Gazzetta n. 53 del 4 marzo 2016 (vai al sommario) |
UNIVERSITA' DI ENNA «KORE» |
DECRETO 22 febbraio 2016 |
Modifica dello Statuto. |
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IL PRESIDENTE
Visto il decreto ministeriale 5 maggio 2005 n. 116, con il quale e' stata istituita la Libera Universita' della Sicilia Centrale Kore con sede in Enna ed e' stato approvato il relativo Statuto; Viste le successive modifiche statutarie, intervenute con decreti presidenziali n. 50 del 12 giugno 2008, n. 156 del 16 luglio 2010 e, in ultimo, con proprio decreto n. 170 del 10 ottobre 2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 242 del 17 ottobre 2011; Vista la proposta di modifiche al vigente Statuto, approvata all'unanimita' il 16 dicembre 2015 dal Consiglio di amministrazione dell'Universita' e trasmessa, ai sensi dell'art. 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per il prescritto controllo di legittimita' e di merito; Vista la nota prot. n. 2054 del 15 febbraio 2016 del Direttore generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore del M.I.U.R., pervenuta via fax il 15 febbraio 2016 ed acquisita al protocollo in pari data al n. 2628, con la quale sono state comunicate, a norma del citato art. 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, le osservazioni formulate a seguito dell'esame di legittimita' e di merito; Richiamata la deliberazione unanime del Consiglio di amministrazione dell'Universita' n. 2 del 16 febbraio 2016, con la quale sono state recepite per intero le osservazioni ministeriali ed e' stato quindi approvato il testo dello Statuto coordinato con tale recepimento; Dato atto che con la stessa deliberazione di cui sopra il Consiglio di amministrazione ha autorizzato il Presidente dell'Universita' ad emanare il nuovo Statuto dopo averne inviato il testo coordinato al Ministero, ed a provvedere altresi' alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; Considerato concluso il procedimento amministrativo per l'adozione dello Statuto con le modifiche introdotte, come definite a seguito delle osservazioni ministeriali; Ritenuta la propria competenza;
Decreta:
1) E' emanato - nel testo modificato come da premesse, che viene allegato al presente decreto per costituirne parte integrante e sostanziale - il nuovo Statuto di autonomia della Libera Universita' degli Studi di Enna "Kore". 2) Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore il giorno successiva alla pubblicazione. Enna, 22 febbraio 2016
Il Presidente: Salerno |
| Allegato
STATUTO DI AUTONOMIA della Libera Universita' degli Studi di Enna "Kore"
Art. 1.
Istituzione
1. La Libera Universita' degli Studi di Enna "Kore", in breve "Universita' Kore di Enna" o "UKE", legalmente riconosciuta con decreto del Ministro dell'istruzione e dell'universita' 5 maggio 2005 n. 116, e' dotata di personalita' giuridica, con autonomia statutaria, scientifica, didattica, organizzativa, amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 33 della Costituzione della Repubblica italiana, della legge 9 maggio 1989, n. 168, e della legge 29 luglio 1991, n. 243. 2. La Libera Universita' degli Studi di Enna "Kore" appartiene alla categoria delle istituzioni previste dall'art. 1, punto 2, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592. Il presente statuto si configura come l'espressione fondamentale del suo ordinamento autonomo. L'autonomia e' disciplinata da appositi regolamenti approvati ai sensi della vigente normativa. 3. Lo status di Libera Universita' puo' essere modificato soltanto con il voto favorevole dei tre quarti dei componenti in carica del Consiglio dei Garanti. 4. Costituiscono denominazioni ufficiali dell'UKE l'originaria intitolazione "Libera Universita' della Sicilia centrale Kore di Enna" e, nelle relazioni internazionali, ove necessario, l'espressione inglese "Kore University of Enna". 5. Il Logo della Libera Universita' e' allegato al presente statuto e ne fa parte integrante. Esso riporta l'immagine della divinita' greca Kore contornata dalla scritta in latino "Studiorum Universitas Hennae" e dalla dizione in piccolo "Libera Universita' Kore Enna" a sua volta sormontata dalle dodici stelle della bandiera dell'Unione Europea.
Art. 2.
S e d e
1. La sede dell'UKE e dei suoi organi centrali e' nella citta' di Enna. L'UKE puo' inoltre istituire ed attivare Facolta' e Corsi, nel rispetto dello Statuto e delle disposizioni vigenti, anche in localita' diverse dalla propria sede centrale. 2. L'individuazione della citta' di Enna quale sede centrale non e' soggetta a modifiche statutarie, se non con deliberazione unanime dei componenti in carica del Consiglio dei Garanti. Delegazioni e rappresentanze possono essere costituite in Italia e all'estero, al fine di svolgere, anche in via accessoria e strumentale rispetto alle finalita' dell'Ateneo, attivita' di promozione e sviluppo della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali.
Art. 3.
Missione e finalita' e garanzie
1. Secondo le indicazioni della Fondazione Kore, l'UKE e' istituita con lo scopo di rendere effettivi e concreti la cooperazione internazionale e il rapporto tra le storie, le culture, il patrimonio scientifico delle diverse sponde del bacino del Mediterraneo, da una parte, e la ricerca e la formazione universitaria, dall'altra. In particolare, all'UKE e' assegnato il compito di implementare questo rapporto e di finalizzarlo allo sviluppo sociale, economico e scientifico dei singoli cittadini e delle popolazioni, intervenendo specificamente nei segmenti dell'alta formazione delle nuove generazioni, della formazione di eccellenza, della formazione continua e della formazione a distanza anche mediante procedure e tecniche di e-learning. 2. Professori, ricercatori, personale tecnico-amministrativo e studenti, quali componenti dell'UKE, contribuiscono, nell'ambito delle rispettive funzioni e responsabilita', al perseguimento della missione ed al raggiungimento dei fini istituzionali. 3. L'UKE nasce con la finalita' specifica di dare completa attuazione a quanto affermato dall'art. 27 della Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo in materia di istruzione del 10 dicembre 1948. 4. L'Universita' si dota di un proprio Codice etico, approvato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Senato accademico, e istituisce, con delibera del Senato accademico, il Comitato etico. Il Comitato etico esplica anche le funzioni di garanzia per le pari opportunita', con il compito di prevenire i rischi di discriminazioni direttamente o indirettamente legate al genere, alle disabilita', all'eta', alle razze, alle etnie, alle lingue ed alle culture, agli orientamenti sessuali, religiosi e politici. La composizione e il funzionamento del Comitato sono disciplinati dal presente statuto e da un apposito regolamento approvato dal Consiglio di amministrazione. L'inosservanza di norme contenute nel Codice etico conseguente alla condotta volontaria, anche omissiva, comporta l'applicazione di sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione e alla gravita' dei fatti, fino alla sospensione dall'Ufficio e dallo stipendio per i comportamenti piu' gravi, lesivi del prestigio e del patrimonio mobiliare e immobiliare dell'Ateneo. 5. L'Universita' rilascia i seguenti titoli di primo e di secondo livello: 5.1. laurea (L); 5.2. laurea specialistica o magistrale (LS - LM); 5.3. diploma di specializzazione (DS); 5.4. dottorato di ricerca (DR). 6. L'UKE puo' istituire altresi' ogni altra iniziativa formativa di ogni ordine e grado che la legge attribuisce alle Universita' e puo' attivare, disciplinandoli nel Regolamento didattico di Ateneo, nonche' corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento delle lauree o della laurea specialistica o magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello. 7. L'UKE fornisce il proprio qualificato apporto, oltre che alla ricerca scientifica di base, anche allo sviluppo della ricerca applicata e dell'innovazione tecnologica e organizzativa. 8. L'UKE cura altresi' la formazione e l'aggiornamento del proprio personale e puo' attivare iniziative editoriali e di sostegno alla imprenditorialita' degli studenti c/o dei laureati e diplomati dell'Ateneo.
