Gazzetta n. 53 del 4 marzo 2016 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2016, n. 26 |
Attuazione della direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativa alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione). |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione); Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, ed in particolare gli articoli 31 e 32; Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014 ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato B, numero 43); Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione; Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CE) n. 339/93; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 2015; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2016; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della salute, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della giustizia e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
E m a n a il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93
1. Al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il titolo del decreto e' sostituito dal seguente: «Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione e della direttiva 2014/68/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione), che ne dispone l'abrogazione»; b) all'articolo 1, comma 2, lettera b), la parola: «camere» e' sostituita dalla seguente: «scomparti»; c) all'articolo 1, comma 2, dopo la lettera p) e' aggiunta la seguente: «p-bis) «messa a disposizione sul mercato»: la fornitura di attrezzature a pressione o di insiemi per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato dell'Unione nel corso di un'attivita' commerciale, a titolo oneroso o gratuito;»; d) all'articolo 1, comma 2, le lettere q), r) ed s) sono sostituite dalle seguenti: «q) "immissione sul mercato": la prima messa a disposizione sul mercato dell'Unione di attrezzature a pressione o di insiemi; r) "messa in servizio": la prima utilizzazione di un'attrezzatura a pressione o di un insieme da parte del suo utilizzatore; s) "fabbricante": la persona fisica o giuridica che fabbrica attrezzature a pressione o un insieme, o che fa progettare o fabbricare tale attrezzatura o tale insieme, e li commercializza con il proprio nome o marchio commerciale o li utilizza a fini propri;»; e) all'articolo 1, comma 2, dopo la lettera s) sono aggiunte le seguenti: «s-bis) "rappresentante autorizzato": una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire a suo nome in relazione a determinati compiti; s-ter) "importatore": la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immette sul mercato dell'Unione attrezzature a pressione o insiemi originari di un Paese terzo; s-quater) "distributore": la persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante e dall'importatore, che mette a disposizione sul mercato attrezzature a pressione o insiemi; s-quinquies) "operatori economici": il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore e il distributore; s-sexies) "specifica tecnica": un documento che prescrive i requisiti tecnici che le attrezzature a pressione o gli insiemi devono soddisfare; s-septies) "norma armonizzata": la norma armonizzata di cui all'articolo 2, punto 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012; s-octies) "accreditamento": accreditamento quale definito all'articolo 2, punto 10, del regolamento (CE) n. 765/2008; s-nonies) "organismo nazionale di accreditamento": organismo nazionale di accreditamento di cui all'articolo 2, punto 11, del regolamento (CE) n. 765/2008; s-decies) "valutazione della conformita'": il processo atto a dimostrare il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza del presente decreto relativi alle attrezzature a pressione o agli insiemi; s-undecies) "organismo di valutazione della conformita'": un organismo che svolge attivita' di valutazione della conformita', fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni; s-duodecies) "richiamo": qualsiasi misura volta a ottenere la restituzione di attrezzature a pressione o di insiemi gia' messi a disposizione dei consumatori o di altri utilizzatori; s-terdecies) "ritiro": qualsiasi misura volta a impedire la messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione o di insiemi presenti nella catena di fornitura; s-quaterdecies) "marcatura CE": una marcatura mediante la quale il fabbricante indica che l'attrezzatura a pressione o l'insieme e' conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa di armonizzazione dell'Unione che ne prevede l'apposizione; s-quinquiesdecies) "normativa di armonizzazione dell'Unione": la normativa dell'Unione che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti.;»; f) all'articolo 1, comma 2, lettera u), le parole: «moduli A1, C1» sono sostituite dalle seguenti: «moduli A2, C2» e la parola: «industriale» e' soppressa; g) all'articolo 1, comma 3, le lettere da c) a g), sono sostituite dalle seguenti: «c) i recipienti semplici a pressione di cui al decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, e successive modificazioni; d) gli aerosol di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 741, e successive modificazioni; e) le attrezzature destinate al funzionamento dei veicoli definiti nei seguenti atti giuridici: 1) decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2008, pubblicato nel supplemento ordinario n. 167 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2008, di recepimento della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; 2) regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'omologazione dei veicoli agricoli e forestali; 3) regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli; f) le attrezzature appartenenti al massimo alla categoria I a norma dell'articolo 9 del presente decreto e contemplate da una delle seguenti disposizioni: 1) decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, relativo alle macchine; 2) decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, e successive modificazioni, relativo agli ascensori; 3) legge 18 ottobre 1977, n. 791, e successivi decreti attuativi in materia di materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione; 4) decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e successive modificazioni, in materia di dispositivi medici; 5) legge 6 dicembre 1971, n. 1083, e decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661, in materia di apparecchi a gas; 6) decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, in materia di apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva; g) le armi, le munizioni e il materiale bellico, le attrezzature e gli insiemi appositamente progettati e costruiti a fini militari o di mantenimento dell'ordine pubblico, nonche' tutti gli altri prodotti destinati a fini specificamente militari di cui all'articolo 346, paragrafo 1, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;»; h) all'articolo 1, comma 3, la lettera u), e' sostituita dalla seguente: «u) le attrezzature contemplate dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, relativo al trasporto di merci pericolose, dal decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78, in materia di attrezzature a pressione trasportabili, e le attrezzature contemplate dal Codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose (IMDG) cui e' stata data esecuzione con il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 ottobre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 235 del 7 ottobre 1995, e dalla Convenzione internazionale per l'aviazione civile (ICAO) approvata con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616;»; i) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente: «Art. 2 (Messa a disposizione sul mercato e messa in servizio). - 1. Le attrezzature a pressione e gli insiemi possono essere messi a disposizione del mercato e messi in servizio soltanto se soddisfano i requisiti del presente decreto in caso di installazione e manutenzione adeguate e di impiego conforme alla loro destinazione. 2. In occasione di fiere, esposizioni, dimostrazioni ed eventi simili, e' consentita l'esposizione di attrezzature a pressione o di insiemi anche se non conformi al presente decreto, a condizione che un'evidente indicazione grafica indichi chiaramente che essi non possono essere messi a disposizione del mercato o messi in servizio finche' non sono resi conformi. In occasione delle dimostrazioni il responsabile delle stesse deve redigere e tenere a disposizione delle autorita' competenti, che possono prescrivere eventuali misure aggiuntive, una relazione tecnica in cui sono dettagliatamente descritte le appropriate misure di sicurezza adottate al fine di garantire l'incolumita' delle persone.»; l) all'articolo 3, comma 3, dopo le parole: «marcatura CE» sono aggiunte le seguenti: «di cui all'articolo 15, fatte salve le altre norme nazionali e dell'Unione europea applicabili in materia di armonizzazione che ne prevedono l'apposizione»; m) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente: «Art. 4 (Libera circolazione). - 1. Non e' possibile vietare, limitare o ostacolare, per rischi dovuti alla pressione, la messa a disposizione sul mercato o la messa in servizio, alle condizioni fissate dal fabbricante, di attrezzature a pressione o di insiemi conformi alle disposizioni del presente decreto. Non e' possibile vietare, limitare o ostacolare, per rischi dovuti alla pressione, la messa a disposizione sul mercato o la messa in servizio di attrezzature a pressione o di insiemi conformi alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3. 2. Non e' possibile vietare, limitare o ostacolare, per rischi dovuti alla pressione la commercializzazione o la messa in servizio, alle condizioni previste dall'articolo 14, di attrezzature a pressione o di insiemi la cui conformita' e' stata valutata da un ispettorato degli utilizzatori designato da un altro Stato membro in base alle prescrizioni indicate nel medesimo articolo 14. 3. Ai fini di un'utilizzazione corretta e sicura delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui al comma 1, le informazioni di cui all'allegato I, punti 3.3 e 3.4, sono fornite in lingua italiana o nella lingua ufficiale dello Stato membro dell'Unione in cui l'attrezzatura o l'insieme vengono messi a disposizione sul mercato.»; n) dopo l'articolo 4 sono aggiunti i seguenti: «Art. 4-bis (Obblighi dei fabbricanti). - 1. All'atto dell'immissione sul mercato delle loro attrezzature a pressione o dei loro insiemi di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, ovvero all'atto dell'utilizzo degli stessi a fini propri, i fabbricanti assicurano che siano stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I. All'atto dell'immissione sul mercato delle loro attrezzature a pressione o dei loro insiemi di cui all'articolo 3, comma 3, ovvero all'atto dell'utilizzo degli stessi a fini propri, i fabbricanti assicurano che siano stati progettati e fabbricati conformemente ad una corretta prassi costruttiva in uso in uno degli Stati membri. 2. I fabbricanti preparano la documentazione tecnica di cui all'allegato III ed eseguono o fanno eseguire la pertinente procedura di valutazione della conformita' di cui all'articolo 10 per le attrezzature a pressione o gli insiemi di cui all'articolo 3, commi 1 e 2. Qualora la conformita' delle attrezzature a pressione o degli insiemi di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, alle prescrizioni applicabili sia stata dimostrata dalla procedura di cui al primo periodo del presente comma, i fabbricanti redigono una dichiarazione di conformita' UE e appongono la marcatura CE. 3. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformita' UE per un periodo di dieci anni dalla data in cui le attrezzature a pressione o gli insiemi sono stati immessi sul mercato. 4. I fabbricanti garantiscono che siano predisposte le procedure necessarie affinche' la produzione in serie continui a essere conforme al presente decreto. Si tiene debitamente conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche delle attrezzature a pressione o degli insiemi, nonche' delle modifiche delle norme armonizzate o di altre specifiche tecniche con riferimento alle quali e' dichiarata la conformita' delle attrezzature a pressione o degli insiemi. Laddove ritenuto necessario in considerazione dei rischi presentati dalle attrezzature a pressione o dagli insiemi, i fabbricanti eseguono, per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori e di altri utilizzatori, una prova a campione sulle attrezzature a pressione o sugli insiemi messi a disposizione sul mercato, esaminano i reclami, le attrezzature a pressione e gli insiemi non conformi e i richiami di tali attrezzature, mantengono, se del caso, un registro degli stessi e informano i distributori di tale monitoraggio. 5. I fabbricanti garantiscono che sulle loro attrezzature a pressione o sui loro insiemi sia apposto un numero di tipo, di lotto, di serie oppure qualsiasi altro elemento che consenta la loro identificazione oppure, qualora le dimensioni o la natura dell'attrezzatura o dell'insieme non lo consentano, che le informazioni prescritte siano fornite sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento delle attrezzature. 6. I fabbricanti indicano sull'attrezzatura a pressione o sull'insieme il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo postale al quale possono essere contattati oppure, ove cio' non sia possibile, li indicano sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento dell'attrezzatura a pressione o dell'insieme. L'indirizzo indica un unico punto in cui il fabbricante puo' essere contattato. Le informazioni relative al contatto sono in una lingua facilmente comprensibile per i consumatori, gli altri utilizzatori e le autorita' di vigilanza del mercato e, per le attrezzature e gli insiemi immessi sul mercato in Italia, sono in lingua italiana. 7. I fabbricanti garantiscono che le attrezzature a pressione o gli insiemi di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, sono accompagnati da istruzioni e informazioni sulla sicurezza conformi all'allegato I, punti 3.3 e 3.4, in una lingua che puo' essere facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utilizzatorie, per le attrezzature e gli insiemi immessi sul mercato in Italia, in lingua italiana. Tali istruzioni e informazioni sulla sicurezza devono essere chiare, comprensibili e intelligibili. I fabbricanti garantiscono che le attrezzature a pressione o gli insiemi di cui all'articolo 3, comma 3, sono accompagnati da istruzioni e informazioni sulla sicurezza conformi all'articolo 3, comma 3, in una lingua che puo' essere facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utilizzatori e, per le attrezzature e gli insiemi immessi sul mercato in Italia, in lingua italiana. Tali istruzioni e informazioni sulla sicurezza devono essere chiare, comprensibili e intelligibili. 8. I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di ritenere che le attrezzature a pressione o gli insiemi da essi immessi sul mercato non siano conformi al presente decreto prendono immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conformi tali attrezzature a pressione o tali insiemi, per ritirarli o richiamarli, a seconda dei casi. Inoltre, qualora le attrezzature a pressione o gli insiemi presentino un rischio, i fabbricanti ne informano immediatamente il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed, eventualmente, le altre autorita' nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione sul mercato tali attrezzature a pressione o tali insiemi, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformita' e qualsiasi misura correttiva presa. 9. I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata di un'autorita' nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformita' delle attrezzature a pressione o degli insiemi al presente decreto, in una lingua che puo' essere facilmente compresa da tale autorita' e, per le attrezzature e gli insiemi immessi sul mercato in Italia, in lingua italiana. Tali informazioni e documentazione possono essere fornite in forma cartacea o elettronica. I fabbricanti cooperano con tale autorita', su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dalle attrezzature a pressione o dagli insiemi che hanno immesso sul mercato. Art. 4-ter (Rappresentanti autorizzati). - 1. Il fabbricante puo' nominare, mediante mandato scritto, un rappresentante autorizzato. Gli obblighi di cui all'articolo 4-bis, comma 1, e l'obbligo di redigere una documentazione tecnica cui fa riferimento l'articolo 4-bis, comma 2, non rientrano nel mandato del rappresentante autorizzato. 2. Il rappresentante autorizzato esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante. Il mandato consente al rappresentante autorizzato di eseguire almeno i seguenti compiti: a) mantenere a disposizione delle autorita' nazionali di vigilanza del mercato la dichiarazione di conformita' UE e la documentazione tecnica per un periodo di dieci anni dalla data in cui le attrezzature a pressione o gli insiemi sono stati immessi sul mercato; b) a seguito di una richiesta motivata di un'autorita' nazionale competente, fornire a tale autorita' tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformita' delle attrezzature a pressione o degli insiemi; c) cooperare con le autorita' nazionali competenti, su loro richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dalle attrezzature a pressione o dagli insiemi che rientrano nel mandato del rappresentante autorizzato. Art. 4-quater (Obblighi degli importatori). - 1. Gli importatori immettono sul mercato solo attrezzature a pressione o insiemi conformi. 2. Prima di immettere sul mercato le attrezzature a pressione o gli insiemi di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, gli importatori assicurano che il fabbricante abbia eseguito l'appropriata procedura di valutazione della conformita' a norma dell'articolo 10. Essi assicurano che il fabbricante abbia preparato la documentazione tecnica, che le attrezzature a pressione o gli insiemi rechino la marcatura CE e siano accompagnati dalle istruzioni e dalle informazioni sulla sicurezza specificate nell'allegato I, punti 3.3 e 3.4, e che il fabbricante abbia rispettato le prescrizioni di cui all'articolo 4-bis, commi 5 e 6. Prima di immettere sul mercato le attrezzature a pressione o gli insiemi di cui all'articolo 3, comma 3, gli importatori assicurano che il fabbricante abbia preparato la documentazione tecnica, che le attrezzature a pressione o gli insiemi siano accompagnati da adeguate istruzioni per l'uso e che il fabbricante abbia rispettato le prescrizioni di cui all'articolo 4-bis, commi 5 e 6. L'importatore che ritiene o ha motivo di ritenere che l'attrezzatura a pressione o l'insieme non sia conforme ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I, non li immette sul mercato fino a quando non siano stati resi conformi. Inoltre, qualora l'attrezzatura a pressione o l'insieme presenti un rischio, l'importatore ne informa il fabbricante e le autorita' di vigilanza del mercato. 3. Gli importatori indicano sull'attrezzatura a pressione o sull'insieme il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo postale al quale possono essere contattati oppure, ove cio' non sia possibile, li indicano sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento dell'attrezzatura a pressione o dell'insieme. Le informazioni relative al contatto sono in una lingua facilmente comprensibile per i consumatori, gli altri utilizzatori e le autorita' di vigilanza del mercato e, per le attrezzature e gli insiemi immessi sul mercato in Italia, sono in lingua italiana. 4. Gli importatori garantiscono che le attrezzature a pressione o gli insiemi di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, sono accompagnati da istruzioni e informazioni sulla sicurezza conformi all'allegato I, punti 3.3 e 3.4, in una lingua che puo' essere facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utilizzatori e, per le attrezzature e gli insiemi immessi sul mercato in Italia, sono in lingua italiana. Gli importatori garantiscono che le attrezzature a pressione o gli insiemi di cui all'articolo 3, comma 3, sono accompagnati da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in una lingua che puo' essere facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utilizzatori, e, per le attrezzature e gli insiemi immessi sul mercato in Italia, in lingua italiana. 5. Gli importatori garantiscono che, mentre le attrezzature a pressione o gli insiemi di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, sono sotto la loro responsabilita', le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la loro conformita' ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I. 6. Laddove ritenuto necessario in considerazione dei rischi presentati dalle attrezzature a pressione o dagli insiemi, gli importatori eseguono, per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori e degli altri utilizzatori, una prova a campione sulle attrezzature a pressione o sugli insiemi messi a disposizione sul mercato, esaminano i reclami, le attrezzature a pressione e gli insiemi non conformi e i richiami di tali attrezzature, mantengono, se del caso, un registro degli stessi e informano i distributori di tale monitoraggio. 7. Gli importatori che ritengono o hanno motivo di ritenere che le attrezzature a pressione o gli insiemi da essi immessi sul mercato non siano conformi al presente decreto prendono immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conformi tali attrezzature a pressione o tali insiemi, per ritirarli o richiamarli, a seconda dei casi. Inoltre, qualora le attrezzature a pressione o gli insiemi presentino un rischio, gli importatori informano immediatamente il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed, eventualmente, le altre autorita' nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione sul mercato le attrezzature a pressione o gli insiemi, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformita' e qualsiasi misura correttiva presa. 8. Per un periodo di dieci anni dalla data in cui le attrezzature a pressione o gli insiemi sono stati immessi sul mercato gli importatori mantengono la dichiarazione di conformita' UE a disposizione delle autorita' di vigilanza del mercato; garantiscono inoltre che, su richiesta, la documentazione tecnica possa essere resa disponibile a tali autorita'. 9. Gli importatori, a seguito di una richiesta motivata di un'autorita' nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformita' di un'attrezzatura a pressione o di un insieme in una lingua facilmente compresa da tale autorita'. Tali informazioni e documentazione possono essere fornite in forma cartacea o elettronica. Gli importatori cooperano con tale autorita', su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dalle attrezzature a pressione o dagli insiemi che hanno immesso sul mercato. Art. 4-quinquies (Obblighi dei distributori). - 1. Quando mettono le attrezzature a pressione o gli insiemi a disposizione sul mercato, i distributori applicano con la dovuta diligenza le prescrizioni del presente decreto. 2. Prima di mettere le attrezzature a pressione o gli insiemi di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, a disposizione sul mercato, i distributori verificano che essi rechino la marcatura CE, siano accompagnati dalla documentazione necessaria nonche' dalle istruzioni e dalle informazioni sulla sicurezza a norma dell'allegato I, punti 3.3 e 3.4, in una lingua facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utilizzatori nello Stato membro in cui l'attrezzatura a pressione o l'insieme devono essere messi a disposizione sul mercato e, per le attrezzature e gli insiemi immessi sul mercato in Italia, in lingua italiana, nonche' che il fabbricante e l'importatore si siano conformati alle prescrizioni di cui, rispettivamente, all'articolo 4-bis, commi 5 e 6, e all'articolo 4-quater, comma 3. Il distributore che ritiene o ha motivo di ritenere che le attrezzature a pressione o gli insiemi non siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I, non li mette a disposizione sul mercato fino a quando non siano stati resi conformi. Inoltre, qualora le attrezzature a pressione o l'insieme presentino un rischio, il distributore ne informa il fabbricante o l'importatore, nonche' il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Prima di mettere l'attrezzatura a pressione o l'insieme di cui all'articolo 3, comma 3, a disposizione sul mercato, i distributori verificano che tale attrezzatura a pressione o insieme siano accompagnati da istruzioni per l'uso adeguate, in una lingua che puo' essere facilmente compresa dai consumatori e da altri utilizzatori nello Stato membro in cui tale attrezzatura a pressione o insieme devono essere messi a disposizione sul mercato e, per le attrezzature e gli insiemi immessi sul mercato in Italia, in lingua italiana, nonche' che il fabbricante e l'importatore si siano conformati alle prescrizioni di cui, rispettivamente, all'articolo 4-bis, commi 5 e 6, e all'articolo 4-quater, comma 3. 3. I distributori garantiscono che, mentre le attrezzature a pressione o gli insiemi di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, sono sotto la loro responsabilita', le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la loro conformita' ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I. 4. I distributori che ritengono o hanno motivo di ritenere che le attrezzature a pressione o gli insiemi da essi messi a disposizione sul mercato non siano conformi al presente decreto si assicurano che siano prese le misure correttive necessarie per rendere conformi tali attrezzature a pressione ovvero tali insiemi, per ritirarli o richiamarli, a seconda dei casi. Inoltre, qualora le attrezzature a pressione o gli insiemi presentino un rischio, i distributori ne informano immediatamente il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed, eventualmente, le altre autorita' nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione sul mercato le attrezzature a pressione o gli insiemi, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformita' e qualsiasi misura correttiva presa. 5. I distributori, a seguito di una richiesta motivata di un'autorita' nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformita' delle attrezzature a pressione o degli insiemi. Tali informazioni e documentazione possono essere fornite in forma cartacea o elettronica. I distributori cooperano con tale autorita', su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dalle attrezzature a pressione o dagli insiemi da essi messi a disposizione sul mercato. Art. 4-sexies (Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori). - 1. Un importatore o distributore e' ritenuto un fabbricante ai fini del presente decreto ed e' soggetto agli obblighi del fabbricante di cui all'articolo 4-bis quando immette sul mercato un'attrezzatura a pressione o un insieme con il proprio nome o marchio commerciale o modifica un'attrezzatura a pressione o un insieme gia' immessi sul mercato in modo tale da poterne condizionare la conformita' alle prescrizioni del presente decreto. Art. 4-septies (Identificazione degli operatori economici). - 1. Gli operatori economici indicano alle autorita' di vigilanza che ne facciano richiesta: a) qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro attrezzature a pressione o insiemi; b) qualsiasi operatore economico cui abbiano fornito attrezzature a pressione o insiemi. 2. Gli operatori economici devono essere in grado di presentare le informazioni di cui al comma 1 per dieci anni dal momento in cui siano stati loro forniti attrezzature a pressione o insiemi e per dieci anni dal momento in cui essi abbiano fornito attrezzature a pressione o insiemi.»; o) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente: «Art. 5 (Presunzione di conformita' e dichiarazione di conformita' UE). - 1. Le attrezzature a pressione o gli insiemi di cui all'articolo 3, commi 1 e 2,che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea sono considerati conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di tali norme o parti di esse di cui all'allegato I. 2. I materiali utilizzati per la fabbricazione delle attrezzature a pressione o degli insiemi che sono conformi alle approvazioni europee di materiali i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, della direttiva 2014/68/UE, sono considerati conformi ai requisiti essenziali di sicurezza applicabili enunciati nell'allegato I. 3. La dichiarazione di conformita' UE attesta il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I. 4. La dichiarazione di conformita' UE ha la struttura tipo di cui all'allegato VII, contiene gli elementi specificati nelle pertinenti procedure di valutazione della conformita' di cui all'allegato III ed e' continuamente aggiornata. Essa e' tradotta nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro nel quale l'attrezzatura a pressione o l'insieme e' immesso o messo a disposizione sul mercato e, le attrezzature a pressione e gli insiemi immessi o messi a disposizione sul mercato italiano, in lingua italiana. 5. Se alle attrezzature a pressione o agli insiemi si applicano piu' atti dell'Unione che prescrivono una dichiarazione di conformita' UE, viene compilata un'unica dichiarazione di conformita' UE in rapporto a tutti questi atti dell'Unione. La dichiarazione contiene gli estremi degli atti dell'Unione, compresi i riferimenti della loro pubblicazione. 6. Con la dichiarazione di conformita' UE il fabbricante si assume la responsabilita' per la conformita' dell'attrezzatura a pressione o dell'insieme ai requisiti stabiliti dal presente decreto.»; p) l'articolo 6 e' soppresso; q) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente: «Art. 7 (Comitato "attrezzature a pressione"). - 1. Il Ministero dello sviluppo economico, ai fini delle iniziative nazionali connesse all'eventuale esercizio da parte della Commissione della delega di cui all'articolo 46 della direttiva 2014/68/UE, cura la motivata comunicazione di cui all'articolo 45, paragrafo 2, della stessa direttiva relativamente alle preoccupazioni insorte a livello nazionale in merito alla sicurezza di attrezzature a pressione ed insiemi che possano richiederne una riclassificazione ai sensi del paragrafo 1 del medesimo articolo 45. 2. Anche ai fini di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico assicura la rappresentanza italiana in seno al Comitato permanente di cui all'articolo 44 della direttiva 2014/68/UE.»; r) l'articolo 8 e' sostituito dal seguente: «Art. 8 (Sorveglianza del mercato e controllo delle attrezzature a pressione e degli insiemi che entrano nel mercato dell'Unione). - 1. Alle attrezzature a pressione ed agli insiemi di cui all'articolo 1 del presente decreto si applicano l'articolo 15, paragrafo 3, e gli articoli da 16 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008. 2. Ai fini di cui al comma 1, le funzioni di autorita' di vigilanza del mercato sono svolte dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in coordinamento permanente fra loro, al fine di evitare duplicazioni di controlli. Le funzioni di controllo alle frontiere esterne sono svolte dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli conformemente agli articoli da 27 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008. 3. Le amministrazioni di cui al primo periodo del comma 2 si avvalgono per gli accertamenti di carattere tecnico, in conformita' alla legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, dei competenti organi tecnici dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). 4. Qualora gli organi di vigilanza competenti, nell'espletamento delle loro funzioni ispettive in materia di salute e sicurezza sul lavoro, rilevano che un'attrezzatura a pressione o un insieme, sia in tutto o in parte non rispondente a uno o piu' requisiti essenziali di sicurezza, ne informano immediatamente il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.»; s) dopo l'articolo 8 sono aggiunti i seguenti: «Art. 8-bis (Procedure a livello nazionale per le attrezzature a pressione o gli insiemi che presentano rischi). - 1. Qualora le autorita' di vigilanza del mercato di cui all'articolo 8 abbiano motivi sufficienti per ritenere che una attrezzatura a pressione o un insieme disciplinato dal presente decreto presenta un rischio per la salute o l'incolumita' delle persone, per gli animali domestici o per i beni materiali, effettuano una valutazione dell'attrezzatura a pressione o dell'insieme interessato che investe tutte le prescrizioni pertinenti di cui al presente decreto. A tal fine, gli operatori economici interessati cooperano ove necessario con le autorita' di vigilanza del mercato. 