banca d'Italia informa l'ABE circa l'importo dei depositi protetti dai sistemi di garanzia italiani e dell'importo della dotazione finanziaria dei sistemi al 31 dicembre del precedente anno.». 5. All'articolo 96-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1, e' sostituito dal seguente: «1. I sistemi di garanzia tutelano i depositanti: a) delle banche italiane aderenti, incluse le loro succursali comunitarie e, se previsto dallo statuto, le loro succursali extracomunitarie; b) delle succursali italiane delle banche extracomunitarie aderenti; c) delle succursali italiane delle banche comunitarie aderenti.». b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: «1-bis. I sistemi di garanzia: a) effettuano, nei limiti e secondo le modalita' indicati negli articoli 96-bis.1 e 96-bis.2, rimborsi nei casi di liquidazione coatta amministrativa delle banche italiane e delle succursali italiane di banche extracomunitarie; per le succursali di banche comunitarie operanti in Italia che abbiano aderito in via integrativa a un sistema di garanzia italiano, i rimborsi hanno luogo se e' intervenuto il sistema di garanzia dello Stato di appartenenza; b) contribuiscono al finanziamento della risoluzione delle banche italiane e delle succursali italiane di banche extracomunitarie secondo le modalita' e nei limiti previsti dal decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180; c) se previsto dallo statuto, possono intervenire in operazioni di cessione di attivita', passivita', aziende, rami d'azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco di cui all'articolo 90, comma 2, se il costo dell'intervento non supera il costo che il sistema, secondo quanto ragionevolmente prevedibile in base alle informazioni disponibili al momento dell'intervento, dovrebbe sostenere per il rimborso dei depositi; d) se previsto dallo statuto, possono effettuare interventi nei confronti di banche italiane e succursali italiane di banche extracomunitarie per superare lo stato di dissesto o di rischio di dissesto di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180. 1-ter. Lo statuto del sistema di garanzia definisce modalita' e condizioni degli interventi di cui al comma 1-bis, lettera d), con particolare riguardo a: a) gli impegni che la banca beneficiaria dell'intervento deve assumere per rafforzare i propri presidi dei rischi anche al fine di non pregiudicare l'accesso dei depositanti ai depositi; b) la verifica sul rispetto degli impegni assunti dalla banca ai sensi della lettera a); c) il costo dell'intervento, che non supera il costo che il sistema, secondo quanto ragionevolmente prevedibile, dovrebbe sostenere per effettuare altri interventi nei casi previsti dalla legge o dallo statuto. 1-quater. L'intervento di cui al comma 1-bis, lettera d), puo' essere effettuato, se la Banca d'Italia ha accertato che: a) non e' stata avviata un'azione di risoluzione ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180] e comunque non ne sussistono le condizioni; e b) la banca beneficiaria dell'intervento e' in grado di versare i contributi straordinari ai sensi dell'articolo 96.2, comma 3. 1-quinquies. Dopo che il sistema di garanzia ha effettuato un intervento ai sensi del comma 1-bis, lettera d), le banche aderenti gli forniscono senza indugio, se necessario sotto forma di contributi straordinari, risorse pari a quelle utilizzate per l'intervento, se: a) la dotazione finanziaria del sistema si e' ridotta a meno del 25 per cento del livello-obiettivo di cui all'articolo 96.1, comma 1, o, se del caso, del diverso livello stabilito dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 96.1, comma 3; oppure b) la dotazione finanziaria del sistema si e' ridotta a meno di due terzi del livello-obiettivo di cui all'articolo 96.1, comma 1, o, se del caso, del diverso livello stabilito dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 96.1, comma 3, ed emerge la necessita' di effettuare il rimborso di depositi protetti. 1-sexies. Finche' il livello-obiettivo di cui all'articolo 96.1, comma 1, o, se del caso, del diverso livello stabilito dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 96.1, comma 3 non e' raggiunto, le soglie di cui al comma 1-quinquies sono riferite all'effettiva dotazione finanziaria disponibile.»; c) i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sono abrogati. 6. Dopo l'articolo 96-bis sono inseriti i seguenti: «Art. 96-bis.1 (Depositi ammissibili al rimborso e ammontare massimo rimborsabile). - 1. Sono ammissibili al rimborso i crediti che possono essere fatti valere nei confronti della banca in liquidazione coatta amministrativa, secondo quanto previsto dalla Sezione III, relativi ai fondi acquisiti dalla banca con obbligo di restituzione, sotto forma di depositi o sotto altra forma, nonche' agli assegni circolari e agli altri titoli di credito ad essi assimilabili. 2. In deroga al comma 1, non sono ammissibili al rimborso: a) i depositi effettuati in nome e per conto proprio da banche, enti finanziari come definiti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 26), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, imprese di investimento, imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione, organismi di investimento collettivo del risparmio, fondi pensione, nonche' enti pubblici; b) i fondi propri come definiti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 118), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo o del Consiglio del 26 giugno 2013; c) i depositi derivanti da transazioni in relazione alle quali sia intervenuta una condanna definitiva per i reati previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale; resta fermo quanto previsto dall'articolo 648-quater del codice penale. d) i depositi i cui titolari, al momento dell'avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa, non risultano identificati ai sensi della disciplina in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo; e) le obbligazioni e i crediti derivanti da accettazioni, paghero' cambiari e operazioni in titoli. 3. L'ammontare massimo oggetto di rimborso ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 1-bis, lettera a), e' pari a 100.000 euro per ciascun depositante. Il limite e' adeguato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 7, della direttiva 2014/49/UE. 4. Il limite indicato al comma 3 non si applica, nei nove mesi successivi al loro accredito o al momento in cui divengono disponibili, ai depositi di persone fisiche aventi ad oggetto importi derivanti da: a) operazioni relative al trasferimento o alla costituzione di diritti reali su unita' immobiliari adibite ad abitazione; b) divorzio, pensionamento, scioglimento del rapporto di lavoro, invalidita' o morte; c) il pagamento di prestazioni assicurative, di risarcimenti o di indennizzi in relazione a danni per fatti considerati dalla legge come reati contro la persona o per ingiusta detenzione. 5. Ai fini del calcolo del limite di cui al comma 3: a) i depositi presso un conto di cui due o piu' soggetti sono titolari come partecipanti di un ente senza personalita' giuridica sono trattati come se fossero effettuati da un unico depositante; b) se piu' soggetti hanno pieno diritto sulle somme depositate su un conto, la quota spettante a ciascuno di essi e' considerata nel calcolo; c) si tiene conto della compensazione di eventuali debiti del depositante nei confronti della banca, se esigibili alla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 83, comma 1, nella misura in cui la compensazione e' possibile a norma delle disposizioni di legge o di previsioni contrattuali applicabili. Art. 96-bis.2 (Modalita' del rimborso dei depositi). - 1. Il rimborso e' effettuato entro sette giorni lavorativi dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 83, comma 1, senza che sia necessario presentare alcuna richiesta al sistema di garanzia. A tal fine, la banca aderente trasmette tempestivamente al sistema di garanzia le informazioni necessarie sui depositi e sui depositanti su richiesta del sistema stesso. Il rimborso e' effettuato in euro o nella valuta dello Stato dove risiede il titolare del deposito; se il conto e' denominato in una valuta diversa, il tasso di cambio utilizzato e' quello della data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 83, comma 1. 2. Il sistema di garanzia puo' differire il rimborso nei seguenti casi: a) vi e' incertezza sul diritto del titolare a ricevere il rimborso o il deposito e' oggetto di una controversia in sede giudiziale o presso un organismo di risoluzione stragiudiziale delle controversie, la cui definizione incide su tale diritto o sull'ammontare del rimborso; b) il deposito e' soggetto a misure restrittive imposte da uno Stato o da un'organizzazione internazionale, finche' detta misura restrittiva e' efficace; c) se non e' stata effettuata alcuna operazione relativa al deposito nei ventiquattro mesi precedenti la data di cui al comma 1; in questo caso il rimborso e' effettuato entro sei mesi dalla data di cui al comma 1, fermo restando che non e' dovuto alcun rimborso se il valore del deposito e' inferiore ai costi amministrativi che il sistema di garanzia sosterrebbe per effettuare il rimborso medesimo; d) l'importo da rimborsare come definito dall'articolo 96-bis.1, comma 4, eccede 100.000 euro; il differimento opera per la sola eccedenza e il rimborso e' effettuato entro sei mesi dalla data prevista dal comma 1; e) il rimborso va effettuato ai sensi dell'articolo 96-quater.2, comma 2; in tal caso, il termine di cui al comma 1 decorre dalla data in cui il sistema di garanzia riceve le risorse. 3. In deroga al comma 1, se un depositante, o altra persona avente diritto o un interesse sulle somme depositate su un conto, e' sottoposto a un procedimento penale, a misura di prevenzione o a provvedimenti di sequestro connessi con il riciclaggio di proventi di attivita' illecite, il sistema di garanzia puo' sospendere i pagamenti relativi al depositante fino al passaggio in giudicato della sentenza di proscioglimento o assoluzione. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 96-bis.1, comma 2, lettera c). 4. Il diritto al rimborso si estingue decorsi cinque anni dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di avvio della liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 83, comma 1. La decadenza e' impedita dalla proposizione della domanda giudiziale, salvo che il processo si estingua, o dal riconoscimento del diritto da parte del sistema di garanzia. 