Art. 4.
Risorse finanziarie e governance
1. La Libera Universita' degli Studi di Enna "Kore", promossa e fondata dalla "Fondazione per la Libera Universita' Kore della Sicilia Centrale con sede in Enna" (di seguito "Fondazione Kore"), mantiene con la stessa Fondazione, in quanto destinataria del decreto ministeriale istitutivo dell'Ateneo, i rapporti descritti nel presente statuto. 2. Il Consiglio dei Garanti assicura il perseguimento dei fini istituzionali e la governance dell'Universita' attraverso l'elezione del Presidente e del Rettore, tra personalita' di alto profilo culturale. Designa altresi' l'Ombudsman e nomina i Revisori dei conti. 3. Le fonti di finanziamento della Libera Universita' degli Studi di Enna "Kore" sono costituite da tasse e contributi degli studenti, da redditi conseguenti a convenzioni, donazioni, legati e beni patrimoniali di sua proprieta' nonche' da trasferimenti dello Stato e di altri soggetti pubblici e privati che, in ragione del loro apporto finanziario, possono entrare a far parte del Consiglio dei Garanti complessivamente con non piu' di tre componenti. 4. L'Universita' non ha fini di lucro. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonche' fondi, riserve o capitale durante la vita dell'UKE, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Gli eventuali utili e avanzi di gestione sono obbligatoriamente reinvestiti esclusivamente per lo sviluppo delle attivita' funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarieta'. L'UKE e' finanziata principalmente con i proventi derivanti dall'attivita' svolta e da contributi privati, ed e' pertanto governata da un Consiglio dei Garanti la cui composizione e' prevalentemente privatistica. 5. I finanziatori privati, che assicurino per almeno un triennio contributi economici in favore dell'Universita', divengono membri di diritto della Associazione per lo sviluppo della Libera Universita' Kore di Enna (ASLUK), impegnandosi a rispettare il relativo regolamento e il codice etico approvati dall'UKE. Quando la compagine sociale consegua la rappresentanza di contributi complessivamente non inferiori alla quota minima fissata dal Consiglio di amministrazione dell'Universita', l'Associazione concorre alla formazione del Consiglio dei Garanti ai sensi del successivo art. 7.
Art. 5.
Relazioni
1. In coerenza con la missione affidata dalla Fondazione e con le prerogative riconosciute alle universita', in particolare ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, l'UKE instaura ed intrattiene in linea preferenziale relazioni culturali, didattiche e scientifiche con istituzioni pubbliche e private e con le universita' del Mediterraneo e di altre regioni geopolitiche. Anche a tale riguardo, promuove e sostiene lo svolgimento in lingua straniera di corsi o parti di corsi di studio. 2. Per il perseguimento delle proprie finalita', l'UKE intrattiene rapporti con enti pubblici e privati. Puo' stipulare contratti e convenzioni per attivita' didattica e di ricerca, di consulenza professionale e di servizio a favore di terzi. Puo' costituire, partecipare a, e/o controllare, societa' di capitali, e costituire centri e servizi interdipartimentali e interuniversitari e intrattenere collaborazioni nel campo della ricerca, della didattica e della creazione di imprese. Puo' altresi' promuovere consorzi o partecipare a consorzi con altre universita' e soggetti pubblici e privati.
Art. 6.
Organi
1. Sono Organi centrali di indirizzo, di governo e di gestione dell'Universita': 1.1. il Consiglio dei Garanti; 1.2. il Consiglio di amministrazione; 1.3. il Presidente; 1.4. il Senato accademico; 1.5. il Rettore; 1.6. il Direttore generale.
Art. 7.
Consiglio dei Garanti dell'Universita'
1. Il Consiglio dei Garanti dell'Universita' si compone da un minimo di 19 ad un massimo di 25 membri, e precisamente: 1.1. sei rappresentanti delle Istituzioni pubbliche che a diverso titolo concorrono allo sviluppo dell'Universita', designati: a) uno dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; b) uno dal Presidente della Regione siciliana; c) uno dal Legale rappresentante della Provincia regionale di Enna, ovvero, in mancanza, di analoga struttura territoriale purche' avente la citta' di Enna come capoluogo; d) uno dal Sindaco del Comune di Enna; e) due dal Presidente del Consorzio Ennese Universitario; 1.2. tre rappresentanti degli ex alunni dell'Universita' designati dalla Associazione Laureati Kore tra gli studenti che abbiano conseguito titoli accademici nella sede universitaria di Enna anche nel periodo in cui essa e' stata sede decentrata di altri atenei; 1.3. sei rappresentanti della Comunita' universitaria dell'UKE eletti dalle rispettive componenti con le modalita' stabilite nel Regolamento generale, nel numero di: a) due dai Professori e dai Ricercatori; b) due dal Personale tecnico-amministrativo; c) due dagli studenti dei corsi di studio di durata almeno biennale; 1.4. fino a sei rappresentanti dei finanziatori privati designati dalla Associazione per lo sviluppo della Libera Universita' Kore (ASLUK); 1.5. il Rettore, che diviene membro del Consiglio dei Garanti dopo la sua elezione da parte dello stesso Consiglio. 2. Il Consiglio si insedia dopo la designazione o l'elezione di almeno dieci componenti. Il Presidente e' eletto dal Consiglio dei Garanti tra i propri membri nella seduta di insediamento. Egli assume contestualmente la presidenza e la legale rappresentanza dell'Universita'. Il procedimento di formazione del Consiglio e' avviato dal presidente uscente, il quale indice le elezioni, richiede le designazioni, ove previste, e convoca e presiede la prima seduta di insediamento fino all'elezione del nuovo presidente. Le designazioni riscontrate oltre tre mesi dalla richiesta non vengono prese in considerazione. 3. Il Consiglio dei Garanti e' integrato, nel numero massimo di ulteriori tre componenti che, in ragione del loro apporto finanziario, concorrano significativamente al funzionamento dell'Universita' con contributi minimi determinati annualmente dal Consiglio di amministrazione.
Art. 8.
Competenze del Consiglio dei Garanti
1. Il Consiglio dei Garanti garantisce il legame dell'Universita' con il territorio. Esso e' pertanto organo che verifica il perseguimento degli obiettivi strategici e di indirizzo generale dell'Universita'. 2. Le sedute del Consiglio dei Garanti sono pubbliche, salvo i casi nei quali si discuta di persone identificate. L'invito e' inviato agli altri organi dell'Universita' unitamente all'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno. Le sedute sono valide quando sia conseguito il quorum costitutivo, formato dal Presidente o dal Vicepresidente e da almeno la meta' degli altri componenti in carica. Le delibere del Consiglio dei Garanti sono sempre adottate con la maggioranza assoluta dei presenti, con l'eccezione dei casi per i quali il presente statuto impone espressamente un diverso quorum funzionale. 3. Compete al Consiglio dei Garanti dell'Universita': 3.1. determinare l'indirizzo generale di sviluppo dell'Universita', deliberare i relativi programmi pluriennali e i criteri generali per l'attivazione di strutture e servizi; 3.2. deliberare sulle eventuali modifiche all'art. 1, comma 3, e all'art. 2, comma 2, del presente statuto secondo quanto in essi previsto; 3.3. esprimere il parere conforme sulle scelte adottate dal Consiglio di amministrazione che abbiano valore strategico, con particolare riferimento agli investimenti immobiliari e mobiliari ed alle obbligazioni che impegnino l'Universita' per un periodo di durata superiore ai cinque anni; 3.4. fissare gli indirizzi generali per i finanziamenti pluriennali destinati alle attivita' di ricerca; 3.5. esprimere il parere vincolante sulle modifiche al codice etico della comunita' universitaria; 3.6. indicare gli stanziamenti e i criteri entro cui devono essere deliberati dal Consiglio di amministrazione le indennita' e i compensi di cui al successivo art. 9, comma 3, punto 6. 4. Il Consiglio dei Garanti e' convocato almeno due volte all'anno, ed ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessita', ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
Art. 9.