2. Se nel corso della valutazione di cui al comma 1 il Ministero dello sviluppo economico conclude che l'attrezzatura o l'insieme non rispetta le prescrizioni di cui al presente decreto, chiede tempestivamente all'operatore economico interessato di adottare tutte le misure correttive del caso al fine di rendere l'attrezzatura a pressione o l'insieme conforme alle suddette prescrizioni oppure di ritirarlo o di richiamarlo dal mercato entro un termine ragionevole e proporzionato alla natura del rischio, a seconda dei casi. 3. Le autorita' di vigilanza del mercato informano l'organismo notificato competente delle valutazioni di cui ai commi 1 e 2. 4. L'articolo 21 del regolamento (CE) n. 765/2008 si applica alle misure di cui al comma 2. 5. Qualora ritenga che l'inadempienza non sia ristretta al territorio nazionale, il Ministero dello sviluppo economico informa la Commissione europea e gli altri Stati membri dell'Unione europea dei risultati della valutazione e dei provvedimenti che hanno chiesto agli operatori economici di prendere. 6. L'operatore economico prende tutte le opportune misure correttive nei confronti di tutte le attrezzature a pressione e di tutti gli insiemi interessati che ha messo a disposizione sull'intero mercato dell'Unione. 7. Qualora l'operatore economico interessato non prende le misure correttive adeguate entro il periodo di cui al comma 2, il Ministero dello sviluppo economico adotta tutte le opportune misure provvisorie per proibire o limitare la messa a disposizione sul mercato nazionale delle attrezzature a pressione o degli insiemi, per ritirarli da tale mercato o per richiamarli. La misura e' adottata con provvedimento motivato e comunicato all'interessato, con l'indicazione dei mezzi di impugnativa avverso il provvedimento stesso e del termine entro cui e' possibile ricorrere. 8. Il Ministero dello sviluppo economico informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri circa le misure di cui ai commi 6 e 7. Il Ministero dello sviluppo economico comunica i provvedimenti di cui al presente articolo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed agli organi segnalanti la presunta non conformita'. 9. Le informazioni di cui al primo periodo del comma 8, includono tutti i particolari disponibili, soprattutto i dati necessari all'identificazione dell'attrezzatura a pressione o dell'insieme non conforme, la sua origine, la natura della presunta non conformita' e dei rischi connessi, la natura e la durata delle misure nazionali adottate, nonche' le argomentazioni avanzate dagli operatori economici interessati. In particolare, il Ministero dello sviluppo economico indica se l'inadempienza sia dovuta: a) alla non conformita' dell'attrezzatura a pressione o dell'insieme alle prescrizioni relative alla salute o all'incolumita' delle persone o alla protezione degli animali domestici o dei beni materiali; oppure b) alle carenze nelle norme armonizzate di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, che conferiscono la presunzione di conformita'. 10. Il Ministero dello sviluppo economico, quando non sia l'autorita' dello Stato membro che ha avviato la procedura a norma del presente articolo, informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri di tutti i provvedimenti adottati, di tutte le altre informazioni a sua disposizione sulla non conformita' dell'attrezzatura a pressione o dell'insieme interessato e, in caso di disaccordo con la misura nazionale adottata, delle sue obiezioni. 11. Il Ministero dello sviluppo economico tiene conto nello svolgimento della propria attivita', sia per le proprie misure provvisorie che per quelle assunte da autorita' di altri Stati membri che qualora, entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al comma 9, uno Stato membro o la Commissione non sollevino obiezioni contro la misura provvisoria presa da uno Stato membro, tale misura e' ritenuta giustificata. 12. Il Ministero dello sviluppo economico adotta immediatamente le opportune misure restrittive in relazione all'attrezzatura a pressione o all'insieme in questione, quale il suo ritiro dal mercato. 13. Gli oneri relativi al ritiro dal mercato dell'attrezzatura a pressione o dell'insieme interessati ovvero ad altra prescrizione o limitazione alla loro installazione e circolazione adottata ai sensi del presente articolo sono a carico del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato o dell'importatore o del distributore o dell'operatore economico destinatario del relativo provvedimento. Art. 8-ter (Procedura di salvaguardia dell'Unione). - 1. Il Ministero dello sviluppo economico cura la partecipazione nazionale alla consultazione svolta dalla Commissione europea quando, in esito alla procedura di cui all'articolo 8-bis, vengono sollevate obiezioni contro una misura assunta da uno Stato membro o qualora la Commissione ritenga che una misura nazionale sia contraria alla legislazione dell'Unione. Il Ministero dello sviluppo economico cura l'esecuzione delle conseguenti decisioni della Commissione. 2. Se la misura nazionale relativa a un'attrezzatura a pressione o a un insieme e' ritenuta giustificata, il Ministero dello sviluppo economico adotta le misure necessarie per garantire che l'immissione sul mercato o l'utilizzo dell'attrezzatura o dell'insieme non conforme interessato siano limitati o vietati, o che l'attrezzatura a pressione o l'insieme sia ritirato dal mercato. Se la misura nazionale e' considerata ingiustificata, il Ministero dello sviluppo economico la revoca. 3. Il Ministero dello sviluppo economico cura le iniziative necessarie alla partecipazione nazionale alla procedura di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1025/2012, quando la misura nazionale e' considerata giustificata e la non conformita' di un'attrezzatura a pressione o di un insieme viene attribuita a una carenza delle norme armonizzate di cui all'articolo 8-bis, comma 9, lettera b), del presente decreto. Art. 8-quater (Attrezzature a pressione o insiemi conformi che presentano rischi). - 1. Se il Ministero dello sviluppo economico, dopo aver effettuato una valutazione ai sensi dell'articolo 8-bis, commi 1 e 2, ritiene che un'attrezzatura a pressione o un insieme, pur conforme al presente decreto, presenta un rischio per la salute o la sicurezza delle persone o per gli animali domestici o i beni materiali, chiede all'operatore economico interessato di provvedere affinche' tale attrezzatura o insieme, all'atto della sua immissione sul mercato, non presenti piu' tale rischio o che sia, a seconda dei casi, ritirato dal mercato o richiamato entro un periodo di tempo ragionevole, proporzionato alla natura del rischio. 2. Nei casi di cui al comma 1, l'operatore economico garantisce che siano prese misure correttive nei confronti di tutte le attrezzature a pressione e di tutti gli insiemi interessati che ha messo a disposizione sul mercato in tutta l'Unione. Il Ministero dello sviluppo economico informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri. Tali informazioni includono tutti i dettagli disponibili, in particolare i dati necessari all'identificazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi interessati, la loro origine e la catena di fornitura delle attrezzature e degli insiemi, la natura dei rischi connessi, nonche' la natura e la durata delle misure nazionali adottate. 3. Il Ministero dello sviluppo economico cura, ove necessario, l'attuazione degli atti di esecuzione immediatamente applicabili e delle decisioni della Commissione europea adottati secondo la procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 4, della direttiva 2014/68/UE. Art. 8-quinquies (Non conformita' formale). - 1. Fatto salvo l'articolo 8-bis, se il Ministero dello sviluppo economico giunge a una delle seguenti conclusioni, chiede all'operatore economico interessato di porre fine allo stato di non conformita' in questione: a) la marcatura CE e' stata apposta in violazione dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008 o dell'articolo 15 del presente decreto; b) la marcatura CE non e' stata apposta; c) il numero di identificazione dell'organismo notificato e' stato apposto in violazione dell'articolo 15 o non e' stato apposto, pur essendo necessario a norma dell'articolo 15; d) la marcatura e l'etichettatura di cui all'allegato I, punto 3.3, non sono state apposte o sono state apposte in violazione dell'articolo 15 o dell'allegato I, punto 3.3; e) non e' stata compilata la dichiarazione di conformita' UE; f) non e' stata compilata correttamente la dichiarazione di conformita' UE; g) la documentazione tecnica non e' disponibile o e' incompleta; h) le informazioni di cui all'articolo 4-bis, comma 6, o all'articolo 4-quater, comma 3, sono assenti, false o incomplete; i) qualsiasi altra prescrizione amministrativa di cui all'articolo 4-bis o all'articolo 4-quater non e' rispettata. 2. Se la non conformita' di cui al comma 1 permane, il Ministero dello sviluppo economico adotta le adeguate misure per limitare o la messa a disposizione sul mercato dell'attrezzatura o dell'insieme o per garantire che sia richiamato o ritirato dal mercato.»; t) l'articolo 9 e' sostituito dal seguente: «Art. 9 (Classificazione delle attrezzature a pressione). - 1. Le attrezzature a pressione di cui all'articolo 3, comma 1, sono classificate per categoria, in base all'allegato II, secondo criteri di pericolo crescente. Ai fini di questa classificazione, i fluidi sono suddivisi in due gruppi, nel modo seguente: a) gruppo 1, che comprende oltre alle sostanze e miscele contenute nelle attrezzature a pressione la cui temperatura massima ammissibile TS e' superiore al punto di infiammabilita' del fluido, le sostanze e miscele, cosi' come definite all'articolo 2, punti 7 e 8, del regolamento (CE) n. 1272/2008, classificate come pericolose a norma delle seguenti classi di pericolo fisico o per la salute di cui all'allegato I, parti 2 e 3, di tale regolamento: 1) esplosivi instabili, o esplosivi delle divisioni 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5; 2) gas infiammabili, categorie 1 e 2; 3) gas comburenti, categoria 1; 4) liquidi infiammabili, categoria 1 e 2; 5) liquidi infiammabili della categoria 3, quando la temperatura massima ammissibile e' superiore al punto di infiammabilita'; 6) solidi infiammabili, categorie 1 e 2; 7) sostanze o miscele auto-reattive dei tipi da A a F; 8) liquidi piroforici, categoria 1; 9) solidi piroforici, categoria 1; 10) sostanze e miscele che, a contatto con l'acqua, liberano gas infiammabili, categorie 1, 2 e 3; 11) liquidi comburenti, categorie 1, 2 e 3; 12) solidi comburenti, categorie 1, 2 e 3; 13) perossidi organici dei tipi da A a F; 14) tossicita' acuta orale, categorie 1 e 2; 15) tossicita' acuta per via cutanea, categorie 1 e 2; 16) tossicita' acuta per inalazione, categorie 1, 2 e 3; 17) tossicita' specifica per organi bersaglio-esposizione singola, categoria 1. b) gruppo 2, che comprende le sostanze e miscele non elencate alla lettera a). 2. Allorche' un recipiente e' costituito da vari scomparti, e' classificato nella categoria piu' elevata di ciascuno dei singoli scomparti. Allorche' uno scomparto contiene piu' fluidi, e' classificato in base al fluido che comporta la categoria piu' elevata.»; u) l'articolo 10 e' sostituito dal seguente: «Art. 10 (Procedure di valutazione della conformita'). - 1. Le procedure di valutazione della conformita' da applicare a un'attrezzatura a pressione sono determinate in base alla categoria stabilita all'articolo 9, in cui e' classificata l'attrezzatura. 2. Le procedure di valutazione della conformita' da applicare per le diverse categorie sono le seguenti: a) categoria I: modulo A; b) categoria II: modulo A2, modulo D1, modulo E1; c) categoria III: moduli B (tipo di progetto) + D, moduli B (tipo di progetto) + F, moduli B (tipo di produzione) + E, moduli B (tipo di produzione) + C2, modulo H; d) categoria IV: moduli B (tipo di produzione) + D, moduli B (tipo di produzione) + F, modulo G, modulo H1. 3. Le procedure di valutazione della conformita' sono stabilite all'allegato III. Le attrezzature a pressione devono essere sottoposte a una delle procedure di valutazione della conformita', a scelta del fabbricante, previste per la categoria in cui sono classificate. Il fabbricante puo' parimenti scegliere di applicare una delle procedure previste per una categoria superiore, laddove esista. 4. Nell'ambito delle procedure per la garanzia della qualita' delle attrezzature a pressione nelle categorie III e IV di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), punto 1), all'articolo 3, comma 1, lettera a), punto 2), primo trattino, e all'articolo 3, comma 1, lettera b), l'organismo notificato, quando svolge visite senza preavviso, preleva un campione dell'attrezzatura dai locali del fabbricante o dai locali di magazzinaggio al fine di compiere o di far compiere la valutazione finale di cui all'allegato I, punto 3.2. A tal fine, il fabbricante informa l'organismo notificato del calendario previsto per la produzione. L'organismo notificato effettua almeno due visite durante il primo anno di fabbricazione. La frequenza delle visite successive e' determinata dall'organismo notificato sulla base dei criteri indicati nel punto 4.4 dei moduli D, E ed H nonche' nel punto 5.4 del modulo H1. 5. Nel caso di produzione in unico esemplare di recipienti e attrezzature a pressione della categoria III di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), in base alla procedura di cui al modulo H, l'organismo notificato compie o fa compiere la valutazione finale di cui all'allegato I, punto 3.2 dell'allegato I per ciascun singolo esemplare. A tal fine, il fabbricante comunica il calendario di produzione previsto all'organismo notificato. 6. Gli insiemi di cui all'articolo 3, comma 2, sono sottoposti a una procedura globale di valutazione della conformita' che comprende le seguenti valutazioni: a) la valutazione di conformita' di ciascuna delle attrezzature a pressione costitutive dell'insieme e di cui all'articolo 3, comma 1, che non sono ancora state oggetto di una distinta procedura di valutazione della conformita' ne' di una separata marcatura CE; la procedura di valutazione e' determinata in base alla categoria di ciascuna delle attrezzature; b) la valutazione dell'integrazione dei diversi componenti dell'insieme in base ai punti 2.3, 2.8 e 2.9 dell'allegato I che viene determinata in funzione della categoria piu' elevata tra quelle applicabili alle attrezzature interessate, diversa da quella applicabile agli accessori di sicurezza; c) la valutazione della protezione dell'insieme, per evitare che vengano superati i limiti di esercizio ammissibili in base ai punti 2.10 e 3.2.3 dell'allegato I, che deve essere effettuata in funzione della piu' elevata categoria applicabile alle attrezzature da proteggere. 7. In deroga ai commi 1 e 6 il Ministero dello sviluppo economico puo', ove giustificato, consentire la messa a disposizione sul mercato e la messa in servizio, nel territorio dello Stato italiano, di attrezzature a pressione e di singoli insiemi di cui all'articolo 1, comma 2, per i quali non siano state applicate le procedure previste ai commi 1 e 6 del presente articolo e il cui uso sia nell'interesse della sperimentazione. 8. I documenti e la corrispondenza relativi alle procedure di valutazione della conformita' sono redatti in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui e' stabilito l'organismo notificato responsabile dell'esecuzione di tali procedure di valutazione della conformita', o in una lingua accettata da tale organismo.»; v) l'articolo 11 e' sostituito dal seguente: «Art. 11 (Approvazione europea di materiali). - 1. L'approvazione europea di materiali e' rilasciata, su richiesta di uno o piu' fabbricanti di materiali o attrezzature, da uno degli organismi notificati di cui all'articolo 12, specificamente designati per questo compito. L'organismo notificato definisce ed effettua o fa effettuare gli esami e le prove per certificare la conformita' dei tipi di materiale con i requisiti corrispondenti del presente decreto. Nel caso di materiali riconosciuti di uso sicuro prima del 29 novembre 1999, l'organismo notificato tiene conto dei dati esistenti per certificare tale conformita'. 2. Prima di rilasciare un'approvazione europea di materiali, l'organismo notificato ne informa gli Stati membri dell'Unione europea e la Commissione europea trasmettendo loro le informazioni pertinenti. Entro un termine di tre mesi uno Stato membro o la Commissione puo' presentare osservazioni ed esporre i propri motivi. L'organismo notificato puo' rilasciare l'approvazione europea di materiali tenendo conto delle osservazioni presentate da uno Stato membro o dalla Commissione entro il termine di tre mesi dalla trasmissione di tali informazioni. 3. Una copia dell'approvazione europea di materiali e' trasmessa agli Stati membri dell'Unione europea, agli altri organismi notificati, nonche' alla Commissione europea ai fini della pubblicazione da parte della Commissione stessa, qualora l'approvazione europea di materiali soddisfa i requisiti in essa contemplati, dei riferimenti di tale approvazione ed ai fini dell'aggiornamento dell'elenco di tali approvazioni nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. 4. L'organismo notificato che ha rilasciato l'approvazione europea di materiali revoca tale approvazione qualora constati che non avrebbe dovuto essere rilasciata o allorche' il tipo di materiale e' contemplato da una norma armonizzata. Esso informa immediatamente gli Stati membri dell'Unione europea, gli altri organismi notificati e la Commissione europea di ogni revoca di approvazione. 5. Qualora il Ministero dello sviluppo economico ritiene che un'approvazione europea di materiali i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea non soddisfa interamente i requisiti essenziali di sicurezza in essa contemplati ed elencati nell'allegato I, lo segnala alla Commissione affinche' la stessa possa decidere, mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 44, paragrafo 3, della direttiva 2014/68/UE, se ritirare i riferimenti di tale approvazione europea di materiali dalla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.»; z) l'articolo 12 e' sostituito dal seguente: «Art. 12 (Organismi notificati, notifica ed autorita' di notifica). - 1. Ai fini della notifica alla Commissione e agli altri Stati membri degli organismi e degli ispettorati degli utilizzatori autorizzati a svolgere compiti di valutazione della conformita' a norma degli articoli 10, 11 o 13 e delle entita' terze riconosciute per lo svolgimento dei compiti di cui all'allegato 1, punti 3.1.2 e 3.1.3, il Ministero dello sviluppo economico e' individuato e designato quale autorita' di notifica nazionale responsabile dell'istituzione e dell'esecuzione delle procedure necessarie per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformita', delle entita' terze riconosciute e degli ispettorati degli utilizzatori e il controllo degli organismi, entita' e ispettorati notificati, anche per quanto riguarda l'ottemperanza all'articolo 14-ter. 2. La valutazione di cui al comma 1 degli organismi di valutazione della conformita', delle entita' terze riconosciute e degli ispettorati degli utilizzatori ai fini dell'autorizzazione o del riconoscimento e della notifica, nonche' il controllo degli organismi notificati, sono eseguiti ai sensi e in conformita' del regolamento (CE) n. 765/2008 dall'organismo unico nazionale di accreditamento individuato ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99. L'autorizzazione degli organismi ed ispettorati nonche' il riconoscimento delle entita' terze di cui al comma 1 hanno come presupposto l'accreditamento e sono rilasciati con decreto del Ministero dello sviluppo economico, previa informazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dalla domanda dell'organismo, entita' od ispettorato corredata del relativo certificato di accreditamento. 3. Le modalita' di svolgimento dell'attivita' di cui al primo periodo del comma 2 ed i connessi rapporti fra l'ente unico nazionale di accreditamento e il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono regolati con apposita convenzione o protocollo di intesa fra gli stessi. L'organismo nazionale di accreditamento rispetta comunque per quanto applicabili le prescrizioni di cui al comma 5 ed adotta soluzioni idonee a coprire la responsabilita' civile connessa alle proprie attivita'. 4. Il Ministero dello sviluppo economico assume piena responsabilita' per i compiti svolti dall'organismo di cui al comma 3. 5. Il Ministero dello sviluppo economico, quale autorita' di notifica, il medesimo Ministero ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini dell'attivita' di autorizzazione, nonche' l'organismo nazionale di accreditamento, ai fini dell'attivita' di valutazione e controllo, organizzano e gestiscono le relative attivita' nel rispetto delle seguenti prescrizioni: a) in modo che non sorgano conflitti d'interesse con gli organismi di valutazione della conformita'; b) in modo che sia salvaguardata l'obiettivita' e l'imparzialita' delle attivita'; c) in modo che ogni decisione relativa alla notifica di un organismo di valutazione della conformita' sia presa da persone competenti diverse da quelle che hanno effettuato la valutazione; d) evitando di offrire ed effettuare attivita' eseguite dagli organismi di valutazione della conformita' o servizi di consulenza commerciali o su base concorrenziale; e) salvaguardando la riservatezza delle informazioni ottenute; f) assegnando a tali attivita' un numero di dipendenti competenti sufficiente per l'adeguata esecuzione dei suoi compiti. 6. Il Ministero dello sviluppo economico informa la Commissione europea delle procedure adottate per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformita' e per il controllo degli organismi notificati, delle entita' terze riconosciute e degli ispettorati degli utilizzatori nonche' di qualsiasi modifica delle stesse.»; aa) l'articolo 13 e' sostituito dal seguente: «Art. 13 (Prescrizioni relative agli organismi notificati e alle entita' terze riconosciute e presunzione di conformita'). - 1. Ai fini della notifica, l'organismo di valutazione della conformita' o l'entita' terza riconosciuta rispetta le prescrizioni di cui ai commi da 2 a 11. 2. L'organismo di valutazione della conformita' e' stabilito a norma del presente decreto e ha personalita' giuridica. 3. L'organismo di valutazione della conformita' e' un organismo terzo indipendente dall'organizzazione o dall'attrezzatura a pressione o dall'insieme che valuta. Un organismo appartenente a un'associazione d'imprese o a una federazione professionale che rappresenta imprese coinvolte nella progettazione, nella fabbricazione, nella fornitura, nell'assemblaggio, nell'utilizzo o nella manutenzione di attrezzature a pressione o insiemi che esso valuta puo' essere ritenuto un organismo del genere, a condizione che siano dimostrate la sua indipendenza e l'assenza di qualsiasi conflitto di interesse. 4. L'organismo di valutazione della conformita', i suoi alti dirigenti e il personale addetto alla valutazione della conformita' non sono ne' il progettista, ne' il fabbricante, ne' il fornitore, ne' l'installatore, ne' l'acquirente, ne' il proprietario, ne' l'utilizzatore o il responsabile della manutenzione delle attrezzature a pressione o degli insiemi sottoposti alla sua valutazione, ne' il rappresentante di uno di questi soggetti. Cio' non preclude l'uso delle attrezzature a pressione o degli insiemi valutati che sono necessari per il funzionamento dell'organismo di valutazione della conformita' o l'uso di tali attrezzature per scopi privati. L'organismo di valutazione della conformita', i suoi alti dirigenti e il personale addetto alla valutazione della conformita' non intervengono direttamente nella progettazione, nella fabbricazione o nella costruzione, nella commercializzazione, nell'installazione, nell'utilizzo o nella manutenzione di tali attrezzature a pressione o insiemi, ne' rappresentano i soggetti impegnati in tali attivita'. Non intraprendono alcuna attivita' che possa essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio o la loro integrita' per quanto riguarda le attivita' di valutazione della conformita' per cui sono notificati. Cio' vale in particolare per i servizi di consulenza. L'organismo di valutazione della conformita' garantisce che le attivita' delle sue affiliate o dei suoi subappaltatori non si ripercuotano sulla riservatezza, sull'obiettivita' o sull'imparzialita' delle sue attivita' di valutazione della conformita'. 5. L'organismo di valutazione della conformita' e il suo personale eseguono le operazioni di valutazione della conformita' con il massimo dell'integrita' professionale e della competenza tecnica richiesta nel settore specifico e sono liberi da qualsivoglia pressione o incentivo, soprattutto di ordine finanziario, che possa influenzare il loro giudizio o i risultati delle loro attivita' di valutazione, in particolare da persone o gruppi di persone interessati ai risultati di tali attivita'. 6. L'organismo di valutazione della conformita' e' in grado di eseguire tutti i compiti di valutazione della conformita' assegnatigli in base all'articolo 10 o all'articolo 11 o all'allegato I, punti 3.1.2 e 3.1.3 e per cui e' stato notificato, indipendentemente dal fatto che siano eseguiti dall'organismo stesso o per suo conto e sotto la sua responsabilita'. In ogni momento, per ogni procedura di valutazione della conformita' e per ogni tipo o categoria di attrezzature a pressione per i quali e' stato notificato, l'organismo di valutazione della conformita' ha a sua disposizione: a) personale con conoscenze tecniche ed esperienza sufficiente e appropriata per eseguire i compiti di valutazione della conformita'; b) le necessarie descrizioni delle procedure in conformita' delle quali avviene la valutazione della conformita', garantendo la trasparenza e la capacita' di riproduzione di tali procedure; una politica e procedure appropriate che distinguano i compiti che svolge in qualita' di organismo di valutazione della conformita' dalle altre attivita'; c) le procedure per svolgere le attivita' che tengono debitamente conto delle dimensioni di un'impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessita' della tecnologia del prodotto in questione e della natura di massa o seriale del processo produttivo. 7. L'organismo di valutazione della conformita' dispone dei mezzi necessari per eseguire in modo appropriato i compiti tecnici e amministrativi connessi alle attivita' di valutazione della conformita' e ha accesso a tutti gli strumenti o impianti occorrenti. Il personale responsabile dell'esecuzione dei compiti di valutazione della conformita' dispone di quanto segue: a) una formazione tecnica e professionale solida che include tutte le attivita' di valutazione della conformita' in relazione alle quali l'organismo di valutazione della conformita' e' stato notificato; b) soddisfacenti conoscenze delle prescrizioni relative alle valutazioni che esegue e un'adeguata autorita' per eseguire tali valutazioni; c) una conoscenza e una comprensione adeguate dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato I, delle norme armonizzate applicabili e delle disposizioni pertinenti della normativa di armonizzazione dell'Unione e della pertinente normativa nazionale; d) la capacita' di elaborare certificati, registri e rapporti atti a dimostrare che le valutazioni sono state eseguite. 8. E' garantita l'imparzialita' degli organismi di valutazione della conformita', dei loro alti dirigenti e del personale addetto alla valutazione della conformita'. La remunerazione degli alti dirigenti e del personale addetto alla valutazione della conformita' di un organismo di valutazione della conformita' non dipende dal numero di valutazioni eseguite o dai risultati di tali valutazioni. 9. Gli organismi di valutazione della conformita' sottoscrivono un contratto di assicurazione per la responsabilita' civile, secondo le caratteristiche minime fissate con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Fino all'adozione di tale decreto si applicano le indicazioni al riguardo previste nella direttiva del Ministro delle attivita' produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003. 10. Il personale di un organismo di valutazione della conformita' e' tenuto al segreto professionale per tutto cio' di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni a norma dell'articolo 10, dell'articolo 11 o all'allegato I, punti 3.1.2 e 3.1.3, o di qualsiasi disposizione esecutiva di diritto interno, tranne che nei confronti delle autorita' competenti dello Stato in cui esercita le sue attivita'. Sono tutelati i diritti di proprieta'. 11. Gli organismi di valutazione della conformita' partecipano alle attivita' di normalizzazione pertinenti e alle attivita' del gruppo di coordinamento degli organismi notificati, istituito a norma della pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione europea, o garantiscono che il loro personale addetto alla valutazione della conformita' ne sia informato, e applicano come guida generale le decisioni e i documenti amministrativi prodotti da tale gruppo. 12. Qualora dimostri la propria conformita' ai criteri stabiliti nelle pertinenti norme armonizzate o in parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, un organismo di valutazione della conformita' e' considerato conforme alle prescrizioni di cui al presente articolo nella misura in cui le norme applicabili armonizzate coprano tali prescrizioni.»; bb) l'articolo 14 e' sostituito dal seguente: «Art. 14 (Ispettorati degli utilizzatori). - 1. In deroga alle disposizioni relative ai compiti svolti dagli organismi notificati, e' consentita nel territorio italiano l'immissione sul mercato e la messa in servizio, da parte degli utilizzatori, di attrezzature a pressione o insiemi la cui conformita' ai requisiti essenziali di sicurezza sia stata valutata da un ispettorato degli utilizzatori designato in base al comma 7. 2. Le attrezzature a pressione e gli insiemi la cui conformita' e' stata valutata da un ispettorato degli utilizzatori non possono recare la marcatura CE. 3. Le attrezzature a pressione o gli insiemi di cui al comma 1 possono essere impiegati solo negli impianti gestiti dal gruppo di cui fa parte l'ispettorato. Il gruppo applica una politica comune di sicurezza per quanto riguarda le specifiche tecniche di progettazione, fabbricazione, controllo, manutenzione e uso delle attrezzature a pressione e degli insiemi. 4. Gli ispettorati degli utilizzatori lavorano esclusivamente per il gruppo di cui fanno parte. 5. Le procedure applicabili per la valutazione di conformita' da parte degli ispettorati degli utilizzatori sono i moduli A2, C2, F e G, stabiliti all'allegato III. 6. Il Ministero dello sviluppo economico comunica agli altri Stati membri e alla Commissione i nomi degli ispettorati degli utilizzatori che ha autorizzato, i compiti per i quali sono stati designati nonche', per ognuno di essi, l'elenco degli impianti che soddisfano le disposizioni del comma 3. 7. Per la designazione degli ispettorati degli utilizzatori il Ministero dello sviluppo economico, avvalendosi dell'organismo unico nazionale di accreditamento, applica le prescrizioni stabilite nell'articolo 14-bis e si accerta che il gruppo di cui fa parte l'ispettorato applichi i criteri indicati al comma 3, secondo periodo, del presente articolo.»; cc) dopo l'articolo 14 sono aggiunti i seguenti: «Art. 14-bis (Prescrizioni relative agli ispettorati degli utilizzatori). - 1. Ai fini dell'autorizzazione e della notifica, l'ispettorato degli utilizzatori rispetta le prescrizioni di cui ai commi da 2 a 11. 2. L'ispettorato degli utilizzatori e' stabilito a norma del presente decreto e ha personalita' giuridica. 3. L'ispettorato degli utilizzatori e' identificabile come organizzazione e, all'interno del gruppo di cui fa parte, dispone di metodi di relazione che ne assicurino e dimostrino l'imparzialita'. 4. L'ispettorato degli utilizzatori, i suoi alti dirigenti e il personale addetto alla valutazione della conformita' non sono ne' il progettista, ne' il fabbricante, ne' il fornitore, ne' l'installatore, ne' l'acquirente, ne' il proprietario, ne' l'utilizzatore o il responsabile della manutenzione delle attrezzature a pressione o degli insiemi sottoposti alla valutazione, ne' il rappresentante di uno di questi soggetti. Cio' non preclude l'uso delle attrezzature a pressione o degli insiemi valutati che sono necessari per il funzionamento dell'ispettorato degli utilizzatori o l'uso di tali attrezzature per scopi privati. L'ispettorato degli utilizzatori, i suoi alti dirigenti e il personale addetto alla valutazione della conformita' non intervengono direttamente nella progettazione, nella fabbricazione o nella costruzione, nella commercializzazione, nell'installazione, nell'utilizzo o nella manutenzione di tali attrezzature a pressione o insiemi, ne' rappresentano i soggetti impegnati in tali attivita'. Essi non intraprendono alcuna attivita' che possa essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio o la loro integrita' per quanto riguarda le attivita' di valutazione della conformita' per cui sono notificati. Cio' vale in particolare per i servizi di consulenza. 