5. I sistemi di garanzia, quando effettuano i rimborsi ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 1-bis, lettera a), subentrano nei diritti dei depositanti nei confronti della banca in liquidazione coatta amministrativa nei limiti dei rimborsi effettuati, beneficiando della preferenza di cui all'articolo 91, comma1-bis, lettera b), numero 2). Art. 96-bis.3 (Obblighi dei sistemi di garanzia). - 1. I sistemi di garanzia: a) dispongono di assetti di governo, di strutture organizzative e di sistemi di controllo adeguati allo svolgimento della loro attivita'; b) effettuano con regolarita', almeno ogni tre anni, prove di resistenza della propria capacita' di effettuare gli interventi di cui all'articolo 96-bis: a tal fine essi possono chiedere informazioni alla banche aderenti, che sono conservate per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle prove di resistenza; c) redigono la corrispondenza con i depositanti delle banche aderenti nella lingua o nelle lingue utilizzate dalla banca presso cui si trova il deposito protetto per le comunicazioni con i propri depositanti ai sensi del Titolo VI o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui e' stabilita la succursale presso cui e' costituito il deposito protetto; d) garantiscono la riservatezza di notizie, informazioni e dati in loro possesso in ragione della propria attivita' istituzionale; e) redigono il proprio bilancio, soggetto a revisione legale dei conti. 2. I componenti degli organi dei sistemi di garanzia e a coloro che prestano la loro attivita' per essi sono vincolati al segreto professionale in relazione alle notizie, le informazioni e i dati indicati al comma 1, lettera d). 3. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso i sistemi di garanzia si applica l'articolo 26, ad eccezione del comma 3, lettere c) ed e). Art. 96-bis.4 (Informazioni da fornire ai sistemi di garanzia). - 1. I sistemi di garanzia possono chiedere ai propri aderenti le informazioni necessarie ai fini del rimborso dei depositanti. A tal fine, le banche classificano i depositi in modo da consentire l'immediata identificazione di quelli ammessi al rimborso.». 7. L'articolo 96-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' sostituito dal seguente: «Art. 96-ter (Poteri della Banca d'Italia). - 1. La Banca d'Italia, avendo riguardo alla tutela dei depositanti e alla capacita' dei sistemi di garanzia di effettuare i rimborsi dei depositi protetti: a) riconosce i sistemi di garanzia, approvandone gli statuti, a condizione che i sistemi stessi presentino caratteristiche adeguate allo svolgimento delle funzioni disciplinate dalla presente sezione e tali da comportare una ripartizione equilibrata dei rischi di insolvenza sul sistema bancario; se lo statuto prevede che possano essere attuati gli interventi indicati all'articolo 96-bis, comma 1-bis, lettera d), verifica che il sistema di garanzia sia dotato di procedure e sistemi appropriati per selezionare la tipologia di intervento, darvi esecuzione e monitorarne i rischi; b) vigila sul rispetto di quanto previsto ai sensi della presente sezione; a tal fine si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 51, comma 1, 52 e 53-bis, comma 1, lettere a), b) e c), nonche', al fine di verificare l'esattezza dei dati e delle informazioni forniti alla Banca d'Italia, l'articolo 54, comma 1; c) verifica che la tutela offerta dai sistemi di garanzia esteri cui aderiscono le succursali italiane di banche extracomunitarie sia equivalente a quella offerta dai sistemi di garanzia italiani ai sensi di quanto previsto all'articolo 96, comma 3; d) le procedure di coordinamento con le autorita' degli Stati membri in ordine all'adesione delle succursali di banche comunitarie a un sistema di garanzia italiano e alla loro esclusione dallo stesso; e) congiuntamente alle autorita' degli Stati membri interessati, approva l'istituzione di sistemi di garanzia transfrontalieri o la fusione fra sistemi di garanzia di Stati membri diversi e partecipa alla vigilanza su di essi; f) informa senza indugio i sistemi di garanzia se rileva che una banca aderente presenta criticita' tali da poter determinare l'attivazione del sistema; g) puo' emanare disposizioni attuative delle norme contenute nella presente Sezione. 2. I sistemi di garanzia informano tempestivamente la Banca d'Italia degli atti e degli eventi di maggior rilievo relativi all'esercizio delle proprie funzioni e trasmettono, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione dettagliata sull'attivita' svolta nell'anno precedente e sul piano delle attivita' predisposto per l'anno in corso.». 8. L'articolo 96-quater del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' sostituito dal seguente: «Art. 96-quater (Esclusione). - 1. Le banche possono essere escluse dai sistemi di garanzia in caso di inadempimento di eccezionale gravita' agli obblighi derivanti dall'adesione ai sistemi stessi. 2. L'inadempimento e' contestato dal sistema di garanzia, previo assenso della Banca d'Italia, concedendo alla banca un termine di sei mesi per adempiere. Decorso inutilmente il termine, prorogabile per un periodo non superiore a tre mesi, i sistemi di garanzia comunicano alla banca l'esclusione. 3. Sono protetti dal sistema di garanzia i fondi acquisiti fino alla data di ricezione della comunicazione di esclusione. Di tale comunicazione la banca esclusa da' tempestiva notizia ai depositanti secondo le modalita' indicate dalla Banca d'Italia ai sensi del titolo VI. 4. La mancata adesione a un sistema di garanzia, o l'esclusione da esso, comporta la revoca dell'autorizzazione all'attivita' bancaria. Resta ferma la possibilita' di disporre la liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 80 o la risoluzione ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180.». 9. Dopo l'articolo 96-quater del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono inseriti i seguenti: «Art. 96-quater.1 (Prestiti fra sistemi di garanzia). - 1. Un sistema di garanzia puo' erogare prestiti su base volontaria a un altro sistema di garanzia, anche se istituito in uno altro Stato membro, se quest'ultimo: a) non e' in grado di adempiere i propri obblighi di rimborso a causa dell'insufficienza della propria dotazione finanziaria; b) ha gia' fatto ricorso ai contributi straordinari; c) utilizza i fondi presi a prestito per il rimborso dei depositanti; d) non deve rimborsare un prestito ad altri sistemi di garanzia; e) indica l'importo richiesto, comunque non superiore allo 0,5 per cento dei depositi da esso garantiti, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 96-bis.1, comma 4; f) informa senza indugio l'ABE, dando comunicazione di quanto previsto alle lettere a), b), c), d), ed e). 2. L'erogazione del prestito e' soggetta alle seguenti condizioni: a) il prestito e' rimborsato entro cinque anni; gli interessi sono corrisposti solo al momento del rimborso; b) il tasso di interesse e' pari almeno al tasso per operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea durante la durata del prestito; c) il sistema di garanzia mutuante informa l'ABE del tasso di interesse iniziale e della durata del prestito. 3. Se un sistema di garanzia ha preso in prestito fondi ai sensi del presente articolo, i contributi da versare al sistema sono determinati in misura sufficiente a ripagare l'importo preso a prestito e ristabilire la dotazione finanziaria quanto prima. Art. 96-quater.2 (Cooperazione fra sistemi di garanzia dei depositanti). - 1. Il rimborso dei depositanti delle succursali italiane di banche comunitarie e' effettuato dal sistema di garanzia italiano individuato dalla Banca d'Italia, per conto del sistema di garanzia dello Stato membro di origine e dopo che quest'ultimo gli ha fornito i fondi necessari. Il sistema di garanzia italiano: a) effettua i rimborsi conformemente alle istruzioni del sistema di garanzia dello Stato membro di origine e a fronte di un indennizzo per le spese sostenute; il sistema di garanzia italiano che effettua il rimborso non e' responsabile degli atti compiuti conformemente alle istruzioni ricevute; b) informa i depositanti interessati per conto del sistema di garanzia dello Stato membro di origine ed e' abilitato a ricevere la corrispondenza proveniente da questi depositanti e indirizzata al sistema dello Stato membro di origine. 2. Quando si procede al rimborso dei depositi di una banca italiana con succursali stabilite in altri Stati membri, il sistema di garanzia cui la banca aderisce: a) impartisce istruzioni al sistema di garanzia dello Stato membro ai fini del rimborso; b) fornisce senza indugio al sistema di garanzia dello Stato membro i fondi necessari ai fini del rimborso e lo indennizza dei costi sostenuti. 3. I sistemi di garanzia istituiti in Italia scambiano con i sistemi di garanzia degli Stati membri in cui sono stabilite succursali di banche italiane le informazioni acquisite nell'ambito della propria attivita' istituzionale. Ai dati ricevuti si applica l'articolo 96-bis.3, commi 1, lettera d), e 2. 4. I sistemi di garanzia concludono fra di essi accordi di cooperazione, che tengono conto dei requisiti di cui all'articolo 96-bis.3, commi 1, lettera d), e 2. L'assenza degli accordi non influisce sui diritti dei depositanti. Gli accordi sono trasmessi alla Banca d'Italia, che ne informa l'ABE. In mancanza di un accordo o se vi e' una disputa circa la sua interpretazione, il sistema di garanzia puo' deferire la questione all'ABE conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010. 5. Un sistema di garanzia istituito e riconosciuto in Italia puo' fondersi con sistemi di garanzia di altri Stati membri. Possono essere istituiti sistemi di garanzia transfrontalieri. Art. 96-quater.3 (Adesione ad altro sistema di garanzia). - 1. Una banca che intende aderire a un diverso sistema di garanzia, anche se istituito in un altro Stato membro, ne da' comunicazione con almeno sei mesi di anticipo alla Banca d'Italia e al sistema di garanzia a cui aderisce. Durante questo periodo, la banca e' tenuta a versare i contributi al sistema di garanzia cui aderisce. Al momento dell'adesione al nuovo sistema, il sistema originario trasferisce al nuovo sistema i contributi ricevuti dalla banca durante i dodici mesi precedenti, ad eccezione dei contributi straordinari di cui all'articolo 96.2, comma 3. 2. Il trasferimento dei contributi previsto dal comma 1 non si applica se la banca e' stata esclusa da un sistema di garanzia. 3. Se, a seguito di cessione, alcuni depositi della banca cedente divengono protetti da un sistema di garanzia diverso rispetto a quello a cui aderisce la banca cedente, il sistema cui aderisce la banca cedente trasferisce all'altro i contributi ricevuti dalla banca cedente durante i dodici mesi precedenti, ad eccezione dei contributi straordinari di cui all'articolo 96.2, comma 3, in proporzione all'importo dei depositi protetti trasferiti ad eccezione di quelli indicati all'articolo 96-bis.1, comma 4. Il presente comma si applica anche in caso di fusione o di scissione. Art. 96-quater.4 (Interventi finanziati su base volontaria). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 96-bis, comma 1-bis, lettera d), e per le stesse finalita' ivi indicate, il sistema di garanzia puo' effettuare, se previsto dallo statuto e secondo le modalita' concordate tra le banche, interventi mediante risorse corrisposte su base volontaria dalle banche aderenti e senza ricorso alla dotazione finanziaria prevista dall'articolo 96.1. A tali risorse si applica l'articolo 96.1, comma 5.».