Consiglio di amministrazione
1. Il Consiglio di amministrazione e' composto dal Presidente dell'Universita', che lo presiede, dal Rettore, da due docenti di ruolo nell'Ateneo designati dal Presidente e da cinque componenti nominati dal Presidente anche tra i membri del Consiglio dei Garanti dell'Universita'. Alle sedute del Consiglio di amministrazione sono invitati a partecipare inoltre, senza diritto di voto e senza responsabilita' contabili, due rappresentanti degli studenti eletti dalla rispettiva componente. Dei sette membri non di diritto, quattro devono appartenere ad un sesso e tre all'altro. 2. Il Consiglio di amministrazione e' organo di governo dell'Universita', ha inoltre compiti preparatori rispetto alle deliberazioni concernenti materie di competenza del Consiglio dei Garanti, collabora con il Presidente nell'amministrazione dell'Universita' ed opera attraverso deliberazioni collegiali, nel quadro del presente statuto, delle norme di legge, dei regolamenti e delle linee strategiche e dei piani di sviluppo pluriennali approvati dal Consiglio dei Garanti. Le sedute del Consiglio di amministrazione sono valide quando sia conseguito il quorum costitutivo, formato dal Presidente o dal Vicepresidente e da almeno la meta' degli altri componenti in carica. Le delibere del Consiglio di amministrazione sono adottate con la maggioranza assoluta dei partecipanti alla riunione, fatti salvi i casi per i quali il presente statuto impone espressamente un diverso quorum funzionale. 3. Spetta in particolare al Consiglio di amministrazione: 3.1. deliberare, su proposta del Senato accademico, il regolamento didattico di Ateneo; 3.2. deliberare il Regolamento generale di Ateneo e le relative modificazioni e integrazioni; 3.3. approvare il bilancio di previsione e il conto consuntivo; 3.4. deliberare, con il voto favorevole della meta' piu' uno dei componenti in carica, salvo quanto previsto al precedente art. 1, comma 3, e tenendo conto del divieto contenuto all'art. 2, comma 2, le eventuali modifiche allo Statuto dell'Universita', acquisito il parere della Fondazione Kore nonche' le proposte del Senato accademico; 3.5. deliberare in ordine alla determinazione degli organici del personale non docente, al recepimento dei contratti di lavoro e al trattamento economico del personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo; 3.6. deliberare le indennita' e i compensi connessi alle cariche ed alle funzioni, inclusi quelli che concernono lo stesso Consiglio di amministrazione; 3.7. deliberare in ordine a tutto quanto si riferisca ad acquisizione, cessione, accettazione a qualsiasi titolo del patrimonio mobiliare e immobiliare dell'Universita', previo parere del Consiglio dei Garanti nei casi previsti all'art. 8, comma 3, punto 3; 3.8. deliberare in ordine alla costituzione non temporanea di societa', consorzi e fondazioni o alla partecipazione ad essi dell'Universita'; 3.9. approvare il codice etico della comunita' universitaria su proposta del Senato accademico. 4. Il Consiglio di amministrazione ha inoltre poteri deliberanti sulle seguenti materie: 4.1. sull'istituzione di tutte le strutture dell'Universita', nonche', in base alle proposte del Senato accademico o dei Consigli di Facolta', sull'attivazione dei Corsi di studio, tenendo conto delle linee strategiche dettate dal Consiglio dei Garanti; 4.2. sui regolamenti per i quali non sia espressamente prevista la competenza del Senato accademico; 4.3. sui settori scientifico-disciplinari ai quali attribuire i posti vacanti per professori e ricercatori di ruolo o con incarico pluriennale; 4.4. sulle nomine dei professori di ruolo o con incarico pluriennale da chiamare alle cattedre stesse, acquisite le proposte dei Consigli di Facolta'; 4.5. sulla definizione, in base agli ordinamenti dei corsi di studio, degli insegnamenti da attivare in ciascun anno accademico e degli incarichi e contratti da conferire, per lo svolgimento dell'attivita' didattica, a professori e ricercatori di altre universita' e a persone di alta qualificazione scientifica e professionale; 4.6. sui criteri generali per l'ammissione degli studenti ai corsi di studio e per la determinazione delle tasse di iscrizione e dei contributi a carico degli studenti, degli eventuali esoneri nonche' sui criteri per il conferimento di provvidenze e borse di studio, di perfezionamento e di ricerca; 4.7. sulla costituzione temporanea di societa', imprese e consorzi e sulla partecipazione ad essi dell'Universita'; 4.8. sui provvedimenti disciplinari a carico dei docenti e degli studenti, nel rispetto dell'art. 10 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e delle previsioni contenute nel presente statuto; 4.9. sulle manutenzioni straordinarie degli immobili e le dotazioni straordinarie afferenti alle strutture didattiche, scientifiche e tecnico-amministrative, nei limiti degli stanziamenti di bilancio. 5. Compete al Presidente dell'Universita', fatte salve le prerogative degli altri organi, proporre le deliberazioni al Consiglio di amministrazione. Il Consiglio puo' in via generale attribuire al Presidente, in qualita' di amministratore delegato, tutte o parte delle proprie competenze, con esclusione di quelle elencate al comma 3.
Art. 10.
Presidente dell'Universita'
1. Il Presidente dell'Universita' esercita tutte le funzioni attribuite per norma di legge al legale rappresentante dell'UKE. Ha, con firma libera, la rappresentanza dell'Universita' di fronte ai terzi ed in giudizio con facolta' di promuovere azioni ed istanze giudiziali, ed amministrative, per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione, e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti. 2. Il Presidente dell'Universita' e' il garante del rispetto dello Statuto e dell'adempimento delle finalita' in esso previste ed esercita funzione di iniziativa, di coordinamento e di attuazione. 3. Spetta tra l'altro al Presidente: 3.1. emanare lo Statuto dell'Universita'; 3.2. emanare i Regolamenti, fatta eccezione per il Regolamento didattico di Ateneo; 3.3. vigilare sul rispetto dei Programmi di sviluppo dell'Universita' e disporre i relativi provvedimenti; 3.4. impartire le direttive necessarie ad assicurare la realizzazione dei programmi e dei progetti dell'Universita'; 3.5. emanare i provvedimenti di istituzione delle strutture dell'Universita', fatte salve le competenze del Rettore in ordine alla istituzione dei Corsi di studio; 3.6. disporre l'attivazione di tutte le strutture dell'Universita', con l'eccezione dei Corsi di studio attivati con delibera del Consiglio di amministrazione, ed assegnare ad esse le relative risorse umane e, ove necessario, finanziarie e strumentali; 3.7. emanare i bandi pubblici per le assunzioni del personale docente e non docente a tempo determinato ed indeterminato e per il conferimento di contratti di lavoro; 3.8. conferire incarichi professionali e di consulenza ad esperti di fiducia, anche esterni all'Universita' qualora non sia possibile od opportuno provvedere con personale interno; 3.9. provvedere, sentito il Consiglio di amministrazione nelle materie di pertinenza del Consiglio stesso, alle nomine, alle designazioni e alle revoche interne ed esterne, riferite alla competenza dell'Universita', ivi comprese quelle degli organi individuali e collegiali e del personale assunto o incaricato a qualsiasi titolo, fatte salve le prerogative della Fondazione Kore; 3.10. provvedere in ordine alla determinazione delle tasse e dei contributi a carico degli studenti, degli esoneri, delle esenzioni e delle premialita' in favore degli stessi, sulla base dei criteri deliberati dal Consiglio di amministrazione; 3.11. promuovere indagini e verifiche amministrative sull'attivita' delle strutture, dei servizi e degli uffici, nonche' assumere o conferire poteri sostitutivi nei casi di inerzia, nell'interesse del buon funzionamento dell'Universita'. 4. Spettano infine al Presidente tutte le competenze che nel presente statuto non sono espressamente attribuite ad altri Organi individuali e collegiali, fatte salve le competenze del Rettore in materia didattica e scientifica. 5. Nell'eventualita' che non sia possibile la regolare convocazione del Consiglio dei Garanti o del Consiglio di amministrazione, il Presidente, nelle materie di competenza degli stessi organi, puo' adottare provvedimenti di necessita' e d'urgenza che saranno comunque portati a ratifica degli organi collegiali competenti. 6. Il Presidente designa, tra i membri del Consiglio di amministrazione, il Vice Presidente, che lo sostituisce nell'ordinaria amministrazione nei casi di assenza o di impedimento. Il Presidente puo' di volta in volta delegare i poteri di firma e di rappresentanza, attribuitigli dallo Statuto, al Vice Presidente, al Rettore o, ai sensi del successivo art. 13, al Direttore generale.