5. Gli ispettorati degli utilizzatori e il loro personale eseguono le operazioni di valutazione della conformita' con il massimo dell'integrita' professionale e della competenza tecnica richiesta nel campo specifico e sono liberi da qualsivoglia pressione e incentivo, soprattutto di ordine finanziario, che possa influenzare il loro giudizio o i risultati delle loro attivita' di valutazione, in particolare da persone o gruppi di persone interessati ai risultati di tali attivita'. 6. L'ispettorato degli utilizzatori e' in grado di eseguire tutti i compiti di valutazione della conformita' assegnatigli in base all'articolo 14 e per cui e' stato notificato, indipendentemente dal fatto che siano eseguiti dall'ispettorato degli utilizzatori stesso o per suo conto e sotto la sua responsabilita'. In ogni momento, per ogni procedura di valutazione della conformita' e per ogni tipo o categoria di attrezzature a pressione per i quali e' stato notificato, l'ispettorato degli utilizzatori ha a sua disposizione: a) personale con conoscenze tecniche ed esperienza sufficiente e appropriata per eseguire i compiti di valutazione della conformita'; b) le necessarie descrizioni delle procedure in conformita' delle quali avviene la valutazione della conformita', garantendo la trasparenza e la capacita' di riproduzione di tali procedure; una politica e procedure appropriate che distinguono i compiti che svolge in qualita' di ispettorato degli utilizzatori dalle altre attivita'; c) le procedure per svolgere le attivita' che tengono debitamente conto delle dimensioni di un'impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessita' della tecnologia del prodotto in questione e della natura di massa o seriale del processo produttivo. 7. L'ispettorato degli utilizzatori dispone dei mezzi necessari per eseguire in modo appropriato i compiti tecnici e amministrativi connessi alle attivita' di valutazione della conformita' e ha accesso a tutti gli strumenti e impianti occorrenti. Il personale responsabile dell'esecuzione dei compiti di valutazione della conformita' dispone di quanto segue: a) una formazione tecnica e professionale solida che include tutte le attivita' di valutazione della conformita' in relazione alle quali l'organismo di valutazione della conformita' e' stato notificato; b) soddisfacenti conoscenze delle prescrizioni relative alle valutazioni che esegue e un'adeguata autorita' per eseguire tali valutazioni; c) una conoscenza e una comprensione adeguate dei requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I, delle norme armonizzate applicabili e delle disposizioni pertinenti della normativa di armonizzazione dell'Unione e delle normative nazionali; d) la capacita' di elaborare certificati, registri e rapporti atti a dimostrare che le valutazioni sono state eseguite. 8. E' garantita l'imparzialita' degli ispettorati degli utilizzatori, dei loro alti dirigenti e del personale addetto alla valutazione della conformita'. Gli ispettorati degli utilizzatori non possono svolgere attivita' che possano pregiudicarne l'indipendenza di giudizio e l'integrita' in relazione alle loro funzioni ispettive. La remunerazione degli alti dirigenti e del personale addetto alla valutazione della conformita' di un ispettorato degli utilizzatori non dipende dal numero di valutazioni eseguite o dai risultati di tali valutazioni. 9. Gli ispettorati degli utilizzatori sottoscrivono un contratto di assicurazione per la responsabilita' civile, a meno che detta responsabilita' civile non sia assunta dal gruppo di cui fanno parte. 10. Il personale degli ispettorati degli utilizzatori e' tenuto al segreto professionale per tutto cio' di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni a norma dell'articolo 14 o di qualsiasi disposizione esecutiva di diritto interno, tranne che nei confronti delle autorita' competenti dello Stato in cui esercita le sue attivita'. Sono tutelati i diritti di proprieta'. 11. Gli ispettorati degli utilizzatori partecipano alle attivita' di normalizzazione pertinenti e alle attivita' del gruppo di coordinamento degli organismi notificati, istituito a norma della pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione, o garantiscono che il loro personale addetto alla valutazione di conformita' ne sia informato, e applicano come guida generale le decisioni ed i documenti amministrativi prodotti da tale gruppo. Art. 14-ter (Affiliate e subappaltatori degli organismi di valutazione della conformita'). - 1. Un organismo notificato, un ispettorato degli utilizzatori o un'entita' terza riconosciuta, qualora subappalti compiti specifici connessi alla valutazione della conformita' oppure ricorra a un'affiliata, garantisce che il subappaltatore o l'affiliata rispettino le prescrizioni di cui all'articolo 13 o all'articolo 14-bis e ne informa di conseguenza il Ministero dello sviluppo economico e l'organismo nazionale di accreditamento. 2. Gli organismi notificati, gli ispettorati degli utilizzatori e le entita' terze riconosciute si assumono la completa responsabilita' delle mansioni eseguite da subappaltatori o affiliate, ovunque questi siano stabiliti. 3. Le attivita' possono essere subappaltate o eseguite da un'affiliata solo con il consenso del cliente. 4. Gli organismi notificati, gli ispettorati degli utilizzatori e le entita' terze riconosciute mantengono a disposizione del Ministero dello sviluppo economico e dell'organismo nazionale di accreditamento i documenti pertinenti riguardanti la valutazione delle qualifiche del subappaltatore o dell'affiliata e del lavoro eseguito da questi ultimi a norma dell'articolo 10, dell'articolo 11, dell'articolo 14 o dell'allegato I, punti 3.1.2 e 3.1.3. Art. 14-quater (Domanda e procedura di notifica e modifiche delle notifiche). - 1. L'organismo di valutazione della conformita' stabilito nel territorio nazionale presenta domanda di autorizzazione e di notifica al Ministero dello sviluppo economico. 2. La domanda di autorizzazione e di notifica e' accompagnata da una descrizione delle attivita' di valutazione della conformita', del modulo o dei moduli di valutazione della conformita' e delle attrezzature a pressione per le quali tale organismo dichiara di essere competente, nonche' da un certificato di accreditamento rilasciato dall'organismo nazionale di accreditamento che attesta che l'organismo di valutazione della conformita' e' conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 13 o all'articolo 14-bis. 3. Il Ministero dello sviluppo economico autorizza e notifica solo gli organismi di valutazione della conformita' che soddisfano le prescrizioni di cui all'articolo 13 o all'articolo 14 e notifica tali organismi alla Commissione europea e agli altri Stati membri utilizzando lo strumento elettronico di notifica elaborato e gestito dalla Commissione. Il Ministero dello sviluppo economico pubblica sul proprio sito i provvedimenti di autorizzazione rilasciati agli organismi di valutazione della conformita'. 4. La notifica include tutti i dettagli riguardanti le attivita' di valutazione della conformita', il modulo o i moduli di valutazione della conformita' e le attrezzature a pressione, nonche' la relativa attestazione di competenza. 5. L'organismo interessato puo' eseguire le attivita' di un organismo notificato, di un ispettorato degli utilizzatori o di un'entita' terza riconosciuta solo se non sono sollevate obiezioni da parte della Commissione o degli altri Stati membri entro due settimane dalla notifica. Solo tale organismo e' considerato un organismo notificato, un ispettorato degli utilizzatori o un'entita' terza riconosciuta ai fini del presente decreto. 6. Il Ministero dello sviluppo economico informa la Commissione e gli altri Stati membri di eventuali modifiche di rilievo apportate successivamente alla notifica. 7. Qualora sulla base della sospensione o del ritiro del relativo certificato di accreditamento o in altro modo e' accertato che un organismo notificato o un'entita' terza riconosciuta non e' piu' conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 13 o non adempie ai suoi obblighi, il Ministero dello sviluppo economico, previa informazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, limita, sospende o ritira la notifica, a seconda dei casi, in funzione della gravita' del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi e ne informa immediatamente la Commissione europea e gli altri Stati membri. Qualora sulla base della sospensione o del ritiro del relativo certificato di accreditamento o in altro modo e' accertato che un ispettorato degli utilizzatori non e' piu' conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 14-bis o non adempie ai suoi obblighi, il Ministero dello sviluppo economico, previa informazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, limita, sospende o ritira la notifica, a seconda dei casi, in funzione della gravita' del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi e ne informa immediatamente la Commissione europea e gli altri Stati membri. 8. Nei casi di limitazione, sospensione o ritiro della notifica, oppure di cessazione dell'attivita' dell'organismo notificato, dell'ispettorato degli utilizzatori o dell'entita' terza riconosciuta, Il Ministero dello sviluppo economico, informato il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e sulla base dei provvedimenti a tal fine assunti dall'organismo nazionale di accreditamento, prende le misure appropriate per garantire che le pratiche di tale organismo siano evase da un altro organismo notificato, da un altro ispettorato degli utilizzatori o da un'altra entita' terza riconosciuta o siano messe a disposizione delle autorita' di notifica e di vigilanza del mercato responsabili, su loro richiesta. 9. In relazione alla competenza della Commissione ad indagare su tutti i casi in cui abbia dubbi o vengano portati alla sua attenzione dubbi sulla competenza di un organismo notificato, di un ispettorato degli utilizzatori o di un'entita' terza riconosciuta o sull'ottemperanza di un organismo notificato, di un ispettorato degli utilizzatori o di un'entita' terza riconosciuta alle prescrizioni e responsabilita' cui e' sottoposto, il Ministero dello sviluppo economico fornisce alla Commissione, su richiesta, tutte le informazioni relative alla base della notifica o del mantenimento della competenza dell'organismo in questione. Qualora la Commissione accerti che un organismo notificato, un ispettorato degli utilizzatori o un'entita' terza riconosciuta non soddisfa o non soddisfa piu' le prescrizioni per la sua notifica o riconoscimento, il Ministero dello sviluppo economico, informato il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, adotta le misure correttive necessarie relativamente al conseguente atto di esecuzione della Commissione e, all'occorrenza, ritira la notifica. Art. 14-quinquies (Obblighi operativi degli organismi notificati, degli ispettorati degli utilizzatori e delle entita' terze riconosciute e ricorsi contro le loro decisioni). - 1. Gli organismi notificati, gli ispettorati degli utilizzatori e le entita' terze riconosciute eseguono le valutazioni della conformita' conformemente ai compiti di valutazione della conformita' di cui agli articoli 10, 11 e 14 o all'allegato I, punti 3.1.2 e 3.1.3. 2. Le valutazioni della conformita' sono eseguite in modo proporzionato, evitando oneri superflui per gli operatori economici. Gli organismi di valutazione della conformita' svolgono le loro attivita' tenendo debitamente conto delle dimensioni di un'impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessita' della tecnologia dell'attrezzatura a pressione o dell'insieme in questione e della natura seriale o di massa del processo di produzione. Nel far cio' rispettano tuttavia il grado di rigore e il livello di protezione necessari per la conformita' dell'attrezzatura a pressione al presente decreto. 3. Qualora un organismo notificato riscontri che i requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato I, le norme armonizzate corrispondenti o altre specifiche tecniche non sono stati rispettati da un fabbricante, chiede a tale fabbricante di prendere le misure correttive appropriate e non rilascia il certificato di conformita'. 4. Un organismo di valutazione della conformita' che nel corso del monitoraggio della conformita' successivo al rilascio di un certificato o di un'approvazione riscontra che un'attrezzatura a pressione non e' piu' conforme chiede al fabbricante di prendere le misure correttive opportune e all'occorrenza sospende o ritira il certificato. 5. Qualora non siano prese misure correttive o non producano il risultato richiesto, l'organismo di valutazione della conformita' limita, sospende o ritira i certificati, a seconda dei casi. 6. Contro le decisioni degli organismi notificati, delle entita' terze riconosciute e degli ispettorati degli utilizzatori puo' essere espletata l'apposita procedura di ricorso a tal fine istituita dall'organismo nazionale di accreditamento. Art. 14-sexies (Obbligo di informazione a carico degli organismi notificati, degli ispettorati degli utilizzatori e delle entita' terze riconosciute). - 1. Gli organismi notificati, le entita' terze riconosciute e gli ispettorati degli utilizzatori informano il Ministero dello sviluppo economico e l'organismo nazionale di accreditamento: a) di qualunque rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro di un certificato; b) di qualunque circostanza che possa influire sull'ambito o sulle condizioni della notifica; c) di eventuali richieste di informazioni che abbiano ricevuto dalle autorita' di vigilanza del mercato in relazione alle attivita' di valutazione della conformita'; d) su richiesta, delle attivita' di valutazione della conformita' eseguite nell'ambito della loro notifica e di qualsiasi altra attivita', incluse quelle transfrontaliere e di subappalto. 2. Gli organismi notificati, le entita' terze riconosciute e gli ispettorati degli utilizzatori forniscono agli altri organismi notificati a norma della direttiva attuata con il presente decreto, le cui attivita' di valutazione della conformita' sono simili o coprono le stesse attrezzature a pressione, informazioni pertinenti sulle questioni relative ai risultati negativi e, su richiesta, positivi delle valutazioni della conformita'. 3. Gli organismi notificati partecipano, direttamente o mediante rappresentanti designati, al sistema di cooperazione e coordinamento tra organismi notificati istituito dalla Commissione europea a norma della direttiva attuata con il presente decreto ed ai lavori del relativo gruppo settoriale o dei relativi gruppi settoriali di organismi notificati.»; dd) l'articolo 15 e' sostituito dal seguente: «Art. 15 (Marcatura CE). - 1. La marcatura CE e' soggetta ai principi generali esposti all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008. 2. La marcatura CE e' apposta in modo visibile, leggibile e indelebile su ciascuna attrezzatura a pressione di cui all'articolo 3, comma 1, o sulla sua targhetta, e su ciascun insieme di cui all'articolo 3, comma 2, o sulla sua targhetta, per insiemi e attrezzatura che sono completi o in uno stato che consente la verifica finale descritta al punto 3.2 dell'allegato I. Qualora la natura dell'attrezzatura o dell'insieme non consente o non giustifica l'apposizione della marcatura CE, quest'ultima e' apposta sull'imballaggio e sui documenti di accompagnamento. 3. Non e' necessario apporre la marcatura CE su ciascuna delle singole attrezzature a pressione che compongono un insieme. Le singole attrezzature a pressione recenti gia' la marcatura CE all'atto della loro incorporazione nell'insieme conservano tale marcatura. 4. La marcatura CE e' apposta sull'attrezzatura a pressione o sull'insieme prima della loro immissione sul mercato. 5. La marcatura CE e' seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato qualora tale organismo interviene nella fase di controllo della produzione. Il numero di identificazione dell'organismo notificato e' apposto dall'organismo stesso o, in base alle sue istruzioni, dal fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato. 6. La marcatura CE e, se del caso, il numero di identificazione dell'organismo notificato possono essere seguiti da qualsiasi altro marchio che indichi un rischio o un impiego particolare. 7. Le autorita' di vigilanza del mercato di cui all'articolo 8 di avvalgono dei meccanismi esistenti per garantire un'applicazione corretta del regime che disciplina la marcatura CE e promuovono le azioni opportune contro l'uso improprio di tale marcatura.»; ee) l'articolo 22 e' sostituito dal seguente: «Art. 22 (Disciplina transitoria). - 1. Resta consentita la messa in servizio di attrezzature a pressione e insiemi conformi alle disposizioni in vigore anteriormente alla data di prima applicazione della direttiva 97/23/CE, ed in particolare alle disposizione dell'abrogato decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 5 marzo 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - 6 giugno 1981, n. 154, purche' immessi sul mercato fino al 29 maggio 2002. 2. E' consentita la messa a disposizione sul mercato ovvero la messa in servizio di attrezzature a pressione o insiemi rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 97/23/CE e conformi a tale direttiva e alle relative disposizioni nazionali di attuazione vigenti fino al termine di vigenza della stessa, purche' immessi sul mercato entro il 19 luglio 2016. 3. I certificati e le decisioni rilasciati entro il relativo termine di vigenza dagli organismi notificati a norma della direttiva 97/23/CE e delle disposizioni nazionali di attuazione vigenti fino a tale data sono validi a norma della direttiva 2014/68/UE e del presente decreto cosi' come modificato in attuazione della stessa.»; ff) gli allegati da I a III sono sostituiti dagli allegati da I a III di cui all'allegato A al presente decreto; gg) gli allegati IV, V e VI sono abrogati; hh) l'allegato VII e' sostituito dall'allegato VII di cui all'allegato B al presente decreto.
N O T E
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE). Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario, cosi' recita:
«Capo III Potesta' normativa del Governo
Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione. 2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo e' trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega. 4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.». - La direttiva 2014/68/UE e' pubblicata nella G.U.U.E. 27 giugno 2014, n. L 189. - Il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3 , cosi' recita: «Art. 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i decreti legislativi entro il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive; per le direttive il cui termine cosi' determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge; per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, il Governo adotta i relativi decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea. 2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro con competenza prevalente nella materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle della direttiva da recepire, predisposta dall'amministrazione con competenza istituzionale prevalente nella materia. 3. La legge di delegazione europea indica le direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti recepimento delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi e' richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni. 5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea, il Governo puo' adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo il diverso termine previsto dal comma 6. 6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui all'art. 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che modificano o integrano direttive recepite con tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e correttive di cui al primo periodo sono adottate nel termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato dalla legge di delegazione europea. 7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai sensi dell'art. 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 41, comma 1. 8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'art. 33 e attinenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome sono emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 41, comma 1. 9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.». «Art. 32 (Principi e criteri direttivi generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). - 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'art. 31 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali: a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi; b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione; c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'art. 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246; d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla presente lettera sono determinate nella loro entita', tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie della sospensione fino a sei mesi e, nei casi piu' gravi, della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione, nonche' sanzioni penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale. Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 240, terzo e quarto comma, del codice penale e dall'art. 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni anche accessorie identiche a quelle eventualmente gia' comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all'art. 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni; e) al recepimento di direttive o all'attuazione di altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti direttive o atti gia' attuati con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto modificato; f) nella redazione dei decreti legislativi di cui all'art. 31 si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega; g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le piu' opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili; h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di recepimento, vengono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi; i) e' assicurata la parita' di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e non puo' essere previsto in ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani.». - Il testo dell'art. 1 e dell'allegato B della legge 9 luglio 2015, n. 114 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea) - Legge di delegazione europea 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2015, n. 176 , cosi recita: «Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive europee). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare secondo le procedure, i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B alla presente legge. 2. I termini per l'esercizio delle deleghe di cui al comma 1 sono individuati ai sensi dell'art. 31, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234. 3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. 4. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attivita' ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonche' alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformita' all'art. 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Gli schemi dei predetti decreti legislativi sono, in ogni caso, sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari, ai sensi dell'art. 31, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.».
«Allegato B (art. 1, comma 1) 1) 2010/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualita' e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti (termine di recepimento 27 agosto 2012); 2) 2012/25/UE direttiva di esecuzione della Commissione, del 9 ottobre 2012, che stabilisce le procedure informative per lo scambio tra Stati membri di organi umani destinati ai trapianti (termine di recepimento 10 aprile 2014); 3) 2013/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (ventesima direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) e che abroga la direttiva 2004/40/CE (termine di recepimento 1° luglio 2016); 4) 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione e che sostituisce la decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio (termine di recepimento 4 settembre 2015); 5) 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della liberta' personale e al diritto delle persone private della liberta' personale di comunicare con terzi e con le autorita' consolari (termine di recepimento 27 novembre 2016); 6) 2013/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, recante modifica della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, e della direttiva 2007/14/CE della Commissione, che stabilisce le modalita' di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE (termine di recepimento 26 novembre 2015); 7) 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano (termine di recepimento 28 novembre 2015); 8) 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE (termine di recepimento 18 gennaio 2016); 9) 2013/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa a talune responsabilita' dello Stato di bandiera ai fini della conformita' alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua applicazione (termine di recepimento 31 marzo 2015); 10) 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI») (termine di recepimento 18 gennaio 2016); 11) 2013/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, che modifica la direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto riguarda l'immissione sul mercato di batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile a bottone con un basso tenore di mercurio, e che abroga la decisione 2009/603/CE della Commissione (termine di recepimento 1° luglio 2015); 12) 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (termine di recepimento 6 febbraio 2018); 13) 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (termine di recepimento 21 marzo 2016); 14) 2014/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (termine di recepimento 1° giugno 2015); 15) 2014/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016); 16) 2014/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016); 17) 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilita' elettromagnetica (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016); 18) 2014/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016); 19) 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016); 20) 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016); 21) 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016); 22) 2014/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualita' di lavoratori stagionali (termine di recepimento 30 settembre 2016); 23) 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale (termine di recepimento 22 maggio 2017); 24) 2014/48/UE del Consiglio, del 24 marzo 2014, che modifica la direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (termine di recepimento 1°gennaio 2016); 25) 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (rifusione) (termine di recepimento 3 luglio 2015); 26) 2014/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai requisiti minimi per accrescere la mobilita' dei lavoratori tra Stati membri migliorando l'acquisizione e la salvaguardia di diritti pensionistici complementari (termine di recepimento 21 maggio 2018); 27) 2014/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica le direttive 2003/71/CE e 2009/138/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 per quanto riguarda i poteri dell'Autorita' europea di vigilanza (Autorita' europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorita' europea di vigilanza (Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (termine di recepimento 31 marzo 2015); 28) 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (termine di recepimento 16 maggio 2017); 29) 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (termine di recepimento 12 giugno 2016); 30) 2014/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori (termine di recepimento 21 maggio 2016); 31) 2014/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici (termine di recepimento 27 novembre 2018); 32) 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati (termine di recepimento 17 giugno 2016); 33) 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (direttiva abusi di mercato) (termine di recepimento 3 luglio 2016); 34) 2014/58/UE direttiva di esecuzione della Commissione, del 16 aprile 2014, che istituisce, a norma della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, un sistema per la tracciabilita' degli articoli pirotecnici (termine di recepimento 30 aprile 2015); 35) 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (termine di recepimento 31 dicembre 2014); 36) 2014/60/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (Rifusione) (termine di recepimento 18 dicembre 2015); 37) 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocita' (termine di recepimento 1°gennaio 2016); 38) 2014/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio (termine di recepimento 23 maggio 2016); 39) 2014/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica la direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente il miele (termine di recepimento 24 giugno 2015); 40) 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (rifusione) (termine di recepimento 3 luglio 2016); 41) 2014/66/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari (termine di recepimento 29 novembre 2016); 42) 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI») (termine di recepimento 18 giugno 2016); 43) 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione) (termine di recepimento 28 febbraio 2015); 44) 2014/86/UE del Consiglio, dell'8 luglio 2014, e (UE) 2015/121 del Consiglio, del 27 gennaio 2015, recanti modifica della direttiva 2011/96/UE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle societa' madri e figlie di Stati membri diversi (termine di recepimento 31 dicembre 2015); 45) 2014/87/Euratom del Consiglio, dell'8 luglio 2014, che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari (termine di recepimento 15 agosto 2017); 46) 2014/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo (termine di recepimento 18 settembre 2016); 47) 2014/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni (termine di recepimento 18 marzo 2016); 48) 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (termine di recepimento 18 novembre 2016); 49) 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversita' da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni (termine di recepimento 6 dicembre 2016); 50) 2014/100/UE della Commissione, del 28 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione (termine di recepimento 18 novembre 2015); 51) 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea (termine di recepimento 27 dicembre 2016); 52) 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (termine di recepimento 31 dicembre 2015); 53) 2014/112/UE del Consiglio, del 19 dicembre 2014, che attua l'accordo europeo concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro nel trasporto per vie navigabili interne, concluso tra la European Barge Union (EBU), l'Organizzazione europea dei capitani (ESO) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) (termine di recepimento 31 dicembre 2016); 54) (UE) 2015/13 direttiva delegata della Commissione, del 31 ottobre 2014, che modifica l'allegato III della direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il campo di portata dei contatori dell'acqua (termine di recepimento 19 aprile 2016); 55) (UE) 2015/412 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilita' per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio (senza termine di recepimento); 56) (UE) 2015/413 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale (termine di recepimento 6 maggio 2015).». - Il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 (Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 2000, n. 91, supplemento ordinario. - Il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 e' pubblicato nella G.U.U.E. 13 agosto 2008, n. L 218.
Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 (citato nelle note alle premesse), come modificato dal presente decreto cosi' recita: «Art. 1 (Campo di applicazione e definizioni). - 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alla progettazione, alla fabbricazione e alla valutazione di conformita' delle attrezzature a pressione e degli insiemi sottoposti ad una pressione massima ammissibile PS superiore a 0,5 bar. 2. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni: a) "attrezzature a pressione": i recipienti, le tubazioni, gli accessori di sicurezza e gli accessori a pressione, ivi compresi gli elementi annessi a parti pressurizzate, quali flange, raccordi, manicotti, supporti, alette mobili; b) "recipiente": un alloggiamento progettato e costruito per contenere fluidi pressurizzati comprendente gli elementi annessi diretti sino al punto di accoppiamento con altre attrezzature. Un recipiente puo' essere composto di uno o piu' scomparti; c) "tubazioni": i componenti di una conduttura destinati al trasporto dei fluidi, allorche' essi sono collegati al fine di essere inseriti in un sistema a pressione. Le tubazioni comprendono in particolare un tubo o un insieme di tubi, condotte, accessori, giunti di dilatazione, tubi flessibili o altri eventuali componenti sottoposti a pressione. Gli scambiatori di calore costituiti da tubi per il raffreddamento o il riscaldamento di aria sono parificati alle tubazioni; d) "accessori di sicurezza": i dispositivi destinati alla protezione delle attrezzature a pressione contro il superamento dei limiti ammissibili. Essi comprendono: 1) i dispositivi per la limitazione diretta della pressione, quali valvole di sicurezza, dispositivi a disco di rottura, aste pieghevoli, dispositivi di sicurezza pilotati per lo scarico della pressione (CSPRS); 2) i dispositivi di limitazione che attivano i sistemi di regolazione o che chiudono e disattivano l'attrezzatura, come pressostati, termostati, interruttori di livello del fluido e i dispositivi di "misurazione, controllo e regolazione per la sicurezza (SRMCR)"; e) "accessori a pressione": i dispositivi aventi funzione di servizio e i cui alloggiamenti sono sottoposti a pressione; f) "insiemi": varie attrezzature a pressione montate da un fabbricante per costituire un tutto integrato e funzionale; g) "pressione": la pressione riferita alla pressione atmosferica, vale a dire pressione relativa; il vuoto e di conseguenza indicato con un valore negativo; h) "pressione massima ammissibile (PS)": la pressione massima per la quale l'attrezzatura e' progettata, specificata dal fabbricante. Essa e' definita nel punto, specificato dal fabbricante, in cui sono collegati gli organi di protezione o di sicurezza della parte superiore dell'attrezzatura o, se non idoneo, in qualsiasi altro punto specificato; i) "temperatura minima/massima ammissibile (TS)": le temperature minime/massime per le quali l'attrezzatura e' progettata, specificate dal fabbricante; l) "volume (V)": il volume interno di un recipiente, compreso il volume dei raccordi alla prima connessione ed escluso il volume degli elementi interni permanenti; m) "dimensione nominale (DN)": la designazione numerica, contrassegnata dalle iniziali DN seguite da un numero, della dimensione comune a tutti i componenti di un sistema di tubazione diversi dai componenti indicati dai diametri esterni o dalla filettatura. Il numero e' arrotondato per fini di riferimento e non e' in stretta relazione con le dimensioni di fabbricazione; n) "fluidi": i gas, i liquidi e i vapori allo stato puro nonche' le loro miscele. Un fluido puo' contenere una sospensione di solidi; o) "giunzioni permanenti": le giunzioni che possono essere disgiunte solo con metodi distruttivi; p) "approvazione europea di materiali": il documento tecnico, rilasciato ai sensi dell'art. 11, che definisce le caratteristiche dei materiali destinati ad un impiego ripetuto per la fabbricazione di attrezzature a pressione, che non hanno formato oggetto di una norma armonizzata; p-bis) "messa a disposizione sul mercato": la fornitura di attrezzature a pressione o di insiemi per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato dell'Unione nel corso di un'attivita' commerciale, a titolo oneroso o gratuito; q) "immissione sul mercato": la prima messa a disposizione sul mercato dell'Unione di attrezzature a pressione o di insiemi; r) "messa in servizio": la prima utilizzazione di un'attrezzatura a pressione o di un insieme da parte del suo utilizzatore; s) "fabbricante": la persona fisica o giuridica che fabbrica attrezzature a pressione o un insieme, o che fa progettare o fabbricare tale attrezzatura o tale insieme, e li commercializza con il proprio nome o marchio commerciale o li utilizza a fini propri; s-bis) "rappresentante autorizzato": una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire a suo nome in relazione a determinati compiti; s-ter) "importatore": la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immette sul mercato dell'Unione attrezzature a pressione o insiemi originari di un Paese terzo; s-quater) "distributore": la persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante e dall'importatore, che mette a disposizione sul mercato attrezzature a pressione o insiemi; s-quinquies) "operatori economici": il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore e il distributore; s-sexies) "specifica tecnica": un documento che prescrive i requisiti tecnici che le attrezzature a pressione o gli insiemi devono soddisfare; s-septies) "norma armonizzata": la norma armonizzata di cui all'art. 2, punto 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012; s-octies) "accreditamento": accreditamento quale definito all'art. 2, punto 10, del regolamento (CE) n. 765/2008; s-nonies) «organismo nazionale di accreditamento»: organismo nazionale di accreditamento di cui all'art. 2, punto 11, del regolamento (CE) n. 765/2008; s-decies) "valutazione della conformita'": il processo atto a dimostrare il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza del presente decreto relativi alle attrezzature a pressione o agli insiemi; s-undecies) "organismo di valutazione della conformita'": un organismo che svolge attivita' di valutazione della conformita', fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni; s-duodecies) "richiamo": qualsiasi misura volta a ottenere la restituzione di attrezzature a pressione o di insiemi gia' messi a disposizione dei consumatori o di altri utilizzatori; s-terdecies) "ritiro": qualsiasi misura volta a impedire la messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione o di insiemi presenti nella catena di fornitura; s-quaterdecies) "marcatura CE": una marcatura mediante la quale il fabbricante indica che l'attrezzatura a pressione o l'insieme e' conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa di armonizzazione dell'Unione che ne prevede l'apposizione; s-quinquiesdecies) "normativa di armonizzazione dell'Unione": la normativa dell'Unione che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti; t) "entita' terza riconosciuta": il soggetto riconosciuto a norma dell'art. 13, distinto dall'organismo notificato di cui all'art. 12, che, in alternativa a quest'ultimo, puo' essere preposto specificatamente alla valutazione delle giunzioni permanenti delle parti che contribuiscono alla resistenza alla pressione delle attrezzature, ovvero alla valutazione delle prove non distruttive, in conformita' a quanto previsto dall'allegato 1, rispettivamente ai punti 3.1.2 e 3.1.3; u) "ispettorato degli utilizzatori": il soggetto designato a norma dell'art. 14 per lo svolgimento delle procedure per la valutazione di conformita', di cui ai moduli A2, C2, F e G dell'allegato III, esclusivamente con riferimento ad attrezzature e insiemi impiegati negli impianti gestiti dal gruppo di cui fa parte l'ispettorato. 3. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto: a) le condotte comprendenti una tubazione o un sistema di tubazioni per il trasporto di qualsiasi fluido o sostanza da o verso un impianto, in mare aperto o sulla terra ferma, a partire dall'ultimo organo di isolamento situato nel perimetro dell'impianto, comprese tutte le attrezzature progettate e collegate specificatamente per la condotta, fatta eccezione per le attrezzature a pressione standard, quali quelle delle cabine di salto di pressione e delle centrali di spinta; b) le reti per la raccolta, la distribuzione e il deflusso di acqua e relative apparecchiature, nonche' canalizzazioni per acqua motrice come condotte forzate, gallerie e pozzi in pressione per impianti idroelettrici ed i relativi accessori specifici; c) i recipienti semplici a pressione di cui al decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, e successive modificazioni; d) gli aerosol di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 741, e successive modificazioni; e) le attrezzature destinate al funzionamento dei veicoli definiti nei seguenti atti giuridici: 1) decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2008, pubblicato nel supplemento ordinario n. 167 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2008, di recepimento della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; 2) regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'omologazione dei veicoli agricoli e forestali; 3) regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli; f) le attrezzature appartenenti al massimo alla categoria I a norma dell'art. 9 del presente decreto e contemplate da una delle seguenti disposizioni: 1) decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, relativo alle macchine; 2) decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, e successive modificazioni, relativo agli ascensori; 3) legge 18 ottobre 1977, n. 791, e successivi decreti attuativi in materia di materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione; 4) decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e successive modificazioni, in materia di dispositivi medici; 5) legge 6 dicembre 1971, n. 1083, e decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661, in materia di apparecchi a gas; 6) decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, in materia di apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva; g) le armi, le munizioni e il materiale bellico, le attrezzature e gli insiemi appositamente progettati e costruiti a fini militari o di mantenimento dell'ordine pubblico, nonche' tutti gli altri prodotti destinati a fini specificamente militari di cui all'art. 346, paragrafo 1, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; h) le attrezzature progettate specificatamente per usi nucleari le quali, in caso di guasto, possono provocare emissioni di radioattivita'; i) le attrezzature per il controllo dei pozzi nell'industria dell'esplorazione ed estrazione del petrolio, del gas o geotermica nonche' nello stoccaggio sotterraneo, e previste per contenere o controllare la pressione del pozzo. Sono compresi la testa pozzo, gli otturatori di sicurezza (BOP), le tubazioni e i collettori nonche' le loro attrezzature a monte; l) le attrezzature di cui fanno parte alloggiamenti o meccanismi in cui il dimensionamento, la scelta dei materiali, le norme di costruzione sono motivati essenzialmente da criteri di resistenza, rigidita' e stabilita' nei confronti degli effetti operativi statici e dinamici o da altri criteri legati al loro funzionamento e per le quali la pressione non costituisce un fattore significativo a livello di progettazione, quali: 1) i motori, comprese le turbine e i motori a combustione interna; 2) le macchine a vapore, le turbine a gas o a vapore, i turbogeneratori, i compressori, le pompe e gli attuatori; m) gli altiforni, compresi i sistemi di raffreddamento dei forni, i dispositivi di recupero dell'aria calda, di estrazione delle polveri e dispositivi di lavaggio dei gas di scarico degli altiforni e cubilotti per la riduzione diretta, compreso il sistema di raffreddamento del forno, i convertitori a gas e i recipienti per la fusione, la rifusione, la degassificazione e la colata di acciaio e di metalli non ferrosi; n) gli alloggiamenti per apparecchiature ad alta tensione come interruttori, dispositivi di comando, trasformatori e macchine rotanti; o) gli alloggiamenti pressurizzati che avvolgono gli elementi dei sistemi di trasmissione quali cavi elettrici e telefonici; p) le navi, i razzi, gli aeromobili o le unita' mobili "off-shore" nonche' le attrezzature espressamente destinate ad essere installate a bordo di questi veicoli o alla loro propulsione; q) le attrezzature a pressione composte di un involucro leggero, ad esempio i pneumatici, i cuscini d'aria, le palle e i palloni da gioco, le imbarcazioni gonfiabili e altre attrezzature a pressione analoghe; r) i silenziatori di scarico e di immissione; s) le bottiglie o lattine per bevande gassate, destinate al consumo finale; t) i recipienti destinati al trasporto ed alla distribuzione di bevande con un PS-V non superiore a 500 bar L e una pressione massima ammissibile non superiore a 7 bar; u) le attrezzature contemplate dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, relativo al trasporto di merci pericolose, dal decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78, in materia di attrezzature a pressione trasportabili, e le attrezzature contemplate dal Codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose (IMDG) cui e' stata data esecuzione con il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 ottobre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 235 del 7 ottobre 1995, e dalla Convenzione internazionale per l'aviazione civile(ICAO) approvata con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616; v) i termosifoni e i tubi negli impianti di riscaldamento ad acqua calda; z) i recipienti destinati a contenere liquidi con una pressione gassosa al di sopra del liquido non superiore a 0,5 bar.». - Il testo dell'art. 3 del citato decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 3 (Requisiti tecnici particolari). - 1. Le attrezzature a pressione indicate alle lettere a), b), c), e d), classificate in conformita' a quanto previsto dall'art. 9 e dall'allegato II, devono soddisfare i requisiti essenziali stabiliti nell'allegato I secondo le seguenti modalita': a) recipienti, ad eccezione di quelli di cui alla lettera b), destinati a contenere: 1) gas, gas liquefatti, gas disciolti sotto pressione, vapori e liquidi la cui tensione di vapore alla temperatura massima ammissibile e' superiore di almeno 0,5 bar alla pressione atmosferica normale (1013 mbar) entro i seguenti limiti: per i fluidi del gruppo 1, quando il volume e' superiore a 1 litro e il prodotto PS-V e superiore a 25 bar-L, nonche' quando la pressione PS e' superiore a 200 bar (allegato II, tabella 1); per i fluidi del gruppo 2, quando il volume e' superiore a 1 litro e il prodotto PS-V e' superiore a 50 bar-L, nonche' quando la pressione PS e' superiore a 1000 bar, nonche' per tutti gli estintori portatili e le bombole per apparecchi respiratori (allegato II, tabella 2); 2) liquidi con una tensione di vapore alla temperatura massima ammissibile inferiore o pari a 0,5 bar oltre la pressione atmosferica normale (1.013 mbar), entro i seguenti limiti: per i fluidi del gruppo 1, quando il volume e' superiore a un litro e il prodotto PS-V e' superiore a 200 bar-L, nonche' quando la pressione PS e' superiore a 500 bar (allegato II, tabella 3); per i fluidi del gruppo 2, quando la pressione PS e' superiore a 10 bar e il prodotto PS-V e' superiore a 10000 bar-L, nonche' quando la pressione PS e' superiore a 1000 bar (allegato II, tabella 4); b) attrezzature a pressione a focolare o altro tipo di riscaldamento, con rischio di surriscaldamento, destinate alla generazione di vapore o acqua surriscaldata a temperature superiori a 110° C, quando il volume e' superiore a 2 litri, nonche' tutte le pentole a pressione (allegato II, tabella 5); c) tubazioni destinate a contenere: 1) gas, gas liquefatti, gas disciolti sotto pressione, vapori e liquidi la cui tensione di vapore alla temperatura massima ammissibile e' superiore di 0,5 bar alla pressione atmosferica normale (1013 mbar), entro i seguenti limiti: per i fluidi del gruppo 1, quando la DN e' superiore a 25 (allegato II, tabella 6); per i fluidi del gruppo 2, quando la DN e' superiore a 32 e il prodotto PS-DN e' superiore a 1000 bar (allegato II, tabella 7); 2) liquidi con una tensione di vapore alla temperatura massima ammissibile inferiore o pari a 0,5 bar oltre la pressione atmosferica normale (1013 mbar), entro i seguenti limiti: per i fluidi del gruppo 1, quando la DN e' superiore a 25 e il prodotto PS-DN e' superiore a 2000 bar (allegato II, tabella 8); per i fluidi del gruppo 2, quando il PS e' superiore a 10 bar, la DN e' superiore a 200 e il prodotto PS-DN e' superiore a 5000 bar (allegato II, tabella 9); d) accessori di sicurezza e accessori a pressione destinati ad attrezzature di cui alle lettere a), b) e c), anche quando tali attrezzature sono inserite in un insieme. 2. Gli insiemi di cui all'art. 1, comma 2, lettera f), comprendenti almeno un'attrezzatura a pressione di cui al comma 1 e di seguito indicati alle lettere a), b) e c), devono soddisfare i requisiti essenziali enunciati nell'allegato I, qualora abbiano le seguenti caratteristiche: a) gli insiemi previsti per la produzione di vapore o di acqua surriscaldata ad una temperatura superiore a 110°C, contenenti almeno un'attrezzatura a pressione a focolare o altro tipo di riscaldamento, con rischio di surriscaldamento; b) gli insiemi diversi da quelli indicati alla lettera a), allorche' il fabbricante li destina a essere commercializzati e messi in servizio come insiemi; c) in deroga a quanto disposto dall'alinea del presente comma, gli insiemi previsti per la produzione di acqua calda ad una temperatura inferiore a 110° C, alimentati manualmente con combustibile solido, con un PS-V superiore a 50 bar-L debbono soddisfare i requisiti essenziali di cui ai punti 2.10, 2.11, 3.4, 5a) e 5d) dell'allegato I. 3. In deroga a quanto previsto dall'art. 4, comma 1, sono consentite l'immissione sul mercato e la messa in servizio delle attrezzature e degli insiemi aventi caratteristiche inferiori o pari ai limiti fissati rispettivamente dal comma 1, lettere a), b) e c), e dal comma 2, purche' progettati e fabbricati secondo la corretta prassi costruttiva in uso nello Stato di fabbricazione appartenente all'Unione europea o aderente all'Accordo istitutivo dello Spazio economico europeo, che garantisca la sicurezza di utilizzazione. Tali attrezzature e insiemi non recano la marcatura CE , di cui all'art. 15, fatte salve le altre norme nazionali e dell'Unione europea applicabili in materia di armonizzazione che ne prevedono l'apposizione sono corredati da sufficienti istruzioni per l'uso e hanno marcature che consentono l'individuazione del fabbricante o del suo mandatario stabilito nel territorio comunitario.». |
| Allegato A
(art. 1, comma 1, lettera ff)
«Allegato I (art. 4-bis, comma 1)
REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA Osservazioni preliminari. 1. Gli obblighi definiti dai requisiti essenziali di sicurezza per le attrezzature a pressione indicati nel presente allegato si applicano anche agli insiemi qualora esista un pericolo corrispondente. 2. I requisiti essenziali di sicurezza fissati dal presente decreto sono vincolanti. Gli obblighi derivanti dai requisiti essenziali di sicurezza si applicano soltanto quando sussistono i pericoli corrispondenti per le attrezzature a pressione considerate, se utilizzate alle condizioni ragionevolmente prevedibili dal fabbricante. 3. Il fabbricante ha l'obbligo di analizzare i pericoli e i rischi per individuare quelli connessi con la sua attrezzatura a causa della pressione e deve quindi progettarla e costruirla tenendo conto della sua analisi. 4. I requisiti essenziali di sicurezza vanno interpretati e applicati in modo da tenere conto dello stato della tecnica e della prassi al momento della progettazione e della fabbricazione, nonche' dei fattori tecnici ed economici, che vanno conciliati con un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza. 1. Norme di carattere generale. 1.1. Le attrezzature a pressione sono progettate, fabbricate e controllate e, ove occorra, dotate dei necessari accessori ed installate in modo da garantirne la sicurezza se messe in funzione in base alle istruzioni del fabbricante o in condizioni ragionevolmente prevedibili. 1.2. Nella scelta delle soluzioni piu' appropriate il fabbricante applica i principi fissati in appresso nell'ordine qui indicato: eliminazione o riduzione dei pericoli nella misura in cui cio' sia ragionevolmente fattibile; applicazione delle opportune misure di protezione contro i pericoli che non possono essere eliminati; informazione degli utilizzatori circa pericoli residui, se del caso, e indicazione della necessita' di opportune misure speciali di attenuazione dei rischi per l'installazione e/o l'utilizzazione. 1.3. Ove siano note o chiaramente prevedibili le possibilita' di un uso scorretto, l'attrezzatura a pressione deve essere progettata in modo da eliminare rischi derivanti da tale uso o, se cio' non fosse possibile, deve essere munita di un'avvertenza adeguata che ne sconsigli l'uso scorretto. 2. Progettazione. 2.1. Norme di carattere generale. Le attrezzature a pressione devono essere opportunamente progettate tenendo conto di tutti i fattori pertinenti che consentono di garantirne la sicurezza per tutta la durata di vita prevista. La progettazione comprende coefficienti di sicurezza appropriati basati su metodi generali che utilizzano margini di sicurezza adatti a prevenire in modo coerente qualsiasi tipo di alterazione. 2.2. Progettazione ai fini di una resistenza adeguata. 2.2.1. Le attrezzature a pressione devono essere progettate per carichi appropriati all'uso per esse previsto e per altre condizioni di esercizio ragionevolmente prevedibili. In particolare si terra' conto dei fattori seguenti: pressione interna/esterna; temperatura ambiente e di esercizio; pressione statica e massa della sostanza contenuta alle condizioni di esercizio e durante le prove; sollecitazioni dovute a traffico, vento, terremoti; forze di reazione e momenti di reazione provocati da sostegni, collegamenti, tubazioni, ecc.; corrosione ed erosione, fatica, ecc.; decomposizione dei fluidi instabili. E' necessario tenere in considerazione le diverse sollecitazioni che possono verificarsi contemporaneamente, valutando le probabilita' che esse avvengano allo stesso tempo. 2.2.2. La progettazione, ai fini di una resistenza adeguata deve essere basata su uno degli elementi seguenti: in generale, su un metodo di calcolo, riportato al punto 2.2.3, integrato, se necessario, da un metodo di progettazione sperimentale riportato al punto 2.2.4; su un metodo di progettazione sperimentale senza calcoli, riportato al punto 2.2.4, ove il prodotto della pressione massima ammissibile PS per il volume V sia inferiore a 6 000 bar·L o il prodotto PS·DN sia inferiore a 3 000 bar. 2.2.3. Metodo di calcolo. a) Contenimento della pressione ed altri aspetti legati ai carichi. Occorre limitare le sollecitazioni ammissibili delle attrezzature a pressione tenuto conto delle alterazioni ragionevolmente prevedibili in relazione alle condizioni di esercizio. A tal fine, e' necessario applicare coefficienti di sicurezza che consentano di fugare del tutto le incertezze derivanti dalla fabbricazione, dalle condizioni concrete di uso, dalle sollecitazioni, dai modelli di calcolo, nonche' dalle proprieta' e dal comportamento dei materiali. I metodi di calcolo devono fornire sufficienti margini di sicurezza in base, ove opportuno, alle prescrizioni del punto 7. Tali disposizioni possono essere soddisfatte applicando uno dei seguenti metodi, a seconda dei casi, se necessario a titolo complementare o in combinazione: progettazione mediante formule; progettazione mediante analisi; progettazione mediante meccanica della rottura. b) Resistenza. Al fine di determinare la resistenza dell'attrezzatura a pressione si deve ricorrere a idonei calcoli di progetto. In particolare: le pressioni di calcolo non devono essere inferiori alle pressioni massime ammissibili e devono tener conto della pressione statica e della pressione dinamica del fluido nonche' della decomposizione dei fluidi instabili. Quando un recipiente e' separato in scomparti distinti e singoli soggetti a pressione, la parete di divisione va progettata tenendo conto della pressione piu' elevata che si possa raggiungere in uno scomparto e della pressione minima possibile nello scomparto limitrofo; le temperature di calcolo devono offrire idonei margini di sicurezza; la progettazione deve tenere nel dovuto conto tutte le eventuali combinazioni di temperatura e di pressione che possono coincidere durante condizioni di esercizio ragionevolmente prevedibili per l'attrezzatura; le sollecitazioni massime e le concentrazioni delle sollecitazioni di punta devono essere mantenute entro limiti di sicurezza; nei calcoli per il contenimento della pressione si deve fare uso dei valori appropriati relativi alle proprieta' dei materiali e basati su dati verificati, tenendo conto delle norme di cui al punto 4 nonche' dei fattori di sicurezza adeguati. A seconda dei casi, fra le caratteristiche dei materiali da considerare devono figurare: limite di elasticita', 0,2% o 1%, a seconda dei casi, alla temperatura di calcolo; resistenza alla trazione; resistenza riferita al tempo, cioe' resistenza allo scorrimento plastico; dati relativi alla fatica; modulo di Young (modulo di elasticita'); appropriato livello di sollecitazione plastica; energia di flessione da urto; resistenza alla rottura; idonei coefficienti di giunzione, da applicare alle caratteristiche dei materiali e in funzione, ad esempio, del tipo di prove non distruttive, delle proprieta' dei materiali assemblati e delle condizioni di esercizio previste; la progettazione deve tenere opportunamente conto di tutti i meccanismi ragionevolmente prevedibili di deterioramento (per esempio corrosione, scorrimento, fatica) relativi all'uso previsto dell'attrezzatura. Nelle istruzioni di cui al punto 3.4 si deve richiamare l'attenzione sulle caratteristiche della progettazione che influiscono in modo determinante sulla longevita' dell'attrezzatura, per esempio: per quanto riguarda lo scorrimento: numero previsto di ore di esercizio alle temperature specificate, per quanto riguarda la fatica: numero previsto di cicli ai livelli di sollecitazione specificati, per quanto riguarda la corrosione: corrosione ammissibile prevista. c) Stabilita'. Ove lo spessore determinato per via di calcolo desse una stabilita' strutturale insufficiente, andranno adottate misure idonee per eliminare l'inconveniente, tenendo conto dei rischi legati al trasporto e alla movimentazione. 2.2.4. Metodo sperimentale di progettazione. La progettazione dell'attrezzatura puo' essere completamente o parzialmente convalidata da un programma di prove da effettuare su un campione rappresentativo dell'attrezzatura o della categoria di attrezzature. Prima dell'esecuzione delle prove occorre definire chiaramente il suddetto programma e aver ricevuto la relativa approvazione da parte dell'organismo notificato incaricato del modulo di valutazione della progettazione, laddove esso esista. Il suddetto programma deve stabilire le condizioni in cui effettuare le prove e i criteri di approvazione e di rifiuto. I valori esatti delle principali dimensioni e delle caratteristiche dei materiali di costruzione delle attrezzature da collaudare devono essere determinati prima dell'esecuzione della prova. Se del caso, durante le prove deve essere possibile osservare le aree critiche dell'attrezzatura a pressione per mezzo di strumenti adeguati che consentano di misurare le deformazioni e le sollecitazioni con sufficiente precisione. Il programma di prove deve comprendere: a) una prova di resistenza alla pressione intesa a verificare che, ad una pressione che garantisca un margine di sicurezza fissato in relazione alla pressione massima ammissibile, l'attrezzatura non presenti fuoriuscite significative ne' deformazioni superiori ad un certo limite. Per l'esecuzione della prova la pressione va stabilita tenendo conto delle differenze tra i valori delle caratteristiche geometriche e dei materiali rilevati alle condizioni di esecuzione della prova e i valori ammessi per la progettazione, e deve altresi' tener conto della differenza tra la temperatura di prova e quella di progetto; b) in caso di rischio di scorrimento plastico o di fatica, prove appropriate stabilite in funzione delle condizioni di esercizio previste per l'attrezzatura in questione, ad esempio: durata di funzionamento a determinate temperature, numero di cicli a determinati livelli di sollecitazione; c) se necessario, prove complementari relative ad altri fattori ambientali specifici di cui al punto 2.2.1 quali corrosione, aggressioni esterne. 2.3. Disposizioni a garanzia delle manovre e dell'esercizio in condizioni di sicurezza. I sistemi di funzionamento delle attrezzature a pressione devono essere tali da escludere qualsiasi rischio ragionevolmente prevedibile derivante dal funzionamento. Se necessario, occorre prestare una particolare attenzione, a seconda del caso: ai dispositivi di chiusura e di apertura; agli scarichi pericolosi delle valvole di sicurezza; ai dispositivi che impediscono l'accesso fisico in presenza di pressione o di vuoto; alla temperatura superficiale, in considerazione dell'uso previsto; alla decomposizione dei fluidi instabili. In particolare, le attrezzature a pressione con otturatori amovibili devono essere munite di un dispositivo automatico o manuale che permetta all'utilizzatore di accertarsi facilmente che l'apertura non presenti alcun rischio. Inoltre, quando questa apertura puo' essere azionata rapidamente, l'attrezzatura a pressione deve essere munita di un dispositivo che ne impedisca l'apertura fintantoche' la pressione o la temperatura del fluido costituiscono un rischio. 2.4. Mezzi di ispezione. a) L'attrezzatura a pressione deve essere progettata e costruita in modo tale che sia possibile effettuare tutte le ispezioni necessarie per garantirne la sicurezza. b) Ove cio' sia necessario a garantirne la sicurezza permanente si devono predisporre mezzi per verificare le condizioni dell'attrezzatura a pressione al suo interno, quali aperture di accesso che consentano l'accesso fisico all'interno dell'attrezzatura in modo tale che si possa procedere alle opportune ispezioni in condizioni ergonomiche e di sicurezza. c) Si possono predisporre altri mezzi che permettano di garantire lo stato di sicurezza dell'attrezzatura nei casi in cui: essa sia troppo piccola per consentire l'accesso fisico al suo interno; la sua apertura possa avere effetti negativi sull'interno; sia dimostrato che la sostanza destinata ad esservi contenuta non e' dannosa per il materiale di costruzione dell'attrezzatura a pressione e che non e' ragionevolmente prevedibile alcun altro meccanismo di deterioramento. 2.5. Mezzi di scarico e di sfiato. Ove occorra, vanno previsti mezzi adeguati per lo scarico e lo sfiato delle attrezzature a pressione al fine di: evitare fenomeni dannosi come il colpo d'ariete, il cedimento strutturale sottovuoto, la corrosione e le reazioni chimiche incontrollate. Vanno tenute presenti tutte le fasi di funzionamento e di prova, in particolare le prove sotto pressione; consentire le operazioni di pulizia, ispezione e manutenzione in condizioni di assoluta sicurezza. 2.6. Corrosione e altre aggressioni chimiche. Ove occorra, va previsto un maggiore spessore o una protezione adeguata contro la corrosione o altre aggressioni chimiche tenendo conto del tipo di utilizzo previsto e ragionevolmente prevedibile. 2.7. Usura. Ove sussista la possibilita' di erosioni o di abrasioni di notevole entita', vanno prese misure adeguate per: ridurre al minimo l'effetto con una progettazione adeguata, ad esempio aumentando lo spessore del materiale o prevedendo l'uso di incamiciature o di materiali di rivestimento; consentire la sostituzione delle parti maggiormente colpite; attirare l'attenzione, nelle istruzioni di cui al punto 3.4, sulle misure necessarie per un uso in condizioni permanenti di sicurezza. 2.8. Insiemi. Gli insiemi di attrezzature devono essere progettati in modo che: gli elementi da assemblare siano adatti e affidabili per l'applicazione prevista; tutti i componenti siano correttamente integrati e adeguatamente collegati. 2.9. Disposizioni per il caricamento e lo scarico. All'occorrenza, la progettazione delle attrezzature a pressione e l'installazione dei relativi accessori, ovvero le misure necessarie per la loro installazione, devono essere tali da garantire che esse vengano caricate e scaricate in condizioni di sicurezza, tenendo in particolare conto i seguenti rischi: a) per il caricamento: l'eccessivo caricamento o l'eccessiva pressurizzazione, con particolare riguardo al tasso di caricamento e alla pressione di vapore alla temperatura di riferimento; l'instabilita' delle attrezzature a pressione; b) per lo scarico: la fuoriuscita incontrollata del fluido pressurizzato; c) per il caricamento e lo scarico: collegamento e scollegamento insicuri. 