Gazzetta n. 56 del 8 marzo 2016 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 22 febbraio 2016 |
Autorizzazione alla pesca del novellame della specie vongola verace (Tapes decussatus) allo stato vivo, nelle aree di tutela biologica individuate dalla Regione Emilia Romagna, fino al 31 maggio 2016. |
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IL DIRETTORE GENERALE della pesca marittima e dell'acquacoltura
Visto l'art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione, il quale attribuisce alla potesta' legislativa esclusiva dello Stato la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la "Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59 e successive modifiche ed integrazioni"; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante le "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 105 del 27 febbraio 2013 recante le disposizioni relative all' organizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 febbraio 2014 con il quale il dott. Riccardo Rigillo e' stato nominato Direttore generale della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il "Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima"; Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, relativo all' "Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima"; Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante la "Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38"; Visto l'art. 31 rubricato "Misure per lo sviluppo della ricerca applicata alla pesca" della legge 30 ottobre 2014 n. 161 recante le "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - legge europea 2013-bis"; Visto il Reg. (CE) del Consiglio del 21 dicembre 2006, n. 1967/2006 recante le "Misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo" in modifica del Reg. (CEE) n. 2847/93 e che abroga il Reg. (CE) 1626/94"; Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 24 febbraio 1995, concernente l'affidamento della gestione sperimentale della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi tra imprese di pesca autorizzate alla cattura dei molluschi bivalvi ai fini di un razionale prelievo della risorsa e di un incremento della stessa; Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1998, n. 515, con il quale si adotta il regolamento recante disciplina dell'attivita' dei consorzi di gestione dei molluschi bivalvi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 29 marzo 1999; Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2001, recante la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi; Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 17.2.2006, recante la "nuova disciplina sull'affidamento ai Consorzi di gestione della gestione e tutela dei molluschi bivalvi nelle aree in mare aperto"; Visto il Reg. (CE) n. 1224/2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca; Visto il Reg. (UE) N. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalita' di applicazione del Reg. (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca; Visto il Reg. (UE) N. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonche' la decisione 2004/585/Ce del Consiglio; Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, concernente le misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e di acquacoltura, in attuazione dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96; Visto il decreto ministeriale 29 settembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 14.11.1995, recante l'Autorizzazione all'esercizio della pesca negli impianti di acquacoltura; Visto il decreto ministeriale 28 agosto 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 del 9.10.1996, recante la disciplina della pesca del novellame da consumo e del rossetto; Vista la nota n. 26745 in data 17.12.2015 della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura che consente l'utilizzo dell'idrorasca e del ferretto nelle acque in concessione demaniale marittima; Visto il rapporto scientifico dell'Istituto Delta Ecologia Applicata S.r.l. redatto in data 4.2.2016, in cui si afferma che nelle aree nursery - Aree a Tutela Biologica denominate "Pianaso" e "Volano-Bocaura", vi sia presenza di vongole veraci dal punto di vista qualitativo della taglia ideale per essere raccolte e seminate nelle concessioni demaniali marittime; Considerato che nella riunione del 21 gennaio 2016, tenutasi presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in cui hanno preso parte oltre agli interlocutori istituzionali anche i rappresentanti delle categorie delle imprese ittiche, si e' evidenziata l'eccezionalita' del fenomeno e la necessita' di utilizzare anche attrezzi di pesca ritenuti adeguati ed efficaci, ai fini del prelievo del novellame di vongola