Gazzetta n. 50 del 1 marzo 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 3 febbraio 2016, n. 22
Regolamento di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di misure compensative per l'esercizio della professione di attuario.


IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, attuativo della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania, che agli articoli 5, 11, 22, 23 e 24 prevede che, in regime di libera prestazione di servizi, in caso di differenze sostanziali tra le qualifiche professionali del prestatore e la formazione richiesta dalle norme nazionali, nella misura in cui tale differenza sia tale da nuocere alla pubblica sicurezza o alla sanita' pubblica, il prestatore possa colmare tali differenze attraverso il superamento di una specifica prova attitudinale per l'accesso alla professione di attuario, da disciplinare mediante decreto del Ministro della giustizia relativamente allo svolgimento, alla conclusione, all'esecuzione ed alla valutazione delle misure compensative;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 luglio 2015;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota dell'11 novembre 2015;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «decreto legislativo», il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, attuativo della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;
b) «decreto di riconoscimento», il decreto di riconoscimento adottato dal direttore generale della giustizia civile presso il Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;
c) «richiedente», il professionista che domanda, ai fini dell'esercizio della professione di attuario in Italia, il riconoscimento del titolo rilasciato dal Paese di appartenenza attestante una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'esercizio o l'accesso alla professione ovvero il prestatore di servizi temporaneo e occasionale nella ipotesi di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;
d) «Consiglio nazionale», il Consiglio nazionale degli attuari.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«Art. 17.(Regolamenti). - Commi 1. e 2. (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
Commi da 4. a 4-ter. (Omissis).».
- Si riporta il testo degli articoli 5, 11, 22, 23 e 24
del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione
della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle
qualifiche professionali, nonche' della direttiva
2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera
circolazione delle persone a seguito dell'adesione di
Bulgaria e Romania):
«Art. 5. (Autorita' competente). - 1. Ai fini del
riconoscimento di cui al titolo II e al titolo III, capi II
e IV, sono competenti a ricevere le domande, a ricevere le
dichiarazioni e a prendere le decisioni:
a) la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per le politiche giovanili e le attivita'
sportive, per le attivita' che riguardano il settore
sportivo ed, in particolare, quelle esercitate con la
qualifica di professionista sportivo;
b) la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per lo sviluppo e competitivita' del turismo,
per le attivita' che riguardano il settore turistico;
c) il Ministero titolare della vigilanza per le
professioni che necessitano, per il loro esercizio,
dell'iscrizione in Ordini, Collegi, albi, registri o
elenchi, fatto salvo quanto previsto alla lettera g);
d) la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, per le professioni
svolte in regime di lavoro subordinato presso la pubblica
amministrazione, salvo quanto previsto alle lettere e), f)
e g);
e) il Ministero della salute, per le professioni
sanitarie;
f) il Ministero della pubblica istruzione, per i
docenti di scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di
primo grado e secondaria superiore e per il personale
amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola;
g) il Ministero dell'universita' e della ricerca per
il personale ricercatore e per le professioni di
architetto, pianificatore territoriale, paesaggista,
conservatore dei beni architettonici ed ambientali,
architetto junior e pianificatore junior;
h) il Ministero dell'universita' e della ricerca per
ogni altro caso relativamente a professioni che possono
essere esercitate solo da chi e' in possesso di qualifiche
professionali di cui all'articolo 19, comma 1, lettere d)
ed e), salvo quanto previsto alla lettera c);
i) il Ministero per i beni e le attivita' culturali
per le attivita' afferenti al settore del restauro e della
manutenzione dei beni culturali, secondo quanto previsto
dai commi 7, 8 e 9 dell' articolo 29 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive
modificazioni;
l) il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
per ogni altro caso relativamente a professioni che possono
essere esercitate solo da chi e' in possesso di qualifiche
professionali di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a),
b) e c);
m) le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e di Bolzano per le professioni per le
quali sussiste competenza esclusiva, ai sensi dei
rispettivi statuti.
2. Per le attivita' di cui al titolo III, capo III, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
individuano l'autorita' competente a pronunciarsi sulle
domande di riconoscimento presentate dai beneficiari.
3. Fino all'individuazione di cui al comma 2, sulle
domande di riconoscimento provvedono:
a) la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per le politiche giovanili e le attivita'
sportive, per le attivita' di cui all'allegato IV, Lista
III, punto 4), limitatamente alle attivita' afferenti al
settore sportivo;
b) la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del
turismo, per le attivita' di cui all'allegato IV, Lista II
e III, e non comprese nelle lettere c), d), e) ed f);
c) il Ministero dello sviluppo economico per le
attivita' di cui all'allegato IV, Lista I, Lista II e Lista
III e non comprese nelle lettere d), e) ed f);
d) il Ministero per i beni e le attivita' culturali
per le attivita' di cui all'allegato IV, Lista III, punto
4), limitatamente alle attivita' riguardanti biblioteche e
musei;
e) il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
per le attivita' di cui all'allegato IV, Lista III, punto
4), classe ex 851 e 855;
f) il Ministero dei trasporti per le attivita' di cui
all'allegato IV, Lista II e Lista III, nelle parti
afferenti ad attivita' di trasporto.».
«Art. 11. (Verifica preliminare). - 1. Nel caso delle
professioni regolamentate aventi ripercussioni in materia
di pubblica sicurezza o di sanita' pubblica, che non
beneficiano del riconoscimento ai sensi del titolo III,
capo IV, all'atto della prima prestazione di servizi le
Autorita' di cui all'articolo 5 possono procedere ad una
verifica delle qualifiche professionali del prestatore
prima della prima prestazione di servizi.
2. La verifica preliminare e' esclusivamente
finalizzata ad evitare danni gravi per la salute o la
sicurezza del destinatario del servizio per la mancanza di
qualifica professionale del prestatore.
3. Entro un mese dalla ricezione della dichiarazione e
dei documenti che la corredano, l'autorita' di cui
all'articolo 5 informa il prestatore che non sono
necessarie verifiche preliminari, ovvero comunica l'esito
del controllo ovvero, in caso di difficolta' che causi un
ritardo, il motivo del ritardo e la data entro la quale
sara' adottata la decisione definitiva, che in ogni caso
dovra' essere adottata entro il secondo mese dal
ricevimento della documentazione completa.
4. In caso di differenze sostanziali tra le qualifiche
professionali del prestatore e la formazione richiesta
dalle norme nazionali, nella misura in cui tale differenza
sia tale da nuocere alla pubblica sicurezza o alla sanita'
pubblica, il prestatore puo' colmare tali differenze
attraverso il superamento di una specifica prova
attitudinale, con oneri a carico dell'interessato secondo
quanto previsto dall'articolo 25. La prestazione di servizi
deve poter essere effettuata entro il mese successivo alla
decisione adottata in applicazione del comma 3.
5. In mancanza di determinazioni da parte
dell'autorita' competente entro il termine fissato nei
commi precedenti, la prestazione di servizi puo' essere
effettuata.».
«Art. 22. (Misure compensative). - 1. Il riconoscimento
di cui al presente capo puo' essere subordinato al
compimento di un tirocinio di adattamento non superiore a
tre anni o di una prova attitudinale, a scelta del
richiedente, in uno dei seguenti casi:
a) se la durata della formazione da lui seguita ai
sensi dell'articolo 21, comma 1 e 2, e' inferiore di almeno
un anno a quella richiesta in Italia;
b) se la formazione ricevuta riguarda materie
sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di
formazione richiesto in Italia;
c) se la professione regolamentata include una o piu'
attivita' professionali regolamentate, mancanti nella
corrispondente professione dello Stato membro d'origine del
richiedente, e se la differenza e' caratterizzata da una
formazione specifica, richiesta dalla normativa nazionale e
relativa a materie sostanzialmente diverse da quelle
dell'attestato di competenza o del titolo di formazione in
possesso del richiedente.
2. Nei casi di cui al comma 1 per l'accesso alle
professioni di avvocato, dottore commercialista, ragioniere
e perito commerciale, consulente per la proprieta'
industriale, consulente del lavoro, attuario e revisore
contabile, nonche' per l'accesso alle professioni di
maestro di sci e di guida alpina, il riconoscimento e'
subordinato al superamento di una prova attitudinale.
3. Con decreto dell'autorita' competente di cui
all'articolo 5, sentita la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per le politiche europee, sono
individuate altre professioni per le quali la prestazione
di consulenza o assistenza in materia di diritto nazionale
costituisce un elemento essenziale e costante
dell'attivita'.
4. Nei casi di cui al comma 1 il riconoscimento e'
subordinato al superamento di una prova attitudinale se:
a) riguarda casi nei quali si applica l'articolo 18,
lettere b) e c), l'articolo 18, comma 1, lettera d), per
quanto riguarda i medici e gli odontoiatri, l'articolo 18,
comma 1, lettera f), qualora il migrante chieda il
riconoscimento per attivita' professionali esercitate da
infermieri professionali e per gli infermieri specializzati
in possesso di titoli di formazione specialistica, che
seguono la formazione che porta al possesso dei titoli
elencati all'allegato V, punto 5.2.2 e l'articolo 18, comma
1, lettera g);
b) riguarda casi di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera a), per quanto riguarda attivita' esercitate a
titolo autonomo o con funzioni direttive in una societa'
per le quali la normativa vigente richieda la conoscenza e
l'applicazione di specifiche disposizioni nazionali.
5. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettere b) e
c), per «materie sostanzialmente diverse» si intendono
materie la cui conoscenza e' essenziale all'esercizio della
professione regolamentata e che in termini di durata o
contenuto sono molto diverse rispetto alla formazione
ricevuta dal migrante.
6. L'applicazione del comma 1 comporta una successiva
verifica sull'eventuale esperienza professionale attestata
dal richiedente al fine di stabilire se le conoscenze
acquisite nel corso di detta esperienza professionale in
uno Stato membro o in un Paese terzo possano colmare la
differenza sostanziale di cui al comma 3, o parte di essa.
7. Con decreto del Ministro interessato, sentiti il
Ministro per le politiche europee e i Ministri competenti
per materia, osservata la procedura comunitaria di
preventiva comunicazione agli altri Stati membri e alla
Commissione contenente adeguata giustificazione della
deroga, possono essere individuati altri casi per i quali
in applicazione del comma 1 e' richiesta la prova
attitudinale.
8. Il decreto di cui al comma 7 e' efficace tre mesi
dopo la sua comunicazione alla Commissione europea, se la
stessa nel detto termine non chiede di astenersi
dall'adottare la deroga.».
«Art. 23. (Tirocinio di adattamento e prova
attitudinale). - 1. Nei casi di cui all'articolo 22, la
durata e le materie oggetto del tirocinio di adattamento e
della prova attitudinale sono stabilite dall'Autorita'
competente a seguito della Conferenza di servizi di cui
all'articolo 16, se convocata. In caso di valutazione
finale sfavorevole il tirocinio puo' essere ripetuto. Gli
obblighi, i diritti e i benefici sociali di cui gode il
tirocinante sono stabiliti dalla normativa vigente,
conformemente al diritto comunitario applicabile.
2. La prova attitudinale si articola in una prova
scritta o pratica e orale o in una prova orale sulla base
dei contenuti delle materie stabilite ai sensi del comma 1.
In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione
dell'interessato senza valida giustificazione, la prova
attitudinale non puo' essere ripetuta prima di sei mesi.
3. Ai fini della prova attitudinale le autorita'
competenti di cui all'articolo 5 predispongono un elenco
delle materie che, in base ad un confronto tra la
formazione richiesta sul territorio nazionale e quella
posseduta dal richiedente, non sono contemplate dai titoli
di formazione del richiedente. La prova verte su materie da
scegliere tra quelle che figurano nell'elenco e la cui
conoscenza e' una condizione essenziale per poter
esercitare la professione sul territorio dello Stato. Lo
status del richiedente che desidera prepararsi per
sostenere la prova attitudinale e' stabilito dalla
normativa vigente.».
«Art. 24. (Esecuzione delle misure compensative). - 1.
Con riferimento all'articolo 5, comma 1, con decreto del
Ministro competente ai sensi dell' articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite, con
riferimento alle singole professioni, le procedure
necessarie per assicurare lo svolgimento, la conclusione,
l'esecuzione e la valutazione delle misure di cui agli
articoli 23 e 11.».