2.10. Protezione contro il superamento dei limiti ammissibili dell'attrezzatura a pressione. Ove, in condizioni ragionevolmente prevedibili, e' possibile che vengano superati i limiti ammissibili, l'attrezzatura a pressione viene dotata ovvero si provvede a che sia dotata di adeguati dispositivi di protezione, a meno che l'attrezzatura sia destinata ad essere protetta da altri dispositivi di protezione integrati nell'insieme. Il dispositivo adeguato o la combinazione dei dispositivi adeguati sono determinati in funzione delle peculiarita' dell'attrezzatura o dell'insieme di attrezzature e delle sue condizioni di funzionamento. I dispositivi di protezione e le relative combinazioni comprendono: a) gli accessori di sicurezza di cui all'art. 1, comma 2, lettera d); b) a seconda dei casi, adeguati dispositivi di controllo quali indicatori o allarmi che consentano di mantenere l'attrezzatura sotto pressione entro i limiti ammissibili in modo automatico o manuale. 2.11. Accessori di sicurezza. 2.11.1. Gli accessori di sicurezza devono: essere progettati e costruiti in modo da essere affidabili e adatti al loro uso previsto e da tener conto, se del caso, dei requisiti in materia di manutenzione e di prova dei dispositivi; essere indipendenti da altre funzioni, a meno che la loro funzione di sicurezza non possa essere intaccata dalle altre funzioni; essere conformi ai principi di progettazione appropriati per ottenere una protezione adeguata ed affidabile. Detti principi comprendono segnatamente un sistema «fail-safe», un sistema a ridondanza, la diversita' e un sistema di autocontrollo. 2.11.2. Dispositivi di limitazione della pressione. Tali dispositivi devono essere progettati in modo che la pressione non superi in permanenza la pressione massima ammissibile PS; e' tuttavia di regola ammesso un picco di pressione di breve durata in base, ove opportuno, alle prescrizioni di cui al punto 7.3. 2.11.3. Dispositivi di controllo della temperatura. Questi dispositivi devono avere un tempo di risposta adeguato sotto il profilo della sicurezza e coerente con le funzioni di misurazione. 2.12. Incendio all'esterno. Ove necessario, le attrezzature a pressione devono essere progettate e, ove occorra, dotate di accessori adeguati, ovvero si devono prendere misure adeguate per la loro installazione, al fine di rispondere ai requisiti in materia di limitazione dei danni in caso d'incendio di origine esterna, con particolare riguardo all'uso previsto dell'attrezzatura. 3. Fabbricazione. 3.1. Procedure di fabbricazione. Mediante applicazione delle tecniche idonee e delle procedure opportune, il fabbricante deve garantire la corretta esecuzione delle istruzioni previste per le fasi di progettazione, con particolare riguardo alle operazioni indicate di seguito. 3.1.1. Preparazione dei componenti. La preparazione dei componenti (ad esempio formatura e smussatura) non deve provocare difetti o incrinature, ne' modificare le proprieta' meccaniche che potrebbero avere effetti negativi per la sicurezza delle attrezzature a pressione. 3.1.2. Giunzioni permanenti. Le giunzioni permanenti e le zone adiacenti devono essere esenti da difetti di superficie o interni tali da nuocere alla sicurezza delle attrezzature. Le proprieta' delle giunzioni permanenti devono soddisfare le proprieta' minime indicate per i materiali che devono essere collegati a meno che altri valori di proprieta' corrispondenti siano stati specificamente presi in considerazione nei calcoli di progettazione. Per le attrezzature a pressione, le giunzioni permanenti delle parti che contribuiscono alla resistenza alla pressione dell'attrezzatura e le parti ad essa direttamente annesse devono essere realizzate da personale adeguatamente qualificato e secondo modalita' operative adeguate. L'approvazione delle modalita' operative e del personale sono affidate per le attrezzature a pressione delle categorie II, III e IV ad una terza parte competente che e', a scelta del fabbricante: un organismo notificato; un'entita' terza riconosciuta da uno Stato membro come previsto all'art. 13. Al fine di procedere a tali approvazioni, detta entita' terza effettua o fa effettuare gli esami e le prove previsti nelle norme armonizzate appropriate o esami e prove equivalenti. 3.1.3. Prove non distruttive. Per le attrezzature a pressione, le prove non distruttive delle giunzioni permanenti devono essere effettuate da personale adeguatamente qualificato. Per le attrezzature a pressione delle categorie III e IV, il personale deve essere stato approvato da un'entita' terza competente, riconosciuta da uno Stato membro, ai sensi dell'art. 13. 3.1.4. Trattamento termico. Se vi e' rischio che il processo di fabbricazione modifichi le proprieta' dei materiali tanto da pregiudicare la sicurezza delle attrezzature a pressione, si deve applicare un trattamento termico adeguato nella opportuna fase di fabbricazione. 3.1.5. Rintracciabilita'. Devono essere stabilite e mantenute opportune procedure per identificare i materiali delle parti dell'attrezzatura che contribuiscono alla resistenza alla pressione con mezzi adeguati dal momento della ricezione, passando per la produzione, fino alla prova definitiva dell'attrezzatura a pressione costruita. 3.2. Verifica finale. Le attrezzature a pressione devono essere sottoposte alla verifica finale descritta qui di seguito. 3.2.1. Esame finale. Le attrezzature a pressione devono essere sottoposte ad un esame finale volto a verificare, de visu e tramite controllo della relativa documentazione, il rispetto dei requisiti del presente decreto. In tale ambito si possono prendere in considerazione le prove effettuate nel corso della fabbricazione. Nella misura necessaria a fini di sicurezza, l'esame finale viene effettuato all'interno e all'esterno di tutte le parti dell'attrezzatura, eventualmente durante il processo di fabbricazione (ad esempio, qualora l'attrezzatura non sia piu' ispezionabile all'atto dell'esame finale). 3.2.2. Prova. La verifica finale delle attrezzature a pressione comprende una prova di resistenza alla pressione, di norma costituita da una prova a pressione idrostatica a una pressione almeno pari, ove opportuno, al valore fissato al punto 7.4. Per le attrezzature della categoria I fabbricate in serie, detta prova puo' essere eseguita su base statistica. Nei casi in cui la prova a pressione idrostatica risulti dannosa o non possa essere effettuata, si possono effettuare anche altre prove di comprovata validita'. Prima di effettuare le prove diverse dalla prova a pressione idrostatica, si applicano misure integrative quali prove non distruttive o altri metodi di efficacia equivalente. 3.2.3. Esame dei dispositivi di sicurezza. Per gli insiemi, la verifica finale prevede anche un esame degli accessori di sicurezza per verificare che siano pienamente rispettati i requisiti di cui al punto 2.10. 3.3. Marcatura e/o etichettatura. Oltre alla marcatura CE di cui all'art. 15, e alle informazioni da fornire conformemente all'art. 4-bis, comma 6, e all'art. 4-quater, comma 3, sono fornite anche le informazioni indicate in appresso. a) Per tutte le attrezzature a pressione: anno di fabbricazione; identificazione dell'attrezzatura a pressione secondo la sua natura: tipo, serie o numero di identificazione della partita, numero di fabbricazione; limiti essenziali massimi e minimi ammissibili. b) A seconda del tipo di attrezzatura a pressione, informazioni supplementari atte a garantire condizioni sicure di installazione, funzionamento o impiego e, ove occorra, di manutenzione e ispezione periodica, quali: volume V dell'attrezzatura a pressione espressa in L; dimensione nominale della tubazione DN; pressione di prova PT applicata, espressa in bar, e data; pressione a cui e' tarato il dispositivo di sicurezza espressa in bar; potenza dell'attrezzatura in kW; tensione d'alimentazione in V (volts); uso previsto; rapporto di riempimento in kg/L; massa di riempimento massima in kg; tara espressa in kg; gruppo di fluidi. c) Ove occorra, mediante avvertenze fissate all'attrezzatura a pressione si dovra' attirare l'attenzione sugli impieghi non corretti posti in risalto dall'esperienza. Le informazioni di cui alle lettere a), b) e c) figurano sull'attrezzatura a pressione o su una targhetta saldamente fissata ad essa, ad eccezione dei seguenti casi: se del caso, si puo' usare una opportuna documentazione per evitare la marcatura ripetuta di singoli elementi, come ad esempio componenti di tubazioni, destinati allo stesso insieme; nel caso di attrezzature a pressione troppo piccole, ad esempio accessori, dette informazioni possono essere riportate su un'etichetta apposta sull'attrezzatura in questione; per indicare la massa contenibile e per le avvertenze di cui alla lettera c) si possono utilizzare etichette o altri mezzi adeguati, purche' essi rimangano leggibili per tutto il periodo di vita previsto. 3.4. Istruzioni operative. a) Al momento della messa a disposizione sul mercato, le attrezzature a pressione devono essere accompagnate, ove pertinente, da un foglio illustrativo destinato all'utilizzatore, contenente tutte le informazioni utili ai fini della sicurezza per quanto riguarda: il montaggio, compreso l'assemblaggio, delle varie attrezzature a pressione; la messa in servizio; l'impiego; la manutenzione e le ispezioni da parte dell'utilizzatore. b) Il foglio illustrativo deve riprendere le informazioni presenti nel contrassegno dell'attrezzatura a pressione a norma del punto 3.3, tranne l'identificazione della serie, e deve essere corredato, all'occorrenza, della documentazione tecnica nonche' dei disegni e dei diagrammi necessari a una buona comprensione di tali istruzioni. c) Ove occorra, il foglio illustrativo deve inoltre richiamare l'attenzione sui rischi di un uso scorretto, in base al punto 1.3, e sulle caratteristiche particolari della progettazione, in base al punto 2.2.3. 4. Materiali. I materiali utilizzati per la costruzione di attrezzature a pressione devono essere adatti per tale applicazione durante la durata di vita prevista, a meno che non si preveda una sostituzione. I materiali di saldatura e gli altri materiali di assemblaggio devono soddisfare in modo adeguato soltanto i corrispondenti requisiti dei punti 4.1, 4.2, lettera a), e 4.3, primo comma, sia singolarmente che dopo la messa in opera. 4.1. I materiali delle parti pressurizzate: a) devono avere caratteristiche adeguate a tutte le condizioni di prova e di esercizio ragionevolmente prevedibili, e soprattutto possedere duttilita' e tenacita' sufficienti; se del caso, le caratteristiche di questi materiali dovranno rispettare i requisiti del punto 7.5; inoltre, si dovra' procedere in particolare ad un'appropriata selezione dei materiali in modo da prevenire, se necessario, una frattura di fragilita'; ove per motivi specifici si debba far ricorso ad un materiale fragile, devono essere previste idonee misure; b) devono possedere una resistenza chimica sufficiente al fluido che sara' contenuto nell'attrezzatura a pressione; le proprieta' chimiche e fisiche necessarie per la sicurezza operativa non devono essere influenzate in modo rilevante nel corso della durata di vita prevista dell'attrezzatura; c) non devono subire in modo rilevante l'influenza dell'usura; d) devono essere adatti alle procedure di trattamento previste; e) devono essere selezionati in modo da evitare effetti negativi rilevanti in caso di assemblaggio di materiali diversi. 4.2. Il fabbricante dell'attrezzatura a pressione deve: a) definire adeguatamente i valori necessari per i calcoli di progettazione di cui al punto 2.2.3 nonche' le caratteristiche essenziali dei materiali e della loro utilizzazione, di cui al punto 4.1; b) allegare alla documentazione tecnica gli elementi che attestano il rispetto delle prescrizioni del presente decreto riguardo ai materiali in una delle seguenti forme: mediante l'utilizzazione di materiali in base alle norme armonizzate; mediante l'utilizzazione dei materiali che hanno formato oggetto di un'approvazione europea di materiali per attrezzature a pressione in base all'art. 11; mediante una valutazione particolare dei materiali; c) per le attrezzature a pressione delle categorie III e IV, una valutazione particolare dello specifico materiale e' effettuata dall'organismo notificato incaricato delle procedure di valutazione della conformita' dell'attrezzatura a pressione. 4.3. Il fabbricante dell'attrezzatura deve prendere le opportune misure per accertarsi che il materiale impiegato sia conforme ai requisiti richiesti. In particolare, per tutti i materiali, il fabbricante deve fornire documenti che ne attestino la conformita' ad un determinato requisito. Per quanto riguarda le parti pressurizzate principali delle attrezzature delle categorie II, III e IV, tale attestato deve essere costituito da un certificato che prevede un controllo specifico sul prodotto. Allorche' un fabbricante di materiali ha un sistema di garanzia di qualita' appropriato certificato da un organismo competente stabilito nell'Unione e che e' stato oggetto di una valutazione specifica per i materiali, si presume che gli attestati da esso rilasciati assicurino la conformita' ai corrispondenti requisiti del presente punto. Requisiti particolari per attrezzature a pressione specifiche. In aggiunta ai requisiti contemplati ai punti da 1 a 4, per i prodotti di cui ai punti 5 e 6 valgono i requisiti qui di seguito specificati. 5. Attrezzature a pressione a focolare o altro tipo di riscaldamento, con rischio di surriscaldamento, di cui all'art. 3, comma 1. Tra le suddette attrezzature figurano: i generatori di vapore e di acqua surriscaldata di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), come le caldaie per vapore e acqua calda a focolare, i surriscaldatori e i risurriscaldatori, le caldaie a recupero calorico, le caldaie per l'incenerimento di rifiuti, le caldaie elettriche ad elettrodi o a immersione, le autoclavi a pressione, nonche' i relativi accessori e, ove occorra, i relativi sistemi per il trattamento dell'acqua di alimentazione, i sistemi di alimentazione di combustibile; gli apparecchi di riscaldamento a scopo industriale, che utilizzano fluidi diversi dal vapore e dall'acqua surriscaldata di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), quali riscaldatori per le industrie chimiche e altre industrie affini e le attrezzature a pressione per la lavorazione dei prodotti alimentari. Le suddette attrezzature a pressione devono essere calcolate, progettate e costruite in modo da evitare o ridurre i rischi di una perdita significativa di contenimento derivante da surriscaldamento. In particolare, a seconda dei casi si deve garantire che: a) siano forniti adeguati dispositivi di protezione per limitare parametri di funzionamento quali l'immissione e lo smaltimento del calore e, se del caso, il livello del fluido onde evitare qualsiasi rischio di surriscaldamento localizzato o generale; b) se necessario, siano previsti punti di prelevamento onde valutare le proprieta' del fluido per evitare rischi connessi con i depositi e/o la corrosione; c) si prendano provvedimenti adeguati per eliminare i rischi di danni causati dai depositi; d) si provveda a dissipare, in condizioni di sicurezza, il calore residuo dopo il disinserimento dell'attrezzatura; e) si prevedano disposizioni per evitare un accumulo pericoloso di miscele infiammabili di sostanze combustibili e aria o un ritorno di fiamma. 6. Tubazioni descritte all'art. 3, comma 1, lettera c). Il progetto e la costruzione delle tubazioni devono garantire che: a) il rischio di sovrasollecitazioni causate da un gioco eccessivo o dalla formazione di forze eccessive a carico, ad esempio, di flange, giunzioni, soffietti o tubazioni flessibili, sia controllato mediante idonei mezzi di sostegno, vincolo, ancoraggio, allineamento e pretensione; b) ove vi sia la possibilita' che si formi condensa all'interno di tubi per fluidi gassosi, siano previsti sistemi di scarico e di rimozione dei depositi dalle zone piu' basse onde evitare colpi d'ariete o corrosione; c) si presti debita attenzione ai possibili danni causati da turbolenze e vortici; in tal caso si applicano le disposizioni pertinenti del punto 2.7; d) si presti adeguata attenzione al rischio di fatica derivante da vibrazioni nei tubi; e) se le sostanze contenute nelle tubazioni sono fluidi appartenenti al gruppo 1, siano previsti mezzi adeguati per isolare i tubi di derivazione che presentano rischi notevoli a causa delle loro dimensioni; f) venga ridotto al minimo il rischio di scarico involontario, segnando chiaramente sul lato fisso i punti di derivazione e indicando il fluido contenuto; g) la posizione e il percorso delle tubazioni e delle condotte sotterranee siano indicati almeno nella documentazione tecnica onde facilitare le operazioni di manutenzione, ispezione o riparazione in condizioni di completa sicurezza. 7. Requisiti particolari, espressi in cifre, per attrezzature a pressione specifiche. Sono di norma applicabili le disposizioni che seguono. Tuttavia, allorche' non sono applicate, compresi i casi in cui il materiale non sia indicato specificamente e non siano applicate norme armonizzate, il fabbricante deve comprovare l'applicazione di disposizioni adeguate che consentano di ottenere un livello di sicurezza globale equivalente. Le disposizioni previste dal presente punto integrano i requisiti essenziali di sicurezza di cui ai punti da 1 a 6 per le attrezzature a pressione alle quali sono applicati. 7.1. Sollecitazioni ammissibili. 7.1.1. Simboli: Re/t , limite di elasticita', indica il valore alla temperatura di calcolo, a seconda dei casi: del limite massimo di scorrimento per un materiale che presenti un limite di scorrimento minimo e uno massimo; del limite di elasticita' convenzionale, pari all'1,0%, per l'acciaio austenitico e l'alluminio non legato; del limite di elasticita' convenzionale pari, negli altri casi, allo 0,2%; Rm/20 indica il valore minimo della resistenza alla trazione a 20° C; Rm/t indica la resistenza alla trazione alla temperatura di calcolo. 7.1.2. A seconda del materiale impiegato, la sollecitazione generale ammissibile della membrana per carichi prevalentemente statici e per temperature situate fuori dalla gamma in cui i fenomeni di scorrimento sono significativi non deve essere superiore al piu' basso dei valori elencati in appresso: per l'acciaio ferritico, compreso l'acciaio normalizzato (acciaio laminato), ed esclusi gli acciai a grani fini e gli acciai che hanno subito un trattamento termico speciale, 2/3 di Re/t e 5/12 di Rm/20 ; per l'acciaio austenitico: se l'allungamento dopo la rottura e' superiore al 30%, 2/3 di Re/t ; in via alternativa e se l'allungamento dopo la rottura e' superiore al 35%, 5/6 di Re/t e 1/3 di Rm/t ; per l'acciaio fuso non legato o scarsamente legato, 10/19 di Re/t e 1/3 di Rm/20 ; per l'alluminio, 2/3 di Re/t ; per le leghe di alluminio che non possono essere temprate, 2/3 di Re/t e 5/12 di Rm/20 . 7.2. Coefficienti di giunzione. Per i giunti saldati il coefficiente di giunzione deve essere al massimo pari ai seguenti valori: per le attrezzature sottoposte a prove distruttive e non distruttive che consentono di verificare l'inesistenza di difetti rilevanti: 1; per le attrezzature sottoposte a prove non distruttive mediante sondaggio: 0,85; per le attrezzature non sottoposte a prove non distruttive diverse da un'ispezione visiva: 0,7. Ove occorra, si devono prendere in considerazione anche il tipo di sollecitazione e le proprieta' meccaniche e tecnologiche del giunto. 7.3. Dispositivi di limitazione della pressione, specie per i recipienti a pressione. Il picco temporaneo di pressione di cui al punto 2.11.2, deve essere limitato al 10% della pressione massima ammissibile. 7.4. Pressione di prova idrostatica. Per i recipienti a pressione, la pressione di prova idrostatica di cui al punto 3.2.2 dev'essere almeno pari al piu' elevato dei due valori seguenti: la pressione corrispondente al carico massimo che puo' sopportare l'attrezzatura in funzione, tenuto conto della pressione massima ammissibile e della temperatura massima ammissibile, moltiplicata per il coefficiente 1,25, la pressione massima ammissibile, moltiplicata per il coefficiente 1,43. 7.5. Caratteristiche dei materiali. Qualora non siano richiesti altri valori in base ad altri criteri da prendere in considerazione, per essere conforme al punto 4.1, lettera a), un acciaio e' considerato sufficientemente duttile se l'allungamento dopo la rottura, in una prova di trazione effettuata secondo un procedimento standard, e' pari almeno al 14% e se l'energia di flessione da urto, misurata in provetta ISO V, e' pari almeno a 27 J ad una temperatura al massimo pari a 20° C, ma non superiore alla temperatura minima di esercizio prevista.
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Allegato II (art. 9, comma 1)
TABELLE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA'
1. Nelle tabelle i riferimenti alle diverse categorie di moduli sono i seguenti:
+-------------------+-------+-----------------------+ | testata>I | = |Modulo A | +-------------------+-------+-----------------------+ | II | = |Moduli A2, D1, E1 | +-------------------+-------+-----------------------+ | | |Moduli B (tipo di | | | |progetto) + D, B (tipo | | | |di progetto) + F, B | | | |(tipo di produzione) + | | | |E, B (tipo di | | III | = |produzione) + C2, H | +-------------------+-------+-----------------------+ | | |Moduli B (tipo di | | | |produzione) + D, B | | | |(tipo di produzione) + | | IV | = |F, G, H1 | +-------------------+-------+-----------------------+
2. Gli accessori di sicurezza definiti all'art. 1, comma 2, lettera d), e oggetto dell'art. 3, comma 1, lettera d), sono classificati nella categoria IV. Eccezionalmente, tuttavia, gli accessori di sicurezza fabbricati per attrezzature specifiche possono essere classificati nella stessa categoria dell'attrezzatura da proteggere. 3. Gli accessori a pressione di cui all'art. 1, comma 2, lettera e), e oggetto dell'art. 3, comma 1, lettera d), sono classificati in base: - alla pressione massima ammissibile PS; - al volume proprio V o, a seconda dei casi, alla dimensione nominale DN; - al gruppo di fluidi che sono destinati a contenere. La tabella corrispondente per i recipienti o le tubazioni va utilizzata per precisare la categoria di valutazione della conformita'. Qualora il volume e la dimensione nominale siano considerati adeguati ai fini dell'applicazione del secondo trattino del primo capoverso, l'accessorio in questione e' classificato nella categoria piu' elevata. 4. Le linee di demarcazione nelle tabelle di valutazione della conformita' che seguono indicano il limite superiore per ciascuna categoria.
Parte di provvedimento in formato grafico
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Allegato III (art. 4-bis, comma 2) Procedure di valutazione della conformita'. Gli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui al presente allegato per le attrezzature a pressione si applicano anche agli insiemi. 1. Modulo A: (controllo interno della produzione). 1. Il controllo interno della produzione e' la procedura di valutazione della conformita' con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2, 3 e 4 nonche' si accerta e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilita', che l'attrezzatura a pressione interessata soddisfa i requisiti del presente decreto. 2. Documentazione tecnica. Il fabbricante prepara la documentazione tecnica. Detta documentazione consente di valutare la conformita' dell'attrezzatura a pressione ai requisiti pertinenti e include un'adeguata analisi e valutazione dei rischi. Essa precisa i requisiti applicabili e comprende, nella misura necessaria a tale valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento dell'attrezzatura a pressione. La documentazione tecnica contiene, laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti: una descrizione generale dell'attrezzatura a pressione; disegni di progettazione e fabbricazione nonche' diagrammi di componenti, sottoinsiemi, circuiti, ecc.; le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e diagrammi e del funzionamento dell'attrezzatura a pressione; un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente o in parte, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea e, qualora non siano state applicate tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza del presente decreto. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate, la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate; i risultati dei calcoli di progettazione realizzati, degli esami effettuati, ecc.; le relazioni sulle prove effettuate. 3. Fabbricazione. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinche' il processo di fabbricazione e il suo controllo garantiscano la conformita' dell'attrezzatura a pressione alla documentazione tecnica di cui al punto 2 e ai requisiti del presente decreto. 4. Marcatura CE e dichiarazione di conformita' UE. 4.1. Il fabbricante appone la marcatura CE su ciascuna attrezzatura a pressione che soddisfi i requisiti del presente decreto. 4.2. Il fabbricante redige una dichiarazione scritta di conformita' UE per un modello dell'attrezzatura a pressione che, insieme alla documentazione tecnica, mantiene a disposizione delle autorita' nazionali per dieci anni dalla data in cui l'attrezzatura a pressione e' stata immessa sul mercato. La dichiarazione di conformita' UE identifica l'attrezzatura a pressione per cui e' stata compilata. Una copia di tale dichiarazione di conformita' UE e' messa a disposizione delle autorita' competenti su richiesta. 5. Rappresentante autorizzato. Gli obblighi del fabbricante di cui al punto 4 possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilita', purche' siano specificati nel mandato. 2. Modulo A2: controllo interno della produzione unito a controlli ufficiali delle attrezzature a pressione effettuati a intervalli casuali. 1. Il controllo interno della produzione unito ai controlli ufficiali delle attrezzature a pressione effettuati a intervalli casuali e' la procedura di valutazione della conformita' con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2, 3, 4 e 5 nonche' si accerta e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilita', che l'attrezzatura a pressione interessata soddisfa i requisiti del presente decreto. 2. Documentazione tecnica. Il fabbricante prepara la documentazione tecnica. Detta documentazione consente di valutare la conformita' dell'attrezzatura a pressione ai requisiti pertinenti e include un'adeguata analisi e valutazione dei rischi. Essa precisa i requisiti applicabili e comprende, nella misura necessaria a tale valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento dell'attrezzatura a pressione. La documentazione tecnica contiene, laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti: una descrizione generale dell'attrezzatura a pressione; disegni di progettazione e fabbricazione nonche' diagrammi di componenti, sottoinsiemi, circuiti, ecc.; le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e diagrammi e del funzionamento dell'attrezzatura a pressione; un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente o in parte, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e, qualora non siano state applicate tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza del presente decreto. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate, la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate; i risultati dei calcoli di progettazione, degli esami effettuati, ecc., e le relazioni sulle prove effettuate. 3. Fabbricazione. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinche' il processo di fabbricazione e il suo controllo garantiscano la conformita' dell'attrezzatura a pressione alla documentazione tecnica di cui al punto 2 e ai requisiti del presente decreto che ad essa si applicano. 4. Verifica finale e controlli sulle attrezzature a pressione. Il fabbricante effettua la verifica finale dell'attrezzatura a pressione, che viene controllata mediante visite senza preavviso da un organismo notificato scelto dal fabbricante. L'organismo notificato effettua, o fa effettuare, controlli sul prodotto a intervalli casuali da esso determinati al fine di verificare la qualita' dei controlli interni sull'attrezzatura a pressione, tenendo conto tra l'altro della complessita' tecnologica dell'attrezzatura a pressione e del quantitativo prodotto. Durante le visite senza preavviso, l'organismo notificato: si accerta che il fabbricante svolga effettivamente la verifica finale in base al punto 3.2 dell'allegato I; preleva, sul luogo di fabbricazione o di deposito, esemplari di attrezzature a pressione ai fini del controllo. L'organismo notificato valuta il numero di attrezzature da prelevare, nonche' la necessita' di effettuare o far effettuare su dette attrezzature a pressione la verifica finale, parzialmente o integralmente. La procedura di campionamento per accettazione da applicare mira a stabilire se il processo di fabbricazione dell'attrezzatura a pressione funzioni entro limiti accettabili, al fine di garantire la conformita' dell'attrezzatura a pressione. Qualora una o piu' attrezzature a pressione o un insieme o non risultino conformi, l'organismo notificato prende le opportune misure. Durante il processo di fabbricazione, il fabbricante appone, sotto la responsabilita' dell'organismo notificato, il numero d'identificazione di quest'ultimo. 5. Marcatura CE e dichiarazione di conformita' UE. 5.1. Il fabbricante appone la marcatura CE su ciascuna attrezzatura a pressione che soddisfi i requisiti applicabili del presente decreto. 5.2. Il fabbricante redige una dichiarazione scritta di conformita' UE per un modello dell'attrezzatura a pressione che, insieme alla documentazione tecnica, mantiene a disposizione delle autorita' nazionali per dieci anni dalla data in cui l'attrezzatura a pressione e' stata immessa sul mercato. La dichiarazione di conformita' UE identifica l'attrezzatura a pressione per cui e' stata compilata. Una copia di tale dichiarazione di conformita' UE e' messa a disposizione delle autorita' competenti su richiesta. 6. Rappresentante autorizzato. Gli obblighi del fabbricante di cui al punto 5 possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilita', purche' siano specificati nel mandato. 3. Modulo B: esame UE del tipo. 3.1. Esame UE del tipo - tipo di produzione. 1. L'esame UE del tipo - tipo di produzione: e' la parte di una procedura di valutazione della conformita' con cui un organismo notificato esamina il progetto tecnico dell'attrezzatura a pressione, nonche' verifica e certifica che il progetto tecnico di tale attrezzatura a pressione rispetta le prescrizioni del presente decreto. 2. L'esame UE del tipo - tipo di produzione: consiste in una valutazione dell'adeguatezza del progetto tecnico dell'attrezzatura a pressione, effettuata esaminando la documentazione tecnica e la documentazione probatoria di cui al punto 3, unitamente all'esame di un campione, rappresentativo della produzione prevista, dell'attrezzatura a pressione finita. 3. Il fabbricante presenta una richiesta di esame UE del tipo a un unico organismo notificato di sua scelta. La domanda deve contenere: il nome e l'indirizzo del fabbricante e, qualora la domanda sia presentata dal suo rappresentante autorizzato, anche il nome e l'indirizzo di quest'ultimo; una dichiarazione scritta che la stessa domanda non e' stata presentata a nessun altro organismo notificato; la documentazione tecnica che deve consentire di valutare la conformita' dell'attrezzatura a pressione alle prescrizioni applicabili del presente decreto e comprende un'analisi e una valutazione adeguate dei rischi. La documentazione tecnica precisa le prescrizioni applicabili e include, se necessario ai fini della valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento dell'attrezzatura a pressione. Inoltre contiene, laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti: una descrizione generale dell'attrezzatura a pressione; disegni di progettazione e fabbricazione nonche' diagrammi di componenti, sottoinsiemi, circuiti, ecc.; le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e diagrammi e del funzionamento dell'attrezzatura a pressione; un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente o in parte, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea e, qualora non siano state applicate tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza del presente decreto. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate, la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate; i risultati dei calcoli di progettazione realizzati, degli esami effettuati, ecc.; le relazioni sulle prove effettuate; le informazioni relative alle prove previste nel quadro della fabbricazione; le informazioni relative alle qualifiche o approvazioni richieste a norma dei punti 3.1.2 e 3.1.3 dell'allegato I; i campioni rappresentativi della produzione prevista. Il campione puo' coprire piu' varianti di un'attrezzatura a pressione, purche' le differenze tra le varianti non influiscano sul livello di sicurezza. L'organismo notificato puo' chiedere ulteriori campioni se necessari per effettuare il programma di prove: la documentazione probatoria attestante l'adeguatezza delle soluzioni del progetto tecnico. Tale documentazione cita tutti i documenti utilizzati, in particolare qualora non siano state applicate integralmente le norme armonizzate pertinenti, e comprende, se necessario, i risultati delle prove effettuate conformemente alle altre pertinenti specifiche tecniche dal laboratorio del fabbricante oppure da un altro laboratorio di prova, a nome e sotto la responsabilita' del fabbricante. 