Gazzetta n. 50 del 1 marzo 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 22 gennaio 2016
Modalita' di ripartizione delle risorse finanziarie recate dal regolamento delegato (UE) n. 2015/1853 della Commissione, del 15 ottobre 2015, che prevede aiuti eccezionali a carattere temporaneo per gli agricoltori nei settori zootecnici.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, in particolare, l'art. 219, paragrafo 1 in combinato disposto con l'art. 218;
Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2015/1853 della Commissione, del 15 ottobre 2015, che prevede aiuti eccezionali a carattere temporaneo per gli agricoltori nei settori zootecnici;
Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, in particolare l'art. 4, paragrafo 1, lettera a);
Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, e successive modificazioni, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1990) ed, in particolare, l'art. 4, comma 3;
Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni, concernente la soppressione di AIMA e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA);
Visto il decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, recante riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119;
Vista la legge 9 aprile 2009, n. 33, concernente «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi»;
Vista la decisione della Commissione, del 13 febbraio 2006, che riconosce il carattere pienamente operativo della base di dati italiana per i bovini, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L52 del 23 febbraio 2006;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del 7 aprile 2015, recante modalita' di applicazione dell'art. 151 del regolamento (UE) n. 1308/2013, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2015/1853 ha attribuito all'Italia una dotazione finanziaria di € 25.017.897,00 al fine di garantire un sostegno ai produttori del settore zootecnico gravemente colpiti dalla crisi di mercato;
Visto il protocollo di intenti per la stabilita' e la sostenibilita' della filiera-casearia italiana, sottoscritto in data 26 novembre 2015 fra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestale, le associazioni maggiormente rappresentative dei produttori agricoli e delle cooperative, l'associazione dell'industria lattiera italiana (Assolatte) e i principali rappresentanti della «Grande distribuzione», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali si impegna a destinare la somma di 25 milioni di euro previsti per il settore zootecnico, ai sensi dell'art. 1 del regolamento delegato (UE) 2015/1853, alle imprese di allevamento per il latte prodotto e commercializzato nei mesi di dicembre 2015, gennaio e febbraio 2016, settore particolarmente colpito dalla grave crisi economica finanziaria sviluppatasi a livello mondiale, manifestata dalla evidente contrazione dei prezzi alla produzione, aggravata dalla cessazione del regime delle quote latte e dall'intervenuta liberalizzazione delle produzioni che espone i produttori di latte a marcati fenomeni di volatilita' dei prezzi, particolarmente evidenti nella campagna successiva a quella in cui tale regime era ancora in vigore;
Considerato che il regolamento delegato (UE) n. 2015/1853 dispone che i pagamenti connessi al sostegno specifico in causa devono essere effettuati al piu' tardi entro il 30 giugno 2016;
Considerato che lo stesso regolamento delegato (UE) n. 2015/1853 dispone che gli Stati membri devono comunicare alla Commissione, quanto prima e al massimo entro il 31 dicembre 2015, la definizione dei criteri obiettivi utilizzati per la concessione del sostegno e le disposizioni adottate per evitare una distorsione del mercato;
Considerata l'opportunita' di destinare le risorse previste dal regolamento delegato (UE) n. 2015/1853 ai soli produttori in regola con i pagamenti dei prelievi sul latte di vacca, in applicazione dell'art. 78 del regolamento (CE) n. 1234/2007, al fine di evitare distorsioni di concorrenza;
Ritenuto di utilizzare quale criterio obiettivo, per l'erogazione della dotazione finanziaria resa disponibile dal menzionato regolamento delegato (UE) n. 2015/1853, la produzione realizzata e commercializzata da ciascuna azienda nel periodo di commercializzazione 2014-2015, nei limiti della quota disponibile per la stessa azienda, in applicazione degli articoli 66 e 67 del regolamento (CE) n. 1234/2007;
Considerato che per i produttori di latte che hanno iniziato la loro attivita' successivamente al 31 marzo 2015 e' opportuno fare riferimento ai dati piu' recenti, prendendo in considerazione, a tal fine, la produzione commercializzata dal giugno 2015 al novembre 2015;
Considerato che AGEA e' l'organismo detentore del registro pubblico delle quote di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, recante riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, nonche' organismo incaricato della contabilizzazione delle consegne effettuate dai produttori ai sensi dell'art. 9, comma 1, e delle vendite dirette, ai sensi dell'art. 10, commi 4 e 8, del medesimo decreto-legge n. 49/2003;

Decreta:

Art. 1

1. La dotazione finanziaria assegnata all'Italia dal regolamento delegato (UE) n. 2015/1853 della Commissione, del 15 ottobre 2015, pari a € 25.017.897,00, e' ripartita tra i singoli produttori di latte di vacca, che risultano in attivita' al 31 dicembre 2015.
2. La ripartizione di cui al comma 1 e' effettuata proporzionalmente alla media mensile del quantitativo di latte di vacca prodotto e commercializzato, nei limiti della propria quota disponibile, nel periodo di commercializzazione 2014/2015, nel quadro dell'applicazione del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119.
3. Per i produttori che hanno iniziato la loro attivita' dopo il 31 marzo 2015, la ripartizione di cui al comma 1 e' effettuata proporzionalmente alla media mensile del quantitativo di latte di vacca prodotto e commercializzato nel semestre «giugno-novembre 2015».
4. I produttori di cui al comma 3, che effettuano vendite dirette, presentano apposita domanda e documentano i quantitativi commercializzati secondo le modalita' determinate da AGEA ai sensi dell'art. 2. Per i produttori di cui al comma 3, che consegnano il latte ad uno o piu' acquirenti, la ripartizione e' effettuata sulla base dei dati presenti nel SIAN in applicazione del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 7 aprile 2015.
5. Possono beneficiare dell'attribuzione della dotazione finanziaria di cui al comma 1 solo i produttori in regola con il pagamento dei prelievi di cui all'art. 78 del regolamento (CE) n. 1234/2007, sul latte commercializzato in eccesso.
 
Art. 2

1. AGEA determina, con propri provvedimenti, le modalita' operative per l'attuazione del presente decreto che devono comportare la liquidazione degli importi spettanti ai singoli produttori entro il 31 marzo 2016 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2016.
2. AGEA, entro il 31 luglio 2016, trasmette al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea, gli importi totali degli aiuti versati nonche' il numero e la tipologia di beneficiari.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 gennaio 2016

Il Ministro: Martina

Registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 2016 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 404
 
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