Gazzetta n. 50 del 1 marzo 2016 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 3 febbraio 2016, n. 22 |
Regolamento di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di misure compensative per l'esercizio della professione di attuario. |
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IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, attuativo della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania, che agli articoli 5, 11, 22, 23 e 24 prevede che, in regime di libera prestazione di servizi, in caso di differenze sostanziali tra le qualifiche professionali del prestatore e la formazione richiesta dalle norme nazionali, nella misura in cui tale differenza sia tale da nuocere alla pubblica sicurezza o alla sanita' pubblica, il prestatore possa colmare tali differenze attraverso il superamento di una specifica prova attitudinale per l'accesso alla professione di attuario, da disciplinare mediante decreto del Ministro della giustizia relativamente allo svolgimento, alla conclusione, all'esecuzione ed alla valutazione delle misure compensative; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 luglio 2015; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota dell'11 novembre 2015;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) «decreto legislativo», il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, attuativo della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania; b) «decreto di riconoscimento», il decreto di riconoscimento adottato dal direttore generale della giustizia civile presso il Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; c) «richiedente», il professionista che domanda, ai fini dell'esercizio della professione di attuario in Italia, il riconoscimento del titolo rilasciato dal Paese di appartenenza attestante una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'esercizio o l'accesso alla professione ovvero il prestatore di servizi temporaneo e occasionale nella ipotesi di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; d) «Consiglio nazionale», il Consiglio nazionale degli attuari.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): «Art. 17.(Regolamenti). - Commi 1. e 2. (Omissis). 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. Commi da 4. a 4-ter. (Omissis).». - Si riporta il testo degli articoli 5, 11, 22, 23 e 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania): «Art. 5. (Autorita' competente). - 1. Ai fini del riconoscimento di cui al titolo II e al titolo III, capi II e IV, sono competenti a ricevere le domande, a ricevere le dichiarazioni e a prendere le decisioni: a) la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche giovanili e le attivita' sportive, per le attivita' che riguardano il settore sportivo ed, in particolare, quelle esercitate con la qualifica di professionista sportivo; b) la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e competitivita' del turismo, per le attivita' che riguardano il settore turistico; c) il Ministero titolare della vigilanza per le professioni che necessitano, per il loro esercizio, dell'iscrizione in Ordini, Collegi, albi, registri o elenchi, fatto salvo quanto previsto alla lettera g); d) la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, per le professioni svolte in regime di lavoro subordinato presso la pubblica amministrazione, salvo quanto previsto alle lettere e), f) e g); e) il Ministero della salute, per le professioni sanitarie; f) il Ministero della pubblica istruzione, per i docenti di scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondaria superiore e per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola; g) il Ministero dell'universita' e della ricerca per il personale ricercatore e per le professioni di architetto, pianificatore territoriale, paesaggista, conservatore dei beni architettonici ed ambientali, architetto junior e pianificatore junior; h) il Ministero dell'universita' e della ricerca per ogni altro caso relativamente a professioni che possono essere esercitate solo da chi e' in possesso di qualifiche professionali di cui all'articolo 19, comma 1, lettere d) ed e), salvo quanto previsto alla lettera c); i) il Ministero per i beni e le attivita' culturali per le attivita' afferenti al settore del restauro e della manutenzione dei beni culturali, secondo quanto previsto dai commi 7, 8 e 9 dell' articolo 29 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; l) il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per ogni altro caso relativamente a professioni che possono essere esercitate solo da chi e' in possesso di qualifiche professionali di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c); m) le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano per le professioni per le quali sussiste competenza esclusiva, ai sensi dei rispettivi statuti. 