4. L'organismo notificato: 4.1. esamina la documentazione tecnica e probatoria per valutare l'adeguatezza del progetto tecnico dell'attrezzatura a pressione nonche' le procedure di fabbricazione. In particolare, l'organismo notificato: valuta i materiali utilizzati quando questi ultimi non sono conformi alle norme armonizzate applicabili ovvero a un'approvazione europea di materiali per attrezzature a pressione e verifica il certificato rilasciato dal fabbricante dei materiali in base al punto 4.3 dell'allegato I; approva le modalita' operative di giunzione permanente dei pezzi dell'attrezzatura a pressione o verifica che siano state approvate in precedenza in base al punto 3.1.2 dell'allegato I; verifica che il personale addetto alla giunzione permanente dei pezzi dell'attrezzatura a pressione e alle prove non distruttive sia qualificato o approvato, in base ai punti 3.1.2 o 3.1.3 dell'allegato I; 4.2. verifica che i campioni siano stati fabbricati conformemente alla documentazione tecnica e identifica gli elementi che sono stati progettati conformemente alle disposizioni applicabili delle norme armonizzate pertinenti, nonche' gli elementi che sono stati progettati utilizzando altre specifiche tecniche pertinenti senza applicare le relative disposizioni di tali norme; 4.3. esegue gli esami opportuni e le prove necessarie per accertare se, ove il fabbricante abbia scelto di applicare le soluzioni di cui alle pertinenti norme armonizzate, queste siano state applicate correttamente; 4.4. esegue gli esami opportuni e le prove necessarie per controllare se, laddove non siano state applicate le soluzioni di cui alle pertinenti norme armonizzate, le soluzioni adottate dal fabbricante applicando altre specifiche tecniche pertinenti soddisfino i corrispondenti requisiti essenziali di sicurezza del presente decreto; 4.5. concorda con il fabbricante il luogo in cui si dovranno effettuare gli esami e le prove. 5. L'organismo notificato redige una relazione di valutazione che elenca le iniziative intraprese in conformita' al punto 4 e i relativi risultati. Senza pregiudicare i propri obblighi di fronte all'autorita' di notifica, l'organismo notificato rende pubblico l'intero contenuto della relazione, o parte di esso, solo con l'accordo del fabbricante. 6. Se il tipo rispetta i requisiti del presente decreto, l'organismo notificato rilascia al fabbricante un certificato di esame UE del tipo - tipo di produzione. Fatto salvo il punto 7, il certificato e' valido per 10 anni rinnovabili e contiene il nome e l'indirizzo del fabbricante, le conclusioni dell'esame, le eventuali condizioni di validita' e i dati necessari per l'identificazione del tipo approvato. Al certificato e' allegato un elenco dei fascicoli significativi della documentazione tecnica, di cui l'organismo notificato conserva una copia. Il certificato e i suoi allegati contengono tutte le informazioni pertinenti per consentire la valutazione della conformita' delle attrezzature a pressione fabbricate al tipo esaminato e permettere il controllo delle attrezzature in funzione. Se il tipo non soddisfa i requisiti del presente decreto ad esso applicabili, l'organismo notificato rifiuta di rilasciare un certificato di esame UE del tipo - tipo di produzione, e informa di tale decisione il richiedente, motivando dettagliatamente il suo rifiuto. E' prevista una procedura di ricorso. 7. L'organismo notificato segue l'evoluzione del progresso tecnologico generalmente riconosciuto e valuta se il tipo approvato non e' piu' conforme alle prescrizioni applicabili del presente decreto. Esso decide se tale progresso richieda ulteriori indagini e in caso affermativo l'organismo notificato ne informa il fabbricante. Il fabbricante informa l'organismo notificato che detiene la documentazione tecnica relativa al certificato di esame UE del tipo - tipo di produzione, di tutte le modifiche al tipo approvato, qualora possano influire sulla conformita' dell'attrezzatura a pressione ai requisiti essenziali di sicurezza del presente decreto o sulle condizioni di validita' del certificato. Tali modifiche comportano una nuova approvazione sotto forma di un supplemento al certificato di esame UE del tipo - tipo di produzione. 8. Ogni organismo notificato informa le proprie autorita' di notifica in merito ai certificati di esame UE del tipo - tipo di produzione, e/o agli eventuali supplementi che esso ha rilasciato o revocato e, periodicamente o su richiesta, mette a disposizione delle autorita' di notifica l'elenco di tali certificati e/o degli eventuali supplementi respinti, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni. Ogni organismo notificato informa gli altri organismi notificati dei certificati di esame UE del tipo - tipo di produzione, e/o dei supplementi da esso respinti, ritirati, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni, e, su richiesta, di tali certificati e/o dei supplementi da esso rilasciati. La Commissione, gli Stati membri e gli altri organismi notificati possono ottenere, su richiesta, copia dei certificati di esame UE del tipo - tipo di produzione, e/o dei relativi supplementi. La Commissione e gli Stati membri possono ottenere, su richiesta, copia della documentazione tecnica e dei risultati degli esami effettuati dall'organismo notificato. L'organismo notificato conserva una copia del certificato di esame UE del tipo - tipo di produzione, degli allegati e dei supplementi, nonche' il fascicolo tecnico contenente la documentazione presentata dal fabbricante, fino alla scadenza della validita' di tale certificato. 9. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorita' nazionali una copia del certificato di esame UE del tipo - tipo di produzione, degli allegati e dei supplementi insieme alla documentazione tecnica per dieci anni dalla data in cui l'attrezzatura a pressione e' stata immessa sul mercato. 10. Il rappresentante autorizzato del fabbricante puo' presentare la richiesta di cui al punto 3 e adempiere agli obblighi di cui ai punti 7 e 9, purche' siano specificati nel mandato. 3.2. Esame UE del tipo - tipo di progetto. 1. L'esame UE del tipo - tipo di progetto, e' la parte di una procedura di valutazione della conformita' in cui l'organismo notificato esamina il progetto tecnico dell'attrezzatura a pressione nonche' verifica e attesta che tale progetto soddisfa i requisiti del presente decreto. 2. L'esame UE del tipo - tipo di progetto, consiste in una valutazione dell'adeguatezza del progetto tecnico dell'attrezzatura a pressione, effettuata esaminando la documentazione tecnica e la documentazione probatoria di cui al punto 3, senza l'esame di campioni. Il metodo sperimentale di progettazione di cui al punto 2.2.4 dell'allegato I non puo' essere usato nell'ambito di questo modulo. 3. Il fabbricante presenta la domanda di esame UE del tipo - tipo di progetto, ad un solo organismo notificato di sua scelta. La domanda deve contenere: il nome e l'indirizzo del fabbricante e, qualora la domanda sia presentata dal suo rappresentante autorizzato, anche il nome e l'indirizzo di quest'ultimo; una dichiarazione scritta che la stessa domanda non e' stata presentata a nessun altro organismo notificato; la documentazione tecnica che deve consentire di valutare la conformita' dell'attrezzatura a pressione alle prescrizioni applicabili del presente decreto e comprende un'analisi e una valutazione adeguate dei rischi. La documentazione tecnica precisa le prescrizioni applicabili e include, se necessario ai fini della valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento dell'attrezzatura a pressione. Inoltre contiene, laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti: una descrizione generale dell'attrezzatura a pressione; disegni di progettazione e fabbricazione nonche' diagrammi di componenti, sottoinsiemi, circuiti, ecc.; le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e diagrammi e del funzionamento dell'attrezzatura a pressione; un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente o in parte, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e, qualora non siano state applicate tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza del presente decreto. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate, la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate; i risultati dei calcoli di progettazione realizzati, degli esami effettuati, ecc.; le informazioni relative alle qualifiche o approvazioni richieste a norma dei punti 3.1.2 e 3.1.3 dell'allegato I; la documentazione probatoria attestante l'adeguatezza delle soluzioni del progetto tecnico. Tale documentazione cita tutti i documenti utilizzati, in particolare qualora non siano state applicate integralmente le norme armonizzate pertinenti, e comprende, se necessario, i risultati delle prove effettuate conformemente alle altre pertinenti specifiche tecniche dal laboratorio del fabbricante oppure da un altro laboratorio di prova, a nome e sotto la responsabilita' del fabbricante. La domanda puo' riguardare piu' varianti di un'attrezzatura a pressione, purche' le differenze tra le varianti non influiscano sul livello di sicurezza. 4. L'organismo notificato: 4.1. esamina la documentazione tecnica e probatoria per valutare l'adeguatezza del progetto tecnico del prodotto. In particolare, l'organismo notificato: valuta i materiali utilizzati quando questi ultimi non sono conformi alle norme armonizzate applicabili ovvero a un'approvazione europea di materiali per attrezzature a pressione; approva le modalita' operative di giunzione permanente dei pezzi dell'attrezzatura a pressione o verifica che siano state approvate in precedenza in base al punto 3.1.2 dell'allegato I; 4.2. effettua gli esami appropriati per verificare se, qualora il fabbricante abbia deciso di applicare le soluzioni di cui alle relative norme armonizzate, tali norme siano state applicate correttamente; 4.3. effettua gli esami appropriati per verificare se, qualora non siano state applicate le soluzioni di cui alle relative norme armonizzate, le soluzioni adottate dal fabbricante soddisfino i corrispondenti requisiti essenziali di sicurezza del presente decreto. 5. L'organismo notificato redige una relazione di valutazione che elenca le iniziative intraprese in conformita' del punto 4 e i relativi risultati. Senza pregiudicare i propri obblighi di fronte alle autorita' di notifica, l'organismo notificato rende pubblico l'intero contenuto della relazione, o parte di esso, solo con l'accordo del fabbricante. 6. Se il progetto rispetta i requisiti del presente decreto, l'organismo notificato rilascia al fabbricante un certificato di esame UE del tipo - tipo di progetto. Fatto salvo il punto 7, il certificato e' valido per 10 anni rinnovabili e contiene il nome e l'indirizzo del fabbricante, le conclusioni dell'esame, le eventuali condizioni di validita' e i dati necessari per l'identificazione del progetto approvato. Al certificato e' allegato un elenco dei fascicoli significativi della documentazione tecnica, di cui l'organismo notificato conserva una copia. Il certificato e i suoi allegati contengono tutte le informazioni pertinenti per consentire la valutazione della conformita' delle attrezzature a pressione fabbricate al progetto esaminato e permettere il controllo delle attrezzature in funzione. Se il progetto non soddisfa i requisiti applicabili del presente decreto, l'organismo notificato rifiuta di rilasciare un certificato di esame UE del tipo - tipo di progetto, e informa di tale decisione il richiedente, motivando dettagliatamente il suo rifiuto. 7. L'organismo notificato segue l'evoluzione del progresso tecnologico generalmente riconosciuto e valuta se il progetto approvato non e' piu' conforme ai requisiti applicabili del presente decreto. Esso decide se tale progresso richieda ulteriori indagini e in caso affermativo ne informa il fabbricante. Il fabbricante informa l'organismo notificato che detiene la documentazione tecnica relativa al certificato di esame UE del tipo - tipo di progetto, di tutte le modifiche al progetto approvato che possano influire sulla conformita' dell'attrezzatura a pressione ai requisiti essenziali di sicurezza del presente decreto o sulle condizioni di validita' del certificato. Tali modifiche richiedono un'ulteriore approvazione, sotto forma di un supplemento al certificato originario di esame UE del tipo - tipo di progetto. 8. Ogni organismo notificato informa le proprie autorita' di notifica in merito ai certificati di esame UE del tipo - tipo di progetto, e/o agli eventuali supplementi che esso ha rilasciato o revocato e, periodicamente o su richiesta, mette a disposizione delle autorita' di notifica l'elenco di tali certificati e/o degli eventuali supplementi respinti, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni. Ogni organismo notificato informa gli altri organismi notificati dei certificati di esame UE del tipo - tipo di progetto, e/o dei supplementi da esso respinti, ritirati, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni e, su richiesta, di tali certificati e/o dei supplementi da esso rilasciati. La Commissione, gli Stati membri e gli altri organismi notificati possono ottenere, su richiesta, una copia dei certificati di esame UE del tipo - tipo di progetto, e/o dei relativi supplementi. La Commissione e gli Stati membri possono ottenere, su richiesta, una copia della documentazione tecnica e dei risultati degli esami effettuati dall'organismo notificato. L'organismo notificato conserva una copia del certificato di esame UE del tipo - tipo di progetto, degli allegati e dei supplementi, nonche' il fascicolo tecnico contenente la documentazione presentata dal fabbricante, fino alla scadenza della validita' di tale certificato. 9. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorita' nazionali una copia del certificato di esame UE del tipo - tipo di progetto, degli allegati e dei supplementi insieme alla documentazione tecnica per dieci anni dalla data in cui l'attrezzatura a pressione e' stata immessa sul mercato. 10. Il rappresentante autorizzato del fabbricante puo' presentare la richiesta di cui al punto 3 e adempiere agli obblighi di cui ai punti 7 e 9, purche' siano specificati nel mandato. 4. Modulo C2: conformita' al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove delle attrezzature a pressione sotto controllo ufficiale effettuate a intervalli casuali. 1. La conformita' al tipo basata sul controllo interno della produzione, unito a prove dell'attrezzatura a pressione sotto controllo ufficiale effettuate a intervalli casuali, fa parte di una procedura di valutazione della conformita' in cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2, 3 e 4 e si accerta e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilita', che le attrezzature a pressione in questione sono conformi al tipo oggetto del certificato di esame UE del tipo e soddisfano i requisiti del presente decreto ad esse applicabili. 2. Produzione. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinche' il processo di fabbricazione e il suo controllo garantiscano la conformita' dell'attrezzatura a pressione al tipo oggetto del certificato di esame UE e ai requisiti applicabili del presente decreto. 3. Verifica finale e controlli sulle attrezzature a pressione. Un organismo notificato, scelto del fabbricante, effettua, o fa effettuare, controlli sul prodotto a intervalli casuali, stabiliti dall'organismo stesso, per verificare la qualita' della verifica finale e dei controlli interni sulle attrezzature a pressione, tenuto conto tra l'altro della complessita' tecnologica di tali prodotti e della quantita' prodotta. L'organismo modificato si accerta che il fabbricante svolga effettivamente la verifica finale in base al punto 3.2 dell'allegato I. Si esamina un adeguato campione delle attrezzature a pressione finali, prelevato in loco dall'organismo notificato prima dell'immissione sul mercato, si effettuano prove appropriate, come stabilito dalle relative parti delle norme armonizzate e/o prove equivalenti previste da altre specifiche tecniche, per controllare la conformita' dell'attrezzatura a pressione alle prescrizioni applicabili del presente decreto. L'organismo notificato valuta il numero di attrezzature da prelevare nonche' la necessita' di effettuare o far effettuare su dette attrezzature a pressione la verifica finale parzialmente o integralmente. Laddove un campione non e' conforme al livello di qualita' accettabile, l'organismo adotta le opportune misure. La procedura di campionamento per accettazione da applicare mira a stabilire se il processo di fabbricazione dell'attrezzatura a pressione funziona entro limiti accettabili, al fine di garantire la conformita' dell'attrezzatura a pressione. Se le prove sono effettuate da un organismo notificato, durante il processo di fabbricazione il fabbricante appone, sotto la responsabilita' di tale organismo, il numero d'identificazione di quest'ultimo. 4. Marcatura CE e dichiarazione di conformita' UE. 4.1. Il fabbricante appone la marcatura CE a ogni singola attrezzatura a pressione o insieme conforme al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e alle prescrizioni del presente decreto ad esso applicabili. 4.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformita' UE per un modello dell'attrezzatura a pressione e la tiene a disposizione delle autorita' nazionali per dieci anni dalla data in cui l'attrezzatura a pressione e' stata immessa sul mercato. La dichiarazione di conformita' UE identifica il modello dell'attrezzatura a pressione per cui e' stata compilata. Una copia della dichiarazione di conformita' UE e' messa a disposizione delle autorita' competenti su richiesta. 5. Rappresentante autorizzato. Gli obblighi del fabbricante di cui al punto 4 possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilita', purche' siano specificati nel mandato. 5. Modulo D: conformita' al tipo basata sulla garanzia della qualita' del processo di produzione. 1. La conformita' al tipo basata sulla garanzia della qualita' nel processo di produzione e' la parte di una procedura di valutazione della conformita' con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2 e 5 e garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilita', che l'attrezzatura a pressione o l'insieme interessati sono conformi al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e rispondono ai requisiti del presente decreto ad essi applicabili. 2. Produzione. Il fabbricante adotta un sistema riconosciuto di qualita' per la produzione, l'ispezione del prodotto finale e la prova dell'attrezzatura a pressione interessata, come specificato al punto 3, ed e' soggetto a sorveglianza come specificato al punto 4. 3. Sistema di qualita'. 3.1. Il fabbricante presenta una domanda di valutazione del suo sistema di qualita' a un organismo notificato di sua scelta per l'attrezzatura a pressione in questione. La domanda deve contenere: - il nome e l'indirizzo del fabbricante e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal rappresentante autorizzato, anche il nome e l'indirizzo di quest'ultimo; - una dichiarazione scritta che la stessa domanda non e' stata presentata a nessun altro organismo notificato; - tutte le informazioni pertinenti sul tipo di attrezzatura a pressione contemplato; - la documentazione relativa al sistema di qualita'; - la documentazione tecnica relativa al tipo omologato e una copia del certificato di esame UE del tipo. 3.2. Il sistema di qualita' garantisce che l'attrezzatura a pressione e' conforme al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e ai requisiti del presente decreto ad essa applicabili. Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante costituiscono una documentazione sistematica e ordinata sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema di qualita' deve consentire un'interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e registri riguardanti la qualita'. Essa deve includere in particolare un'adeguata descrizione: degli obiettivi di qualita', della struttura organizzativa, delle responsabilita' e dei poteri del personale direttivo in materia di qualita' dell'attrezzatura a pressione; delle tecniche, dei processi e degli interventi sistematici corrispondenti che si intende applicare nella fabbricazione, nel controllo e nella garanzia della qualita', in particolare delle modalita' operative di giunzione permanente dei pezzi approvate in base al punto 3.1.2 dell'allegato I; degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione con indicazione della frequenza con cui si intende effettuarli; dei registri riguardanti la qualita', come le relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche o sull'approvazione del personale interessato, in particolare quelle del personale addetto alla giunzione permanente dei pezzi e alle prove non distruttive in base ai punti 3.1.2 e 3.1.3 dell'allegato I, ecc., e dei mezzi di sorveglianza che consentono di controllare che sia ottenuta la richiesta qualita' e se il sistema di qualita' funziona efficacemente. 3.3. L'organismo notificato valuta il sistema di qualita' per determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2. Esso presume la conformita' a tali requisiti degli elementi del sistema di qualita' conformi alle specifiche pertinenti delle corrispondenti norme armonizzate. Oltre ad avere esperienza nei sistemi di gestione della qualita', il gruppo incaricato delle ispezioni deve comprendere almeno un membro con esperienza nella valutazione del settore e della tecnologia del prodotto e che conosce le prescrizioni del presente decreto. Il controllo comprende una visita di valutazione dei locali del fabbricante. Il gruppo incaricato del controllo esamina la documentazione tecnica di cui al punto 3.1, quinto trattino, al fine di verificare la capacita' del fabbricante di individuare le prescrizioni applicabili del presente decreto e di effettuare gli esami atti a garantire la conformita' del prodotto a tali norme. La decisione viene notificata al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni della valutazione e la motivazione circostanziata della decisione. 3.4. Il fabbricante deve impegnarsi a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di qualita' approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace. 3.5. Il fabbricante deve tenere informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema di qualita' sulle modifiche che intende apportare al sistema di qualita'. L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato continui a soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2 o se sia necessaria una seconda valutazione. Esso notifica la decisione al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione. 4. Sorveglianza sotto la responsabilita' dell'organismo notificato. 4.1. Scopo della sorveglianza e' garantire che il fabbricante soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualita' approvato. 4.2. A fini della valutazione il fabbricante consente all'organismo notificato di accedere ai siti di fabbricazione, ispezione, prova e deposito e gli fornisce ogni utile informazione, in particolare: la documentazione relativa al sistema di qualita'; i registri riguardanti la qualita', come le relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale interessato, ecc. 4.3. L'organismo notificato deve svolgere controlli periodici intesi ad accertare che il fabbricante mantenga e applichi il sistema di qualita' e fornisce al fabbricante una relazione sui controlli stessi. La frequenza delle verifiche ispettive periodiche e' tale che si procede a una rivalutazione completa ogni tre anni. 4.4. Inoltre, l'organismo notificato puo' effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante. La necessita' di queste visite aggiuntive e la loro frequenza sono determinate in base a un sistema di controllo sulle visite gestito dall'organismo notificato. In particolare nel sistema di controllo sulle visite sono presi in considerazione i seguenti fattori: la categoria dell'attrezzatura a pressione; i risultati delle visite di sorveglianza precedenti; la necessita' di garantire il controllo delle misure di correzione; se del caso, le condizioni speciali connesse con l'approvazione del sistema; modifiche significative nell'organizzazione, nelle strategie e nelle tecniche relative alla fabbricazione. In occasione di tali visite, l'organismo notificato puo' svolgere o far svolgere, se necessario, prove sui prodotti atte a verificare il corretto funzionamento del sistema di qualita'. Esso fornisce al fabbricante una relazione sulla visita e, se sono state svolte prove, una relazione sulle stesse. 5. Marcatura CE e dichiarazione di conformita' UE. 5.1. Il fabbricante appone la marcatura CE e, sotto la responsabilita' dell'organismo notificato di cui al punto 3.1, il numero d'identificazione di quest'ultimo a ogni singola attrezzatura a pressione conforme al tipo approvato descritto nel certificato di esame UE del tipo e alle prescrizioni applicabili del presente decreto. 5.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformita' UE per ciascun modello dell'attrezzatura a pressione e la tiene a disposizione delle autorita' nazionali per dieci anni dalla data in cui tale attrezzatura e' stata immessa sul mercato. La dichiarazione di conformita' UE identifica il modello di prodotto per cui e' stata compilata. Una copia di tale dichiarazione di conformita' UE e' messa a disposizione delle autorita' competenti su richiesta. 6. Il fabbricante, per dieci anni a decorrere dalla data di immissione sul mercato dell'attrezzatura a pressione, tiene a disposizione delle autorita' nazionali: la documentazione di cui al punto 3.1; le modifiche di cui al punto 3.5, e la relativa approvazione; le decisioni e le relazioni dell'organismo notificato di cui ai punti 3.3, 3.5, 4.3 e 4.4. 7. Ciascun organismo notificato informa le proprie autorita' di notifica circa le approvazioni dei sistemi di qualita' rilasciate o ritirate e, periodicamente o su richiesta, mette a disposizione di tali autorita' l'elenco delle approvazioni dei sistemi di qualita' da esso rifiutate, sospese o altrimenti limitate. Ogni organismo notificato informa gli altri organismi notificati delle approvazioni dei sistemi di qualita' da esso rifiutate, sospese o ritirate e, a richiesta, delle approvazioni dei sistemi di qualita' rilasciate. 8. Rappresentante autorizzato. Gli obblighi del fabbricante di cui ai punti 3.1, 3.5, 5 e 6 possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilita', purche' siano specificati nel mandato. 6. Modulo D1: garanzia della qualita' del processo di produzione. 1. La garanzia della qualita' del processo di produzione e' la procedura di valutazione della conformita' con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2, 4 e 7 nonche' si accerta e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilita', che l'attrezzatura a pressione interessata soddisfa i requisiti del presente decreto ad essa applicabili. 2. Documentazione tecnica. Il fabbricante prepara la documentazione tecnica. Detta documentazione consente di valutare la conformita' dell'attrezzatura a pressione ai requisiti pertinenti e deve includere un'adeguata analisi e valutazione dei rischi. Essa precisa i requisiti applicabili e comprende, nella misura necessaria ai fini della valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento del prodotto. La documentazione tecnica contiene, laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti: una descrizione generale dell'attrezzatura a pressione; disegni di progettazione e fabbricazione nonche' diagrammi di componenti, sottoinsiemi, circuiti, ecc.; le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e diagrammi e del funzionamento dell'attrezzatura a pressione; un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente o in parte, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea e, qualora non siano state applicate tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza del presente decreto. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate, la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate; risultati dei calcoli di progettazione realizzati, degli esami effettuati, ecc., e le relazioni sulle prove effettuate. 3. Il fabbricante tiene la documentazione tecnica a disposizione delle pertinenti autorita' nazionali per un periodo di dieci anni dalla data in cui l'attrezzatura a pressione e' stata immessa sul mercato. 4. Fabbricazione. Il fabbricante applica un sistema di qualita' approvato per la produzione, l'ispezione del prodotto finito e le prove sull'attrezzatura a pressione interessata, secondo quanto specificato al punto 5, ed e' soggetto alla sorveglianza di cui al punto 6. 5. Sistema di qualita'. 5.1. Il fabbricante presenta una domanda di valutazione del suo sistema di qualita' per l'attrezzatura a pressione interessata a un organismo notificato di sua scelta. La domanda deve contenere: il nome e l'indirizzo del fabbricante e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal rappresentante autorizzato, anche il nome e l'indirizzo di quest'ultimo; una dichiarazione scritta che la stessa domanda non e' stata presentata a nessun altro organismo notificato; tutte le informazioni utili sul tipo di attrezzatura a pressione previsto; la documentazione relativa al sistema di qualita'; la documentazione tecnica di cui al punto 2. 5.2. Il sistema di qualita' garantisce che le attrezzature a pressione siano conformi ai requisiti del presente decreto che ad esse si applicano. Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono costituire una documentazione sistematica e ordinata sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Tale documentazione relativa al sistema di qualita' deve consentire un'interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e registri riguardanti la qualita'. Essa deve includere in particolare un'adeguata descrizione: degli obiettivi di qualita' e della struttura organizzativa, delle responsabilita' e dei poteri del personale direttivo in materia di qualita' dell'attrezzatura a pressione; dei corrispondenti processi di fabbricazione, delle tecniche di controllo e di garanzia della qualita', dei processi e degli interventi sistematici che saranno applicati, in particolare delle modalita' operative di giunzione permanente dei pezzi, approvate in base al punto 3.1.2 dell'allegato I; degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione con indicazione della frequenza con cui si intende effettuarli; dei registri riguardanti la qualita', come le relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche o sull'approvazione del personale interessato, in particolare quelle del personale addetto alla giunzione permanente dei pezzi in base al punto 3.1.2 dell'allegato I, ecc.; dei mezzi di sorveglianza che consentono di controllare che sia ottenuta la richiesta qualita' dei prodotti e se il sistema di qualita' funziona efficacemente. 5.3. L'organismo notificato valuta il sistema di qualita' per determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 5.2. Esso presume la conformita' a tali requisiti dei sistemi qualita' che soddisfano la corrispondente norma armonizzata. Oltre all'esperienza con i sistemi di gestione della qualita', almeno un membro del gruppo incaricato del controllo deve avere esperienza nella valutazione della tecnologia delle attrezzature a pressione e conoscere le prescrizioni applicabili del presente decreto. Il controllo comprende una visita di valutazione dei locali del fabbricante. Il gruppo incaricato del controllo esamina la documentazione tecnica di cui al punto 2, per verificare la capacita' del fabbricante di individuare le prescrizioni applicabili del presente decreto e di effettuare gli esami atti a garantire la conformita' dell'attrezzatura a pressione a tali norme. La decisione viene notificata al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione. 5.4. Il fabbricante deve impegnarsi a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di qualita' approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace. 5.5. Il fabbricante deve tenere informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema di qualita' sulle modifiche che intende apportare al sistema di qualita'. L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato continui a soddisfare i requisiti di cui al punto 5.2 o se sia necessaria una seconda verifica. Esso notifica la decisione al fabbricante. La notifica contiene le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione. 6. Sorveglianza sotto la responsabilita' dell'organismo notificato. 6.1. Scopo della sorveglianza e' garantire che il fabbricante soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualita' approvato. 6.2. A fini della valutazione il fabbricante consente all'organismo notificato l'accesso ai siti di fabbricazione, ispezione, prova e deposito e gli fornisce ogni utile informazione, in particolare: la documentazione relativa al sistema di qualita'; la documentazione tecnica di cui al punto 2; i registri riguardanti la qualita', come le relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale interessato, ecc. 6.3. L'organismo notificato deve svolgere controlli periodici intesi ad accertare che il fabbricante mantenga e applichi il sistema di qualita' e fornisce al fabbricante una relazione sui controlli stessi. La frequenza delle verifiche ispettive periodiche e' tale che si procede a una rivalutazione completa ogni tre anni. 6.4. Inoltre, l'organismo notificato puo' effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante. La necessita' di queste visite aggiuntive e la loro frequenza sono determinate in base a un sistema di controllo sulle visite gestito dall'organismo notificato. In particolare nel sistema di controllo sulle visite sono presi in considerazione i seguenti fattori: la categoria dell'attrezzatura a pressione; i risultati delle visite di sorveglianza precedenti; la necessita' di garantire il controllo delle misure di correzione; se del caso, le condizioni speciali connesse con l'approvazione del sistema; modifiche significative nell'organizzazione, nelle misure o nelle tecniche relative alla fabbricazione. In occasione di tali visite, l'organismo notificato puo' svolgere o far svolgere, se necessario, prove sul prodotto per verificare il buon funzionamento del sistema di qualita'. Esso fornisce al fabbricante una relazione sulla visita e, se sono state svolte prove, una relazione sulle stesse. 