Art. 11.
Senato accademico
1. Il Senato accademico e' composto dal Rettore, che lo presiede, dai Presidi delle Facolta' istituite, da tre rappresentanti degli studenti, eletti ogni due anni, ma si riunisce con la sola componente togata quando siano in discussione aspetti che riguardino le procedure di reclutamento e i procedimenti disciplinari dei docenti. Le sedute del Senato sono valide quando sia conseguito il quorum costitutivo, formato dal Rettore o dal Pro-Rettore e da almeno la meta' degli altri componenti in carica aventi diritto a partecipare alla trattazione dei singoli punti all'ordine del giorno. Le delibere del Senato accademico sono sempre adottate con la maggioranza assoluta dei presenti, fatti salvi i casi per i quali il presente statuto impone espressamente un diverso quorum funzionale. 2. Il Senato accademico esercita tutte le competenze in materia di programmazione, coordinamento e di indirizzo scientifico e didattico che gli sono attribuite dalle norme dell'ordinamento universitario. 3. In particolare il Senato accademico: 3.1. detta gli indirizzi generali per la gestione delle strutture didattiche e scientifiche; 3.2. propone l'istituzione dei Corsi di studio ed interviene sulle modificazioni che li riguardano: 3.3. delibera sui programmi di ricerca e sugli indirizzi generali per la ricerca scientifica: 3.4. propone i criteri per l'assegnazione dei finanziamenti interni per la ricerca scientifica; 3.5. fissa i criteri generali per l'ammissione degli studenti ai corsi di studio e per la valutazione del rendimento negli studi in itinere e finale; 3.6. formula proposte agli altri Organi dell'Ateneo in ordine al programma generale di sviluppo dell'Universita', alla formulazione dello schema di Bilancio, alla determinazione degli organici del personale docente, alle modifiche allo Statuto ed ai Regolamenti. 4. Il Senato elabora il Regolamento didattico di Ateneo ed approva i Regolamenti didattici dei singoli Corsi di studio, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione. 5. Il Senato esprime il gradimento sulla designazione del Rettore prima della elezione da parte del Consiglio dei Garanti.
Art. 12.
Rettore
1. Il Rettore, eletto con il procedimento disciplinato nel Regolamento generale di Ateneo dal Consiglio dei Garanti dura in carica tre anni, con possibilita' di riconferma. Dopo l'elezione da parte del Consiglio dei Garanti, il Rettore deve ricevere il gradimento del Senato accademico, espresso con la maggioranza assoluta dei componenti, escluso lo stesso Rettore. A tal fine, la riunione del Senato e' convocata e presieduta dal Preside piu' anziano per ruolo. 2. Il Rettore: 2.1. rappresenta l'Universita' nelle cerimonie e nel conferimento dei titoli accademici; 2.2. firma con il Direttore generale i titoli accademici; 2.3. sovrintende e coordina le attivita' didattiche e scientifiche dell'Universita' e vigila sui finanziamenti destinati alla ricerca; 2.4. assicura il coordinamento dei lavori del Senato accademico con il Consiglio di amministrazione; 2.5. cura l'osservanza di tutte le norme in materia scientifica e didattica e provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Senato accademico, del Consiglio dei Garanti e del Consiglio di amministrazione in materia scientifica e didattica; 2.6. propone i docenti per gli incarichi di coordinamento delle strutture didattiche e scientifiche, dei corsi di laurea e di laurea magistrale e dei corsi di dottorato di ricerca e puo' conferire incarichi di studio senza oneri per l'Universita'; 2.7. esercita, nell'ambito delle previsioni contenute nel presente statuto e secondo le modalita' previste all'art. 10 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le proprie competenze in ordine all'azione disciplinare sui docenti e sugli studenti e propone i relativi provvedimenti al Consiglio di amministrazione; 2.8. riferisce con relazione annuale al Consiglio dei Garanti sull'attivita' scientifica e didattica dell'ateneo; 2.9. designa, tra i membri del Senato accademico, il Pro-Rettore, che lo sostituisce nei casi di assenza o di impedimento. 3. A conclusione dei relativi procedimenti di competenza degli altri Organi centrali dell'Universita', spetta inoltre al Rettore provvedere a: 3.1. emanare, con proprio decreto, il Regolamento didattico di Ateneo e le integrazioni e modificazioni che lo riguardano; 3.2. decretare l'istituzione dei Corsi di studio e degli eventuali insegnamenti integrativi; 3.3. esercitare le competenze attribuitegli dai regolamenti di Ateneo concernenti il reclutamento dei docenti di ruolo. 4. Nei casi di necessita' e di urgenza, il Rettore puo' adottare gli atti di competenza del Senato accademico salvo ratifica nella prima seduta immediatamente successiva.
Art. 13.
Direttore generale
1. Il Direttore generale sovrintende, sulla base degli indirizzi programmatici stabiliti dal Consiglio di amministrazione e delle direttive del Presidente, alla complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'ateneo e ne risponde direttamente al Presidente. 2. Nell'ambito delle funzioni delineate nel comma precedente, il Direttore generale: 2.1. ha ampi poteri di proposta in ordine al ruolo assegnato; 2.2. formula proposte agli organi di governo anche ai fini della elaborazione di programmi, di direttive e di progetti e cura l'attuazione dei programmi stessi nell'ambito delle sue competenze; 2.3. firma con il Rettore i titoli di studio, rilascia le relative certificazioni e svolge in materia, compatibilmente con le previsioni del presente statuto, le funzioni che gli sono attribuite dalle disposizioni di legge e dai regolamenti ministeriali; 2.4. opera, inoltre, sulla base di specifiche deleghe conferitegli. 3. Il Direttore generale e' nominato dal Presidente dell'Universita', sentito il Consiglio di amministrazione, sulla base di idoneo curriculum professionale, tra soggetti che abbiano rivestito incarichi dirigenziali in universita' o in enti pubblici o aziende private per almeno un biennio. L'incarico e' conferito con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata non inferiore a due anni rinnovabile. 4. Il Direttore generale partecipa alle sedute degli organi di governo dell'Ateneo senza diritto di voto e ne redige i verbali, eventualmente anche mediante delega ad un dirigente o ad un funzionario, in ogni caso dell'Universita'.
Art. 14.