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 16, comma 6, del
citato decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206:
«Art. 16. (Procedura di riconoscimento in regime di
stabilimento). - Commi da 1. a 5. (Omissis).
6. Sul riconoscimento provvede l'autorita' competente
con decreto motivato, da adottarsi nel termine di tre mesi
dalla presentazione della documentazione completa da parte
dell'interessato. Il decreto e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Per le professioni di
cui al capo II e al capo III del presente titolo il termine
e' di quattro mesi.
Commi da 7. a 10. (Omissis).».
- Per il testo dell'articolo 11 del citato decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206, si veda nelle note
alle premesse.
 
Allegato A

(articolo 2, comma 3) Elenco delle materie per la sezione A dell'albo
- Matematica finanziaria
- Matematica attuariale
- Economia e finanza delle assicurazioni
- Statistica attuariale
- Teoria del rischio
- Finanza matematica
- Tecnica attuariale delle assicurazioni vita
- Tecnica attuariale delle assicurazioni contro i danni
- Tecnica attuariale delle assicurazioni contro i rischi della persona
- Tecnica attuariale delle assicurazioni sociali
- Tecnica attuariale della previdenza complementare
- Tecniche di trattamento informatico di basi di dati per le assicurazioni, la previdenza e la finanza
- Legislazione delle assicurazioni private e della previdenza Elenco delle materie per la sezione B dell'albo
- Matematica finanziaria
- Matematica attuariale
- Economia e finanza delle assicurazioni
- Statistica assicurativa
- Teoria del rischio
- Analisi tecnica dei prodotti assicurativi, previdenziali e finanziari
- Tecniche di trattamento informatico di basi di dati per le assicurazioni, la previdenza e la finanza
- Fondamenti della legislazione assicurativa
 
Allegato B

(articolo 5, comma 1)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Contenuto della prova attitudinale

1. La prova attitudinale prevista dagli articoli 11, comma 4 e 23, comma 2 del decreto legislativo ha luogo due volte l'anno presso il Consiglio nazionale, a distanza di sei mesi l'una dall'altra. L'esame, da svolgersi in lingua italiana, si articola nella prova scritta o pratica e nella prova orale, ovvero nella sola prova orale, come stabilito nel decreto di riconoscimento.
2. Nella prima riunione di ciascun anno il Consiglio nazionale stabilisce i giorni in cui avranno inizio le sessioni d'esame e la sede in cui tali sessioni si svolgeranno.
3. L'esame si svolge nel rispetto delle condizioni stabilite nel decreto di riconoscimento che individua le prove e le materie di esame tra quelle elencate di cui all'allegato A) che fa parte integrante del presente regolamento, secondo quanto previsto dall'articolo 23, comma 3 del decreto legislativo. Il decreto dirigenziale di riconoscimento individua le materie di esame per l'iscrizione nelle sezioni A e B dell'albo tra quelle indicate nella colonna relativa alla sezione A o tra quelle concernenti la sezione B di cui allegato A), in corrispondenza alla richiesta di iscrizione in una delle due diverse sezioni. Le prove per l'iscrizione nella sezione A dell'albo degli attuari sono caratterizzate da una maggiore complessita' di quelle per l'iscrizione nella sezione B.
4. La prova scritta, della durata massima di sette ore, consiste nello svolgimento di uno o piu' elaborati vertenti sulle materie indicate nel decreto di riconoscimento, quali materie su cui svolgere la prova scritta. Nel caso siano previste piu' prove scritte, le stesse si svolgono in giornate diverse e ciascuna di esse ha come durata massima sette ore.
5. L'eventuale prova pratica consiste nello svolgimento di una prestazione o operazione tipiche della attivita' professionale, secondo quanto previsto nel decreto di riconoscimento e ha come durata massima sette ore.
6. La prova orale verte sulle materie indicate nel decreto di riconoscimento quali materie su cui svolgere la prova orale, oltre che su ordinamento e deontologia professionale.
7. Il Consiglio nazionale predispone un programma relativo alle materie d'esame indicate nell'allegato A), da consegnare ai candidati per l'iscrizione alle sezioni A e B dell'albo, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno sessanta giorni prima della prova.

Note all'art. 2:
- Per il testo degli articoli 11 e 23 del citato
decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, si veda nelle
note alle premesse.
 