7. Marcatura CE e dichiarazione di conformita' UE. 7.1. Il fabbricante appone la marcatura CE e, sotto la responsabilita' dell'organismo notificato di cui al punto 5.1, il numero d'identificazione di quest'ultimo a ogni singola attrezzatura a pressione conforme al tipo approvato descritto nel certificato di esame UE del tipo e alle prescrizioni applicabili del presente decreto. 7.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformita' UE per ciascun modello di attrezzatura a pressione e la tiene a disposizione delle autorita' nazionali per dieci anni dalla data in cui l'attrezzatura a pressione e' stata immessa sul mercato. La dichiarazione di conformita' UE identifica il modello di prodotto per cui e' stata compilata. Una copia della dichiarazione di conformita' UE e' messa a disposizione delle autorita' competenti su richiesta. 8. Il fabbricante, per dieci anni a decorrere dalla data di immissione sul mercato dell'attrezzatura a pressione, tiene a disposizione delle autorita' nazionali: la documentazione di cui al punto 5.1; le modifiche di cui al punto 5.5; le decisioni e le relazioni dell'organismo notificato di cui ai punti 5.5, 6.3 e 6.4. 9. Ciascun organismo notificato informa le proprie autorita' di notifica circa le approvazioni dei sistemi di qualita' rilasciate o ritirate e, periodicamente, o su richiesta, mette a disposizione di tali autorita' l'elenco delle approvazioni dei sistemi di qualita' da esso rifiutate, sospese o altrimenti limitate. Ogni organismo notificato informa altresi' gli altri organismi notificati delle approvazioni dei sistemi di qualita' da esso rifiutate, sospese o ritirate e, a richiesta, delle approvazioni dei sistemi di qualita' rilasciate. 10. Rappresentante autorizzato Gli obblighi del fabbricante di cui ai punti 3, 5.1, 5.5, 7 e 8 possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilita', purche' siano specificati nel mandato. 7. Modulo E: conformita' al tipo basata sulla garanzia della qualita' delle attrezzature a pressione. 1. La conformita' al tipo basata sulla garanzia della qualita' delle attrezzature a pressione e' la parte di una procedura di valutazione della conformita' con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2 e 5 e garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilita', che l'attrezzatura a pressione interessata e' conforme al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e soddisfa i requisiti del presente decreto ad essa applicabili. 2. Fabbricazione. Il fabbricante applica un sistema di qualita' approvato per l'ispezione e le prove dei prodotti finiti come indicato al punto 3 ed e' soggetto alla sorveglianza di cui al punto 4. 3. Sistema di qualita'. 3.1. Il fabbricante presenta una domanda di verifica del suo sistema di qualita' a un organismo notificato di sua scelta per le attrezzature a pressione in questione. La domanda deve contenere: - il nome e l'indirizzo del fabbricante e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal rappresentante autorizzato, anche il nome e l'indirizzo di quest'ultimo; - una dichiarazione scritta che la stessa domanda non e' stata presentata a nessun altro organismo notificato; - tutte le informazioni pertinenti sul tipo di attrezzatura a pressione contemplato; - la documentazione relativa al sistema di qualita'; - la documentazione tecnica relativa al tipo approvato e una copia del certificato di esame UE del tipo. 3.2. Il sistema di qualita' deve garantire la conformita' dei prodotti al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e alle prescrizioni del presente decreto a essi applicabili. Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono costituire una documentazione sistematica e ordinata sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Tale documentazione relativa al sistema di qualita' deve consentire un'interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e registri riguardanti la qualita'. Essa deve includere in particolare un'adeguata descrizione: degli obiettivi di qualita' e della struttura organizzativa, delle responsabilita' e dei poteri del personale direttivo in materia di qualita' dei prodotti; degli esami e delle prove che saranno effettuati dopo la fabbricazione; dei registri riguardanti la qualita', come le relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche o sull'approvazione del personale interessato, in particolare quelle del personale addetto alla giunzione permanente dei pezzi e alle prove non distruttive in base ai punti 3.1.2 e 3.1.3 dell'allegato I; dei mezzi per controllare l'efficacia di funzionamento del sistema di qualita'. 3.3. L'organismo notificato deve valutare il sistema di qualita' per determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2. Esso presume la conformita' a tali requisiti degli elementi del sistema di qualita' conformi alle specifiche pertinenti delle corrispondenti norme armonizzate. Oltre ad avere esperienza nei sistemi di gestione della qualita', il gruppo incaricato delle ispezioni deve comprendere almeno un membro con esperienza nella valutazione del settore e della tecnologia del prodotto e che conosce le prescrizioni del presente decreto. Il controllo comprende una visita di valutazione dei locali del fabbricante. Il gruppo incaricato del controllo esamina la documentazione tecnica di cui al punto 3.1, quinto trattino, al fine di verificare la capacita' del fabbricante di individuare le prescrizioni applicabili del presente decreto e di effettuare gli esami atti a garantire la conformita' dell'attrezzatura a pressione a tali norme. Esso notifica la decisione notificata al fabbricante. La notifica contiene le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione. 3.4. Il fabbricante deve impegnarsi a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di qualita' approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace. 3.5. Il fabbricante deve tenere informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema di qualita' sulle modifiche che intende apportare al sistema di qualita'. L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato continui a soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2 o se sia necessaria una nuova verifica. Esso notifica la sua decisione al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione. 4. Sorveglianza sotto la responsabilita' dell'organismo notificato. 4.1. Scopo della sorveglianza e' garantire che il fabbricante soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualita' approvato. 4.2. A fini della valutazione il fabbricante consente all'organismo notificato l'accesso ai siti di fabbricazione, ispezione, prova e deposito e gli fornisce ogni utile informazione, in particolare: la documentazione relativa al sistema di qualita'; la documentazione tecnica; registri riguardanti la qualita', come le relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale interessato, ecc. 4.3. L'organismo notificato svolge controlli periodici intesi ad accertare che il fabbricante mantenga e applichi il sistema di qualita' e fornisce al fabbricante una relazione sui controlli stessi. La frequenza delle verifiche ispettive periodiche e' tale che si procede a una rivalutazione completa ogni tre anni. 4.4. Inoltre, l'organismo notificato puo' effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante. La necessita' di queste visite aggiuntive e la loro frequenza sono determinate in base a un sistema di controllo sulle visite gestito dall'organismo notificato. In particolare nel sistema di controllo sulle visite sono presi in considerazione i seguenti fattori: la categoria dell'attrezzatura a pressione; i risultati delle visite di sorveglianza precedenti; la necessita' di garantire il controllo delle misure di correzione; se del caso, le condizioni speciali connesse con l'approvazione del sistema; modifiche significative nell'organizzazione, nelle misure o nelle tecniche relative alla fabbricazione. In occasione di tali visite, l'organismo notificato puo' svolgere o far svolgere, se necessario, prove sul prodotto per verificare il buon funzionamento del sistema di qualita'. L'organismo notificato deve fornire al fabbricante una relazione sulla visita e, se sono state svolte prove, una relazione sulle stesse. 5. Marcatura CE e dichiarazione di conformita' UE. 5.1. Il fabbricante appone la marcatura CE e, sotto la responsabilita' dell'organismo notificato di cui al punto 3.1, il numero d'identificazione di quest'ultimo a ogni singola attrezzatura a pressione conforme al tipo approvato descritto nel certificato di esame UE del tipo e alle prescrizioni applicabili del presente decreto. 5.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformita' UE per ciascun modello di attrezzatura a pressione e la tiene a disposizione delle autorita' nazionali per dieci anni dalla data in cui l'attrezzatura a pressione e' stata immessa sul mercato. La dichiarazione di conformita' UE identifica il modello di prodotto per cui e' stata compilata. Una copia della dichiarazione di conformita' UE e' messa a disposizione delle autorita' competenti su richiesta. 6. Il fabbricante, per dieci anni a decorrere dalla data di immissione sul mercato dell'attrezzatura a pressione, tiene a disposizione delle autorita' nazionali: la documentazione di cui al punto 3.1; le modifiche di cui al punto 3.5 e la relativa approvazione; le decisioni e relazioni dell'organismo notificato di cui ai punti 3.3, 3.5, 4.3 e 4.4. 7. Ciascun organismo notificato informa le proprie autorita' di notifica circa le approvazioni dei sistemi di qualita' rilasciate o ritirate e, periodicamente o su richiesta, mette a disposizione di tali autorita' l'elenco delle approvazioni dei sistemi di qualita' da esso rifiutate, sospese o altrimenti limitate. Ogni organismo notificato informa gli altri organismi notificati delle approvazioni dei sistemi di qualita' da esso rifiutate, sospese o ritirate e, a richiesta, delle approvazioni dei sistemi di qualita' rilasciate. 8. Rappresentante autorizzato. Gli obblighi del fabbricante di cui ai punti 3.1, 3.5, 5 e 6 possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilita', purche' siano specificati nel mandato. 8. Modulo E1: garanzia della qualita' dell'ispezione e della prova delle attrezzature a pressione finite. 1. La garanzia della qualita' dell'ispezione e della prova delle attrezzature a pressione finite e' la procedura di valutazione della conformita' con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2, 4 e 7 nonche' si accerta e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilita', che l'attrezzatura a pressione interessata soddisfa i requisiti del presente decreto ad essa applicabili. 2. Documentazione tecnica. Il fabbricante prepara la documentazione tecnica. Detta documentazione consente di valutare la conformita' dell'attrezzatura a pressione ai requisiti pertinenti e include un'adeguata analisi e valutazione dei rischi. Essa precisa i requisiti applicabili e comprende, nella misura necessaria ai fini della valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento dell'attrezzatura a pressione. La documentazione tecnica contiene, laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti: una descrizione generale dell'attrezzatura a pressione; disegni di progettazione e fabbricazione nonche' diagrammi di componenti, sottoinsiemi, circuiti, ecc.; le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e diagrammi e del funzionamento dell'attrezzatura a pressione; un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente o in parte, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e, qualora non siano state applicate tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza del presente decreto. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate, la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate; risultati dei calcoli di progettazione, degli esami effettuati, ecc., e le relazioni sulle prove effettuate. 3. Il fabbricante tiene la documentazione tecnica a disposizione delle pertinenti autorita' nazionali per un periodo di dieci anni dalla data in cui l'attrezzatura a pressione e' stata immessa sul mercato. 4. Fabbricazione. Il fabbricante applica un sistema di qualita' approvato per l'ispezione e le prove dei prodotti finiti secondo come indicato nel punto 5 ed e' soggetto alla sorveglianza di cui al punto 6. 5. Sistema di qualita'. 5.1. Il fabbricante presenta una domanda di verifica del suo sistema di qualita' a un organismo notificato di sua scelta per le attrezzature a pressione in questione. La domanda deve contenere: il nome e l'indirizzo del fabbricante e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal rappresentante autorizzato, anche il nome e l'indirizzo di quest'ultimo; una dichiarazione scritta che la stessa domanda non e' stata presentata a nessun altro organismo notificato; tutte le informazioni pertinenti sul tipo di attrezzatura a pressione contemplato; la documentazione relativa al sistema di qualita'; la documentazione tecnica di cui al punto 2. 5.2. Il sistema di qualita' deve garantire la conformita' delle attrezzature a pressione alle prescrizioni del presente decreto ad esse applicabili. Nel quadro del sistema di qualita' ciascuna attrezzatura a pressione viene esaminata e su di essa vengono effettuate opportune prove, fissate nelle norme relative di cui all'art. 5, commi 1 e 2, o prove equivalenti, in particolare la verifica finale di cui al punto 3.2 dell'allegato I, per verificarne la conformita' ai requisiti del presente decreto ad essa applicabili. Tutti criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono costituire una documentazione sistematica e ordinata sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Tale documentazione relativa al sistema di qualita' deve consentire un'interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e registri riguardanti la qualita'. Essa deve includere in particolare un'adeguata descrizione: degli obiettivi di qualita' e della struttura organizzativa, delle responsabilita' e dei poteri del personale direttivo in materia di qualita' delle attrezzature a pressione; delle modalita' operative di giunzione permanente dei pezzi approvate in base al punto 3.1.2 dell'allegato I; degli esami e delle prove che saranno effettuati dopo la fabbricazione; dei registri riguardanti la qualita', come le relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche o sull'approvazione del personale interessato, in particolare quelle del personale addetto al montaggio permanente dei pezzi in base al punto 3.1.2 dell'allegato I; dei mezzi per controllare l'efficacia di funzionamento del sistema di qualita'. 5.3. L'organismo notificato deve valutare il sistema di qualita' per determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 5.2. Esso presume la conformita' a tali requisiti degli elementi del sistema di qualita' conformi alle specifiche pertinenti delle corrispondenti norme armonizzate. Oltre ad avere esperienza nei sistemi di gestione della qualita', il gruppo incaricato delle ispezioni deve comprendere almeno un membro con esperienza nella valutazione del settore e della tecnologia del prodotto e che conosce le prescrizioni del presente decreto. Il controllo comprende una visita di valutazione dei locali del fabbricante. Il gruppo incaricato del controllo esamina la documentazione tecnica di cui al punto 2, al fine di verificare la capacita' del fabbricante di individuare le prescrizioni applicabili del presente decreto e di effettuare gli esami atti a garantire la conformita' dell'attrezzatura a pressione a tali norme. La decisione viene notificata al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni della valutazione e la motivazione circostanziata della decisione. 5.4. Il fabbricante deve impegnarsi a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di qualita' approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace. 5.5. Il fabbricante deve tenere informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema di qualita' sulle modifiche che intende apportare al sistema di qualita'. L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato continui a soddisfare i requisiti di cui al punto 5.2 o se sia necessaria una nuova verifica. Esso notifica la decisione al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione. 6. Sorveglianza sotto la responsabilita' dell'organismo notificato. 6.1. Scopo della sorveglianza e' garantire che il fabbricante soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualita' approvato. 6.2. Ai fini della valutazione il fabbricante consente all'organismo notificato l'accesso ai siti di fabbricazione, ispezione, prova e deposito e gli fornisce ogni utile informazione, in particolare: la documentazione relativa al sistema di qualita'; la documentazione tecnica di cui al punto 2; i registri riguardanti la qualita', come le relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale interessato, ecc. 6.3. L'organismo notificato deve svolgere controlli periodici intesi ad accertare che il fabbricante mantenga e applichi il sistema di qualita' e fornisce al fabbricante una relazione sui controlli stessi. La frequenza delle verifiche ispettive periodiche e' tale che si procede a una rivalutazione completa ogni tre anni. 6.4. Inoltre, l'organismo notificato puo' effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante. La necessita' di queste visite aggiuntive e la loro frequenza sono determinate in base a un sistema di controllo sulle visite gestito dall'organismo notificato. In particolare nel sistema di controllo sulle visite sono presi in considerazione i seguenti fattori: la categoria dell'attrezzatura; i risultati delle visite di sorveglianza precedenti; la necessita' di garantire il controllo delle misure di correzione; se del caso, le condizioni speciali connesse con l'approvazione del sistema; modifiche significative nell'organizzazione, nelle misure o nelle tecniche relative alla fabbricazione. In occasione di tali visite, l'organismo notificato puo' svolgere o far svolgere, se necessario, prove sul prodotto per verificare il buon funzionamento del sistema di qualita'. L'organismo notificato deve fornire al fabbricante una relazione sulla visita e, se sono state svolte prove, una relazione sulle stesse. 7. Marcatura CE e dichiarazione di conformita' UE. 7.1. Il fabbricante appone la marcatura CE e, sotto la responsabilita' dell'organismo notificato di cui al punto 5.1, il numero d'identificazione di quest'ultimo a ogni singola attrezzatura a pressione conforme alle prescrizioni applicabili del presente decreto. 7.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformita' UE per ciascun modello di attrezzatura a pressione e la tiene a disposizione delle autorita' nazionali per dieci anni dalla data in cui l'attrezzatura a pressione e' stata immessa sul mercato. La dichiarazione di conformita' UE identifica il modello dell'attrezzatura a pressione per cui e' stata compilata. Una copia della dichiarazione di conformita' UE e' messa a disposizione delle autorita' competenti su richiesta. 8. Il fabbricante, per dieci anni a decorrere dalla data di immissione sul mercato dell'attrezzatura a pressione, tiene a disposizione delle autorita' nazionali: la documentazione di cui al punto 5.1; le modifiche di cui al punto 5.5 e la relativa approvazione; le decisioni e relazioni dell'organismo notificato di cui ai punti 5.3, 5.5, 6.3 e 6.4. 9. Ciascun organismo notificato informa le proprie autorita' di notifica circa le approvazioni dei sistemi di qualita' rilasciate o ritirate e, periodicamente o su richiesta, mette a disposizione di tali autorita' l'elenco delle approvazioni dei sistemi di qualita' da esso rifiutate, sospese o altrimenti limitate. Ogni organismo notificato informa gli altri organismi notificati delle approvazioni dei sistemi di qualita' da esso rifiutate, sospese o ritirate e, a richiesta, delle approvazioni dei sistemi di qualita' rilasciate. 10. Rappresentante autorizzato. Gli obblighi del fabbricante di cui ai punti 3, 5.1, 5.5, 7 e 8 possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilita', purche' siano specificati nel mandato. 9. Modulo F: conformita' al tipo basata sulla verifica delle attrezzature a pressione. 1. La conformita' al tipo basata sulla verifica delle attrezzature a pressione e' la parte della procedura con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2 e 5 e si accerta e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilita', che le attrezzature a pressione interessate cui sono state applicate le disposizioni del punto 3 sono conformi al tipo oggetto del certificato di esame UE del tipo e soddisfano i requisiti del presente decreto che ad esse si applicano. 2. Fabbricazione. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinche' il processo di fabbricazione e il suo controllo garantiscano la conformita' dei prodotti fabbricati al tipo omologato oggetto del certificato di esame UE del tipo e soddisfano i requisiti del presente decreto che ad essi si applicano. 3. Verifica. L'organismo notificato scelto dal fabbricante effettua gli esami e le prove del caso per verificare la conformita' dell'attrezzatura a pressione al tipo omologato oggetto del certificato di esame UE e ai pertinenti requisiti del presente decreto. Gli esami e le prove atti a verificare la conformita' dell'apparecchiatura a pressione ai requisiti pertinenti sono effettuati mediante esame e prova di ogni singolo prodotto secondo quanto stabilito al punto 4. 4. Verifica della conformita' mediante esame e prova di ogni attrezzatura a pressione. 4.1. Tutte le attrezzature a pressione vengono esaminate singolarmente e su di esse vengono effettuate opportune prove, in base alle relative norme armonizzate o prove equivalenti per verificarne la conformita' al tipo omologato descritto nel certificato di esame UE del tipo e ai pertinenti requisiti del presente decreto. In assenza di tali norme armonizzate l'organismo notificato interessato decide quali prove sia opportuno effettuare. In particolare, l'organismo notificato: verifica che il personale addetto alla giunzione permanente dei pezzi e alle prove non distruttive sia qualificato o approvato, in base ai punti 3.1.2 e 3.1.3 dell'allegato I; verifica il certificato rilasciato dal fabbricante dei materiali in base al punto 4.3 dell'allegato I; effettua o fa effettuare l'ispezione finale e la prova di cui al punto 3.2 dell'allegato I ed esamina, se necessario, i dispositivi di sicurezza. 4.2. L'organismo notificato rilascia un certificato di conformita' relativo agli esami e alle prove effettuati e appone, o fa apporre, sotto la sua responsabilita', il suo numero di identificazione su ciascuna attrezzatura a pressione approvata. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorita' nazionali i certificati di conformita' a fini d'ispezione per dieci anni dalla data in cui l'attrezzatura a pressione e' stata immessa sul mercato. 5. Marcatura CE e dichiarazione di conformita' UE. 5.1. Il fabbricante appone la marcatura CE e, sotto la responsabilita' dell'organismo notificato di cui al punto 3, il numero d'identificazione di quest'ultimo a ogni singola attrezzatura a pressione conforme al tipo approvato descritto nel certificato di esame UE del tipo e alle prescrizioni applicabili del presente decreto. 5.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformita' UE per ciascun modello di attrezzatura a pressione e la tiene a disposizione delle autorita' nazionali per dieci anni dalla data in cui l'attrezzatura a pressione e' stata immessa sul mercato. La dichiarazione di conformita' UE identifica il modello dell'attrezzatura a pressione per cui e' stata compilata. Una copia della dichiarazione di conformita' UE e' messa a disposizione delle autorita' competenti su richiesta. Previo accordo dell'organismo notificato di cui al punto 3 e sotto la responsabilita' dello stesso, il fabbricante puo' inoltre apporre sulle attrezzature a pressione il numero d'identificazione di tale organismo. 6. Previo accordo dell'organismo notificato e sotto la responsabilita' dello stesso, il fabbricante puo' apporre sulle attrezzature a pressione il numero d'identificazione di tale organismo nel corso del processo di fabbricazione. 7. Rappresentante autorizzato. Gli obblighi del fabbricante possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilita', purche' siano specificati nel mandato. Un rappresentante autorizzato non puo' adempiere gli obblighi spettanti al fabbricante di cui al punto 2. 10. Modulo G: conformita' basata sulla verifica dell'unita'. 1. La conformita' basata sulla verifica dell'unita' e' la procedura di valutazione della conformita' con cui il fabbricante ottempera agli obblighi stabiliti ai punti 2, 3 e 5 e si accerta e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilita', che l'attrezzatura a pressione interessata, alla quale sono state applicate le disposizioni di cui al punto 4, e' conforme ai requisiti del presente decreto ad essa applicabili. 2. Documentazione tecnica Il fabbricante compila la documentazione tecnica e la mette a disposizione dell'organismo notificato di cui al punto 4. La documentazione permette di valutare la conformita' dell'attrezzatura a pressione ai requisiti pertinenti e comprende un'analisi e una valutazione adeguate dei rischi. La documentazione tecnica precisa le prescrizioni applicabili e include, se necessario ai fini della valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento dell'attrezzatura a pressione. La documentazione tecnica contiene, laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti: una descrizione generale dell'attrezzatura a pressione; disegni di progettazione e fabbricazione nonche' diagrammi di componenti, sottoinsiemi, circuiti, ecc.; le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e diagrammi e del funzionamento dell'attrezzatura a pressione; un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente o in parte, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea e, qualora non siano state applicate tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza del presente decreto. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate, la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate; i risultati dei calcoli di progettazione realizzati, degli esami effettuati, ecc.; le relazioni sulle prove effettuate; gli elementi appropriati relativi all'approvazione dei processi di fabbricazione e di prova, nonche' alle qualifiche o all'approvazione del personale ad essi preposto in base ai punti 3.1.2 e 3.1.3 dell'allegato I. Il fabbricante tiene la documentazione tecnica a disposizione delle pertinenti autorita' nazionali per un periodo di dieci anni dalla data in cui l'attrezzatura a pressione e' stata immessa sul mercato. 3. Produzione. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinche' il processo di fabbricazione e il relativo controllo garantiscano la conformita' dell'attrezzatura a pressione alle prescrizioni applicabili del presente decreto. 4. Verifica. L'organismo notificato scelto dal fabbricante effettua o fa effettuare gli esami e le prove del caso, stabiliti dalle pertinenti norme armonizzate e/o prove equivalenti previste in altre specifiche tecniche, per verificare la conformita' dell'attrezzatura a pressione alle prescrizioni applicabili del presente decreto. In mancanza di tali norme armonizzate l'organismo notificato interessato decide quali prove sia opportuno effettuare applicando altre specifiche tecniche. In particolare, l'organismo notificato: esamina la documentazione tecnica riguardante la progettazione e i processi di fabbricazione; valuta i materiali utilizzati quando questi ultimi non sono conformi alle norme armonizzate applicabili ovvero a un'approvazione europea di materiali per attrezzature a pressione e verifica il certificato rilasciato dal fabbricante dei materiali in base al punto 4.3 dell'allegato I; approva le modalita' operative della giunzione permanente dei pezzi o verifica che siano state autorizzate in precedenza, in base al punto 3.1.2 dell'allegato I; verifica le qualifiche o le approvazioni richieste ai punti 3.1.2 e 3.1.3 dell'allegato I; procede all'esame finale di cui al punto 3.2.1 dell'allegato I, effettua o fa effettuare la prova di cui al punto 3.2.2 dell'allegato I ed esamina, se necessario, i dispositivi di sicurezza. L'organismo notificato rilascia un certificato di conformita' riguardo agli esami e alle prove effettuate e appone, o fa apporre sotto la sua responsabilita', il proprio numero di identificazione su ogni attrezzatura a pressione approvata. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorita' nazionali i certificati di conformita' per un periodo di dieci anni dalla data in cui l'attrezzatura a pressione e' stata immessa sul mercato. 5. Marcatura CE e dichiarazione di conformita' UE. 5.1. Il fabbricante appone la marcatura CE e, sotto la responsabilita' dell'organismo notificato di cui al punto 4, il numero d'identificazione di quest'ultimo su ogni singola attrezzatura a pressione conforme alle prescrizioni applicabili del presente decreto. 5.2. Il fabbricante compila una dichiarazione di conformita' UE e la tiene a disposizione delle autorita' nazionali per dieci anni dalla data in cui l'attrezzatura a pressione e' stata immessa sul mercato. La dichiarazione di conformita' UE identifica l'attrezzatura a pressione per cui e' stata compilata. Una copia della dichiarazione di conformita' UE e' messa a disposizione delle autorita' competenti su richiesta. 6. Rappresentante autorizzato. Gli obblighi del fabbricante di cui ai punti 2 e 5 possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, per conto del fabbricante e sotto la sua responsabilita', purche' siano specificati nel mandato. 11. Modulo H: conformita' basata sulla garanzia totale di qualita'. 1. La conformita' basata sulla garanzia totale di qualita' e' la procedura di valutazione della conformita' con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2 e 5, e si accerta e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilita', che l'attrezzatura a pressione interessata soddisfa i requisiti del presente decreto ad essa applicabili. 2. Fabbricazione. Il fabbricante applica un sistema approvato di qualita' della progettazione, della produzione, dell'ispezione del prodotto finito e delle prove dell'attrezzatura a pressione, secondo quanto specificato al punto 3, ed e' assoggettato alla sorveglianza di cui al punto 4. 3. Sistema di qualita'. 3.1. Il fabbricante presenta una domanda di verifica del suo sistema di qualita' a un organismo notificato di sua scelta per le attrezzature a pressione interessate. La domanda deve contenere: - il nome e l'indirizzo del fabbricante e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal rappresentante autorizzato, anche il nome e l'indirizzo di quest'ultimo; - la documentazione tecnica per un modello di ciascun tipo di attrezzatura a pressione che intende fabbricare. La documentazione tecnica contiene, laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti: - una descrizione generale dell'attrezzatura a pressione; - disegni di progettazione e fabbricazione nonche' diagrammi di componenti, sottoinsiemi, circuiti, ecc.; - le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e diagrammi e del funzionamento dell'attrezzatura a pressione; - un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente o in parte, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e, qualora non siano state applicate tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza del presente decreto. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate; - i risultati dei calcoli di progettazione realizzati, degli esami effettuati, ecc.; - le relazioni sulle prove effettuate; - la documentazione relativa al sistema di qualita'; - una dichiarazione scritta che la stessa domanda non e' stata presentata a nessun altro organismo notificato. 3.2. Il sistema di qualita' deve garantire la conformita' delle attrezzature a pressione ai requisiti applicabili del presente decreto. Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono costituire una documentazione sistematica e ordinata sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Tale documentazione relativa al sistema di qualita' deve consentire un'interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e registri riguardanti la qualita'. Essa deve includere in particolare un'adeguata descrizione: degli obiettivi di qualita' e della struttura organizzativa, delle responsabilita' e dei poteri del personale direttivo in materia di progettazione e qualita' del prodotto; delle specifiche tecniche di progettazione, comprese le norme che saranno applicate e, qualora le relative norme armonizzate non siano applicate integralmente, dei mezzi per garantire che siano stati rispettati i requisiti essenziali di sicurezza del presente decreto che si applicano alle attrezzature a pressione; delle tecniche di controllo e di verifica della progettazione, dei processi e degli interventi sistematici per la progettazione delle attrezzature a pressione corrispondenti al tipo in questione, in particolare per quanto riguarda i materiali, in base al punto 4 dell'allegato I; dei corrispondenti processi di fabbricazione, delle tecniche di controllo e di garanzia della qualita', dei processi e degli interventi sistematici che saranno applicati, in particolare le modalita' operative di giunzione permanente dei pezzi approvati in base al punto 3.1.2 dell'allegato I; degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione, con indicazione della frequenza con cui si intende effettuarli; dei registri riguardanti la qualita', come le relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche o sull'approvazione del personale interessato, in particolare quelle del personale addetto alla giunzione permanente dei pezzi e alle prove non distruttive in base ai punti 3.1.2 e 3.1.3 dell'allegato I, ecc.; dei mezzi di sorveglianza che consentono di controllare che sia ottenuta la qualita' richiesta in materia di progettazione e di prodotti e se il sistema di qualita' funziona efficacemente. 