Avvertenza
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (rifusione) e' pubblicata nella G.U.U.E. 12 giugno 2014, n. L 173. - La legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3. - Il testo dell'art. 7 della legge 9 luglio 2015, n. 114 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2015, n. 176, cosi' recita: «Art. 7 (Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi). - 1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi, il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 1, comma 1, in quanto compatibili, e a quelli indicati dalla medesima direttiva, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) apportare alla disciplina nazionale in materia di sistemi di garanzia dei depositi prevista dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva, avendo riguardo agli obiettivi della tutela dei risparmiatori e della stabilita' del sistema bancario, nonche' in conformita' con gli orientamenti dell'Autorita' bancaria europea e nel rispetto degli atti delegati adottati dalla Commissione europea; b) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia; c) individuare nella Banca d'Italia l'autorita' amministrativa competente e l'autorita' designata, ai sensi degli articoli 2 e 3 della direttiva; d) definire le modalita' di intervento dei sistemi di garanzia dei depositi diverse dal rimborso ai depositanti; e) determinare: 1) le caratteristiche dei depositi che beneficiano della copertura offerta dai sistemi di garanzia, nonche' l'importo della copertura e la tempistica dei rimborsi ai depositanti con le seguenti precisazioni: 1.1) prevedere che i depositi su un conto di cui due o piu' persone siano titolari come membri di una societa' di persone o di altra associazione o gruppo di natura analoga senza personalita' giuridica vengano cumulati e trattati come se fossero effettuati da un unico depositante ai fini del calcolo del limite di 100.000 euro previsto dalla direttiva; 1.2) prevedere che le posizioni debitorie del depositante nei confronti dell'ente creditizio siano prese in considerazione nel calcolo dell'importo rimborsabile, se esigibili alla data in cui il deposito viene dichiarato «indisponibile», nella misura in cui la compensazione e' possibile a norma delle disposizioni di legge o contrattuali che disciplinano il contratto tra l'ente creditizio e il depositante; 1.3) limitare il periodo entro il quale i depositanti, i cui depositi non sono stati rimborsati o riconosciuti dai sistemi di garanzia dei depositi, possono reclamare il rimborso dei loro depositi; 2) le modalita' e la tempistica per la raccolta dei mezzi finanziari da parte dei sistemi di garanzia dei depositi, prevedendo che i membri di un sistema di protezione istituzionale versino contributi piu' bassi a tali sistemi; 3) le modalita' di investimento dei mezzi finanziari raccolti dai sistemi di garanzia dei depositi; 4) la concessione di prestiti da parte dei sistemi di garanzia dei depositi ad altri sistemi all'interno dell'Unione europea; 5) le procedure di condivisione di informazioni e comunicazioni con sistemi di garanzia dei depositi e i loro membri in Italia e nell'Unione europea. 2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorita' interessate vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.» - Il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n. 230, S.O.
Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 69-bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 69-bis (Definizioni). - 1. Ai fini del presente titolo si intendono per: a) «alta dirigenza»: il direttore generale, i vice-direttori generali e le cariche ad esse assimilate, i responsabili delle principali aree di affari e coloro che rispondono direttamente all'organo amministrativo; b) «autorita' di risoluzione a livello di gruppo»: l'autorita' di risoluzione dello Stato membro in cui si trova l'autorita' di vigilanza su base consolidata; c) «depositi»: i crediti relativi ai fondi acquisiti dalle banche con obbligo di rimborso; non costituiscono depositi i crediti relativi a fondi acquisiti dalla banca debitrice rappresentati da strumenti finanziari indicati dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero il cui capitale non e' rimborsabile alla pari, ovvero il cui capitale e' rimborsabile alla pari solo in forza di specifici accordi o garanzie concordati con la banca o terzi; costituiscono depositi i certificati di deposito purche' non rappresentati da valori mobiliari emessi in serie; d) «depositi ammissibili al rimborso»: i depositi che, ai sensi dell'art. 96-bis.1, commi 1 e 2, sono astrattamente idonei a essere rimborsati da parte di un sistema di garanzia dei depositanti; e) «depositi protetti»: i depositi ammissibili al rimborso che non superano il limite di rimborso da parte del sistema di garanzia dei depositanti previsto dall'art. 96-bis.1, commi 3 e 4; f) «provvedimenti di risanamento»: i provvedimenti con cui sono disposte: 1) l'amministrazione straordinaria, nonche' le misure adottate nel suo ambito; 2) le misure previste nei Capi II, III e IV del Titolo IV, del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2014/59/UE; 3) le misure, equivalenti a quelle indicate ai numeri 1) e 2), adottate da autorita' di altri Stati comunitari; g) «risoluzione»: la procedura di cui all'art. 1, comma 1, lettera uu) del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2014/59/UE; h) «sistema di tutela istituzionale»: un accordo riconosciuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013; i) «sostegno finanziario pubblico straordinario»: gli aiuti di Stato e i sostegni finanziari pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera mmm), del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2014/59/UE; l) «succursale significativa»: una succursale di una banca in uno Stato comunitario considerata significativa dalla Banca d'Italia.". - Il testo dell'art. 91 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 91 (Restituzioni e riparti). - 1. I commissari procedono alle restituzioni dei beni nonche' degli strumenti finanziari relativi ai servizi di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e, secondo l'ordine stabilito dall'art. 111 della legge fallimentare fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis, alla ripartizione dell'attivo liquidato. Le indennita' e i rimborsi spettanti agli organi della procedura di amministrazione straordinaria e ai commissari della gestione provvisoria che abbiano preceduto la liquidazione coatta amministrativa sono equiparate alle spese indicate nell'art. 111, comma primo, numero 1), della legge fallimentare. Il pagamento dei crediti prededucibili e' effettuato previo parere favorevole del comitato di sorveglianza. 1-bis. In deroga a quanto previsto dall'art. 2741 del codice civile e dall'art. 111 della legge fallimentare, nella ripartizione dell'attivo liquidato ai sensi del comma 1: a) i seguenti crediti sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri crediti chirografari: 1) la parte dei depositi di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese ammissibili al rimborso e superiore all'importo previsto dall'art. 96-bis.1, commi 3 e 4; 2) i medesimi depositi indicati al numero 1), effettuati presso succursali extracomunitarie di banche aventi sede legale in Italia; b) sono soddisfatti con preferenza rispetto ai crediti indicati alla lettera a): 1) i depositi protetti; 2) i crediti vantati dai sistemi di garanzia dei depositanti a seguito della surroga nei diritti e negli obblighi dei depositanti protetti; c) sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri crediti chirografari ma dopo che siano stati soddisfatti i crediti indicati alle lettere a) e b), gli altri depositi presso la banca. 2. Se risulta rispettata, ai sensi dell'art. 22 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la separazione del patrimonio della banca da quelli dei clienti iscritti nell'apposita sezione separata dello stato passivo, ma non sia rispettata la separazione dei patrimoni dei detti clienti tra di loro ovvero gli strumenti finanziari non risultino sufficienti per l'effettuazione di tutte le restituzioni, i commissari procedono, ove possibile, alle restituzioni ai sensi del comma 1 in proporzione dei diritti per i quali ciascuno dei clienti e' stato ammesso alla sezione separata dello stato passivo, ovvero alla liquidazione degli strumenti finanziari di pertinenza della clientela e alla ripartizione del ricavato secondo la medesima proporzione. 3. I clienti iscritti nell'apposita sezione separata dello stato passivo concorrono con i creditori chirografi ai sensi dall'art. 111, comma 1, numero 3) della legge fallimentare, per l'intero, nell'ipotesi in cui non risulti rispettata la separazione del patrimonio della banca da quelli dei clienti ovvero per la parte del diritto rimasto insoddisfatto, nei casi previsti dal comma 2. 4. I commissari, sentito il comitato di sorveglianza e previa autorizzazione della Banca d'Italia, anche prima che siano realizzate tutte le attivita' e accertate tutte le passivita', possono eseguire riparti parziali e restituzioni, anche integrali, sia a favore di tutti gli aventi diritto sia a favore di talune categorie di essi, anche per intero, trattenendo quanto stimato necessario per il pagamento dei debiti prededucibili. 5. Fatto salvo quanto previsto dai commi 8, 9, 10, i riparti e le restituzioni non devono pregiudicare la possibilita' della definitiva assegnazione delle quote e dei beni spettanti a tutti gli aventi diritto. 6. Nell'effettuare i riparti e le restituzioni, i commissari, in presenza di pretese di creditori o di altri interessati per le quali non sia stata definita l'ammissione allo stato passivo, accantonano le somme e gli strumenti finanziari corrispondenti ai riparti e alle restituzioni non effettuati a favore di ciascuno di detti soggetti, al fine della distribuzione o della restituzione agli stessi nel caso di riconoscimento dei diritti o, in caso contrario, della loro liberazione a favore degli altri aventi diritto. 7. Nei casi previsti dal comma 6, i commissari, con il parere favorevole del comitato di sorveglianza e previa autorizzazione della Banca d'Italia, possono acquisire idonee garanzie in sostituzione degli accantonamenti. 8. La presentazione oltre i termini dei reclami e delle domande previsti dall'art. 86, commi 4, e 5, fa concorrere solo agli eventuali riparti e restituzioni successivi, nei limiti in cui le pretese sono accolte dal commissario o, dopo il deposito dello stato passivo, dal giudice in sede di opposizione proposta ai sensi dell'art. 87, comma 1. 9. Coloro che hanno proposto insinuazione tardiva ai sensi dell'art. 89, concorrono solo ai riparti e alle restituzioni che venissero eseguiti dopo la presentazione del ricorso. 10. Nei casi previsti dai commi 8 e 9, i diritti reali e i diritti di prelazione sono salvi quando i beni ai quali si riferiscono non siano stati ancora alienati. 11. Fino alla restituzione o alla liquidazione degli strumenti finanziari gestiti dalla banca, i commissari provvedono affinche' gli stessi siano amministrati in un'ottica di minimizzazione del rischio. 