Gazzetta n. 50 del 1 marzo 2016 (vai al sommario)
BANCA D'ITALIA
PROVVEDIMENTO 16 febbraio 2016
Disposizioni in materia di raccolta di informazioni statistiche per la bilancia dei pagamenti e la posizione patrimoniale verso l'estero.


LA BANCA D'ITALIA

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195, "Modifiche ed integrazioni alla normativa in materia valutaria in attuazione del regolamento (CE) n. 1889/2005";
Viste, in particolare, le disposizioni dell'art. 11, comma 1, ai sensi delle quali la Banca d'Italia, per finalita' statistiche riguardanti la compilazione della bilancia dei pagamenti e degli altri indicatori monetari e finanziari per l'analisi economica, stabilisce con proprio Provvedimento i termini e le modalita' per la trasmissione di dati e notizie necessari cui sono tenuti gli operatori residenti in Italia;
Visto il comma 6 dello stesso articolo, in base al quale i criteri per l'applicazione delle sanzioni previste per l'inosservanza delle disposizioni di cui al medesimo art. 11, comma 1, sono stabiliti dalla Banca d'Italia con proprio Provvedimento;
Visto il Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio del 23 novembre 1998 sulla raccolta delle informazioni statistiche da parte della Banca Centrale Europea (BCE) e, in particolare, gli articoli 1 e 2, comma 1, ai sensi del quale le banche centrali nazionali assistono la BCE nella raccolta di informazioni statistiche per quanto risulti necessario a consentire l'espletamento dei compiti del SEBC, nonche' il comma 2, relativo all'individuazione degli "operatori" soggetti agli obblighi di segnalazione;
Visto il Regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero, modificato dal regolamento (UE) n. 555/2012 della Commissione del 22 giugno 2012;
Visto l'indirizzo BCE/2011/23 del 9 dicembre 2011, come modificato dall'indirizzo BCE/2013/25 del 30 luglio 2013, rivolto alle BCN dell'area dell'euro, ai sensi del regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio del 23 novembre 1998, e successive modifiche;
Vista la Raccomandazione BCE/2011/24 del 9 dicembre 2011, modificata dalla raccomandazione BCE/2014/2 del 23 gennaio 2014, che individua altre autorita' competenti per la raccolta e/o la compilazione delle statistiche sull'estero nei rispettivi Stati membri;
Visto il proprio precedente provvedimento in materia di informazioni statistiche per la bilancia dei pagamenti e la posizione patrimoniale verso l'estero del 16 dicembre 2009, e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali";
Considerati gli indirizzi e le migliori pratiche adottati a livello comunitario e internazionale volti a promuovere la raccolta delle informazioni necessarie alla compilazione delle statistiche relative alla bilancia dei pagamenti e alla posizione patrimoniale verso l'estero anche direttamente presso gli operatori residenti che detengono posizioni sull'estero o effettuano operazioni con l'estero;
Considerate le esigenze di contenimento degli oneri a carico dei soggetti segnalanti nonche' quelle di trasparenza, tempestivita' e fruibilita' delle disposizioni in materia;
Considerata inoltre l'opportunita' di garantire la semplificazione, l'economicita' e l'efficacia della complessiva azione amministrativa nell'ambito delle funzioni assegnate alla Banca d'Italia in materia di statistiche di bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale verso l'estero, anche con riguardo allo svolgimento dei connessi procedimenti sanzionatori;
Vista la riforma organizzativa della funzione statistica della Banca d'Italia del giugno 2015;

E m a n a
le seguenti disposizioni:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento si intendono per:
a) «impresa residente»: l'impresa, avente o meno personalita' giuridica e diversa dalle persone fisiche, che abbia nel territorio nazionale italiano un centro di interesse economico come definito nell'allegato A del Regolamento (CE) 2533/98 del Consiglio del 23 novembre 1998, la cui funzione principale consiste nel produrre, finanziare, assicurare o ridistribuire;
b) «rilevazione»: la raccolta, attraverso un questionario, di dati e informazioni su fenomeni economici relativi a imprese residenti;
c) «Manuale per il Direct reporting»: le istruzioni applicative del presente Provvedimento, pubblicate sul sito internet della Banca d'Italia, che dettagliano gli obblighi segnaletici di cui al successivo Titolo II.
 
Art. 2

Finalita'

1. La Banca d'Italia svolge i compiti di raccolta, compilazione e pubblicazione di informazioni statistiche relative alla bilancia dei pagamenti e alla posizione patrimoniale verso l'estero dell'Italia; contribuisce altresi' alla compilazione della bilancia dei pagamenti e della posizione patrimoniale verso l'estero dell'Unione europea e dell'area dell'euro.
2. I dati e le informazioni, acquisiti per finalita' statistiche, sono trattati in conformita' con le disposizioni comunitarie e nazionali in materia di segnalazioni statistiche di bilancia dei pagamenti e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa a tutela dei dati personali.
3. Ai sensi del Regolamento (CE) n. 2533/98, art. 8-bis, sullo scambio di informazioni statistiche riservate tra il SEBC e il Sistema statistico europeo (SSE), le informazioni raccolte ai sensi del presente provvedimento possono essere trasmesse a un'autorita' del Sistema statistico europeo a condizione che la trasmissione sia necessaria per l'efficiente sviluppo, produzione o diffusione o per migliorare la qualita' delle statistiche europee nelle rispettive sfere di competenza del SSE e del SEBC e che tale esigenza sia stata giustificata.
 
Art. 3

Destinatari delle disposizioni

1. Le presenti disposizioni si applicano a un campione di imprese residenti selezionato periodicamente dalla Banca d'Italia.
2. La selezione del campione di imprese residenti e' effettuata secondo criteri differenziati per tipologia di rilevazione e sulla base di variabili quali il fatturato, l'attivo di bilancio, la presenza di partecipazioni in societa' non residenti, l'esistenza di soci esteri, l'area geografica di insediamento.
3. La Banca d'Italia comunica alle imprese residenti, selezionate in base ai criteri di cui al comma 2, l'inclusione nel campione nonche' le tipologie di rilevazioni cui le stesse sono tenute a partecipare, secondo il profilo segnaletico di cui al successivo art. 4.
 
Art. 4

Oggetto delle rilevazioni

1. Le rilevazioni hanno ad oggetto le transazioni e le posizioni internazionali concernenti attivita' e passivita' finanziarie e le transazioni internazionali non finanziarie diverse da quelle per merci, servizi di trasporto merci e passeggeri e viaggi internazionali relative ad imprese residenti.
2. Sono previsti i seguenti tipi di rilevazione:
a) "Transazioni Trimestrali Non Finanziarie" (TTN), per la raccolta di dati su servizi, attivita' intangibili, trasferimenti unilaterali, salari e stipendi;
b) "Eventi Mensili Finanziari" (EMF), relativa ad acquisizioni/cessioni di capitale sociale, ripianamenti perdite, aumenti di capitale, creazione nuove societa' e dividendi;
c) "Operazioni Mensili Finanziarie" (OMF), relativa a crediti/debiti commerciali, conti e depositi, prestiti, titoli connessi con investimenti diretti, altre partecipazioni e strumenti derivati;
d) "Consistenze Annuali Finanziarie" (CAF), per la raccolta di informazioni sulle partecipazioni attive e passive, titoli, prestiti, conti e depositi, crediti/debiti commerciali e strumenti derivati.
3. Al fine di modulare la richiesta di dati e informazioni in relazione alla rilevanza statistica delle imprese residenti del campione le rilevazioni di cui al comma precedente sono distribuite, secondo differenti combinazioni, in cinque profili di segnalazione. A ciascuna impresa e' attribuito un unico profilo di segnalazione tra quelli di seguito descritti:
1. MIS01: prevede le rilevazioni TTN, EMF, OMF e CAF;
2. FIN01: prevede le rilevazioni EMF, OMF e CAF;
3. MIS03: prevede le rilevazioni TTN, EMF e CAF;
4. NFI01: prevede le rilevazioni TTN;
5. FIN03: prevede le rilevazioni EMF e CAF.
 
Art. 5

Modalita' di compilazione, frequenza
e termini di invio delle rilevazioni

1. I questionari relativi a ciascuna rilevazione sono compilati dalle imprese residenti in conformita' con gli schemi di segnalazione e secondo le istruzioni riportate nel Manuale per il Direct reporting.
2. I dati e le informazioni devono pervenire alla Banca d'Italia:
con frequenza mensile, per le rilevazioni EMF ed OMF, entro la fine del mese successivo al periodo di riferimento;
con frequenza trimestrale, per la rilevazione TTN, entro la fine del mese successivo al termine del trimestre di riferimento;
con frequenza annuale, per la rilevazione CAF, entro la fine del mese di giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.
3. La segnalazione va resa anche nel caso in cui l'impresa residente, per una determinata rilevazione ed in corrispondenza di un determinato periodo di riferimento, non abbia fenomeni da segnalare (c.d. "segnalazione nulla"). La segnalazione nulla non deve essere effettuata per la rilevazione "Eventi Mensili Finanziari" (EMF).
4. Le modalita' di trasmissione dei dati e delle informazioni alla Banca d'Italia sono disciplinate nel "Manuale per il Direct reporting".
 
Art. 6

Sanzioni

1. La violazione degli obblighi di segnalazione di cui al precedente Titolo II e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a diecimila euro.
2. La Banca d'Italia, nel rispetto del principio di imparzialita', puo' adottare metodi selettivi nell'effettuazione dei controlli sul rispetto degli obblighi di segnalazione di cui al precedente Titolo II.
 
Art. 7

Procedura sanzionatoria

1. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al precedente art. 6, si osserva la procedura indicata di seguito:
a) l'accertamento delle violazioni si conclude entro trenta giorni dalla scadenza dei termini previsti dall'art. 5; la contestazione avviene mediante apposita notifica entro novanta giorni dall'accertamento; l'avvio della procedura sanzionatoria amministrativa e' disposto dal Capo del Servizio Rilevazioni ed elaborazioni statistiche della Banca d'Italia;
b) gli interessati possono presentare deduzioni nel termine di novanta giorni dalla data di notifica della lettera di contestazione degli addebiti;
c) il Capo del Servizio Rilevazioni ed elaborazioni statistiche della Banca d'Italia, valutati le irregolarita' contestate, le deduzioni difensive degli interessati e ogni altro elemento istruttorio, formula la proposta al Direttorio in ordine all'irrogazione delle sanzioni o all'archiviazione del procedimento sanzionatorio;
d) nei casi di particolare complessita' o di segnalazione errata con rilevante impatto sulle statistiche di bilancia dei pagamenti e di posizione patrimoniale sull'estero, la proposta al Direttorio e' sottoposta all'esame della Commissione per le irregolarita' nelle segnalazioni di bilancia dei pagamenti istituita presso la Banca d'Italia, la quale esprime un parere vincolante;
e) la decisione in merito alla conclusione del procedimento sanzionatorio amministrativo e' assunta dal Direttorio.
2. Il termine per la conclusione del procedimento e' fissato in centottanta giorni a decorrere dalla data di notifica della lettera di contestazione. Unita' organizzativa responsabile del procedimento e' il Servizio Rilevazioni ed elaborazioni statistiche della Banca d'Italia.
3. Contro il provvedimento sanzionatorio puo' essere proposto ricorso giurisdizionale davanti al tribunale del luogo in cui e' stata commessa la violazione entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento.
 
Art. 8

Criteri per l'applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie

1. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al precedente art. 6, tra un limite minimo di cinquecento euro ed un limite massimo di diecimila euro, si ha riguardo:
a) al profilo di segnalazione attribuito all'impresa, nonche' alle sue condizioni e dimensioni economiche;
b) all'opera svolta per eliminare o attenuare le conseguenze dell'infrazione;
c) all'elemento soggettivo, avuto particolare riguardo alla sussistenza di dolo o colpa grave nella determinazione dell'illecito.
 
Art. 9

Norme abrogate

Sono abrogati:
a) il provvedimento della Banca d'Italia 16 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni, di cui ai provvedimenti del 12 luglio 2011, del 2 ottobre 2012, dell'11 marzo 2014 e del 5 agosto 2014.
 
Art. 10

Entrata in vigore

Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entrera' in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
A far data dalla pubblicazione del presente provvedimento il "Manuale per il Direct reporting" sara' pubblicato esclusivamente sul sito internet della Banca d'Italia.
Roma, 16 febbraio 2016

Il direttore generale: Rossi
 
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