2. Per le attivita' di cui al titolo III, capo III, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano l'autorita' competente a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento presentate dai beneficiari. 3. Fino all'individuazione di cui al comma 2, sulle domande di riconoscimento provvedono: a) la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche giovanili e le attivita' sportive, per le attivita' di cui all'allegato IV, Lista III, punto 4), limitatamente alle attivita' afferenti al settore sportivo; b) la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo, per le attivita' di cui all'allegato IV, Lista II e III, e non comprese nelle lettere c), d), e) ed f); c) il Ministero dello sviluppo economico per le attivita' di cui all'allegato IV, Lista I, Lista II e Lista III e non comprese nelle lettere d), e) ed f); d) il Ministero per i beni e le attivita' culturali per le attivita' di cui all'allegato IV, Lista III, punto 4), limitatamente alle attivita' riguardanti biblioteche e musei; e) il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per le attivita' di cui all'allegato IV, Lista III, punto 4), classe ex 851 e 855; f) il Ministero dei trasporti per le attivita' di cui all'allegato IV, Lista II e Lista III, nelle parti afferenti ad attivita' di trasporto.». «Art. 11. (Verifica preliminare). - 1. Nel caso delle professioni regolamentate aventi ripercussioni in materia di pubblica sicurezza o di sanita' pubblica, che non beneficiano del riconoscimento ai sensi del titolo III, capo IV, all'atto della prima prestazione di servizi le Autorita' di cui all'articolo 5 possono procedere ad una verifica delle qualifiche professionali del prestatore prima della prima prestazione di servizi. 2. La verifica preliminare e' esclusivamente finalizzata ad evitare danni gravi per la salute o la sicurezza del destinatario del servizio per la mancanza di qualifica professionale del prestatore. 3. Entro un mese dalla ricezione della dichiarazione e dei documenti che la corredano, l'autorita' di cui all'articolo 5 informa il prestatore che non sono necessarie verifiche preliminari, ovvero comunica l'esito del controllo ovvero, in caso di difficolta' che causi un ritardo, il motivo del ritardo e la data entro la quale sara' adottata la decisione definitiva, che in ogni caso dovra' essere adottata entro il secondo mese dal ricevimento della documentazione completa. 4. In caso di differenze sostanziali tra le qualifiche professionali del prestatore e la formazione richiesta dalle norme nazionali, nella misura in cui tale differenza sia tale da nuocere alla pubblica sicurezza o alla sanita' pubblica, il prestatore puo' colmare tali differenze attraverso il superamento di una specifica prova attitudinale, con oneri a carico dell'interessato secondo quanto previsto dall'articolo 25. La prestazione di servizi deve poter essere effettuata entro il mese successivo alla decisione adottata in applicazione del comma 3. 5. In mancanza di determinazioni da parte dell'autorita' competente entro il termine fissato nei commi precedenti, la prestazione di servizi puo' essere effettuata.». «Art. 22. (Misure compensative). - 1. Il riconoscimento di cui al presente capo puo' essere subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento non superiore a tre anni o di una prova attitudinale, a scelta del richiedente, in uno dei seguenti casi: a) se la durata della formazione da lui seguita ai sensi dell'articolo 21, comma 1 e 2, e' inferiore di almeno un anno a quella richiesta in Italia; b) se la formazione ricevuta riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto in Italia; c) se la professione regolamentata include una o piu' attivita' professionali regolamentate, mancanti nella corrispondente professione dello Stato membro d'origine del richiedente, e se la differenza e' caratterizzata da una formazione specifica, richiesta dalla normativa nazionale e relativa a materie sostanzialmente diverse da quelle dell'attestato di competenza o del titolo di formazione in possesso del richiedente. 