11-bis. Ai fini del presente articolo per microimprese, piccole e medie imprese si intendono quelle cosi' definite in base al criterio del fatturato annuo previsto dall'art. 2, paragrafo 1, dell'Allegato alla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE.». - Il testo dell'art. 96 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 96 (Soggetti aderenti e natura dei sistemi di garanzia). - 1. Le banche italiane aderiscono a uno dei sistemi di garanzia dei depositanti istituiti e riconosciuti in Italia. 1-bis. I sistemi di tutela istituzionale di cui all'art. 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 possono essere riconosciuti come sistemi di garanzia dei depositanti. 2. Le succursali di banche comunitarie operanti in Italia possono aderire a un sistema di garanzia italiano al fine di integrare la tutela offerta dal sistema di garanzia dello Stato di appartenenza. 3. Le succursali di banche extracomunitarie autorizzate in Italia aderiscono a un sistema di garanzia italiano salvo che partecipino a un sistema di garanzia estero equivalente almeno con riferimento al livello e all'ambito di copertura. 4. I sistemi di garanzia hanno natura di diritto privato; le risorse finanziarie per il perseguimento delle loro finalita' sono fornite dalle banche aderenti in conformita' di quanto previsto dalla presente Sezione. 5. La pubblicita' e le comunicazioni che le banche sono tenute a effettuare per informare i clienti sulla garanzia dei depositanti sono disciplinate ai sensi del Titolo VI.». - Il testo dell'art. 96-bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse, cosi' come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 96-bis (Interventi). - 1. I sistemi di garanzia tutelano i depositanti: a) delle banche italiane aderenti, incluse le loro succursali comunitarie e, se previsto dallo statuto, le loro succursali extracomunitarie; b) delle succursali italiane delle banche extracomunitarie aderenti; c) delle succursali italiane delle banche comunitarie aderenti. 1-bis. I sistemi di garanzia: a) effettuano, nei limiti e secondo le modalita' indicati negli articoli 96-bis.1 e 96-bis.2, rimborsi nei casi di liquidazione coatta amministrativa delle banche italiane e delle succursali italiane di banche extracomunitarie; per le succursali di banche comunitarie operanti in Italia che abbiano aderito in via integrativa a un sistema di garanzia italiano, i rimborsi hanno luogo se e' intervenuto il sistema di garanzia dello Stato di appartenenza; b) contribuiscono al finanziamento della risoluzione delle banche italiane e delle succursali italiane di banche extracomunitarie secondo le modalita' e nei limiti previsti dal decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180; c) se previsto dallo statuto, possono intervenire in operazioni di cessione di attivita', passivita', aziende, rami d'azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco di cui all'art. 90, comma 2, se il costo dell'intervento non supera il costo che il sistema, secondo quanto ragionevolmente prevedibile in base alle informazioni disponibili al momento dell'intervento, dovrebbe sostenere per il rimborso dei depositi; d) se previsto dallo statuto, possono effettuare interventi nei confronti di banche italiane e succursali italiane di banche extracomunitarie per superare lo stato di dissesto o di rischio di dissesto di cui all'art. 17, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180. 1-ter. Lo statuto del sistema di garanzia definisce modalita' e condizioni degli interventi di cui al comma 1-bis, lettera d), con particolare riguardo a: a) gli impegni che la banca beneficiaria dell'intervento deve assumere per rafforzare i propri presidi dei rischi anche al fine di non pregiudicare l'accesso dei depositanti ai depositi; b) la verifica sul rispetto degli impegni assunti dalla banca ai sensi della lettera a); c) il costo dell'intervento, che non supera il costo che il sistema, secondo quanto ragionevolmente prevedibile, dovrebbe sostenere per effettuare altri interventi nei casi previsti dalla legge o dallo statuto. 1-quater. L'intervento di cui al comma 1-bis, lettera d), puo' essere effettuato, se la Banca d'Italia ha accertato che: a) non e' stata avviata un'azione di risoluzione ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180] e comunque non ne sussistono le condizioni; e b) la banca beneficiaria dell'intervento e' in grado di versare i contributi straordinari ai sensi dell'art. 96.2, comma 3. 1-quinquies. Dopo che il sistema di garanzia ha effettuato un intervento ai sensi del comma 1-bis, lettera d), le banche aderenti gli forniscono senza indugio, se necessario sotto forma di contributi straordinari, risorse pari a quelle utilizzate per l'intervento, se: a) la dotazione finanziaria del sistema si e' ridotta a meno del 25 per cento del livello-obiettivo di cui all'art. 96.1, comma 1, o, se del caso, del diverso livello stabilito dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 96.1, comma 3; oppure b) la dotazione finanziaria del sistema si e' ridotta a meno di due terzi del livello-obiettivo di cui all'art. 96.1, comma 1, o, se del caso, del diverso livello stabilito dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 96.1, comma 3, ed emerge la necessita' di effettuare il rimborso di depositi protetti. 1-sexies. Finche' il livello-obiettivo di cui all'art. 96.1, comma 1, o, se del caso, del diverso livello stabilito dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 96.1, comma 3 non e' raggiunto, le soglie di cui al comma 1-quinquies sono riferite all'effettiva dotazione finanziaria disponibile. 2. (abrogato). 3. (abrogato). 4. (abrogato). 5. (abrogato). 6. (abrogato). 7. (abrogato). 8. (abrogato).». |
| Art. 2 Modifiche al decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera r) e' sostituita dalla seguente: "r) 'depositi ammissibili al rimborso': i depositi che, ai sensi dell'articolo 96-bis.1, commi 1 e 2, del testo unico bancario, sono astrattamente idonei a essere rimborsati da un sistema di garanzia dei depositanti; b) la lettera s) e' sostituita dalla seguente: "s) 'depositi protetti': i depositi ammissibili al rimborso che non superano il limite di rimborso da parte del sistema di garanzia dei depositanti previsto dall'articolo 96-bis.1, commi 3 e 4, comma 5, del testo unico bancario. 2. All'articolo 49, comma 8, lettera b), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, dopo le parole: «depositi protetti» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 96-bis.1, comma 4, del testo unico bancario,». 3. All'articolo 52, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, e' aggiunto, in fine, il periodo seguente: «per i depositi ammissibili al rimborso, si tiene conto della compensazione di eventuali debiti del depositante nei confronti della banca, se esigibili alla data dell'avvio della risoluzione, nella misura in cui la compensazione e' possibile a norma delle disposizioni di legge o di previsioni contrattuali applicabili;». 4. All'articolo 81 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: «depositi protetti» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 96-bis.1, comma 4, del testo unico bancario,»; b) al comma 3, dopo le parole: «depositi protetti» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 96-bis.1, comma 4, del testo unico bancario,». 5. All'articolo 84, comma 2, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, dopo le parole: «depositi protetti» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 96-bis.1, comma 4, del testo unico bancario,». 6. All'articolo 86 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Nei casi previsti dal comma 1, lettera a), il sistema di garanzia subentra nei diritti dei depositanti nei confronti della banca per l'eventuale somma di cui all'articolo 29, comma 3. Nei casi previsti dal comma 1, lettera b), il sistema di garanzia vanta un credito nei confronti della banca in risoluzione pari all'importo erogato, che beneficia della preferenza di cui all'articolo 91, comma 1-bis, lettera b), numero 2), del testo unico bancario.»; b) al comma 6, la parola: «ammessi» e' sostituita dalla seguente «ammissibili» e le parole: «articolo 96-bis, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 96-bis.1, comma 3».
Note all'art. 2: - Il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 (Attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 novembre 2015, n. 267, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 1 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «accordo di netting»: un accordo in virtu' del quale determinati crediti o obbligazioni possono essere convertiti in un unico credito netto, compresi gli accordi di netting per close-out di cui all'art. 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170; b) «alta dirigenza»: il direttore generale, i vice-direttori generali e le cariche ad esse assimilate, i responsabili della principali aree di affari e coloro che sono rispondono direttamente all'organo amministrativo; c) «autorita' competente»: la Banca d'Italia, la Banca centrale europea relativamente ai compiti specifici ad essa attribuiti dal Regolamento (UE) n. 1024/2013, o altra autorita' competente straniera per l'esercizio della vigilanza ai sensi all'art. 4, paragrafo 1, punto 40, del Regolamento (UE) n. 575/2013; d) «autorita' di vigilanza su base consolidata»: l'autorita' di vigilanza come definita all'art. 4, paragrafo 1, punto 41, del Regolamento (UE) n. 575/2013; e) «autorita' di risoluzione di gruppo»: l'autorita' di risoluzione dello Stato membro in cui ha sede l'autorita' di vigilanza su base consolidata; f) «azione di risoluzione»: la decisione di sottoporre un soggetto a risoluzione ai sensi dell'art. 32, l'esercizio di uno o piu' poteri di cui al Titolo IV, Capo V oppure l'applicazione di una o piu' misure di risoluzione di cui al Titolo IV, Capo IV; g) «bail-in»: la riduzione o la conversione in capitale dei diritti degli azionisti e dei creditori, secondo quanto previsto dal Titolo IV, Capo IV, Sezione III; h) «banca»: una banca come definita all'art. 1, comma 1, lettera b), del Testo Unico Bancario; i) «capitale primario di classe 1»: le azioni, le riserve e gli altri strumenti finanziari computabili nel capitale primario di classe 1 ai sensi del Regolamento (UE) n. 575/2013; l) «capogruppo»: la capogruppo di un gruppo bancario ai sensi dell'art. 61 del Testo Unico Bancario; m) «cessionario»: il soggetto al quale sono ceduti azioni, altre partecipazioni, titoli di debito, attivita', diritti o passivita', o una combinazione degli stessi, dall'ente sottoposto a risoluzione; n) «clausola di close-out netting»: una clausola come definita all'art. 