Gazzetta n. 50 del 1 marzo 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
CIRCOLARE 23 febbraio 2016, n. 16076
Modificazioni e integrazioni alla circolare 24 novembre 2015, n. 90178, recante «Modalita' e termini di presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni in favore delle microimprese localizzate nella zona franca istituita, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, nei territori dell'Emilia colpiti dall'alluvione del 17 gennaio 2014 e nei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012».

Alle imprese interessate Ai Comuni della zona franca della regione Emilia-Romagna Alla Regione Emilia-Romagna Alle Camere di commercio interessate Alle Prefetture - Uffici territoriali del Governo interessati All'Agenzia delle entrate

Con circolare n. 90178 del 24 novembre 2015 il Ministero dello sviluppo economico ha stabilito le modalita' e i termini di presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni in favore delle microimprese localizzate nella zona franca urbana istituita, ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, nei territori dell'Emilia colpiti dall'alluvione del 17 gennaio 2014 e nei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012.
Al fine di chiarire alcuni aspetti disciplinati dalla predetta circolare, con particolare riferimento alle modalita' di recupero delle imposte oggetto di esenzione eventualmente versate in eccedenza dalle imprese beneficiarie in relazione ai periodi di imposta oggetto di agevolazione (2015 e 2016), nonche' di prevedere semplificazioni per la determinazione del reddito esente, con la presente circolare sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni alla richiamata circolare n. 90178 del 2015:
1) al paragrafo 4, lettera a), il quarto capoverso e' sostituito dal seguente: «Parimenti non rilevano ai fini della determinazione del reddito esente i componenti positivi e negativi riferiti a esercizi precedenti al 2015, la cui tassazione o deduzione e' stata rinviata in conformita' alle disposizioni del TUIR. Cio' implica, ad esempio, che la quota di una plusvalenza rateizzata non concorre alla formazione del reddito esente, ma costituisce, in ogni caso, componente positivo di reddito di impresa soggetto a tassazione ordinaria.»;
2) al paragrafo 4, lettera a), quinto capoverso, le parole: «Per l'esenzione dalle imposte sui redditi» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini dell'individuazione delle perdite di periodo riportabili»;
3) l'ultimo capoverso del paragrafo 4) e' sostituito dal seguente: «N.B. Come piu' ampiamente specificato nei successivi paragrafi 8 e 11, tutti i contribuenti che intendono fruire delle agevolazioni devono versare, mediante il modello F24, le imposte per le quali e' prevista l'esenzione utilizzando in compensazione l'ammontare dell'agevolazione riconosciuto con il provvedimento di concessione del Ministero.
Al riguardo, si precisa che la compensazione va effettuata anche nell'ipotesi in cui le imposte per le quali e' prevista l'esenzione siano state gia' versate. In tal caso, eventuali eccedenze di versamento sono recuperate dai contribuenti attraverso le ordinarie modalita' previste per ciascuna imposta per la quale si fruisce dell'esenzione (a titolo esemplificativo, le eccedenze di versamento relative alle imposte sui redditi devono essere indicate nel quadro RX del modello UNICO).».
Con riferimento alle modalita' di concessione delle agevolazioni, si precisa, infine, che gli esempi riportati al paragrafo 8) della circolare n. 90178 del 24 novembre 2015 sono riferiti al caso in cui l'impresa abbia richiesto, nel modulo di istanza, l'importo massimo dell'agevolazione, dato dal massimale di aiuto previsto dal regolamento de minimis (euro 200.000,00), detratti gli eventuali aiuti a titolo di «de minimis» ottenuti dall'«impresa unica».
Preme chiarire che, al di la' dello specifico esempio riportato nella circolare, la regola generale e' che ciascuna impresa partecipa al riparto di cui al richiamato paragrafo 8) sulla base dell'importo dell'agevolazione richiesta, come indicato dalla medesima impresa nel modulo di istanza.
Si ribadisce che il riparto delle agevolazioni, in coerenza con quanto previsto dall'art. 14 del decreto ministeriale 10 aprile 2013, e' di tipo proporzionale. Esso sara', quindi, effettuato dal Ministero ripartendo proporzionalmente le risorse finanziarie disponibili di cui al paragrafo 5) della circolare tra tutte le imprese ammissibili, sulla base del rapporto tra l'ammontare delle medesime risorse disponibili e l'importo delle agevolazioni complessivamente richieste dalle imprese, come risultante dai moduli di istanza.
Per effetto delle predette modalita' di riparto, pertanto, l'importo dell'agevolazione concessa dal Ministero potra' essere inferiore a quello dell'agevolazione richiesta dall'impresa nel modulo di istanza nel caso in cui l'ammontare delle agevolazioni complessivamente richieste dalle imprese istanti superi la dotazione finanziaria dell'intervento.
Si ricorda, da ultimo, che le istanze di agevolazione possono essere presentate fino alle ore 12,00 del 31 marzo 2016. Entro tale termine, qualora necessario, le istanze gia' presentate possono essere comunque corrette attraverso l'invio di una nuova istanza, che annulla e sostituisce la precedente.
Roma, 23 febbraio 2016

Il direttore generale
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