Gazzetta n. 50 del 1 marzo 2016 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 dicembre 2015
Autorizzazione in favore di varie amministrazioni, a bandire procedure di reclutamento ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' dell'articolo 3, commi 1 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014 n. 114.


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni ed integrazioni, che individua come destinatari della disciplina in materia di assunzioni le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'art. 70 del decreto legislativo 165/2001;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare l'art. 66 che disciplina il turnover di alcune amministrazioni pubbliche, tra cui quelle elencate nel citato art. 1, comma 523, della legge 296/2006;
Visto l'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni ed integrazioni, in cui si dispone che per il quadriennio 2010-2013 le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 523, della legge 296/2006, ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilita', ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso, il numero delle unita' di personale da assumere non puo' eccedere, per ciascun anno, il 20 per cento delle unita' cessate nell'anno precedente;
Visto l'art. 66, comma 10, del decreto-legge 112/2008, secondo cui le assunzioni di cui ai commi 3, 5, 7 e 9 dello stesso articolo sono autorizzate secondo le modalita' di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unita' da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari;
Visto, in particolare, l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 90/2014, secondo cui «Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici ivi compresi quelli di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazione, possono procedere, per l'anno 2014, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La predetta facolta' ad assumere e' fissata nella misura del 40 per cento per l'anno 2015, del 60 per cento per l'anno 2016, dell'80 per cento per l'anno 2017, del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al comparto della scuola e alle universita' si applica la normativa di settore»;
Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge 90/2014, secondo cui «Le assunzioni di cui ai commi 1 e 2 sono autorizzate con il decreto e le procedure di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previa richiesta delle amministrazioni interessate, predisposta sulla base della programmazione del fabbisogno, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unita' da assumere e dei correlati oneri. A decorrere dall'anno 2014 e' consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile»;
Visto l'art. 3, comma 4, del decreto-legge 90/2014, il quale dispone che «la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato operano annualmente un monitoraggio sull'andamento delle assunzioni e dei livelli occupazionali che si determinano per effetto delle disposizioni dei commi 1 e 2. Nel caso in cui dal monitoraggio si rilevino incrementi di spesa che possono compromettere gli obiettivi e gli equilibri di finanza pubblica, con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate misure correttive volte a neutralizzare l'incidenza del maturato economico del personale cessato nel calcolo delle economie da destinare alle assunzioni previste dal regime vigente»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, e, in particolare, l'art. 35, comma 4, secondo cui con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e, in particolare, l'art. 4, comma 3, il quale stabilisce che «Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e' subordinata alla verifica:
a) dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessita' organizzative adeguatamente motivate;
b) dell'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1° gennaio 2007, relative alle professionalita' necessarie anche secondo un criterio di equivalenza»;
Visto l'art. 1, comma 111, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il quale, al fine di garantire la tutela privilegiata degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, dispone che per l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) si procede alla riduzione della dotazione organica del personale non dirigenziale di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 95/2012, con esclusione delle professionalita' sanitarie;
Visto l'art. 2, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dal decreto-legge 101/2013, il quale stabilisce, tra l'altro, il divieto di effettuare, nelle qualifiche o nelle aree interessate da posizioni soprannumerarie, nuove assunzioni di personale a qualsiasi titolo per tutta la durata del soprannumero;
Visto il decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2015, n. 11, avente ad oggetto proroga di termini previsti da disposizioni legislative;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 192/2014, il quale dispone che il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relativo alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 di cui all'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2015 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2015;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 192/2014, il quale dispone che il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato per l'anno 2014, relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2013, e' prorogato al 31 dicembre 2015 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse, entro il 31 dicembre 2015;
Visto l'art. 1, comma 5, del decreto-legge 192/2014, il quale dispone che «Le risorse per le assunzioni prorogate ai sensi del comma 1, lettera b) e del comma 2, per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non e' stata presentata alle amministrazioni competenti la relativa richiesta di autorizzazione ad assumere, sono destinate, previa ricognizione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, a realizzare percorsi di mobilita' a favore del personale degli enti di area vasta in ragione del riordino delle funzioni ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. Sono fatte salve, in ogni caso, le assunzioni in favore dei vincitori di concorso, del personale di cui all'art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e di quello non amministrativo degli enti di ricerca»;
Visto l'art. 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la circolare n. 1/2015 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie recante «Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle citta' metropolitane. Art. 1, commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190», registrata dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2015, Reg.ne - Prev. n. 399;
Viste le note e successive integrazioni con cui le amministrazioni destinatarie del presente provvedimento hanno formulato richiesta di autorizzazione ad avviare procedure concorsuali o ad assumere a tempo indeterminato personale di varie qualifiche, nonche' i dirigenti vincitori del VI corso-concorso della Scuola nazionale dell'amministrazione, la cui graduatoria finale di merito e' stata approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2014;
Considerato che, in linea con le politiche di Governo, volte a definire prioritariamente le procedure di ricollocazione del personale proveniente dagli enti di area vasta, si da' seguito, con il presente provvedimento, alle richieste di autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato di alcuni dirigenti vincitori di concorso, nonche' alle richieste di autorizzazione ad avviare procedure concorsuali e ad assumere a tempo indeterminato i profili cd. infungibili, rinviando a successivi provvedimenti l'autorizzazione sulle restanti richieste all'esito dell'istruttoria;
Visto l'esito positivo dell'istruttoria svolta sulle richieste relative ai vincitori del VI corso-concorso SNA e al personale infungibile di cui al presente provvedimento;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 aprile 2014 che dispone la delega di funzioni al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione On. le dott.ssa Maria Anna Madia;