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170; o) «contratti finanziari» i seguenti contratti e accordi: 1) contratti su valori mobiliari, fra cui: i) contratti di acquisto, vendita o prestito di un titolo o gruppi o indici di titoli; ii) opzioni su un titolo o gruppi o indici di titoli; iii) operazioni di vendita attive o passive con patto di riacquisto su ciascuno di questi titoli, o gruppi o indici di titoli; 2) contratti connessi a merci, fra cui: i) contratti di acquisto, vendita o prestito di merci o gruppi o indici di merci per consegna futura; ii) opzioni su merci o gruppi o indici di merci; iii) operazioni di vendita con patto di riacquisto attive o passive su merci o gruppi o indici di merci; 3) contratti standardizzati a termine (futures) e contratti differenziali a termine (forward), compresi i contratti per l'acquisto, la vendita o la cessione, a un dato prezzo a una data futura, di merci o beni di qualsiasi altro tipo, servizi, diritti o interessi; 4) accordi di swap, tra cui: i) swap e opzioni su tassi d'interesse; accordi a pronti (spot) o altri accordi su cambi, valute, indici azionari o azioni, indici obbligazionari o titoli di debito, indici di merci o merci, variabili climatiche, quote di emissione o tassi di inflazione; ii) total return swap, credit default swap o credit swap; iii) accordi o transazioni analoghe agli accordi di cui ai punti i) o ii) negoziati abitualmente sui mercati degli swap o dei derivati; 5) accordi di prestito interbancario in cui la scadenza del prestito e' pari o inferiore a tre mesi; 6) accordi quadro per i contratti o accordi di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5; p) «controparte centrale»: un soggetto di cui all'art. 2, punto 1, del Regolamento (UE) n. 648/2012; q) «depositi»: i crediti relativi ai fondi acquisiti dalle banche con obbligo di rimborso; non costituiscono depositi i crediti relativi a fondi acquisiti dalla banca debitrice rappresentati da strumenti finanziari indicati dall'art. 1, comma 2, del Testo Unico della Finanza, o il cui capitale non e' rimborsabile alla pari, o il cui capitale e' rimborsabile alla pari solo in forza di specifici accordi o garanzie concordati con la banca o terzi; costituiscono depositi i certificati di deposito purche' non rappresentati da valori mobiliari emessi in serie; r) «depositi ammissibili al rimborso»: i depositi che, ai sensi dell'art. 96-bis.1, commi 1 e 2, del testo unico bancario, sono astrattamente idonei a essere rimborsati da un sistema di garanzia dei depositanti; s)«depositi protetti»: i depositi ammissibili al rimborso che non superano il limite di rimborso da parte del sistema di garanzia dei depositanti previsto dall'art. 96-bis.1, commi 3 e 4, comma 5, del testo unico bancario; t) «derivato»: uno strumento derivato come definito all'art. 2, punto 5, del Regolamento (UE) n. 648/2012; u) «elementi di classe 2»: gli strumenti di capitale e i prestiti subordinati ai sensi del Regolamento (UE) n. 575/2013 (Tier 2) o della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e delle relative disposizioni di attuazione; v) «ente-ponte»: la societa' di capitali costituita ai sensi del Titolo IV, Capo IV, Sezione II, Sottosezione II, per acquisire, detenere e vendere, in tutto o in parte, azioni o altre partecipazioni emesse da un ente sottoposto a risoluzione, o attivita', diritti e passivita' di uno o piu' enti sottoposti a risoluzione per preservarne le funzioni essenziali; z) «ente sottoposto a risoluzione»: uno dei soggetti indicati all'art. 2 in relazione al quale e' avviata un'azione di risoluzione; aa) «evento determinante l'escussione della garanzia»: un evento come definito all'art. 1, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170; bb) «funzioni essenziali»: attivita', servizi o operazioni la cui interruzione potrebbe compromettere la prestazione in uno o piu' Stati membri di servizi essenziali per il sistema economico o la stabilita' finanziaria, in ragione della dimensione, della quota di mercato, delle interconnessioni esterne o interne, della complessita' o dell'operativita' transfrontaliera di una banca o di un gruppo, con particolare riguardo alla sostituibilita' dell'attivita', dei servizi o delle operazioni; cc) «giorno lavorativo»: qualsiasi giorno tranne il sabato, la domenica o le festivita' pubbliche; dd) «gruppo»: una societa' controllante e le societa' da essa controllate ai sensi dell'art. 23 del Testo Unico Bancario; ee) «infrastruttura di mercato»: un sistema di gestione accentrata, un sistema di pagamento, un sistema di regolamento titoli, una controparte centrale o un repertorio di dati sulle negoziazioni; ff) «legge fallimentare»: il r.d. 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni; hh) «linee di operativita' principali»: linee di operativita' e servizi connessi che rappresentano fonti significative di entrate, di utili o di valore di avviamento della banca o di un gruppo di cui fa parte una banca; ii) «meccanismi terminativi»: clausole che attribuiscono alle parti di un contratto il diritto di scioglierlo contratto o chiuderlo per close-out, di esigere l'intera prestazione con decadenza dal beneficio del termine, di compensare obbligazioni, anche secondo un meccanismo di netting, e ogni analoga disposizione che consente la sospensione, la modifica o l'estinzione di un'obbligazione da parte di un contraente o che impedisce l'insorgere di un obbligo previsto dal contratto; ll) «misura di gestione della crisi»: un'azione di risoluzione o la nomina di un commissario speciale ai sensi dell'art. 37; mm) «misura di prevenzione della crisi»: l'esercizio dei poteri previsti dall'art. 69-sexies, comma 3, del Testo Unico Bancario, l'applicazione di una misura di intervento precoce o dell'amministrazione straordinaria a norma del Testo Unico Bancario, l'esercizio dei poteri previsti dagli articoli 14 e 15 e dei poteri di riduzione o di conversione a norma del Titolo IV, Capo II; nn) «obbligazioni bancarie garantite»: i titoli di debito di cui all'art. 7-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130; oo) «organo di amministrazione»: l'organo o gli organi di una societa' cui e' conferito il potere di stabilire gli indirizzi strategici, gli obiettivi e la direzione generale, che supervisionano e monitorano le decisioni della dirigenza e comprendono le persone che dirigono di fatto la societa'; nelle societa' per azioni, societa' in accomandita per azioni e societa' cooperative per azioni a responsabilita' limitata aventi sede legale in Italia, esso identifica: (i) quando e' adottato il sistema tradizionale o quello monistico, il consiglio di amministrazione; (ii) quando e' adottato il sistema dualistico, il consiglio di gestione; nel caso in cui sia adottato il sistema dualistico e lo statuto attribuisca al consiglio di sorveglianza il compito di deliberare in ordine alle operazioni strategiche e ai piani industriali e finanziari della societa' ai sensi dell'art. 2409-ter-decies, comma 1, lettera f-bis, del codice civile, anche il consiglio di sorveglianza; pp) «partecipazioni»: azioni, quote, altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque i diritti previsti dall'art. 2351, ultimo comma, del codice civile, nonche' titoli convertibili in - o che conferiscono il diritto di acquisire, o che rappresentano - azioni, quote o i suddetti altri strumenti finanziari; qq) «passivita' ammissibili»: gli strumenti di capitale non computabili nel patrimonio di vigilanza e le altre passivita' e di uno dei soggetti indicati all'art. 2, non escluse dall'ambito di applicazione del bail-in in virtu' dell'art. 49, comma 1; rr) «passivita' garantita»: una passivita' per la quale il diritto del creditore al pagamento o ad altra forma di adempimento e' garantito da privilegio, pegno o ipoteca, o da contratti di garanzia con trasferimento del titolo in proprieta' o con costituzione di garanzia reale, comprese le passivita' derivanti da operazioni di vendita con patto di riacquisto; ss) «prestazione della garanzia»: il compimento degli atti indicati all'art. 1, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170; tt) «repertorio di dati sulle negoziazioni»: un soggetto di cui all'art. 2, punto 2, del Regolamento (UE) n. 648/2012; uu) «risoluzione»: l'applicazione di una o piu' misure previste al Titolo IV, Capo IV, per realizzare gli obiettivi indicati nell'art. 21; vv) «sede di negoziazione»: un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione come definiti dall'art. 4, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE; zz) «SEVIF»: il Sistema europeo di vigilanza finanziaria di cui all'art. 1, comma 1, lettera h-bis), del Testo Unico Bancario; aaa) «SIM»: una societa' di intermediazione mobiliare, come definita ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, o un'impresa di investimento avente sede legale in un altro Stato membro, come definita ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, punto 2, del Regolamento (UE) n. 575/2013 che presta uno o piu' dei seguenti servizi o attivita' di investimento: 1) negoziazione per conto proprio; 2) sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo o assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente; 3) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione; bbb) «sistema di gestione accentrata»: un soggetto che presta i servizi di cui alla Sezione A, punti 1 e/o 2, dell'Allegato al Regolamento (UE) n. 909/2014; ccc) «sistema di pagamento»: un accordo di cui all'art. 2, punto 1, del Regolamento (UE) n. 795/2014; ddd) «sistema di regolamento titoli»: un sistema di cui all'art. 2, paragrafo 1, punto 10, del Regolamento (UE) n. 909/2014; eee) «sistema di tutela istituzionale» o «IPS»: un accordo riconosciuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 113, paragrafo 7, del Regolamento (UE) n. 575/2013; fff) «societa' controllante»: la societa' controllante ai sensi dell'art. 23 del Testo Unico Bancario; ggg) «societa' controllate»: le societa' che sono controllate ai sensi dell'art. 23 del Testo Unico Bancario; hhh) «societa' finanziarie»: le societa' di cui all'art. 59, comma 1, lettera b), del Testo Unico Bancario; lll) «societa' veicolo per la gestione delle attivita'»: una societa' di capitali costituita ai sensi del Titolo IV, Capo IV, Sezione II, Sottosezione III, per acquisire, in tutto o in parte, le attivita', i diritti o le passivita' di uno o piu' enti sottoposti a risoluzione o di un ente-ponte; mmm) «sostegno finanziario pubblico straordinario»: un aiuto di Stato ai sensi dell'articoli 107, paragrafo 1, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea o qualsiasi altro sostegno finanziario pubblico a livello sovranazionale che se erogato a livello nazionale configurerebbe un aiuto di stato, fornito per mantenere o ripristinare la solidita', la liquidita' o la solvibilita' di uno dei soggetti indicati all'art. 2; nnn) «Stato terzo»: uno Stato non facente parte dell'Unione europea; ooo) «Stato membro»: uno Stato facente parte dell'Unione europea; ppp) «strumenti di capitale»: gli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e gli elementi di classe 2 ai sensi del Regolamento (UE) n. 575/2013 o della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e relative disposizioni di attuazione; qqq) «strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1»: gli strumenti di cui all'art. 52, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 575/2013 o alla direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e relative disposizioni di attuazione; rrr) «succursale significativa»: una succursale considerata significativa nello Stato membro nel quale essa e' stabilita ai sensi dell'art. 51, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE; sss) «Testo Unico Bancario»: il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; uuu) «Testo Unico della Finanza»: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; vvv) «titoli di debito»: le obbligazioni e altre forme di debito trasferibile, gli strumenti che creano o riconoscono un debito e quelli che conferiscono diritti di acquistare titoli di debito.". - Il testo dell'art. 49 del citato decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 