Facolta' e loro articolazione interna
1. La promozione e l'organizzazione delle funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attivita' didattiche e formative, nonche' delle attivita' rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie, competono alle singole Facolta' dell'Ateneo. 2. Alle Facolta' compete, inoltre, l'organizzazione delle altre attivita' didattiche e scientifiche previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti. 3. L'Universita' Kore di Enna comprende le Facolta' previste all'art. 1 del Regolamento didattico di Ateneo in vigore. Esse comprendono a loro volta i corsi di studio indicati nella Tabella A allegata al medesimo Regolamento. Le modificazioni intervenute al riguardo nel Regolamento didattico di Ateneo non comportano la modifica del presente statuto. Le Facolta' possono assumere la denominazione di Dipartimenti. 4. Nell'ambito delle singole Facolta', le strutture di ricerca e i corsi di studio omogenei possono essere costituiti in Scuole. Una Scuola deve comprendere almeno una struttura di ricerca e strutture didattiche che complessivamente coprano un arco di non meno di cinque annualita'. Il coordinamento di una Scuola e' assegnato ad un Comitato costituito dai responsabili delle strutture didattiche e scientifiche afferenti, diretto da un professore, di norma di prima fascia, nominato per due anni dal Presidente sentito il Rettore. 5. Le Facolta' hanno autonomia scientifica e didattica nell'ambito del presente statuto. 6. Sono organi della Facolta': 6.1. il Consiglio di Facolta'; 6.2. il Preside; 6.3. le Commissioni paritetiche docenti-studenti.
Art. 15.
Composizione e funzioni degli organi di Facolta'
1. Il Consiglio di Facolta' e' istituito in ogni Facolta' attiva ed e' composto dai professori di ruolo e fuori ruolo di prima e seconda fascia assegnati alla medesima facolta'. Fanno parte inoltre del Consiglio di Facolta' i rappresentanti dei ricercatori universitari, individuati con le procedure previste nel Regolamento generale di Ateneo, i Direttori delle Scuole e due studenti eletti dagli studenti della Facolta'. 2. Sono compiti del Consiglio di Facolta': 2.1. sovrintendere all'organizzazione generale ed al funzionamento didattico e scientifico della Facolta'; 2.2. formulare proposte al Senato accademico in ordine al Regolamento didattico di Ateneo ed ai Regolamenti didattici dei singoli Corsi di studio; 2.3. approvare le proposte di sviluppo della Facolta', ai fini della definizione dei piani di sviluppo dell'Ateneo; 2.4. definire gli elementi programmatici per le attivita' didattiche e scientifiche, in conformita' con le deliberazioni del Consiglio dei Garanti, del Consiglio di amministrazione e del Senato accademico e nel rispetto della liberta' di insegnamento e di ricerca dei singoli docenti; 2.5. formulare proposte al Senato accademico in ordine alla copertura dei settori scientifico-disciplinari con professori e ricercatori di ruolo; 2.6. deliberare i criteri generali di Facolta' per l'ammissione degli studenti ai corsi di studio, la frequenza delle attivita' didattiche, la valutazione degli apprendimenti e l'organizzazione degli esami finali; 2.7. svolgere tutte le altre attribuzioni ad esso demandate dalle norme sull'ordinamento universitario, fatte salve le competenze degli altri organi previsti dal presente statuto. 3. Con riferimento ai singoli corsi di studio, il Consiglio di Facolta' cura inoltre gli adempimenti necessari relativi alle seguenti materie: 3.1. schema di ordinamento degli studi; 3.2. criteri dettagliati di ammissione degli studenti; 3.3. criteri di organizzazione e funzionamento delle attivita' didattiche, nel rispetto della liberta' di insegnamento dei singoli docenti; 3.4. proposte di eventuali attivita' didattiche integrative; 3.5. organizzazione delle attivita' di valutazione degli apprendimenti; 3.6. assistenza scientifica agli studenti laureandi. 4. Il Consiglio cura inoltre il coordinamento dei piani di studio e dei programmi di insegnamento dei singoli docenti. Nel rispetto della liberta' di insegnamento garantita ai singoli docenti, il coordinamento e' volto esclusivamente ad evitare sovrapposizioni od incongruenze programmatiche ed e' basato fondamentalmente sulla preventiva circolazione delle informazioni tra gli stessi docenti. 5. Il Consiglio di Facolta' puo' delegare ai Comitati di coordinamento delle Scuole le competenze previste ai precedenti commi 2.1, 2.2, 2.4, 2.6, 3 e 4 riferite all'ambito delle singole Scuole. In tal caso i Direttori delle Scuole ne coordinano le attivita' con riferimento ai Corsi di studio ed alle strutture di ricerca scientifica ad esse afferenti. 6. Il Preside attende all'ordinato svolgimento delle attivita' didattiche e scientifiche della Facolta', ne promuove e coordina le iniziative, presiede al regolare funzionamento della Facolta' e dei Corsi di studio e cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Facolta'. Il Preside, inoltre: 6.1. vigila sull'osservanza delle norme di legge, di Statuto e di regolamento in materia didattica e scientifica; 6.2. e' membro di diritto del Senato accademico; 6.3. esercita tutte le altre attribuzioni che gli competono nell'ambito del presente statuto e dei regolamenti dell'Universita'. 7. I Presidi di Facolta' sono nominati, con provvedimento del Presidente dell'Universita' su proposta del Rettore, di norma tra i professori di ruolo e fuori ruolo di prima fascia aventi titolo all'elettorato passivo in base al Regolamento generale di Ateneo. Il Preside dura in carica due anni accademici ed il suo incarico puo' essere rinnovato.
Art. 16.
Organi di controllo, valutazione, verifica e consultazione
1. L'Universita' si dota di un sistema interno volto a verificare e valutare l'efficienza, l'efficacia, l'economicita' e la qualita' complessiva delle misure finanziarie, logistiche, organizzative e gestionali poste in essere per il perseguimento delle finalita' istituzionali dell'ateneo. 11 sistema e' inoltre volto a consentire la piu' ampia e consapevole partecipazione degli studenti alla vita dell'Universita', il rispetto dei loro doveri e la tutela dei loro diritti. 2. Ai fini di quanto previsto nel comma precedente, sono istituiti i seguenti organi interni di controllo, valutazione, verifica e consultazione: 2.1. l'Ombudsman o Difensore civico della Comunita' universitaria dell'UKE; 2.2. il Presidio di Qualita' di Ateneo; 2.3. il Comitato Etico; 2.4. le Commissioni paritetiche docenti-studenti; 2.5. l'Assemblea dei Rappresentanti degli studenti; 2.6. il Nucleo di valutazione di Ateneo; 2.7. il Collegio dei revisori dei conti; 2.8. il Collegio di disciplina per i docenti.
Art. 17.
Ombudsman o Difensore civico della Comunita' universitaria dell'UKE
1. L'Ombudsman collabora con gli organi di governo e di gestione dell'UKE. Egli opera secondo criteri di indipendenza, di obiettivita' e di discrezione per assistere, mediare e proporre soluzioni agli organi competenti dell'UKE nei casi di disfunzioni o di conflittualita' che gli vengano sottoposti. 2. L'Ombudsman ha poteri di ispezione e di libero accesso all'Universita', puo' essere consultato da qualsiasi membro della comunita' dell'UKE, ha titolo a porre domande e ad ottenere informazioni volte a risolvere problemi. 3. Nelle sue funzioni, l'Ombudsman: 3.1. ascolta e dibatte lamentele, suggerimenti, stati di insoddisfazione e simili, con particolare riferimento al diritto allo studio; 3.2. fornisce risposte alle richieste o indica le persone che possono darle; 3.3. instaura canali di comunicazione e facilita la risoluzione dei conflitti; 3.4. media nelle eventuali dispute proponendo soluzioni accettabili da tutte le parti; 3.5. formula pareri nei casi in cui una soluzione non e' nei suoi poteri o possibilita'; 3.6. ha potere di iniziativa nel caso di violazione del codice etico dell'Ateneo. 4. L'Ombudsman ha un ruolo assolutamente indipendente. Pertanto egli non puo' essere chiamato in causa da alcuna parte in conflitto nei procedimenti formali o legali. Con riguardo a procedimenti di contestazione, di reclamo, di rivalsa o simili, sia di natura giudiziale che extragiudiziale, l'eventuale notifica all'Ufficio dell'Ombudsman non ha in alcun caso valore di notifica per alcuno degli organi di rappresentanza, di governo o di gestione dell'UKE. 5. L'Ombudsman e' nominato dal Consiglio dei Garanti. Il suo incarico dura tre anni, puo' essere riconfermato ma non puo' essere revocato.