Art. 3

Commissione d'esame

1. Presso il Consiglio nazionale e' istituita una commissione d'esame per lo svolgimento della prova attitudinale, composta da cinque membri effettivi e da cinque membri supplenti.
2. La nomina di due membri effettivi e di due membri supplenti e' effettuata tra professionisti, designati dal Consiglio nazionale, iscritti alle sezioni A e B dell'albo degli attuari con almeno otto anni di anzianita', assicurando la presenza di professionisti iscritti in ciascuna sezione. Qualora non sia possibile designare i componenti effettivi o supplenti secondo i criteri sopra indicati, il Consiglio nazionale designa professionisti iscritti alle sezioni A e B dell'albo degli attuari, con almeno quattro anni di anzianita', o in sostituzione magistrati, professori o docenti con le professionalita' di seguito specificate. La nomina di due membri effettivi e di due membri supplenti e' effettuata tra professori di prima o di seconda fascia o i docenti che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso alla prima o alla seconda fascia di professori, nelle materie elencate nell'allegato A) al presente decreto; la nomina di un membro effettivo e di un membro supplente e' effettuata tra i magistrati in servizio presso la Suprema Corte di cassazione o presso la Corte d'appello di Roma o collocati fuori ruolo presso amministrazioni o organi centrali dello Stato che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalita'.
3. La commissione e' costituita con decreto del Ministro della giustizia e dura in carica tre anni. La commissione, presieduta dal componente designato dal Consiglio nazionale, con maggiore anzianita' di iscrizione all'albo professionale, giudica e delibera con la presenza dei cinque componenti effettivi. In caso di assenza o impedimento dei componenti effettivi, subentrano i corrispondenti componenti supplenti, in ordine di anzianita'. In caso di assenza o impedimento del presidente, la commissione e' presieduta dal componente, effettivo o supplente, con maggiore anzianita' di iscrizione all'albo professionale. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente, designato dal Consiglio nazionale, avente minore anzianita' di iscrizione all'albo professionale. Le deliberazioni e le valutazioni diverse da quelle disciplinate dall'articolo 6 sono adottate a maggioranza.
4. Il rimborso delle spese sostenute dai componenti della commissione nonche' i compensi determinati dal Consiglio nazionale sono a carico del predetto Consiglio.
 
Art. 4

Vigilanza sugli esami

1. Il Ministero della giustizia esercita l'alta sorveglianza sugli esami e sulla commissione prevista all'articolo 3 in conformita' alle disposizioni contenute nella legge 9 febbraio 1942, n. 194.

Note all'art. 4:
- La legge 9 febbraio 1942, n. 194 (Disciplina
giuridica della professione di attuario), e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 25 marzo 1942, n. 69.
 
Art. 5

Svolgimento dell'esame

1. Il richiedente presenta al Consiglio nazionale domanda di ammissione all'esame redatta secondo lo schema allegato B) che fa parte integrante del presente regolamento, unitamente a copia del decreto di riconoscimento, autenticata anche ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 2011, n. 183, ed a copia di un documento di identita'.
2. Entro il termine massimo di sessanta giorni dal ricevimento della domanda, la Commissione si riunisce su convocazione del presidente per la fissazione del calendario delle prove di esame. Le prove scritte si svolgono in giorni consecutivi. Tra la data fissata per lo svolgimento della prova scritta o pratica e quella della prova orale non puo' intercorrere un intervallo inferiore a trenta e superiore a sessanta giorni. Della convocazione della commissione e del calendario delle prove e' data immediata comunicazione all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda, ed al Ministero della giustizia, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno sessanta giorni prima della prova.

Note all'art. 5:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa - Testo A), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.
- La legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 novembre
2011, n. 265, S.O.
 
Art. 6

Valutazione della prova attitudinale

1. Per la valutazione di ciascuna prova ogni componente della commissione dispone di dieci punti di merito. Alla prova orale sono ammessi coloro che abbiano riportato in ogni prova scritta una votazione minima complessiva pari a trenta. Si considera superato l'esame da parte dei candidati che abbiano conseguito, anche in ciascuna materia della prova orale, un punteggio complessivo non inferiore a trenta.
2. Allo svolgimento della prova scritta presenziano almeno due componenti della commissione.
3. Dell'avvenuto superamento dell'esame la commissione rilascia certificazione all'interessato ai fini dell'iscrizione all'albo.
4. In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell'interessato senza valida giustificazione, la prova attitudinale non puo' essere ripetuta prima di sei mesi.
5. Il Consiglio nazionale da' immediata comunicazione al Ministero della giustizia dell'esito della prova attitudinale, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 3 febbraio 2016

Il Ministro: Orlando
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 2016 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 518
 
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