49 (Passivita' escluse dal bail-in). - 1. Sono soggette al bail-in tutte le passivita', ad eccezione delle seguenti: a) i depositi protetti; b) le passivita' garantite, incluse le obbligazioni bancarie garantite, le passivita' derivanti da contratti derivati di copertura dei rischi dei crediti e dei titoli ceduti a garanzia delle obbligazioni, nel limite del valore delle attivita' poste a garanzia delle stesse, nonche' le passivita' nei confronti dell'amministrazione tributaria ed enti previdenziali, se i relativi crediti sono assistiti da privilegio o altra causa legittima di prelazione; c) qualsiasi obbligo derivante dalla detenzione da parte dell'ente sottoposto a risoluzione di disponibilita' dei clienti, inclusa la disponibilita' detenuta nella prestazione di servizi e attivita' di investimento e accessori ovvero da o per conto di organismi d'investimento collettivo o fondi di investimento alternativi, a condizione che questi clienti siano protetti nelle procedure concorsuali applicabili; d) qualsiasi obbligo sorto per effetto di un rapporto fiduciario tra l'ente sottoposto a risoluzione e un terzo, in qualita' di beneficiario, a condizione che quest'ultimo sia protetto nelle procedure concorsuali applicabili; e) passivita' con durata originaria inferiore a sette giorni nei confronti di banche o SIM non facenti parte del gruppo dell'ente sottoposto a risoluzione; f) passivita' con durata residua inferiore a sette giorni nei confronti di un sistema di pagamento o di regolamento titoli o di una controparte centrale, nonche' dei suoi gestori o partecipanti, purche' le passivita' derivino dalla partecipazione dell'ente sottoposto a risoluzione ai sistemi; g) passivita' nei confronti dei seguenti soggetti: i) dipendenti, limitatamente alle passivita' riguardanti la retribuzione fissa, i benefici pensionistici o altra componente fissa della remunerazione. Il bail-in e' applicato alla componente variabile della remunerazione, salvo che essa sia stabilita da contratti collettivi. In ogni caso, esso e' applicato alla componente variabile della remunerazione del personale piu' rilevante identificato ai sensi del Regolamento (UE) n. 604/2014; ii) fornitori di beni o servizi necessari per il normale funzionamento dell'ente sottoposto a risoluzione; iii) sistemi di garanzia dei depositanti, limitatamente ai contributi dovuti dall'ente sottoposto a risoluzione per l'adesione ai sistemi. 2. Possono eccezionalmente essere escluse, del tutto o in parte, dall'applicazione del bail-in passivita' diverse da quelle elencate nel comma 1 quando si verifica almeno una delle seguenti condizioni: a) non sarebbe possibile applicare il bail-in a tali passivita' in tempi ragionevoli; b) l'esclusione e' strettamente necessaria e proporzionata per: i) assicurare la continuita' delle funzioni essenziali e delle principali linee di operativita' dell'ente sottoposto a risoluzione, in modo da consentirgli di preservare la propria operativita' e la fornitura di servizi chiave; o ii) evitare un contagio che perturberebbe gravemente il funzionamento dei mercati finanziari e delle infrastrutture di mercato con gravi ricadute negative sull'economia di uno Stato membro o dell'Unione europea; c) l'inclusione di tali passivita' nell'applicazione del bail-in determinerebbe una distruzione di valore tale che gli altri creditori sopporterebbero perdite maggiori rispetto a quelle che essi subirebbero in caso di esclusione di tali passivita' dall'applicazione del bail-in. 3. Le esclusioni ai sensi del comma 2 sono disposte avendo riguardo a: a) il principio secondo cui le perdite sono sostenute dagli azionisti e, solo successivamente, dai creditori dell'ente sottoposto a risoluzione, secondo il rispettivo ordine di priorita' applicabile in sede concorsuale; le passivita' escluse dal bail-in possono ricevere un trattamento piu' favorevole rispetto a quello che spetterebbe a passivita' ammissibili dello stesso grado o di grado sovraordinato se l'ente sottoposto a risoluzione fosse liquidato, secondo la liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal Testo Unico Bancario o altra analoga procedura concorsuale applicabile; b) la capacita' di assorbimento delle perdite dell'ente sottoposto a risoluzione che ne risulterebbe; c) la necessita' di mantenere risorse adeguate per il finanziamento di altre procedure di risoluzione; d) quanto previsto negli atti delegati adottati dalla Commissione Europea ai sensi dell'art. 44, paragrafo 11 della direttiva 2014/59/UE; e) la natura dei titolari delle passivita', ivi inclusi i titolari dei depositi di cui all'art. 91, comma 1-bis, lettera a), numero 1), del Testo unico bancario. 4. L'esclusione di passivita' ai sensi del comma 2 e' preventivamente notificata dalla Banca d'Italia alla Commissione Europea. Se l'esclusione richiede il contributo del fondo di risoluzione o di una fonte alternativa di finanziamento, la Banca d'Italia dispone l'esclusione, salvo che la Commissione Europea, entro 24 ore dal momento in cui e' stata informata dalla Banca d'Italia, o entro il diverso termine concordato con quest'ultima, comunichi il proprio divieto o chieda di apportare modifiche. Negli altri casi l'esclusione e' disposta senza indugio. 5. Se e' disposta l'esclusione ai sensi del comma 2, le perdite che le passivita' escluse avrebbero dovuto assorbire sono trasferite, alternativamente o congiuntamente, su: a) i titolari delle altre passivita' soggette a bail-in mediante la loro riduzione o conversione in capitale, fatto salvo l'art. 22, comma 1, lettera c); b) il fondo di risoluzione, il quale, in tal caso, effettua conferimenti nel capitale dell'ente sottoposto a risoluzione in misura almeno sufficiente a portare a zero il patrimonio netto o da ripristinare il coefficiente di capitale primario di classe 1. 6. L'intervento del fondo di risoluzione ai sensi del comma 5, lettera b), puo' essere disposto a condizione che: a) il contributo al ripianamento delle perdite e alla ricapitalizzazione dell'ente sottoposto a risoluzione fornito dalle riserve, dai suoi azionisti, dai detentori di altre partecipazioni o di strumenti di capitale e dai detentori di passivita' soggette a bail-in sia pari ad almeno l'8 per cento delle passivita' totali, inclusi i fondi propri, dell'ente; e b) il contributo del fondo di risoluzione non superi il 5 per cento delle passivita' totali, inclusi i fondi propri, dell'ente sottoposto a risoluzione. Al fine dell'applicazione del presente comma, le passivita' totali dell'ente sottoposto a risoluzione, inclusi i suoi fondi propri, sono determinati secondo la valutazione disciplinata da dal Capo I, Sezione II. 7. Il contributo del fondo di risoluzione di cui al comma 5, lettera b), puo' essere finanziato da: a) i contributi ordinari; b) i contributi straordinari che il fondo puo' riscuotere in tre anni; c) se gli importi indicati alle lettere a) e b) sono insufficienti, le altre forme di sostegno finanziario previste dall'art. 78, comma 1, lettera c). 8. In deroga a quanto disposto dal comma 6, lettera a), puo' essere disposto l'intervento del fondo di risoluzione ai sensi del comma 5, lettera b), a condizione che: a) il contributo al ripianamento delle perdite e alla ricapitalizzazione dell'ente sottoposto a risoluzione fornito dalle riserve, dagli azionisti, dai detentori di altre partecipazioni o di strumenti di capitale e dai detentori di passivita' soggette a bail-in sia pari ad almeno il 20 per cento delle attivita' ponderate per il rischio dell'ente; e b) il fondo di risoluzione disponga di un importo pari ad almeno il 3 per cento dei depositi protetti, ad eccezione di quelli indicati all'art. 96-bis.1, comma 4, del testo unico bancario, di tutte le banche italiane e le succursali italiane di banche extracomunitarie derivante da contributi ordinari e l'ente sottoposto a risoluzione abbia un attivo su base consolidata inferiore a 900 miliardi di euro. 9. In casi straordinari, si possono reperire ulteriori finanziamenti da fonti alternative a condizione che: a) il contributo del fondo di risoluzione abbia raggiunto il limite del 5 per cento stabilito dal comma 6, lettera b); e b) siano state interamente ridotte o convertite tutte le passivita' chirografarie soggette a bail-in, fatta eccezione per i depositi ammissibili al rimborso. 10. Al ricorrere delle condizioni indicate al comma 9, possono altresi' essere utilizzate eventuali disponibilita' del fondo di risoluzione derivanti da contributi ordinari anche oltre il limite del 5 per cento stabilito dal comma 6, lettera b).». - Il testo dell'art. 52 del citato decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 52 (Trattamento degli azionisti e dei creditori). - 1. Il bail-in e' attuato allocando l'importo determinato ai sensi dell'art. 51 secondo l'ordine di seguito indicato: a) sono ridotti, fino alla concorrenza delle perdite quantificate dalla valutazione prevista dal Capo I, Sezione II: i) le riserve e il capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, nonche' dagli altri strumenti finanziari computabili nel capitale primario di classe 1, con conseguente estinzione dei relativi diritti amministrativi e patrimoniali; ii) il valore nominale degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1, anche per la parte non computata nel capitale regolamentare; iii) il valore nominale degli elementi di classe 2, anche per la parte non computata nel capitale regolamentare; iv) il valore nominale dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 o dagli elementi di classe 2; v) il valore nominale delle restanti passivita' ammissibili; b) una volta assorbite le perdite, o in assenza di perdite, gli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 sono convertiti, in tutto o in parte, in azioni computabili nel capitale primario di classe 1; c) se le misure precedenti non sono sufficienti, gli elementi di classe 2 sono convertiti, in tutto o in parte, in azioni computabili nel capitale primario di classe 1; d) se le misure precedenti non sono sufficienti, i debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 o dagli elementi di classe 2 sono convertiti in azioni computabili nel capitale primario di classe 1; e) se le misure precedenti non sono sufficienti, le restanti passivita' ammissibili sono convertite in azioni computabili nel capitale primario di classe 1. 2. Le misure di cui al comma 1 sono disposte: a) in modo uniforme nei confronti di tutti gli azionisti e i creditori dell'ente appartenenti alla stessa categoria, proporzionalmente al valore nominale dei rispettivi strumenti finanziari o crediti, secondo la gerarchia applicabile in sede concorsuale e tenuto conto delle clausole di subordinazione, salvo quanto previsto dall'art. 49, commi 1 e 2; b) in misura tale da assicurare che nessun titolare degli strumenti, degli elementi o delle passivita' ammissibili di cui al comma 1 riceva un trattamento peggiore rispetto a quello che riceverebbe se l'ente sottoposto a risoluzione fosse stato liquidato nel momento in cui e' stata accertata la sussistenza dei presupposti per l'avvio della risoluzione, secondo la liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal Testo Unico Bancario o altra analoga procedura concorsuale applicabile; c) tenendo conto del valore nominale degli strumenti finanziari o dei crediti, al netto dell'eventuale compensazione tra crediti e debiti, purche' i relativi effetti siano stati fatti valere da una delle parti prima dell'avvio della risoluzione; resta ferma l'applicazione degli articoli 54 e 91 per i depositi ammissibili al rimborso, si tiene conto della compensazione di eventuali debiti del depositante nei confronti della banca, se esigibili alla data dell'avvio della risoluzione, nella misura in cui la compensazione e' possibile a norma delle disposizioni di legge o di previsioni contrattuali applicabili; d) in caso di passivita' contestate, sull'ammontare riconosciuto dall'ente sottoposto a risoluzione; definita la contestazione, il bail-in e' esteso sull'eventuale eccedenza e il valore delle passivita' nei confronti delle quali e' stato attuato il bail-in e' ripristinato per la differenza. 