3.3. L'organismo notificato valuta il sistema di qualita' per determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2. Esso presume la conformita' a tali requisiti degli elementi del sistema di qualita' conformi alle specifiche pertinenti delle corrispondenti norme armonizzate. Oltre all'esperienza con i sistemi di gestione della qualita', almeno un membro del gruppo incaricato del controllo deve avere esperienza nella valutazione del settore e della tecnologia relativa alle attrezzature a pressione in questione e conoscere le prescrizioni applicabili del presente decreto. Il controllo comprende una visita di valutazione dei locali del fabbricante. Il gruppo incaricato del controllo esamina la documentazione tecnica di cui al punto 3.1, secondo trattino, verifica la capacita' del fabbricante di individuare le prescrizioni applicabili del presente decreto e di effettuare gli esami atti a garantire la conformita' dell'attrezzatura a pressione a tali norme. La decisione e' notificata al fabbricante o al suo rappresentante autorizzato. La notifica deve contenere le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione. 3.4. Il fabbricante deve impegnarsi a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di qualita' approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace. 3.5. Il fabbricante deve tenere informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema di qualita' sulle modifiche che intende apportare al sistema di qualita'. L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato continui a soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2 o se sia necessaria una nuova verifica. L'organismo notificato notifica la decisione al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione. 4. Sorveglianza sotto la responsabilita' dell'organismo notificato. 4.1. Scopo della sorveglianza e' garantire che il fabbricante soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualita' approvato. 4.2. Il fabbricante deve consentire all'organismo notificato di accedere, a fini della valutazione, ai locali di progettazione, fabbricazione, ispezione, prova e deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare: la documentazione relativa al sistema di qualita'; i registri riguardanti la qualita' previsti dal sistema di qualita' in materia di progettazione, come i risultati di analisi, calcoli, prove, ecc.; i registri riguardanti la qualita' previsti dal sistema di qualita' in materia di fabbricazione, come le relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale interessato, ecc. 4.3. L'organismo notificato deve svolgere controlli periodici intesi ad accertare che il fabbricante mantenga e applichi il sistema di qualita' e fornisce al fabbricante una relazione sui controlli stessi. La frequenza delle verifiche ispettive periodiche e' tale che si procede a una rivalutazione completa ogni tre anni. 4.4. Inoltre, l'organismo notificato puo' effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante. La necessita' di queste visite aggiuntive e la loro frequenza sono determinate in base a un sistema di controllo sulle visite gestito dall'organismo notificato. In particolare nel sistema di controllo sulle visite sono presi in considerazione i seguenti fattori: la categoria dell'attrezzatura; i risultati delle visite di sorveglianza precedenti; la necessita' di garantire il controllo delle misure di correzione; se del caso, le condizioni speciali connesse con l'approvazione del sistema; modifiche significative nell'organizzazione, nelle misure o nelle tecniche relative alla fabbricazione. In occasione di tali visite, l'organismo notificato puo', se necessario, svolgere o far svolgere prove sul prodotto, per verificare il corretto funzionamento del sistema di qualita'. Esso deve fornire al fabbricante una relazione sulla visita e, se sono state svolte prove, una relazione sulle stesse. 5. Marcatura CE e dichiarazione di conformita' UE. 5.1. Il fabbricante appone la marcatura CE e, sotto la responsabilita' dell'organismo notificato di cui al punto 3.1, il numero d'identificazione di quest'ultimo a ogni singola attrezzatura a pressione conforme alle prescrizioni applicabili del presente decreto. 5.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformita' UE per ciascun modello di attrezzatura a pressione e la tiene a disposizione delle autorita' nazionali per dieci anni dalla data in cui l'attrezzatura a pressione e' stata immessa sul mercato. La dichiarazione di conformita' UE identifica il modello dell'attrezzatura a pressione per cui e' stata compilata. Una copia della dichiarazione di conformita' UE e' messa a disposizione delle autorita' competenti su richiesta. 6. Il fabbricante, per dieci anni a decorrere dalla data di immissione sul mercato dell'attrezzatura a pressione, tiene a disposizione delle autorita' nazionali: la documentazione tecnica di cui al punto 3.1; la documentazione relativa al sistema di qualita' di cui al punto 3.1; le modifiche di cui al punto 3.4, e la relativa approvazione; le decisioni e relazioni dell'organismo notificato di cui ai punti 3.3, 3,4, 4.3 e 4.4. 7. Ogni organismo notificato informa le sue autorita' di notifica delle approvazioni dei sistemi di qualita' rilasciate o revocate e, periodicamente o su richiesta, mette a loro disposizione l'elenco delle approvazioni dei sistemi di qualita' respinte, sospese o altrimenti sottoposte a restrizioni. Ogni organismo notificato informa gli altri organismi notificati delle approvazioni dei sistemi di qualita' da esso rifiutate, sospese o ritirate e, a richiesta, delle approvazioni dei sistemi di qualita' rilasciate. 8. Rappresentante autorizzato. Gli obblighi del fabbricante di cui ai punti 3.1, 3.5, 5 e 6 possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilita', purche' siano specificati nel mandato. 12. Modulo H1: conformita' basata sulla garanzia totale di qualita' con controllo della progettazione. 1. La conformita' basata sulla garanzia totale di qualita' con controllo della progettazione e particolare sorveglianza della verifica finale e' la procedura di valutazione della conformita' con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2 e 6 nonche' si accerta e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilita', che l'attrezzatura a pressione interessata soddisfa i requisiti del presente decreto ad essa applicabili. 2. Fabbricazione. Il fabbricante applica un sistema di qualita' approvato per la progettazione, la fabbricazione, l'ispezione del prodotto finito e le prove sui prodotti interessati secondo quanto specificato al punto 3 ed e' soggetto alla sorveglianza di cui al punto 5. L'adeguatezza del progetto tecnico dell'attrezzatura a pressione e' stata oggetto di esame a norma delle disposizioni del punto 4. 3. Sistema di qualita'. 3.1. Il fabbricante presenta una domanda di verifica del suo sistema di qualita' a un organismo notificato di sua scelta per le attrezzature a pressione interessate. La domanda deve contenere: - il nome e l'indirizzo del fabbricante e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal rappresentante autorizzato, anche il nome e l'indirizzo di quest'ultimo; - la documentazione tecnica per un modello di ciascun tipo di attrezzatura a pressione che intende fabbricare. La documentazione tecnica contiene, laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti: - una descrizione generale dell'attrezzatura a pressione; - disegni di progettazione e fabbricazione, nonche' diagrammi di componenti, sottoinsiemi, circuiti, ecc.; - le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e diagrammi e del funzionamento dell'attrezzatura a pressione; - un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente o in parte, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e, qualora non siano state applicate tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza del presente decreto. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate, la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate; - i risultati dei calcoli di progettazione realizzati, degli esami effettuati, ecc.; - le relazioni sulle prove effettuate; - la documentazione relativa al sistema di qualita'; - una dichiarazione scritta che la stessa domanda non e' stata presentata a nessun altro organismo notificato. 3.2. Il sistema di qualita' garantisce la conformita' delle attrezzature a pressione ai requisiti della direttiva attuata con il presente decreto ad esse applicabili. Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono costituire una documentazione sistematica e ordinata sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Tale documentazione relativa al sistema di qualita' deve consentire un'interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e registri riguardanti la qualita'. Essa deve includere in particolare un'adeguata descrizione: degli obiettivi di qualita' e della struttura organizzativa, delle responsabilita' e dei poteri del personale direttivo in materia di qualita' dei prodotti; delle specifiche tecniche di progettazione, comprese le norme che saranno applicate e, qualora le relative norme armonizzate non siano applicate integralmente, dei mezzi per garantire che siano stati rispettati i requisiti essenziali di sicurezza del presente decreto che si applicano alle attrezzature a pressione; delle tecniche di controllo e di verifica della progettazione, dei processi e degli interventi sistematici per la progettazione delle attrezzature a pressione corrispondenti al tipo in questione, in particolare per quanto riguarda i materiali, in base al punto 4 dell'allegato I; dei corrispondenti processi di fabbricazione, delle tecniche di controllo e di garanzia della qualita', dei processi e degli interventi sistematici che saranno applicati, in particolare le modalita' operative di giunzione permanente dei pezzi approvati in base al punto 3.1.2 dell'allegato I; degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione, con indicazione della frequenza con cui si intende effettuarli; dei registri riguardanti la qualita', come le relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche o sull'approvazione del personale interessato, in particolare quelle del personale addetto alla giunzione permanente dei pezzi e alle prove non distruttive, in base ai punti 3.1.2 e 3.1.3 dell'allegato I; dei mezzi di sorveglianza che consentono di controllare che sia ottenuta la qualita' richiesta in materia di progettazione e di prodotti e se il sistema di qualita' funziona efficacemente. 3.3. L'organismo notificato valuta il sistema di qualita' per determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2. Esso presume la conformita' a tali requisiti degli elementi del sistema di qualita' conformi alle specifiche pertinenti delle corrispondenti norme armonizzate. Oltre all'esperienza con i sistemi di gestione della qualita', almeno un membro del gruppo incaricato del controllo deve avere esperienza nella valutazione del settore e della tecnologia delle attrezzature a pressione in questione e conoscere le prescrizioni applicabili del presente decreto. Il controllo comprende una visita di valutazione dei locali del fabbricante. Il gruppo incaricato della valutazione esamina la documentazione tecnica di cui al punto 3.1, secondo trattino, verifica la capacita' del fabbricante di individuare le prescrizioni applicabili del presente decreto e di effettuare gli esami atti a garantire la conformita' dell'attrezzatura a pressione a tali norme. La decisione e' notificata al fabbricante o al suo rappresentante autorizzato. La notifica deve contenere le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione. 3.4. Il fabbricante deve impegnarsi a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di qualita' approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace. 3.5. Il fabbricante deve tenere informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema di qualita' sulle modifiche che intende apportare al sistema di qualita'. L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema di qualita' modificato continui a soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2 o se sia necessaria una nuova verifica. Esso notifica la decisione al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione. 3.6. Ciascun organismo notificato informa le proprie autorita' di notifica circa le approvazioni dei sistemi di qualita' rilasciate o ritirate e, periodicamente o su richiesta, mette a disposizione di tali autorita' l'elenco delle approvazioni dei sistemi di qualita' da esso rifiutate, sospese o altrimenti limitate. Ogni organismo notificato informa gli altri organismi notificati delle approvazioni dei sistemi di qualita' da esso rifiutate, sospese, ritirate o altrimenti sottoposte a restrizioni e, su richiesta, delle approvazioni dei sistemi di qualita' rilasciate. 4. Esame del progetto. 4.1. Il fabbricante presenta all'organismo notificato di cui al punto 3.1 una domanda di esame del progetto per ciascuna attrezzatura a pressione non sottoposta a un precedente esame del progetto. 4.2. La domanda consente di comprendere il progetto, il processo di fabbricazione e il funzionamento dell'attrezzatura a pressione, nonche' di accertare la conformita' ai requisiti del presente decreto che ad essa si applicano. La domanda deve contenere: il nome e l'indirizzo del fabbricante; una dichiarazione scritta che la stessa domanda non e' stata presentata a nessun altro organismo notificato; la documentazione tecnica. Detta documentazione consente di valutare la conformita' dell'attrezzatura a pressione ai requisiti pertinenti e include un'adeguata analisi e valutazione dei rischi. Essa precisa i requisiti applicabili e comprende, nella misura necessaria ai fini della valutazione, il progetto e il funzionamento dell'attrezzatura a pressione. La documentazione tecnica contiene, laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti: una descrizione generale dell'attrezzatura a pressione; disegni di progettazione e fabbricazione nonche' diagrammi di componenti, sottoinsiemi, circuiti, ecc.; le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e diagrammi e del funzionamento dell'attrezzatura a pressione; un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente o in parte, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e, qualora non siano state applicate tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza del presente decreto. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate, la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate; risultati dei calcoli di progettazione, degli esami effettuati, ecc., e le relazioni sulle prove effettuate; la documentazione probatoria attestante l'adeguatezza del progetto tecnico. Tale documentazione cita tutti i documenti utilizzati, in particolare qualora non siano state applicate integralmente le norme armonizzate pertinenti, e comprende, se necessario, i risultati delle prove effettuate conformemente alle altre pertinenti specifiche tecniche dal laboratorio del fabbricante oppure da un altro laboratorio di prova, a nome e sotto la responsabilita' del fabbricante. 4.3. L'organismo notificato esamina la domanda e, qualora il progetto sia conforme ai requisiti del presente decreto applicabili alle attrezzature a pressione, rilascia al fabbricante un certificato di esame UE del progetto. Tale certificato contiene il nome e l'indirizzo del fabbricante, le conclusioni dell'esame, le eventuali condizioni di validita' e i dati necessari per identificare il progetto approvato. Il certificato puo' comprendere uno o piu' allegati. Il certificato e gli allegati contengono tutte le informazioni pertinenti per consentire la valutazione della conformita' dei prodotti fabbricati al progetto esaminato nonche', se del caso, il controllo del prodotto in funzione. Se il progetto non soddisfa i requisiti applicabili del presente decreto, l'organismo notificato rifiuta di rilasciare il certificato di esame del progetto e ne informa il richiedente, motivando dettagliatamente tale rifiuto. 4.4. L'organismo notificato segue l'evoluzione del progresso tecnologico generalmente riconosciuto e valuta se il progetto approvato non e' piu' conforme ai requisiti applicabili del presente decreto. Esso decide se tale progresso richieda ulteriori indagini e in caso affermativo ne informa il fabbricante. Il fabbricante tiene informato l'organismo notificato che ha rilasciato il certificato di esame UE del progetto di qualsiasi modifica del progetto approvato che possa pregiudicare la conformita' ai requisiti essenziali di sicurezza del presente decreto o le condizioni di validita' del certificato. Tali modifiche richiedono un'ulteriore approvazione, sotto forma di un supplemento del certificato di esame UE originale del progetto, da parte dell'organismo notificato che ha rilasciato il certificato. 4.5. Ogni organismo notificato informa le proprie autorita' di notifica in merito ai certificati di esame UE del progetto e/o agli eventuali supplementi che esso ha rilasciato o revocato e, periodicamente o su richiesta, mette a disposizione delle autorita' di notifica l'elenco di tali certificati e/o degli eventuali supplementi respinti, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni. Ogni organismo notificato informa gli altri organismi notificati dei certificati di esame UE del progetto e/o dei supplementi da esso respinti, ritirati, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni, e, su richiesta, di tali certificati e/o dei supplementi da esso rilasciati. La Commissione, gli Stati membri e gli altri organismi notificati possono ottenere, su richiesta, una copia dei certificati di esame UE del progetto e/o dei relativi supplementi. La Commissione e gli Stati membri possono ottenere, su richiesta, una copia della documentazione tecnica e dei risultati degli esami effettuati dall'organismo notificato. L'organismo notificato conserva una copia del certificato di esame UE del progetto, degli allegati e dei supplementi, nonche' il fascicolo tecnico contenente la documentazione presentata dal fabbricante, fino alla scadenza della validita' di tale certificato. 4.6. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorita' nazionali una copia del certificato di esame UE del progetto, degli allegati e dei supplementi insieme alla documentazione tecnica per dieci anni dalla data in cui l'attrezzatura a pressione e' stata immessa sul mercato. 5. Sorveglianza sotto la responsabilita' dell'organismo notificato. 5.1. Scopo della sorveglianza e' garantire che il fabbricante soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualita' approvato. 5.2. Ai fini della valutazione il fabbricante consente all'organismo notificato l'accesso ai siti di fabbricazione, ispezione, prova e deposito e gli fornisce ogni utile informazione, in particolare: la documentazione relativa al sistema di qualita'; i registri riguardanti la qualita' previsti dalla sezione del sistema di qualita' relativa alla progettazione, ad esempio, risultati di analisi, calcoli, prove, ecc.; i registri riguardanti la qualita' previsti dalla sezione del sistema di qualita' relativa alla fabbricazione, come le relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale interessato, ecc. 5.3. L'organismo notificato deve svolgere controlli periodici intesi ad accertare che il fabbricante mantenga e applichi il sistema di qualita' e fornisce al fabbricante una relazione sui controlli stessi. La frequenza dei controlli periodici e' tale che si procede a una rivalutazione completa ogni tre anni. 5.4. Inoltre, l'organismo notificato puo' effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante. La necessita' di queste visite aggiuntive e la loro frequenza sono determinate in base a un sistema di controllo sulle visite gestito dall'organismo notificato. In particolare nel sistema di controllo sulle visite sono presi in considerazione i seguenti fattori: la categoria dell'attrezzatura; i risultati delle visite di sorveglianza precedenti; la necessita' di garantire il controllo delle misure di correzione; se del caso, le condizioni speciali connesse con l'approvazione del sistema; modifiche significative nell'organizzazione, nelle misure o nelle tecniche relative alla fabbricazione. In occasione di tali visite, l'organismo notificato puo', se necessario, svolgere o far svolgere prove sul prodotto, per verificare il corretto funzionamento del sistema di qualita'. Esso fornisce al fabbricante una relazione sulla visita e, se sono state svolte prove, una relazione sulle stesse. 5.5. Particolare sorveglianza della verifica finale. La verifica finale di cui all'allegato I, punto 3.2, si svolge secondo criteri di ancor piu' severa sorveglianza in forma di visite senza preavviso da parte dell'organismo notificato. Durante tali visite, l'organismo notificato procede a esami sulle attrezzature a pressione. L'organismo trasmette al fabbricante un rapporto sulla visita e, se sono state effettuate prove, un verbale delle prove. 6. Marcatura CE e dichiarazione di conformita' UE. 6.1. Il fabbricante appone la marcatura CE e, sotto la responsabilita' dell'organismo notificato di cui al punto 3.1, il numero d'identificazione di quest'ultimo su ogni singola attrezzatura a pressione conforme alle prescrizioni applicabili del presente decreto. 6.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformita' UE per ciascun modello di attrezzatura a pressione e la tiene a disposizione delle autorita' nazionali per dieci anni dalla data in cui l'attrezzatura a pressione e' stata immessa sul mercato. La dichiarazione di conformita' UE identifica il modello di attrezzatura a pressione per cui e' stata compilata e indica il numero del certificato di esame del progetto. Una copia della dichiarazione di conformita' UE e' messa a disposizione delle autorita' competenti su richiesta. 7. Il fabbricante, per dieci anni a decorrere dalla data di immissione sul mercato dell'attrezzatura a pressione, tiene a disposizione delle autorita' nazionali: la documentazione relativa al sistema di qualita' di cui al punto 3.1; le modifiche di cui al punto 3.5 e la relativa approvazione; le decisioni e le relazioni dell'organismo notificato di cui ai punti 3.5, 5.3 e 5.4. 8. Rappresentante autorizzato. Il rappresentante autorizzato del fabbricante puo' presentare la domanda di cui ai punti 4.1 e 4.2 e adempiere agli obblighi di cui ai punti 3.1, 3.5, 4.4, 4.6, 6 e 7, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilita', purche' siano specificati nel mandato.». |
| Allegato B
(art. 1, comma 1, lettera hh)
«Allegato VII (art. 5, comma 4)
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE (n. XXXX) (1)
1. Attrezzatura a pressione o insieme (numero di prodotto, di tipo, di lotto, o di serie): 2. Nome e indirizzo del fabbricante e, laddove applicabile, del suo rappresentante autorizzato: 3. La presente dichiarazione di conformita' e' rilasciata sotto la responsabilita' esclusiva del fabbricante. 4. Oggetto della dichiarazione (identificazione dell'attrezzatura a pressione o dell'insieme che ne consenta la rintracciabilita'. Essa puo' comprendere un'immagine, laddove necessario per l'identificazione dell'attrezzatura a pressione o dell'insieme): descrizione dell'attrezzatura a pressione o dell'insieme; procedura di valutazione di conformita' utilizzata; per gli insiemi, descrizione delle attrezzature a pressione che li compongono, nonche' delle procedure di valutazione di conformita' utilizzate. 5. L'oggetto della dichiarazione di cui sopra e' conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione: 6. Riferimento alle pertinenti norme armonizzate utilizzate o alle altre specifiche tecniche in relazione alle quali e' dichiarata la conformita': 7. Eventualmente, il nome, l'indirizzo e il numero dell'organismo notificato che ha effettuato la valutazione di conformita' e il numero del certificato rilasciato, nonche' un riferimento al certificato di esame UE del tipo - tipo di produzione, certificato di esame UE del tipo, tipo di progetto, certificato di esame UE del progetto o certificato di conformita'. 8. Informazioni supplementari: firmato a nome e per conto di: (luogo e data del rilascio): (nome e cognome, funzione) (firma): (eventualmente, identificazione del firmatario che ha la delega del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato). (1) L'assegnazione di un numero, da parte del fabbricante, alla dichiarazione di conformita' e' opzionale.». |
| Art. 2
Altre modifiche al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93
1. Al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni: a) all'articolo 18, commi 1, lettera a), e 3, le parole: «lire quindici milioni» e: «lire novanta milioni» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «euro ottomila» e: «euro quarantottomila»; b) all'articolo 18, comma 1, lettere b), c) e d), le parole: «lire diciotto milioni» e: «lire trenta milioni» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «euro diecimila» e: «euro sedicimila»; c) agli articoli 16, commi 1 e 2, 17, comma 1, 18, comma 5, 19, comma 1, e 21, comma 2, le parole: «dell'industria, del commercio e dell'artigianato» sono sostituite dalle seguenti: «dello sviluppo economico»; d) all'articolo 19, comma 1, le parole: «della previdenza sociale» e: «della sanita'» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «delle politiche sociali» e: «della salute»; e) all'articolo 19, comma 1, le parole: «da emanare» e: «entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto,» sono soppresse; f) all'articolo 19 il comma 3 e' abrogato; g) all'articolo 21, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le tariffe per l'attivita' di cui al comma 1, ad esclusione di quelle relative alle attivita' svolte dall'organismo unico nazionale di accreditamento, nonche' i termini e le modalita' di versamento delle medesime tariffe.»; h) l'articolo 23 e' abrogato.
Note all'art. 2: - Il testo dell'art. 16 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 (citato nelle note alle premesse), come modificato dal presente decreto cosi' recita: «Art. 16 (Irregolare o indebita apposizione della marcatura CE). - 1. Fatta salva la clausola di salvaguardia di cui all'art. 8, qualora il Ministero dello sviluppo economico accerti l'apposizione della marcatura CE in violazione delle disposizioni di cui all'art. 15, ingiunge al fabbricante o al suo mandatario stabilito nel territorio comunitario di conformare il prodotto alle disposizioni stesse e di far cessare l'infrazione, fissando un congruo termine per l'adempimento. 2. Nel caso di inottemperanza agli obblighi di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico dispone il divieto o la limitazione della commercializzazione del prodotto o ne dispone il ritiro dal mercato a cura e a spese del fabbricante o del suo mandatario stabilito nel territorio comunitario o del responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato comunitario, informando la Commissione europea e gli Stati membri dell'Unione europea.». - Il testo dell'art. 17 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 (citato nelle note alle premesse), come modificato dal presente decreto cosi' recita: «Art. 17 (Cooperazione con la Commissione europea e con gli Stati membri dell'Unione europea). - 1. Nell'esercizio delle competenze attribuitegli dal presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico adotta ogni misura idonea a migliorare la cooperazione con le autorita' competenti degli Stati membri dell'Unione europea e fornisce altresi' alla Commissione europea i dati che gli sono richiesti.». - Il testo dell'art. 18 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 (citato nelle note alle premesse), come modificato dal presente decreto cosi' recita: «Art. 18 (Sanzioni). - 1. Il fabbricante o il suo mandatario che produce e commercializza o cede a qualsiasi titolo attrezzature a pressione o insiemi non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I ovvero il cui tipo non sia stato sottoposto alle valutazioni di conformita' previste dagli articoli 10, comma 3, e 14 e relative alle diverse categorie e' punito: a) se trattasi di attrezzature o insiemi di categoria I, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro ottomila a euro quarantottomila; b) se trattasi di attrezzature o insiemi di categoria II, con l'arresto sino a sei mesi o con l'ammenda da euro diecimila a euro sedicimila; c) se trattasi di attrezzature o insiemi di categoria III, con l'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da euro diecimila a euro sedicimila; d) se trattasi di attrezzature o insiemi di categoria IV, con l'arresto da nove mesi a tre anni e con l'ammenda da euro diecimila a euro sedicimila. 2. Le pene di cui al comma 1 sono aumentate da un terzo alla meta' se le attrezzature o gli insiemi appaiono muniti della marcatura CE di cui all'art. 15 o della dichiarazione CE di conformita' di cui all'allegato VII. 3. Chi non osserva i provvedimenti legalmente adottati dagli organi preposti al controllo del rispetto delle norme di cui al presente decreto e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro ottomila a euro quarantottomila. 4. Agli effetti delle norme penali, le persone che effettuano le attivita' previste dagli articoli 8 e 10 per conto degli organismi di controllo autorizzati di cui agli articoli 12 e l3 si considerano incaricate di un pubblico servizio. 5. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo e' competente il Ministero dello sviluppo economico». - Il testo dell'art. 19 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 (citato nelle note alle premesse), come modificato dal presente decreto cosi' recita: «Art. 19 (Disposizioni per la messa in servizio e l'utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi). - 1. Con uno o piu' decreti del Ministro delle politiche sociali, di concerto con Ministro del lavoro e sentito il Ministro della salute, sono adottate prescrizioni volte ad assicurare la permanenza dei requisiti di sicurezza in occasione dell'utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi, compresi quelli in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, e di adeguare a tale scopo le vigenti prescrizioni tecniche in materia di utilizzazione. In particolare sono individuate le attrezzature a pressione e gli insiemi per i quali e' obbligatoria la verifica di primo o nuovo impianto e sono adottate prescrizioni in ordine all'installazione, alla messa in servizio, alla manutenzione, alla riparazione, nonche' alla sottoposizione delle attrezzature e degli insiemi a una o piu' delle procedure di seguito elencate: a) dichiarazione di messa in servizio; b) controllo di messa in servizio; c) riqualificazione periodica; d) controllo dopo riparazione . 2. Con i decreti di cui al comma 1, d'intesa con il Ministero della difesa, sono individuate peculiari procedure di controllo per le attrezzature e gli insiemi in uso alle amministrazioni preposte alla tutela della sicurezza ed alla difesa dello Stato. 3. (Abrogato).». - Il testo dell'art. 21 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 (citato nelle note alle premesse), come modificato dal presente decreto cosi' recita: «Art. 21 (Tariffe). - 1. Le spese relative alle procedure finalizzate al rilascio dell'approvazione europea dei materiali ai sensi dell'art. 11, le spese connesse al riconoscimento delle entita' terze di cui all'art. 13 e i controlli sulle medesime e le spese relative alla designazione degli ispettorati degli utilizzatori a norma dell'art. 14, nonche' i controlli sugli stessi, sono a carico dei richiedenti, sulla base del costo effettivo del servizio reso. 2. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma, sono stabilite le tariffe per l'attivita' di cui al comma 1, ad esclusione di quelle relative alle attivita' svolte dall'organismo unico nazionale di accreditamento, nonche' i termini e le modalita' di versamento delle medesime tariffe.». |
| Art. 3
Disposizioni finali
1. Con l'eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera t), ferma restando la decorrenza disposta dall'articolo 49 della direttiva 2014/68/UE relativamente all'articolo 13 della medesima, le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 19 luglio 2016. 2. Il Ministero dello sviluppo economico comunica alla Commissione europea il testo delle disposizioni di cui al presente decreto e delle altre disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dal decreto medesimo. 3. Nelle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in vigore, tutti i riferimenti alla direttiva 97/23/CE, abrogata dalla direttiva 2014/68/UE, salvo quanto diversamente previsto in particolare nelle disposizioni transitorie, si intendono fatti a quest'ultima direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VI alla direttiva stessa.
Note all'art. 3: - La direttiva 2014/68/UE e' pubblicata nella G.U.U.E. 27 giugno 2014, n. L 189. |
| Art. 4
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 15 febbraio 2016
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Guidi, Ministro dello sviluppo economico
Poletti, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Lorenzin, Ministro della salute
Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze
Orlando, Ministro della giustizia
Gentiloni Silveri, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Visto, il Guardasigilli: Orlando |
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