verace nelle aree nursery, cosi' come indicate dal suddetto Istituto scientifico; Vista la nota pervenuta l'8 febbraio 2016, con la quale la Regione Emilia-Romagna ha richiesto l'autorizzazione all'utilizzo delle imbarcazioni asservite ad impianti, per la raccolta del novellame e l'autorizzazione all'utilizzo degli attrezzi di raccolta e recupero denominati "idrorasca a mano" e "idrorasca da fondo", nelle Aree di Tutela Biologica individuate dalla medesima Regione, in applicazione dell'art. 2 lett. d) della legge Regionale n. 9/2002 e ss.mm.ii.; Considerato che nelle ultime due annualita' il reperimento del novellame e' diventato un fattore limitante per la venericoltura, in ragione dell'eccezionalita' e del perdurare del fenomeno si ritiene necessario utilizzare al meglio le risorse disponibili, consentendo il prelievo del novellame nelle nursery insistenti nelle cosiddette Aree a Tutela Biologica, senza danneggiare l'ecosistema e nel contempo garantendo il mantenimento degli stock;
Decreta:
Art. 1
1. E' autorizzata la pesca del novellame della specie vongola verace (Tapes decussatus) allo stato vivo, nelle Aree di Tutela Biologica individuate dalla Regione Emilia Romagna, secondo le modalita' previste dai successivi articoli e fino al 31 maggio 2016. 2. L'autorizzazione e' rilasciata dalla Regione Emilia-Romagna, la quale indichera' le necessarie prescrizioni, in particolare quelle relative ai limiti temporali e spaziali. |
| Art. 2
1. I quantitativi massimi pescabili dalle imbarcazioni di ciascuna impresa sono determinati dai valori indicati nella tabella seguente: Stima di densita' e disponibilita' complessiva in tonnellate e numero di ceste da 25 Kg. per ciascuna nursery. ===================================================================== | | Densita' | | | | Nursery | (KG/m) | Quantita' (1) | N. Ceste | +=========================+=============+================+==========+ | Pianaso | 0.217 | 254.98 | 10.119 | +-------------------------+-------------+----------------+----------+ | Volano/Bocaura | 0.104 | 81.46 | 3258 | +-------------------------+-------------+----------------+----------+ | totale | | 336.44 | 13.458 | +-------------------------+-------------+----------------+----------+
2. La dimensione del novellame di vongola verace non puo' essere superiore a mm 20. |
| Art. 3
La pesca del novellame di vongola verace allo stato vivo destinato alle aree affidate in concessione dalla Regione Emilia-Romagna potra' essere esercitata, oltre che con strumenti azionati a mano, anche attraverso l'utilizzo dell'idrorasca e dell'idrorasca da fondo cd "ferretto". |
| Art. 4
Il trasporto del novellame deve essere effettuato con mezzi che assicurino la piena vitalita' del prodotto. |
| Art. 5
1. L'autorizzazione e' rilasciata alle imprese di pesca, titolari di concessioni demaniali marittime per l'allevamento di vongole veraci individuate dalla Regione Emilia-Romagna. Ciascuna impresa autorizzata potra' utilizzare al massimo il 25% delle imbarcazioni generalmente asservite agli impianti in concessione. |
| Art. 6
1. La richiesta di autorizzazione al prelievo del novellame di vongola verace, dovra' essere corredata dei seguenti documenti, pena l'inammissibilita': a) copia della licenza di pesca; b) copia dell'atto di concessione demaniale marittima; c) quantita' espressa in quintali del prelievo della risorsa ed esplicita indicazione dell'Area a Tutela Biologica su cui verra' effettuato la pesca. 2. Le autorizzazioni rilasciate sono inviate alla Capitaneria di Porto di Ravenna che dovra' far apporre sulle stesse le relative marche da bollo, provvedendo ad annullarle. 3. Le imprese ittiche titolari di concessione demaniale marittima rilasciata dalla Regione Emilia-Romagna dovranno essere inserite in un apposito elenco da cui si evinca per ciascuna impresa: a) il complessivo numero delle imbarcazioni asservite all'impianto, assegnate alla V categoria; b) il numero delle imbarcazioni autorizzate al prelievo del novellame di cui all'art. 5; c) l'indicazione dell'attrezzo di pesca utilizzato da ciascuna imbarcazione. 4. Ai fini di una verifica puntuale degli obblighi dei titolari di concessione demaniale, l'elenco delle imprese di cui al punto 3 del presente articolo, dovra' essere trasmesso in copia al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura - ed alla Capitaneria di porto di Ravenna. Questo decreto, affisso presso l'albo della Capitaneria di porto di Ravenna e' divulgato attraverso il sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entra in vigore in data odierna ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 febbraio 2016
Il direttore generale: Rigillo |
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