3. Le misure di cui al comma 1 sono adottate anche nei confronti dei titolari di azioni o di altre partecipazioni, emesse o attribuite: a) in virtu' della conversione di titoli di debito in azioni o altre partecipazioni, a norma delle condizioni contrattuali dei medesimi titoli di debito, al verificarsi di un evento precedente o simultaneo al provvedimento di avvio della risoluzione; b) in virtu' della conversione degli strumenti di capitale in azioni computabili nel capitale primario di classe 1 a norma del Capo II. 4. Prima di applicare la riduzione di cui al comma 1, lettera a), punto v), o la conversione di cui al comma 1, lettera e), e' ridotto o convertito, secondo l'ordine indicato nel comma 1, il valore nominale di tutti gli altri strumenti che contengono clausole - non ancora attivate - in base alle quali il loro valore nominale e' ridotto o convertito in strumenti di capitale primario di classe 1 al verificarsi di eventi relativi alla situazione finanziaria, alla solvibilita' o al livello dei fondi propri dell'ente sottoposto a risoluzione. Se il valore nominale di uno strumento e' stato ridotto, ma non azzerato, per effetto di una clausola di cui al presente comma, l'ammontare residuo e' soggetto all'applicazione del bail-in. 5. La riduzione di cui al comma 1, lettera a), ha effetto definitivo e ha luogo senza che sia dovuto alcun indennizzo, fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 51, comma 2, e 89, comma 1. Gli azionisti e i creditori perdono ogni diritto, fatta eccezione per quelli gia' maturati e per l'eventuale diritto al risarcimento del danno in caso di esercizio illegittimo dei poteri di risoluzione. 6. In caso di conversione, il numero di azioni da attribuire ai titolari di strumenti di capitale e' determinato secondo quanto previsto dall'art. 55. 7. Salvo patto contrario, in caso di passivita' oggetto di bail-in, il bail-in non pregiudica il diritto del creditore nei confronti dei condebitori in solido, dei fideiussori o di altri terzi a qualunque titolo tenuti a rispondere dell'adempimento della passivita' oggetto di riduzione. L'eventuale azione di regresso nei confronti dell'ente sottoposto a risoluzione o di una componente del gruppo di cui esso fa parte e' ammessa nei limiti di quanto dovuto da questi ultimi a seguito del bail-in.». - Il testo dell'art. 81 del citato decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 81 (Livello-obiettivo della dotazione finanziaria). - 1. Entro il 31 dicembre 2024 la dotazione finanziaria complessiva dei fondi di risoluzione e' pari all'1 per cento dei depositi protetti, ad eccezione di quelli indicati all'art. 96-bis.1, comma 4, del testo unico bancario, risultanti alla data di chiusura dell'ultimo bilancio annuale dei soggetti tenuti al versamento dei contributi, da essi approvato. 2. Per raggiungere il livello indicato al comma 1, i contributi vengono calcolati e raccolti in conformita' dell'art. 82 su base annuale nel modo piu' uniforme possibile nel tempo, tenendo anche conto dell'impatto prociclico che il loro versamento puo' avere sulla situazione finanziaria dei soggetti obbligati ad effettuarlo. 3. La Banca d'Italia puo' prorogare il termine indicato al comma 1 per un massimo di quattro anni se i fondi di risoluzione hanno effettuato esborsi cumulativi per una percentuale superiore allo 0,5 per cento dei depositi protetti, ad eccezione di quelli indicati all'art. 96-bis.1, comma 4, del testo unico bancario, di tutti i soggetti tenuti al versamento dei contributi. 4. Se, dopo il termine di cui al comma 1, la dotazione finanziaria scende al di sotto del livello stabilito allo stesso comma, la raccolta dei contributi ordinari riprende fino al ripristino di quel livello in conformita' a quanto stabilito dall'art. 82. Tuttavia, se, dopo aver raggiunto per la prima volta il livello di cui al comma 1, la dotazione finanziaria si riduce a meno dei due terzi di tale livello, l'ammontare annuo dei contributi ordinari annuali e' fissato in modo da consentirne il ripristino entro un periodo di sei anni.». - Il testo dell'art. 84 del citato decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 84 (Prestiti dei fondi di risoluzione). - 1. Le risorse dei fondi di risoluzione possono essere integrate attraverso prestiti contratti con meccanismi di finanziamento istituiti in un altro Stato membro, quando: a) i contribuiti ordinari non sono sufficienti a sostenere le misure di cui all'art. 79, comma 1; b) i contributi straordinari non sono prontamente disponibili o sufficienti; e c) i prestiti e le altre forme di sostegno finanziario previsti dall'art. 78, comma 1, lettera c), non sono immediatamente accessibili a condizioni ragionevoli. 2. I fondi di risoluzione possono concedere prestiti ai meccanismi per il finanziamento della risoluzione stabiliti in altri Stati membri. L'ammontare del prestito e' commisurato alla percentuale dei depositi protetti, ad eccezione di quelli indicati all'art. 96-bis.1, comma 4, del testo unico bancario, delle banche aventi sede legale in Italia e delle succursali italiane di banche extracomunitarie sul totale dei depositi protetti dai meccanismi di finanziamento partecipanti all'accordo, salvo che tutti i partecipanti non abbiano pattuito diversamente. I prestiti concessi sono considerati fra le attivita' del fondo stesso e vengono computati ai fini del raggiungimento del livello-obiettivo di cui all'art. 81, comma 1. 3. I prestiti indicati al comma 2 sono concessi previo parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze. Nei casi previsti dall'art. 80 il prestito e' inoltre soggetto ad autorizzazione della Banca d'Italia. 4. Il tasso d'interesse, il periodo di rimborso, nonche' gli altri termini contrattuali relativi ai prestiti contratti o concessi ai sensi dei commi precedenti sono determinati nel rispetto di quanto previsto dall'art. 106 della direttiva 2014/59/UE.». - Il testo dell'art. 86 del citato decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 86 (Intervento dei sistemi di garanzia dei depositanti nel contesto della risoluzione). - 1. Il sistema di garanzia dei depositanti cui la banca sottoposta a risoluzione aderisce e' tenuto a corrispondere all'ente sottoposto a risoluzione una somma in denaro pari a: a) in caso di applicazione del bail-in, l'ammontare di cui i depositi protetti sarebbero stati ridotti ai fini dell'assorbimento delle perdite se a quei depositi fosse stato applicato il bail-in; oppure b) in caso di cessione di beni e rapporti giuridici a un privato, all'ente-ponte o a una societa' veicolo per la gestione delle attivita', l'ammontare delle perdite che i depositanti protetti avrebbero subito se avessero ricevuto il medesimo trattamento riservato ai creditori soggetti a perdite aventi lo stesso ordine di priorita'. 1-bis. Nei casi previsti dal comma 1, lettera a), il sistema di garanzia subentra nei diritti dei depositanti nei confronti della banca per l'eventuale somma di cui all'art. 29, comma 3. Nei casi previsti dal comma 1, lettera b), il sistema di garanzia vanta un credito nei confronti della banca in risoluzione pari all'importo erogato, che beneficia della preferenza di cui all'art. 91, comma 1-bis, lettera b), numero 2), del testo unico bancario. 2. In caso di applicazione del bail-in, il sistema di garanzia dei depositanti non contribuisce agli oneri per la ricapitalizzazione dell'ente o dell'ente-ponte. 3. La determinazione dell'importo a carico del sistema di garanzia dei depositanti e' effettuata in conformita' della valutazione di cui al Titolo IV, Capo I, Sezione II. 4. In ogni caso, quanto dovuto dal sistema di garanzia dei depositanti non puo' eccedere l'ammontare delle perdite che esso avrebbe sostenuto se la banca fosse stata sottoposta a liquidazione coatta amministrativa. 5. Se una valutazione a norma dell'art. 88 stabilisce che il contributo versato dal sistema di garanzia dei depositanti per la risoluzione e' superiore alle perdite che avrebbe sostenuto in caso di liquidazione coatta amministrativa della banca, il sistema di garanzia dei depositanti ha diritto a ricevere la differenza dal fondo di risoluzione conformemente all'art. 89. 6. Quando i depositi ammissibili al rimborso detenuti presso una banca soggetta a risoluzione sono trasferiti solo parzialmente a un ente-ponte o a un'altra banca per effetto della cessione dell'attivita' d'impresa, i depositanti non vantano alcun diritto nei confronti del sistema di garanzia dei depositanti in relazione alla porzione non trasferita, purche' l'importo dei depositi trasferiti sia pari o superiore a quanto previsto dall'art. 96-bis.1, comma 3, del Testo Unico Bancario. 7. Se la dotazione finanziaria di un sistema di garanzia dei depositanti si riduce a meno di due terzi dell'importo previsto dalla legge per effetto di interventi effettuati ai sensi dei commi 1 e 2, la Banca d'Italia provvede affinche' l'importo sia ripristinato mediante il versamento di contributi ordinari entro sei anni. 8. In ogni caso, quanto corrisposto dai sistemi di garanzia dei depositanti ai sensi del presente articolo nell'ambito di una singola risoluzione non supera il 50 per cento della dotazione finanziaria complessiva del sistema stabilita dalla legge o il maggiore importo stabilito dalla Banca d'Italia.». |
| Art. 3 Informazioni da fornire ai depositanti
