Gazzetta n. 50 del 1 marzo 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 4 febbraio 2016, n. 23
Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 4, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per l'individuazione delle categorie di liberi professionisti che possono partecipare alle associazioni tra avvocati.


IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 4, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
Visto l'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
Sentito il Consiglio nazionale forense che si e' espresso con parere in data 30 luglio 2015;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 settembre 2015;
Acquisiti i pareri della competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma del citato articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota del 21 dicembre 2015;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto e definizioni

1. Il presente regolamento individua, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, legge 31 dicembre 2012, n. 247, le categorie di liberi professionisti che possono partecipare alle associazioni tra avvocati.
2. Ai fini del presente regolamento:
a) per «legge professionale» si intende la legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante «Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense»;
b) per «associazioni» si intendono le associazioni costituite o partecipate da avvocati con altri liberi professionisti, individuati ai sensi del presente regolamento.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - 1.-2. (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4.-4-ter. (Omissis).».
- Si riporta il testo degli articoli 1, comma 3, e 4
della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina
dell'ordinamento della professione forense):
«Art. 1 (Disciplina dell'ordinamento forense). - 1.-2.
(Omissis).
3. All'attuazione della presente legge si provvede
mediante regolamenti adottati con decreto del Ministro
della giustizia, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due anni dalla data
della sua entrata in vigore, previo parere del Consiglio
nazionale forense (CNF) e, per le sole materie di interesse
di questa, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza
forense. Il CNF esprime i suddetti pareri entro novanta
giorni dalla richiesta, sentiti i consigli dell'ordine
territoriali e le associazioni forensi che siano costituite
da almeno cinque anni e che siano state individuate come
maggiormente rappresentative dal CNF. Gli schemi dei
regolamenti sono trasmessi alle Camere, ciascuno corredato
di relazione tecnica, che evidenzi gli effetti delle
disposizioni recate, e dei pareri di cui al primo periodo,
ove gli stessi risultino essere stati tempestivamente
comunicati, perche' su di essi sia espresso, nel termine di
sessanta giorni dalla richiesta, il parere delle
Commissioni parlamentari competenti.
4.-6. (Omissis).».
«Art. 4 (Associazioni tra avvocati e
multidisciplinari). - 1. La professione forense puo' essere
esercitata individualmente o con la partecipazione ad
associazioni tra avvocati. L'incarico professionale e'
tuttavia sempre conferito all'avvocato in via personale. La
partecipazione ad un'associazione tra avvocati non puo'
pregiudicare l'autonomia, la liberta' e l'indipendenza
intellettuale o di giudizio dell'avvocato nello svolgimento
dell'incarico che gli e' conferito. E' nullo ogni patto
contrario.
2. Allo scopo di assicurare al cliente prestazioni
anche a carattere multidisciplinare, possono partecipare
alle associazioni di cui al comma 1, oltre agli iscritti
all'albo forense, anche altri liberi professionisti
appartenenti alle categorie individuate con regolamento del
Ministro della giustizia ai sensi dell'art. 1, commi 3 e
seguenti. La professione forense puo' essere altresi'
esercitata da un avvocato che partecipa ad associazioni
costituite fra altri liberi professionisti.
3. Possono essere soci delle associazioni tra avvocati
solo coloro che sono iscritti al relativo albo. Le
associazioni tra avvocati sono iscritte in un elenco tenuto
presso il consiglio dell'ordine nel cui circondario hanno
sede, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera l). La sede
dell'associazione e' fissata nel circondario ove si trova
il centro principale degli affari. Gli associati hanno
domicilio professionale nella sede della associazione.
L'attivita' professionale svolta dagli associati da' luogo
agli obblighi e ai diritti previsti dalle disposizioni in
materia previdenziale.
4. L'avvocato puo' essere associato ad una sola
associazione.
5. Le associazioni tra professionisti possono indicare
l'esercizio di attivita' proprie della professione forense
fra quelle previste nel proprio oggetto sociale, oltre che
in qualsiasi comunicazione a terzi, solo se tra gli
associati vi e' almeno un avvocato iscritto all'albo.
6. La violazione di quanto previsto ai commi 4 e 5
costituisce illecito disciplinare.
7. I redditi delle associazioni tra avvocati sono
determinati secondo i criteri di cassa, come per i
professionisti che esercitano la professione in modo
individuale.
8. Gli avvocati e le associazioni di cui al presente
articolo possono stipulare fra loro contratti di
associazione in partecipazione ai sensi degli articoli 2549
e seguenti del codice civile.
9. L'associato e' escluso se cancellato o sospeso
dall'albo per un periodo non inferiore ad un anno con
provvedimento disciplinare definitivo. Puo' essere escluso
per effetto di quanto previsto dall'art. 2286 del codice
civile.
10. Le associazioni che hanno ad oggetto esclusivamente
lo svolgimento di attivita' professionale non sono
assoggettate alle procedure fallimentari e concorsuali.».

Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 4 della citata legge n. 247
del 2012, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 2

Individuazione delle categorie professionali

1. I liberi professionisti non iscritti nell'albo forense che partecipano ad una associazione multidisciplinare devono appartenere alle seguenti categorie organizzate in ordini e collegi professionali:
ordine dei dottori agronomi e dottori forestali;
ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori;
ordine degli assistenti sociali;
ordine degli attuari;
ordine nazionale dei biologi;
ordine dei chimici;
ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
ordine dei geologi;
ordine degli ingegneri;
ordine dei tecnologi alimentari;
ordine dei consulenti del lavoro;
ordine dei medici chirurghi e odontoiatri;
ordine dei medici veterinari;
ordine degli psicologi;
ordine degli spedizionieri doganali;
collegio dei periti agrari e dei periti agrari laureati;
collegio degli agrotecnici e agrotecnici laureati;
collegio dei periti industriali e dei periti industriali laureati;
collegio dei geometri e geometri laureati.
 
Art. 3

Rinvio

1. Per la regolamentazione delle associazioni di cui al presente decreto si ha riguardo a quanto disposto dall'articolo 4, commi 3 e seguenti, della legge professionale, nonche', in quanto compatibili, alle disposizioni del codice civile.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 4 febbraio 2016

Il Ministro: Orlando
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 2016 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 517
 
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