Art. 17-bis.
Presidio di Qualita' di Ateneo
1. Il Presidio di Qualita' dell'Ateneo ha la responsabilita' dell'Assicurazione della Qualita' (AQ) nell'Universita' e la vigilanza sulla qualita' dei processi e dei risultati della formazione e della ricerca dipartimentale. 2. Il Presidio attua la politica per la qualita' definita, ai vari livelli, dal Senato Accademico e dai Consigli dei corsi di studio sulla base dei programmi e degli obiettivi strategici approvati dal Consiglio dei Garanti ed implementati dagli organi esecutivi di Ateneo. 3. Nel quadro del complessivo sistema di assicurazione della qualita', e fatte salve le prerogative degli Organi di governo e del Nucleo di Valutazione, il Presidio di Qualita' di Ateneo attende in particolare ai seguenti compiti: 3.1. controlla il funzionamento complessivo del sistema di valutazione interna dell'Ateneo e fornisce agli organi di governo dati aggregati atti ad orientare le politiche; 3.2. assicura la verifica regolare e sistematica della qualita' dei programmi di formazione messi in atto dai Corsi di studio tenendo conto di tutti i portatori di interesse (studenti, docenti, personale di supporto, ex allievi e rappresentanti del mondo del lavoro); supporta i Presidi di Qualita' dei Corsi di studio nelle attivita' di autovalutazione e di riesame; 3.3. analizza i rapporti di Riesame dei Corsi di studio e tiene conto delle raccomandazioni provenienti da docenti, studenti e personale di supporto ai medesimi Corsi; 3.4. valuta l'efficacia degli interventi di miglioramento posti in essere dalle strutture formative e i loro effettivi risultati; 3.5. concorre ad orientare i Corsi di studio al perseguimento del piu' alto equilibrio possibile tra il soddisfacimento dei requisiti predeterminati e la capacita' di porsi obiettivi formativi costantemente aggiornati e tarati sulle migliori pratiche espresse a livello nazionale e internazionale, come impegno al miglioramento continuo della qualita'; 3.6. acquisisce pareri, raccomandazioni e indicazioni dal Nucleo di Valutazione e dalle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti e mette in atto adeguate misure migliorative consequenziali. 4. Il Presidio della Qualita' di Ateneo e' composto dal Pro-rettore con delega alla Ricerca, che lo presiede, dal Direttore Generale dell'Ateneo, da un professore ordinario e da un rappresentante degli studenti, nominati dal Presidente dell'Universita'. Puo' articolarsi in Presidi di singole strutture se previsto nel Manuale della qualita' dell'Ateneo.
Art. 17-ter.
Comitato etico
1. Il Comitato etico e' presieduto dall'Ombudsman e composto inoltre da due professori universitari di cui almeno uno di ruolo nell'UKE. 2. Il Comitato etico puo' essere integrato, per gli aspetti relativi a specifiche richieste di valutazione etica preventiva della ricerca, da un professore universitario di prima fascia dell'area scientifico-disciplinare interessata nel caso tale area non sia gia' rappresentata dai membri effettivi. Il membro aggregato non concorre al numero legale. 3. Il Comitato etico opera sulla base di un apposito regolamento approvato dal Consiglio di amministrazione.
Art. 17-quater.
Commissioni paritetiche docenti-studenti e Gruppi di riesame
1. Le Commissioni paritetiche docenti-studenti sono costituite in ciascun corso di studi. Nel caso in cui tutti i corsi di studio di una Facolta' afferiscano a due o piu' Scuole, le Commissioni paritetiche studenti-docenti si costituiscono a livello di ciascuna Scuola invece che a livello di corso di studi. Ciascuna commissione paritetica e' costituita dal Presidente e dal Vicepresidente e da due rappresentanti eletti degli studenti di ciascun Corso di laurea o di laurea magistrale afferente alla Facolta' o alla Scuola, ed e' presieduta dal presidente di Corso o dal direttore della Scuola, se costituita. 2. Le Commissioni paritetiche concorrono, insieme con il Presidio di qualita' di Ateneo, l'Ombudsman, il Collegio dei revisori dei conti, il Comitato etico, l'Assemblea dei rappresentanti degli studenti, i Collegi di disciplina e il Nucleo di valutazione di Ateneo, al sistema di assicurazione della qualita'. In particolare le Commissioni paritetiche hanno il compito di prevenire, monitorare, esaminare e risolvere, ove possibile congiuntamente tra docenti e studenti, problemi relativi allo svolgimento delle attivita' didattiche. Esprimono, tra l'altro, parere circa la compatibilita' tra i crediti assegnati alle attivita' formative e gli obiettivi formativi programmati dalle strutture didattiche e circa il numero degli esami e la loro distribuzione nelle annualita' che compongono i singoli corsi. 3. Nell'ambito di ciascun Corso di studio e' costituito il Gruppo di riesame, che partecipa al processo di assicurazione della Qualita' secondo le linee guida dell'Agenzia nazionale e i documenti ministeriali e di ateneo che le recepiscono. Il Gruppo e' composto dal docente coordinatore del Corso, dal vice-coordinatore, dal docente responsabile della Qualita', da una unita' del Personale tecnico-amministrativo di supporto al Corso e da uno studente.
Art. 18.
Assemblea dei Rappresentanti degli Studenti
1. L'Assemblea dei Rappresentanti degli Studenti e' organo consultivo dell'UKE e di coordinamento dell'attivita' di partecipazione democratica degli studenti alla vita dell'Universita' e del territorio. 2. L'Assemblea e' composta dai rappresentanti eletti in ciascun organo collegiale presente nell'UKE e per il quale sia prevista la partecipazione degli studenti. 3. L'Assemblea, tenendo conto delle competenze dei diversi organi di governo dell'Universita': 3.1. formula proposte e, se richiesto dal Presidente o dal Rettore, esprime parere su questioni attinenti all'attivita' didattica, ai servizi per gli studenti e al diritto allo studio; 3.2. esprime parere sulla organizzazione delle prestazioni a tempo parziale degli studenti per attivita' di supporto alla didattica, alla ricerca e al diritto allo studio; 3.3. esprime proposte e formula progetti su iniziative culturali collaterali e su attivita' ricreative, ivi comprese le attivita' sportive, sia dilettantistiche che agonistiche; 3.4. predispone il Regolamento per il proprio funzionamento, che dovra' essere approvato dal Consiglio di amministrazione; 3.5. elegge al proprio interno il Presidente. 4. L'Assemblea dei Rappresentanti degli Studenti puo' deliberare di costituire Commissioni interne permanenti o temporanee. 5. L'Universita' assicura all'Assemblea un budget annuo per il suo funzionamento. Il budget assegnato e' gestito in totale autonomia, con il solo obbligo che il relativo rendiconto annuale sia approvato dall'Assemblea e trasmesso al Consiglio di amministrazione.
Art. 19.
Nucleo di valutazione di ateneo
1. Il Nucleo di Valutazione di Ateneo e' organo di verifica delle attivita' di valutazione. 2. Al Nucleo di valutazione sono attribuite le funzioni indicate all'art. 2, come 1, lettera r) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni e integrazioni, secondo le competenze indicate nel Manuale della qualita' di Ateneo. 3. Il Nucleo e' composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, compreso il presidente, dei quali almeno due esterni all'Universita', in possesso della laurea e provvisti di adeguato curriculum professionale che dimostri competenze in valutazione dei sistemi formativi complessi, e due docenti di cui almeno uno di ruolo nell'Universita'. Il Nucleo e' integrato, per gli aspetti istruttori relativi alla valutazione della didattica, da uno studente dell'Universita' eletto dall'Assemblea dei rappresentanti degli studenti, il quale concorre al numero legale solo se presente. 4. Il Nucleo di Valutazione di Ateneo opera su indicazione degli organi centrali di governo dell'UKE ai quali riferisce con relazione annuale. I suoi componenti sono invitati, mediante notifica dell'atto di convocazione, ad assistere alle sedute del Consiglio dei Garanti.