Decreta:

Art. 1

Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale

1. Ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale e' autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, sulle cessazioni dell'anno 2014 - budget 2015, n. 28 Segretari di legazioni e n. 2 dirigenti di seconda fascia del VI corso-concorso della Scuola nazionale dell'amministrazione, di cui alla Tabella 1 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Ministero dell' interno

1. Ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014 n. 114, il Ministero dell'interno e' autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, sulle cessazioni dell'anno 2014 - budget 2015, n. 25 Vice prefetti aggiunti e n. 8 dirigenti di seconda fascia del VI corso-concorso della Scuola nazionale dell'amministrazione, di cui alla Tabella 2 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
 
Art. 3

Ministero della difesa

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni ed integrazioni, il Ministero della difesa e' autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, sulle cessazioni dell'anno 2012 - budget 2013, n. 2 dirigenti di seconda fascia del VI corso-concorso della Scuola nazionale dell'amministrazione di cui alla Tabella 3 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
 
Art. 4

Ministero dell'ambiente

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 3, commi 1 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114, il Ministero dell'ambiente e' autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, sulle cessazioni dell'anno 2011 - budget 2012, dell'anno 2012 - budget 2013 e dell'anno 2013 - budget 2014, n. 2 dirigenti di seconda fascia del VI corso-concorso della Scuola nazionale dell'amministrazione, di cui alla Tabella 4 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
 
Art. 5

Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro

1. Ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, l'Inail e' autorizzato ad avviare, nel triennio 2015-2017, procedure di reclutamento per n. 5 medici di I° livello di cui alla Tabella 5 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. Ai sensi dell'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Inail e' autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, sulle cessazioni dell'anno 2012 - budget 2013 n. 58 unita' appartenenti alle professionalita' sanitarie, di cui alla Tabella 5 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
3. Ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114, l'Inail e' autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, sulle cessazioni dell'anno 2013 - budget 2014 n. 5 Medici di I° livello la cui autorizzazione a bandire e' disposta dal comma 1, di cui alla Tabella 5 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
 
Art. 6

Agenzia nazionale per la sicurezza del volo

1. Ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, l'Ansv e' autorizzata ad avviare, nel triennio 2015-2017, procedure di reclutamento per n. 1 funzionario tecnico investigativo anche a tempo parziale nella percentuale compatibile con le risorse finanziare disponibili, come da Tabella 6 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
2. Ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114, l'Ansv e' autorizzata ad assumere a tempo indeterminato, sul cumulo delle cessazioni dell'anno 2013 - budget 2014 e dell' anno 2014 - budget 2015, n. 1 dirigente tecnico di cui alla Tabella 6 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
 
Art. 7

Ente nazionale per l'aviazione civile

1. Ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114, l'Enac e' autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, sul cumulo delle cessazioni dell'anno 2013 - budget 2014 e dell'anno 2014 - budget 2015, n. 8 Ispettori di traffico aereo e n. 3 Ispettori di volo di cui alla Tabella 7 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
 
Art. 8

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 3, commi 1 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114, il Mipaaf e' autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, sul cumulo delle cessazioni dell'anno 2011 - budget 2012, dell'anno 2012 - budget 2013, dell' anno 2013 - budget 2014, n. 3 dirigenti di seconda fascia del ruolo agricoltura, di cui n. 1 vincitore del VI corso-concorso della Scuola nazionale dell'amministrazione, di cui alla Tabella 8 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
 
Art. 9

Ministero della salute

1. Ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114, il Ministero della salute e' autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, sulle cessazioni dell'anno 2014 - budget 2015, n. 1 dirigente di seconda fascia, vincitore del VI corso-concorso della Scuola nazionale dell'amministrazione, di cui alla Tabella 9 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
 
Art. 10

Rimodulazione

1. Le amministrazioni che intendano procedere ad assunzioni per unita' di personale appartenenti a categorie e professionalita' diverse rispetto a quelle autorizzate con il presente decreto, o intendano procedere all'indizione di concorsi diversi rispetto a quelli autorizzati, possono avanzare richiesta di rimodulazione indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, che valuteranno la richiesta nel rispetto della normativa vigente e delle risorse finanziarie autorizzate con il presente provvedimento.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 dicembre 2015

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione
Madia
Il Ministro dell'economia e
delle finanze: Padoan

Registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 2016 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 339
 
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