1. Le banche forniscono ai depositanti le informazioni necessarie per individuare il sistema di garanzia pertinente e le informazioni sulle esclusioni dalla relativa tutela, secondo quanto previsto dall'articolo 16 della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014. 2. Le informazioni richiamate al comma 1 sono messe a disposizione gratuitamente secondo le modalita' previste per i fogli informativi dalle disposizioni della Banca d'Italia adottate ai sensi del titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 3. In tempo utile prima che il contratto sia concluso o che il depositante sia vincolato da un'offerta, al depositante e' consegnato, opportunamente compilato, il «Modulo standard per le informazioni da fornire ai depositanti» di cui all'Allegato I della direttiva 2014/49/UE. L'avvenuta acquisizione del modulo da parte del depositante e' attestata per iscritto o attraverso altro supporto durevole. 4. Le comunicazioni periodiche relative ai contratti di deposito previste ai sensi dell'articolo 119 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, includono la conferma che il deposito e' ammesso al rimborso e un riferimento al modulo di cui al comma 3, nonche' l'indicazione del sito web del sistema di garanzia pertinente. Almeno una volta all'anno, al depositante e' fornita una versione aggiornata del modulo. 5. Il sito web del sistema di garanzia contiene le informazioni necessarie per i depositanti, in particolare quelle relative alla procedura e alle condizioni della tutela fornita dal sistema di garanzia. 6. Le banche non utilizzano a scopo pubblicitario le informazioni previste dai commi 1, 3 e 4, salva la facolta' di indicare negli annunci pubblicitari relativi ai contratti di deposito il sistema di garanzia che tutela il deposito pubblicizzato. 7. In caso di fusioni, cessioni o operazioni analoghe, nonche' in caso di recesso o esclusione da un sistema di garanzia, la banca fornisce gratuitamente ai depositanti le informazioni previste dall'articolo 16, paragrafi 6 e 7, della direttiva 2014/49/UE, per iscritto o attraverso altro supporto durevole, entro i termini e con gli effetti previsti dalla medesima direttiva. 8. La Banca d'Italia puo' dettare disposizioni attuative del presente articolo, anche al fine di coordinarne la disciplina con quella adottata ai sensi del titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Le disposizioni della Banca d'Italia possono altresi' prevedere che gli annunci pubblicitari relativi ai depositi contengano informazioni ulteriori rispetto a quella consentita dal comma 6. 9. Per l'inosservanza di quanto stabilito ai sensi del presente articolo si applicano le sanzioni previste dall'articolo 144, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonche' il comma 8 del medesimo articolo 144. Si applicano altresi' l'articolo 128 e il titolo VIII del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
Note all'art. 3: - Per i riferimenti normativi alla direttiva 2014/49/UE si veda nelle note alle premesse. - Il titolo VI del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse, e' cosi' rubricato: «Titolo VI - TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI E DEI RAPPORTI CON I CLIENTI». - Gli articoli 119, 128 e 144 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse, cosi' recita: «Art. 119 (Comunicazioni periodiche alla clientela). - 1. Nei contratti di durata i soggetti indicati nell'art. 115 forniscono al cliente, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente stesso, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all'anno, una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto. Il CICR indica il contenuto e le modalita' della comunicazione. 2. Per i rapporti regolati in conto corrente l'estratto conto e' inviato al cliente con periodicita' annuale o, a scelta del cliente, con periodicita' semestrale, trimestrale o mensile. 3. In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli estratti conto e le altre comunicazioni periodiche alla clientela si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal ricevimento. 4. Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione.». «Art. 128 (Controlli). - 1. Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del presente titolo, la Banca d'Italia puo' acquisire informazioni, atti e documenti ed eseguire ispezioni presso le banche, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento e gli intermediari finanziari. 2. Con riguardo ai beneficiari e ai terzi destinatari delle disposizioni previste dall'art. 126-quater, comma 3, i controlli previsti dal comma 1 sono demandati al Ministro dello sviluppo economico al quale compete, inoltre, l'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 144, commi 1, lettere b), c), d), ed e), e 4. 3. Con riguardo ai soggetti individuati ai sensi dell'art. 115, comma 2, il CICR indica le autorita' competenti a effettuare i controlli previsti dal comma 1 e a irrogare le sanzioni previste dall'art. 144, commi 1, lettere b), c), d), ed e), e 4.». «Art. 144 (Altre sanzioni amministrative alle societa' o enti). - 1. Nei confronti delle banche, degli intermediari finanziari, delle rispettive capogruppo, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti, nonche' di quelli incaricati della revisione legale dei conti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato, per le seguenti violazioni: a) inosservanza degli articoli 18, comma 4, 26, 28, comma 2-ter, 34, comma 2, 35, 49, 51, 52, 52-bis, 53, 53-bis, 53-ter, 54, 55, 61 comma 5, 64, commi 2 e 4, 66, 67, 67-ter, 68, 69-quater, 69-quinquies, 69-octies, 69-novies, 69-sexiesdecies, 69-noviesdecies, 69-vicies-semel, 108, 109, comma 3, 110 in relazione agli articoli 26, 52, 61, comma 5, 64, commi 2 e 4, 114-quinquies.1, 114-quinquies.2, 114-quinquies.3, in relazione agli articoli 26 e 52, 114-octies, 114-undecies in relazione agli articoli 26 e 52, 114-duodecies, 114-terdecies, 114-quaterdecies, 129, comma 1, 145, comma 3, 146, comma 2, 147, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorita' creditizie; b) inosservanza degli articoli 116, 123, 124, 126-quater e 126-novies, comma 3, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorita' creditizie; c) inosservanza degli articoli 117, commi 1, 2 e 4, 118, 119, 120, 120-quater, 125, commi 2, 3 e 4, 125-bis, commi 1, 2, 3 e 4, 125-octies, commi 2 e 3, 126, 126-quinquies, comma 2, 126-sexies, 126-septies e 128-decies, comma 2, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorita' creditizie; d) inserimento nei contratti di clausole nulle o applicazione alla clientela di oneri non consentiti, in violazione dell'art. 40-bis o del titolo VI, ovvero offerta di contratti in violazione dell'art. 117, comma 8; e) inserimento nei contratti di clausole aventi l'effetto di imporre al debitore oneri superiori a quelli consentiti per il recesso o il rimborso anticipato ovvero ostacolo all'esercizio del diritto di recesso da parte del cliente, ivi compresa l'omissione del rimborso delle somme allo stesso dovute per effetto del recesso. 2. 2-bis. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecentottanta a euro centoventinovemilacentodieci, nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari in caso di violazione delle disposizioni previste dagli articoli 4, paragrafo 1, comma 1, e 5-bis del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito, e delle relative disposizioni attuative. 3. 3-bis. 4. La sanzione di cui al comma 1, si applica per l'inosservanza delle norme contenute nell'art. 128, comma 1, ovvero nei casi di ostacolo all'esercizio delle funzioni di controllo previste dal medesimo art. 128, di mancata adesione ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dall'art. 128-bis, nonche' di inottemperanza alle misure inibitorie adottate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 128-ter. La stessa sanzione si applica altresi' nel caso di frazionamento artificioso di un unico contratto di credito al consumo in una pluralita' di contratti dei quali almeno uno sia di importo inferiore al limite inferiore previsto ai sensi dell'art. 122, comma 1, lettera a). 5. 5-bis. Nel caso in cui l'intermediario mandante rilevi nel comportamento dell'agente in attivita' finanziaria le violazioni previste dai commi 1, lettere b), c), d), ed e), e 4, l'inosservanza degli obblighi previsti dall'art. 125-novies o la violazione dell'art. 128-decies, comma 1, ultimo periodo, adotta immediate misure correttive e trasmette la documentazione relativa alle violazioni riscontrate, anche ai fini dell'applicazione dell'art. 128-duodecies, all'Organismo di cui all'art. 128-undecies. 6. 7. 8. Le sanzioni previste dai commi 1, lettere b), c), d), ed e), e 4 si applicano quando le infrazioni rivestono carattere rilevante, secondo i criteri definiti dalla Banca d'Italia, con provvedimento di carattere generale, tenuto conto dell'incidenza delle condotte sulla complessiva organizzazione e sui profili di rischio aziendali. 9. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa e' superiore ai massimali indicati nel presente articolo, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purche' tale ammontare sia determinabile.». |
| Art. 4 Disposizioni transitorie e finali
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L'articolo 1, comma 3, lettera a), entra in vigore il 1° luglio 2018. 2. I sistemi di garanzia dei depositanti riconosciuti alla data di entrata in vigore del presente decreto possono imputare alla dotazione finanziaria prevista dall'articolo 96.1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, i contributi gia' versati dalle banche aderenti a partire dal 3 luglio 2015. 3. Per il 2015 l'importo dei contributi previsti dall'articolo 96.2, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' determinato tenendo conto dei contributi indicati al comma 2, anche se gia' impiegati per interventi attuati dopo il 3 luglio 2015. In deroga a quanto previsto dall'articolo 96.1, comma 5, per le eventuali obbligazioni assunte in relazione a interventi deliberati dopo il 3 luglio 2015 in conformita' della legislazione vigente i sistemi di garanzia dei depositanti riconosciuti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo rispondono con la dotazione finanziaria prevista dall'articolo 96.1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Resta fermo l'obbligo di raggiungere il livello-obiettivo secondo quanto previsto dall'articolo 96.1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 4. Il termine di sette giorni lavorativi previsto dall'articolo 96-bis.2, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si applica a partire dal 1° gennaio 2024. Fino a tale data, il termine entro il quale il sistema di garanzia dei depositanti effettua i rimborsi e' pari a: a) 20 giorni lavorativi fino al 31 dicembre 2018; b) 15 giorni lavorativi dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020; c) 10 giorni lavorativi dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023. 5. Fino al 31 dicembre 2023, se il sistema di garanzia dei depositanti non e' in grado di effettuare i rimborsi entro il termine di sette giorni lavorativi previsto dall'articolo 96-bis.2, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, esso assicura comunque che ciascun titolare di un deposito protetto che ne abbia fatto richiesta riceva, entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta, un importo sufficiente per consentirgli di far fronte alle spese correnti, a valere sull'importo dovuto per il rimborso. L'importo e' determinato dal sistema di garanzia, sulla base di criteri stabiliti dallo statuto. Si applica l'articolo 96-bis.2, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 6. I sistemi di garanzia dei depositanti riconosciuti alla data di entrata in vigore del presente decreto si adeguano entro 12 mesi da tale data a quanto previsto dall'articolo 96-bis.3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 7. L'articolo 96-bis.3, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si applica a partire dal primo rinnovo degli organi che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei sistemi di garanzia a seguito dell'entrata in vigore del presente decreto. |
| Art. 5 Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 15 febbraio 2016
MATTARELLA Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze
Guidi, Ministro dello sviluppo economico
Orlando, Ministro della giustizia
Gentiloni Silveri, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Visto, il Guardasigilli: Orlando |
|
|
|