Art. 20.
Collegio dei Revisori dei conti
1. Il Collegio dei Revisori dei conti e' composto da tre membri effettivi, trai quali il Presidente, scelti dal Consiglio dei Garanti fra persone dotate di elevate capacita' tecnico-professionali nel settore dell'amministrazione finanziaria e contabile, dei quali uno scelto tra dirigenti in servizio o in quiescenza del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Tutti i componenti devono essere iscritti nel Registro dei Revisori contabili. Il Collegio resta in carica per tre anni, rinnovabili. La carica di revisore contabile e' incompatibile con qualsiasi altro incarico nell'Universita'. 2. Ai Revisori dei conti compete il controllo di legittimita' degli atti riguardanti la gestione finanziaria e contabile della Libera Universita' degli Studi di Enna "Kore", secondo le modalita' e le procedure indicate nell'apposito Regolamento di Ateneo. I Revisori dei conti sono invitati alle sedute del Consiglio dei Garanti dell'Universita'.
Art. 21.
Collegio di disciplina dei docenti
1. Presso la Libera Universita' degli studi di Enna "Kore" e' istituito un Collegio di disciplina dei docenti, competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari rimessigli dal Rettore quando ricorrono le condizioni di cui al successivo comma 4 e ad esprimere in merito parere conclusivo. 2. Il collegio e' composto da tre professori di prima fascia, tre professori di seconda fascia e tre ricercatori a tempo indeterminato nominati per due anni rinnovabili dal Presidente sentito il Senato accademico. Ne coordina i lavori il professore di prima fascia piu' anziano nel ruolo. I docenti nominati membri del Collegio non possono fare parte del Consiglio di amministrazione o del Nucleo di valutazione dell'Ateneo ne' ricoprire la carica di Preside di Facolta' o di Direttore di Scuola. La partecipazione al collegio di disciplina non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese. 3. Il Collegio opera nel rispetto del contraddittorio e secondo il principio del giudizio fra pari: pertanto in caso di procedimenti a carico di professori di prima fascia il Collegio e' costituito esclusivamente dai professori di ruolo di prima fascia; in caso di procedimenti a carico di professori di seconda fascia, il Collegio e' costituito esclusivamente dai professori di ruolo di prima e di seconda fascia; in caso di procedimenti a carico di ricercatori, il Collegio si costituisce nella composizione integrale. Le sedute del Collegio di disciplina sono valide quando sia conseguito il quorum costitutivo, formato dalla meta' piu' uno dei componenti convocati. Le delibere del Collegio di disciplina sono sempre adottate a maggioranza assoluta dei componenti. 4. L'avvio del procedimento disciplinare concernente il personale docente di ruolo e non di ruolo spetta al Rettore che, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione piu' grave della censura tra quelle previste dall'art. 87 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al Collegio di disciplina, formulando motivata proposta. 5. Il Collegio di disciplina, uditi il Rettore ovvero un suo delegato, nonche' il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, entro trenta giorni esprime parere sulla proposta avanzata dal Rettore sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare e trasmette gli atti al consiglio di amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni. Il procedimento davanti al Collegio resta disciplinato dalla normativa vigente. 6. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, il Consiglio di amministrazione infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio di disciplina. 7. Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma precedente non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data di trasmissione degli atti al consiglio di amministrazione. Il termine e' sospeso fino alla ricostituzione del collegio di disciplina ovvero del Consiglio di amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione dello stesso che ne impediscono il regolare funzionamento. Il termine e' altresi' sospeso, per non piu' di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori. Il Rettore e' tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal Collegio.
Art. 22.
Norme comuni agli Organi collegiali
1. Tutti gli Organi collegiali sono convocati dal rispettivo presidente, che fissa l'ordine del giorno e presiede le riunioni. In caso di assenza o di impedimento del presidente, presiede il vice presidente o, in mancanza, il componente piu' anziano per eta', ad eccezione del Senato accademico e degli organi di Facolta', nei quali l'anzianita' e' riferita al ruolo. 2. Il Direttore generale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni di tutti gli Organi collegiali di governo e ne firma i verbali e le deliberazioni insieme con il presidente. Le funzioni di segretario delle riunioni degli altri Organi collegiali sono affidate dal presidente ad uno dei membri presenti. 3. Le deliberazioni del Consiglio dei Garanti, del Senato accademico e dei Consigli di Facolta' sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti, salvo quando diversamente previsto nel presente statuto. In caso di parita' di voti prevale il voto espresso da chi presiede la seduta. 4. Tutti gli Organi collegiali sono tenuti a dotarsi di un proprio Regolamento di funzionamento, in coerenza con le previsioni del Regolamento generale di Ateneo. 5. Se non diversamente previsto nel presente statuto, tutti i componenti degli Organi collegiali rimangono in carica tre anni e possono essere riconfermati. Coloro che, nel corso del periodo di validita' di un organo collegiale, subentrano ad un componente cessato, rimangono in carica per l'intera durata dell'organo del quale entrano a fare parte. 6. Indipendentemente dalla durata degli organi di cui fa parte, il Rettore rimane in carica per la durata del suo mandato. 7. Il Presidente dell'Universita' ha diritto di partecipare alle riunioni di tutti gli organi collegiali dell'Ateneo. I Presidi hanno diritto di partecipare alle riunioni di tutti i Comitati di Scuola afferenti alla Facolta'. La partecipazione prevista nel presente comma, ove riferita ad organi dei quali non si e' formalmente componenti, e' limitata al diritto di parola.
Art. 23.
Attribuzione degli incarichi di insegnamento
1. Gli insegnamenti nei corsi di studio previsti dal regolamento didattico di Ateneo sono impartiti da professori universitari di prima e di seconda fascia e da ricercatori di ruolo, da docenti a tempo determinato e da esperti idoneamente qualificati sulla base delle vigenti disposizioni, mediante la stipula di appositi contratti di diritto privato. 2. I contratti di cui al comma precedente possono riguardare anche moduli di insegnamento corrispondenti a temi specifici nell'ambito dell'insegnamento ufficiale. 3. Alle procedure per il reclutamento dei professori e dei ricercatori e per il conferimento di incarichi di insegnamento e di ricerca presiedono gli organi di governo e gli organi interni di Facolta', secondo le competenze indicate nel presente statuto.
Art. 24.
Ricerca scientifica
1. L'attivita' di ricerca e' compito primario di ogni docente e ricercatore dell'Universita'. La ricerca scientifica, organizzata dalle Facolta', si svolge prevalentemente nell'ambito di apposite strutture, Istituti, Centri e Laboratori di ricerca, secondo i programmi e gli indirizzi generali fissati dal Senato accademico. 2. L'Universita' impegna una parte significativa delle proprie risorse per porre i professori e i ricercatori nelle condizioni migliori per lo svolgimento della ricerca di base e applicata. L'Universita' favorisce inoltre l'attivita' di ricerca, di consulenza professionale e di servizi a favore di terzi, sulla base di appositi contratti e convenzioni. 3. L'Universita' collabora con Organismi nazionali e internazionali alla definizione e alla realizzazione di programmi di cooperazione scientifica e di formazione. A tal fine l'UKE puo' stipulare accordi e convenzioni con Universita' e Istituzioni culturali e scientifiche italiane e straniere e promuove e incoraggia scambi internazionali di docenti, ricercatori e studenti.