2. Nei casi di cui al comma 1 per l'accesso alle professioni di avvocato, dottore commercialista, ragioniere e perito commerciale, consulente per la proprieta' industriale, consulente del lavoro, attuario e revisore contabile, nonche' per l'accesso alle professioni di maestro di sci e di guida alpina, il riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale. 3. Con decreto dell'autorita' competente di cui all'articolo 5, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee, sono individuate altre professioni per le quali la prestazione di consulenza o assistenza in materia di diritto nazionale costituisce un elemento essenziale e costante dell'attivita'. 4. Nei casi di cui al comma 1 il riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale se: a) riguarda casi nei quali si applica l'articolo 18, lettere b) e c), l'articolo 18, comma 1, lettera d), per quanto riguarda i medici e gli odontoiatri, l'articolo 18, comma 1, lettera f), qualora il migrante chieda il riconoscimento per attivita' professionali esercitate da infermieri professionali e per gli infermieri specializzati in possesso di titoli di formazione specialistica, che seguono la formazione che porta al possesso dei titoli elencati all'allegato V, punto 5.2.2 e l'articolo 18, comma 1, lettera g); b) riguarda casi di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), per quanto riguarda attivita' esercitate a titolo autonomo o con funzioni direttive in una societa' per le quali la normativa vigente richieda la conoscenza e l'applicazione di specifiche disposizioni nazionali. 5. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettere b) e c), per «materie sostanzialmente diverse» si intendono materie la cui conoscenza e' essenziale all'esercizio della professione regolamentata e che in termini di durata o contenuto sono molto diverse rispetto alla formazione ricevuta dal migrante. 6. L'applicazione del comma 1 comporta una successiva verifica sull'eventuale esperienza professionale attestata dal richiedente al fine di stabilire se le conoscenze acquisite nel corso di detta esperienza professionale in uno Stato membro o in un Paese terzo possano colmare la differenza sostanziale di cui al comma 3, o parte di essa. 7. Con decreto del Ministro interessato, sentiti il Ministro per le politiche europee e i Ministri competenti per materia, osservata la procedura comunitaria di preventiva comunicazione agli altri Stati membri e alla Commissione contenente adeguata giustificazione della deroga, possono essere individuati altri casi per i quali in applicazione del comma 1 e' richiesta la prova attitudinale. 8. Il decreto di cui al comma 7 e' efficace tre mesi dopo la sua comunicazione alla Commissione europea, se la stessa nel detto termine non chiede di astenersi dall'adottare la deroga.». «Art. 23. (Tirocinio di adattamento e prova attitudinale). - 1. Nei casi di cui all'articolo 22, la durata e le materie oggetto del tirocinio di adattamento e della prova attitudinale sono stabilite dall'Autorita' competente a seguito della Conferenza di servizi di cui all'articolo 16, se convocata. In caso di valutazione finale sfavorevole il tirocinio puo' essere ripetuto. Gli obblighi, i diritti e i benefici sociali di cui gode il tirocinante sono stabiliti dalla normativa vigente, conformemente al diritto comunitario applicabile. 2. La prova attitudinale si articola in una prova scritta o pratica e orale o in una prova orale sulla base dei contenuti delle materie stabilite ai sensi del comma 1. In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell'interessato senza valida giustificazione, la prova attitudinale non puo' essere ripetuta prima di sei mesi. 3. Ai fini della prova attitudinale le autorita' competenti di cui all'articolo 5 predispongono un elenco delle materie che, in base ad un confronto tra la formazione richiesta sul territorio nazionale e quella posseduta dal richiedente, non sono contemplate dai titoli di formazione del richiedente. La prova verte su materie da scegliere tra quelle che figurano nell'elenco e la cui conoscenza e' una condizione essenziale per poter esercitare la professione sul territorio dello Stato. Lo status del richiedente che desidera prepararsi per sostenere la prova attitudinale e' stabilito dalla normativa vigente.». «Art. 24. (Esecuzione delle misure compensative). - 1. Con riferimento all'articolo 5, comma 1, con decreto del Ministro competente ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite, con riferimento alle singole professioni, le procedure necessarie per assicurare lo svolgimento, la conclusione, l'esecuzione e la valutazione delle misure di cui agli articoli 23 e 11.».
Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell'articolo 16, comma 6, del citato decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206: «Art. 16. (Procedura di riconoscimento in regime di stabilimento). - Commi da 1. a 5. (Omissis). 6. Sul riconoscimento provvede l'autorita' competente con decreto motivato, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato. Il decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Per le professioni di cui al capo II e al capo III del presente titolo il termine e' di quattro mesi. Commi da 7. a 10. (Omissis).». - Per il testo dell'articolo 11 del citato decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, si veda nelle note alle premesse. |
| Allegato A
(articolo 2, comma 3) Elenco delle materie per la sezione A dell'albo - Matematica finanziaria - Matematica attuariale - Economia e finanza delle assicurazioni - Statistica attuariale - Teoria del rischio - Finanza matematica - Tecnica attuariale delle assicurazioni vita - Tecnica attuariale delle assicurazioni contro i danni - Tecnica attuariale delle assicurazioni contro i rischi della persona - Tecnica attuariale delle assicurazioni sociali - Tecnica attuariale della previdenza complementare - Tecniche di trattamento informatico di basi di dati per le assicurazioni, la previdenza e la finanza - Legislazione delle assicurazioni private e della previdenza Elenco delle materie per la sezione B dell'albo - Matematica finanziaria - Matematica attuariale - Economia e finanza delle assicurazioni - Statistica assicurativa - Teoria del rischio - Analisi tecnica dei prodotti assicurativi, previdenziali e finanziari - Tecniche di trattamento informatico di basi di dati per le assicurazioni, la previdenza e la finanza - Fondamenti della legislazione assicurativa |
| Allegato B
(articolo 5, comma 1)
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
Contenuto della prova attitudinale
1. La prova attitudinale prevista dagli articoli 11, comma 4 e 23, comma 2 del decreto legislativo ha luogo due volte l'anno presso il Consiglio nazionale, a distanza di sei mesi l'una dall'altra. L'esame, da svolgersi in lingua italiana, si articola nella prova scritta o pratica e nella prova orale, ovvero nella sola prova orale, come stabilito nel decreto di riconoscimento. 2. Nella prima riunione di ciascun anno il Consiglio nazionale stabilisce i giorni in cui avranno inizio le sessioni d'esame e la sede in cui tali sessioni si svolgeranno. 3. L'esame si svolge nel rispetto delle condizioni stabilite nel decreto di riconoscimento che individua le prove e le materie di esame tra quelle elencate di cui all'allegato A) che fa parte integrante del presente regolamento, secondo quanto previsto dall'articolo 23, comma 3 del decreto legislativo. Il decreto dirigenziale di riconoscimento individua le materie di esame per l'iscrizione nelle sezioni A e B dell'albo tra quelle indicate nella colonna relativa alla sezione A o tra quelle concernenti la sezione B di cui allegato A), in corrispondenza alla richiesta di iscrizione in una delle due diverse sezioni. Le prove per l'iscrizione nella sezione A dell'albo degli attuari sono caratterizzate da una maggiore complessita' di quelle per l'iscrizione nella sezione B. 4. La prova scritta, della durata massima di sette ore, consiste nello svolgimento di uno o piu' elaborati vertenti sulle materie indicate nel decreto di riconoscimento, quali materie su cui svolgere la prova scritta. Nel caso siano previste piu' prove scritte, le stesse si svolgono in giornate diverse e ciascuna di esse ha come durata massima sette ore. 5. L'eventuale prova pratica consiste nello svolgimento di una prestazione o operazione tipiche della attivita' professionale, secondo quanto previsto nel decreto di riconoscimento e ha come durata massima sette ore. 6. La prova orale verte sulle materie indicate nel decreto di riconoscimento quali materie su cui svolgere la prova orale, oltre che su ordinamento e deontologia professionale. 7. Il Consiglio nazionale predispone un programma relativo alle materie d'esame indicate nell'allegato A), da consegnare ai candidati per l'iscrizione alle sezioni A e B dell'albo, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno sessanta giorni prima della prova.
