Gazzetta n. 51 del 2 marzo 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 18 febbraio 2016
Rinnovo dell'iscrizione, cancellazione e proroga della commercializzazione di varieta' di specie ortive iscritte al relativo registro nazionale.


IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo rurale

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attivita' sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta' stesse;
Visto il regolamento d'esecuzione della citata legge n. 1096/71, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche, concernente la disciplina della produzione e del commercio delle sementi;
Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/71, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varieta' di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;
Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varieta' di specie di piante ortive nei quali sono state iscritte le varieta' di specie ortive le cui denominazioni e decreti di iscrizione sono indicati nel dispositivo;
Visto in particolare l'art. 17, decimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/73, che stabilisce in dieci anni il periodo di validita' dell'iscrizione delle varieta' nei registri nazionali e prevede, altresi', la possibilita' di rinnovare l'iscrizione medesima per periodi determinati;
Visto in particolare l'art. 17-bis, commi quarto e quinto, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/73, che prevede la cancellazione di una varieta' dal registro, qualora la validita' dell'iscrizione medesima sia giunta a scadenza e la possibilita' di stabilire un periodo transitorio per la certificazione, il controllo e la commercializzazione delle relative sementi che si protragga al massimo fino al 30 giugno del terzo anno successivo alla scadenze dell'iscrizione;
Viste le istanze di rinnovo dell'iscrizione presentate ai sensi dell'art. 17, undicesimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/73;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105 recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto ministeriale n. 1622 del 13 febbraio 2014 recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Mipaaf, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 105 del 27/02/2013»;
Considerato che, per le varieta' indicate negli articoli 2 e 3 del dispositivo non sono state presentate le domande di rinnovo dell'iscrizione ai relativi registri nazionali secondo quanto stabilito dall'art. 17, ultimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/73, e che le varieta' stesse non rivestono particolare interesse in ordine generale;
Considerato che, per la varieta' indicata nell'art. 3 del dispositivo e' stata richiesta, dall'interessato, la concessione del periodo transitorio di certificazione, controllo e commercializzazione previsto dal citato art. 17-bis decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065;
Atteso che le varieta' indicate nell'art. 1 del dispositivo presentano i requisiti previsti dall'articolo art. 17, decimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/73, e, inoltre, preso atto della necessita' di procedere alla cancellazione delle varieta' indicate negli articoli 2 e 3 del dispositivo e previsto, per le varieta' indicate nell'art. 3, un periodo transitorio per la certificazione, il controllo e la commercializzazione delle relative sementi;
Ritenuto di dover procedere in conformita';

Decreta:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 17, decimo comma, del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche, l'iscrizione ai registri nazionali di varieta' di specie ortive delle sotto elencate varieta', iscritte ai predetti registri con i decreti ministeriali riportati, e' rinnovata fino al 31 dicembre 2025:

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Ai sensi dell'art. 17-bis, quarto comma, lettera e), regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente la Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 e successive modifiche, le sotto elencate varieta', iscritte ai registri le varieta' di specie ortive con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna riportati, sono cancellate dai medesimi per mancata presentazione le domande di rinnovo l'iscrizione:


Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 3

Ai sensi dell'art. 17-bis, quarto comma, lettera e), del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche, le sotto elencate varieta', iscritte al registro delle varieta' di specie ortive con i decreti ministeriali riportati, sono cancellate dal medesimo per mancata presentazione delle domanda di rinnovo dell'iscrizione e le relative sementi, a norma del sopracitato art. 17-bis, quinto comma, potranno essere certificate e commercializzate fino al 30 giugno 2018.


Parte di provvedimento in formato grafico

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale la Repubblica italiana.
Roma, 18 febbraio 2016

Il direttore generale: Cacopardi
Avvertenza: Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo preventivo di legittimita' da parte la Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, ne' alla registrazione da parte l'Ufficio centrale bilancio Ministero l'economia e le finanze, art. 9 decreto Presidente la Repubblica n. 38/1998.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone