Gazzetta n. 50 del 1 marzo 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 30 dicembre 2015
Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto 24 febbraio 2000, emanato in attuazione dell'art. 1, comma 4 del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito con legge 24 aprile 2000, n. 92, il quale reca la determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione di accisa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 4 marzo 2000;
Visto il decreto 9 marzo 2001, il quale reca modifiche all'articolato ed all'allegato 1 del decreto soprarichiamato;
Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), che all'art. 9, comma 9, prevede entro il 28 febbraio 2002 la rideterminazione con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali dei quantitativi medi dei prodotti petroliferi per ettaro e per tipo di coltivazione di cui al decreto 24 febbraio 2000 predetto;
Vista la legge 14 luglio 2008, n. 121 che ha convertito in legge il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adempimento delle strutture di governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» con la quale e' stata confermata la denominazione di Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 17 settembre 2013, n. 218, relativo al Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 13 febbraio 2014, n. 1622, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e definizione delle attribuzioni e dei relativi compiti, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2014;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013)» con la quale sono previste riduzioni dei consumi medi standardizzati di gasolio ammessi alla riduzione di accise, modificata da ultimo dalla legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilita' 2014);
Visto che l'art. 1, comma 710 della suddetta legge n. 147 prevede che la percentuale del «5 per cento» indicata all'art. 1, comma 517, primo periodo della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sia sostituita con la percentuale del «15 per cento», come modificato da ultimo dalla legge del 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilita' 2015);
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 26 febbraio 2002 relativo alla «Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote o dell'esenzione dell'accisa», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 2002, integrato e modificato dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 15 gennaio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2014;
Considerate le richieste di ulteriori modifiche ed integrazioni dei decreti di cui sopra pervenute dalle regioni e province autonome sulla base di motivate esigenze;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali dell'8 agosto 2014 recante modifica del decreto 26 febbraio 2002 relativo alla «Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote o dell'esenzione dell'accisa» e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2014;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 17 novembre 2015 recante modifica del decreto 26 febbraio 2002 relativo alla «Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote o dell'esenzione dell'accisa» in corso di registrazione presso la Corte dei conti ai fini della successiva pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
Ritenuto opportuno procedere alle modifiche ed integrazioni di cui sopra emanando per praticita' degli utilizzatori un nuovo provvedimento abrogativo dei precedenti, volto ad accrescere la coerenza interna degli stessi ed a migliorarne ulteriormente l'aderenza alle diversificate realta' e condizioni produttive rispettando il criterio della standardizzazione;
Sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 17 dicembre 2015;

Decreta:

Art. 1
Determinazione dei valori medi dei prodotti petroliferi da ammettere
all'impiego agevolato in agricoltura

1. I valori medi standardizzati di prodotti petroliferi da ammettere all'impiego agevolato in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra di cui alle premesse, intese queste ultime quali produzioni vegetali protette definiti dal parametro ettarocoltura, ovvero da altri parametri, sono determinati nell'allegato 1 annesso al presente decreto.
2. Le assegnazioni, di cui al comma precedente, sono concesse agli aventi diritto per i valori medi standardizzati indicati nell'allegato 1 previa corrispondente richiesta e dichiarazione di avvenuto impiego di quanto concesso nel periodo precedente; nel caso di affidamento di determinati lavori ad imprese agromeccaniche o ad altri soggetti, di utilizzo di tecniche colturali semplificate ovvero di esecuzione di lavori non direttamente collegati al ciclo produttivo, gli aventi diritto richiedono un quantitativo di prodotto petrolifero pari a quello indicato nell'allegato 1 per ciascuna lavorazione da effettuare.
3. I valori relativi alla silvicoltura, alle colture, agli allevamenti, alla prima trasformazione dei prodotti agricoli, agli impianti ed ai lavori non previsti nell'allegato 1 sono determinati per i singoli interventi da appositi atti amministrativi approvati da ciascuna regione o provincia autonoma, tenendo conto, per quanto possibile, dei valori stabiliti nell'allegato 1 e comunicati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
4. Per i valori relativi a macchine alimentate a benzina, fermo restando quanto stabilito nella tabella A del decreto legislativo n. 504/1995, si fa riferimento a quelli indicati nell'allegato 1, determinati per i singoli interventi ovvero definiti da ciascuna regione o provincia autonoma e comunicati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
5. Le regioni e le province autonome per le determinazioni dei valori previste ai commi 3 e 4, nonche' per le maggiorazioni previste al seguente art. 2 e per le assegnazioni derivanti da particolari situazioni non previste dall'art. 2, possono sentire le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative e quelle delle imprese agromeccaniche.
6. Le regioni e le province Autonome per esigenze legate all'implementazione e alla gestione dei propri sistemi informativi possono modificare lo schema delle tabelle di cui all'allegato 1 fermo restando quanto stabilito dal presente decreto.
 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Maggiorazioni dei valori

1. Le regioni e le province autonome, per le peculiarita' del proprio territorio, quali:
a) condizioni climatiche particolari per l'irrigazione, il riscaldamento delle serre e degli allevamenti;
b) elevate profondita' delle falde da cui attingere e specificita' colturali per l'irrigazione;
c) ordinamenti e tecniche colturali particolari localmente in uso; possono disporre motivate maggiorazioni delle attribuzioni di cui all'allegato 1, entro la misura massima del 100% dandone comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
2. Le regioni e le province autonome possono, altresi', nei seguenti casi:
a) avversita' atmosferiche e/o andamento climatico sfavorevole durante l'anno;
b) siccita' e alluvioni;
c) fitopatie di eccezionale gravita'; concedere ulteriori maggiorazioni, oltre quelle previste all'allegato 1, al verificarsi delle circostanze transitorie di cui ai punti a), b), c) del presente comma e limitatamente alle assegnazioni dell'anno corrente.
 
Art. 3
Impiego degli oli vegetali non modificati chimicamente in agricoltura

1. Le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 1 a 3 e comma 5, e di cui all'art. 2, si applicano anche agli oli vegetali non modificati chimicamente, di cui al punto 5 della Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni e integrazioni.
 
Art. 4

Norme finali

1. Il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 26 febbraio 2002, il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 15 gennaio 2014, il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali dell'8 agosto 2014 e il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 17 novembre 2015 sono abrogati dal 1° gennaio 2016.
2. Eventuali modifiche all'allegato 1 previste da leggi di stabilita' sono automaticamente applicate dalle Regioni e Province Autonome.
3. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore dal 1° gennaio 2016.
Roma, 30 dicembre 2015

Il Ministro: Martina

Registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 2016 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 369
 
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