Note all'art. 2: - Per il testo degli articoli 11 e 23 del citato decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 3
Commissione d'esame
1. Presso il Consiglio nazionale e' istituita una commissione d'esame per lo svolgimento della prova attitudinale, composta da cinque membri effettivi e da cinque membri supplenti. 2. La nomina di due membri effettivi e di due membri supplenti e' effettuata tra professionisti, designati dal Consiglio nazionale, iscritti alle sezioni A e B dell'albo degli attuari con almeno otto anni di anzianita', assicurando la presenza di professionisti iscritti in ciascuna sezione. Qualora non sia possibile designare i componenti effettivi o supplenti secondo i criteri sopra indicati, il Consiglio nazionale designa professionisti iscritti alle sezioni A e B dell'albo degli attuari, con almeno quattro anni di anzianita', o in sostituzione magistrati, professori o docenti con le professionalita' di seguito specificate. La nomina di due membri effettivi e di due membri supplenti e' effettuata tra professori di prima o di seconda fascia o i docenti che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso alla prima o alla seconda fascia di professori, nelle materie elencate nell'allegato A) al presente decreto; la nomina di un membro effettivo e di un membro supplente e' effettuata tra i magistrati in servizio presso la Suprema Corte di cassazione o presso la Corte d'appello di Roma o collocati fuori ruolo presso amministrazioni o organi centrali dello Stato che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalita'. 3. La commissione e' costituita con decreto del Ministro della giustizia e dura in carica tre anni. La commissione, presieduta dal componente designato dal Consiglio nazionale, con maggiore anzianita' di iscrizione all'albo professionale, giudica e delibera con la presenza dei cinque componenti effettivi. In caso di assenza o impedimento dei componenti effettivi, subentrano i corrispondenti componenti supplenti, in ordine di anzianita'. In caso di assenza o impedimento del presidente, la commissione e' presieduta dal componente, effettivo o supplente, con maggiore anzianita' di iscrizione all'albo professionale. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente, designato dal Consiglio nazionale, avente minore anzianita' di iscrizione all'albo professionale. Le deliberazioni e le valutazioni diverse da quelle disciplinate dall'articolo 6 sono adottate a maggioranza. 4. Il rimborso delle spese sostenute dai componenti della commissione nonche' i compensi determinati dal Consiglio nazionale sono a carico del predetto Consiglio. |
| Art. 4
Vigilanza sugli esami
1. Il Ministero della giustizia esercita l'alta sorveglianza sugli esami e sulla commissione prevista all'articolo 3 in conformita' alle disposizioni contenute nella legge 9 febbraio 1942, n. 194.
Note all'art. 4: - La legge 9 febbraio 1942, n. 194 (Disciplina giuridica della professione di attuario), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 marzo 1942, n. 69. |
| Art. 5
Svolgimento dell'esame
1. Il richiedente presenta al Consiglio nazionale domanda di ammissione all'esame redatta secondo lo schema allegato B) che fa parte integrante del presente regolamento, unitamente a copia del decreto di riconoscimento, autenticata anche ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 2011, n. 183, ed a copia di un documento di identita'. 2. Entro il termine massimo di sessanta giorni dal ricevimento della domanda, la Commissione si riunisce su convocazione del presidente per la fissazione del calendario delle prove di esame. Le prove scritte si svolgono in giorni consecutivi. Tra la data fissata per lo svolgimento della prova scritta o pratica e quella della prova orale non puo' intercorrere un intervallo inferiore a trenta e superiore a sessanta giorni. Della convocazione della commissione e del calendario delle prove e' data immediata comunicazione all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda, ed al Ministero della giustizia, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno sessanta giorni prima della prova.
Note all'art. 5: - Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - Testo A), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42, S.O. - La legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 novembre 2011, n. 265, S.O. |
| Art. 6
Valutazione della prova attitudinale
1. Per la valutazione di ciascuna prova ogni componente della commissione dispone di dieci punti di merito. Alla prova orale sono ammessi coloro che abbiano riportato in ogni prova scritta una votazione minima complessiva pari a trenta. Si considera superato l'esame da parte dei candidati che abbiano conseguito, anche in ciascuna materia della prova orale, un punteggio complessivo non inferiore a trenta. 2. Allo svolgimento della prova scritta presenziano almeno due componenti della commissione. 3. Dell'avvenuto superamento dell'esame la commissione rilascia certificazione all'interessato ai fini dell'iscrizione all'albo. 4. In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell'interessato senza valida giustificazione, la prova attitudinale non puo' essere ripetuta prima di sei mesi. 5. Il Consiglio nazionale da' immediata comunicazione al Ministero della giustizia dell'esito della prova attitudinale, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 3 febbraio 2016
Il Ministro: Orlando Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 2016 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 518 |
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