Art. 25.
Professori e Ricercatori di ruolo
1. Sono docenti strutturati nell'Ateneo i professori di prima e di seconda fascia di ruolo e i ricercatori a tempo determinato e indeterminato, anche ad esaurimento, che risultino regolarmente registrati quali docenti dell'Universita' di Enna nell'apposita banca dati del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 2. Per il reclutamento, l'assunzione, lo stato giuridico ed il trattamento economico e di quiescenza dei professori e dei ricercatori di ruolo si osservano le norme legislative e regolamentari vigenti in materia per il personale docente e ricercatore di ruolo delle Universita' statali. 3. I professori trasferiti dalle Universita' statali e non statali entrano in ruolo con l'anzianita' maturata alla data del trasferimento quali professori di ruolo presso le medesime Universita' statali e non statali.
Art. 26.
Docenti a contratto
1. Possono essere proposti, per la nomina a professori a contratto, professori di ruolo in altre Universita' liberi docenti, o studiosi dotati di comprovata ed adeguata qualificazione scientifica o tecnica. 2. Contratti di insegnamento possono essere conferiti anche a docenti o studiosi non aventi la cittadinanza italiana. 3. I contratti di insegnamento determinano gli obblighi didattici, indicano se previsto l'eventuale compenso e in caso affermativo le relative modalita' di corresponsione. 4. I contratti di cui al presente articolo vengono conferiti e stipulati secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia.
Art. 27.
Ricercatori a tempo determinato
1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, al fine di svolgere attivita' di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, l'Universita' stipula contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, le cui modalita' sono stabilite con apposito regolamento. 2. I contratti di cui al comma 1 si conformano alle previsioni contenute nell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive integrazioni e modificazioni.
Art. 28.
Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario
1. La consistenza, l'assegnazione alle strutture, l'organizzazione ed il reclutamento del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario dell'UKE sono determinati dagli organi di governo dell'Universita', secondo le rispettive competenze. Il rapporto di lavoro del personale impiegato negli uffici e nei servizi amministrativi, tecnici, contabili ed ausiliari e' disciplinato da appositi Regolamenti, dalle leggi vigenti e dai contratti.
Art. 29.
Studenti
1. Sono studenti della Libera Universita' degli Studi di Enna "Kore" coloro che risultano regolarmente iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale, di master universitari di I e II livello, di specializzazione, di dottorato di ricerca e di perfezionamento e ad ogni altra attivita' di formazione superiore. 2. Agli studenti vengono garantiti i diritti riportati nel Contratto dello studente della Libera Universita' degli Studi di Enna "Kore". 3. Gli studenti partecipano alla gestione dell'Universita' attraverso le proprie rappresentanze negli organi collegiali ove previsto dal presente statuto. L'elettorato passivo e' attribuito ai soli studenti in corso ed a quelli che si trovino non oltre il primo anno fuori corso o che non siano ripetenti per piu' di una volta. 4. Gli studenti godono dei servizi e dell'assistenza previsti dalla Libera Universita' degli Studi di Enna "Kore" e dagli enti preposti a garantire il diritto allo studio, nei limiti delle disponibilita' e delle finalita' previste. 5. Gli studenti sono tenuti a contribuire all'ordinato funzionamento delle attivita' universitarie, alla partecipazione agli organi collegiali e alla piena valorizzazione delle opportunita' culturali loro offerte. 6. Gli studenti ospiti, gli studenti stranieri che partecipano a programmi di scambio, i fruitori di borse di studio e i laureati che svolgano attivita' di tirocinio, i partecipanti ai corsi di aggiornamento, perfezionamento e Master, limitatamente al loro periodo di permanenza, sono equiparati agli studenti iscritti, con esclusione dall'elettorato attivo e passivo per la designazione dei rappresentanti negli organi accademici. 7. I soggetti che frequentano la Libera Universita' degli Studi di Enna "Kore" per attivita' di formazione, aggiornamento e perfezionamento possono fruire dei servizi previsti dall'Universita' in quanto necessari ad assicurare la presenza e la partecipazione finalizzata al conseguimento della loro formazione.
Art. 30.
Azioni e servizi a sostegno del diritto allo studio e del successo formativo
1. L'Universita' Kore di Enna considera che le culture di provenienza, le diverse etnie, le credenze religiose, le differenze di genere, lo status socio-economico, le situazioni personali di disabilita' non possono costituire motivo di limitazione all'accesso agli studi. A tale riguardo l'UKE si adopera, anche con specifici servizi e misure organizzative e finanziarie, affinche' tutti gli studenti abbiano pari opportunita' e pari condizioni di esercizio del diritto allo studio. 2. L'Universita' si impegna specificatamente a favorire tutto quanto consenta di migliorare le condizioni degli studenti nell'Ateneo, la loro formazione culturale ed il loro inserimento nel mondo del lavoro, anche avvalendosi di strutture esterne all'Universita'. Per tali finalita', l'UKE puo' integrare le proprie strutture funzionali attraverso societa' controllate e/o mediante convenzioni con altre istituzioni, anche per fornire servizi residenziali. L'Universita' puo' gestire, per affidamento dalla Regione e in regime di convenzione con la stessa, i servizi per il diritto allo studio di competenza regionale. 3. Al fine di sostenere concretamente le proprie finalita' educative, l'UKE realizza e regolamenta, anche con la collaborazione di enti pubblici e privati, appositi centri e servizi interfacolta' a supporto degli studi, in particolare per l'orientamento universitario e professionale prima e durante i percorsi didattici, il tutorato, le attivita' di tirocinio pre- e post-laurea, le iniziative per l'inserimento nel mondo del lavoro e per la costituzione e lo spin-off di nuove imprese, con particolare riguardo a quelle costituite in prevalenza da propri studenti e laureati. L'Universita' favorisce ed incoraggia inoltre l'acquisizione, prioritariamente da parte degli studenti, delle lingue straniere richieste dagli ordinamenti dei Corsi e dalla realta' mondiale, ed attiva in proposito specifiche strutture di ateneo.
Art. 31.
Conferimento di incarichi di collaborazione a tempo parziale
1. L'UKE puo' avvalersi dell'opera degli studenti attivando forme di collaborazione che contemplino prestazioni a tempo parziale per attivita' di supporto alla didattica, alla ricerca, al diritto allo studio e ai servizi dell'Ateneo. 2. Le modalita' e i compensi per tali collaborazioni sono definiti in apposito Regolamento approvato dal Consiglio di amministrazione avendo cura di precisare che le collaborazioni non devono configurare in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato, ne' a tempo indeterminato.
Art. 32.
Norme transitorie e finali
1. L'entrata in vigore del presente statuto determina la cessazione del mandato del Consiglio dei Garanti e del Consiglio di amministrazione con effetto dal rinnovo del Consiglio dei Garanti che dovra' avvenire entro quarantacinque giorni. Il nuovo Consiglio dei Garanti si insedia nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7, comma 2. 2. Le elezioni dei rappresentanti degli studenti sono indette entro trenta giorni dalla emanazione del Regolamento generale di Ateneo, nel testo reso coerente con il presente statuto. 3. Entro novanta giorni dall'emanazione del presente statuto. il Rettore provvede ad adeguare il Regolamento didattico di Ateneo alle previsioni contenute nel presente statuto e, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, lo inoltra al Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Analogamente il Presidente provvede ad adeguare tutti gli altri regolamenti vigenti e li emana nel testo coerente, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.
Art. 33.
Norme finali
1. Quando l'UKE dovesse, per qualsiasi motivo, cessare l'attivita' o essere privata della personalita' giuridica o dell'autonomia, il suo patrimonio sara' interamente devoluto alla Fondazione Korc.
Art. 34.
Entrata in vigore dello Statuto
1. Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del decreto del Presidente dell'Universita' di emanazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Parte di provvedimento in formato grafico |
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